ECLI:EU:C:1986:267•Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 26 giugno 1986. # Louis Vaysse contro Commissione delle Comunità europee. # Dipendente - Annullamento di una decisione di nomina. # Causa 26/85.
Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 26 giugno 1986. # Louis Vaysse contro Commissione delle Comunità europee. # Dipendente - Annullamento di una decisione di nomina. # Causa 26/85.
ECLI:EU:C:1986:267Eu Cjeu26 giu 1986
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 26 giugno 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A —
|
1. |
Il ricorrente nella causa di cui oggi trattiamo è entrato in servizio come revisore presso il servizio traduzione della Commissione nell'ottobre del 1958. Nel dicembre del 1962, egli veniva nominato in ruolo in grado LA 5 e con decisione del settembre 1963 veniva promosso al grado LA 4. Con decisione del marzo 1981, egli veniva nominato capo sezione (chef d'équipe), manifestamente senza modifica dell'inquadramento. All'interessato è stata più volte affidata ad interim la direzione della divisione francese del servizio traduzione, vale a dire (come si deduce da una decisione del febbraio 1984) per il periodo dal 1o maggio al 30 settembre 1981 e per il periodo dal 1o giugno al 24 ottobre 1982. Dopo che tale posto era divenuto vacante, egli veniva incaricato di sostituire, anche per il periodo dal 20 gennaio al 16 maggio 1984, il titolare cessato dalle funzioni. |
|
2. |
Con avviso di posto vacante COM/407/84, la Commissione rendeva noto che doveva essere coperto il posto, or ora menzionato, di capo divisione della traduzione francese. A tal fine, venivano presentate 11 candidature, fra cui anche quella del ricorrente nel presente procedimento. |
|
3. |
Esse venivano innanzitutto esaminate da un comitato consultivo che, secondo una decisione del luglio 1980, dev'essere consultato nell'attribuzione dei posti di grado A2 e A3; tale comitato — come ha precisato la Commissione — si compone di quattro membri, e precisamente del segretario generale della Commissione, del direttore generale del personale e dell'amministrazione, di un direttore generale o capo servizio designato dal presidente della Commissione e di un rappresentante del commissario competente per il personale e per l'amministrazione (il ricorrente ha affermato, certo erroneamente, che tale comitato è composto dal segretario generale della Commissione, dal direttore generale del personale e dell'amministrazione e dal direttore generale nella cui direzione generale è vacante il posto). In esito a tale esame, detto comitato ha ritenuto che cinque candidati (tra i quali il ricorrente) elencati in ordine alfabetico « devrait être particulièrement pris en considération ». Con decisione 16 maggio 1984, uno di tali candidati, il sig. Dubois, veniva nominato al posto vacante tramite promozione. |
|
4. |
Il 22 giugno 1984, il ricorrente presentava reclamo contro tale decisione. In tale reclamo egli faceva valere, in primo luogo, che non vi è stata una corretta comparazione dei meriti dei candidati alla promozione nonché dei rapporti informativi ai sensi dell'art. 45 dello statuto del personale. Nel caso degli altri candidati si sarebbe infatti tenuto conto degli ultimi rapporti informativi compilati ai sensi dell'art. 43 dello statuto del personale, ma nel suo caso ciò non era avvenuto (poiché infatti l'ultimo rapporto informativo, che gli era stato trasmesso il 16 maggio 1984 ed era stato emendato, in base alle sue osservazioni, il 28 maggio 1984, non si trovava nel fascicolo personale al momento in cui era stata adottata la decisione). In secondo luogo, il ricorrente lamentava il fatto che non gli erano stati comunicati i motivi per i quali era stata respinta la sua candidatura. Per questi motivi egli chiedeva l'annullamento della decisione implicita di rigetto della sua candidatura nonché l'annullamento della decisione con cui era stato nominato il sig. Dubois. |
|
5. |
Come è noto, tale reclamo veniva respinto. Con decisione 7 novembre 1984, la Commissione comunicava all'interessato di aver effettuato, il 24 ottobre 1984, un nuovo esame dei meriti dei candidati tenendo conto anche dell'ultimo rapporto informativo relativo al ricorrente. Essa sarebbe così giunta alla conclusione che il posto vacante doveva essere coperto con la promozione del sig. Dubois confermando quindi la propria decisione 16 maggio 1984 e stabilendo che non vi era motivo di annullare la nomina del sig. Dubois. La Commissione faceva inoltre osservare al ricorrente che secondo la giurisprudenza in materia l'autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare le decisioni di promozione nei confronti dei candidati non promossi. |
