ECLI:EU:T:2026:197•Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione a cinque giudici) del 18 marzo 2026.#Robin Wood - Gewaltfreie Aktionsgemeinschaft für Natur und Umwelt eV e a. contro Commissione europea.#Causa T-575/22.
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione a cinque giudici) del 18 marzo 2026.#Robin Wood - Gewaltfreie Aktionsgemeinschaft für Natur und Umwelt eV e a. contro Commissione europea.#Causa T-575/22.
ECLI:EU:T:2026:197Eu Chamb Extd 06 T18 mar 2026
Testo completo
Edizione provvisoria
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione, a cinque giudici)
18 marzo 2026 (*)
« Ambiente – Convenzione di Aarhus – Rigetto di una richiesta di riesame interno – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Regolamento delegato (UE) 2021/2139 – Gestione forestale – Attività legate alla produzione di combustibili e bioenergia da biomassa forestale – Tassonomia – Requisiti dei criteri di vaglio tecnico – Articolo 19 del regolamento (UE) 2020/852 – Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi – Danno significativo agli obiettivi ambientali »
Nella causa T‑575/22,
Robin Wood – Gewaltfreie Aktionsgemeinschaft für Natur und Umwelt eV, con sede in Amburgo (Germania), e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato (1), rappresentate da C. Baldon, N. Braoudakis, avvocati, e B. Mitchell, barrister,
ricorrenti,
contro
Commissione europea, rappresentata da G. von Rintelen, G. Gattinara, C. Auvret e B. De Meester, in qualità di agenti,
convenuta,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione, a cinque giudici),
composto, durante le deliberazioni, da M.J. Costeira, presidente, M. Kancheva, U. Öberg, P. Zilgalvis e E. Tichy‑Fisslberger (relatrice), giudici,
cancelliere: A. Marghelis, amministratore
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 14 novembre 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, le ricorrenti, Robin Wood – Gewaltfreie Aktionsgemeinschaft für Natur und Umwelt eV e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato chiedono l’annullamento della decisione Ares(2022) 4939323 della Commissione europea, del 6 luglio 2022, con la quale quest’ultima ha respinto in quanto infondata la richiesta di riesame interno del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU 2021, L 442, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento delegato»), per quanto riguarda taluni aspetti connessi alle attività economiche nei settori della gestione forestale e delle bioenergie (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Fatti
2 Il 4 giugno 2021 la Commissione europea ha adottato il regolamento delegato sulla base, in particolare, dell’articolo 10, paragrafo 3, e dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU 2020, L 198, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento sulla tassonomia»).
3 Il 3 febbraio 2022, le ricorrenti hanno presentato alla Commissione una richiesta di riesame interno del regolamento delegato, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13), come modificato dal regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021 (GU 2021, L 356, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento Aarhus»).
4 Nella loro richiesta di riesame interno, le ricorrenti hanno sostanzialmente sostenuto che una parte dei criteri di vaglio tecnico stabiliti nel regolamento delegato in materia di attività economiche connesse alla gestione forestale [sezione 1 (intitolata «Silvicoltura»), punto 1.3 (intitolato «Gestione forestale»), degli allegati I e II del regolamento delegato] e alcune attività connesse alle bioenergie (sezione 4, punti 4.7, 4.8, 4.13, 4.19, 4.20, 4.23 e 4.24 dell’allegato II del regolamento delegato) non fossero conformi a diverse disposizioni del regolamento sulla tassonomia né ad alcuni requisiti dei trattati.
5 Il 6 luglio 2022 la Commissione ha adottato la decisione impugnata, con la quale ha respinto la richiesta di riesame interno. In tale decisione, alla quale erano allegate, come allegati I e III, una valutazione dettagliata dei motivi di riesame addotti dalle ricorrenti, la Commissione ha ritenuto che il regolamento delegato fosse conforme al diritto dell’Unione.
Conclusioni delle parti
6 Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare la Commissione alle spese.
7 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare le ricorrenti alle spese.
In diritto
8 A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono dodici motivi.
9 Con i primi sei motivi, le ricorrenti contestano la fondatezza delle risposte fornite dalla Commissione, nella decisione impugnata, alle critiche da esse formulate nella richiesta di riesame interno in merito alla compatibilità, con diverse disposizioni del regolamento sulla tassonomia, dei criteri di vaglio tecnico relativi alle attività di gestione forestale di cui alla sezione 1 (intitolata «Silvicoltura»), punto 1.3 (intitolato «Gestione forestale»), dell’allegato I del regolamento delegato (v. infra, punti da 35 a 244).
10 Con gli altri sei motivi, le ricorrenti contestano la fondatezza delle risposte fornite dalla Commissione, nella decisione impugnata, alle critiche formulate nella richiesta di riesame interno in merito alla compatibilità con diverse disposizioni del regolamento sulla tassonomia dei criteri di vaglio tecnico relativi alle attività forestali connesse alle bioenergie (in particolare alla biomassa), ove tali attività sono contemplate, in particolare, nella sezione 4 (intitolata «Energia»), punti 4.7, 4.8, 4.19, 4.20, 4.23 e 4.24, dell’allegato I del regolamento delegato (v. infra, punti da 245 a 461).
Considerazioni preliminari sul regolamento relativo alla tassonomia e sul regolamento delegato
11 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia, vengono stabiliti i criteri per determinare se un’attività economica sia considerata sostenibile dal punto di vista ambientale, ai fini della valutazione del grado di sostenibilità ambientale di un investimento. Secondo il suo considerando 3, tale regolamento costituisce un passo fondamentale per orientare i flussi finanziari verso attività sostenibili al fine di realizzare un’Unione europea a impatto climatico zero entro il 2050.
12 A tal fine, il regolamento sulla tassonomia istituisce, come risulta dai suoi considerando 6 e 12, un sistema unificato di classificazione delle attività sostenibili (denominato «tassonomia» o «tassinomia»), al fine di armonizzare a livello dell’Unione i criteri per determinare se un’attività economica sia sostenibile sotto il profilo ambientale, il che offre agli investitori e agli altri operatori economici una comprensione comune delle attività economiche sostenibili sul piano ambientale.
13 L’articolo 3 del regolamento sulla tassonomia recita quanto segue:
14 «Al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un’attività economica è considerata ecosostenibile se:
a) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, in conformità degli articoli da 10 a 16;
b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, in conformità dell’articolo 17;
(…)
d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, [e] dell’articolo 11, paragrafo 3 (…)».
15 I sei obiettivi ambientali elencati all’articolo 9 del regolamento sulla tassonomia sono i seguenti:
«a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
b) l’adattamento ai cambiamenti climatici;
c) l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
d) la transizione verso un’economia circolare;
e) la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;
f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi».
16 L’articolo 4 del regolamento sulla tassonomia prevede che gli Stati membri e l’Unione applichino i criteri stabiliti all’articolo 3 per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile in relazione a qualsiasi misura che preveda obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o per gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili.
17 L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia stabilisce le condizioni alle quali un’attività economica è considerata un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
18 La «mitigazione dei cambiamenti climatici» è definita all’articolo 2, punto 5, del regolamento sulla tassonomia come «il processo di mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2° C e di proseguire gli sforzi volti a limitarlo a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dall’accordo di Parigi [sui cambiamenti climatici, approvato il 12 dicembre 2015]».
19 L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia prevede le condizioni applicabili alle attività economiche per le quali non esistono alternative a basse emissioni di carbonio realizzabili sul piano tecnologico ed economico, vale a dire le attività cosiddette «di transizione», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), ii), di tale regolamento.
20 L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulla tassonomia prevede che la Commissione adotti un atto delegato ai sensi dell’articolo 23 del medesimo regolamento al fine di:
«a) integrare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici; e
b) integrare l’articolo 17 fissando, per ogni obiettivo ambientale interessato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un’attività economica per la quale sono stati fissati criteri di vaglio tecnico a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi».
21 L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia stabilisce che un’attività economica è considerata un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici quando tale attività:
«a) comprende soluzioni di adattamento che riducono in modo sostanziale il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sull’attività economica o riducono in modo sostanziale tali effetti negativi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle persone, sulla natura o sugli attivi; o
b) fornisce soluzioni di adattamento che, oltre a soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 16, contribuiscono in modo sostanziale a prevenire o ridurre il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sulle persone, sulla natura o sugli attivi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle altre persone, sulla natura o sugli attivi».
22 L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulla tassonomia prevede che la Commissione adotti un atto delegato ai sensi dell’articolo 23 del medesimo regolamento al fine di:
«a) integrare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici; e
b) integrare l’articolo 17 fissando, per ogni obiettivo ambientale interessato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un’attività economica per la quale sono stati stabiliti criteri di vaglio tecnico a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi».
23 L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia così recita:
«Ai fini dell’articolo 3, lettera b), si considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un’attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, tale attività economica arreca un danno significativo:
a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l’attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
b) all’adattamento ai cambiamenti climatici, se l’attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
c) all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce:
i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o
ii) al buono stato ecologico delle acque marine;
d) all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se:
i) l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;
ii) l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o
iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
e) alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, se l’attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o
f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l’attività:
i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o
ii) nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’Unione».
24 L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia prevede che i criteri di vaglio tecnico stabiliti ai sensi, in particolare, dell’articolo 10, paragrafo 3, di detto regolamento:
«a) individuano i principali contributi potenziali a favore di un determinato obiettivo ambientale, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, tenendo conto dell’impatto sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica;
b) specificano le prescrizioni minime che devono essere soddisfatte per evitare un danno significativo a qualsiasi dei pertinenti obiettivi ambientali, tenendo conto dell’impatto sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica;
c) sono quantitativi e per quanto possibile contengono valori limite, altrimenti sono qualitativi;
d) fanno riferimento, ove opportuno, sia ai sistemi di etichettatura e di certificazione dell’Unione sia alle metodologie della stessa per svolgere una valutazione dell’impronta ambientale e ai suoi sistemi di classificazione statistica, e tengono conto di ogni pertinente normativa dell’Unione in vigore;
e) ove praticabile, utilizzano gli indicatori di sostenibilità di cui all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2088;
f) si basano su prove scientifiche irrefutabili e sul principio di precauzione sancito dall’articolo 191 [TFUE];
g) tengono conto del ciclo di vita, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, considerando sia l’impatto ambientale dell’attività economica sia l’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in particolare prendendo in considerazione la produzione, l’uso e il fine vita di tali prodotti e servizi;
h) tengono conto della natura e delle dimensioni dell’attività economica, in particolare:
i) se si tratta di un’attività abilitante di cui all’articolo 16; o
ii) se si tratta di un’attività di transizione di cui all’articolo 10, paragrafo 2;
i) tengono conto del potenziale impatto sui mercati della transizione verso un’economia più sostenibile, compreso il rischio che determinati attivi risultino non recuperabili a causa di tale transizione, come pure il rischio di creare incentivi non coerenti per investire in modo sostenibile;
j) contemplano tutte le attività economiche pertinenti all’interno di un determinato settore e assicurano che siano trattate in modo equo se contribuiscono nella stessa misura agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del presente regolamento, al fine di evitare una distorsione della concorrenza sul mercato; e
k) sono di facile utilizzo e sono stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità.
(…)».
25 Il regolamento delegato è stato adottato sulla base, in particolare, dell’articolo 10, paragrafo 3, e dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulla tassonomia.
26 L’articolo 1 del regolamento delegato prevede che i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare le condizioni alle quali un’attività economica può essere considerata come un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici che non arreca un danno significativo a nessuno degli altri obiettivi ambientali siano stabiliti nell’allegato I di tale regolamento delegato. Ai sensi dell’articolo 2 di detto regolamento delegato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa ritenere che un’attività economica contribuisca in modo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici e non arrechi danno significativo a nessuno degli altri obiettivi ambientali sono stabiliti nell’allegato II del medesimo regolamento delegato.
27 Gli allegati I e II del regolamento delegato specificano i criteri di vaglio tecnico per ciascuna attività economica oggetto di detto regolamento delegato, in particolare al punto 1.3, per quanto riguarda la gestione forestale, e ai punti 4.7, 4.8, 4.19, 4.20, 4.23 e 4.24, per quanto riguarda varie attività forestali legate alle bioenergie (in particolare alla biomassa).
Considerazioni preliminari sulla richiesta di riesame interno e sulla portata del controllo del Tribunale
28 Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Aarhus, qualsiasi organizzazione non governativa che soddisfi i criteri di cui all’articolo 11 di tale regolamento è autorizzata a presentare, mediante una richiesta motivata, un riesame interno di un atto amministrativo presso l’istituzione o l’organo dell’Unione che lo ha adottato, sulla base del fatto che esso viola il diritto ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento.
29 È quindi insito nel sistema del riesame interno che chi lo chiede deduca motivi concreti e precisi idonei a rimettere in discussione le valutazioni sulle quali è fondato l’atto amministrativo (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, TestBioTech e a./Commissione, C‑82/17 P, EU:C:2019:719, punto 68). Pertanto, un siffatto soggetto che richiede il riesame è tenuto ad indicare gli elementi di fatto o gli argomenti di diritto sostanziali che possono fondare dubbi plausibili, ossia sostanziali, quanto alla valutazione effettuata dall’istituzione o dall’organo dell’Unione nell’atto considerato (v., in tal senso, sentenze del 12 settembre 2019, TestBioTech e a./Commissione, C‑82/17 P, EU:C:2019:719, punto 69, e del 6 ottobre 2021, ClientEarth/Commissione, C‑458/19 P, EU:C:2021:802, punto 60).
30 La richiesta di riesame interno di un atto amministrativo è diretta quindi a far accertare l’asserita illegittimità o l’infondatezza dell’atto considerato. Il richiedente può in seguito adire, conformemente all’articolo 12 del regolamento Aarhus, letto in combinato disposto con l’articolo 10 di tale regolamento, il giudice dell’Unione proponendo un ricorso per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere avverso la decisione che rigetta in quanto infondata la richiesta di riesame interno (sentenza del 12 settembre 2019, TestBioTech e a./Commissione, C‑82/17 P, EU:C:2019:719, punto 38).
31 In linea di principio, la portata del controllo giurisdizionale di una decisione che respinge una richiesta di riesame interno non differisce dalla portata del controllo giurisdizionale dell’atto amministrativo che è stato oggetto di detta domanda se tale atto dovesse essere oggetto di un ricorso giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2016, TestBioTech e a./Commissione, T‑177/13, non pubblicata, EU:T:2016:736, punti 76 e 81).
32 Secondo la giurisprudenza, quando un’istituzione dell’Unione è chiamata ad effettuare valutazioni complesse, come quelle sottese all’elaborazione di criteri di vaglio tecnico al fine di determinare se un’attività economica sia sostenibile dal punto di vista ambientale, essa dispone di un ampio potere discrezionale (v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, punto 53 e giurisprudenza citata). In tal caso, il sindacato giurisdizionale del giudice dell’Unione sulla fondatezza dei motivi di una decisione quale la decisione impugnata non deve condurlo a sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, bensì a verificare che una siffatta decisione non si basi su fatti materialmente inesatti e che non sia viziata da alcun errore manifesto di valutazione o da sviamento di potere. (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais, C‑389/21 P, EU:C:2023:368, punto 55 e giurisprudenza citata).
33 A tale riguardo, secondo giurisprudenza costante il giudice dell’Unione è tenuto in particolare non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (v. sentenza del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais, C‑389/21 P, EU:C:2023:368, punto 56 e giurisprudenza citata). Infatti, quando un’istituzione dispone di un ampio potere discrezionale, riveste fondamentale importanza il rispetto delle garanzie procedurali, tra cui figura l’obbligo per la stessa di esaminare, con attenzione e imparzialità, tutti gli elementi rilevanti della situazione in questione (v. sentenza del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais, C‑389/21 P, EU:C:2023:368, punto 57 e giurisprudenza citata).
34 Per dimostrare che un’istituzione sia incorsa, nell’esaminare fatti complessi, in un errore manifesto tale da giustificare l’annullamento dell’atto che ha adottato, gli elementi di prova a sostegno di tale affermazione devono essere sufficienti a privare di plausibilità le valutazioni dei fatti operate in tale atto (v., in tal senso, sentenze del 14 giugno 2018, Lubrizol France/Consiglio, C‑223/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:442, punto 39, e del 7 maggio 2020, BTB Holding Investments e Duferco Participations Holding/Commissione, C‑148/19 P, EU:C:2020:354, punto 74).
35 È alla luce delle suesposte considerazioni che occorre esaminare i motivi dedotti dalle ricorrenti.
Sul primo motivo, basato su errori di diritto e su manifesti errori di valutazione relativi alla risposta della Commissione alla critica formulata dalle ricorrenti in merito ai criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un’attività di gestione forestale contribuisca in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici
36 Il primo motivo, basato su una presunta violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia e che, secondo le ricorrenti, verte sull’esistenza di errori di diritto e di manifesti errori di valutazione, si articola in due parti.
Sulla prima parte del primo motivo, basata su errori di diritto e su manifesti errori di valutazione in relazione alle valutazioni contenute nella decisione impugnata relative all’utilizzo di un valore di riferimento «nel contesto dello status quo» nell’ambito dei criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un’attività di gestione forestale contribuisca in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici
37 Secondo le ricorrenti, è viziata da un errore di diritto la risposta della Commissione, riportata al punto 2.1 (pagine da 66 a 69) dell’allegato III della decisione impugnata, alle critiche sollevate nella loro richiesta di riesame interno in merito alla legittimità dell’utilizzo di un valore di riferimento «nel contesto dello status quo» nella valutazione del contributo sostanziale di un’attività forestale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Tale valore di riferimento sarebbe menzionato al punto 2.1, lettera a), figurante al punto 2 (intitolato «Analisi dei benefici per il clima») del punto 1.3 (intitolato «Gestione delle foreste») dell’allegato I del regolamento delegato.
38 In primo luogo, la Commissione avrebbe, al punto 2.1 (pagine da 66 a 69) dell’allegato III della decisione impugnata, sottolineato l’esigenza di redigere un piano di gestione forestale, affermando che l’obiettivo primario dei criteri era quello di garantire l’attuazione di un piano di gestione forestale verificato o di uno strumento equivalente. Ciò corrisponderebbe al piano di gestione forestale di cui al punto 1 (intitolato «Piano di gestione forestale o strumento equivalente») del punto 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato.
39 In tal modo, la Commissione avrebbe violato l’articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento sulla tassonomia.
40 In particolare, in primo luogo, si dovrebbe concludere che, con la sua risposta, la Commissione intendesse affermare che le attività forestali contribuiscono necessariamente in modo positivo alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Ciò sarebbe tuttavia errato, poiché le attività forestali non potrebbero essere automaticamente considerate come un contributo positivo in tal senso. Lo stesso regolamento sulla tassonomia confermerebbe che tali attività non apportano necessariamente un contributo positivo alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
41 In secondo luogo, la Commissione avrebbe equiparato l’esistenza di un piano di gestione forestale all’esistenza di un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
42 Tuttavia, una risposta del genere risulterebbe insufficiente e non cambierebbe in alcun modo il fatto che né i criteri tecnici di valutazione in questione né alcuna altra disposizione del regolamento delegato richiedano esplicitamente la conservazione del pozzo di assorbimento del carbonio forestale e, tanto meno, il suo rafforzamento, al fine di allinearsi agli obiettivi dell’accordo di Parigi in materia di temperatura. In altre parole, tale risposta non cambierebbe il fatto che l’obbligo di sottoporre un’attività a un piano di gestione forestale non soddisfa, secondo le ricorrenti, il requisito previsto dall’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia, secondo cui tale attività deve essere allineata agli obiettivi climatici dell’accordo di Parigi.
43 In secondo luogo, nella decisione impugnata, la Commissione avrebbe inoltre invocato l’obbligo, per l’operatore economico che dispone di un piano di gestione forestale, di garantire che detto piano rispetti i criteri di sostenibilità applicabili alla biomassa forestale di cui all’articolo 29, paragrafo 7, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU 2018, L 328, pag. 82, in prosieguo: la «direttiva RED II»).
44 Tale risposta della Commissione violerebbe l’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, che impone il potenziamento dei pozzi di assorbimento del carbonio terrestri. Certo, i criteri enunciati all’articolo 29, paragrafo 7, lettera b), della direttiva RED II mirerebbero all’istituzione di un «sistema di gestione» al fine di «garantire che i livelli di scorte e di pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti o rafforzati a lungo termine». Tuttavia, tali criteri non impongono alcun requisito in materia di rafforzamento delle riserve e dei pozzi di assorbimento del carbonio e tanto meno a un livello allineato all’aumento dell’assorbimento di carbonio da parte delle foreste, indispensabile per conformarsi all’obiettivo dell’accordo di Parigi in materia di temperatura.
45 In terzo luogo, la Commissione avrebbe indicato, nella decisione impugnata, che, tenuto conto della variabilità geografica specifica del settore, non avrebbe potuto adottare un criterio fisso per stabilire se un’attività forestale apportasse un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
46 Tale considerazione sarebbe viziata da errore di diritto. La complessità della valutazione non esonererebbe la Commissione dal garantire che il regolamento delegato soddisfi i requisiti obbligatori relativi ai criteri di vaglio tecnico stabiliti dal regolamento sulla tassonomia. Nel caso di specie, la Commissione avrebbe potuto ricorrere a criteri multipli o imporre l’obbligo di apportare un miglioramento più che minimo rispetto al contesto dello status quo.
47 In quarto luogo, la risposta della Commissione costituirebbe un errore manifesto di valutazione, poiché non terrebbe conto della disponibilità di criteri più rigorosi. Non sarebbe stato necessario che la Commissione adottasse un’unica «soglia paneuropea». Avrebbe invece potuto adottare una serie di soglie specifiche basate sulle variazioni geografiche o su un valore di riferimento più rigoroso. In tal modo, avrebbe potuto esigere un miglioramento più che minimale rispetto a tale valore di riferimento affinché l’attività potesse essere considerata come un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
48 In quinto luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione non fosse «competente ad adottare criteri di vaglio tecnico che non rispettassero l’ambito di applicazione del regolamento sulla tassonomia». Nella decisione impugnata, la Commissione avrebbe commesso errori di diritto «non avendo correttamente compreso la portata dei requisiti [del regolamento sulla tassonomia] e/o della [s]ua competenza». Inoltre, avrebbe commesso errori manifesti di valutazione ritenendo che non fosse possibile concepire soglie sufficientemente rigorose.
49 La Commissione contesta tali argomenti.
50 A titolo preliminare, occorre rilevare che, nell’ambito della prima parte del primo motivo, le ricorrenti invocano la presunta illegittimità della risposta fornita dalla Commissione alle preoccupazioni espresse nella richiesta di riesame interno in merito alla presunta illegittimità del punto 2.1, lettera a), della tabella dei criteri di vaglio tecnico intitolata «Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici» e figurante al punto 1.3 (intitolato «Gestione forestale») dell’allegato I del regolamento delegato.
51 Ai punti 37 e 38 del ricorso, le ricorrenti sembrano andare oltre il solo ambito di applicazione del punto 2.1, lettera a), facendo riferimento anche al punto 2.2, lettera a), della tabella dei criteri di vaglio tecnico di cui al punto 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato, con la motivazione che tali disposizioni opererebbero con lo stesso parametro, vale a dire il valore di riferimento dell’attività «nel contesto dello status quo».
52 Orbene, nella misura in cui dai punti 37 e 38 del ricorso si dovesse dedurre che le ricorrenti sostengano l’esistenza di illegittimità che viziano la decisione impugnata per quanto riguarda la risposta della Commissione in relazione al punto 2.2, lettera a), della tabella dei criteri di vaglio tecnico di cui al punto 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato, si deve constatare che, ai punti da 113 a 142 della richiesta di riesame interno, esse non hanno formulato alcun argomento concreto in relazione a tale disposizione. Le loro argomentazioni si limitano a contestare la legittimità del solo punto 2.1, lettera a), di detta tabella, come si evince dai punti 118 e 121 della richiesta di riesame interno. In tal senso, qualsiasi argomentazione formulata a sostegno del presente ricorso relativa a tale disposizione deve essere respinta in quanto irricevibile. Infatti, un ricorso volto all’annullamento di una decisione relativa a una richiesta di riesame interno non può essere fondato su motivi nuovi o elementi di prova che non comparivano nella richiesta di riesame, salvo privare il requisito relativo alla motivazione di una siffatta richiesta, di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Aarhus, del suo effetto utile e modificare l’oggetto del procedimento avviato con tale domanda (v., in tal senso, sentenze del 12 settembre 2019, TestBioTech e a./Commissione, C‑82/17 P, EU:C:2019:719, punto 39, e del 4 aprile 2019, ClientEarth/Commissione, T‑108/17, EU:T:2019:215, punto 55). Il richiedente il riesame interno ha il diritto di richiedere all’istituzione competente di adottare una posizione sui motivi da esso presentati nella propria richiesta. Egli non vanta invece alcun diritto a che la Commissione prenda posizione su questioni che non sono state sollevate, almeno, in modo ragionevolmente riconoscibile, in una siffatta richiesta (v., in tal senso, sentenza del 4 aprile 2019, ClientEarth/Commission, T‑108/17, EU:T:2019:215, punto 56). In ogni caso, le ricorrenti non avanzano alcuna argomentazione concreta relativa a tale disposizione; pertanto, nella misura in cui essa riguarda il punto 2.2, lettera a), della suddetta tabella, la prima parte del primo motivo, non suffragata da prove, deve essere respinta in quanto infondata.
53 Poiché, con le argomentazioni di cui ai punti da 38 a 47 supra, le ricorrenti contestano, in modo ammissibile, la legittimità della risposta della Commissione alle critiche formulate nella richiesta di riesame interno alla luce del punto 2.1, lettera a), della tabella dei criteri di vaglio tecnico di cui al punto 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato, occorre rilevare che esse non hanno fornito alcun elemento che consenta di concludere che la Commissione abbia commesso un errore di diritto o un errore manifesto di valutazione. In particolare, per quanto riguarda il presunto errore manifesto di valutazione, le ricorrenti non hanno fornito alcun elemento che consenta di privare di plausibilità le valutazioni dei fatti contenute nella decisione impugnata. Pertanto, tutte le censure di cui ai punti da 38 a 47 supra devono essere respinte.
54 A questo proposito, in primo luogo, non può essere accolta la tesi secondo cui la risposta contenuta al punto 2.1 (pagine da 66 a 69) dell’allegato III della decisione impugnata, relativa all’incidenza del piano di gestione forestale, sarebbe in contraddizione con il requisito previsto dall’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia, secondo cui, in sostanza, l’attività economica deve allinearsi all’obiettivo dell’accordo di Parigi in materia di limitazione dell’aumento delle temperature (v. punto 37 supra).
55 Le ricorrenti ritengono erroneamente che, con la sua risposta, la Commissione abbia inteso affermare che le attività forestali contribuissero necessariamente in modo positivo alla mitigazione dei cambiamenti climatici (v. punto 39 supra). A tal proposito, da un lato, come risulta dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, è il legislatore dell’Unione a partire dal presupposto che il potenziamento dei pozzi di assorbimento del carbonio terrestri possa essere realizzato mediante misure legate alla silvicoltura. I termini «evitare la deforestazione e il degrado forestale», «ripristino delle foreste» e «imboschimento», che figurano in tale disposizione, testimoniano il fatto che la silvicoltura può, secondo il legislatore, contribuire all’obiettivo relativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici. D’altra parte, la Commissione non ha affermato, in nessuna parte della decisione impugnata, che le attività di gestione forestale contribuissero, in quanto tali, senza alcuna sfumatura e in qualsiasi scenario, in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Dalle valutazioni contenute al punto 2.1 (pagine da 66 a 69) dell’allegato III della decisione impugnata emerge piuttosto che, secondo la Commissione, solo le attività di gestione forestale che soddisfano i criteri di vaglio tecnico contenuti nel regolamento delegato possono essere considerate come tali.
56 Inoltre, l’argomento delle ricorrenti relativo alla presunta insufficienza della risposta della Commissione in merito all’esistenza di un piano di gestione forestale e all’incidenza di tale piano sulla sostenibilità di un’attività economica forestale [punto 2.1 dell’allegato III (pagina 67) della decisione impugnata] non può essere ritenuto convincente.
57 Quando sostengono che l’obbligo di sottoporre un’attività economica a un piano di gestione forestale, invocato dalla Commissione nella decisione impugnata, non modifica in alcun modo il fatto che i criteri tecnici di esame in questione non richiedono espressamente il «rafforzamento dei pozzi di assorbimento del carbonio forestali al fine di allinearsi agli obiettivi dell’accordo di Parigi in materia di temperatura», le ricorrenti interpretano erroneamente non solo la portata della risposta della Commissione, ma anche la portata della disposizione di cui invocano la violazione, vale a dire l’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia.
58 Con la frase «rafforzamento dei pozzi di assorbimento del carbonio forestali al fine di allinearsi agli obiettivi dell’accordo di Parigi in materia di temperatura», contenuta al punto 43 del ricorso, le ricorrenti si riferiscono manifestamente alla frase «l’obiettivo di temperatura a lungo termine dell’accordo di Parigi» menzionato nella parte introduttiva dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia.
59 Orbene, è vero che dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia risulta che un’attività economica può essere considerata come contribuente in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici – il che costituisce una delle condizioni necessarie affinché essa sia riconosciuta come sostenibile dal punto di vista ambientale ai sensi dell’articolo 3, lettera a), del regolamento sulla tassonomia – quando riguarda, in particolare, «il ripristino delle foreste, la gestione sostenibile e il ripristino delle terre coltivate, delle praterie e delle zone umide, l’imboschimento e l’agricoltura rigenerativa». Si tratta di attività economiche dedicate in modo positivo o attivo al rafforzamento dei pozzi di assorbimento del carbonio.
60 Tuttavia, contrariamente a quanto suggeriscono le ricorrenti con l’argomento menzionato al punto 41 supra, l’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia non obbliga la Commissione a elaborare criteri di vaglio tecnico relativi esclusivamente ad attività incentrate sul rafforzamento attivo dei pozzi di assorbimento del carbonio. Al contrario, da tale disposizione risulta, in sostanza, che un’attività economica è riconosciuta anche come di «potenziamento dei pozzi di assorbimento del carbonio nel suolo», e quindi come sostenibile dal punto di vista ambientale, anche quando consente di «evitare la deforestazione e il degrado forestale». In altre parole, il potenziamento dei pozzi di assorbimento del carbonio non avviene solo attraverso misure volte ad aumentare i pozzi di assorbimento del carbonio, come il ripristino delle foreste e delle terre coltivate, ma anche attraverso misure che consentono di evitare la deforestazione e il degrado delle foreste. Allo stesso modo, dal considerando 24 del regolamento sulla tassonomia risulta che un’attività economica (legata in particolare alla gestione delle foreste) è considerata volta al perseguimento dell’obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici non solo quando mira a contribuire in modo sostanziale alla stabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra rafforzandone l’assorbimento, ma anche quando consente di evitare o ridurre tali emissioni. Nel quadro della loro argomentazione di cui al punto 40 supra, le ricorrenti non tengono conto di questo secondo aspetto del concetto di «potenziamento», di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia.
61 Orbene, l’obbligo di elaborare un piano di gestione forestale conforme ai criteri stabiliti al punto 1.2, lettera f), della tabella dei criteri di vaglio tecnico intitolata «Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici» e riportata al punto 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato, rispetta necessariamente il concetto di «potenziamento», di cui al punto 59 supra. Il fatto di esigere, in virtù del suddetto punto 1.2, lettera f), che il piano di gestione forestale includa informazioni sulle «misure adottate per preservare il buono stato degli ecosistemi forestali» equivale a richiedere informazioni relative alle misure volte a «evitare la deforestazione e il degrado forestale», menzione che figura all’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia.
62 Nella misura in cui la risposta della Commissione, fornita al punto 2.1. (pagine da 66 a 69) dell’allegato III della decisione impugnata, si riferisce al punto 1.2, lettera f), della tabella dei criteri di vaglio tecnico intitolata «Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici» e figurante al punto 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato, tale risposta è conforme ai requisiti sostanziali imposti dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia. Inoltre, da tale risposta risulta che la Commissione attribuisce grande importanza all’obbligo relativo al piano di gestione forestale, imposto dal regolamento delegato, e ciò a maggior ragione in quanto, come rileva la Commissione al punto 2.1 (pagina 67, secondo comma) dell’allegato III della decisione impugnata, il piano di gestione forestale «non è attualmente richiesto a tutte le aziende forestali al di fuori del quadro della tassonomia».
63 In secondo luogo, va respinto l’argomento secondo cui le spiegazioni contenute nella decisione impugnata in merito all’incidenza dell’obbligo di rispettare i criteri di sostenibilità applicabili alla biomassa forestale, di cui all’articolo 29, paragrafo 7, lettera b), della direttiva RED II, violano l’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia. Di tale direttiva si parla nelle valutazioni della Commissione contenute nella decisione impugnata (v. punto 43 supra), così come, in particolare, al considerando 32 e all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia. In particolare, per quanto riguarda tale direttiva, occorre ricordare che, ai sensi del suo articolo 1, essa definisce un quadro comune per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, fissa un obiettivo vincolante dell’Unione relativo alla quota complessiva di energia prodotta da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell’Unione nel 2030, stabilisce in particolare norme relative agli aiuti finanziari a favore dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili, all’autoconsumo di tale elettricità e all’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili in determinati settori, e definisce inoltre criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, in particolare per i combustibili derivati dalla biomassa.
64 Le ricorrenti sostengono erroneamente che i criteri di vaglio tecnico di cui al punto 2.1, lettera a), della tabella dei criteri di vaglio tecnico intitolata «Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici» e riportata al punto 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato non impongano «alcun requisito in materia di rafforzamento delle riserve e dei pozzi di carbonio, e tanto meno a un livello allineato all’aumento dell’assorbimento di carbonio da parte delle foreste, indispensabile per conformarsi all’obiettivo dell’accordo di Parigi in materia di temperatura» (v. punto 43 supra).
65 Infatti, dal punto 2.1 dell’allegato II (pagina 67) della decisione impugnata risulta che il riferimento all’articolo 29, paragrafo 7, lettera b), della direttiva RED II in combinato disposto con l’analisi richiesta dei benefici per il clima, la quale deve dimostrare che il bilancio netto delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra generati dall’attività in un periodo di 30 anni a partire dall’inizio dell’attività è inferiore rispetto al contesto dello status quo. È evidente che l’obiettivo di tale analisi, che figura ai punti 2.1 e 2.2 della tabella dei criteri di vaglio tecnico intitolata «Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici» e riportata al punto 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato, è proprio «garantire o rafforzare a lungo termine la conservazione delle riserve e dei pozzi di carbonio». Le ricorrenti non spiegano perché l’affermazione da parte della Commissione di tale obiettivo e il requisito che il bilancio netto delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra generati dall’attività sia inferiore rispetto al contesto dello status quo non sarebbero suscettibili di determinare un aumento dell’assorbimento di carbonio da parte delle foreste o un rafforzamento delle riserve e dei pozzi di carbonio.
