ECLI:EU:C:1976:156•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 23 novembre 1976. # Simmenthal SpA contro Ministero delle Finanze italiano. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Pretura di Susa - Italia. # Controlli sanitari. # Causa 35-76.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 23 novembre 1976. # Simmenthal SpA contro Ministero delle Finanze italiano. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Pretura di Susa - Italia. # Controlli sanitari. # Causa 35-76.
ECLI:EU:C:1976:156Eu Cjeu23 nov 1976
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 23 NOVEMBRE 1976 ( 1 )
Signor presidenti,
signori giudici,
gli animali destinati alla macellazione e le carni macellate — fra l'altro i bovini e le carni bovine — sono sottoposti, all'importazione in Italia o all'esportazione dallo stesso paese, ad una visita di polizia veterinaria effettuata al confine, allo scopo di accertare l'assenza di agenti patogeni che possano costituire un pericolo per il patrimonio zootecnico nazionale. Ciò è previsto nell'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie italiane (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265), le cui norme di attuazione si trovano nell'art. 45 del regolamento di polizia veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320). Per l'esecuzione dei controlli, gli importatori e gli esportatori sono soggetti al pagamento di determinati diritti. Le relative aliquote fissate con una legge del 30 settembre 1970, ammontavano nel 1973 a Lit 1000 per ogni capo bovino e Lit 500 il quintale di carne bovina.
La ditta Simmenthal, con sede in Monza, doveva perciò pagare una certa somma, a titolo di diritti per controlli veterinari, sulle carni bovine destinate all'alimentazione umana da essa importate dalla Francia in Italia nel luglio 1973. Sostenendo l'incompatibilità di tale obbligo di pagamento col diritto comunitario, essa proponeva un ricorso per decreto ingiuntivo contro l'Amministrazione italiana delle finanze al fine di ottenere il rimborso delle somme versate.
Essa faceva valere che i controlli sono già di per sé illegittimi, dovendosi considerare misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, vietate dall'organizzazione comune del mercato delle carni bovine (regolamenti del Consiglio nn. 14/64 (GU n. L 34 del 27. 2. 1964, pag. 562) e 805/68 (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24). In proposito, essa sottolinea il fatto che solo le merci importate vengono sottoposte ad un controllo sistematico, mentre le merci nazionali, in linea di principio, possono circolare liberamente.
Per quanto riguarda la carne destinata all'alimentazione umana, essa mette in rilievo che in Italia, a norma di un decreto del 1928, è prevista per tutte le carni, nel luogo di destinazione e prima dell'immissione in consumo, una visita a scopo di vigilanza sanitaria. Ciò vale anche per le merci importate, per le quali si ha quindi un duplice controllo. Essa mette poi in rilievo che in alcune direttive del Consiglio degli anni 1964 e 1972 — n. 64/432 (GU n. L 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977); n. 64/433 (GU n. L 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012); n. 72/461 (GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24) — i problemi relativi alle epizoozie, in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina nonché di carni fresche, sono stati risolti nel senso dell'armonizzazione dei vari sistemi nazionali di polizia sanitaria. I provvedimenti adottati unilateralmente dagli Stati non sono quindi più giustificati. Ad essi è subentrata la normativa comunitaria, che impone fra l'altro agli Stati membri l'obbligo di riconoscere i certificati rilasciati, in seguito ad un sistematico ed obbligatorio controllo sanitario, da veterinari ufficiali nello Stato speditore.
Quanto ai diritti percepiti in ragione della visita sanitaria, la ditta Simmenthal sostiene trattarsi di tasse di effetto equivalente a dazi doganali, vietate dalle norme relative all'organizzazione comune del mercato delle carni bovine. A suo avviso ciò è dimostrato, in primo luogo, dal fatto che solo le merci importate sono colpite da tale onere; in quanto determinati diritti vengano riscossi anche per il controllo di prodotti nazionali, va osservato che, per le merci importate e sottoposte ad analogo controllo, questi diritti si aggiungono a quelli già percepiti all'importazione. In secondo luogo, la differenza riguarda non solo lo scopo dei controlli, al confine e all'interno, ma consiste anche nel fatto che all'importazione vengono applicate aliquote fisse, mentre i diritti da pagare ai veterinari comunali ammontano a cifre diverse a seconda della provincia, e variano a seconda del numero di capi di bestiame e della quantità della carne.
