Conclusioni dell’avvocato generale R. Norkus, presentate il 20 novembre 2025.#Çolakoğlu Metalurji AŞ e Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ contro Commissione europea.#Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 – Importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia – Dazio antidumping definitivo – Regolamento (UE) 2016/1036 – Confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale – Adeguamenti – Articolo 2, paragrafo 10, lettera i) – Commissioni – Funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni – Entità economica unica – Criteri – Modalità di prova – Articolo 2, paragrafo 10, lettera j) – Conversione valutaria – Tasso di cambio applicabile – Contratto di copertura del rischio di cambio.#Causa C-498/24 P.

ECLI:EU:C:2025:909Eu Cjeu20 nov 2025

Testo completo

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

RIMVYDAS NORKUS

presentate il 20 novembre 2025 (1)

Cause C‑498/24 P e C‑499/24 P

Çolakoğlu Metalurji AŞ,

Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ

contro

Commissione europea (C 498/24 P)


 

e


 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ,

İskenderun Demir ve Çelik AŞ,

Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ

contro

Commissione europea (C 499/24 P)


 





«Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 – Importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia – Dazio antidumping definitivo – Regolamento (UE) n. 2016/1036 – Dazi all’importazione – Calcolo del margine di dumping – Articolo 2, paragrafo 10, lettera j) – Contratto di copertura del rischio di cambio »






I.      Introduzione

1.        Le presenti cause vertono su due impugnazioni proposte da imprese turche avverso le sentenze del Tribunale dell’Unione europea pronunciate nelle cause T‑629/21(2) e T‑630/2(3) (in prosieguo: «le sentenze impugnate») in materia di normativa antidumping. Le ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso una serie di errori di diritto nell’ambito dell’esame dei loro ricorsi di annullamento diretti contro il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione, del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (in prosieguo: il «regolamento controverso») (4).

2.        Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni saranno incentrate sul motivo comune delle due impugnazioni, che solleva essenzialmente una questione di interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (in prosieguo: il «regolamento di base») (5). Si tratta più precisamente di stabilire se, ai fini dell’accertamento dell’esistenza di un dumping, la Commissione europea sia tenuta a prendere in considerazione i contratti di copertura del rischio di cambio conclusi tra le imprese operanti nel commercio internazionale o se, al contrario, possa continuare ad applicare il proprio metodo in materia di conversione valutaria.

3.        Questa problematica riveste particolare importanza nella pratica del commercio internazionale, in cui le transazioni sono generalmente effettuate in diverse valute. Non è raro che gli operatori economici concludano accordi di copertura per premunirsi contro fluttuazioni significative dei tassi di cambio tali da falsare il prezzo reale delle merci interessate. Occorre tuttavia ricordare che l’Unione europea, in quanto membro a pieno titolo del sistema multilaterale del commercio internazionale, ha un interesse legittimo ad assicurare la determinazione del prezzo reale di tali merci, al fine di garantire l’efficacia della sua politica di lotta contro il dumping. In tale prospettiva, spetterà alla Corte stabilire se accordi del genere conclusi tra operatori privati possano influenzare l’esecuzione dei compiti che il diritto dell’Unione affida alla Commissione nell’attuazione del regolamento di base.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’OMC

4.        Con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (6), il Consiglio dell’Unione europea ha approvato l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, e gli accordi di cui agli allegati da 1 a 3 di detto accordo, tra i quali figura l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT) (in prosieguo: l’«accordo antidumping») (7).

5.        L’articolo 2 dell’accordo antidumping, intitolato «Determinazione del dumping», prevede quanto segue:

«(…)

2.4      Tra il prezzo all’esportazione e il valore normale deve essere effettuato un confronto equo, con riferimento allo stesso stadio commerciale che di solito è quello del prodotto franco fabbrica, e per vendite effettuate a date il più possibile ravvicinate. Nel merito, si tengono nel debito conto le differenze in materia di condizioni di vendita, tassazione, stadio commerciale, quantitativi, caratteristiche fisiche e quant’altro risulti influire sulla comparabilità dei prezzi. (…) Nei casi di cui al paragrafo 3, si deve inoltre tener conto delle spese, tra cui dazi e imposte, sostenute tra il momento dell’importazione e la successiva rivendita, nonché del profitto conseguito. Qualora, nei casi citati, la comparabilità dei prezzi ne abbia risentito, le autorità determinano il valore normale con riferimento ad uno stadio commerciale equivalente a quello del prezzo presunto all’esportazione, o tenendo conto delle voci specificate nel presente paragrafo. Spetta alle autorità indicare alle parti interessate le informazioni che devono fornire per consentire un equo confronto, senza imporre alle stesse un eccessivo onere di prova.

2.4.1      Se il confronto di cui al paragrafo 4 richiede una conversione di valute, il tasso di cambio deve essere quello della data di vendita (…), salvo quando la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all’esportazione in questione, nel qual caso il tasso da utilizzare è quello della vendita a termine. Non si deve tener conto delle oscillazioni dei cambi; in caso di inchiesta, le autorità danno agli esportatori un termine di almeno 60 giorni per rettificare i prezzi all’esportazione in modo tale da tener conto di sensibili variazioni dei cambi nel periodo dell’inchiesta.

2.4.2       Ferme le disposizioni del paragrafo 4 relative all’equo confronto, l’esistenza di margini di dumping nel corso dell’inchiesta è di norma accertata sulla base di un confronto fra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi di tutte le operazioni di esportazione comparabili, ovvero sulla base di un confronto fra il valore normale e il prezzo all’esportazione effettuato per ogni singola operazione. (…)».

B.      Diritto dell’Unione

1.      Regolamento di base

6.        L’articolo 1 del regolamento di base così dispone:

«1.      Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nell’Unione causi un pregiudizio.

2.      Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all’esportazione nell’Unione è inferiore ad un prezzo comparabile di un prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali.

(…)».

7.        L’articolo 2 di tale regolamento, rubricato «Determinazione del dumping», prevede quanto segue:

«(…)

C. CONFRONTO

10.      Tra il valore normale e il prezzo all’esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Nell’applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi forma di duplicazione, in particolare per quanto riguarda sconti, riduzioni, quantitativi e stadio commerciale. Quando sono soddisfatte le condizioni specificate, possono essere applicati adeguamenti per i fattori qui di seguito elencati:

(…)

j)      Conversione valutaria

Se il confronto tra i prezzi richiede una conversione valutaria, deve essere utilizzato il tasso di cambio della data di vendita. Tuttavia, nei casi in cui la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all’esportazione in oggetto, si utilizza il tasso di cambio della vendita a termine. La data di vendita è di norma la data della fattura, ma si può utilizzare la data del contratto, dell’ordine di acquisto o della conferma dell’ordine, se tali documenti sono più idonei a determinare le condizioni di vendita. Non si tiene conto delle fluttuazioni dei cambi e gli esportatori dispongono di un termine di sessanta giorni per modificare i propri prezzi in funzione di sensibili variazioni dei cambi nel periodo dell’inchiesta.

(…)».

2.      Regolamento controverso

8.        I considerando da 96 a 101 del regolamento controverso enunciano quanto segue:

«(96)       Un produttore esportatore e due produttori esportatori collegati hanno contestato il respingimento provvisorio di un adeguamento per la conversione valutaria da loro richiesto in ragione dei contratti di copertura relativi alle rispettive vendite nell’Unione. La richiesta riguarda il tasso di cambio da utilizzare per convertire il valore delle vendite in valute straniere (nel caso in esame, euro) nella valuta del paese esportatore (lira turca). Le società hanno invocato le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, secondo cui “(…) nei casi in cui la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all’esportazione in oggetto, si utilizza il tasso di cambio della vendita a termine”.

(97)      Nelle sue osservazioni presentate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha contestato l’argomentazione dei produttori esportatori affermando che la copertura è un procedimento interno e che le società non possono sostenere che i prezzi di vendita sarebbero stati superiori senza detta copertura, in quanto non è affatto ovvio che i clienti avrebbero pagato un prezzo più elevato.

