Conclusioni dell’avvocato generale A. M. Collins, presentate il 2 marzo 2023.#CAJASUR Banco S.A. contro JO e IM.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Malaga.#Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1 – Condizioni generali di un contratto di mutuo ipotecario dichiarate nulle dai giudici nazionali – Ricorso giurisdizionale – Ottemperanza prima di qualsiasi contestazione – Normativa nazionale che impone ad un consumatore l’adempimento di una formalità precontenziosa nei confronti del professionista in questione al fine di non essere condannato alle spese del procedimento giurisdizionale – Principio di buona amministrazione della giustizia – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.#Causa C-35/22.

ECLI:EU:C:2023:156Eu Cjeu2 mar 2023

Testo completo

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ANTHONY MICHAEL COLLINS

presentate il 2 marzo 2023 ( 1 )

Causa C‑35/22

CajasurBanco S. A.

contro

JO,

IM

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Málaga (Corte provinciale, Malaga, Spagna)]

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Condizioni generali di un contratto di mutuo ipotecario dichiarate nulle e prive di effetto dai giudici nazionali – Normativa nazionale che impone al consumatore di presentare una diffida stragiudiziale per ottenere la condanna alle spese nel successivo procedimento giudiziario – Tutela giurisdizionale effettiva – Buona amministrazione della giustizia»

I. Introduzione

1.

Ai sensi dell’articolo 395 della Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (legge 1/2000 recante il codice di procedura civile; in prosieguo: il «codice di procedura civile») del 7 gennaio 2000 ( 2 ), rubricato «Condanna alle spese in caso di ottemperanza»:

«1.   Se il convenuto ottempera alla domanda prima di replicare al ricorso, lo stesso non sarà condannato alle spese salvo il giudice abbia accertato la sua malafede, motivando debitamente tale accertamento.

Resta inteso che, in ogni caso, sussiste malafede se, prima della presentazione del ricorso, il convenuto sia stato messo in mora con una richiesta di pagamento inconfutabile e giustificata o sia stata avviata una procedura di mediazione o sia stata presentata una domanda di conciliazione.

2.   Qualora il convenuto ottemperi alla domanda dopo aver replicato al ricorso, si applica il paragrafo 1 del precedente articolo».

2.

Ci si chiede se un consumatore che intenda avvalersi delle norme nazionali di trasposizione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, ( 3 ) allo scopo di convincere un giudice ad annullare le clausole relative alle commissioni ipotecarie in un contratto di mutuo, sia tenuto, prima dell’avvio di tale procedimento, a chiedere il rimborso da parte dell’istituto di credito convenuto per potere provare la malafede dello stesso ai sensi del citato articolo 395 del codice di procedura civile.

II. Procedimento principale, domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

3.

In una data imprecisata, JO e IM, due persone fisiche, hanno stipulato un contratto di mutuo ipotecario con la Cajasur Banco SA (in prosieguo: la «Cajasur»).

4.

Nel 2018, JO e IM hanno promosso un’azione giudiziaria dinanzi allo Juzgado de Primera Instancia n. 18 bis de Málaga (Tribunale di primo grado n. 18 bis, Malaga, Spagna) per ottenere una dichiarazione di nullità in ragione del carattere abusivo della clausola che imponeva loro di pagare le commissioni ipotecarie previste dal contratto di mutuo. JO e IM hanno chiesto anche il rimborso delle somme che avevano pagato in applicazione di tale clausola. JO e IM non avevano richiesto alla Cajasur il rimborso di tali somme prima di avviare l’azione giudiziaria.

5.

A seguito della notifica del procedimento giudiziario, la Cajasur ha riconosciuto il carattere abusivo della clausola relativa alle commissioni ipotecarie. La Cajasur si è offerta di rimborsare un importo inferiore a quello richiesto, calcolato sulla base della recente giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna).

6.

Il 2 marzo 2020, lo Juzgado de Primera Instancia n. 18 bis de Málaga (Tribunale di primo grado n. 18 bis, Malaga) ha dichiarato la nullità della clausola relativa al pagamento delle commissioni ipotecarie in quanto abusiva. Il Tribunale ha ordinato alla Cajasur di rimborsare l’importo che JO e IM avevano indebitamente pagato, ossia EUR 488,69. Il tribunale ha inoltre condannato la Cajasur a farsi carico delle spese giudiziali.

7.

