ECLI:EU:C:2025:954•Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell' 11 dicembre 2025.#A contro GKV-Spitzenverband.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht für das Saarland.#Rinvio pregiudiziale – Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra – Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Legislazione applicabile – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 11 – Articolo 13, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 14, paragrafo 8 – Lavoratore che esercita un’attività subordinata nel territorio di più Stati, tra i quali uno Stato membro, la Confederazione svizzera e paesi terzi – Nozione di “parte sostanziale dell’attività” – Presa in considerazione dell’attività esercitata nei paesi terzi.#Causa C-743/23.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell' 11 dicembre 2025.#A contro GKV-Spitzenverband.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht für das Saarland.#Rinvio pregiudiziale – Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra – Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Legislazione applicabile – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 11 – Articolo 13, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 14, paragrafo 8 – Lavoratore che esercita un’attività subordinata nel territorio di più Stati, tra i quali uno Stato membro, la Confederazione svizzera e paesi terzi – Nozione di “parte sostanziale dell’attività” – Presa in considerazione dell’attività esercitata nei paesi terzi.#Causa C-743/23.
ECLI:EU:C:2025:954Eu Chamb 01 C11 dic 2025
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
11 dicembre 2025 ( *1 )
[Testo rettificato con ordinanza del 27 gennaio 2026]
«Rinvio pregiudiziale – Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra – Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Legislazione applicabile – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 11 – Articolo 13, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 14, paragrafo 8 – Lavoratore che esercita un’attività subordinata nel territorio di più Stati, tra i quali uno Stato membro, la Confederazione svizzera e paesi terzi – Nozione di “parte sostanziale dell’attività” – Presa in considerazione dell’attività esercitata nei paesi terzi»
Nella causa C‑743/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landessozialgericht für das Saarland (Tribunale superiore del Land per il contenzioso sociale del Saarland, Germania), con decisione del 15 novembre 2023, pervenuta in cancelleria il 4 dicembre 2023, nel procedimento
A
contro
GKV-Spitzenverband,
con l’intervento di:
Moguntia Food Group AG,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, I. Ziemele, A. Kumin e S. Gervasoni, giudici,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: D. Dittert, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 marzo 2025,
considerate le osservazioni presentate:
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per A, da M. Blum, Rechtsanwältin; |
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per il GKV-Spitzenverband, da C. Donus, in qualità di agente; |
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per la Moguntia Food Group AG, da V. Ohlekopf e M. Schwind, Rechtsanwälte; |
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per il governo tedesco, da J. Möller e P.-L. Krüger, in qualità di agenti; |
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per il governo belga, da S. Baeyens, C. Jacob e L. Van den Broeck, in qualità di agenti; |
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[Come rettificato con ordinanza del 27 gennaio 2026] per il governo francese, da B. Fodda e T. Lechevallier, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da S. Delaude e B.-R. Killmann, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 giugno 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifiche in GU 2004, L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (GU 2012, L 149, pag. 4) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004, come modificato»), in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1), come modificato dal regolamento n. 465/2012 (in prosieguo: il «regolamento n. 987/2009»). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra A e il GKV-Spitzenverband (Associazione federale delle casse di assicurazione malattia obbligatoria, Germania) in merito alla decisione di quest’ultimo di rilasciare ad A un modulo A1 attestante che, per il periodo compreso tra il 1o dicembre 2015 e il 31 dicembre 2020, egli era soggetto al sistema di sicurezza sociale tedesco. |
Contesto normativo
Diritto internazionale
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3 |
Il 21 giugno 1999 la Comunità europea e la Confederazione svizzera hanno concluso sette accordi, tra cui l’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (GU 2002, L 114, pag. 6), che è stato modificato, in particolare, dalla decisione n. 1/2012 del comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, del 31 marzo 2012, che sostituisce l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2012, L 103, pag. 51) (in prosieguo: l’«ALCP»). |
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4 |
L’articolo 8 dell’ALCP, intitolato «Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale», recita: «Conformemente all’allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare: (…)
(…)». |
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5 |
