ECLI:EU:C:2023:20•Conclusioni dell’avvocato generale N. Emiliou, presentate il 12 gennaio 2023.#PAO Severstal e Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) contro Commissione europea.#Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 – Importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa – Dazio antidumping definitivo – Regolamento (UE) n. 1225/2009 – Articolo 18, paragrafo 1 – Informazioni necessarie – Assenza – Articolo 9, paragrafo 4 – “Regola del dazio inferiore” – Prezzo indicativo – Margine di profitto dell’industria dell’Unione europea – Determinazione – Scelta dell’anno rappresentativo più recente – Articolo 2, paragrafo 9 – Costruzione del prezzo all’esportazione – Pregiudizio causato all’industria dell’Unione – Applicazione per analogia – Calcolo del margine di sottoquotazione – Motivazione.#Cause riunite C-747/21 P e C-748/21 P.
Conclusioni dell’avvocato generale N. Emiliou, presentate il 12 gennaio 2023.#PAO Severstal e Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) contro Commissione europea.#Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 – Importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa – Dazio antidumping definitivo – Regolamento (UE) n. 1225/2009 – Articolo 18, paragrafo 1 – Informazioni necessarie – Assenza – Articolo 9, paragrafo 4 – “Regola del dazio inferiore” – Prezzo indicativo – Margine di profitto dell’industria dell’Unione europea – Determinazione – Scelta dell’anno rappresentativo più recente – Articolo 2, paragrafo 9 – Costruzione del prezzo all’esportazione – Pregiudizio causato all’industria dell’Unione – Applicazione per analogia – Calcolo del margine di sottoquotazione – Motivazione.#Cause riunite C-747/21 P e C-748/21 P.
ECLI:EU:C:2023:20Eu Cjeu12 gen 2023
Testo completo
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NICHOLAS EMILIOU
presentate il 12 gennaio 2023 ( 1 )
Causa C‑747/21 P
PAO Severstal
contro
Commissione europea
e
Causa C‑748/21 P
Novolipetsk Steel PAO
contro
Commissione europea
«Impugnazione – Dumping – Importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Cina e della Russia – Dazio antidumping definitivo – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 9, paragrafo 4 – Eliminazione del pregiudizio – Regola del dazio inferiore – Margine di vendita sottocosto – Periodo rilevante per il calcolo del profitto di riferimento – Discrezionalità – Natura dei dazi antidumping»
I. Introduzione
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1. |
Con le loro impugnazioni, la PAO Severstal e la Novolipetsk Steel PJSC (in prosieguo: la «NLMK») ( 2 ), due società di diritto russo attive sul mercato della produzione e della distribuzione di prodotti di acciaio, in particolare di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo, chiedono alla Corte di giustizia di annullare le sentenze del Tribunale ( 3 ) con le quali quest’ultimo ha respinto i loro ricorsi diretti all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (in prosieguo: il «regolamento controverso») ( 4 ). |
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2. |
A sostegno delle loro impugnazioni, le ricorrenti deducono tre motivi (praticamente identici). Tuttavia, conformemente alla richiesta della Corte, nelle presenti conclusioni limiterò la mia analisi al secondo motivo di impugnazione, che verte, in sostanza, sull’interpretazione e sull’applicazione della «regola del dazio inferiore», prevista all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( 5 ), che, in sostanza, è stato abrogato e sostituito dall’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 6 ). |
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3. |
Sebbene le questioni giuridiche principali sollevate a tal riguardo dalle impugnazioni in esame siano alquanto tecniche, al fine di rispondere a taluni argomenti dedotti dalle ricorrenti è necessario ritornare su talune questioni «esistenziali» concernenti la normativa antidumping dell’Unione: quali sono la natura e lo scopo dei dazi antidumping? |
II. Contesto normativo
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4. |
L’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1225/2009, concernente l’imposizione di dazi definitivi, in vigore all’epoca dell’inchiesta, prevedeva quanto segue: «Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell’Unione esigono un intervento (...) la Commissione (...) istituisce un dazio antidumping definitivo. L’importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato ma dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione». |
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5. |
L’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036, in vigore al momento dell’adozione del regolamento controverso, è formulato, per quanto concerne la parte rilevante, in modo identico. |
III. Fatti
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6. |
A seguito di una denuncia, la Commissione europea ha pubblicato, il 14 maggio 2015, un avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa ( 7 ), ai sensi del regolamento n. 1225/2009. L’inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta»). L’esame delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 marzo 2015 (in prosieguo: il «periodo in esame»). |
