ECLI:EU:C:2026:48•Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 gennaio 2026.#Commissione europea contro Zippo Manufacturing Co. e Zippo GmbH.#Impugnazione – Politica commerciale – Misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 – Misure adottate dagli Stati Uniti d’America sulle importazioni di determinati prodotti derivati dall’alluminio e dall’acciaio – Decisione dell’Unione europea di sospensione di concessioni commerciali e di altri obblighi equivalenti – Dazi doganali addizionali sulle importazioni di prodotti originari degli Stati Uniti – Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di buona amministrazione – Diritto di essere ascoltato – Principio del ne ultra petita.#Causa C-811/23 P.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 gennaio 2026.#Commissione europea contro Zippo Manufacturing Co. e Zippo GmbH.#Impugnazione – Politica commerciale – Misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 – Misure adottate dagli Stati Uniti d’America sulle importazioni di determinati prodotti derivati dall’alluminio e dall’acciaio – Decisione dell’Unione europea di sospensione di concessioni commerciali e di altri obblighi equivalenti – Dazi doganali addizionali sulle importazioni di prodotti originari degli Stati Uniti – Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di buona amministrazione – Diritto di essere ascoltato – Principio del ne ultra petita.#Causa C-811/23 P.
ECLI:EU:C:2026:48Eu Chamb 02 C29 gen 2026
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
29 gennaio 2026 ( *1 )
«Impugnazione – Politica commerciale – Misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 – Misure adottate dagli Stati Uniti d’America sulle importazioni di determinati prodotti derivati dall’alluminio e dall’acciaio – Decisione dell’Unione europea di sospensione di concessioni commerciali e di altri obblighi equivalenti – Dazi doganali addizionali sulle importazioni di prodotti originari degli Stati Uniti – Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di buona amministrazione – Diritto di essere ascoltato – Principio del ne ultra petita»
Nella causa C‑811/23 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 26 dicembre 2023,
Commissione europea, rappresentata da G.-D. Balan e M. Mataija, in qualità di agenti,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Zippo Manufacturing Co., con sede in Bradford (Stati Uniti),
Zippo GmbH, con sede in Emmerich am Rhein (Germania),
rappresentate da R. MacLean, avocat, e D. Sevilla Pascual, abogado,
ricorrenti in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della seconda Sezione, F. Schalin, M. Gavalec e N. Fenger, giudici,
avvocata generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 5 giugno 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 18 ottobre 2023, Zippo Manufacturing e a./Commissione (T‑402/20; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2023:640), con la quale quest’ultimo ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 della Commissione, del 6 aprile 2020, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America (GU 2020, L 109, pag. 10; in prosieguo: il «regolamento controverso»), nella parte in cui riguarda i prodotti rientranti nella sottovoce 96138000 della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1) (in prosieguo: il «codice NC 96138000»). |
Contesto normativo
Diritto internazionale
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2 |
L’accordo sulle misure di salvaguardia figura nell’allegato 1A dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1) (in prosieguo: l’«accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia»). |
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3 |
L’articolo 8 dell’accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia, intitolato «Livello delle concessioni e altri obblighi», al paragrafo 2 prevede quanto segue: «Se non sarà raggiunto un accordo entro 30 giorni nell’ambito di consultazioni a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, i Membri esportatori interessati avranno facoltà, al più tardi a 90 giorni dall’introduzione della misura, di sospendere l’applicazione di concessioni o altri obblighi sostanzialmente equivalenti ai sensi dell’[accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) de 1994] nei confronti del Membro che applica la misura di salvaguardia, alla scadenza di 30 giorni dalla data di ricevimento di un avviso scritto di tale sospensione da parte del Consiglio per gli scambi di merci, il quale non la disapprovi». |
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4 |
L’articolo 12 dell’accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia, intitolato «Notifica e consultazioni», al paragrafo 3, stabilisce quanto segue: «Un Membro che intenda applicare o prorogare una misura di salvaguardia dovrà dare adeguato spazio a consultazioni preliminari con altri Membri che abbiano un interesse sostanziale in quanto esportatori del prodotto in questione, al fine, tra l’altro, di esaminare le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 2, scambiare opinioni sulla misura da attuare e raggiungere un’intesa sui modi per conseguire l’obiettivo indicato al paragrafo 1 dell’articolo 8». |
Diritto dell’Unione
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5 |
Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all’esercizio dei diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (GU 2014, L 189, pag. 50), intitolato «Oggetto»: «Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure atte a garantire un esercizio efficace e tempestivo dei diritti dell’Unione [europea] di sospendere o revocare concessioni o altri obblighi previsti da accordi commerciali internazionali, con l’obiettivo di:
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6 |
L’articolo 3 del regolamento n. 654/2014, intitolato «Ambito di applicazione», alla lettera c) enuncia quanto segue: «Il presente regolamento si applica: (…)
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7 |
L’articolo 4 di tale regolamento, intitolato «Esercizio dei diritti dell’Unione», al suo paragrafo 1, così recita: «Se è necessario intervenire al fine di salvaguardare gli interessi dell’Unione nei casi di cui all’articolo 3, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le opportune misure di politica commerciale. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 2». |
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8 |
L’articolo 9 di detto regolamento, intitolato «Raccolta di informazioni», al suo paragrafo 1, così dispone: «La Commissione chiede informazioni e pareri relativi agli interessi economici dell’Unione per merci o servizi specifici o settori specifici, nell’applicazione del presente regolamento, mediante un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o altri mezzi di comunicazione pubblici adeguati, indicando il termine entro il quale il contributo deve essere trasmesso. La Commissione tiene conto dei contributi ricevuti». |