La Cajasur ha proposto appello dinanzi all’Audiencia Provincial de Málaga (Corte provinciale di Malaga, Spagna), giudice del rinvio, avverso la parte della sentenza che la condannava a farsi carico delle spese giudiziali, in quanto emessa in violazione dell’articolo 395 del codice di procedura civile.

8.

Secondo l’ordinanza di rinvio, la giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) ha formulato i seguenti principi per determinare la sussistenza della malafede ai sensi dell’articolo 395, paragrafo 1, del codice di procedura civile ( 4 ). In primo luogo, qualora il ricorrente presenti una diffida stragiudiziale e il convenuto non risponda, quest’ultimo si farà carico delle spese anche qualora accetti la richiesta oggetto del ricorso e successivamente depositi un controricorso. In secondo luogo, qualora il ricorrente non presenti una diffida stragiudiziale, o qualora la presenti ma conceda al convenuto un tempo insufficiente per rispondere, quest’ultimo non dovrà farsi carico delle spese, anche nel caso in cui abbia accettato la richiesta e successivamente depositato un controricorso.

9.

Il giudice del rinvio ritiene che tale giurisprudenza possa essere contraria al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nella misura in cui subordina il diritto ad ottenere il pieno risarcimento alla trasmissione di una richiesta precedente all’avvio del procedimento.

10.

Il giudice del rinvio osserva che, anche se la giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) ha dichiarato la nullità della clausola controversa in ragione del suo carattere abusivo, ( 5 ) le banche di solito non rimborsano ai consumatori le somme pagate in applicazione di tale clausola, ma attendono l’instaurazione del procedimento giudiziario. Qualora i consumatori non presentino una richiesta precontenziosa, le banche cercano di evitare di farsi carico delle spese del procedimento giudiziario, accettando la richiesta prima di depositare un controricorso.

11.

Fatto salvo quanto precede, il giudice del rinvio aggiunge che si può ritenere che il convenuto abbia agito in malafede in alcune ulteriori ipotesi. Tra queste, vi è il caso in cui il convenuto sia consapevole del carattere abusivo di una clausola e si astenga dall’adottare misure per rimuovere le relative conseguenze per i consumatori, aspettando invece che questi ultimi promuovano un’azione giudiziaria, sapendo che, in assenza di una diffida precontenziosa, non sarà obbligato a farsi carico delle spese di tale procedimento accettando la richiesta prima di depositare un controricorso.

12.

Alla luce di tali considerazioni, l’Audiencia Provincial de Málaga (Corte provinciale di Malaga) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1.

Se sia contrario al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e all’articolo 47 della [Carta] esigere che il consumatore, prima di instaurare un procedimento giudiziario, abbia presentato una diffida stragiudiziale, affinché la dichiarazione di nullità di una specifica condizione generale del contratto dovuta al carattere abusivo della stessa possa dar luogo a tutti gli effetti risarcitori (comprese le spese giudiziali) associati a tale nullità, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della [direttiva 93/13].

2.

Se sia compatibile con il diritto al pieno risarcimento, con l’effettività del diritto dell’Unione europea e con l’articolo 6, paragrafo 1, della [direttiva 93/13] stabilire un criterio per l’imposizione delle spese (incluse le spese legali) subordinato alla presentazione preventiva di una diffida di pagamento stragiudiziale formulata dal consumatore all’istituto finanziario al fine di eliminare di tale clausola».

13.

Il governo spagnolo e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. La Cajasur, il governo spagnolo e la Commissione hanno svolto osservazioni orali e replicato ai quesiti della Corte, all’udienza dell’11 gennaio 2023.

III. Valutazione

A.   Sulla ricevibilità

14.

Il governo spagnolo, sostenuto in udienza dalla Cajasur, adduce quattro argomenti, con i quali sostiene che il giudice del rinvio abbia presentato in modo errato il quadro fattuale e giuridico e che di conseguenza le questioni sollevate siano irricevibili.

15.

In primo luogo, il giudice del rinvio non precisa il totale delle spese che la convenuta era stata condannata a pagare.

16.

In secondo luogo, l’ordinanza di rinvio afferma che la Cajasur ha accettato la richiesta di JO e IM, riconoscendo il carattere abusivo della clausola, ma non il quantum richiesto da questi ultimi. Alla luce del fatto che JO e IM hanno successivamente accettato la cifra offerta dalla Cajasur, il governo spagnolo sostiene che la richiesta fosse stata accolta solo parzialmente, conseguentemente, non si applicherebbe l’articolo 395 del codice di procedura civile. La convenuta è stata condannata a pagare le spese in quanto l’azione era fondata nel merito, e in tali circostanze trova applicazione l’articolo 394 del codice di procedura civile.

