Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) dell' 8 luglio 2026.#Apple Inc. contro Commissione europea.#Ricorso di annullamento – Servizi digitali – Regolamento (UE) 2022/1925 – Designazione di un gatekeeper (controllore dell’accesso) – Avvio di un’indagine di mercato – Chiusura di un’indagine di mercato – Interoperabilità – Servizi di piattaforma di base – Servizi di intermediazione online – Negozio di applicazioni software – Servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero – Eccezione di illegittimità – Atto non impugnabile.#Cause T-1079/23 e T-1080/23.

ECLI:EU:T:2026:451Eu Chamb Extd 08 T8 lug 2026

Testo completo

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione, a cinque giudici)

8 luglio 2026 (*)

« Ricorso di annullamento – Servizi digitali – Regolamento (UE) 2022/1925 – Designazione di un gatekeeper (controllore dell’accesso) – Avvio di un’indagine di mercato – Chiusura di un’indagine di mercato – Interoperabilità – Servizi di piattaforma di base – Servizi di intermediazione online – Negozio di applicazioni software – Servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero – Eccezione di illegittimità – Atto non impugnabile »

Nelle cause T‑1079/23, T‑1080/23 e T‑214/24,

Apple Inc., con sede in Cupertino, California (Stati Uniti), rappresentata da D. Beard, S. Love, J. Bourke, barristers, W. Knibbeler e T. van Helfteren, avvocati,

ricorrente nelle cause T‑1079/23 e T‑1080/23,

Apple Inc., con sede in Cupertino,

Apple Distribution International Ltd, con sede in Cork (Irlanda), rappresentate da D. Beard, S. Love, J. Bourke, barristers, W. Knibbeler, T. van Helfteren e M. Lawton, avvocati,

ricorrenti nella causa T‑214/24,

contro

Commissione europea, rappresentata, nella causa T‑1079/23, da P.-J. Loewenthal, L. Malferrari e I. Rogalski, in qualità di agenti; nella causa T‑1080/23, da P.-J. Loewenthal, L. Malferrari, I. Rogalski e E. Rousseva, in qualità di agenti, e, nella causa T‑214/24, da G. Conte, P.-J Loewenthal e I. Rogalski, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata da T. Lechevallier, in qualità di agente,

da

Parlamento europeo, rappresentato da M. Menegatti, L. Stefani e L. Taïeb, in qualità di agenti,

da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da A.-L. Meyer e N. Rouam, in qualità di agenti,

da

Free Software Foundation Europe eV, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata da M. Husovec, avvocato,

da

Coalition for App Fairness, con sede in Washington DC (Stati Uniti), rappresentata da D. Geradin e K. Bania, avvocati,

intervenienti nella causa T‑1080/23,

e da

Repubblica federale di Germania, rappresentata da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti,

interveniente nella causa T‑214/24,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione, a cinque giudici),

composto da M. van der Woude, presidente, G. De Baere, K. Kecsmár (relatore), S. Kingston e D. Petrlík, giudici,

cancelliera: S. Spyropoulos, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento, e segnatamente:

–        le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 gennaio 2024 nella causa T‑1079/23 e il 19 agosto 2024 nella causa T‑214/24;

–        le decisioni dell’11 marzo e del 2 ottobre 2024 di riunire le eccezioni di irricevibilità al merito;

–        i quesiti scritti del Tribunale alle parti nella causa T‑1080/23 e le loro risposte a tali quesiti depositate presso la cancelleria del Tribunale il 28 e il 30 luglio nonché l’11 e il 22 agosto 2025,

in seguito all’udienza del 21 ottobre 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con i loro ricorsi fondati sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente nella causa T‑1079/23, Apple Inc., chiede l’annullamento della decisione C(2023) 6077 final della Commissione, del 5 settembre 2023, che avvia un’indagine di mercato relativa al servizio iMessage di Apple a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU 2022, L 265, pag. 1; in prosieguo: il «DMA») (in prosieguo: la «decisione di avvio dell’indagine di mercato»); la ricorrente nella causa T‑1080/23, Apple Inc., chiede l’annullamento parziale della decisione C(2023) 6100 final della Commissione, del 5 settembre 2023, che designa Apple come gatekeeper in applicazione dell’articolo 3 del DMA (in prosieguo: la «decisione di designazione»), e le ricorrenti nella causa T‑214/24, Apple Inc. e Apple Distribution International Ltd (in prosieguo, congiuntamente o separatamente: «Apple»), chiedono l’annullamento della decisione di esecuzione C(2024) 785 final della Commissione, del 12 febbraio 2024, che chiude l’indagine di mercato avviata con la decisione di avvio dell’indagine di mercato, in applicazione dell’articolo 17 del DMA (in prosieguo: la «decisione di chiusura dell’indagine di mercato»).

 Fatti

2        Il 3 luglio 2023 Apple ha notificato alla Commissione europea, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, del DMA, di aver raggiunto le soglie di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento per i seguenti servizi:

–        il suo servizi di intermediazione online iOS AppStore;

–        il suo sistema operativo iOS;

–        il suo navigatore Internet Safari, e

–        il suo servizio di messaggistica istantanea iMessage.

3        Per quanto riguarda il servizio iMessage, Apple ha sostenuto che, da un lato, esso non poteva essere qualificato come servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero (number-independent interpersonal communications service; in prosieguo: «SCIIN») e, pertanto, non costituiva un servizio di piattaforma di base (in prosieguo: «SPB») ai sensi del DMA. Dall’altro lato, nel caso in cui la Commissione ritenesse che iMessage sia un SCIIN, Apple ha presentato, con la sua notifica, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del DMA, argomentazioni volte a dimostrare che, eccezionalmente, pur raggiungendo le soglie fissate all’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento, a causa delle circostanze in cui detto servizio operava, essa non integrava i requisiti elencati all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento per il citato servizio.

4        Il 5 settembre 2023, in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’articolo 17, paragrafo 3, del DMA, la Commissione ha adottato la decisione di avvio dell’indagine di mercato. Detta indagine mirava ad esaminare gli argomenti di Apple che mettevano in discussione le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento riguardanti iMessage, che la Commissione ha qualificato come SCIIN.

5        Lo stesso giorno, la Commissione ha altresì adottato la decisione di designazione, con la quale, in applicazione dell’articolo 3 del DMA, ha designato Apple come gatekeeper per tre SPB, vale a dire il servizio di intermediazione online App Store, il sistema operativo dei telefoni cellulari iPhone iOS e il navigatore Internet Safari.

6        La decisione di designazione è stata notificata ad Apple il 6 settembre 2023. Pertanto, gli obblighi pertinenti del DMA hanno iniziato ad applicarsi a quest’ultima a decorrere dal 7 marzo 2024, conformemente all’articolo 3, paragrafo 10, del DMA.

7        Il 12 febbraio 2024, in applicazione dell’articolo 17 del DMA, la Commissione ha adottato la decisione di chiusura dell’indagine di mercato. Con tale decisione, sebbene la Commissione abbia ritenuto che Apple non dovesse essere qualificata come gatekeeper per iMessage, essa ha tuttavia confermato che tale servizio doveva essere qualificato come SCIIN.

 Conclusioni delle parti

 Causa T‑1079/23

8        Apple chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di avvio dell’indagine di mercato;

–        condannare la Commissione alle spese.

9        La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso perché irricevibile o, in ogni caso, perché infondato, e

–        condannare Apple alle spese.

 Causa T‑1080/23

10      Apple chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare integralmente o parzialmente l’articolo 2, lettera b), della decisione di designazione, che qualifica il suo sistema operativo iOS come punto di accesso importante che consente agli utenti commerciali di raggiungere i loro utenti finali, nella parte in cui le ingiunge di conformarsi agli obblighi di interoperabilità di cui all’articolo 6, paragrafo 7, del DMA;

–        annullare in tutto o in parte l’articolo 2, lettera a), della decisione di designazione, che qualifica il suo servizio di intermediazione online App Store come punto d’accesso importante che consente agli utenti commerciali di raggiungere i propri utenti finali;

–        annullare la decisione di designazione, nella parte in cui conclude che iMessage è un SCIIN;

–        condannare la Commissione alle spese.

11      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare Apple alle spese.

12      Il Parlamento europeo chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere l’eccezione di illegittimità sollevata ai sensi dell’articolo 277 TFUE;

–        condannare Apple alle spese.

13      Il Consiglio dell’Unione europea chiede che il Tribunale voglia respingere l’eccezione di illegittimità sollevata ai sensi dell’articolo 277 TFUE.

14      La Repubblica francese e la Free Software Foundation Europe eV chiedono che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

15      La Coalition for App Fairness chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare Apple alle spese.

 Causa T‑214/24

16      Apple chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di chiusura dell’indagine di mercato, nella parte in cui poggia sull’erronea constatazione che il servizio iMessage è un SCIIN;

–        condannare la Commissione alle spese.