Fatti e regolamento controverso
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9 |
I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 13 della sentenza impugnata e, nella parte in cui riguardano l’impugnazione, possono essere sintetizzati come segue. |
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10 |
La Zippo Manufacturing Co. (in prosieguo: la «ZMC»), la Zippo GmbH e la Zippo SAS, la quale ha cessato di esistere in quanto persona giuridica di diritto francese (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti in primo grado»), appartengono allo stesso gruppo di società. Esse sono attive nella produzione, distribuzione e commercializzazione di accendini antivento meccanici in metallo, con il marchio Zippo, nonché nel servizio post-vendita di tali prodotti. I prodotti in parola sono fabbricati dalla ZMC, che si presenta come l’unico produttore noto di questo tipo di prodotti negli Stati Uniti. |
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11 |
La ZMC esporta parte dei suoi prodotti verso l’Unione. Essa li vende alle sue società figlie, la Zippo GmbH e la Zippo SAS, e a distributori indipendenti autorizzati, ai fini della loro commercializzazione nel territorio dell’Unione. I prodotti rientrano nel codice NC 96138000, che riguarda gli «altri accendini ed accenditori», che si collocano tra gli «accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603), anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini». Essi sono soggetti, in tale codice, a dazi doganali al momento del loro ingresso nel territorio doganale dell’Unione. |
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12 |
Il 24 gennaio 2020, gli Stati Uniti d’America hanno adottato misure sotto forma di un aumento delle tariffe doganali applicate alle importazioni di determinati prodotti derivati dall’alluminio e determinati prodotti derivati dall’acciaio, con effetto a decorrere dall’8 febbraio 2020 e con durata illimitata. |
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13 |
Qualificate dagli Stati Uniti d’America come misure di sicurezza, tali misure costituivano, secondo la Commissione, misure di salvaguardia adottate per limitare le importazioni allo scopo di proteggere l’industria nazionale dalla concorrenza estera e garantirne, così, la prosperità commerciale. La Commissione ha quindi ritenuto che occorresse adottare misure in esecuzione del regolamento n. 654/2014. |
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14 |
Il 6 marzo 2020, in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento summenzionato, la Commissione ha chiesto il parere delle parti interessate, mediante un modulo messo a disposizione sul sito Internet della sua direzione generale (DG) «Commercio». La raccolta di informazioni è terminata il 13 marzo 2020. Tra le misure ipotizzate al termine di detta raccolta di informazioni, la Commissione indicava la possibilità di applicare dazi doganali addizionali a taluni prodotti originari degli Stati Uniti e in particolare, nel corso di una prima fase, ai prodotti rientranti nell’ambito del codice NC 96138000. Le ricorrenti in primo grado non hanno partecipato a detta raccolta di informazioni. |
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15 |
Il 6 aprile 2020, la Commissione ha adottato il regolamento controverso. |
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16 |
L’articolo 1 di tale regolamento prevedeva quanto segue: «1. La Commissione informa immediatamente per iscritto, e in ogni caso entro il 7 aprile 2020, il Consiglio per gli scambi di merci dell’OMC che, salvo sua disapprovazione, l’Unione europea sospende, a decorrere dall’8 maggio 2020, l’applicazione delle concessioni tariffarie di cui all’accordo GATT del 1994 agli scambi con gli Stati Uniti per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 2. 2. Di conseguenza, l’Unione applica dazi doganali addizionali alle importazioni nell’Unione dei prodotti sotto elencati, originari degli Stati Uniti:
(…)». |
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17 |
L’articolo 2 di detto regolamento così disponeva: «L’Unione applica i dazi doganali addizionali di cui all’articolo 1 sempre e purché gli Stati Uniti applichino o riapplichino le misure di salvaguardia in maniera da penalizzare i prodotti dell’Unione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso in cui è indicata la data in cui gli Stati Uniti hanno cessato di applicare le misure di salvaguardia». |
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
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18 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 giugno 2020, le ricorrenti in primo grado hanno proposto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento del regolamento controverso, nella parte in cui le riguarda. |
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19 |
A sostegno di tale ricorso, tali ricorrenti hanno dedotto cinque motivi. Il quinto motivo, l’unico esaminato dal Tribunale, verteva su una violazione del principio di buona amministrazione. |
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20 |
Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 settembre 2020, la Commissione ha eccepito l’irricevibilità del suddetto ricorso. Con ordinanza del 6 maggio 2021, tale eccezione è stata riunita al merito. |
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21 |
Con la sentenza impugnata, il Tribunale, in un primo momento, ha respinto l’eccezione di irricevibilità della Commissione, constatando la legittimazione ad agire della ZMC, a causa dell’incidenza individuale e diretta del regolamento controverso nei suoi confronti, nonché l’interesse ad agire delle ricorrenti in primo grado. Di conseguenza, esso ha dichiarato il ricorso ricevibile. |
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22 |
In un secondo momento, pronunciandosi sulla fondatezza del ricorso in primo grado, il Tribunale ha anzitutto esaminato il quinto motivo. Ritenendo che la Commissione avesse violato il diritto delle ricorrenti in primo grado di essere ascoltate, esso ha accolto tale motivo. Pertanto, ha annullato il regolamento controverso nella parte in cui riguarda i prodotti rientranti nel codice NC 96138000, senza esaminare gli altri motivi dedotti dalle ricorrenti in primo grado. |
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti in sede di impugnazione
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23 |
Con la sua impugnazione, la Commissione chiede che la Corte voglia:
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24 |
La ZMC e la Zippo GmbH chiedono che la Corte voglia:
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Sull’impugnazione
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25 |
A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce due motivi. |
Sul primo motivo
