ECLI:EU:T:2025:1109•Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 17 dicembre 2025.#Enrique Barón Crespo e ZZ contro Parlamento europeo.#Diritto istituzionale – Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento – Modifica del regime di vitalizio integrativo volontario – Avvisi di fissazione dei diritti al vitalizio integrativo volontario – Eccezione di illegittimità – Diritti quesiti – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Indipendenza parlamentare – Parità di trattamento – Domanda di ritiro di documenti dal fascicolo.#Cause riunite T-620/23 – T-1023/23.
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 17 dicembre 2025.#Enrique Barón Crespo e ZZ contro Parlamento europeo.#Diritto istituzionale – Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento – Modifica del regime di vitalizio integrativo volontario – Avvisi di fissazione dei diritti al vitalizio integrativo volontario – Eccezione di illegittimità – Diritti quesiti – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Indipendenza parlamentare – Parità di trattamento – Domanda di ritiro di documenti dal fascicolo.#Cause riunite T-620/23 – T-1023/23.
ECLI:EU:T:2025:1109Eu General Court17 dic 2025
Testo completo
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
17 dicembre 2025 ( *1 )
«Diritto istituzionale – Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento – Modifica del regime di vitalizio integrativo volontario – Avvisi di fissazione dei diritti al vitalizio integrativo volontario – Eccezione di illegittimità – Diritti quesiti – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Indipendenza parlamentare – Parità di trattamento – Domanda di ritiro di documenti dal fascicolo»
Nelle cause riunite da T‑620/23 a T‑1023/23,
Enrique Barón Crespo, residente in Madrid (Spagna), e gli altri ricorrenti, i cui nomi sono riportati nell’allegato ( 1 ), rappresentati da J. Martínez Gimeno, X. Codina García-Andrade, F. Díaz-Grande Rojo e S. Fernández Tourné, avvocati,
ricorrenti,
contro
Parlamento europeo, rappresentato da N. Görlitz, M. Ecker, J.-C. Puffer e C. Burgos, in qualità di agenti,
convenuto,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata),
composto, al momento della deliberazione, da A. Marcoulli (relatrice), presidente, J. Schwarcz, L. Madise, W. Valasidis e L. Spangsberg Grønfeldt, giudici,
cancelliere: P. Nuñez Ruiz, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento, segnatamente la decisione del 30 novembre 2023 di riunire le cause da T‑620/23 a T‑1023/23 ai fini, segnatamente, della decisione che definisce il giudizio,
in seguito all’udienza del 19 giugno 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con i loro ricorsi fondati sull’articolo 263 TFUE, il sig. Enrique Barón Crespo e le altre persone fisiche i cui nomi figurano in allegato, ricorrenti, chiedono l’annullamento del primo atto di liquidazione del vitalizio pensionistico di cui beneficiano a titolo del regime di vitalizio integrativo volontario dei deputati al Parlamento europeo (in prosieguo: il «RVIV»), che applica la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento, del 12 giugno 2023, recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU 2023, C 227, pag. 5; in prosieguo: la «decisione del 2023»), nonché dei successivi atti di liquidazione. |
I. Fatti
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2 |
I ricorrenti sono ex membri del Parlamento che hanno aderito e versato contributi al RVIV ovvero loro aventi diritto. Essi hanno iniziato a percepire il vitalizio dovuto ai sensi del RVIV prima dell’adozione della decisione del 2023. |
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3 |
L’articolo 1 della decisione del 2023 ha introdotto un nuovo paragrafo 1 bis all’articolo 76 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, adottate con decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e del 9 luglio 2008 (GU 2009, C 159, pag. 1; in prosieguo: le «misure di attuazione dello Statuto»), applicabile a decorrere dal 1o luglio 2023, che dispone quanto segue: «Per i vitalizi divenuti esigibili per gli ex deputati o altri beneficiari a norma degli articoli 1, 3 e 4, dell’allegato VII della regolamentazione [riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento] prima del 1o luglio 2023, gli importi dovuti a partire da tale data sono ridotti e adeguati come segue:
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4 |
Il Parlamento ha trasmesso a ciascuno dei ricorrenti un primo atto di liquidazione del vitalizio loro dovuto ai sensi del RVIV che applicava la disposizione così modificata delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo menzionata al precedente punto 3, poi atti di liquidazione successivi (in prosieguo: le «decisioni impugnate»). |
II. Conclusioni delle parti
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5 |
Nell’ultima versione delle loro conclusioni, i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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6 |
Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:
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III. In diritto
A. Considerazioni preliminari relative al RVIV
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7 |
Fino all’istituzione di un regime pensionistico uniforme per tutti i deputati, le pensioni erano disciplinate dalla regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento (in prosieguo: la «regolamentazione SID»). I deputati beneficiavano di una pensione versata dallo Stato membro nel quale erano stati eletti. Tuttavia, in forza dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato III della regolamentazione SID, se il regime nazionale non prevedeva una pensione o se il livello o le modalità della pensione prevista non erano identici a quelli applicabili ai membri del parlamento nazionale dello Stato membro a titolo del quale il deputato era stato eletto, quest’ultimo poteva ottenere una pensione di anzianità o un’integrazione della pensione versata a carico del bilancio dell’Unione europea, il cui livello e le cui modalità erano identici a quelli della pensione percepita dai membri della camera bassa di tale Stato. |
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8 |
Indipendentemente dalla pensione descritta al precedente punto 7, e a causa delle forti disparità tra i regimi pensionistici nazionali, è stato istituito un regime di vitalizio integrativo volontario, aperto a tutti i deputati, a determinate condizioni. Così, il 12 giugno 1990, l’Ufficio di presidenza del Parlamento (in prosieguo: l’«Ufficio di presidenza») ha adottato la normativa riguardante il RVIV, inserita, in fine, nell’allegato VII della regolamentazione SID. Ai sensi dell’articolo 1 di tale allegato, l’obiettivo del RVIV era di garantire un vitalizio a coloro che sceglievano di parteciparvi, in attesa dell’adozione di un unico statuto. La base di calcolo dei contributi e dell’importo dei vitalizi ammontava al 40% dello stipendio di un giudice presso la Corte di giustizia dell’Unione europea. Il RVIV era finanziato per un terzo dai contributi dei deputati affiliati e per due terzi dal Parlamento. Esso seguiva un modello di pensione a capitalizzazione basato, inizialmente, su un equilibrio attuariale, in particolare sul fatto che il contributo annuale di un deputato corrispondesse a un terzo dei diritti a pensione maturati nello stesso anno, mentre il contributo annuale del Parlamento copriva i restanti due terzi (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2011, Purvis/Parlamento, T‑439/09, EU:T:2011:600, punto 45). |
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9 |
I Questori del Parlamento hanno istituito un fondo pensione integrativo denominato «Fondo pensioni – deputati del Parlamento europeo», sotto forma di associazione senza scopo di lucro (in prosieguo: il «Fondo»). Tale Fondo era incaricato di ricevere i contributi dei deputati e del Parlamento, di gestire tali beni e di pagare i vitalizi integrativi. Nel corso del mese di marzo 1994, il Fondo stesso ha creato una società d’investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto lussemburghese, denominata «Fondo pensioni – Deputati al Parlamento europeo, Società d’investimento a capitale variabile», che deteneva gli investimenti del Fondo. |
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10 |
Lo statuto dei deputati del Parlamento, adottato con la decisione del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (2005/684/CE, Euratom) (GU 2005, L 262, pag. 1, in prosieguo: lo «statuto»), è entrato in vigore il 14 luglio 2009, ossia il primo giorno della settima legislatura. Tale statuto ha introdotto un regime pensionistico definitivo per i deputati. A titolo delle misure provvisorie, l’articolo 27, paragrafo 1, dello statuto prevede in particolare che il Fondo istituito dal Parlamento sia mantenuto dopo il 14 luglio 2009 per i deputati o gli ex deputati che hanno acquisito o stanno acquisendo diritti in tale Fondo. In base all’articolo 27, paragrafo 2, dello statuto, i diritti e le aspettative acquisiti restano invariati e il Parlamento può fissare condizioni e requisiti per l’acquisizione di nuovi diritti o aspettative. Peraltro, in forza dell’articolo 27, paragrafi 3 e 4, di detto statuto, i deputati già affiliati al RVIV non possono più, salvo eccezioni (v. punto 11 infra), acquisire nuovi diritti in tale Fondo e i deputati neoeletti a partire dal 2009 non possono aderirvi. |
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11 |
In applicazione dei loro articoli 73 e 74, le misure di attuazione dello statuto sono entrate in vigore il 14 luglio 2009 e, alla stessa data, e fatte salve le disposizioni transitorie, è scaduta la regolamentazione SID. Ai sensi delle disposizioni transitorie, l’articolo 76 delle misure di attuazione dello statuto, nella versione applicabile il giorno dell’entrata in vigore dello statuto, dispone quanto segue: «1. Il vitalizio integrativo (volontario) concesso in virtù dell’allegato VII della regolamentazione SID continua a essere versato in applicazione di detto allegato ai titolari che beneficiavano del vitalizio prima dell’entrata in vigore dello statuto. 2. I diritti alla pensione maturati fino alla data di entrata in vigore dello statuto in applicazione dell’allegato VII succitato restano acquisiti. Sono onorati alle condizioni previste da detto allegato. 3. Dopo la data di entrata in vigore dello statuto e in conformità dell’allegato VII succitato, possono continuare ad acquisire nuovi diritti i deputati eletti nel 2009 che:
4. I contributi al Fondo (…) a carico dei deputati sono versati a partire dai loro fondi privati». |
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12 |
Pertanto, l’entrata in vigore dello statuto e delle sue misure di attuazione ha posto fine all’alimentazione del Fondo mediante contributi, fatta salva l’applicazione dell’eccezione prevista all’articolo 76, paragrafo 3, di dette misure. |
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13 |
Le disposizioni relative al RVIV sono state modificate a più riprese per tener conto delle difficoltà finanziarie del Fondo, aggravatesi a causa della crisi finanziaria del 2007/2008 e della cessazione, salvo eccezioni, dell’alimentazione del Fondo a seguito dell’entrata in vigore dello statuto dei funzionari e delle sue misure di attuazione (v. punto 12 supra). |
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14 |
Così, l’aliquota contributiva dei deputati è stata aumentata a più riprese, un contributo straordinario per coprire il disavanzo del Fondo è stato riscosso presso i contribuenti e presso il Parlamento tra il 1996 e il 1998, l’età richiesta per percepire il vitalizio integrativo è stata aumentata, la possibilità di un pensionamento anticipato all’età di 50 anni è stata abrogata nel 2009, così come la possibilità di ottenere un versamento del vitalizio sotto forma di capitale, ed è stato istituito un prelievo del 5% su tutti i pagamenti di vitalizi, per quanto riguarda i vitalizi esigibili a partire dal 1o gennaio 2019. |
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15 |
In particolare, con la decisione del 2023, il Parlamento ha innalzato l’età pensionabile da 65 a 67 anni e ridotto della metà non solo l’importo dei vitalizi integrativi esigibili a partire dal 1o luglio 2023, ma anche quello dei vitalizi esigibili prima di tale data, per quanto riguarda gli importi dovuti a partire da tale data. Esso ha quindi deciso di dimezzare gli importi dovuti a titolo del RVIV versati a partire dal 1o luglio 2023, indipendentemente dal fatto che i beneficiari avessero acquisito i loro diritti a pensione prima o dopo l’adozione della decisione del 2023. La decisione del 2023 sopprime anche l’attualizzazione dell’importo dei vitalizi, che veniva effettuata in relazione allo stipendio base di un giudice presso la Corte di giustizia dell’Unione europea. |
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16 |
La decisione del 2023 giustifica le misure rigorose così adottate con la situazione «estremamente difficile» del Fondo, ossia attivi pari, alla fine del 2022, a EUR 52,8 milioni, quando i pagamenti pensionistici annuali avrebbero dovuto essere compresi tra EUR 22 e 23 milioni fino al 2030. Essa afferma che gli attivi del Fondo avrebbero potuto esaurirsi sin dal 2024 o dal 2025, con un disavanzo attuariale non finanziato di circa EUR 310 milioni. Secondo la decisione del 2023, le misure adottate mirano a salvaguardare il Fondo a breve termine, prorogandone la durata fino al 2027, e a tutelare i contribuenti europei, riducendo il disavanzo del Fondo a EUR 86 milioni. |
