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I —
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1.
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Le questioni che vi sono state sottoposte con ordinanza 29 aprile 1976 dal tribunale civile e penale di Milano, giudicante in materia civile, riguardano una controversia sorta fra la società a responsabilità limitata italiana Ufficio Henry Van Ameyde e l'Ufficio centrale italiano di assistenza assicurativa automobilisti in circolazione internazionale (U.C.I.).
L'attrice è un'affiliata della società a responsabilitá limitata H. Van Ameyde B.V. dell'Aia. Quest'ultima società, che non è membro dell'ufficio olandese degli assicuratori di autoveicoli, controlla altre società nel mercato comune ed in Spagna. L'affiliata italiana, costituita il 24 gennaio 1963, ha per specifico oggetto la gestione e la liquidazione, per conto delle compagnie assicuratrici, dei sinistri coperti da una polizza d'assicurazione.
Imprese di tal genere vengono abitualmente designate col termine inglese di «loss-adjusters»; si tratta d'ausiliari delle compagnie di assicurazioni, distinti da queste ultime, i quali intervengono come esperti per accertare le circonstanze d'un incidente o d'un sinistro e l'ammontare dei danni che ne derivano e per liquidare i danni per conto di una compagnia di assicurazioni. L'attività di questi uffici ha sovente carattere internazionale; essi agiscono come mandatari di compagnie di assicurazioni di diversi paesi poste di fronte a problemi di definizione di sinistri, avvenuti in un paese straniero, che coinvolgono la loro clientela.
Il diritto italiano, pur considerando tale attività come accessoria dell'attività assicurativa, la distingue tuttavia nettamente da quest'ultima. L'esercizio, da parte d'una impresa quale l'attrice nella causa principale, dell attività ausiliaria di gestione e liquidazione dei sinistri non è sottoposto al regime d'autorizzazione governativa vigente per le compagnie di assicurazioni.
Il convenuto nella causa principale, l'U.C.I., è stato costituito il 23 aprile 1953, sotto forma di società a responsabilità limitata disciplinata dalla legge italiana, fra imprese autorizzate a praticare l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, per l'applicazione in Italia del sistema della «carta verde» creato nel 1952, in esecuzione della raccomandazione formulata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti su strada della commissione economica per l'Europa dell'ONU, dagli assicuratori di diversi paesi al fine di garantire, nei paesi attraversati da autoveicoli in circolazione internazionale e secondo le norme di legge in vigore nei suddetti paesi, la reale efficacia delle assicurazioni di responsabilità civile stipulate per i suddetti veicoli, mediante un certificato internazionale di assicurazione detto «carta verde».
Poiché il diritto italiano vieta fra l'altro alle società a responsabilità limitata l'esercizio dell'attività assicurativa, l'U.C.I. non può essere considerato esso stesso una compagnia di assicurazioni: esso non stipula contratti d'assicurazione né si impegna, contro versamento d'un premio, a coprire i rischi di incidenti stradali.
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2.
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L'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli — che esisteva già in tutti gli altri Stati membri — fu introdotta in Italia in forza della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Detta legge doveva entrare in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del regolamento d'esecuzione che fu emanato con D.P.R.24 novembre 1970 e pubblicato il 14 dicembre 1970. L'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli è dunque divenuta obbligatoria in Italia a decorrere dal 12 giugno 1971.
In base all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969:
«per i veicoli… immatricolati in Stati esteri, che circolino temporaneamente nel territorio … della Repubblica, deve essere stipulata, per la durata della permanenza in Italia, un'assicurazione ai sensi della presente legge …
L'obbligo dell'assicurazione si considera tuttavia assolto quando l'utente sia in possesso d'un certificato internazionale d'assicurazione rilasciato da apposito ente costituito all'estero che attesti l'esistenza di una assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati dal veicolo …, a condizione che il certificato risulti accettato da un corrispondente ente costituito in Italia presso il quale l'assicurato si intende domiciliato, che si assume di provvedere, nei limiti e nelle forme stabilite dalla presente legge, alla liquidazione dei danni causati nel territorio … della Repubblica, garantendone il pagamento agli aventi diritto e sia, a tale effetto, riconosciuto dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».