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26 |
Con il primo motivo di impugnazione, la Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che era stato violato il diritto delle ricorrenti in primo grado di essere ascoltate ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Tale motivo è suddiviso in tre capi. |
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27 |
La Corte ritiene opportuno esaminare congiuntamente il primo e il secondo capo di detto motivo. |
Sul primo e secondo capo
– Argomenti delle parti
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28 |
Con il primo capo del primo motivo di impugnazione, che mira a contestare i punti 63, 65, 69, da 71 a 73, 91 e 92 della sentenza impugnata, la Commissione afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto non tenendo conto del requisito di cui all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, secondo cui il diritto di essere ascoltati si applica soltanto ai «provvedimenti individuali», applicandolo al regolamento controverso. Quest’ultimo sarebbe, infatti, un atto di portata generale, come risulterebbe sia dalle valutazioni del Tribunale relative all’incidenza individuale nei confronti delle ricorrenti in primo grado sia dai punti 69 e 72 di tale sentenza. |
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29 |
In primo luogo, la Commissione sostiene che dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta discende che il diritto di essere ascoltati si applica unicamente ai provvedimenti individuali, ossia quelli adottati nei confronti dell’interessato, che gli recano pregiudizio. La natura individuale del provvedimento di cui trattasi e il suo effetto negativo sugli interessi dell’interessato costituirebbero due condizioni cumulative. |
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30 |
Tali condizioni deriverebbero anche dalla giurisprudenza dei giudici dell’Unione. Secondo tale giurisprudenza, il diritto di essere ascoltati sarebbe legato all’esercizio di un potere discrezionale da parte delle istituzioni dell’Unione in casi individuali. Tale diritto si applicherebbe a qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo nonché a qualsiasi misura adottata nei confronti di una persona. Esso si applicherebbe, in particolare, ai destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi, come le decisioni che infliggono sanzioni. Se, in talune cause, i giudici dell’Unione non hanno effettuato un esame distinto dettagliato del requisito di un «provvedimento individuale» oltre all’esistenza di un effetto negativo sugli interessi dell’interessato, ciò si spiegherebbe con il fatto che tali cause riguardavano proprio provvedimenti individuali adottati nei confronti di persone specifiche e aventi tali persone come destinatari. |
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31 |
In secondo luogo, la Commissione insiste sul fatto che detta giurisprudenza esclude l’esistenza di un diritto di essere ascoltati, sia ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta sia ai sensi di un principio generale del diritto, prima dell’adozione di atti di portata generale. Secondo la stessa giurisprudenza, né il loro processo di elaborazione né questi stessi atti richiedono, in forza del diritto di essere ascoltati, la partecipazione delle persone interessate. La situazione sarebbe diversa solo se una disposizione espressa del contesto normativo che disciplina l’adozione di un atto di portata generale conferisse un siffatto diritto procedurale. |
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32 |
In terzo luogo, la Commissione addebita al Tribunale di aver violato, nel caso di specie, il requisito di un «provvedimento individuale» previsto dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta e nella giurisprudenza dei giudici dell’Unione. Con formulazioni variabili, esso, ai punti 63, 65 e da 71 a 73 della sentenza impugnata, avrebbe adottato come unico criterio dell’ambito di applicazione del diritto di essere ascoltati l’effetto negativo prodotto dalla misura di cui trattasi. L’errore di diritto sarebbe tanto più evidente in quanto dai punti 69 e 72 di tale sentenza risulterebbe che il regolamento controverso non è un «provvedimento individuale». |
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33 |
L’interpretazione del diritto di essere ascoltati così accolta dal Tribunale avrebbe conseguenze pregiudizievoli, dato che numerosissimi atti di portata generale possono arrecare pregiudizio agli operatori economici e ai consumatori. Essa comporterebbe che tutti questi atti facciano sorgere un diritto individuale di essere ascoltati. Ciò darebbe luogo a difficoltà pratiche, incertezze giuridiche ed eventuali violazioni del principio della parità di trattamento. Infatti, sarebbe impossibile adottare equamente misure di portata generale se le istituzioni dell’Unione dovessero tener conto della situazione personale di qualsiasi persona che possa subire pregiudizio. |
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34 |
Di conseguenza, a giudizio della Commissione, gli atti di portata generale sono normalmente soggetti a una procedura di adozione diversa, come quella prevista dall’articolo 9 del regolamento n. 654/2014, con la quale tutte le parti interessate sono invitate a far conoscere il loro punto di vista, senza che alcune di esse siano identificate e consultate individualmente. |
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35 |
Con il secondo capo del primo motivo di impugnazione, diretto a contestare i punti da 73 a 77, 91 e 92 della sentenza impugnata, la Commissione sostiene che, anche ammettendo che il Tribunale abbia esaminato se, e constatato che, il regolamento controverso costituiva un «provvedimento individuale», ciò rientrerebbe in un’interpretazione e in un’applicazione erronee dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta. |
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36 |
In primo luogo, i rilievi svolti ai punti da 74 a 77, 91 e 92 della sentenza impugnata non dimostrerebbero che la procedura di adozione del regolamento controverso sia stata avviata nei confronti delle ricorrenti in primo grado, né che queste ultime fossero le destinatarie di tale regolamento. Infatti, il Tribunale avrebbe espressamente riconosciuto, ai punti 69 e 72 di tale sentenza, che detto regolamento era un atto di portata generale. |
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37 |
Risulterebbe peraltro chiaramente dagli obiettivi del regolamento n. 654/2014 che tutte le misure che possono essere adottate in forza di quest’ultimo, come il regolamento controverso, sono misure di portata generale che disciplinano il commercio di taluni prodotti. Alla luce dell’articolo 1 del regolamento n. 654/2014, tali obiettivi riguarderebbero la salvaguardia, in via generale, degli interessi dell’Unione nei confronti dei paesi terzi. Né i suddetti obiettivi né alcun’altra disposizione di tale regolamento imporrebbero di prendere in considerazione la situazione personale o il comportamento degli operatori economici stranieri. |
