Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 6 novembre 2024.#Millennium BCP Participações, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda e BCP África, SGPS, Lda contro Commissione europea.#Aiuti di Stato – Zona Franca di Madera – Regime di aiuti cui il Portogallo ha dato esecuzione – Decisione che constata la non conformità del regime alle decisioni C(2007) 3037 definitivo e C(2013) 4043 final, che dichiarano tale regime incompatibile con il mercato interno e ordinano il recupero degli aiuti versati nell’ambito del medesimo – Obbligo di motivazione – Nozione di “aiuto esistente” ai sensi dell’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento (UE) 2015/1589 – Assenza di deroga alla condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella regione autonoma di Madera – Principio di buona amministrazione – Principio di leale cooperazione – Legittimo affidamento – Certezza del diritto.#Causa T-462/22.

ECLI:EU:T:2024:773Eu Chamb 05 T6 nov 2024

Testo completo

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

6 novembre 2024 ( *1 )

«Aiuti di Stato – Zona Franca di Madera – Regime di aiuti cui il Portogallo ha dato esecuzione – Decisione che constata la non conformità del regime alle decisioni C(2007) 3037 definitivo e C(2013) 4043 final, che dichiarano tale regime incompatibile con il mercato interno e ordinano il recupero degli aiuti versati nell’ambito del medesimo – Obbligo di motivazione – Nozione di “aiuto esistente” ai sensi dell’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento (UE) 2015/1589 – Assenza di deroga alla condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella regione autonoma di Madera – Principio di buona amministrazione – Principio di leale cooperazione – Legittimo affidamento – Certezza del diritto»

Nella causa T‑462/22,

Millennium BCP Participações, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda, con sede in Funchal (Portogallo),

BCP África, SGPS, Lda, con sede in Funchal,

rappresentate da B. Santiago, L. do Nascimento Ferreira, P. Gouveia e Melo, D. Oda e A. Queiroz Martins, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da I. Barcew e P. Caro de Sousa, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da J. Svenningsen, presidente, J. Martín y Pérez de Nanclares (relatore) e M. Stancu, giudici,

cancelliere: L. Ramette, amministratore

vista la fase scritta del procedimento, in particolare:

– la decisione del 17 gennaio 2023 di non sospendere il procedimento fino alla decisione della Corte che definisce il giudizio nella causa che ha poi dato luogo alla sentenza del 4 luglio 2024, Portogallo/Commissione (Zona franca di Madera) (C‑736/22 P, non pubblicata, EU:C:2024:579),

– la misura di organizzazione del procedimento del 18 luglio 2023 con la quale il Tribunale ha chiesto alla Commissione le notifiche e la corrispondenza che essa ha scambiato con le autorità portoghesi nell’ambito dei procedimenti amministrativi relativi ai casi N 421/2006 e SA.34160 (2011/N),

– le risposte della Commissione depositate presso la cancelleria del Tribunale il 28 agosto 2023, con le quali essa ha dichiarato di non essere in grado di comunicare i documenti a causa della presunzione generale di riservatezza di cui beneficerebbero nell’ambito di un procedimento in materia di aiuti di Stato,

– l’ordinanza del 26 settembre 2023, con la quale il Tribunale ha chiesto la produzione dei documenti di cui trattasi mediante mezzi istruttori conformemente all’articolo 91, lettera b), e all’articolo 92, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura,

– la decisione dell’8 novembre 2023 con la quale il Tribunale ha statuito sulla pertinenza e sulla mancanza di riservatezza dei documenti prodotti in applicazione dell’ordinanza del 26 settembre 2023, tenuto conto che risalivano a più di cinque anni addietro e dell’assenza di dati particolarmente sensibili,

in seguito all’udienza del 20 febbraio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Millennium BCP Participações, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda e la BCP África, SGPS, Lda, ricorrenti, chiedono l’annullamento dell’articolo 1 e dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione (UE) 2022/1414 della Commissione, del 4 dicembre 2020, relativa al regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (Zona Franca da Madeira – ZFM) – Regime III (GU 2022, L 217, pag. 49; in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella misura in cui essi si applicano alle sociedades gestoras de participações sociais (SGPS, società di gestione di partecipazioni sociali).

Fatti

2

Il regime della Zona Franca di Madera (Portogallo) (in prosieguo: la «ZFM») assume la forma di diversi vantaggi fiscali concessi nell’ambito del Centro Internacional de Negócios da Madeira (centro internazionale d’affari di Madera), del Registo Internacional de Navios da Madeira (registro navale internazionale di Madera) e della Zona Franca Industrial (zona franca industriale).

3

Tale regime è stato inizialmente approvato con decisione della Commissione europea del 27 maggio 1987 emessa nel caso N 204/86 [SG(87) D/6736] come aiuto a finalità regionale compatibile con il mercato unico. La sua proroga è stata in seguito autorizzata con decisione della Commissione del 27 gennaio 1992 emessa nel procedimento E 13/91 [SG(92) D/1118] e, successivamente, con decisione della Commissione del 3 febbraio 1995 nel procedimento E 19/94 [SG(95) D/1287].

4

Il regime ad esso successivo (in prosieguo: il «regime II») è stato autorizzato con decisione della Commissione dell’11 dicembre 2002 nel procedimento N 222A/01.

5

Sulla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (GU 2006, C 54, pag. 13), un terzo regime (in prosieguo: il «regime III») è stato autorizzato con decisione della Commissione del 27 giugno 2007 nel procedimento N 421/2006 (in prosieguo: la «decisione del 2007»), per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. La Commissione ha autorizzato tale regime come aiuto al funzionamento compatibile con il mercato interno volto a promuovere lo sviluppo regionale e la diversificazione della struttura economica di Madera, in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 TFUE.

6

Il regime III assume la forma di una riduzione dell’imposta sul reddito applicabile alle persone giuridiche (in prosieguo: l’«IRPeG») sugli utili derivanti da attività effettivamente e materialmente realizzate a Madera (3% dal 2007 al 2009, 4% dal 2010 al 2012 e 5% dal 2013 al 2020), di un’esenzione da imposte municipali e locali nonché di un’esenzione dall’imposta sul trasferimento di beni immobili per l’avviamento di un’impresa nella ZFM, fino a importi massimi di aiuto fondati sui massimali della base imponibile applicabili alla base imponibile annua dei beneficiari. Tali massimali sono fissati in funzione del numero di posti di lavoro mantenuti dal beneficiario per ogni esercizio. A determinate condizioni, le società registrate nella zona franca industriale della ZFM possono beneficiare di un’ulteriore riduzione del 50% dell’IRPeG.

7

L’accesso al regime III è stato limitato alle attività che figuravano in un elenco incluso nella decisione del 2007. Inoltre, sono state escluse dall’ambito di applicazione del regime III tutte le attività di intermediazione finanziaria e di assicurazione, le attività ausiliarie finanziarie e assicurative nonché le attività del tipo «servizi infragruppo» (centri di coordinamento, tesoreria e distribuzione), in quanto «servizi forniti a imprese, principalmente».