(98)      La Commissione ha sottolineato che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base si applica nelle situazioni in cui è necessaria una conversione valutaria ai fini del confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione. È prassi consolidata eseguire tale confronto nella valuta del paese interessato. Pertanto nel caso in esame la Commissione ha utilizzato la lira turca come valuta del confronto. Entrambe le società che hanno richiesto l’adeguamento per la conversione valutaria avevano provveduto a coprire tali operazioni di vendita all’esportazione, denominate in euro. In tutti i casi la copertura del rischio di cambio valutario derivante da tali operazioni era espressa in dollari USA. Poiché il confronto è stato effettuato in lire turche e tutte le operazioni in euro sono state convertite direttamente in lire turche, senza alcuna conversione intermedia in dollari USA, così come tutte le vendite sul mercato interno sono state considerate in lire turche, la Commissione ha ritenuto che il tasso di conversione tra euro e dollaro USA concordato nei contratti di copertura fosse irrilevante ai fini del confronto. Di conseguenza la Commissione ha respinto l’argomentazione dei tre produttori esportatori.

(99)      In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, i tre produttori esportatori hanno ribadito le loro richieste di adeguamento delle vendite nell’Unione per la conversione valutaria, al fine di tenere conto delle operazioni di copertura dal rischio di cambio derivante da operazioni denominate in euro. Hanno ribadito l’argomentazione secondo cui, indipendentemente dalla valuta utilizzata per il confronto tra i prezzi, gli utili o le perdite derivanti dal tasso di conversione applicato al momento della copertura hanno un’incidenza significativa su detto confronto. In particolare, hanno portato l’esempio teorico di un ordine di vendita sul mercato interno con prezzo unitario in dollari USA concordato in un dato giorno e un ordine di vendita sul mercato interno con il medesimo prezzo unitario, concordato lo stesso giorno ma espresso in EUR. Secondo il calcolo delle società, se anche tali ordini di vendita sono evasi nello stesso giorno e l’importo fatturato è convertito direttamente dalla valuta della fattura in lire turche, dal confronto emergerebbe comunque un dumping nonostante i prezzi dei due ordini di vendita fossero identici nella data in cui sono stati concordati. Inoltre le società hanno argomentato che occorreva effettuare un adeguamento per la copertura sulla base dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), o dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base.

(100)      La Commissione ha esaminato l’argomentazione, in particolare l’esempio teorico, che avrebbe dovuto dimostrare che occorre tenere conto del tasso di cambio dei contratti di copertura ai fini del confronto tra i prezzi. In primo luogo la Commissione ha osservato che, sebbene matematicamente corretto, l’esempio non rifletteva realtà delle attività commerciali di alcuna delle due società né i calcoli del margine di dumping. In particolare, l’esempio sottintendeva che il margine di dumping è calcolato raffrontando due operazioni singole effettuate nello stesso momento, il che non avviene dato che la Commissione confronta il valore normale medio e il prezzo all’esportazione medio determinati durante il PI per ciascun tipo di prodotto. In secondo luogo, l’esempio suppone che tutti gli ordini di vendita conclusi in un dato giorno siano evasi quasi parallelamente, una supposizione che si è rivelata errata. Di fatto, uno dei produttori esportatori ha presentato un’argomentazione separata secondo cui l’intervallo di tempo tra il completamento della produzione e il ritiro dei prodotti da parte del cliente sul mercato interno era molto più lungo rispetto a quello delle vendite all’esportazione. Pertanto l’esempio portato dalle società si è rivelato inesatto per la situazione in esame. Inoltre nessuna delle società ha presentato elementi di prova in grado di dimostrare che le rispettive operazioni di vendita all’esportazione denominate in euro erano state inizialmente negoziate in base al loro prezzo in dollari USA. Al contrario, i contratti e/o gli ordini di vendita delle operazioni di vendita all’esportazione in questione sono stati denominati in euro senza riferimento alcuno ai dollari USA. Una conversione da euro a lire turche passando per dollari USA è stata dunque ritenuta irrilevante. La Commissione ha pertanto respinto l’adeguamento richiesto sulla base dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base.

(101)      Inoltre, sebbene le società abbiano sostenuto di essere in grado di collegare le operazioni di esportazione a singole operazioni di copertura, l’adeguamento avrebbe potuto essere effettuato (e in molti casi così è stato) dopo la vendita, in base all’evoluzione delle prospettive finanziarie e al fine di massimizzare gli utili delle società. Pertanto la Commissione non ha ritenuto che la copertura potesse essere collegata direttamente alla vendita all’esportazione in questione, né che tenere conto del prezzo delle vendite a termine avrebbe rischiato di falsare l’effettivo prezzo all’esportazione».

III. Fatti, procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

A.      La causa C‑498/24 P (Çolakoğlu Metalurji e Çolakoğlu Dış Ticaret /Commissione)

1.      Fatti

9.        I fatti illustrati ai punti da 2 a 10 della sentenza impugnata nella causa C‑498/24 P possono essere riassunti come segue.

10.      La Çolakoğlu Metalurji AŞ (in prosieguo: la «CM») è un produttore esportatore turco di prodotti piatti laminati a caldo e la Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ ((in prosieguo: la «ÇOTAŞ») è una società di commercio e di esportazione turca ad essa collegata.

11.      Il 14 maggio 2020 la Commissione ha avviato un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione europea di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati (in prosieguo: «il prodotto di cui trattasi») originari della Turchia.

12.      L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta.

13.      Il 6 gennaio 2021 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/9, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (in prosieguo: il «regolamento provvisorio») (8), che assoggetta le esportazioni delle ricorrenti nell’Unione del prodotto di cui trattasi a un dazio antidumping provvisorio del 7,6%.

14.      Il 5 luglio 2021 la Commissione ha adottato il regolamento controverso, che istituisce un dazio antidumping del 7,3% sulle importazioni nell’Unione del prodotto di cui trattasi fabbricato dalle ricorrenti.

2.      Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata nella causa C‑498/24 P

15.      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 settembre 2021, la CM e la ÇOTAŞ hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento del regolamento controverso.

16.      A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti hanno dedotto quattro motivi. Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Il secondo motivo verte sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base per effetto del requisito di un pagamento di dazi all’importazione per procedere ad un adeguamento. Il terzo motivo verte su un errore manifesto di valutazione vertente sul rifiuto di procedere al calcolo trimestrale del margine di dumping e sulla conseguente violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Il quarto motivo verte sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base per effetto del rifiuto di adeguamento dei profitti e delle perdite di copertura.

17.      Con la sentenza impugnata causa C‑498/24 P, il Tribunale ha respinto questi quattro motivi e, pertanto, l’intero ricorso.

B.      Causa C‑499/24 (Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları e a./Commissione)

1.      Fatti

18.      I fatti illustrati ai punti da 2 a 10 della sentenza impugnata nella causa C‑499/24 P possono essere riassunti come segue.

19.       Le ricorrenti sono società di diritto turco. La Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ e la İskenderun Demir ve Çelik AŞ sono attive nella produzione e nella vendita di prodotti piatti laminati a caldo. La Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ è il loro commerciante collegato.

20.      Il 14 maggio 2020 la Commissione ha avviato un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione europea di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (in prosieguo: l’«inchiesta»).

21.      L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019. L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta. Le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni scritte nel corso dell’inchiesta.

22.      Il 6 gennaio 2021 la Commissione ha adottato il regolamento provvisorio, che assoggetta le esportazioni delle ricorrenti nell’Unione del prodotto di cui trattasi a un dazio antidumping provvisorio del 5,4%.

23.      Il 5 luglio 2021 la Commissione ha adottato il regolamento controverso, che istituisce un dazio antidumping del 5% sulle importazioni nell’Unione del prodotto di cui trattasi fabbricato dalle ricorrenti.

2.      Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata nella causa C‑499/24 P

24.      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 settembre 2021, le ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento del regolamento controverso.

25.      A sostegno del ricorso di annullamento, le ricorrenti hanno dedotto quattro motivi. Il primo motivo verteva sulla violazione delle prime tre frasi e della quinta frase dell’articolo 2, paragrafo 10, e dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, nonché sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 5, di tale regolamento. Il secondo motivo verteva sul fatto che il rigetto, da parte della Commissione, di un adeguamento per la copertura dei profitti e delle perdite avrebbe violato l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, l’articolo 2.4 dell’accordo antidumping e il principio di buona amministrazione. Con il terzo motivo, le ricorrenti hanno lamentato che l’articolo 2, paragrafi 5 e 6, del regolamento di base e le prime tre frasi dell’articolo 2, paragrafo 10, di tale regolamento sarebbero stati violati. Infine, il quarto motivo verteva sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base e dell’articolo 2.2.2 dell’accordo antidumping.