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38 |
Inoltre, un provvedimento non può essere qualificato come «individuale» per il semplice motivo che il suo autore può identificare o essere a conoscenza di una persona i cui interessi possano essere lesi dall’adozione di tale provvedimento. In pratica, quando prepara l’adozione di un provvedimento quale il regolamento controverso, la Commissione sarebbe necessariamente a conoscenza del contesto di mercato, dei prodotti di cui trattasi e, quantomeno, di alcuni dei principali esportatori e produttori interessati. Tuttavia, non vi sarebbe alcun mezzo prevedibile per operare una distinzione tra gli operatori interessati che meritano un diritto individuale di essere ascoltati e quelli che non lo meritano. Pertanto, l’approccio del Tribunale renderebbe praticamente impossibile per la Commissione conformarsi, al contempo, ai requisiti del diritto di essere ascoltati e al principio della parità di trattamento. |
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39 |
In secondo luogo, la Commissione fa valere che, qualora la sentenza impugnata dovesse essere interpretata nel senso che il Tribunale ha creato un’eccezione al principio secondo cui il diritto di essere ascoltati non si applica alle misure di portata generale, essa sarebbe altresì viziata da un errore di diritto. Infatti, la giurisprudenza dei giudici dell’Unione non ammetterebbe alcuna eccezione a tale principio. A tal riguardo, la circostanza che, in caso di incidenza individuale e diretta nei confronti di un operatore, quest’ultimo goda della legittimazione ad agire contro un atto di portata generale, non sarebbe idonea a conferirgli, parimenti, un diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di tale atto. Si tratterebbe, infatti, di questioni giuridiche distinte. |
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40 |
La ZMC e la Zippo GmbH replicano che il primo e il secondo capo del primo motivo di impugnazione sono «inoperanti, inefficaci e/o infondati». |
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41 |
Per quanto riguarda il primo capo del primo motivo di impugnazione, anzitutto, la ZMC e la Zippo GmbH ritengono, in sostanza, che la Commissione non possa affermare, da un lato, che l’analisi dell’incidenza individuale nella fase della ricevibilità conferma la portata generale del regolamento controverso, sostenendo al contempo, dall’altro, che la constatazione di una siffatta incidenza e la constatazione che il provvedimento di cui trattasi è individuale ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta sono due questioni giuridiche distinte. |
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42 |
La ZMC e la Zippo GmbH contestano poi l’affermazione della Commissione secondo cui il regolamento controverso costituisce una misura di portata generale. Tale affermazione sarebbe fondata su un criterio puramente formale ed erroneo. Orbene, l’esistenza di un provvedimento individuale dovrebbe essere valutata caso per caso tenendo conto degli elementi di fatto e di diritto di cui trattasi. Mentre una misura di portata generale sarebbe fondata su motivi oggettivi senza che siano previsti esportatori, nel caso di specie, la Commissione avrebbe identificato e preso di mira i prodotti del marchio Zippo. |
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43 |
Inoltre, sebbene il Tribunale non abbia sistematicamente utilizzato l’aggettivo «individuale» o i termini «provvedimento individuale», esso avrebbe senz’altro ricordato, al punto 61 della sentenza impugnata, che l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta si applicava ai «provvedimenti individuali». Del pari, ad esempio al punto 74 di tale sentenza, esso avrebbe riconosciuto ed applicato le due condizioni distinte di tale disposizione, relative all’esistenza di un provvedimento individuale e al suo effetto negativo sugli interessi dell’interessato. Nel caso di specie, poiché il regolamento controverso riguardava i prodotti della ZMC, esso costituirebbe un provvedimento individuale. |
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44 |
In seguito, la ZMC e la Zippo GmbH fanno valere che la giurisprudenza citata dalla Commissione non consente di trarne conclusioni nel caso di specie. Nessuno dei precedenti citati, relativi ad atti adottati al termine di un procedimento che non è stato avviato nei confronti di una persona o di atti legislativi, riguarderebbe una situazione in cui un’istituzione dell’Unione abbia identificato un solo operatore economico e i suoi prodotti come oggetto di un’azione specifica e di un determinato provvedimento individuale. |
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45 |
Infine, la Commissione non può trarre dalle difficoltà pratiche e dalle conseguenze pregiudizievoli dell’interpretazione adottata dal Tribunale un argomento per negare la violazione dei diritti fondamentali. Del resto, essa potrebbe facilmente evitare tali conseguenze rinunciando ad una «presa di mira deliberata» durante la procedura di adozione di un regolamento. |
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46 |
Per quanto riguarda il secondo capo del primo motivo di impugnazione, la ZMC e la Zippo GmbH fanno valere, in primo luogo, che il Tribunale ha constatato l’esistenza di un provvedimento individuale in quanto la Commissione non solo era a conoscenza delle ricorrenti in primo grado, ma ha scelto e preso di mira, di propria iniziativa, i prodotti del marchio Zippo come oggetto delle misure di riequilibrio. |
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47 |
In secondo luogo, l’affermazione secondo cui il regolamento controverso non è stato adottato in esito ad un procedimento individuale nei confronti delle ricorrenti in primo grado si fonderebbe su una lettura erronea della sentenza impugnata. Dai termini «anche se», utilizzati al punto 72 di tale sentenza, risulterebbe che il Tribunale ha ritenuto che tale circostanza procedurale non fosse significativa. |
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48 |
In terzo luogo, sebbene gli obiettivi generali del regolamento n. 654/2014 non imponessero di prendere in considerazione circostanze individuali, rimarrebbe comunque il fatto che il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva tenuto conto della situazione individuale delle ricorrenti in primo grado. |
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49 |