8

Una versione modificata del regime III è stata autorizzata con decisione della Commissione del 2 luglio 2013 emessa nel procedimento SA.34160 (2011/N) (in prosieguo: la «decisione del 2013»), per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013. Tale versione mantiene le stesse condizioni previste dal regime III, fatto salvo un aumento del 36,7% dei massimali della base imponibile a cui è applicabile la riduzione dell’IRPeG.

9

Successivamente, con decisione della Commissione del 26 novembre 2013 nel procedimento SA.37668 (2013/N) è stata autorizzata la proroga del regime III modificato fino al 30 giugno 2014. La proroga di detto regime sino alla fine del 2014 è stata autorizzata con decisione della Commissione dell’8 maggio 2014 nel procedimento SA.38586 (2014/N).

10

Il 12 marzo 2015 la Commissione ha avviato, sulla base dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), un monitoraggio del regime III per gli anni 2012 e 2013.

11

Con lettera del 6 luglio 2018, la Commissione ha informato la Repubblica portoghese della sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE relativamente al regime III (GU 2019, C 101, pag. 7).

12

Tale procedimento è stato avviato a causa dei dubbi della Commissione in merito, da un lato, all’applicazione delle esenzioni fiscali ai redditi provenienti da attività effettivamente e materialmente realizzate nella regione autonoma di Madera (in prosieguo: la «RAM») e, dall’altro, al nesso tra l’importo dell’aiuto e la creazione o il mantenimento di posti di lavoro effettivi a Madera.

13

In esito a detto procedimento, la Commissione ha adottato la decisione impugnata, il cui dispositivo è così formulato:

«Articolo 1

Il regime di aiuti “Zona Franca di Madera (ZFM) – Regime III”, nella misura in cui è stato attuato dal Portogallo in violazione della decisione [del 2007] e della decisione [del 2013], è stato attuato dal Portogallo in maniera illegittima in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE] ed è incompatibile con il mercato interno.

Articolo 2

L’aiuto individuale accordato a norma del regime di cui all’articolo 1 non costituisce aiuto se, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste da un regolamento adottato in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1588 in vigore nel momento in cui l’aiuto stesso è stato concesso.

Articolo 3

L’aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1, che, al momento della concessione, soddisfa le condizioni previste dalle decisioni di cui all’articolo 1 o da un regolamento adottato a norma dell’articolo 1 del regolamento (...) 2015/1588 è compatibile con il mercato interno, fino alle intensità massime di aiuto applicabili a quel tipo di aiuto.

Articolo 4

1.   Il Portogallo recupera gli aiuti incompatibili concessi nel quadro del regime di cui all’articolo 1 presso i beneficiari.

(...)

4.   Il Portogallo abolisce il regime di aiuti incompatibili nella misura di cui all’articolo 1 e annulla tutti i pagamenti di aiuti in sospeso a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 5

1.   Il recupero dell’aiuto concesso ai sensi del regime di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.

2.   Il Portogallo provvede a dare esecuzione alla presente decisione entro otto mesi dalla data di notifica della stessa.

(...)».

14

Le ricorrenti sono SGPS stabilite nella RAM e quindi soggette alle norme applicabili del diritto portoghese.

15

Conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, del Decreto-Lei n. 495/88 (decreto legge n. 495/88), del 30 dicembre 1988, che definisce il regime giuridico delle SGPS, queste ultime hanno come unico oggetto sociale la gestione delle partecipazioni sociali di altre società.

16

Alle ricorrenti è stata concessa una licenza per operare nella ZFM nel 1998 per l’impresa dante causa della Millennium BCP Participações e nel 1996 per l’impresa dante causa della BCP África. Esse hanno cessato di essere coperte dal regime III il 31 dicembre 2020 e le loro licenze per operare nella ZFM sono state mantenute fino alla metà del 2021.

17

Durante il periodo di applicazione del regime III, le ricorrenti non hanno avuto dipendenti.

Conclusioni delle parti

18

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–

annullare l’articolo 1 e l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata, nella parte in cui si applicano alle SGPS;

–

condannare la Commissione alle spese.

19

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–

respingere il ricorso;

–

condannare le ricorrenti alle spese.

In diritto

20

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi, vertenti, il primo, su una violazione dell’obbligo di motivazione, il secondo, su un errore di diritto in quanto la Commissione ha incluso le SGPS nell’insieme dei beneficiari oggetto dell’obbligo di recupero in caso di inosservanza della condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM e, il terzo, sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto.

Sul primo motivo di ricorso, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione

21

Le ricorrenti sostengono che, in quanto società beneficiarie del regime III, esse sono potenzialmente interessate dall’obbligo di recupero degli aiuti previsto ai punti 213 e 214, che identificano i beneficiari presso i quali l’aiuto deve essere recuperato, e all’articolo 4 della decisione impugnata. Tuttavia, l’assenza, nella decisione impugnata, di qualsiasi riferimento specifico ai beneficiari del regime III la cui natura giuridica corrisponde alle SGPS costituirebbe una violazione dell’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE.

22

Le ricorrenti rilevano che la decisione impugnata si riferisce, al punto 36, agli scambi che hanno avuto luogo tra la Commissione e le autorità portoghesi nell’ambito del procedimento amministrativo che ha preceduto l’adozione della decisione impugnata, nel corso dei quali le autorità portoghesi hanno sostenuto che, per le SGPS, l’accesso al regime III non era soggetto al rispetto della condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM. Infatti, tale deroga figurerebbe nel progetto di regime di aiuti notificato alla Commissione il 28 giugno 2006 e nei suoi allegati (in prosieguo: la «notifica del 2006») e, più in particolare, nell’Estatuto dos Benefícios Fiscais (statuto dei vantaggi fiscali) proposto dal progetto di decreto legge che accompagnava detta notifica (in prosieguo: il «progetto di decreto legge notificato»).

23

Pertanto, la Commissione, se non condivideva tale approccio delle autorità portoghesi, avrebbe dovuto fornire un’indicazione, quanto meno sommaria, degli elementi di fatto e di diritto essenziali sui quali si era basata per adottare la decisione impugnata per quanto riguarda le SGPS.

24

La Commissione contesta tale argomentazione.

25

Secondo la giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v. sentenza dell’8 marzo 2017, Viasat Broadcasting UK/Commissione, C‑660/15 P, EU:C:2017:178, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto si deve accertare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza del 25 luglio 2018, Commissione/Spagna e a., C‑128/16 P, EU:C:2018:591, punto 82 e giurisprudenza ivi citata).

