ECLI:EU:C:2026:331•Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 aprile 2026.#Deutsche Lufthansa AG contro Ryanair DAC e Condor Flugdienst GmbH.#Impugnazione – Aiuto di Stato – Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Mercato tedesco del trasporto aereo – Aiuto concesso dalla Repubblica federale di Germania a favore di una compagnia aerea nel contesto della pandemia di COVID-19 – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Ricapitalizzazione della Deutsche Lufthansa AG – Decisione della Commissione europea di non sollevare obiezioni – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia.#Causa C-457/23 P.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 aprile 2026.#Deutsche Lufthansa AG contro Ryanair DAC e Condor Flugdienst GmbH.#Impugnazione – Aiuto di Stato – Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Mercato tedesco del trasporto aereo – Aiuto concesso dalla Repubblica federale di Germania a favore di una compagnia aerea nel contesto della pandemia di COVID-19 – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Ricapitalizzazione della Deutsche Lufthansa AG – Decisione della Commissione europea di non sollevare obiezioni – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia.#Causa C-457/23 P.
ECLI:EU:C:2026:331Eu Chamb 03 C23 apr 2026
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
23 aprile 2026 ( *1 )
«Impugnazione – Aiuto di Stato – Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Mercato tedesco del trasporto aereo – Aiuto concesso dalla Repubblica federale di Germania a favore di una compagnia aerea nel contesto della pandemia di COVID-19 – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Ricapitalizzazione della Deutsche Lufthansa AG – Decisione della Commissione europea di non sollevare obiezioni – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia»
Nella causa C‑457/23 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 20 luglio 2023,
Deutsche Lufthansa AG, con sede in Colonia (Germania), rappresentata inizialmente da J. Burger, H.-J. Niemeyer, C. Sielmann e C. Wilken, Rechtsanwälte, successivamente da P. Heuser, H.-J. Niemeyer, C. Sielmann e M. Wilken, Rechtsanwälte,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Ryanair DAC, con sede in Swords (Irlanda), rappresentata inizialmente da F.-C. Laprévote ed E. Vahida, avocats, D. Pérez de Lamo e S. Rating, abogados, successivamente da F.-C. Laprévote ed E. Vahida, avocats, nonché da S. Rating, abogado;
Condor Flugdienst GmbH, con sede in Neu-Isenburg (Germania), rappresentata inizialmente da A. Israel e J. Lang, Rechtsanwälte, G.J. Dietrich, barrister, E. Wright, avocate, successivamente da A. Israel e J. Lang, Rechtsanwälte, G.J. Dietrich, barrister, successivamente da A. Israel e J. Lang, Rechtsanwälte, T. Peevska, avocate, e infine da A. Israel e J. Lang, Rechtsanwälte, nonché da M. Álvarez-Requejo Heredero, abogada,
ricorrenti in primo grado,
Commissione europea, rappresentata da L. Flynn, J. Carpi Badía e F. Tomat, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
Repubblica federale di Germania, rappresentata inizialmente da J. Möller e P.-L. Krüger, successivamente da J. Möller, in qualità di agenti;
Repubblica francese,
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, S. Rodin (relatore), N. Piçarra e N. Fenger, giudici,
avvocato generale: A. Biondi
cancelliere: M. Longar, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 maggio 2025,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 ottobre 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con la sua impugnazione, la Deutsche Lufthansa AG (in prosieguo: la «DLH») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 maggio 2023, Ryanair e Condor Flugdienst/Commissione (Lufthansa; COVID-19) (T‑34/21 e T‑87/21; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2023:248), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione C(2020) 4372 final della Commissione, del 25 giugno 2020, relativa all’aiuto di Stato SA 57153 (2020/N) – Germania – COVID-19 – Aiuto a favore di Lufthansa, come rettificata dalla decisione C(2021) 9606 final della Commissione, del 14 dicembre 2021 (in prosieguo: la «decisione controversa»). |
Contesto normativo
Regolamento (CEE) n. 95/93
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2 |
L’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU 1993, L 14, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU 2004, L 138, pag. 50), così dispone: «Ai fini del presente regolamento, si intende per:
(…)». |
Quadro temporaneo
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3 |
La comunicazione della Commissione europea sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01, GU 2020, C 91 I, pag. 1) è stata pubblicata il 20 marzo 2020 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima di essere modificata sette volte. I punti 44, 49, 51, 54, 59, da 60 a 63, da 67 a 70 e 72 di tale comunicazione, come modificata dalla comunicazione della Commissione dell’8 maggio 2020 (2020/C‑164/03, GU 2020, C 164, pag. 3) (in prosieguo: il «quadro temporaneo»), prevedevano quanto segue: «3.11. Misure di ricapitalizzazione
(…) 3.11.2. Condizioni di ammissibilità e di accesso
(…)
(…) 3.11.4. Importo della ricapitalizzazione
(…) 3.11.5. Remunerazione e uscita dello Stato Principi generali (…)
(…) Remunerazione degli strumenti ibridi di capitale (…)
(…)
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Fatti e decisione controversa
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4 |
I fatti della controversia, quali emergono dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue. |
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5 |
La DLH è la società madre a capo del gruppo Lufthansa, che comprende, segnatamente, le compagnie aeree Lufthansa Passenger Airlines, Brussels Airlines SA/NV, Austrian Airlines AG, Swiss International Air Lines Ltd ed Edelweiss Air AG. |
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6 |
Il 12 giugno 2020 la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, un progetto di misura di aiuto individuale sotto forma di ricapitalizzazione per un importo di EUR 6 miliardi a favore della DLH (in prosieguo: la «misura in questione»). |
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7 |
Fondata sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e sul quadro temporaneo, la misura in questione mirava a ripristinare la posizione di bilancio e la liquidità delle imprese del gruppo Lufthansa nella situazione eccezionale causata dalla pandemia di COVID-19. L’aiuto era finanziato e gestito per il governo tedesco dal Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Fondo di stabilizzazione dell’economia, Germania), un organismo pubblico che forniva sostegno finanziario a breve termine alle imprese tedesche colpite dalla pandemia di COVID-19. |
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8 |
La misura in questione comprendeva i tre elementi seguenti:
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9 |
La misura in questione si inseriva nell’ambito di una serie di misure di sostegno più ampia a favore del gruppo Lufthansa, che poteva essere riassunta, al momento dell’adozione della decisione controversa, come segue:
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10 |
Il 25 giugno 2020 la Commissione ha adottato la decisione controversa, con la quale, dopo aver ritenuto che la misura in questione costituisse un «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e averne valutato la compatibilità con il mercato interno alla luce del quadro temporaneo, ha deciso che tale misura era compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, e non ha, pertanto, sollevato obiezioni nei suoi confronti. |
Ricorsi dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
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11 |
Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 22 gennaio e il 12 febbraio 2021, la Ryanair DAC (in prosieguo: la «Ryanair») e la Condor Flugdienst GmbH (in prosieguo: la «Condor») hanno proposto ricorsi volti all’annullamento della decisione controversa. |
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12 |
A sostegno del suo ricorso nella causa T‑34/21, la Ryanair ha dedotto cinque motivi, vertenti, il primo, sull’applicazione erronea del quadro temporaneo e su uno sviamento di potere; il secondo, sull’applicazione erronea dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE; il terzo, sulla violazione di talune disposizioni specifiche del Trattato FUE e di principi generali del diritto dell’Unione; il quarto, sul mancato avvio da parte della Commissione del procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, e, il quinto, sulla violazione dell’obbligo di motivazione. |
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13 |
A sostegno del suo ricorso nella causa T‑87/21, la Condor ha dedotto tre motivi, vertenti, il primo, sul mancato avvio da parte della Commissione del procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE; il secondo, su un errore manifesto di valutazione in quanto la Commissione ha ritenuto che la misura in questione fosse compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, e, il terzo, su una violazione dell’obbligo di motivazione. |
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14 |
Il Tribunale, in via preliminare, ai punti da 15 a 67 della sentenza impugnata, ha dichiarato ricevibili i ricorsi proposti dalla Ryanair e dalla Condor, ritenendo, da un lato, che esse fossero parti coinvolte aventi un interesse a garantire la salvaguardia dei diritti procedurali loro derivanti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e, dall’altro, che avessero dimostrato che la decisione controversa le riguardava direttamente e individualmente, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, il che consentiva loro di mettere in discussione la fondatezza di tale decisione. |
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15 |
Esaminando, in seguito, ai punti da 68 a 503 della sentenza impugnata, tali ricorsi nel merito, il Tribunale, in un primo momento, ha proceduto, ai punti 70 e 71 di tale sentenza, a un raggruppamento dei motivi dedotti a sostegno di questi ultimi e ha constatato, in particolare, che tutte le questioni sollevate dal primo motivo di ricorso nella causa T‑34/21 e dal primo e secondo motivo di ricorso nella causa T‑87/21 potevano essere raggruppate in sei problematiche, riguardanti, sotto un primo profilo, l’ammissibilità della DLH all’aiuto di Stato; sotto un secondo profilo, l’esistenza di altre misure più appropriate e meno distorsive della concorrenza; sotto un terzo profilo, l’importo dell’aiuto; sotto un quarto profilo, la remunerazione e l’uscita dello Stato; sotto un quinto profilo, il divieto di espansione commerciale finanziata dalla misura in questione e, sotto un sesto profilo, l’esistenza di un notevole potere di mercato (in prosieguo: il «NPM») del beneficiario sui mercati rilevanti e gli impegni strutturali. |
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16 |
In un secondo momento, il Tribunale ha formulato, ai punti da 73 a 87 della sentenza impugnata, osservazioni preliminari circa, da un lato, l’intensità del controllo che i giudici dell’Unione esercitano sulle valutazioni economiche complesse che la Commissione compie nel settore degli aiuti di Stato quando valuta la compatibilità di misure di aiuto con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE e, dall’altro, il valore probatorio delle relazioni di esperti sulle quali la Ryanair si è basata nell’ambito del ricorso nella causa T‑34/21. |
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17 |
In un terzo momento, il Tribunale ha dichiarato, esaminando, ai punti da 88 a 503 della sentenza impugnata, i motivi di ricorso e le problematiche menzionati al punto 15 della presente sentenza, che la decisione controversa era viziata da errori di diritto per quanto riguarda:
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18 |
Pertanto, il Tribunale, dopo aver dichiarato, al punto 505 della sentenza impugnata, che ciascuno di tali errori era, di per sé, tale da giustificare l’annullamento della decisione controversa, ha annullato detta decisione, senza esaminare gli altri motivi di ricorso e censure dedotti dalle ricorrenti. |
Conclusioni delle parti nel procedimento di impugnazione
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19 |
Con la sua impugnazione, la DLH chiede che la Corte voglia:
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La Ryanair e la Condor chiedono che la Corte voglia:
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21 |
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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22 |
La Repubblica federale di Germania chiede che la Corte voglia:
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Sull’impugnazione
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23 |
