ECLI:EU:C:2026:516•Conclusioni dell’avvocato generale A. Biondi, presentate il 25 giugno 2026.###
Conclusioni dell’avvocato generale A. Biondi, presentate il 25 giugno 2026.###
ECLI:EU:C:2026:516Eu Cjeu25 giu 2026
Testo completo
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ANDREA BIONDI
presentate il 25 giugno 2026 (1)
Causa C‑670/24 P
Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) Pte Ltd,
MJN Global Holdings BV,
Mead Johnson Nutrition Co.
contro
Commissione europea
« Impugnazione – Aiuti di Stato – Regno Unito – Regime di imposta sul reddito delle società di Gibilterra – Esenzione fiscale per redditi derivanti da interessi e royalties – Ruling fiscali preventivi a beneficio di imprese multinazionali – Decisione di estendere il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Misura di aiuto attuata alla data della decisione – Ricorso di annullamento – Definizione di “atto impugnabile” »
I. Introduzione
1. Nell’impugnazione in esame, la Corte è chiamata a pronunciarsi, principalmente, sulla coerenza di una giurisprudenza elaborata dal Tribunale in merito all’irricevibilità, in talune circostanze, dei ricorsi di annullamento proposti avverso le decisioni della Commissione europea di avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2).
2. Conformemente a tale giurisprudenza, occorre operare una distinzione per quanto attiene alla ricevibilità di tali ricorsi, a seconda del fatto che la decisione impugnata riguardi misure nazionali in corso di esecuzione oppure già attuate. Mentre le decisioni di avviare il procedimento d’indagine formale in relazione a misure in corso di esecuzione producono effetti giuridici autonomi – in particolare laddove esigono la sospensione della misura – e sono quindi impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE, le decisioni riguardanti misure già attuate non producono siffatti effetti giuridici autonomi, in quanto non sono immediate, certe e sufficientemente vincolanti per lo Stato membro destinatario, né per il beneficiario o i beneficiari della misura oggetto di esame (3). La misura di cui trattasi nel presente procedimento di impugnazione rientra in questa seconda categoria.
3. Con la loro impugnazione, la Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) Pte Ltd, la MJN Global Holding BV e la Mead Johnson Nutrition Co. (in prosieguo: le «ricorrenti») chiedono l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale del 13 agosto 2024 nella causa Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) e a./Commissione (4) (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale il Tribunale, basandosi sulla giurisprudenza sopra indicata, ha respinto il loro ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2022) 7665 final della Commissione, del 31 ottobre 2022, relativa all’aiuto di Stato SA.34914 (2013/C) – Regno Unito – Regime d’imposta sul reddito delle società di Gibilterra (5) (in prosieguo: la «decisione controversa») in quanto irricevibile.
II. Fatti, ordinanza impugnata, conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte
4. I fatti all’origine della controversia, quali risultano dall’ordinanza impugnata, sono ivi descritti nei termini qui di seguito indicati (6).
5. Le ricorrenti sono società appartenenti al gruppo internazionale Mead Johnson Nutrition (in prosieguo: il «gruppo MJN»). La decisione controversa si inserisce nell’ambito di un procedimento di controllo degli aiuti di Stato avviato nel 2013, a seguito di una denuncia presentata nel 2012 dal Regno di Spagna riguardante il regime di tassazione delle società a Gibilterra. Tale procedimento si è concluso con la decisione (UE) 2019/700 della Commissione, del 19 dicembre 2018 (7) (in prosieguo: la «decisione finale del 2018»). In tale decisione, la Commissione ha constatato, in particolare, che il trattamento fiscale applicato dal governo di Gibilterra sulla base di ruling fiscali preventivi concessi a cinque società con sede a Gibilterra, tra cui la MJN Holdings (Gibraltar) Ltd (in prosieguo: la «MJN GibCo»), costituiva un aiuto di Stato individuale illegale, incompatibile con il mercato interno.
6. Nella sua sentenza del 6 aprile 2022 nella causa Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) e a./Commissione (8), il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione finale del 2018, nella parte in cui constatava l’esistenza di un aiuto individuale a favore della MJN GibCo. Il Tribunale ha dichiarato che, sebbene il ruling fiscale preventivo concesso alla MJN GibCo rientrasse nell’oggetto del procedimento d’indagine formale, quale potenziale misura di aiuto individuale, né la decisione di avviare il procedimento d’indagine formale, né la decisione di estendere tale procedimento contenevano le informazioni necessarie per determinare la natura e la portata della misura di aiuto concessa alla MJN GibCo dopo il 31 dicembre 2013, quale esaminata nella decisione finale del 2018. Il Tribunale ha quindi statuito che la Commissione aveva adottato tale decisione in violazione del diritto delle parti interessate di presentare le loro osservazioni nell’ambito del procedimento d’indagine formale concernente l’aiuto concesso alla MJN GibCo dopo il 31 dicembre 2013.