Con ordinanza 6 aprile 1976, il pretore di Susa ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
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«a) |
Se gli artt. 30 e segg. del trattato CEE, l'art. 12 del regolamento 14/64 CEE nonché l'art. 22 del regolamento 805/68 CEE — tenuto conto delle disposizioni di armonizzazione delle legislazioni adottate per dare pieno effetto all'organizzazione comune di mercato delle carni bovine con le direttive del Consiglio nn. 64/432 CEE e 64/433 CEE — vadano interpretati nel senso che costituisce misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione e all'esportazione un controllo sanitario alla frontiera, avente carattere obbligatorio e sistematico, ed a partire da quale data. |
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b) |
Se, in caso di risposta affermativa al quesito che precede, l'art. 36 del trattato CEE vada interpretato nel senso che un controllo sanitario obbligatorio e sistematico del tipo di quello effettuato ai sensi dell'art. 32 del T.U. delle leggi sanitarie della Repubblica italiana (R.D. 27. 7. 1934 n. 1265) è ancora “giustificato” dopo l'adozione delle direttive di armonizzazione delle legislazioni sanitarie più volte citate. |
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c) |
In caso di risposta negativa ai quesiti che precedono, se debba aversi ricorso alle disposizioni degli artt. 9 e segg. del trattato CEE oppure a quelle dell'art. 95 CEE in una fattispecie in cui, in uno Stato membro debbano essere pagati, in occasione di controlli sanitari su animali e carni bovine, oneri pecuniari diversi, di cui taluni, riscossi per le merci importate in occasione di controlli sanitari al momento del passaggio della frontiera, ed altri in occasione di controlli interni su analoghe merci nazionali o nazionalizzate e qualificati dalle seguenti caratteristiche:
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Se si considerano le suddette questioni in relazione alle circostanze di fatto da me esposte, risulta senz'altro chiaro che la loro portata eccede l'ambito della fattispecie concreta. Esse si riferiscono infatti anche ai controlli sanitari eseguiti all'importazione di bovini vivi, nonché alle norme italiane vigenti, nel settore di cui trattasi, per quanto riguarda l'esportazione. Si potrebbe quindi pensare ad una manifesta irrilevanza delle questioni ai fini della decisione nel merito. Vi sconsiglierei, tuttavia, di pronunciarvi in tal senso. Data la materiale connessione fra i vari problemi sollevati, e considerando che le questioni non direttamente pertinenti nella presente fattispecie potrebbero essere rilevanti in un procedimento analogo, non esiste, a mio avviso, alcuna obiezione di principio al fatto di orientare l'indagine in modo corrispondente alla formulazione dell'ordinanza di rinvio. Per quanto mi riguarda, però, intendo prescindere, per il momento, dai controlli relativi all' esportazione, per il semplice fatto che su di essi dovrò comunque prendere posizione nel procedimento 46-76 (Bauhuis c. Stato olandese).
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1. |
Prenderò ora in esame, fra i due gruppi di problemi sollevati dalle questioni pregiudiziali, quello relativo alla legittimità dei controlli di polizia sanitaria all'importazione di bovini vivi e di carni bovine. In proposito si deve stabilire se tali controlli debbano essere considerati misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, e se una loro giustificazione ai sensi dell'art. 36 del trattato CEE appaia possibile anche dopo l'emanazione delle già ricordate direttive comunitarie. Non si deve dimenticare, al riguardo, che l'ordinanza di rinvio pone l'accento sulla sistematicità dei controlli. Non presenta invece alcun interesse lo stabilire se, in realtà, controlli approfonditi vengano eseguiti solo sporadicamente (come ha sottolineato l'agente del governo italiano); sarà eventualmente il giudice a quo che dorvrà accertare tale questione di fatto.
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2. |
L'esame della seconda questione, relativa alla compatibilità col trattato dei diritti riscossi per i controlli sanitari al confine, potrà essere breve, in quanto la questione stessa è stata formulata solo per il caso di soluzione negativa della prima questione. Ricorderò, in proposito, la definizione di tasse d'effetto equivalente più volte data nella giurisprudenza della Corte, e in particolare l'irrilevanza della destinazione di un determinato onere e del fatto che il relativo gettito sia o meno devoluto allo Stato (irrilevanza sottolineata nella sentenza 63-74). La suddetta definizione si applica nel caso di specie, come risulta già dalla circostanza che i controlli sistematici effettuati al confine, per i quali vengono riscossi i diritti di cui trattasi, sono da considerare illegittimi. Inoltre, la Corte ha già precisato — sentenza 14 dicembre 1972, causa 29-72, S.p.A. Marimex c. Amministrazione finanziaria italiana. Racc. 1972, pag. 1318 — che, anche qualora determinati controlli risultino ammessi dall'art. 36 del trattato, questa liceità non si estende alla riscossione dei relativi oneri pecuniari. A ciò, inoltre, si può aggiungere quanto segue:
I diritti in questione nella causa principale vanno perciò qualificati come tasse d'effetto equivalente a dazi doganali, il che implica ch'essi sono in contrasto col trattato e con le disposizioni dell'organizzazione di mercato vigenti nella fattispecie. |
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3. |
Le questioni sottoposte alla Corte dal pretore di Susa potrebbero quindi essere risolte come segue:
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( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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