66 Inoltre, come spiegato dalla Commissione al punto 2.1 dell’allegato II (pagina 67) della decisione impugnata, uno degli atti di diritto dell’Unione di cui si deve tenere conto nell’applicazione dei criteri di vaglio tecnico di cui al punto 2.1, lettera a), della tabella dei criteri di vaglio tecnico intitolata «Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici» e figurante al punto 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato, è l’atto di esecuzione che stabilisce orientamenti operativi relativi all’energia prodotta dalla biomassa forestale, adottato ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 8, della direttiva RED II. Nel caso di specie, si tratta del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2448 della Commissione, del 13 dicembre 2022, che stabilisce orientamenti operativi concernenti i metodi di dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità per la biomassa forestale di cui all’articolo 29 della direttiva [RED II] (GU 2022, L 320, pag. 4, in prosieguo: il «regolamento sugli orientamenti operativi»).
67 Orbene, per quanto riguarda l’attuazione dei criteri di sostenibilità basati sui rischi applicabili alla produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire dalla biomassa forestale di cui all’articolo 29, paragrafo 7, della direttiva RED II [v. l’obiettivo fissato all’articolo 1 del regolamento sugli orientamenti operativi], il regolamento sugli orientamenti operativi prevede, all’articolo 5 (intitolato «Valutazione della conformità ai criteri LULUCF a livello nazionale»), al punto ii), che gli Stati membri richiedano agli operatori economici di fornire elementi che attestino che il paese o l’organizzazione di integrazione economica regionale da cui proviene la biomassa forestale sia parte dell’accordo di Parigi e disponga di una legislazione nazionale o subnazionale applicabile alla zona di raccolta, volta a conservare e rafforzare le riserve e i pozzi di carbonio nelle foreste.
68 Inoltre, l’articolo 6 del regolamento sugli orientamenti operativi dispone che, in assenza di prove del rispetto dei criteri relativi all’uso del suolo, al cambiamento di destinazione d’uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF) a livello nazionale, gli Stati membri esigono dagli operatori economici che forniscano informazioni verificate che confermino l’esistenza e l’attuazione di sistemi di gestione a livello della zona di approvvigionamento forestale, al fine di garantire che i livelli delle riserve e dei pozzi di carbonio nella foresta siano mantenuti o rafforzati nel lungo termine.
69 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti e, in particolare, all’interpretazione riduttiva della decisione impugnata da esse data, alla luce del punto 1.3, lettera c), della tabella dei criteri di vaglio tecnico intitolata «Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici» e figurante al punto 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato, dell’articolo 29, paragrafo 7, della direttiva RED II e delle disposizioni del regolamento sugli orientamenti operativi, in particolare dei suoi articoli 5 e 6, i criteri di vaglio tecnico stabiliti al punto 2.1, lettera a), della tabella dei criteri di vaglio tecnico intitolata «Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici» e figurante al punto 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato richiedano effettivamente un rafforzamento dei pozzi di assorbimento del carbonio forestali. Né nel ricorso né nella replica le ricorrenti affrontano l’incidenza che il regolamento sugli orientamenti operativi ha sull’interpretazione dei criteri di vaglio tecnico di cui al suddetto punto 2.1, lettera a).
70 Poiché le ricorrenti invocano, al punto 31 della replica, l’insufficienza dei criteri di cui all’articolo 29, paragrafo 6, della direttiva RED II, occorre rilevare che il riferimento fatto dalla Commissione nella decisione impugnata a tale disposizione menziona i criteri stabiliti nel regolamento sugli orientamenti operativi, adottato sulla base dell’articolo 29, paragrafo 8, della direttiva RED II. Pertanto, tutte le valutazioni effettuate ai punti da 65 a 68 sopra riportati, relative all’incidenza del regolamento sugli orientamenti operativi sull’interpretazione dei criteri di vaglio tecnico di cui al punto 2.1, lettera a), della tabella dei criteri di vaglio tecnico intitolata «Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici» e figurante al punto 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato, valgono anche per quanto riguarda il motivo relativo all’articolo 29, paragrafo 6, della direttiva RED II.
71 In terzo luogo, deve essere respinta in quanto infondata la tesi delle ricorrenti con cui esse rimproverano alla Commissione di aver commesso un errore di diritto nell’esporre, nella decisione impugnata, i motivi per cui essa non avrebbe potuto adottare un criterio fisso per stabilire se un’attività forestale apporti un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici (v. punto 45 supra).
72 Dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulla tassonomia risulta che i criteri di vaglio tecnico stabiliti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, di detto regolamento sono quantitativi e per quanto possibile contengono valori limite, altrimenti sono qualitativi. Ne consegue che la Commissione non è tenuta a stabilire, in ogni circostanza, criteri quantitativi.
73 Nel caso di specie, nella misura in cui le ricorrenti rimproverano alla Commissione di non aver sufficientemente giustificato le ragioni per cui non ha stabilito un criterio fisso, occorre rilevare che esse omettono di tenere conto della possibilità, per la Commissione, di adottare criteri qualitativi. Esse omettono inoltre di fare riferimento alle spiegazioni contenute al punto 2.1 dell’allegato II (pagina 68) della decisione impugnata. Orbene, i termini utilizzati dalla Commissione in tale parte della decisione impugnata indicano chiaramente quanto segue:
«Al momento dell’adozione dei criteri enunciati [al punto] 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato per quanto riguarda il contributo sostanziale all’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici nel settore forestale, [l]a valutazione della Commissione ha tenuto conto dell’evoluzione del quadro d’azione [politica in materia di] foreste, in particolare dei processi in corso derivanti dalla strategia a favore della biodiversità e dalla strategia per le foreste, nonché dell’aspettativa che i requisiti futuri possano essere integrati nei criteri della tassonomia dell’U[nione] in una fase successiva. [T]enuto conto della diversità delle foreste in Europa e nel mondo, nonché della diversità della gestione forestale, un elenco di pratiche fisse rischierebbe di essere inefficace in un gran numero di situazioni forestali specifiche. (…) L’obiettivo generale è che i criteri garantiscano la verifica di un piano di gestione forestale, o di un piano equivalente, nonché di altre garanzie, al fine di ottenere un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici a breve e lungo termine. Questo approccio copriva gli stessi parametri principali, ma rappresentava una differenza notevole rispetto alla valutazione del [gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile], che si articolava attorno all’utilizzo di pratiche di gestione forestale sostenibile. (…) Va inoltre osservato che il potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della silvicoltura dipende dalla situazione geografica e da ulteriori elementi che caratterizzano i terreni in questione, quali il tipo e l’età del bosco, nonché il tipo di silvicoltura».
74 Da queste parole risulta che la rinuncia alla definizione di un criterio fisso non è stata la conseguenza di una scelta arbitraria della Commissione, ma della grande diversità di foreste esistenti nell’Unione e nel mondo, in termini di tipo ed età del bosco e di tipo di silvicoltura, nonché del carattere evolutivo delle pratiche e della strategia a favore della biodiversità e della strategia per le foreste. La Commissione, con le parole citate al punto 72 supra, cerca di sostenere che l’attribuzione di un valore fisso ai parametri ricercati sarebbe stata impossibile o inammissibile da un punto di vista scientifico. Inoltre, l’articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento sulla tassonomia prevede che i criteri di vaglio tecnico «siano di facile utilizzo e siano stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità».
75 D’altra parte, l’argomentazione delle ricorrenti al punto 48 del ricorso, volta a rimproverare alla Commissione di non aver stabilito un criterio fisso, non è suffragata. In particolare, le ricorrenti non contestano l’esistenza di una grande diversità di foreste nell’Unione e nel mondo, né spiegano in che modo, tenuto conto della diversità delle foreste nell’Unione e nel mondo, nonché della dinamica dovuta al carattere evolutivo delle pratiche e della strategia a favore della biodiversità e della strategia per le foreste, la Commissione avrebbe potuto fissare una soglia o un altro parametro misurabile o quantificabile in termini di superficie, peso o volume applicabile a tutte le foreste di cui al regolamento delegato. Non avendo fornito elementi utili al riguardo, l’argomentazione delle ricorrenti è troppo vaga per consentire di accertare un errore di diritto. Essa è altresì troppo vaga per privare di plausibilità le dichiarazioni rese dalla Commissione nella decisione impugnata relative alla mancata definizione di un criterio fisso nei criteri di vaglio tecnico in questione, cosicché non si può ravvisare alcun errore manifesto di valutazione al riguardo.
76 È vero che, al punto 127 della richiesta di riesame interno, le ricorrenti avevano proposto alla Commissione l’applicazione di un criterio fisso «aggiuntivo» di 0,375 tonnellate di CO2e l’anno entro il 2030 per quanto riguarda i processi di sequestro del carbonio per una «attività individuale». Tuttavia, le ricorrenti non contestano le considerazioni formulate dalla Commissione al punto 2.1 dell’allegato II (pagina 68) della decisione impugnata, secondo cui «l’applicazione di un criterio fisso di 0,375 tonnellate di CO2e l’anno entro il 2030, come suggerito dal richiedente, potrebbe escludere dalla tassonomia dell’U[nione] la gestione di alcuni tipi di foreste, quali le foreste secolari e le foreste boreali».
77 Le ricorrenti non affrontano quindi tale constatazione, che equivale a dichiarare che la soglia proposta nella richiesta di riesame avrebbe escluso gran parte delle foreste europee, vale a dire le foreste secolari e le foreste boreali. Tenuto conto di tali elementi e alla luce degli altri elementi del fascicolo, si deve concludere che le dichiarazioni rese dalla Commissione al punto 2.1 dell’allegato III della decisione impugnata non sono viziate da un errore manifesto di valutazione, poiché il criterio fisso proposto dalle ricorrenti non è tale da metterne in discussione la plausibilità, tenuto conto, in particolare, di tutti i parametri pertinenti che caratterizzano le foreste nell’Unione, quali previsti dalla Commissione nel regolamento delegato. Del pari, le ricorrenti non hanno dimostrato la violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia.
78 Infine, al punto 49 del ricorso e al punto 33 della replica, le ricorrenti sostengono, nell’ambito di un’argomentazione «alternativa», che la Commissione non avrebbe avuto bisogno di adottare un’unica «soglia paneuropea», ma che avrebbe potuto adottare «un’intera serie di soglie specifiche» basate sulle variazioni geografiche o ancora un «valore di riferimento più rigoroso», richiedendo così un miglioramento più che minimale rispetto a tale valore di riferimento affinché l’attività potesse essere considerata come un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
79 Siffatta argomentazione non può essere accolta. Infatti, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 19, lettera c), del regolamento sulla tassonomia, non è previsto in ogni caso e senza riserve l’obbligo di stabilire criteri quantitativi. La Commissione è, a determinate condizioni, autorizzata ad adottare criteri qualitativi. Tale disposizione intende quindi lasciare alla Commissione il margine di manovra necessario per operare la scelta più appropriata al riguardo.
80 In quarto luogo, occorre respingere l’argomento delle ricorrenti, menzionato al punto 46 supra, secondo cui la risposta della Commissione alla questione relativa al criterio fisso costituirebbe un errore manifesto di valutazione. Da un lato, le ricorrenti non hanno fornito, nel ricorso, elementi concreti che consentano al Tribunale di comprendere in cosa consisterebbero i fatti che la Commissione avrebbe, secondo loro, valutato in modo errato nella sua risposta. Dall’altro lato, per quanto riguarda questa stessa questione, occorre rinviare alle considerazioni esposte ai punti da 71 a 78 supra.
81 In quinto luogo, non può essere accolto l’argomento delle ricorrenti secondo cui la Commissione non sarebbe stata «competente ad adottare criteri di vaglio tecnico che non rispettassero l’ambito di applicazione del regolamento sulla tassonomia» e avrebbe commesso errori di diritto «nel non cogliere la portata dei requisiti [del regolamento sulla tassonomia o] della [s]ua competenza» (v. punto 47 supra).
82 In primo luogo, la Commissione non ha ecceduto la propria competenza di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulla tassonomia nell’adottare il regolamento delegato.
83 Da una parte, la semplice affermazione secondo cui la Commissione avrebbe potuto violare i requisiti sostanziali previsti dal regolamento sulla tassonomia, in particolare quelli stabiliti all’articolo 19, e avrebbe quindi potuto commettere errori di diritto o errori manifesti di valutazione, non avendo colto «la portata dei requisiti sostanziali», non può essere sufficiente per concludere che la Commissione abbia ignorato l’estensione della competenza conferitale dall’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulla tassonomia, in combinato disposto con l’articolo 290 TFUE. Infatti, qualsiasi violazione di una disposizione di diritto sostanziale pertinente, quali i requisiti sostanziali stabiliti nel regolamento sulla tassonomia, non costituisce necessariamente una violazione della portata della competenza conferita dall’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulla tassonomia, in combinato disposto con l’articolo 290 TFUE.
84 D’altra parte, esclusa la loro affermazione generica e non suffragata secondo cui la Commissione non avrebbe «compreso (…) la portata dei requisiti sostanziali» del regolamento sulla tassonomia, le ricorrenti non indicano gli elementi che consentirebbero di constatare, sulla base di un ragionamento limitato strettamente alla questione della competenza – come un ragionamento fondato su un’eventuale incompatibilità con l’articolo 290 TFUE – e quindi senza ricorrere ai requisiti del diritto sostanziale, che la Commissione avrebbe violato il regolamento sulla tassonomia adottando il regolamento delegato.
85 In secondo luogo, e in ogni caso, dalle considerazioni che precedono risulta che le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione non avrebbe «compreso» la portata dei requisiti del regolamento sulla tassonomia quando ha adottato il regolamento delegato.
86 In terzo luogo, nella misura in cui le ricorrenti hanno sostenuto che la Commissione «av[eva] commesso errori manifesti di valutazione nel ritenere che non fosse possibile concepire soglie sufficientemente rigorose», occorre constatare che tale argomento, privo di rilevanza giuridica autonoma, costituisce solo la ripresa, in forma sintetica, degli argomenti già menzionati ai punti da 36 a 46 supra. Orbene, essendo stati respinti tali argomenti, la loro semplice reiterazione non può sortire alcun esito positivo.
87 Alla luce di quanto precede, la quinta parte del primo motivo deve essere respinta.
Sulla seconda parte del primo motivo, basata sulla presenza di errori nella risposta della Commissione alle critiche mosse dalle ricorrenti, secondo cui i criteri di vaglio tecnico avrebbero dovuto essere quantitativi e non si sarebbero basati su prove scientifiche irrefutabili né sul principio di precauzione
88 Secondo le ricorrenti, costituiscono una violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere c) e f), del regolamento sulla tassonomia tutte le spiegazioni fornite dalla Commissione nella decisione impugnata in merito alla loro contestazione formulata nella richiesta di riesame interno, secondo cui i criteri di vaglio tecnico per le attività di gestione forestale previsti dal regolamento delegato violerebbero il regolamento sulla tassonomia, in quanto non sarebbero quantitativi e sarebbero incompatibili con il principio di precauzione.
89 Le risposte contenute al punto 2.1 dell’allegato III della decisione impugnata sarebbero viziate da errori di diritto. Inoltre, tali risposte indicherebbero che la Commissione ha interpretato «in modo errato la propria competenza» per quanto riguarda il regolamento delegato. Secondo le ricorrenti, al momento dell’adozione del regolamento delegato, la Commissione disponeva di informazioni scientifiche facilmente accessibili che consentivano di quantificare le riduzioni richieste delle emissioni derivanti dalle attività forestali. Infine, i criteri di vaglio tecnico di cui al punto 2.1, lettera a), della tabella dei criteri di vaglio tecnico intitolata «Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici» e figurante al punto 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato richiederebbero solo una riduzione minima rispetto al valore di riferimento dell’attività nel contesto dello status quo. Essi sarebbero quindi incompatibili con il principio di precauzione. A questo proposito, la Commissione si sarebbe limitata a osservare che in futuro potrebbe essere utilizzato un approccio più protettivo (comprendente «valori di riferimento più rigorosi»). Il fatto che la decisione impugnata violi anche il principio di precauzione potrebbe essere desunto dall’esposizione relativa alla prima parte dell’ottavo motivo (punti da 140 a 144 del ricorso).
90 La Commissione contesta tali argomenti.
91 Con i loro argomenti menzionati ai punti 87 e 88 supra, le ricorrenti non hanno fornito alcun elemento che consenta di concludere che la Commissione abbia commesso un errore di diritto o un errore manifesto di valutazione. Tali argomenti devono pertanto essere respinti in quanto infondati.
92 In particolare, per quanto riguarda l’esistenza di errori di diritto o di errori manifesti di valutazione che vizierebbero la risposta data dalla Commissione in merito all’assenza di criteri di vaglio tecnico quantitativi, occorre innanzitutto rinviare al ragionamento esposto ai punti da 70 a 78 supra.
93 Più specificamente, poiché le ricorrenti sostengono che, al momento dell’adozione del regolamento delegato, la Commissione disponesse di informazioni scientifiche facilmente accessibili che consentissero di quantificare le riduzioni delle emissioni derivanti dalle attività forestali «richieste», si deve constatare che esse non indicano, nel ricorso, di quali informazioni scientifiche si tratti. Esse non hanno fornito alcuno studio né alcun parere scientifico che spieghi in che modo, e in quale misura, sarebbe possibile quantificare le riduzioni delle emissioni derivanti dalle attività forestali. Di conseguenza, l’argomentazione delle ricorrenti non è tale da privare di plausibilità le spiegazioni contenute al punto 2.1 dell’allegato III (pagine da 66 a 69) della decisione impugnata. Pertanto, al riguardo non è stato commesso alcun errore manifesto di valutazione. Tale conclusione si impone, per gli stessi motivi, per quanto riguarda la questione se le spiegazioni contenute al punto 2.1 dell’allegato III (pagine da 66 a 69) della decisione impugnata siano viziate da un errore di diritto.
94 Peraltro, l’affermazione secondo cui la Commissione avrebbe «interpretato in modo errato la propria competenza», il che costituirebbe un errore di diritto o un errore manifesto di valutazione, deve essere respinta per gli stessi motivi esposti ai punti da 81 a 84 supra.
95 Infine, occorre respingere l’affermazione delle ricorrenti secondo cui la Commissione avrebbe violato il principio di precauzione.
96 A questo proposito, occorre rilevare che le ricorrenti hanno certamente affermato, al punto 54 del ricorso, che i criteri di vaglio tecnico in questione richiedevano solo una riduzione minima rispetto al valore di riferimento del contesto dello status quo, il che li rendeva incompatibili con il principio di precauzione. Al punto 54 del ricorso, le ricorrenti hanno inoltre sostenuto che la Commissione avrebbe risposto a tale argomento osservando semplicemente che in futuro si sarebbe potuto ricorrere a un approccio più restrittivo che comprendesse «valori di riferimento più rigorosi». Secondo le ricorrenti, tale circostanza non può evidentemente avere alcuna incidenza sulla conformità dei criteri di vaglio tecnico «ai requisiti del regolamento sulla tassonomia». In tal modo, esse invocano una presunta incompatibilità della risposta della Commissione con il regolamento sulla tassonomia.
97 Tuttavia, non risulta chiaro quale potrebbe essere, secondo le ricorrenti, il nesso con il principio di precauzione. Questo principio, di cui in particolare all’articolo 191, paragrafo 2, del TFUE, consente alle istituzioni, qualora sussistano incertezze scientifiche circa l’esistenza o la portata dei rischi per l’ambiente, di adottare misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi o che gli effetti nocivi per l’ambiente si concretizzino (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2021, FMC/Commissione, T‑719/17, EU:T:2021:143, punto 63 e giurisprudenza citata).
98 Risulta quindi dal punto 54 del ricorso che il motivo inizialmente presentato come fondato su una violazione del principio di precauzione, quale definito al punto 96 supra, viene riformulato dalle ricorrenti in un argomento relativo alla conformità della risposta della Commissione al regolamento sulla tassonomia. Tuttavia, occorre rilevare che tale argomento non è suffragato da prove e deve pertanto essere respinto, in quanto non è idoneo a dimostrare una violazione del principio di precauzione né l’esistenza di un errore di diritto che vizi la decisione impugnata.
99 Alla luce di quanto sopra, la seconda parte del primo motivo deve essere respinta e, di conseguenza, il primo motivo nella sua interezza.
Sul secondo motivo, fondato su errori di diritto e su manifesti errori di valutazione relativi alla risposta della Commissione alla critica mossa dalle ricorrenti riguardo all’esclusione dell’analisi dei benefici per il clima, prevista per le aziende forestali di superficie inferiore a 13 ettari nei criteri relativi al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici
100 Secondo le ricorrenti, le spiegazioni fornite al punto 2.2 dell’allegato III (pagine da 69 a 71) della decisione impugnata sarebbero errate e, di conseguenza, contrarie all’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), nonché all’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia. Inoltre, esse deriverebbero da un’errata interpretazione del regolamento sulla tassonomia nonché della competenza della Commissione di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento.
101 Il secondo motivo è essenzialmente diviso in tre parti.
Sulla prima parte del secondo motivo, basata su errori di diritto o su manifesti errori di valutazione in relazione all’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia per quanto riguarda la risposta della Commissione secondo cui l’esenzione delle aziende di meno di 13 ettari prevista al punto 2.4 dell’allegato I del regolamento delegato mirerebbe a «limitare l’onere amministrativo a carico delle piccole aziende forestali e dei piccoli proprietari forestali»
102 In risposta alle critiche sollevate dalle ricorrenti nella richiesta di riesame interno, la Commissione avrebbe indicato che l’esenzione mirava a «limitare l’onere amministrativo a carico delle piccole imprese forestali e dei piccoli proprietari forestali e a incoraggiarli così ad aumentare il loro contributo all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione» [punto 2.2 dell’allegato III (pagina 69) della decisione impugnata].
103 Orbene, tale risposta sarebbe «inesatta e irrazionale» e quindi viziata da un errore di diritto. Infatti, la Commissione non avrebbe spiegato in che modo l’esenzione potrebbe incentivare i proprietari forestali ad aumentare il loro contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
104 Tale risposta sarebbe inoltre viziata da un errore manifesto di valutazione per i seguenti motivi:
– in primo luogo, la misura che istituisce l’esenzione per le aziende agricole di superficie inferiore a 13 ettari non costituirebbe una «misura proporzionata o necessaria», poiché non prevederebbe una procedura proporzionata e semplificata per le piccole aziende agricole, ma un semplice «trattamento di favore», ovvero un’esenzione totale dall’obbligo di dimostrare un qualsiasi beneficio per il clima; d’altra parte, la riduzione dell’onere amministrativo a carico dei piccoli agricoltori non potrebbe servire da giustificazione, dato che il rispetto dei criteri del regolamento sulla tassonomia relativi a un’attività economicamente sostenibile non sarebbe una questione di conformità normativa;
– in secondo luogo, la stessa misura potrebbe dare adito ad abusi, poiché consentirebbe agli operatori del settore forestale di «aggirare il sistema» registrando i boschi di loro proprietà come una serie di appezzamenti distinti che si collocano appena al di sotto della soglia dei 13 ettari;
– in terzo luogo, la misura volta a esentare le aziende di dimensioni inferiori a 13 ettari non costituirebbe una soglia de minimis, poiché si tratterebbe della dimensione media delle aziende forestali nell’Unione; un’esenzione di tutte le aziende di tali dimensioni dal requisito principale di cui al punto 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato sarebbe di gran lunga superiore a qualsiasi soglia de minimis razionale.
105 La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.
106 Le ricorrenti ritengono che sia viziata da un errore di diritto o da un errore manifesto di valutazione la valutazione formulata dalla Commissione al punto 2.2 dell’allegato III (pagina 69) della decisione impugnata, secondo cui l’esenzione delle aziende agricole di meno di 13 ettari, prevista al punto 2.4. della tabella dei criteri di vaglio tecnico intitolata «Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici» e figurante al punto 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato, miri a «limitare l’onere amministrativo a carico delle piccole aziende forestali e dei piccoli proprietari forestali».
107 Siffatta argomentazione non può essere accolta.
108 In primo luogo, occorre constatare fin dall’inizio che le ricorrenti non esaminano tale risposta della Commissione alla luce dei requisiti stabiliti dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), e dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia. Al contrario, esse invocano una sproporzione dell’esenzione relativa alle superfici inferiori a 13 ettari (v. punto 103, primo trattino, supra), sulla possibilità che tale misura dia adito ad abusi (v. punto 103, secondo trattino, supra) nonché sul carattere asseritamente irrazionale della soglia di 13 ettari menzionata al punto 2.4. che figura al punto 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato (v. punto 103, terzo trattino, supra).
109 Tali argomenti devono parimenti essere respinti.
110 Infatti, da una parte, le ricorrenti non collegano la risposta fornita dalla Commissione nella decisione impugnata, per quanto riguarda la questione relativa alle aziende agricole di superficie inferiore a 13 ettari, a quella del rafforzamento dei «pozzi di carbonio terrestri» [articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia], né al requisito relativo alle «prove scientifiche irrefutabili», né al principio di precauzione [articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia]. Pertanto, non risulta chiaro in che modo la suddetta risposta della Commissione sarebbe contraria alle condizioni sostanziali previste dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), nonché dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia.
111 D’altra parte, in primo luogo, le ricorrenti invocano una violazione del principio di proporzionalità, sostenendo la mancanza di «proporzionalità» dell’esenzione relativa alle superfici inferiori a 13 ettari (v. punto 103, primo trattino, supra). Tale principio, che rientra tra i principi generali del diritto dell’Unione, impone che gli atti delle istituzioni dell’Unione siano idonei a realizzare gli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa in questione e non superino i limiti di quanto necessario al raggiungimento di tali obiettivi, fermo restando che, quando è possibile scegliere tra diverse misure appropriate, occorre ricorrere a quella meno restrittiva e gli svantaggi causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenze del 4 maggio 2016, Philip Morris Brands e a., C‑547/14, EU:C:2016:325, punto 165, e del 20 gennaio 2021, ABLV Bank/CRU, T‑758/18, EU:T:2021:28, punto 142).
112 Il riferimento fatto dalle ricorrenti a un approccio volto a imporre, ai gestori di superfici forestali inferiori a 13 ettari, una «procedura proporzionata e semplificata per le piccole aziende» piuttosto che un’esenzione totale dall’obbligo di effettuare un’analisi dei benefici per il clima (v. punto 103, primo trattino, supra) non costituisce una misura meno vincolante (v. punto 110 supra). Infatti, una procedura amministrativa come quella prevista dalle ricorrenti (v. punto 103 supra) appare, in ogni caso, più onerosa per i suddetti gestori rispetto all’esenzione totale dall’obbligo di effettuare un’analisi dei benefici per il clima, come previsto dalla Commissione nel regolamento delegato. Pertanto, la risposta della Commissione contenuta nella decisione impugnata in merito alla questione relativa agli operatori di superfici forestali inferiori a 13 ettari (v. punto 101 supra) non appare contraria al principio di proporzionalità.
113 In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che l’esenzione delle aziende di meno di 13 ettari potrebbe dar luogo ad abusi, poiché una siffatta misura consentirebbe agli operatori forestali di frazionare le grandi aziende in diverse aziende di meno di 13 ettari (v. punto 103, secondo trattino, supra).
114 Ammettendo che tale affermazione, peraltro speculativa e non suffragata da prove, possa riferirsi alle valutazioni effettuate dalla Commissione nella decisione impugnata (v. punto 101 supra), occorre comunque constatare che una suddivisione artificiale, e quindi abusiva, rientrerebbe nella sfera di competenza degli Stati membri, di cui all’articolo 21, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento sulla tassonomia. L’eventualità di un tale abuso menzionato dalle ricorrenti riguarda il modo in cui gli Stati membri adempiono agli obblighi previsti dal suddetto articolo 21, ma non è tale da mettere in discussione le valutazioni della Commissione contenute nella decisione impugnata, le quali si riferiscono a criteri di vaglio tecnico astratti.
115 In terzo luogo, per quanto riguarda l’affermazione delle ricorrenti secondo cui l’esenzione delle aziende di superficie inferiore a 13 ettari non prende in considerazione una soglia de minimis – poiché il valore di 13 ettari corrisponde al valore medio nell’Unione – né, in ogni caso, una soglia de minimis razionale (v. punto 105, terzo trattino, supra), occorre rilevare che il fatto che una superficie di 13 ettari corrisponda al valore medio nell’Unione non esclude che si tratti di una soglia de minimis. Le ricorrenti non contestano che si tratti di un valore medio riconosciuto nell’Unione e che tale valore non sia né inventato dalla Commissione né tratto da una fonte arbitraria. Pertanto, la suddetta soglia di 13 ettari non ha nulla di irrazionale.
116 Inoltre, il fatto che i gestori di superfici forestali inferiori a 13 ettari siano esentati dall’obbligo di effettuare un’analisi dei benefici per il clima non significa che tali aziende operino «in un vuoto giuridico artificiale» che consentirebbe loro di vedere le proprie attività economiche riconosciute come sostenibili dal punto di vista ambientale senza che si applichi nei loro confronti un criterio di vaglio tecnico.
117 Al contrario, affinché un’attività economica svolta su una superficie forestale inferiore a 13 ettari possa essere considerata un investimento sostenibile dal punto di vista ambientale, conformemente ai punti 1.1 e 1.2 della tabella dei criteri di vaglio tecnico per il «Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici» e riportata al punto 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato, è necessario che essa abbia luogo in una zona soggetta a un piano di gestione forestale, requisito che peraltro non è imposto a tutte le aziende forestali, poiché quelle superiori a 13 ettari non vi sono soggette. Nell’ambito del ricorso, le ricorrenti contestano alla Commissione di essersi limitata a tenere conto della situazione giuridica esistente («status quo»), invece di elaborare criteri di vaglio tecnico «ambiziosi». Tuttavia, conformemente al punto 1.3 della tabella dei criteri di vaglio tecnico intitolata «Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici» e figurante al punto 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato, la sostenibilità dei sistemi di gestione forestale, quale indicata nel piano, deve essere garantita dall’approccio più ambizioso tra quelli previsti, anche dimostrando il rispetto dei criteri di sostenibilità applicabili alla biomassa forestale, enunciati all’articolo 29, paragrafo 6, della direttiva RED II e nel regolamento sugli orientamenti operativi. Nella loro argomentazione, le ricorrenti non tengono conto di questi elementi, che tuttavia inquadrano l’esenzione relativa ai gestori di superfici forestali inferiori a 13 ettari e che spiegano, almeno in parte, la ragion d’essere di tale esenzione.
118 La prima parte del secondo motivo deve essere quindi respinta.
Sulla seconda parte del secondo motivo, basata su errori di diritto o su manifesti errori di valutazione in relazione all’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, in merito alla risposta della Commissione secondo cui, in sostanza, l’esenzione delle aziende con meno di 13 ettari prevista al punto 2.4 della tabella dei criteri di vaglio tecnico intitolata «Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici» figurante nell’allegato I del regolamento delegato sarebbe giustificata alla luce dell’insieme dei requisiti che devono essere rispettati dai piccoli gestori forestali
119 Le ricorrenti sottolineano che la Commissione ha ritenuto, nella decisione impugnata, che «tenuto conto dell’insieme dei requisiti che i piccoli operatori forestali devono rispettare, dal piano di gestione forestale alla dimostrazione della loro conformità alla gestione sostenibile delle foreste, passando per la garanzia dell’assenza di degrado dei terreni che presentano un’elevata riserva di carbonio e i criteri del principio del “non causare danni significativi”, era ragionevole presumere che i criteri del contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici fossero soddisfatti senza che fosse necessario procedere a un’analisi dei benefici per il clima».
120 Tuttavia, nessuno dei fattori elencati dalla Commissione, vale a dire il piano di gestione forestale, la dimostrazione della loro conformità alla gestione sostenibile delle foreste, la garanzia dell’assenza di degrado dei terreni che presentano un’importante riserva di carbonio e i criteri relativi al principio del «non causare danni significativi», consentirebbe di garantire che le attività forestali esentate apportino un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in modo da tenere conto dell’articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento sulla tassonomia. La risposta della Commissione equivarrebbe, certamente, a dichiarare che un’esenzione dall’obbligo di dimostrare l’esistenza di un contributo sostanziale «garantirà» comunque, in un modo o nell’altro, un contributo sostanziale. Tuttavia, tale risposta, che assimilerebbe, in sostanza, l’obbligo di mantenere le capacità produttive delle foreste a un «contributo sostanziale» alla mitigazione dei cambiamenti climatici, di cui si tratta nell’ambito della prima parte del primo motivo, sarebbe anch’essa viziata da errori di diritto e da errori manifesti di valutazione, per i seguenti motivi:
– in primo luogo, l’obbligo di presentare un piano di gestione forestale costituirebbe un atto puramente amministrativo; nessuna delle informazioni che tale piano deve contenere (punto 1.2 della tabella dei criteri di vaglio tecnico intitolata «Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici» e figurante al punto 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato) farebbe riferimento a una «riduzione effettiva delle emissioni nette» allineata alle riduzioni richieste per rispettare l’obiettivo dell’accordo di Parigi in materia di temperatura; di conseguenza, non vi sarebbe alcun obbligo specifico per gli operatori di aziende situate appena al di sotto della soglia dei 13 ettari di rafforzare il pozzo di assorbimento forestale a un livello allineato alle riduzioni richieste per rispettare l’obiettivo dell’accordo di Parigi in materia di temperatura;
– in secondo luogo, la «conformità [alla] gestione sostenibile delle foreste», menzionata dalla Commissione nella sua risposta, sembrerebbe riferirsi ai criteri di sostenibilità relativi alla bioenergia forestale di cui all’articolo 29, paragrafo 6, della direttiva RED II; tuttavia, tale requisito non sarebbe affatto in linea con l’obiettivo dell’accordo di Parigi in materia di temperatura;
– in terzo luogo, la conformità ai criteri di vaglio tecnico del principio del «non causare danni significativi» non consentirebbe di dimostrare il rispetto dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia; il semplice fatto di presumere che l’attività economica in questione apporti un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici non sarebbe sufficiente; la Commissione sarebbe stata tenuta, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sulla tassonomia, ad adottare criteri di vaglio tecnico specifici per l’obiettivo relativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, che determinassero in modo conclusivo se un’attività raggiunga tale obiettivo.
121 La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.
122 Per quanto riguarda la risposta della Commissione riportata al punto 2.2 dell’allegato III della decisione impugnata, secondo cui l’esenzione delle aziende di 13 ettari, prevista al punto 2.4 della tabella dei criteri di vaglio tecnico intitolata «Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici» e riportata nell’allegato I del regolamento delegato, sarebbe giustificata alla luce dell’insieme dei requisiti che i piccoli gestori forestali devono rispettare, le ricorrenti non dimostrano l’esistenza né di un errore di diritto né di un errore manifesto di valutazione. Gli argomenti menzionati al punto 119 supra non sono tali da dimostrare che la Commissione avrebbe violato l’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), o l’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia. Essi non privano di plausibilità le valutazioni della Commissione contenute nella decisione impugnata, cosicché non può essere ravvisato alcun errore manifesto di valutazione.