L’allegato II dell’ALCP, intitolato «Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale», all’articolo 1 prevede quanto segue: «1. Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici dell’Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato, e come da essa modificati, o regole equivalenti a tali atti. 2. I termini “Stato membro” o “Stati membri” che figurano negli atti giuridici cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono la Svizzera oltre agli Stati previsti dai pertinenti atti giuridici dell’Unione europea». |
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6 |
La sezione A dell’allegato II dell’ALCP, intitolata «Atti giuridici cui si fa riferimento», menziona in particolare i regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009, i quali hanno sostituito il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU 1971, L 149, pag. 2). |
Diritto dell’Unione
Regolamento n. 883/2004 come modificato
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7 |
I considerando 1, 3 e 45 del regolamento n. 883/2004, come modificato, enunciano quanto segue:
(…)
(…)
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8 |
Il titolo II di tale regolamento, intitolato «Determinazione della legislazione applicabile», che sostituisce le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71, contiene gli articoli da 11 a 16 di detto regolamento. |
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9 |
L’articolo 11 di detto regolamento, intitolato «Norme generali», recita: «1. Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo. (…) 3. Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:
4. Ai fini del presente titolo, un’attività subordinata o autonoma svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è considerata un’attività svolta in tale Stato membro. Tuttavia, la persona che esercita un’attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro e che è retribuita per tale attività da un’impresa con sede o da una persona domiciliata in un altro Stato membro, è soggetta alla legislazione di quest’ultimo Stato membro, se risiede in tale Stato. L’impresa o la persona che versa la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell’applicazione di tale legislazione». |
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10 |
L’articolo 12 del regolamento in parola, intitolato «Norme particolari», è così formulato: «1. La persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona distaccata. 2. La persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un’attività affine in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i ventiquattro mesi». |
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11 |
L’articolo 13 del regolamento n. 883/2004, come modificato, rubricato «Esercizio di attività in due o più Stati membri», ai suoi paragrafi 1 e 2 enuncia quanto segue: «1. La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:
2. La persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:
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12 |
L’articolo 76 di tale regolamento, intitolato «Cooperazione», dispone, al paragrafo 4, quanto segue: «Le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento hanno un obbligo reciproco di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione del presente regolamento. (…)». |
Regolamento n. 987/2009
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13 |
L’articolo 14, paragrafi da 5 a 11, del regolamento n. 987/2009 prevede quanto segue: «5. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento [n. 883/2004], per persona che “esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri” si intende una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, per la stessa impresa o lo stesso datore di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro una o più attività distinte in due o più Stati membri. (…) 6. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento [n. 883/2004], per persona “che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri” si intende in particolare una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro natura, in due o più Stati membri. 7. Per distinguere le attività di cui ai paragrafi 5 e 6 dalle situazioni descritte all’articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento [n. 883/2004], è determinante la durata dell’attività svolta in uno o più Stati membri diversi (se abbia carattere permanente o piuttosto carattere puntuale e temporaneo). A tal fine, viene effettuata una valutazione globale di tutti i fatti pertinenti tra cui, in particolare, nel caso di un lavoratore subordinato, il luogo di lavoro definito nel contratto di lavoro. 8. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento [n. 883/2004], per “parte sostanziale di un’attività subordinata o autonoma” esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività. Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in un dato Stato membro, valgono i seguenti criteri indicativi:
(…) Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25% di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione. 9. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento [n. 883/2004], il “centro di interessi” delle attività di un lavoratore autonomo è determinato prendendo in considerazione tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell’interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell’interessato quale risulta da tutte le circostanze. (…) 11. Nel caso in cui una persona eserciti un’attività subordinata in due o più Stati membri per conto di un datore di lavoro stabilito fuori del territorio dell’Unione e risieda in uno Stato membro senza esercitarvi un’attività sostanziale, tale persona è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza». |