17.

In terzo luogo, il giudice del rinvio, afferma erroneamente che i consumatori vengano pienamente risarciti delle conseguenze negative delle clausole abusive, solo qualora il convenuto si faccia carico delle spese del procedimento giudiziario fondato sulla direttiva 93/13. Tuttavia, i consumatori possono essere pienamente risarciti se presentano una diffida stragiudiziale, in tal caso il convenuto ha la possibilità di accettare a tale richiesta, pena l’accollo delle spese di qualsiasi controversia che il ricorrente potrebbe essere obbligato ad intraprendere in seguito.

18.

In quarto luogo, il governo spagnolo sostiene che le questioni siano irricevibili in quanto l’articolo 395 del codice di procedura civile, così come interpretato dalla giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema), è conforme all’articolo 47 della Carta e alla direttiva 93/13. Il governo spagnolo sostiene che l’articolo 395 del codice di procedura civile, preveda semplicemente una presunzione di malafede nel caso in cui una diffida stragiudiziale sia stata trasmessa al convenuto, questo la accetti e, successivamente, depositi un controricorso. Non si tratta dell’unica circostanza in cui può essere accertata la malafede.

19.

La Commissione ha affermato in udienza che le questioni pregiudiziali sono ricevibili.

20.

In forza di una costante giurisprudenza, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per poter emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi ( 6 ).

21.

Le questioni sollevate dai giudici nazionali vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza ( 7 ). Il rifiuto della Corte di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti in modo manifesto che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte ( 8 ).

22.

Tali circostanze non sussistono nel caso di specie. Le questioni formulate nell’ordinanza di rinvio sono chiaramente rilevanti ai fini della decisione della controversia dinanzi al giudice del rinvio, in quanto quest’ultimo mira a verificare se la direttiva 93/13 e l’articolo 47 della Carta ostino all’applicazione di norme quali l’articolo 395 del codice di procedura civile alla ripartizione delle spese giudiziali. La Corte può respingere le eccezioni in merito alla ricevibilità delle questioni pregiudiziali sulla base di questo solo motivo.

23.

Per quanto riguarda le quattro eccezioni di irricevibilità fatte valere dal governo spagnolo, propongo alla Corte di respingerle per le seguenti ragioni.

24.

In primo luogo, la circostanza che il giudice del rinvio non abbia precisato le spese che l’imputato è stato condannato a pagare non ha alcuna influenza sulla risposta alle questioni sollevate.

25.

In secondo luogo, la Corte non è competente a conoscere della questione se l’interpretazione data alle norme nazionali dal giudice del rinvio sia corretta ( 9 ). Spetta a quest’ultimo stabilire se sia l’articolo 394 o l’articolo 395 del codice di procedura civile la disposizione pertinente ai fini della decisione del procedimento di cui è investito. A tale proposito, osservo che, contrariamente a quanto indicato dal governo spagnolo, con sentenza del 2 marzo 2020 lo Juzgado de Primera Instancia no 18 bis de Málaga (Tribunale di primo grado n. 18 bis, Malaga) ha condannato la convenuta a sostenere le spese in ragione del fatto che aveva accettato la richiesta nella sua interezza.

26.

La terza e la quarta eccezione del Governo spagnolo sono errate in quanto entrano nel merito delle questioni pregiudiziali. Tali eccezioni, tutt’al più, avvalorano la tesi secondo la quale è opportuno che la Corte risponda a tali questioni.

B.   Sul merito

27.

Con le sue due questioni, alle quali occorre rispondere congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti in combinato disposto con il principio di effettività e con l’articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale ai sensi della quale, qualora un convenuto accetti una richiesta nell’ambito di un procedimento giudiziario prima di depositare un controricorso, la condanna dello stesso al pagamento delle spese di tale procedimento è subordinata all’accertamento che egli ha agito in mala fede.

1. Argomenti delle parti

28.

La Cajasur, il governo spagnolo e la Commissione ritengono che il diritto dell’Unione non osti ad una normativa nazionale come quella in esame dinanzi al giudice del rinvio.

29.