123 Infatti, in primo luogo, le ricorrenti sostengono, certamente a ragione, che l’obbligo di presentare un piano di gestione forestale di cui al punto 1.2 della tabella dei criteri di vaglio tecnico intitolata «Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici» e figurante al punto 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato riguarda l’adozione di un atto amministrativo. Tuttavia, esse non possono validamente sostenere che, in assenza di un’indicazione delle «emissioni nette» da evitare, «nessuna delle informazioni che un tale piano deve contenere» risponderebbe all’«obbligo di rafforzare il pozzo di assorbimento forestale a un livello allineato alle riduzioni richieste per rispettare l’obiettivo dell’accordo di Parigi in materia di temperatura» (v. punto 119, primo trattino, supra).
124 Le ricorrenti sembrano ritenere che la Commissione possa soddisfare l’«obbligo di rafforzare il pozzo di assorbimento del carbonio forestale», di cui si fa menzione in particolare all’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, solo fissando criteri di vaglio tecnico che prevedano una «riduzione delle emissioni nette». A tal fine, secondo le ricorrenti, la Commissione avrebbe dovuto prevedere parametri che affrontassero la riduzione delle emissioni di CO2 in cifre esatte.
125 Come già ricordato nell’ambito del primo motivo (v. punto 71 supra) l’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulla tassonomia prevede che tali criteri di vaglio tecnico «siano quantitativi e, per quanto possibile, comprendano valori limite» e, in caso contrario, siano qualitativi. L’espressione di un criterio sotto forma di un valore numerico preciso costituisce quindi solo una delle modalità possibili di elaborazione di un criterio di vaglio tecnico, come quelli in questione.
126 A parte l’insistenza sulla necessità, per la Commissione, di fissare un criterio che tenga conto di una «riduzione delle emissioni nette», le ricorrenti non spiegano in che modo il criterio qualitativo adottato dalla Commissione rimarrebbe al di sotto dei requisiti del regolamento sulla tassonomia relativi all’«obbligo di rafforzare il pozzo di assorbimento del carbonio forestale».
127 Sebbene le ricorrenti sostengano che «nessuna delle informazioni che devono figurare in un (…) piano» di gestione forestale soddisfi il suddetto «obbligo di rafforzare il pozzo di assorbimento del carbonio forestale a un livello allineato alle riduzioni richieste per rispettare l’obiettivo dell’accordo di Parigi in materia di temperatura», esse non tengono conto né del modo in cui un piano di gestione forestale, di cui ai criteri di vaglio tecnico previsti ai punti 1.2 e 1.3 della tabella dei criteri di vaglio tecnico intitolata «Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici» e figurante al punto 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato, debba essere elaborato, né del contenuto che esso comprenderà.
128 Come già ricordato al punto 115 supra, i gestori di superfici forestali inferiori a 13 ettari non opereranno in un vuoto giuridico che li esoneri dall’obbligo di dimostrare che la loro attività consente di rafforzare i pozzi di assorbimento del carbonio forestali. Al contrario, conformemente al punto 1.3, lettera c), della tabella dei criteri di vaglio tecnico intitolata «Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici» e figurante al punto 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato, la sostenibilità dei sistemi di gestione forestale, comprese le aziende con meno di 13 ettari, deve essere garantita dall’approccio più ambizioso tra quelli previsti, anche dimostrando il rispetto dei criteri di sostenibilità applicabili alla biomassa forestale di cui all’articolo 29, paragrafo 6, della direttiva RED II e al regolamento sugli orientamenti operativi. Orbene, come rilevato ai punti 66 e 67 supra, il regolamento sugli orientamenti operativi prevede la fornitura di informazioni che confermino l’esistenza di misure volte a garantire che i livelli delle riserve e dei pozzi di carbonio nelle foreste siano mantenuti o rafforzati nel lungo termine.
129 In secondo luogo, è certamente esatto, come sostengono le ricorrenti, che la «conformità [con] la gestione sostenibile delle foreste», menzionata dalla Commissione nella sua risposta (v. punto 104 supra), sia un riferimento ai criteri di sostenibilità relativi alla bioenergia forestale enunciati all’articolo 29, paragrafo 6, della direttiva RED II.
130 Tuttavia, le ricorrenti non sono state in grado di dimostrare che fosse errato, da parte della Commissione, fare riferimento, nella decisione impugnata, ai suddetti criteri di sostenibilità relativi alla bioenergia forestale.
131 Da una parte, l’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sulla tassonomia richiede che, nel fissare i criteri di vaglio tecnico, la Commissione tenga conto «di ogni pertinente strumento legislativo dell’Unione in vigore». Tale obbligo è altresì menzionato ai considerando 43 e 44 di detto regolamento. Pertanto, quando la Commissione procede all’analisi degli elementi sui quali deve fondarsi l’adozione dei criteri di vaglio tecnico, essa deve tener conto di ogni pertinente strumento legislativo dell’Unione in vigore, come espressamente previsto al summenzionato articolo 19, paragrafo 1, lettera d), e conformemente al suo compito di vigilanza sull’applicazione del diritto dell’Unione, previsto all’articolo 17, paragrafo 1, TUE. Pertanto, contrariamente a quanto sembrano sostenere le ricorrenti, non si può rimproverare alla Commissione di aver tenuto conto della normativa vigente al momento della definizione dei criteri di vaglio tecnico e, in particolare, dei criteri di sostenibilità enunciati nella direttiva RED II.
132 D’altra parte, anche supponendo che la Commissione possa discostarsi dai criteri di sostenibilità relativi alla bioenergia forestale enunciati all’articolo 29, paragrafo 6, della direttiva RED II, si deve constatare che le ricorrenti non hanno dimostrato che tali criteri di sostenibilità relativi alla bioenergia forestale non siano «allineati» all’«obiettivo dell’accordo di Parigi in materia di temperatura».
133 È vero che, al punto 7 del ricorso, le ricorrenti hanno fatto riferimento a numerose relazioni scientifiche secondo cui i criteri volti a limitare gli effetti negativi della bioenergia forestale sull’ambiente, di cui alla direttiva RED II, sarebbero «inadeguati a proteggere le foreste e il clima». Secondo le ricorrenti, la stessa conclusione è stata raggiunta dall’analisi d’impatto effettuata dalla Commissione in occasione della revisione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione dell’uso dell’energia prodotta da fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16), che ha portato all’adozione della direttiva RED II. Tali argomentazioni non sono state tuttavia corroborate da alcun elemento di prova. Poiché le ricorrenti hanno prodotto la suddetta analisi d’impatto come allegato A.8 al ricorso, non risulta chiaro in quale parte di tale allegato figurino gli elementi atti a suffragare la fondatezza delle loro allegazioni. Se la semplice affermazione secondo cui i criteri di sostenibilità contenuti nella direttiva RED II sono «inadeguati a proteggere le foreste e il clima» può, se del caso, essere presa in considerazione, essa non può, di per sé, stabilire in modo chiaro che detti criteri non siano «allineati» all’«obiettivo dell’accordo di Parigi in materia di temperatura».
134 In terzo luogo, le ricorrenti non possono sostenere che la conformità ai criteri di vaglio tecnico del principio del «non causare danni significativi» non consentirebbe di dimostrare il rispetto dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia, né che il fatto di presumere che l’attività economica in questione apporti un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici sarebbe insufficiente (v. punto119 supra).
135 A tale riguardo, le ricorrenti contestano alla Commissione un elemento che non emerge affatto dalla decisione impugnata, cosicché la loro argomentazione è carente in punto di fatto. Infatti, al punto 2.2 (pagina 69) dell’allegato III della decisione impugnata, la Commissione non ha fatto alcun riferimento a criteri di vaglio tecnico del principio del «non causare danni significativi», né per dimostrare la conformità dei criteri di vaglio tecnico previsti dal punto 1.3 della tabella dei criteri di vaglio tecnico intitolata «Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici» e figurante nell’allegato I del regolamento delegato, né per altri motivi.
136 Di conseguenza, la seconda parte del secondo motivo deve essere respinta.
Sulla terza parte del secondo motivo, basata su un errore di diritto derivante da un’errata interpretazione, da parte della Commissione, della propria competenza attribuita dall’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sulla tassonomia
137 Le ricorrenti deducono un errore di diritto in relazione alla valutazione della Commissione di cui al punto 104 supra. Tale errore deriverebbe dal fatto che nessuno dei fattori che compongono l’insieme dei requisiti che i piccoli operatori forestali devono rispettare consentirebbe di garantire che le attività forestali esentate apportino un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Dalla valutazione della Commissione relativa all’insieme dei requisiti che devono essere rispettati dai piccoli operatori forestali risulterebbe che essa abbia erroneamente interpretato la competenza conferitale dall’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sulla tassonomia. Tale regolamento non prevederebbe un’esenzione de minimis e i requisiti di cui al suo articolo 10, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), non potrebbero in alcun modo essere qualificati come tali. L’adozione dell’esenzione per le aziende di superficie inferiore a 13 ettari non rientrerebbe quindi nella competenza della Commissione. Le ricorrenti avrebbero sollevato tale questione nella richiesta di riesame interno, ma la Commissione non l’avrebbe esaminata nella decisione impugnata. Si dovrebbe quindi, secondo le ricorrenti, «presumere che la Commissione abbia commesso un errore di diritto riguardo alla propria competenza ad adottare esenzioni de minimis».
138 La Commissione contesta tali argomenti.
139 Per quanto riguarda la risposta della Commissione riportata al punto 2.2 (pagina 69) dell’allegato III della decisione impugnata, le ricorrenti invocano un errore di diritto, che deriverebbe da un’errata interpretazione, da parte della Commissione, della portata della competenza che le è conferita dall’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sulla tassonomia. Infatti, l’adozione dell’esenzione per le aziende di superficie inferiore a 13 ettari non rientrerebbe nella competenza della Commissione, poiché il regolamento sulla tassonomia non prevederebbe un’esenzione de minimis. Tale questione non sarebbe stata esaminata nella decisione impugnata.
140 Nel richiamare il presunto errore di diritto menzionato al punto 138 supra, le ricorrenti seguono la stessa logica sviluppata nell’ambito del primo motivo, secondo cui la Commissione avrebbe ecceduto i limiti della propria competenza in quanto non avrebbe «compreso (…) la portata dei requisiti sostanziali» previsti dal regolamento sulla tassonomia (v. punto 47 supra).
141 Orbene, come già rilevato al punto 82 supra, ogni violazione di una disposizione di diritto sostanziale pertinente, come i requisiti sostanziali del regolamento sulla tassonomia, non costituisce necessariamente una violazione dell’ambito di competenza conferito dall’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulla tassonomia, in combinato disposto con l’articolo 290 TFUE. A parte l’invocazione di una presunta violazione di disposizioni sostanziali, le ricorrenti non precisano in alcun modo in che cosa consisterebbe, nel caso di specie, una violazione, da parte della Commissione, della sua legittimazione ad adottare il regolamento delegato, di cui al citato articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sulla tassonomia.
142 Sulla base di quanto precede, la terza parte del secondo motivo deve essere respinta e, perciò, il secondo motivo di ricorso è interamente respinto.
Sul terzo motivo, basato sull’esistenza di errori che viziano la risposta fornita dalla Commissione alla critica delle ricorrenti in merito ai criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un’attività non causi un danno significativo all’adattamento ai cambiamenti climatici
143 Secondo le ricorrenti, sono viziate da errori di diritto le considerazioni formulate dalla Commissione al punto 2.3 (pagine da 71 a 73) dell’allegato III della decisione impugnata in risposta alle critiche sollevate nella richiesta di riesame interno in merito all’appendice A dell’allegato I del regolamento delegato, che, secondo le ricorrenti, è illegittimo. Tali considerazioni della Commissione si baserebbero su un’errata applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia e della competenza ad essa conferita dal regolamento sulla tassonomia nonché, in subordine, su un errore manifesto di valutazione.
144 Al punto 2.3 (pagine da 71 a 73) dell’allegato III della decisione impugnata, la Commissione avrebbe sostenuto quanto segue:
«[I] criteri non erano tenuti a eliminare gli impatti negativi significativi dell’attività sulla popolazione, sulla natura o sui beni, purché:
– un requisito di questo tipo renderebbe i [criteri di vaglio tecnico del principio del “non causare danni significativi”] relativi all’adattamento più vincolanti rispetto a [quelli] relativi al contributo sostanziale [di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia;]
– l’obiettivo sarebbe raggiunto in modo indiretto mediante l’applicazione dei [criteri di vaglio tecnico] relativi al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adozione di un piano di gestione forestale».
145 Secondo le ricorrenti, tali risposte sono errate.
146 In primo luogo, secondo le ricorrenti, il riferimento operato dalla Commissione all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia (v. punto 143, primo trattino, supra) non è convincente. Tale disposizione non potrebbe modificare il chiaro senso dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia. Infatti, l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia, che descrive le condizioni per concludere che un’attività economica apporti un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici, richiederebbe di dimostrare una riduzione sostanziale per due categorie di impatti, vale a dire gli impatti sull’attività stessa [in prosieguo: la «componente a)»] [articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia] e gli impatti sulle persone, sulla natura o sugli attivi [in prosieguo: la «componente b)»] [articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia]. Secondo tale disposizione, un contributo positivo all’adattamento ai cambiamenti climatici può essere ottenuto affrontando l’una o l’altra di queste componenti. Si tratterebbe di due categorie di impatti di pari peso, che, per di più, sarebbero esclusive, nel senso che basterebbe soddisfare una di esse per apportare un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici. Dal momento che il requisito relativo ai criteri di vaglio tecnico del principio di «non causare danni significativi», previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia, che riprende gli aspetti a) e b) indicati al suddetto articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento è stato formulato in modo negativo, sarebbe giustificato ritenere che tale articolo richieda che siano evitati entrambi i tipi di pregiudizio, vale a dire sia quelli di cui alla componente a) sia quelli di cui alla componente b) di cui al suddetto articolo 11. La Commissione sarebbe stata quindi tenuta a stabilire criteri di vaglio tecnico del principio del «non causare un danno significativo» per entrambe le categorie di pregiudizio. Ciò non si sarebbe verificato nel caso di specie. I criteri di vaglio tecnico del principio di «non causare un danno significativo» relativi all’adattamento ai cambiamenti climatici non tratterebbero uno degli aspetti del danno all’adattamento, identificato all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia, vale a dire l’aumento degli impatti del clima attuale a causa del proseguimento dell’attività stessa. Sarebbe irrilevante l’affermazione della Commissione (v. punto 143, primo trattino, supra) secondo cui l’interpretazione data dalle ricorrenti all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia lo rende «più vincolante» rispetto all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento. A seconda dell’attività e dell’impatto esaminati, la dimostrazione dell’assenza di pregiudizio può rivelarsi più vincolante della dimostrazione di un contributo positivo (ad esempio, per le attività intrinsecamente dannose). In ogni caso, l’argomento secondo cui l’interpretazione da esse data al suddetto articolo 17, paragrafo 1, lettera b), lo rende «più vincolante» rispetto all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia non può essere considerato necessariamente fondato.
147 In secondo luogo, per quanto riguarda la seconda parte della risposta della Commissione (v. punto 143, secondo trattino, supra), il regolamento sulla tassonomia richiederebbe espressamente che il regolamento delegato stabilisca, per ciascun obiettivo ambientale pertinente, criteri che consentano di determinare se un’attività causi un danno significativo. Tuttavia, la Commissione avrebbe ritenuto che «tale requisito poteva essere soddisfatto dai criteri di vaglio tecnico relativi al contributo sostanziale a un obiettivo ambientale diverso, e in ogni caso perché i criteri di vaglio tecnico del principio del “non causare un danno significativo” relativi all’adattamento rimandano ai criteri relativi al “contributo sostanziale” alla mitigazione». Inoltre, la Commissione non avrebbe spiegato in che modo i criteri relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici o il piano di gestione forestale consentirebbero di escludere le attività che causano un danno alle persone, alla natura o agli attivi, né quali disposizioni dovrebbero avere tale effetto. Infine, la Commissione non avrebbe esaminato la contestazione formulata dalle ricorrenti relativa al fatto che l’appendice A dell’allegato I del regolamento delegato consentirebbe agli operatori economici di determinare autonomamente se un rischio climatico rientri tra i rischi «più significativi».
148 La Commissione contesta tali argomenti.
149 Gli argomenti addotti nell’ambito del terzo motivo, menzionati ai punti da 144 a 146 supra, non sono tali da dimostrare un errore manifesto di valutazione che vizi le considerazioni esposte nella sezione 2.3 dell’allegato III della decisione impugnata. Occorre precisare che, al fine di dimostrare che un’istituzione ha commesso un errore manifesto nella valutazione di fatti complessi tali da giustificare l’annullamento di detto atto, gli elementi di prova addotti dalla parte ricorrente devono essere sufficienti a privare di plausibilità le valutazioni dei fatti riportate in tale atto (v. sentenza dell’11 dicembre 2024, Carmeuse Holding/Commissione, T‑554/22, non pubblicata, EU:T:2024:895, punto 103 e giurisprudenza citata). Orbene, con la loro argomentazione, le ricorrenti non indicano esattamente quali fatti esposti nella decisione impugnata sarebbero stati manifestamente valutati in modo errato dalla Commissione. Tali argomenti non suffragati, fondati su un errore manifesto di valutazione, non possono quindi che essere respinti.
150 Inoltre, i motivi menzionati ai punti da 144 a 146 supra non consentono nemmeno di constatare che le considerazioni figuranti al punto 2.3 dell’allegato III della decisione impugnata sarebbero contrarie all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia.
151 A tal proposito, dal punto 2.3 dell’allegato III della decisione impugnata risulta che l’articolo 11, paragrafo 1, e l’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia devono essere interpretati in modo sistematico, vale a dire che l’attività economica in questione deve, in primo luogo, soddisfare i criteri stabiliti al fine di dimostrare che apporta un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici e, in secondo luogo, garantire che non comporti un aumento degli impatti negativi del clima attuale e della sua evoluzione prevista su se stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi.
152 A torto le ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata sarebbe illegittima in quanto il regolamento delegato non stabilirebbe alcun criterio che richieda che un’attività economica non contribuisca ad aumentare gli impatti negativi del clima. Il regolamento delegato, a cui fa riferimento la decisione impugnata, ha stabilito criteri di vaglio tecnico per il principio del «non causare danni significativi», di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia. Si tratta dei criteri process-based che figurano nell’appendice A dell’allegato I del regolamento delegato, menzionati a pagina 72 della decisione impugnata.
153 Infine, le ricorrenti sostengono a torto che i criteri di vaglio tecnico non stabiliscano alcun requisito in materia di prevenzione degli impatti negativi sulle persone, sulla natura o sugli attivi, come richiesto dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia. Infatti, come ricordato a pagina 73 della decisione impugnata, dall’appendice A dell’allegato I del regolamento delegato risulta che i criteri del principio consistente nel «non causare danni significativi» richiedono che «[l]e soluzioni di adattamento attuate non [abbiano] un impatto negativo sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici di altre popolazioni, della natura, del patrimonio culturale, dei beni e di altre attività economiche».
154 Alla luce di quanto precede, il terzo motivo deve essere respinto.
Sul quarto motivo, basato su evidenti errori di valutazione riguardo alla risposta della Commissione alla critica delle ricorrenti sui criteri che consentono di stabilire quando un’attività non arreca un danno significativo alla transizione verso un’economia circolare
155 Secondo le ricorrenti, violerebbe l’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento sulla tassonomia la risposta fornita dalla Commissione al punto 2.4 (pagina 74) della decisione impugnata in merito ai dubbi sollevati nella richiesta di riesame interno riguardo ai criteri di vaglio tecnico del principio consistente nel «non causare un danno significativo» in relazione alla transizione verso un’economia circolare, quali derivano dal punto 4 della tabella dei criteri del principio consistente nel «non causare un danno significativo» figurante al punto 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato. Di conseguenza, la decisione impugnata sarebbe viziata da errore manifesto di valutazione.
156 Così come formulati al punto 4 della tabella intitolata «Non causare un danno significativo» e riportata al punto 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato, i criteri di vaglio tecnico relativi alla transizione verso un’economia circolare ivi contenuti richiedono, per quanto riguarda le attività forestali, quanto segue:
«Il cambiamento selvicolturale indotto dall’attività nell’area interessata non dovrebbe comportare una riduzione significativa dell’approvvigionamento sostenibile di biomassa forestale primaria idonea alla fabbricazione di prodotti legnosi con un potenziale di circolarità a lungo termine. Il rispetto di tale criterio può essere dimostrato mediante l’analisi dei benefici per il clima di cui al punto 2 [della suddetta tabella]».
157 La Commissione avrebbe risposto, al punto 2.4 (pagina 74) dell’allegato III della decisione impugnata, che l’approvvigionamento di biomassa primaria era necessario per sostituire altri materiali ad alto tenore di carbonio.
158 Orbene, secondo le ricorrenti, tale risposta è tuttavia insufficiente, se non addirittura irrazionale. Il mantenimento dell’approvvigionamento a un livello costante potrebbe avere come unico effetto quello di mantenere il prezzo delle materie prime a un livello basso rispetto ad alternative più sostenibili, quali la riduzione dei consumi o il riutilizzo dei materiali. Il mantenimento dell’approvvigionamento e, di conseguenza, dell’utilizzo delle «materie prime primarie» tenderebbe a perpetuare un uso inefficiente di tali materie prime. Pertanto, il mantenimento dell’approvvigionamento scoraggerebbe le attività che favoriscono la conservazione riducendo il raccolto, poiché tali attività diminuirebbero l’approvvigionamento di biomassa forestale primaria, il che costituirebbe uno degli aspetti del grave pregiudizio alla transizione verso l’economia circolare identificato all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento sulla tassonomia.
159 Inoltre, la Commissione avrebbe sostenuto, a pagina 75 dell’allegato III della decisione impugnata, che l’analisi dei benefici per il clima implicherebbe che la capacità di stoccaggio del carbonio dei prodotti legnosi non debba essere compromessa.
160 Tale posizione sarebbe tuttavia errata. Infatti, l’analisi dei benefici per il clima verterebbe sul livello delle riserve e dei pozzi di carbonio nella foresta. Essa non terrebbe conto, invece, dei prodotti derivati dal legno. Di conseguenza, l’analisi dei benefici per il clima non potrebbe essere utilizzata per dimostrare che un’attività forestale mantenga l’approvvigionamento di biomassa primaria di un tipo adatto all’utilizzo nell’economia circolare.
161 Le ricorrenti sostengono, nella misura in cui la Commissione avrebbe, nell’ambito della presente controversia, tentato di giustificare il proprio approccio facendo riferimento al principio dell’utilizzo a cascata del legno, che tale principio non figura nel regolamento delegato, cosicché la Commissione non avrebbe il diritto di invocarlo né di aspettarsi che esso venga applicato. Tale principio non rientrerebbe nei requisiti della normativa in questione né in quelli di alcuna altra normativa.
162 La Commissione contesta tali argomenti.
163 Con gli argomenti menzionati ai punti 157 e 160 supra, le ricorrenti, con il pretesto di un errore di diritto, fanno valere in realtà l’esistenza di un errore manifesto di valutazione che vizia il punto 2.4 (pagine 73 e 74) della decisione impugnata, per quanto riguarda l’approvvigionamento e l’utilizzo della biomassa forestale. Orbene, tali argomenti si fondano su premesse insufficienti e non privano quindi di plausibilità le valutazioni fattuali, tecniche e complesse della Commissione. Di conseguenza, essi devono essere respinti in quanto infondati, come risulta dalle considerazioni che seguono.
164 In primo luogo, le ricorrenti contestano la fondatezza della risposta della Commissione contenuta nella decisione impugnata, secondo cui l’approvvigionamento di biomassa primaria era necessario per sostituire altri materiali ad alto tenore di carbonio. In tal modo, esse partono dal presupposto che il punto 4 della tabella dei criteri del principio consistente nel «non causare un danno significativo» di cui al punto 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato avrà come conseguenza che la biomassa forestale continuerà ad essere utilizzata, il che porterà al mantenimento dei prezzi di altre materie prime a un livello basso. Secondo le ricorrenti, ciò ostacolerà lo sviluppo di opzioni più sostenibili, quali la riduzione dei consumi o il riutilizzo dei materiali. Infine, tale situazione equivarrebbe a un uso inefficiente della biomassa forestale, il che sarebbe contrario all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento sulla tassonomia (v. punto 157 supra).
165 Tali affermazioni vanno respinte.
166 Non risulta evidente che il mantenimento dell’approvvigionamento di una materia prima rinnovabile come la biomassa forestale, adatta alla fabbricazione di prodotti derivati dal legno che presentano un potenziale di circolarità a lungo termine, possa essere considerato una misura che comporti un’inefficienza nell’utilizzo di materiali o di risorse naturali diversi dalla biomassa forestale o nell’utilizzo di materiali ad alto tenore di carbonio, come quelli menzionati nella risposta della Commissione. Non appare nemmeno evidente che l’incoraggiamento al mantenimento della riciclabilità di un materiale rinnovabile come la biomassa forestale comporti l’insorgere di inefficienze nello sviluppo di soluzioni volte alla riduzione del consumo o al riutilizzo di determinate materie prime, meno problematiche rispetto alla biomassa forestale.
167 È opportuno operare una distinzione tra la promozione dell’utilizzo della biomassa forestale adatta alla fabbricazione di prodotti derivati dal legno che presentano un potenziale di circolarità a lungo termine e lo sviluppo di strategie volte a prevenire l’utilizzo di determinati materiali o risorse naturali. L’esistenza di inefficienze previste in uno di questi ambiti non comporta necessariamente l’insorgere di inefficienze nell’altro. Il nesso che le ricorrenti stabiliscono tra la promozione dell’utilizzo della biomassa forestale e le eventuali inefficienze nella riduzione del consumo o nel riutilizzo di determinate materie prime non si impone in alcun modo.
168 In ogni caso, non risulta chiaro su quali elementi economici o scientifici le ricorrenti fondino la tesi secondo cui il mantenimento dell’approvvigionamento di biomassa forestale – vale a dire il suo utilizzo come materia prima rinnovabile – potrebbe avere l’effetto di mantenere il prezzo di alcune materie prime a un livello basso rispetto ai costi derivanti dalle soluzioni volte alla riduzione del consumo o al riutilizzo di altre materie prime.
169 Certamente, al fine di mettere in discussione la fondatezza dell’approccio volto a mantenere l’utilizzo della biomassa primaria per sostituire altri materiali ad alto tenore di carbonio, come invocato dalla Commissione nella decisione impugnata, le ricorrenti hanno indicato che alcune ricerche della Commissione avrebbero dimostrato l’effetto negativo della soluzione alternativa, prevista dalla Commissione, sul clima. In particolare, le ricorrenti hanno citato un estratto della comunicazione COM (2021) 572 final della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, intitolata «Una nuova strategia dell’U[nione europea] per le foreste per il 2030», del 16 luglio 2021, che hanno allegato al ricorso come allegato A.44, indicando che, «[s]econdo recenti studi, è improbabile che, nel breve e medio termine, ovvero entro il 2050, i potenziali benefici aggiuntivi derivanti dalla raccolta dei prodotti del legno e dalla sostituzione dei materiali compensino la riduzione del pozzo forestale netto associata all’aumento del livello di raccolta».
170 Tuttavia, da tale estratto non emerge che il mantenimento dell’approvvigionamento di biomassa forestale avrebbe necessariamente l’effetto di mantenere il prezzo di alcune materie prime a un livello basso rispetto ai costi derivanti dalle soluzioni volte alla riduzione del consumo o al riutilizzo di alcune materie prime. Non risulta nemmeno che l’utilizzo della biomassa primaria faciliti la sostituzione di altri materiali «ad alto tenore di carbonio». L’estratto citato dal suddetto documento mette piuttosto in dubbio l’affermazione secondo cui l’utilizzo della biomassa forestale potrebbe, da solo, compensare la riduzione dei pozzi di assorbimento del carbonio forestali. Il riferimento delle ricorrenti alla comunicazione della Commissione, citata al punto 168 supra, non invalida quindi la risposta della Commissione volta a mantenere l’approvvigionamento di biomassa forestale come soluzione alternativa per evitare l’utilizzo di materiali ad alto tenore di carbonio.
171 Anche supponendo che il mantenimento della biomassa forestale adatta alla fabbricazione di prodotti derivati dal legno che presentano un potenziale di circolarità a lungo termine, come previsto al punto 4 della tabella dei criteri del principio consistente nel «non causare danni significativi» di cui al punto 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato, fosse effettivamente suscettibile di generare inefficienze nello sviluppo di soluzioni volte a ridurre il consumo o il riutilizzo di determinate materie prime, come sostengono le ricorrenti, si deve constatare che tale circostanza non è sufficiente per constatare una violazione dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento sulla tassonomia.
172 Infatti, occorrerebbe ancora dimostrare l’esistenza di un’inefficienza «significativa», come risulta dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento sulla tassonomia. Orbene, in assenza di elementi addotti in tal senso dalle ricorrenti, non si può ritenere che il mantenimento dell’approvvigionamento di biomassa primaria quale soluzione alternativa per evitare l’utilizzo di materiali ad alto tenore di carbonio possa essere considerato un’inefficacia qualificabile come «significativa». In altre parole, non è stato dimostrato che, come suggeriscono le ricorrenti, l’aumento della riciclabilità di un materiale rinnovabile come la biomassa forestale comporti necessariamente un’inefficienza significativa nell’utilizzo dei materiali o delle risorse naturali, e tanto meno nell’utilizzo di materiali ad alto tenore di carbonio.
173 In secondo luogo, le ricorrenti contestano la risposta della Commissione secondo cui l’analisi dei benefici per il clima «presuppone che la capacità di stoccaggio del carbonio dei prodotti legnosi non debba essere compromessa, assicurando che il legno in questione provenga da legname di alta qualità che immagazzini il carbonio il più a lungo possibile e che sostituisca fonti di materiali ed energia ad alta intensità di carbonio». L’analisi dei benefici per il clima non potrebbe essere utilizzata per dimostrare che un’attività forestale mantiene l’approvvigionamento di biomassa primaria di un tipo adatto all’uso nell’economia circolare, poiché tale analisi non riguarderebbe i prodotti derivati dal legno, ma esclusivamente il livello delle riserve e dei pozzi di carbonio nella foresta (v. punto 159 supra).
174 Tali argomenti sono privi di fondamento.
175 È certamente vero che l’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento sulla tassonomia esige che un’attività economica non comporti un’inefficienza significativa nell’utilizzo dei materiali o nell’utilizzo diretto o indiretto delle risorse naturali, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, in particolare in termini di sostenibilità, riparabilità, scalabilità, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti. I prodotti derivati dal legno di cui parlano le ricorrenti rientrano nelle categorie di prodotti di cui al suddetto articolo 17, paragrafo 1, lettera d), punto i). È anche vero che l’analisi dei benefici per il clima ha un impatto sulle riserve e sui pozzi di carbonio nella foresta, come risulta dal punto 2.1 della tabella dei criteri di vaglio tecnico intitolata «Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici» e figurante al punto 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato, in combinato disposto con l’articolo 29, paragrafo 7, lettera b), della direttiva RED II.
176 Tuttavia, da tali elementi non si può dedurre che il riferimento all’analisi dei benefici per il clima, contenuto nella decisione impugnata, sia insufficiente e, per questo motivo, irrilevante per i prodotti derivati dal legno, come sostengono le ricorrenti.
177 Come rilevato, in sostanza, dalla Commissione al punto 4 dell’allegato III della decisione impugnata, tale analisi dei benefici per il clima è intesa a garantire che la misura in questione apporti un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, assicurando o rafforzando a lungo termine la conservazione delle riserve e dei pozzi di assorbimento di carbonio. L’analisi dei benefici per il clima risponde alla strategia comunemente nota come «principio dell’utilizzo a cascata» del legno. Secondo tale strategia, è imperativo utilizzare materie prime quali il legno o altre biomasse, in fasi cronologicamente sequenziali, il più a lungo, il più spesso e il più efficacemente possibile, e recuperarne l’energia solo alla fine del ciclo di vita del prodotto. Pertanto, l’analisi dei benefici per il clima a cui si fa riferimento nella risposta della Commissione è l’elemento che, insieme ad altri parametri, consente di avviare il programma di utilizzo a cascata della biomassa forestale, che inizia con la lavorazione della biomassa nella foresta e termina nella fase dei prodotti derivati dal legno. In altre parole, l’analisi dei benefici per il clima ha un effetto, se non altro indiretto, sul destino da riservare ai prodotti derivati dal legno.
178 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il quarto motivo deve essere respinto.
Sul quinto motivo, basato sull’esistenza di errori di diritto nella risposta della Commissione alla critica delle ricorrenti relativa ai criteri del principio consistente nel «non causare danni significativi» nel contesto della mitigazione dei cambiamenti climatici
179 Secondo le ricorrenti, non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), né quelli di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia le valutazioni formulate al punto 2.5 (pagine 74 e 75) dell’allegato III della decisione impugnata in risposta alle preoccupazioni espresse nella richiesta di riesame interno in merito ai criteri di vaglio tecnico del principio consistente nel «non causare danni significativi» ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici, enunciati al punto 1.3 della tabella di tali criteri figurante al punto 1.3, intitolato «Gestione delle foreste», dell’allegato II del regolamento delegato.
180 In primo luogo, al punto 2.5 (pagine 74 e 75) dell’allegato III della decisione impugnata, la Commissione avrebbe sostenuto che i criteri di vaglio tecnico del principio consistente nel «non causare danni significativi» relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici in questione sarebbero compatibili con l’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia, poiché stabilirebbero l’obbligo, per gli operatori, di disporre di un piano di gestione forestale. Tale piano applicherebbe i criteri di sostenibilità forestale a tutte le operazioni di gestione forestale, come enunciato all’articolo 29, paragrafo 6, della direttiva RED II e nel regolamento sugli orientamenti operativi. Inoltre, al fine di giustificare i suddetti criteri di vaglio tecnico, la Commissione avrebbe fatto riferimento ai requisiti dell’articolo 29, paragrafo 7, lettera b), della direttiva RED II in materia di sistemi di gestione, che avrebbero lo scopo di «garantire o rafforzare a lungo termine la conservazione degli stock e dei pozzi di assorbimento di carbonio». Infine, la Commissione avrebbe descritto il rispetto dell’articolo 29, paragrafo 7, lettera b), della direttiva RED II e l’esistenza di un piano di gestione forestale come la «pietra angolare del [suo] approccio».
181 Secondo le ricorrenti, le spiegazioni della Commissione riportate al punto 179 sono errate.
182 Da una parte, le argomentazioni della Commissione relative ai requisiti dell’articolo 29, paragrafo 6, della direttiva RED II (punto 74 del controricorso) sarebbero errate. Infatti, il suddetto articolo 29, paragrafo 6, garantirebbe unicamente la «rigenerazione effettiva della foresta nelle zone di raccolta» [articolo 29, paragrafo 6, lettera a), punto ii), della direttiva RED II] e che «lo sfruttamento mantenga o migliori la capacità produttiva a lungo termine della foresta» [articolo 29, paragrafo 6, lettera a), punto v), della direttiva RED II]. Tali requisiti non si pronuncerebbero sul mantenimento delle riserve e dei pozzi forestali. Pertanto, anche un’area di taglio raso potrebbe essere descritta come in grado di rigenerarsi. Sarebbe ipotizzabile che le capacità di produzione «a lungo termine» di un’area di taglio raso siano mantenute se gli alberi ricrescono in un determinato momento. Tuttavia, la Commissione non avrebbe fornito una giustificazione convincente circa la mancanza di precisazioni relative al termine di recupero del carbonio perso a seguito del taglio raso. Allo stesso modo, il regolamento sugli orientamenti operativi, su cui la Commissione si basa nel suo controricorso, non presenterebbe alcuna utilità in tale contesto, dato che non potrebbe imporre requisiti più rigorosi rispetto alla normativa primaria.