A sostegno della sua impugnazione, la DLH deduce sei motivi. Il primo motivo di impugnazione verte su un errore di diritto, su uno snaturamento dei fatti e su una violazione, da parte del Tribunale, dei limiti del suo controllo giurisdizionale, in quanto esso avrebbe erroneamente dichiarato che la Commissione aveva violato il punto 49, lettera c), del quadro temporaneo. Il secondo motivo di impugnazione verte su un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale allorché ha ritenuto che la Commissione avesse violato i punti 62 e 68 del quadro temporaneo omettendo di esigere che la partecipazione al capitale e la partecipazione tacita II fossero accompagnate da un meccanismo di aumento della remunerazione dello Stato o da un meccanismo analogo. Il terzo motivo di impugnazione verte su un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale allorché ha ritenuto che la Commissione avesse violato il punto 67 del quadro temporaneo. Il quarto motivo di impugnazione verte sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in errori di diritto nella sua sentenza e avrebbe ecceduto i limiti del suo controllo giurisdizionale allorché ha dichiarato che la Commissione non aveva correttamente valutato se la DLH disponesse di un NPM negli aeroporti pertinenti. Il quinto motivo verte su un errore di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso allorché ha ritenuto che la Commissione avesse viziato la propria decisione con un errore manifesto di valutazione escludendo i concorrenti che possedevano già una base negli aeroporti di Francoforte e Monaco di Baviera dalla prima fase della procedura di cessione di bande orarie da liberare. Il sesto motivo di impugnazione verte su un errore di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso allorché ha dichiarato che la Commissione aveva violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente astenendosi dal precisare per quali motivi la cessione delle bande orarie detenute dalla DLH dovesse essere effettuata a titolo oneroso e non incidesse sull’attrattiva degli impegni relativi alle bande orarie. |
Sul primo motivo di impugnazione
Argomenti delle parti
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24 |
Con il suo primo motivo di impugnazione, che si articola in tre parti, la DLH contesta al Tribunale di essere incorso, ai punti da 112 a 138 della sentenza impugnata, in un errore di diritto, di aver snaturato i fatti e violato i limiti del suo controllo giurisdizionale allorché ha dichiarato che la Commissione aveva violato il punto 49, lettera c), del quadro temporaneo avendo essa ritenuto che la DLH non fosse in grado di reperire finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili e non avendo tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti al riguardo. |
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25 |
Con la prima parte del primo motivo di impugnazione, la DLH sostiene che, allorché ha ritenuto, al punto 125 della sentenza impugnata, che il punto 22 della decisione controversa si basasse «su una premessa errata, secondo la quale il finanziamento che è possibile ottenere sui mercati deve necessariamente coprire l’intero fabbisogno del beneficiario», il Tribunale ha snaturato gli argomenti della Commissione. La semplice lettura dei termini utilizzati in tale punto non consentirebbe di concludere che la Commissione abbia ritenuto che il finanziamento sui mercati privati dovesse necessariamente coprire sempre l’intero fabbisogno del beneficiario. |
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26 |
Con la seconda parte del primo motivo di impugnazione, la DLH contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto allorché ha ritenuto, ai punti 125 e seguenti della sentenza impugnata, che la Commissione dovesse, in fase di esame dell’ammissibilità ai sensi del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo, stabilire se una parte non trascurabile del fabbisogno di finanziamento del beneficiario potesse essere soddisfatta mediante finanziamenti provenienti dai mercati. |
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27 |
In primo luogo, una siffatta interpretazione sarebbe contraddetta dalla formulazione ampia e aperta del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo. |
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28 |
In secondo luogo, da tale formulazione risulterebbe che il criterio giuridico applicabile consista nel chiedersi se il beneficiario non sia in grado di reperire finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili e se le misure nazionali volte a coprire il suo fabbisogno di liquidità siano insufficienti a garantirne la redditività. Occorrerebbe così tenere conto dell’intero fabbisogno di liquidità espresso dal beneficiario. |
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29 |
In terzo luogo, al punto 129 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe disatteso l’obiettivo del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo, ossia impedire l’uso eccessivo di risorse pubbliche, e avrebbe erroneamente trasposto, al punto 130 della sentenza impugnata, il principio del minimo necessario inerente al controllo di proporzionalità della misura alla fase dell’ammissibilità. Peraltro, allorché ha respinto, ai punti da 150 a 217 della sentenza impugnata, tutti gli argomenti delle ricorrenti in primo grado vertenti sull’importo dell’aiuto, pur ritenendo, ai punti 208 e 217 di tale sentenza, che l’importo totale di EUR 6 miliardi fosse limitato al minimo necessario per garantire la redditività del beneficiario, il Tribunale avrebbe viziato la sua motivazione con una contraddizione. Infine, l’interpretazione che il Tribunale avrebbe accolto del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo sarebbe in contrasto anche con la sua giurisprudenza in altre cause e violerebbe così il principio della parità di trattamento. |
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30 |
Con la terza parte del primo motivo di impugnazione, la DLH contesta al Tribunale, da un lato, di essere incorso in un errore di diritto e di aver ecceduto i limiti del suo controllo giurisdizionale allorché ha ritenuto, ai punti 117 e da 131 a 135 della sentenza impugnata, che la Commissione non avesse tenuto conto di tutti gli elementi necessari ai fini dell’esame della condizione di cui al punto 49, lettera c), del quadro temporaneo. Dall’altro lato, al punto 120 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe snaturato la decisione controversa, il controricorso della Commissione e la memoria di intervento della DLH, allorché ha dichiarato che la Commissione e la DLH non avevano contestato l’esattezza e l’affidabilità dei dati prodotti dall’esperto Oxera della Ryanair nella sua prima relazione intitolata «Assessment of the Commission’s analysis of the proportionality of the aid to DLH» («Analisi della valutazione effettuata dalla Commissione della proporzionalità dell’aiuto concesso alla DLH»), datata 21 gennaio 2021. |
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31 |
La Repubblica federale di Germania e la Commissione sostengono, essenzialmente, gli argomenti dedotti dalla DLH nell’ambito del suo primo motivo di impugnazione e ritengono che detto motivo debba essere accolto. |
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32 |
La Ryanair e la Condor contestano tali argomenti e sostengono che il primo motivo di impugnazione deve essere respinto come irricevibile, almeno parzialmente, per quanto riguarda la terza parte di detto motivo e, secondo la Ryanair, anche per quanto riguarda la prima parte. In ogni caso, secondo le suddette parti, tale motivo di impugnazione dovrebbe essere respinto in quanto infondato. Esse chiedono, in sostanza, che venga confermata la motivazione della sentenza impugnata oggetto di detto motivo, in quanto il Tribunale non ha, segnatamente, ecceduto i limiti del suo controllo giurisdizionale. |
Giudizio della Corte
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33 |
Occorre rilevare, in via preliminare, che il punto 49, lettera c), del quadro temporaneo subordina l’ammissibilità di una misura di ricapitalizzazione alla condizione che, da un lato, il beneficiario di una misura di ricapitalizzazione non sia in grado di reperire finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili e, dall’altro, le misure orizzontali esistenti nello Stato membro interessato per coprire il fabbisogno di liquidità di tale beneficiario siano insufficienti per garantirne la redditività. |
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34 |
Da una lettura complessiva dei punti da 125 a 132 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha interpretato tale punto 49, lettera c), nel senso che, per stabilire se un beneficiario soddisfi la suddetta condizione, la Commissione deve esaminare se quest’ultimo possa reperire finanziamenti per una parte non trascurabile del suo fabbisogno sui mercati o sulla base di dette misure orizzontali. |
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35 |
A sostegno di tale ragionamento, il Tribunale ha ricordato, da un lato, al punto 129 della sentenza impugnata, che il punto 49, lettera c), del quadro temporaneo aveva l’obiettivo di limitare l’intervento statale ai soli casi nei quali il beneficiario non sia in grado di trovare un finanziamento sui mercati finanziari a condizioni accessibili e, dall’altro, al punto 130 di detta sentenza, che tale disposizione doveva essere interpretata alla luce del principio di proporzionalità. Ne deriva, secondo il Tribunale, un obbligo in capo alla Commissione di esaminare se il beneficiario possa reperire una parte non trascurabile del finanziamento necessario sui mercati. |
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36 |
A tal riguardo, in primo luogo, da un’interpretazione letterale dell’intero punto 49, lettera c), del quadro temporaneo risulta che detta norma mira a escludere dalla platea dei beneficiari di una misura di ricapitalizzazione le imprese che sarebbero in grado, senza una siffatta misura, di ottenere effettivamente un finanziamento sufficiente sui mercati oppure grazie alle misure orizzontali esistenti nello Stato membro interessato. |
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37 |
In secondo luogo, occorre rilevare che detto punto figura nella sottosezione 3.11.2 del quadro temporaneo, relativa alle condizioni di ammissibilità e di accesso. La condizione descritta al punto 33 della presente sentenza si inserisce quindi tra altre condizioni, come quella menzionata al punto 49, lettera a), del quadro temporaneo, secondo cui, in assenza di intervento dello Stato, il beneficiario fallirebbe o avrebbe gravi difficoltà a mantenere le sue attività. Pertanto, occorre ritenere che la condizione prevista al punto 49, lettera c), del quadro temporaneo riguardi l’esistenza di un fabbisogno di finanziamento destinato a garantire la redditività dell’impresa che non può essere soddisfatto a condizioni accessibili sul mercato o mediante misure orizzontali nazionali. |
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38 |
Tale interpretazione è corroborata dalla terza frase del punto 51 del quadro temporaneo, che, pur riferendosi unicamente alle notifiche degli Stati membri relative agli aiuti individuali di importo superiore alla soglia di EUR 250000000, riprende ed esplicita la condizione di cui al punto 49, lettera c), del quadro temporaneo indicando che le possibilità di finanziamento del beneficiario dell’aiuto o le misure orizzontali esistenti per coprire il suo fabbisogno di liquidità devono essere insufficienti a garantirne la redditività. |
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39 |
In terzo luogo, dal punto 54 del quadro temporaneo, contenuto nella sottosezione 3.11.4. di quest’ultimo, intitolata «Importo della ricapitalizzazione», risulta che, affinché sia garantito il rispetto del principio di proporzionalità dell’aiuto, l’importo della misura non deve superare il minimo necessario ad assicurare la redditività del beneficiario. Orbene, l’esame dell’ammissibilità del beneficiario alla luce delle condizioni stabilite dal punto 49 del quadro temporaneo deve essere distinto dal controllo di proporzionalità dell’importo dell’aiuto effettuato ai sensi del punto 54 di detto quadro. Il punto 51 di quest’ultimo opera del resto una distinzione esplicita tra, da un lato, la condizione di ammissibilità secondo cui i finanziamenti reperibili sul mercato da parte del beneficiario dell’aiuto o le misure orizzontali esistenti per coprire il suo fabbisogno di liquidità devono essere insufficienti a garantirne la redditività e, dall’altro, il requisito secondo cui l’aiuto deve essere proporzionato. |
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40 |
Da un’interpretazione letterale e contestuale del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo risulta quindi che detto punto deve essere interpretato nel senso che l’ammissibilità di un’impresa al beneficio di una misura di ricapitalizzazione è subordinata all’esistenza di un fabbisogno di finanziamento, senza che sia necessario, in tale fase della sua valutazione, che la Commissione valuti l’importo preciso del finanziamento che deve essere garantito da una siffatta misura né, pertanto, che essa determini se il beneficiario possa ricorrere ai mercati o alle misure orizzontali per coprire una parte trascurabile o non trascurabile del suo fabbisogno di finanziamento. |
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41 |
Orbene, sebbene il Tribunale abbia correttamente rilevato che il punto 49, lettera c), del quadro temporaneo ha lo scopo di limitare il beneficio delle misure di ricapitalizzazione alle sole imprese con un fabbisogno di finanziamento rimasto insoddisfatto, le considerazioni di cui ai punti 129 e 130 della sentenza impugnata, secondo le quali tale obiettivo sarebbe compromesso qualora venissero mobilitate risorse pubbliche per finanziare un fabbisogno parzialmente finanziabile sui mercati, si ricollegano alla valutazione dell’importo dell’aiuto e non alla valutazione dell’ammissibilità del beneficiario di tale aiuto. Ciò vale anche per le considerazioni relative al principio di proporzionalità. |