All’udienza, la Cajasur ha sostenuto che l’articolo 395 del codice di procedura civile non impone ai consumatori di trasmettere una diffida stragiudiziale ai convenuti al fine di ottenere la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali conseguenti. Alla luce delle circostanze del caso sottoposto al giudice del rinvio, tuttavia, la Cajasur non ha agito in malafede.

30.

Il governo spagnolo sostiene che l’articolo 395 del codice di procedura civile, così come interpretato nella giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema), sia conforme ai requisiti previsti all’articolo 47 della Carta e all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13. L’articolo 395 del codice di procedura civile si limita a stabilire una presunzione assoluta di malafede a seguito dell’invio di una diffida stragiudiziale da parte del consumatore. La giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) non esclude la possibilità per un consumatore di dimostrare la malafede del convenuto anche nel caso in cui il primo non abbia trasmesso tale diffida, come suggerisce il punto 14 dell’ordinanza di rinvio. Nel corso dell’udienza, il governo spagnolo ha sostenuto che ciò può avvenire nel caso in cui la giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) abbia già dichiarato abusiva una clausola come quella sottoposta al giudice del rinvio e, data la sua natura, l’accertamento del carattere abusivo di tale clausola non richieda una valutazione caso per caso.

31.

Il governo spagnolo ritiene inoltre che la tutela dei consumatori non sia assoluta e debba essere conciliata con la buona amministrazione della giustizia. L’articolo 395 del codice di procedura civile favorisce quest’ultimo principio, incoraggiando i ricorrenti a trovare soluzioni stragiudiziali alle controversie notificando ai convenuti l’intenzione di instaurare un procedimento giudiziario prima del suo avvio. Il fatto che i consumatori debbano rispettare un minimo di condizioni procedurali al fine di fare valere i loro diritti, non significa che essi non godano della tutela giurisdizionale effettiva prevista dall’articolo 47 della Carta. È stato inoltre ritenuto che tali condizioni possano includere l’esperimento di una procedura di risoluzione stragiudiziale antecedente all’instaurazione di un procedimento ( 10 ). Un sistema per incentivare i consumatori a risolvere le proprie controversie in via stragiudiziale, come quello previsto all’articolo 395 del codice di procedura civile non è, a fortiori, contrario a tale principio. Un incentivo di questo tipo può essere adempiuto facilmente, in modo da non imporre un onere sproporzionato al consumatore né eccedere quanto necessario al raggiungimento dell’obiettivo perseguito.

32.

Il governo spagnolo sostiene infine che l’articolo 395 del codice di procedura civile offra ai giudici un margine di manovra sufficiente per consentire un’applicazione conforme al diritto dell’Unione.

33.

Il presupposto da cui parte la Commissione è che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 rappresenti una disposizione imperativa equivalente alle norme di ordine pubblico. Poiché, conformemente al principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri, la direttiva 93/13 non armonizza le norme procedurali applicabili alle controversie relative alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, gli ordinamenti giuridici interni regolano tale materia, fermo restando il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. La Commissione osserva che le norme procedurali che disciplinano la ripartizione delle spese giudiziali possono risultare problematiche sotto il profilo del principio di effettività, qualora abbiano l’effetto di dissuadere i consumatori dal fare valere i propri diritti in giudizio. La questione sollevata tramite il presente rinvio pregiudiziale è se l’articolo 395 del codice di procedura civile, come interpretato dal Tribunal Supremo (Corte suprema), costituisca un ostacolo ingiustificato per i consumatori che intendano fare valere i propri diritti in merito alla nullità di clausole abusive nei contratti di consumo e ottenere un pieno risarcimento.

34.

La Commissione evidenzia che l’articolo 395 del codice di procedura civile non impone ai consumatori di trasmettere una diffida stragiudiziale al convenuto prima di instaurare un procedimento giudiziario. Nel caso in cui i consumatori non presentino tale diffida stragiudiziale, corrono il rischio di dover farsi carico delle spese del procedimento giudiziario, qualora il convenuto accetti la richiesta e successivamente depositi un controricorso. Secondo la Commissione, se i consumatori possono evitare facilmente tale rischio e se la norma in questione può essere giustificata sulla base della buona amministrazione della giustizia, non sussiste una violazione del principio di effettività. Nel caso di specie, i consumatori possono facilmente adempiere alla condizione in esame, agendo da soli o con l’assistenza di un avvocato. Richiedere ai consumatori di prendere una determinata iniziativa per tutelare i propri interessi non costituisce un ostacolo sproporzionato alla rivendicazione dei loro diritti. La norma in questione inoltre favorisce la buona amministrazione della giustizia, un obiettivo legittimo e coerente con quello della tutela dei consumatori.