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7. |
Il 10 febbraio 2016 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/181, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa ( 8 ). |
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8. |
In seguito, il 29 luglio 2016, la Commissione ha adottato il regolamento controverso. L’aliquota del dazio antidumping definitivo imposto alla Severstal ammontava al 34% e di quello imposto alla NLMK al 36,1%. |
IV. Sentenze impugnate
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9. |
Il 28 ottobre 2016 la Severstal e la NLMK hanno proposto, ciascuna, un ricorso di annullamento avverso il regolamento controverso dinanzi al Tribunale. Nei loro rispettivi ricorsi, la Severstal deduceva sei motivi e la NLMK cinque. |
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10. |
Il 22 settembre 2021 il Tribunale ha pronunciato le due sentenze impugnate, con le quali ha respinto i ricorsi delle ricorrenti e le ha condannate a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione. Inoltre, il Tribunale ha condannato la Eurofer, European Steel Association, ASBL, intervenuta nei procedimenti a sostegno delle conclusioni della Commissione, a sopportare le proprie spese. |
V. Procedimento dinanzi alla Corte
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11. |
Nella sua impugnazione dinanzi alla Corte nella causa C‑747/21 P, depositata il 3 dicembre 2021, la Severstal chiede che la Corte voglia:
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12. |
Nella sua comparsa di risposta, datata 23 febbraio 2022, la Commissione chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la Severstal alle spese. |
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13. |
Nella sua impugnazione dinanzi alla Corte nella causa C‑748/21 P, depositata il 3 dicembre 2021, la NLMK chiede che la Corte voglia:
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14. |
Nella sua comparsa di risposta, datata 23 febbraio 2022, la Commissione chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la NLMK alle spese. |
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15. |
Con decisione della Corte del 18 ottobre 2022, le due cause sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza. |
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16. |
Con lettera del 24 ottobre 2022, quale misura di organizzazione del procedimento adottata ai sensi dell’articolo 62 del regolamento di procedura della Corte, le parti sono state invitate a rispondere a taluni quesiti e hanno provveduto con lettere del 24 novembre 2022 (Commissione) e del 1o dicembre 2022 (ricorrenti). |
VI. Valutazione del secondo motivo di impugnazione
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17. |
Come indicato nell’introduzione delle presenti conclusioni, la mia analisi sarà limitata al secondo motivo di impugnazione dedotto dalle ricorrenti. |
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18. |
Con tale motivo, le ricorrenti contestano, rispettivamente, i punti da 243 a 257 (Severstal) e da 209 a 223 (NLMK) delle sentenze impugnate. In tali passaggi, il Tribunale ha respinto, in quanto infondata, la prima parte del sesto motivo della Severstal e la prima parte del quinto motivo della NLMK. Con tali motivi, le ricorrenti avevano sostenuto che, nel regolamento controverso, la Commissione era incorsa in errori di diritto e in errori manifesti di valutazione nella determinazione del margine di pregiudizio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1225/2009 (attuale articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036) ( 9 ). |
A. Argomenti delle parti
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19. |
Nelle loro impugnazioni, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale è incorso in errore nell’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036 e nel controllo dell’applicazione di tale disposizione da parte della Commissione. Esse sostengono inoltre che le sentenze impugnate non sono sufficientemente motivate per quanto concerne i loro argomenti su tali punti. |
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20. |
In particolare, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver confermato la scelta, da parte della Commissione, di un profitto di riferimento per l’industria dell’Unione del 9,9% in sede di calcolo del «margine di vendita sottocosto» ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036. Le ricorrenti sottolineano che, sebbene il periodo dell’inchiesta si estenda dal 1o aprile 2014 al 31 marzo 2015, la Commissione è retrocessa diversi anni, fino al 2008, per individuare l’«anno rappresentativo» più recente ai fini della determinazione del profitto di riferimento. Secondo le ricorrenti, la constatazione del Tribunale secondo cui la Commissione non è vincolata ai limiti temporali del periodo in esame (in casu, il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 marzo 2015) nella scelta dell’anno rappresentativo più recente è contraria al principio del legittimo affidamento. |
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21. |