In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomento della Commissione fondato sul carattere generale del regolamento n. 654/2014, la ZMC e la Zippo GmbH osservano che tale regolamento riguarda esclusivamente l’applicazione di misure compensative nei confronti dei prodotti importati. Per contro, la Commissione avrebbe ammesso che, a differenza delle misure iniziali adottate nel 2018, il regolamento controverso è stato adottato per riflettere un’espansione relativamente minore della definizione dei prodotti coperti dai dazi americani. Ciò ridurrebbe il margine di discrezionalità della Commissione. Orbene, tale margine non le consentirebbe di scegliere, per ragioni soggettive, un prodotto non correlato ai prodotti dell’Unione colpiti negativamente dalle misure adottate dagli Stati Uniti d’America. |
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50 |
In quinto luogo, la ZMC e la Zippo GmbH aggiungono che l’affermazione della Commissione, secondo cui non esiste alcun mezzo prevedibile per distinguere gli operatori interessati che meritano un diritto individuale di essere ascoltati da quelli che non lo meritano, costituisce un mero «argomento teorico», dato che, nel caso di specie, ha avuto effettivamente luogo un’identificazione. |
– Giudizio della Corte
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51 |
Con il primo e il secondo capo del primo motivo di impugnazione, la Commissione addebita, in sostanza, al Tribunale di essere incorso in errori di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta. Da un lato, tale istituzione afferma che il Tribunale ha erroneamente dichiarato che il diritto di essere ascoltati, previsto da tale disposizione, si applicava alle misure di portata generale, quali il regolamento controverso, qualora esse producano un effetto negativo sugli interessi dell’interessato. D’altro lato, detta istituzione sostiene che, anche ammettendo che il Tribunale abbia qualificato tale regolamento come provvedimento individuale, tale conclusione è errata. |
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52 |
Al fine di statuire sui predetti capi, occorre, in primo luogo, determinare l’ambito di applicazione del diritto di essere ascoltati. |
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53 |
Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, il diritto ad una buona amministrazione comprende in particolare il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio. |
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54 |
Tenuto conto del tenore letterale di tale disposizione, il diritto di ogni persona di essere ascoltata, sancito da quest’ultima, si impone nell’ambito di qualsiasi procedura di adozione di un provvedimento individuale nei confronti di una persona, il quale le rechi pregiudizio. |
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55 |
Per contro, detta disposizione non riguarda la procedura di elaborazione degli atti di portata generale. Essa non è quindi destinata ad applicarsi nell’ipotesi in cui una persona si ritenga lesa da un atto di portata generale (v., in tal senso, sentenze del 17 marzo 2011, AJD Tuna,C‑221/09, EU:C:2011:153, punto 49, e del 22 giugno 2023, Arysta LifeScience Great Britain/Commissione,C‑259/22 P, EU:C:2023:513, punto 50), fermo restando che un atto è di portata generale se si applica a situazioni determinate oggettivamente e se produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto (sentenze del 6 ottobre 1982, Alusuisse Italia/Consiglio e Commissione, 307/81, EU:C:1982:337, punto 9, nonché del 17 marzo 2011, AJD Tuna,C‑221/09, EU:C:2011:153, punto 51). |
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56 |
Tale lettura dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta è corroborata dalle spiegazioni relative all’articolo 41 della Carta, le quali, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e all’articolo 52, paragrafo 7, della Carta, devono essere prese in considerazione ai fini della sua interpretazione (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson,C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 20 e giurisprudenza citata). Infatti, per quanto riguarda il diritto di essere ascoltati, tali spiegazioni precisano che l’enunciazione di tale diritto risulta dalla giurisprudenza dei giudici dell’Unione. |
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57 |
Orbene, per giurisprudenza costante, il principio del rispetto dei diritti della difesa, in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che trova applicazione anche in assenza di una normativa specifica al riguardo. Tale principio impone che i destinatari di decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi posti a loro carico per fondare tali decisioni (v., in tal senso, sentenze del 12 febbraio 1992, Paesi Bassi e a./Commissione, C‑48/90 e C‑66/90, EU:C:1992:63, punto 44; del 24 ottobre 1996, Commissione/Lisrestal e a., C‑32/95 P, EU:C:1996:402, punto 21; del 14 giugno 2016, Marchiani/Parlamento,C‑566/14 P, EU:C:2016:437, punto 51, nonché del 22 giugno 2023, Arysta LifeScience Great Britain/Commissione,C‑259/22 P, EU:C:2023:513, punto 47). |
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58 |
Inoltre, il diritto di essere ascoltati persegue un duplice obiettivo. Da un lato, esso serve all’istruzione del fascicolo e all’accertamento dei fatti nel modo più preciso e corretto possibile e, dall’altro lato, consente di assicurare una tutela effettiva dell’interessato. Il diritto di essere ascoltati mira in particolare a garantire che qualsiasi decisione lesiva sia adottata con piena cognizione di causa e ha segnatamente l’obiettivo di consentire all’autorità competente di correggere un errore o all’interessato di far valere gli elementi relativi alla sua situazione personale tali da far sì che la decisione sia, o meno, adottata o abbia un contenuto piuttosto che un altro (sentenza del 4 giugno 2020, SEAE/De Loecker,C‑187/19 P, EU:C:2020:444, punto 69 nonché giurisprudenza citata). |
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59 |
Pertanto, il principio generale del diritto di essere ascoltati non si applica agli atti di portata generale (v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 1999, Atlanta/Comunità europea, C‑104/97 P, EU:C:1999:498, punti da 35 a 37). |
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60 |
Occorre tuttavia aggiungere che la situazione è diversa se una disposizione espressa del contesto normativo che disciplina l’adozione dell’atto di cui trattasi conferisce un siffatto diritto procedurale ad una persona interessata. Infatti, sebbene né l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta né il principio generale del rispetto del diritto di essere ascoltati lo obblighino a farlo, il legislatore dell’Unione può legittimamente prevedere un diritto, per le persone che si ritiene siano pregiudicate da un atto di portata generale, di essere ascoltate, consultate o informate e di inquadrarne l’esercizio (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2023, Arysta LifeScience Great Britain/Commissione,C‑259/22 P, EU:C:2023:513, punto 51). |
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61 |