26.      Con la sentenza impugnata nella causa C‑499/24 P, il Tribunale ha respinto questi quattro motivi e, pertanto, l’intero ricorso.

C.      Procedimenti dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

27.      Le impugnazioni nelle cause C‑498/24 P e C‑499/24 P sono state depositate il 17 luglio 2024 e sono state iscritte nel registro della cancelleria della Corte lo stesso giorno.

28.      Con le impugnazioni, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

–        in via principale, annullare le sentenze impugnate, annullare il regolamento controverso e condannare la Commissione alle spese da esse sostenute nell’ambito dell’impugnazione nonché a quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale, e

–        in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese del procedimento dinanzi al Tribunale e dell’impugnazione.

29.      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere le impugnazioni, e

–        condannare le ricorrenti alle spese di giudizio.

30.      Conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Corte ha deciso di non tenere alcuna udienza di discussione.

IV.    Analisi giuridica

A.      Osservazioni preliminari

1.      L’Unione europea nel sistema commerciale multilaterale

31.      L’OMC garantisce il rispetto di un sistema commerciale multilaterale fondato su norme vincolanti. In quanto organizzazione regionale dotata di personalità giuridica, l’Unione europea, gode di uno status particolare in seno all’OMC, dove siede in qualità di membro a pieno titolo accanto ai suoi Stati membri (9). Data la competenza esclusiva che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE le conferisce in materia di politica commerciale comune, l’Unione europea ha ripreso a carico gli impegni internazionali dei suoi Stati membri, in particolare quelli derivanti dagli accordi dell’OMC. L’accordo antidumping, parte integrante di tale corpus, disciplina sia le condizioni sostanziali sia le norme procedurali relative all’adozione, all’attuazione e al mantenimento delle misure antidumping. Il mancato rispetto di tali prescrizioni espone le misure adottate a un rischio di contestazione nell’ambito del meccanismo di risoluzione delle controversie dell’OMC (10).

32.      Al fine di recepire tali impegni internazionali nell’ordinamento giuridico dell’Unione, il legislatore europeo ha adottato, sulla base dell’articolo 207, paragrafo 2, TFUE, il regolamento di base in materia di difesa commerciale. Tale testo definisce le condizioni in base alle quali la Commissione ha il potere di intervenire contro le pratiche commerciali sleali di esportatori stabiliti in paesi terzi quando queste causano un pregiudizio all’industria europea. In tale contesto, la Commissione esercita le funzioni di autorità inquirente e decisionale, come risulta dall’articolo 6 e dall’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. Tuttavia, conformemente al principio fondamentale dello stato di diritto, le decisioni che producono effetti giuridici sono soggette a un controllo giurisdizionale effettivo. A tale titolo, gli atti della Commissione in materia antidumping possono essere oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, con possibilità di controllo da parte della Corte in caso di impugnazione. La presente causa illustra l’esercizio di tale controllo di legittimità, che mira a garantire la conformità degli atti della Commissione alle norme dell’Unione nonché agli obblighi internazionali derivanti dall’accordo antidumping (11).

33.      Il quarto motivo dedotto nella causa C‑498/24 P e il sesto motivo dedotto nella causa C‑499/24 P sono identici in quanto mirano a contestare, essenzialmente, l’interpretazione di una disposizione, ossia l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, nonché la sua applicazione da parte della Commissione in sede di determinazione del margine di dumping. In tale contesto il Tribunale viene criticato per aver adottato la posizione giuridica della Commissione in merito all’interpretazione di detta disposizione, ignorando al contempo l’importanza dei contratti di copertura nell’ambito delle operazioni commerciali internazionali.

34.      Dato che gli argomenti delle ricorrenti vertono solo su aspetti isolati della normativa di cui trattasi, senza che sia possibile individuare chiaramente quali siano le loro intenzioni dietro tali argomenti, inizierò, a fini di chiarezza, con una presentazione di tale normativa, per far meglio comprendere le implicazioni delle presenti cause. A tal fine, spiegherò in particolare come viene effettuato il calcolo del margine di dumping nella pratica (12) e come procedere nell’ambito di operazioni che coinvolgono valute diverse (13). Inoltre, spiegherò la funzione dei contratti di copertura che le ricorrenti citano, nonché la questione se la Commissione sia tenuta a prendere in considerazione, nei suoi calcoli, accordi del genere conclusi tra parti private (14). Tali spiegazioni preliminari consentiranno di valutare meglio la fondatezza degli argomenti delle parti. È nell’ultima parte delle conclusioni che il comune motivo d’impugnazione sarà sottoposto ad un esame approfondito (15).

2.      Norme che disciplinano la determinazione del margine di dumping

35.      Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di base, un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all’esportazione nell’Unione è inferiore ad un prezzo comparabile di un prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali. Il dumping è pertanto determinato confrontando due valori: un primo valore, che corrisponde al prezzo del prodotto nel mercato interno del paese terzo interessato, è denominato «valore normale»; il secondo valore è il «prezzo all’esportazione» nell’Unione europea del prodotto di cui trattasi. Il risultato ottenuto costituisce il «margine di dumping», definito all’articolo 2, paragrafo 12, del regolamento di base come «l’importo di cui il valore normale supera il prezzo all’esportazione».

36.      Come rilevato dalla Corte nella sua giurisprudenza (16), la determinazione del valore normale di un prodotto costituisce una delle tappe fondamentali che devono consentire di accertare l’esistenza di un eventuale dumping. A tal riguardo, l’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di base prevede che il valore normale sia di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore. Per quanto riguarda il prezzo all’esportazione, dall’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base si evince che esso corrisponde al prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto all’esportazione verso l’Unione. Si tratta del prezzo del prodotto alla frontiera dell’Unione, vale a dire prima del suo ingresso nel mercato dell’Unione, e non del prezzo pagato al momento della sua commercializzazione all’interno dell’Unione.

37.      Una volta determinati questi due valori, si deve procedere al loro confronto, che deve essere effettuato in modo «equo» e «allo stesso stadio commerciale», conformemente ai requisiti stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Per arrivare a questo confronto, vengono effettuati degli adeguamenti. Se una parte chiede tali adeguamenti, essa deve dimostrare che la sua domanda è giustificata (17). In pratica, la Commissione confronta i prezzi – vale a dire il valore normale e il prezzo all’esportazione – allo stadio «franco fabbrica», detraendo i costi che intervengono nella vendita del prodotto.

38.      Conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è determinato o mediante un metodo detto «simmetrico», che consiste nel confrontare la media ponderata del valore normale con la media ponderata dei prezzi di tutte le esportazioni nell’Unione, oppure mediante un metodo detto «asimmetrico», consistente nel confrontare la media ponderata del valore normale con i prezzi di ogni singola operazione di esportazione verso l’Unione. Qualunque sia il metodo adottato, esso deve consentire di riflettere fedelmente la reale entità del dumping accertato. Il calcolo preciso del margine di dumping è di particolare importanza nella pratica, dato che qualsiasi dazio antidumping non può eccedere tale margine di dumping (18).

3.      Difficoltà pratiche connesse al calcolo del margine di dumping, in particolare per quanto riguarda la presa in considerazione delle diverse valute

39.      Il calcolo esatto del margine di dumping solleva spesso difficoltà nella pratica. Un rigore particolare si impone, in particolare, per effetto del requisito, previsto all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, secondo cui il confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale deve essere «equo». Tale disposizione del diritto dell’Unione non definisce cosa si intenda per «confronto equo». Tuttavia, il concetto corrispondente previsto all’articolo 2.4 dell’accordo antidumping, su cui si fonda l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, è stato interpretato a livello dell’OMC nel senso che implica che il confronto debba essere «imparziale e obiettivo» (19). L’obbligo di garantire un «confronto equo» è inteso nel senso che si estende a tutte le disposizioni dell’articolo 2 dell’accordo antidumping (20).