Inoltre, le ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore manifesto nell’avallare l’approccio della Commissione. Le ricorrenti ritengono che il periodo individuato dalla Commissione non sia adeguatamente rappresentativo, in quanto temporalmente troppo distante. Esse sostengono, inoltre, che sia frutto di una scelta arbitraria, poiché periodi più recenti erano sufficientemente rappresentativi. Inoltre, le ricorrenti sostengono che, in primo grado, esse avevano dedotto argomenti volti a dimostrare l’esistenza di una contraddizione nel regolamento controverso: gli anni della crisi finanziaria erano stati presi in considerazione ai fini dell’accertamento dell’esistenza di un pregiudizio per l’industria dell’Unione, ma non ai fini dell’individuazione del profitto di riferimento per tale industria. Questo approccio «discrezionale» della Commissione non potrebbe, ad avviso delle ricorrenti, essere considerato accettabile alla luce delle disposizioni del regolamento 2016/1036, e il Tribunale avrebbe omesso di esporre in modo adeguato le ragioni per le quali ha respinto i loro argomenti a tal riguardo. |
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22. |
Infine, le ricorrenti sostengono che il Tribunale non ha correttamente valutato l’elemento del «pregiudizio», in particolare poiché ha omesso di esaminare il loro argomento ai sensi del quale la riduzione dei costi di produzione dell’industria dell’Unione (su cui la Commissione si è fondata per valutare il pregiudizio arrecato), dovrebbe essere associata, tra altri fattori, alla situazione risultante dalla crisi finanziaria globale del 2012. |
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23. |
La Commissione difende le sentenze impugnate. A suo avviso, il Tribunale ha esaminato adeguatamente gli argomenti dedotti dalle ricorrenti, spiegando il motivo per cui la Commissione non ha commesso alcun errore scegliendo il 2008 come l’anno più rappresentativo per calcolare il profitto di riferimento. In particolare, la Commissione pone l’accento sul margine di discrezionalità di cui dispone ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036 e sottolinea che il metodo scelto nel regolamento controverso per individuare il profitto di riferimento è conforme alla giurisprudenza del Tribunale in materia ( 10 ). |
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24. |
La Commissione aggiunge che l’argomento vertente su un’asserita violazione del principio del legittimo affidamento è al contempo irricevibile (poiché non è stato dedotto in primo grado) e infondato (le ricorrenti non hanno ricevuto alcuna garanzia quanto al modo in cui la Commissione avrebbe proceduto alla sua valutazione). Inoltre la Commissione ritiene che taluni argomenti dedotti dalle ricorrenti nell’ambito del loro secondo motivo di impugnazione siano inconferenti, poiché rimettono in discussione la sua valutazione del nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio per l’industria dell’Unione. Tuttavia, secondo la Commissione, le ricorrenti non hanno contestato le statuizioni del Tribunale in merito all’esistenza del nesso di causalità ( 11 ). |
B. Analisi
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25. |
Nell’ambito del loro secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti deducono tre diversi ordini di argomenti. |
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26. |
Per le ragioni che esporrò nel prosieguo, non ritengo che detti argomenti siano persuasivi. |
1. Legittimo affidamento
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27. |
In primo luogo, l’argomento concernente un’asserita violazione del principio del legittimo affidamento è, come correttamente sottolineato dalla Commissione, irricevibile, in quanto non è stato dedotto dinanzi al Tribunale e, quindi, non può essere invocato per la prima volta in sede di impugnazione ( 12 ). |
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28. |
In ogni caso, le ricorrenti non spiegano il modo e le circostanze in cui la Commissione avrebbe fornito loro garanzie, né tantomeno precise garanzie, quanto al metodo e ai criteri mediante i quali essa avrebbe individuato il profitto di riferimento. A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il diritto di avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento si estende a ogni individuo in capo al quale un’autorità amministrativa nazionale abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili, che essa gli avrebbe fornito ( 13 ). In ogni caso, quindi, tale argomento è infondato. |
2. Effetti della crisi finanziaria sull’industria dell’Unione
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29. |
In secondo luogo, concordo con la Commissione anche sul fatto che le censure delle ricorrenti vertenti sul fatto che il Tribunale avrebbe omesso i) di valutare correttamente gli effetti della crisi finanziaria sullo status dell’industria dell’Unione e/o, ii) di esporre in modo soddisfacente le ragioni per le quali esso ha respinto gli argomenti delle ricorrenti a tal riguardo, sono inconferenti. |
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30. |
Infatti, poiché le constatazioni del Tribunale per quanto attiene all’esistenza di un pregiudizio e di un nesso di causalità non sono state contestate nelle impugnazioni, le censure delle ricorrenti, indipendentemente dalla loro fondatezza, non potrebbero mai condurre all’annullamento delle sentenze impugnate. |
3. Interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036
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31. |
In terzo luogo, e soprattutto, il Tribunale, a mio avviso, non ha commesso alcun errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036. Il Tribunale non ha neppure omesso di spiegare, nelle sentenze impugnate, i motivi per i quali non ha accolto gli argomenti delle ricorrenti a tal riguardo. |
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32. |
L’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036 prevede, in particolare, la «regola del dazio inferiore», ai sensi della quale «[l]’importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato ma dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione». |
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33. |
Il regolamento 2016/1036, tuttavia, non prevede un metodo né un insieme di criteri per determinare il cosiddetto «margine di pregiudizio». Ne consegue che le autorità dell’Unione dispongono di un’ampia discrezionalità a tal riguardo. Di conseguenza, esse sono libere di scegliere il metodo che ritengono più appropriato alle circostanze del caso, purché, in particolare, esso sia ragionevole, applicato in modo oggettivo e coerente, e conduca, quindi, a risultati plausibili. |
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34. |
Infatti, nella loro prassi, le autorità dell’Unione hanno utilizzato diversi metodi a tal fine ( 14 ). In taluni casi, il margine di pregiudizio è stato determinato confrontando i prezzi di rivendita delle importazioni con i prezzi reali dell’industria dell’Unione (metodo della «sottoquotazione»). In altri casi, tuttavia, si è ritenuto che un confronto del genere non avrebbe fornito indicazioni adeguate sul margine di pregiudizio, poiché le importazioni esercitavano una notevole pressione al ribasso sui prezzi di vendita dell’industria dell’Unione ( 15 ). |
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35. |
In questi casi, la Commissione ha fatto ricorso al metodo delle «vendite sottocosto»: il margine di pregiudizio è calcolato confrontando i prezzi reali all’importazione con un «prezzo indicativo», il quale rappresenta il prezzo che l’industria dell’Unione potrebbe ragionevolmente attendersi di praticare sul mercato dell’Unione in assenza di importazioni oggetto di dumping. Per stabilire tale prezzo ipotetico, un «profitto di riferimento», inteso come margine di profitto ragionevolmente prevedibile in assenza delle importazioni oggetto di dumping, è aggiunto al costo di produzione dell’industria dell’Unione. |
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36. |
È importante ricordare che il metodo delle vendite sottocosto è il metodo effettivamente applicato nel regolamento controverso poiché, secondo la Commissione, per tutto il periodo in esame erano stati importati volumi significativi dai paesi interessati che avevano avuto un effetto negativo sulla redditività dell’industria dell’Unione ( 16 ). |
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37. |
Le ricorrenti non contestano l’adeguatezza di tale metodo nel caso di specie. In ogni caso, è opportuno precisare che, in linea di principio, il ricorso a tale metodo è stato ritenuto accettabile dalla Corte fin dalla metà degli anni ottanta ( 17 ). |
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38. |
Infatti, le ricorrenti contestano soltanto il modo in cui tale metodo è stato applicato nel regolamento controverso. In particolare, esse non concordano con il periodo specifico preso in considerazione dalla Commissione per determinare il profitto di riferimento, e contestano al Tribunale di non aver censurato l’approccio della Commissione e di non aver esaminato in modo adeguato i loro argomenti a tal riguardo. |
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39. |
Al considerando 155 del regolamento impugnato, la Commissione ha dichiarato che «[g]li anni dal 2005 al 2008 sono risultati rappresentativi per stabilire un profitto di riferimento, perché non sono stati colpiti dalla crisi economica (...) e non sono stati caratterizzati da condizioni di mercato eccezionalmente favorevoli. Inoltre, il volume delle importazioni (...) durante quegli anni rivelava una forte concorrenza». |
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40. |
Ai punti da 251 a 257 (causa T‑753/16) e da 217 a 223 (causa T‑752/16) delle sentenze impugnate, il Tribunale ha constatato, in sostanza, che, nella scelta degli anni rappresentativi più recenti ai fini della determinazione del profitto di riferimento dell’industria dell’Unione, la Commissione non era vincolata ai limiti temporali del periodo in esame. Il margine di profitto da prendere in considerazione per il calcolo del prezzo indicativo deve corrispondere, secondo il Tribunale, al margine di profitto che l’industria dell’Unione poteva ragionevolmente attendersi di ottenere in «normali condizioni di concorrenza, in assenza delle importazioni oggetto di dumping». Nell’ambito della sua ampia discrezionalità, la Commissione è quindi legittimata, secondo il Tribunale, a concludere che l’anno rappresentativo più recente si collochi, eventualmente, al di fuori del periodo in esame. Il Tribunale ha poi spiegato il motivo per cui, a suo avviso, le ricorrenti non avevano fornito alcun elemento di prova che la Commissione avesse commesso un errore manifesto di valutazione omettendo di considerare gli anni successivi al 2008 ai fini dell’individuazione degli anni più rappresentativi. |