17      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile o, in ogni caso, in quanto infondato, e

–        condannare Apple alle spese.

18      La Repubblica federale di Germania chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare Apple alle spese.

 In diritto

19      Dopo aver sentito le parti, il Tribunale decide di riunire le presenti cause ai fini della decisione che definisce il giudizio, in applicazione dell’articolo 68, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura.

20      Nella causa T‑1079/23, a sostegno del suo ricorso, Apple deduce un motivo unico, vertente sul fatto che la Commissione ha interpretato e applicato erroneamente il DMA e la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU 2018, L 321, pag. 36; in prosieguo: il «CECE»), e sul fatto che essa si è basata su fatti materiali inesatti per trarre la conclusione che iMessage era un SCIIN.

21      Nella causa T‑1080/23, per corroborare il suo ricorso, Apple deduce tre motivi. Il primo motivo verte sull’illegittimità dell’articolo 6, paragrafo 7, del DMA alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e, pertanto, sull’illegittimità dell’articolo 2, lettera b), della decisione di designazione, in quanto quest’ultima disposizione pone a carico di Apple gli obblighi previsti dall’articolo 6, paragrafo 7, del DMA. Il secondo motivo poggia su un’interpretazione e un’applicazione errate del DMA e su errori di fatto commessi dalla Commissione, in quanto la decisione di designazione afferma che i cinque negozi di applicazioni software App Store costituiscono un SPB unico. Il terzo motivo verte su un’interpretazione e un’applicazione errate del DMA e del CECE, nonché su errori di fatto commessi dalla Commissione, in quanto la decisione di designazione dichiara che iMessage è un SCIIN.

22      Nella causa T‑214/24, a sostegno del suo ricorso Apple deduce un motivo unico, vertente sul fatto che la Commissione ha interpretato e applicato erroneamente il DMA e il CECE e sul fatto che essa si è basata su fatti materiali inesatti per trarre la conclusione che iMessage era un SCIIN.

23      Occorre esaminare, in prima battuta, il ricorso presentato nella causa T‑1080/23 e, in seconda battuta, i ricorsi proposti nelle cause T‑1079/23 e T‑214/24.

 Sul ricorso nella causa T‑1080/23

 Sul primo motivo dedotto nella causa T‑1080/23

24      Con il primo motivo dedotto nella causa T‑1080/23, Apple sostiene che la decisione di designazione pone a suo carico gli obblighi previsti dall’articolo 6, paragrafo 7, del DMA, in quanto detta decisione la designa come gatekeeper per quanto riguarda iOS, il sistema operativo dei telefoni cellulari iPhone. Orbene, detta disposizione non garantirebbe né un’applicazione adeguata del principio generale di proporzionalità, previsto all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, né il rispetto di taluni diritti fondamentali, tra cui innanzi tutto il diritto di proprietà. Pertanto, tale disposizione dovrebbe essere dichiarata inapplicabile, conformemente all’articolo 277 TFUE. Di conseguenza, l’articolo 2, lettera b), della decisione di designazione dovrebbe essere annullato, quantomeno nella parte in cui tale articolo impone ad Apple gli obblighi previsti dall’articolo 6, paragrafo 7, del DMA.

25      Per quanto riguarda la ricevibilità del primo motivo, Apple sostiene che essa sarebbe privata di una tutela giurisdizionale effettiva, in contrasto con l’articolo 47 della Carta, se non venisse legittimata a contestare la legittimità dell’articolo 6, paragrafo 7, del DMA sebbene la decisione di designazione le applichi tale disposizione. Essa deduce che non dovrebbe essere tenuta ad attendere di essere colpita da una dichiarazione di violazione di un obbligo derivante da tale disposizione per poterne contestare la legittimità dinanzi al giudice dell’Unione europea. Inoltre, l’articolo 277 TFUE dovrebbe ricevere un’interpretazione sufficientemente estensiva affinché sia garantito un sindacato di legittimità effettivo sugli atti delle istituzioni dell’Unione a carattere generale a favore dei soggetti che non sono legittimati a proporre un ricorso di annullamento contro tali atti. Per di più, le norme di un regime unico, come quello del DMA, non possono essere artificiosamente scisse ai fini dell’esame di un’eccezione di illegittimità. L’articolo 6, paragrafo 7, del DMA presenterebbe un nesso giuridico diretto con la decisione di designazione, poiché quest’ultima innesca gli obblighi ivi previsti.

26      La Commissione eccepisce che il primo motivo nella causa T‑1080/23 è irricevibile e, in ogni caso, infondato.

27      Anche il Parlamento, il Consiglio e la Repubblica francese sostengono che il primo motivo deve essere respinto in quanto irricevibile.

28      Al riguardo, occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, nell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un’istituzione, organo o organismo dell’Unione, ciascuna parte può valersi dei motivi previsti all’articolo 263, secondo comma, TFUE per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea l’inapplicabilità dell’atto stesso.

29      L’articolo 277 TFUE è espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, in via incidentale, al fine di ottenere l’annullamento di una decisione ad essa indirizzata, la validità degli atti di portata generale che costituiscono il fondamento di una siffatta decisione (v. sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 67 e giurisprudenza citata).

30      Poiché l’articolo 277 TFUE non persegue lo scopo di consentire a una parte di contestare l’applicabilità di qualsiasi atto di portata generale a sostegno di qualsiasi ricorso, l’atto di cui si eccepisce l’illegittimità dev’essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie controversa (v. sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 68 e giurisprudenza citata).

31      Pertanto, in occasione di ricorsi di annullamento proposti avverso decisioni individuali, la Corte ha ammesso che possono validamente costituire oggetto di un’eccezione di illegittimità le disposizioni di un atto di portata generale che costituivano il fondamento di dette decisioni o che presentavano un nesso giuridico diretto con siffatte decisioni (v. sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 69 e giurisprudenza citata).

32      Un nesso giuridico diretto può derivare, in particolare, dal fatto che la disposizione di cui viene eccepita l’illegittimità partecipa della motivazione di una decisione impugnata, anche se non è menzionata nella motivazione formale di tale decisione (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 52).

33      Per contro, la Corte ha dichiarato che è irricevibile un’eccezione di illegittimità diretta contro un atto di portata generale di cui la decisione individuale impugnata non costituisca una misura di applicazione (v. sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 70 e giurisprudenza citata).

34      Nel caso di specie, in primo luogo, è pacifico che la decisione di designazione è fondata sull’articolo 3 del DMA e che l’articolo 6, paragrafo 7, di detto regolamento, la cui illegittimità è eccepita dalla Apple, non ne costituisce la base giuridica.

35      A tal riguardo, occorre precisare che tanto dal titolo della decisione di designazione quanto dal secondo visto di quest’ultima risulta che detta decisione ha come base giuridica l’articolo 3 del DMA. Inoltre, agli articoli 1 e 2 di tale decisione è previsto, in sostanza, che Apple sia designata come gatekeeper, in applicazione dell’articolo 3 del DMA, e che i SPB elencati da questa stessa decisione, tra cui il sistema operativo iOS, siano identificati come punti di accesso importanti che consentono agli utenti commerciali di raggiungere i loro utenti finali, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del DMA.

36      In secondo luogo, alla luce della giurisprudenza ricordata al precedente punto 31, se l’articolo 6, paragrafo 7, del DMA presenti un nesso giuridico diretto con la decisione di designazione è una questione che va risolta rilevando che tale disposizione non partecipa della motivazione di detta decisione.

37      Da un lato, l’articolo 6, paragrafo 7, del DMA non è formalmente menzionato nella motivazione della decisione di designazione.

38      Dall’altro lato, neppure dalla motivazione della decisione di designazione, in particolare dai punti da 72 a 100, dedicati al sistema operativo iOS, risulta che detta decisione miri ad attuare gli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafo 7, del DMA riguardanti, in particolare, tale SPB.

39      In terzo luogo, la circostanza che, a seguito dell’adozione della decisione di designazione, Apple sia tenuta a conformarsi agli obblighi previsti dall’articolo 6, paragrafo 7, del DMA, non deriva da detta decisione in sé, bensì dall’articolo 3, paragrafo 10, del DMA, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento. In effetti, quest’ultima disposizione prevede che il gatekeeper soddisfa tutti gli obblighi di cui a tale articolo con riguardo a ciascuno dei propri SPB elencati nella decisione di designazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 9 del DMA.

40      È vero che la decisione di designazione costituisce una condizione preliminare per l’applicazione degli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafo 7, del DMA, poiché, nel caso di specie, se Apple non fosse stata designata come gatekeeper, essa non avrebbe dovuto rispettare gli obblighi derivanti da tale disposizione.