L'«ente corrispondente» è, in virtù del riconoscimento concessogli con DM.26 maggio 1971, l'U.C.I., che con un'autorizzazione ministeriale del 27 giugno 1957 era divenuto membro del «Council of Bureaux» di Londra, organizzazione che raggruppa tutti gli uffici nazionali.
L'U.C.I. riunisce obbligatoriamente tutte le imprese italiane autorizzate, a norma dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, a praticare l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, ivi comprese le rappresentanze in Italia di compagnie di assicurazioni straniere.
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3.
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Ciononostante, veniva ancor sempre effettuato alle frontiere il controllo della carta verde, con tutti i ritardi che esso implicava.
Il mezzo scelto per sopprimere la suddetta formalità è stato l'adozione della direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, n. 72/166, testo che reintroduce un meccanismo convenzionale a due livelli:
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gli uffici nazionali hanno concluso con l'appoggio del «Council of Bureaux» di Londra in seno al comitato europeo delle assicurazioni un accordo di puro diritto privato per garantire la definizione dei sinistri, anche in mancanza di un'assicurazione;
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in aggiunta, la direttiva presuppone una convenzione tra ciascun ufficio nazionale e la sua amministrazione statale.
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La soppressione del controllo della carta verde alle frontiere italiane è divenuta possibile dal momento in cui l'U.C.I. è stato autorizzato, con DM.12 ottobre 1972, ad indennizzare i danni causati dai veicoli dei cinque altri Stati membri (e, con decreto dell'11 dicembre 1973, dai veicoli dei nuovi Stati membri) ed ha stipulato, il 16 ottobre 1972 a Bruxelles, con gli uffici dei cinque altri Stati membri originari della CEE, e poi il 12 dicembre 1973 a Parigi, con gli uffici dei tre nuovi Stati membri, l'accordo contemplato dall'art. 2, n. 2, della direttiva del Consiglio 24 aprile 1972.
Questo accordo garantisce, alle condizioni fissate da ciascuna legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria, l'assunzione, da parte dell'ufficio del paese nel quale ha avuto luogo l'incidente, della responsabilità per i danni che fanno sorgere in capo ai danneggiati un diritto a risarcimento; l'ufficio che ha risarcito i danni viene poi rimborsato dall'ufficio della Stato di cui è originario il responsabile del sinistro. L'art. 4 dell'accordo disciplina i rapporti fra ufficio emittente ed ufficio gestore, nonché i rapporti fra i membri di tali uffici ed i corrispondenti cui viene dato mandato di gestire e definire i reclami. L'art. 4 a) recita:
«Se un membro dell'ufficio emittente dispone, nel paese in cui ha sede l'ufficio gestore, d'una organizzazione costituita allo scopo d'effettuare operazioni d'assicurazione automobilistica, l'ufficio gestore dovrà, se richiestone, lasciargli la gestione e la definizione del reclamo».
Della clausola facoltativa di cui all'art. 4 b), l'ufficio italiano ha accettato soltanto la disposizione secondo cui:
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«b)
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Un membro dell'ufficio emittente può chiedere all'ufficio gestore di affidare la gestione e la liquidazione del sinistro ad un corrispondente designato che può essere:
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i)
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o un membro dell ufficio gestore;».
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Esso non ha invece sottoscritto le disposizioni facoltative secondo cui il corrispondente designato può essere:
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«ii)
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o un'organizzazione istituita nel paese dell ufficio gestore per effettuare le operazioni di assicurazione contro il rischio automobilistico o altri rischi;
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iii)
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oppure un organizzazione con sede nel paese dell'ufficio gestore e specializzata nella liquidazione dei sinistri per conto degli assicuratori»:
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La soppressione del controllo della carta verde, che la raccomandazione della Commissione 15 maggio 1973, n. 73/185 (GU 16 luglio 1973, n. L 194) aveva fissato, per quanto riguardava gli Stati membri originari, al 1o luglio 1973, è infine stata estesa ai nove Stati membri a decorrere dal 15 maggio 1974 con decisione della Commissione 6 febbraio 1974, n. 74/166 (GU 30 marzo 1974, n. L 87, pag. 13).