40.      Ai fini di un’interpretazione conforme al diritto dell’OMC (21), è opportuno che gli stessi principi si applichino alle disposizioni di cui all’articolo 2 del regolamento di base. Un approccio del genere è giustificato, in particolare, dalla scelta esplicita del legislatore dell’Unione di riprodurre fedelmente le disposizioni del diritto dell’OMC in materia di antidumping nel diritto dell’Unione (22).

41.      Un confronto pertinente tra il prezzo all’esportazione e il prezzo praticato per il consumo sul mercato interno del paese esportatore richiede, per logica, che questi due valori siano espressi in una stessa valuta – condizione che, in pratica, non è sistematicamente soddisfatta nell’ambito degli scambi internazionali (23). Ne consegue la necessità di operare una conversione valutaria di uno dei prezzi nella valuta di riferimento dell’altro mercato, operazione che, nonostante la sua apparente neutralità tecnica, pone una serie di sfide di ordine metodologico e giuridico che occorre esporre qui di seguito.

42.      Difficoltà specifiche nel calcolo del margine di dumping si verificano, in particolare, quando vengono utilizzate valute diverse, in quanto le fluttuazioni dei tassi di cambio possono falsare il valore reale delle merci interessate e, di conseguenza, alterare l’entità del margine di dumping (24). Infatti, il tasso di conversione tra le valute applicabili può variare in funzione della data presa in considerazione per la determinazione dei prezzi. A meno che la conversione non sia effettuata con un tasso di cambio appropriato, il confronto dei prezzi da parte di un’autorità d’inchiesta può condurre a una stima errata del margine di dumping, in violazione dell’esigenza di un «confronto equo» (25). È pertanto imperativo, in simili circostanze, disporre di criteri uniformi che consentano all’autorità competente di eliminare, nell’ambito del calcolo, le distorsioni risultanti dalle variazioni dei tassi di cambio.

43.      L’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, oggetto dei presenti procedimenti, contiene disposizioni specifiche relative alle conversioni valutarie ai fini del confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale. In generale, i prezzi all’esportazione non sono espressi nella moneta nazionale del paese esportatore, ma piuttosto in una delle valute più scambiate a livello internazionale. Una conversione valutaria è quindi «[richiesta]» ai sensi della prima frase di tale disposizione quando il valore normale è espresso nella valuta locale degli esportatori, che è diversa da quella utilizzata per le vendite all’esportazione. Viceversa, sarebbe contrario a tale disposizione effettuare una conversione valutaria qualora i prezzi da confrontare siano già denominati nella stessa valuta (26). In pratica, al fine di determinare se sia necessaria una conversione valutaria, le autorità inquirenti devono verificare se le vendite siano realizzate in una stessa valuta.

44.      La prima frase dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base stabilisce che, di norma, la conversione deve basarsi sul «tasso di cambio alla data della vendita». La seconda frase precisa che «[l]a data di vendita è di norma la
data della fattura, ma si può utilizzare la data del contratto, dell’ordine di acquisto o della conferma dell’ordine, se tali documenti sono più idonei a determinare le condizioni di vendita» (27). In ogni caso, è importante fissare una data che offra le migliori garanzie per l’identificazione delle condizioni essenziali di vendita. La prova deve essere fornita caso per caso dalla Commissione o dalla parte interessata. I contratti quadro o le semplici dichiarazioni di intenti non soddisfano generalmente tali criteri (28). In deroga a questa regola generale, il «tasso di cambio della vendita a termine» deve essere utilizzato se una vendita di valute sui mercati a termine è direttamente collegata alla vendita all’esportazione in oggetto. Tratterò quest’ultima variante in modo più dettagliato più avanti in queste conclusioni.

45.      Nel fissare una regola relativa al momento appropriato per la determinazione del tasso di cambio («la data della vendita»), l’accordo antidumping e il regolamento di base partono inevitabilmente dal presupposto che la conversione possa essere effettuata solo sulla base del tasso di cambio. In tal modo viene espressamente escluso qualsiasi altro metodo di conversione. In particolare, i valori astratti, al pari delle parità di potere d’acquisto dei consumatori, calcolati tra l’altro dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (in prosieguo: l’«OCSE») e dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (in prosieguo: l’«ONU»), non possono essere considerati come riferimenti determinanti. Analogamente, l’impatto concreto delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione è determinato in base ai tassi di cambio ufficiali su cui si basano le operazioni commerciali internazionali.

46.      Né l’accordo antidumping né il regolamento di base precisano la fonte a partire dalla quale devono essere ottenuti i tassi di cambio. In pratica, vengono utilizzati i tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea. Se per una determinata valuta non è fornito alcun tasso di cambio, si applicano di norma i tassi di cambio determinati dal Fondo monetario internazionale. La Commissione utilizza i tassi di cambio medi mensili, salvo in caso di svalutazione significativa, nel qual caso può basarsi sui tassi di cambio giornalieri. Pertanto, poco importa che il fabbricante esportatore utilizzi o meno, a fini interni, tassi diversi nei suoi sistemi contabili, nonostante il fatto che, per ragioni pratiche, la Commissione si basi spesso sulla conversione correntemente applicata dall’impresa per la raccolta e la verifica dei dati nell’ambito di numerosi procedimenti di inchiesta (29).

47.      Al di là delle norme generali enunciate all’articolo 2.4.1 dell’accordo antidumping, che si ritrovano nell’ordinamento giuridico dell’Unione all’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, le autorità inquirenti dispongono di un potere discrezionale per quanto riguarda altri aspetti relativi alla conversione delle valute. A titolo di esempio, tali autorità procedono di norma alla conversione della valuta delle esportazioni nella valuta nazionale del paese esportatore. Tuttavia, esse possono anche optare per la conversione della valuta delle vendite locali nella valuta utilizzata per le vendite all’esportazione (30). Di norma, il prezzo all’esportazione è convertito nella valuta nazionale del paese esportatore sulla base del tasso di cambio medio durante il periodo dell’inchiesta (31).

48.      Infine, occorre rilevare che il legislatore dell’Unione, discostandosi dalle disposizioni dell’accordo antidumping, ha integrato le norme relative alle conversioni valutarie in un dispositivo giuridico che conferisce agli operatori economici il diritto di chiedere la correzione dei valori connessi a fattori che si ritiene abbiano un impatto sui prezzi e, di conseguenza, sulla comparabilità di questi ultimi. Questo punto riveste particolare importanza in quanto consente alle aziende di partecipare attivamente, con la Commissione, agli adeguamenti e alle rettifiche apportati al calcolo del margine di dumping.

4.      Sull’importanza degli accordi di copertura nel commercio internazionale

49.      Per tutelarsi contro i rischi finanziari connessi alle fluttuazioni dei tassi di cambio o alle variazioni dei prezzi delle merci, gli operatori economici ricorrono frequentemente a contratti di copertura o inseriscono nei loro accordi clausole di conversione contrattuale. Gli strumenti di copertura valutaria hanno l’effetto di bloccare un tasso di cambio applicabile a un’operazione futura. Un meccanismo del genere consente, ad esempio, che, se l’euro si svaluta dopo che un esportatore ha fissato i suoi prezzi in euro, la copertura valutaria gli garantisca comunque di ricevere un importo prevedibile nella sua valuta nazionale.

50.      Tali contratti di copertura costituiscono accordi conclusi tra parti private, il cui scopo è la gestione interna del rischio, e, in linea di principio, non hanno alcun effetto giuridico sul metodo di calcolo del margine di dumping applicato dall’autorità inquirente. In particolare, tali contratti non hanno alcun impatto sulla politica della Commissione in materia di tassi di cambio. Essi non possono neppure esonerare dalla responsabilità per i dazi antidumping. In tale contesto, va notato che, in passato, la Commissione ha sistematicamente rifiutato di adottare un tasso di cambio diverso da quello ufficiale a pronti, escludendo così qualsiasi presa in considerazione dei contratti a termine o delle operazioni di copertura (32).

51.      Le ragioni che giustificano, in linea di principio, il rifiuto di attribuire una qualsivoglia portata giuridica ad accordi di copertura di tale tipo sono evidenti e derivano già dalle considerazioni sopra esposte relative al calcolo del margine di dumping. Occorre, in primo luogo, rilevare che il regolamento di base non menziona affatto contratti del genere nell’ambito della regola generale enunciata all’articolo 2, paragrafo 10, lettera j).

