ECLI:EU:C:2026:194•Conclusioni dell’avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, presentate il 12 marzo 2026.#Global 8 Airlines contro Commissione europea.#Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione dell’aggressione militare contro l’Ucraina – Regolamento (UE) 2022/334 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 – Articoli 3 quinquies e 3 sexies – Divieto a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione – Diniego del piano di volo – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Atto impugnabile.#Causa C-482/24 P.
Conclusioni dell’avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, presentate il 12 marzo 2026.#Global 8 Airlines contro Commissione europea.#Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione dell’aggressione militare contro l’Ucraina – Regolamento (UE) 2022/334 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 – Articoli 3 quinquies e 3 sexies – Divieto a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione – Diniego del piano di volo – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Atto impugnabile.#Causa C-482/24 P.
ECLI:EU:C:2026:194Eu Cjeu12 mar 2026
Testo completo
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentate il 12 marzo 2026 (1)
Causa C‑482/24 P
Global 8 Airlines
contro
Commissione europea
« Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina — Regolamento (UE) n. 833/2014 — Articolo 3 quinquies e sexies — Divieto a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia, posseduto, noleggiato o controllato in altro modo da una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo russo, di atterrare nel territorio dell’Unione, di decollarvi o di sorvolarlo — Diniego del piano di volo — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Atto impugnabile »
1. La presente impugnazione verte sull’ordinanza del Tribunale del 29 aprile 2024, Global 8 Airlines/Commissione (2) (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»).
2. Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla società Global 8 Airlines LLC avverso una decisione della Commissione europea, di cui detta società sarebbe stata informata il 20 marzo 2023, relativa all’inclusione di due aerei di sua proprietà in un elenco di aeromobili assoggettati al divieto di atterrare nel territorio dell’Unione europea, di decollarvi o di sorvolarlo in forza del regolamento (UE) n. 833/2014 (3).
3. Il Tribunale, al pari della Commissione, ha giudicato irricevibile il ricorso di annullamento ritenendo, in sintesi, che: a) il divieto di volo di cui all’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014 (4) non fosse imputabile alla Commissione; e che b) avverso la decisione impugnata, per quanto riguarda l’elenco di aeromobili con voli assoggettati a divieto (5), non si poteva proporre un ricorso di annullamento sulla base dell’articolo 263 TFUE.
I. Fatti
4. I fatti, come illustrati ai punti da 2 a 17 dell’ordinanza impugnata, possono essere sintetizzati come segue:
– la Global 8 Airlines, società a responsabilità limitata di diritto kirghiso, è un vettore commerciale, iscritto nel registro delle imprese della Repubblica del Kirghizistan, dal quale risulta che è di proprietà di una persona fisica ed è gestita da un’altra persona fisica, entrambe cittadine lettoni;
– il consiglio di amministrazione della Global 8 Airlines ha approvato, il 9 settembre 2022 e il 20 febbraio 2023, l’acquisto di due aeromobili da una società russa i cui azionisti sono cittadini russi;
– i due aeromobili sono stati registrati in Kirghizistan, a nome della Global 8 Airlines, il 12 settembre 2022 e il 9 marzo 2023 rispettivamente. Uno di essi ha effettuato numerosi voli dalla Russia verso paesi dell’Unione;
– il 24 febbraio 2023, la Global 8 Airlines ha presentato all’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (in prosieguo: «Eurocontrol») il piano di volo di uno degli aeromobili (6) per il tragitto da Augusta (Germania) a Budapest (Ungheria). Il piano di volo è stato respinto il giorno stesso con un messaggio automatico;
– il 15 marzo 2023, la Global 8 Airlines ha inviato un messaggio di posta elettronica a Eurocontrol al fine di ottenere spiegazioni sul messaggio automatico del 24 febbraio precedente;
– il 20 marzo 2023, Eurocontrol ha comunicato alla Global 8 Airlines che l’aeromobile EX-88012 figurava in un elenco di aeromobili assoggettati al divieto di cui al regolamento n. 833/2014, invitandola a spedire un messaggio di posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica funzionale della Commissione, gestito dalla direzione generale della Mobilità e dei trasporti (in prosieguo: la «DG MOVE»), qualora intendesse richiedere la cancellazione dell’aeromobile dal suddetto elenco;
– il 21 marzo 2023, la Global 8 Airlines ha inviato un messaggio di posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica funzionale della Commissione per chiarire la propria posizione e ottenere, in sostanza, un riesame della sua situazione, in particolare per quanto concerne la revoca del divieto di volo, il ritiro degli aeromobili dall’elenco di cui al regolamento n. 833/2014 e la comunicazione a Eurocontrol di informazioni aggiornate sul proprio conto. Ha altresì chiesto di essere informata, se del caso, in merito all’autorità nazionale competente per trattare la sua domanda di riesame;
– il 28 marzo 2023 il gestore dell’indirizzo di posta elettronica funzionale (un agente della DG MOVE) ha comunicato alla Global 8 Airlines che i due aeromobili figuravano nell’elenco di cui al regolamento n. 833/2014 e che occorreva mantenere il divieto di volo;
– il 25 aprile 2023, dopo aver ricevuto dalla Global 8 Airlines informazioni supplementari sulla sua situazione, l’agente della DG MOVE ha comunicato alla Global 8 Airlines che non sussisteva alcun motivo per giustificare l’abolizione del divieto di volo.
II. Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
5. Il 22 maggio 2023, la Global 8 Airlines ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, chiedendo «l’annullamento della decisione adottata dalla [Commissione], della quale sarebbe stata informata il 20 marzo 2023, relativa all’iscrizione di due aerei (...) ad essa appartenenti [nell’]elenco [di cui al regolamento n. 833/2014] (...)» (7).
6. La Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità basata sui seguenti motivi:
– l’inesistenza della decisione impugnata, che in ogni caso non può essere identificata con precisione;
– l’impossibilità che la decisione impugnata costituisca oggetto di un ricorso di annullamento poiché si tratta, se del caso, di un provvedimento provvisorio che non produce effetti giuridici vincolanti per la Global 8 Airlines;
– l’imputabilità agli Stati membri dell’atto che danneggia la Global 8 Airlines;
– l’impugnazione di un atto erroneo e dinanzi a un organo giurisdizionale incompetente;
– la tardività del ricorso;
– l’assenza di oggetto dell’azione, considerato il divieto operativo generale nell’Unione, per motivi di sicurezza, imposto ai vettori aerei iscritti nel registro della Repubblica del Kirghizistan ai sensi del regolamento (CR) n. 1543/2006 (8).
7. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento in quanto irricevibile.
8. Secondo il Tribunale, il divieto di volo non è imputabile alla Commissione, poiché l’applicazione e il rispetto delle misure restrittive dell’Unione rientrano nella responsabilità degli Stati membri (nonché, in particolare, il potere di respingere piani di volo, che Eurocontrol esercita a nome degli Stati membri). La Commissione si limita a una funzione di mera assistenza, raccogliendo le informazioni necessarie affinché gli Stati membri possano svolgere il proprio compito, trattandosi della finalità perseguita dall’elaborazione dell’elenco controverso.
9. Secondo il Tribunale, in definitiva, gli effetti giuridici vincolanti che incidono sulla situazione giuridica della Global 8 Airlines derivano dal divieto di volo previsto dall’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014, in nessun caso dall’iscrizione degli aeromobili nell’elenco controverso.
III. L’impugnazione ed il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
10. L’impugnazione proposta dalla Global 8 Airlines è pervenuta presso la cancelleria della Corte il 9 luglio 2024.
11. La Global 8 Airlines chiede di annullare integralmente l’ordinanza impugnata e di condannare la Commissione alle spese.
12. La Commissione chiede di rigettare in toto l’impugnazione in quanto irricevibile e, se del caso, in quanto infondata, nonché di condannare la Global 8 Airlines alle spese.
13. Con decisione del presidente della Corte del 22 novembre 2024 la Repubblica federale di Germania è stata ammessa a intervenire a sostegno della Commissione.
14. Il governo tedesco chiede di rigettare l’impugnazione in quanto irricevibile e, in subordine, in quanto infondata, nonché di condannare la Global 8 Airlines alle spese.
15. All’udienza tenutasi il 17 dicembre 2025 sono intervenuti la Global 8 Airlines, il governo tedesco e la Commissione.
IV. Valutazione
A. Ricevibilità dell’impugnazione
16. La Commissione si oppone, con il sostegno della Repubblica federale di Germania, alla ricevibilità dell’impugnazione.
1. Argomenti
17. La Commissione sostiene che la Global 8 Airlines non specifica gli errori giuridici asseritamente commessi dal Tribunale e chiede, in realtà, il riesame del ricorso rigettato da quest’ultimo.
18. A detta della Commissione:
– l’impugnazione non contiene alcun argomento giuridico che dimostri l’adozione, da parte della DG MOVE, di un atto giuridicamente vincolante che giustifichi la verifica del Tribunale nel merito. Al contrario, l’impugnazione si limiterebbe a ritenere che sia un errore di diritto accogliere gli argomenti addotti dalla Commissione a sua difesa;
– l’impugnazione non indica chiaramente se ponga in dubbio la constatazione del Tribunale, secondo cui gli effetti giuridici del divieto di volo deriverebbero direttamente dall’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014, o se contesti che i piani di volo siano avviati da Eurocontrol a nome degli Stati membri;
– la Global 8 Airlines sembra sostenere che l’errore commesso dal Tribunale consiste nell’avere constatato che la decisione impugnata non produce effetti giuridici vincolanti che incidano sulla sua situazione. Tuttavia, il suo ricorso non spiega perché tale conclusione sia errata, limitandosi ad affermare che la DG MOVE adotta la decisione finale riguardo all’esatta situazione degli aeromobili. Il ricorso ribadisce gli argomenti di cui si è avvalsa la Global 8 Airlines nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione in primo grado;
– la Global 8 Airlines sembra suggerire che il Tribunale abbia esaminato erroneamente la legittimità del diniego di volo, anziché dell’elenco controverso, ma non fa riferimento nello specifico ad alcuna motivazione dell’ordinanza impugnata che dimostri la validità effettiva di tale assunto.