183 D’altra parte, il fatto di basarsi, nella decisione impugnata, sull’articolo 29, paragrafo 7, lettera b), della direttiva RED II, che fa riferimento alla necessità di «garantire o rafforzare a lungo termine la conservazione degli stock e dei pozzi di carbonio», costituirebbe un errore di diritto, dato che i criteri di vaglio tecnico in questione non contengono alcun requisito per cui gli operatori devono soddisfare i criteri previsti da tale disposizione, ma farebbero riferimento esclusivamente all’articolo 29, paragrafo 6, della direttiva RED II e all’atto di esecuzione adottato sulla base dell’articolo 29, paragrafo 8, di tale direttiva. Tenuto conto del fatto che, secondo la Commissione, i criteri LULUCF costituiscono la «pietra angolare del [suo] approccio», ma che i criteri di vaglio tecnico non menzionano in alcun modo l’articolo 29, paragrafo 7, di detta direttiva, si dovrebbe constatare che tali criteri si basano esclusivamente sull’esistenza di un piano di gestione forestale. Ciò significherebbe che uno dei due elementi che costituiscono detta «pietra angolare» è inesistente e dimostrerebbe, in definitiva, che i criteri del principio consistente nel «non causare un danno significativo» alla mitigazione dei cambiamenti climatici non sono sufficienti, da soli, per raggiungere l’obiettivo fissato dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia. Inoltre, la Commissione sembra presumere che tutti gli operatori forestali rispetteranno i criteri di cui all’articolo 29, paragrafo 7, della direttiva RED II, anche se i criteri di vaglio tecnico non lo richiedono e non si applicano a tutti gli operatori. Non imponendo espressamente agli operatori economici di rispettare i criteri di sostenibilità previsti dall’articolo 29, paragrafo 7, lettera b), della direttiva RED II e lasciando a detti operatori la facoltà di valutare se intendano conformarsi a tale disposizione – il che potrebbe, infatti, avere rilevanza qualora essi intendano beneficiare dei vantaggi descritti all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva RED II – la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto nella sua interpretazione sia dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia sia dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
184 In secondo luogo, la Commissione avrebbe risposto alle preoccupazioni delle ricorrenti rinviando al punto 1.4 della tabella dei criteri di vaglio tecnico intitolata «Non causare danni significativi», figurante al punto 1.3 dell’allegato II del regolamento delegato, in particolare al requisito secondo cui l’attività «non comporta il degrado di terreni che presentano un’importante riserva di carbonio». Tuttavia, come indicato nella nota a piè di pagina del suddetto punto 1.4, la direttiva RED II definirebbe i «terreni che presentano un’elevata riserva di carbonio» come corrispondenti a determinate categorie specifiche di terreni. Orbene, in tale contesto, il termine «degrado» designerebbe il declassamento complessivo di terreni da una categoria a un’altra. Ne conseguirebbe che il requisito di cui al punto 1.4 non si applica a tutti i terreni oggetto di operazioni forestali e non copre le attività che generano emissioni significative di gas a effetto serra senza tuttavia comportare tale declassamento. Basandosi sul suddetto punto 1.4, la Commissione avrebbe quindi violato i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia.
185 La Commissione contesta tali argomenti.
186 Gli argomenti menzionati ai punti da 179 a 183 supra, con cui le ricorrenti invocano una violazione dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia, devono essere respinti.
187 Infatti, in primo luogo, nessuno degli argomenti avanzati dalle ricorrenti e che mettono in discussione la decisione impugnata nella misura in cui la Commissione vi ha posto in evidenza l’obbligo, per gli operatori, di disporre di un piano di gestione forestale (v. punti da 179 a 182 supra) può risultare convincente.
188 Da un lato, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto in quanto, contrariamente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia, la Commissione vi fa riferimento a criteri di vaglio tecnico legati all’esistenza di un piano di gestione forestale, anche mediante un rinvio all’articolo 29, paragrafo 6, della direttiva RED II, che non sarebbero idonei a garantire il «mantenimento degli stock e dei pozzi forestali» «almeno ai livelli attuali» (v. punto 181 supra).
189 Innanzitutto, la tesi delle ricorrenti, secondo cui l’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia richiede che sia garantito il mantenimento delle riserve e dei pozzi forestali almeno ai livelli attuali sembra trarre origine dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, che mira tuttavia all’elaborazione dei criteri relativi al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Orbene, tra le condizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia non figura quella del mantenimento dei «pozzi di assorbimento del carbonio» nelle foreste «almeno ai livelli attuali». Tale disposizione non richiede espressamente la creazione di criteri di vaglio tecnico volti al mantenimento «almeno al livello attuale» dei pozzi di assorbimento del carbonio forestali. Al contrario, tale disposizione richiede, in sostanza, che un’attività economica non causi «danni significativi» alla mitigazione dei cambiamenti climatici, il che si verificherebbe in particolare «quando tale attività genera emissioni significative di gas a effetto serra». La stessa disposizione non costituisce un doppione delle condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia. Infatti, la ragion d’essere dell’articolo 17 del regolamento sulla tassonomia è ben diversa. Come risulta, in particolare, dal considerando 34 di tale regolamento, l’«obiettivo [delle disposizioni del regolamento relative all’assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali enunciati nel regolamento, vale a dire i criteri del principio del “non causare danni significativi”, di cui al suddetto articolo 17] è quello di evitare che degli investimenti siano considerati ecosostenibili nei casi in cui le attività economiche che ne beneficiano danneggino l’ambiente in misura superiore al loro contributo», potendo tale obiettivo ambientale essere quello relativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici o un altro, come risulta dall’articolo 3, lettera b), del regolamento sulla tassonomia. Non si può esigere che un’attività economica nel settore forestale debba consentire di evitare un danno all’ambiente che superi il suo contributo a uno degli obiettivi ambientali.
190 Per quanto riguarda l’ipotesi, avanzata dalle ricorrenti, di un’attività economica suscettibile di compromettere, o addirittura di distruggere, i pozzi di assorbimento di carbonio, occorre rilevare che tale scenario è già disciplinato dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento sulla tassonomia, alla luce del quale occorre interpretare e applicare i criteri di vaglio tecnico in questione. Infatti, sebbene l’eliminazione dei pozzi di assorbimento del carbonio esistenti nella foresta non possa essere assimilata, di per sé, alla generazione di emissioni significative di gas a effetto serra, resta comunque il fatto che la distruzione dei pozzi di assorbimento di carbonio ridurrà la capacità della foresta di immagazzinare CO2, che è in sé un gas a effetto serra. In altre parole, un’attività economica che arreca un danno significativo ai pozzi di assorbimento di carbonio esistenti nella foresta causa indirettamente, ma necessariamente, un danno significativo all’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia. Quando le ricorrenti insistono, nella fase del presente ricorso, sul fatto che la Commissione non avrebbe fornito una risposta idonea a ovviare alla mancanza di un riferimento esplicito, nei criteri di vaglio tecnico in questione o ancora all’articolo 29, paragrafo 6, della direttiva RED II, al mantenimento dei pozzi di assorbimento di carbonio «almeno ai livelli attuali», esse invocano elementi che sono già disciplinati dall’articolo 17 del regolamento sulla tassonomia.
191 Ne consegue che i criteri di vaglio tecnico in questione non dovevano contenere un riferimento preciso alla necessità di evitare la distruzione dei pozzi di assorbimento di carbonio forestali come se si trattasse di un requisito derivante dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia.
192 Inoltre, è privo di fondamento l’argomento volto a dimostrare l’inadeguatezza del riferimento, fatto nella decisione impugnata all’articolo 29, paragrafo 6, della direttiva RED II, poiché la Commissione non avrebbe fornito una giustificazione convincente circa la mancanza di precisazioni in merito al «tempo di recupero del carbonio perso» a seguito di un taglio raso, che sarebbe, tuttavia, compatibile con il suddetto articolo 29, paragrafo 6.
193 Infatti, né l’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia né l’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento richiedono un livello di dettaglio tale da comprendere la fissazione di «tempi di recupero del carbonio perso» a seguito di un taglio raso. Lo scenario del taglio raso, così come inteso dalle ricorrenti, vale a dire la variante di eventi disastrosi suscettibili di compromettere (il mantenimento) dei pozzi di assorbimento del carbonio forestali, è l’opposto di ciò che potrebbe costituire una «rigenerazione effettiva della foresta nelle zone di raccolta», di cui all’articolo 29, paragrafo 6, della direttiva RED II. Quest’ultimo scenario è inoltre incompatibile con l’obbligo di mantenere o migliorare la capacità produttiva a lungo termine della foresta, di cui all’articolo 29, paragrafo 6, della suddetta direttiva. Di conseguenza, lo scenario del taglio raso, invocato dalle ricorrenti, non modifica in alcun modo l’adeguatezza del riferimento fatto dalla Commissione, nella decisione impugnata, all’applicazione dell’articolo 29, paragrafo 6, della direttiva RED II. In applicazione diretta di tale disposizione, il taglio a raso, così come inteso dalle ricorrenti nell’ambito del presente motivo, non costituisce un’attività economica che possa essere considerata «sostenibile dal punto di vista ambientale».
194 Infine, è inoperante l’argomento secondo cui il regolamento sugli orientamenti operativi non presenterebbe alcuna utilità in tale contesto, dato che tale atto non poteva imporre requisiti più rigorosi rispetto alla legislazione «primaria». Infatti, si deve constatare che l’utilità di tale regolamento nel contesto dell’elaborazione dei criteri di vaglio tecnico in questione non può essere validamente messa in discussione per il semplice fatto che detto regolamento non impone requisiti più rigorosi di quelli contenuti in altri atti del diritto primario o secondario dell’Unione.
195 D’altra parte, se è pur vero che, come ammette la stessa Commissione (punto 73 del controricorso), essa ha erroneamente fatto riferimento, nella decisione impugnata, all’articolo 29, paragrafo 7, lettera b), della direttiva RED II, per quanto riguarda il criterio del principio di «non causare un danno significativo», mentre il regolamento delegato fa riferimento a tale disposizione nell’ambito dell’analisi dei benefici per il clima, e non nell’ambito di detto criterio (v. punto 182 supra), tale errore non ha alcun impatto sulla legittimità della decisione impugnata.
196 Dalla decisione impugnata risulta infatti che la risposta della Commissione alle critiche delle ricorrenti non si fonda, in via principale, sull’articolo 29, paragrafo 7, lettera b), della direttiva RED II, bensì sull’obbligo di disporre di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 6, della stessa direttiva e del regolamento sugli orientamenti operativi. Orbene, dai punti da 187 a 193 supra risulta che le argomentazioni avanzate dalle ricorrenti contro i criteri di vaglio tecnico relativi all’esistenza di un piano di gestione forestale, ivi compreso il riferimento all’articolo 29, paragrafo 6, della direttiva RED II, sono state respinte.
197 Pertanto, tale errata menzione dell’articolo 29, paragrafo 7, lettera b), della direttiva RED II nella decisione impugnata non può comportarne l’annullamento.
198 In secondo luogo, non può essere accolto l’argomento delle ricorrenti secondo cui, in sostanza, era insufficiente la dichiarazione della Commissione, contenuta nella decisione impugnata, che esigeva che l’attività «non comportasse il degrado di terreni che presentano un’elevata riserva di carbonio», come previsto al punto 1.4 della tabella dei criteri del principio consistente nel «non causare danni significativi» di cui al punto 1.3 dell’allegato II del regolamento delegato (v. punto 183 supra).
199 Infatti, sebbene la Commissione abbia fatto riferimento al punto 1.4 menzionato al punto 197 supra, tale dichiarazione non aveva portata autonoma nell’ambito della risposta fornita alle critiche espresse, nella richiesta di riesame interno, in merito al carattere asseritamente illegittimo dei criteri di vaglio tecnico del principio consistente nel «non causare danni significativi» ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici. Si tratta di una dichiarazione accessoria all’argomentazione principale esposta al punto 2.5 (pagine 74 e 75) dell’allegato III della decisione impugnata, che è legata all’obbligo, per gli operatori economici, di disporre di un piano di gestione forestale. Indipendentemente dal fatto che tale affermazione accessoria sia fondata o meno, essa non modifica quindi in alcun modo le valutazioni della Commissione circa l’obbligo, per gli operatori che intendano dimostrare che la loro attività economica è sostenibile dal punto di vista ambientale, di disporre di un piano di gestione forestale, cosicché l’argomentazione delle ricorrenti è inoperante.
200 In ogni caso, tale argomento è infondato. In effetti, le ricorrenti hanno certamente ragione nel ritenere che la disposizione relativa al principio di non deterioramento, prevista al punto 1.4 dei criteri del principio consistente nel «non causare danni significativi», si riferisca esclusivamente ai «terreni» definiti più dettagliatamente all’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva RED II. È anche vero che quest’ultima disposizione definisce i «terreni con un’elevata riserva di carbonio» come categorie specifiche di terreni. Allo stesso modo, alla luce dell’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva RED II, il termine «degrado», di cui al punto 1.4 dei criteri del principio consistente nel «non causare danni significativi», indica la perdita dello status di «terreni con un’elevata riserva di carbonio», il che equivale a un declassamento globale dei terreni da una categoria all’altra.
201 Tuttavia, non è sufficiente a dimostrare un errore di diritto che vizi la decisione impugnata il fatto, lamentato dalle ricorrenti, che il requisito di cui al punto 1.4 della tabella dei criteri di vaglio tecnico intitolata «Non causare un danno significativo», figurante al punto 1.3 dell’allegato II del regolamento delegato, da un lato, non si applichi a tutti i terreni oggetto di operazioni forestali e, dall’altro, non copra un’attività che generi emissioni significative di [gas a effetto serra] senza tuttavia comportare una tale declassificazione (v. punto 183 supra).
202 A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia, si considera che un’attività economica arreca un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici «se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra».
203 Orbene, nelle argomentazioni menzionate al punto 183 supra, le ricorrenti hanno omesso di indicare con precisione il tipo di attività economiche che potrebbero porre problemi alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia, vale a dire che potrebbero «condurre a significative emissioni di gas a effetto serra senza tuttavia comportare una declassificazione» dei terreni e che non sono vietate dall’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva RED II.
204 Una tale indicazione sarebbe stata necessaria, poiché le zone problematiche definite all’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva RED II coprono una parte molto importante delle zone sensibili delle foreste, vale a dire i «terreni che presentano un’elevata riserva di carbonio». Questa parte delle foreste è quindi già protetta da tale disposizione. A questo proposito, è opportuno ricordare che le zone definite all’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva RED II coprono non solo le zone umide, ma anche aree forestali continue [articolo 29, paragrafo 4, lettera b), della direttiva RED II] e altre estensioni superiori a un ettaro caratterizzate da una popolazione di alberi di altezza superiore a cinque metri [articolo 29, paragrafo 4, lettera c), della direttiva RED II]. Sulla base degli elementi del fascicolo, non risulta evidente individuare quale attività economica possa sfuggire alla definizione di declassamento delle «aree con un’elevata riserva di carbonio» di cui al punto 1.3 dell’allegato II del regolamento delegato, in combinato disposto con l’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva RED II, ma generi comunque emissioni di gas a effetto serra in misura tale da giustificare la qualificazione di tale attività economica come generatrice di emissioni «significative» e recante un «danno significativo» ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia.
205 Nella misura in cui le ricorrenti non indicano chiaramente quale attività economica, svolta in una zona diversa da quelle il cui declassamento è previsto dall’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva RED II, generi emissioni significative di gas a effetto serra e sia quindi effettivamente suscettibile di porre problemi in considerazione delle condizioni previste dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia, la loro argomentazione non priva di plausibilità l’approccio della Commissione consistente nel concentrarsi esclusivamente sul declassamento dei terreni da una categoria all’altra, come previsto dall’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva RED II. Pertanto, l’argomento delle ricorrenti menzionato al punto 183 supra non priva di plausibilità la fondatezza del rinvio operato dalla Commissione nella decisione impugnata al punto 1.4 della tabella dei criteri di vaglio tecnico intitolata «Non causare un danno significativo» figurante al punto 1.3 dell’allegato II del regolamento delegato.
206 Infine, gli argomenti menzionati ai punti da 180 a 183 supra non sono nemmeno tali da dimostrare una violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia, dal momento che, in particolare, le ricorrenti non hanno indicato il nesso che esisterebbe tra tali argomenti e le precise condizioni di merito di tale disposizione. Esse non hanno chiarito l’impatto e la portata delle loro contestazioni rispetto ai requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia, corroborando le loro argomentazioni con elementi di prova pertinenti.
207 Alla luce di quanto precede, il quinto motivo dev’essere respinto.
Sul sesto motivo, fondato su errori di diritto e su manifesti errori di valutazione che viziano la risposta della Commissione alla critica mossa dalle ricorrenti in merito ai criteri che consentono di determinare se un’attività non causi un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
208 Secondo le ricorrenti, viola l’articolo 17, paragrafo 1, lettera f), e l’articolo 19, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento sulla tassonomia la risposta fornita dalla Commissione al punto 2.6 (pagina 76) dell’allegato III della decisione impugnata alle questioni sollevate ai punti da 201 a 227 della richiesta di riesame interno in merito ai criteri di vaglio tecnico del principio consistente nel «non causare danni significativi» relativi alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, enunciati al punto 6 della tabella di cui al punto 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato, nonché al punto 6 della tabella di cui al punto 1.3, intitolato «Gestione delle foreste», dell’allegato II del regolamento delegato. Tale risposta sarebbe viziata da un errore di diritto nonché da un errore manifesto di valutazione, e ne risulterebbe che la Commissione ha ecceduto la propria competenza nell’adottare il regolamento delegato.
209 La decisione impugnata presenterebbe «lacune di motivazione». La Commissione non avrebbe risposto in modo adeguato alle critiche contenute nella domanda di riesame relative al punto 2.6 (pagina 76) dell’allegato III della decisione impugnata. Tale istituzione si sarebbe limitata a richiamare, nella decisione impugnata, le disposizioni dei criteri di vaglio tecnico che, a suo avviso, rispondevano alle critiche relative ai quattro ambiti specifici problematici individuati dalle ricorrenti.
210 Nella misura in cui la Commissione avrebbe risposto nella decisione impugnata alle critiche sollevate, avrebbe ignorato che i criteri di vaglio tecnico si limitavano a richiedere semplicemente che gli operatori fornissero informazioni, senza esigere un risultato tangibile. Tali criteri di vaglio tecnico non possono essere considerati come costituenti «requisiti minimi» per evitare il pregiudizio di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia. Detti criteri di vaglio tecnico sarebbero quindi contrari all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.
211 Certamente, il punto 6 della tabella dei criteri del principio consistente nel «non causare un danno significativo» di cui al punto 1.3 degli allegati I e II del regolamento delegato richiederebbe un risultato tangibile, vale a dire l’obbligo di evitare la conversione alla perdita di biodiversità di habitat particolarmente sensibili o di elevato valore di conservazione. Tuttavia, in tale contesto, il concetto di «conversione» si riferirebbe al declassamento complessivo da uno stato a uno stato inferiore. Sebbene tale criterio possa impedire un cambiamento catastrofico di questo tipo, esso non consentirebbe di evitare che altre attività, sebbene meno dannose, causino un danno significativo al buono stato e alla resilienza degli ecosistemi. Quando la Commissione, nella decisione impugnata, ha fatto riferimento al suddetto punto 6, essa avrebbe quindi commesso un errore di diritto o un errore manifesto di valutazione.
212 Nel suo controricorso, la Commissione avrebbe sottolineato l’esigenza che, nelle aree protette o designate, l’attività sia conforme agli obiettivi di conservazione fissati per tali aree. Le ricorrenti ammettono che tale elemento possa, «in alcuni casi», soddisfare i requisiti dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia. Tuttavia, ciò non sarebbe sufficiente, dato che gli obiettivi di conservazione costituirebbero uno «standard esterno» e il requisito in questione riguarderebbe solo le aree protette.
213 Inoltre, secondo le ricorrenti, i criteri di vaglio tecnico enunciati al punto 6 della tabella dei criteri del principio consistente nel «non causare danni significativi» di cui al punto 1.3 degli allegati I e II del regolamento delegato non rispettano una serie di requisiti specificati dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia. Tenuto conto della grande generalità delle informazioni richieste in un piano di gestione forestale, il semplice fatto di esigere l’inclusione di tali informazioni non costituirebbe un criterio che identifichi i contributi potenziali più rilevanti rispetto all’obiettivo della biodiversità [articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia], né un criterio che precisi i requisiti minimi da rispettare per evitare di causare un danno significativo [articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento], né tantomeno un criterio quantitativo che precisi soglie chiare [articolo 19, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento].
214 Nella decisione impugnata, la Commissione si sarebbe limitata «nella maggior parte dei casi» a fare riferimento proprio alle disposizioni che le ricorrenti avevano criticato. Pertanto, per quanto riguarda le specie non autoctone, la decisione impugnata non avrebbe risposto alle preoccupazioni espresse nella richiesta di riesame interno. La Commissione si sarebbe certamente riferita alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU 2014, L 137, pag. 35). Tuttavia, tale regolamento non sarebbe menzionato nei criteri di vaglio tecnico. Non potrebbe quindi soddisfare i requisiti del regolamento sulla tassonomia relativi all’adozione di un criterio di vaglio tecnico adeguato, riguarderebbe solo le «specie esotiche invasive», che esso definisce, e non includerebbe tutti i tipi di specie non autoctone utilizzate in silvicoltura che potrebbero tuttavia avere un impatto negativo sull’obiettivo della biodiversità. Per quanto riguarda i pesticidi, il requisito generale che prevede l’inclusione di informazioni sulla «promozione di pratiche rispettose della biodiversità», invocato dalla Commissione nella decisione impugnata, non ha, secondo le ricorrenti, la precisione richiesta dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia. Per quanto riguarda gli impollinatori, l’obbligo, invocato dalla Commissione nella decisione impugnata, di includere le informazioni estremamente generiche menzionate al punto 6, lettere a), g) e h) della tabella dei criteri del principio consistente nel «non causare danni significativi» di cui al punto 1.3 degli allegati I e II del regolamento delegato, non avrebbe nemmeno la precisione richiesta dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia.
215 Si deve quindi, secondo le ricorrenti, concludere che la Commissione abbia commesso, nella decisione, un errore di diritto nell’interpretazione dei requisiti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 19, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento sulla tassonomia, oppure un errore manifesto di valutazione basandosi su disposizioni manifestamente inadeguate a soddisfare tali requisiti, oppure che abbia ecceduto la propria competenza nell’adottare il regolamento delegato.
216 La Commissione contesta tali argomenti.
217 Con il presente motivo, le ricorrenti non hanno dimostrato che la risposta della Commissione figurante al punto 2.6 (pagina 76) dell’allegato III della decisione impugnata sia illegittima a causa di una violazione dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera f), nonché dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento sulla tassonomia. Tutte le argomentazioni addotte dalle ricorrenti a sostegno del sesto motivo devono essere respinte, per i seguenti motivi.
218 Le ricorrenti sostengono erroneamente che la Commissione non abbia risposto alla contestazione formulata nella richiesta di riesame interno, secondo cui i criteri di vaglio tecnico enunciati al punto 6 della tabella dei criteri del principio consistente nel «non causare un danno significativo» figurante al punto 1.3 degli allegati I e II del regolamento delegato non richiederebbero che un livello minimo di protezione o di ripristino sia effettivamente raggiunto (v. punto 209 supra). Infatti, al punto 2.6 (pagina 76) dell’allegato III della decisione impugnata, la Commissione risponde a tale critica in modo succinto, ma completo. Tale risposta copre l’integralità delle critiche sollevate nella richiesta di riesame interno. In particolare, in questa parte della decisione impugnata, la Commissione ha fatto espressamente riferimento alle specie non autoctone, ai pesticidi e agli impollinatori invocati nella richiesta di riesame interno.
219 Inoltre, il punto 2.6 (pagina 76) dell’allegato III della decisione impugnata è esente da errori di diritto o da errori manifesti di valutazione. In questa parte della decisione impugnata, la Commissione rileva che le ricorrenti avevano ignorato il fatto che i criteri in questione del principio consistente nel «non causare un danno significativo» includevano l’obbligo che «[n]on vi sia conversione per gli habitat specificamente sensibili in termini di perdita di biodiversità o di elevato valore di conservazione, né per le zone riservate al ripristino di tali habitat conformemente alla legislazione nazionale». Dalla risposta della Commissione risulta inoltre che «[l]e foreste primarie e secolari sono comprese nel riferimento agli “habitat particolarmente sensibili alla perdita di biodiversità o ad alto valore di conservazione”».
220 Alla luce di tali considerazioni della Commissione, le ricorrenti sostengono, nella fase del presente ricorso, che tale istituzione avrebbe omesso di tenere conto del fatto che i criteri di vaglio tecnico non richiedevano alcun «risultato tangibile» per evitare il pregiudizio di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, cosicché detti criteri di vaglio tecnico sarebbero contrari all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento (v. punto 209 supra). Orbene, detto argomento delle ricorrenti deve essere respinto. Dalla risposta della Commissione contenuta nella decisione impugnata si evince che i criteri di vaglio tecnico in questione possono effettivamente portare a risultati concreti e non si limitano a un obbligo di informazione.
221 Il secondo criterio di cui al punto 6 della tabella dei criteri del principio consistente nel «non causare danni significativi» figurante al punto 1.3 degli allegati I e II del regolamento delegato prevede l’obbligo secondo cui «[n]on vi è conversione per gli habitat particolarmente sensibili in termini di perdita di biodiversità». Tale obbligo, espressamente menzionato nella decisione impugnata, definisce un livello di protezione sufficientemente «tangibile» che gli Stati membri devono raggiungere.
222 Analogamente, affermando che «[n]elle zone designate dall’autorità nazionale competente per essere conservate o negli habitat protetti, l’attività è conforme agli obiettivi di conservazione per tali zone», il primo criterio stabilito al suddetto punto 6 consente di definire un livello di protezione o di ripristino degli habitat da raggiungere. Tale formulazione comporta un risultato che è sufficientemente «tangibile».
223 Inoltre, occorre rilevare che il rinvio, operato dalla Commissione al punto 2.6 (pagina 76) dell’allegato III della decisione impugnata, alla condizione che la gestione delle foreste sia conforme ai suddetti obiettivi di conservazione dei siti protetti e che «[n]on vi sia conversione per gli habitat particolarmente sensibili» non viola i termini dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia.
224 Al contrario, il criterio del principio consistente nel «non causare un danno significativo», in base al quale l’attività deve essere conforme agli «obiettivi di conservazione» delle zone designate dal requisito secondo cui non vi è «alcuna conversione degli habitat», concretizza l’obbligo, per l’operatore economico che intenda vedere la propria attività economica riconosciuta come sostenibile dal punto di vista ambientale, di fare in modo che detta attività non sia «pregiudizievole per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera f), punto ii), del regolamento sulla tassonomia. Allo stesso modo, l’obbligo di includere disposizioni volte a preservare e, eventualmente, a rafforzare la biodiversità, che devono essere dimostrate dalle informazioni dettagliate di cui al punto 1.2, lettera i), della tabella intitolata «Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici» e figuranti al punto 1.3 degli allegati I e II del regolamento delegato, concretizza l’obbligo, per l’operatore economico che intenda vedere la propria attività economica riconosciuta come sostenibile, di garantire che detta attività non sia «gravemente pregiudizievole per il buono stato e la resilienza degli ecosistemi», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento sulla tassonomia. Infine, il riferimento della Commissione a tali criteri può essere considerato anche come una misura che risponde al concetto di «requisito minimo» ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.
225 Certamente, in tale contesto, le ricorrenti sostengono che il requisito secondo cui, nelle «aree protette o designate», l’attività debba essere conforme agli obiettivi di conservazione fissati per tali aree non soddisfi i requisiti dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, poiché il fatto di fare affidamento su «obiettivi di conservazione» costituirebbe uno «standard esterno» che non sarebbe allineato al suddetto regolamento (v. punto 211 supra).
226 Tuttavia, l’argomento dedotto al punto 224 supra deve essere respinto. Infatti, da un lato, è lo «stato di conservazione degli habitat e delle specie», così come stabilito dal regime di conservazione in questione, che deve essere preso come punto di riferimento ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera f), punto ii), del regolamento sulla tassonomia. D’altro canto, come giustamente sostenuto dalla Commissione, la pertinenza del riferimento a tale «standard esterno» è corroborata dal considerando 32 del regolamento sulla tassonomia, secondo cui il termine «gestione sostenibile delle foreste» dovrebbe essere inteso come comprensivo delle «pratiche e dell’utilizzo delle foreste e delle superfici boschive». Inoltre, come giustamente rilevato dalla Commissione, tale requisito va oltre la semplice garanzia che l’attività non «nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie» [articolo 17, paragrafo 1, lettera f), punto ii), del regolamento sulla tassonomia].
227 Secondo le ricorrenti, la «conversione» di un habitat di cui al punto 6 della tabella dei criteri del principio consistente nel «non causare un danno significativo» figurante al punto 1.2 degli allegati I e II del regolamento delegato equivarrebbe a una declassificazione globale da uno status a uno status inferiore, il che avrebbe come effetto che altre attività, sebbene meno dannose, potrebbero comunque causare un danno significativo al buono stato e alla resilienza degli ecosistemi (v. punto 210 supra).
228 Tale argomento non può essere accolto.
229 Da una parte, la premessa su cui si fonda tale argomentazione appare, in ogni caso, di natura speculativa. Anche supponendo che la «conversione» a cui fanno riferimento le ricorrenti possa essere assimilata a un cambiamento di gravità paragonabile a quella di una declassificazione globale della foresta da uno status a uno status inferiore, occorre rilevare che, come osservato ai punti da 199 a 204 supra, le ricorrenti si sono astenute dal precisare in modo concreto le attività economiche effettivamente connesse ad tale conversione e che, secondo il punto 100 del ricorso, «sebbene meno dannose [di detta “conversione”], esse [potrebbero] tuttavia causare un danno significativo al buono stato e alla resilienza degli ecosistemi». Tale indicazione sarebbe stata necessaria, poiché le spiegazioni contenute nella decisione impugnata relative alla conversione degli habitat non consentono, di per sé, di concludere nel senso dell’incompatibilità del criterio di vaglio tecnico in questione con l’articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia. Sotto questo profilo, l’argomento delle ricorrenti è infondato.
230 D’altra parte, le ricorrenti danno un’interpretazione errata del termine «conversione», che menzionano al punto 100 del ricorso. La «conversione» in questione non può essere assimilata allo scenario estremo di un declassamento della foresta da uno status a uno status inferiore. A questo proposito, la suddetta «conversione» è definita più dettagliatamente al punto 6, lettera f), della tabella dei criteri del principio del «non causare danni significativi» di cui al punto 1.3 degli allegati I e II del regolamento delegato. Come ivi definita, tale nozione mira a «escludere la conversione di ecosistemi ad alta diversità biologica in ecosistemi a minore diversità biologica». Inoltre, non si può dedurre, sulla base delle sole memorie delle ricorrenti, che tale definizione sia, di per sé, contraria all’articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia.
231 In tale stesso contesto, le ricorrenti sostengono che rimarrebbe al di sotto dei requisiti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia l’esigenza secondo cui, nelle «aree protette o designate», l’attività debba essere conforme agli obiettivi di conservazione fissati per tali aree, poiché detto requisito riguarderebbe esclusivamente le aree protette (v. punto 211 supra).
232 Tale argomento non può essere accolto. Infatti, ad eccezione del primo dei criteri previsti al punto 6 della tabella dei criteri del principio consistente nel «non causare un danno significativo» di cui al punto 1.3 degli allegati I e II del regolamento delegato, tutti gli altri criteri si applicano anche ai siti situati al di fuori delle aree protette, stabilendo così requisiti sufficienti per evitare un danno significativo. È il caso del criterio relativo all’assenza di conversione di cui al secondo e al terzo comma del suddetto punto 6.
233 Inoltre, nessuno degli argomenti di cui al punto 213 supra riesce a mettere in discussione la fondatezza delle valutazioni formulate dalla Commissione al punto 2.6 (pagina 76) dell’allegato III della decisione impugnata.
234 Per quanto riguarda le specie non autoctone, occorre rilevare quanto segue.
235 La Commissione aveva il diritto di basarsi, nella sua risposta, sulle disposizioni del regolamento n. 1143/2014, anche se tale regolamento non è menzionato, in quanto tale, nei criteri di vaglio tecnico in questione. Non è necessario esaminare l’incidenza della mancata menzione di tale regolamento nei criteri di vaglio tecnico sulla valutazione da parte della Commissione dei suddetti criteri al punto 2.6, lettera b), dell’allegato III della decisione impugnata. Infatti, nell’ambito di un ricorso avverso una decisione che respinge in quanto infondata una richiesta di riesame interno, sono ricevibili solo i motivi diretti a dimostrare errori di diritto o di valutazione che viziano di illegittimità tale decisione, e non quelli riguardanti l’atto amministrativo di cui era stato chiesto il riesame interno (sentenza del 6 ottobre 2021, ClientEarth/Commissione, C‑458/19 P, EU:C:2021:802, punto 49). Di conseguenza, il Tribunale non può esaminare la legittimità di tali criteri, ma solo quella della decisione impugnata. Si deve quindi constatare che gli argomenti addotti contro questa parte della decisione impugnata devono essere respinti. L’affermazione secondo cui il regolamento n. 1143/2014 riguarda solo le «specie esotiche invasive», che esso definisce, e non includa «tutti i tipi di specie non autoctone utilizzate in silvicoltura che possono tuttavia avere un impatto negativo sull’obiettivo della biodiversità» deriva da un’errata comprensione dei concetti e dei parametri del regolamento n. 1143/2014. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, la Commissione è autorizzata a redigere, mediante atti di esecuzione, un elenco delle «specie esotiche invasive» che destano preoccupazione per l’Unione. L’ultima versione dell’elenco è contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/1203 della Commissione, del 12 luglio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 per aggiornare l’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale (GU 2022, L 186, pag. 10). Tale elenco è regolarmente aggiornato e riesaminato almeno ogni sei anni, come risulta dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1143/2014.