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42 |
Ne consegue che, allorché ha ritenuto, ai punti 132 e 137 della sentenza impugnata, che, non avendo esaminato se il beneficiario avrebbe potuto reperire anche solo una parte del finanziamento necessario sui mercati, la Commissione non avesse tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti ai fini dell’esame della condizione prevista al punto 49, lettera c), del quadro temporaneo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto. |
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43 |
Peraltro, sebbene il Tribunale abbia ritenuto, ai punti 123 e 124 della sentenza impugnata, che la Commissione non avesse esaminato l’esistenza di garanzie che consentissero alla DLH di ottenere un finanziamento sui mercati corrispondente al suo fabbisogno, dalle constatazioni in fatto di cui al punto 119 della sentenza impugnata risulta che la DLH avrebbe potuto, in ogni caso, mobilizzare, utilizzando i suoi aerei e i suoi pezzi di ricambio come garanzie, solamente una somma compresa tra EUR 1 miliardo e EUR 3,7 miliardi sui mercati per soddisfare un fabbisogno di liquidità stimato, come indicato al punto 115 della sentenza impugnata, in quasi EUR 9 miliardi nella decisione controversa. In tali circostanze, il fatto che la Commissione non abbia esaminato l’esistenza di garanzie che consentissero alla DLH di ottenere un finanziamento sui mercati è, nel caso di specie, irrilevante ai fini dell’esame dell’ammissibilità del beneficiario ai sensi del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo. |
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44 |
Da quanto precede risulta che la seconda parte del primo motivo di impugnazione è fondata. Pertanto, occorre accogliere detto motivo, senza che sia necessario esaminare le altre parti di quest’ultimo né, dunque, le questioni di ricevibilità ad esse relative. |
Sul secondo motivo di impugnazione
Argomenti delle parti
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45 |
Con il suo secondo motivo di impugnazione, che si articola in due parti, la DLH sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha ritenuto, ai punti da 242 a 271 della sentenza impugnata, che la Commissione avesse violato, in particolare, i punti 61, 62, 68 e 70 del quadro temporaneo, avendo omesso di esigere che la partecipazione al capitale e la partecipazione tacita II fossero accompagnate da un meccanismo di aumento della remunerazione dello Stato o da un meccanismo analogo. |
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46 |
Con la prima parte del secondo motivo di impugnazione, la DLH sostiene che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti da 252 a 263 della sentenza impugnata, la Commissione poteva legittimamente ritenere che la partecipazione al capitale, tenuto conto della struttura complessiva delle misure di ricapitalizzazione e delle loro componenti strettamente interconnesse, fosse accompagnata da un meccanismo analogo a quello di aumento della remunerazione dello Stato. |
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47 |
In primo luogo, l’approccio seguito dal Tribunale al riguardo, quanto all’interpretazione del punto 62 del quadro temporaneo, sarebbe errato e formalistico, nella misura in cui esso avrebbe segnatamente ritenuto, al punto 263 della sentenza impugnata, che la Commissione non potesse prendere in considerazione gli effetti combinati delle misure di ricapitalizzazione sugli effetti d’incentivo sull’uscita dello Stato dal capitale della DLH. Tale interpretazione contraddirebbe il punto 59 del quadro temporaneo, che autorizzerebbe appunto «alternativ[e] ai metodi di remunerazione illustrati di seguito». Adottando una siffatta interpretazione, il Tribunale avrebbe travisato l’ampio potere discrezionale di cui dispone la Commissione nell’ambito delle valutazioni economiche complesse e avrebbe oltrepassato i limiti del suo controllo giurisdizionale. |
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48 |
In secondo luogo, la DLH sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto, ai punti da 254 a 256 della sentenza impugnata, che il ribasso sostanziale caratterizzante l’ingresso dello Stato nel capitale della DLH non presentava un rapporto sufficientemente stretto con l’oggetto del meccanismo di aumento della remunerazione dello Stato né con lo scopo di detto meccanismo. Il Tribunale sarebbe incorso segnatamente in un errore di diritto allorché ha ritenuto, al punto 255 della sentenza impugnata, che la quota supplementare acquistata dallo Stato in tale società e la remunerazione corrispondente non potessero essere prese in considerazione, per il semplice motivo che il prezzo di acquisto iniziale era disciplinato dal punto 60 del quadro temporaneo. Inoltre, il Tribunale avrebbe snaturato l’obiettivo dei punti 60, 61 e 62 del quadro temporaneo allorché ha ritenuto, al punto 256 della sentenza impugnata, che anche i meccanismi alternativi di aumento della remunerazione dello Stato dovessero sistematicamente comprendere una remunerazione destinata ad aumentare nel tempo e un effetto d’incentivo ex post per un’uscita tempestiva dello Stato. La DLH aggiunge che un meccanismo di aumento della remunerazione dello Stato quale previsto al punto 61 del quadro temporaneo non avrebbe potuto essere applicato come tale alla partecipazione al capitale. Inoltre, secondo la DLH, il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha concluso, al punto 260 della sentenza impugnata, che la Commissione non poteva tener conto dei tassi di interesse crescenti delle partecipazioni tacite I e II nell’ambito della sua valutazione ai sensi del punto 62 del quadro temporaneo. Infine, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto allorché ha constatato analogamente che gli impegni comportamentali previsti nella sottosezione 3.11.6 del quadro temporaneo non potevano essere presi in considerazione nell’ambito della valutazione ai sensi del punto 62 del quadro temporaneo. |
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49 |
Con la seconda parte del secondo motivo di impugnazione, la DLH sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha ritenuto, ai punti 265 e seguenti della sentenza impugnata, che neppure la partecipazione tacita II, dopo la sua conversione in capitale proprio, fosse accompagnata da un «meccanismo alternativo di aumento della remunerazione dello Stato», ai sensi del punto 68 del quadro temporaneo. A tal riguardo, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, in particolare, al punto 266 della sentenza impugnata, che il punto 70 del quadro temporaneo fosse irrilevante nel caso di specie. Tale punto prevede, secondo la DLH, che la Commissione sia tenuta a seguire i principi generali sanciti dagli altri punti del quadro temporaneo e che, tenuto conto della natura molto variabile degli strumenti ibridi e dell’ampio potere discrezionale di cui tale istituzione dispone per esaminarli, essa debba altresì valutare caso per caso il rischio degli strumenti ibridi. |
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50 |
Ad ogni modo, la Commissione avrebbe potuto validamente concludere, al punto 161 della decisione controversa, che i livelli di remunerazione delle partecipazioni tacite I e II, dal momento che il forte ribasso includeva gli effetti di una quota più elevata «indesiderabile» e gli effetti d’incentivo aggiuntivi sull’uscita integrati, riflettevano il rischio connesso alla partecipazione tacita II dopo la sua conversione in capitale proprio e che tali componenti interconnesse della misura di ricapitalizzazione costituivano un «meccanismo alternativo», ai sensi del punto 68 del quadro temporaneo e anche rispetto alla partecipazione tacita II. |
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51 |
La Repubblica federale di Germania e la Commissione sostengono, essenzialmente, gli argomenti dedotti dalla DLH nell’ambito del suo secondo motivo di impugnazione e ritengono che detto motivo debba essere accolto. |
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52 |
La Ryanair e la Condor contestano tali argomenti. Quest’ultima società sostiene che il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto come irricevibile, almeno parzialmente, in ragione del fatto che, contrariamente a quanto afferma la DLH, la Commissione non dispone di un ampio potere discrezionale ai sensi del quadro temporaneo e che, in ogni caso, non doveva essere effettuata alcuna valutazione economica complessa. Nel merito, secondo tali parti, detto motivo di impugnazione dovrebbe essere respinto in quanto infondato. Esse chiedono, in sostanza, che venga confermata la motivazione della sentenza impugnata oggetto di detto motivo di impugnazione, in quanto il Tribunale non ha segnatamente ecceduto i limiti del controllo giurisdizionale che esso è chiamato a esercitare. |
Giudizio della Corte
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53 |
In via preliminare, occorre respingere la censura della Condor vertente sull’irricevibilità parziale del secondo motivo di impugnazione. Infatti, con tale motivo, la DLH contesta, in sostanza, al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto invadendo l’ampio potere discrezionale di cui la Commissione disporrebbe secondo la DLH. Orbene, la questione se la Commissione disponesse o meno di un siffatto potere discrezionale e dovesse procedere, in tale contesto, a valutazioni economiche complesse rientra nell’esame nel merito di detto asserito errore di diritto, per il quale la Corte è competente in fase di impugnazione. Ne consegue che il secondo motivo di impugnazione è ricevibile nella sua interezza. |
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54 |
Nel merito, occorre sottolineare, per quanto riguarda gli strumenti di capitale, che dal punto 61 del quadro temporaneo risulta che qualsiasi misura di ricapitalizzazione deve includere un meccanismo di aumento della remunerazione dello Stato per incentivare il beneficiario a riacquistare i conferimenti statali di capitale. Tale meccanismo può assumere la forma di azioni supplementari concesse allo Stato o altre forme e deve corrispondere a un aumento minimo del 10% della remunerazione dello Stato a ogni aumento, quattro anni dopo il conferimento di capitale se lo Stato non ha venduto almeno il 40% della sua partecipazione e sei anni dopo se lo Stato non ha venduto integralmente la sua partecipazione corrispondente al conferimento di capitale. Ai sensi del punto 62 di detto quadro, la Commissione può accettare meccanismi alternativi, a condizione che nel complesso ne risultino effetti analoghi d’incentivo sull’uscita dello Stato e un impatto globale analogo sulla remunerazione dello Stato. |
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55 |
Per quanto riguarda gli strumenti ibridi, dal punto 68 del quadro temporaneo risulta che, dopo la conversione in capitale proprio, deve essere incluso un meccanismo di aumento progressivo della remunerazione dello Stato, in modo da incentivare i beneficiari a riacquistare i conferimenti di capitale pubblico. Se il capitale risultante dall’intervento statale è ancora di proprietà dello Stato due anni dopo la conversione in capitale proprio, tale Stato riceve una quota del beneficiario che si aggiunge alla sua partecipazione rimanente risultante dalla conversione, da parte dello Stato, degli strumenti ibridi di capitale. La quota supplementare è pari almeno al 10% della partecipazione rimanente. Lo stesso punto precisa che la Commissione può accettare meccanismi di aumento progressivo alternativi purché abbiano lo stesso effetto d’incentivo e un impatto globale analogo sulla remunerazione dello Stato. |
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56 |
A tal riguardo, da una giurisprudenza costante, richiamata dal Tribunale ai punti 74 e 75 della sentenza impugnata, risulta che, ai fini della valutazione della compatibilità di misure di aiuto con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale il cui esercizio comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale (v. sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C‑526/14, EU:C:2016:570, punto 38 e giurisprudenza citata). |
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57 |
Ne consegue che il controllo giurisdizionale, a tal riguardo, deve essere limitato alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione nonché alla verifica dell’esattezza materiale dei fatti, dell’assenza di errori manifesti di valutazione e di sviamento di potere (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2008, Régie Networks, C‑333/07, EU:C:2008:764, punto 78 e giurisprudenza citata). |
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58 |
Tuttavia, adottando norme di comportamento, come quelle istituite dal quadro temporaneo, al fine di stabilire i criteri in base ai quali la Commissione intende valutare la compatibilità, con il mercato interno, di misure di aiuto previste dagli Stati membri e annunciando, con la loro pubblicazione, che essa li applicherà da quel momento in avanti ai casi a cui essi si riferiscono, tale istituzione si autolimita nell’esercizio del potere discrezionale che, segnatamente, l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE le conferisce al riguardo, e non può, in linea di principio, discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (v., in tal senso, sentenze del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C‑526/14, EU:C:2016:570, punti 39 e 40, nonché del 31 gennaio 2023, Commissione/Braesch e a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, punto 90). |