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4.
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Ne è risultato un notevole cambiamento in relazione alla funzione svolta dagli uffici nazionali ed allo spazio che essi intendono lasciare agli «uffici di liquidazione», specialmente in Italia. Prima che venisse instaurata in Italia l'assicurazione obbligatoria, i terzi danneggiati da un veicolo straniero dovevano rivolgersi direttamente all'assicuratore straniero del veicolo. L'ufficio italiano agiva semplicemente da «ufficio ausiliario» (servicing bureau) e non già da «ufficio gestore» (handling bureau): su richiesta d'un assicurato titolare della carta verde, indirizzata all'ufficio italiano o ad un suo rappresentante autorizzato, l'ufficio italiano istruiva ogni reclamo presentato contro il suddetto assicurato. A tal fine, esso si metteva immediatamente in contatto con il membro dell'ufficio emittente che aveva rilasciato la carta verde (sia direttamente, sia tramite l'ufficio emittente) per accordarsi con lui in merito alla gestione od all'istruzione della pratica per conto del suddetto membro, alla cui approvazione doveva poi essere sottoposta la definizione del reclamo.
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È così che, durante questo periodo, l'U.C.I. ha riconosciuto i mandati affidati da membri di uffici stranieri all'ufficio Van Ameyde ed ha consentito che tale ufficio partecipasse all'istruzione ed alla liquidazione dei sinistri in cui fossero coinvolti, in Italia, veicoli stranieri assicurati presso i suddetti membri degli uffici stranieri, pur riservandosi espressamente di riconsiderare il proprio atteggiamento nel momento in cui fosse entrata in vigore l'assicurazione obbligatoria.
Da quando è stata introdotta in Italia l'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli, il terzo danneggiato da un veicolo straniero può e deve rivolgersi direttamente all'U.C.I. per tutti i danni causati in territorio italiano da tale veicolo, quali che siano la nazionalità ed il domicilio dell'assicuratore e dell'assicurato, giacché il legislatore italiano ha inteso garantire la sicurezza pubblica sul proprio territorio affidando all'U.C.I. il monopolio legale dell'istruzione e della liquidazione dei sinistri internazionali.
Invece di limitarsi ad istruire la pratica con l'assicuratore del paese d'origine, l'U.C.I. è divenuto ufficio gestore, vale a dire può gestire e definire i sinistri come se avesse rilasciato esso stesso la polizza. L'U.C.I. rimane personalmente responsabile nei confronti dei danneggiati, anche quando esso abilita a liquidare i sinistri compagnie di assicurazioni operanti in Italia come corrispondenti di compagnie estere presso le quali era stata stipulata l'assicurazione ed ottenuta la carta verde. Esso può pure procedere direttamente al versamento dell'indennizzo quando il danno è stato causato da un veicolo non assicurato ai sensi della legge 24 dicembre 1969, senza con ciò perdere il diritto di regresso che gli spetta di fronte al proprietario ed al conducente dell'autoveicolo.
A partire dal momento di cui s'è detto, l'ufficio italiano s'è riservato il compito di designare il corrispondente italiano degli assicuratori esteri che coprivano la responsabilità civile degli stranieri coinvolti in un incidente automobilistico in Italia: esso ha scritto in tal senso tanto agli uffici esteri quanto ai loro membri, approvando soltanto la designazione, come corrispondente, della compagnia di assicurazioni italiana, socia dell'U.C.I. stesso, che risultava competente per territorio, trasmettendo le pratiche da istruire a questa sola società, e precisando, del resto, che l'assicuratore straniero non doveva più rivolgersi all'U.C.I., bensì direttamente all'assicuratore italiano così designato.