7. A seguito dell’annullamento parziale della decisione finale del 2018, la Commissione ha adottato la decisione controversa, con la quale ha esteso il procedimento d’indagine formale relativo al regime di tassazione dei redditi delle società a Gibilterra al fine di includervi il trattamento fiscale della MJN GibCo dal 1º gennaio 2014 fino allo scioglimento di quest’ultima, avvenuto il 16 ottobre 2018 (9) (in prosieguo: la «misura in questione»).
8. Le ricorrenti hanno proposto, dinanzi al Tribunale, un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. A sostegno del loro ricorso, esse hanno dedotto tre motivi. Con il primo motivo, esse hanno sostenuto che la Commissione non era competente ad adottare la decisione controversa ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (in prosieguo: l’«accordo di recesso») (10). Con il secondo e il terzo motivo, esse hanno dedotto, rispettivamente, una violazione delle forme sostanziali e una violazione del principio di buona amministrazione.
9. Il governo di Gibilterra è stato ammesso ad intervenire nel procedimento dinanzi al Tribunale a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti.
10. La Commissione ha sostenuto, nel suo controricorso, che il ricorso era irricevibile in quanto la decisione controversa non costituiva un atto impugnabile mediante un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
11. Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale, basandosi sulla giurisprudenza ricordata al paragrafo 2 delle presenti conclusioni, ha respinto il ricorso in quanto irricevibile. In primo luogo, esso ha statuito che, al momento dell’adozione della decisione controversa, la misura in questione non era più in corso di esecuzione e, di conseguenza, non poteva più sussistere una violazione dell’obbligo di sospenderne l’esecuzione. In secondo luogo, per quanto riguarda la possibilità di adottare misure provvisorie, il Tribunale ha osservato che la decisione controversa non conteneva un’ingiunzione di recupero provvisorio ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 e che non era stato dedotto, dinanzi ad esso, alcun elemento di prova indicativo di una «situazione di emergenza» o di un «grave rischio di danno consistente e irreparabile ad un concorrente», che potesse eventualmente indurre la Commissione ad adottare siffatte misure. Esso ha aggiunto che, pur non potendosi escludere che un giudice nazionale potesse disporre provvedimenti provvisori a tutela, in particolare, degli interessi delle parti interessate in attesa di una decisione finale da parte della Commissione, nel caso di specie non era stato dedotto alcun argomento o elemento di prova idoneo a dimostrare che fossero soddisfatte le condizioni previste dal diritto nazionale ai fini dell’adozione, da parte dei giudici nazionali, di siffatti provvedimenti. In terzo luogo, il Tribunale ha considerato che il mero rischio che un giudice nazionale potesse dover adottare provvedimenti provvisori non avrebbe conferito alla decisione controversa un effetto immediato, certo e sufficientemente vincolante. In quarto e ultimo luogo, e in ogni caso, il Tribunale ha osservato che, nella causa dinanzi ad esso pendente, le ricorrenti non avevano indicato alcun altro effetto giuridico derivante dalla decisione di avviare il procedimento d’indagine formale, compreso il rischio che un giudice nazionale potesse ingiungere il recupero dell’aiuto; esse si erano limitate a sostenere che il ricorso era ricevibile alla luce dei motivi di annullamento da esse invocati, segnatamente l’incompetenza della Commissione ad adottare la decisione controversa (11).
12. Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che non si poteva ritenere che la decisione controversa producesse effetti giuridicamente vincolanti sufficientemente immediati e certi e che essa non poteva essere qualificata come atto impugnabile (12).