41      Tuttavia, la circostanza che la decisione di designazione renda applicabili obblighi previsti dal DMA, in particolare facendo decorrere il termine di sei mesi previsto dall’articolo 3, paragrafo 10, del DMA, entro il quale il gatekeeper deve aver adottato le misure necessarie per conformarsi agli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7 del DMA, non comporta che detta decisione costituisca una misura di applicazione di tali disposizioni ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 33. Infatti, l’articolo 6, paragrafo 7, del DMA non disciplina le condizioni di designazione di un’impresa come gatekeeper, la cui valutazione è l’oggetto principale della decisione di designazione, ma si limita a definire gli obblighi di interoperabilità ai quali tale impresa è soggetta solo una volta avvenuta tale designazione.

42      In quarto luogo, occorre distinguere la presente causa dalla causa sfociata nella sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a. (C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676), sulla quale Apple si fonda ritenendo che le norme del DMA non possano essere artificiosamente scisse ai fini dell’esame di un’eccezione di illegittimità.

43      A tal riguardo, occorre rilevare che, in quest’ultima causa, le decisioni controverse poggiavano su una disposizione transitoria dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea che organizzava la progressiva transizione verso un regime definitivo di ferie annuali, il quale era oggetto dell’eccezione di illegittimità. La Corte ha dichiarato ricevibile tale eccezione, in quanto il periodo transitorio traeva la sua giustificazione soltanto dall’adozione del regime definitivo e le decisioni controverse costituivano quindi misure di applicazione di tale regime, aventi con esso un nesso giuridico diretto, poiché qualsiasi interpretazione contraria portava ad una scissione artificiale del periodo definitivo e dei periodi transitori di «tale unico regime».

44      Ne consegue che la soluzione adottata nella causa che ha originato la sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a. (C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676), era giustificata dalle circostanze particolari di tale causa, le quali, tuttavia, non si ritrovano nella presente causa.

45      Il DMA non prevede l’istituzione in successione di un regime transitorio e di un regime definitivo, ma istituisce un regime unico di obblighi applicabili alle imprese designate come gatekeeper. È vero che tale regime è strutturato in due fasi distinte, vale a dire, da un lato, la designazione di un’impresa come gatekeeper e, dall’altro, l’assoggettamento di tale impresa agli obblighi previsti dal DMA. Tuttavia, la scissione di queste due fasi deriva direttamente dall’architettura stessa del DMA e riveste, pertanto, un carattere inerente al sistema così istituito, e tale scissione non può essere qualificata come artificiosa.

46      In tali circostanze, le conclusioni tratte dalla Corte nella sua sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a. (C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676), non possono essere applicate alla presente causa.

47      Pertanto, alla luce della giurisprudenza ricordata ai precedenti punti da 31 a 33, poiché l’articolo 6, paragrafo 7, del DMA non costituisce la base giuridica della decisione di designazione e non presenta un nesso giuridico diretto con quest’ultima, si deve considerare che l’eccezione di illegittimità sollevata nei confronti di tale disposizione non è ricevibile.

48      Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento di Apple secondo cui, in un caso del genere, essa sarebbe privata di una tutela giurisdizionale effettiva, in violazione dell’articolo 47 della Carta.

49      Il primo comma dell’articolo 47 della Carta stabilisce che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste in detto articolo.

50      Secondo le spiegazioni relative a tale articolo, le quali, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e all’articolo 52, paragrafo 7, della Carta, devono essere tenute in debito conto per l’interpretazione di quest’ultima (sentenza del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo», C‑490/20, EU:C:2021:1008, punto 60), l’articolo 47, secondo comma, della Carta corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione [europea] per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») (v. sentenza del 6 settembre 2012, Trade Agency, C‑619/10, EU:C:2012:531, punto 52 e giurisprudenza citata).

51      Il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che gli amministrati traggono dal diritto dell’Unione è costituito da diversi elementi, tra i quali rientrano, segnatamente, i diritti della difesa, il principio della parità delle armi, il diritto di ricorso ad un giudice nonché la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare (sentenza del 6 novembre 2012, Otis e a., C‑199/11, EU:C:2012:684, punto 48).

52      A tal riguardo, occorre rilevare che dalla giurisprudenza risulta che il diritto di ricorso ad un giudice non è un diritto assoluto e che, di conseguenza, esso può comportare restrizioni proporzionate che perseguano uno scopo legittimo e non pregiudichino tale diritto nella sua stessa sostanza (v. ordinanza del 6 aprile 2017, PITEE/Commissione, C‑464/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:291, punto 31 e giurisprudenza citata, e Corte EDU, 8 giugno 2006, V.M. c. Bulgaria, CE:ECHR:2006:0608JUD004572399, §§ 41 e 42 e giurisprudenza citata). Conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, una limitazione del diritto a un ricorso effettivo può essere giustificata soltanto se prevista dalla legge, se rispetta il contenuto essenziale di tale diritto e se, in osservanza del principio di proporzionalità, è necessaria e risponde effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (sentenze del 4 maggio 2016, Pillbox 38, C‑477/14, EU:C:2016:324, punto 160, e del 15 settembre 2016, Star Storage e a., C‑439/14 e C‑488/14, EU:C:2016:688, punto 49).

53      Anzitutto, per quanto riguarda la condizione secondo cui una limitazione del diritto a un ricorso effettivo deve essere prevista dalla legge, dai precedenti punti da 28 a 33 risulta che la possibilità di sollevare l’eccezione di illegittimità è limitata, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, alle disposizioni di un atto di portata generale che costituiscono il fondamento di una decisione contestata o che presentano un nesso giuridico diretto con una siffatta decisione.

54      Inoltre, tale limitazione rispetta il contenuto essenziale del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta. In effetti, da una giurisprudenza costante risulta che l’articolo 47 della Carta non è inteso a modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati, ed in particolare le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi proposti direttamente dinanzi al giudice dell’Unione, come si evince altresì dalle spiegazioni relative a tale articolo 47, le quali, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e all’articolo 52, paragrafo 7, della Carta, devono essere prese in considerazione ai fini dell’interpretazione di quest’ultima. Pertanto, i requisiti di ricevibilità previsti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE devono essere interpretati alla luce del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva, senza tuttavia giungere ad escludere siffatti requisiti, previsti espressamente dal Trattato FUE (v. sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punti 43 e 44 e giurisprudenza citata).

55      Inoltre, ai fini di chiarire se una siffatta limitazione risponda effettivamente a obiettivi di interesse generale, occorre altresì ricordare che il Trattato, con i suoi articoli 263 e 277 TFUE, da un lato, e con il suo articolo 267 TFUE, dall’altro, ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice dell’Unione (v. sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 92 giurisprudenza citata).

56      Orbene, consentire di sollevare l’eccezione di illegittimità ex articolo 277 TFUE nei confronti di disposizioni che non presentano un nesso giuridico diretto con la decisione di designazione potrebbe risultare in una violazione del sistema dei mezzi di ricorso istituito dal Trattato, modificando le condizioni di ricevibilità di detta eccezione, riservata, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 30, agli atti di portata generale applicabili, direttamente o indirettamente, alla fattispecie oggetto del ricorso.

57      Infine, occorre rilevare che una siffatta restrizione non incide in modo sproporzionato sul diritto a un ricorso effettivo, in quanto Apple conserva la possibilità di sollevare nell’ambito di altri procedimenti un’eccezione di illegittimità riguardante la disposizione che essa contesta nel caso di specie.

58      Infatti, come correttamente sostenuto dalla Commissione, l’articolo 6, paragrafo 7, del DMA potrebbe essere applicato da una decisione adottata, a seconda delle circostanze, sulla base degli articoli 8, 13, 24, 29, 30 o 31 del DMA.

59      Orbene, al fine di rispondere all’argomento di Apple vertente sulla violazione dell’articolo 47 della Carta come precisato al precedente punto 25, occorre rilevare che l’adozione di un atto di esecuzione da parte della Commissione in applicazione dell’articolo 8 del DMA non implica necessariamente che quest’ultima constati una situazione di violazione imputabile al gatekeeper riguardo agli obblighi previsti dagli articoli 5, 6 o 7 del DMA, né che questi si ponga volontariamente in una situazione del genere per poter eccepire l’illegittimità di una di tali disposizioni, in applicazione dell’articolo 277 TFUE, in occasione di un ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE contro un siffatto atto della Commissione.

60      Infatti, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3 del DMA, un gatekeeper può richiedere che la Commissione avvii un processo al fine di determinare se le misure che tale gatekeeper intende attuare o ha attuato per garantire la conformità, in particolare, all’articolo 6 de DMA siano efficaci ai fini del conseguimento dell’obiettivo del pertinente obbligo nelle circostanze specifiche del gatekeeper.

