Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 dicembre 2025.#H (ved DRC Dansk Flygtningehjælp) contro Udlændingestyrelsen.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Flygtningenævnet København.#Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 29, paragrafo 1 – Termine di trasferimento – Determinazione del dies a quo del termine di sei mesi – Presentazione di un ricorso giurisdizionale avente effetto sospensivo – Nuova circostanza portata a conoscenza dell’autorità giurisdizionale investita di tale ricorso – Annullamento della decisione iniziale di trasferimento e rinvio del procedimento all’autorità amministrativa competente – Adozione di una seconda decisione di trasferimento, anch’essa oggetto di un ricorso di annullamento – Incidenza sul computo del termine di trasferimento.#Causa C-560/23.

ECLI:EU:C:2025:978Eu Chamb 01 C18 dic 2025

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

18 dicembre 2025 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 29, paragrafo 1 – Termine di trasferimento – Determinazione del dies a quo del termine di sei mesi – Presentazione di un ricorso giurisdizionale avente effetto sospensivo – Nuova circostanza portata a conoscenza dell’autorità giurisdizionale investita di tale ricorso – Annullamento della decisione iniziale di trasferimento e rinvio del procedimento all’autorità amministrativa competente – Adozione di una seconda decisione di trasferimento, anch’essa oggetto di un ricorso di annullamento – Incidenza sul computo del termine di trasferimento»

Nella causa C‑560/23 [Tang] ( i ),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Flygtningenævnet (commissione per i rifugiati, Danimarca), con decisione dell’8 settembre 2023, pervenuta in cancelleria l’8 settembre 2023, nel procedimento

H (ved DRC Dansk Flygtningehjælp)

contro

Udlændingestyrelsen,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da F. Biltgen, presidente di sezione, T. von Danwitz (relatore), vicepresidente della Corte, I. Ziemele, F. Schalin e S. Gervasoni, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 febbraio 2025,

considerate le osservazioni presentate:

–

per H (ved DRC Dansk Flygtningehjælp), da M. Melin e C. Vester Kofoed, in qualità di consulenti, assistiti da J. Goldschmidt, advokat;

–

per il governo danese, da D. Elkan, M. Jespersen, C. A.-S. Maertens e J. Sandvik Loft, in qualità di agenti;

–

per il governo francese, da R. Bénard e O. Duprat-Mazaré, in qualità di agenti;

–

per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e M. Kopetzki, in qualità di agenti;

–

per il governo svizzero, da L. Lanzrein e V. Michel, in qualità di agenti;

–

per la Commissione europea, da A. Katsimerou, B. Schima e C. Vang, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 maggio 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 27 e dell’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra H, cittadino afgano, e l’Udlændingestyrelsen (Ufficio per gli stranieri, Danimarca) in merito a una decisione di quest’ultimo di trasferirlo verso la Romania.

Contesto normativo

Protocollo sulla posizione della Danimarca e accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca

3

Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, il regolamento Dublino III non è vincolante per il Regno di Danimarca.

4

Nondimeno, a termini dell’articolo 2 dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell’Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU 2006, L 66, pag. 38), che è stato approvato a nome della Comunità con la decisione 2006/188/CE del Consiglio, del 21 febbraio 2006 (GU 2006, L 66, pag. 37), il regolamento Dublino III si applica alle relazioni tra l’Unione europea e il Regno di Danimarca.

5

Ai sensi del suo articolo 48, primo comma, il regolamento Dublino III ha abrogato il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 50, pag. 1), il quale aveva sostituito, in conformità al suo articolo 24, la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (GU 1997, C 254, pag. 1).

Regolamento Dublino III

6

I considerando 4, 5 e 19 del regolamento Dublino III così recitano:

«(4)

Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il [sistema europeo comune di asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.

(5)

Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.

(…)

(19)

Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [(in prosieguo: la «Carta»)]. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito».

7

L’articolo 18 di tale regolamento, intitolato «Obblighi dello Stato membro competente», così dispone:

«1.   Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a:

(…)

c)

riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d’esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno;

(…)».