13. A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha omesso di valutare i loro argomenti concernenti la competenza ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo di recesso. Esse fanno valere che, correttamente interpretata, tale disposizione non attribuiva alla Commissione il potere di proseguire le indagini sul trattamento fiscale delle ricorrenti ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. La decisione controversa sarebbe quindi un atto adottato ultra vires, produttivo di effetti giuridici nei confronti delle ricorrenti. Procedendo direttamente a un’analisi delle norme applicabili al controllo giurisdizionale di decisioni adottate nel contesto delle norme dell’Unione che disciplinano i procedimenti amministrativi in materia di aiuti di Stato, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto. Le ricorrenti deducono altresì una violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
14. Nella sua comparsa di risposta, il governo di Gibilterra sostiene che, a differenza di quanto statuito dal Tribunale nell’ordinanza impugnata, la decisione controversa ha prodotto effetti giuridici vincolanti, pur trattandosi di un atto preparatorio nell’ambito del sistema di controllo degli aiuti di Stato. Secondo il governo di Gibilterra, la distinzione operata dal Tribunale tra le decisioni della Commissione che avviano il procedimento d’indagine formale in relazione a misure in corso di esecuzione in quanto nuovi aiuti e a misure già attuate non è suffragata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Esso richiama, in particolare, le sentenze dell’11 marzo 2010, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication (13), del 24 ottobre 2013, Deutsche Post/Commissione (14), e del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa (15).
15. Tale linea argomentativa è stata pienamente avallata dalle ricorrenti nella loro replica. Esse sottolineano, in particolare, il rischio che siano instaurati procedimenti, dinanzi ai giudici di Gibilterra, diretti a ottenere un’ingiunzione di recupero immediato dell’esenzione controversa.
16. Le ricorrenti e il governo di Gibilterra chiedono alla Corte di i) annullare l’ordinanza impugnata; ii) dichiarare il ricorso di primo grado ricevibile; iii) statuire definitivamente sulla presente causa e annullare la decisione controversa; iv) condannare la Commissione alle spese dei procedimenti dinanzi alla Corte e al Tribunale; o, v) in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché decida nel merito. La Commissione chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare le ricorrenti alle spese.
17. Le ricorrenti, il governo di Gibilterra e la Commissione hanno svolto le loro difese orali nel corso dell’udienza del 2 marzo 2026.
III. Analisi
18. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si concentrano sulla questione se, ai sensi delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato e della giurisprudenza della Corte, la decisione di avviare il procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione a una misura che non è più in corso di esecuzione produca effetti giuridici vincolanti autonomi e debba quindi essere considerata un «atto impugnabile» ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
19. Tuttavia, in via preliminare, occorre esaminare la tesi della Commissione secondo cui gli argomenti dedotti dal governo di Gibilterra nella sua comparsa di risposta e fatti propri dalle ricorrenti nella loro replica, menzionati al paragrafo 14 delle presenti conclusioni, sono irricevibili (16).
20. Tale tesi può essere agevolmente respinta.
21. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, qualsiasi circostanza relativa alla ricevibilità del ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale può costituire un motivo di ordine pubblico che la Corte, adita nell’ambito di un’impugnazione, deve sollevare d’ufficio (17).
22. Ciò precisato, ricordo che, secondo una giurisprudenza costante, il ricorso di annullamento istituito dall’articolo 263 TFUE è esperibile per tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni, organi o organismi dell’Unione, qualunque sia la loro forma, destinate a produrre effetti giuridici vincolanti. Per accertare se un atto produca simili effetti e possa, pertanto, essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, occorre riferirsi alla sua sostanza e valutarne gli effetti in funzione di criteri obiettivi, in primis il contenuto di detto atto, tenendo conto eventualmente del contesto in cui quest’ultimo è stato adottato e dei poteri dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo da cui esso promana (18).
23. In presenza di atti la cui elaborazione sia effettuata in più fasi procedurali, la Corte ha chiarito che costituisce, in linea di principio, un atto impugnabile solo il provvedimento che fissa in modo definitivo la posizione dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo dell’Unione competente, ad esclusione dei provvedimenti intermedi destinati a preparare tale provvedimento definitivo e che non producono effetti giuridici autonomi nei confronti di terzi. Costituiscono, in particolare, provvedimenti intermedi di questo tipo quelli che esprimono un parere provvisorio di tale istituzione, di detto organo o di tale organismo dell’Unione (19). Ciò in quanto un provvedimento intermedio non è, in particolare, impugnabile con ricorso di annullamento qualora sia accertato che l’illegittimità che lo inficia potrà essere fatta valere a sostegno di un ricorso diretto avverso la decisione finale della quale esso costituisce un atto di elaborazione. In simili circostanze, il ricorso proposto avverso la decisione che conclude il procedimento assicurerà una tutela giurisdizionale sufficiente (20).