61      Nel caso in cui la Commissione ritenga tali misure insufficienti, essa potrebbe, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del DMA, dopo aver aperto il procedimento a norma dell’articolo 20 del DMA, adottare un atto di esecuzione, che potrebbe specificare le misure che il gatekeeper interessato dovrebbe attuare per garantire un’osservanza effettiva degli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 7, del DMA, senza dover dichiarare una violazione di quest’ultima disposizione. Il gatekeeper in questione potrebbe quindi, in occasione di un ricorso di annullamento diretto contro tale atto e fondato sull’articolo 263 TFUE, sollevare un’eccezione di illegittimità nei confronti dell’articolo 6, paragrafo 7, del DMA.

62      Da quanto precede risulta che, poiché l’eccezione di illegittimità sollevata dalla Apple nei confronti dell’articolo 6, paragrafo 7, del DMA non è ricevibile, occorre respingere il primo motivo nella causa T‑1080/23 in quanto irricevibile, senza che sia necessario esaminare la questione se una domanda di annullamento parziale dell’articolo 2, lettera b), della decisione di designazione sia ricevibile.

 Sul secondo motivo dedotto nella causa T‑1080/23

63      Con il secondo motivo dedotto nella causa T‑1080/23, Apple contesta la valutazione della Commissione, contenuta nella decisione di designazione, secondo la quale i suoi cinque negozi di applicazioni software, vale a dire iOS App Store (per i telefoni cellulari iPhone), iPadOS App Store (per i tablet elettronici iPad), watchOS App Store (per gli orologi Apple Watch), macOS App Store (per i computer Mac) e tvOS App Store (per le console televisive Apple TV) (in prosieguo, congiuntamente: i «negozi App Store»), costituiscono un SPB unico.

64      Nel caso di specie, in via preliminare, occorre ricordare che, il 3 luglio 2023, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, del DMA, Apple ha fornito alla Commissione le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2 di detto articolo mediante il modulo (in prosieguo: il «modulo GD») di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/814 della Commissione, del 14 aprile 2023, relativo alle modalità dettagliate di determinate procedure a norma del DMA (GU 2023, L 102, pag. 6). Così facendo, nel corso del procedimento di designazione, Apple ha sostenuto, in particolare, di gestire i negozi App Store, che detti negozi dovevano essere qualificati come servizi di intermediazione online, ai sensi dell’articolo 2, punto 5, del DMA, e che ciascuno di tali negozi costituiva un SPB distinto, cosicché solo il negozio di applicazioni software iOS App Store superava le soglie previste all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA.

65      In primo luogo, la Commissione ha rilevato, al punto 37 della decisione di designazione, che il servizio offerto dai negozi App Store (in prosieguo: il «servizio App Store») rispondeva sia alla definizione di servizio di intermediazione online, conformemente all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU 2019, L 186, pag. 57), alla quale rinvia l’articolo 2, punto 5, del DMA, sia alla definizione di un negozio di applicazioni software, conformemente all’articolo 2, punto 14, del DMA.

66      In secondo luogo, ai punti da 38 a 41 della decisione di designazione, la Commissione ha ritenuto che, a prescindere dal dispositivo sul quale era disponibile, ciascuno dei negozi App Store fosse utilizzato per gli stessi fini, vale a dire come intermediario tra gli utenti finali e gli utenti commerciali nella distribuzione di applicazioni e contenuti digitali integrati nell’applicazione. La Commissione ha altresì ritenuto che, nonostante le differenze tra ciascuno dei negozi App Store, come fatte valere dalla Apple per giustificare il fatto che ciascuno di essi avesse una finalità diversa, tali differenze si riferissero piuttosto alla natura, alla funzione e all’utilizzo dei diversi dispositivi sui quali ciascuno dei negozi App Store era accessibile nonché all’esperienza dell’utilizzatore ad essi associata, cosicché non era giustificato trattare ciascuno dei negozi App Store come SPB distinti.

67      In terzo luogo, ai punti da 43 a 47 della decisione di designazione, la Commissione ha sottolineato che gli sviluppatori di applicazioni online e gli utenti finali erano soggetti a regole, politiche, orientamenti e specifiche tecniche identici o molto simili quando utilizzavano ciascuno dei negozi App Store sui cinque dispositivi in questione.

68      In quarto luogo, ai punti da 48 a 56 della decisione di designazione, la Commissione ha rilevato che, per quanto riguarda le applicazioni distribuite tramite ciascuno dei negozi App Store, Apple forniva agli utenti commerciali e agli utenti finali strumenti o servizi identici o molto simili, compresi servizi di assistenza.

69      Infine, in quinto luogo, ai punti da 57 a 59 della decisione di designazione, la Commissione ha indicato che, in alcune delle sue comunicazioni, Apple presentava i negozi App Store come un servizio unico, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per accedervi.

70      Di conseguenza, tenuto conto del fatto che le soglie di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA erano state raggiunte, la Commissione ha concluso, al punto 71 della decisione di designazione, che Apple doveva essere designata come gatekeeper a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del DMA, per quanto riguarda il servizio App Store in quanto SPB.

71      Il secondo motivo dedotto nella causa T‑1080/23 è articolato in quattro censure, che occorre esaminare congiuntamente. In primo luogo, Apple fa valere che i negozi App Store perseguono finalità principali diverse, vale a dire fungere da intermediario per la fornitura di applicazioni su ciascun tipo di dispositivo di cui trattasi. In secondo luogo, essa sostiene che ciascuno di detti negozi è utilizzato, dagli utenti finali e dagli utenti commerciali, in modo diverso. In terzo luogo, Apple ritiene che gli argomenti aggiuntivi dedotti nella decisione di designazione siano privi di rilevanza giuridica, in quanto non riguardano la finalità dei negozi App Store. In quarto luogo, Apple fa valere che l’approccio della Commissione nei confronti dei futuri negozi di applicazioni software dimostra l’errore di quest’ultima nella designazione dei negozi App Store come SPB unico.

72      La Commissione nonché la Repubblica francese, la Coalition for App Fairness e la Free Software Foundation Europe contestano gli argomenti di Apple. La Commissione eccepisce altresì l’irricevibilità del secondo capo delle conclusioni nella causa T‑1080/23.

73      A tal riguardo, occorre ricordare che, in primo luogo, l’articolo 2, punto 2, lettera a), del DMA dispone che i servizi di intermediazione online sono SPB ai fini di detto regolamento.

74      In secondo luogo, per quanto riguarda la definizione di servizi di intermediazione online, l’articolo 2, punto 5, del DMA rinvia all’articolo 2, punto 2, del regolamento 2019/1150. Ai sensi di quest’ultima disposizione, si tratta di servizi che, anzitutto, sono servizi della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 2015, L 241, pag. 1), poi, consentono agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, con l’obiettivo di facilitare l’avvio di transazioni dirette tra tali utenti commerciali e i consumatori, a prescindere dal fatto che tali transazioni siano concluse e, infine, da ultimo, sono forniti agli utenti commerciali in base a rapporti contrattuali tra il fornitore di tali servizi e gli utenti commerciali che offrono beni o servizi ai consumatori.

75      In terzo luogo, l’articolo 2, punto 14, del DMA precisa che un negozio di applicazioni software è un tipo di servizio di intermediazione online dedicato alle applicazioni software in qualità di prodotti o servizi oggetto di intermediazione.

76      Pertanto, dalle disposizioni dell’articolo 2, punti 2, 5 e 14, del DMA, lette in combinato disposto, risulta che, ai fini di tale regolamento, un negozio di applicazioni software è un SPB, in quanto, in qualità di servizio di intermediazione online, consente agli utenti commerciali di offrire applicazioni software agli utenti finali, al fine di agevolare l’avvio di transazioni dirette tra di essi, indipendentemente dal fatto che tali transazioni siano concluse o meno. Detto servizio è proposto da un’impresa che offre SPB sulla base di rapporti contrattuali conclusi con gli utenti commerciali in questione.

77      Apple non mette in discussione la valutazione secondo cui ciascuno dei negozi App Store costituisce un negozio di applicazioni software, e quindi un servizio di intermediazione online, ai sensi del DMA.

78      Tuttavia, Apple sostiene che il complesso dei negozi App Store non avrebbe dovuto essere considerato dalla Commissione come un SPB unico, tenuto conto del fatto che ciascuno di detti negozi persegue un obiettivo proprio, che è quello di fornire un servizio di intermediazione online tra utenti commerciali e utenti finali in funzione del dispositivo sul quale esso funziona. Apple sostiene inoltre che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione l’articolo 2, punto 15, del DMA, il quale definisce un’applicazione software come qualsiasi prodotto o servizio digitale eseguito su un sistema operativo.

79      Primo, a tal riguardo, occorre osservare che la definizione di negozio di applicazioni software ai fini del DMA, come esposta al precedente punto 76, non fa dipendere la qualificazione di un servizio di intermediazione online né dal dispositivo sul quale tale negozio opera né dal sistema operativo sul quale funzionano le applicazioni software proposte all’interno di tale negozio.