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14 |
Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009: «L’istituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione applicabile all’interessato, tenuto conto dell’articolo 13 del regolamento [n. 883/2004] e dell’articolo 14 del regolamento [n. 987/2009]. (…)». |
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15 |
L’articolo 19 di tale regolamento, rubricato «Informazione agli interessati e ai datori di lavoro», al paragrafo 2 così dispone: «Su richiesta della persona interessata o del datore di lavoro, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del titolo II del regolamento [n. 883/2004] fornisce un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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16 |
Il ricorrente nel procedimento principale, all’epoca domiciliato in Germania, è stato dipendente, a tempo pieno, della Moguntia Food Group AG, una società con sede a Basilea (Svizzera), nel periodo compreso tra il 1o dicembre 2015 e il 31 dicembre 2020 (in prosieguo: il «periodo controverso»). |
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17 |
Dalla decisione di rinvio risulta che egli esercitava tale attività subordinata sia in Svizzera, per 10,5 giorni a trimestre, che in telelavoro, in Germania, in ragione di 10,5 giorni per trimestre, nonché in paesi terzi. L’importo del suo stipendio mensile non subiva variazioni in funzione del luogo in cui svolgeva la sua attività. |
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18 |
Il 19 novembre 2015 il ricorrente nel procedimento principale si è rivolto al GKV-Spitzenverband, il quale, a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, è l’istituzione designata del suo luogo di residenza in Germania, per determinare la legislazione applicabile qualora l’attività professionale della persona interessata sia esercitata abitualmente in due o più Stati membri, dichiarando che lavorava in Svizzera per conto della Moguntia Food Group e che esercitava meno del 25% della propria attività in Germania. |
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19 |
Con lettera del 22 febbraio 2016, l’Amt für Sozialbeiträge des Kantons Basel-Stadt (Ufficio per i contributi sociali del cantone di Basilea, Svizzera) ha preso atto del fatto che, il 1o dicembre 2015, il ricorrente nel procedimento principale aveva sottoscritto l’assicurazione malattia obbligatoria in Svizzera. |
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20 |
Tuttavia, dopo aver constatato che il ricorrente nel procedimento principale esercitava abitualmente la sua attività lavorativa subordinata in due o più Stati membri e che una parte sostanziale di tale attività era esercitata in Germania, dove risiede, il GKV-Spitzenverband, con decisione del 18 agosto 2016, ha considerato che, in forza del regolamento n. 883/2004, come modificato, la legislazione tedesca in materia di sicurezza sociale si applicava durante il periodo controverso e ha, di conseguenza, rilasciato un certificato A1 al ricorrente nel procedimento principale. |
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21 |
Con decisione del 18 dicembre 2020, il GKV-Spitzenverband ha respinto il reclamo presentato dal ricorrente nel procedimento principale contro la decisione del 18 agosto 2016 e ha confermato che, conformemente ai regolamenti nn. 883/2004, come modificato, e 987/2009, egli era soggetto, durante il periodo controverso, alla legislazione sulla sicurezza sociale tedesca. A tal riguardo, il GKV-Spitzenverband ha anzitutto ricordato che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, quando una persona esercita un’attività professionale in due o più Stati membri, essa è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività subordinata in tale Stato membro. Esso ha poi precisato che, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, una parte sostanziale di un’attività subordinata o autonoma si considera esercitata in uno Stato membro se, in sede di valutazione globale della situazione della persona interessata, si constata che essa svolge almeno il 25% del suo tempo di lavoro nello Stato membro in cui risiede e/o vi percepisce almeno il 25% della sua retribuzione. Ritenendo che, a tal fine, fossero rilevanti solo le attività svolte nei paesi rientranti nell’ambito di applicazione territoriale dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009, il GKV-Spitzenverband ha preso in considerazione solo il tempo di lavoro svolto dal ricorrente nel procedimento principale in Germania e in Svizzera e ne ha concluso che quest’ultimo esercitava il 50% del suo orario di lavoro in Germania, che è il suo Stato di residenza, quota che rappresenta una parte sostanziale della sua attività subordinata. |
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22 |
Il 28 dicembre 2020 il ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Sozialgericht (Tribunale per il contenzioso sociale, Germania), facendo valere che, ai fini della determinazione della legislazione sulla sicurezza sociale applicabile durante il periodo controverso, occorreva prendere in considerazione non solo i suoi periodi di attività compiuti in Germania e in Svizzera, ma anche quelli che egli aveva svolto in paesi terzi e che, in ogni caso, egli era già soggetto, durante il periodo controverso, al regime svizzero di sicurezza sociale. |