26

Nel caso di specie, si deve constatare che, ai punti 213 e 214 nonché agli articoli da 1 a 4 della decisione impugnata, la Commissione ha fornito alle autorità portoghesi le indicazioni necessarie, ma anche sufficienti, che consentivano loro di identificare i beneficiari del regime III, così come attuato, e di determinare esse stesse, senza difficoltà eccessive, l’importo degli aiuti che questi ultimi dovevano restituire [v., in tal senso, sentenze del 21 settembre 2022, Portogallo/Commissione (Zona Franca di Madera), T‑95/21, con impugnazione pendente, EU:T:2022:567, punto 231, e del 21 giugno 2023, Região Autónoma da Madeira/Commissione, T‑131/21, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2023:348, punto 178].

27

Anzitutto, occorre sottolineare che l’obbligo di recupero non verte su tutti gli aiuti individuali versati in applicazione del regime III, ma unicamente su quelli versati in violazione delle decisioni del 2007 e del 2013, e sempre che i loro beneficiari non soddisfino le condizioni fissate in un regolamento de minimis o in un regolamento di esenzione per categoria, come risulta dagli articoli da 1 a 3 della decisione impugnata.

28

Al riguardo, come previsto ai punti 213 e 214 della decisione impugnata, le autorità portoghesi devono determinare se, tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2014, ciascun beneficiario del regime III abbia rispettato le condizioni necessarie per poter beneficiare di detto regime, quale approvato nelle decisioni del 2007 e del 2013.

29

Da un lato, ciò implica la determinazione della parte di reddito del beneficiario che era, connessa a un’«attività effettivamente e materialmente svolta a Madera», ad esclusione dei redditi generati da attività svolte al di fuori della RAM, e ciò anche se esse sono esercitate da società stabilite in tale regione. Dall’altro lato, spetta alle autorità portoghesi determinare, sulla base di un metodo obiettivo, il numero di posti di lavoro creati o mantenuti a Madera da ciascun beneficiario.

30

Tale metodo di calcolo dell’importo dell’aiuto da recuperare si basa sulla constatazione contenuta ai punti 167 e 179 della decisione impugnata, ai sensi dei quali la Commissione ha concluso che l’applicazione da parte della Repubblica portoghese del regime III, per quanto riguarda le condizioni relative, da un lato, all’origine degli utili ai quali si applica la riduzione dell’IRPeG e, dall’altro, alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM, violava le decisioni del 2007 e del 2013.

31

Per quanto riguarda, più in particolare, la condizione della creazione o del mantenimento di posti di lavoro nella RAM, che è l’unica chiamata in discussione nella presente causa, la Commissione ha anzitutto rilevato, al punto 169 della decisione impugnata, che dalla decisione del 2007 (v., in particolare, il suo punto 64) e dalla decisione del 2013 (v., in particolare, il suo punto 28) risultava espressamente che tale condizione era una condizione di accesso al regime III e che essa era stata integrata nel metodo di calcolo degli importi dell’aiuto in forza del regime della ZFM, quale notificato dalla Repubblica portoghese e approvato con queste due decisioni.

32

Al punto 171 della decisione impugnata, poi, la Commissione ha ricordato che il numero di posti di lavoro era un modo di misurare il contributo del regime III allo sviluppo regionale della RAM. Al riguardo, risulta, infatti, dalle decisioni del 2007 e del 2013 che la valutazione da parte della Commissione della proporzionalità di detto regime è stata effettuata alla luce di tale condizione.

33

Inoltre, ai punti 175 e 176 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che il metodo adottato dalle autorità portoghesi per calcolare il numero di posti di lavoro non consentiva loro di verificare il tempo effettivamente dedicato dal titolare del posto a tale impiego. Orbene, senza imporre un metodo determinato di calcolo del numero di posti di lavoro creati o mantenuti nella RAM da ciascun beneficiario, le decisioni del 2007 e del 2013 richiedevano tuttavia l’utilizzo di un metodo obiettivo che consentisse di verificare la realtà e la permanenza dei posti di lavoro dichiarati dai beneficiari del regime III.

34

Inoltre, dai punti 36 e 62 della decisione impugnata risulta che la Commissione era consapevole del punto di vista delle autorità portoghesi secondo cui la decisione del 2007 aveva implicitamente approvato tutte le disposizioni del progetto di decreto legge notificato, ivi compresa, di conseguenza, la deroga per le SGPS alla condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM.

35

Dai citati punti della decisione impugnata risulta in modo sufficientemente comprensibile che la Commissione ha implicitamente, ma necessariamente, ritenuto che la condizione della creazione o del mantenimento di posti di lavoro nella RAM si applicasse a tutte le imprese registrate nella ZFM, ivi comprese quindi le SGPS e, pertanto, che le decisioni del 2007 e del 2013 non avessero autorizzato alcuna deroga a tale condizione.

36

Tale motivazione è sufficiente per consentire alle ricorrenti di valutare la fondatezza della decisione impugnata e al Tribunale di esercitare il suo controllo.

37

Infatti, dalla decisione impugnata risulta che la Commissione non ha riconosciuto la qualificazione come «aiuto esistente», ai sensi dell’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE (GU 2015, L 248, pag. 9), agli aiuti versati in forza del regime III senza rispettare la condizione della creazione o del mantenimento di posti di lavoro nella RAM, non avendo autorizzato, a suo avviso, una qualsiasi deroga a tale condizione a favore delle SGPS.

38

Pertanto, ritenendo che il regime III, quale autorizzato, fosse stato attuato secondo modalità sostanzialmente diverse da quelle prese in considerazione per valutare la compatibilità di tale regime con il mercato interno, la Commissione ha qualificato il regime III, quale attuato, come «aiuto illegale» e, pertanto, come «aiuto nuovo» ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento 2015/1589, versato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

39

La questione se la Commissione abbia correttamente ritenuto di non aver autorizzato alcuna deroga alla condizione della creazione o del mantenimento di posti di lavoro nella RAM e, di conseguenza, che gli aiuti alle SGPS fossero stati loro versati in violazione delle decisioni del 2007 e del 2013 attiene alla fondatezza della decisione impugnata. Tale questione sarà pertanto esaminata nell’ambito del secondo motivo di ricorso.

40

Alla luce di quanto precede, la Commissione non ha quindi violato l’articolo 296, secondo comma, TFUE.

41

Ne consegue che il primo motivo di ricorso dev’essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo di ricorso, vertente su un errore di diritto in quanto la Commissione ha incluso le SGPS nell’insieme dei beneficiari interessati dall’obbligo di recupero in caso di inosservanza della condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM

42

In primo luogo, le ricorrenti sostengono che le SGPS non sono soggette alla condizione di accesso al regime III relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM, cosicché la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto in quanto le SGPS sono incluse nell’insieme dei beneficiari interessati dall’obbligo di recuperare gli aiuti concessi a titolo del regime III.

43

Sotto un primo profilo, le ricorrenti sostengono che, al pari di quanto statuito nella sentenza del 13 luglio 2021 del Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema, Portogallo), che figura nell’allegato A.10 del ricorso, si deve ritenere che il progetto di decreto legge notificato alla Commissione nel 2006 e successivamente approvato conteneva la deroga per le SGPS alla condizione della creazione o del mantenimento di posti di lavoro nella RAM.