35.

Infine, la Commissione sostiene che, sebbene l’articolo 395 del codice di procedura civile stabilisca una presunzione di malafede in capo al convenuto nel caso in cui sia stata presentata una diffida stragiudiziale, non impedisce ai consumatori di dimostrare l’esistenza della malafede per altri motivi. A tale proposito, la Commissione ha affermato in udienza che, nel fare tale accertamento, può essere opportuno tenere in considerazione il fatto che la giurisprudenza dei giudici nazionali abbia già stabilito il carattere abusivo di una clausola e che altri consumatori abbiano promosso per tale ragione procedimenti simili contro il convenuto.

2. Analisi

36.

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, gli Stati membri devono prevedere che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolino il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali. Il contratto resterà comunque vincolante per le parti, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive. Tale disposizione imperativa deve essere considerata come equivalente alle disposizioni nazionali che occupano il rango di norme di ordine pubblico nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno. La norma è tesa a sostituire l’equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime ( 11 ).

37.

Dato l’importante interesse pubblico alla tutela dei consumatori, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impone agli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, di provvedere a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori ( 12 ). Tale sistema di tutela poggia sull’idea che il consumatore versi in una situazione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto concerne, in particolare, il livello di informazione ( 13 ).

38.

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 è stato interpretato nel senso una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può sortire effetti nei confronti del consumatore. Un accertamento giudiziale del carattere abusivo di una clausola del genere, in linea di massima, ripristina, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola ( 14 ).

39.

Conformemente al principio di attribuzione sancito all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE, tuttavia, l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi ultimi stabiliti ( 15 ).

40.

Secondo giurisprudenza consolidata, il diritto dell’Unione non armonizza le procedure per esaminare il carattere abusivo di una clausola contrattuale e spetta all’ordinamento giuridico interno degli Stati membri disciplinare tali procedure ( 16 ). Essendo la ripartizione delle spese di un procedimento giurisdizionale dinanzi ai giudici nazionali una questione squisitamente procedurale, essa rientra nell’autonomia procedurale degli Stati membri ( 17 ). In ossequio al principio di leale cooperazione, sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, tali procedure non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) ( 18 ).

41.

Non vi è nulla, nel fascicolo di cui dispone la Corte, che indichi che le norme procedurali di cui trattasi dinanzi al giudice del rinvio si applichino in modo diverso a seconda che il diritto in questione sia conferito dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale. Il principio di equivalenza è quindi irrilevante per la risposta alle questioni pregiudiziali.

42.

Per quanto riguarda il principio di effettività, la questione se una disposizione procedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminata tenendo conto del ruolo di detta disposizione nazionale nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali competenti a statuire su tali questioni. Sotto tale profilo, può risultare necessario considerare i principi che sono alla base dell’ordinamento giuridico interno, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento ( 19 ). Nei limiti in cui intendono alleggerire quello che spesso è un sistema giudiziario sovraccarico, le norme procedurali adottate nel perseguimento dell’interesse generale di buona amministrazione della giustizia, comprese quelle che richiedono uno sforzo aggiuntivo da parte dei consumatori che intendano far valere i propri diritti, possono essere giustificate a condizione che non vadano oltre quanto necessario per raggiungere tale obiettivo ( 20 ).

43.

Il rispetto del principio dell’effettività non può giungere al punto di supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato ( 21 ). Dal momento che la tutela del consumatore non è assoluta, il fatto che il consumatore debba rispettare vari requisiti procedurali per fare valere i propri diritti non lo priva di una tutela giurisdizionale effettiva ( 22 ). I consumatori devono tuttavia avere la possibilità di impugnare il contenuto dei contratti, compresa la ripartizione delle spese, a condizioni processuali ragionevoli, che non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti garantiti dalla direttiva 93/13 ( 23 ).

44.