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23 |
Con sentenza del 4 agosto 2022, tale giudice ha annullato le decisioni del 18 agosto 2016 e del 18 dicembre 2020 e ha dichiarato che, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004, come modificato, il quale prevede che la persona interessata sia soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui ha sede l’impresa da cui dipende, il ricorrente nel procedimento principale era soggetto, durante il periodo controverso, alla legislazione svizzera sulla sicurezza sociale. Esso ha infatti considerato che il ricorrente nel procedimento principale non aveva esercitato una parte sostanziale della sua attività nel suo Stato membro di residenza, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 e dell’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, dal momento che solo 10,5 giorni lavorativi a trimestre, ossia il 16% del suo tempo di lavoro totale, erano stati effettuati in Germania. |
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24 |
Il 6 settembre 2022 il GKV-Spitzenverband ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Landessozialgericht für das Saarland (Tribunale superiore del Land per il contenzioso sociale del Saarland, Germania), giudice del rinvio. |
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25 |
Il giudice del rinvio ritiene che, ai fini dell’individuazione della legislazione sulla sicurezza sociale applicabile durante il periodo controverso, si ponga la questione se l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, come modificato, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, debba essere interpretato nel senso che, per determinare se una parte sostanziale dell’attività della persona interessata sia esercitata in uno Stato membro, debba essere presa in considerazione solo l’attività subordinata esercitata da tale persona negli Stati membri e negli Stati assimilati o se debba essere presa in considerazione anche quella svolta in paesi terzi. La giurisprudenza esistente della Corte non fornirebbe una risposta alla questione menzionata. |
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26 |
Tale giudice rileva che, nel caso di specie, se si dovesse tener conto unicamente delle attività svolte dal ricorrente nel procedimento principale in taluni Stati membri nel corso del periodo controverso, si dovrebbe ritenere che il 50% del suo orario di lavoro sia stato effettuato nel suo Stato membro di residenza, ossia una parte sostanziale della sua attività subordinata, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, come modificato, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009. Per contro, se si dovesse prendere in considerazione l’insieme delle attività svolte dal ricorrente nel procedimento principale tanto negli Stati membri quanto in paesi terzi, solo il 16% del suo tempo di lavoro dovrebbe essere considerato come effettuato nello Stato membro di residenza, il che non costituisce una parte sostanziale della sua attività subordinata. |
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27 |
In tale contesto, il Landessozialgericht für das Saarland (Tribunale superiore del Land per il contenzioso sociale del Saarland) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
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28 |
Occorre anzitutto rilevare che, conformemente all’articolo 8 e all’allegato II dell’ALCP, l’Unione e la Confederazione svizzera applicano tra loro i regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009, e che, in tale contesto, il termine «Stato membro» che figura in tali regolamenti si considera applicabile anche alla Confederazione svizzera. |
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29 |
Pertanto, con le sue due questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, come modificato, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, debba essere interpretato nel senso che, per determinare se una persona che esercita un’attività subordinata in più Stati membri, tra cui il suo Stato membro di residenza, nonché in più paesi terzi, svolga una parte sostanziale di tale attività nel suo Stato membro di residenza, ai sensi di tale articolo 13, paragrafo 1, occorre prendere in considerazione unicamente l’attività subordinata svolta da tale persona negli Stati membri o anche quella esercitata nei paesi terzi. |
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30 |
In via preliminare, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, le disposizioni del titolo II del regolamento n. 883/2004, rubricato «Determinazione della legislazione applicabile», di cui fanno parte gli articoli da 11 a 16 di tale regolamento, costituiscono un sistema completo ed uniforme di norme di conflitto di leggi volte non soltanto ad evitare l’applicazione simultanea di diverse normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne, ma anche di impedire che le persone che ricadono nell’ambito di applicazione di tale regolamento restino senza protezione in materia di sicurezza sociale per mancanza di una normativa che sia loro applicabile (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2023, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu,C‑422/22, EU:C:2023:869, punto 50 e giurisprudenza citata). |
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31 |