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59 |
Dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che, sebbene nel settore degli aiuti di Stato la Commissione sia, in linea di principio, vincolata dalle norme di comportamento che essa adotta, come il quadro temporaneo, l’adozione di tali norme non dispensa la Commissione dal suo obbligo di esaminare le specifiche circostanze eccezionali che uno Stato membro invoca, in un caso particolare, al fine di chiedere l’applicazione diretta dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Pertanto, gli Stati membri conservano la facoltà di notificare alla Commissione progetti di aiuti che non soddisfano i requisiti fissati in tali norme di comportamento e quest’ultima può autorizzare progetti siffatti in circostanze eccezionali (v., in tal senso, sentenze del 31 gennaio 2023, Commissione/Braesch e a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, punti 92 e 93, nonché del 7 novembre 2024, Ryanair/Commissione, C‑588/22 P, EU:C:2024:935, punti 59 e 60). |
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60 |
Sebbene, in forza della giurisprudenza della Corte ricordata al punto 58 della presente sentenza, la Commissione, allorché ha adottato il quadro temporaneo, si sia autolimitata nell’esercizio del suo potere discrezionale, occorre tuttavia constatare che tale quadro prevede esplicitamente ai suoi punti 62 e 68, oltre all’esistenza dei meccanismi di aumento della remunerazione dello Stato dettagliati in detto quadro, la possibilità di ricorrere ad alternative che producano effetti globalmente analoghi. |
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61 |
Alla luce del criterio di analogia globale così stabilito dal quadro temporaneo, non si può esigere che un meccanismo alternativo sia identico al meccanismo previsto dal quadro temporaneo, né nella sua concezione né nei suoi effetti. |
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62 |
Inoltre, dalla giurisprudenza richiamata ai punti 56 e 57 della presente sentenza risulta che un errore di valutazione della Commissione quanto alla questione se un meccanismo alternativo produca effetti globalmente analoghi a quelli prodotti dai meccanismi di aumento della remunerazione dello Stato descritti ai punti 61 e 68 del quadro temporaneo può condurre all’annullamento di una decisione di detta istituzione da parte di un giudice dell’Unione solo se tale errore presenta un carattere manifesto. |
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63 |
In un tale esercizio, un errore manifesto può essere dimostrato mediante elementi che rendano non plausibile la valutazione dei fatti svolta dalla Commissione nella sua decisione. Per contro, il motivo vertente su errori manifesti deve essere respinto qualora, nonostante gli elementi addotti dalle parti ricorrenti, la valutazione contestata non risulti viziata da un errore siffatto (v., in tal senso, sentenza del 7 maggio 2020, BTB Holding Investments e Duferco Participations Holding/Commissione, C‑148/19 P, EU:C:2020:354, punto 72). |
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64 |
Tuttavia, il giudice dell’Unione è tenuto in particolare a verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (v., in particolare, sentenza del 24 ottobre 2013, Land Burgenland e a./Commissione, C‑214/12 P, C‑215/12 P e C‑223/12 P, EU:C:2013:682, punto 79 nonché giurisprudenza citata). |
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65 |
Inoltre, e più in generale, il Tribunale non può sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato (v., in tal senso, sentenza del 28 settembre 2023, Ryanair/Commissione, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, punto 117 e giurisprudenza citata). |
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66 |
Ai punti 267 e 268 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che la partecipazione al capitale e la partecipazione tacita II, al momento della sua conversione in capitale proprio, non fossero accompagnate da un meccanismo di aumento della remunerazione dello Stato o da un meccanismo analogo ai sensi dei punti 62 e 68 del quadro temporaneo, il cui contenuto è richiamato ai punti 54 e 55 della presente sentenza. |
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67 |
A tal riguardo, dal punto 248 della sentenza impugnata risulta che, per ritenere che la struttura complessiva del meccanismo costituisse, conformemente al punto 62 del quadro temporaneo, un meccanismo paragonabile a un meccanismo di aumento della remunerazione dello Stato previsto al punto 61 di tale quadro, la Commissione si è basata, in primo luogo, sul forte ribasso con il quale la Repubblica federale di Germania aveva acquistato le azioni della DLH; in secondo luogo, sul fatto che la presenza dello Stato nella partecipazione alla DLH sarebbe stata indesiderabile per il beneficiario; in terzo luogo, il fatto che le partecipazioni tacite I e II erano accompagnate da tassi di interesse crescenti e che la probabilità di conversione in capitale proprio di una parte della partecipazione tacita II sarebbe aumentata nel corso del tempo, il che avrebbe causato la diluizione delle partecipazioni esistenti a favore dello Stato, nonché, in quarto luogo, taluni impegni comportamentali, in particolare il divieto di pagare dividendi, che sarebbero rimasti in vigore fino al completo rimborso dell’aiuto. |
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68 |
Al fine di pronunciarsi su tali motivi, il Tribunale ha concluso, in primo luogo, ai punti da 253 a 257 della sentenza impugnata, che il ribasso del 71,9% del prezzo delle azioni, che consentiva, secondo la decisione controversa, di offrire una remunerazione superiore a quella di cui la Repubblica federale di Germania avrebbe potuto beneficiare, in assenza di ribasso, mediante la sola applicazione di un meccanismo di aumento della remunerazione quale previsto al punto 61 del quadro temporaneo, non presentava un rapporto sufficientemente stretto con l’oggetto e l’obiettivo del meccanismo di aumento della remunerazione dello Stato. In secondo luogo, il Tribunale ha respinto, al punto 258 della sentenza impugnata, l’argomento secondo cui la partecipazione al capitale sarebbe «indesiderabile» in quanto elemento soggettivo e irrilevante. In terzo luogo, ai punti 260 e 262 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che il fatto che il tasso di interesse che remunera le partecipazioni tacite I e II aumentasse nel tempo e che la DLH fosse soggetta a impegni comportamentali rientrasse nell’ambito di altri requisiti del quadro temporaneo. Per quanto riguarda la partecipazione tacita II, il Tribunale, al punto 265 della sentenza impugnata, ha respinto, per gli stessi motivi, gli argomenti della Commissione e ha ritenuto, al punto 266 di tale sentenza, che tale istituzione non avesse sufficientemente dimostrato che la misura in questione fosse accompagnata da un meccanismo alternativo idoneo a produrre effetti comparabili a quelli del meccanismo di aumento della remunerazione dello Stato. |
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69 |
Così facendo, il Tribunale ha respinto ciascuno degli argomenti dedotti dalla Commissione nella decisione controversa a causa, da un lato, della loro mancanza di nesso con il meccanismo di aumento della remunerazione previsto e, dall’altro, del fatto che essi rientravano nell’ambito di requisiti distinti del quadro temporaneo. |
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70 |
Orbene, la circostanza che taluni degli elementi presi in considerazione dalla Commissione ai sensi dei punti 62 e 68 del quadro temporaneo rientrerebbero anche nell’ambito di altri requisiti previsti da tale quadro non risulta, di per sé, tale da privarli di qualsiasi rilevanza. Infatti, non si può escludere che un elemento di una misura che soddisfi direttamente uno dei requisiti del quadro temporaneo possa anche concorrere alla realizzazione dell’obiettivo specifico di un altro requisito previsto da detto quadro. |
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71 |
In tale contesto, al fine di concludere, ai punti 251 e 252 della sentenza impugnata, per l’assenza di un meccanismo di aumento della remunerazione dello Stato o di meccanismi alternativi ai sensi dei punti 62 e 68 del quadro temporaneo, il Tribunale non ha dimostrato che la Commissione abbia commesso un errore manifesto quanto all’efficacia dei diversi elementi sui quali tale istituzione si è basata nella decisione controversa tale da privare di plausibilità la sua analisi dell’analogia globale degli effetti prodotti dal meccanismo alternativo esaminato. |
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72 |
Più in particolare, dai punti da 253 a 257 della sentenza impugnata non risulta che la conclusione secondo cui il forte ribasso con cui la Repubblica federale di Germania aveva acquistato le azioni della DLH fosse tale da contribuire a produrre effetti d’incentivo sull’uscita dello Stato dal capitale sia priva di plausibilità. |
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73 |
Dai punti da 258 a 269 della sentenza impugnata non risulta neppure che l’aumento progressivo dei tassi di interesse che remunerano le partecipazioni tacite I e II, l’aumento della probabilità di una conversione di una parte della partecipazione tacita II in capitale proprio o il fatto che la DLH sia soggetta a impegni comportamentali non siano manifestamente idonei a produrre effetti globalmente comparabili ai meccanismi descritti al punto 61 e al punto 68, prima e seconda frase, del quadro temporaneo. |
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74 |
Inoltre, il Tribunale non ha tenuto conto del cumulo degli effetti dei diversi elementi presi in considerazione dalla Commissione per dimostrare l’esistenza di un meccanismo alternativo a un meccanismo di aumento della remunerazione dello Stato, conformemente ai punti 62 e 68 del quadro temporaneo, laddove detta istituzione si è basata proprio sugli effetti combinati dei diversi elementi di cui ai due punti precedenti. |
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75 |
In tali circostanze, il Tribunale non ha dimostrato che la Commissione avesse commesso un errore manifesto di valutazione allorché ha ritenuto che la misura in questione fosse accompagnata, per quanto riguarda sia la partecipazione al capitale sia la partecipazione tacita II, da meccanismi alternativi soddisfacenti il requisito di analogia globale con un meccanismo di aumento della remunerazione dello Stato e, pertanto, ha viziato la sua sentenza con un errore di diritto. |
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76 |
Da quanto precede risulta che occorre accogliere il secondo motivo di impugnazione nelle sue due parti. |
Sul terzo motivo di impugnazione
Argomenti delle parti
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77 |
Con il suo terzo motivo di impugnazione, la DLH contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto allorché ha ritenuto, ai punti da 272 a 288 della sentenza impugnata, che la Commissione avesse violato il punto 67 del quadro temporaneo reputando che una parte della partecipazione tacita II, ossia la partecipazione tacita II-A, potesse essere convertita a un prezzo fisso di EUR 2,56 per azione e che un’altra parte della partecipazione tacita II, ossia la partecipazione tacita II-B, potesse essere convertita al prezzo di mercato delle azioni al momento della conversione, diminuita del 10% o del 5,25%, in funzione dell’evento attivatore. |
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78 |
A tal riguardo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la Commissione può, in forza del punto 59 del quadro temporaneo, accettare un’«alternativa ai metodi di remunerazione illustrati [in tale quadro]» e, di conseguenza, dalla soluzione di cui al punto 67 di detto quadro. Orbene, poiché un «prezzo teorico ex diritto» (theoretical ex rights price; in prosieguo: un «TERP»), vale a dire il prezzo teorico di mercato delle azioni a seguito di una nuova emissione di diritti, non avrebbe potuto essere calcolato nella presente causa, sarebbe stata indispensabile una soluzione diversa. Secondo la DLH, per incentivare il mercato dei capitali a esercitare i suoi diritti di sottoscrizione, l’emittente concede un ribasso del prezzo di mercato delle nuove azioni che possono essere sottoscritte al momento dell’emissione parallela di diritti. Il TERP sarebbe quindi calcolato sulla base del prezzo di mercato dopo la diluizione mediante l’emissione dei diritti. Tuttavia, nel contesto di un diritto di conversione come quello previsto nell’ambito della partecipazione tacita II, non esisterebbe alcuna ulteriore emissione parallela di diritti (ribassati) sul mercato che possa essere utilizzata come punto di riferimento ai fini del calcolo del prezzo di emissione dei diritti di conversione. |
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79 |