80      Da un lato, tale valutazione è corroborata dal considerando 14 del DMA, da cui risulta in particolare che, ai fini di detto regolamento, la definizione di SPB dovrebbe essere neutra dal punto di vista tecnologico e dovrebbe essere intesa come comprensiva dei servizi offerti su o attraverso vari mezzi o dispositivi. Ne consegue che il legislatore dell’Unione ha inteso evitare che la qualificazione di un servizio alla luce del DMA possa variare in funzione delle scelte tecnologiche operate dal gatekeeper e che la valutazione dell’esistenza di un negozio di applicazioni software debba essere effettuata, alla luce della definizione che ne dà il DMA, indipendentemente dal sistema operativo con il quale funzionano le applicazioni software in questione o dal supporto materiale sul quale poggia la loro distribuzione.

81      Dall’altro lato, dall’articolo 2, punto 14, del DMA risulta che le applicazioni software sono solo l’oggetto della transazione che un negozio di applicazioni software dovrebbe consentire, circostanza illustrata dalla porzione di frase «in qualità di prodotti o servizi oggetto di intermediazione». Pertanto tale disposizione, che opera una distinzione tra il negozio di applicazioni software quale servizio di intermediazione online e le applicazioni software che esso consente di distribuire, non fa dipendere la qualificazione del negozio di applicazioni dal sistema operativo col quale tali applicazioni sono destinate a funzionare.

82      Laddove Apple deduce che, in modo incoerente con l’approccio adottato per i negozi App Store, la Commissione ha ammesso che i suoi sistemi operativi, tra cui iOS, per il quale è stata designata come gatekeeper, costituivano servizi distinti a seconda dell’hardware con cui operava ciascun sistema operativo, è sufficiente rilevare che l’articolo 2, punto 10, del DMA definisce un sistema operativo come «un software di sistema che controlla le funzioni di base dell’hardware o del software e consente l’esecuzione di applicazioni software» e che, come sottolineato dalla Commissione al punto 83 della decisione di designazione, occorreva valutare la finalità di un sistema operativo da un punto di vista tecnologico, tenendo conto del fatto che la nozione di «sistema operativo» era intrinsecamente legata all’hardware o al software il cui sistema operativo era specificamente concepito per controllare le funzioni di base e sul quale era destinato a consentire l’esecuzione delle applicazioni. Orbene, in linea di principio ciò non avviene nel caso di un negozio di applicazioni software, la cui qualificazione non dipende né dal dispositivo sul quale tale negozio opera né dal sistema operativo col quale funzionano le applicazioni software proposte all’interno di tale negozio, come indicato al precedente punto 79.

83      Secondo, laddove Apple adduce l’allegato del DMA, dal quale risulterebbe che ciascuno dei negozi App Store dovrebbe essere considerato un SPB distinto, occorre ricordare che l’allegato del DMA ha il medesimo valore giuridico del DMA stesso e costituisce parte integrante di tale regolamento (v., in tal senso, per analogia, sentenza del 24 novembre 2010, Commissione/Consiglio, C‑40/10, EU:C:2010:713, punto 61). Di conseguenza, esso può consentire di fornire precisazioni sulla portata di una definizione enunciata da un’altra disposizione di detto atto (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 12 settembre 2019, A e a., C‑347/17, EU:C:2019:720, punti da 39 a 41 e 49).

84      In forza della Sezione A, paragrafo 1, dell’allegato del DMA, lo scopo di tale allegato è quello di «precisare la metodologia volta a individuare e calcolare gli “utenti finali attivi” e gli “utenti commerciali attivi” per ciascun [SPB] elencato all’articolo 2, punto 2, [del DMA]», al fine di consentire alle imprese di valutare se i loro SPB raggiungono le soglie quantitative fissate all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA e soddisfano presumibilmente il requisito di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del DMA.

85      Orbene, dato che l’allegato del DMA mira a consentire alle imprese di individuare gli utenti finali attivi e gli utenti commerciali attivi di ciascun SPB elencato all’articolo 2, punto 2, del DMA, è giocoforza constatare che esso contiene indicazioni pertinenti per circoscrivere i SPB proposti da un’impresa. Se la Commissione applicasse criteri per la delimitazione dei SPB diversi da quelli applicati dalle imprese per il calcolo degli utenti finali attivi e degli utenti commerciali attivi dei loro SPB, al fine di valutare se le soglie di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del DMA siano raggiunte, dette imprese non potrebbero beneficiare della certezza del diritto che deve fornire loro l’allegato al DMA, come previsto al considerando 20 di tale regolamento.

86      Inoltre è vero, come sostiene Apple, che quando uno o più SPB appartengono a una stessa categoria tra quelle elencate all’articolo 2, punto 2, del DMA, come nel caso dei negozi App Store, che appartengono alla medesima categoria dei servizi di intermediazione online, la sezione D dell’allegato del DMA, intitolata «Comunicazione di informazioni», precisa, al suo paragrafo 2, lettera b), che l’impresa che fornisce uno o più SPB considera SPB distinti quelli che sono utilizzati per scopi diversi o dai loro utenti finali, o dai loro utenti commerciali o da entrambi, anche se i loro utenti finali o i loro utenti commerciali possono essere gli stessi.

87      Tuttavia, Apple non menziona elementi che dimostrino che ciascuno dei negozi App Store, in funzione del dispositivo sul quale è utilizzato, venga usato in modo diverso rispetto agli altri negozi App Store, tanto da parte degli utenti finali, quanto da parte degli utenti commerciali. Sebbene Apple abbia sollevato elementi relativi in particolare alla frequenza di utilizzo di ciascuno dei negozi App Store nel corso di uno stesso periodo, al tipo di applicazioni scaricate, alla portata del catalogo delle applicazioni proposte o ancora alla presentazione di ciascun negozio di applicazioni software su ciascun dispositivo in questione, è giocoforza constatare che nonostante tali elementi, resta il fatto che detti utenti e dette imprese ricorrono a tutti i negozi App Store per uno stesso scopo, vale a dire, in sostanza, concludere una transazione diretta relativa alle applicazioni software di cui trattasi, conformemente alla definizione di negozio di applicazioni software ai fini del DMA quale esposta al precedente punto 76. La Commissione ha quindi correttamente ritenuto che ciascuno dei negozi App Store fosse utilizzato agli stessi fini e che essi potessero quindi essere considerati come un SPB unico.

88      In aggiunta, occorre rilevare che, come ricordato ai precedenti punti da 66 a 69, nella decisione di designazione la Commissione ha risposto all’argomento di Apple secondo cui i suoi negozi App Store perseguivano finalità diverse a seconda del dispositivo sul quale funzionavano. Apple non addebita alla Commissione di aver omesso di considerare alcuni di tali elementi, bensì di aver proceduto ad una valutazione diversa da quella da essa propugnata nella sua notifica. Tuttavia, la Commissione ha correttamente ritenuto che gli elementi prodotti da Apple riguardassero la natura, la funzione e l’utilizzo dei diversi dispositivi sui quali erano disponibili i negozi App Store, cosicché tali elementi non consentivano di dichiarare che gli utenti finali e gli utenti commerciali si avvalessero dei negozi App Store a fini diversi.

89      Terzo, per quanto riguarda la censura formulata dalla Apple contro la Commissione, la quale, a suo dire, non avrebbe dovuto fondarsi sulle tre serie di considerazioni aggiuntive sviluppate ai punti da 43 a 59 della decisione di designazione per considerare che i negozi App Store costituivano un SPB unico, va rilevato che la valutazione della Commissione poggia anzitutto sulle considerazioni esposte ai punti 37 e 39 della decisione di designazione, vale a dire, in sostanza, il fatto che i negozi App Store integrano le definizioni di cui all’articolo 2, punti 2, 5 e 14, del DMA onde poter essere qualificati alla stregua di SPB ai fini del DMA e che essi sono utilizzati allo stesso scopo, sia dal punto di vista dell’utilizzatore finale sia dal punto di vista dell’utilizzatore professionale, su tutti i dispositivi sui quali sono disponibili, nella fattispecie per garantire la distribuzione di applicazioni software. Orbene, dai precedenti punti da 71 a 88 risulta che dette considerazioni della Commissione erano sufficienti per ritenere che il servizio App Store costituisse un solo e medesimo SPB ai sensi del DMA.

90      In ogni caso, occorre rilevare che le tre serie di considerazioni aggiuntive in parola riguardano, sotto un primo profilo, norme, direttive e disposizioni contrattuali messe in atto dalla Apple nei confronti degli utenti finali e degli utenti commerciali dei negozi App Store; sotto un secondo profilo, servizi di assistenza agli utenti finali e servizi di sviluppo per gli utenti commerciali forniti da Apple in relazione ai negozi App Store, nonché la facoltà di utilizzare lo stesso conto per accedere ai diversi negozi App Store o di utilizzare su tutti i dispositivi un’applicazione acquisita tramite uno dei negozi App Store e, sotto un terzo profilo, elementi di comunicazioni di Apple riguardanti l’uso del medesimo marchio App Store per designare l’insieme dei negozi App Store.