B. Sulla domanda del Parlamento diretta al ritiro di due documenti dai fascicoli
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17 |
Il Parlamento chiede che i due pareri del suo servizio giuridico, prodotti in allegato ai ricorsi, siano ritirati dai fascicoli. Esso fa valere che si tratta di documenti interni e riservati di cui non ha autorizzato la divulgazione. |
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18 |
I ricorrenti si oppongono alla domanda del Parlamento. Essi fanno valere che i due pareri del servizio giuridico del Parlamento così prodotti sono particolarmente illuminanti. Essi aggiungono che, per quanto riguarda il parere del 2005, esso costituisce parte integrante della relazione del consiglio di amministrazione del Fondo che è stata trasmessa all’Ufficio di presidenza e, per quanto riguarda il parere del 2018, i membri del Parlamento hanno il diritto di consultare qualsiasi fascicolo in possesso del Parlamento o di una commissione e la consultazione di tale parere non sarebbe stata loro negata. |
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19 |
In via preliminare, va ricordato, da un lato, che il principio della parità delle armi, corollario della nozione stessa di «processo equo», garantito in particolare dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), implica l’obbligo di dare a ciascuna parte una ragionevole opportunità di presentare il suo caso, comprese le sue prove, in condizioni che non la pongano in netto svantaggio rispetto al suo avversario. Dall’altro lato, il principio vigente nel diritto dell’Unione è quello del libero apprezzamento delle prove, da cui deriva che la ricevibilità di un elemento di prova prodotto in tempo utile può essere contestata dinanzi ai giudici dell’Unione solo basandosi sul fatto che quest’ultimo è stato ottenuto in modo irregolare (v. sentenza del 12 luglio 2022, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, punti 128 e 129 nonché giurisprudenza citata). |
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20 |
In presenza di prove prodotte in modo irregolare da una parte, come i documenti interni di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), occorre ponderare gli interessi delle rispettive parti in causa in relazione al loro diritto ad un processo equo, tenendo conto degli interessi tutelati dalle norme violate o eluse in sede di acquisizione di siffatte prove. Il giudice dell’Unione deve quindi ponderare, da un lato, gli interessi del ricorrente che ha prodotto tali prove, tenuto conto, in particolare, della loro utilità ai fini della valutazione del merito del ricorso dinanzi ad esso pendente, con, dall’altro lato, gli interessi della parte avversa, che potrebbero essere pregiudicati in modo concreto ed effettivo dal mantenimento di tali prove nel fascicolo (sentenza del 12 luglio 2022, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, punti 130 e 131). |
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21 |
Risulta peraltro da una giurisprudenza costante che sarebbe contrario all’interesse pubblico, il quale richiede che le istituzioni possano fruire dei pareri dei loro servizi giuridici, forniti in piena indipendenza, ammettere che la produzione di simili documenti interni possa aver luogo nell’ambito di una controversia dinanzi al giudice dell’Unione senza che detta produzione documentale sia stata autorizzata dall’istituzione interessata o ordinata da tale giudice. Infatti, con la produzione non autorizzata di un simile parere giuridico, la ricorrente pone l’istituzione interessata, nel procedimento vertente sulla validità di un atto impugnato, di fronte a un parere emesso dal suo stesso servizio giuridico in sede di elaborazione di tale atto. Orbene, in linea di principio, consentire a tale ricorrente di versare agli atti un parere giuridico di un’istituzione la cui divulgazione non sia stata autorizzata da quest’ultima non risponde alle esigenze di un processo equo (v. sentenza del 12 luglio 2022, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, punti 136 e 137 nonché giurisprudenza citata). |
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22 |
Tuttavia, la Corte ha dichiarato che, eccezionalmente, il principio di trasparenza può giustificare la divulgazione in un procedimento giudiziario di un documento di un’istituzione che non sia stato reso accessibile al pubblico e che contenga un parere giuridico, quando questo parere giuridico si riferisce a una procedura legislativa per la quale è richiesta una maggiore trasparenza (v. sentenza del 12 luglio 2022, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, punto 138 e giurisprudenza citata). |
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23 |
Nel caso di specie, in primo luogo, i due documenti di cui trattasi sono pareri formulati dal servizio giuridico del Parlamento. Il parere del 15 febbraio 2005, destinato al presidente in carica dei Questori incaricato degli affari economici dei membri del Parlamento, riguarda i poteri dell’Ufficio di presidenza di modificare la regolamentazione SID. La nota giuridica del 3 dicembre 2018 riguarda l’eventuale scioglimento del Fondo. L’intestazione di tali documenti indica che si tratta di pareri giuridici riservati. I documenti controversi sono quindi innegabilmente una consulenza legale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001. |
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24 |
In secondo luogo, è pacifico che i ricorrenti non hanno chiesto al Parlamento l’autorizzazione a produrre i pareri giuridici di cui trattasi dinanzi al Tribunale, che quest’ultimo non ne ha ordinato la produzione nell’ambito dei presenti ricorsi e che il Parlamento non li ha divulgati nell’ambito di una domanda di accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni, conformemente al regolamento n. 1049/2001. Si deve quindi constatare che tali documenti sono stati prodotti irregolarmente. A tal riguardo, il diritto, riconosciuto ai membri del Parlamento dal regolamento di tale istituzione, di consultare qualsiasi fascicolo in suo possesso non è tale da conferire loro il diritto di produrre in giudizio, senza autorizzazione del Parlamento, un documento riservato. Del pari, le circostanze, invocate dai ricorrenti, secondo cui il parere giuridico del 15 febbraio 2005 è stato parzialmente riprodotto in diversi documenti interni al Parlamento e che esso costituisce un allegato alla relazione del consiglio di amministrazione del Fondo destinata all’Ufficio di presidenza non incidono sul fatto che il Parlamento non ha acconsentito alla divulgazione del suddetto parere ai ricorrenti. |
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25 |
In terzo luogo, i pareri giuridici di cui trattasi, benché provenienti dal Parlamento, non riguardano un iter legislativo, ma si riferiscono al regime del Fondo, il quale non è disciplinato dal Parlamento in quanto legislatore. |
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26 |
In tali circostanze, il mantenimento nei fascicoli dei pareri giuridici in questione lederebbe il diritto del Parlamento ad un processo equo e il suo interesse a ricevere pareri franchi, obiettivi e completi. Inoltre, il solo interesse dei ricorrenti, per quanto legittimo, a suffragare la loro argomentazione mediante tali pareri non è sufficiente a giustificare una siffatta lesione dei diritti e degli interessi del Parlamento, tanto più che la fondatezza di tale argomento e, di conseguenza, la possibilità di vincere la causa non dipendono dalla produzione di tali pareri. Si deve quindi concludere che, nel caso di specie, la ponderazione degli interessi rammentata al punto 20 supra si orienta a favore della protezione dei diritti e degli interessi del Parlamento (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2022, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, punto 141 e giurisprudenza citata). |
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27 |
Deve quindi essere accolta la domanda del Parlamento diretta al ritiro dai fascicoli dei pareri giuridici del 15 febbraio 2005 e del 3 dicembre 2018. Tali due documenti non saranno quindi presi in considerazione dal Tribunale. |
C. Sulla domanda di misure di organizzazione del procedimento
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28 |
I ricorrenti chiedono al Tribunale di adottare misure di organizzazione del procedimento dirette alla comunicazione da parte del Parlamento, in primo luogo, del fascicolo completo di adozione della decisione del 2023, comprese le relazioni relative nonché i verbali di tutte le riunioni connesse, in secondo luogo, di tutte le relazioni tecniche e attuariali del Parlamento relative al RVIV che non figurano già nei fascicoli e, in terzo luogo, del costo finanziario e attuariale stimato del RVIV, a partire dalla sua entrata in vigore, nonché del costo del suo bilancio annuale. |
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29 |
Il Tribunale ha adottato misure di organizzazione del procedimento, sulla base dell’articolo 89, paragrafo 3, lettera d), del suo regolamento di procedura, al fine di chiedere al Parlamento di produrre il verbale delle riunioni dell’Ufficio di presidenza del 17 aprile e del 22 maggio 2023, menzionato al considerando 2 della decisione del 2023, nonché le note del segretario generale del Parlamento del 12 aprile e del 12 maggio 2023 e i loro allegati, menzionati in detti verbali. In tali circostanze, poiché il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto alla luce dei documenti trasmessi dal Parlamento, non occorre ordinare la comunicazione degli altri elementi e documenti richiesti dai ricorrenti. |
D. Nel merito
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30 |
I ricorrenti fanno valere che le decisioni impugnate sono illegittime, in quanto fondate sulla decisione del 2023, la quale sarebbe parimenti illegittima nella parte in cui prevede la riduzione della metà dell’importo dei vitalizi dovuti a titolo del RVIV nonché la soppressione dell’attualizzazione di tale importo (in prosieguo: le «due misure di cui trattasi»). |
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31 |
Il motivo unico dei ricorrenti riguardante l’eccezione di illegittimità della decisione del 2023 è composto da cinque parti, vertenti, la prima, sulla violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, dello statuto e del regolamento del Parlamento, la seconda, sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela dei diritti quesiti, la terza, sulla violazione del contenuto essenziale del diritto di proprietà e dei principi di garanzia dell’indipendenza parlamentare e di parità di trattamento, la quarta, sulla violazione del principio di proporzionalità e, la quinta, sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. |
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32 |
Il Tribunale ritiene pertinente raggruppare non solo la seconda e la quinta parte, ma anche la terza e la quarta parte in quanto queste ultime sono fondate, da un lato, sulla violazione del diritto di proprietà e, dall’altro, sulla violazione dei principi di garanzia dell’indipendenza parlamentare e di parità di trattamento. |
1. Sulla prima parte, vertente sull’eccezione di illegittimità della decisione del 2023 per violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, dello statuto e del regolamento del Parlamento
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33 |
I ricorrenti sostengono che la decisione del 2023 è illegittima in quanto incide sui diritti a pensione già maturati ai sensi del RVIV in violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, dello statuto. Essi sostengono che tale disposizione è stata concepita come una clausola di «chiusura» o di «salvaguardia» che osta, in linea di principio, alla modifica dei diritti o delle aspettative acquisiti ai sensi del RVIV, prima dell’entrata in vigore dello statuto, in contrapposizione ai diritti dei deputati che contribuivano ancora al RVIV, i quali potevano essere modificati. Tale interpretazione sarebbe confermata dalle attestazioni sull’onore redatte dagli autori di tale disposizione nonché dall’articolo 76 delle misure di attuazione dello statuto. I ricorrenti contestano altresì l’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, dello statuto, fornita dalla giurisprudenza, la quale, in ogni caso, non sarebbe applicabile alle presenti cause in quanto essi avevano maturato i loro diritti a pensione ai sensi del RVIV già prima dell’adozione della decisione del 2023. Essi ne deducono che, adottando tale decisione, l’Ufficio di presidenza ha ecceduto le sue competenze, quali risultano dall’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento, e che una siffatta lesione dei diritti acquisiti a titolo del RVIV poteva essere operata solo mediante una modifica dello statuto. |
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34 |
Il Parlamento contesta l’argomentazione dei ricorrenti. |
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35 |
A tal riguardo, l’articolo 27 dello statuto, contenuto nel titolo II, intitolato «Disposizioni transitorie», dispone quanto segue: «1. Successivamente all’entrata in vigore dello statuto, il fondo di vitalizio volontario istituito dal Parlamento continua a funzionare per i deputati o gli ex deputati che abbiano già acquisito diritti o aspettative a titolo di questo fondo. 2. I diritti e le aspettative acquisiti restano invariati. Il Parlamento può fissare condizioni e requisiti per l’acquisizione di nuovi diritti o aspettative. 3. I deputati che percepiscono l’indennità [istituita con lo statuto] non possono acquisire nuovi diritti o aspettative a titolo del regime di vitalizio volontario. 4. I deputati eletti per la prima volta al Parlamento successivamente alla data di entrata in vigore del presente statuto non possono accedere al regime volontario». |