24. Nella presente impugnazione occorre quindi esaminare se il Tribunale abbia correttamente statuito che la decisione controversa, che costituisce un provvedimento intermedio, non mirava a produrre effetti giuridici vincolanti e non era, quindi, impugnabile.
25. A tal fine, esaminerò anzitutto la fondatezza della distinzione operata dal Tribunale tra decisioni di avvio del procedimento d’indagine formale in relazione a misure in corso di esecuzione e a misure già attuate, effettuata al fine di stabilire se la decisione controversa fosse impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
A. Se le decisioni di avvio del procedimento previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE siano impugnabili
1. Sistema di controllo preventivo dei nuovi aiuti di Stato istituito dal Trattato
26. Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione tutti i progetti diretti a istituire o a modificare aiuti. Se, a seguito di un esame preliminare, la Commissione dubita che un aiuto sia compatibile con il mercato interno, essa è tenuta ad avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Ai sensi dell’ultima frase dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, in attesa di una decisione finale lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alla misura progettata (in prosieguo: la «clausola di standstill»).
27. Pertanto, i nuovi aiuti sono soggetti a un sistema di controllo preventivo volto a garantire che siano attuati soltanto gli aiuti compatibili con il mercato interno (21). L’obbligo di notifica e il conseguente obbligo di sospensione costituiscono elementi fondamentali di tale sistema. Gli Stati membri sono quindi tenuti a notificare qualsiasi misura intesa a istituire nuovi aiuti o a modificare aiuti esistenti e ad astenersi dal darvi esecuzione fino all’adozione di una decisione finale da parte della Commissione (22).
28. Volendo fare una breve digressione storica, la Corte ha dichiarato, già nella sentenza Costa (23), che il divieto di esecuzione di cui all’ultima frase dell’allora articolo 93, paragrafo 3, del Trattato CEE aveva efficacia diretta e attribuiva ai singoli diritti che i giudici nazionali erano tenuti a tutelare. Tale divieto si applica a tutti gli aiuti non notificati e, qualora un aiuto sia stato notificato, opera fino all’adozione di una decisione finale da parte della Commissione (24).
29. L’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato si basa quindi su una leale cooperazione tra la Commissione, i giudici dell’Unione e i giudici nazionali, ciascuno dei quali esercita le funzioni ad esso affidate dal Trattato FUE (25).
30. In particolare, spetta ai giudici nazionali salvaguardare i diritti dei singoli in presenza di una possibile violazione dell’obbligo di sospensione (26). A tal fine, essi possono essere tenuti ad interpretare e ad applicare la nozione di «aiuto di Stato» di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, al fine di stabilire se una determinata misura avrebbe dovuto essere notificata (27). Qualora concludano che un aiuto è stato concesso in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, essi devono trarne tutte le necessarie conseguenze giuridiche ai sensi del diritto nazionale (28). Essi possono, in particolare, disporre misure provvisorie, esigere il recupero di un aiuto concesso illegalmente (29) e conoscere delle domande di risarcimento presentate dai concorrenti lesi dall’aiuto (30). L’obiettivo di tali poteri è quello di porre rimedio all’illegittimità derivante dalla violazione dell’obbligo di sospensione e garantire che il beneficiario non conservi la libera disponibilità dell’aiuto (31).
2. Effetti dell’avvio del procedimento d’indagine formale
31. Esaminerò ora gli effetti dell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE sull’esercizio dei poteri conferiti ai giudici nazionali nell’ambito del sistema di controllo degli aiuti di Stato dell’Unione sopra descritto.
32. A tal riguardo, occorre rilevare che l’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE non fa alcun riferimento al ruolo, alle funzioni e ai poteri specifici della Commissione (32). Il ruolo particolare svolto dai giudici nazionali nell’ambito del sistema di controllo degli aiuti di Stato discende, di fatto, dall’effetto diretto di tale disposizione (33).
33. Di conseguenza, la decisione della Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale non può dispensare i giudici nazionali dal loro obbligo di salvaguardare i diritti dei singoli di fronte ad un’eventuale violazione dell’obbligo di sospensione (34).