44

Pertanto, secondo le ricorrenti, tale deroga faceva parte integrante della misura di aiuto che è stata approvata dalla Commissione, il che sarebbe coerente con la circostanza secondo cui l’applicabilità del regime III alle SGPS non sarebbe stata oggetto di alcun disaccordo, di alcuna riserva e neppure di alcuna analisi autonoma da parte della Commissione nella decisione impugnata.

45

Al riguardo, se la Commissione riteneva effettivamente che le SGPS fossero tenute a soddisfare la condizione della creazione o del mantenimento di posti di lavoro nella RAM per poter beneficiare del regime III e che esse dovessero quindi rientrare nell’ordine di recupero derivante dalla decisione impugnata, sarebbe stato necessario che ciò fosse espressamente indicato in detta decisione.

46

Sotto un secondo profilo, le ricorrenti ritengono, al pari di quanto dichiarato nella sentenza del 13 luglio 2021 del Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema), che il fatto di subordinare l’accesso al regime III delle SGPS alla condizione della creazione o del mantenimento di posti di lavoro nella RAM sia privo di senso tenuto conto della natura dell’attività esercitata dalle SGPS. Infatti, la fornitura di un tale lavoro sarebbe del tutto inutile per la realizzazione del loro oggetto sociale, vale a dire la gestione di partecipazioni sociali.

47

Sotto un terzo profilo, il contributo allo sviluppo regionale della RAM ai fini del regime III avrebbe potuto assumere forme diverse dalla creazione e dal mantenimento di posti di lavoro e misurarsi, ad esempio, in termini di stimolo dell’economia locale grazie all’aiuto concesso e al gettito fiscale generato.

48

Sotto un quarto profilo, da un lato, da un’analisi letterale della decisione del 2007 risulterebbe che quest’ultima afferma espressamente che la base normativa del regime III è il progetto di decreto legge notificato, che includeva la deroga per le SGPS. Inoltre, le norme effettivamente adottate che hanno introdotto il regime III indicherebbero tutte che tale regime è approvato conformemente alla decisione del 2007. Dall’altro lato, gli elementi contestuali non consentirebbero di dimostrare che la decisione del 2007 e le successive modifiche del regime III non coprivano la deroga prevista per le SGPS.

49

In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che la loro attività figura nell’elenco delle attività che possono beneficiare del regime III.

50

Da un lato, in forza del punto 25 della decisione del 2007, l’ambito di applicazione del regime III sarebbe stato circoscritto ad un insieme di attività economiche, tra le quali figuravano le «attività immobiliari, locazioni e servizi forniti alle imprese (sezione K, codici 70-74)», ai sensi della nomenclatura delle attività economiche dell’Unione europea (NACE) allora in vigore.

51

Dall’altro lato, secondo le ricorrenti, una delle categorie di cui alla divisione 74 della NACE applicabile alla data della decisione del 2007 è la classe «74.15. Amministrazione di imprese», che corrisponde all’oggetto sociale delle ricorrenti.

52

La Commissione contesta tale argomentazione.

Sull’oggetto del secondo motivo di ricorso

53

Con il loro secondo motivo di ricorso, le ricorrenti rilevano, in sostanza, che l’aiuto loro versato in forza del regime III corrisponde all’aiuto autorizzato dalla Commissione nel 2007 e nel 2013, in quanto esse ritengono che, in applicazione di una deroga alle SGPS costituenti parte integrante del regime III, quale notificato, esse non fossero soggette, in quanto SGPS, alla condizione della creazione o del mantenimento dei posti di lavoro nella RAM.

54

In proposito, occorre ricordare che, qualora una parte ricorrente ritenga che la Commissione abbia, a torto, considerato che le modalità di versamento di aiuti individuali nell’ambito di un regime di aiuti previamente autorizzato non fossero conformi a tale previa autorizzazione, l’argomentazione di tale parte deve essere intesa come una critica del fatto che la Commissione abbia rifiutato di riconoscere a detti aiuti la qualificazione giuridica di «aiuti esistenti», ai sensi dell’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento 2015/1589, ossia di regimi di aiuti o aiuti individuali autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio dell’Unione europea [sentenza del 21 settembre 2022, Portogallo/Commissione (Zona Franca di Madera), T‑95/21, con impugnazione pendente, EU:T:2022:567, punto 100].

55

Di conseguenza, occorre intendere il secondo motivo di ricorso come diretto, in sostanza, a contestare il fatto che, ai punti da 150 a 180 e 228 nonché all’articolo 1 della decisione impugnata, la Commissione non ha assimilato il regime III, così come attuato, ad un «aiuto esistente» ai sensi dell’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento 2015/1589, la cui compatibilità avrebbe dovuto essere valutata nell’ambito dell’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti, previsto all’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, ma l’ha qualificato, al punto 180 della decisione impugnata, come «aiuto illegale» e, pertanto, come «aiuto nuovo» ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento 2015/1589, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

Sulla fondatezza del secondo motivo di ricorso

56

In via preliminare, si deve osservare che, al fine di valutare se l’aiuto individuale versato alle SGPS a titolo del regime III, così come attuato, corrisponda all’aiuto autorizzato dalle decisioni del 2007 e del 2013, il Tribunale è tenuto ad esaminare non solo il testo stesso di tali decisioni, ma anche il contenuto della notifica effettuata dalla Repubblica portoghese (v., in tal senso, ordinanza del 22 marzo 2012, Italia/Commissione, C‑200/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:165, punto 27). Parimenti, una richiesta di informazioni supplementari con la quale la Commissione sollecita chiarimenti aggiuntivi riguardo all’ambito di applicazione di un regime di aiuti notificato da uno Stato membro, nonché la risposta delle autorità nazionali a tale richiesta, devono essere considerate quale parte indissociabile del regime di aiuti notificato (sentenza del 16 dicembre 2010, Kahla Thüringen Porzellan/Commissione, C‑537/08 P, EU:C:2010:769, punto 45).

57

Occorre inoltre ricordare che uno Stato membro che chieda di poter concedere aiuti in deroga alle norme del Trattato FUE è tenuto ad un dovere di collaborazione nei confronti della Commissione. In forza di tale dovere, esso è tenuto a fornire tutti gli elementi atti a consentire a detta istituzione di accertare che ricorrano le condizioni della deroga richiesta (v. sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punto 147 e giurisprudenza ivi citata). Tale dovere trova espresso riscontro nel considerando 6 del regolamento n. 659/1999, applicabile al momento dell’adozione delle decisioni del 2007 e del 2013, secondo il quale «a norma dell’articolo [4, paragrafo 3, TUE], gli Stati membri sono tenuti a collaborare con la Commissione e a fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti previsti dal [detto] regolamento».