La DLH afferma che, tenuto conto dell’impossibilità di calcolare un TERP, la Repubblica federale di Germania ha proposto di fare riferimento, da un lato, al prezzo minimo di emissione di EUR 2,56 applicabile alla DLH per la conversione della partecipazione tacita II-A e, dall’altro, al prezzo di mercato della DLH, con un ribasso del 5,25% o del 10% in funzione dell’evento attivatore per la conversione della partecipazione tacita II-B. Secondo la DLH, sulla base delle circostanze del caso di specie, si poteva prevedere, al pari di quanto considerato nella decisione controversa, che i due prezzi di conversione fossero conformi al requisito stabilito al punto 67 del quadro temporaneo. |
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80 |
Sarebbe stato quindi impossibile fare riferimento a un TERP, contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe ritenuto ai punti da 276 a 279 della sentenza impugnata, cosicché la Commissione avrebbe correttamente accettato una remunerazione alternativa ai sensi del punto 59 del quadro temporaneo, producente lo stesso risultato che si sarebbe verificato se un TERP avesse potuto essere preso in considerazione. |
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81 |
La DLH sostiene che tale conclusione, contrariamente a quanto stimato dal Tribunale ai punti da 280 a 285 della sentenza impugnata, non è messa in discussione dal fatto che la decisione controversa esigeva, al suo punto 158, che la Repubblica federale di Germania si impegnasse a chiedere l’approvazione della Commissione in merito all’esercizio dell’opzione di conversione, ove quest’ultima non fosse attuata a un livello inferiore o pari al 5% del TERP. Infatti, il rischio di non conformità sarebbe stato solo teorico e l’autorizzazione della Commissione sarebbe stata intesa a garantire una conformità massima. Contestando il punto 283 della sentenza impugnata, la DLH sostiene, in particolare, che l’obiettivo consisteva non nel «derogare» al punto 67 del quadro temporaneo o nel sospendere una decisione su tale punto, bensì nell’assicurare un ulteriore livello di sicurezza e nel garantire che la Repubblica federale di Germania rispettasse il suo obbligo, trattandosi di una conversione che sarebbe necessariamente avvenuta dopo la ricapitalizzazione (ex post). |
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82 |
La Repubblica federale di Germania e la Commissione sostengono, essenzialmente, gli argomenti dedotti dalla DLH nell’ambito del suo terzo motivo di impugnazione e ritengono che detto motivo debba essere accolto. |
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83 |
La Ryanair e la Condor contestano tali argomenti e sostengono che il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto come irricevibile, almeno parzialmente, in ragione del fatto che esso è volto a mettere in discussione constatazioni di fatto operate dal Tribunale. In ogni caso, secondo le suddette parti, tale motivo di impugnazione dovrebbe essere respinto in quanto infondato. Esse chiedono, in sostanza, che sia confermata la motivazione della sentenza impugnata oggetto di detto motivo di impugnazione, in quanto il Tribunale non ha, segnatamente, ecceduto i limiti del controllo giurisdizionale che esso è chiamato a esercitare. |
Giudizio della Corte
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84 |
Occorre sottolineare, per quanto riguarda la remunerazione degli strumenti ibridi di capitale, che, ai sensi del punto 67 del quadro temporaneo, la conversione di tali strumenti in capitale azionario viene effettuata a un tasso inferiore di almeno il 5% al TERP applicabile al momento della conversione. |
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85 |
Al punto 275 della sentenza impugnata, il Tribunale ha anzitutto ricordato che la Commissione aveva rilevato, nella decisione controversa, che una parte della partecipazione tacita II, ossia la partecipazione tacita II-A, poteva essere convertita in azioni al prezzo fisso di EUR 2,56 per azione, mentre un’altra parte della partecipazione tacita II, ossia la partecipazione tacita II-B, poteva essere convertita al prezzo di mercato delle azioni al momento della conversione, meno il 10% o il 5,25%, a seconda dell’evento attivatore. La decisione controversa menzionava altresì che era possibile «attendersi che tutti questi prezzi siano conformi al requisito previsto al punto 67 del quadro temporaneo», ma che «potrebbe esservi un prezzo al di sotto del quale [tale] requisito (…) non sarebbe soddisfatto» e che, in una situazione del genere, la Repubblica federale di Germania si impegnava allora a chiedere l’autorizzazione della Commissione prima di esercitare il suo diritto di conversione. |
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86 |
Ai punti da 276 a 278 della sentenza impugnata, il Tribunale ha poi ritenuto che il prezzo delle azioni al momento della conversione non fosse determinato sulla base del TERP, per quanto riguardava sia la partecipazione tacita II-A per il fatto che il prezzo fisso per azione adottato non corrispondeva al metodo definito al punto 67 del quadro temporaneo, sia la partecipazione tacita II-B per la quale il prezzo era basato sul prezzo di mercato al momento della conversione. |
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87 |
Infine, il Tribunale ha constatato che la Commissione non aveva giustificato la scelta di ricorrere a un metodo di calcolo alternativo e che, prevedendo un regime di autorizzazione ex post, in caso di prezzi non conformi, tale istituzione si era limitata a rinviare la sua decisione, in violazione di detto punto 67. |
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88 |
In tale contesto, occorre precisare che, ai sensi del punto 59 del quadro temporaneo, in alternativa ai metodi di remunerazione di cui ai punti da 60 a 70 di tale quadro, gli Stati membri possono notificare regimi o misure individuali in cui il metodo di remunerazione dello Stato è stabilito in funzione delle caratteristiche e del rango dello strumento di capitale, a condizione che nel complesso ne risultino effetti analoghi d’incentivo sull’uscita dello Stato e un impatto globale analogo sulla remunerazione dello Stato. |
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89 |
Pertanto, la DLH è legittimata a sostenere che la Commissione poteva, senza dover necessariamente invocare a tal fine una ragione specifica o una circostanza eccezionale, basarsi su un meccanismo alternativo a quello descritto al punto 67 del quadro temporaneo. Tuttavia, un siffatto meccanismo alternativo è conforme ai requisiti derivanti dal quadro temporaneo solo qualora produca un risultato globalmente analogo a quello del meccanismo descritto in tale punto 67. |
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90 |
Orbene, dai punti 277, 278 e da 280 a 286 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha constatato che il metodo di calcolo alternativo definito al punto 158 della decisione controversa poteva condurre a una determinazione dei prezzi non corrispondente ai prezzi risultanti dall’applicazione del metodo definito al punto 67 del quadro temporaneo. Per giungere a tale conclusione, il Tribunale si è basato in particolare sui termini stessi della decisione controversa richiamati al punto 85 della presente sentenza. |
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91 |
Nell’ambito della presente impugnazione, la constatazione del Tribunale secondo cui il risultato dell’applicazione di tale metodo alternativo differisce da quello dell’applicazione del metodo definito al punto 67 del quadro temporaneo non è confutata. |
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92 |
In tale contesto, gli argomenti della ricorrente vertenti sull’impossibilità di calcolare un TERP nella presente causa non possono essere accolti. |
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93 |
Infatti, oltre a contraddire la decisione controversa che prevede esplicitamente un confronto tra il risultato del metodo di calcolo alternativo e quello ottenuto in caso di utilizzo del metodo fondato sul TERP, tali argomenti mirano, in definitiva, come sostenuto dalla Ryanair e dalla Condor, a invitare la Corte a effettuare essa stessa constatazioni di fatto, non indicando che il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova che gli sono stati presentati. |
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94 |
Orbene, da una giurisprudenza costante risulta che, in caso di impugnazione, la Corte non è competente a constatare i fatti, né, in linea di principio, a esaminare le prove che il Tribunale ha assunto a sostegno di tali fatti. Il potere di controllo della Corte sulle constatazioni in punto di fatto operate dal Tribunale si estende, segnatamente, allo snaturamento dei fatti, vale a dire all’inesattezza materiale di tali constatazioni risultante dai documenti del fascicolo, allo snaturamento degli elementi di prova, alla qualificazione giuridica di questi ultimi e alla questione se le norme in materia di onere e di acquisizione della prova siano state rispettate [sentenza dell’11 settembre 2025, Austria/Commissione (Centrale nucleare Paks II),C‑59/23 P, EU:C:2025:686, punto 58 e giurisprudenza citata]. |
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95 |
Il terzo motivo di impugnazione è quindi irricevibile, nella misura in cui invita la Corte a dichiarare che la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore in quanto detta sentenza non ha tenuto conto dell’impossibilità di calcolare un TERP nella presente causa. |
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96 |
Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, l’obbligo per la Repubblica federale di Germania di chiedere, nel caso in cui il prezzo di conversione degli strumenti ibridi di capitale non sia conforme al requisito di cui al punto 67 del quadro temporaneo, l’autorizzazione della Commissione, come previsto al punto 158 della decisione controversa, non è sufficiente a garantire la conformità di detto punto a tale requisito. |
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97 |
Infatti, come rilevato dal Tribunale al punto 284 della sentenza impugnata, la Repubblica federale di Germania si è impegnata non a garantire che, in ogni caso, il prezzo sarebbe stato reso conforme al requisito enunciato al punto 67 del quadro temporaneo, ma soltanto a ottenere l’autorizzazione della Commissione in relazione al livello dei prezzi stabilito. Nessun elemento precisa i criteri in base ai quali la Commissione sarebbe chiamata a esaminare, se del caso, un progetto di conversione di strumenti ibridi della Repubblica federale di Germania nel caso in cui i requisiti di cui al punto 67 del quadro temporaneo non fossero soddisfatte. Ne consegue che non esiste alcuna garanzia idonea ad assicurare il rispetto di detti requisiti. |
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98 |
Occorre altresì considerare, al pari di quanto fatto dal Tribunale ai punti da 280 a 286 della sentenza impugnata, che gli aiuti di Stato sono oggetto di un regime di previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, cosicché una misura di aiuto deve essere dichiarata compatibile con il mercato interno prima della sua attuazione. Pertanto, la Commissione non può rinviare a una data successiva a quella dell’adozione della sua decisione relativa alla compatibilità di un aiuto di Stato la valutazione di un elemento direttamente connesso all’esame di tale compatibilità. Spettava infatti alla Commissione prendere posizione, nella decisione controversa, sulle modalità di determinazione del prezzo in caso di conversione degli strumenti ibridi di cui trattasi, senza potersi limitare ad accettare un metodo di calcolo che non garantiva, in tutti i casi, il rispetto del requisito formulato al punto 67 del quadro temporaneo. |
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99 |
Inoltre, sebbene la Commissione sostenga che il punto 158 della decisione controversa autorizzi la misura in questione solo a condizione che il prezzo di conversione sia, in definitiva, conforme al punto 67 del quadro temporaneo, è giocoforza constatare che tale affermazione non trova sostegno in detto punto, il quale prevede un controllo ex post senza definire i parametri di tale controllo. |
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100 |
Ne consegue che il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato. |
Sul quarto motivo di impugnazione
Argomenti delle parti
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101 |
Con il suo quarto motivo di impugnazione, che si articola in due parti, la DLH contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto e di aver violato i limiti del suo controllo giurisdizionale allorché ha dichiarato, ai punti da 373 a 412 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva commesso un errore manifesto di valutazione nel verificare se la DLH disponesse di un NPM negli aeroporti pertinenti. |
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102 |
Con la prima parte del quarto motivo di impugnazione, la DLH afferma, essenzialmente, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e ha ecceduto i limiti del suo controllo giurisdizionale allorché ha dichiarato, ai punti da 373 a 387 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva commesso un errore manifesto di valutazione per il fatto di aver preso in considerazione unicamente criteri relativi, in sostanza, agli ostacoli all’ingresso e all’espansione di nuovi concorrenti nonché alla «capacità aeroportuale» senza tener conto di tutti i fattori pertinenti nel caso di specie per valutare l’esistenza di un NPM della DLH negli aeroporti pertinenti. |