34. Per gli stessi motivi, nell’esercizio delle loro funzioni, i giudici nazionali godono di una «certa indipendenza» rispetto all’intervento della Commissione (35). Di conseguenza, una decisione della Commissione che dichiari un aiuto compatibile con il mercato interno non ha l’effetto di sanare gli atti di esecuzione adottati in violazione dell’obbligo di sospensione, a pena di «pregiudicare l’efficacia diretta [dell’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE] e trascurare gli interessi dei singoli che tali giudici sono chiamati a tutelare» (36). Analogamente, la Corte ha precisato che, sebbene non siano tenuti a procedere in tal senso in forza del diritto dell’Unione, i giudici nazionali possono, ai sensi del loro diritto interno, se del caso, ordinare il recupero di un aiuto illegale, dichiarato compatibile con il mercato interno da parte della Commissione (37), o accogliere domande di risarcimento dei danni causati dall’illegalità dell’aiuto (38).
35. Ciò precisato, la portata del dovere dei giudici nazionali di salvaguardare i diritti dei singoli in presenza di una possibile violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE «può variare» a seconda che la Commissione abbia avviato o meno il procedimento d’indagine formale. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza Deutsche Lufthansa, alla quale fanno ampio riferimento le ricorrenti e il governo di Gibilterra, sebbene le valutazioni operate nella decisione di avviare il procedimento d’indagine formale abbiano carattere preliminare, «tale circostanza non implica che esse siano prive di efficacia giuridica» (39).
36. Tuttavia, tale efficacia dipende dalla questione se la decisione riguardi misure in corso di esecuzione o già attuate.
a) Avvio del procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE in relazione a misure in corso di esecuzione
37. Come indicato dalla Corte nella sentenza Deutsche Lufthansa, in una situazione in cui la Commissione abbia già avviato il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, se i giudici nazionali potessero discostarsi dalla valutazione preliminare della Commissione secondo cui la misura in questione può presentare elementi di aiuto e decidere di non sospenderne l’esecuzione, l’effetto utile dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE sarebbe vanificato (40).
38. La Corte ha riconosciuto che l’obbligo di sospensione si applica soltanto alle misure che possono essere qualificate come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e che, prima di trarre le conseguenze del caso di un’eventuale violazione di tale obbligo, i giudici nazionali devono anzitutto stabilire se la misura in questione costituisca o meno un aiuto di Stato. Tuttavia, essa ha considerato che, una volta adottata una decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, l’obiettivo di prevenzione sotteso al sistema di controllo degli aiuti di Stato istituito dal Trattato FUE sarebbe compromesso se l’esecuzione della misura in questione non fosse differita sino a quando la Commissione non abbia dissipato i dubbi in merito al suo carattere di aiuto e alla sua compatibilità con il mercato interno (41), indipendentemente dal fatto che la misura comporti effettivamente un aiuto di Stato.
39. In altri termini, quando la Commissione adotta una decisione di avvio del procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione a una misura che non è stata notificata e non è ancora stata attuata o che è in corso di esecuzione, lo Stato membro interessato è tenuto a sospenderne l’esecuzione fino alla conclusione del procedimento. A loro volta, i giudici nazionali hanno il dovere, in forza dell’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, di dare esecuzione a tale obbligo, disponendo la sospensione di qualsiasi atto di esecuzione e respingendo le domande intese a ottenere il versamento di un aiuto in esecuzione di tale misura (42).
40. Di conseguenza, tale decisione mira a produrre effetti giuridici vincolanti e autonomi e costituisce, pertanto, un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE (43). Come la Corte ha già riconosciuto nella sentenza nella causa Italgrani (44), la decisione della Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale nelle circostanze sopra descritte non costituisce un mero atto preparatorio contro la cui illegittimità ci si possa sufficientemente tutelare impugnando la decisione che conclude tale procedimento. Le conseguenze irreversibili di un ritardo nel versamento dell’aiuto, dovuto al rispetto del divieto di cui all’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, non potrebbero essere eliminate da una decisione che accerti la compatibilità dell’aiuto con il Trattato o da un procedimento promosso contro la decisione della Commissione che abbia dichiarato la sua incompatibilità.
41. La situazione è diversa, come correttamente statuito dal Tribunale nell’ordinanza impugnata, quando la misura è già stata integralmente attuata.
b) Avvio del procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione a misure già attuate
42. L’effetto sospensivo derivante dalla decisione della Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale in relazione a una misura in corso di esecuzione, che si applica indipendentemente dal fatto che essa presenti elementi di aiuto, non trova applicazione quando la misura è già stata attuata.
43. Se la Commissione qualifica provvisoriamente tale misura come aiuto, la relativa decisione può costituire una base che permette ai giudici nazionali di disporre misure provvisorie, ivi compreso il recupero delle somme versate. Essi, tuttavia, non sono tenuti a procedere in tal senso qualora nutrano dubbi sull’esistenza di un aiuto di Stato.