Come risulta dai considerando 1, 3 e 45 del regolamento n. 883/2004, tale regolamento ha proceduto alla modernizzazione e alla semplificazione delle norme contenute nel regolamento n. 1408/71, conservando al contempo gli stessi obiettivi di quest’ultimo, in particolare quello di assicurare il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale al fine di garantire l’esercizio effettivo della libera circolazione delle persone e contribuire, in tal modo, al miglioramento del livello di vita e delle condizioni di occupazione delle persone che si spostano all’interno dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 5 giugno 2014, I, C‑255/13, EU:C:2014:1291, punto 41, nonché del 4 settembre 2025, Hakamp, C‑203/24, EU:C:2025:662, punto 38 e giurisprudenza citata). |
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32 |
Tale finalità è attuata dall’articolo 11 del regolamento n. 883/2004, come modificato, il quale prevede, al suo paragrafo 1, che le persone alle quali si applica tale regolamento siano soggette, in materia di sicurezza sociale, alla legislazione di un singolo Stato membro, la quale è determinata a norma del titolo II di detto regolamento. |
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33 |
Inoltre, tale articolo 11, paragrafo 3, lettera a), stabilisce il principio secondo cui la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato. |
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34 |
Tale principio è tuttavia formulato «[f]atti salvi gli articoli da 12 a 16» del regolamento n. 883/2004, come modificato, in quanto, in alcune situazioni particolari, l’applicazione pura e semplice di detto principio rischierebbe non già di evitare bensì, al contrario, di creare, tanto per il lavoratore quanto per il datore di lavoro e gli enti previdenziali, complicazioni amministrative che potrebbero ostacolare l’esercizio della libera circolazione delle persone rientranti nell’ambito di applicazione del suddetto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, AFMB e a., C‑610/18, EU:C:2020:565, punto 43). |
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35 |
Tra tali situazioni particolari figura quella, prevista all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, come modificato, che riguarda la determinazione della legislazione applicabile alla persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri. |
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36 |
Secondo la lettera a) di tale paragrafo 1, la persona così considerata è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza se vi esercita «una parte sostanziale della sua attività». Per contro, se la persona non vi esercita «una parte sostanziale della sua attività», la lettera b) del suddetto paragrafo 1 la assoggetta, nel caso in cui sia alle dipendenze di un’unica impresa o di un solo datore di lavoro, alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro ha la propria sede sociale o il proprio domicilio (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, Hakamp, C‑203/24, EU:C:2025:662, punto 43). |
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37 |
Pertanto, le norme sul conflitto di leggi previste all’articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 883/2004, come modificato, garantiscono alla persona che esercita un’attività subordinata in due o più Stati membri una tutela in materia di sicurezza sociale mediante l’applicazione della legislazione di uno degli Stati membri interessati, vale a dire quella dello Stato membro di residenza di tale persona o quella dello Stato membro in cui è stabilito il suo datore di lavoro. |
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38 |
In tal modo, tale disposizione persegue l’obiettivo ricordato ai punti 30 e 31 della presente sentenza, in quanto prevede, semplificando le norme introdotte dalla normativa precedente, norme derogatorie a quella contenuta nell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento, proprio al fine di evitare le complicazioni che, diversamente, potrebbero risultare dall’applicazione di tale ultima norma a situazioni che implicano l’esercizio di attività in due o più Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, Hakamp, C‑203/24, EU:C:2025:662, punto 45 e giurisprudenza citata). |
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39 |
In tale ottica, le norme derogatorie introdotte dall’articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 883/2004, come modificato, mirano a garantire che, conformemente al principio dell’unicità rammentato al punto 32 della presente sentenza, i lavoratori che esercitano attività in due o più Stati membri siano sottoposti alla legislazione di un singolo Stato membro, fissando a tal fine criteri di collegamento che prendono in considerazione la situazione oggettiva di tali lavoratori al fine di facilitarne la libera circolazione (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, Hakamp, C‑203/24, EU:C:2025:662, punto 46, e giurisprudenza citata). |
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40 |
Nel caso di specie, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, come modificato, e dell’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, in particolare sulla questione se la nozione di «attività» contenuta nell’espressione «una parte sostanziale dell’attività [della persona] nello Stato membro di residenza» rinvii alla sola attività subordinata svolta da tale persona negli Stati membri o anche a quella esercitata nei paesi terzi. |