58

Pertanto, in una situazione come quella di cui trattasi, in cui i beneficiari di un regime di aiuti previamente autorizzato contestano che tale regime sia stato attuato secondo modalità sostanzialmente diverse da quelle autorizzate, la qualificazione come «aiuto esistente» o «aiuto nuovo» degli aiuti loro versati dipende non solo dal testo stesso delle decisioni di autorizzazione, ma anche dal contenuto della notifica effettuata dallo Stato membro interessato nonché dalle informazioni complementari fornite da quest’ultimo. In tale contesto, si deve anche tener conto del comportamento di tale Stato membro al momento della notifica di detto regime, alla luce del suo dovere di collaborazione nei confronti della Commissione.

59

Ne consegue, in particolare, che le ricorrenti non possono contestare alla Commissione di essere incorsa in un errore di qualificazione giuridica quando ha ritenuto che il regime III fosse stato attuato secondo modalità sostanzialmente diverse da quelle autorizzate se, al momento della notifica del regime III nel 2006 e nel 2011, la Repubblica portoghese ha omesso di fornire a tale istituzione le informazioni necessarie per consentirle di valutare la compatibilità con il mercato interno di una deroga alla condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM.

60

È alla luce di tali considerazioni che occorre determinare la portata delle decisioni del 2007 e del 2013.

– Sulla portata della decisione del 2007

61

Il principale argomento delle ricorrenti è, in sostanza, in primo luogo, che la riforma dello statuto dei vantaggi fiscali successiva alla decisione del 2007 ha riprodotto il testo del progetto di decreto legge che accompagnava, in allegato, la notifica del 2006 e, in secondo luogo, che il Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema) ha confermato, con sentenza del 13 luglio 2021, che lo statuto dei vantaggi fiscali come modificato doveva essere interpretato nel senso che conteneva la deroga di cui trattasi.

62

In proposito, è giocoforza constatare che, da un lato, con sentenza del 13 luglio 2021, il Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema) ha effettivamente ritenuto che lo statuto dei vantaggi fiscali in vigore a seguito della decisione del 2007, come notificato alla Commissione nel 2006, contenesse una deroga alla condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM per le SGPS e che, dall’altro, la decisione del 2007 che aveva approvato il regime III, come notificato, non contiene alcun riferimento esplicito a una qualsivoglia deroga a favore di tali società.

63

In tale contesto, occorre quindi stabilire se l’assenza di menzione, nella decisione del 2007, di un regime derogatorio applicabile alle SGPS significhi che, autorizzando l’attuazione del regime III, come notificato nel 2006, la Commissione ha constatato la compatibilità con il mercato interno di tale regime derogatorio e, pertanto, ha altresì autorizzato la sua attuazione a beneficio delle SGPS.

64

Al riguardo, è vero che dalla giurisprudenza risulta che, quando la Commissione constata, al termine della fase di esame preliminare istituita dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, che la misura notificata costituisce un «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, che non suscita dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno, essa adotta una decisione di non sollevare obiezioni, con la quale dichiara che tale misura è compatibile con il mercato interno, in forza delle disposizioni dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE (sentenza del 31 gennaio 2023, Commissione/Braesch e a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, punto 64).

65

Analogamente, nell’ambito di una decisione adottata a seguito di un esame preliminare previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999, la Commissione può soltanto approvare un progetto di aiuto come notificato e non può imporre o vietare nulla allo Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2023, Commissione/Braesch e a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, punto 72).

66

Tuttavia, come ricordato al precedente punto 56, l’interpretazione della portata di una siffatta decisione non può dipendere esclusivamente dal contenuto di quest’ultima, ma deve essere effettuata anche alla luce del contenuto della notifica effettuata dallo Stato membro interessato.

67

In tal senso, le spiegazioni fornite dalle autorità nazionali riguardo alla base normativa che costituisce il fondamento giuridico della misura notificata fanno parte integrante del progetto di aiuto quale notificato. Di conseguenza, la decisione della Commissione verte sulla misura notificata propriamente detta e sulle spiegazioni fornite dalle autorità nazionali considerate congiuntamente (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2019, FIH Holding e FIH/Commissione, T‑386/14 RENV, non pubblicata, EU:T:2019:623, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

68

Occorre inoltre ricordare che la Commissione non ha l’obbligo di verificare d’ufficio e in via di supposizione quali siano gli elementi che avrebbero potuto esserle sottoposti nell’ambito del procedimento amministrativo (sentenza del 28 marzo 2012, Ryanair/Commissione, T‑123/09, EU:T:2012:164, punto 104).

69

Pertanto, occorre esaminare se le autorità portoghesi abbiano validamente notificato, nel 2006, la deroga di cui trattasi e se, così facendo, abbiano consentito alla Commissione di valutarne la compatibilità con il mercato interno.

70

In proposito, dall’insieme della notifica del 2006 nonché dalla successiva corrispondenza intercorsa tra la Commissione e le autorità portoghesi risulta che la deroga in questione è stata menzionata solo nelle basi giuridiche che accompagnavano la notifica.

71

Infatti, le uniche menzioni della deroga di cui trattasi nella notifica del 2006, due in tutto, si trovano, la prima, nel testo dell’articolo 34, paragrafo 5, dello statuto dei vantaggi fiscali inclusi nel decreto legge n. 163/2003, preesistente, del 24 luglio 2003 (allegato 1 della notifica del 2006), e la seconda, enunciata negli stessi termini, all’articolo 34oA, paragrafo 5, del medesimo statuto proposto dal progetto di decreto legge notificato (allegato 2 della notifica del 2006).

72

Così, l’articolo 34oA, paragrafi da 1 a 5, dello statuto dei vantaggi fiscali contenuto nel progetto di decreto legge notificato alla Commissione e che ha costituito la base giuridica del regime III è così formulato:

«(Regime speciale applicabile agli enti riconosciuti nella zona franca di Madera a decorrere dal 1o gennaio 2007)

1.   I redditi degli enti autorizzati, dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, ad esercitare attività industriali, commerciali, di trasporto marittimo e di altri servizi non esclusi da tale regime, che rispettino le rispettive condizioni di cui all’articolo 33o, paragrafo 1, saranno soggetti all’[IRPeG] fino al 31 dicembre 2020, secondo le seguenti modalità:

a)

Dal 2007 al 2009, a un’aliquota del 3%;

b)

Dal 2010 al 2012, a un’aliquota del 4%;

c)

Nel 2013 e negli anni successivi, a un’aliquota del 5%.

(…)

5.   I redditi delle società di gestione di partecipazioni sociali autorizzate al 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2013 sono soggetti all’[IRPeG] alle condizioni di cui al paragrafo 1, ad eccezione di quelli ottenuti nel territorio portoghese, ad eccezione delle zone franche, o in altri Stati membri dell’Unione europea, che sono assoggettati alle condizioni generali».

73

Per contro, non è stata fatta alcuna menzione di tale deroga nel formulario di notifica del 2006 né nel memorandum esplicativo che l’accompagna.