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41. |
Le ricorrenti criticano tre aspetti di tali passaggi. Tuttavia, nessuno dei loro argomenti mi sembra persuasivo. |
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42. |
In primo luogo, sono dell’avviso che gli argomenti delle ricorrenti vertenti su un «errore manifesto» di valutazione da parte del Tribunale, a motivo del fatto che gli anni più rappresentativi individuati dalla Commissione non sarebbero sufficientemente rappresentativi e/o sarebbero stati scelti in modo arbitrario, siano irricevibili. Tali argomenti non sollevano alcuna questione di diritto, e la qualificazione degli asseriti errori come «manifesti» non li rende ricevibili. |
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43. |
A tal riguardo, occorre ricordare che valutazioni di fatto asseritamente erronee da parte del Tribunale non costituiscono, in linea di principio, questioni che possono essere validamente dedotte in sede di impugnazione, salvo il caso in cui le parti invochino uno snaturamento del chiaro senso delle prove ( 18 ). Ciò non avviene nell’ambito delle impugnazioni in esame. |
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44. |
In secondo luogo, ritengo che le sentenze impugnate siano sufficientemente motivate per quanto concerne le ragioni per le quali il Tribunale ha respinto le affermazioni delle ricorrenti vertenti su un’interpretazione o un’applicazione erronee dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036. Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione di una sentenza deve far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale ( 19 ). |
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45. |
È evidente che i punti da 251 a 257 (causa T‑753/16) e da 217 a 223 (causa T‑752/16) delle sentenze impugnate spiegano, brevemente ma adeguatamente, i motivi per i quali il Tribunale non ha ritenuto persuasive le censure delle ricorrenti quanto all’individuazione, da parte della Commissione, degli anni più rappresentativi. |
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46. |
In terzo luogo, ritengo che la critica mossa dalle ricorrenti all’asserita incoerenza del regolamento controverso, che il Tribunale ha omesso di censurare, sia infondata. Per spiegare il motivo per cui sono di tale avviso si rendono necessarie ulteriori precisazioni. |
a) Interpretazione e applicazione della regola del dazio inferiore
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47. |
In via preliminare, tengo a sottolineare che la regola del dazio inferiore, di cui la Commissione si è avvalsa nelle presenti cause, oltre a essere giustificata da considerazioni di equità commerciale e proporzionalità, è considerata, da molti, come la conseguenza logica del fatto che, sia ai sensi delle norme dell’Unione ( 20 ), sia ai sensi delle norme dell’OMC ( 21 ), i dazi antidumping possono essere imposti soltanto qualora i prodotti oggetto di dumping abbiano causato (o minaccino di causare) un pregiudizio all’industria nazionale ( 22 ). |
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48. |
Questa considerazione mi fornisce l’occasione perfetta per spiegare il motivo per cui le critiche formulate dalle ricorrenti nei confronti del Tribunale e, di conseguenza, dell’interpretazione della regola del dazio inferiore da parte della Commissione sono prive di fondamento. A tal fine, può rivelarsi utile, come indicato nell’introduzione delle presenti conclusioni, fare alcuni passi indietro e concentrarsi su alcuni elementi di base della normativa antidumping dell’Unione. |
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49. |
Almeno fin dall’inizio del XIX secolo ( 23 ), fiumi di inchiostro sono stati versati nel tentativo di rivelare la vera «essenza» della normativa antidumping. Qual è la giustificazione economica di tale normativa? Quale tipo di condotta commerciale essa dovrebbe colpire e per quale motivo? |
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50. |
Non vi è dubbio che si tratti di temi affascinanti ai fini di discussioni accademiche e politiche tra avvocati specializzati in commercio internazionale, economisti e decisori politici. Tuttavia, ai fini delle presenti cause, è opportuno accantonare le considerazioni filosofiche ed economiche più «radicali», e guardare alla normativa antidumping dell’Unione attraverso le lenti del «positivismo giuridico normativo». In altri termini, occorre concentrarsi sulla natura e sulla finalità dei dazi antidumping, quali concepiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione. |
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51. |
In sostanza, il «dumping» non è che una forma di discriminazione in materia di prezzi ( 24 ). Nel diritto dell’Unione, tale prassi non è, perlomeno in termini assoluti, vietata né, più in generale, ritenuta illegittima. Essa è tuttavia considerata iniqua qualora causi (o minacci di causare) un pregiudizio all’industria nazionale. Quando ciò si verifica, l’Unione europea, se lo ritiene opportuno, può reagire adottando misure destinate a contrastare tali effetti negativi. |