19. Nella sua memoria di replica, la Global 8 Airlines sostiene che:
– i motivi precisi della contestazione sono indubbiamente inclusi, in maniera implicita, nell’impugnazione;
– il motivo d’impugnazione di natura sostanziale si evince con ragionevole chiarezza dal testo e dal contesto del ricorso d’impugnazione: la sua domanda dinanzi al Tribunale non era, come ritenuto da quest’ultimo, volta a impugnare un semplice diniego di volo, bensì a discutere l’iscrizione degli aeromobili, da parte della Commissione, nell’elenco controverso;
– il motivo d’impugnazione di natura procedurale si basa, fondamentalmente, sulla parzialità con cui il Tribunale avrebbe valutato le prove presentate nel quadro del procedimento.
2. Analisi
20. Anche ammettendo che l’impugnazione proposta dalla Global 8 Airlines non struttura con la precisione e la chiarezza dovute gli argomenti che intende far valere, la ritengo ammissibile.
21. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, dalla lettura dell’impugnazione si deduce agevolmente che la Global 8 Airlines contesta al Tribunale un errore di diritto per aver confuso l’oggetto della sua domanda. Tale oggetto non era costituito dal diniego (comunicato da Eurocontrol) del piano di volo, bensì dall’iscrizione di due aerei ad essa appartenenti nell’elenco controverso.
22. Quanto al resto, la Global 8 Airlines ha fatto riferimento in modo sufficientemente preciso ai punti dell’ordinanza impugnata in cui sono esposti gli argomenti che hanno indotto il Tribunale a identificare erroneamente l’atto avverso il quale era rivolto il ricorso di annullamento.
23. In ogni caso, «secondo una giurisprudenza costante, qualsiasi circostanza relativa alla ricevibilità del ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale può costituire un motivo di ordine pubblico che la Corte, adita nell’ambito di un’impugnazione, deve sollevare d’ufficio» (9).
24. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha generato incertezza per quanto concerne l’identificazione dell’atto che ha causato il danno subito dalla Global 8 Airlines e, in particolare, in relazione alle modalità di applicazione del regolamento n. 833/2014 e alle rispettive responsabilità della Commissione, degli Stati membri e di Eurocontrol.
25. A mio avviso, pertanto, se fosse necessario, in ultima analisi e al fine di garantire l’integrità del diritto dell’Unione a fronte di atti o disposizioni inaccessibili per il controllo giurisdizionale, la Corte di giustizia potrebbe pronunciarsi d’ufficio sulla ricevibilità del ricorso di annullamento.
B. Nel merito
1. Argomentazioni delle parti
26. La Global 8 Airlines sostiene che il Tribunale ha commesso tre errori:
– in primo luogo, quando ha identificato l’atto impugnato, che non era il diniego del piano di volo, bensì l’iscrizione di due aerei ad essa appartenenti nell’elenco di cui al regolamento n. 833/2014;
– in secondo luogo, quando ha valutato erroneamente la struttura del regolamento n. 833/2014. Il Tribunale avrebbe confuso il concetto di aeromobile, ai sensi dell’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014 (concetto che richiede una valutazione) con quello di prestazione di servizi di traffico aereo da parte di Eurocontrol (articolo 3 sexies del medesimo regolamento). Il ruolo di Eurocontrol come gestore della rete sarebbe soltanto accessorio nella valutazione della natura giuridica della proprietà o del controllo degli aeromobili cui fa riferimento l’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014;
– in terzo luogo, quando ha valutato erroneamente il diritto dell’Unione, quale applicato nella pratica da tutti i soggetti coinvolti. È la DG MOVE ad adottare la decisione finale riguardo allo status esatto dell’aeromobile, mentre gli Stati membri ed Eurocontrol si limitano a eseguire, nell’ambito delle rispettive competenze, tale decisione finale.
27. La Commissione sostiene che l’iscrizione di aeromobili nell’elenco di cui al regolamento n. 833/2014 non deve essere sottoposta a un controllo di legittimità, poiché il divieto di volo è direttamente applicabile in virtù dell’articolo 3 quinquies di tale regolamento; compete agli Stati membri adottare le misure di esecuzione necessarie, alla cui applicazione provvede Eurocontrol a nome degli Stati membri.
28. Di conseguenza, per la Commissione, il Tribunale ha correttamente ritenuto che l’iscrizione degli aeromobili della Global 8 Airlines nell’elenco di cui al regolamento n. 833/2014 non costituisca un atto che produce effetti giuridici vincolanti. Tali effetti deriverebbero esclusivamente dal diniego dei piani di volo da parte di Eurocontrol.