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36 |
I ricorrenti sostengono, in sostanza, che l’articolo 27, paragrafo 2, prima frase, dello statuto osta alla riduzione dell’importo del vitalizio degli ex deputati che avevano acquisito i loro diritti a pensione prima della decisione del 2023. |
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37 |
In primo luogo, va ricordato che un diritto è considerato acquisito qualora il fatto generatore del medesimo si sia verificato prima della modifica legislativa. Per quanto riguarda, in particolare, il diritto di percepire una pensione di anzianità, quest’ultimo è acquisito, in linea di principio, nel momento in cui si verifica il fatto generatore di tale diritto, vale a dire nel momento in cui la pensione diventa esigibile (v. sentenza del 19 settembre 2024, Coppo Gavazzi e a./Parlamento, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punti 124 e 125 nonché giurisprudenza citata). |
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38 |
Nel caso di specie, è pacifico che, poiché il vitalizio dei ricorrenti era esigibile già prima dell’adozione della decisione del 2023, essi beneficiavano tutti di diritti pensionistici acquisiti. |
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39 |
In secondo luogo, occorre altresì ricordare che non esiste, nel diritto dell’Unione, alcun principio secondo il quale i diritti, e tanto meno le aspettative, acquisiti non possono in alcun caso essere modificati o ridotti. È infatti possibile, a talune condizioni, modificare tali diritti o aspettative, a seguito di una ponderazione degli interessi in gioco (sentenza del 9 marzo 2023, Grossetête/Parlamento, C‑714/21 P, non pubblicata, EU:C:2023:187, punto 89). |
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40 |
In terzo luogo, l’interpretazione letterale dell’articolo 27, paragrafo 2, prima frase, dello statuto non conduce necessariamente alla conclusione secondo cui il legislatore dell’Unione ha inteso «congelare» l’importo del vitalizio cui un ex deputato poteva aver diritto (v., per analogia, sentenza del 9 marzo 2023, Grossetête/Parlamento, C‑714/21 P, non pubblicata, EU:C:2023:187, punto 91). Per quanto riguarda l’interpretazione contestuale dell’articolo 27, paragrafo 2, dello statuto, occorre ricordare che esso figura tra le disposizioni transitorie di detto statuto. Nell’ambito di tali disposizioni, tale articolo riflette la volontà del legislatore dell’Unione di stabilire il rapporto tra il sistema della pensione statutaria unica per i deputati del Parlamento e i regimi nazionali nonché il RVIV, garantendo nel contempo la transizione verso il sistema istituito dallo statuto (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2021, Ashworth e a./Parlamento, da T‑720/19 a T‑725/19, non pubblicata, EU:C:2021:580, punto 79). Quanto alla finalità di tale articolo, è stato dichiarato che l’obiettivo del legislatore dell’Unione era quello di definire l’ambito di applicazione ratione personae del RVIV, mantenendo il suo beneficio per i membri del Parlamento che vi erano già affiliati, a differenza dei membri del Parlamento eletti per la prima volta dopo l’entrata in vigore dello statuto, che non potevano più aderirvi (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2023, Grossetête/Parlamento, C‑714/21 P, non pubblicata, EU:C:2023:187, punti 91 e 92). Per contro, dall’articolo 27, paragrafo 2, dello statuto non si può dedurre la volontà del legislatore dell’Unione di fissare le condizioni sostanziali del RVIV, in particolare di vietare qualsiasi modifica delle modalità di tale regime per il futuro, comprese quelle che incidono sull’importo del vitalizio cui un ex deputato può aver diritto (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2023, Grossetête/Parlamento, C‑714/21 P, non pubblicata, EU:C:2023:187, punti 91 e 93). |
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41 |
Ne consegue che l’articolo 27, paragrafo 2, prima frase, dello statuto non può essere interpretato nel senso che osta alla riduzione dell’importo dei vitalizi dovuti ai ricorrenti ai sensi del RVIV. Pertanto, i ricorrenti non possono fondatamente sostenere che l’Ufficio di presidenza ha ecceduto le sue competenze adottando la decisione del 2023 in quanto essa violerebbe le disposizioni dello statuto. |
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42 |
Gli altri argomenti presentati dai ricorrenti non sono tali da rimettere in discussione tale conclusione. |
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43 |
Di conseguenza, anzitutto, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la circostanza che, nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze menzionate al precedente punto 40, gli interessati disponessero non di diritti a pensione acquisiti, ma soltanto di aspettative, è irrilevante ai fini dell’applicazione, nelle presenti cause, dell’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, prima frase, dello statuto fornita dal Tribunale e confermata dalla Corte. Infatti, tale disposizione tratta in modo identico i diritti e le aspettative acquisiti, distinguendoli dai nuovi diritti di cui all’articolo 27, paragrafo 2, seconda frase, di detto statuto. Ne consegue che l’interpretazione fornita dai giudici dell’Unione, secondo la quale l’articolo 27, paragrafo 2, prima frase, del medesimo statuto ha lo scopo di definire l’ambito di applicazione ratione personae del RVIV e non di fissarne le condizioni sostanziali, vale tanto nei confronti dei deputati che dispongono di diritti acquisiti quanto nei confronti di quelli che dispongono soltanto di aspettative acquisite. |
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44 |
L’articolo 76, paragrafo 1, delle misure di attuazione dello statuto, poi, nella sua versione iniziale (v. punto 11 supra), secondo cui «il vitalizio [dovuta ai sensi del RVIV] continua a essere versato», non può essere interpretato nel senso che esso fissa l’importo del vitalizio. Tale disposizione riguarda le condizioni di pagamento dei vitalizi dovuti a titolo del RVIV. Tali condizioni rientrano così nella competenza generale dell’Ufficio di presidenza ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento e possono quindi essere modificate da quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2023, Grossetête/Parlamento, C‑714/21 P, non pubblicata, EU:C:2023:187, punti 73 e 74). |
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45 |
Infine, i ricorrenti fanno valere attestazioni sull’onore redatte da ex deputati che hanno partecipato alla negoziazione e all’adozione dello statuto e delle sue misure di attuazione. Essi sostengono che tali attestazioni rivelano l’interpretazione autentica dell’articolo 27 dello statuto e dell’articolo 76 delle sue misure di attuazione, nel senso che tali disposizioni garantirebbero il mantenimento dell’importo dei vitalizi percepiti o da percepire. I ricorrenti aggiungono che la grande maggioranza dei membri del Parlamento che avevano votato a favore dello statuto erano affiliati al RVIV e che, in mancanza di tale garanzia, essi non l’avrebbero adottato. |
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46 |
Occorre subito rilevare, al pari del Parlamento, che, in mancanza di lavori preparatori che esprimano chiaramente l’intenzione degli autori di una disposizione, il giudice dell’Unione può basarsi solo sulla portata del testo quale è stato stabilito e attribuirgli il significato che risulta dalla sua interpretazione letterale e logica (v. sentenza del 20 maggio 2010, Commissione/Violetti e a., T‑261/09 P, EU:T:2010:215, punto 51 e giurisprudenza citata). |
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47 |
Peraltro, le attestazioni sull’onore prodotte dai ricorrenti si limitano, in sostanza, a ricordare che l’articolo 27 dello statuto nonché l’articolo 76 delle sue misure di attuazione erano stati concepiti come una garanzia del rispetto dei diritti acquisiti degli affiliati al RVIV o come una garanzia del diritto a percepire un vitalizio, anche dopo l’esaurimento del Fondo, in un contesto in cui tale Fondo non sarebbe più stato sostanzialmente alimentato a partire dall’entrata in vigore dello statuto. Siffatte attestazioni non sono tali da inficiare l’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, prima frase, dello statuto, quale risulta dalle sentenze menzionate al precedente punto 40, secondo la quale tale disposizione non osta alla riduzione dell’importo dei vitalizi dovuti ai ricorrenti. |
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48 |
Alla luce di quanto sopra, la prima parte del motivo unico di ricorso deve essere respinta in quanto infondata. |
2. Sulla seconda e sulla quinta parte, vertenti sull’eccezione di illegittimità della decisione del 2023 in quanto essa viola i principi di certezza del diritto, di tutela dei diritti quesiti e di tutela del legittimo affidamento
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49 |
Con la seconda parte del motivo unico, i ricorrenti fanno valere che la decisione del 2023 viola il principio della certezza del diritto in quanto lede i diritti acquisiti prima della sua adozione. Essi sottolineano che, anche supponendo che la decisione del 2023 abbia potuto incidere sui diritti acquisiti, la riduzione dei diritti così operata è del tutto inedita quanto alla sua portata. In particolare, la decisione del 2023 inciderebbe su caratteristiche essenziali del diritto al vitalizio, vale a dire l’importo di tale diritto e la responsabilità del Parlamento di assicurarne il pagamento in caso di esaurimento del Fondo. Nella replica essi aggiungono che, a loro avviso, il principio della certezza del diritto è stato violato in quanto la decisione del 2023 non conteneva misure transitorie. Essi sostengono che il Parlamento, non essendo insolvente, avrebbe potuto sostenere un onere di bilancio più elevato prevedendo un regime transitorio. |
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50 |
Con la quinta parte del motivo unico, i ricorrenti fanno valere che il quadro normativo applicabile al RVIV, composto dallo statuto, dalle sue misure di attuazione e dalla decisione dell’Ufficio di presidenza del 1o aprile 2009, è stato adottato al fine di garantire il principio di tutela del legittimo affidamento, mediante la conservazione dei diritti a pensione maturati sulla base della regolamentazione SID, compreso l’importo del vitalizio. Essi aggiungono che, anche supponendo che il Parlamento disponesse del «margine giuridico» per adottare la decisione del 2023, le ripetute assicurazioni che esso ha fornito al Fondo e ai beneficiari del RVIV quanto al mantenimento dell’importo dei vitalizi, compreso il fatto che esso si sarebbe assunto le proprie responsabilità una volta esauriti gli attivi del Fondo, hanno limitato tale margine, tenuto conto del legittimo affidamento creato. |
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51 |
Il Parlamento contesta l’argomentazione dei ricorrenti. |
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52 |
In sostanza, la seconda e la quinta parte contengono due censure, vertenti, la prima, sulla violazione del principio del rispetto dei diritti quesiti e, la seconda, sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. |
a) Sulla prima censura, relativa alla violazione del principio del rispetto dei diritti quesiti
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53 |
Secondo una giurisprudenza costante, le leggi successive che modificano la legge precedente si applicano, salvo deroga, agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l’impero di quest’ultima legge. Una soluzione diversa è ammissibile solo per le situazioni sorte e definitivamente compiute nella vigenza della normativa precedente, le quali creano diritti acquisiti (v. sentenza del 19 settembre 2024, Coppo Gavazzi e a./Parlamento, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 124 e giurisprudenza citata). |
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54 |
Per quanto riguarda, in particolare, il diritto di percepire una pensione di anzianità, quest’ultimo è acquisito, in linea di principio, nel momento in cui la pensione diventa esigibile (v. punto 37 supra). Tuttavia, il principio di tutela dei diritti quesiti non comporta che qualsiasi modifica apportata alle modalità di calcolo di una pensione che implica una riduzione di tale importo, applicata sulla base di una normativa adottata dopo che la pensione è diventata esigibile, costituisca una violazione dei diritti quesiti (sentenza del 19 settembre 2024, Coppo Gavazzi e a./Parlamento, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 126). |
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55 |
Infatti, occorre distinguere i diritti a pensione acquisiti dagli importi dei vitalizi. La nozione di «diritti a pensione acquisiti» riguarda i diritti a pensione derivanti dai contributi versati individualmente per ciascuno dei ricorrenti e che costituiscono la base di calcolo del vitalizio loro erogato ai sensi del RVIV. Pertanto, tale nozione non può essere intesa come riferita a un preteso diritto a percepire un importo fisso e immutabile di pensione, calcolato sulla base delle norme vigenti al momento della liquidazione della pensione (v., per analogia, sentenza del 19 settembre 2024, Coppo Gavazzi e a./Parlamento, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 89). |