Da tali richiami risulta che, come giustamente sostenuto dalla Commissione, il diritto di essere ascoltati, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, in linea di principio, non è destinato ad applicarsi nell’ipotesi in cui una persona sia lesa da un atto di portata generale. |
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62 |
È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre, in secondo luogo, esaminare la fondatezza delle valutazioni effettuate dal Tribunale ai punti 63, 65, 69, da 71 a 77, 91 e 92 della sentenza impugnata. |
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63 |
In tale sentenza, il Tribunale, in primo luogo, ha constatato, in sostanza, ai punti 66 e 67 di quest’ultima, i quali non sono contestati in sede di impugnazione, che il regolamento n. 654/2014, in applicazione del quale è stato adottato il regolamento controverso, non conferisce il diritto di essere ascoltati alle imprese i cui prodotti siano soggetti a misure di riequilibrio. |
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64 |
In secondo luogo, ai punti 68 e 69 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che le imprese esportatrici dei prodotti interessati dalle misure di riequilibrio previste da un regolamento adottato sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 654/2014 non sono le destinatarie di tali misure, le quali hanno ad oggetto il riequilibrio di concessioni nei rapporti commerciali con gli Stati Uniti d’America. Tuttavia, esso ha considerato, ai punti 70 e 71 di tale sentenza, che, nel caso di specie, le misure di riequilibrio istituite dal regolamento controverso erano destinate a produrre ripercussioni economiche negative sull’attività di tali imprese. |
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65 |
Il Tribunale ne ha dedotto, ai punti 72 e 73 della sentenza impugnata, che, anche se una misura di riequilibrio prevista da un atto di esecuzione adottato sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 654/2014 non è adottata in esito ad un procedimento individuale nei confronti di dette imprese, essa può costituire una misura idonea ad incidere in modo negativo sui loro interessi, sicché non si può escludere che le stesse imprese possano avvalersi del diritto di essere ascoltate, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta. |
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66 |
In tale contesto, il Tribunale ha considerato, al punto 74 della sentenza impugnata, che, qualora lo svolgimento della procedura di adozione di un atto di esecuzione sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 654/2014 induca la Commissione ad identificare una persona fisica o giuridica i cui interessi possono essere lesi dalle misure previste da tale atto, tale persona deve poter far valere gli elementi relativi alla sua situazione personale che militano in favore del fatto che l’atto in questione sia adottato, non sia adottato o abbia un contenuto piuttosto che un altro. |
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67 |
In terzo luogo, nel caso di specie, il Tribunale ha constatato, ai punti 75 e 76 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva identificato i prodotti delle ricorrenti in primo grado come oggetto delle misure previste mediante il regolamento controverso e sapeva che tali misure li avrebbero riguardati in ampia parte. Esso ne ha concluso, al punto 77 di tale sentenza, che, date siffatte circostanze, dette ricorrenti godevano del diritto di essere ascoltate nel corso della procedura di adozione del regolamento di cui trattasi. |
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68 |
Tale ragionamento del Tribunale è viziato da due errori di diritto. |
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69 |
In primo luogo, il Tribunale ha adottato un criterio giuridico erroneo e ha interpretato erroneamente l’ambito di applicazione del diritto di essere ascoltati previsto all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, dichiarando, in particolare, ai punti da 71 a 74 della sentenza impugnata, che, qualora un atto di portata generale incida in modo negativo sugli interessi delle persone interessate per effetto delle misure che pone in essere, tali persone possono avvalersi del diritto di essere ascoltate. Infatti, come risulta da tale disposizione e dalla giurisprudenza rammentate ai punti da 53 a 62 della presente sentenza, tale diritto non è destinato ad applicarsi ad atti di portata generale, anche qualora essi incidano in modo negativo sugli interessi di determinate persone. |
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70 |
In secondo luogo, il Tribunale è anche incorso in un errore di diritto nell’applicare tale criterio giuridico erroneo al caso di specie. A tal riguardo, è vero che il Tribunale non ha esplicitamente qualificato il regolamento controverso come atto di portata generale o come provvedimento individuale. Ciò non toglie che dalle valutazioni effettuate dal Tribunale ai punti 68, 69 e 72 di tale sentenza emerge con sufficiente chiarezza che esso ha inteso tale regolamento come un atto di portata generale. Ciò posto, esso non poteva, senza incorrere in un errore di diritto, dichiarare, ai punti da 75 a 77 di detta sentenza, che le ricorrenti in primo grado godevano del diritto di essere ascoltate nel corso della procedura di adozione del regolamento controverso in quanto, in sostanza, la Commissione, nel corso di tale procedura, aveva identificato i loro prodotti come oggetto delle misure di riequilibrio previste mediante tale regolamento. |
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71 |
Tale conclusione non è messa in discussione dagli argomenti dedotti dalla ZMC e dalla Zippo GmbH. |
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72 |
In primo luogo, la ZMC e la Zippo GmbH ritengono che il regolamento controverso non possa essere qualificato come atto di portata generale, dal momento che la Commissione aveva individuato e preso di mira i loro prodotti nel corso del procedimento che ha condotto alla sua adozione e che una siffatta qualificazione sarebbe in contraddizione con le valutazioni effettuate dal Tribunale in merito alla loro incidenza individuale e diretta. |
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73 |
A tal riguardo, da un lato, occorre constatare che il regolamento controverso definisce, al suo articolo 1, paragrafo 2, in modo generale e astratto, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 55 della presente sentenza, i prodotti ai quali si applica il dazio addizionale ad valorem del 20% da esso istituito, vale a dire i prodotti rientranti nel codice NC 96138000. Inoltre, occorre rilevare che tale regolamento mira, conformemente all’articolo 3, lettera c), e all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 654/2014, sulla base del quale è stato adottato, al riequilibrio di concessioni nei rapporti commerciali con gli Stati Uniti d’America e che il regolamento controverso non è stato adottato al termine di un procedimento avviato nei confronti delle ricorrenti in primo grado che non ne sono le destinatarie. Ciò premesso, si deve ritenere, al pari dell’avvocata generale ai paragrafi 71 e 72 delle sue conclusioni, che la mera circostanza che la Commissione avesse individuato alcune persone giuridiche alle quali tale dazio ad valorem sarebbe stato in ampia parte applicato, non sia idonea a rendere il regolamento controverso un provvedimento individuale, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta. |