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41 |
Secondo giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit, 283/81, EU:C:1982:335, punto 20, nonché del 4 settembre 2025, Kwizda Pharma II, C‑451/24, EU:C:2025:663, punto 55). |
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42 |
Per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004, come modificato, tale disposizione prevede che la persona che di norma esercita un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza solo qualora essa vi eserciti una parte sostanziale della sua attività. |
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43 |
Quanto all’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, esso dispone, anzitutto, che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004, come modificato, per «parte sostanziale di un’attività subordinata o autonoma» esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività. Inoltre, tale articolo 14, paragrafo 8, precisa che, per determinare se una parte sostanziale delle attività sia svolta in uno Stato membro si tiene conto, nel caso di un’attività subordinata, dell’orario di lavoro e/o della retribuzione. Infine, risulta da tale articolo 14, paragrafo 8, che nel quadro di una valutazione globale una quota inferiore al 25% di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione. |
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44 |
Occorre quindi constatare che, attenendosi unicamente al loro tenore letterale, l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, come modificato, e l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009 non limitano espressamente la presa in considerazione delle attività subordinate o autonome svolte dalla persona interessata alle sole attività esercitate negli Stati membri. Depone in tal senso, in particolare, l’impiego, nella versione in lingua francese dell’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, delle espressioni «ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié» e «dans le cadre d’une évaluation globale», il cui equivalente si ritrova, in sostanza, in molte altre versioni linguistiche di tale disposizione, segnatamente nelle versioni in lingua bulgara, ceca, danese, greca, inglese, spagnola, finlandese, irlandese, croata, italiana, lettone, maltese, rumena, slovacca, slovena e svedese. |
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45 |
Tali versioni linguistiche, infatti, impiegano rispettivamente le espressioni «от всички дейности на заето или самостоятелно заето лице» e «В рамките на цялостната оценка» nella versione in lingua bulgara; «všech činností zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečné činné» e «v rámci celkového hodnocení» nella versione in lingua ceca; «af alle arbejdstagerens eller den selvstændige erhvervsdrivendes aktiviteter» e «I forbindelse med en samlet vurdering» nella versione in lingua danese; «του συνόλου των δραστηριοτήτων του μισθωτού ή μη» e «Στο πλαίσιο συνολικής αξιολόγησης» nella versione in lingua greca; «of all the activities of the employed or self-employed person» e «In the framework of an overall assessment» nella versione in lingua inglese; «del conjunto de sus actividades por cuenta propia o ajena» e «En el contexto de una evaluación global» nella versione in lingua spagnole; «palkkatyötä tekevän tai itsenäisen ammatinharjoittajan kaikesta toiminnasta» e «kokonaisarvioinnissa» nella versione in lingua finlandese, «de ghníomhaíochtaí uile an duine fhostaithe nó fhéinfhostaithe» e «I réim measúnaithe foriomláin» nella versione in lingua irlandese; «svih djelatnosti zaposlene osobe ili samozaposlene osobe» e «Ako je u okviru opće ocjene utvrđeno» nella versione in lingua croata; «dell’insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo» e «Nel quadro di una valutazione globale» nella versione in lingua italiana; «ka nodarbināta vai pašnodarbināta persona veic kvantitatīvi būtisku visu darbību daļu» e «Saskaņā ar vispārēju novērtējumu» nella versione in lingua lettone, «tal-attivitajiet kollha tal-persuna impjegata jew li taħdem għal rasha» e «Fil-qafas ta’ evalwazzjoni globali» nella versione in lingua maltese; «a tuturor activităților persoanei salariate sau persoanei care desfășoară activități independente» e «În cadrul unei evaluări globale» nella versione in lingua rumena; «všetkých činností zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby vykonáva v tomto členskom štáte» e «V rámci celkového posúdenia» nella versione in lingua slovacca; «vseh dejavnosti zaposlene ali samozaposlene osebe» e «Če je delež, ugotovljen med splošno presojo» nella versione in lingua slovena, nonché «allt arbete som anställd eller av all verksamhet som egenföretagare» e «Inom ramen för en samlad bedömning» nella versione in lingua svedese. |
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46 |
Pertanto, tali diverse versioni linguistiche concorrono alla conclusione secondo la quale la lettera dell’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009 prevede che, per determinare se un cittadino dell’Unione, che risiede in uno Stato membro e che esercita un’attività subordinata in più Stati, tra cui il suo Stato membro di residenza, un altro Stato membro e paesi terzi, svolga una parte sostanziale di tale attività nello Stato membro in cui risiede, occorre tener conto dell’insieme dell’attività subordinata svolta da quest’ultimo, ivi compresa quella esercitata in paesi terzi. |
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47 |