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56 |
A tal proposito, occorre ricordare che non esiste, nel diritto dell’Unione, alcun principio secondo il quale i diritti quesiti non possono in alcun caso essere modificati o ridotti. È infatti possibile, a talune condizioni, modificare tali diritti, a seguito di una ponderazione degli interessi in gioco (v. punto 39 supra). |
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57 |
Alla luce di tali elementi, i ricorrenti non possono fondatamente sostenere che il fatto che la decisione del 2023 abbia ridotto l’importo del vitalizio esigibile dovuto ai beneficiari del RVIV costituisce di per sé una violazione del principio del rispetto dei diritti quesiti. |
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58 |
Quanto all’argomento relativo all’entità della riduzione dell’importo dei vitalizi operata dalla decisione del 2023, esso si ricollega alla questione del rispetto del principio di proporzionalità e sarà quindi trattato nell’ambito della terza e della quarta parte, in quanto fondate sulla lesione sproporzionata del diritto di proprietà. |
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59 |
Ne consegue che, fatto salvo l’esame dell’argomento connesso al principio di proporzionalità, occorre respingere la prima censura. |
b) Sulla seconda censura, relativa alla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento
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60 |
Per quanto riguarda, da un lato, l’asserita violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, occorre ricordare che il diritto di avvalersi di un siffatto principio spetta, in quanto corollario del principio della certezza del diritto, a qualsiasi individuo in capo al quale un’istituzione dell’Unione, fornendogli precise assicurazioni, abbia fatto sorgere fondate aspettative (v. sentenza del 16 dicembre 2020, Consiglio/K. Chrysostomides & Co. e a., C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P e C‑604/18 P, EU:C:2020:1028, punto 178 e giurisprudenza citata). |
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61 |
Costituiscono un esempio di assicurazioni idonee a far nascere fondate aspettative, a prescindere dalla forma in cui vengono comunicate, informazioni precise, incondizionate e concordanti che promanano da fonti autorizzate ed affidabili. Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in assenza delle suddette assicurazioni. Del pari, un soggetto prudente e avveduto, qualora sia in grado di prevedere l’adozione di una misura dell’Unione idonea a ledere i suoi interessi, non può invocare detto principio nel caso in cui tale misura venga adottata (v. sentenza del 19 settembre 2024, Coppo Gavazzi e a./Parlamento, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 96 e giurisprudenza citata). |
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62 |
In primo luogo, nei limiti in cui i ricorrenti fanno valere il legittimo affidamento che deriverebbe dal quadro normativo applicabile al RVIV, composto dallo statuto, dalle sue misure di attuazione e dalla decisione dell’Ufficio di presidenza del 1o aprile 2009, occorre ricordare che né lo statuto né le sue misure di attuazione prevedono il diritto al mantenimento di un vitalizio di importo determinato secondo lo stato della normativa prima dell’adozione della decisione del 2023 (v. supra, punti 41 e 44). |
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63 |
Peraltro, i ricorrenti fanno valere che, in occasione della riunione dell’Ufficio di presidenza del 1o aprile 2009, il Parlamento si era impegnato a garantire il pagamento dei vitalizi dovuti a titolo del RVIV in caso di esaurimento del Fondo, facendo ricorso al proprio bilancio. Essi aggiungono che tale decisione è stata comunicata a tutti gli affiliati al RVIV e che, a partire dal 2009, il Parlamento ha menzionato l’importo del disavanzo attuariale del Fondo nei suoi conti annuali. |
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64 |
A tal riguardo, occorre rilevare che, in occasione della sua riunione del 1o aprile 2009, l’Ufficio di presidenza non solo ha adottato la decisione in pari data di riforma della regolamentazione SID, ma ha anche assunto l’impegno, a nome del Parlamento, di garantire «il mantenimento del diritto dei deputati affiliati al [RVIV] a una pensione aggiuntiva anche una volta esaurito il [Fondo]». Esso ha altresì deciso, «allo stesso modo, il trasferimento al Parlamento stesso dell’eventuale capitale restante nel fondo una volta liquidati tutti i diritti pensionistici». Come rilevato dai ricorrenti, tale impegno è stato menzionato in una comunicazione all’attenzione degli affiliati al RVIV del 3 aprile 2009. |
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65 |
Tale impegno mirava a garantire i diritti pensionistici maturati dei deputati, nel caso probabile in cui il Fondo si fosse esaurito prima del pagamento della totalità dei diritti a pensione acquisiti dai membri (sentenze del 18 ottobre 2011, Purvis/Parlamento, T‑439/09, EU:T:2011:600, punto 73, e del 13 marzo 2013, Inglewood e a./Parlamento, T‑229/11 e T‑276/11, EU:T:2013:127, punto 66). |
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66 |
Tuttavia, tenuto conto della sua formulazione e alla luce della giurisprudenza citata ai precedenti punti 54 e 55, un siffatto impegno del Parlamento a farsi carico, sul proprio bilancio, del pagamento delle pensioni, al fine di garantire il rispetto dei diritti acquisiti dei beneficiari della RVIV, non può essere confuso con un impegno del Parlamento a garantire il pagamento dell’importo dei vitalizi come definito in forza delle norme applicabili prima della decisione del 2023. |
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67 |
Pertanto, i ricorrenti non possono fondatamente sostenere che, adottando la decisione del 2023, il Parlamento, tramite il suo Ufficio di presidenza, avrebbe travisato la portata dell’impegno sottoscritto il 1o aprile 2009 e, per tale motivo, violato il principio di tutela del legittimo affidamento. |
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68 |
In secondo luogo, per quanto riguarda gli atti invocati dai ricorrenti, dai quali deriverebbe una legittima aspettativa quanto alla mancata riduzione dell’importo dei vitalizi esigibili, anzitutto, i pareri del servizio giuridico del Parlamento del 15 febbraio 2005 e del 3 dicembre 2018 sono stati ritirati dai fascicoli e, pertanto, non possono essere presi in considerazione. |
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69 |
La nota del Segretario generale del Parlamento del 24 novembre 2005, poi, è una nota informativa, redatta all’attenzione dei membri dell’Ufficio di presidenza, che presenta a quest’ultimo talune proposte riguardanti il finanziamento del Fondo, in seguito all’adozione dello statuto. Si tratta quindi di una nota interna che, per definizione, non è destinata ai beneficiari del Fondo. Inoltre, come fatto valere dal Parlamento, tale nota, che si inserisce nel circuito decisionale interno, riflette solo la posizione di un servizio amministrativo del Parlamento, ossia il segretariato generale, e non quella dell’Ufficio di presidenza, che è l’organo competente per quanto riguarda la modifica delle condizioni materiali del RVIV (sentenza del 9 marzo 2023, Grossetête/Parlamento, C‑714/21 P, non pubblicata, EU:C:2023:187, punto 74). Non si può quindi ritenere che tale nota contenga assicurazioni che l’amministrazione avrebbe fornito ai beneficiari del Fondo (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2002, Borremans e a./Commissione, T‑319/00, EU:T:2002:229, punto 67). Occorre aggiungere che la circostanza che taluni ricorrenti abbiano potuto avere accesso a detta nota a causa della loro qualità di membri del Parlamento non può rimettere in discussione tale conclusione, salvo riconoscere a questi ultimi una tutela a titolo del legittimo affidamento che sarebbe a loro riservata. |
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70 |
Infine, la lettera del 14 aprile 2016 del presidente del Parlamento al presidente del Fondo menziona l’impegno inequivocabile del Parlamento «ad accettare i suoi obblighi giuridici nei confronti dei membri del Fondo». In mancanza di precisazioni quanto alla portata degli impegni menzionati, tale lettera non può costituire un’assicurazione, ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 60, quanto al fatto che l’importo dei vitalizi esigibili a titolo del RVIV non potrebbe essere modificato. |
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71 |
D’altronde, lo stesso vale per la risoluzione del Parlamento europeo, del 24 ottobre 2018, relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2019 (GU 2020, C 345, pag. 221) Infatti, con tale risoluzione, il Parlamento si limita a chiedere al suo segretario generale e all’Ufficio di presidenza di elaborare con urgenza un piano chiaro affinché «il Parlamento riconosca e assuma pienamente i suoi obblighi e le sue responsabilità per il [RVIV], e ciò immediatamente dopo le elezioni del 2019». Essa non comporta pertanto alcuna assicurazione che il Parlamento non modificherà l’importo dei vitalizi versati a titolo del RVIV. Per di più, una risoluzione del Parlamento, come quella del 24 ottobre 2018, è un documento contenente dichiarazioni di carattere puramente politico che non ha carattere vincolante e non può far sorgere un legittimo affidamento nel fatto che essa sia seguita da effetti (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 1985, Salerno e a./Commissione e Consiglio, 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 e 10/84, non pubblicata, EU:C:1985:318, punto 59, e ordinanza del 17 dicembre 2003, Krikorian e a./Parlamento e a., T‑346/03, EU:T:2003:348, punti 19 e 20). |
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72 |
Peraltro, se è vero che le dichiarazioni del segretario generale del Parlamento nel corso della riunione dell’Ufficio di presidenza del 12 marzo 2018 attestano che, dopo l’esaurimento del Fondo, il Parlamento dovrebbe imputare al proprio bilancio i vitalizi dovuti a titolo del RVIV, esse non comportano alcuna assicurazione quanto all’importo di tali vitalizi. Quanto alle dichiarazioni del segretario generale dinanzi alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento, in data 16 novembre 2020, vi si fa chiaramente menzione della possibilità di ridurre l’importo dei vitalizi. |
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73 |
Ne consegue che gli atti invocati dai ricorrenti non sono tali da far sorgere un legittimo affidamento sul fatto che l’importo dei vitalizi esigibili dovuti in forza del RVIV non potesse essere ridotto. |
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74 |
In terzo luogo, occorre constatare che, in materia di gestione del RVIV, l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2013, Inglewood e a./Parlamento, T‑229/11 e T‑276/11, EU:T:2013:127, punto 71). Orbene, in un settore in cui l’amministrazione dispone di un siffatto potere discrezionale, una semplice prassi, per quanto corrente, non equivale ad informazioni precise, incondizionate e concordanti dalle quali possa effettivamente derivare una legittima aspettativa (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 2 dicembre 2020, Thunus e a./BEI, T‑247/19, non pubblicata, EU:T:2020:577, punto 70 e giurisprudenza citata). Pertanto, il fatto che, fino alla decisione del 2023, le modifiche apportate al RVIV dal Parlamento avessero sistematicamente interessato solo i beneficiari di tale regime che non percepivano ancora il loro vitalizio integrativo non può aver fatto sorgere un legittimo affidamento sul fatto che le future riforme del regime avrebbero potuto riguardare solo questi ultimi. |
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75 |
Occorre aggiungere che dai documenti dei fascicoli e dalle dichiarazioni del Parlamento in udienza risulta che la prassi menzionata al precedente punto 74 era fondata sull’interpretazione prevalente, in seno ai servizi del Parlamento, quanto alla portata dei diritti acquisiti in materia di vitalizi. Infatti, tali servizi ritenevano in particolare che non fosse possibile modificare l’importo del vitalizio dovuto agli ex deputati che già percepivano il loro vitalizio, salvo ledere i loro diritti acquisiti. Tuttavia, tale circostanza non può essere assimilata ad un’assicurazione, ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 61, che tale interpretazione sarebbe stata mantenuta durante l’intera vigenza del RVIV. Così, come indicato dal Parlamento in udienza, l’interpretazione dei suoi servizi si è evoluta alla luce delle decisioni emesse dai giudici dell’Unione. |
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76 |
In quarto luogo, occorre rilevare che la normativa relativa al RVIV è stata modificata a più riprese, in particolare nel 2009 e nel 2018, a causa del deterioramento della situazione economica e finanziaria del Fondo. Le riforme del 1o aprile 2009 e del 10 dicembre 2018 sono state contestate da beneficiari del RVIV e sono state oggetto delle cause che hanno rispettivamente dato luogo, da un lato, alle sentenze del 18 ottobre 2011, Purvis/Parlamento (T‑439/09, EU:T:2011:600), e del 13 marzo 2013, Inglewood e a./Parlamento (T‑229/11 e T‑276/11, EU:T:2013:127), e, dall’altro, alle sentenze del 15 settembre 2021, Ashworth e a./Parlamento (da T‑720/19 a T‑725/19, non pubblicata, EU:T:2021:580), del 15 settembre 2021, Arnaoutakis e a./Parlamento (da T‑240/20 a T‑245/20, non pubblicata, EU:T:2021:590), del 9 marzo 2023, Grossetête/Parlamento (C‑714/21 P, non pubblicata, EU:C:2023:187), e del 9 marzo 2023, Galeote e Watson/Parlamento (C‑715/21 P e C‑716/21 P, non pubblicata, EU:C:2023:190). Occorre altresì rilevare che, nel corso dei dibattiti che hanno preceduto l’adozione della riforma del 10 dicembre 2018, l’Ufficio di presidenza aveva rilevato che tale riforma sarebbe stata insufficiente. Esso aveva chiesto al Segretario generale del Parlamento di proporre misure supplementari entro la fine del 2020, in particolare il congelamento o la riduzione dell’aggiornamento dell’importo dei vitalizi, e di esaminare altre misure volte a trovare una soluzione a più lungo termine per il Fondo. |