8

L’articolo 27 di detto regolamento, intitolato «Mezzi di impugnazione», prevede quanto segue:

«1.   Il richiedente o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

(…)

3.   Ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli Stati membri prevedono nel proprio diritto nazionale:

a)

che il ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o

b)

che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o

c)

che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. La decisione sulla sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione. La decisione di non sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.

4.   Gli Stati membri possono disporre che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione.

(…)».

9

L’articolo 29 del medesimo regolamento, intitolato «Modalità e termini», è così formulato:

«1.   Il trasferimento del richiedente o di altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3.

(…)

2.   Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. (…)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

10

H è un cittadino afghano che il 25 aprile 2021 è entrato in Danimarca, dove lo stesso giorno ha presentato una domanda di protezione internazionale. Secondo le informazioni contenute nella banca dati Eurodac, H era già stato registrato come richiedente asilo in Romania il 5 marzo 2021.

11

Di conseguenza, il 24 giugno 2021 l’Ufficio per gli stranieri ha chiesto alla Romania di riprendere in carico H, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Dublino III.

12

Il 7 luglio 2021 la Romania ha accettato di riprendere in carico H.

13

Il 19 luglio 2021 l’Ufficio per gli stranieri ha deciso di trasferire H verso la Romania, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Dublino III. Lo stesso giorno H ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi alla Flygtningenævnet (commissione per i rifugiati, Danimarca), giudice del rinvio nella presente causa. Tale ricorso aveva effetto sospensivo, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento.

14

Il 28 febbraio 2022 la Romania ha informato tutti gli Stati membri che, a partire dal 1o marzo 2022, avrebbe sospeso tutti i trasferimenti in entrata ai sensi del regolamento Dublino III a causa del conflitto in Ucraina e dell’aumento dell’afflusso di rifugiati in Romania.

15

Il 15 marzo 2022 il giudice del rinvio ha rinviato il procedimento all’Ufficio per gli stranieri ai fini del riesame, in particolare affinché quest’ultimo prendesse posizione sull’incidenza della comunicazione generale delle autorità rumene, menzionata al punto precedente, sulla decisione di trasferire H verso la Romania.

16

L’8 aprile 2022 l’Ufficio per gli stranieri ha nuovamente deciso di trasferire H verso la Romania, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Dublino III. Lo stesso giorno H ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio. Tale ricorso aveva effetto sospensivo, in conformità all’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento.

17

Il 24 maggio 2022 la Romania ha informato tutti gli Stati membri che la sospensione dei trasferimenti in entrata ai sensi di detto regolamento era stata revocata.

18

Il 2 dicembre 2022 il giudice del rinvio ha confermato la legittimità della decisione dell’Ufficio per gli stranieri dell’8 aprile 2022.

19

Il 2 febbraio 2023 H ha chiesto la riapertura della procedura, con la motivazione che il termine di sei mesi, previsto all’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento Dublino III, entro il quale deve essere effettuato il trasferimento di un richiedente asilo dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente, era già scaduto alla data in cui l’Ufficio per gli stranieri aveva adottato, l’8 aprile 2022, la seconda decisione di trasferimento. Pertanto, a suo avviso, il Regno di Danimarca era ora competente per l’esame nel merito della sua domanda di asilo, conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, di tale regolamento.

20

Dopo aver riaperto il procedimento, il giudice del rinvio ha nuovamente confermato la validità della decisione dell’Ufficio per gli stranieri dell’8 aprile 2022. Esso ha ritenuto che tale termine di sei mesi avesse iniziato a decorrere solo a partire dalla sua decisione definitiva del 2 dicembre 2022.

21

Su domanda del DRC Dansk Flygtningehjælp (consiglio per i rifugiati, Danimarca), il giudice del rinvio ha deciso di riaprire, ancora una volta, il procedimento, al fine di riesaminare l’interpretazione delle norme relative al termine previsto all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento Dublino III, in combinato disposto con l’articolo 27 dello stesso.