52.      In secondo luogo, si deve osservare che solo il metodo adottato dalla Commissione, basato sull’utilizzo dei tassi di cambio ufficiali, è idoneo a garantire il grado di neutralità richiesto per la conversione del prezzo normale e di quello all’esportazione, in quanto resta al riparo da qualsiasi influenza da parte di terzi che possano perseguire interessi finanziari propri (33).

53.      Inoltre, tale metodo soddisfa pienamente l’esigenza di trasparenza dell’azione amministrativa, in quanto consente alle parti interessate – imprese e Stati terzi – di comprendere il modo in cui la Commissione esercita le proprie competenze, e di verificarne la conformità alle regole del sistema commerciale multilaterale.

54.      Inoltre, grazie alla sua costanza e al fatto che la Commissione motiva regolarmente, nelle sue decisioni – nel caso di specie, al considerando 98 del regolamento controverso (34)–, il mantenimento di tale prassi, quest’ultima consente ai giudici dell’Unione di esercitare un controllo giurisdizionale effettivo.

55.      Se, invece, la Commissione dovesse erigere i soli accordi conclusi tra parti private a criterio determinante per l’operazione di conversione valutaria nell’ambito del calcolo del margine di dumping, ci sarebbe il serio rischio che la sua prassi amministrativa evolva verso un approccio casistico, caratterizzato da un’imprevedibilità incompatibile con le esigenze di certezza del diritto.

56.      Un simile sviluppo minerebbe la stabilità delle relazioni commerciali dell’Unione con i paesi terzi. Inoltre, danneggerebbe la credibilità istituzionale della Commissione, lasciando erroneamente intendere che il metodo di conversione applicabile potrebbe essere soggetto ad arbitrarietà o all’influenza di interessi privati.

57.      Parimenti, non si può escludere che Stati terzi siano indotti, attraverso la fissazione contrattuale di tassi di cambio astratti o autonomi da parte di operatori privati, a cercare di esercitare un’influenza indebita sulla prassi amministrativa della Commissione (35), il che potrebbe compromettere la sovranità dell’Unione in materia di politica commerciale comune. Per evitare rischi del genere, occorre preservare la prassi costante della Commissione, che peraltro è stata espressamente convalidata dalla giurisprudenza della Corte (36).

58.      Nonostante quanto precede, i contratti di copertura devono tuttavia essere presi in considerazione in base all’eccezione prevista all’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base relativo alle operazioni a termine. Come risulta da tale disposizione, «il tasso di cambio della vendita a termine» è utilizzato, a condizione che la vendita di valuta su operazioni a termine sia direttamente collegata all’operazione di esportazione. In altri termini, il contratto di copertura deve presentare un legame diretto con il prezzo effettivamente praticato al momento della vendita all’esportazione oggetto dell’inchiesta.

59.      Nell’interesse di una precisazione terminologica, va ricordato che per «copertura» si intende uno strumento finanziario destinato a ridurre o a neutralizzare il rischio finanziario a cui è esposta un’azienda. A tal riguardo, il contratto a termine di vendita di valute funziona come un impegno fermo, assunto alla data di stipula, a vendere un determinato importo di valute a un tasso di cambio fissato in anticipo, a una scadenza concordata, rendendo così possibile garantire il risultato dell’operazione di cambio indipendentemente dalle successive fluttuazioni del mercato.

60.      Inoltre, lo strumento di copertura non deve essere di natura generale o speculativa, ma deve essere collegato a specifiche operazioni o vendite effettuate durante il periodo dell’inchiesta. Spetta all’esportatore dimostrare in modo attivo e documentato che il contratto di copertura influenza il prezzo all’esportazione in modo tale da giustificare un adeguamento. Se tali condizioni non sono soddisfatte, si applica la regola generale, prendendo come base il tasso di cambio ufficiale in vigore alla data della vendita.

61.      È alla luce delle considerazioni che precedono che, nel prosieguo dell’analisi, occorre esaminare il quarto motivo dedotto nella causa C‑498/24 P e il sesto motivo dedotto nella causa C‑499/24 P. Tali motivi, basati essenzialmente su argomenti identici, devono essere esaminati congiuntamente nella presente analisi. Innanzitutto, però, è opportuno ricordare le motivazioni delle sentenze impugnate e gli argomenti che le parti hanno sollevato nei loro confronti nell’ambito dell’impugnazione.

B.      Esame dei motivi d’impugnazione

1.      Motivazione addotta dal Tribunale nelle sentenze impugnate

62.      Come indicato in precedenza (37), il Tribunale, nelle sentenze impugnate, ha respinto i ricorsi di annullamento proposti dalle ricorrenti, relativi, tra l’altro, alla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base (38).

63.      Il Tribunale ha in particolare ricordato che i contratti di copertura citati dalle ricorrenti a sostegno della loro domanda di adeguamento ai sensi della summenzionata disposizione riguardavano vendite all’esportazione denominate in euro e che il rischio di conversione era coperto in tutti questi contratti rispetto al dollaro statunitense. Tuttavia la Commissione, poiché doveva garantire un confronto equo tra il valore normale denominato in lire turche e il prezzo all’esportazione, ha convertito direttamente in lire turche tutte le operazioni di esportazione denominate in euro, in quanto non era necessaria una conversione intermedia in dollari statunitensi per garantire un confronto equo (39).

64.      Il Tribunale ha altresì rilevato che il tasso di conversione dell’euro in dollari statunitensi previsto nei contratti di copertura citati dalle ricorrenti per chiedere un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base era indicato per la copertura in dollari statunitensi, ma non aveva nulla a che vedere con la conversione che la Commissione doveva effettuare per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione (40). Di conseguenza, i contratti di copertura menzionati dalle ricorrenti erano irrilevanti ai fini di tale conversione, come indicato al considerando 98 del regolamento controverso.

65.      L’argomento dedotto dalle ricorrenti in primo grado, secondo cui la Commissione doveva utilizzare il tasso di conversione previsto nei contratti di copertura, è stato quindi respinto in quanto infondato (41). Di conseguenza, tenuto conto dell’irrilevanza dei contratti di copertura citati dalle ricorrenti a sostegno della loro domanda di adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, il Tribunale ha respinto anche le altre allegazioni delle ricorrenti riguardanti l’asserita violazione del principio di buona amministrazione, dedotta sulla base dell’asserita violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base (42).

2.      Osservazioni delle parti

a)      Argomenti delle ricorrenti

66.      Le ricorrenti sostengono che, poiché l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base porrebbe l’accento sulla data di vendita piuttosto che sulla valuta e sul tasso di conversione, come osservato dal Tribunale nelle sentenze impugnate (43), ciò dovrebbe essere il fattore rilevante da prendere in considerazione da parte della Commissione, dal momento che i tassi di cambio sono reciprocamente «interconnessi». Secondo le ricorrenti, ciò significherebbe che la valuta pertinente per il prezzo all’esportazione dovrebbe essere convertita utilizzando una conversione in dollari statunitensi. Un approccio del genere troverebbe conferma in una delle sentenze impugnate (44).

67.      Le ricorrenti aggiungono che, se si dovesse accogliere l’interpretazione del Tribunale secondo cui le operazioni di copertura possono essere prese in considerazione unicamente quando l’operazione riguarda la valuta della fattura e la valuta di conversione utilizzata dalla Commissione, sarebbe troppo facile eludere l’obbligo enunciato alla prima frase dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. Contestano anche le ulteriori conclusioni del Tribunale nelle sentenze impugnate (45).

b)      Argomenti della Commissione

68.      La Commissione rileva che le ricorrenti contestano solo l’argomento sviluppato nelle sentenze impugnate relativo alla differenza concettuale tra il tasso di conversione dell’euro in dollari statunitensi contenuto nei contratti di copertura e quello applicato dalla Commissione per confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione (46). Esse non contestano il ragionamento secondo cui i contratti miravano a coprire un rischio di conversione in dollari statunitensi, il che rende il loro riferimento al dollaro statunitense irrilevante ai fini della conversione effettuata dalla Commissione. Di conseguenza, la Commissione ritiene che il motivo di impugnazione sia inoperante.