236 Orbene, da una parte, l’applicazione della nozione di «specie esotica invasiva» dipende, in pratica, da complesse valutazioni scientifiche. Contrariamente a quanto sembrano suggerire le ricorrenti, non ogni specie esotica che giunge nell’Unione o ogni specie proveniente da una regione dell’Unione e che crea problemi in un’altra regione dell’Unione è «invasiva» ai sensi del concetto di «specie esotica invasiva» di cui al regolamento n. 1143/2014 e non è quindi necessariamente oggetto di iscrizione nell’elenco dell’Unione. Pertanto, fintantoché non sia stata effettuata un’adeguata valutazione scientifica, è impossibile determinare con certezza se si tratti di una specie esotica invasiva. Il contesto giuridico pertinente per determinare questo tipo di specie è, nel caso in esame, quello stabilito dal regolamento n. 1143/2014, e non la decisione impugnata.
237 D’altra parte, non è affatto escluso che, nel corso del tempo, la Commissione possa essere indotta ad aggiungere all’elenco dell’Unione le «specie esotiche invasive». In tal caso, la mancanza di precisione della decisione impugnata riguardo ai «tipi di specie non autoctone utilizzate in silvicoltura che possono tuttavia avere un impatto negativo sull’obiettivo della biodiversità» – lamentata dalle ricorrenti – potrebbe essere risolta mediante un adeguamento dell’elenco dell’Unione nell’ambito delle procedure previste dal regolamento n. 1143/2014.
238 Tenuto conto di tali elementi, il rinvio operato dalla Commissione nella decisione impugnata all’elenco dell’Unione costituisce una spiegazione chiara, sufficiente e corretta. Nell’ambito dei criteri di vaglio tecnico, la Commissione non era tenuta a fare un riferimento espresso all’elenco dell’Unione, poiché le disposizioni del regolamento n. 1143/2014 sono di applicazione diretta e immediata, senza che sia necessario un riferimento espresso a tale regolamento e senza che i criteri di vaglio tecnico pertinenti possano modificarne gli effetti.
239 Per quanto riguarda i pesticidi, le ricorrenti sostengono che il requisito generale di presentare informazioni sulla «promozione di pratiche rispettose della biodiversità», invocato dalla Commissione nella decisione impugnata, non ha la precisione richiesta dall’«articolo 19, paragrafo 1», del regolamento sulla tassonomia (v. punto 213 supra). A tale riguardo, occorre ricordare che la Commissione, al punto 2.6 (pagina 76) dell’allegato III della decisione impugnata, ha risposto quanto segue:
«[L]’uso eccessivo di pesticidi non sarebbe compatibile con il punto 6, lettera e), dei criteri [del principio consistente nel “non causare danni significativi”] di cui al punto 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato relativo alla “promozione di pratiche rispettose della biodiversità che migliorano i processi naturali delle foreste”».
240 Ciò che la Commissione ha inteso esprimere con tali termini, e che le ricorrenti definiscono come «spiegazione generale», è che l’uso eccessivo di pesticidi, quale menzionato nella richiesta di riesame interno, costituisce uno scenario di gravità tale da collocarsi all’opposto di quanto risulta dal punto 6, lettera e), della tabella dei criteri del principio consistente nel «non causare danni significativi» di cui al punto 1.3 degli allegati I e II del regolamento delegato.
241 Orbene, ciò risulta costituire una risposta sufficiente, non viziata da illegittimità, dal momento che, nel passaggio citato al punto 238 supra, la Commissione ricorda che, ai sensi del punto 6, lettera e), della tabella dei criteri del principio consistente nel «non causare danni significativi» di cui al punto 1.3 degli allegati I e II del regolamento delegato, un’attività economica che comporti un uso eccessivo di pesticidi non può essere considerata «sostenibile dal punto di vista ambientale», ai sensi degli articoli 1 e 3 del regolamento sulla tassonomia. In altre parole, la questione sollevata dalle ricorrenti in relazione al criterio generale che prevede l’inclusione di informazioni sulla «promozione di pratiche rispettose della biodiversità» è già risolta dal regolamento delegato, letto in combinato disposto con il regolamento sulla tassonomia.
242 Infine, per quanto riguarda gli impollinatori, la Commissione ha stabilito, al punto 2.6 (pagina 76) dell’allegato III della decisione impugnata, quanto segue:
«In quarto luogo, gli impollinatori sono inclusi al punto 6, lettere a), g) [e] h) dei criteri [del principio consistente nel “non causare danni significativi”] di cui al punto 1.3 dell’allegato I del regolamento delegato».
243 Secondo le ricorrenti, l’obbligo – invocato dalla Commissione nella decisione impugnata – di includere le informazioni di cui al punto 6, lettere a), g) e h) della tabella dei criteri del principio consistente nel «non causare danni significativi» di cui al punto 1.3 degli allegati I e II del regolamento delegato sarebbe ben lungi dal soddisfare il requisito di precisione richiesto dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia (v. punto 213 supra).
244 Tale argomento non è in alcun modo suffragato, poiché le ricorrenti non indicano quale disposizione dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia sarebbe asseritamente in contraddizione con la decisione impugnata.
245 Alla luce di quanto precede, il sesto motivo deve essere respinto.
Sul settimo motivo, basato su errori di diritto e su manifesti errori di valutazione commessi dalla Commissione nel concludere, nella decisione impugnata, che i criteri di vaglio tecnico della mitigazione relativi alle attività forestali connesse alle bioenergie siano adeguati a determinare se un’attività apporti un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici
246 Con il settimo motivo, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che siano viziate da errori una serie di valutazioni contenute al punto 3.2.1 dell’allegato III della decisione impugnata, relative alle preoccupazioni espresse nella richiesta di riesame interno in merito alla presunta insufficienza dei criteri di vaglio tecnico concernenti la mitigazione dei cambiamenti climatici per le attività forestali legate alle bioenergie.
247 Il settimo motivo si articola in due parti.
Sulla prima parte del settimo motivo, fondata su errori di diritto e su manifesti errori di valutazione, in quanto la Commissione ha ritenuto che i criteri relativi alla «riduzione delle emissioni di gas a effetto serra» fossero adeguati a garantire che le attività forestali connesse alle bioenergie contribuiscano alla mitigazione dei cambiamenti climatici
248 La Commissione ha indicato, al punto 3.2.1, lettera b), dell’allegato III (pagina 81) della decisione impugnata, quanto segue:
«Le norme relative alle attività connesse alla bioenergia, quali definite nel regolamento delegato, devono essere applicate in combinato disposto con gli altri atti legislativi dell’Unione applicabili. Le emissioni biogeniche sono infatti contabilizzate dagli Stati membri nel quadro complessivo costituito dagli obblighi relativi ai loro inventari nazionali ai sensi del [regolamento (UE) 2018/841] e dai loro impegni per il 2030, mentre le emissioni della catena di approvvigionamento che si verificano nell’Unione (coltivazione, trasporto, ecc.) sono contabilizzate nell’ambito del [sistema di scambio delle quote di emissione] dell’Unione e dei settori [rientranti nel regolamento sulla] ripartizione degli sforzi. Le emissioni della bioenergia sono quindi prese integralmente in considerazione.
I criteri di riduzione delle emissioni di [gas a effetto serra] di cui all’articolo 29, paragrafo 10, della [direttiva] RED II escludono le filiere bioenergetiche la cui catena di approvvigionamento è associata a elevate emissioni di [gas a effetto serra] di origine fossile (ad esempio lunghi trasporti, elevate emissioni di combustibili fossili durante la raccolta o la trasformazione, ecc.). La soglia dell’80% favorisce quindi l’efficienza lungo l’intera catena di approvvigionamento della bioenergia (…)».
249 Orbene, in primo luogo, sarebbe viziata da un errore di diritto l’argomentazione della Commissione secondo cui la contabilizzazione delle emissioni biogeniche derivanti dalla bioenergia forestale nell’ambito del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU 2018, L 156, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento LULUCF»), compensa la mancata considerazione dei criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, poiché violerebbe l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sulla tassonomia. Infatti, la Commissione non avrebbe il diritto di fare riferimento ad altre disposizioni non specificate nella direttiva RED II né nel regolamento delegato – nella fattispecie, il regolamento LULUCF – per soddisfare i requisiti previsti dal suddetto articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sulla tassonomia.
250 In secondo luogo, l’argomentazione della Commissione costituirebbe un errore manifesto di valutazione. Il suo approccio basato sul contesto dello status quo, come quello alla base del regolamento LULUCF, sarebbe errato. Secondo le ricorrenti, il regolamento LULUCF non potrebbe ovviare alle presunte carenze dei criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. I seguenti motivi sarebbero tali da mettere in discussione qualsiasi ragionamento basato sull’argomento relativo alla contabilizzazione delle emissioni biogeniche forestali ai sensi del regolamento LULUCF:
– in primo luogo, secondo le ricorrenti, è errato ritenere, come la Commissione avrebbe sottinteso, che la contabilizzazione delle emissioni nell’ambito del regolamento LULUCF costituisca un sostituto della riduzione delle emissioni e che, per il solo fatto di tale contabilizzazione, l’impatto climatico delle attività forestali legate alle bioenergie risulterebbe in qualche modo attenuato;
– in secondo luogo, la Commissione non avrebbe spiegato in che modo le emissioni derivanti dalla raccolta e dalla combustione della biomassa forestale dovrebbero essere «compensate» nell’ambito del regolamento LULUCF, tenendo presente che, «rispetto alle colture che ricrescono in tempi brevi, la biomassa forestale fa parte di un ciclo del carbonio molto più lungo»; infatti, bruciare le foreste comporterebbe un rapido rilascio di CO2, mentre far ricrescere le foreste per «sequestrare» un volume equivalente di CO2 richiederebbe più tempo;
– in terzo luogo, il regolamento LULUCF non terrebbe conto di tutte le emissioni di carbonio derivanti dalla biomassa, poiché applicherebbe un approccio di riferimento basato su una proiezione dei livelli dei pozzi di assorbimento forestali fondata sui livelli storici di raccolta e terrebbe conto solo delle variazioni dei pozzi di assorbimento forestali rispetto a tale riferimento; di conseguenza, quantità significative di emissioni non verrebbero contabilizzate;
– in quarto luogo, il regolamento LULUCF non si applicherebbe al legno importato da paesi non membri dell’Unione;
– in quinto luogo, le emissioni contabilizzate nell’ambito del regolamento LULUCF sarebbero registrate a livello nazionale e rifletterebbero le variazioni dei pozzi di assorbimento del carbonio forestali e terrestri verificatesi per qualsiasi motivo, e non solo a causa della raccolta di biomassa; tale regolamento non consentirebbe quindi di determinare in che misura la raccolta di biomassa sia responsabile del sovrasfruttamento, se del caso.
251 La Commissione contesta tali argomenti.
252 Le argomentazioni menzionate ai punti 248 e 249 sopra riportati sono prive di fondamento, come risulta dalle seguenti considerazioni.
253 In primo luogo, con l’argomentazione di cui al punto 248 supra, le ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di un errore di diritto che vizi il punto 3.2.1 dell’allegato III della decisione impugnata, sotto il profilo di una violazione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sulla tassonomia.
254 La valutazione della Commissione secondo cui le «norme relative alle attività connesse alla bioenergia, come definite nel regolamento delegato, [dovevano] applicarsi in combinato disposto con gli altri atti legislativi dell’Unione applicabili» [punto 3.2.1, lettera b), dell’allegato III (pagina 81) della decisione impugnata] riguarda la critica formulata dalle ricorrenti, nella richiesta di riesame interno, nei confronti dei criteri di vaglio tecnico previsti al punto 2 della tabella intitolata «Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici» e figuranti ai punti 4.8, 4.13, 4.20 e 4.24 dell’allegato I del regolamento delegato, che rimanda all’allegato VI della direttiva RED II. Tale valutazione è collegata alla frase introduttiva del punto 3.2.1, lettera b), primo comma, dell’allegato III (pagina 80) della decisione impugnata, secondo cui «[i] criteri di riduzione dei [gas a effetto serra] richiedono che le centrali elettriche a biomassa generino almeno l’80% di risparmi di [gas a effetto serra] rispetto alla produzione equivalente di energia fossile» e secondo cui «[t]ale soglia si basa sulle metodologie di calcolo fornite nell’allegato VI della [direttiva] RED II».
255 Orbene, tali risposte – che si basano, proprio come i criteri di vaglio tecnico in questione, su un rinvio all’allegato VI della direttiva RED II – sono conformi all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia.
256 Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia, «[s]i considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se contribuisce in modo sostanziale a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra (…) mediante (…) la produzione, la trasmissione, lo stoccaggio, la distribuzione o l’uso di energie rinnovabili conformemente alla direttiva [RED II]».
257 Il rinvio alla direttiva RED II contenuto nell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia include in particolare l’articolo 29, paragrafi 6 e 7, di tale direttiva. L’articolo 29, paragrafo 6, della direttiva RED II prevede i «criteri di sostenibilità della direttiva RED II». L’articolo 29, paragrafo 7, della direttiva RED II fa invece riferimento ai «criteri LULUCF». Tali criteri LULUCF sono essenzialmente legati ai parametri di cui al regolamento LULUCF, il quale, ai sensi del suo articolo 1, definisce gli impegni degli Stati membri nel settore dell’uso del suolo, del cambiamento di destinazione d’uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF), che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi. Dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la Commissione aveva motivo di fare riferimento, nella sua risposta, alla direttiva RED II. Essa aveva inoltre il diritto di fare riferimento, nelle sue risposte, al regolamento LULUCF. I criteri LULUCF previsti all’articolo 29, paragrafo 7, della direttiva RED II e il regolamento LULUCF sono intrinsecamente connessi, poiché la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti legati alle attività LULUCF è effettuata sulla base di tale regolamento. L’obiettivo del regolamento LULUCF consiste, ai sensi del suo articolo 1, nello stabilire norme per la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti relativi alle attività LULUCF e nella verifica del rispetto di tali impegni da parte degli Stati membri nel settore LULUCF che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell’accordo di Parigi e ad assicurare il rispetto dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione per il periodo dal 2021 al 2030.
258 In primo luogo, occorre osservare che l’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sulla tassonomia richiede che, nel fissare i criteri di vaglio tecnico, la Commissione tenga conto «di ogni pertinente strumento legislativo dell’Unione in vigore». Non si può quindi contestare alla Commissione di aver menzionato, nella decisione impugnata, il fatto di aver tenuto conto delle disposizioni della direttiva RED II e del regolamento LULUCF.
259 In secondo luogo, nessuna delle censure menzionate al punto 249 supra è tale da privare di plausibilità le valutazioni contenute nella decisione impugnata, secondo cui «le emissioni biogeniche sono contabilizzate dagli Stati membri nell’ambito complessivo costituito dagli obblighi relativi ai loro inventari nazionali ai sensi del “regolamento LULUCF” e dai loro impegni per il 2030, mentre le emissioni della catena di approvvigionamento che si verificano nell’Unione (coltivazione, trasporto, ecc.) sono contabilizzate nell’ambito dei criteri di vaglio tecnico dell’Unione e dei settori [rientranti nel regolamento sulla] ripartizione degli sforzi» (v. punto 247 supra) [punto 3.2.1, lettera b), dell’allegato III (pagina 81) della decisione impugnata].
260 Tale dichiarazione descrive fedelmente l’articolazione tra le disposizioni menzionate al punto 256 supra. Al riguardo, occorre ricordare che i criteri LULUCF previsti all’articolo 29, paragrafo 7, della direttiva RED II e il regolamento LULUCF sono intrinsecamente connessi, poiché la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti legati alle attività LULUCF è effettuata sulla base di tale regolamento.
261 In particolare, in primo luogo, contrariamente a quanto suggeriscono le ricorrenti (cfr. punto 249, primo trattino, supra), la Commissione non ha dichiarato né sottinteso che la «contabilizzazione delle emissioni biogeniche forestali ai sensi del regolamento LULUCF» costituisse un sostituto della riduzione delle emissioni, né che fosse solo grazie a tale contabilizzazione delle emissioni che l’impatto climatico delle attività forestali legate alle bioenergie sarebbe, in qualche modo, attenuato. Ciò che emerge dal passaggio della decisione impugnata criticato dalle ricorrenti è che l’utilizzo della biomassa forestale contribuisce alla riduzione delle emissioni, quando sono soddisfatti determinati criteri. Tale tesi costituisce, del resto, la premessa su cui si fonda l’articolo 1, ultima frase, della direttiva RED II, ove occorre precisare che tale premessa è stata formulata dal legislatore stesso. Pertanto, l’affermazione di cui al punto 249, primo trattino, sopra riportato deriva da un’errata lettura della decisione impugnata, cosicché non può che essere respinta.
262 In secondo luogo, deve essere respinta l’argomentazione secondo cui la Commissione non avrebbe «spiegato» in che modo le emissioni derivanti dalla raccolta e dalla combustione della biomassa forestale dovessero essere «compensate» nell’ambito del regolamento LULUCF, poiché, «rispetto alle colture che ricrescono in brevi periodi, la biomassa forestale si inserisce in un ciclo del carbonio molto più lungo» (v. punto 249, secondo trattino, supra).
263 Infatti, la direttiva RED II parte dal presupposto che, se sono soddisfatte le condizioni previste dal suo articolo 29, paragrafi 6 e 7, la biomassa, una volta trasformata in combustibile, possa essere qualificata come energia rinnovabile. Inoltre, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia, la produzione di energia rinnovabile conformemente alla direttiva RED II contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Pertanto, nella misura in cui le ricorrenti intendono contestare l’idoneità della biomassa (forestale) ad essere qualificata come vera energia rinnovabile, nessun motivo di ricorso può essere accolto nei confronti della Commissione. Si tratta di una premessa stabilita dal legislatore, dalla quale la Commissione non può discostarsi a suo piacimento.
264 Inoltre, la Commissione non era tenuta a «spiegare» ulteriormente nella decisione impugnata – né nel regolamento delegato – in che modo le emissioni derivanti dalla raccolta e dalla combustione della biomassa forestale siano «compensate» nell’ambito del regolamento LULUCF. Tale spiegazione risulta dal regolamento LULUCF.
265 Infatti, il regolamento LULUCF impone agli Stati membri di mantenere i propri pozzi di carbonio naturali. Ai sensi dell’articolo 4 di tale regolamento, per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, gli Stati membri sono tenuti a garantire che le emissioni non superino gli assorbimenti, calcolati come la somma totale delle emissioni e degli assorbimenti sul loro territorio, in tutte le categorie contabili di terreni di cui all’articolo 2 del regolamento, cumulati e contabilizzati conformemente allo stesso regolamento. Pertanto, nella misura in cui il regime di compensazione delle emissioni, cui si riferisce l’argomento delle ricorrenti, deriva dal regolamento LULUCF, non si può rimproverare alla Commissione di non aver spiegato, nella decisione impugnata, in che modo le emissioni derivanti dalla raccolta e dalla combustione della biomassa forestale dovrebbero essere compensate nell’ambito del regolamento LULUCF.
266 In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che il regolamento LULUCF non contabilizza tutte le emissioni di carbonio della biomassa, ma solo le variazioni dei pozzi di assorbimento forestali rispetto a un valore di riferimento basato su una proiezione dei livelli dei pozzi di assorbimento forestali fondata sui livelli storici di raccolta (v. punto 249, terzo trattino, supra).
267 Tale argomentazione non è idonea a dimostrare un errore manifesto di valutazione che vizi la risposta della Commissione menzionata al punto 247 supra. È vero che il meccanismo di contabilizzazione delle emissioni previsto dal regolamento LULUCF si basa su un approccio fondato su valori di riferimento che riflettono una proiezione dei livelli dei pozzi di assorbimento del carbonio forestali basata sui livelli storici di raccolta.
268 Tuttavia, come giustamente sostiene la Commissione, se i criteri di vaglio tecnico pertinenti avessero superato i parametri stabiliti nella direttiva RED II e nel regolamento LULUCF, in particolare contabilizzando le emissioni dovute alla combustione di biomassa forestale nel settore energetico, ciò avrebbe potuto comportare un rischio di doppia contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra. Non si può quindi rimproverare alla Commissione, nell’ambito del suo margine di discrezionalità, di essersi basata sui criteri LULUCF.
269 In quarto luogo, il fatto che il regolamento LULUCF non si applichi al legno importato da paesi non membri dell’Unione (v. punto 249, quarto trattino, supra) non pregiudica in alcun modo la fondatezza della risposta fornita dalla Commissione al punto 3.2.1, lettera b), dell’allegato III (pagina 81) della decisione impugnata. I criteri di sostenibilità previsti dall’articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva RED II si applicano allo stesso modo al legno dell’Unione e a quello importato. Infatti, dal paragrafo 6 di tale articolo risulta che i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili devono tenere conto, in particolare, del fatto che il paese in cui la biomassa forestale è stata raccolta disponga di una legislazione a livello nazionale o subnazionale applicabile nella zona di raccolta, nonché di sistemi di monitoraggio. Inoltre, ai sensi del paragrafo 7, lettere a), i) e ii), di detto articolo, si deve anche tenere conto del fatto che il paese o l’organizzazione regionale di integrazione economica di origine della biomassa forestale sia parte dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e disponga di una legislazione applicabile alla zona di sfruttamento, volta a conservare e rafforzare le riserve e i pozzi di carbonio, attestante che le emissioni del settore LULUCF dichiarate non superino gli assorbimenti.
270 In quinto luogo, non può essere accolta la tesi delle ricorrenti secondo cui, in sostanza, le emissioni contabilizzate nell’ambito del regolamento LULUCF non potrebbero essere contabilizzate in modo mirato, il che avrebbe come effetto che il quadro LULUCF non consentirebbe di determinare in che misura la raccolta di biomassa sia responsabile di uno sfruttamento eccessivo.
271 Come risulta dall’allegato IV, punto A, lettera e), del regolamento LULUCF, il livello di riferimento per le foreste degli Stati membri si basa sull’ipotesi che il rapporto tra l’utilizzo solido e quello energetico della biomassa forestale, così come osservato nel periodo dal 2000 al 2009, rimanga costante. Tale premessa, che garantisce che l’aumento dei raccolti destinati all’uso bioenergetico sia contabilizzato come emissione nel settore LULUCF, è sufficientemente mirata.
272 La prima parte del settimo motivo di impugnazione deve quindi essere respinta.
Sulla seconda parte del settimo motivo, basata su un errore manifesto di valutazione che vizia il rigetto, da parte della Commissione, delle argomentazioni delle ricorrenti secondo cui i criteri di sostenibilità della direttiva RED II e i criteri LULUCF sarebbero inadeguati per valutare il contributo delle attività forestali legate alle bioenergie alla mitigazione dei cambiamenti climatici
273 Le ricorrenti sostengono che, al punto 3.2.1, lettera a) (pagina 80), dell’allegato III della decisione impugnata, la Commissione abbia indicato che «i paragrafi 6 e 7 dell’articolo 29 della direttiva RED II non trattano, di per sé, della sostanziale mitigazione dei cambiamenti climatici», ma che «[dovevano] essere letti in combinato disposto con le altre disposizioni dello stesso articolo 29, che garantiscono che, quando si ricorre alla bioenergia, questa debba comportare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra». La Commissione avrebbe inoltre ritenuto che l’applicazione dell’articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva RED II garantisse che «[i]l contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici non [avvenga] a scapito dell’ambiente, e in particolare della biodiversità» e che «le attività legate alla bioenergia [siano] soggette a una serie di criteri, in particolare per quanto riguarda la dichiarazione e la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti LULUCF da parte del paese di origine della biomassa».
274 Orbene, tale ragionamento sarebbe errato. Da un lato, la Commissione non avrebbe potuto basarsi sul regolamento LULUCF per ovviare alle carenze dei criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. D’altro canto, il ragionamento della Commissione sarebbe circolare. Infatti, la Commissione avrebbe riconosciuto che i criteri di sostenibilità LULUCF della direttiva RED II «non trattano, di per sé, la mitigazione sostanziale dei cambiamenti climatici». Tuttavia, essa avrebbe lasciato intendere che il contributo delle attività forestali legate alle bioenergie alla mitigazione dei cambiamenti climatici sarebbe garantito dai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
275 La Commissione contesta tali argomenti.
276 Con gli argomenti menzionati al punto 273 supra, le ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di un errore manifesto di valutazione. Esse non hanno fornito elementi che consentissero al Tribunale di comprendere in cosa consistessero i fatti che la Commissione avrebbe manifestamente valutato in modo errato nel formulare la risposta di cui al punto 3.2.1 dell’allegato III della decisione impugnata.
277 Nella misura in cui gli argomenti menzionati al punto 273 supra possono essere interpretati come fondati su un errore di diritto sotto il profilo di una violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia o dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento, occorre altresì concludere nel senso del loro rigetto. Infatti, tali argomenti sono infondati, come risulta dalle seguenti considerazioni.
278 Le valutazioni della Commissione, contenute al punto 3.2.1, lettera a), dell’allegato III della decisione impugnata, che rispondono alle preoccupazioni formulate dalle ricorrenti ai punti da 274 a 297 della loro richiesta di riesame interno, si basano, in sostanza, su un rinvio all’attitudine dell’articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva RED II, in combinato disposto con le altre disposizioni della stessa direttiva, a garantire l’obiettivo relativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Tale riferimento, operato dalla Commissione, appare pertinente. Né l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia né l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), dello stesso regolamento vietano alla Commissione di subordinare la definizione dei criteri di vaglio tecnico di cui a tali disposizioni a una serie di disposizioni come quelle della direttiva RED II, e in particolare all’articolo 29, paragrafi 6 e 7, di quest’ultima. Al contrario, come risulta dal punto 254 supra, l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia invita la Commissione a tenere conto di tale direttiva, in modo esplicito e senza alcuna riserva.
279 Inoltre, occorre respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui la risposta della Commissione, che si basa sui criteri di sostenibilità e sui criteri LULUCF della direttiva RED II, di cui rispettivamente all’articolo 29, paragrafi 6 e 7, di tale direttiva, è insufficiente.
280 Infatti, non risulta chiaro in cosa consisterebbe l’errore che la Commissione avrebbe presumibilmente commesso facendo riferimento ai criteri di sostenibilità e ai criteri LULUCF della direttiva RED II.
281 Infine, l’argomento delle ricorrenti secondo cui il ragionamento della Commissione sarebbe circolare (v. punto 273 supra) non può che essere respinto. La Commissione poteva legittimamente ritenere che i criteri di sostenibilità e i criteri LULUCF «non riguardassero, di per sé, la mitigazione sostanziale dei cambiamenti climatici». Infatti, i termini «mitigazione sostanziale dei cambiamenti climatici» non compaiono, in quanto tali, nella direttiva RED II.
282 Dal considerando 2 della direttiva RED II risulta che «l’aumento dell’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili (…) costituisce un elemento importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e rispettare gli impegni assunti dall’Unione nell’ambito dell’accordo di Parigi (…), nonché il quadro d’azione dell’Unione in materia di clima ed energia per il 2030, in particolare l’obiettivo vincolante di ridurre le emissioni dell’Unione di almeno il 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990». La direttiva RED II riconosce l’idoneità della biomassa forestale a fungere da energia rinnovabile, qualora soddisfi i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29, paragrafi 6 e 7, della stessa direttiva. Fatti salvi tali criteri, l’utilizzo della biomassa forestale dovrebbe consentire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, ove questa tesi rientra in una scelta operata dal legislatore stesso. Tenuto conto di tali elementi, la Commissione aveva ragione a suggerire, nella decisione impugnata, che il contributo delle attività forestali legate alle bioenergie alla mitigazione dei cambiamenti climatici sarebbe stato garantito dai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva RED II. In tal modo, essa si è limitata a riprendere un presupposto stabilito dal legislatore.
283 Dalle precedenti considerazioni risulta che la seconda parte del settimo motivo nonché il settimo motivo nel suo complesso devono essere respinti.
Sull’ottavo motivo, basato su manifesti errori di valutazione relativi alla risposta della Commissione alle critiche mosse dalle ricorrenti in merito ai criteri di vaglio tecnico del principio del «non causare danni significativi» in relazione alle attività forestali connesse alle bioenergie
284 Con l’ottavo motivo, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che le risposte della Commissione riportate ai punti 3.1.1 e 3.1.2 dell’allegato III (pagine 77 e 78) della decisione impugnata violano l’articolo 10, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), e l’articolo 19, paragrafo 1, lettere d) e k), del regolamento sulla tassonomia, nonché il principio di precauzione. Tali risposte della Commissione avrebbero affrontato le preoccupazioni espresse dalle ricorrenti ai punti da 230 a 260 della richiesta di riesame interno, secondo cui i criteri di vaglio tecnico relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici per quanto riguarda le attività forestali connesse alle bioenergie non rispetterebbero l’obbligo di basarsi su prove scientifiche irrefutabili e il principio di precauzione, come richiesto dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia.
285 L’ottavo motivo si suddivide in tre parti.
Sulla prima parte dell’ottavo motivo, basata sulla presenza di errori nell’interpretazione del principio di precauzione
286 Le ricorrenti sostengono che, al fine di rispondere alle loro argomentazioni relative all’obbligo di basarsi su prove scientifiche irrefutabili (punti da 231 a 251 della richiesta di riesame interno) e al principio di precauzione (punti da 252 a 260 della richiesta di riesame interno), la Commissione, nell’ambito del punto 3.1.2 (pagina 78) dell’allegato III della decisione impugnata, abbia fatto riferimento al punto 1 (pagina 22) dell’allegato II di tale decisione. In tale contesto avrebbe affermato che il principio di precauzione le conferiva un ampio potere discrezionale nell’esercizio delle sue competenze, cosicché era autorizzata ad adeguare il risultato ambientale sostanziale di una determinata attività economica stabilito dai criteri di vaglio tecnico.
287 Tale interpretazione snaturerebbe tuttavia la portata del principio di precauzione, il cui obiettivo sarebbe piuttosto quello di fissare dei limiti al potere discrezionale delle istituzioni dell’Unione. Queste ultime non disporrebbero, in virtù del principio di precauzione, di un potere discrezionale illimitato quando adottano misure in presenza di rischi potenziali per la salute pubblica, la sicurezza e l’ambiente. Si ritiene che un’istituzione si adegui al principio di precauzione solo se rispetta tre fasi specifiche, vale a dire l’identificazione degli effetti negativi, la valutazione dei rischi e la gestione di questi ultimi, al fine di adottare infine le misure appropriate. Inoltre, il principio di precauzione richiederebbe alla Commissione di valutare le «migliori conoscenze scientifiche in materia» e di dare priorità alla protezione dell’ambiente rispetto ad altri interessi. Distorcendo il significato attribuito al principio di precauzione e basandosi su tale principio di diritto per sostenere di disporre di un ampio potere discrezionale che le consenta di «adeguare» il livello del «contributo sostanziale» – mentre tale nozione è già definita all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sulla tassonomia –, la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto.
288 La Commissione contesta tali argomenti.
289 A titolo preliminare, occorre osservare che, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, i criteri di vaglio tecnico si basano su prove scientifiche irrefutabili e sul principio di precauzione, sancito dall’articolo 191 TFUE.
290 Gli argomenti menzionati al punto 286 supra non sono idonei a dimostrare una violazione, da parte della Commissione, del principio di precauzione, cosicché essi devono essere respinti. Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, né le valutazioni figuranti al punto 3.1.2 dell’allegato III della decisione impugnata né quelle contenute al punto 1 (pagina 22) dell’allegato II di detta decisione consentono di constatare che la Commissione abbia ignorato la portata di detto principio.
291 Infatti, ricordando, al punto 3.1.2 (pagina 78) dell’allegato III della decisione impugnata, che il principio di precauzione «presuppone[va] una situazione di incertezza», la Commissione ha fatto riferimento, in sostanza, alla giurisprudenza del giudice dell’Unione secondo cui il principio di precauzione, di cui in particolare all’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, consente alle istituzioni, qualora sussistano incertezze scientifiche circa l’esistenza o la portata dei rischi per l’ambiente, di adottare misure di protezione senza dover attendere che la realtà e la gravità di tali rischi siano pienamente dimostrate o che gli effetti negativi per l’ambiente si concretizzino (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2021, FMC/Commissione, T‑719/17, EU:T:2021:143, punto 63 e giurisprudenza citata).
292 Al punto 3.1.2 dell’allegato III della decisione impugnata, la Commissione ha parimenti fatto riferimento alla giurisprudenza nel menzionare la determinazione del livello di rischio ritenuto accettabile e il compito che incombe alle istituzioni competenti di determinare la soglia critica di probabilità di effetti negativi sull’ambiente nonché il grado di tali effetti potenziali che, a loro avviso, non è più accettabile per la società. A tale riguardo, la Commissione ha indicato che secondo giurisprudenza costante la determinazione del livello di rischio ritenuto inaccettabile per la società spetti, nel rispetto delle norme applicabili, alle istituzioni incaricate della scelta politica che costituisce la fissazione di un livello di protezione adeguato per detta società. Spetta a tali istituzioni determinare la soglia critica di probabilità degli effetti nocivi per la salute pubblica, la sicurezza e l’ambiente e il grado di tali effetti potenziali che esse ritengono inaccettabile per la società e che, una volta superato, richiede, nell’interesse della protezione, in particolare dell’ambiente, il ricorso a misure preventive nonostante la persistente incertezza scientifica (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2021, FMC/Commissione, T‑719/17, EU:T:2021:143, punto 75 e giurisprudenza citata).
293 Infine, quando, al punto 1 (pagina 22) dell’allegato II della decisione impugnata, la Commissione indica che «[l]’applicazione simultanea e cumulativa di tutti questi requisiti implicava che [essa] [fosse] autorizzata ad adeguare l’impatto ambientale sostanziale di una determinata attività economica (…) alla luce, in particolare, delle prove scientifiche irrefutabili disponibili, della coerenza con la normativa specifica dell’Unione e delle possibilità tecnologiche e commerciali», tali affermazioni si riferiscono, in sostanza, alla giurisprudenza secondo cui «la determinazione del livello di rischio ritenuto inaccettabile per la società dipende dalla valutazione effettuata dall’autorità pubblica competente sulle circostanze particolari di ciascun caso concreto». Il Tribunale ha precisato, a tale riguardo, che detta autorità poteva tenere conto, in particolare, della gravità dell’impatto che il verificarsi di tale rischio avrebbe avuto sulla salute pubblica, la sicurezza e l’ambiente, compresa l’entità dei possibili effetti negativi, della persistenza, della reversibilità o dei possibili effetti tardivi di tali danni, nonché della percezione più o meno concreta del rischio sulla base dello stato delle conoscenze scientifiche disponibili (v. sentenza del 17 marzo 2021, FMC/Commissione, T‑719/17, EU:T:2021:143, punto 77 e giurisprudenza citata).
294 Lungi dallo snaturare il contenuto del principio di precauzione, le considerazioni formulate dalla Commissione al punto 3.1.2 (pagina 78) dell’allegato III della decisione impugnata nonché al punto 1 (pagina 22) dell’allegato II della decisione impugnata consistono, in sostanza, in un richiamo all’interpretazione data dal giudice dell’Unione al suddetto principio. Non si può quindi ravvisare alcun errore di diritto al riguardo.