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52. |
Pertanto, nel sistema dell’Unione, i dazi antidumping non costituiscono sanzioni dirette a punire le imprese responsabili per un comportamento precedente ( 25 ). Non sono neppure misure dirette al risarcimento del danno effettivamente causato ( 26 ). L’istituzione di dazi antidumping è una «misura di difesa e di tutela contro la concorrenza sleale derivante dalle pratiche di dumping» ( 27 ), che mira «a impedire o a rendere economicamente prive di interesse (...) eventuali importazioni in dumping» ( 28 ). I dazi antidumping sono, quindi, semplicemente, misure legate al commercio (vale a dire misure concepite per disciplinare l’importazione di talune merci) con un obiettivo proteso al futuro: porre rimedio a uno squilibrio nel mercato interno ( 29 ). |
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53. |
Stando così le cose, non è affatto irragionevole, a differenza di quanto sostenuto dalle ricorrenti, che, in talune circostanze, il periodo in esame e gli anni più rappresentativi non coincidano. Infatti, tali nozioni svolgono una funzione differente e, dunque, la loro individuazione impone alla Commissione di considerare parametri diversi. |
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54. |
Il «periodo in esame» mira a individuare tendenze significative nel mercato interno dell’Unione, mediante l’esame dell’andamento delle sorti dell’industria dell’Unione, poiché l’accertamento di un pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036 implica, di regola, un deterioramento della situazione dell’industria nel corso di un determinato periodo ( 30 ). Poiché, in assenza di pregiudizio (effettivo o potenziale), non vi sarebbe alcuna giustificazione per l’adozione di misure antidumping, sembra ragionevole che qualsiasi valutazione relativa all’esistenza di tale elemento sia effettuata sulla base di informazioni il più possibile attuali ( 31 ) e relative a un periodo sufficientemente lungo ( 32 ). |
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55. |
Di converso, gli «anni più rappresentativi» per la determinazione del profitto di riferimento non devono fondarsi necessariamente su dati recenti, qualora tali dati non forniscano un’immagine adeguata di quanto è necessario per ripristinare una concorrenza leale nel periodo successivo all’inchiesta. Come dichiarato dal Tribunale nella sentenza EFMA, da esso stesso giustamente richiamata ai punti 249 (causa T‑753/16) e 215 (causa T‑752/16) delle sentenze impugnate, il margine di profitto da utilizzare per calcolare il prezzo indicativo deve corrispondere al margine di profitto che l’industria dell’Unione «potrebbe ragionevolmente prevedere in normali condizioni di concorrenza, in assenza delle importazioni oggetto di dumping» ( 33 ). |
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56. |
Si tratta, a mio avviso, di un approccio sensato, alla luce della ratio stessa della regola del dazio inferiore, soprattutto quando esaminata alla luce dei principi di base della normativa antidumping dell’Unione sopra esposti. In tale contesto, è ragionevole che, per determinare il profitto di riferimento, la Commissione decida di esaminare i dati storici del mercato interno, al fine di individuare l’anno o gli anni più recenti in cui il gioco della concorrenza era normale. Ciò può implicare, a mio avviso, la selezione di un periodo nel corso del quale il dumping non aveva ancora dispiegato i suoi effetti e in cui non vi erano altre circostanze eccezionali o transitorie che incidevano sui margini di profitto (normali) dell’industria dell’Unione. |
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57. |
A tal riguardo, osservo che anche il legislatore dell’Unione ha ritenuto ragionevole un siffatto approccio, avendolo ampiamente codificato all’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento 2016/1036 ( 34 ). Inoltre, tale approccio è stato giudicato conforme alle pertinenti disposizioni dell’OMC ( 35 ). |
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58. |
Di conseguenza, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che la Commissione non è vincolata ai limiti temporali del periodo in esame nella scelta degli anni rappresentativi più recenti ai fini della determinazione di un prezzo indicativo. A maggior ragione, non rilevo alcuna incoerenza o contraddizione a tal riguardo nel regolamento controverso. |
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59. |
Alla luce di quanto precede, ritengo che tutti gli argomenti dedotti dalle ricorrenti a sostegno del loro secondo motivo di impugnazione siano irricevibili o infondati. |
VII. Conclusione
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60. |
In conclusione, suggerisco alla Corte di respingere il secondo motivo di impugnazione della PAO Severstal nella causa C‑747/21 P e della Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) nella causa C‑748/21 P. |
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) In prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti».