22

A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che tali disposizioni, sebbene prevedano che il trasferimento di un richiedente asilo debba aver luogo entro un termine di sei mesi a decorrere dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo, non contengono tuttavia norme che disciplinino esplicitamente la situazione in cui l’autorità giurisdizionale decida di rinviare il procedimento ai fini del riesame all’autorità amministrativa competente. Ebbene, a suo avviso, un simile rinvio può contribuire a garantire ai richiedenti protezione internazionale una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto dà loro la possibilità di beneficiare di un nuovo esame del procedimento a due livelli.

23

In tale contesto, il giudice del rinvio precisa che, conformemente alla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, una decisione di trasferimento può essere annullata e rinviata per riesame all’autorità amministrativa competente, qualora nuove e importanti informazioni relative a tale decisione siano state portate a conoscenza del giudice adito. Ebbene, nel caso di specie, tale rinvio sarebbe stato giustificato da circostanze esterne e imprevedibili relative al fatto che, dopo aver accettato il trasferimento, lo Stato membro competente avrebbe sospeso in maniera generale i trasferimenti ai sensi del regolamento Dublino III, a causa del conflitto in Ucraina e dell’afflusso di rifugiati nel paese.

24

In tali circostanze, la Flygtningenævnet (commissione per i rifugiati) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le disposizioni relative ai termini di cui all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento [Dublino III] debbano essere interpretate nel senso che il termine di sei mesi di cui all’articolo 29, paragrafo 1, seconda ipotesi, [di tale] regolamento inizia a decorrere dalla decisione definitiva nel merito, in un caso in cui un organo di ricorso dello Stato membro richiedente, quale indicato all’articolo 27 [di detto] regolamento, ha rinviato la causa sul trasferimento all’[autorità amministrativa competente], che ha successivamente adottato una nuova decisione di trasferimento oltre sei mesi dopo il ricevimento dell’accettazione della ripresa in carico da parte dello Stato membro competente – in particolare quando il rinvio è motivato dal fatto che lo Stato membro competente, che aveva inizialmente accettato il trasferimento, ha successivamente adottato una decisione di sospensione generale dei trasferimenti effettuati in applicazione del [regolamento Dublino III] –, e in cui al provvedimento di allontanamento dello straniero interessato viene attributo effetto sospensivo».

Procedimento dinanzi alla Corte

25

Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, la Flygtningenævnet (commissione per i rifugiati) ha chiesto alla Corte di sottoporre la presente causa al procedimento accelerato previsto all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

26

Il 15 dicembre 2023 il presidente della Corte ha deciso, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, di respingere tale domanda.

27

Il 27 novembre 2023 la Corte ha inviato alla Flygtningenævnet (commissione per i rifugiati) una domanda di chiarimenti, invitandola a fornire precisazioni sul suo carattere di «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

28

L’8 gennaio 2024 la Flygtningenævnet (commissione per i rifugiati) ha risposto a tale domanda.

Sulla questione pregiudiziale

29

Con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che, quando un organo giurisdizionale nazionale, investito di un ricorso di annullamento con effetto sospensivo, statuisce definitivamente sulla legittimità nel merito di una seconda decisione di trasferimento, adottata dopo che una prima decisione di trasferimento riguardante la stessa persona è stata annullata soltanto in ragione di un mutamento di circostanze determinanti per la corretta applicazione di tale regolamento che comporta un rinvio ai fini del riesame da parte dell’autorità amministrativa competente, il termine di trasferimento di sei mesi previsto all’articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento inizia a decorrere:

–

alla data in cui si è statuito definitivamente sulla legittimità nel merito della seconda decisione di trasferimento; oppure

–

alla data in cui la prima decisione di trasferimento è stata annullata.

30

In via preliminare, occorre rilevare che il giudice del rinvio si chiede quale delle due decisioni adottate dall’organo giurisdizionale nazionale sia determinante per l’applicazione del termine di trasferimento di sei mesi nella seconda ipotesi prevista all’articolo 29, paragrafo 1, del medesimo regolamento. H deduce, in sostanza, che tale seconda ipotesi è divenuta inapplicabile nel procedimento principale. Egli ritiene che, dopo l’annullamento della prima decisione di trasferimento, il termine di trasferimento decorresse, nuovamente, in conformità alla prima ipotesi prevista da tale disposizione, a partire dalla data in cui la Romania aveva accettato la sua ripresa in carico, ossia il 7 luglio 2021.