295 Di conseguenza, la prima parte dell’ottavo motivo deve essere respinta in quanto infondata.
Sulla seconda parte dell’ottavo motivo, basata su errori di diritto commessi dalla Commissione in quanto avrebbe attribuito un peso sproporzionato al requisito di coerenza delle politiche stabilito dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sulla tassonomia
296 Le ricorrenti sostengono, ai punti da 244 a 249 della loro richiesta di riesame interno, che la Commissione abbia erroneamente ritenuto che l’obiettivo della coerenza prevalesse sulla necessità di fondare il regolamento delegato su prove scientifiche irrefutabili. La Commissione avrebbe risposto, al punto 3.1.1 (pagina 77) dell’allegato III della decisione impugnata – che rinvia al punto 2.1, lettera b), i) (pagina 29), dell’allegato II di tale decisione –, che, ai sensi del considerando 40 del regolamento sulla tassonomia, era autorizzata ad attribuire un «certo peso» all’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento per «garantire la coerenza dell’atto delegato con gli altri strumenti legislativi dell’Unione in vigore». Risulterebbe, inoltre, dall’allegato II (pagine 34, 35, da 37 a 39 e 41) e dall’allegato III (pagine 80, 81, 84, 85) della decisione impugnata che la Commissione sarebbe partita dal presupposto di essere autorizzata a far prevalere l’esigenza di coerenza delle politiche sugli altri requisiti e persino a basarsi sui criteri della direttiva RED II invece di stabilire criteri di vaglio tecnico di mitigazione per le attività forestali legate alle bioenergie.
297 Secondo le ricorrenti, la Commissione avrebbe così commesso un errore di diritto. Infatti, l’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sulla tassonomia non le consentirebbe di limitarsi a riprendere il testo della normativa vigente per definire i criteri di vaglio tecnico, quando tale approccio porta a un risultato che contravviene ai requisiti del regolamento sulla tassonomia, in particolare all’articolo 10, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento. La formulazione dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia dimostra inoltre che la Commissione non può attribuire un’importanza sproporzionata alla coerenza delle politiche rispetto alle considerazioni scientifiche e ambientali. Mentre l’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), di detto regolamento precisa che i criteri di vaglio tecnico «si basano» su prove scientifiche irrefutabili e sul principio di precauzione, l’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento indica semplicemente che i criteri di vaglio tecnico «fanno riferimento» al diritto dell’Unione pertinente, «ove opportuno». Considerato l’obiettivo di una tassonomia efficace, non sarebbe coerente invocare il principio della coerenza delle politiche in modo ingiustificato e basarsi principalmente sulla legislazione vigente, mentre l’obiettivo stesso del regolamento sulla tassonomia è quello di andare oltre tali obblighi. L’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia non autorizzerebbe inoltre la Commissione a presumere che le attività conformi alla direttiva RED II apportino un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Ai sensi del suddetto articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulla tassonomia, l’obiettivo del regolamento delegato è quello di integrare i criteri di vaglio tecnico. Orbene, tale formulazione risulterebbe molto più rigorosa rispetto al requisito di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia, il quale prevede che le attività relative alle energie rinnovabili debbano essere svolte «in conformità» alla direttiva RED II. Il riferimento alla direttiva RED II avrebbe dovuto essere oggetto di un’interpretazione restrittiva al fine di non compromettere l’obiettivo principale di protezione dell’ambiente del regolamento sulla tassonomia. L’elenco delle possibilità di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a i), del regolamento sulla tassonomia non può essere considerato se non come un minimo indispensabile e non consentirebbe in alcun caso di garantire il livello di protezione richiesto da tale regolamento.
298 La Commissione contesta tali argomenti.
299 Con i motivi di cui al punto 296 supra, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che, nella risposta contenuta al punto 2.1, lettera b), i) (pagina 29), dell’allegato II della decisione impugnata, a cui fa riferimento il punto 3.1.1 (pagina 77) dell’allegato III di tale decisione, la Commissione avrebbe attribuito un’importanza eccessiva ai requisiti di «coerenza delle politiche», di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sulla tassonomia, rispetto al requisito di fondare i criteri di vaglio tecnico su «prove scientifiche irrefutabili», come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), di detto regolamento. Tale risposta sarebbe viziata da un errore di diritto, in quanto sarebbe in contraddizione con l’articolo 10, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 19, paragrafo 1, lettere d) e f), del regolamento sulla tassonomia.
300 Siffatta argomentazione non può essere accolta. In effetti, l’interpretazione data dalla Commissione dell’insieme delle disposizioni menzionate al punto 298 supra appare conforme ai requisiti stabiliti dal regolamento sulla tassonomia. Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, quando la Commissione procede all’analisi delle «prove scientifiche irrefutabili», di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, essa deve assicurarsi che l’adozione di detti criteri di vaglio tecnico sia compatibile con il diritto dell’Unione e con «ogni pertinente normativa dell’Unione in vigore», di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento. Considerata la sua missione di vigilare sull’applicazione del diritto dell’Unione, prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, terza frase, TUE, la Commissione è tenuta a tenere conto del diritto dell’Unione nell’analizzare i fatti e gli elementi scientifici pertinenti. È in questo senso che deve essere inteso il riferimento, da parte della Commissione, al punto 2.1, lettera b), i) (pagina 29), dell’allegato II della decisione impugnata, del proprio diritto di attribuire «un certo peso» ai requisiti di «coerenza delle politiche», che sarebbero, a suo avviso, contemplati dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento.
301 Pertanto, la Commissione aveva il diritto di fare riferimento, nell’ambito del suddetto punto 2.1, lettera b), i) (pagina 29), dell’allegato II della decisione impugnata, alla necessità di garantire la coerenza dei criteri di vaglio tecnico stabiliti nel regolamento delegato con le disposizioni della direttiva RED II, come menzionato al considerando 30 del regolamento delegato e del regolamento LULUCF. L’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia rimanda, a sua volta, alla direttiva RED II. È quindi il legislatore che ha scelto di attribuire particolare importanza alla direttiva RED II. Inoltre, il principio di precauzione, la cui violazione è stata invocata dalle ricorrenti, non richiede un approccio diverso rispetto alla direttiva RED II.
302 Infine, le ricorrenti rimproverano alla Commissione di essersi basata sui criteri di sostenibilità della direttiva RED II, senza tuttavia andare oltre i criteri ivi definiti. Tuttavia, come sostenuto dalla Commissione al punto 3.1.1 (pagina 35) dell’allegato II della decisione impugnata, i criteri di vaglio tecnico delle attività relative alle bioenergie sono, in parte, più rigorosi di quelli previsti dalla direttiva RED II. Ad esempio, mentre l’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva RED II richiede una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 70% entro il 31 dicembre 2025, i criteri di vaglio tecnico previsti al punto 2 del punto 4.8, relativo alla produzione di energia elettrica da bioenergia, dell’allegato I del regolamento delegato prevedono una riduzione di almeno l’80% rispetto alla metodologia di calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e ai combustibili fossili di riferimento di cui all’allegato VI della direttiva RED II. Inoltre, la soglia di 20 megawatt fissata all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva RED II non si applica nell’ambito dei criteri di vaglio tecnico.
303 Alla luce di quanto precede, la seconda parte dell’ottavo motivo deve essere respinta.
Sulla terza parte dell’ottavo motivo, basato sull’esistenza di errori nell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento sulla tassonomia
304 Le ricorrenti sostengono che, in diverse parti della decisione impugnata, in particolare nell’allegato II (pagine 22, 23, 28 e 30) di tale decisione, la Commissione si sarebbe basata, tra l’altro, sul concetto di «facilità d’uso» per suggerire che l’articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento sulla tassonomia dovesse essere interpretato in modo da consentire «al maggior numero possibile di operatori del mercato» di soddisfare le condizioni dei criteri di vaglio tecnico di mitigazione stabiliti per le attività forestali legate alle bioenergie.
305 Orbene, così facendo, la Commissione avrebbe confuso la «facilità d’uso» dei criteri di vaglio tecnico con la loro «applicabilità», essendo quest’ultima assente dai requisiti elencati all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia e dagli obiettivi di detto regolamento. Certo, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento sulla tassonomia e del considerando 47 dello stesso, il criterio della «facilità d’uso» richiederebbe che i criteri di vaglio tecnico siano concepiti nel modo più chiaro possibile al fine di garantire che le imprese li comprendano e li applichino facilmente. La Commissione avrebbe tuttavia esteso il requisito della «facilità d’uso» a tal punto che si potrebbe concludere che essa abbia svuotato di sostanza il regolamento sulla tassonomia. Interpretando l’articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento sulla tassonomia come se esigesse che i criteri di vaglio tecnico di mitigazione relativi alle attività forestali connesse alle bioenergie fossero redatti in modo da estenderne l’applicabilità affinché il maggior numero possibile di attività economiche potesse soddisfarli, la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto.
306 La Commissione contesta tali argomenti.
307 Con gli argomenti menzionati al punto 303 supra, le ricorrenti sostengono che, nella sua risposta figurante al punto 1 (pagine 22 e 23), al punto 2.1, lettera a), ii) (pagina 28), nonché al punto 2.1, lettera b), ii) (pagina 30) dell’allegato II della decisione impugnata, la Commissione avrebbe lasciato intendere che l’articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento sulla tassonomia dovesse essere interpretato in modo da consentire «al maggior numero possibile di operatori del mercato» di soddisfare le condizioni dei criteri di vaglio tecnico di mitigazione fissati per le attività forestali legate alle bioenergie. Tali argomenti sono infondati.
308 Infatti, in nessuna parte della decisione impugnata, compresi i suoi allegati, la Commissione ha affermato che la sua interpretazione dell’articolo 19 del regolamento sulla tassonomia dovesse consentire «al maggior numero possibile di operatori di mercato» di soddisfare le condizioni dei criteri di vaglio tecnico della mitigazione stabiliti per le attività forestali legate alle bioenergie.
309 Ciò che la Commissione ha rilevato al punto 1 (pagine 22 e 23), al punto 2.1, lettera a), ii) (pagina 28), nonché al punto 2.1, lettera b), ii) (pagina 30) dell’allegato II della decisione impugnata, è che era opportuno adottare un approccio coerente nell’interpretazione dell’articolo 19 del regolamento sulla tassonomia, che dovesse tenere conto di tutti gli aspetti contenuti in tale disposizione. Essa ha individuato la «necessità di bilanciare i diversi requisiti dell’articolo 19, paragrafo 1, [del suddetto] regolamento» che si riflettono in altre disposizioni di tale regolamento, quali l’articolo 20, paragrafo 2. Ha inoltre indicato di essere «abilitata» a «calibrare», nell’ambito dei criteri di vaglio tecnico, il livello di contributo sostanziale al cambiamento climatico di una determinata attività economica con altri parametri per garantire la «coerenza» con la legislazione dell’Unione.
310 È vero che la Commissione ha anche indicato, al punto 2.1 (pagina 23) dell’allegato II della decisione impugnata, quanto segue:
«[Q]ualsiasi interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia che si basasse su un’interpretazione eccessivamente restrittiva dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), [di tale] regolamento (…) ridurrebbe indebitamente [il suo] ambito di applicazione (…) a un numero limitato di attività, compromettendo [così] l’obiettivo generale del regolamento sulla tassonomia quale strumento utile [volto a] convogliare i flussi finanziari verso la transizione dell’intera economia dell’[Unione] verso la sostenibilità. Praticamente nessuna attività economica rientrerebbe nel regolamento sulla tassonomia se i [criteri di vaglio tecnico] dovessero basarsi esclusivamente sulle ipotesi scientifiche più prudenti, senza tenere conto degli altri requisiti dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia, in particolare di quelli relativi alla facilità d’uso e alla coerenza con le altre politiche dell’Unione volte al perseguimento di obiettivi di sostenibilità».
311 Tuttavia, né tali valutazioni né le altre considerazioni su cui si fonda la decisione impugnata possono essere interpretate nel senso sostenuto dalle ricorrenti, vale a dire che la Commissione avrebbe scelto di interpretare l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia in modo da consentire «al maggior numero possibile di operatori del mercato» di soddisfare le condizioni dei criteri di vaglio tecnico della mitigazione fissati per le attività forestali connesse alle bioenergie. Al massimo, tali considerazioni consentono di comprendere che, secondo la Commissione, non è opportuno interpretare l’articolo 19, paragrafo 1, di detto regolamento in modo troppo restrittivo senza tenere debitamente conto della totalità dei suoi parametri, pena il compromesso dell’obiettivo generale di tale regolamento. Gli argomenti delle ricorrenti non consentono quindi di stabilire che la Commissione abbia ampliato il concetto di «facilità» di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento sulla tassonomia.
312 Per tali motivi, le argomentazioni menzionate al punto 303 supra non possono che essere respinte.
313 Ne consegue la presente parte e, di conseguenza, l’ottavo motivo devono essere respinti.
Sul nono motivo, basato su manifesti errori di valutazione derivanti dalla mancata considerazione di prove scientifiche irrefutabili e pertinenti, nonché dalla violazione del principio di precauzione
314 Con il nono motivo, le ricorrenti sostengono che costituirebbero un errore manifesto di valutazione le considerazioni formulate dalla Commissione al punto 3.1.1 (pagina 77) e al punto 3.1.2 (pagine 78 e 79) dell’allegato III della decisione impugnata, secondo cui i criteri di vaglio tecnico dell’attenuazione dei cambiamenti climatici relativi alle attività forestali connesse alle bioenergie sarebbero fondati su prove scientifiche irrefutabili e sul principio di precauzione.
315 La Commissione avrebbe affermato, al punto 1 (pagina 21) dell’allegato II della decisione impugnata, in combinato disposto con il punto 3.1.1 (pagina 77) dell’allegato III della stessa decisione, che l’espressione «prove scientifiche irrefutabili» designasse «elementi che non sono dubbi». Avrebbe inoltre sostenuto al punto 3.1.1 della sezione 3 (pagina 77) dell’allegato III della decisione impugnata di aver tenuto «nella massima considerazione gli elementi scientifici disponibili al momento dell’elaborazione dei criteri di sostenibilità relativi alla mitigazione dei rischi ambientali significativi nella [direttiva] RED II».
316 Tale risposta sarebbe viziata da errori manifesti di valutazione e violerebbe quindi l’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia.
317 Infatti, in primo luogo, la Commissione non avrebbe presentato alcun argomento a sostegno del fatto che il regolamento delegato fosse fondato su elementi scientifici.
318 In secondo luogo, affermando al punto 1 dell’allegato II (pagina 23) della decisione impugnata, in combinato disposto con il punto 3.1.1 dell’allegato III della decisione impugnata (pagina 77), che «[p]raticamente nessuna attività economica rientrerebbe nel regolamento sulla tassonomia se i [criteri di vaglio tecnico] dovessero basarsi esclusivamente sulle ipotesi scientifiche più prudenti, senza tenere conto degli altri requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia», la Commissione avrebbe riconosciuto che i criteri di vaglio tecnico erano stati motivati da considerazioni diverse da quelle scientifiche.
319 In terzo luogo, la Commissione avrebbe ammesso, al punto 2.1, lettera b), ii) (pagina 30), dell’allegato II della decisione impugnata, che il regolamento delegato si era discostato dalle raccomandazioni formulate nella relazione del gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile volte a restringere la gamma delle materie prime ammissibili «per applicare l’opzione che allinea il livello del contributo sostanziale previsto nei criteri di vaglio tecnico al livello più elevato di facilità di applicazione di tali criteri e di conformità con la [direttiva] RED II». Su questo punto, la Commissione non avrebbe nemmeno tentato di sostenere che le scelte effettuate nel regolamento delegato fossero supportate da elementi scientifici. Sarebbe quindi errato affermare, come avrebbe fatto la Commissione nella decisione impugnata, di aver tenuto «il massimo conto» degli elementi scientifici.
320 Inoltre, le ricorrenti avrebbero indicato nella richiesta di riesame interno che la Commissione non aveva applicato il principio di precauzione nel fissare i criteri di vaglio tecnico relativi alle attività forestali connesse alle bioenergie. I numerosi avvertimenti scientifici relativi al danno che la raccolta e la combustione della biomassa forestale causano al clima e alla biodiversità avrebbero infatti dovuto indurre la Commissione a escludere dal regolamento delegato le attività forestali legate alle bioenergie o a fissare criteri molto più rigorosi per attenuare i rischi ambientali.
321 Nella decisione impugnata, la Commissione si sarebbe limitata a invocare il principio di precauzione per sostenere di disporre di un ampio potere discrezionale nell’«adeguamento» dei criteri di vaglio tecnico.
322 La risposta che la Commissione avrebbe dato a tali preoccupazioni, espresse nella richiesta di riesame interno, sarebbe viziata da errore, poiché violerebbe il citato articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia. Infatti, la Commissione non avrebbe spiegato in che modo avesse rispettato tale principio. Invocando il «compromesso» che sosteneva di aver dovuto trovare tra i diversi requisiti contenuti nei vari punti dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia, la Commissione avrebbe deliberatamente ignorato lo stato dell’arte, dando priorità a considerazioni economiche e politiche anziché garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, come risulterebbe dal punto 3.1.1 dell’allegato III (pagina 77) della decisione impugnata.
323 La Commissione contesta tali argomenti.
324 Occorre constatare che il nono motivo è infondato, come risulta dai seguenti motivi.
325 In primo luogo, non possono essere accolti gli argomenti delle ricorrenti fondati sulla presunta mancanza di una risposta adeguata da parte della Commissione in merito alla presunta assenza di prove scientifiche irrefutabili a sostegno del regolamento delegato (v. punti da 316 a 318 supra).
326 Anzitutto, l’argomentazione delle ricorrenti secondo cui la Commissione non avrebbe «presentato alcuna argomentazione a sostegno del fatto che l’atto delegato fosse fondato su elementi scientifici inconsistenti» (v. punto 316 supra) è infondata. Al punto 3.1.1 dell’allegato II della decisione impugnata (pagina 33), ovvero la parte della decisione impugnata a cui fa riferimento il punto 3.1.2 dell’allegato III (pagina 78), la Commissione ha espressamente dichiarato di aver «tenuto nella massima considerazione gli elementi scientifici disponibili nell’elaborazione dei criteri di sostenibilità per mitigare i rischi ambientali significativi [di cui] alla [direttiva] RED II». Tale dichiarazione è ripresa, in sostanza, nell’ultima frase del punto 3.1.1 del suddetto allegato III.
327 In secondo luogo, è privo di fondamento l’argomento delle ricorrenti secondo cui l’affermazione della Commissione menzionata al punto 317 supra equivarrebbe a dichiarare che i criteri di vaglio tecnico sarebbero stati motivati da considerazioni diverse da quelle scientifiche.
328 Da una parte, come risulta dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia, le considerazioni di ordine scientifico – definite come «prove scientifiche» all’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), di detto regolamento – non sono le uniche da prendere in considerazione al momento dell’adozione dei criteri di vaglio tecnico. Il semplice fatto che la Commissione si sia basata su fattori diversi da tali «prove scientifiche» non consente di concludere che vi sia stata violazione dell’articolo 19 del regolamento sulla tassonomia e, in particolare, del suo paragrafo 1, lettera f).
329 D’altra parte, nella misura in cui le ricorrenti intendano sostenere che la Commissione si sarebbe lasciata guidare esclusivamente da considerazioni di ordine non scientifico, occorre rilevare che tale argomento si baserebbe su un’errata interpretazione della decisione impugnata. Infatti, con l’affermazione di cui al punto 317 supra, la Commissione ha messo in evidenza due elementi distinti. Da un lato, ha lasciato intendere di aver effettivamente tenuto conto di prove scientifiche che le sembravano irrefutabili, come risulta, più specificamente, dal punto 3.1.1 dell’allegato III di tale decisione (v. punto 325 supra). D’altro canto, ha dichiarato di essersi ritenuta in grado di soppesare i risultati derivanti dall’analisi di tali prove e gli altri parametri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia. Nessuna di queste valutazioni può essere interpretata nel senso che la Commissione si sarebbe lasciata guidare esclusivamente da considerazioni diverse da quelle scientifiche.
330 In terzo luogo, l’argomento menzionato al punto 318 supra si fonda sulla premessa secondo cui la Commissione non avrebbe fornito indicazioni precise, nella decisione impugnata, riguardo alla presa in considerazione delle prove scientifiche irrefutabili al momento dell’adozione dei criteri di vaglio tecnico in questione. Orbene, come risulta dai punti da 90 a 113 supra, tale premessa è errata.
331 Certamente, la Commissione ha indicato, al punto 2.1, lettera b), ii) (pagina 30), dell’allegato II della decisione impugnata, che avrebbe potuto «[s]eguire la raccomandazione del [gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile] e limitare la gamma delle materie prime ammissibili ai biocarburanti avanzati di cui all’allegato IX, parte A, della direttiva RED II, [c]iò che avrebbe dato priorità al requisito di ambizione ambientale, ma avrebbe potuto compromettere i requisiti di coerenza con la legislazione dell’Unione, di parità di condizioni di concorrenza e di facilità d’uso per gli operatori economici». Tuttavia, ne risulta che la Commissione ha optato per la soluzione che consentiva di combinare nel modo più armonioso possibile i vari parametri derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia, e non, come sostengono le ricorrenti, che essa non avrebbe nemmeno tentato di sostenere che le scelte effettuate nel regolamento delegato fossero supportate da prove scientifiche, né che sarebbe errato affermare, come avrebbe fatto la Commissione nella decisione impugnata, che avrebbe tenuto «il massimo conto» delle prove scientifiche (v. punto 318 supra).
332 In secondo luogo, le ricorrenti non dimostrano che la risposta della Commissione alle preoccupazioni espresse nella richiesta di riesame interno in merito a una presunta violazione del principio di precauzione sia viziata da errore in quanto violerebbe l’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia.
333 L’affermazione secondo cui la Commissione non avrebbe spiegato in che modo avrebbe rispettato tale principio (v. punto 321 supra) è in realtà infondata. Infatti, le valutazioni contenute al punto 3.1.2 dell’allegato III (pagine 78 e 79) della decisione impugnata vertono proprio sull’applicazione del principio di precauzione, come si può dedurre in particolare dal titolo stesso di tale sezione nonché dal riferimento espresso al punto 81 della sentenza del 6 maggio 2021, Bayer CropScience e Bayer/Commissione (C‑499/18 P, EU:C:2021:367).
334 Inoltre, l’affermazione secondo cui la Commissione avrebbe operato un «compromesso» tra i diversi requisiti dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia non può essere interpretata, come fanno le ricorrenti, nel senso che la Commissione avrebbe «deliberatamente» ignorato lo stato dell’arte, dando priorità a considerazioni economiche e politiche, anziché garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente (v. punto 321 supra). Al contrario, al punto 3.1.2 dell’allegato II della decisione impugnata (pagina 79), la Commissione ha rilevato che, «in una situazione caratterizzata da lacune nei dati e da un acceso dibattito scientifico sulla loro interpretazione, nonché da tendenze evolutive del mercato (domanda, prezzi, shock esterni), le prove scientifiche irrefutabili costituiscono un riferimento dinamico, proprio come la direttiva RED II stessa». Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, tale valutazione della Commissione non può essere interpretata come basata sull’applicazione di parametri economici «senza tener conto dello stato della scienza o in spregio alla necessità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente».
335 Alla luce di quanto precede, il nono motivo deve essere respinto.
Sul decimo motivo, fondato su manifesti errori di valutazione relativi alla risposta della Commissione alla critica delle ricorrenti riguardo ai criteri del principio consistente nel «non causare un danno significativo» per le attività forestali connesse alle bioenergie, in relazione alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento nonché alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
336 Con il loro decimo motivo, le ricorrenti sostengono che alcune delle risposte fornite dalla Commissione al punto 3.3.2 dell’allegato III della decisione impugnata, relative alle preoccupazioni espresse nella loro richiesta di riesame interno riguardo ai criteri del principio consistente nel «non causare un danno significativo» per le attività forestali legate alle bioenergie in relazione alla «prevenzione e [alla] riduzione dell’inquinamento» e alla «protezione e [al] ripristino della biodiversità e degli ecosistemi», ai sensi dell’articolo 9, lettere e) e f), del regolamento sulla tassonomia, rispettivamente, sono contrarie all’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 17, paragrafo 1, lettere e) e f), del regolamento sulla tassonomia.
337 Il decimo motivo si articola in tre parti.
Sulla prima parte del decimo motivo, basata sull’insufficienza della risposta della Commissione alle contestazioni relative alla mancanza di criteri adeguati volti a prevenire danni significativi alla biodiversità e agli ecosistemi
338 Secondo le ricorrenti, la risposta della Commissione riportata al punto 3.3.2, lettera i) (pagina 89), dell’allegato III della decisione impugnata, che rimanda al punto 3.1.3 (pagine da 47 a 49) dell’allegato II della stessa decisione e che riguarda le preoccupazioni espresse nella richiesta di riesame interno in merito ai criteri di vaglio tecnico del principio consistente nel «non causare danni significativi» relativi alla «protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi», ai sensi dell’articolo 9, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, è viziata da errori manifesti di valutazione e viola quindi l’articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia.
339 Nell’ambito del suddetto punto 3.3.2, lettera i) (pagina 89), dell’allegato III della decisione impugnata, la Commissione avrebbe in particolare fatto riferimento al punto 3.1.3 (pagine da 47 a 49) dell’allegato II della stessa decisione. Inoltre, avrebbe sostenuto che la formulazione dei criteri di vaglio tecnico del principio consistente nel «non causare danni significativi» relativi alla biodiversità sarebbe stata scelta per garantirne la facilità d’uso, in particolare al di fuori dell’Unione. La Commissione avrebbe, inoltre, fatto riferimento alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7, di seguito la «direttiva “habitat”»), e ai criteri di sostenibilità della direttiva RED II. Avrebbe inoltre invocato la sua proposta di revisione della direttiva RED II, che includerebbe «norme più rigorose sull’approvvigionamento di biomassa forestale per quanto riguarda le zone ad alta biodiversità». La Commissione avrebbe infine richiamato il considerando 31 del regolamento delegato, secondo cui i criteri relativi alle attività legate alle bioenergie dovrebbero essere rivisti per tenere conto dell’evoluzione delle politiche pubbliche, come la revisione della direttiva RED II. Inoltre, avrebbe dichiarato che avrebbe esaminato qualsiasi elemento scientifico supplementare pertinente per tenere conto dei risultati di qualsiasi revisione attuale o futura delle politiche, come la revisione della direttiva RED II.
340 Tali risposte sono, secondo le ricorrenti, viziate da errori manifesti di valutazione, per i seguenti motivi.
341 In primo luogo, la Commissione, nei limiti in cui avrebbe invocato la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1, in prosieguo: la «direttiva VIA»), non avrebbe tenuto conto del fatto che, spesso, lo sfruttamento forestale non soddisfa i criteri che giustificano una valutazione ai sensi di tale direttiva. Infatti, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva VIA si applicherebbe solo a una gamma limitata di progetti, vale a dire quelli elencati nell’allegato II di tale direttiva. Gli unici progetti di cui all’allegato II potenzialmente rilevanti sarebbero il «[p]rimo imboschimento e disboscamento ai fini della riconversione dei terreni» [punto 1, lettera d), dell’allegato II della direttiva VIA], ma, nella maggior parte dei casi, lo sfruttamento forestale finalizzato alla produzione di biomassa per la produzione di energia elettrica non comporterebbe una riconversione dei terreni, il che significherebbe che le misure di protezione previste dalla direttiva VIA non si applicano generalmente allo sfruttamento forestale finalizzato alla produzione di biomassa. La Commissione non avrebbe nemmeno indicato il motivo per cui tali criteri potrebbero essere sufficienti a garantire che le attività forestali legate alle bioenergie non causino un danno significativo alla biodiversità né agli ecosistemi. Il fatto che la formulazione di tali criteri rimandi «alla legislazione nazionale applicabile o a norme internazionali equivalenti» non è sufficiente a risolvere il problema derivante dal fatto che alcuni paesi terzi dispongono di leggi poco protettive e applicano in modo lacunoso le norme relative alla tutela dell’ambiente. Infine, per quanto riguarda le valutazioni della Commissione relative alla direttiva «habitat», le ricorrenti sostengono che lo sfruttamento forestale non soddisfa i criteri che giustificano una valutazione ai sensi di tale direttiva. A tal proposito, esse rinviano alle loro argomentazioni nell’ambito della richiesta di riesame, in relazione ai criteri di vaglio tecnico contenuti nel regolamento delegato.
342 In secondo luogo, il riferimento ai criteri di sostenibilità della direttiva RED II sarebbe «inoperante», poiché, in materia di biodiversità, tali criteri richiedono solo l’esistenza di legislazioni o di «sistemi di gestione» a livello delle aree di approvvigionamento forestale che garantiscano che lo sfruttamento sia effettuato nell’ottica «della salvaguardia della qualità del suolo e della biodiversità, al fine di ridurre al minimo gli impatti negativi». Tuttavia, tali criteri non fisserebbero alcuna soglia e non escluderebbero pratiche di sfruttamento che, come il taglio raso, causano un danno considerevole alla biodiversità.
343 In terzo luogo, sarebbe inconferente invocare la futura revisione della direttiva RED II per giustificare le lacune che affliggono i criteri di vaglio tecnico del principio consistente nel «non causare un danno significativo». Il fatto che i criteri della direttiva RED II possano essere oggetto di successive modifiche non esonera le istituzioni dal garantire che tali criteri soddisfino i requisiti del regolamento sulla tassonomia al momento della pubblicazione del regolamento delegato.
344 La Commissione contesta tali argomenti.
345 La prima parte del decimo motivo è priva di fondamento, come risulta dai seguenti motivi.
346 In limine, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un’attività economica, compresi gli elementi di fatto desunti da analisi del ciclo di vita esistenti, tale attività economica è considerata causa di un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, quando «i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resistenza degli ecosistemi» o «ii) nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l’Unione».
347 Come risulta dal punto 193 del ricorso, le ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione nella decisione impugnata, i criteri di vaglio tecnico relativi al principio consistente nel «non causare danni significativi» in questione non siano idonei a garantire che non si debba ritenere che l’attività economica in questione «[nuoccia] in misura significativa alla buona condizione e alla resistenza degli ecosistemi» [articolo 17, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento sulla tassonomia] né che «[nuoce] allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l’Unione» [articolo 17, paragrafo 1, lettera f), punto ii), del regolamento sulla tassonomia].
348 Orbene, tali argomenti non contengono alcuna spiegazione che consenta di comprendere in che modo sarebbe stato violato l’uno o l’altro dei punti del suddetto articolo 17, paragrafo 1, e non possono quindi dimostrare che la risposta della Commissione riportata al punto 3.3.2, lettera i) (pagina 89), dell’allegato III della decisione impugnata sia contraria all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia. Tali argomenti non privano di plausibilità la valutazione effettuata dalla Commissione nella decisione impugnata, come si può dedurre dai seguenti elementi.
349 In primo luogo, non è necessario esaminare l’«efficacia», in termini di allineamento agli obiettivi dell’accordo di Parigi in materia di temperatura, dei vari meccanismi e procedure di valutazione contenuti nelle diverse disposizioni delle direttive «habitat» e VIA, menzionate dalla Commissione nella decisione impugnata.
350 La questione dell’«efficacia» delle direttive «habitat» e VIA in termini di allineamento agli obiettivi dell’accordo di Parigi in materia di temperatura, su cui si fonda l’argomentazione delle ricorrenti, rientra nelle prerogative legislative del Consiglio dell’Unione europea e del Parlamento europeo. Le disposizioni di tali direttive costituiscono il quadro giuridico pertinente in questa fase dell’evoluzione del diritto dell’Unione, quadro al quale la Commissione non può sottrarsi. Il fatto che la Commissione abbia fatto riferimento, nella sua risposta, alle suddette direttive non può quindi costituire un errore di diritto.
351 In ogni caso, non sono comprovate le presunte carenze, invocate dalle ricorrenti, che vizierebbero le valutazioni contenute nel terzo e quarto comma del punto 3.1.3 (pagina 48) dell’allegato II della decisione impugnata, che riguardano il meccanismo di tutela ambientale previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva VIA, nonché dal punto 1, lettera d), dell’allegato II di detta direttiva, o ancora la valutazione prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat».
352 Per quanto riguarda la questione sollevata dalla direttiva VIA, non si può ritenere «improbabile», contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, che la raccolta di biomassa forestale effettuata ai fini della produzione di biomassa forestale rientri nell’allegato II della direttiva VIA o che i soli «progetti» potenzialmente rilevanti nell’ambito della direttiva VIA siano il «[p]rimo imboschimento e disboscamento ai fini della riconversione dei terreni», di cui al punto 1, lettera d), dell’allegato II della direttiva VIA, precisando che, come ricordano le ricorrenti, la riconversione dei terreni implica un cambiamento di destinazione d’uso.
353 Infatti, da un lato, la raccolta della biomassa forestale, che costituisce un progetto di ricomposizione fondiaria, può rientrare anche nel punto 1, lettera a), dell’allegato II della direttiva VIA.
354 D’altro canto, l’interpretazione che le ricorrenti danno del punto 1, lettera d), dell’allegato II della direttiva VIA non è compatibile con l’interpretazione estensiva data dalla Corte dell’ambito di applicazione di tale disposizione. Come risulta dai punti da 32 a 38 della sentenza del 7 agosto 2018, Prenninger e a. (C‑329/17, EU:C:2018:640), anche le operazioni di apertura di un varco boschivo ai fini dell’installazione e dello sfruttamento di una linea aerea di trasporto elettrico rientrano nel punto 1), lettera d), dell’allegato II alla direttiva VIA. Una trasposizione, mutatis mutandis, degli insegnamenti da trarre da tale sentenza al caso di specie permette di concludere che qualsiasi attività di raccolta di biomassa forestale realizzata al fine di conferire ai suoli interessati un «nuovo uso» dei terreni rientra nell’allegato II, punto 1, lettera d), della direttiva VIA e comporta, di conseguenza, l’obbligo di valutarne l’impatto ambientale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva VIA.
355 Per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui la risposta della Commissione sarebbe errata, dato che la direttiva «habitat» sarebbe inadeguata in quanto lo sfruttamento forestale non rientrerebbe nei requisiti che giustificano una valutazione ai sensi di tale direttiva, occorre rilevare quanto segue.
356 L’argomento relativo alla presunta insufficienza del requisito contenuto nell’appendice D degli allegati I e II del regolamento delegato per i siti e le operazioni situati all’interno o in prossimità di zone sensibili dal punto di vista della biodiversità non è suffragato. Come rilevato dalla Commissione nella decisione impugnata, i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva «habitat», a cui fa riferimento la nota a piè di pagina n. 3 dell’appendice D degli allegati I e II del regolamento delegato, garantiscono che lo sfruttamento forestale autorizzato non comprometta in modo significativo l’integrità di un sito, se non altro attraverso l’adozione di misure di mitigazione e di compensazione. Sebbene il criterio del principio consistente nel «non causare un danno significativo», enunciato nell’appendice D degli allegati I e II del regolamento delegato, non vieti lo sfruttamento forestale nelle zone Natura 2000 – al pari della direttiva «habitat» –, esso esige tuttavia che «sia stata effettuata una valutazione adeguata, se del caso, e che, sulla base delle sue conclusioni, siano state attuate le misure di mitigazione necessarie». Gli Stati membri devono quindi adottare misure di protezione per gli habitat forestali, compresi quelli situati al di fuori dei siti Natura 2000. Certo, gli elementi di fatto addotti dalle ricorrenti per dimostrare la presunta inefficacia delle disposizioni della direttiva «habitat» e, di conseguenza, dei criteri di vaglio tecnico del principio del «non causare un danno significativo» in questione, vale a dire gli abbattimenti avvenuti in Polonia e in Estonia «senza che sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale», illustrano situazioni estreme e preoccupanti. Tuttavia, tali circostanze particolari non possono mettere in discussione né la finalità né l’efficacia delle disposizioni della direttiva «habitat» né, di conseguenza, la fondatezza delle dichiarazioni della Commissione riportate a pagina 48 dell’allegato II della decisione impugnata.