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Di conseguenza, i beneficiari del Fondo, come i ricorrenti, dovevano necessariamente essere a conoscenza del contesto della decisione del 2023, vale a dire la necessità di riformare le condizioni del RVIV. |
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Per tutti questi motivi, occorre respingere la presente censura, nella parte in cui verte sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, senza che sia necessario statuire sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dal Parlamento al riguardo né sulla ricevibilità dei documenti invocati dai ricorrenti e prodotti in allegato alla replica. |
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Per quanto riguarda, dall’altro lato, l’asserita violazione del principio della certezza del diritto, i ricorrenti fanno valere che la decisione del 2023 non contiene misure transitorie. |
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Infatti, l’Ufficio di presidenza ha deciso che le misure di cui trattasi si sarebbero applicate senza introdurre un regime transitorio per il motivo, figurante al considerando 8 della decisione del 2023, che, tenuto conto della gravità dei problemi di finanziamento del RVIV e del rischio di esaurimento molto prossimo della liquidità del Fondo, l’istituzione di un siffatto regime avrebbe potuto compromettere notevolmente gli effetti finanziari sperati di dette misure. Pertanto, la decisione del 2023 è stata adottata il 12 giugno 2023, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 29 giugno 2023 ed è entrata in vigore a decorrere dal 1o luglio 2023. |
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Si deve infatti ricordare che l’esigenza fondamentale della certezza del diritto, nelle sue differenti manifestazioni, è intesa a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nel diritto dell’Unione (v. sentenza del 9 marzo 2023, Grossetête/Parlamento, C‑714/21 P, non pubblicata, EU:C:2023:187, punto 120 e giurisprudenza citata). Il principio della certezza del diritto esige che una normativa dell’Unione consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa impone loro e che tali interessati possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (v. sentenza del 19 settembre 2024, Coppo Gavazzi e a./Parlamento, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 123 e giurisprudenza citata). |
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82 |
Nell’ambito del contenzioso della funzione pubblica dell’Unione, è stato dichiarato che i funzionari non hanno diritto al mantenimento dello statuto quale esiste al momento della loro assunzione e che, se il legislatore dell’Unione è libero di apportare in qualsiasi momento alle norme dello statuto le modifiche che ritiene conformi all’interesse del servizio e di adottare, per il futuro, disposizioni statutarie più sfavorevoli per i funzionari interessati, ciò avviene a condizione di fissare un periodo transitorio di durata sufficiente ad evitare che le modalità di liquidazione delle pensioni acquisite siano modificate inaspettatamente. L’obiettivo di un siffatto periodo è di non violare una legittima aspettativa quanto al mantenimento in vigore di una normativa (v. sentenza del 15 settembre 2021, Ashworth e a./Parlamento, da T‑720/19 a T‑725/19, non pubblicata, EU:T:2021:580, punti 129 e 132 e giurisprudenza citata). |
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Inoltre, anche supponendo che nel caso di specie sia stato creato un legittimo affidamento, quod non, un interesse pubblico inderogabile può ostare all’adozione di misure transitorie per situazioni sorte prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, ma non completate nella loro evoluzione. Così, è in assenza di un interesse pubblico inderogabile che l’assenza di misure transitorie, a tutela dell’affidamento che l’operatore poteva legittimamente nutrire nella normativa dell’Unione, viola una norma superiore di diritto (v. sentenza del 15 settembre 2021, Ashworth e a./Parlamento, da T‑720/19 a T‑725/19, non pubblicata, EU:T:2021:580, punto 133 e giurisprudenza citata). |
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Nel caso di specie, le misure di cui trattasi sono state considerate alla luce della situazione estremamente difficile del Fondo, i cui attivi erano, alla fine di maggio 2023, compresi tra EUR 43 e 44 milioni, quando l’importo annuo dei vitalizi da versare era in media compreso tra EUR 22 e 23 milioni fino al 2030. In tale contesto, e in ogni caso, la salvaguardia del Fondo a breve termine richiedeva l’adozione di misure ad effetto immediato e poteva quindi costituire un interesse pubblico inderogabile tale da giustificare la mancata adozione di misure transitorie. |
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Ne consegue che si deve respingere la presente censura, nella parte in cui verte sulla violazione del principio della certezza del diritto, senza che occorra statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento. |
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Pertanto, fatto salvo l’esame degli argomenti relativi alla violazione del principio di proporzionalità, occorre respingere l’eccezione di illegittimità della decisione del 2023, vertente sul fatto che essa violerebbe i principi di certezza del diritto, di tutela dei diritti quesiti e di tutela del legittimo affidamento. |
3. Sulla terza e sulla quarta parte, nella parte in cui vertono sull’eccezione di illegittimità della decisione del 2023 in quanto essa viola il diritto di proprietà
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Con la terza parte del motivo unico, i ricorrenti sostengono in particolare che, tenuto conto dell’entità della riduzione dell’importo del vitalizio da essa operata, la decisione del 2023 pregiudica il contenuto essenziale del diritto di proprietà. Infatti, in primo luogo, tale contenuto essenziale corrisponderebbe almeno al livello minimo del 50% dell’importo della pensione fissato dalla giurisprudenza relativa alla direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (GU 2008, L 283, pag. 36). Si tratterebbe a maggior ragione di un livello incomprimibile in quanto, da un lato, il Parlamento non godeva del margine di discrezionalità che tale direttiva aveva concesso agli Stati membri e, dall’altro, il Parlamento era comunque tenuto a rispondere dell’esaurimento del Fondo, il quale era previsto e prevedibile, in particolare dal 2009, e doveva concretizzarsi nel 2024. I ricorrenti ne deducono che la decisione del 2023 ha l’effetto di neutralizzare illegittimamente la responsabilità del Parlamento. In secondo luogo, la decisione del 2023 farebbe gravare la riduzione del disavanzo del Fondo in modo sproporzionato sui suoi beneficiari. |
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Con la quarta parte del motivo unico, i ricorrenti fanno valere, in particolare, che la decisione del 2023 è illegittima in quanto, da un lato, essa non è stata preceduta da una ponderazione degli interessi in gioco e, dall’altro, non rispetta il principio di proporzionalità. Al riguardo, essi sostengono che, sebbene il disavanzo del Fondo fosse previsto, il Parlamento si fosse impegnato a ripianarlo e non esistesse in ogni caso alcun obbligo di mantenimento di un equilibrio attuariale per quanto riguarda il Fondo, l’obiettivo astratto di interesse generale di riduzione di tale deficit perseguito esclusivamente dalla decisione del 2023 non è né necessario, né legittimo, né proporzionato. I ricorrenti sottolineano che i problemi di liquidità del Fondo derivano dalla sua concezione e dalla sua evoluzione, sotto la responsabilità del Parlamento. Inoltre, a loro avviso, il riequilibrio del disavanzo graverebbe interamente o eccessivamente sui beneficiari del RVIV, in violazione della ripartizione due terzi/un terzo che fino ad allora prevaleva. Essi aggiungono che né la clausola relativa al rimborso dei contributi maggiorati né la clausola di precarietà sono tali da rimettere in discussione il carattere sproporzionato della decisione del 2023. |
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89 |
Il Parlamento contesta l’argomentazione dei ricorrenti. |
a) Osservazioni preliminari
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90 |
L’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dispone quanto segue: «Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale». |
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91 |
Tale disposizione costituisce una norma preordinata a conferire diritti ai singoli. [v. sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli),C‑235/17, EU:C:2019:432, punto 68 e giurisprudenza citata]. |
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92 |
Conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, laddove quest’ultima contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti da tale convenzione. Occorre quindi prendere in considerazione, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 17 della Carta, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU, che sancisce la tutela del diritto di proprietà quale soglia di protezione minima. [v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli),C‑235/17, EU:C:2019:432, punto 72 e giurisprudenza citata]. |
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93 |
È già stato constatato che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, quando una normativa prevede il versamento automatico di una prestazione sociale, essa genera un interesse patrimoniale rientrante, per le persone che soddisfano le sue condizioni, nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU. I diritti derivanti dal versamento di contributi a un regime previdenziale costituiscono quindi diritti patrimoniali ai fini di tale articolo (sentenza del 13 giugno 2017, Florescu e a., C‑258/14, EU:C:2017:448, punto 50) e una riduzione dell’importo di una pensione di vecchiaia che possa incidere sulla qualità della vita dell’interessato costituisce una restrizione del suo diritto di proprietà (v. sentenza del 19 settembre 2024, Coppo Gavazzi e a./Parlamento, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 104 e giurisprudenza citata). |
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94 |
Ne consegue che, nel caso di specie, e come riconosciuto dal Parlamento, la decisione del 2023, in quanto porta a ridurre l’importo del vitalizio dei ricorrenti, limita il loro diritto di proprietà. |
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95 |
Occorre tuttavia ricordare che il diritto di proprietà garantito dall’articolo 17 della Carta non è una prerogativa assoluta e che il suo esercizio può essere soggetto a restrizioni giustificate da obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione (sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punto 69). Infatti, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, prima frase, della Carta, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla stessa devono essere previste dalla legge e rispettare il loro contenuto essenziale. L’articolo 52, paragrafo 1, seconda frase, della Carta aggiunge che, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. |
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96 |
Nel caso di specie, i ricorrenti fanno valere, con una prima censura, che la decisione del 2023 viola l’articolo 52, paragrafo 1, prima frase, della Carta. Pur ammettendo che il pregiudizio arrecato al diritto di proprietà dalla decisione del 2023 è previsto dalla legge, essi sostengono che tale decisione viola il contenuto essenziale del diritto di proprietà. |
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97 |
Con una seconda censura, i ricorrenti fanno valere che, quanto meno, la decisione del 2023 viola l’articolo 52, paragrafo 1, seconda frase, della Carta in quanto arreca un pregiudizio sproporzionato al diritto di proprietà. |
b) Sulla prima censura, relativa alla violazione del contenuto essenziale del diritto di proprietà
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98 |
In sostanza, i ricorrenti sostengono che, in primo luogo, la decisione del 2023 opera una riduzione eccessiva dell’importo dei vitalizi, che varia tra il 60,15% e il 70,71%, in secondo luogo, tale decisione neutralizza illegittimamente la responsabilità del Parlamento e, in terzo luogo, fa gravare la riduzione del disavanzo del Fondo in modo sproporzionato sui suoi beneficiari, violando la regola essenziale di ripartizione dell’onere del regime che era stata adottata fino a quel momento. |
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99 |
Occorre ricordare che l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta tutela il diritto patrimoniale acquisito dai ricorrenti mediante il versamento dei contributi al Fondo. Per contro, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che dà diritto a una pensione di un importo determinato (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2017, Florescu e a., C‑258/14, EU:C:2017:448, punto 50 e giurisprudenza citata). |