91      Orbene, occorre sottolineare che le tre serie di considerazioni aggiuntive in oggetto si riferiscono alle condizioni istituite dalla Apple per utilizzare i negozi App Store sia da parte degli utenti finali sia da parte degli utenti commerciali. Pertanto, contrariamente a quanto afferma Apple, si constata che tali considerazioni aggiuntive sono pertinenti al fine di dimostrare che i negozi App Store perseguono la stessa finalità, vale a dire agevolare la realizzazione di transazioni tra detti utenti e dette imprese per quanto riguarda applicazioni software.

92      Occorre inoltre rilevare che, sebbene Apple contesti il fatto che la Commissione si è avvalsa delle considerazioni aggiuntive in discorso, essa non asserisce che la Commissione è incorsa in un errore materiale al riguardo.

93      Inoltre, al fine di procedere alla qualificazione di SPB alla luce, in particolare, delle definizioni di cui all’articolo 2 del DMA, e onde garantire che un’impresa non cerchi di eludere le disposizioni del DMA, come previsto dalle disposizioni dell’articolo 13 di quest’ultimo, non si può addebitare alla Commissione di prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti idonei a dimostrare che diversi servizi costituiscono, in realtà, un solo e medesimo SPB per il calcolo delle soglie fissate all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA. Tale facoltà è a maggior ragione legittima laddove, come nella specie, la Commissione non intenda avallare il modo in cui l’impresa interessata ha presentato tali servizi nel modulo GD.

94      Da ultimo, per quanto attiene alla doglianza di Apple secondo cui l’approccio seguito dalla Commissione nella decisione di designazione produce la conseguenza che tutti i futuri negozi di applicazioni software di Apple saranno automaticamente coperti da detta decisione, indipendentemente dal dispositivo per il quale sono concepiti, basta rilevare che tale argomentazione poggia su un’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 2, punto 2, del DMA e dell’allegato di quest’ultimo secondo la quale la Commissione avrebbe dovuto, per qualificare i negozi App Store come SPB ai fini del DMA, prendere in considerazione il dispositivo su cui ciascuno dei negozi App Store viene utilizzato. Orbene, per le ragioni esposte ai precedenti punti da 79 a 82, tale argomento è errato e deve essere respinto.

95      Peraltro, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la legittimità di un atto deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l’atto è stato adottato (v. sentenza del 4 ottobre 2024, García Fernández e a./Commissione e CRU, C‑541/22 P, EU:C:2024:820, punto 327 e giurisprudenza citata).

96      Orbene, l’informazione fornita dalla Apple, nel corso del procedimento di designazione, relativa all’imminente immissione sul mercato di un nuovo dispositivo Vision Pro che dispone di un proprio negozio di applicazioni software non poteva modificare la valutazione della Commissione relativa al servizio App Store, per le stesse ragioni indicate ai precedenti punti da 79 a 82.

97      Ad ogni modo, occorre rammentare che la decisione di designazione attiene alla designazione di Apple come gatekeeper per i soli SPB presentati da quest’ultima nel suo modulo GD, che, nel caso di specie, era limitato, per quanto riguarda la categoria dei negozi di applicazioni software, esclusivamente ai negozi App Store. Inoltre, è opportuno aggiungere che, su richiesta, in particolare, del gatekeeper, la Commissione può riconsiderare, modificare o revocare in qualsiasi momento una decisione di designazione adottata a norma dell’articolo 3 del DMA se si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basa la decisione di designazione o se tale decisione si basa su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti, come disposto dall’articolo 4, paragrafo 1, del DMA.

98      In tali circostanze, da quanto precede risulta che la Commissione poteva considerare, al punto 38 della decisione di designazione, che il servizio App Store costituiva un servizio di intermediazione online unico, indipendentemente dal dispositivo da cui tale servizio è accessibile.

99      Pertanto, da tutto quanto precede risulta che il secondo motivo di ricorso nella causa T‑1080/23 deve essere respinto, e che è superfluo pronunciarsi sulla questione se una domanda di annullamento, nella sua interezza, dell’articolo 2, lettera a) della decisione di designazione, sia ricevibile.

 Sul terzo motivo dedotto nella causa T‑1080/23

100    Con il terzo motivo dedotto nella causa T‑1080/23, Apple addebita alla Commissione di aver proceduto ad un’interpretazione e ad un’applicazione erronee del DMA e del CECE e di essere caduta in errori di fatto là dove la decisione di designazione dichiara che iMessage costituisce un SCIIN.

101    La Commissione contesta la ricevibilità del primo motivo.

102    Da un lato, la Commissione ritiene che le valutazioni figuranti ai punti della decisione di designazione possano rappresentare, di per sé, oggetto di un ricorso di annullamento unicamente nei limiti in cui costituiscano il fondamento necessario del suo dispositivo. Orbene, ciò non avverrebbe nel caso della constatazione controversa secondo cui iMessage costituisce un SCIIN.

103    Dall’altro lato, la Commissione sostiene che solo le misure volte a produrre effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi di Apple, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica, possono essere oggetto di un ricorso di annullamento. A sua detta, Apple non ha spiegato né dimostrato sotto che profilo la valutazione, figurante ai punti della decisione di designazione, secondo cui iMessage rappresenta un SCIIN che costituisce un SPB (in prosieguo: «SCIIN SPB») modifichi in misura rilevante la sua situazione giuridica.

104    Da un lato, Apple deduce che la giurisprudenza citata dalla Commissione in forza della quale un ricorso di annullamento non può avere come oggetto unicamente i considerando del preambolo di un atto dell’Unione è irrilevante.

105    Dall’altro lato, Apple ritiene, in sostanza, che la qualificazione come SCIIN da parte della Commissione produca la conseguenza giuridica dell’avvio dell’indagine di mercato sulla base dell’articolo 17, paragrafo 3, del DMA. Ciò assoggetterebbe quindi Apple alle procedure normative previste dal DMA. Inoltre, se il Tribunale dovesse considerare che Apple è legittimata unicamente a contestare una decisione che produce l’effetto di qualificare iMessage come punto di accesso importante, ciò significherebbe che neppure la decisione della Commissione di chiudere l’indagine di mercato sarebbe un atto impugnabile, cosicché Apple si troverebbe nell’impossibilità di contestare la qualificazione come SCIIN.

106    Anche la Repubblica francese ritiene che il terzo motivo sia irricevibile, in quanto la decisione di designazione non ha modificato in misura rilevante la situazione giuridica di Apple relativamente a iMessage.

107    Secondo una giurisprudenza consolidata, il ricorso d’annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE deve potersi esperire nei confronti di qualsiasi disposizione adottata dalle istituzioni che, indipendentemente dalla sua forma, miri a produrre effetti giuridici vincolanti (v. sentenze del 26 marzo 2019, Commissione/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punto 44 e giurisprudenza citata, e del 9 luglio 2020, Repubblica ceca/Commissione, C‑575/18 P, EU:C:2020:530, punto 46 e giurisprudenza citata).

108    Costituiscono atti o decisioni che possono formare oggetto di un ricorso di annullamento solo i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica (sentenze del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, punto 29; del 26 gennaio 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, punto 51, e del 9 dicembre 2014, Schönberger/Parlamento, C‑261/13 P, EU:C:2014:2423, punto 13).

109    Per acclarare se un atto o una decisione produca effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo, occorre riferirsi alla sua sostanza (sentenze del 22 giugno 2000, Paesi Bassi/Commissione, C‑147/96, EU:C:2000:335, punto 27, e del 16 luglio 2015, Commissione/Consiglio, C‑425/13, EU:C:2015:483, punto 27).

110    Sotto questo profilo, secondo la Corte, il riferimento alla sostanza di un atto presuppone la valutazione dei suoi effetti alla luce di criteri oggettivi, quali il contenuto dell’atto di cui trattasi, tenendo conto, se del caso, del contesto in cui quest’ultimo è stato adottato, nonché dei poteri dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo dell’Unione che ne è l’autore, dato che tali poteri devono essere intesi non già in astratto, bensì come elementi idonei a chiarire l’analisi concreta del contenuto di tale atto, che riveste un carattere centrale e indispensabile (sentenza del 6 maggio 2021, ABLV Bank e a./BCE, C‑551/19 P e C‑552/19 P, EU:C:2021:369, punto 41).