31

Occorre ricordare, anzitutto, che l’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento Dublino III prevede che il trasferimento dell’interessato verso lo Stato membro competente avviene, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento.

32

Dalla formulazione stessa dell’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, e in particolare dall’impiego della congiunzione «o» che contrappone l’«accettazione» di un altro Stato membro, da un lato, e la «decisione definitiva» su un ricorso o su una revisione, dall’altro, risulta che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, i due momenti previsti da tale disposizione, a partire dai quali il termine di trasferimento di sei mesi può iniziare a decorrere, costituiscono due ipotesi esclusive l’una dell’altra.

33

Inoltre, per quanto riguarda la seconda ipotesi, detta disposizione si riferisce al momento in cui la decisione su un ricorso avverso una decisione di trasferimento è divenuta definitiva, senza tuttavia distinguere in base al risultato al quale perviene l’autorità giurisdizionale nella sua decisione sul ricorso. In particolare, non risulta in alcun modo dalla formulazione della disposizione medesima che la seconda ipotesi diventi inapplicabile nel caso in cui l’autorità giurisdizionale annulli la decisione di trasferimento.

34

Così, qualora una decisione di trasferimento sia oggetto di ricorso avente effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento Dublino III, risulta dall’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento che il termine di trasferimento di sei mesi decorre non già dall’accettazione della richiesta di presa in carico o di ripresa in carico, bensì, in via di deroga, dalla decisione definitiva sul ricorso proposto avverso la decisione di trasferimento. In tal caso, detto termine inizia quindi a decorrere soltanto dal momento in cui la decisione giurisdizionale sul ricorso avverso la decisione di trasferimento è divenuta definitiva, dopo l’esaurimento dei mezzi di ricorso previsti dall’ordinamento giuridico dello Stato membro interessato [v., in tal senso, sentenza del 30 marzo 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello), C‑556/21, EU:C:2023:272, punti 23 e 24 nonché giurisprudenza citata].

35

Occorre poi ricordare che tale differimento del computo del termine di trasferimento fino all’esito del ricorso contro la decisione di trasferimento consente di garantire la parità delle armi e l’effettività delle procedure di ricorso, assicurando che tale termine non scada quando l’attuazione della decisione di trasferimento è stata resa impossibile dalla presentazione di un ricorso avente effetto sospensivo avverso la suddetta decisione [v., in tal senso, sentenza del 30 marzo 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello), C‑556/21, EU:C:2023:272, punto 35].

36

Ciò posto, l’interpretazione dedotta da H può rimettere in discussione la parità delle armi e l’effettività delle procedure di ricorso che la seconda ipotesi prevista all’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento Dublino III mira a garantire. Infatti, nella misura in cui, secondo tale interpretazione, l’annullamento della decisione di trasferimento da parte dell’autorità giurisdizionale implicherebbe che il termine di trasferimento decorra nuovamente a partire dall’accettazione della ripresa in carico da parte dello Stato membro competente, essa potrebbe appunto comportare che il termine di trasferimento di sei mesi scada, eventualmente, in un momento in cui l’esecuzione di tale decisione è resa impossibile da un ricorso di annullamento avente effetto sospensivo. Ciò si sarebbe verificato, in particolare, nel procedimento principale, poiché, secondo detta interpretazione, tale termine sarebbe già scaduto il 7 febbraio 2022, alla data in cui il ricorso di annullamento avverso la prima decisione di trasferimento era ancora pendente.

37

Infine, contrariamente a quanto sostiene H, non risulta affatto dalla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 30 marzo 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello) (C‑556/21, EU:C:2023:272), che l’annullamento, in esito al ricorso di annullamento avente effetto sospensivo, della decisione di trasferimento sia tale da rendere inapplicabile la seconda ipotesi prevista all’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento Dublino III.