|
6. |
Successivamente, il 31 gennaio 1985, il ricorrente ha promosso il presente procedimento giurisdizionale. Esso verte — secondo quanto risulta dalle conclusioni del ricorrente — sull'annullamento dei seguenti atti:
Esaminerò ora nei particolari come debba valutarsi tale domanda, cui si oppone la Commissione. |
B —
I — Sulla ricevibilità
|
7. |
Com'è noto, la Commissione ha espresso dubbi in ordine alla ricevibilità del ricorso pur senza sollevare espressamente un'eccezione in tal senso. Verranno presi in esame anzitutto tali dubbi e le questioni ad essi correlate. |
1. Sulla richiesta di annullamento della decisione 16 maggio 1984
|
8. |
Dall'esposizione dei fatti è emerso — ciò consegue chiaramente dalla decisione sul reclamo comunicata al ricorrente —, che la Commissione ha effettuato, il 24 ottobre 1984, « un nuovo esame dei meriti dei candidati, giungendo quindi alla conclusione che il posto di cui all'avviso di posto vacante COM/407/84 doveva essere coperto mediante la promozione del sig. Henry Dubois ». |
|
9. |
Si può quindi affermare che il 24 ottobre 1984 la decisione 16 maggio 1984 è stata riesaminata e sostituita — così si è espressa la Commissione — da un'altra decisione diretta allo stesso risultato. Ciò significa che in realtà la decisione di cui al primo capo della domanda non è più esistente e che quindi non avrebbe senso impugnarla in quanto — qualora essa venisse annullata — il posto che il ricorrente intende ottenere con il presente procedimento non si libererebbe. Qualora si interpretasse quindi alla lettera e come richiesta autonoma il primo capo della domanda, si potrebbe senz'altro sostenere la tesi secondo cui il ricorso è al riguardo irricevibile. |
|
10. |
Tutt'al più l'inclusione della decisione 16 maggio 1984 nell'oggetto della controversia potrà apparire comprensibile — e forse anche giustificata — nella misura in cui nella summenzionata decisione emessa sul reclamo si afferma — anche secondo la Commissione, in modo equivoco — che la Commissione ha « confermato » la decisione 16 maggio 1984. |
2. Sulla domanda volta all'annullamento del rigetto della candidatura del ricorrente al posto vacante
|
11. |
Anche tale domanda, qualora la s'intenda come richiesta autonoma — solleva seri dubbi. Poiché a rigor di logica essa importa la constatazione che la candidatura del ricorrente in realtà doveva essere accolta e che questi doveva essere nominato titolare del posto vacante. Per principio, una siffatta constatazione, da effettuarsi nell'ambito di un procedimento di promozione volto alla copertura di un posto vacante, non può però avvenire in un procedimento giurisdizionale. Infatti a norma dell'art. 45 dello statuto del personale all'autorità che ha il potere di nomina spetta un potere discrezionale, che certamente non può essere esercitato dalla Corte di giustizia in luogo dell'amministrazione. In proposito rimando alle sentenze nelle cause 27/63 ( 1 ), 188/73 ( 2 ), 280/80 ( 3 ), e 173/84 ( 4 ) (in cui si fa riferimento all'ampio potere discrezionale contemplato dall'art. 45 dello statuto del personale), nonché alla sentenza nella causa 62/75 ( 5 ) in cui si è sottolineato che l'autorità che ha il potere di nomina deve scegliere il metodo adeguato per lo scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'art. 45 dello statuto del personale. Rinvio in particolare alla sentenza nella causa 282/81 ( 6 ) in cui si è chiaramente rilevato che nel procedimento di promozione la Corte di giustizia non può sostituirsi all'amministrazione nel valutare le capacità dei dipendenti. Poiché tuttavia il ricorrente non ha dimostrato in maniera convincente che nel caso di specie la discrezionalità dell'autorità che ha il potere di nomina è così circoscritta che soltanto la sua nomina, tramite promozione, al posto vacante può legittimamente venire in considerazione, la sua seconda domanda deve effettivamente essere ritenuta irricevibile. |
3. Sulla domanda di annullamento della decisione 24 ottobre 1984
|
12. |