Tale interpretazione letterale è corroborata dal contesto in cui si inseriscono l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, come modificato, e l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, nonché dall’obiettivo perseguito da tali disposizioni. |
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48 |
Infatti, occorre ricordare che l’applicazione della legislazione nazionale dello Stato membro in cui è situato il luogo di attività costituisce la regola generale che governa il sistema istituito dal regolamento n. 883/2004 (v., per analogia, sentenza del 27 settembre 2012, Partena, C‑137/11, EU:C:2012:593, punti 49 e 57) e che l’applicazione della legislazione dello Stato membro di residenza della persona di cui trattasi appare come una norma accessoria che interviene solo nel caso in cui tale legislazione presenti un nesso con il rapporto di lavoro (v., per analogia, sentenza del 19 marzo 2015, Kik, C‑266/13, EU:C:2015:188, punto 58 e giurisprudenza citata). Orbene, la nozione di «luogo di esercizio» di un’attività va intesa come indicativa del luogo in cui il soggetto interessato compie, in concreto, gli atti collegati a detta attività (v., per analogia, sentenza del 27 settembre 2012, Partena, C‑137/11, EU:C:2012:593, punto 57). |
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49 |
Di conseguenza, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, al fine di determinare a quale legislazione in materia di sicurezza sociale il lavoratore sia soggetto, occorre esaminare la situazione reale di quest’ultimo e prendere in considerazione tutte le attività che egli svolge, ivi compresa quella esercitata nei paesi terzi, poiché la presa in considerazione delle sole attività svolte in Stati membri creerebbe una finzione giuridica distante dalla realtà concreta dell’attività svolta nello Stato membro di residenza. |
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50 |
Inoltre, la Corte ha dichiarato che, per valutare se un lavoratore rientri nella nozione di «persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, come modificato, si deve tener conto dell’esistenza di un’eventuale discordanza tra, da un lato, le informazioni previste dai contratti di lavoro di cui trattasi e, dall’altro, il modo in cui le prestazioni sono state effettivamente eseguite. Qualora emerga da fattori rilevanti diversi da quelli che risultano dai documenti contrattuali che la situazione di un lavoratore subordinato differisce, di fatto, da quella descritta in tali documenti, spetta all’istituzione interessata, ai fini della corretta applicazione del regolamento n. 883/2004, e indipendentemente dalla lettera dei documenti contrattuali, fondare i propri rilievi sull’effettiva situazione del lavoratore subordinato (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, AFMB e a., C‑610/18, EU:C:2020:565, punti da 57 a 59 e giurisprudenza citata). |
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51 |
Orbene, prendere in considerazione unicamente l’attività subordinata esercitata dalla persona interessata negli Stati membri, al fine di determinare se tale persona eserciti una parte sostanziale della sua attività nel suo Stato membro di residenza, equivarrebbe a ignorare il fatto che, come risulta dalla giurisprudenza ricordata ai punti 41 e 48 della presente sentenza, la determinazione della legislazione applicabile in forza delle norme sul conflitto di leggi previste, in particolare, all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, come modificato, non dipende dalla libera scelta del lavoratore subordinato, delle imprese o delle autorità nazionali competenti, bensì dalla situazione oggettiva in cui tale lavoratore si trova. |
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52 |
Di conseguenza, nel quadro della valutazione globale imposta dall’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, l’attività subordinata svolta dalla persona di cui trattasi in paesi terzi deve essere presa in considerazione allo stesso titolo di quella svolta negli Stati membri per la determinazione della durata complessiva del lavoro svolto da tale persona nell’insieme degli Stati membri e dei paesi terzi in cui ella ha esercitato la sua attività subordinata e, di conseguenza, ai fini della successiva verifica del fatto che il 25% di tale durata sia stato o meno svolto nello Stato membro di residenza di quest’ultima. |
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53 |
Occorre aggiungere che la presa in considerazione dell’insieme dell’attività subordinata svolta dalla persona di cui trattasi in paesi terzi non contraddice affatto la regola dell’unicità prevista all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, come modificato, secondo la quale un lavoratore che risiede in uno Stato membro e che esercita un’attività subordinata in due o più Stati membri deve essere soggetto alla legislazione sulla sicurezza sociale di un solo Stato membro. |
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54 |