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74 |
D’altro lato, per quanto riguarda l’argomento relativo all’incidenza individuale e diretta del regolamento controverso nei confronti delle ricorrenti in primo grado, occorre ricordare che il fatto che una persona sia individualmente e direttamente interessata da un atto di portata generale non può essere tale da conferirle un diritto di essere ascoltata prima dell’adozione di tale atto (v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 1999, Atlanta/Comunità europea, C‑104/97 P, EU:C:1999:498, punti 34 e 35). Infatti, la legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e il diritto di essere ascoltati ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta sono due questioni giuridiche distinte che perseguono, come risulta dal paragrafo 78 delle conclusioni dell’avvocata generale, finalità distinte. |
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75 |
In secondo luogo, l’affermazione della ZMC e della Zippo GmbH, secondo cui il Tribunale avrebbe constatato l’esistenza di un provvedimento individuale adottato nei loro confronti, è fondata su una lettura erronea della sentenza impugnata, come risulta dal punto 70 della presente sentenza. |
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76 |
In terzo luogo, l’argomento relativo al margine di discrezionalità della Commissione nella scelta dei prodotti soggetti alle misure previste dal regolamento controverso riguarda la valutazione della fondatezza di tali misure. Esso è invece privo di pertinenza per quanto riguarda l’esistenza di un diritto della ZMC e della Zippo GmbH di essere ascoltate. |
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77 |
Tenuto conto di tutti i suesposti motivi, occorre accogliere il primo e il secondo capo del primo motivo di impugnazione. |
Sul terzo capo
– Argomenti delle parti
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78 |
Con il terzo capo del primo motivo di impugnazione, la Commissione sostiene che, nell’ipotesi in cui le ricorrenti in primo grado avessero il diritto di essere ascoltate nel corso del processo di adozione del regolamento controverso, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che tale diritto non era stato loro accordato mediante la consultazione pubblica, effettuata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 654/2014. |
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79 |
La ZMC e la Zippo GmbH replicano che tale capo è irricevibile e, in ogni caso, infondato. |
– Giudizio della Corte
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80 |
Il terzo capo del primo motivo di impugnazione è formulato in subordine, per l’ipotesi in cui la Corte dovesse dichiarare che il Tribunale aveva correttamente ritenuto che le ricorrenti in primo grado godessero del diritto di essere ascoltate nel corso del processo di adozione del regolamento controverso. Orbene, dall’analisi del primo e del secondo capo di tale motivo emerge che ciò non avviene nel caso di specie. |
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81 |
Pertanto, occorre respingere il terzo capo del primo motivo di impugnazione in quanto privo di pertinenza, senza che sia necessario valutarne la ricevibilità. |
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82 |
Tenuto conto di tutti i suesposti motivi, si deve concludere che il primo motivo di impugnazione deve essere accolto nei suoi primi due capi e respinto quanto al resto. A tal riguardo, gli errori di diritto constatati nell’ambito dell’esame di tali capi sono sufficienti per annullare la sentenza impugnata. |
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83 |
La Corte ritiene tuttavia opportuno esaminare, per ragioni di buona amministrazione della giustizia, anche il secondo motivo di impugnazione. |
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
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84 |
Con il secondo motivo di impugnazione, la Commissione sostiene che il Tribunale ha violato il principio del ne ultra petita. Essa osserva che, come risulta dal punto 92 della sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato il regolamento controverso «nei limiti in cui riguarda i prodotti rientranti nell’ambito del codice NC 96138000», mentre il ricorso era diretto all’annullamento di tale regolamento unicamente nella parte in cui esso si applicava alle ricorrenti in primo grado. Il Tribunale avrebbe pertanto statuito ultra petita. |
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85 |
La ZMC e la Zippo GmbH ritengono che il secondo motivo di impugnazione debba essere respinto in quanto «inoperante o inefficace». |
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86 |
La ZMC e la Zippo GmbH fanno valere che l’annullamento del regolamento controverso nella parte in cui riguarda i prodotti originari degli Stati Uniti rientranti nel codice NC 96138000 equivale ad un annullamento di tale regolamento per quanto riguarda i loro prodotti, alla luce delle constatazioni effettuate dal Tribunale ai punti 27 e 29 della sentenza impugnata. In particolare, da tale punto 29 risulterebbe che la ZMC è l’unica produttrice esportatrice di prodotti rientranti in tale codice dal territorio degli Stati Uniti verso l’Unione. Pertanto, sarebbe altamente improbabile, se non addirittura escluso, che accendini provenienti dagli Stati Uniti fabbricati da altre imprese americane siano stati interessati da detto regolamento. In ogni caso, si sarebbe trattato solo di danni accessori della presa di mira dei prodotti delle ricorrenti nel procedimento principale. |
Giudizio della Corte
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87 |
Come più volte dichiarato dalla Corte, poiché il giudice di legittimità non può statuire ultra petita, l’annullamento da esso pronunciato non può eccedere quello richiesto dal ricorrente (sentenze del 14 settembre 1999, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, punto 52, nonché del 14 novembre 2017, British Airways/Commissione,C‑122/16 P, EU:C:2017:861, punto 81). |
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88 |