357 Per quanto riguarda la contestazione da parte delle ricorrenti della valutazione della Commissione di cui al punto 3.1.3, quarto comma (pagina 48), dell’allegato II della decisione impugnata, secondo cui «[l]a formulazione dei criteri generici [del criterio di vaglio tecnico del principio consistente nel “non causare un danno significativo”] in materia di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, quali enunciati nell’appendice D dell’allegato I del regolamento delegato, è stata anch’essa deliberatamente ampliata per coprire attività che non rientrerebbero nella valutazione appropriata richiesta dalla direttiva “habitat”, o [nella] valutazione di impatto ambientale richiesta dalla direttiva [VIA], ma rientrerebbero in disposizioni legislative equivalenti [; q]uesto spiega l’espressione “con la legislazione nazionale applicabile o con norme internazionali equivalenti” [che figura] nella nota a piè di pagina n. 3 dell’appendice D dell’allegato I del regolamento delegato».
358 Se, secondo le ricorrenti, il riferimento fatto dalla Commissione «alla legislazione nazionale applicabile o a norme internazionali equivalenti» (v. anche la nota a piè di pagina n. 3 dell’appendice D degli allegati I e II del regolamento delegato) non può risolvere il problema posto dalle «leggi che offrono una protezione molto limitata» di alcuni paesi che «applicano in misura limitata le norme di tutela ambientale», tale argomento non può mettere in discussione la legittimità della risposta della Commissione. Esso non può, pertanto, che essere respinto in quanto non fondato.
359 Ne consegue che il riferimento fatto dalla Commissione nella decisione impugnata (punto 3.1.3 dell’allegato II) alla nota a piè di pagina n. 3 dell’appendice D degli allegati I e II del regolamento delegato non si limita a prendere in considerazione le attività economiche situate in paesi terzi dotati di una certa legislazione ambientale. Una lettura della suddetta nota a piè di pagina n. 3 rivela che la Commissione ha inteso riferirsi esclusivamente ai paesi terzi dotati di una legislazione «equivalente» a quella dell’Unione in materia di valutazioni di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7) e alla direttiva «habitat».
360 Il termine «equivalente», che compare nell’argomentazione delle ricorrenti, a sua volta relativa alla nota a piè di pagina n. 3 dell’appendice D degli allegati I e II del regolamento delegato e che si riferisce sia alla legislazione dei paesi terzi sia alle norme internazionali menzionate, mira proprio ad escludere che un’attività economica possa essere considerata conforme ai criteri di vaglio tecnico del principio consistente nel «non causare un danno significativo» quando la valutazione dell’attività economica in questione è stata effettuata in applicazione di «leggi che offrono una protezione molto limitata» o quando tale attività è stata valutata «applicando in misura limitata le norme di protezione dell’ambiente». Dalla nota a piè di pagina n. 3 dell’appendice D degli allegati I e II del regolamento delegato, come menzionata nella decisione impugnata, risulta che un’attività economica che non ha potuto essere valutata secondo la legislazione di un paese terzo a un livello simile («equivalente») alla legislazione dell’Unione è contraria alla suddetta appendice D. Ciò consente di escludere che tale attività possa essere definita «sostenibile dal punto di vista ambientale» ai sensi degli articoli 1 e 3 del regolamento sulla tassonomia.
361 Tenuto conto di questi elementi, il problema relativo ai paesi terzi con un livello di protezione ambientale insufficiente non rientra quindi in una situazione alla quale la decisione impugnata non avrebbe trovato una risposta adeguata.
362 In secondo luogo, sono infondati gli argomenti secondo cui il riferimento ai criteri di sostenibilità contenuti nella direttiva RED II sarebbe «inoperante», poiché i criteri di cui all’appendice D degli allegati I e II del regolamento delegato non fisserebbero «alcuna soglia» e non escluderebbero le «pratiche di sfruttamento che, come il taglio raso, causano un danno considerevole alla biodiversità».
363 Da una parte, l’esempio del taglio raso, invocato dalle ricorrenti, è una realtà dell’economia forestale che è oggetto di definizioni divergenti nelle legislazioni dei diversi Stati, e ciò in funzione di soglie distinte, come si può dedurre dall’articolo 29, paragrafo 6, lettera a), iv), e paragrafo 6, lettera b), iv), della direttiva RED II. Una tale diversità di definizioni delle soglie per il taglio raso vale anche per gli Stati membri dell’Unione. Pertanto, lungi dall’essere sistematicamente considerata problematico, come suggeriscono le ricorrenti, il taglio a raso è, a seconda dei casi, talvolta vietato, talvolta ammesso come pratica accettabile, o addirittura autorizzato a determinate condizioni, nelle legislazioni degli Stati membri. Il taglio raso presenta quindi un carattere ambivalente, nella misura in cui il suo impatto sull’ambiente non è sempre negativo. Non si può quindi ritenere, come fanno le ricorrenti, che ogni taglio raso rientri necessariamente nella nozione di attività che «nuoce in maniera significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi» [articolo 17, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento sulla tassonomia] o alla nozione di attività che «nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l’Unione» [articolo 17, paragrafo 1, lettera f), punto ii), del regolamento sulla tassonomia].
364 D’altra parte, se le ricorrenti intendessero riferirsi solo al taglio raso potenzialmente nocivo – ad esclusione del taglio raso benefico per la foresta – non risulta chiaro quale «soglia paneuropea», ovvero uniformata, la Commissione avrebbe potuto stabilire, nei criteri di vaglio tecnico, per rispondere in modo adeguato a tale problematica. Una tale armonizzazione avrebbe, di conseguenza, uniformato le soglie nazionali applicabili in materia. Va tuttavia osservato che un simile approccio non avrebbe potuto essere intrapreso senza rischiare di ledere sia la base giuridica del regolamento sulla tassonomia, vale a dire l’articolo 114 TFUE, sia il principio di sussidiarietà, previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, TUE. Infatti, il taglio raso è una pratica per la quale gli Stati membri dell’Unione hanno fissato le proprie soglie quantitative – espresse in particolare in termini di ettari – oltre le quali tale pratica è vietata. Tali soglie quantitative sono diverse a causa delle variazioni geografiche nazionali o locali nonché delle specie coinvolte. Le ricorrenti non hanno in alcun momento indicato alla Commissione o al Tribunale in che modo tali soglie nazionali avrebbero potuto essere uniformate, senza che la Commissione, così facendo, violasse il principio di sussidiarietà.
365 In terzo luogo, sono infondati gli argomenti secondo cui sarebbe irrilevante invocare la prossima revisione della direttiva RED II per giustificare le «lacune» dei criteri di vaglio tecnico del principio consistente nel «non causare un danno significativo».
366 Da un lato, le ricorrenti non dimostrano l’esistenza di una «lacuna» nei suddetti criteri di vaglio tecnico, né precisano quale elemento concreto manchi. Dall’altro lato, il riferimento fatto dalla Commissione alla prossima revisione della direttiva RED II appare pertinente. In tal modo, la Commissione ha annunciato la propria disponibilità – se non addirittura riconosciuto il proprio obbligo – ad adeguare i criteri di vaglio tecnico in questione al fine di tenere conto delle future modifiche della direttiva RED II in funzione dell’evoluzione dello stato della scienza o del diritto dell’Unione che disciplina e inquadra l’adozione dei criteri di vaglio tecnico. Non si può ritenere che la Commissione non fosse legittimata ad annunciare, nella decisione impugnata, la propria disponibilità a modificare i criteri di vaglio tecnico in questione, al fine di rispondere all’evoluzione della scienza o alle modifiche della legislazione dell’Unione. L’obbligo per la Commissione di riesaminare periodicamente i criteri di vaglio tecnico di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia è espressamente previsto dall’articolo 19, paragrafo 5, primo comma, di detto regolamento.
367 Tenuto conto di tali elementi, la prima parte del decimo motivo deve essere respinta.
Sulla seconda parte del decimo motivo, basata su errori che viziavano la risposta della Commissione alle contestazioni relative ai criteri di vaglio tecnico del principio consistente nel «non causare un danno grave» ai fini della prevenzione e del controllo dell’inquinamento
368 Secondo le ricorrenti, la risposta della Commissione riportata al punto 3.3.2, ii) (pagine 89 e 90), dell’allegato III della decisione impugnata viola l’articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sulla tassonomia.
369 La Commissione non avrebbe presentato, al punto 3.3.1, ii), dell’allegato III (pagine 89 e 90) della decisione impugnata, alcuna argomentazione strutturata che confutasse la loro critica secondo cui i criteri di vaglio tecnico del principio consistente nel «non causare danni significativi» relativi alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento sono inadeguati a determinare se le attività associate alla bioenergia forestale «comportino un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo, rispetto alla situazione precedente all’avvio dell’attività», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sulla tassonomia. In questa parte della decisione impugnata, la Commissione si sarebbe limitata ad affermare che esse avevano interpretato erroneamente il concetto di «migliori tecniche disponibili», di cui all’articolo 3, paragrafo 10, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU 2010, L 334, pag. 17, in prosieguo: la «direttiva sulle emissioni industriali»), e che l’attuazione delle «migliori tecniche disponibili» «dava i migliori risultati in termini di efficacia ed efficienza ambientale».
370 La Commissione non avrebbe fornito alcuna risposta in merito all’assenza di requisiti quantitativi relativi all’entità della riduzione delle emissioni nelle zone in cui i limiti di inquinamento sono superati.
371 Infine, per quanto riguarda l’inquinamento connesso alla produzione di pellet di legno, la Commissione si sarebbe limitata ad affermare che «[n]onostante un esame approfondito, l’integrazione generalizzata delle considerazioni relative al ciclo di vita nei criteri si [era] rivelata difficile a causa della mancanza di dati utilizzabili e comparabili (v. documento intitolato “Taxonomy [Regulation’s] Impact Assessment”)».
372 La Commissione contesta tali argomenti.
373 La seconda parte del decimo motivo è infondata, per i seguenti motivi.
374 Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sulla tassonomia, si considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un’attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, tale attività economica arreca un danno significativo all’economia circolare e alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento quando comporta un «aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio».
375 Nessuna delle argomentazioni menzionate al punto 368 sopra riportato dimostra l’esistenza di un errore di diritto sotto il profilo di una violazione delle condizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sulla tassonomia. Tali argomenti non privano inoltre di plausibilità le valutazioni effettuate dalla Commissione al punto 3.3.2, ii) (pagine 89 e 90), dell’allegato III della decisione impugnata.
376 Infatti, in primo luogo, l’argomentazione delle ricorrenti secondo cui la Commissione non avrebbe fornito una risposta strutturata per confutare le censure sollevate nella richiesta di riesame interno, ma si sarebbe limitata a rimproverare loro di aver interpretato erroneamente il concetto di «migliori tecniche disponibili», di cui all’articolo 3, paragrafo 10, della direttiva sulle emissioni industriali, non può essere accolta.
377 Le ricorrenti non spiegano precisamente in che modo il fatto che la Commissione abbia basato la propria risposta sul concetto di «migliori tecniche disponibili», di cui all’articolo 3, paragrafo 10, della direttiva sulle emissioni industriali, sarebbe contrario all’articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sulla tassonomia. In particolare, non è possibile individuare, in tali argomentazioni, fatti o elementi di diritto che possano essere concretamente ricondotti al concetto di «aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti» o alle categorie «aria», «acqua» e «suolo», di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sulla tassonomia.
378 D’altra parte, la risposta fornita dalla Commissione al punto 3.3.2, ii) (pagine 89 e 90), dell’allegato III della decisione impugnata è relativamente articolata. Essa permette di comprendere il motivo per cui la Commissione ha fatto del concetto di «migliori tecniche disponibili», figurante all’articolo 3, paragrafo 10, della direttiva sulle emissioni industriali, uno dei parametri fondamentali nell’ambito dei criteri di vaglio tecnico del principio del «non causare danni significativi» relativi alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento di cui al punto 5 della tabella dei criteri del principio consistente nel «non causare danni significativi» figurante ai punti 4.7, 4.8, 4.19, 4.20, 4.23 e 4.24 degli allegati I e II del regolamento delegato.
379 Secondo la Commissione, il fatto di porre il concetto di «migliori tecniche disponibili» al centro di tali criteri era giustificato dal fatto che si tratta di un criterio che rappresenta il massimo livello in materia. È vero che la Commissione non utilizza tale termine nella decisione impugnata. Tuttavia, dall’ultima frase del primo paragrafo a pagina 90 della decisione impugnata, secondo cui «l’attuazione delle migliori tecniche disponibili darebbe i migliori risultati in termini di efficacia ed efficienza ambientale», risulta che essa fonda implicitamente il proprio approccio sulla ricerca di tale optimum. Risulta così che la Commissione fosse ben consapevole del fatto che tale optimum riflette un approccio richiesto dal legislatore.
380 Con le loro argomentazioni, le ricorrenti non spiegano il motivo per cui la Commissione avrebbe dovuto discostarsi dal suddetto criterio relativo alle «migliori tecniche disponibili», quale figura all’articolo 3, paragrafo 10, della direttiva sulle emissioni industriali. L’argomentazione delle ricorrenti al riguardo è vaga e incompleta. Essa non spiega perché il ricorso alle «migliori tecniche disponibili», vale a dire all’optimum in materia, sarebbe inadeguato per soddisfare le condizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sulla tassonomia o per ottenere i «migliori risultati in termini di efficacia ed efficienza ambientale» di cui si parla nella risposta della Commissione.
381 In secondo luogo, non può essere accolto nemmeno l’argomento delle ricorrenti secondo cui la Commissione non avrebbe risposto alla censura relativa all’assenza di requisiti in merito all’entità della riduzione delle emissioni nelle «zone che superano i limiti di inquinamento» (v. punto 369 supra).
382 Tale argomento è comprensibile solo alla luce delle censure sollevate dalle ricorrenti, nella richiesta di riesame interno, relative agli impianti situati in zone che non rispettano i «valori limite» in materia di qualità dell’aria ai sensi della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1). L’argomento secondo cui la Commissione non avrebbe fornito alcuna risposta in merito all’assenza di requisiti nelle «zone che superano i limiti di inquinamento» è ammissibile nell’ambito del presente ricorso solo nella misura in cui è stato formulato nella richiesta di riesame interno. Orbene, tale argomento risulta ammissibile alla luce di quanto risulta dal punto 366 di tale richiesta. Le ricorrenti vi avevano criticato l’assenza di requisiti per le «zone che superano i limiti di inquinamento», e ciò non in modo generico, ma al fine di rilevare l’assenza di una «soglia quantitativa» per quanto riguarda l’entità della riduzione delle emissioni.
383 È vero che, al punto 3.3.2, ii) (pagine 89 e 90), dell’allegato III della decisione impugnata, la Commissione non ha fatto espressamente riferimento al testo dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulla tassonomia né ha indicato se fosse stata in grado di individuare soglie quantitative relative all’entità della riduzione delle emissioni nelle zone che superano i limiti di inquinamento e se fosse stata costretta a limitarsi a prevedere criteri qualitativi. A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulla tassonomia, i criteri di vaglio tecnico stabiliti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, e dell’articolo 11, paragrafo 3, di tale regolamento, compresi i criteri di cui all’articolo 17 dello stesso regolamento, «sono quantitativi e per quanto possibile comprendono valori limite, altrimenti sono qualitativi».
384 Tuttavia, le ricorrenti non possono sostenere che la Commissione non abbia fornito alcuna risposta in merito all’assenza di requisiti per le «zone che superano i limiti di inquinamento» al punto 3.3.2, ii) (pagine 89 e 90), dell’allegato III della decisione impugnata. Infatti, al punto 1.3 (pagina 65) dell’allegato III della decisione impugnata, la Commissione aveva confutato ogni argomento relativo alla mancanza di criteri quantitativi, rinviando esplicitamente all’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulla tassonomia. Sebbene il punto 1.3 (pagina 65) dell’allegato III della decisione impugnata sia dedicato più in generale alle contestazioni mosse dalle ricorrenti, nella sezione IV.B della richiesta di riesame interno (punto 108 di detta richiesta), per quanto riguarda l’esistenza di uno «sviamento di potere» sulla base del fatto che i criteri di vaglio tecnico del principio consistente nel «non causare un danno significativo» non conterrebbero soglie quantitative, risulta da questa parte della decisione impugnata che, secondo la Commissione, «[l]a natura qualitativa dei criteri deriva dall’assenza di riferimenti misurabili o di misure accettate per definire criteri di selezione quantitativi per l’adattamento in questa fase e dalla relativa mancanza di obiettivi di adattamento quantitativi definiti a livello nazionale, settoriale o subnazionale». Pertanto, tale risposta della Commissione alle contestazioni relative all’eventuale esistenza di uno «sviamento di potere» copre anche la problematica legata alla mancanza di criteri quantitativi, sollevata dalle ricorrenti nell’ambito della seconda parte del decimo motivo.
385 In terzo luogo, è infondato l’argomento secondo cui, per quanto riguarda l’inquinamento connesso alla produzione di pellet di legno, la Commissione si sarebbe «limitata» ad affermare che, «[n]onostante un esame approfondito, l’integrazione generalizzata delle considerazioni relative al ciclo di vita nei criteri [si era] rivelata difficile a causa della mancanza di dati utilizzabili e comparabili» (v. punto 370 supra).
386 Da una parte, in mancanza di un riferimento alle condizioni materiali specifiche dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, menzionate al punto 345 supra, tale argomento è privo di fondamento. Il nesso tra tale argomento e l’ipotesi secondo cui un operatore desideroso di dimostrare la sostenibilità ambientale della propria attività debba evitare che si ritenga che questa «i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resistenza degli ecosistemi» o «ii) nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l’Unione» non risulta affatto evidente.
387 D’altra parte, si deve constatare che, nella risposta fornita al punto 3.3.2, ii) (pagine 89 e 90), dell’allegato III della decisione impugnata, la Commissione non si è «limitata» all’affermazione citata ai punti 368 e 384 supra. Al contrario, per quanto riguarda la questione dell’inquinamento associato alla polvere derivante dalla produzione di pellet di legno, la Commissione ha corredato il passaggio citato di una parentesi che rimanda esplicitamente al documento intitolato «Taxonomy [Regulation’s] Impact Assessment», che ha citato, inoltre, nella nota a piè di pagina XXV della decisione impugnata e il cui titolo completo recita: «Commission Staff Working Document “Impact Assessment”, accompanying the document “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment”, SWD(2018) 264 final, [del] 24.5.2018».
388 Come risulta dal punto 1.2 dell’allegato I della decisione impugnata, che riguarda tutti i soggetti che hanno presentato richieste di riesame interno nei confronti del regolamento delegato, comprese le ricorrenti, la Commissione ritiene di poter affermare che «gli obiettivi generali e specifici del regolamento delegato sono coerenti con quelli del regolamento sulla tassonomia, che sono stati spiegati in dettaglio nel [documento intitolato “Taxonomy [Regulation’s] Impact Assessment”]». Lungi dal limitarsi a tale dichiarazione, la Commissione ha proseguito il proprio ragionamento in merito all’adeguatezza dei criteri di vaglio tecnico del principio consistente nel «non causare un danno significativo» alla luce del regolamento sulla tassonomia, esponendo elementi di ordine giuridico e scientifico alle pagine da 10 a 12 dell’allegato I della decisione impugnata.
389 Le ricorrenti non mettono in discussione l’incidenza, sulla fondatezza delle valutazioni della Commissione, della parentesi che accompagna il passaggio citato al punto 370 supra, che rimanda esplicitamente al suddetto documento intitolato «Taxonomy [Regulation’s] Impact Assessment» (v. punto 386 supra). Allo stesso modo, esse non stabiliscono alcun nesso tra l’argomento menzionato al punto 370 supra e la valutazione generale effettuata dalla Commissione al punto 1.2 dell’allegato I della decisione impugnata. In altre parole, le ricorrenti non tengono conto del contesto più ampio – e articolato – in cui si inserisce la dichiarazione in questione, che ha consentito alla Commissione di formulare tale dichiarazione.
390 Orbene, non ricollocando il passaggio citato al punto 370 supra nel contesto degli elementi rilevati dalla Commissione nell’ambito della valutazione generale figurante al punto 1.2 dell’allegato I della decisione impugnata né in quello del contenuto del documento intitolato «Taxonomy [Regulation’s] Impact Assessment», le ricorrenti non hanno fornito elementi idonei a privare di plausibilità la valutazione della Commissione secondo cui «[n]onostante un esame approfondito, l’integrazione generalizzata delle considerazioni relative al ciclo di vita nei criteri [si era] rivelata difficile a causa della mancanza di dati utilizzabili e comparabili».
391 Di conseguenza, tale censura delle ricorrenti non può che essere respinta, così come la seconda parte del decimo motivo nel suo complesso.
Sulla terza parte del decimo motivo, basata su errori relativi ai criteri di vaglio tecnico del principio consistente nel «non causare un danno significativo» nel contesto dell’economia circolare
392 Secondo le ricorrenti, è contraria all’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del regolamento sulla tassonomia la risposta della Commissione riportata al punto 3.3.2 (pagina 88) dell’allegato III della decisione impugnata, che rimanda al punto 3.1.2, lettera b) (pagine da 44 a 46), dell’allegato II della stessa decisione, per quanto riguarda le preoccupazioni espresse nella richiesta di riesame interno relative alla totale assenza di criteri di vaglio tecnico concernenti il principio consistente nel «non causare danni significativi» in materia di economia circolare per quanto riguarda le attività forestali legate alle bioenergie.
393 Al punto 3.3.2 (pagina 88) dell’allegato III della decisione impugnata – che rimanda al punto 3.1.2, lettera b) (pagina 44), dell’allegato II della decisione impugnata – la Commissione avrebbe risposto a tali preoccupazioni affermando che il rapporto tra il principio dell’utilizzo a cascata e la biomassa era «molto complesso» e che «non esistevano elementi scientifici sufficienti sulla base dei quali fosse possibile elaborare criteri adeguati». La Commissione si sarebbe inoltre basata sui riferimenti all’economia circolare contenuti nella direttiva RED II e sulla sua proposta di revisione di tale direttiva, volta a dissuadere gli Stati dal fornire incentivi alla produzione di energia mediante la combustione di tronchi da sega e da impiallacciatura, ceppi e radici.
394 Tuttavia, in primo luogo, tale risposta conferma, secondo le ricorrenti, che le attività forestali legate alle bioenergie causano un pregiudizio all’economia circolare e che l’assenza di criteri di vaglio tecnico del principio consistente nel «non causare un danno significativo» relativi all’economia circolare viola l’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del regolamento sulla tassonomia, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento sulla tassonomia.
395 In secondo luogo, in risposta alle considerazioni sviluppate dalla Commissione nel controricorso, secondo cui la sua competenza a elaborare criteri di vaglio tecnico dovrebbe essere interpretata alla luce della sua facoltà di adottare un approccio «per fasi» e di procedere sulla base dell’esperienza acquisita, come richiederebbe l’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento sulla tassonomia, le ricorrenti sostengono che, al momento dell’adozione di un atto amministrativo quale un regolamento delegato, la Commissione deve rispettare l’atto legislativo che la autorizza ad adottare tale atto amministrativo, in quanto è in suo potere rivederlo successivamente. Orbene, nel caso di specie, sarebbero esistiti elementi di prova che dimostravano che le attività legate alle bioenergie erano suscettibili di causare un pregiudizio all’economia circolare e che la definizione di criteri di vaglio tecnico del principio consistente nel «non causare un danno significativo» relativi all’economia circolare era necessaria e possibile.
396 La Commissione contesta tali argomenti.
397 Il Tribunale constata che le argomentazioni esposte ai punti 393 e 394 supra sono infondate. Le ricorrenti non sono riuscite a dimostrare che la risposta data dalla Commissione al punto 3.3.2 dell’allegato III (pagina 88) della decisione impugnata, letta congiuntamente al punto 3.1.2, lettera b) (pagina 44), dell’allegato II di tale decisione, sia viziata da un errore manifesto di valutazione né che tale risposta sia contraria all’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del regolamento sulla tassonomia, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), i), di tale regolamento.
398 A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del regolamento sulla tassonomia, la Commissione adotta un regolamento delegato al fine di «integrare l’articolo 17 fissando, per ogni obiettivo ambientale interessato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un’attività economica per la quale sono stati stabiliti criteri di vaglio tecnico (…) arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi». Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sulla tassonomia, un’attività economica è considerata tale da arrecare un grave pregiudizio all’economia circolare quando «conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti».
399 In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione abbia «confermato» che le attività forestali legate alle bioenergie causassero un pregiudizio all’economia circolare e che l’assenza di criteri di vaglio tecnico del principio consistente nel «non causare un danno significativo» in relazione all’economia circolare violi gli articoli 10 e 17 del regolamento sulla tassonomia (v. punto 393 supra). Tale allegazione si basa essenzialmente sulla contestazione, da parte delle ricorrenti, dell’affermazione contenuta nella decisione impugnata secondo cui, alla data di adozione di detta decisione, la Commissione non avrebbe disposto di prove scientifiche irrefutabili per stabilire i criteri di vaglio tecnico del principio consistente nel «non causare danni significativi» relativi all’economia circolare (v. anche il punto 392 supra).
400 Nel caso di specie, l’onere della prova per quanto riguarda l’esistenza di elementi scientifici in grado di fondare l’adozione dei criteri di vaglio tecnico di cui lamentano l’assenza incombe alle ricorrenti. A tal fine, esse devono contestare, nell’ambito del presente ricorso, la conclusione tratta dalla Commissione, fornendo gli elementi idonei a privare di plausibilità la valutazione effettuata da tale istituzione.
401 Dal punto 3.1.2, lettera b), dell’allegato II (pagina 44) della decisione impugnata risulta che l’organizzazione non governativa che aveva sollevato preoccupazioni simili, se non identiche, a quelle delle ricorrenti nella fase della richiesta di riesame interno in merito alla questione del principio dell’utilizzo a cascata della biomassa aveva invocato alcune «TEG recommendations» (raccomandazioni del gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile) a sostegno della propria contestazione. Certamente, gli allegati della domanda contengono una relazione intitolata «Technical Expert Group on sustainable finance», che sembra corrispondere alle suddette «raccomandazioni del TEG», citate più volte dalla Commissione negli allegati della decisione impugnata e depositate nel fascicolo del Tribunale come allegato A.42 alla richiesta a sostegno delle allegazioni formulate nell’ambito del secondo motivo. Tale documento avrebbe potuto, in una certa misura, servire da base per sostenere la presente parte del decimo motivo.
402 Tuttavia, e sebbene non spetti al Tribunale ricercare e individuare, negli allegati, i motivi e gli argomenti suscettibili di costituire il fondamento del ricorso, avendo gli allegati una funzione puramente probatoria e strumentale (sentenza del 15 dicembre 2016, TestBioTech e a./Commissione, T‑177/13, non pubblicata, EU:T:2016:736, punto 141), occorre constatare che la relazione del «Technical Expert Group on sustainable finance» non contiene alcun elemento idoneo a mettere in discussione la fondatezza della risposta della Commissione secondo cui «non esistono elementi scientifici sufficienti sulla base dei quali sia possibile elaborare criteri adeguati» per quanto riguarda l’economia circolare. Come sostenuto dalle ricorrenti nell’ambito del nono motivo, il valore probatorio di tale relazione è scarso rispetto alla problematica dell’economia circolare. In particolare, al punto 166 del ricorso si legge quanto segue:
«Nel definire i criteri di mitigazione (CET) relativi alle attività forestali connesse alle bioenergie, la Commissione ha inoltre dichiarato ufficialmente di essersi basata sulla relazione del [gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile; questo] non ha tuttavia effettivamente proceduto a una raccolta di elementi scientifici, e non si può quindi ritenere che le sue relazioni soddisfino il requisito che richiede “prove scientifiche irrefutabili” [; l]’unica “analisi” formulata nella relazione finale del [gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile] indica che l’utilizzo della bioenergia “se non effettuato correttamente, può non avere alcun impatto positivo netto, o addirittura avere un impatto negativo” sulla mitigazione dei cambiamenti climatici [; l]a relazione del [gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile] non dice però nulla sulle modalità di un “corretto” utilizzo della bioenergia».
403 In tali circostanze, gli elementi addotti dalle ricorrenti non consentono di constatare che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda i criteri di vaglio tecnico del principio secondo cui «non si deve causare un danno significativo all’economia circolare».
404 In secondo luogo, contrariamente a quanto suggeriscono le ricorrenti, l’elemento principale alla base della risposta della Commissione alle loro argomentazioni menzionate al punto 394 supra, figurante al punto 3.1.2, lettera b) (pagine da 44 a 46), dell’allegato II della decisione impugnata, a cui fa riferimento il punto 3.3.2 (pagina 88) dell’allegato III di tale decisione – non costituisce un riferimento da parte della Commissione al fatto che essa abbia il potere di rivedere successivamente il regolamento delegato.
405 Come risulta dall’ultima frase dell’ultimo comma a pagina 44 dell’allegato II della decisione impugnata, l’argomento principale addotto dalla Commissione riguardo al suo potere di rivedere il regolamento delegato si riferisce al fatto che, alla data di adozione del regolamento delegato o della decisione impugnata, essa non disponeva di prove scientifiche irrefutabili per garantire un’adeguata attuazione del principio dell’utilizzo a cascata. In tal modo, essa annuncia la propria disponibilità a rivedere il regolamento delegato quando altre disposizioni del diritto dell’Unione, come quelle della direttiva RED II, potranno essere modificate alla luce di elementi scientifici «supplementari», come risulta dall’ultima frase del secondo comma figurante a pagina 46 dell’allegato II della decisione impugnata. Dall’ultimo comma a pagina 45 dell’allegato II della decisione impugnata risulta che la futura revisione della direttiva RED II riguarderà esplicitamente il principio dell’utilizzo a cascata nonché il suo impatto sul modo appropriato di affrontare la problematica della biomassa, in modo da ridurre al minimo gli effetti di indebita distorsione sul mercato delle materie prime da biomassa e gli effetti negativi sulla biodiversità.
406 Nel loro insieme, contrariamente a quanto suggeriscono le ricorrenti, le considerazioni riportate alle pagine da 44 a 46 dell’allegato II della decisione impugnata non consentono di constatare che la Commissione intendesse giustificare la legittimità del regolamento delegato basandosi sulla possibilità di una futura revisione della direttiva RED II. Ne consegue invece che la Commissione intendeva avvalersi della propria competenza per elaborare criteri di vaglio tecnico sulla base di un approccio fondato sull’evoluzione della scienza e sull’esperienza acquisita in materia. Le dichiarazioni della Commissione in questione consentono di comprendere che essa, almeno al momento dell’adozione del regolamento delegato o della decisione impugnata, abbia preferito astenersi dall’adottare qualsiasi criterio specifico e limitarsi a seguire un approccio «per fasi».
407 Tale approccio graduale esposto dalla Commissione nella decisione impugnata risulta altresì dal considerando 31 del regolamento delegato, secondo il quale «è opportuno integrare, riesaminare e, se del caso, rivedere i criteri di vaglio tecnico per le attività connesse alla bioenergia onde tenere conto delle evidenze empiriche più recenti prendendo in considerazione anche il diritto dell’Unione pertinente, segnatamente la direttiva [RED II] e sue future revisioni».
408 Un siffatto approccio è conforme alla giurisprudenza del giudice dell’Unione. In tal senso, dal punto 91 della sentenza del 17 ottobre 2013, Schaible (C‑101/12, EU:C:2013:661), risulta che, quando il legislatore dell’Unione è chiamato a ristrutturare o a creare un «sistema complesso», è libero di ricorrere a un approccio «per fasi» e di procedere sulla base dell’esperienza acquisita, purché la sua scelta sia fondata su criteri oggettivi e adeguati rispetto agli obiettivi perseguiti dalla normativa in questione. Tale approccio si applica, in linea di principio, non solo al legislatore, ma anche alla Commissione quando adotta atti delegati in materia, poiché il contesto dei criteri di vaglio tecnico contenuti in tali atti rientra in un settore economico caratterizzato da un elevato grado di tecnicità e che merita quindi di essere definito «complesso» ai sensi della giurisprudenza sopra citata.
409 Nel caso di specie, come esposto dalla Commissione al punto 3.1.2, lettera b), dell’allegato II (pagina 44) della decisione impugnata, senza che le ricorrenti abbiano contestato tale aspetto, il nesso tra il principio dell’utilizzo a cascata e la biomassa è estremamente complesso. Poiché la Commissione, secondo le sue stesse dichiarazioni, non disponeva di elementi scientifici sufficienti sulla base dei quali avrebbe potuto adottare criteri di vaglio tecnico adeguati in relazione all’economia circolare e dato che gli elementi del fascicolo dinanzi al Tribunale non consentono di concludere che tali dichiarazioni siano illegittime, si deve concludere che la Commissione aveva il diritto di rinunciare all’adozione di un criterio di vaglio tecnico specifico relativo all’economia circolare e di limitarsi a seguire un approccio «per fasi».
410 Alla luce di quanto precede, la terza parte del decimo motivo deve essere respinta in quanto infondata e, di conseguenza, il decimo motivo nella sua interezza.
Sull’undicesimo motivo, basato su errori di diritto e di valutazione per quanto riguarda la risposta della Commissione alla critica delle ricorrenti relativa ai criteri di vaglio tecnico dell’adattamento ai cambiamenti climatici
411 Con la prima parte dell’undicesimo motivo, le ricorrenti sostengono che la Commissione abbia interpretato erroneamente l’articolo 11, paragrafo 1, nonché l’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sulla tassonomia, il che costituirebbe un errore di diritto.
412 Con la seconda parte dell’undicesimo motivo, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che la decisione impugnata è viziata da un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione avrebbe dichiarato che i criteri di vaglio tecnico dell’adattamento soddisfacevano le condizioni previste dal regolamento sulla tassonomia per quanto riguarda le attività forestali connesse alle bioenergie, senza tuttavia spiegare in che modo tali criteri potessero garantire che le attività forestali legate alle bioenergie apportassero un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici.
413 Al punto 1.2 dell’allegato III (pagine 64 e 65) della decisione impugnata, la Commissione avrebbe indicato, in risposta alle argomentazioni in questione nella richiesta di riesame interno, quale approccio avesse adottato per stabilire i criteri di vaglio tecnico dell’adattamento. Essa sarebbe partita dal presupposto che «tutti i settori e tutte le attività dell’economia sono ritenuti in grado di apportare un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici» e che «non sarebbe stato possibile includere l’intera economia nel quadro dell’adattamento ai cambiamenti climatici in tale atto delegato, tenuto conto dei termini previsti per l’adozione di tale atto». Inoltre, pur dichiarando che i criteri di vaglio tecnico dell’adattamento erano «uniformi» e «basati su procedure», la Commissione avrebbe sostenuto che «la natura essenzialmente qualitativa dei criteri derivava dall’assenza di valori di riferimento misurati o di parametri accettati che consentissero di definire criteri di valutazione quantitativi per l’adattamento in questa fase e dalla relativa assenza di obiettivi di adattamento quantitativi definiti a livello nazionale, settoriale o subnazionale».