Al riguardo, la Commissione si richiama all'art. 91, n. 2, dello statuto del personale, che esige, come presupposto del ricorso, che prima di adire la Corte di giustizia sia stato proposto nei termini e con esito negativo un reclamo contro l'atto recante pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale. Poiché il reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, è diretto contro il provvedimento recante pregiudizio, ossia contro la decisione di cui si chiede l'annullamento, è chiaro — sempre secondo la Commissione — che tale presupposto farebbe difetto in ordine alla decisione 24 ottobre 1984, dal momento che è stato proposto reclamo soltanto contro la decisione 16 maggio 1984. |
|
13. |
Su questo punto la valutazione della Commissione potrebbe apparire plausibile e si potrebbe quindi considerare logico ritenere irricevibile anche la terza domanda, per il motivo che non soddisfa il presupposto di cui all'art. 91, n. 2, dello statuto del personale. Non si può in effetti negare che il reclamo presentato dal ricorrente era basato essenzialmente sull'argomento secondo cui la decisione 16 maggio 1984 non sarebbe stata adottata in modo corretto, mancando, all'atto della sua adozione, l'ultimo rapporto informativo del ricorrente. Nell'adottare la decisione 24 ottobre 1984 la Commissione — secondo le informazioni da essa fornite — avrebbe evitato tale mancanza. Si potrebbe quindi affermare che in quel momento è intervenuta una nuova decisione basata su fatti nuovi, e che quindi era necessario un nuovo reclamo al riguardo, anche perché nei confronti di tale seconda decisione — come è emerso dal procedimento giurisdizionale — sono state formulate censure di altra natura. |
|
14. |
Ciononostante esito a proporre che venga dichiarata irricevibile la terza domanda in primo luogo, poiché con il suo reclamo il ricorrente perseguiva l'obiettivo dell'annullamento della decisione di nomina e poiché al riguardo non si può certo affermare che il reclamo abbia dato luogo a una decisione di modifica. In secondo luogo — e su tale aspetto il ricorrente ha particolarmente insistito — nella decisione sul reclamo si dichiara confermata la decisione 16 maggio 1984. Ciò poteva indurre a ritenere che — poiché la decisione confermata aveva già costituito oggetto di un reclamo amministrativo — non fosse necessario un ulteriore reclamo con il conseguente effetto dilatorio sulla procedura. Stando così le cose, appare effettivamente difficile sostenere la tesi che vorrebbe subordinare il procedimento amministrativo a condizioni rigorose e ricollegare al mancato rispetto di tali condizioni la irricevibilità del ricorso. |
4. Sulla domanda di annullamento della decisione di rigetto esplicito del reclamo amministrativo del ricorrente
|
15. |
Al riguardo si può ritenere, in linea di principio, che secondo il sistema dello statuto del personale — come emerge dagli artt. 90 e 91 — al controllo giurisdizionale sono soggetti soltanto i provvedimenti recanti pregiudizio, ossia i provvedimenti amministrativi originari, e non le decisioni sui reclami presentati contro tali provvedimenti che non incidono su questi ultimi. Conformemente a ciò, interpretando la quarta domanda in maniera corrispondente, ove quindi ci si dovesse basare sulla decisione contro la quale è diretto il reclamo, si constaterebbe tuttavia immediatamente che una domanda così intesa solleverebbe dubbi in quanto alla ricevibilità poiché, come si è già mostrato, dopo la sostituzione della decisione 16 maggio 1984 essa è divenuta priva d'oggetto. Sarebbe certo anche possibile — essendo stata notificata, con la decisione sul reclamo, una nuova decisione di nomina — intendere la quarta domanda nel senso che essa concerne tale nomina di un altro dipendente a copertura del posto vacante, quindi la decisione confermativa 24 ottobre 1984. Orbene, qualora venga interpretata in tal senso, la domanda, come si è già dimostrato, non solleva in ultima analisi obiezioni radicali in ordine alla ricevibilità. |
|
16. 5. |
Mi rimane quindi soltanto da constatare che difficilmente il ricorso potrà essere considerato irricevibile nel suo insieme, tut-t'al più potrà essere considerato irricevibile in ordine alle prime due domande. |
II — Nel merito del ricorso
Nonostante i giudizi espressi in tema di irricevibilità, esaminerò nel merito il ricorso nel suo insieme.