38

A tal riguardo, è vero che la Corte ha osservato, al punto 29 di tale sentenza, che, nel caso in cui la decisione di trasferimento sia stata annullata in primo grado, non esiste più una decisione di trasferimento la cui attuazione potrebbe essere sospesa nell’ambito di un ricorso di secondo grado. Tuttavia, la situazione che ha condotto a detta sentenza si distingue sostanzialmente da quella di cui si tratta nel procedimento principale. Risulta, infatti, dai punti 29 e 39 della medesima sentenza che la Corte si pronunciava sulla possibilità di applicare provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, di tale regolamento nell’ambito di un ricorso di secondo grado, e ciò in una situazione in cui il ricorso in primo grado non aveva avuto effetto sospensivo. Per contro, nel caso di specie, H ha proposto due ricorsi di annullamento avverso le due decisioni di trasferimento di cui si tratta nel procedimento principale, entrambi aventi un effetto sospensivo tale da escludere la prima ipotesi prevista all’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento a favore della seconda alternativa, ossia il ricorso avverso la decisione iniziale di trasferimento e, dopo l’annullamento di quest’ultima, quello proposto avverso la seconda decisione di trasferimento.

39

Ciò precisato, occorre esaminare la questione sollevata relativamente all’applicazione della seconda ipotesi prevista all’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento Dublino III.

40

In primo luogo, occorre rilevare che, per determinare il momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di trasferimento di sei mesi, tale disposizione si limita, per quanto riguarda la seconda ipotesi, a prendere in considerazione la decisione definitiva su un ricorso in caso di effetto sospensivo.

41

Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, detta disposizione non enuncia quindi norme specifiche relative al computo di tale termine, qualora l’autorità giurisdizionale – dopo aver annullato una prima decisione di trasferimento e dopo aver effettuato un rinvio ai fini del riesame all’autorità amministrativa competente, soltanto in ragione di un mutamento di circostanze determinanti per la corretta applicazione del regolamento Dublino III verificatosi dopo l’adozione di tale decisione – statuisca sulla legittimità della seconda decisione di trasferimento adottata nei confronti della stessa persona, a seguito di tale annullamento e di tale rinvio.

42

In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, il richiedente protezione internazionale ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

43

A questo proposito, dalla seconda frase del considerando 19 di tale regolamento risulta che, al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale, un ricorso effettivo avverso le decisioni di trasferimento deve vertere tanto sull’esame dell’applicazione del citato regolamento quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito. Pertanto, l’articolo 27, paragrafo 1, del medesimo regolamento, letto alla luce di tale considerando, conferisce all’interessato il diritto di ottenere un controllo giurisdizionale della legittimità della decisione di trasferimento.

44

Tenuto conto del nesso esistente, nell’ambito del regime istituito dal regolamento Dublino III, tra l’istituzione di mezzi di ricorso accompagnati da effetto sospensivo, in forza dell’articolo 27, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento, e il differimento del termine di trasferimento previsto all’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, seconda ipotesi, dello stesso, la Corte ha già dichiarato che tale termine di trasferimento deve decorrere non già a partire dalla decisione giurisdizionale provvisoria che sospende l’esecuzione del procedimento di trasferimento, bensì soltanto a partire dalla decisione giurisdizionale che statuisce sulla fondatezza del procedimento e che non può più ostacolare detta esecuzione (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2009, Petrosian, C‑19/08, EU:C:2009:41, punti 46 e 50).

45

A tal riguardo, è vero che l’applicazione di una normativa nazionale secondo la quale, in presenza di nuove circostanze determinanti per la corretta applicazione del regolamento Dublino III, l’autorità giurisdizionale annulla la decisione di trasferimento e procede a un rinvio ai fini del riesame all’autorità amministrativa competente, può condurre all’esistenza di due decisioni di trasferimento e di due ricorsi distinti. Tuttavia, nella misura in cui tali decisioni adottate in successione hanno, entrambe, ad oggetto il trasferimento dello stesso richiedente protezione internazionale a seguito dell’accettazione della sua ripresa in carico da parte dello Stato membro competente, risulta, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, che dette decisioni si inseriscono in una procedura unica.