414 Orbene, secondo le ricorrenti, il ragionamento della Commissione, sintetizzato al punto 412 supra, si baserebbe su un’errata interpretazione, da parte di quest’ultima, dei requisiti dell’articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), del regolamento sulla tassonomia.
415 In primo luogo, l’ipotesi adottata dalla Commissione nella decisione impugnata secondo cui «tutte le attività possono contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici» (v. punto 412 supra) equivarrebbe a dichiarare che qualsiasi attività considerata come apportante un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici ai sensi dell’allegato I del regolamento delegato sarebbe considerata come apportante anche un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici ai sensi dell’allegato II del regolamento delegato. Orbene, un simile approccio renderebbe superflua la definizione dei criteri di vaglio tecnico dell’adattamento richiesti dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sulla tassonomia e sarebbe quindi contrario all’obiettivo di tale regolamento.
416 In secondo luogo, i criteri di vaglio tecnico di cui all’allegato II del regolamento delegato richiederebbero solo la riduzione dei rischi climatici «più significativi» associati all’attività. Tale limitazione sarebbe contraria all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia, che non conterrebbe alcuna precisazione di questo tipo. Inoltre, la Commissione avrebbe consentito agli operatori economici di determinare liberamente se un rischio climatico rientri tra i rischi «più significativi», il che sarebbe ugualmente errato.
417 In terzo luogo, i criteri di vaglio tecnico dell’adattamento ai cambiamenti climatici deriverebbero tutti dall’obbligo di effettuare una «valutazione dei rischi e della vulnerabilità legati al clima», in virtù della quale devono essere adottate soluzioni di adattamento. Tuttavia, la «valutazione dei rischi e della vulnerabilità legati al clima» risponderebbe solo alla «prima parte della frase dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), [del regolamento sulla tassonomia]» poiché, secondo il regolamento delegato, dovrebbe solo identificare i rischi «che sono rilevanti per l’attività». L’approccio adottato nel regolamento delegato trascurerebbe tuttavia la seconda parte del suddetto articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia, relativa ai rischi derivanti dalle soluzioni di adattamento e suscettibili di incidere sulle persone, sulla natura o sugli attivi Pertanto, i suddetti criteri di adattamento riguarderebbero principalmente la protezione dell’attività dai rischi naturali aggravati dai cambiamenti climatici, ma non terrebbero adeguatamente conto dei rischi per la popolazione e la natura.
418 Infine, nell’ambito della seconda parte dell’undicesimo motivo, le ricorrenti sostengono che la decisione è viziata da un errore manifesto di valutazione. A tale riguardo, sostengono che la decisione non presenta alcun argomento che spieghi in che modo i criteri di vaglio tecnico dell’adattamento possano garantire che le attività forestali legate alle bioenergie apportino un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici.
419 La Commissione contesta tali argomenti.
420 La prima parte dell’undicesimo motivo è infondata, per i seguenti motivi.
421 Per quanto riguarda la portata della prima parte dell’undicesimo motivo, le ricorrenti hanno, al punto 218 del ricorso, menzionato le censure da esse formulate ai punti da 333 a 337 della richiesta di riesame interno. Tuttavia, il ricorso non contiene alcuna argomentazione relativa alla risposta della Commissione figurante al punto 3.3.1 dell’allegato III (pagina 88) della decisione impugnata, letta congiuntamente al punto 2.3 dell’allegato III (pagine da 71 a 73) di detta decisione. Ne consegue che la risposta della Commissione alle censure formulate ai punti da 333 a 337 della richiesta di riesame interno non è contestata. È quindi solo la risposta della Commissione contenuta al punto 1.2 dell’allegato III (pagine da 63 a 65) della decisione impugnata ad essere oggetto dell’undicesimo motivo. Tale interpretazione del presente motivo è confermata dalla nota a piè di pagina n. 51 (pagina 27) della replica, dalla quale risulta che l’undicesimo motivo verte esclusivamente sulla risposta contenuta al punto 1.2 dell’allegato III (pagine da 63 a 65) della decisione impugnata.
422 Inoltre, nessuno degli argomenti menzionati ai punti da 413 a 417 sopra riportati è tale da dimostrare l’esistenza di un errore di diritto o di un errore manifesto di valutazione che vizi la decisione impugnata.
423 In primo luogo, deve essere respinta in quanto infondata la censura relativa al fatto che l’impostazione della Commissione secondo cui «tutte le attività possono contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici» (v. punto 414 supra) sarebbe «quasi ridondante» e renderebbe superflua la definizione dei criteri di vaglio tecnico dell’adattamento richiesti dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sulla tassonomia.
424 È vero che la Commissione ha dichiarato, nella decisione impugnata, che «tutti i settori e tutte le attività dell’economia» sono suscettibili di apportare un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici. Tuttavia, così facendo, essa non ha pregiudicato l’obiettivo dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sulla tassonomia. Tale dichiarazione della Commissione, che equivale a considerare che nessun operatore economico sia escluso dalla cerchia degli attori in grado di contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici, è coerente con l’obiettivo di una transizione verso uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici, ripreso nel considerando 3 del regolamento sulla tassonomia. Tale sviluppo vale per tutti i settori economici.
425 Le ricorrenti contestano inoltre alla Commissione di aver, in sostanza, ritenuto che «ogni attività considerata come apportante un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici ai sensi dell’allegato I del regolamento delegato [dovrebbe] essere considerata [automaticamente] come apportante un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici ai sensi dell’allegato II di tale atto» (v. punto 414 supra), rendendo così «inutile» la definizione dei criteri di vaglio tecnico dell’adattamento richiesti dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sulla tassonomia.
426 In tale contesto, non è possibile individuare alcun errore di diritto da parte della Commissione.
427 La tesi avanzata dalle ricorrenti, menzionata al punto 414 supra, si basa su un’interpretazione teorica della risposta della Commissione. Secondo le ricorrenti, la dichiarazione della Commissione equivarrebbe a rendere «inutile» l’applicazione dei criteri relativi all’adattamento ai cambiamenti climatici di cui all’allegato II del regolamento delegato a un’attività economica, poiché tale attività soddisfa già i requisiti relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici di cui all’allegato I di tale regolamento delegato. Tuttavia, la risposta della Commissione non può essere interpretata nel senso che il riconoscimento di un’attività economica come «sostenibile dal punto di vista ambientale», conformemente ai criteri di vaglio tecnico di cui all’allegato I del regolamento delegato, comporterebbe che tale attività soddisfi automaticamente la categoria di criteri di cui all’allegato II di tale regolamento. Un siffatto automatismo non può essere ammesso, se non altro perché i criteri di vaglio tecnico di cui agli allegati I e II del regolamento delegato sono diversi, come risulta da un confronto delle disposizioni in questione, vale a dire i punti 4.7, 4.8, 4.13, 4.19, 4.20, 4.23 e 4.24 degli allegati I e II del regolamento delegato, relativi alle attività forestali connesse alle bioenergie.
428 Infine, le ricorrenti non contestano il fatto che i criteri stabiliti negli allegati I e II del regolamento delegato si riferiscano alle stesse attività economiche, poiché «non sarebbe stato possibile includere l’intera economia nel quadro dell’adattamento ai cambiamenti climatici in tale regolamento delegato, visti i termini fissati per l’adozione di tale atto» (v. punto 412 supra).
429 A questo proposito, da un lato, le ricorrenti non contestano il fatto che alcune attività economiche di cui all’allegato I del regolamento delegato possano rientrare nell’ambito di applicazione dell’allegato II di tale regolamento.
430 D’altro canto, come rilevato al punto 407 supra, quando la Commissione è chiamata a creare norme che si inseriscono in un sistema economico complesso, le è consentito ricorrere a un approccio graduale e procedere sulla base dell’esperienza acquisita, purché la sua scelta sia fondata su criteri oggettivi e adeguati rispetto agli obiettivi perseguiti dalla normativa in questione. Nel caso di specie, come rilevato al punto 408 supra, la Commissione era autorizzata a procedere per fasi per quanto riguarda i criteri di vaglio tecnico del principio consistente nel «non causare un danno significativo» ai fini dell’economia circolare. È il caso dei criteri di vaglio tecnico dell’adattamento ai cambiamenti climatici.
431 In secondo luogo, l’argomento delle ricorrenti relativo alla riduzione dei rischi climatici «più significativi» (v. punto 415 supra) è irricevibile, poiché, da un lato, non è stato sollevato né ai punti 106 e 107 né ai punti da 333 a 337 della richiesta di riesame interno e, d’altro canto, le ricorrenti fanno riferimento a determinati criteri di vaglio tecnico previsti nel regolamento delegato stesso, ma non nella decisione impugnata.
432 In ogni caso, tale argomento è destituito di fondamento. Secondo le ricorrenti, la «focalizzazione» sulle soluzioni «che riducono in modo sostanziale i rischi climatici fisici più significativi» non è sufficiente a rendere i criteri di vaglio tecnico di cui ai punti 4.7, 4.8, 4.13, 4.19, 4.20, 4.23 e 4.24 dell’allegato II del regolamento delegato conformi all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento sulla tassonomia.
433 Tuttavia, oltre al fatto che le ricorrenti non contestano tale presunta insufficienza rispetto alle condizioni sostanziali di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento sulla tassonomia, esse non spiegano i motivi per cui le soluzioni «che riducono in modo sostanziale i rischi climatici fisici più significativi» (punto 1 della tabella dei criteri di vaglio tecnico intitolata «Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici» e riportata ai punti 4.7, 4.8, 4.13, 4.19, 4.20, 4.23 e 4.24 dell’allegato II del regolamento delegato) non contribuirebbero in modo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici, come richiesto dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia.
434 In terzo luogo, le argomentazioni delle ricorrenti menzionate al punto 416 supra sono infondate. Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, non è dimostrato che i criteri di vaglio tecnico dell’adattamento ai cambiamenti climatici violino l’obbligo di esaminare e identificare i rischi derivanti dalle soluzioni di adattamento che potrebbero incidere sulle persone, sulla natura o sugli attivi, previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia. Le ricorrenti non hanno indicato elementi precisi che possano invalidare la tesi esposta dalla Commissione nel controricorso, secondo cui i suddetti criteri di vaglio tecnico devono essere letti non isolatamente, ma alla luce degli altri criteri, in modo che, combinati, tali criteri garantiscano un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici, come richiesto dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia. Le argomentazioni delle ricorrenti sono selettive e non tengono conto della totalità dei parametri contenuti nei suddetti criteri di vaglio tecnico.
435 La seconda parte dell’undicesimo motivo è, pertanto, infondata. L’affermazione delle ricorrenti secondo cui la Commissione non presenterebbe, nella decisione impugnata, «alcun argomento che spieghi in che modo i criteri di vaglio tecnico dell’adattamento possano garantire che le attività forestali legate alle bioenergie apportino un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici» non consente di privare di plausibilità le valutazioni della Commissione figuranti al punto 1.2 (pagine da 63 a 65) dell’allegato III della decisione impugnata.
436 Le ricorrenti mettono in discussione l’idoneità dei criteri di vaglio tecnico in questione a garantire che le attività forestali legate alle bioenergie apportino un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici. Tuttavia, occorre rilevare che, in particolare, i parametri enunciati alle lettere da a) a e) delle tabelle dei criteri di vaglio tecnico intitolate «Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici» e figuranti al punto 4.7 dell’allegato II del regolamento delegato consentono di determinare in quali circostanze, per quali motivi e secondo quali modalità le soluzioni di adattamento proposte per le attività forestali legate alle bioenergie – e, di conseguenza, le stesse attività economiche – possano apportare un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici. Alla luce di tale contesto noto alle ricorrenti, la Commissione non era tenuta a fornire una siffatta spiegazione nella decisione impugnata. Anche supponendo che le ricorrenti ritengano che gli elementi enunciati ai punti 4.7, 4.8, 4.13, 4.19, 4.20, 4.23 e 4.24 dell’allegato II del regolamento delegato non consentano di spiegare in che modo le soluzioni di adattamento proposte per le attività forestali legate alle bioenergie – e, di conseguenza, le stesse attività economiche – possano apportare un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici, una tale critica non può, in ogni caso, essere validamente sollevata nell’ambito del presente procedimento, poiché avrebbe dovuto essere presentata alla Commissione nella richiesta di riesame interno.
437 Da quanto precede risulta che le argomentazioni di cui ai punti da 413 a 417 supra devono essere respinte e, di conseguenza, l’undicesimo motivo nella sua interezza.
Sul dodicesimo motivo, basato su errori di diritto e di valutazione nell’applicazione dell’Accordo di Parigi e della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)
438 Con il dodicesimo motivo, le ricorrenti contestano la decisione impugnata in quanto la Commissione avrebbe respinto le argomentazioni da esse avanzate nella richiesta di riesame interno, secondo cui il regolamento delegato violerebbe l’articolo 2 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e l’articolo 2, paragrafo 1, dell’Accordo di Parigi.
439 La Commissione, da un lato, avrebbe erroneamente contestato, al punto 4.3 dell’allegato III (pagine da 94 a 96) della decisione impugnata, l’argomento delle ricorrenti secondo cui i criteri di vaglio tecnico della mitigazione erano inadeguati alla luce dell’accordo di Parigi e, dall’altro, avrebbe sostenuto che, in ogni caso, «la natura e la logica generale dell’Accordo di Parigi e della UNFCCC [fossero] tali da non consentire di esaminare la validità del regolamento delegato alla luce di tali strumenti di diritto internazionale».
440 La Commissione contesta tali argomenti.
441 Il dodicesimo motivo è infondato.
442 Poiché l’insieme degli argomenti avanzati dalle ricorrenti a sostegno del presente motivo si basa sulla premessa secondo cui la UNFCCC, in particolare il suo articolo 2, e l’accordo di Parigi, in particolare il suo articolo 2, paragrafo 1, sono invocabili da queste ultime, sia nell’ambito della loro richiesta di riesame interno volta a far constatare l’illegittimità del regolamento delegato, sia nell’ambito della contestazione della legittimità della decisione impugnata nel presente ricorso, il Tribunale esaminerà innanzitutto se, come sostengono le ricorrenti, dette disposizioni abbiano un tale effetto diretto.
443 Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 216, paragrafo 2, TFUE, gli accordi internazionali conclusi dall’Unione vincolano le sue istituzioni e, di conseguenza, prevalgono sugli atti dell’Unione stessa (v. sentenza del 13 gennaio 2015, Consiglio e a./Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, da C‑401/12 P a C‑403/12 P, EU:C:2015:4, punto 52 e giurisprudenza citata).
444 Tuttavia, gli effetti, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, delle disposizioni di un accordo da questa concluso con Stati terzi non possono essere determinati prescindendo dall’origine internazionale di tali disposizioni. In conformità dei principi del diritto internazionale, le istituzioni dell’Unione, competenti a negoziare e concludere un simile accordo, sono libere di convenire con gli Stati terzi interessati determinati effetti che le disposizioni di tale accordo devono produrre nell’ordinamento interno delle parti contraenti. In assenza di una disciplina esplicita di tale questione nell’accordo stesso, spetta ai giudici competenti dell’Unione risolverla al pari di qualsiasi altra questione di interpretazione relativa all’applicazione di detto accordo nell’Unione, fondandosi precisamente sullo spirito, sulla struttura o sulla lettera dello stesso (v., in tal senso, sentenza del 13 gennaio 2015, Consiglio e a./Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, da C‑401/12 P a C‑403/12 P, EU:C:2015:4, punto 53 e giurisprudenza citata).
445 Da giurisprudenza costante risulta che le disposizioni di un accordo internazionale di cui l’Unione sia parte possono essere invocate a sostegno di un ricorso di annullamento di un atto di diritto derivato dell’Unione o di un’eccezione di illegittimità di detto atto solo qualora, da una parte, la natura e l’economia generale dell’accordo in questione non vi ostino e, dall’altra, tali disposizioni appaiano, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise (v. sentenza del 13 gennaio 2015, Consiglio e a./Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, da C‑401/12 P a C‑403/12 P, EU:C:2015:4, punto 54 e giurisprudenza citata). Pertanto, è solo quando queste due condizioni sono cumulativamente soddisfatte che tali disposizioni possono essere invocate dinanzi al giudice dell’Unione al fine di fungere da criterio di valutazione della legittimità di un atto dell’Unione (sentenza del 16 luglio 2015, Commissione/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, punto 37).
446 Contrariamente a quanto sostengono, in sostanza, le ricorrenti, tali condizioni di invocabilità delle disposizioni di un accordo internazionale concluso dall’Unione valgono non solo se dette disposizioni sono invocate a sostegno di un ricorso di annullamento di un atto di diritto derivato dell’Unione, ma anche nell’ambito di una richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Aarhus. Infatti, dai considerando 19 e 21 del regolamento Aarhus discende che la procedura di riesame interno ai sensi di tale regolamento mira a «garantire mezzi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi quelli dinanzi alla Corte di giustizia [dell’Unione europea] in virtù delle disposizioni pertinenti del trattato» e che la possibilità di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato è aperta quando una richiesta di riesame interno non ha avuto esito positivo. Pertanto, una richiesta di riesame interno presentata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Aarhus costituisce una fase procedurale preliminare, che può, se del caso, fondare un successivo ricorso dinanzi al giudice dell’Unione, conformemente all’articolo 12 di detto regolamento. Inoltre, come ricordato al punto 30 supra, la portata del controllo giurisdizionale di una decisione che respinge una richiesta di riesame interno non differisce dalla portata del controllo giurisdizionale dell’atto amministrativo che è stato oggetto di detta richiesta se tale atto dovesse essere oggetto di un ricorso giurisdizionale. In tali circostanze, nulla giustifica il fatto di non applicare, nell’ambito di una richiesta di riesame interno fondata sull’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Aarhus, le stesse condizioni di invocabilità delle disposizioni di un accordo internazionale concluso dall’Unione che prevalgono nell’ambito di un ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione.
447 Nel caso di specie, per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafo 1, dell’accordo di Parigi, occorre ricordare che la Corte ha già statuito che tale disposizione non appare, dal punto di vista del suo contenuto, incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata direttamente per contestare la legittimità di un atto di diritto derivato dell’Unione [sentenza del 4 ottobre 2024, Lituania e a./Parlamento e Consiglio (Pacchetto mobilità), da C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, punti da 1037 a 1040]. Lo stesso vale per l’articolo 2 della UNFCCC. Occorre infatti rilevare che tale disposizione si limita a stabilire obiettivi e regole generali, senza tuttavia definire mezzi precisi né, quantomeno, parametri specifici che consentano di garantire il raggiungimento di detti obiettivi.
448 Poiché una delle condizioni richiamate al punto 444 non è soddisfatta, ne consegue che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, tali disposizioni della UNFCCC e dell’accordo di Parigi non hanno effetto diretto e non possono quindi, in linea di principio, essere invocate dalle ricorrenti per mettere in discussione, nell’ambito del presente ricorso, la legittimità della decisione impugnata, né, nella fase della richiesta di riesame interno, il regolamento delegato.
449 Tuttavia, come giustamente sostengono le ricorrenti, la Corte ha ammesso che, nel caso in cui l’Unione abbia inteso dare esecuzione a un obbligo specifico assunto nell’ambito degli accordi conclusi nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (in prosieguo: gli «accordi OMC») o quando l’atto di diritto dell’Unione in questione rimanda espressamente a disposizioni precise di tali accordi, spetta anche al giudice dell’Unione verificare la legittimità dell’atto in questione e degli atti adottati per la sua applicazione alla luce delle norme di tali accordi (v. sentenza del 13 gennaio 2015, Consiglio e a./Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, da C‑401/12 P a C‑403/12 P, EU:C:2015:4, punto 56 e giurisprudenza citata). La Corte ha tuttavia chiarito che tali due eccezioni erano giustificate solo dalle peculiarità degli accordi che ne avevano determinato l’applicazione (sentenze del 13 gennaio 2015, Consiglio e a./Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, da C‑401/12 P a C‑403/12 P, EU:C:2015:4, punto 57, e del 13 gennaio 2015, Consiglio e Commissione/Stichting Natuur en Milieu e Pesticide Action Network Europe, C‑404/12 P e C‑405/12 P, EU:C:2015:5, punto 49).
450 Per quanto riguarda questa prima eccezione, la Corte ha già statuito, in sostanza, che, affinché sia accertata la volontà del legislatore dell’Unione di dare attuazione nel diritto dell’Unione a un obbligo specifico assunto nell’ambito degli accordi OMC, non era sufficiente che i considerando dell’atto dell’Unione in questione facessero emergere in modo generico che la sua adozione era avvenuta tenendo conto degli obblighi internazionali dell’Unione. Era invece necessario che dalla disposizione specifica del diritto dell’Unione contestata si potesse dedurre che essa mirava a dare attuazione, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, a un obbligo specifico derivante dagli accordi OMC (v. sentenza del 28 settembre 2023, Changmao Biochemical Engineering/Commissione, C‑123/21 P, EU:C:2023:708, punto 79 e giurisprudenza citata).
451 Orbene, nella fattispecie, si deve constatare che le ricorrenti non individuano una disposizione specifica del regolamento delegato – atto di cui hanno contestato la legittimità nell’ambito della richiesta di riesame interno – che miri specificamente ad attuare, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, un obbligo particolare derivante dall’articolo 2 della UNFCCC o dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’accordo di Parigi.
452 Come risulta dal punto 446 supra, tali disposizioni della UNFCCC e dell’accordo di Parigi si limitano a stabilire obiettivi e regole generali, senza tuttavia definire mezzi precisi. Nella misura in cui la UNFCCC specifica, all’articolo 3, paragrafo 3, che «spetta alle [p]arti adottare misure precauzionali per prevedere, prevenire o mitigare le cause dei cambiamenti climatici e limitarne gli effetti negativi» e tenuto conto del fatto che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo di Parigi prevede che esso mira a «rafforzare la risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile e della lotta contro la povertà, in particolare rendendo i flussi finanziari compatibili con un percorso verso uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici», si deve constatare che la UNFCCC e l’accordo di Parigi lasciano un ampio margine di discrezionalità alle parti, tra cui l’Unione, per quanto riguarda la definizione delle modalità precise della loro attuazione.
453 Infatti, sebbene la UNFCCC formuli obiettivi relativi alla prevenzione e alla mitigazione delle cause dei cambiamenti climatici e l’accordo di Parigi specifichi obiettivi relativi all’incoraggiamento dei flussi finanziari verso uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici, nessuno di questi accordi menziona un obbligo relativo alla «tassonomia» di determinate attività economiche, come quelle di cui si tratta nel regolamento sulla tassonomia o quelle menzionate nel regolamento delegato.
454 Alla luce dell’ampio margine di discrezionalità lasciato dalla UNFCCC e dall’accordo di Parigi per quanto riguarda la definizione delle modalità precise della loro attuazione, non si può ritenere che, adottando il regolamento delegato, la Commissione avrebbe inteso attuare obblighi specifici derivanti dall’articolo 2 della UNFCCC o dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’accordo di Parigi (v., per analogia, sentenze del 13 gennaio 2015, Consiglio e a./Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, da C‑401/12 P a C‑403/12 P, EU:C:2015:4, punti 59 e 60, e del 13 gennaio 2015, Consiglio e Commissione/Stichting Natuur en Milieu e Pesticide Action Network Europe, C‑404/12 P e C‑405/12 P, EU:C:2015:5, punti 51 e 52).
455 Per quanto riguarda la seconda eccezione, dalla giurisprudenza risulta che essa presuppone, in sostanza, che la disposizione del diritto dell’Unione la cui incompatibilità con un accordo internazionale vincolante per l’Unione è invocata rimandi direttamente ed esplicitamente a disposizioni precise dell’accordo internazionale in questione (v., in tal senso, sentenze del 13 gennaio 2015, Consiglio e a./Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, da C‑401/12 P a C‑403/12 P, EU:C:2015:4, punto 58, e del 13 gennaio 2015, Consiglio e Commissione/Stichting Natuur en Milieu e Pesticide Action Network Europe, C‑404/12 P e C‑405/12 P, EU:C:2015:5, punto 50).
456 Orbene, come rilevato al punto 450 supra, si deve constatare che le ricorrenti non individuano né nella richiesta di riesame interno né nell’ambito del presente ricorso una disposizione specifica del diritto dell’Unione che esse contestano, vale a dire una disposizione specifica del regolamento delegato che rimandi direttamente ed esplicitamente all’articolo 2 della UNFCCC o all’articolo 2, paragrafo 1, dell’accordo di Parigi.
457 Va inoltre osservato che nemmeno il regolamento sulla tassonomia fa riferimento alla UNFCCC. Allo stesso modo, sebbene tale regolamento menzioni certamente più volte l’accordo di Parigi (v. i considerando 3, 11 e 24, l’articolo 2, punto 5, e l’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento), solo il suo considerando 3 contiene un riferimento esplicito a una disposizione specifica di tale accordo, vale a dire all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di detto accordo. Orbene, detto considerando non fa parte del dispositivo del regolamento sulla tassonomia e non ha, di conseguenza, alcun carattere vincolante in sé. In ogni caso, non è questo considerando che le ricorrenti ritengono contrario a una disposizione specifica dell’accordo internazionale in questione.
458 Ne consegue che nessuna delle due eccezioni menzionate al punto 448 supra è applicabile nel caso di specie.
459 Nella misura in cui le ricorrenti fanno riferimento a una giurisprudenza secondo cui non costituirebbe un ostacolo al controllo, da parte del giudice, del rispetto degli obblighi che incombono all’Unione in quanto parte di un accordo internazionale il fatto che tale accordo contenga disposizioni prive di effetto diretto, nel senso che queste ultime non creerebbero diritti direttamente invocabili in sede giudiziaria dai singoli, a ragione la Commissione sostiene, in sostanza, che la decisione giurisdizionale invocata dalle ricorrenti a tale riguardo (sentenza del 9 ottobre 2001, Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio, C‑377/98, EU:C:2001:523, punto 54) sia rimasta isolata (v., in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nelle cause riunite Consiglio e a./Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, da C‑401/12 P a C‑403/12 P, EU:C:2014:310, punto 67) e non è stata seguita dalla giurisprudenza successiva del giudice dell’Unione. Nonostante un espresso invito a seguirla (conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nelle cause riunite Consiglio e a./Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, da C‑401/12 P a C‑403/12 P, EU:C:2014:310, punto 10), il giudice dell’Unione ha invece confermato, in particolare con le sentenze citate ai punti da 442 a 444 supra, la giurisprudenza costante citata nei suddetti punti e dalla quale, nel caso di specie, discende che le ricorrenti non possono invocare né l’articolo 2 della UNFCCC né l’articolo 2, paragrafo 1, dell’accordo di Parigi, sia nell’ambito del presente ricorso sia nella fase della loro richiesta di riesame interno del regolamento delegato.
460 Pertanto, a ragione la Commissione ha ritenuto, nella decisione impugnata, che la legittimità del regolamento delegato non potesse essere esaminata alla luce di tali disposizioni di diritto internazionale.
461 In ogni caso, occorre constatare che il dodicesimo motivo si basa sulla premessa secondo cui è errata la risposta della Commissione alle critiche delle ricorrenti formulate nella richiesta di riesame interno in relazione ai criteri di vaglio tecnico della mitigazione relativi alle attività forestali connesse alle bioenergie di cui alla prima parte del settimo motivo. Orbene, come già rilevato sopra, con la loro argomentazione formulata nell’ambito della prima parte del settimo motivo, le ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di errori di diritto o di manifesti errori di valutazione che viziano la risposta della Commissione alle loro critiche formulate nella richiesta di riesame interno in relazione ai criteri di vaglio tecnico di mitigazione relativi alle attività forestali connesse alle bioenergie.
462 Tenuto conto di tutti questi elementi, il dodicesimo motivo deve essere respinto, così come il ricorso nella sua interezza.
Sulle spese
463 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti, rimaste soccombenti, vanno condannate a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione, a cinque giudici)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Robin Wood – Gewaltfreie Aktionsgemeinschaft für Natur und Umwelt eV e le altre ricorrenti, i cui nomi figurano in allegato, sono condannate alle spese.
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Costeira |
Kancheva |
Öberg |
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Zilgalvis |
Tichy‑Fisslberger |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 marzo 2026.
Firme
Indice
Fatti
Conclusioni delle parti
In diritto
Considerazioni preliminari sul regolamento relativo alla tassonomia e sul regolamento delegato
Considerazioni preliminari sulla richiesta di riesame interno e sulla portata del controllo del Tribunale
Sul primo motivo, basato su errori di diritto e su manifesti errori di valutazione relativi alla risposta della Commissione alla critica formulata dalle ricorrenti in merito ai criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un’attività di gestione forestale contribuisca in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici
Sulla prima parte del primo motivo, basata su errori di diritto e su manifesti errori di valutazione in relazione alle valutazioni contenute nella decisione impugnata relative all’utilizzo di un valore di riferimento «nel contesto dello status quo» nell’ambito dei criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un’attività di gestione forestale contribuisca in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici
Sulla seconda parte del primo motivo, basata sulla presenza di errori nella risposta della Commissione alle critiche mosse dalle ricorrenti, secondo cui i criteri di vaglio tecnico avrebbero dovuto essere quantitativi e non si sarebbero basati su prove scientifiche irrefutabili né sul principio di precauzione
Sul secondo motivo, fondato su errori di diritto e su manifesti errori di valutazione relativi alla risposta della Commissione alla critica mossa dalle ricorrenti riguardo all’esclusione dell’analisi dei benefici per il clima, prevista per le aziende forestali di superficie inferiore a 13 ettari nei criteri relativi al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici
Sulla prima parte del secondo motivo, basata su errori di diritto o su manifesti errori di valutazione in relazione all’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia per quanto riguarda la risposta della Commissione secondo cui l’esenzione delle aziende di meno di 13 ettari prevista al punto 2.4 dell’allegato I del regolamento delegato mirerebbe a «limitare l’onere amministrativo a carico delle piccole aziende forestali e dei piccoli proprietari forestali»
Sulla seconda parte del secondo motivo, basata su errori di diritto o su manifesti errori di valutazione in relazione all’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, in merito alla risposta della Commissione secondo cui, in sostanza, l’esenzione delle aziende con meno di 13 ettari prevista al punto 2.4 della tabella dei criteri di vaglio tecnico intitolata «Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici» figurante nell’allegato I del regolamento delegato sarebbe giustificata alla luce dell’insieme dei requisiti che devono essere rispettati dai piccoli gestori forestali
Sulla terza parte del secondo motivo, basata su un errore di diritto derivante da un’errata interpretazione, da parte della Commissione, della propria competenza attribuita dall’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sulla tassonomia
Sul terzo motivo, basato sull’esistenza di errori che viziano la risposta fornita dalla Commissione alla critica delle ricorrenti in merito ai criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un’attività non causi un danno significativo all’adattamento ai cambiamenti climatici
Sul quarto motivo, basato su evidenti errori di valutazione riguardo alla risposta della Commissione alla critica delle ricorrenti sui criteri che consentono di stabilire quando un’attività non arreca un danno significativo alla transizione verso un’economia circolare
Sul quinto motivo, basato sull’esistenza di errori di diritto nella risposta della Commissione alla critica delle ricorrenti relativa ai criteri del principio consistente nel «non causare danni significativi» nel contesto della mitigazione dei cambiamenti climatici
Sul sesto motivo, fondato su errori di diritto e su manifesti errori di valutazione che viziano la risposta della Commissione alla critica mossa dalle ricorrenti in merito ai criteri che consentono di determinare se un’attività non causi un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
Sul settimo motivo, basato su errori di diritto e su manifesti errori di valutazione commessi dalla Commissione nel concludere, nella decisione impugnata, che i criteri di vaglio tecnico della mitigazione relativi alle attività forestali connesse alle bioenergie siano adeguati a determinare se un’attività apporti un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici
Sulla prima parte del settimo motivo, fondata su errori di diritto e su manifesti errori di valutazione, in quanto la Commissione ha ritenuto che i criteri relativi alla «riduzione delle emissioni di gas a effetto serra» fossero adeguati a garantire che le attività forestali connesse alle bioenergie contribuiscano alla mitigazione dei cambiamenti climatici
Sulla seconda parte del settimo motivo, basata su un errore manifesto di valutazione che vizia il rigetto, da parte della Commissione, delle argomentazioni delle ricorrenti secondo cui i criteri di sostenibilità della direttiva RED II e i criteri LULUCF sarebbero inadeguati per valutare il contributo delle attività forestali legate alle bioenergie alla mitigazione dei cambiamenti climatici
Sull’ottavo motivo, basato su manifesti errori di valutazione relativi alla risposta della Commissione alle critiche mosse dalle ricorrenti in merito ai criteri di vaglio tecnico del principio del «non causare danni significativi» in relazione alle attività forestali connesse alle bioenergie
Sulla prima parte dell’ottavo motivo, basata sulla presenza di errori nell’interpretazione del principio di precauzione
Sulla seconda parte dell’ottavo motivo, basata su errori di diritto commessi dalla Commissione in quanto avrebbe attribuito un peso sproporzionato al requisito di coerenza delle politiche stabilito dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sulla tassonomia
Sulla terza parte dell’ottavo motivo, basato sull’esistenza di errori nell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento sulla tassonomia
Sul nono motivo, basato su manifesti errori di valutazione derivanti dalla mancata considerazione di prove scientifiche irrefutabili e pertinenti, nonché dalla violazione del principio di precauzione
Sul decimo motivo, fondato su manifesti errori di valutazione relativi alla risposta della Commissione alla critica delle ricorrenti riguardo ai criteri del principio consistente nel «non causare un danno significativo» per le attività forestali connesse alle bioenergie, in relazione alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento nonché alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
Sulla prima parte del decimo motivo, basata sull’insufficienza della risposta della Commissione alle contestazioni relative alla mancanza di criteri adeguati volti a prevenire danni significativi alla biodiversità e agli ecosistemi
Sulla seconda parte del decimo motivo, basata su errori che viziavano la risposta della Commissione alle contestazioni relative ai criteri di vaglio tecnico del principio consistente nel «non causare un danno grave» ai fini della prevenzione e del controllo dell’inquinamento
Sulla terza parte del decimo motivo, basata su errori relativi ai criteri di vaglio tecnico del principio consistente nel «non causare un danno significativo» nel contesto dell’economia circolare
Sull’undicesimo motivo, basato su errori di diritto e di valutazione per quanto riguarda la risposta della Commissione alla critica delle ricorrenti relativa ai criteri di vaglio tecnico dell’adattamento ai cambiamenti climatici
Sul dodicesimo motivo, basato su errori di diritto e di valutazione nell’applicazione dell’Accordo di Parigi e della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)
Sulle spese
Allegato – Ricorrenti
* Lingua processuale: l’inglese.
1 L’elenco delle altre ricorrenti è allegato unicamente alla versione notificata alle parti.
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