74

In primo luogo, dal tenore letterale dell’articolo 34oA, paragrafo 5, dello statuto dei vantaggi fiscali quale proposto dal progetto di decreto legge notificato non risulta espressamente che la condizione della creazione o del mantenimento di posti di lavoro non sia applicabile alle SGPS. Infatti, detto paragrafo si limita ad indicare che i redditi delle SGPS autorizzate al 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2013 sono soggetti all’IRPeG alle condizioni di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo, ad eccezione di quelli ottenuti nel territorio portoghese al di fuori delle zone franche, o in altri Stati membri dell’Unione europea, che sono tassati secondo le condizioni generali.

75

In secondo luogo, una lettura della motivazione del progetto di decreto legge notificato nonché dei paragrafi 1, 2 e 5 dell’articolo 34oA e dell’articolo 33o, paragrafo 1, lettera g), dello statuto dei vantaggi fiscali proposti da detto progetto di decreto legge consente ragionevolmente di concludere che la condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM, quale condizione di accesso al regime III, si applica anche alle SGPS.

76

Infatti, anzitutto, la motivazione del progetto di decreto legge notificato indica che la creazione o il mantenimento di posti di lavoro costituisce una condizione di accesso al regime III.

77

Inoltre, ai sensi dell’articolo 34°A, paragrafo 1, dello statuto dei vantaggi fiscali proposto dal progetto di decreto legge notificato, il regime III è destinato ad applicarsi non solo alle imprese autorizzate ad esercitare attività industriali, commerciali e di trasporto marittimo, ma anche alle imprese che forniscono «altri servizi non esclusi da tale regime». In proposito, le ricorrenti, in quanto SGPS, fornivano servizi di gestione delle partecipazioni sociali di altre società, i quali potevano ragionevolmente essere considerati come altri servizi non esclusi dal regime III di cui all’articolo 34oA, paragrafo 1, dello statuto dei vantaggi fiscali quale proposto dal progetto di decreto legge notificato.

78

Orbene, l’articolo 34°A, paragrafo 1, dello statuto dei vantaggi fiscali contenuto nel progetto di decreto legge notificato assoggetta le imprese autorizzate ad esercitare attività industriali, commerciali e di trasporto marittimo, ma anche le imprese che forniscono «altri servizi non esclusi dal regime [III]» alla condizione di conformarsi alle «rispettive condizioni previste all’articolo 33o, paragrafo 1[,]» del medesimo statuto. In proposito, l’articolo 33, paragrafo 1, lettera g), dello statuto dei vantaggi fiscali fa esplicito riferimento alle condizioni applicabili alle SGPS.

79

Inoltre, l’articolo 34°A, paragrafo 2, dello statuto dei vantaggi fiscali proposto dal progetto di decreto legge notificato indica che gli enti di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo sono soggetti alla condizione della creazione o del mantenimento di posti di lavoro nella RAM per poter beneficiare del regime III. Pertanto, poiché dal precedente punto 78 risulta che le attività delle ricorrenti possono essere considerate come «altri servizi non esclusi dal regime [III]» e rientrano quindi nel paragrafo 1, da detto paragrafo 2 si deduce logicamente che le SGPS sono soggette alla condizione della creazione o del mantenimento di posti di lavoro nella RAM.

80

Infine, dalla sistematica dell’articolo 34oA, paragrafo 5, dello statuto dei vantaggi fiscali proposto dal progetto di decreto legge notificato risulta che gli utili ottenuti dalle SGPS nel territorio portoghese al di fuori delle zone franche, o in altri Stati membri dell’Unione, sono tassati secondo le condizioni generali e non possono quindi far parte dei redditi ai quali può applicarsi la riduzione dell’IRPeG.

81

Alla luce di quanto precede, si deve constatare che, alla data della notifica da parte della Repubblica portoghese del progetto di decreto legge notificato, la Commissione poteva ragionevolmente interpretare l’articolo 34oA dello statuto dei vantaggi fiscali nel senso che, al pari di tutte le imprese chiamate a beneficiare del regime III, le SGPS erano soggette alla condizione della creazione o del mantenimento di posti di lavoro nella RAM.

82

In terzo luogo, dalla notifica del 2006 emerge che l’intenzione delle autorità portoghesi era di obbligare qualsiasi impresa che intendesse beneficiare del regime III a creare o mantenere posti di lavoro nella RAM. Ciò risulta, da un lato, dal fatto che le autorità portoghesi hanno precisato, nel memorandum esplicativo che accompagnava la notifica del 2006, che, a partire dal regime II, la creazione o il mantenimento di posti di lavoro nella RAM era obbligatorio e costituiva una condizione di accesso al regime di aiuti applicabile nella ZFM, nonché dalle motivazioni del decreto legge preesistente e del progetto di decreto legge notificato, che indicano esplicitamente che la condizione della creazione o del mantenimento di posti di lavoro nella RAM costituisce una condizione necessaria per l’accesso ai regimi II e III e, dall’altro, dalla circostanza che le autorità portoghesi non hanno fornito spiegazioni sulla situazione eccezionale delle SGPS.

83

Da quanto precede risulta che le autorità portoghesi non hanno mai attirato l’attenzione della Commissione sul fatto che il progetto di decreto legge notificato poteva essere applicato nel senso che avrebbe consentito alle SGPS di beneficiare del regime III senza essere soggette alla condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM. Così, con la notifica del 2006 e gli scambi successivi, la Repubblica portoghese non ha fornito alla Commissione tutte le informazioni necessarie che le avrebbero consentito, anzitutto, di constatare che, in applicazione del progetto di decreto legge notificato, le SGPS potrebbero beneficiare di una deroga alla condizione della creazione e del mantenimento di posti di lavoro nella RAM per beneficiare del regime III. Pertanto, detta istituzione non è stata né invitata a esaminare, né messa in condizione di esaminare, la compatibilità di una siffatta deroga con il Trattato FUE e, di conseguenza, di formarsi un’opinione al riguardo, sebbene la deroga applicabile alle SGPS portasse, in pratica, tali imprese a beneficiare di aiuti di Stato concessi a condizioni nettamente più vantaggiose di quelle previste dal regime generale applicabile alle altre imprese.

84

Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dalla successiva interpretazione data alla base normativa del regime III dalla sentenza del 13 luglio 2021 del Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema).

85

Infatti, in primo luogo, dal precedente punto 56 risulta che la Commissione era tenuta a valutare non solo la base normativa considerata isolatamente, come ha fatto il Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema), bensì l’insieme della notifica del 2006 e dei suoi allegati nonché la corrispondenza successiva, poiché le spiegazioni delle autorità nazionali riguardo alla base normativa che costituisce il fondamento giuridico della misura notificata fanno parte integrante del progetto di aiuto quale notificato.

86

In secondo luogo, se il Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema) è stato chiamato a pronunciarsi sull’esistenza della deroga di cui trattasi, è proprio perché le autorità tributarie portoghesi hanno considerato nel 2011 che le SGPS, per poter beneficiare del regime III, dovevano rispettare, al pari di qualsiasi ente autorizzato e operante nella ZFM, la condizione della creazione o del mantenimento di posti di lavoro nella RAM e non beneficiavano quindi della deroga di cui trattasi. Inoltre, da tale sentenza risulta che le stesse autorità portoghesi hanno negato, nel 2017, l’esistenza, nel progetto di decreto legge notificato nel 2006 e infine approvato dalla Commissione, della deroga a favore delle SGPS, posizione che esse hanno mantenuto nel corso del procedimento dinanzi al Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema).