Nel caso di specie, dal ricorso in primo grado emerge inequivocabilmente che, come constatato dallo stesso Tribunale al punto 14 della sentenza impugnata, le ricorrenti in primo grado hanno chiesto l’annullamento del regolamento controverso e, in particolare, dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 2 di quest’ultimo, nella parte in cui vengono loro applicati. |
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89 |
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato il regolamento controverso «nei limiti in cui riguarda i prodotti rientranti nell’ambito del codice NC 96138000». |
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90 |
Orbene, in quanto tale regolamento identifica i prodotti rientranti in tale codice, esso definisce, in termini astratti ed oggettivi, una categoria di prodotti soggetti al dazio addizionale ad valorem che esso impone, come rilevato al punto 73 della presente sentenza. Sotto questo profilo, detto regolamento può applicarsi a tali prodotti, indipendentemente dall’identità dei produttori, esportatori ed importatori interessati. |
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91 |
Ne consegue che, annullando il regolamento controverso nella parte in cui riguarda i prodotti rientranti nel suddetto codice, il Tribunale ha oltrepassato la portata delle conclusioni delle ricorrenti in primo grado. A tal riguardo, la circostanza che la ZMC sia l’unica produttrice esportatrice di prodotti rientranti nel medesimo codice, anche ammettendola dimostrata, sarebbe comunque irrilevante. |
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92 |
Ciò premesso, dev’essere accolto il secondo motivo di impugnazione. |
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93 |
Tenuto conto delle conclusioni tratte ai punti 82 e 92 della presente sentenza, occorre accogliere l’impugnazione e, pertanto, annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui annulla il regolamento controverso nei limiti in cui riguarda i prodotti rientranti nel codice NC 96138000, e nella parte in cui statuisce sulle spese. |
Sul ricorso dinanzi al Tribunale
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94 |
Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta. |
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95 |
Nel caso di specie, occorre anzitutto rilevare che, come risulta dal punto 93 della presente sentenza, la sentenza impugnata è annullata, in sostanza, solo nella parte in cui ha accolto il ricorso in primo grado. Per contro, non è stata oggetto di impugnazione la decisione con la quale il Tribunale ha posto fine ad un incidente di procedura respingendo l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione con atto separato. Tale decisione, contenuta in tale sentenza (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer,C‑23/00 P, EU:C:2002:118, punto 50 e giurisprudenza citata), ha quindi autorità di cosa giudicata, nonostante l’annullamento parziale di detta sentenza [v., per analogia, sentenze del 4 marzo 2021, Commissione/Fútbol Club Barcelona,C‑362/19 P, EU:C:2021:169, punti 109 e 110, nonché del 5 settembre 2024, Commissione/Repubblica ceca (Accendini tascabili), C‑494/22 P, EU:C:2024:684, punti 155 e 156]. |
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96 |
Nel merito, occorre osservare che, a sostegno del loro ricorso di annullamento, la ZMC e la Zippo GMBH deducono cinque motivi. Essi vertono, il primo, su una violazione del principio di proporzionalità, il secondo, su una violazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, il terzo, su una violazione dell’obbligo di motivazione, il quarto, su una violazione degli obblighi incombenti all’Unione in forza del diritto dell’OMC e, il quinto, su una violazione del principio di buona amministrazione. |
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97 |
Alla luce, in particolare, della circostanza che tale quinto motivo è stato oggetto di un dibattito in contraddittorio dinanzi al Tribunale e che il suo esame non richiede l’adozione di alcuna misura supplementare di organizzazione del procedimento o di istruzione del fascicolo, la Corte ritiene che lo stato degli atti consenta di statuire sul ricorso nella causa T‑402/20 e che occorra statuire definitivamente su quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 130). |
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98 |
Nell’ambito del medesimo quinto motivo, la ZMC e la Zippo GmbH contestano, da un lato, il processo di raccolta di informazioni condotto dalla Commissione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 654/2014 e affermano, dall’altro, in sostanza, che è stato violato il loro diritto di essere ascoltate. |
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99 |
Per quanto riguarda gli argomenti diretti a contestare il processo di raccolta di informazioni, la Corte, in assenza di una specifica contestazione delle parti a tal proposito, intende far proprie le valutazioni effettuate al riguardo dal Tribunale ai punti da 53 a 58 della sentenza impugnata. |
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100 |
Per quanto riguarda gli argomenti vertenti, in sostanza, su una violazione del diritto della ZMC e della Zippo GmbH di essere ascoltate, dai punti da 53 a 61, 69, 70 e 73 della presente sentenza si evince che, poiché il regolamento controverso è un atto di portata generale, esse non possono avvalersi di un diritto di essere ascoltate in assenza di una disposizione espressa del regolamento n. 654/2014 che conferisca loro un siffatto diritto procedurale. |
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101 |
Per tali ragioni, il quinto motivo del ricorso in primo grado deve essere integralmente respinto in quanto infondato. |
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102 |
Per contro, lo stato degli atti non consente di statuire sulla controversia per quanto riguarda i motivi dal primo al quarto del ricorso in primo grado. |
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103 |
Infatti, come risulta dal punto 92 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che, essendo stato accolto il quinto motivo di tale ricorso, non occorresse esaminare gli altri motivi di quest’ultimo né pronunciarsi sulla ricevibilità di taluni elementi di prova prodotti dalle ricorrenti in primo grado. Orbene, tali motivi di ricorso richiedono di procedere a valutazioni di fatto eventualmente complesse, in relazione alle quali la Corte ritiene di non disporre di tutti gli elementi di fatto necessari. |
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104 |
Di conseguenza, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sui motivi dal primo al quarto dedotti a sostegno del ricorso nella causa T‑402/20. |
Sulle spese
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105 |
Poiché la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale, occorre riservare la decisione sulle spese. |
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Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
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