69.      La Commissione ricorda che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, essa dispone di un ampio potere discrezionale per effettuare conversioni di valuta al fine di confrontare valori economici complessi. Le ricorrenti dovevano dimostrare che la conversione nella valuta del paese esportatore costituiva un errore manifesto, cosa che non hanno fatto, limitandosi a dedurre la violazione dei termini di tale regolamento. Le sentenze impugnate confermano che i loro argomenti non erano sufficienti a contestare il metodo di conversione utilizzato.

70.      La Commissione ricorda che il confronto richiede una conversione delle valute per garantire l’equità tra valore normale e prezzo all’esportazione. È prassi corrente confrontare nella valuta del paese esportatore – nel caso di specie, la lira turca. Il riferimento ai dollari statunitensi nei contratti di copertura mirava unicamente a coprire un rischio di conversione e non era quindi pertinente per garantire il confronto equo, tanto più che il prezzo all’esportazione era denominato in euro. Gli argomenti delle ricorrenti sulla «data di vendita» e l’«interconnessione dei tassi di cambio» non modificano tale analisi e la giurisprudenza citata conferma di fatto il metodo di conversione adottato dalla Commissione.

3.      Il mio punto di vista

a)      Osservazioni generali

71.      In via preliminare occorre ricordare che dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea si evince che l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché gli elementi di prova allegati. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione (47).

72.      In aggiunta, risulta dalla giurisprudenza della Corte che, qualora una parte contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere nuovamente discussi nel corso del procedimento di impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse in tal modo basare la propria impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, detto procedimento sarebbe privato di una parte del suo significato (48).

73.      Tali osservazioni generali sono necessarie nella misura in cui le ricorrenti contestano sia alla Commissione sia al Tribunale di aver commesso, in sostanza, gli stessi errori nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. Gli errori di diritto consisterebbero, da un lato, nel rifiuto della Commissione di dare seguito alle domande di rettifica formulate dalle ricorrenti sulla base di tale disposizione e, dall’altro, nel fatto che il Tribunale ha avallato tale posizione. Più specificamente, le ricorrenti addebitano alla Commissione e al Tribunale di non aver riconosciuto alcuna portata giuridica ai contratti di copertura che avevano stipulato ai fini della conversione valutaria. Secondo le ricorrenti, tale conversione avrebbe dovuto avvenire tramite il dollaro statunitense e non direttamente dall’euro alla lira turca.

b)      Valutazione della motivazione delle sentenze impugnate

74.      Occorre anzitutto notare che l’applicabilità dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base ai fatti del caso di specie non è contestata da nessuna delle parti del procedimento. Le operazioni in questione riguardavano lo scambio di merci fatturate in diverse valute – vale a dire in euro e in dollari statunitensi – prodotte in Turchia e destinate all’esportazione nell’Unione europea. In tale contesto, la Commissione era tenuta ad effettuare una conversione valutaria conformemente a tale disposizione nell’ambito del confronto dei prezzi. La controversia tra la Commissione e le ricorrenti, oggetto dei procedimenti di primo grado, si limita esclusivamente alla questione delle modalità di tale conversione.

75.      Se le ricorrenti intendono sostenere che la data di vendita costituisce il criterio determinante per la fissazione del tasso di conversione applicabile, una simile affermazione non può essere contestata. Tenuto conto delle fluttuazioni intrinseche dei mercati dei cambi, è necessario individuare un momento preciso come punto di riferimento per la conversione. Prendendo in considerazione la data di vendita, è stata adottata una decisione giuridicamente vincolante nell’ambito del sistema multilaterale del commercio internazionale, con vari elementi oggettivi che possono essere utilizzati per determinare tale data, vale a dire la data di fatturazione, la data del contratto, dell’ordine di acquisto o della conferma dell’ordine. Ho richiamato l’attenzione su questo aspetto nelle mie osservazioni preliminari (49). Ciò premesso, nessun elemento delle sentenze impugnate suggerisce che il Tribunale abbia assunto una posizione contraria. Non si può quindi ritenere che sia stato commesso un errore di diritto.

76.      Se le ricorrenti sostengono invece che, in assenza di norme precise di diritto dell’Unione relative alla valuta applicabile alla conversione, spetterebbe esclusivamente ai partner commerciali determinare tale valuta nei loro contratti di copertura, una simile interpretazione deve essere respinta. Essa non tiene conto del fatto che, da un lato, le merci di cui trattasi sono state esportate nell’Unione europea, con il risultato che l’euro è la valuta di riferimento applicabile, e che, dall’altro, l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base conferisce alla Commissione un potere discrezionale in assenza di disposizioni contrarie. È pacifico che la Commissione fonda i suoi calcoli sul tasso di cambio della valuta del paese esportatore – nella fattispecie, la lira turca (50). Questa scelta della conversione valutaria nella valuta del paese interessato non è né casuale né arbitraria. La Commissione non ha effettuato una conversione valutaria non correlata alle operazioni di esportazione in questione, e del resto le ricorrenti non suggeriscono il contrario (51).

77.      Nel caso di specie, i contratti di copertura stipulati dalle ricorrenti avevano come unico obiettivo quello di neutralizzare i potenziali rischi di cambio associati alla conversione tra l’euro e il dollaro statunitense. Tuttavia, la Commissione ha convertito l’euro direttamente in lire turche, senza passare per una conversione intermedia in dollari statunitensi. Il Tribunale ha quindi correttamente ritenuto che non vi fosse né una base giuridica né alcun elemento di fatto che giustificasse la presa in considerazione di valute diverse dall’euro e dalla lira turca, o il ricorso a una conversione intermedia in dollari statunitensi. Poiché tutti i prezzi all’esportazione soggetti a conversione sono denominati in euro (52), come risulta dal considerando 98 del regolamento controverso, senza alcun riferimento apparente al dollaro statunitense, e tenuto conto della destinazione delle merci, l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base non richiedeva una conversione intermedia in dollari statunitensi.

78.      Questa conclusione non è inficiata dall’argomento delle ricorrenti secondo cui la Commissione sarebbe passata attraverso una conversione intermedia in euro anziché convertire direttamente in dollari statunitensi in lire turche. Come ricorda il Tribunale ai punti da 20 a 24 della sentenza impugnata nella causa C‑499/24 P, le ricorrenti avevano fatturato determinate vendite interne e dichiarato i loro costi di produzione in dollari statunitensi. In tale contesto, la Commissione ha scelto di procedere ad una conversione attraverso l’euro al fine di garantire un confronto equo. Se tale metodo può sembrare discutibile – dal momento che la necessità o il valore aggiunto di tale conversione intermedia in considerazione della «interconnessione» dei tassi di cambio è dubbia (53)–, tale divergenza resta irrilevante ai fini dell’analisi. Infatti, nessun obbligo legale impone di tener conto di transazioni in valuta estera sui mercati a termine in una valuta diversa da quella presa in considerazione dalla Commissione per il confronto.

79.      I contratti di copertura stipulati dalle ricorrenti non erano rilevanti ai fini della conversione valutaria controversa. Non c’era quindi alcun motivo oggettivo per prenderli in considerazione nel calcolo. Il Tribunale ha quindi giustamente dichiarato, nelle sentenze impugnate, che la conversione prevista nei contratti di copertura tra l’euro e il dollaro statunitense non aveva alcuna rilevanza sulla conversione effettuata dalla Commissione e poteva essere ignorata.

80.      Dal punto di vista del Tribunale, tale affermazione era sufficiente per respingere il motivo dedotto dalle ricorrenti. A mio avviso, ciò non costituisce un errore di diritto. Come correttamente rilevato dal Tribunale, la Commissione non era tenuta a prendere in considerazione il tasso di cambio fissato nei contratti di copertura, ma – come precisa espressamente il considerando 98 del regolamento controverso – poteva seguire la sua prassi amministrativa consolidata e utilizzare, per il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, la valuta del paese esportatore, vale a dire la lira turca.

c)      Osservazioni aggiuntive

81.      Sebbene la motivazione delle sentenze impugnate sia già sufficientemente precisa e dettagliata per respingere il motivo comune delle impugnazioni, desidero formulare alcune osservazioni aggiuntive al fine di chiarire ulteriormente il contesto giuridico e di consentire alla Corte di meglio cogliere i punti centrali delle cause in questione.