( 3 ) Sentenze del 22 settembre 2021, Severstal/Commissione (T‑753/16, EU:T:2021:612), e del 22 settembre 2021, NLMK/Commissione (T‑752/16, EU:T:2021:611), rispettivamente, in prosieguo: le «sentenze impugnate».
( 4 ) GU 2016, L 210, pag. 1.
( 5 ) GU 2009, L 343, pag. 51.
( 6 ) GU 2016, L 176, pag. 21.
( 7 ) GU 2015, C 161, pag. 9.
( 8 ) GU 2016, L 37, pag. 1.
( 9 ) Poiché, come ho indicato nel precedente paragrafo 5, le due disposizioni sono formulate, nella parte pertinente, in modo identico, nelle presenti conclusioni farò riferimento, per comodità, soltanto all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036.
( 10 ) La Commissione richiama il punto 60 della sentenza del 28 ottobre 1999, EFMA/Consiglio (T‑210/95, EU:T:1999:273). In prosieguo: la «sentenza EFMA».
( 11 ) La valutazione effettuata dalla Commissione nel regolamento controverso per quanto attiene al nesso di causalità era oggetto del quinto motivo della Severstal, esaminato dal Tribunale ai punti da 200 a 241 della sentenza nella causa T‑753/16, nonché del quarto motivo della NLMK, esaminato ai punti da 166 a 207 della sentenza nella causa (T‑752/16).
( 12 ) V., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Consiglio (C‑458/98 P, EU:C:2000:531, punto 74 e giurisprudenza ivi citata).
( 13 ) V., ad esempio, sentenza del 31 marzo 2022, Smetna palata na Republika Bulgaria (C‑195/21, EU:C:2022:239, punto 65).
( 14 ) V., per una breve rassegna e con ulteriori riferimenti, Van Bael & Bellis, EU Anti-Dumping and Other Trade Defence Instruments, 6a edizione, Wolters Kluwer, 2019, pagg. da 297 a 303.
( 15 ) Articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2016/1036.
( 16 ) Considerando 154 del regolamento controverso.
( 17 ) Sentenza del 5 ottobre 1988, Silver Seiko e a./Consiglio (273/85 e 107/86, EU:C:1988:466, punti 41 e 42).
( 18 ) V., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, Yieh United Steel/Commissione (C‑79/20 P, EU:C:2022:305, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).
( 19 ) V., in particolare, sentenza del 7 marzo 2018, SNCF Mobilités/Commissione (C‑127/16 P, EU:C:2018:165, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
( 20 ) V., in particolare, articolo 1, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036. V. anche articolo 3, articolo 7, paragrafo 1, articolo 9, paragrafo 3, e articolo 11, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
( 21 ) V. articolo VI.1 del GATT 1994, ai sensi del quale il dumping «è condannabile se causa o minaccia di causare un pregiudizio importante per una produzione in atto di una parte contraente o se ritarda sensibilmente la creazione di una produzione nazionale». Per ragioni di completezza, occorre sottolineare che, ai sensi dell’articolo 9.1 dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, la regola del dazio inferiore è «opportun[a]», ma non obbligatoria. Infatti, una serie di membri dell’OMC (fra i quali gli Stati Uniti d’America) non applica la regola del dazio inferiore. Tuttavia, diversi membri dell’OMC sarebbero favorevoli a rendere siffatta regola obbligatoria all’interno del sistema dell’OMC. Per gli ultimi negoziati in materia, v. Chun, H.J., Ahn, D., «Evolution and Limitations of the Lesser Duty Rule under the WTO Anti-Dumping Agreement», Journal of World Trade, 2022, pagg. da 985 a 1012.