111    In primo luogo, da una giurisprudenza costante discende che solo il dispositivo di una decisione è idoneo a produrre effetti giuridici e, conseguentemente, ad arrecare un pregiudizio, e ciò a prescindere dalla motivazione sulla quale si fonda tale decisione. Al contrario, gli apprezzamenti espressi nella motivazione di una decisione non sono idonei, di per sé, a formare oggetto di un ricorso di annullamento e possono essere sottoposti al sindacato di legittimità del giudice dell’Unione solo qualora, in quanto motivazione di un atto recante pregiudizio, costituiscano il fondamento necessario del dispositivo di tale atto (ordinanza del 28 gennaio 2004, Paesi Bassi/Commissione, C‑164/02, EU:C:2004:54, punto 21, e sentenza del 26 febbraio 2015, Orange/Commissione, T‑385/12, non pubblicata, EU:T:2015:117, punto 70). In tale contesto, occorre rammentare che, in via di principio, il dispositivo di un atto è inscindibile dalla sua motivazione e va pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione (v. sentenza del 30 settembre 2003, Cableuropa e a./Commissione, T‑346/02 e T‑347/02, EU:T:2003:256, punto 211 e giurisprudenza citata).

112    Orbene, nella decisione di designazione la Commissione ha ritenuto che iMessage fosse un SCIIN SPB e che Apple raggiungesse le soglie fissate all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA per tale SPB, il che l’ha indotta a presumere che esso costituisse un punto di accesso importante che consentiva agli utenti commerciali di raggiungere gli utenti finali ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. Tuttavia, poiché Apple aveva presentato argomentazioni sufficientemente fondate che mettevano manifestamente in dubbio la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA per quanto riguarda iMessage, la Commissione ha deciso di avviare un’indagine di mercato su tale servizio, conformemente all’articolo 17, paragrafo 3, di detto regolamento, al fine di chiarire se occorresse elencare tale SPB nella decisione di designazione. Di conseguenza, iMessage non figura nel dispositivo della decisione di designazione come SPB che costituisce un punto di accesso importante.

113    Pertanto, i punti da 138 a 148 della decisione di designazione, che evidenziano le ragioni per le quali iMessage deve essere considerato un SCIIN SPB, non costituiscono il fondamento necessario del dispositivo della decisione di designazione.

114    In secondo luogo, per quanto riguarda gli effetti giuridici prodotti dalla decisione di designazione nell’ambito del DMA, Apple sostiene che la Commissione non poteva avviare un’indagine di mercato sulla base dell’articolo 17, paragrafo 3, del DMA senza prima qualificare iMessage come SCIIN SPB. Orbene, tale qualificazione l’assoggetterebbe alle procedure previste nel DMA. Tuttavia, è giocoforza constatare che essa non individua effetti giuridici vincolanti e concreti, connessi all’avvio di un’indagine di mercato, tali da modificare in misura rilevante sulla sua situazione giuridica.

115    Oltretutto, come sostiene la Commissione, il DMA non prevede alcun obbligo e non comporta alcuna conseguenza giuridica sulla sola base della qualificazione di un servizio, fintantoché il servizio in questione non sia stato menzionato nel dispositivo di una decisione di designazione come punto di accesso importante che consente agli utenti commerciali di raggiungere gli utenti finali ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

116    Infatti, per quanto riguarda l’obbligo dei gatekeeper in materia di interoperabilità dei SCIIN, l’articolo 7 del DMA si applica solo ai «[SCIIN] elencati nella decisione di designazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 9, [di tale regolamento]». Lo stesso vale per gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 del DMA, che prevedono, al paragrafo 1, che «[i]l gatekeeper soddisfa tutti gli obblighi di cui a [detto] articolo con riguardo a ciascuno dei propri [SPB] elencati nella decisione di designazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 9 [di detto regolamento]». Infine, l’articolo 3, paragrafo 10, del DMA dispone che «[i]l gatekeeper garantisce l’osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 entro sei mesi dall’inserimento di un [SPB] nell’elenco della decisione di designazione di cui al paragrafo 9 [di tale] articolo».

117    Di conseguenza, si deve ritenere che Apple non sia soggetta a nessuno degli obblighi previsti dal DMA per quanto riguarda il suo servizio iMessage in forza dell’adozione della decisione di designazione, sebbene detto servizio sia ivi qualificato come SCIIN SPB.

118    Apple sostiene altresì che i terzi potrebbero basarsi sulla constatazione controversa al fine di chiedere alla Commissione di annoverare in futuro iMessage tra i punti di accesso importanti, purché siano soddisfatte le condizioni pertinenti. Apple aggiunge che la Commissione non sarebbe tenuta a valutare se il servizio iMessage resti un SCIIN SPB qualora in futuro occorresse eventualmente chiarire se tale servizio costituisca un punto di accesso importante, in quanto tale qualificazione sarebbe stata definitivamente adottata.

119    A tale riguardo, l’articolo 53 del DMA dispone che, entro il 3 maggio 2026 e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta il DMA e, in particolare, se sia necessario modificare l’elenco dei SPB di cui al suo articolo 2, punto 2, di cui fanno parte i SCIIN. Inoltre, dall’articolo 4, paragrafo 2, del DMA, in combinato disposto con il considerando 30 di quest’ultimo, risulta che la natura tecnologica complessa e in rapida evoluzione dei SPB richiede un riesame periodico dello status dei gatekeeper nonché dell’elenco dei SPB che costituiscono, individualmente, punti di accesso importanti. Tuttavia, nulla nel DMA consente di concludere che la Commissione, in occasione di un eventuale riesame di un SPB quale punto di accesso importante, possa basarsi sulla sua analisi effettuata in occasione dell’adozione di una decisione di designazione precedente e senza procedere a una nuova valutazione delle circostanze oggetto di detto riesame.

120    Pertanto, dall’articolo 4, paragrafo 2, del DMA risulta che la qualificazione di SCIIN SPB del servizio iMessage non può essere considerata definitivamente acquisita per il futuro.

121    In terzo luogo, occorre rilevare che l’articolo 2, punto 9, del DMA definisce i SCIIN con riferimento all’articolo 2, punto 7, del CECE.

122    Con una misura di organizzazione del procedimento e in udienza, le parti sono state interrogate sulla questione se la constatazione controversa effettuata nella decisione di designazione potesse produrre effetti giuridici vincolanti e modificare in misura rilevante la situazione giuridica di Apple per quanto riguarda l’applicazione del CECE nei procedimenti nazionali.

123    Apple ha ritenuto che la qualificazione di iMessage come SCIIN SPB effettuata dalla Commissione nella decisione di designazione potesse avere e avesse già avuto ripercussioni sull’attuazione del CECE da parte delle autorità nazionali di regolamentazione competenti, di altre autorità competenti e dei giudici nazionali.

124    Su questo punto, sotto un primo profilo, occorre rilevare che l’attuazione del CECE, una volta realizzata la trasposizione nel diritto nazionale, rientra nella responsabilità delle autorità nazionali che gli Stati membri hanno designato come competenti. Infatti, l’obbligo di uno Stato membro di adottare tutti i provvedimenti necessari per raggiungere il risultato prescritto da una direttiva è un obbligo cogente, disposto dall’articolo 288, terzo comma, TFUE e dalla direttiva stessa. (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 1997, Inter-Environnement Wallonie, C‑129/96, EU:C:1997:628, punto 40 e giurisprudenza citata). Nel caso di specie, tale obbligo di recepimento è previsto all’articolo 124 del CECE.

125    Sotto un secondo profilo, occorre ricordare che, da un lato, i sistemi legislativi e regolamentari istituiti dagli Stati membri per conformarsi al CECE e, dall’altro, il DMA sono regimi giuridici distinti. Infatti, il CECE non contiene alcuna disposizione che preveda che le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti siano vincolate, nell’esercizio dei poteri e delle responsabilità che esso conferisce loro, dall’eventuale qualificazione da parte della Commissione come ai fini dell’attuazione del DMA.

126    Al contrario, l’articolo 1, paragrafo 4, del DMA, in combinato disposto con il suo considerando 64, precisa che, per quanto riguarda i servizi di comunicazione interpersonale quali definiti all’articolo 2, punto 5, del CECE, «[il DMA] lascia impregiudicati i poteri e le competenze conferiti alle autorità nazionali di regolamentazione e alle altre autorità competenti in virtù dell’articolo 61 [del CECE]». Da tale disposizione risulta che le autorità competenti in applicazione del CECE, nell’esercizio dei loro poteri e delle loro responsabilità in relazione a questo tipo di servizi, non sono vincolate dalle disposizioni del DMA.

127    Inoltre, il CECE non conferisce alla Commissione alcun ruolo di consulenza o di coordinamento esplicito nel valutare se un determinato servizio rientri nel suo ambito di applicazione.

128    Ne consegue che l’attuazione da parte delle autorità nazionali competenti dei poteri e delle responsabilità che esse traggono dal CECE nei confronti di un SCIIN non può dipendere dalla qualificazione che avrebbe potuto essere previamente effettuata dalla Commissione nell’ambito dell’attuazione del DMA.