82.      In primo luogo, dal fascicolo non risulta che una conversione in dollaro statunitense abbia alterato in modo sostanziale il risultato del calcolo, tanto più che le ricorrenti non hanno prodotto alcuna prova di un pregiudizio. Esse si sono limitate – come precisa il considerando 99 del regolamento controverso – ad affermare che la conversione incideva sulla comparabilità dei prezzi e hanno prodotto un esempio teorico sostenendo che si sarebbe dovuto utilizzare il tasso di cambio previsto nei contratti di copertura. Come indicato nel considerando 100 del regolamento controverso, tale esempio teorico non costituisce una prova, in quanto non riflette né le operazioni reali delle ricorrenti né il calcolo del margine di dumping. Poiché le ricorrenti non hanno presentato alcun argomento convincente per contestare tale affermazione, occorre seguire l’analisi della Commissione.

83.      In più, l’argomento delle ricorrenti relativo ad un’«interconnessione» delle valute non dimostra in alcun modo un effetto sfavorevole della conversione in lire turche; al contrario, tende a confutare tale ipotesi. Se esistesse una simile interconnessione, si dovrebbe concludere che dalla conversione non deriva alcuno svantaggio. La Commissione ha quindi giustamente sostenuto che le ricorrenti non avevano dimostrato che un errore manifesto nell’esercizio del suo potere discrezionale avrebbe condotto ad un confronto ingiusto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione.

84.      In secondo luogo, nell’osservare che la Commissione non era tenuta a prendere in considerazione i contratti di copertura, il Tribunale ha, in definitiva, espresso che la Commissione non era tenuta a discostarsi dalla sua prassi amministrativa consolidata per la determinazione del margine di dumping. Tale punto di diritto va condiviso. Come esposto nelle presenti conclusioni, il mantenimento di tale prassi amministrativa è giustificato nell’ambito delle relazioni commerciali internazionali, in quanto garantisce la neutralità, l’obiettività, la stabilità, l’indipendenza e la trasparenza dell’azione amministrativa (54).

85.      Tali obiettivi di interesse generale prevalgono sugli interessi privati degli operatori economici. I contratti di copertura sono accordi di diritto privato che riguardano unicamente la gestione interna del rischio e non possono, in linea di principio, incidere giuridicamente sul metodo utilizzato dall’autorità inquirente per il calcolo del margine di dumping. La Commissione non era quindi tenuta ad adeguare i suoi calcoli alle valute o ai tassi di cambio scelti dalle parti.

86.      Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le istituzioni dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale nell’ambito della politica commerciale comune, specialmente nell’ambito delle misure di difesa commerciale, tenuto conto della complessità tecnica ed economica delle analisi sottostanti (55). La presa in considerazione di valute o di tassi di cambio scelti unicamente per tutelare interessi finanziari privati metterebbe in discussione tale margine di discrezionalità.

87.      In terzo luogo, i contratti di copertura avrebbero dovuto essere presi in considerazione solo se le operazioni avessero rispettato le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, che prevede un’eccezione per le operazioni a termine direttamente collegate all’esportazione. Va ricordato che le eccezioni devono essere interpretate in modo restrittivo (56). Nel caso in esame la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che queste condizioni fossero soddisfatte. In mancanza di prove convincenti, si dovrebbe ritenere che non fossero soddisfatte.

88.      A tal riguardo, la Commissione ha rilevato che le vendite in dollari statunitensi nei mercati esteri non erano «direttamente collegate» alle vendite all’esportazione, come richiesto dall’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. Il considerando 101 del regolamento controverso precisa inoltre che talune operazioni di copertura potevano essere adeguate dopo la vendita per tener conto dell’evoluzione delle prospettive finanziarie e massimizzare gli utili delle società, circostanza che le ricorrenti contestavano in primo grado dinanzi al Tribunale. Quest’ultimo non ha tuttavia esaminato tali argomenti, ritenendo che la motivazione addotte dalla Commissione al considerando 98 del regolamento controverso fosse sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. Qualora la Corte dovesse invece dichiarare che tale motivazione non era sufficiente a respingere il motivo di impugnazione vertente sulla violazione di tale disposizione e decidere di rinviare la causa al Tribunale, spetterebbe allora a quest’ultimo esaminare l’eventuale natura speculativa di tali operazioni.

89.      Per concludere, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il controllo esercitato dai giudici dell’Unione sulle valutazioni di natura economica operate dalla Commissione, anche nell’ambito della normativa antidumping, si limita alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati, dell’assenza di errore manifesto di valutazione nonché dell’assenza di sviamento di potere (57). Ebbene, non mi sembra che il ragionamento seguito dal Tribunale, anche alla luce di un controllo giurisdizionale particolarmente esigente, possa essere considerato viziato da un errore di diritto.

90.      Sulla base degli elementi esposti nella mia analisi, occorre, a mio avviso, respingere in quanto infondati il quarto motivo dedotto nella causa C‑498/24 P e il sesto motivo dedotto nella causa C‑499/24 P.

V.      Conclusione

91.      Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di respingere il quarto motivo di impugnazione dedotto nella causa C‑498/24 P (Çolakoğlu Metalurji et Çolakoğlu Dış Ticaret/Commissione) e il sesto motivo dedotto nella causa C‑499/24 P (Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları e a./Commissione).



1      Lingua originale: il francese.


2      Sentenza dell’8 maggio 2024, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları e a./Commissione (T‑629/21, in prosieguo: la «sentenza impugnata nella causa C‑499/24 P», EU:T:2024:303).


3      Sentenza dell’8 maggio, Çolakoğlu Metalurji e Çolakoğlu Dış Ticaret/Commissione (T‑630/21, in prosieguo: la «sentenza impugnata nella causa C‑498/24 P», EU:T:2024:304).


4      GU 2021, L 238, pag. 32


5      GU 2016, L 176, pag. 21


6      GU 1994, L 336, pag. 1


7      GU 1994, L 336, pag. 103


8 GU 2021, L 3, pag. 4


9 V. conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe nella causa Commissione/Hansol Paper (C‑260/20 P, EU:C:2022:13, paragrafo 71).


10 V. controversia DS591, relativa alla denuncia dell’Unione relativa ai dazi antidumping imposti dalla Colombia sulle importazioni di patate fritte surgelate provenienti dalla Germania, dal Belgio e dai Paesi Bassi. L’Unione è risultata vittoriosa dinanzi al panel (ottobre 2022) e successivamente in appello (dicembre 2022), in quanto i due organi hanno concluso che la Colombia aveva violato diverse disposizioni dell’accordo antidumping.


11      Così facendo, l’Unione adempie inoltre ai suoi obblighi derivanti da convenzioni, in quanto è tenuta, in forza dell’articolo 13 dell’accordo antidumping e dell’articolo X, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo GATT, a mantenere procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi, al fine di garantire un controllo giurisdizionale delle misure antidumping adottate.


12      V. paragrafi 35 e seguenti di queste conclusioni.


13      V. paragrafi 39 e seguenti delle presenti conclusioni.


14      V. paragrafi 49 e seguenti delle presenti conclusioni.


15      V. paragrafi 62 e seguenti delle presenti conclusioni.


16      V. sentenza del 1° ottobre 2014, Consiglio/Alumina (C‑393/13 P, EU:C:2014:2245, punto 20).


17      V. sentenza del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP (C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 58).


18      Hahn, M., EUV/AEUV – Kommentar (Calliess/Ruffert), 6e éd., Munich, 2022, article 207 TFUE, point 141.


19      V. relazione dell’organo d’appello dell’OMC nella controversia DS442, Unione europea – Misure antidumping sulle importazioni di determinati alcoli grassi originari dell’Indonesia, punto 5.21. Secondo la versione in lingua inglese, il confronto deve essere «unbiased, objectif, and even-handed», mentre la versione in lingua spagnola impiega i termini «impercial, objectiva y equilibrada»


20      V. relazione dell’organo d’appello dell’OMC nella controversia DS141, Comunità europee – Dazio antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone dall’India, punto 59.


21      V. sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube (C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punti 31 e 32).