Il «Service Motor Policies» dei Lloyd's, che aveva affidato dei sinistri all'ufficio italiano Van Ameyde, ha avvertito quest'ultimo della predetta situazione, aggiungendo di essere costretto ad accettare questo stato di cose e pregandolo pertanto di rimettere all'U.C.I. le pratiche che era stato incaricato di trattare.
Più ancora, l'U.C.I. s'è lamentato del fatto che una compagnia francese continuava a trasmettere pratiche all'ufficio privato Van Ameyde «quando quest'ultimo non ha più titolo a gestire pratiche fin dal giugno 1971» (lettera dell'ufficio francese in data 9 settembre 1975).
Gli altri uffici nazionali hanno intimato ai loro membri di attenersi a questa linea d'azione «in conformità agli accordi fra uffici» (lettera dell'ufficio belga in data 5 settembre 1975).
Così stando le cose, l'Ufficio Van Ameyde, su preciso invito delle società straniere sue mandanti, ha consegnato all'U.C.I. le pratiche che gli erano state affidate, ma, ritenendosi vittima d'un boicottaggio sistematico, non a causa della sua nazionalità, giacché si tratta d'una società italiana, bensì della sua qualità d'ufficio «privato», ha chiesto al tribunale di Milano di dichiarare illegittima la pretesa dell'U.C.I. di affidare l'istruzione e la liquidazione dei sinistri esclusivamente agli assicuratori che fanno parte dell'U.C.I. stesso.
Con ordinanza 29 aprile 1976, il tribunale di Milano ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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«1)
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Se la direttiva n. 72/166 CEE del Consiglio (GU 2. 5. 1972, n. L 103), la raccomandazione n. 73/185 CEE della Commissione (GU 16. 7. 1973, n. L 194) e la decisione n. 74/166 CEE della Commissione (GU 30. 3. 1974, n. L 87) debbano essere interpretate nel senso che esse autorizzano provvedimenti normativi nazionali, accordi, decisioni e pratiche concordate tra gli uffici nazionali d'assicurazione oppure un comportamento di ogni singolo ufficio nazionale o delle imprese ad esso associate aventi per oggetto o per effetto di restringere od eliminare la concorrenza delle imprese che esercitano un'attività di mera liquidazione di sinistri causati da veicoli non nazionali, riservando totalmente tali attività alle imprese di assicurazione che siano associate allo stesso ufficio nazionale.
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2)
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Quale che sia la risposta al quesito sub 1) se gli artt. 85, 86 e 90 del trattato CEE vietino ogni provvedimento normativo nazionale, ogni accordo tra uffici nazionali ed ogni decisione, pratica concordata o comportamento che siano tali da riservare alle sole imprese di assicurazioni partecipanti all'ufficio nazionale l'attività di liquidazione di danni provocati dalla circolazione di veicoli non nazionali, con esclusione delle imprese di mera liquidazione non associate all'ufficio anche quando esse siano designate dalle imprese assicuratrici del veicolo danneggiarne operanti nel paese di origine.
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3)
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Quale che sia la risposta al quesito sub 1) se il principio di non discriminazione (art. 7 del trattato) e le disposizioni sul diritto di stabilimento (art. 52 del trattato) e sulla libera prestazione dei servizi (art. 59 del trattato) vietino ogni provvedimento normativo nazionale ed ogni comportamento che direttamente o indirettamente abbia per effetto di impedire in uno Stato membro l'effettivo esercizio e la gestione dell'attività economica di liquidazione — sinistri da parte di un impresa che si stabilisca nel territorio di detto Stato membro, quand'anche il provvedimento o il comportamento si riferiscano ad un ufficio nazionale di assicurazione secondo la definizione della direttiva 72/166/CEE.
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4)
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In caso di risposta affermativa al quesito sub 1) se gli atti comunitari ivi menzionati siano da considerare legittimi avuto riguardo alla conformità con gli artt. 7, 52, 59, 85, 86 e 90 del trattato CEE ed avuto altresì riguardo ad ogni altro vizio di legittimità quivi compreso il difetto di motivazione e l'osservanza delle forme sostanziali».
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