La Corte ha statuito che l’articolo 6, paragrafo 1 e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e il principio di effettività ostano a un regime che, a seguito alla dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale in ragione del suo carattere abusivo, consente di far gravare sui consumatori una parte delle spese processuali, a seconda dell’ammontare delle somme indebitamente pagate che viene restituito loro. Un simile regime crea un ostacolo sostanziale che può scoraggiare i consumatori dall’esercitare il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo di tali clausole ( 24 ). La Corte ha ritenuto similmente che una norma che prevede che i consumatori siano tenuti a pagare tre quarti delle spese giudiziarie nel caso in cui propongano opposizione avverso un’ingiunzione di pagamento, possa dissuaderli dal difendere i loro diritti, in particolare quando la controversia riguarda somme limitate ( 25 ). Le normative nazionali che prevedono un massimale applicabile agli onorari di avvocato che i consumatori risultati vittoriosi nel merito possono recuperare dal professionista condannato alle spese, non sono, tuttavia, contrarie alla direttiva 93/13, a condizione che tale massimale consenta ai primi di ottenere il rimborso di un importo ragionevole e proporzionato rispetto alle spese che hanno dovuto oggettivamente sostenere per proporre tale ricorso ( 26 ). Nell’ambito di un procedimento giurisdizionale relativo alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la normativa nazionale che impone ai consumatori di farsi carico delle proprie spese, in caso di adempimento in via stragiudiziale delle loro richieste, non è contraria al diritto dell’Unione, purché il giudice adito tenga conto dell’eventuale malafede del professionista interessato e, se del caso, condanni quest’ultimo al pagamento delle spese relative a tale procedimento ( 27 ).

45.

L’obbligo per gli Stati membri di garantire l’effettività dei diritti che i soggetti dell’ordinamento traggono diritto dell’Unione, inclusi i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, implica un requisito di tutela giurisdizionale effettiva, sancita parimenti dall’articolo 47 della Carta, che si applica, in particolare, nella definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su siffatti diritti ( 28 ). Tuttavia, i diritti fondamentali, quali la necessità di una tutela giurisdizionale effettiva, non si configurano come prerogative assolute. I diritti fondamentali possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano al perseguimento di obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti ( 29 ).

46.

È alla luce di tale giurisprudenza che è necessario esaminare se una norma procedurale nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ossia l’articolo 395 del codice di procedura civile, pregiudichi l’effettività della tutela offerta ai consumatori dalla direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta.

47.

L’articolo 395 del codice di procedura civile disciplina la ripartizione delle spese dei procedimenti giudiziari dinanzi ai giudici nazionali, materia che rientra nell’autonomia procedurale degli Stati membri, fermo restando il rispetto, in particolare, del principio di effettività. Le norme che disciplinano la ripartizione delle spese giudiziali possono costituire un limite all’esercizio effettivo dinanzi ai giudici nazionali dei diritti derivanti dalla direttiva 93/13. Come sostenuto dal governo spagnolo e dalla Commissione, l’articolo 395 del codice di procedura civile risulta perseguire un obiettivo di interesse generale, ossia la buona amministrazione della giustizia, nella misura in cui cerca di promuovere le transazioni stragiudiziali, alleviando in tal modo il carico del sistema giudiziario.

48.

La presentazione di una diffida stragiudiziale richiede uno sforzo moderato da parte dei consumatori, al fine di avere la certezza di vedersi rimborsare le spese di un eventuale procedimento giudiziario nel caso in cui il convenuto accetti la richiesta e successivamente depositi un controricorso. Alla luce dell’obiettivo legittimo perseguito da tale norma, esigere un simile sforzo non costituisce un ostacolo sproporzionato all’esercizio dei diritti derivanti dalla direttiva 93/13. La presentazione di una richiesta precontenziosa è gratuita e non richiede l’assistenza di un avvocato. Come dichiarato dalla Cajasur e dal governo spagnolo in udienza, una diffida stragiudiziale può essere recapitata al convenuto per lettera, tramite e-mail o attraverso il servizio di reclami che la legge spagnola impone agli istituti di credito sotto la supervisione del Banco de España (Banca di Spagna). Risulta ancora più difficile capire come tale requisito possa costituire un onere significativo per quei consumatori che si sono rivolti ad un avvocato per promuovere un’azione giudiziaria, come risulta essere stato il caso nel procedimento dinanzi al giudice del rinvio.

49.