( 22 ) V., in particolare, e con altri riferimenti, Vermulst, E.A., «The Anti-Dumping Systems of Australia, Canada, the EEC and the United States of America: Have Anti-Dumping Laws Become a Problem in International Trade?», Michigan Journal of International Law, vol. 10, n. 3, 1989, pagg. 773 e 774.
( 23 ) V., in particolare, l’influente studio di Viner, J., del 1926, «Memorandum on Dumping», commissionato dall’allora Società delle Nazioni. Per una discussione successiva alla conclusione degli Accordi di Marrakesh, v. Hoekman, B.M., Mavroidis, P.C., «Dumping, Antidumping and Antitrust», Journal of World Trade, 1996, pagg. da 27 a 52.
( 24 ) V. conclusioni dell’avvocato generale VerLoren van Themaat nelle cause Allied Corporation e a./Commissione (239/82 e 275/82, EU:C:1984:1, pag. 1038).
( 25 ) V. sentenza del 3 ottobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Consiglio (C‑458/98 P, EU:C:2000:531, punto 91).
( 26 ) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Cosmas nella causa Industrie des poudres sphériques/Consiglio (C‑458/98 P, EU:C:2000:138, paragrafo 76).
( 27 ) V. sentenza del 15 luglio 2021, Profit Europe e Gosselin Forwarding Services (C‑362/20, EU:C:2021:612, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).
( 28 ) Prendo in prestito i termini utilizzati dal giudice del rinvio nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 17 dicembre 2015, APEX (C‑371/14, EU:C:2015:828, punto 26).
( 29 ) Analogamente, conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Consiglio/Gul Ahmed Textile Mills (C‑638/11 P, EU:C:2013:277, paragrafo 60). Più in generale, su tale questione nella giurisprudenza dei giudici dell’Unione, v. Kuplewatzky, N., «Defining Anti-Dumping Duties under European Union Law», Trade, Law and Development, vol. 10, 2018, pagg. da 448 a 462.
( 30 ) In questi termini, Müller, W., Khan, N., Neumann, H.-A., EC Anti -Dumping Law, John Wiley & Sons, 1998, pag. 271.
( 31 ) Sentenza del 3 ottobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Consiglio (C‑458/98 P, EU:C:2000:531, punto 92). V. anche conclusioni dell’avvocato generale Tesauro nella causa Epichirisseon Metalleftikon, Viomichanikon kai Naftiliakon e a./Consiglio (121/86, EU:C:1989:299, pagg. 3939 e 3940).
( 32 ) V., in tal senso, sentenza del 7 maggio 1991, Nakajima/Consiglio (C‑69/89, EU:C:1991:186, punto 87).
( 33 ) Sentenza EFMA, punto 60. Il corsivo è mio.
( 34 ) L’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento 2016/1036 rinvia espressamente all’articolo 7, paragrafo 2 quater, del medesimo regolamento per quanto riguarda l’applicazione della regola del dazio inferiore. Quest’ultimo prevede, nella parte pertinente, quanto segue: «Qualora il margine di pregiudizio sia calcolato in base a un prezzo indicativo, il profitto di riferimento utilizzato è stabilito tenendo conto di fattori quali il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese oggetto dell’inchiesta (...) e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali». Alcuni documenti preparatori di tale regolamento, infatti, richiamano il punto 60 della sentenza EFMA come una delle fonti di ispirazione della nuova disposizione: v., ad esempio, Commissione europea, DG commercio, Working Document – Draft guidelines on the determination of the profit margin used in establishing the injury margin (documento di lavoro – Progetto di orientamenti sulla determinazione del margine di profitto utilizzato per accertare il margine di pregiudizio), del 2013.
( 35 ) V. relazione del gruppo di esperti nel procedimento DS405, European Union – Anti-Dumping Measures on Certain Footwear from China (Unione europea – Misure antidumping riguardanti talune calzature provenienti dalla Cina) punti da 7.920 a 7.928.
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