29. Ad avviso della Commissione, quand’anche si ammettesse che si debba sottoporre l’elenco di cui al regolamento n. 833/2014 a un controllo di legittimità e si concludesse che la DG MOVE decide riguardo all’esatta posizione degli aeromobili, l’annullamento di tale decisione non produrrebbe effetti giuridici sulla Global 8 Airlines. Da detto annullamento non conseguirebbe automaticamente l’invalidità delle decisioni di esecuzione degli Stati membri e del diniego di volo emesso da Eurocontrol.
30. Il governo tedesco sottoscrive, in sostanza, la posizione sostenuta dalla Commissione ma, contrariamente a quest’ultima, ritiene che la Global 8 Airlines avrebbe dovuto contestare il divieto di volo e che la parte convenuta dovrebbe essere Eurocontrol, organizzazione cui l’articolo 3 sexies del regolamento n. 833/2014 ha attribuito la facoltà di respingere i piani di volo che violano i divieti di cui all’articolo 3 quinquies del medesimo regolamento.
31. Da ciò deriva, secondo il governo tedesco, che la Global 8 Airlines avrebbe dovuto agire nei confronti di Eurocontrol dinanzi ai giudici della sua sede (Belgio), nel qual caso sarebbe stata osservata la garanzia della tutela giurisdizionale sancita dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2. Analisi
32. Alla luce dei fatti del caso di specie, mi sembra evidente che la domanda iniziale della Global 8 Airlines sia stata specificata nel messaggio di posta elettronica del 21 marzo 2023, indirizzato alla Commissione, in cui chiedeva in particolare di ritirare gli aeromobili dall’elenco di cui al regolamento n. 833/2014.
33. Detto messaggio di posta elettronica era motivato, a sua volta, da un altro messaggio di posta elettronica (del 20 marzo 2023) in cui Eurocontrol aveva esposto i motivi per cui aveva respinto il piano di volo di uno dei due aeromobili.
34. Il messaggio di posta elettronica inviato da Eurocontrol alla Global 8 Airlines riporta: «Dopo avere analizzato l’elenco dei voli “vietati”, posso confermare che il numero di registrazione indicato di seguito è soggetto alle restrizioni definite nell’elenco di sanzioni trasmesso [al gestore della rete] dalla [Commissione]. Se ritiene che questo aereo in particolare debba essere rimosso dall’elenco, La prego di mettersi in contatto con MOVE-AVIATION-SANCTIONS@ec.europa.eu» (10).
35. Su richiesta della Corte di giustizia, la Commissione ha presentato un estratto non riservato dell’elenco controverso, contenente le seguenti informazioni sull’iscrizione degli aeromobili della Global 8 Airlines: «22/02/2023: decisione della CE di includere l’aeromobile nell’elenco confermato, sulla base delle prove acquisite dalle autorità tedesche nel corso dell’ispezione e di altre risorse; la Global 8 Airlines (…) presta servizi di trasporto passeggeri, voli organizzati dalla Russia via Minsk verso l’UE, all’interno della Russia e all’interno dell’UE. Anche questa operazione viola norme dell’“elenco di sicurezza” (...)» (11).
36. A mio parere, da ciò consegue che:
– è esistito un elenco di aeromobili in cui quelli appartenenti alla Global 8 Airlines sono stati iscritti per «decisione della CE»;
– la Global 8 Airlines chiedeva il ritiro dei suoi aeromobili da tale elenco;
– una volta respinta la sua domanda, la Global 8 Airlines ha impugnato dinanzi al Tribunale «la decisione adottata dalla [Commissione] (...) relativa all’iscrizione di due jet (...) [nell’]elenco» (12).
37. Il ragionamento dell’ordinanza impugnata inizia allacciandosi alle constatazioni che ho appena elencato. Perciò:
– il Tribunale riconosce di «essere competente a controllare, come richiede la ricorrente, la legittimità della decisione impugnata, che è un atto adottato dalla Commissione diverso da una raccomandazione o da un parere» (13);
– il Tribunale sottolinea che «la richiesta di annullamento si riferisce a una presunta decisione della Commissione cui allude il messaggio di posta elettronica di Eurocontrol del 20 marzo 2023» (14). Si tratta dunque della decisione di iscrivere gli aerei della Global 8 Airlines nell’elenco di cui al regolamento n. 833/2014;
– «Pertanto» prosegue il Tribunale «occorre esaminare se tale atto (...) possa essere qualificato come atto che danneggia la ricorrente».
38. Tuttavia, a seguire, si riscontra una falla nella motivazione dell’ordinanza impugnata che conduce all’errore segnalato dalla Global 8 Airlines in relazione all’identificazione dell’atto di cui si richiedeva l’annullamento in primo grado.