|
17. 1. |
Il ricorrente, sotto «Violazione dell'art. 45 dello statuto del personale », ha sostenuto che, alla luce della giurisprudenza in materia, va censurato il fatto che la decisione 16 maggio 1984 sia stata adottata benché l'ultimo rapporto informativo sul ricorrente non si trovasse nel suo fascicolo personale. — Egli ha inoltre lamentato il fatto che nel comitato consultivo intervenuto nel procedimento mancava un rappresentante del personale e che la legittimità della composizione dello stesso era per giunta dubbia in quanto un direttore generale (precisamente il direttore generale del personale e dell'amministrazione da cui dipende il posto da coprire) ha partecipato alle riunioni del comitato in duplice veste. In aggiunta egli ha fatto valere che — considerato che nella decisione 24 ottobre 1984 si parla di conferma della decisione 16 maggio 1984 — non può essere confermata una decisione nulla per i vizi summenzionati. Nella trattazione orale — se ho ben capito — si è inoltre censurato il fatto che nell'applicare l'art. 45 dello statuto del personale non sono stati previamente fissati, nella fattispecie, criteri per la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali. A mio parere tali censure vanno valutate come segue: |
|
18. |
|
|
19. |
Non posso condividere nemmeno la tesi del ricorrente secondo cui non sarebbe stato possibile confermare la decisione nulla (o viziata — la terminologia usata a tale riguardo dal ricorrente non è uniforme) del maggio 1984 con la decisione 24 ottobre 1984. Un atto viziato, quale tutt'al più si configura nella decisione del maggio 1984, può essere naturalmente rinnovato in seguito evitando l'errore commesso. È proprio ciò che, secondo l'esposizione della Commissione, sarebbe avvenuto nel caso di specie e anche se essa ha usato al riguardo il termine fuorviarne di « confirmé », a mio parere, da questo semplice fatto non possono trarsi conclusioni in ordine alla validità dell'atto « confermativo ». |
|
20. |
|
|
21. |
Qualora si voglia comunque prendere in esame tale questione, poiché secondo una decisione di principio della Commissione è prevista la consultazione di tale comitato per la copertura dei posti di livello A2 — A3 e poiché il suo intervento nella primavera del 1984 può rivestire una certa importanza anche per la decisione « confermativa » dell'ottobre 1984 (ritornerò in seguito su tale punto), risulta subito chiaro che tali osservazioni non costituiscono una valida obiezione contro il provvedimento di promozione adottato dalla Commissione, e ciò per i seguenti motivi: in primo luogo, secondo le dichiarazioni della Commissione, non è vero che il direttore generale del personale e dell'amministrazione abbia partecipato ai lavori del comitato in una duplice veste in quanto il comitato, come ho precisato all'inizio, è composto dal segretario generale della Commissione, dal direttore generale del personale e dell'amministrazione, da un direttore generale nominato dal presidente e da un rappresentante del commissario competente per il personale e l'amministrazione ( 8 ). In secondo luogo, è importante considerare che, a norma dello statuto del personale, il compito di adottare provvedimenti di promozione e di coprire in tal modo dei posti è affidato unicamente all'autorità che ha il potere di nomina. Orbene, qualora quest'ultima faccia intervenire nella preparazione di tali atti un organo consultivo non previsto dallo statuto del personale, non le si può contestare il fatto che in tale comitato non figurino rappresentanti del personale. |
|
22. |
|
|
23. |
d) Ritengo quindi che nessuno degli argomenti addotti a sostegno del primo mezzo sia idoneo a far accogliere la domanda del ricorrente. |
|
2. |
Sotto il titolo « Excés et détournement de pouvoir », il ricorrente ha avanzato un altro gruppo di censure da esso poi in parte notevolmente ampliato nella trattazione orale e successivamente. Al riguardo deve osservarsi quanto segue: |
|
24. |
|
|
25. |
|
|
26. |