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103 |
A tal riguardo, la DLH sostiene che l’identificazione di un NPM rientra in un’analisi complessa di natura economica nell’ambito della quale la Commissione gode di un ampio potere discrezionale e che il Tribunale ha ecceduto i limiti del sindacato giurisdizionale che può esercitare nei confronti della decisione che la Commissione ha adottato in tale contesto. Più in particolare, al punto 385 della sentenza impugnata, il ragionamento del Tribunale sarebbe troppo vago e menzionerebbe solo brevemente la potenziale rilevanza delle quote di mercato del beneficiario «in termini di frequenze (numero di voli) e di posti offerti in partenza e a destinazione degli aeroporti pertinenti» per concludere che la Commissione non aveva preso in considerazione tutti gli elementi pertinenti. A tal riguardo, secondo la DLH, è a giusto titolo che la Commissione non ha tenuto conto di quest’ultimo elemento. Infatti, i criteri applicati sarebbero stati sufficienti nel caso di specie per analizzare con precisione gli effetti della misura in questione conformemente al punto 72 del quadro temporaneo e sarebbero compatibili con il quadro analitico utilizzato dalla Commissione nei casi di concentrazione che coinvolgono compagnie aeree. Per di più, gli effetti concorrenziali potenziali della misura in questione non riguarderebbero una linea particolare, ma piuttosto la capacità della DLH di mantenere, o addirittura di espandere, le bande orarie da essa detenute negli aeroporti pertinenti. Si tratterebbe quindi di valutare la compatibilità dell’aiuto con la situazione concorrenziale nel suo complesso. |
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104 |
Peraltro, la DLH sostiene che le considerazioni del Tribunale di cui al punto 379 della sentenza impugnata non dimostrano che l’analisi delle quote di mercato in termini di frequenze e di posti offerti sarebbe stata più utile dei criteri adottati dalla Commissione per valutare l’esistenza di un NPM. La DLH ne trae la conclusione che tale istituzione non era tenuta a completare tale analisi con una stima delle quote di mercato in termini di frequenze o di posti offerti, o prendendo in considerazione tutti gli altri «elementi pertinenti». |
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105 |
Con la seconda parte del quarto motivo di impugnazione, la DLH afferma, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e ha ecceduto i limiti del suo controllo giurisdizionale allorché ha dichiarato, ai punti da 388 a 412 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva commesso un errore manifesto di valutazione nel constatare che la DLH non disponeva di un NPM negli aeroporti di Düsseldorf e di Vienna. |
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106 |
A tal riguardo, la DLH sostiene che, posto che la Commissione gode di un ampio potere per analizzare i dati di mercato ai fini della valutazione dell’esistenza di un NPM, il Tribunale ha ecceduto i limiti del suo controllo giurisdizionale sostituendo la propria analisi di tali dati a quella della Commissione. Più in particolare, al punto 411 della sentenza impugnata, il ragionamento del Tribunale sarebbe troppo vago al riguardo in quanto esso afferma che la Commissione aveva erroneamente constatato che la DLH non disponeva di un NPM negli aeroporti di Düsseldorf e Vienna «perlomeno durante la stagione estiva 2019 della IATA». Una siffatta motivazione sarebbe insufficiente per constatare un errore manifesto di valutazione commesso dalla Commissione, nella misura in cui altri periodi sarebbero interessati, come la stagione invernale 2019/2020 della IATA. |
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107 |
Secondo la DLH, la Commissione aveva correttamente constatato che essa non deteneva un NPM negli aeroporti di Düsseldorf e di Vienna. La DLH sottolinea che i criteri di valutazione del NPM per quanto riguarda questi ultimi due aeroporti sono sensibilmente diversi da quelli afferenti agli aeroporti di Francoforte nonché di Monaco di Baviera e consentono effettivamente di dimostrare che essa non disponeva di un NPM negli aeroporti di Düsseldorf e di Vienna. Contestando, a tal riguardo, in particolare, il punto 397 della sentenza impugnata, la DLH deduce dati e cifre relativi, in particolare, alle bande orarie da essa detenute negli aeroporti di Düsseldorf, Vienna, Francoforte e Monaco di Baviera per dimostrare che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la Commissione non potesse concludere che essa non disponeva di un NPM negli aeroporti di Düsseldorf e Vienna. |
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108 |
La Repubblica federale di Germania e la Commissione sostengono, essenzialmente, gli argomenti dedotti dalla DLH nell’ambito del suo quarto motivo di impugnazione e ritengono che detto motivo debba essere accolto. |
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109 |
La Ryanair e la Condor contestano tali argomenti e sostengono che la seconda parte del quarto motivo di impugnazione deve essere respinta come irricevibile, almeno parzialmente, nella misura in cui, con tale parte, la DLH intende mettere in discussione constatazioni di fatto effettuate dal Tribunale. La Ryanair ritiene inoltre che gli argomenti della DLH relativi all’insufficienza di motivazione della sentenza impugnata e quelli relativi alla giurisprudenza e alla prassi decisionale della Commissione siano irricevibili. In ogni caso, secondo le suddette parti, tale motivo di impugnazione dovrebbe essere respinto in quanto infondato. Esse chiedono, in sostanza, che sia confermata la motivazione della sentenza impugnata oggetto di detto motivo, in quanto il Tribunale non ha, segnatamente, ecceduto i limiti del controllo giurisdizionale che esso è chiamato a esercitare. |
Giudizio della Corte
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110 |
Per quanto riguarda la prima parte del quarto motivo di impugnazione, occorre rilevare che, ai punti da 373 a 387 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato i criteri utilizzati dalla Commissione per valutare se la DLH disponesse di un NPM negli aeroporti pertinenti. |
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111 |
Il Tribunale ha anzitutto ricordato, al punto 373 della sentenza impugnata, che, al punto 179 della decisione controversa, la Commissione aveva indicato di essersi basata a tal fine su tre criteri: in primo luogo, la quota di bande orarie detenute dal gruppo cui appartiene la DLH in detti aeroporti, definita, al punto 376 di tale sentenza, come il rapporto tra il numero di bande orarie detenute da un vettore aereo (o dai vettori aerei facenti parte dello stesso gruppo) in un aeroporto e il numero totale di bande orarie disponibili in tale aeroporto; in secondo luogo, il «livello di congestione» di tali aeroporti valutato, come risulta, in sostanza, da tale punto della sentenza impugnata, alla luce della proporzione delle bande orarie assegnate a tutti i vettori aerei nell’aeroporto interessato rispetto alla capacità complessiva di tale aeroporto in termini di bande orarie, e, in terzo luogo, la quota di bande orarie detenute da concorrenti del beneficiario. Secondo il Tribunale, tali criteri riguardavano quindi principalmente la «capacità aeroportuale» e l’accesso all’infrastruttura. |
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112 |
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto, al punto 378 della sentenza impugnata, che altri fattori, relativi alle quote di mercato detenute dal beneficiario e dai suoi concorrenti sul mercato dei servizi di trasporto aereo di passeggeri, sarebbero stati pertinenti al fine di valutare l’esistenza di un NPM. A tal riguardo, il Tribunale ha segnatamente precisato, al punto 379 di detta sentenza, che, da un lato, a causa delle diverse dimensioni degli aerei utilizzati dai vettori aerei nelle bande orarie loro assegnate, il numero di posti offerti dagli stessi poteva variare considerevolmente all’interno di una determinata banda oraria e, dall’altro, i vettori aerei potevano operare un numero diverso di voli in una stessa banda oraria. Orbene, le informazioni fornite da tali criteri supplementari consentirebbero di valutare l’importanza delle quote di mercato dei vettori aerei interessati. Nel caso di specie, al punto 380 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che le quote di mercato della DLH, espresse in termini di frequenze (numero di voli) e di posti offerti in partenza e a destinazione degli aeroporti pertinenti eccedevano, in alcuni casi notevolmente, le quote delle bande orarie da essa detenute, come registrate nella decisione controversa. |
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113 |
Il Tribunale ne ha concluso, al punto 386 della sentenza impugnata, che, tenuto conto dell’importanza delle quote di mercato per determinare l’esistenza di un NPM, richiamata al punto 383 della sentenza impugnata, la Commissione, astenendosi dal prendere in considerazione tale elemento, non aveva vagliato tutti i fattori pertinenti. |
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114 |
A tal riguardo, occorre sottolineare, in primo luogo, che dalla definizione della nozione di «banda oraria» di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 95/93, come modificato dal regolamento n. 793/2004, risulta che tale espressione designa «il permesso dato da un coordinatore (…) di utilizzare l’intera gamma di infrastrutture aeroportuali necessarie per operare un servizio aereo in un aeroporto coordinato ad una data e in un orario specifici assegnati da un coordinatore ai sensi del presente regolamento al fine di atterrare o decollare». |
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115 |
Da tale definizione risulta, in sostanza, che una banda oraria è il diritto di operare un volo. Pertanto, la Commissione ha correttamente stabilito un rapporto diretto, nella decisione controversa, tra il numero di bande orarie detenute dal beneficiario della misura in questione e il numero di voli che possono essere operati da quest’ultimo, laddove, allorché ha ritenuto, al punto 379 della sentenza impugnata, che la detenzione di una sola banda oraria consentirebbe di operare svariati voli, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nella sua interpretazione della nozione di «bande orarie». Ne consegue che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, la presa in considerazione del criterio della frequenza dei voli non appare indispensabile per poter valutare in quale misura un operatore disponga di una possibilità effettiva di competere con la DLH in un determinato aeroporto. |
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116 |
In secondo luogo, per quanto riguarda i criteri relativi alla frequenza e al numero di posti offerti, menzionati dal Tribunale al punto 380 della sentenza impugnata, e che, a suo avviso, avrebbero dovuto essere presi in considerazione dalla Commissione, sebbene non si possa certamente escludere che detti criteri possano contribuire a valutare la capacità di un vettore aereo di fornire servizi a partire da un determinato aeroporto, tale circostanza non è idonea, di per sé, a dimostrare che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione, ai sensi della giurisprudenza ricordata ai punti 56 e 57 della presente sentenza, nella misura in cui detta capacità, che è stata ritenuta da tale istituzione decisiva al fine di valutare l’esistenza di un NPM in un aeroporto, può essere determinata anche alla luce di un criterio equivalente quale la ripartizione delle bande orarie tra gli operatori. |
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117 |
In tali circostanze, poiché il Tribunale non ha dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che il criterio scelto dalla Commissione, ossia l’assegnazione delle bande orarie, era manifestamente inidoneo a consentire di valutare correttamente la suddetta capacità ai fini della valutazione di un NPM e privava di plausibilità l’analisi effettuata da tale istituzione, esso, ai punti 380 e 382 della sentenza impugnata, ha erroneamente addebitato alla Commissione di non aver valutato, nella decisione controversa, la capacità di un vettore aereo di fornire i suoi servizi sulla base di un criterio connesso alla frequenza e al numero di posti offerti, ossia un criterio diverso da quello adottato dalla Commissione in detta decisione. |
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118 |
In terzo luogo, il Tribunale non ha neppure dimostrato, ai punti da 373 a 387 della sentenza impugnata, che la Commissione non poteva validamente ritenere che il livello di congestione di un aeroporto e la ripartizione delle bande orarie tra i diversi operatori attivi in partenza da tale aeroporto costituissero parametri adeguati per determinare il grado di utilizzo di un aeroporto da parte di un operatore nonché la capacità di un operatore di organizzare un numero maggiore di voli da detto aeroporto durante il periodo di riferimento. Pertanto, il Tribunale non ha dimostrato che la Commissione non poteva basarsi su tali parametri alternativi per valutare la concorrenza, sia reale che potenziale, alla quale la DLH era esposta nel corso di tale periodo. |
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119 |
