ECLI:EU:T:2011:210•Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 maggio 2011.#Commissione europea contro New Acoustic Music Association e Anna Hildur Hildibrandsdottir.#Clausola compromissoria - Contratto di partecipazione finanziaria stipulato nell’ambito del programma quadro "Cultura 2000" - Svolgimento dell’azione "European Music Roadwork" - Inadempimento del contratto - Rimborso di una parte delle somme anticipate - Irricevibilità parziale del ricorso - Procedimento in contumacia - Gratuito patrocinio.#Causa T-464/09.
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 maggio 2011.#Commissione europea contro New Acoustic Music Association e Anna Hildur Hildibrandsdottir.#Clausola compromissoria - Contratto di partecipazione finanziaria stipulato nell’ambito del programma quadro "Cultura 2000" - Svolgimento dell’azione "European Music Roadwork" - Inadempimento del contratto - Rimborso di una parte delle somme anticipate - Irricevibilità parziale del ricorso - Procedimento in contumacia - Gratuito patrocinio.#Causa T-464/09.
ECLI:EU:T:2011:210Eu Chamb 08 T12 mag 2011
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Ricorso della Commissione, basato su una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 238 CE, teso a ottenere la condanna della New Acoustic Music Association e della sig.ra Hildibrandsdottir al rimborso di una parte degli anticipi versati, nonché degli interessi di mora, in esecuzione del contratto n. 2003-1895/001-001, per lo svolgimento dell’azione «CLT2003/A1/GB-317 – European Music Roadwork», nell’ambito del programma quadro «Cultura 2000», istituito con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 14 febbraio 2000, n. 508/2000/CE (GU L 63, pag. 1).
Dispositivo
Dispositivo
1) Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto contro la New Acoustic Music Association.
2) La sig.ra Anna Hildur Hildibrandsdottir è condannata a rimborsare alla Commissione europea, nella sua qualità di membro del partenariato New Acoustic Music Association, la somma di EUR 31 136,23, aumentata degli interessi di mora al tasso del 7,70% annuo a far data dal 14 gennaio 2008 fino al completo pagamento della somma dovuta.
3) La sig.ra Hildibrandsdottir è condannata alle spese.
4) La domanda di gratuito patrocinio della sig.ra Hildibrandsdottir è respinta.
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