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100 |
Pertanto, nel caso di specie, il diritto patrimoniale dei ricorrenti, quale sancito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, consiste in un diritto a ricevere un vitalizio ai sensi del RVIV, e non in un diritto a un credito di un importo determinato. Orbene, è giocoforza constatare che, sebbene la decisione del 2023 riduca l’importo dei vitalizi dovuti in base a tale regime, essa non rimette in discussione il principio stesso del diritto al vitalizio. |
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101 |
Tuttavia, secondo i ricorrenti, la riduzione dell’importo dei vitalizi dovuti ai sensi del RVIV risultante dalla decisione del 2023 sarebbe di portata tale da incidere sul contenuto essenziale del diritto di proprietà. |
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102 |
A tal riguardo, occorre rilevare che, secondo il Parlamento, la valutazione del livello di riduzione dell’importo delle pensioni deve essere effettuata, in linea di principio, alla luce del principio di proporzionalità e solo una riduzione del tutto estrema di tale importo potrebbe incidere sul contenuto essenziale del diritto di proprietà. |
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103 |
Per quanto riguarda l’entità della riduzione dell’importo dei vitalizi risultante dalla decisione del 2023, occorre rilevare che i ricorrenti hanno prodotto una perizia, datata 5 ottobre 2023, redatta, su richiesta del Fondo, da uno studio di consulenza specializzato in materia pensionistica e previdenziale. Secondo tale relazione, alla luce di un’analisi attuariale, la decisione del 2023 porterebbe a ridurre l’importo dei vitalizi dovuti a titolo del RVIV nella misura media del 62,53%, in quanto il tasso di riduzione varia tra il 60,15% e il 70,71%. Se l’incidenza connessa all’aumento dell’età pensionabile da 65 a 67 anni, non contestata nel caso di specie, viene neutralizzata, l’impatto cumulativo sull’importo delle pensioni della riduzione del 50% e della soppressione dell’attualizzazione ammonterebbe in media al 61,96%. Occorre altresì rilevare che la percentuale di riduzione più elevata riguarda le persone che, contrariamente ai ricorrenti, non avevano ancora maturato diritti a pensione alla data della decisione del 2023. |
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104 |
Il Parlamento fa valere che la relazione peritale non ha alcun valore per la valutazione della legittimità della decisione del 2023, senza tuttavia contestare le stime in essa contenute o le modalità di calcolo utilizzate. In udienza, il Parlamento ha ammesso di non disporre di stime quanto al livello globale della riduzione dell’importo delle pensioni derivante dalle due misure di cui trattasi. |
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105 |
In tale contesto, e alla luce degli elementi del fascicolo, il Tribunale considera che le stime contenute nella relazione peritale, prodotta dai ricorrenti, possono essere considerate ragionevoli. |
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106 |
In primo luogo, i ricorrenti fanno valere che il contenuto essenziale del diritto fondamentale di proprietà in materia pensionistica, per quanto riguarda un regime come il RVIV, dovrebbe essere determinato alla luce del livello minimo garantito dalla giurisprudenza relativa all’articolo 8 della direttiva 2008/94. |
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107 |
A tal riguardo, occorre rilevare che la direttiva 2008/94 mira a tutelare i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del loro datore di lavoro. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, quest’ultima si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva stessa. L’articolo 3, primo comma, della suddetta direttiva obbliga gli Stati membri a creare un organismo che garantisca ai lavoratori interessati il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati. Ai sensi dell’articolo 8 della stessa direttiva, gli Stati membri si accertano che vengano adottate le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori per quanto riguarda i diritti maturati in materia di prestazioni di vecchiaia previste dai regimi complementari di previdenza, professionali o interprofessionali, diversi dai regimi legali nazionali di sicurezza sociale. Quest’ultima disposizione è stata interpretata nel senso che implica, affinché sia rispettato il minimo di tutela, che un ex lavoratore subordinato percepisca, in caso di insolvenza del suo datore di lavoro, almeno la metà delle prestazioni di vecchiaia derivanti dai diritti pensionistici maturati nell’ambito di un regime complementare di previdenza professionale (v. sentenza del 19 dicembre 2019, Pensions-Sicherungs-Verein, C‑168/18, EU:C:2019:1128, punto 41 e giurisprudenza citata). |
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108 |
In via preliminare, occorre constatare che, tenuto conto dei suoi destinatari, vale a dire gli Stati membri, e del suo ambito di applicazione materiale, la direttiva 2008/94 non è manifestamente applicabile nel caso di specie. |
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109 |
Inoltre, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la direttiva 2008/94 mira non a individuare un livello massimo di riduzione dell’importo delle pensioni, bensì ad istituire, nell’ambito di un obbligo di tutela, da parte degli Stati membri, dei lavoratori subordinati presso un datore di lavoro insolvente, un sistema di garanzia delle prestazioni dovute in forza di un regime pensionistico complementare che deve coprire almeno il 50% di tali prestazioni. |
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110 |
Peraltro, come fatto valere dal Parlamento, il contenuto essenziale del diritto fondamentale di proprietà non può essere determinato alla luce di norme adottate dal legislatore dell’Unione e interpretate dal giudice dell’Unione al fine di definire un livello di protezione armonizzato in materia di diritto del lavoro. Infatti, il legislatore dell’Unione può decidere di adottare una normativa che accordi alle persone interessate una protezione superiore alla soglia di protezione minima che deriva dal rispetto dei diritti fondamentali. |
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111 |
Pertanto, e anche ammettendo, ciò che è stato contestato dal Parlamento in udienza, che l’aliquota del 50% di riduzione dell’importo dei vitalizi dovuti a titolo del RVIV, adottata nella decisione del 2023, sia stata ispirata dalla giurisprudenza relativa all’articolo 8 della direttiva 2008/94, tale giurisprudenza non è idonea a dimostrare che una riduzione di un’aliquota superiore al 50% equivarrebbe a privare di sostanza il contenuto essenziale del diritto fondamentale di proprietà in materia di vitalizio integrativo. |
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112 |
In secondo luogo, il contenuto essenziale del diritto di proprietà, che consiste in un diritto a percepire una pensione, non può essere determinato alla luce della ripartizione, tra i deputati e il Parlamento, del pagamento dei contributi al RVIV né alla luce dell’asserito impegno del Parlamento a farsi carico del disavanzo del Fondo. Infatti, tali questioni si riferiscono al finanziamento del RVIV e, pertanto, si distinguono da quella relativa al rispetto del diritto a percepire una pensione a titolo di tale regime. |
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113 |
In terzo luogo, il Tribunale constata che, dopo l’entrata in vigore della decisione del 2023, l’importo mensile dei vitalizi ammonta approssimativamente, per beneficiari che hanno rispettivamente versato contributi per cinque, dieci e quindici anni, a EUR 900, EUR 1800 e EUR 2700. Se è vero che tali importi risultano dall’applicazione di una riduzione significativa del 50%, essi non sono trascurabili rispetto ai diversi periodi di contribuzione. |
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114 |
Pertanto, alla luce delle circostanze particolari del caso di specie e della giurisprudenza secondo la quale l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta non può essere interpretato nel senso che dà diritto a una pensione di un importo determinato (v. punto 99 supra), i ricorrenti non hanno dimostrato che la riduzione dell’importo dei vitalizi dovuti a titolo del RVIV operata dalla decisione del 2023, nelle proporzioni menzionate al precedente punto 103, ha privato di sostanza il diritto a pensione e mette così in discussione il contenuto essenziale del diritto di proprietà. |
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115 |
Ne consegue che la prima censura deve essere respinta in quanto infondata. |
c) Sulla seconda censura, relativa alla violazione sproporzionata del diritto di proprietà
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116 |
I ricorrenti sostengono che, quanto meno, la decisione del 2023 viola l’articolo 52, paragrafo 1, seconda frase, della Carta in quanto viola in modo sproporzionato il diritto di proprietà. |
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117 |
Occorre ricordare, a tal riguardo, che il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, esige che gli atti adottati dal legislatore dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non eccedano i limiti di quanto è necessario alla realizzazione di tali obiettivi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 340 e giurisprudenza citata). |
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118 |
Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale del rispetto delle condizioni menzionate al precedente punto 117, è già stato dichiarato, in materia di organizzazione del RVIV, che, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui disponeva il Parlamento, solo il carattere manifestamente inidoneo di una misura adottata, in relazione all’obiettivo che quest’ultimo era incaricato di perseguire, poteva inficiare la legittimità di tale misura (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2013, Inglewood e a./Parlamento, T‑229/11 e T‑276/11, EU:T:2013:127, punto 71, e del 15 settembre 2021, Ashworth e a./Parlamento, da T‑720/19 a T‑725/19, non pubblicata, EU:T:2021:580, punto 97). |
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119 |
Pertanto, non si tratta di stabilire se le misure adottate con la decisione del 2023 fossero le uniche o le migliori possibili, ma se esse fossero manifestamente inadeguate rispetto agli obiettivi che il Parlamento intendeva perseguire (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2019, Repubblica ceca/Parlamento e Consiglio, C‑482/17, EU:C:2019:1035, punto 77 e giurisprudenza citata). |
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120 |
Al fine di stabilire se la decisione del 2023 rispetti il principio di proporzionalità, occorre esaminare, in primo luogo, se le misure in questione perseguano finalità legittime, in secondo luogo, se tali misure siano idonee a conseguire tali obiettivi, in terzo luogo, se esse non eccedano manifestamente quanto necessario per realizzare tali obiettivi e, in quarto luogo, se siano proporzionate rispetto a tali obiettivi in quanto risultano da un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco. |
1) Sull’esistenza di finalità legittime
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121 |
Se, da un lato, i ricorrenti riconoscono che la decisione del 2023 persegue una finalità di interesse generale, dall’altro essi contestano la legittimità di tale finalità. |
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122 |
Dai considerando 1, 2 e 6 della decisione del 2023 risulta che le misure adottate erano destinate, alla luce della situazione finanziaria «estremamente difficile» del Fondo, in particolare dei suoi «gravissimi problemi» di liquidità e del suo disavanzo attuariale, a salvaguardare il Fondo a breve termine, nell’interesse dei beneficiari attuali e futuri del RVIV, e ad evitare al contribuente europeo conseguenze negative o, quanto meno, a ridurne l’entità. |
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123 |
A questo proposito, occorre ricordare che, poiché il Fondo è incaricato di pagare i vitalizi integrativi agli ex deputati (v. punto 9 supra), la sua salvaguardia, anche a breve termine, costituisce una finalità legittima. |
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124 |
Occorre altresì ricordare che il RVIV si basava, inizialmente, su un calcolo attuariale, nell’ambito del quale il totale dei contributi annuali degli affiliati e del Parlamento doveva, in linea di principio, coprire la totalità dei diritti a pensione maturati nello stesso anno, contributi che venivano pagati dall’affiliato per un terzo e dal Parlamento per due terzi (v. punto 8 supra). È vero che il principio dell’equilibrio finanziario del Fondo è stato compromesso dall’entrata in vigore dello Statuto e delle sue misure di attuazione, in quanto l’alimentazione del Fondo con contributi sono cessati, salvo eccezioni. Ciò non toglie che, mentre il Parlamento aveva già contribuito per due terzi al finanziamento del RVIV, la copertura, anche parziale, da parte del Parlamento di un disavanzo attuariale conseguente può aumentare l’onere finanziario derivante da tale regime sul contribuente europeo. Orbene, la riduzione delle conseguenze negative legate al disavanzo del Fondo per tale contribuente costituisce una finalità legittima (v., per analogia, sentenza del 9 marzo 2023, Grossetête/Parlamento, C‑714/21 P, non pubblicata, EU:C:2023:187, punto 112). |