Pertanto, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 386 della sentenza impugnata, quest’ultimo non ha dimostrato in modo giuridicamente sufficiente, conformemente alla giurisprudenza della Corte richiamata ai punti da 56 a 64 della presente sentenza, che la Commissione avesse commesso un errore manifesto di valutazione allorché ha fondato la sua analisi del NPM sui criteri richiamati al punto 111 della presente sentenza, senza integrare nella sua valutazione un esame delle quote di mercato espresse in termini di frequenze e di posti offerti. Ne consegue che la prima parte del quarto motivo di impugnazione deve essere accolta. |
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120 |
Per quanto riguarda la seconda parte del quarto motivo di impugnazione, occorre ricordare, con riferimento alla questione della sua ricevibilità, da un lato, che la violazione, da parte del Tribunale, dell’obbligo di motivazione ad esso incombente e dei limiti del suo controllo giurisdizionale sono questioni di diritto per le quali la Corte è competente in sede di impugnazione (sentenze del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punto 47, nonché del 26 maggio 2016, Rose Vision/Commissione, C‑224/15 P, EU:C:2016:358, punto 26 e giurisprudenza citata). La questione se gli argomenti della DLH siano, per quanto riguarda la violazione dell’obbligo di motivazione, sufficientemente fondati o, per quanto concerne la violazione dei limiti del controllo giurisdizionale, in contrasto con la giurisprudenza o con la prassi decisionale della Commissione rientra nel merito degli argomenti e non può avere alcuna incidenza in termini di ricevibilità. |
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121 |
Dall’altro lato, tenuto conto del fatto che, come ricordato al punto 94 della presente sentenza, la Corte non è competente ad accertare i fatti, occorre osservare che, nella misura in cui la DLH invita la Corte ad verificare, alla luce degli elementi di fatto da essa sottoposti, che la Commissione abbia correttamente constatato che la DLH non deteneva un NPM negli aeroporti di Düsseldorf e Vienna o che il Tribunale abbia erroneamente accertato i fatti, la seconda parte del quarto motivo di impugnazione è irricevibile, dal momento che la DLH non ha invocato alcuno snaturamento dei fatti da parte del Tribunale. |
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122 |
Nel merito, occorre rilevare che, dopo aver dichiarato, al punto 410 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva tenuto conto di tutti i criteri pertinenti e aveva quindi commesso un errore manifesto di valutazione, il Tribunale ha aggiunto, al punto 411 di tale sentenza, che, in ogni caso, la Commissione non poteva validamente concludere, sulla sola base dei criteri da essa adottati, che il gruppo Lufthansa non disponeva di un NPM negli aeroporti di Düsseldorf e Vienna, perlomeno durante la stagione estiva 2019 della IATA. |
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123 |
Per giungere a tale conclusione, per quanto riguarda l’aeroporto di Düsseldorf, il Tribunale ha, anzitutto, constatato, al punto 397 della sentenza impugnata, che la quota media di bande orarie detenute dal gruppo Lufthansa in tale aeroporto durante la stagione estiva 2019 della IATA, ossia tra il 40% e il 50%, superava la soglia del 40%, il che avrebbe dovuto costituire un primo indizio da prendere in considerazione al fine di dimostrare l’esistenza di un NPM. Il Tribunale ha poi rilevato, al punto 398 della sentenza impugnata, che il livello medio di congestione in detto aeroporto durante la stagione estiva 2019 della IATA era stato molto elevato, ossia tra l’80% e il 90%, passando a un livello medio compreso tra il 90% e il 100% nelle ore di punta, laddove un livello superiore al 60% sarebbe già stato problematico. Infine, il Tribunale ha sottolineato, al punto 399 della sentenza impugnata, la debolezza della concorrenza tra gli operatori presenti nello stesso aeroporto, corroborando tale constatazione con un elenco del numero di aeromobili detenuti da ciascuno di essi. Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 401 della sentenza impugnata, che, sulla base di questi soli criteri, la Commissione non poteva validamente concludere che il gruppo Lufthansa non disponeva di un NPM nell’aeroporto di Düsseldorf, perlomeno durante la stagione estiva 2019 della IATA. |
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124 |
Alla luce di motivi analoghi, mutatis mutandis, a quelli menzionati al punto precedente, il Tribunale ha dedotto, al punto 408 della sentenza impugnata, che la Commissione non poteva validamente concludere che il gruppo Lufthansa non disponeva di un NPM nell’aeroporto di Vienna, almeno durante la stagione estiva 2019 della IATA. |
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125 |
Così facendo, il Tribunale non ha esaminato i motivi di cui ai punti 203, 204, 211 e 212 della decisione controversa. Orbene, tali motivi precisavano le ragioni per le quali la Commissione aveva interpretato i dati di cui disponeva nel senso che essi non consentivano di dimostrare l’esistenza di un NPM del gruppo Lufthansa negli aeroporti di Düsseldorf e di Vienna. Per quanto riguarda l’aeroporto di Düsseldorf, la Commissione aveva in particolare ritenuto che la quota più elevata delle bande orarie detenute dalla DLH non superasse un livello compreso tra il 55% e il 65% per nessuna fascia oraria, con la conseguenza che era possibile per i concorrenti della DLH costituire un importante portafoglio di bande orarie utilizzando quelle che non erano state assegnate al gruppo Lufthansa, e, per quanto riguarda le dimensioni della flotta impiegata, che i concorrenti della DLH si trovassero in una posizione migliore a Düsseldorf rispetto a Francoforte o Monaco di Baviera. Per quanto riguarda l’aeroporto di Vienna, la Commissione si era altresì basata sul fatto che la quota più elevata delle bande orarie detenute dalla DLH non superava un livello compreso tra il 50% e il 60% per alcuna fascia oraria, che rimanevano disponibili alcune bande orarie, che due concorrenti relativamente potenti erano presenti in loco e che era possibile, per i concorrenti della DLH, costituire un portafoglio di bande orarie considerevole utilizzando quelle che non erano state assegnate al gruppo Lufthansa. Pertanto, la Commissione aveva ritenuto che, indipendentemente dai livelli di congestione approssimativamente simili in tali quattro aeroporti, la quota di bande orarie detenute dalla DLH fosse nettamente più elevata a Francoforte e Monaco di Baviera rispetto a Düsseldorf e Vienna e che i concorrenti della DLH fossero, viceversa, più potenti a Düsseldorf e a Vienna rispetto a Francoforte e Monaco di Baviera. |
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126 |
Tuttavia, ai punti da 396 a 408 della sentenza impugnata, fondandosi sugli stessi dati su cui si era fondata la Commissione, il Tribunale ha effettuato una nuova analisi di questi ultimi per giungere infine, sulla base della loro valutazione globale, a una conclusione diversa da quella di detta istituzione, senza tuttavia mettere in discussione le constatazioni della Commissione contenute nella decisione controversa. |
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127 |
Ne consegue che il Tribunale non si è limitato a verificare se la Commissione avesse commesso un errore manifesto di valutazione, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti da 56 a 64 della presente sentenza, bensì ha sostituito la propria valutazione a quella della Commissione in un caso in cui tale istituzione gode tuttavia di un ampio potere discrezionale. |
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128 |
Ne consegue che la seconda parte del quarto motivo di impugnazione deve essere accolta, così come, di conseguenza, il quarto motivo di impugnazione nella sua interezza. |
Sul quinto motivo di impugnazione
Argomenti delle parti
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129 |
Con il suo quinto motivo di impugnazione, la DLH contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto allorché ha ritenuto, ai punti da 467 a 480 della sentenza impugnata, che la Commissione avesse commesso un errore manifesto di valutazione in quanto aveva escluso dalla procedura di cessione di bande orarie taluni concorrenti già basati negli aeroporti di Francoforte e Monaco di Baviera sin dalla prima fase di detta procedura. |
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130 |
A tal riguardo, la DLH sostiene che il Tribunale, pur avendo riconosciuto che la Commissione disponeva di un ampio potere discrezionale per valutare se gli impegni sottoscritti fossero sufficienti, ha ignorato la propria giurisprudenza derivante dalla sentenza del 13 maggio 2015, Niki Luftfahrt/Commissione (T‑162/10, EU:T:2015:283, punto 295), secondo la quale la circostanza che anche altri impegni avrebbero potuto essere accettati, o addirittura che sarebbero stati più favorevoli per la concorrenza, non può portare all’annullamento della decisione della Commissione se quest’ultima poteva logicamente concludere che gli impegni ripresi in detta decisione consentivano di dissipare i seri dubbi. Pertanto, il Tribunale avrebbe interferito con il potere discrezionale della Commissione allorché ha escluso un impegno per il motivo che, a suo avviso, un impegno diverso sarebbe stato più favorevole per la concorrenza, sostituendo così la propria valutazione a quella di detta istituzione. |
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131 |
La DLH afferma che, come rilevato dal Tribunale al punto 421 della sentenza impugnata, gli effetti potenziali degli aiuti di Stato sono più indiretti di quelli delle concentrazioni, in quanto il beneficiario non acquisisce un concorrente eliminando così un vincolo concorrenziale, ma può utilizzare le ulteriori risorse pubbliche di cui dispone per mantenere o rafforzare la sua posizione sul mercato. In virtù del quadro temporaneo, sarebbero stati necessari impegni per far fronte a tale rischio negli aeroporti in cui la DLH deteneva un NPM. |
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132 |
Contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe constatato al punto 472 della sentenza impugnata, la Commissione, ai punti 226 e 227 della decisione controversa, avrebbe indicato espressamente che il fatto di circoscrivere ai nuovi entranti la procedura di cessione di bande orarie sarebbe vantaggioso in quanto consentirebbe una concorrenza strutturale con il gruppo Lufthansa. Detta istituzione avrebbe, in particolare, preso in considerazione i problemi di concorrenza connessi all’aiuto alla ricapitalizzazione sulla base della sua precedente esperienza nei casi di concentrazioni e di cartelli nel settore dell’aviazione per concludere che l’impegno del gruppo Lufthansa di trasferire una parte delle sue attività, al fine di consentire ai concorrenti di insediarsi, costituiva la misura più efficace per prevenire qualsiasi indebita distorsione della concorrenza. |
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133 |
Orbene, il ragionamento del Tribunale, ai punti da 472 a 477 della sentenza impugnata, non terrebbe pienamente conto del fatto che la Commissione, quando deve scegliere tra due impegni strutturali diversi, dispone di un ampio potere discrezionale per applicare impegni di portata più ristretta, nella misura in cui essa può logicamente concludere che gli impegni proposti sono sufficienti per far fronte ai rischi causati, nel caso di specie, dal NPM della DLH negli aeroporti di Francoforte e Monaco di Baviera. |
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134 |
Analogamente, esaminando, ai punti da 473 a 476 della sentenza impugnata, la struttura del mercato negli aeroporti di Francoforte e Monaco di Baviera e facendo riferimento a una struttura alternativa che non escludesse i concorrenti esistenti dalla procedura di cessione di bande orarie, il Tribunale avrebbe sostituito la propria valutazione a quella della Commissione, pur trattandosi, ancora una volta, di un’analisi economica complessa. |
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135 |
Inoltre, secondo la DLH, tenuto conto di quanto il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, ai punti 452 e 463 della sentenza impugnata, esso ha viziato la sua motivazione con una contraddizione allorché ha ritenuto, ai punti da 473 a 476 della sentenza impugnata, che i vettori che dispongono di una base in un aeroporto sarebbero in una posizione migliore per mantenere una concorrenza effettiva. |
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136 |
La Repubblica federale di Germania e la Commissione sostengono, essenzialmente, gli argomenti dedotti dalla DLH nell’ambito del suo quinto motivo di impugnazione e ritengono che detto motivo debba essere accolto. |
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137 |
La Ryanair e la Condor contestano tali argomenti e sostengono che il quinto motivo di impugnazione dovrebbe essere respinto. Esse chiedono, in sostanza, che sia confermata la motivazione della sentenza impugnata oggetto di detto motivo, in quanto il Tribunale non ha, segnatamente, ecceduto i limiti del controllo giurisdizionale che esso è chiamato a esercitare. |
Giudizio della Corte
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138 |