39. Difatti il Tribunale, riassumendo il ragionamento della Global 8 Airlines, afferma che quest’ultima «pensa, in sostanza, che per quanto concerne gli aeromobili, si possa ritenere che la Commissione sia l’autrice del divieto di volo di cui all’articolo 3 quinquies [del regolamento n. 833/2014], avendoli iscritti nell’elenco, mentre gli Stati membri ed Eurocontrol si sono limitati ad applicare il divieto» (15).
40. Per il Tribunale, «tale analisi non è accettabile, posto che il contesto giuridico in cui s’inquadra il trattamento dei piani di volo, nonché la ripartizione delle rispettive funzioni degli Stati membri, di Eurocontrol e della Commissione in tale procedimento, impediscono che la decisione impugnata possa essere qualificata come un atto destinato a produrre effetti giuridici vincolanti per la ricorrente» (16).
41. Quindi, il Tribunale si concentra sul «contesto giuridico del trattamento dei piani di volo» e della ripartizione delle funzioni tra gli Stati membri, Eurocontrol e la Commissione, circostanza che lo induce a interpretare come segue l’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014:
– le disposizioni contenute in tale norma hanno portata generale, e devono essere eseguite dalle autorità nazionali competenti (17);
– le autorità nazionali competenti sono tenute al rispetto delle disposizioni generali dell’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014 adottando, se del caso, provvedimenti individuali destinati a garantirne l’applicazione (18); in particolare, nell’ambito del trattamento dei piani di volo (19).
42. Da quanto precede consegue, secondo il Tribunale, che «un divieto di volo contemplato dall’articolo 3 quinquies non costituisce un atto imputabile alla Commissione» (20).
43. Con tale conclusione si realizza, a mio parere, la trasformazione dell’oggetto della domanda della Global 8 Airlines dinanzi al Tribunale, che non consisteva tanto nell’annullamento del divieto di volo nei confronti di uno dei suoi aeromobili, quanto nel ritiro di tale aeromobile, nonché dell’altro appartenente alla stessa società, dall’elenco controverso.
44. Il Tribunale, esaminando il carattere dell’elenco controverso, perviene alle seguenti conclusioni:
– l’elenco «non è altro che una raccolta di informazioni provenienti da fonti diverse» (21), frutto di un meccanismo di coordinamento istituito dalla DG MOVE e dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA), insieme alle autorità degli Stati membri, al fine di agevolare l’applicazione dell’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014 (22);
– l’obiettivo perseguito dall’istituzione dell’elenco, in base al flusso di informazioni fornite da chi lo elabora, consiste nell’adozione, da parte degli Stati membri, di decisioni coordinate in relazione al trattamento dei singoli piani di volo presentati dagli operatori (23);
– all’elaborazione dell’elenco partecipano la Commissione e le autorità degli Stati membri (24).
45. Ciò posto, il Tribunale conclude con un’affermazione che, a mio parere, risulta in certa misura, ossia: «l’elaborazione dell’elenco (...) non fa parte di una presunta decisione adottata dalla Commissione o a suo nome» (25).
46. Se ben comprendo il senso di tale affermazione, il Tribunale vuol dire che non è la Commissione ad adottare la decisione di elaborare l’elenco. Tuttavia, nel punto 45 dell’ordinanza impugnata, il medesimo Tribunale riconosce che l’elaborazione dell’elenco è il frutto di un meccanismo istituito, tra gli altri, dalla Commissione, al fine di coordinare determinati flussi di informazioni.
47. Di conseguenza, sarebbe corretto affermare che «l’elaborazione dell’elenco fa parte di una decisione adottata, tra gli altri, dalla Commissione».
48. In ogni caso, ciò che davvero rileva non è solo chi ha deciso di istituire l’elenco, ma anche chi ha deciso di inserirvi gli aeromobili della Global 8 Airlines. Era quello, e non altro, l’oggetto della domanda di annullamento di detta società.
49. Il Tribunale dichiara che, conformemente all’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014, la Commissione non era competente a imporre un divieto di volo; tale competenza spetterebbe agli Stati membri, a nome di quali è esercitata da Eurocontrol. La Commissione si limiterebbe a raccogliere informazioni e a divulgare l’elenco sulla base delle decisioni delle autorità nazionali (26).
50. Senz’altro, come afferma il Tribunale, il divieto di volo è stabilito dall’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014 e non dalla Commissione. Gli Stati membri, dal loro canto, si limitano ad adottare provvedimenti individuali destinati a garantire l’applicazione della disposizione suddetta (27).
51. Quanto sopra può ritenersi fuori discussione ai fini della presente controversia, poiché ciò che rileva è che due aeromobili della Global 8 Airlines sono stati inseriti in un elenco in cui, come ammette il Tribunale, figurano «gli aeromobili che potrebbero essere assoggettati al divieto di volo previsto all’articolo 3 quinquies, affinché gli Stati membri adottino decisioni coordinate in merito al trattamento dei singoli piani di volo presentati dagli operatori» (28).