46

Ebbene, nell’ambito di una simile procedura unica, la decisione con la quale l’autorità giurisdizionale annulla una prima decisione di trasferimento soltanto in ragione di un mutamento di circostanze determinanti per la corretta applicazione del regolamento Dublino III e procede a un tale rinvio ai fini del riesame deve essere considerata una decisione intermedia che consente all’autorità amministrativa competente di valutare l’eventuale incidenza di tali circostanze nuove sul trasferimento dell’interessato, senza tuttavia porre definitivamente fine alla procedura relativa a tale trasferimento.

47

In terzo luogo, se è vero che dall’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento Dublino III risulta che il legislatore dell’Unione ha inteso favorire una rapida attuazione delle decisioni di trasferimento, resta tuttavia il fatto che non ha inteso sacrificare la tutela giurisdizionale dei richiedenti protezione internazionale all’esigenza di celerità nel trattamento della loro domanda, e che, allo scopo di assicurare siffatta protezione, ha previsto che l’attuazione delle decisioni in parola possa, in taluni casi, essere sospesa [sentenze del 29 gennaio 2009, Petrosian, C‑19/08, EU:C:2009:41, punto 48, e del 30 marzo 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello), C‑556/21, EU:C:2023:272, punto 19 e giurisprudenza citata]. Tali disposizioni devono, pertanto, essere interpretate alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47 della Carta

48

Inoltre, secondo costante giurisprudenza, pur spettando, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, all’ordinamento giuridico interno, in forza del principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri e fatta salva l’osservanza dei principi di equivalenza e di effettività, disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti individuali derivanti dal diritto dell’Unione, gli Stati membri sono tuttavia tenuti ad assicurare, in ciascun caso, il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva di tali diritti, quale garantito dall’articolo 47 della Carta [v., per analogia, per quanto riguarda il diritto di ricorso garantito dall’articolo 46 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60), sentenza del 3 luglio 2025, Al Nasiria, C‑610/23, EU:C:2025:514, punto 51 e giurisprudenza citata].

49

Il legislatore dell’Unione ha armonizzato, all’articolo 27 del regolamento Dublino III, solo alcune delle modalità procedurali del ricorso avverso la decisione di trasferimento o della revisione, in fatto e in diritto, della decisione stessa dinanzi a un giudice, di cui l’interessato deve disporre. In particolare, esso non ha precisato in tale articolo se e secondo quali modalità il giudice investito di tale ricorso sia tenuto a prendere in considerazione circostanze successive all’adozione di detta decisione [v., in tal senso, sentenza del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento), C‑194/19, EU:C:2021:270, punti 38 e 40].

50

Ne consegue che, per quanto riguarda la presa in considerazione di circostanze successive all’adozione di una decisione di trasferimento, ciascuno Stato membro vincolato al regolamento Dublino III deve adattare il proprio diritto nazionale in modo tale che consenta ai richiedenti protezione internazionale di esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo, come garantito da tale articolo 47 e sancito dall’articolo 27 del regolamento Dublino III, in combinato disposto con il considerando 19 dello stesso (v., per analogia, sentenza del 3 luglio 2025, Al Nasiria, C‑610/23, EU:C:2025:514, punto 52 e giurisprudenza citata).

51

A tal riguardo, occorre ricordare, da un lato, che la Corte ha dichiarato, al punto 49 della sentenza del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento) (C‑194/19, EU:C:2021:270), che tali disposizioni ostano a una normativa nazionale che prevede che il giudice investito di un ricorso di annullamento avverso una decisione di trasferimento non possa, nell’ambito dell’esame di tale ricorso, tener conto di circostanze successive all’adozione di tale decisione che siano determinanti ai fini della corretta applicazione di detto regolamento, salvo che la normativa stessa preveda un mezzo di ricorso specifico, implicante un esame ex nunc della situazione dell’interessato, i cui risultati siano vincolanti per le autorità competenti, che sia esperibile a seguito del verificarsi di siffatte circostanze. Come risulta dal punto 47 della medesima sentenza, costituiscono circostanze determinanti del genere, in particolare, quelle che ostano all’esecuzione della decisione di trasferimento verso uno Stato membro diverso dallo Stato membro richiedente o che implicano la competenza dello Stato membro richiedente.