87

In terzo luogo, occorre altresì constatare che, nell’ambito del procedimento dinanzi al Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema), il parere emesso dal rappresentante del pubblico ministero si poneva a favore dell’accoglimento del ricorso proposto dal rappresentante dell’Erario portoghese nei confronti della sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal (Tribunale amministrativo e tributario di Funchal, Portogallo), e quindi a favore di un’interpretazione secondo la quale le SGPS non beneficiavano di alcuna deroga alla condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM. Il fatto che il Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema) abbia alla fine optato, nella sua sentenza del 13 luglio 2021, per la soluzione opposta dimostra sufficientemente che, fino a tale data, erano non solo possibili, ma anche reali, nell’ordinamento giuridico nazionale, divergenze di interpretazione.

88

La conclusione di cui al precedente punto 83 non è rimessa in discussione neppure dagli argomenti delle ricorrenti vertenti, in sostanza, su una violazione del diritto a una buona amministrazione in quanto la Commissione non avrebbe proceduto ad un esame diligente della notifica del 2006.

89

In proposito, la Commissione è certamente tenuta, nell’interesse di una corretta applicazione delle norme fondamentali del Trattato FUE relative agli aiuti di Stato, a condurre il procedimento di esame delle misure sotto inchiesta in modo diligente ed imparziale, per poter disporre, all’atto dell’adozione della decisione finale, degli elementi il più possibile completi e attendibili a tale scopo (v. sentenza del 10 novembre 2022, Commissione/Valencia Club de Fútbol, C‑211/20 P, EU:C:2022:862, punto 78 e giurisprudenza ivi citata).

90

Tuttavia, nel caso di specie, occorre ricordare che non vi è alcun riferimento alla deroga alla condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM per le SGPS nel formulario di notifica del 2006 né nel memorandum esplicativo che l’accompagna. Così, da un lato, le autorità portoghesi non hanno messo la Commissione in grado di sapere che una siffatta deroga le era stata sottoposta ai fini della sua valutazione e, dall’altro, le autorità portoghesi non hanno spiegato come la deroga fosse proporzionata all’obiettivo perseguito dall’aiuto e compatibile con il mercato interno, mentre la condizione della creazione o del mantenimento di posti di lavoro costituiva una condizione di accesso al regime III, in particolare in quanto serviva a quantificare il contributo all’obiettivo dello sviluppo regionale nonché il livello e la proporzionalità dei vantaggi conferiti.

91

In tali circostanze, non si può contestare alla Commissione di aver violato il principio di buona amministrazione o di essere venuta meno al suo dovere di diligenza non rendendosi conto che una disposizione sulla quale le autorità portoghesi non avevano fornito spiegazioni poteva essere interpretata nel senso di consentire una deroga alla condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM.

92

Si deve concludere che, se era intenzione delle autorità portoghesi sottoporre la deroga alla condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro per le SGPS alla valutazione della Commissione, il principio di leale cooperazione ad esse imposto avrebbe dovuto indurle a richiamare maggiormente l’attenzione della Commissione sull’esistenza di una siffatta deroga, che solleva dubbi sulla sua compatibilità con il mercato interno e, di conseguenza, a fornire spiegazioni in merito a tale compatibilità.

93

Pertanto, si deve concludere che, non essendo stata validamente notificata, una deroga alla condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM non può essere considerata autorizzata dalla decisione del 2007. Di conseguenza, la Commissione non è incorsa in errore rifiutando di assimilare ad un «aiuto esistente» ai sensi dell’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento 2015/1589 gli aiuti versati alle SGPS a titolo del regime III, quale autorizzato nel 2007, senza rispettare tale condizione.

– Sulla portata della decisione del 2013

94

Anzitutto, occorre constatare che, a differenza della decisione del 2007, la decisione del 2013 contiene, al suo punto 19, la menzione di un impegno della Repubblica portoghese a «sopprimere qualsiasi trattamento preferenziale di entità quali le [SGPS] qualora sia confermato che il loro trattamento nella ZFM conferisce effettivamente un vantaggio rispetto al regime generale portoghese applicabile alle SGPS».

95

In proposito, dalla corrispondenza scambiata tra la Commissione e le autorità portoghesi risulta che tale impegno fa seguito alla richiesta di informazioni supplementari formulata dalla Commissione nella sua lettera del 29 febbraio 2012, con la quale essa invitava la Repubblica portoghese a prendere posizione sul fatto che dal sito Internet del centro internazionale d’affari di Madera risultava che le SGPS potevano beneficiare di aiuti ai sensi del regime III senza essere soggette alla condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM.

96

In risposta, la Repubblica portoghese ha comunicato in particolare, nella sua lettera del 30 aprile 2013, che accettava di assoggettare l’aiuto versato alle SGPS all’applicazione dei massimali previsti dalla normativa di cui trattasi, i quali erano fissati in funzione del numero di posti di lavoro mantenuti da un beneficiario nel corso di ciascun esercizio fiscale (v. punto 6 supra).

97

Alla luce di tale impegno della Repubblica portoghese, che fa inscindibilmente parte del regime di aiuti notificato e di cui si deve tener conto al fine di determinare la portata della decisione del 2013, la Commissione non è incorsa in errori di qualificazione giuridica rifiutando di assimilare ad un «aiuto esistente» ai sensi dell’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento 2015/1589 gli aiuti versati alle SGPS a titolo del regime III, quale autorizzato nel 2013, senza rispettare la condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM.

98

Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il secondo motivo di ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

Sul terzo motivo di ricorso, vertente su una violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto

99

Le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che la decisione impugnata viola i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, in quanto la Commissione ha implicitamente autorizzato la deroga applicabile alle SGPS nella misura in cui essa è inclusa nel progetto di decreto legge che costituiva la base normativa del regime III quale notificato alla Commissione nel 2006 e sancita nella versione finale di tale norma che è stata pubblicata nel Diário da República (Gazzetta ufficiale della Repubblica portoghese).

100

In tali circostanze, non sollevando alcun dubbio né alcuna obiezione su tale deroga nella decisione del 2007, la Commissione avrebbe creato, in capo alle SGPS beneficiarie del regime III, il legittimo affidamento che detta deroga fosse compatibile con il diritto dell’Unione.

101

La Commissione contesta tale argomentazione.

Sul principio della tutela del legittimo affidamento

102

Per quanto concerne il principio generale di tutela del legittimo affidamento, occorre ricordare che il diritto di far valere quest’ultimo presuppone che all’interessato siano state fornite, da parte delle autorità competenti dell’Unione, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili (v. sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 97 e giurisprudenza ivi citata).