52. Posto, dunque, che sono gli Stati membri a decidere quali aeromobili siano assoggettati, in ogni caso, al divieto di volo di cui all’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014, essi adottano tale decisione sulla base dell’elenco controverso, che la Commissione contribuisce a elaborare.
53. Pertanto, l’iscrizione di un aeromobile in tale elenco consente alle autorità nazionali competenti di decidere di vietare il piano di volo del suddetto aeromobile.
54. Con la richiesta di esclusione dei suoi aeromobili dall’elenco controverso, la Global 8 Airlines non contesta un divieto di volo in particolare né il regolamento n. 833/2014, del quale afferma nella sua impugnazione che «non ha violato affatto [il diritto dell’Unione]» (29). Ciò che costituiva l’oggetto del ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale era, ribadisco, l’iscrizione degli aeromobili in un elenco che rende possibile una (ulteriore) decisione delle autorità competenti, con cui si impedisce l’approvazione del piano di volo dei suoi aeromobili.
55. Indipendentemente dalla natura e dal valore giuridici dell’elenco controverso, resta il fatto che gli aeromobili che vi sono iscritti «potrebbero essere assoggettati al divieto di volo previsto all’articolo 3 quinquies [del regolamento n. 833/2014]» (30).
56. Nella sua risposta all’invito della Corte di giustizia a produrre la decisione impugnata o, se del caso, l’elenco controverso, la Commissione ribadisce che «tale “elenco” non è una decisione, bensì un file Excel elaborato sulla base di un’azione coordinata tra l’[AESA], i servizi della [Commissione] ([DG MOVE]) e le autorità degli Stati membri» (31).
57. L’elenco non è, ovviamente, una decisione, ma lo è l’iscrizione nel medesimo di un aeromobile, che può figurare nell’elenco soltanto se qualcuno lo ha deciso.
58. La Commissione ammette che i compilatori dell’elenco controverso sono l’AESA e la DG MOVE (32) e che gli Stati membri posso aggiornare periodicamente le informazioni in esso contenute, oltre a richiedere modifiche, fermo restando che lo approvano tacitamente se non reagiscono (33).
59. La Commissione sostiene, inoltre, che la voce dell’elenco controverso riportante l’indicazione «22/02/2023: decisione della CE di includere l’aeromobile nell’elenco confermato, sulla base delle prove acquisite dalle autorità tedesche nel corso dell’ispezione e di altre risorse» non dimostra l’esistenza di un atto giuridicamente vincolante della Commissione, né rinvia a un atto formale di approvazione dell’iscrizione.
60. Per la Commissione, l’espressione «decisione della CE» significa soltanto che, secondo i funzionari della Commissione e dell’AESA incaricati di coordinare l’elenco, «tutti gli elementi di prova raccolti (compresi quelli comunicati dalle autorità tedesche) indicavano l’esistenza di motivi sufficienti per iscrivere l’aeromobile nell’elenco» (34).
61. Tuttavia, indipendentemente dalla circostanza che l’iscrizione nell’elenco sia soggetta all’esame degli Stati membri, che possono chiederne la rettifica, resta nondimeno il fatto che sono la DG MOVE e l’AESA i soggetti che «compilano l’elenco» e che, pertanto, decidono di inserirvi quegli aeromobili per cui esistono «motivi sufficienti» per stabilire che debbano essere iscritti.
62. La compilazione dell’elenco è, pertanto, il risultato di una decisione adottata dalla Commissione in base alla valutazione delle informazioni fornite da una pluralità di fonti.
63. Il giudizio sull’idoneità delle informazioni disponibili per dimostrare la sussistenza di ragioni che legittimino l’iscrizione degli aeromobili spetta esclusivamente a coloro che «compilano l’elenco», ossia, nel caso di specie, alla Commissione. È questo il significato dell’espressione «decisione della CE» presente nell’elenco controverso.
64. Il ricorso di annullamento in esame è rivolto, come già esposto, avverso l’iscrizione degli aeromobili della Global 8 Airlines nell’elenco controverso. Con tale ricorso, la società proprietaria degli aeromobili intendeva confutare l’esistenza dei «motivi sufficienti» che ne avevano giustificato l’inserimento dell’elenco, a giudizio della Commissione.
65. Ritengo, pertanto, che l’atto avverso il quale è stato diretto il ricorso di annullamento fosse identificabile senza grande difficoltà: l’iscrizione degli aeromobili nell’elenco controverso trae origine, direttamente, da una decisione adottata dalla Commissione dopo aver valutato le informazioni disponibili.
66. L’iscrizione degli aeromobili nell’elenco (decisa, ribadisco, dalla Commissione) comporta la possibilità di imporre loro un (ulteriore) divieto di volo (35).
67. Per quanto sia deciso da Eurocontrol per conto degli Stati membri, tale divieto di volo si fonderebbe unicamente sull’iscrizione dell’aeromobile nell’elenco, di spettanza della Commissione (36). È quest’ultima ad aver deciso di iscriverlo ed è tale decisione che la Global 8 Airlines intendeva contestare dinanzi al Tribunale.