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125 |
Pertanto, le finalità perseguite dalla decisione del 2023 erano legittime e corrispondevano alle preoccupazioni del Parlamento riguardo ai problemi di liquidità che colpiscono il Fondo e all’entità del suo disavanzo attuariale (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 15 settembre 2021, Ashworth e a./Parlamento, da T‑720/19 a T‑725/19, non pubblicata, EU:C:2021:580, punto 100). |
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126 |
La legittimità delle finalità perseguite dalla decisione del 2023 non è rimessa in discussione dagli argomenti dei ricorrenti secondo i quali il Parlamento avrebbe cercato di liberarsi dalla propria responsabilità. |
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127 |
Infatti, da un lato, i ricorrenti non possono fondatamente sostenere che la decisione del 2023 non tiene conto della portata dell’impegno sottoscritto il 1o aprile 2009 (v. punto 67 supra). |
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128 |
Dall’altro lato, i ricorrenti fanno valere la responsabilità del Parlamento per la situazione finanziaria del Fondo, in quanto esso non ha previsto un meccanismo di riequilibrio attuariale né ha adottato misure dirette a compensare la cessazione, in linea di principio, dell’alimentazione del Fondo mediante contributi a seguito dell’entrata in vigore dello Statuto. |
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129 |
È vero che dagli atti, in particolare dai resoconti delle riunioni dell’Ufficio di presidenza, risulta che, mentre i problemi di finanziamento del Fondo erano dimostrati, in particolare dopo l’adozione dello Statuto e la crisi finanziaria del 2007/2008, erano state adottate solo misure la cui insufficienza è stata rilevata. Tuttavia, l’eventuale responsabilità del Parlamento nel deterioramento della situazione finanziaria del Fondo, a causa della mancata adozione di misure di riequilibrio sufficienti, non può né privarlo della possibilità di agire per ridurre la spesa pubblica e salvaguardare il Fondo né rendere illegittime tali finalità. |
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130 |
Pertanto, i ricorrenti non possono rimettere in discussione la legittimità degli interessi soggiacenti alla decisione del 2023. |
2) Sull’idoneità delle misure a realizzare le finalità perseguite
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131 |
Occorre ricordare che le finalità perseguite dalla decisione del 2023 sono la salvaguardia del Fondo a breve termine e la limitazione delle conseguenze legate al suo disavanzo sui contribuenti europei. |
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132 |
Orbene, secondo i termini della decisione del 2023, gli attivi del Fondo ammontavano, alla fine del 2022, a EUR 52,8 milioni, mentre l’importo dei vitalizi da versare doveva essere compreso tra EUR 22 e 23 milioni all’anno fino al 2030. La decisione del 2023 indica, di conseguenza, che il Fondo avrebbe potuto esaurirsi nel 2024 e che si sarebbe immancabilmente esaurito entro il 2025, con un disavanzo attuariale non finanziato di circa EUR 310 milioni. Tali cifre, che non sono contestate, sono confermate dai conti annuali redatti al 31 dicembre 2022. |
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133 |
Secondo la decisione del 2023, la riduzione del 50% dell’importo delle pensioni e la soppressione della loro attualizzazione dovrebbero consentire di realizzare un risparmio rispettivamente di EUR 181,4 milioni e di EUR 40,4 milioni. Gli obblighi del Fondo passerebbero così da 362,7 milioni a 139 milioni di euro. Unitamente al risparmio di due milioni di euro derivante dall’innalzamento dell’età pensionabile, tali misure avrebbero l’effetto di prolungare la durata di vita del Fondo di due o tre anni e di ridurre il suo deficit attuariale da 310 a 86 milioni di euro. |
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134 |
Occorre inoltre ricordare che l’Ufficio di presidenza ha deciso che le misure di cui trattasi sarebbero state applicate senza introdurre un regime transitorio in quanto, tenuto conto della gravità dei problemi di finanziamento del RVIV e del rischio di esaurimento molto prossimo della liquidità del Fondo, l’istituzione di un siffatto regime avrebbe rischiato di compromettere gravemente gli effetti finanziari sperati di tali misure. |
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135 |
Del resto, in udienza, si è potuto constatare che la decisione del 2023 ha effettivamente prorogato la durata di vita del Fondo, i cui attivi, secondo il Parlamento, si sarebbero esauriti entro il mese di dicembre 2026. |
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136 |
Da tali elementi risulta che le misure adottate con la decisione del 2023 sono manifestamente idonee a realizzare le finalità perseguite. |
3) Sulla necessità e sulla proporzionalità delle misure
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137 |
I ricorrenti sostengono, in sostanza, che la decisione del 2023 ha leso il diritto di proprietà in un modo che non era necessario e che non risultava da una ponderazione dei diversi interessi in gioco. |
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138 |
Occorre quindi esaminare se il Parlamento, tramite il suo Ufficio di presidenza, abbia limitato allo stretto necessario l’ingerenza nel diritto di proprietà dei beneficiari del RVIV, come i ricorrenti, nel senso che le finalità perseguite non potevano ragionevolmente essere realizzate in modo altrettanto efficace con altri mezzi meno lesivi di tale diritto, e se esso abbia raggiunto un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale perseguito e il diritto di proprietà di detti beneficiari. Ai fini di tale esame, occorre tener conto dei seguenti elementi. |
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139 |
In primo luogo, dai considerando 2 e 6 della decisione del 2023 risulta che l’Ufficio di presidenza ha preso in considerazione diverse possibili soluzioni e varie misure destinate a risolvere i problemi di liquidità del Fondo e a ridurre il suo disavanzo attuariale, in particolare misure «meno drastiche» di quelle adottate. Tali misure alternative sono state tuttavia respinte in quanto insufficienti tenuto conto dell’entità delle difficoltà finanziarie del Fondo. |
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140 |
Infatti, dal verbale delle riunioni dell’Ufficio di presidenza del 17 aprile e del 22 maggio 2023 e dalle note del segretario generale del Parlamento che sono servite da supporto agli scambi dell’Ufficio di presidenza risulta che sono state inizialmente prese in considerazione diverse opzioni, per ridursi, in definitiva, a due, vale a dire l’opzione accolta nella decisione del 2023 e un’altra consistente nel ridurre del 50% l’importo dei vitalizi, senza modificare gli altri parametri del regime. Sono stati valutati i rischi giuridici relativi a ciascuna opzione, nonché il loro rispettivo impatto sul disavanzo attuariale e sulla durata di vita del Fondo e l’Ufficio di presidenza si è pronunciato a favore dell’opzione «più ambiziosa». |
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141 |
A tal riguardo, occorre rilevare che la decisione del 2023 non conduce ad una liquidazione del disavanzo attuariale del Fondo, bensì ad una conseguente riduzione di tale deficit, che passa da EUR 310 milioni a EUR 86 milioni. In risposta ai quesiti posti in udienza, il Parlamento ha indicato, in sostanza, che l’obiettivo della riforma del RVIV era quello di ridurre sostanzialmente l’importo di tale disavanzo, senza che fosse stato definito un importo particolare da raggiungere. Esso ha aggiunto che il livello della riduzione di detto disavanzo era stato determinato alla luce, in particolare, di un tasso di riduzione dell’importo dei vitalizi che esso aveva ritenuto accettabile alla luce della giurisprudenza della Corte. |
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142 |
In secondo luogo, il considerando 6 della decisione del 2023 indica che l’Ufficio di presidenza ha tenuto conto del rapporto tra l’importo totale dei vitalizi versati individualmente a titolo della RVIV e il totale dei contributi individuali dei beneficiari. Così, in media, per ogni euro investito nel Fondo, questi ultimi hanno ottenuto EUR 4,7, per un importo pari a EUR 14,3 per il 16% di essi. |
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143 |
A tal riguardo, occorre ricordare che, fino al 30 giugno 2023, l’importo del vitalizio ammontava, per ciascun anno di mandato versato, al 3,5% di una base corrispondente al 40% dello stipendio di un giudice presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, con un importo minimo fissato al 10,5% di tale base e un importo massimo corrispondente al 70% di tale base. Dalla nota del segretario generale del Parlamento del 12 aprile 2023 risulta che, dopo l’aggiornamento di detta base nel 2022, l’importo mensile del vitalizio era pari, per beneficiari che avevano rispettivamente versato contributi per cinque, dieci e quindici anni, a circa EUR 1700, EUR 3400 e EUR 5100. |
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144 |
In terzo luogo, dalla nota del segretario generale del Parlamento del 12 maggio 2023 risulta che le misure di cui trattasi sono state considerate congiuntamente alla possibilità offerta agli affiliati di chiedere la revoca del RVIV e la riscossione del vitalizio sotto forma di un versamento unico e definitivo di una somma forfettaria. Tale possibilità, che esisteva già a favore degli affiliati al RVIV non ancora pensionati, è stata estesa a tutti gli affiliati ed è stato previsto che la somma forfettaria summenzionata corrispondesse, in sostanza, alla differenza tra la somma dei contributi individuali versati dal deputato o dall’ex deputato maggiorate del 20% e l’importo dei vitalizi già percepiti. Tale misura si inserisce in un contesto in cui la riduzione dell’importo dei vitalizi prevista dalla decisione del 2023 incide, per sua natura, maggiormente sui soggetti che non sono ancora pensionati o che hanno iniziato a percepire il loro vitalizio poco prima dell’adozione della decisione del 2023. Secondo il considerando 7 di tale decisione, in sostanza, questi ultimi potrebbero preferire l’uscita dal regime alla luce delle modifiche apportate e delle incertezze che gravano sul futuro del Fondo. |
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145 |
In quarto luogo, la decisione del 2023 contiene una «clausola di imprevedibilità», denominata anche «clausola di precarietà» o «clausola di emergenza», secondo la quale il beneficiario può presentare una domanda di maggiorazione del vitalizio se dimostra che, a seguito della riduzione dell’importo del vitalizio dovuto a titolo del RVIV, egli vivrebbe al di sotto della soglia di rischio di povertà. |
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146 |
Alla luce dell’insieme di tali elementi, si deve constatare quanto segue. |
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147 |
In primo luogo, per quanto riguarda l’esistenza stessa di una ponderazione dei diversi interessi in gioco, dal considerando 6 della decisione del 2023 risulta che le misure di cui trattasi sono state individuate tenendo conto in particolare degli interessi dei beneficiari, attuali o futuri, del RVIV e che sono state previste altre misure meno lesive del diritto di proprietà dei beneficiari di tale regime. Inoltre, la decisione del 2023 non sana il disavanzo attuariale del Fondo. Essa mantiene una parte di tale disavanzo a carico del bilancio del Parlamento e, di conseguenza, del contribuente europeo. |
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148 |
Ne consegue che la decisione del 2023 deriva necessariamente da una ponderazione degli interessi in gioco, vale a dire, da un lato, gli interessi dei beneficiari del RVIV e, dall’altro, quelli del contribuente europeo. Pertanto, i ricorrenti non possono fondatamente sostenere che il Parlamento ha omesso, del tutto e assolutamente, di ponderare gli interessi in gioco diversi da quelli di bilancio. |
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149 |
In secondo luogo, per quanto riguarda il risultato della ponderazione tra i diversi interessi in gioco, è giocoforza constatare che le misure di cui trattasi comportano conseguenze finanziarie rilevanti per i ricorrenti. Esse riducono, infatti, in modo significativo, l’importo dei vitalizi che questi ultimi percepivano a titolo del RVIV fino al 30 giugno 2023. Tale riduzione è improvvisa, anche per l’assenza di un regime transitorio. |
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150 |
A tal riguardo, da un lato, il Tribunale ritiene che la circostanza che il RVIV sia un regime pensionistico integrativo facoltativo sia un elemento importante nell’ambito della sua valutazione della proporzionalità delle misure di cui trattasi. Infatti, poiché l’adesione al RVIV non è obbligatoria, solo una parte degli ex deputati al Parlamento percepisce un vitalizio a titolo di tale regime. Inoltre, occorre ricordare che il vitalizio dovuto in forza del RVIV non costituisce l’unica pensione percepita per gli anni nel corso dei quali i ricorrenti hanno versato contributi a detto regime. Per tali anni, questi ultimi percepiscono, in applicazione dell’allegato III della regolamentazione SID (v. punto 7 supra), una pensione versata dal Parlamento, oppure dagli Stati membri e integrata, se del caso, dal Parlamento. Del resto, i ricorrenti che sono stati rieletti a partire dalla settima legislatura (2009-2014) percepiscono anch’essi una pensione statutaria da parte del Parlamento. |