103

Ne deriva anzitutto che il fatto che le autorità portoghesi abbiano eventualmente fornito assicurazioni non può, in ogni caso, aver fatto sorgere un qualsivoglia legittimo affidamento a favore delle ricorrenti, in quanto tali assicurazioni non hanno trovato origine nel comportamento delle autorità competenti dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 104 e giurisprudenza ivi citata).

104

Inoltre, nel settore degli aiuti di Stato, secondo una giurisprudenza costante, tenuto conto del carattere imperativo del controllo sugli aiuti statali effettuato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 108 TFUE, da un lato, le imprese beneficiarie di un aiuto possono, in linea di principio, nutrire un legittimo affidamento quanto alla regolarità dell’aiuto soltanto qualora questo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’articolo suddetto e, dall’altro, un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata (v. sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 98 e giurisprudenza ivi citata).

105

In proposito, per procedere alla valutazione della legittimità dell’affidamento invocato, il giudice dell’Unione si basa su un operatore ragionevolmente prudente, accorto e diligente (v. sentenza del 15 novembre 2018, Deutsche Telekom/Commissione, T‑207/10, EU:T:2018:786, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).

106

Orbene, nel caso di specie, le ricorrenti non dimostrano che, per quanto riguarda gli aiuti versati in violazione delle decisioni del 2007 e del 2013, i quali, pertanto, sono stati versati in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la Commissione avrebbe fornito loro assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, ma altresì conformi alle norme applicabili, tali da far sorgere in loro una legittima aspettativa, come richiesto dalla giurisprudenza.

107

Infatti, quanto alla condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM, occorre ricordare si tratta di una condizione di accesso al regime III e di un parametro per il calcolo dell’importo dell’aiuto. Inoltre, la valutazione della proporzionalità del regime III, rispetto ai costi aggiuntivi che tale regime era destinato a compensare, è stata effettuata alla luce di tale condizione.

108

Poiché la decisione del 2007 non conteneva alcuna eccezione diretta a che le SGPS fossero esentate dalla condizione relativa alla creazione o al mantenimento dei posti di lavoro per beneficiare del regime III, non si può ritenere che tale decisione abbia fornito assicurazioni precise, incondizionate e concordanti quanto all’applicazione del regime III alle SGPS, come le ricorrenti, senza che queste ultime fossero tenute a creare e a mantenere posti di lavoro nella RAM.

109

Quanto alla decisione del 2013, è sufficiente constatare che essa contiene espressamente la menzione di un impegno della Repubblica portoghese a non trattare più favorevolmente le SGPS, cosicché le ricorrenti non possono rivendicare alcun legittimo affidamento nella possibilità di beneficiare del regime III senza rispettare la condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM.

110

Alla luce di quanto precede, non può essere constatata alcuna violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

Sul principio della certezza del diritto

111

Per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, che si distingue dal principio della tutela del legittimo affidamento (v., in tal senso, sentenza del 2 febbraio 2023, Spagna e a./Commissione, C‑649/20 P, C‑658/20 P e C‑662/20 P, EU:C:2023:60, punto 83), esso implica che la normativa dell’Unione sia certa e che la sua applicazione sia prevedibile per coloro che vi sono sottoposti (sentenza del 14 ottobre 2010, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, C‑67/09 P, EU:C:2010:607, punto 77).

112

Per quanto riguarda l’eventuale mancanza di chiarezza e di prevedibilità della decisione del 2007, l’argomento delle ricorrenti secondo cui la semplice presenza della deroga di cui trattasi nella base normativa allegata alla notifica del 2006 è sufficiente per ritenere che la decisione del 2007 copra detta deroga non può essere accolto.

113

Occorre ricordare che tanto il tenore letterale di tale decisione quanto quello della decisione del 2013 mostrano che il contesto nel quale esse si inseriscono, ma anche gli obiettivi del regime III, non lasciavano spazio a dubbi quanto all’interpretazione della condizione relativa alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro.

114

In proposito, nella decisione del 2007, la Commissione non constata l’esistenza della deroga in questione, in particolare perché risulta chiaramente dall’insieme della notifica del 2006 che la deroga di cui trattasi non è stata debitamente sottoposta alla sua valutazione e perché non si può quindi concludere che essa sia stata approvata. Pertanto, l’assenza di menzione specifica di una qualsivoglia particolarità di trattamento per le SGPS nella decisione del 2007 non può essere interpretata come un’approvazione implicita della deroga in questione.

115

Il fatto che la decisione del 2013 richiami, al considerando 19, l’impegno delle autorità portoghesi a sopprimere qualsiasi trattamento preferenziale delle SGPS non rimette in discussione tale conclusione. Tale constatazione sull’impegno a sopprimere un trattamento preferenziale alle SGPS evoca l’attuazione dell’aiuto e non può presupporre l’esistenza di un’autorizzazione preventiva a concedere un siffatto trattamento preferenziale. Infatti, per quanto riguarda la decisione del 2007, che non contiene alcun impegno di tale natura, risulta dall’insieme di tale decisione che la Commissione aveva compreso che ogni impresa intenzionata a beneficiare del regime III doveva creare o mantenere posti di lavoro nella RAM, obbligo che era una condizione necessaria per ottenere l’accesso al regime III.

116

In ogni caso, un eventuale dubbio circa la chiarezza del regime giuridico applicabile per quanto riguarda la deroga di cui trattasi non avrebbe potuto essere suscitato dalla decisione del 2007, ma piuttosto dalla condotta delle autorità portoghesi in sede di applicazione delle disposizioni in questione dello statuto dei vantaggi fiscali, come risulta dai precedenti punti 86 e 87.

117

Pertanto, non può essere constatata alcuna violazione del principio della certezza del diritto e, di conseguenza, il terzo motivo di ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

118

Alla luce di tutto quanto precede, il presente ricorso deve essere interamente respinto.

Sulle spese

119

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

120

Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, occorre condannarle alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Millennium BCP Participações, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda e la BCP África, SGPS, Lda sono condannate alle spese.

 

Svenningsen

Martín y Pérez de Nanclares

Stancu

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 novembre 2024.

Firme

Indice ( 1 )

 

Fatti

 

Conclusioni delle parti

 

In diritto

 

Sul primo motivo di ricorso, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione

 

Sul secondo motivo di ricorso, vertente su un errore di diritto in quanto la Commissione ha incluso le SGPS nell’insieme dei beneficiari interessati dall’obbligo di recupero in caso di inosservanza della condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM

 

Sull’oggetto del secondo motivo di ricorso

 

Sulla fondatezza del secondo motivo di ricorso

 

– Sulla portata della decisione del 2007

 

– Sulla portata della decisione del 2013

 

Sul terzo motivo di ricorso, vertente su una violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto

 

Sul principio della tutela del legittimo affidamento

 

Sul principio della certezza del diritto

 

Sulle spese


( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.

( 1 ) L’indice dovrà essere aggiornato.

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