68. La Global 8 Airlines ha sempre sostenuto che la decisione di iscrivere gli aeromobili nell’elenco controverso incide sui suoi diritti e interessi: da detta iscrizione discende la possibilità di negare le autorizzazioni di volo per i suoi aeromobili. Il Tribunale, al contrario, contesta che la suddetta decisione produca effetti giuridici.
69. A mio parere, il Tribunale esclude erroneamente gli effetti giuridici della decisione adottata dalla Commissione.
70. Come ho già ribadito, la domanda di annullamento della Global 8 Airlines era incentrata non sul diniego specifico di volo nei confronti di uno dei suoi aeromobili, bensì sull’inclusione dei suoi due aeromobili nell’elenco controverso. Mi risulta difficile accettare che tale inclusione (a prescindere che sia corretta o meno nel merito) (37) sia priva di effetti giuridici.
71. L’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014 introduce il divieto, per qualsiasi aeromobile operato da vettori russi, qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia ovvero qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione.
72. L’applicazione di tale divieto richiede, com’è logico, che le autorità competenti identifichino i vettori che ricadono nel divieto affinché si adottino, nei confronti dei loro aeromobili, le decisioni corrispondenti. Questo è il primo passaggio di una sequenza di ulteriori atti, a carico degli Stati membri e, se del caso, di Eurocontrol (che accetta o respinge i piani di volo).
73. Orbene, l’identificazione dei vettori i cui piani di volo potranno, in seguito, essere vietati è un atto che ha una valenza propria e produce direttamente effetti giuridici. Gli Stati membri ed Eurocontrol si basano su tale atto quando si trovano alle prese con i singoli piani di volo richiesti dai titolari degli aeromobili, fermo restando che possono respingerli solo previa consultazione dell’elenco controverso, cui devono attenersi fino a quando la Commissione non la rettifichi.
74. Perciò Eurocontrol, dopo aver confermato che l’aeromobile EX-88012 figurava nell’elenco controverso, ha invitato la Global 8 Airlines a rivolgersi alla Commissione «qualora desiderasse richiedere il ritiro dell’aeromobile in esame dall’elenco summenzionato» (38).
75. L’elenco controverso acquisisce dunque, in tale contesto, un significato giuridico rilevante (39), nella misura in cui determina l’ambito di applicazione soggettiva dell’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014. Rendendo concreto per alcuni vettori aerei (nel caso di specie, per la Global 8 Airlines) il divieto per i loro aeromobili di atterrare nel territorio dell’Unione, decollarvi o sorvolarlo, la decisione che si riflette nell’elenco incide negativamente sugli interessi di tali vettori, influendo in pieno sulla loro situazione giuridica.
76. Le considerazioni che precedono mi inducono a proporre l’accoglimento dell’impugnazione.
C. Decisione definitiva della controversia
77. Ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’accoglimento dell’impugnazione comporta l’annullamento della decisione del Tribunale, con la possibilità per la Corte di giustizia di statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure di rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
78. A mio avviso, lo stato degli atti non consente alla Corte di giustizia di statuire definitivamente sulla controversia.
79. Nell’esaminare la legittimità della decisione di iscrivere gli aeromobili della Global 8 Airlines nell’elenco controverso occorrerà determinare, in primo luogo, se tale società sia legittimata a contestarla. Qualora la legittimità della Global 8 Airlines fosse riconosciuta, sarà necessario analizzare se la Commissione fosse competente ad adottare la decisione (40), circostanza che comporterà l’esame del meccanismo di coordinamento istituito di concerto con l’AESA e gli Stati membri per gestire i flussi di informazioni su cui si basa l’elenco, nonché della funzione che compete alla Commissione in tale contesto. Infine, ed eventualmente, occorrerà chiarire se l’inclusione nell’elenco fosse conforme, nel merito, all’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014.
80. Sono tutte questioni che la Corte di giustizia non può risolvere nel presente procedimento, poiché richiedono l’esame in contraddittorio di elementi normativi e circostanziali su cui il Tribunale, accogliendo l’eccezione iniziale di irricevibilità del ricorso sollevata dalla Commissione, non si è pronunciato (41).
D. Sulle spese
81. Ai sensi dell’articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, la Commissione deve essere condannata alle spese del presente giudizio, conformemente alla domanda della Global 8 Airlines, e la Repubblica federale di Germania deve farsi carico delle proprie spese.
V. Conclusione
82. In considerazione di quanto precede, propongo alla Corte di giustizia di:
– accogliere l’impugnazione;
– annullare l’ordinanza del Tribunale del 29 aprile 2024, causa T‑277/23, Global 8 Airlines/Commissione (EU:T:2024:285);
– rinviare la causa dinanzi al Tribunale per la decisione nel merito;
– condannare la Commissione europea alle spese;
– disporre che la Repubblica federale di Germania si faccia carico delle proprie spese.