52

La giurisprudenza ricordata al punto precedente si applica mutatis mutandis a una normativa nazionale secondo la quale, in presenza di nuove informazioni relative a simili circostanze, l’autorità giurisdizionale annulla la decisione di trasferimento e rinvia ai fini del riesame all’autorità amministrativa competente, in modo che quest’ultima prenda in considerazione tali informazioni. In tali circostanze, una simile decisione di annullamento e di rinvio ai fini del riesame non può costituire una decisione definitiva su un ricorso, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento Dublino III.

53

Dall’altro lato, la Corte ha stabilito che, alla luce sia dell’obiettivo menzionato al considerando 19 del regolamento Dublino III, di garantire, conformemente all’articolo 47 della Carta, una protezione efficace degli interessati, sia di quello di assicurare con celerità la determinazione dello Stato membro competente a esaminare una domanda di protezione internazionale enunciato al considerando 5 del regolamento stesso, il richiedente deve poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo e rapido che gli consenta di far valere circostanze successive all’adozione della decisione di trasferimento, qualora la loro presa in considerazione sia determinante per la corretta applicazione del citato regolamento. In particolare, soddisfa tale obbligo di prevedere un mezzo di ricorso rapido ed effettivo una normativa nazionale che consente al richiedente di invocare simili circostanze nell’ambito del ricorso diretto contro la decisione di trasferimento [v., in tal senso, sentenza del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento), C‑194/19, EU:C:2021:270, punti 35 e 36 nonché giurisprudenza citata].

54

Ebbene, la circostanza che una normativa nazionale preveda che, dopo l’annullamento della decisione iniziale di trasferimento da parte dell’autorità giurisdizionale e il rinvio ai fini del riesame all’autorità amministrativa competente, spetta a tale autorità amministrativa riesaminare il trasferimento dell’interessato alla luce di circostanze successive a tale decisione, non osta, in linea di principio, a che sia soddisfatto l’obbligo di prevedere un mezzo di ricorso rapido ed effettivo. Il rispetto di tale obbligo presuppone tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, che il diritto nazionale sia adeguato in modo tale che l’autorità amministrativa competente proceda al riesame così richiesto senza indebito ritardo e che l’autorità giurisdizionale adita statuisca in tempi brevi (v., per analogia, per quanto riguarda il diritto di ricorso garantito dall’articolo 46 della direttiva 2013/32, sentenza del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, punto 148).

55

In ogni caso, la durata del procedimento amministrativo e giurisdizionale relativo al trasferimento dell’interessato non può, nel suo complesso, eccedere quanto necessario alla luce delle finalità per le quali è stata avviata.

56

In particolare, una simile normativa nazionale non può, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, consentire alle autorità dello Stato membro richiedente di eludere la propria competenza rinviando ripetutamente il procedimento ai fini del riesame dinanzi all’autorità amministrativa competente, senza che non si sia mai statuito sulla procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Infatti, una normativa del genere sarebbe tale da compromettere l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, menzionato al considerando 5 del regolamento Dublino III, che garantisce l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale. Peraltro, una simile normativa potrebbe altresì mettere in discussione l’effettività della tutela giurisdizionale, quale garantita dall’articolo 47 della Carta e dall’articolo 27 del regolamento Dublino III, in combinato disposto con il considerando 19 di quest’ultimo.

57

In tale contesto, occorre altresì ricordare che il termine di trasferimento previsto all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III contribuisce, in modo determinante, alla realizzazione dell’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, menzionato al considerando 5 di tale regolamento, garantendo che le procedure di presa in carico o di ripresa in carico siano attuate senza ritardi ingiustificati. Tale termine imperativo e, in particolare, la norma prevista all’articolo 29, paragrafo 2, di detto regolamento attestano che, secondo il legislatore dell’Unione, è importante che siffatte domande siano esaminate, se del caso, da uno Stato membro diverso da quello designato come competente in applicazione dei criteri di cui al capo III del regolamento stesso (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2018, X e X, C‑47/17 e C‑48/17, EU:C:2018:900, punti 69 e 70).