Infatti, anche supponendo che tale lavoratore svolga una parte sostanziale della sua attività subordinata non nel suo Stato membro di residenza, bensì in un paese terzo, tale lavoratore sarà soggetto a un’unica legislazione sulla sicurezza sociale, che sarà quella dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro ha il proprio domicilio in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, come modificato. Qualora risulti che tale datore di lavoro è stabilito in un paese terzo, tale lavoratore sarà soggetto alla legislazione di un solo Stato membro poiché l’articolo 14, paragrafo 11, del regolamento n. 987/2009 prevede che, nel caso in cui una persona, che risiede in uno Stato membro, eserciti la sua attività subordinata in due o più Stati membri per conto di un datore di lavoro stabilito fuori del territorio dell’Unione, essa è soggetta alla legislazione del suo Stato membro di residenza anche se non vi esercita una parte sostanziale della sua attività subordinata. |
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55 |
Inoltre, qualora, come nel procedimento principale, il domicilio del datore di lavoro si trovi in uno Stato in cui si applica il regolamento n. 883/2004, le informazioni relative all’attività svolta in paesi terzi dal lavoratore subordinato, necessarie per valutare se quest’ultimo eserciti una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro in cui risiede, possono essere facilmente ottenute, di modo che la presa in considerazione dell’attività svolta nei paesi terzi non comporta un «maggior rischio di abuso», contrariamente a quanto sostengono il GKV-Spitzenverband nonché i governi tedesco e belga. |
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56 |
Infatti, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il buon funzionamento del sistema istituito dal regolamento n. 883/2004 richiede una cooperazione efficace e stretta tanto tra le istituzioni competenti dei diversi Stati membri quanto tra tali istituzioni e le persone che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento (sentenza del 16 novembre 2023, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, C‑422/22, EU:C:2023:869, punto 53). Pertanto, nell’ambito della valutazione globale che deve effettuare ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, l’istituzione competente dello Stato membro di residenza può chiedere all’istituzione dello Stato membro in cui si trova il domicilio del datore di lavoro di verificare presso quest’ultimo l’effettività delle prestazioni esercitate dal lavoratore in paesi terzi chiedendo, in particolare, la comunicazione di elementi di prova quali titoli di trasporto o fatture. |
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57 |
Quanto ai timori espressi dal GKV-Spitzenverband nonché dai governi tedesco e belga, relativi al fatto che la presa in considerazione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, come modificato, dell’attività subordinata esercitata dalla persona interessata in paesi terzi non sarebbe possibile, dal momento che, per i lavoratori autonomi, una siffatta presa in considerazione non sarebbe ipotizzabile ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento, è sufficiente rilevare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, che le norme applicabili ai lavoratori subordinati e ai lavoratori autonomi non sono simili sotto tutti gli aspetti, cosicché la soluzione adottata per i primi non è applicabile per analogia ai secondi. |
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58 |
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la quota dell’attività esercitata dal ricorrente nel procedimento principale nel suo Stato membro di residenza durante il periodo controverso ammonta al 16% dell’insieme della sua attività svolta tanto negli Stati membri quanto nei paesi terzi. Se così fosse effettivamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, si dovrebbe ritenere che il ricorrente nel procedimento principale non abbia esercitato una parte sostanziale della sua attività subordinata nel suo Stato membro di residenza e rientri, di conseguenza, in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004, come modificato, nella legislazione sulla sicurezza sociale dello Stato membro in cui ha il proprio domicilio il suo datore di lavoro, ossia la Confederazione svizzera. |
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59 |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, come modificato, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, deve essere interpretato nel senso che, per determinare se una persona che esercita un’attività subordinata in più Stati membri, tra cui il suo Stato membro di residenza, nonché in più paesi terzi, svolga una parte sostanziale di tale attività nel suo Stato membro di residenza, ai sensi di tale articolo 13, paragrafo 1, occorre prendere in considerazione non solo l’attività subordinata svolta da tale persona negli Stati membri, ma anche quella esercitata nei paesi terzi. |
Sulle spese
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60 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: |
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L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento n. 465/2012, |
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deve essere interpretato nel senso che: |
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per determinare se una persona che esercita un’attività subordinata in più Stati membri, tra cui il suo Stato membro di residenza, nonché in più paesi terzi, svolga una parte sostanziale di tale attività nel suo Stato membro di residenza, ai sensi di tale articolo 13, paragrafo 1, occorre prendere in considerazione non solo l’attività subordinata svolta da tale persona negli Stati membri, ma anche quella esercitata nei paesi terzi. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
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