La Cajasur, il governo spagnolo e la Commissione sottolineano che, ai sensi dell’articolo 395 del codice di procedura civile, qualora il convenuto, nell’ambito di un procedimento giudiziario, accetti la richiesta e successivamente depositi un controricorso, non dovrà sostenere le spese, salvo abbia agito in malafede. Tuttavia, a prima vista, e fatta salva l’interpretazione da parte dei giudici spagnoli, tale disposizione non sembra impedire al giudice di accertare la sussistenza della malafede del convenuto sulla base di altri motivi. Dal fascicolo di cui dispone la Corte, non risulta che i giudici spagnoli abbiano affrontato tale questione. È importante, in tale contesto, rammentare che il principio secondo il quale la legge nazionale deve essere interpretata conformemente al diritto dell’Unione esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti della loro competenza, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando metodi di interpretazione riconosciuti, al fine di garantire la piena efficacia di una direttiva e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima. Tale esigenza di un’interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione include in particolare l’obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata basata su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi perseguiti da una direttiva ( 30 ).

50.

Dall’ordinanza di rinvio risulta che il Tribunal Supremo (Corte suprema) avesse già dichiarato la nullità della clausola relativa alle commissioni ipotecarie, oggetto del procedimento dinanzi al giudice del rinvio, in ragione del carattere abusivo della stessa. L’ordinanza di rinvio indica che gli istituti di credito, invece di informare i consumatori in merito alle ripercussioni di tale giurisprudenza nazionale sui loro contratti, aspettano di ricevere una diffida stragiudiziale, che accettano, oppure, attendono che i consumatori promuovano un’azione giudiziaria, in tal caso accettano la richiesta prima di depositare un controricorso, per evitare di farsi carico delle le spese giudiziali. La consapevolezza che gli istituti di credito possono presumibilmente avere in merito a tali questioni, unita alla posizione di inferiorità dei consumatori, ( 31 ) associati, alla condotta summenzionata, possono configurare la malafede in capo agli istituti di credito, questione che spetta al giudice del rinvio stabilire. Tale approccio sarebbe coerente con l’effetto deterrente che il regime previsto dalla direttiva 93/13 mira a conseguire ( 32 ) e con l’obbligo degli Stati membri di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( 33 ).

IV. Conclusione

51.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dall’Audiencia Provincial de Málaga (Corte provinciale, Malaga, Spagna) nel modo seguente:

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con il principio di effettività e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che:

non ostano ad una legislazione nazionale ai sensi della quale, qualora un convenuto ottemperi a una domanda nell’ambito di un procedimento giudiziario prima di replicare al ricorso, la condanna dello stesso al pagamento delle spese di tale procedimento è subordinata all’accertamento che egli ha agito in malafede.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) BOE n. 7 dell’8 gennaio 2000, pag. 575.

( 3 ) GU 1993, L 95, pag. 29.

( 4 ) Sentenze n. 2295/2021 dell’8 giugno 2021 (ES:TS:2021:2295); n. 3413/2021 del 22 settembre 2021 (ES:TS:2021:3413) e n. 3421/2021 del 22 settembre 2021 (ES:TS:2021:3421). Nella sentenza n. 2295/2021 dell’8 giugno 2021, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha dichiarato che l’avvio del procedimento giudiziario, dieci giorni lavorativi dopo che i ricorrenti avevano consegnato una diffida stragiudiziale, aveva lasciato al convenuto un tempo insufficiente per replicare a tale richiesta. Pertanto, non si poteva ritenere che il convenuto avesse agito in malafede, nonostante avesse accolto la richiesta e successivamente depositato un controricorso. Nella sentenza n. 3413/2021 del 22 settembre 2021, il ricorrente aveva avviato un’azione giudiziaria pochi giorni dopo che il convenuto aveva replicato a una diffida stragiudiziale dichiarando di essere disposto ad eliminare una clausola di un contratto di mutuo ipotecario che una precedente sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) aveva dichiarato nulla in ragione del carattere abusivo della stessa, con effetto a decorrere dalla data della sentenza. Il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha dichiarato che il convenuto non aveva agito in malafede e quindi non doveva farsi carico delle spese dell’azione.

( 5 ) Sentenza n. 705/2015 (ES:TS:2015:5618).

( 6 ) Sentenza del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

( 7 ) Sentenza del 26 giugno 2019, Aleš Kuhar e Jožef Kuhar contro Addiko Bank d.d. (C‑407/18, EU:C:2019:537, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

( 8 ) Sentenza del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).

( 9 ) Sentenza del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑224/19 e C‑259/19, EU:C:2020:578, punto 40).

