ECLI:EU:C:1995:186•Conclusioni dell'avvocato generale Cosmas del 15 giugno 1995.#The Queen contro Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: Country Landowners Association.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court - Regno Unito.#Organizzazioni comuni dei mercati delle carni ovine e caprine, nonché delle carni bovine - Concessione ai produttori dei diritti al premio trasferibili - Compensazione in favore dei proprietari dei terreni.#Causa C-38/94.
Conclusioni dell'avvocato generale Cosmas del 15 giugno 1995.#The Queen contro Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: Country Landowners Association.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court - Regno Unito.#Organizzazioni comuni dei mercati delle carni ovine e caprine, nonché delle carni bovine - Concessione ai produttori dei diritti al premio trasferibili - Compensazione in favore dei proprietari dei terreni.#Causa C-38/94.
ECLI:EU:C:1995:186Eu Cjeu15 giu 1995
Testo completo
Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
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V - Conclusione
30 Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sottopostele nel modo seguente:
«1) Gli artt. 13 del regolamento (CEE) della Commissione 10 dicembre 1992, n. 3567, e 39 del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3886, vanno interpretati nel senso che essi conferiscono agli Stati membri la facoltà di emanare disposizioni a carattere transitorio per far fronte ai problemi che possono sorgere nei rapporti contrattuali esistenti all'atto dell'entrata in vigore dei regolamenti stessi tra i produttori che non sono proprietari di tutti i terreni da essi sfruttati e i proprietari dei terreni stessi, nel caso di trasferimento, da parte dei produttori, dei diritti al premio loro spettanti. Nell'ambito di questa facoltà, gli Stati membri possono adottare, tra l'altro, anche un sistema di compensazione delle perdite sofferte dal proprietario a causa del trasferimento, da parte del produttore, del diritto al premio.
2) Gli artt. 13 del regolamento (CEE) della Commissione 10 dicembre 1992, n. 3567, e 39 del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3886, non obbligano né autorizzano gli Stati membri ad adottare un sistema volto a far fronte ai problemi che possono sorgere nei rapporti contrattuali esistenti tra produttori che non sono proprietari di tutti i terreni da essi sfruttati e i proprietari dei terreni stessi, per il solo fatto che nell'ambito dei regimi di premio nel settore delle carni ovine e caprine e nel settore delle carni bovine, come vigenti dopo l'adozione, rispettivamente, dei regolamenti n. 2069/92 e n. 2066/92, i diritti al premio sono collegati alla persona del produttore e previsti come trasferibili.
3) Gli artt. 15 del regolamento (CEE) della Commissione 10 dicembre 1992, n. 3567, e 55 del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3886, non conferiscono agli Stati membri altre facoltà oltre a quelle concesse dagli artt. 13 e 39 rispettivamente dei regolamenti n. 3567/92 e n. 3886/92, al fine di far fronte ai problemi che possono sorgere nei rapporti contrattuali tra produttori che non sono proprietari di tutti i terreni da essi sfruttati e i proprietari dei terreni stessi, né impongono alcun obbligo in proposito.
4) Gli artt. 13 del regolamento (CEE) della Commissione 10 dicembre 1992, n. 3567, e 39 del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3886, interpretati nel senso sopra precisato, sono assolutamente conformi agli artt. 5 bis, n. 4, lett. f), del regolamento (CEE) del Consiglio 25 settembre 1989, n. 3013, e 4e, n. 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 805, sul fondamento dei quali sono stati adottati. Queste ultime disposizioni non hanno d'altronde alcuna incidenza sull'interpretazione o sulla validità degli artt. 15 e 55 , rispettivamente, dei citati regolamenti n. 3567/92 e n. 3886/92.
5) Qualora uno Stato membro, avvalendosi della relativa facoltà conferitagli dall'art. 13 del regolamento (CEE) della Commissione 10 dicembre 1992, n. 3567, e dall'art. 39 del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3886, adotti un regime volto a compensare le perdite eventualmente subite dal proprietario di un terreno a causa del trasferimento, da parte del produttore che svolge la propria attività sul terreno stesso, dei suoi diritti al premio, le norme che costituiscono detto regime devono avere carattere meramente transitorio, conformarsi al principio secondo il quale il diritto al premio è connesso alla persona del produttore, e muoversi entro i limiti tracciati dai principi generali dal diritto comunitario, ed in particolare dal principio di uguaglianza».
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