22      Anders, H., EU Dumping Determinations and WTO Law, Alphen aan den Rijn, 2009, pag. 234.


23      Palmetter, N.D., «Exchange Rates and Antidumping Determinations», Journal of World Trade, vol. 22, n. 2, 1988, pag. 73.


24      V. sentenza del 7 maggio 1987, Nachi Fujikoshi/Consiglio (255/84, EU:C:1987:203, punto 52).


25      Kim, J.B., «Currency Conversion in the Anti-dumping Agreement», Journal of World Trade, vol. 34. n. 4, 2000, pag. 125.


26      V. relazione del panel dell’OMC nella controversia DS179, Stati Uniti – Misure antidumping sulle lamiere di acciaio inossidabile in rotoli e sui fogli e nastri di acciaio inossidabile originari della Corea, paragrafi 6.13 e 6.41.


27      A differenza dell’accordo antidumping, il regolamento di base privilegia la data di fatturazione come riferimento per la «data di vendita», piuttosto che la data del contratto, dell’ordine di acquisto o della conferma dell’ordine (v. nota 8 dell’articolo 2.4.1 dell’accordo antidumping).


28      Bungenberg, M./Reinhold, P., EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Monaco di Baviera 2024, AD-GVO 2016, articolo 2, punto 346.


29      Bungenberg, M./Reinhold, P., EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Monaco di Baviera 2024, AD-GVO 2016, articolo 2, punto 345.


30      De Baere, P./du Parc, C./Van Damme, I., The WTO Anti-Dumping-Agreement – A Detailed Commentary, Cambridge 2021, pag. 123.


31      Van Bael à Bellis, EU Anti-Dumping and Other Trade Defence Instruments, Alphen aan den Rijn 2011, pag. 123. V. anche sentenza del 7 maggio 1987, Nachi Fujikoshi/Consiglio (255/84, EU:C:1987:203, punto 52).


32      Van Bael à Bellis, EU Anti-Dumping and Other Trade Defence Instruments, Alphen aan den Rijn 2011, pag. 123. Come si evince dal considerando 17 del regolamento (CEE) n. 1696/88 della Commissione, del 14 giugno 1988, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fibre tessili sintetiche di poliesteri, originari degli Stati Uniti d’America, del Messico, della Romania, di Taiwan, della Turchia e della Iugoslavia (GU 1988, L 151, pag. 47), «la Commissione (…) non ha accettato un adeguamento a titolo delle coperture per i rischi di cambio (hedging of exchange rates) basandosi sul fatto che un siffatto adeguamento non è previsto nel[la]normativa relativa alla difesa contro le pratiche di dumping]. In ogni caso, la Commissione ha ritenuto che la copertura per i rischi di cambio fosse una tecnica finanziaria indipendente dalla transazione commerciale propriamente detta. Un adeguamento a questo titolo viene richiesto del resto soltanto nei casi in cui esso è favorevole all’esportatore».


33      Van Bael à Bellis, EU Anti-Dumping and Other Trade Defence Instruments, Alphen aan den Rijn 2011, pag. 123, fanno riferimento al regolamento (CEE) n. 738/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di cotone originari del Brasile e della Turchia (GU 1992, L 82, pag. 1). Come risulta dal considerando 28 di tale regolamento, «[l]a decisione delle autorità competenti di fissare il tasso di cambio della valuta di un paese terzo non può essere soggetta alla valutazione delle istituzioni [dell’Unione] nell’ambito di una procedura antidumping. Secondo la normale prassi della Commissione, confermata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, è impiegato il tasso di cambio ufficiale applicato nelle transazioni commerciali internazionali. L’adeguamento del tasso di cambio ai fini dei calcoli del dumping sarebbe improprio e contrario al principio della neutralità riguardo agli aspetti monetari dei procedimenti antidumping» (il corsivo è mio).


34      Il considerando 98 del regolamento controverso enuncia quanto segue: «La Commissione ha sottolineato che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base si applica nelle situazioni in cui è necessaria una conversione valutaria ai fini del confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione. È prassi consolidata eseguire tale confronto nella valuta del paese interessato. Pertanto nel caso in esame la Commissione ha utilizzato la lira turca come valuta del confronto» (il corsivo è mio).


35      V. regolamento di esecuzione (UE) 2025/670 della Commissione del 4 aprile 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, originari dell’Egitto, del Giappone e del Vietnam (GU 2025, L 670, pag. 1), da cui risulta, ai considerando 19 e 20, che le autorità egiziane e il produttore esportatore hanno tentato di convincere la Commissione ad utilizzare il tasso di mercato parallelo (anziché il tasso di cambio ufficiale) per calcolare il valore normale e il margine di dumping. La Commissione si è inizialmente opposta a tale richiesta citando la sua prassi costante di utilizzare i tassi di cambio ufficiali quando si sostiene l’applicazione di tassi di cambio paralleli.


36      V. sentenza del 7 maggio 1987, Nachi Fujikoshi/Consiglio (255/84, EU:C:1987:203, punti da 51 a 54).


37      V. paragrafi 17 e 26 delle presenti conclusioni.


38      V. punti da 81 a 87 della sentenza impugnata nella causa C‑499/24 P e punti da 195 a 208 della sentenza impugnata nella causa C‑498/24 P.


39      V. punto 82 della sentenza impugnata nella causa C‑499/24 P e punto 196 della sentenza impugnata nella causa C‑498/24 P.


40      V. punto 85 della sentenza impugnata nella causa C‑499/24 P e punto 199 della sentenza impugnata nella causa C‑498/24 P.


41      V. punto 86 della sentenza impugnata nella causa C‑499/24 P e punto 200 della sentenza impugnata nella causa C‑498/24 P.


42      V. punti da 88 a 93 della sentenza impugnata nella causa C‑499/24 P e punti da 201 a 208 della sentenza impugnata nella causa C‑498/24 P.


43      Le ricorrenti si riferiscono rispettivamente al punto 84 della sentenza impugnata nella causa C‑499/24 P e al punto 198 della sentenza impugnata nella causa C‑498/24 P.


44      Le ricorrenti fanno riferimento ai punti da 20 a 24 della sentenza impugnata nella causa C‑499/24 P.


45      Le ricorrenti si riferiscono rispettivamente ai punti da 91 a 94 della sentenza impugnata nella causa C‑499/24 P e ai punti da 204 a 208 della sentenza impugnata nella causa C‑498/24 P.


46      La Commissione fa riferimento al punto 82 della sentenza impugnata nella causa C‑499/24 P e al punto 199 della sentenza impugnata nella causa C‑498/24 P.


47      V. sentenza del 24 marzo 2011, Ferrero/UAMI (C‑552/09 P, EU:C:2011:177, punto 73).


48      V. sentenza del 19 luglio 2012, Consiglio/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C‑337/09 P, EU:C:2012:471, punto 61).


49      V. paragrafo 44 delle presenti conclusioni.


50      V. paragrafo 47 delle presenti conclusioni.


51      Anche supponendo che le ricorrenti intendano sostenere che la Commissione potrebbe, a suo piacimento, convertire le operazioni in euro in qualsiasi altra valuta, ad esempio in corone danesi, al fine di non dover tener conto delle operazioni di copertura tra euro e lire turche, esse né affermano che la scelta di una conversione nella valuta del paese esportatore sia stata fatta allo scopo di escludere la presa in considerazione dei loro contratti di copertura né suffragano in nessun punto tale affermazione.


52      V. punto 85 della sentenza impugnata nella causa C‑499/24 P e punto 196 della sentenza impugnata nella causa C‑498/24 P.


53      V, paragrafi 70 e 83 delle presenti conclusioni.


54      V. punti 51 e seguenti delle presenti conclusioni.


55      V. sentenza del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209, punto 34).


56      V. sentenze del 29 settembre 2011, Commissione/Irlanda (C‑82/10, non pubblicata, EU:C:2011:621, punto 44), del 19 settembre 2013, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio (C‑15/12 P, EU:C:2013:572, punto 17), e del 10 febbraio 2021, RFA International/Commissione, C‑56/19 P, EU:C:2021:102, punto 54).


57      V. sentenza del 29 febbraio 2024, Methanol Holdings (Trinidad)/Commissione (C-688/22 P, non pubblicata, EU:C:2024:180, punto 34).

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