58

Nel caso di specie, dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’Ufficio per gli stranieri ha adottato la seconda decisione di trasferimento nei confronti di H l’8 aprile 2022, ossia meno di quattro settimane dopo l’annullamento della decisione iniziale di trasferimento e il rinvio ai fini del riesame a tale Ufficio il 15 marzo dello stesso anno. Risulta quindi, fatte salve le verifiche da parte del giudice del rinvio, che l’Ufficio per gli stranieri ha proceduto al riesame richiesto senza ritardi ingiustificati.

59

Inoltre, tenuto conto delle considerazioni esposte ai punti 54 e 55 della presente sentenza, spetta a tale giudice verificare, alla luce di tutte le circostanze pertinenti del procedimento principale, da un lato, se si possa ritenere che esso, respingendo il ricorso di annullamento avverso la seconda decisione di trasferimento l’8 dicembre 2022, abbia statuito in tempi brevi su tale ricorso, sebbene quest’ultimo sia stato proposto dinanzi ad esso quasi otto mesi prima, e che, a partire dal 24 maggio 2022, la Romania abbia informato tutti gli Stati membri della revoca della sospensione dei trasferimenti in entrata ai sensi del regolamento Dublino III. Dall’altro lato, spetta al medesimo giudice verificare se la durata della procedura relativa al trasferimento di H, pari a quasi 17 mesi dall’accettazione da parte della Romania, avvenuta il 7 luglio 2021, della ripresa in carico di tale richiedente, non eccedesse, nel suo complesso, quanto era necessario alla luce delle finalità per le quali essa era stata avviata.

60

Ciò posto, nel caso in cui il giudice del rinvio constati che la procedura di ripresa in carico non è stata attuata senza ritardi ingiustificati, la domanda di protezione internazionale dovrebbe essere esaminata da uno Stato membro diverso da quello designato come competente in applicazione dei criteri enunciati al capo III del regolamento Dublino III.

61

Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che, quando un organo giurisdizionale nazionale, investito di un ricorso di annullamento con effetto sospensivo, statuisce definitivamente sulla legittimità nel merito di una seconda decisione di trasferimento, adottata dopo che una prima decisione di trasferimento riguardante la stessa persona è stata annullata soltanto in ragione di un mutamento di circostanze determinanti per la corretta applicazione di tale regolamento che comporta un rinvio ai fini del riesame da parte dell’autorità amministrativa competente, il termine di trasferimento di sei mesi previsto all’articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento inizia a decorrere alla data in cui si è statuito definitivamente sulla legittimità nel merito di tale seconda decisione.

Al fine di garantire che la durata della procedura relativa al trasferimento dell’interessato non ecceda, nel suo complesso, quanto necessario alla luce delle finalità per le quali è stata avviata, tale seconda decisione di trasferimento e la decisione definitiva sul ricorso di annullamento proposto avverso quest’ultima devono essere adottate in tempi brevi.

Sulle spese

62

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

quando un organo giurisdizionale nazionale, investito di un ricorso di annullamento con effetto sospensivo, statuisce definitivamente sulla legittimità nel merito di una seconda decisione di trasferimento, adottata dopo che una prima decisione di trasferimento riguardante la stessa persona è stata annullata soltanto in ragione di un mutamento di circostanze determinanti per la corretta applicazione di tale regolamento che comporta un rinvio ai fini del riesame da parte dell’autorità amministrativa competente, il termine di trasferimento di sei mesi previsto all’articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento inizia a decorrere alla data in cui si è statuito definitivamente sulla legittimità nel merito di tale seconda decisione.

 

Al fine di garantire che la durata della procedura relativa al trasferimento dell’interessato non ecceda, nel suo complesso, quanto necessario alla luce delle finalità per le quali è stata avviata, tale seconda decisione di trasferimento e la decisione definitiva sul ricorso di annullamento proposto avverso quest’ultima devono essere adottate in tempi brevi.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il danese.

( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

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