In via preliminare, occorre ricordare che, conformemente al punto 72 del quadro temporaneo, se il beneficiario di una misura di ricapitalizzazione dispone di un NPM in un mercato, lo Stato membro deve proporre misure supplementari per preservare una concorrenza effettiva su tale mercato. A tal riguardo, dai punti 71 e 72 della decisione controversa risulta che la Repubblica federale di Germania si è impegnata a imporre al beneficiario della misura di ricapitalizzazione in questione di cedere un certo numero di bande orarie giornaliere e di attivi supplementari negli aeroporti di Francoforte e Monaco di Baviera. Si prevedeva allora che, se dopo tre stagioni le bande orarie cedute non fossero riacquistate da un nuovo concorrente, esse sarebbero state messe a disposizione degli altri vettori concorrenti che disponevano già di una base in tali aeroporti. |
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139 |
Al punto 479 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avesse esaminato tutti gli elementi pertinenti relativi agli impegni della Repubblica federale di Germania destinati a preservare una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi, valutati in funzione della struttura e delle caratteristiche particolari dei mercati in questione. Più in particolare, il Tribunale ha dichiarato, ai punti da 472 a 478 della sentenza impugnata, che spettava alla Commissione esaminare se la preferenza accordata ai nuovi arrivati e l’esclusione dei concorrenti già esistenti sin dalla prima fase della procedura di assegnazione delle bande orarie fosse appropriata e necessaria per preservare l’esercizio di una concorrenza effettiva. |
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140 |
A sostegno di tale conclusione, il Tribunale ha in particolare indicato, ai punti da 474 a 477 della sentenza impugnata, che altre misure consistenti segnatamente nel cedere, a condizioni diverse da quelle previste negli impegni della Repubblica federale di Germania, le bande orarie in questione ai concorrenti già insediati sarebbero più idonee a preservare l’esercizio di una concorrenza effettiva. |
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141 |
A tal riguardo, occorre sottolineare che dalla giurisprudenza della Corte richiamata ai punti da 56 a 64 della presente sentenza risulta che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale per stabilire se le misure supplementari proposte dagli Stati membri consentano di soddisfare i requisiti derivanti dal punto 72 del quadro temporaneo. |
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142 |
Inoltre, alla luce dei termini stessi di tale punto 72 e dei principi che regolano la disciplina degli aiuti di Stato, nell’ambito della sua valutazione, la Commissione non è chiamata a verificare se le misure supplementari proposte siano le misure più efficaci ipotizzabili per favorire la concorrenza sui mercati di cui trattasi, bensì unicamente se tali misure siano sufficienti a preservare l’esercizio di una concorrenza effettiva su tali mercati. |
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143 |
Pertanto, la DLH è legittimata a sostenere che la circostanza secondo cui misure diverse da quelle menzionate nella decisione controversa sarebbero idonee a favorire un livello più elevato di concorrenza sui mercati di cui trattasi non poteva, in ogni caso, comportare l’illegittimità di tale decisione. |
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144 |
Ne consegue che il Tribunale non poteva validamente concludere per l’esistenza di un errore manifesto di valutazione che viziava la decisione controversa basandosi sul fatto che la Commissione non aveva esaminato gli effetti potenziali positivi di una procedura di cessione di bande orarie che non escluderebbe i concorrenti esistenti, laddove un siffatto meccanismo avrebbe favorito una concorrenza più forte, senza aver constatato, nei limiti del controllo ad esso incombente, che gli impegni menzionati nella decisione controversa erano insufficienti a consentire il mantenimento dell’esercizio di una concorrenza effettiva sui mercati in questione. |
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145 |
Ne consegue che il quinto motivo di impugnazione deve essere accolto. |
Sul sesto motivo di impugnazione
Argomenti delle parti
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146 |
Con il suo sesto motivo di impugnazione, la DLH contesta al Tribunale di essere incorso, in particolare al punto 501 della sentenza impugnata, in un errore di diritto allorché ha ritenuto che la Commissione fosse venuta meno al suo obbligo di motivazione per quanto riguarda la sua constatazione secondo cui la cessione delle bande orarie doveva essere remunerata e non incideva sull’efficacia degli impegni relativi a tali bande orarie. |
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147 |
La DLH ricorda che dalla giurisprudenza della Corte risulta che una decisione come la decisione controversa, adottata in tempi brevi, deve unicamente contenere le ragioni per le quali la Commissione ritiene che la misura sottoposta al suo esame non le sembri sollevare gravi difficoltà e che le è sufficiente esporre i fatti nonché le considerazioni giuridiche che rivestono un ruolo essenziale nell’economia della decisione in questione. Il Tribunale sarebbe pertanto incorso in un errore di diritto allorché ha concluso che la Commissione era venuta meno al suo obbligo di motivazione. |
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148 |
La DLH sostiene, inoltre, che la decisione controversa era motivata in modo giuridicamente sufficiente, alla luce della giurisprudenza della Corte in materia, dal momento che, da un lato, tenuto conto del numero di argomenti dedotti in merito a ciascun elemento degli impegni relativi alle bande orarie, esaminati dal Tribunale ai punti da 413 a 493 della sentenza impugnata, le ricorrenti in primo grado hanno evidentemente potuto contestare la fondatezza della decisione controversa. Dall’altro, la struttura particolare di ciascuna cessione di bande orarie sarebbe diversa e implicherebbe valutazioni estremamente tecniche che non necessitano quindi di una particolare motivazione ulteriore. |
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149 |
La Repubblica federale di Germania e la Commissione sostengono, essenzialmente, gli argomenti dedotti dalla DLH nell’ambito del suo sesto motivo di impugnazione e ritengono che detto motivo debba essere accolto. |
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150 |
La Ryanair e la Condor contestano tali argomenti e sostengono che il sesto motivo di impugnazione dovrebbe essere respinto. Esse chiedono, in sostanza, che sia confermata la motivazione della sentenza impugnata oggetto di detto motivo, in quanto il Tribunale non ha, in particolare, ecceduto i limiti del controllo giurisdizionale che esso è chiamato a esercitare. |
Giudizio della Corte
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151 |
Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in modo chiaro e non equivoco l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Il requisito di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, e in particolare alla luce del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altri soggetti da questo direttamente e individualmente riguardati possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296, secondo comma, TFUE deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (sentenza del 23 gennaio 2025, Neos/Ryanair e Commissione, C‑490/23 P, EU:C:2025:32, punto 34 e giurisprudenza citata). |
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152 |
Qualora più in particolare si tratti, come nel caso di specie, di una decisione, adottata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, di non sollevare obiezioni nei confronti di una misura di aiuto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che una simile decisione, che viene adottata in tempi brevi, deve esporre unicamente le ragioni per le quali la Commissione ritiene che non sussistano serie difficoltà di valutazione della compatibilità dell’aiuto in questione con il mercato interno e che anche una motivazione succinta di tale decisione deve essere considerata sufficiente rispetto al requisito di motivazione stabilito dall’articolo 296, secondo comma, TFUE, purché essa faccia apparire in modo chiaro e non equivoco le ragioni per cui la Commissione ha reputato che non sussistessero difficoltà di tal genere, fermo restando che la questione della fondatezza di tale motivazione è estranea a tale requisito di motivazione (v., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2025, Neos/Ryanair e Commissione, C‑490/23 P, EU:C:2025:32, punto 35 e giurisprudenza citata). |
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153 |
È alla luce di detti criteri che occorre esaminare se il Tribunale sia incorso in un errore di diritto allorché ha ritenuto che la decisione controversa fosse viziata da una violazione dell’obbligo di motivazione incombente alla Commissione in forza dell’articolo 296, secondo comma, TFUE. |
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154 |
Nel caso di specie, ai punti da 498 a 502 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che spettava alla Commissione precisare, nella decisione controversa, le ragioni che l’hanno indotta a ritenere che la cessione delle bande orarie in questione dovesse essere remunerata e non effettuata a titolo gratuito, dal momento che la scelta di una cessione a titolo oneroso potrebbe avere la conseguenza di ridurre l’attrattiva delle bande orarie proposte e, pertanto, l’efficacia dei relativi impegni. |
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155 |
A tal riguardo, contestando, al punto 501 della sentenza impugnata, alla Commissione di non aver indicato, nella decisione controversa, le ragioni per le quali la cessione a titolo gratuito delle bande orarie in questione non era stata privilegiata rispetto alla loro cessione a titolo oneroso, il Tribunale ha imposto a tale istituzione di giustificare non solo, in positivo, la fondatezza dell’opzione di una cessione a titolo oneroso delle bande orarie, confermata dalla decisione controversa, ma anche, in negativo, l’irrilevanza dell’opzione contraria, vale a dire una cessione a titolo gratuito. |
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156 |
Orbene, dato che, come risulta dal punto 142 della presente sentenza, spetta unicamente alla Commissione, ai sensi del quadro temporaneo, verificare se le misure supplementari proposte siano sufficienti a preservare l’esercizio di una concorrenza effettiva sui mercati in questione, non ci si può attendere da tale istituzione, in forza del suo obbligo di motivazione, che essa esamini se altre misure siano idonee a favorire ulteriormente la concorrenza su tali mercati e che esponga le ragioni per le quali non ha richiesto l’attuazione di tali altre misure. |
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157 |
Da quanto precede risulta che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha dichiarato, al punto 501 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva violato il suo obbligo di motivazione in quanto non aveva spiegato perché la cessione delle bande orarie in questione dovesse essere remunerata e non effettuata a titolo gratuito. |
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158 |
Ne consegue che il sesto motivo di impugnazione deve essere accolto. |
Conclusione
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159 |
Come correttamente dichiarato dal Tribunale al punto 505 della sentenza impugnata, che non è stato censurato nell’ambito della presente impugnazione, ciascuno degli errori che avrebbero viziato la decisione, quali ricordati al punto 504 di tale sentenza, era tale da giustificare, di per sé, l’annullamento della decisione controversa. Pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata sarebbe giustificato solo ove venisse dimostrato che il Tribunale ha erroneamente accertato ciascuno di tali errori. Ne consegue che la presente impugnazione può essere accolta e la sentenza impugnata annullata solamente nel caso in cui tutti i motivi dedotti dalla ricorrente siano fondati. |
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160 |
Orbene, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, sebbene occorra accogliere i motivi di impugnazione primo, secondo e dal quarto al sesto, il terzo motivo di impugnazione deve, per contro, essere respinto. Conseguentemente, l’impugnazione deve essere respinta nella sua interezza. |
Sulle spese
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161 |
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. |
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162 |
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di detto regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
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163 |
Poiché la Ryanair e la Condor ne hanno fatto domanda, la DLH, rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Ryanair e dalla Condor. |
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164 |
Inoltre, poiché la Repubblica federale di Germania e la Commissione sono rimaste soccombenti nelle loro conclusioni, ma la Ryanair e la Condor non hanno chiesto la loro condanna alle spese, occorre decidere che la Repubblica federale di Germania e la Commissione si faranno carico delle proprie spese. |
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Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
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