ECLI:EU:C:1989:330•Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 luglio 1989.#Amministrazione delle finanze dello Stato contro Società Politi & Co. Srl.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte d'appello di Venezia - Italia.#Diritti di controllo sanitario per le importazioni di carne suina proveniente da paesi terzi.#Causa 214/88.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 luglio 1989.#Amministrazione delle finanze dello Stato contro Società Politi & Co. Srl.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte d'appello di Venezia - Italia.#Diritti di controllo sanitario per le importazioni di carne suina proveniente da paesi terzi.#Causa 214/88.
ECLI:EU:C:1989:330Eu Chamb 03 C13 lug 1989
Testo completo
Parti
Nel procedimento 214/88,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla corte d' appello di Venezia ( Italia ), nella causa dinanzi ad essa pendente, tra
Amministrazione delle finanze dello Stato, nella persona del ministro delle finanze pro tempore,
e
Società Politi & Co . srl, in liquidazione, nella persona del liquidatore sig . E . Gatti,
domanda vertente sull' interpretazione di talune disposizioni della direttiva 64/433/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche e del regolamento n . 121/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine,
LA CORTE ( terza sezione ),
composta dai signori F . Grévisse, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida e M . Zuleeg, giudici,
( motivazione non riprodotta )
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla corte d' appello di Venezia, con ordinanza 30 giugno 1988, dichiara :
Dispositivo
Il combinato disposto dell' art . 9 della direttiva 64/433/CEE e dell' art . 17, n . 2, del regolamento n . 121/67/CEE costituisce una deroga, per quanto riguarda i controlli sanitari e di polizia sanitaria sulle carni suine fresche, refrigerate o congelate, in provenienza da paesi terzi, al divieto di riscuotere diritti di controllo sanitario e ciò nella misura necessaria a garantire un trattamento non discriminatorio degli operatori economici che, effettuando scambi intracomunitari di carni fresche, sono a questo titolo sottoposti al pagamento di diritti di controllo sanitario nello Stato membro esportatore e di coloro che importano da paesi terzi, a condizione che tali diritti non superino il costo effettivo del controllo .
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