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151 |
In tale contesto, la riduzione, anche significativa, di un vitalizio integrativo facoltativo non ha la stessa portata, in termini di lesione del diritto di proprietà, della riduzione di una pensione di base, la quale costituisce il reddito sostitutivo che si presume fornisca al suo beneficiario i mezzi necessari al suo sostentamento e può rivelarsi l’unica pensione percepita da quest’ultimo. |
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152 |
Dall’altro lato, come rilevato dal Parlamento, il tasso di riduzione dell’importo dei vitalizi può essere messo in prospettiva con la redditività dell’investimento risultante dal versamento dei contributi da parte degli affiliati, vale a dire una redditività media di EUR 4,7 per un euro investito (v. punto 142 supra). Peraltro, la possibilità di percepire il vitalizio dovuto ai sensi del RVIV sotto forma di versamento unico e definitivo di una somma forfettaria garantisce, qualora sia azionata, che gli iscritti recuperino almeno un importo equivalente ai contributi da essi versati, maggiorati del 20%. Si deve altresì considerare che la decisione del 2023 non ha l’effetto di ridurre gli importi nominali dei vitalizi a un livello manifestamente irragionevole, tenuto conto della durata del mandato e dell’importo dei contributi versati. |
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153 |
Le conseguenze delle misure in questione sul diritto di proprietà dei ricorrenti sono state bilanciate con i vincoli di bilancio e la necessità, rilevata a più riprese nei lavori preparatori alle varie riforme del RVIV, compresa la decisione del 2023, di adottare una decisione responsabile con riferimento alle finanze dell’Unione. |
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154 |
A tal riguardo, anzitutto, occorre ricordare che le difficoltà del Fondo derivano in particolare dalle crisi finanziarie del 2002 e del 2007/2008. Secondo le informazioni confermate dal Parlamento in udienza, al termine di quest’ultima crisi, il Fondo ha registrato una perdita di EUR 60 milioni. Orbene, come indicato dal segretario generale del Parlamento nella nota del 12 aprile 2023, vari regimi pensionistici nazionali, compresi i regimi pensionistici di base, hanno dovuto essere riformati a seguito di tale crisi. Occorre altresì rilevare che numerosi Stati membri sono stati indotti ad adottare riforme legislative aventi l’effetto di ridurre l’importo dei vitalizi esigibili allo scopo di salvaguardare o ristabilire l’equilibrio finanziario del regime in questione, o addirittura del loro bilancio generale. Una siffatta constatazione ha necessariamente un certo peso in una società caratterizzata dalla solidarietà, come sottolineato dall’articolo 2 TUE (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 71) e in un contesto in cui il RVIV era già stato finanziato per due terzi dal Parlamento e quindi dal contribuente europeo (v. punto 124 supra). |
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155 |
Occorre altresì rilevare che, certamente, la chiave di ripartizione tra gli affiliati e il Parlamento per quanto riguarda il finanziamento dei contributi al RVIV avrebbe potuto essere utilizzata per determinare la parte del disavanzo che deve essere assunta dal bilancio del Parlamento. Tuttavia, quest’ultimo disponeva di un ampio potere discrezionale (v. punto 118 supra). Pertanto, esso era libero di determinare, fatto salvo il rispetto del principio di proporzionalità, un’altra ripartizione quanto all’accollo del disavanzo attuariale del Fondo. |
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156 |
Tenuto conto di tutti gli elementi che precedono, si deve ritenere che, nonostante i loro effetti significativi sul diritto di proprietà dei beneficiari del RVIV, le misure di cui trattasi della decisione del 2023 non siano il frutto di un arbitrato manifestamente inadeguato tra gli interessi di tali beneficiari e gli interessi di bilancio in gioco. |
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157 |
Alla luce di quanto precede, occorre respingere la seconda censura e, pertanto, respingere l’eccezione di illegittimità della decisione del 2023, vertente sul fatto che essa violerebbe il diritto di proprietà. |
4. Sulla terza e sulla quarta parte, nella parte in cui vertono sull’eccezione di illegittimità della decisione del 2023 in quanto essa viola i principi di garanzia dell’indipendenza parlamentare e di parità di trattamento
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158 |
I ricorrenti sostengono che il Parlamento ha omesso di valutare l’impatto della riduzione dell’importo dei vitalizi dovuti a titolo del RVIV operata dalla decisione del 2023 sul principio generale di garanzia dell’indipendenza parlamentare, che include l’indipendenza finanziaria, nonché sul principio di parità di trattamento. Orbene, a loro avviso, detti principi sono stati violati tenuto conto dell’entità di tale riduzione e in assenza di misure analoghe riguardanti la pensione statutaria. |
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159 |
Il Parlamento contesta l’argomentazione dei ricorrenti. |
a) Sulla censura relativa alla violazione del principio di garanzia dell’indipendenza parlamentare
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160 |
La garanzia dell’indipendenza, anche finanziaria, dei deputati che, in quanto rappresentanti del popolo, dovrebbero servire l’interesse generale di quest’ultimo, costituisce un principio generale inerente a qualsiasi sistema di rappresentanza parlamentare democratica [v. sentenza del 7 marzo 2018, Gollnisch/Parlamento, T‑624/16, non pubblicata, EU:T:2018:121, punto 45 e giurisprudenza citata]. La garanzia di un’indennità finanziaria adeguata, che garantisca l’indipendenza del deputato, non può essere limitata al solo periodo del mandato. Essa deve in particolare prevedere una pensione, in funzione del periodo durante il quale il deputato ha fatto parte del Parlamento (sentenza del 18 ottobre 2011, Purvis/Parlamento, T‑439/09, EU:T:2011:600, punto 59). Pertanto, nella parte in cui mira a garantire una copertura minima, in particolare per i deputati provenienti da Stati membri nei quali il regime pensionistico previsto nei confronti dei deputati è insufficiente, il RVIV fa parte delle disposizioni di legge che hanno lo scopo, nell’interesse generale, di garantire l’indipendenza finanziaria dei deputati (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2011, Purvis/Parlamento, T‑439/09, EU:T:2011:600, punti 59 e 60). |
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161 |
Nel caso di specie, in primo luogo, i ricorrenti sostengono che il Parlamento non ha esaminato, prima dell’adozione della decisione del 2023, se la riduzione dell’importo dei vitalizi violasse il principio generale di garanzia dell’indipendenza parlamentare. |
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162 |
Orbene, occorre ricordare che il considerando 6 della decisione del 2023 precisa che le misure che essa comporta sono state individuate tenendo conto in particolare degli interessi dei beneficiari, attuali o futuri, del RVIV. Lo stesso considerando indica che misure «meno drastiche» sono state esaminate ma scartate, in quanto insufficienti. Inoltre, occorre ricordare che la decisione del 2023 prevede la possibilità di aumentare la pensione degli ex deputati che si troverebbero, a seguito della riduzione dell’importo del vitalizio dovuto ai sensi del RVIV, in una situazione di emergenza, nonché la possibilità, per questi ultimi, di chiedere la revoca del RVIV e la riscossione del vitalizio sotto forma di un versamento unico e definitivo di una somma forfettaria. |
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163 |
In tale contesto, la circostanza che la decisione del 2023 non menzioni esplicitamente la garanzia dell’indipendenza parlamentare non significa che il Parlamento non ne abbia tenuto conto attraverso la nozione più ampia di «interessi dei beneficiari del RVIV». |
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164 |
In secondo luogo, i ricorrenti sostengono, in sostanza, che la concessione di una pensione sufficiente mira a spezzare qualsiasi condizionamento dei deputati nell’esercizio del loro mandato e che tale obiettivo è stato violato, in quanto l’entità della riduzione dell’importo dei vitalizi ha l’effetto di portare questi ultimi a un livello insufficiente. Essi fanno valere che il Parlamento non ha operato una riduzione analoga dell’importo della pensione statutaria, ma che la decisione del 2023, nella parte in cui riconosce che una siffatta riduzione è consentita, ne apre la strada. |
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165 |
Orbene, da un lato, i ricorrenti non giustificano in che modo la riduzione dell’importo del vitalizio operata con la decisione del 2023 condurrebbe alla concessione di una pensione insufficiente, di modo che ne deriverebbe una violazione del principio di garanzia dell’indipendenza parlamentare. A tal riguardo, occorre ricordare che il vitalizio maturato ai sensi del RVIV è una pensione complementare che si aggiunge alla pensione versata alternativamente dagli Stati membri, e integrata se del caso dal Parlamento, o dal Parlamento stesso, in applicazione dell’allegato III della regolamentazione SID (v. punto 7 supra) e che l’adesione a tale regime non era obbligatoria. |
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166 |
Dall’altro lato, la circostanza che il Parlamento non abbia adottato una misura analoga di riduzione della pensione statutaria non è idonea a dimostrare che la decisione del 2023 violi il principio di garanzia dell’indipendenza parlamentare. |
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167 |
Pertanto, occorre respingere la presente censura, senza che sia necessario statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento. |
b) Sulla censura relativa alla violazione del principio di parità di trattamento
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168 |
Il principio della parità di trattamento è violato quando a due categorie di persone, le cui situazioni di fatto e di diritto non presentano differenze essenziali, viene riservato un trattamento diverso o quando situazioni diverse sono trattate in maniera identica (sentenza del 9 marzo 2023, Grossetête/Parlamento, C‑714/21 P, non pubblicata, EU:C:2023:187, punto 102). |
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169 |
Nel caso di specie, secondo i ricorrenti, in sostanza, il fatto che la decisione del 2023 operi una riduzione significativa dell’importo dei vitalizi dovuti a titolo del RVIV per alleviare il bilancio del Parlamento e, pertanto, per tutelare il contribuente europeo, mentre nessuna misura analoga è stata adottata nei confronti della pensione statutaria, rivela una violazione del principio della parità di trattamento, la quale non è stata esaminata prima dell’adozione di tale decisione. |
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170 |
Orbene, come rilevato dagli stessi ricorrenti, la Corte ha già dichiarato che, tenuto conto delle differenze tra il regime pensionistico statutario e il RVIV, essendo il primo obbligatorio ed esclusivamente a carico del bilancio dell’Unione, contrariamente al secondo, l’esistenza di differenze tra essi non comportava di per sé una violazione del principio di parità di trattamento, indipendentemente dalle eventuali somiglianze tra questi due regimi pensionistici (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2023, Grossetête/Parlamento, C‑714/21 P, non pubblicata, EU:C:2023:187, punto 105). Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la circostanza che tale valutazione sia stata effettuata dalla Corte nell’ambito dell’esame della legittimità della decisione del 10 dicembre 2018 menzionata al precedente punto 76, la quale riguardava solo le pensioni non ancora esigibili alla data della sua entrata in vigore, non la rende inapplicabile ai casi di specie, in quanto essa è fondata sulle differenze generali tra il RVIV e il regime pensionistico statutario. |
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171 |
Pertanto, occorre respingere la presente censura, senza che sia necessario statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento. |
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172 |
Ne consegue che occorre respingere l’eccezione di illegittimità della decisione del 2023, vertente sul fatto che essa violerebbe i principi di garanzia dell’indipendenza parlamentare e di parità di trattamento. |
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173 |
Dato l’insieme delle considerazioni precedenti, i ricorsi devono essere respinti. |
IV. Sulle spese
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174 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
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175 |
I ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese sostenute dal Parlamento, conformemente alla domanda di quest’ultimo. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata) dichiara e statuisce: |
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Marcoulli Schwarcz Madise Valasidis Spangsberg Grønfeldt Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 dicembre 2025. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.
( 1 ) L’elenco degli altri ricorrenti è allegato unicamente alla versione notificata alle parti.
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