129    Pertanto, occorre constatare che la qualificazione come SCIIN SPB da parte della Commissione nella decisione di designazione non produce effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi di Apple, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica ai sensi della giurisprudenza menzionata ai precedenti punti 108 e 109.

130    Tale valutazione non è inficiata dall’argomento di Apple secondo cui, se fosse legittimata a contestare una decisione definitiva della Commissione solo a condizione che tale decisione porti a designarla come gatekeeper, essa non disporrebbe di alcun mezzo per contestare la valutazione della Commissione secondo cui iMessage è un SCIIN, il che sarebbe in contrasto con il suo diritto a un ricorso effettivo e all’accesso a un giudice ai sensi dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 6 della CEDU.

131    A tal riguardo, dai precedenti punti da 49 a 52 risulta che, da un lato, il diritto di accesso a un giudice non è assoluto e che, pertanto, esso può comportare restrizioni proporzionate che perseguono uno scopo legittimo e non pregiudicano tale diritto nella sua stessa sostanza.

132    Dall’altro lato, per quanto riguarda più specificamente le condizioni di ricevibilità dei ricorsi di annullamento, sebbene il requisito relativo agli effetti giuridici vincolanti dell’atto impugnato debba essere interpretato alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47, primo comma, della Carta, tale diritto non è inteso a modificare il sistema di sindacato giurisdizionale previsto dai Trattati, e in particolare le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi proposti direttamente dinanzi al giudice dell’Unione, come si evince altresì dalle spiegazioni relative a tale articolo 47, le quali, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e all’articolo 52, paragrafo 7, della Carta, devono essere prese in considerazione ai fini dell’interpretazione di quest’ultima. Pertanto, l’interpretazione della nozione di atto impugnabile alla luce di tale articolo 47 non può condurre a escludere questo requisito senza eccedere le competenze attribuite dal Trattato ai giudici dell’Unione (v. sentenze del 25 ottobre 2017, Slovacchia/Commissione, C‑593/15 P e C‑594/15 P, EU:C:2017:800, punto 66 e giurisprudenza citata, e del 9 luglio 2020, Repubblica ceca/Commissione, C‑575/18 P, EU:C:2020:530, punti 52 e 53).

133    Ne consegue che la qualificazione di iMessage alla stregua di SCIIN SPB nella decisione di designazione non produce effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi di Apple e, pertanto, non modifica in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultima. Il terzo motivo deve quindi essere dichiarato irricevibile.

134    Poiché tutti i motivi di ricorso nella causa T‑1080/23 sono stati respinti, occorre respingere integralmente il ricorso presentato in detta causa.

 Sui ricorsi presentati nelle cause T‑10729/23 e T‑214/24;

135    Con il ricorso che essa presenta nell’ambito della causa T‑1079/23, Apple chiede l’annullamento della decisione di avvio dell’indagine di mercato menzionata al precedente punto 4, nella parte in cui quest’ultima è fondata sulla conclusione che il servizio iMessage costituisce un SCIIN ai sensi del DMA e del CECE.

136    Con un’eccezione di irricevibilità sollevata sulla base dell’articolo 130 del regolamento di procedura nella causa T‑1079/23, la Commissione solleva due motivi di irricevibilità. In sostanza, essa sostiene, da un lato, che la decisione di avvio dell’indagine di mercato costituisce un atto preparatorio e non è quindi un atto impugnabile e, dall’altro, che poiché detta decisione non produce effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi di Apple, essa non può essere oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale.

137    Con il ricorso che presenta nella causa T‑214/24, Apple chiede l’annullamento della decisione di chiusura dell’indagine di mercato menzionata al precedente punto 7, nella parte in cui la Commissione ha ivi concluso che iMessage era un SCIIN SPB.

138    Con un’eccezione di irricevibilità sollevata sulla base dell’articolo 130 del regolamento di procedura nella causa T‑214/24, la Commissione sostiene, in sostanza, che la decisione di chiusura dell’indagine di mercato non può essere oggetto di un ricorso di annullamento, in quanto tale decisione, con la quale essa conclude che Apple non deve essere designata come gatekeeper per il suo SCIIN SPB iMessage, non modifica in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultima.

139    In entrambe le cause, la Commissione sostiene, in particolare, che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento solo i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi di Apple, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica.

140    A tal riguardo, il DMA non conterrebbe alcun obbligo o norma applicabile a un servizio qualificato come SPB, a meno che tale servizio non sia stato menzionato nel dispositivo di una decisione di designazione come punto di accesso importante che consenta agli utenti commerciali di raggiungere gli utenti finali ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

141    Ne conseguirebbe che i ricorsi di annullamento di Apple avverso la decisione di avvio dell’indagine di mercato e la decisione di chiusura dell’indagine di mercato devono essere respinti in quanto irricevibili, dato che dette decisioni non comportano una modifica significativa della situazione giuridica di Apple.

142    Apple fa valere che la Commissione ritiene erroneamente che la qualificazione come SCIIN nella decisione di avvio dell’indagine di mercato e nella decisione di chiusura dell’indagine di mercato non sia tale da incidere sui suoi interessi modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica. Infatti, con tale constatazione, la Commissione avrebbe tratto una conclusione giuridica definitiva che fa sorgere obblighi ai sensi del DMA, che sono idonei ad incidere sui suoi interessi, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica.

143    I terzi potrebbero in particolare basarsi su tale constatazione per chiedere alla Commissione di far figurare iMessage in una decisione di designazione. Inoltre, ai fini dell’applicazione del DMA, la Commissione non dovrebbe più valutare se in futuro iMessage costituisca effettivamente un SCIIN SPB, in quanto tale condizione sarebbe soddisfatta.

144    Infine, se Apple non potesse contestare detta constatazione contenuta nella decisione di designazione, nella decisione di avvio dell’indagine di mercato o nella decisione di chiusura dell’indagine di mercato, ne conseguirebbe una violazione del diritto a un ricorso effettivo e a un accesso al giudice di cui essa gode in virtù dall’articolo 47 della Carta e dall’articolo 6 della CEDU.

145    Nel caso di specie, come sostenuto da Apple e senza che ciò sia contestato dalla Commissione, la decisione di avvio dell’indagine di mercato e la decisione di chiusura dell’indagine di mercato riprendono la valutazione contenuta nella decisione di designazione secondo cui iMessage deve essere qualificato come SCIIN. Occorre tuttavia constatare che, con la prima di tali decisioni, la Commissione si limita ad avviare un’indagine al fine di esaminare se gli elementi addotti da Apple consentano di mettere in discussione le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del DMA e, con la seconda, conclude che Apple non deve essere considerata un gatekeeper per iMessage.

146    Pertanto, la constatazione controversa contenuta in tali decisioni non produce effetti giuridici vincolanti tali da modificare in misura rilevante sulla situazione giuridica di Apple, conformemente alla valutazione effettuata ai precedenti punti da 114 a 133.

147    Si deve quindi concludere che la decisione di avvio dell’indagine di mercato e la decisione di chiusura dell’indagine di mercato, al pari della decisione di designazione, nella parte in cui qualificano iMessage come SCIIN SPB, non sono tali da incidere sugli interessi di Apple modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica.

148    Pertanto, e senza che sia necessario esaminare se la decisione di avvio dell’indagine di mercato costituisca un atto preparatorio, occorre dichiarare irricevibili i motivi unici dedotti nelle cause T‑1079/23 e T‑214/24 e, di riflesso, respingere i ricorsi in dette cause in quanto irricevibili.

149    Dato l’insieme delle considerazioni precedenti, i ricorsi devono essere respinti.

 Sulle spese

150    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

151    Apple, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese sostenute dalla Commissione e dalla Coalition for App Fairness, conformemente alla domanda di queste ultime.

152    A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico.

153    Analogamente, in applicazione dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, la Free Software Foundation Europe si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione, a cinque giudici)

dichiara e statuisce:

1)      Le cause T‑1079/23, T‑1080/23 et T‑214/24 sono riunite ai fini della sentenza.

2)      I ricorsi sono respinti.

3)      Apple Inc. e Apple Distribution International Ltd si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea nelle cause T‑1079/23, T‑1080/23 e T‑214/24.

4)      Il Parlamento europeo si farà carico delle proprie spese nella causa T‑1080/23.

5)      Il Consiglio dell’Unione europea si farà carico delle proprie spese nella causa T‑1080/23.

6)      La Repubblica francese si farà carico delle proprie spese nella causa T‑1080/23.

7)      La Repubblica federale di Germania si farà carico delle proprie spese nella causa T‑214/24.

8)      Apple Inc. si farà carico delle spese sostenute dalla Coalition for App Fairness nella causa T‑1080/23.

9)      La Free Software Foundation Europe eV si farà carico delle proprie spese nella causa T‑1080/23.

van der Woude

De Baere

Petrlík

Kecsmár

 

      Kingston

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 luglio 2026.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.

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