E in effetti possibile ravvisare circostanze particolari nei seguenti fatti: nella primavera del 1984 la convenuta doveva scegliere, fra gli 11 candidati, quello più idoneo. Stando così le cose, la consultazione di questo comitato rappresentava una preparazione adeguata, e forse addirittura indispensabile, della decisione della Commissione. Nell'autunno del 1984 rimaneva ancora da decidere solo se il rapporto informativo del ricorrente per il periodo dal 1o luglio 1981 al 30 giugno 1983 — originariamente mancante ma nel frattempo inserito negli atti — imponesse una decisione diversa: in altri termini, se si potesse confermare la scelta del sig. Dubois dopo l'esame dell'ultimo rapporto informativo redatto sul ricorrente. Si trattava quindi soltanto di esaminare, molto limitatamente, se il candidato più idoneo fosse il ricorrente o il dipendente nominato. A tal fine non era certo necessario il parere del predetto comitato. Non posso pertanto condividere l'argomento secondo cui nella procedura si sarebbe verificata una disparità di trattamento dei candidati: nel maggio sarebbe stato al completo il comitato ma non il fascicolo, nel novembre sarebbe stato completo il fascicolo ma non il comitato. Le fattispecie erano diverse: nella primavera si trattava di valutare i fascicoli personali completi di 11 candidati, nell'autunno si trattava di valutare un unico ulteriore rapporto informativo del ricorrente ed i suoi possibili effetti sulla nomina di un unico altro candidato. In presenza di fattispecie diverse non può censurarsi la diversità dei procedimenti. |
|
27. |
In base ai ragguagli della convenuta si può aver l'impressione che il comitato consultivo abbia soltanto il compito di valutare l' idoneità dei candidati ad un determinato posto, e non di effettuare una completa valutazione comparativa dei meriti dei candidati alla promozione (a favore di tale tesi milita il contenuto del verbale, prodotto dinanzi alla Corte, relativo alla seduta del comitato consultivo del maggio 1984, in cui erano definiti particolarmente idonei a coprire il posto vacante 5 dipendenti elencati in ordine alfabetico senza che alcuno fosse messo in particolare evidenza. Il comitato ha effettivamente svolto tale compito nella primavera del 1984 menzionando anche il ricorrente tra i candidati idonei. Una nuova consultazione del comitato, nel settembre del 1984, non avrebbe quindi avuto senso, poiché, come si è detto, in quel momento doveva essere soltanto risolta la questione se fosse maggiormente meritevole d'essere promosso il ricorrente o il dipendente nominato e la relativa decisione spettava in ogni caso all'autorità avente il potere di nomina. |
|
28. |
Tuttavia, qualora il comitato avesse delle funzioni più ampie e cioè quella di proporre eventualmente il candidato più meritevole d'essere promosso (per esercitare tale funzione esso deve naturalmente avere conoscenza di tutti gli elementi rilevanti ed in particolare dei rapporti informativi), deve osservarsi che nel caso di specie nulla indica che il giudizio sul ricorrente (per il quale mancava il rapporto informativo) sarebbe stato diverso se tale ultimo rapporto informativo fosse stato noto, ossia che in tale caso egli sarebbe stato messo in particolare evidenza fra i candidati che secondo il parere del comitato dovevano essere presi in considerazione ai fini della copertura di detto posto. È comunque significativo al riguardo che il ricorrente — il quale dovrebbe per la verità dimostrare di avere interesse ad avanzare tale censura — non ha sostenuto che il predetto ultimo rapporto informativo fosse tale da incidere in modo sostanziale sul giudizio complessivo nei suoi confronti (basato anzi su tutta una serie di altri rapporti informativi). È inoltre significativo il fatto che l'autorità che ha il potere di nomina, cui compete la decisione definitiva sulla scelta dei candidati e alla quale era noto nell'autunno del 1984 l'ultimo rapporto informativo sul ricorrente (ritorneremo in seguito su tale punto), dovendo decidere se in base a tale rapporto il ricorrente dovesse o meno essere preferito al dipendente nominato, ha ritenuto che tale questione andasse risolta in senso negativo. |
|
29. |
|
|
30. |
|
|
31. |
Il modo in cui è stata preparata ed adottata la decisione di cui trattasi è stato descritto nella memoria della Commissione in data 25 marzo 1986. Di quest'ultima deve mettersi in evidenza — per quanto riguarda l'esame del fascicolo personale del ricorrente (aspetto che più sta a cuore a quest'ultimo) l'affermazione secondo cui i membri della Commissione ed i loro gabinetti avevano la possibilità di prendere visione dei fascicoli personali di tutti i candidati vari giorni prima della seduta del 24 ottobre 1984 e che lo stesso giorno il segretariato generale ha tenuto gli stessi a disposizione dei membri della Commissione. Dopo tutto quanto ci è stato riferito, a mio avviso non vi è motivo di mettere in dubbio la veridicità dell'affermazione della Commissione secondo cui quest'ultima, prima di adottare la decisione impugnata, ha tenuto conto anche dell'ultimo rapporto informativo sul ricorrente (che nel maggio del 1984 mancava nel suo fascicolo personale). |