( 10 ) Sentenze del 18 marzo 2010, Alassini e a. (C‑317/08 a C‑320/08, EU:C:2010:146, punti da 61 a 65); del 14 giugno 2017, Menini e Rampanelli (C‑75/16, EU:C:2017:457, punti da 52 a 55) e del 27 settembre 2017, Puškár (C‑73/16, EU:C:2017:725, punti 70 e 71).

( 11 ) Sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a. (C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punti 54 e 55).

( 12 ) Ibid., punto 56.

( 13 ) Sentenze del 4 giugno 2009, Pannon GSM (C‑243/08, EU:C:2009:350, punto 22) e del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑224/19 e C‑259/19, EU:C:2020:578, punto 67).

( 14 ) Sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a. (C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punto 61).

( 15 ) Sentenza del 12 settembre 2017, Anagnostakis contro Commissione (C‑589/15 P, EU:C:2017:663, punto 97).

( 16 ) Sentenze del 26 giugno 2019, Aleš Kuhar e Jožef Kuhar contro Addiko Bank d.d. (C‑407/18, EU:C:2019:537, punto 45 e giurisprudenza ivi citata) e del 22 settembre 2022, Vicente (azione per il recupero delle spesi legali) (C‑335/21, EU:C:2022:720, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

( 17 ) Sentenze del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑224/19 e C‑259/19, EU:C:2020:578, punto 95) e del 7 aprile 2022, Caixabank (C‑385/20, EU:C:2022:278, punto 47). V. altresì, in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, Vicente (azione per il recupero delle spese legali) (C‑335/21, EU:C:2022:720, punto 53).

( 18 ) Sentenze del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑224/19 e C‑259/19, EU:C:2020:578, punto 83) e del 22 settembre 2022, Vicente (azione per il recupero delle spesi legali) (C‑335/21, EU:C:2022:720, punto 54).

( 19 ) Sentenze del 26 giugno 2019, Aleš Kuhar e Jožef Kuhar contro Addiko Bank d.d. (C‑407/18, EU:C:2019:537, punto 48) e del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑224/19 e C‑259/19, EU:C:2020:578, punto 85).

( 20 ) Sentenza del 31 maggio 2018, Sziber (C‑483/16, EU:C:2018:367, punto 51).

( 21 ) Sentenza del 22 settembre 2022, Vicente (azione per il recupero delle spese legali) (C‑335/21, EU:C:2022:720, punto 56).

( 22 ) Sentenza del 31 maggio 2018, Sziber (C‑483/16, EU:C:2018:367, punto 50).

( 23 ) Sentenze del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska (C‑176/17, EU:C:2018:711, punto 63) e del 26 giugno 2019, Aleš Kuhar e Jožef Kuhar contro Addiko Bank d.d. (C‑407/18, EU:C:2019:537, punto 57).

( 24 ) Sentenze del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑224/19 e C‑259/19, EU:C:2020:578, punto 99).

( 25 ) Sentenze del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska (C‑176/17, EU:C:2018:711, punti da 67 a 69).

( 26 ) Sentenza del 7 aprile 2022, Caixabank (C‑385/20, EU:C:2022:278, punti da 54 a 58).

( 27 ) Sentenza del 22 settembre 2022, Servicios por y medios de pagos EFC SAU (C‑215/21, EU:C:2022:723, punto 44).

( 28 ) Sentenza del 31 maggio 2018, Sziber (C‑483/16, EU:C:2018:367, punto 49).

( 29 ) Sentenza del 14 giugno 2017, Menini e Rampanelli (C‑75/16, EU:C:2017:457, punti 53 e 54).

( 30 ) Sentenze del 26 giugno 2019, Aleš Kuhar e Jožef Kuhar contro Addiko Bank d.d. (C‑407/18, EU:C:2019:537, punti 65 e 66) e del 22 settembre 2022. V. altresì, a tal fine, Vicente (azione per il recupero delle spese legali) (C‑335/21, EU:C:2022:720, punto 74).

( 31 ) V., a tal fine, sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a. (C‑154/15, C‑307/15 E C‑308/15, EU:C:2016:980, punto 56).

( 32 ) Ibid., punto 63.

( 33 ) Sentenze del 31 maggio 2018, Sziber (C‑483/16, EU:C:2018:367, punto 33) e del 26 giugno 2019, Aleš Kuhar e Jožef Kuhar contro Addiko Bank d.d. (C‑407/18, EU:C:2019:537, punto 44).

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