1 Lingua originale: lo spagnolo.
2 Causa T‑277/23 (EU:T:2024:285).
3 Regolamento del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), come modificata dal regolamento (UE) 2022/334 del Consiglio, del 28 febbraio 2022 (GU 2022, L 57, pag. 1).
4 L’articolo 3 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014 prevede quanto segue: «È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori russi, anche in funzione di vettore commerciale che opera in base ad accordi di code-sharing o di blocked-space, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia ovvero a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione».
5 In prosieguo: l’«elenco controverso» o l’«elenco di cui al regolamento n. 833/2014».
6 Si trattava dell’aeromobile con numero di registrazione EX-88012.
7 Punto 1 dell’ordinanza impugnata.
8 Regolamento della Commissione, del 12 ottobre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 910/2006 (GU 2006, L 283, pag. 27).
9 Per tutte, sentenza dell’8 febbraio 2024, Pilatus Bank/BCE (C‑750/21 P, EU:C:2024:124), punto 32, che cita le sentenze del 23 aprile 2009, Sahlstedt e a./Commissione (C‑362/06 P, EU:C:2009:243), punti da 21 a 23, e del 6 luglio 2023, Julien/Consiglio (C‑285/22 P, EU:C:2023:551), punto 45.
10 Il corsivo è mio.
11 Punto 11 della risposta della Commissione. Il corsivo è mio.
12 Punto 1 dell’ordinanza impugnata.
13 Punto 34 dell’ordinanza impugnata.
14 Punto 37 dell’ordinanza impugnata.
15 Punto 38 dell’ordinanza impugnata. Il corsivo è mio.
16 Punto 39 dell’ordinanza impugnata.
17 Punto 40 dell’ordinanza impugnata.
18 Ibidem.
19 Punto 41 dell’ordinanza impugnata.
20 Punto 43 dell’ordinanza impugnata.
21 Punto 46 dell’ordinanza impugnata.
22 Punto 45 dell’ordinanza impugnata.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Punto 46 dell’ordinanza impugnata.
26 Punti 47 e 48 dell’ordinanza impugnata.
27 Punto 40 dell’ordinanza impugnata.
28 Punto 45 dell’ordinanza di rinvio; il corsivo è mio.
29 Punto 3.4 dell’impugnazione. Affermazione che ha ribadito nel corso del suo intervento in udienza.
30 Punto 45 dell’ordinanza impugnata.
31 Punto 2 della risposta della Commissione all’invito della Corte di giustizia (grassetto nell’originale).
32 Ibidem, punto 16.
33 Ibidem, punto 17.
34 Ibidem, punto 21.
35 Citando l’ordinanza impugnata, l’obiettivo dei flussi di informazioni coordinati mediante il meccanismo istituito dalla DG MOVE, dall’AESA e dalle autorità degli Stati membri è «istituire un elenco degli aeromobili che potrebbero essere assoggettati al divieto di volo» (punto 45; il corsivo è mio).
36 Iscrizione la cui rettifica o modifica (ed eventualmente anche la cancellazione) spetta soltanto alla Commissione. Dalla risposta di quest’ultima all’invito della Corte di giustizia (punto 21) risulta che le autorità degli Stati membri possono «chiedere la rettifica dell’iscrizione se contiene errori o in caso di dubbi in relazione alle conclusioni degli agenti della Commissione» (il corsivo è mio). Tale affermazione conferma che l’iscrizione nell’elenco è il risultato di una valutazione giustificativa della decisione di effettuarla.
37 Si tratta di una questione che il Tribunale dovrà trattare in sede di risoluzione definitiva della controversia, come suggerirò in prosieguo. Nel suo ricorso di annullamento, la Global 8 Airlines aveva sostenuto, in sintesi, che non ricorrevano i requisiti di cui all’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014, poiché: a) era una società di diritto privato, con sede nella Repubblica del Kirghizistan, la cui proprietà e la cui gestione erano detenute da cittadini dell’Unione che non possedevano altra cittadinanza; e b) gli aeromobili non erano controllati da persone o entità russe.
38 Punto 14 dell’ordinanza impugnata.
39 Nel punto 38 dell’ordinanza impugnata si legge che, per la Global 8 Airlines, la Commissione, istituendo l’elenco, stabilisce un meccanismo vincolante la cui finalità consisterebbe nel procedere a una valutazione unificata, a livello di Unione, in relazione alla proprietà e al controllo degli aeromobili, con l’obiettivo di garantire l’attuazione effettiva del divieto di volo di cui all’articolo 3 quinquies del regolamento n. 833/2014. La Commissione, dunque, può essere ritenuta autrice di una decisione che gli Stati membri ed Eurocontrol si limitavano a eseguire.
40 La circostanza che la Commissione adottasse de facto la decisione impugnata non implica necessariamente che avesse le competenze per farlo.
41 Non si esclude che tale dibattito sia impossibile, qualora venga accolta l’eccezione di tardività del ricorso di annullamento invocata dalla Commissione dinanzi al Tribunale.
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