|
32. |
Siffatti dubbi non potrebbero in ogni caso essere basati sul fatto che il fascicolo personale — ai sensi dell'art. 26 dello statuto del personale — ha carattere riservato e può essere consultato soltanto negli uffici dell'amministrazione. Appare infatti evidente che tale limitazione non si applica al vertice della Commissione. Non va inoltre trascurato il fatto che il ricorrente stesso, in occasione delle sue indagini presso l'amministrazione, ha constatato che il suo fascicolo personale era stato consultato tre o quattro volte nel periodo maggio 1984 — 24 ottobre 1984. Si può quindi ritenere che quanto meno il commissario competente per l'amministrazione abbia preso la necessaria visione degli atti e ne abbia informato i suoi colleghi. Orbene, ciò sembra doversi considerare sufficiente per la regolare preparazione della decisione impugnata. |
|
33. |
|
|
34. |
Quanto alla domanda rivolta alla Corte di reiterare le valutazioni dei rapporti informativi del ricorrente e del dipendente nominato, occorre ricordare che per principio ciò non è possibile in base alla giurisprudenza della Corte stessa. Secondo tale giurisprudenza (cfr. per esempio sentenza in causa 280/80 ( 9 )), nell'applicare l'art. 45 dello statuto del personale, si procede unicamente ad una verifica dei mezzi e delle modalità della valutazione, accertando se sussistano errori manifesti. Ho già espresso il mio parere sul primo punto e in ordine al secondo si deve constatare che l'argomentazione del ricorrente non apporta elementi rilevanti. Nel presente contesto — qualora si debba partire dal presupposto che il rapporto informativo sul ricorrente e quello sul dipendente nominato siano all'incirca equivalenti — potrebbe inoltre osservarsi che nella decisione di nomina, il che non può certamente essere censurato, sono stati probabilmente determinanti altri fattori, come l'attitudine al comando, lo spirito d'iniziativa e la capacità d'organizzazione. A tale circostanza si è richiamata la convenuta nella trattazione orale; nulla, invece, contengono al riguardo le deduzioni del ricorrente. |
|
35. |
Per quanto riguarda infine l'asserito stato di salute del candidato nominato, ritengo che anche il richiamo allo stesso non possa fornire alcun elemento valido per contestare la decisione di nomina. Al riguardo, spetta in primo luogo alla Commissione stabilire ciò che è compatibile o incompatibile con gli interessi del servizio. Tuttavia non è riscontrabile un errore rilevante, dal momento che — con un'adeguata organizzazione — appare possibile dirigere l'ufficio senza esservi ininterrottamente presente. |
|
36. |
|
|
37. |
|
C —
|
38. |
Di conseguenza posso soltanto proporre, senza necessità di accogliere ulteriori offerte di prove del ricorrente, di respingere il ricorso e di decidere sulle spese processuali a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura. |
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Semenza 19 marzo 1964, causa 27/63, Goffredo Raponi/ Commissione, Race. 1964, pag. 247.
( 2 ) Sentenza 30 ottobre 1974, causa 188/73, Daniele Grassi/ Consiglio delle Comunità europee, Race. 1974, pag. 1099.
( 3 ) Sentenza 3 dicembre 1981, causa 280/80, Anne-Lise Bakke-d'Aloya/Consiglio delle Comunità europee, Race. 1981, pag. 2887.
( 4 ) Sentenza 23 gennaio 1986, causa 173/84, Lars Rasmussen/ Commissione, Race. 1986, pag. 197.
( 5 ) Sentenza 1o luglio 1976, causa 62/75, Jan Eliza de Wind/ Commissione, Race. 1976, pag. 1167.
( 6 ) Sentenza 21 aprile 1983, causa 282/81, Salvatore Ragusa/ Commissione, Race. 1983, pag. 1245.
( 7 ) Sentenza 23 gennaio 1975, causa 29/74, Raphael de Dapper/Parlamemo europeo, Racc. 1975, pag. 35.
( 8 ) Vedi sub 3.
( 9 ) Sentenza 3 dicembre 1981, causa 280/80, Anne-Lise Bakke-d'Aloya/Consiglio delle Comunità europee, Racc 1981, pag. 2887.
Ti chiedi come si applica questo testo alla tua situazione?
Consulenza gratuita, senza impegno
Descrivi la tua situazione. Il nostro team ti ricontatterà via e-mail per la tua consulenza.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.