44. Di per sé, l’avvio del procedimento d’indagine formale, che è un atto intermedio basato su valutazioni provvisorie, non crea un obbligo, per i giudici (o le autorità) nazionali, di disporre il recupero. A tale riguardo, i giudici (e le autorità) nazionali sono vincolati unicamente al divieto previsto all’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE (45), che si applica unicamente alle misure qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
45. La Corte ha chiarito tale aspetto nella sentenza CELF II. Il giudice nazionale, adito a seguito dell’avvio di un procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE con una domanda diretta ad ottenere il recupero di un aiuto illegale, non è tenuto ad adottare le misure richieste salvo che siano soddisfatte le condizioni che giustificano tali misure, ivi compresa, in particolare, l’assenza di qualsivoglia dubbio circa il fatto che si tratti di un aiuto di Stato (46). A differenza di quanto sostenuto dal governo di Gibilterra, tale sentenza non contraddice, bensì conferma, la distinzione operata dal Tribunale, nell’ordinanza impugnata, tra misure già attuate e misure non ancora attuate o in corso di esecuzione, per quanto concerne gli effetti giuridici della decisione della Commissione di avviare il procedimento previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
46. Analogamente, la sentenza Deutsche Lufthansa non rimette in discussione tale distinzione.
47. È vero che, in tale sentenza, la Corte ha dichiarato che, nell’ambito della cooperazione tra, da un lato, i giudici nazionali e, dall’altro, la Commissione e i giudici dell’Unione, i giudici nazionali devono, segnatamente, astenersi dall’adottare decisioni contrarie ad una decisione della Commissione, anche ove questa abbia carattere provvisorio, e sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie al fine di trarre le adeguate conseguenze di un’eventuale violazione dell’obbligo di sospensione. La Corte ha altresì precisato che, a tal fine, i giudici nazionali, oltre a sospendere l’esecuzione della misura di cui trattasi, possono ingiungere il recupero delle somme già versate o disporre misure provvisorie al fine di salvaguardare, da un lato, gli interessi delle parti coinvolte e, dall’altro, l’effetto utile della decisione della Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale (47).
48. Tuttavia, in primo luogo, tali affermazioni riguardano la situazione in cui la Commissione ha avviato il procedimento d’indagine formale in relazione a una misura in corso di esecuzione (48). In secondo luogo, anche in una situazione del genere, la Corte ha statuito, conformemente alla sua giurisprudenza precedente, che l’adozione di siffatte misure esige che non vi sia alcun dubbio sul fatto che la misura in questione costituisce un aiuto di Stato: qualora i giudici nazionali nutrano dubbi sulla questione se la misura di cui trattasi costituisca un aiuto di Stato oppure in ordine alla validità o all’interpretazione della decisione di avviare il procedimento d’indagine formale, essi possono chiedere chiarimenti alla Commissione o, soprattutto, deferire una questione pregiudiziale alla Corte (49). In terzo luogo, la Corte ha fatto riferimento alla «possibilità», per i giudici nazionali, di adottare un’ingiunzione di recupero o misure provvisorie (50), e non a un «obbligo» (51). Ciò implica, a mio avviso, che i giudici nazionali sono sempre tenuti a ricercare un equilibrio tra i vari interessi in gioco prima di pronunciarsi sul recupero o su misure provvisorie.
49. Il ragionamento del Tribunale nell’ordinanza impugnata, ai sensi del quale le decisioni di avvio del procedimento d’indagine formale in relazione a misure già attuate non mirano a produrre effetti giuridici vincolanti, non è rimesso in discussione neppure dalla sentenza Commissione/Hansestadt Lübeck (52), anch’essa invocata dal governo di Gibilterra e dalle ricorrenti.
50. La causa che ha dato luogo a quest’ultima sentenza riguardava un ricorso di annullamento della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale in relazione a misure concernenti l’aeroporto di Lubecca. Dinanzi al Tribunale e in sede di impugnazione dinanzi alla Corte, la Commissione sosteneva che la città di Lubecca (Germania) non aveva più interesse ad agire dopo la cessione dell’aeroporto a un investitore privato. Secondo la Commissione, la decisione in questione aveva cessato di produrre il suo unico effetto giuridico, vale a dire l’obbligo di sospendere la misura di aiuto per la durata del procedimento (53).
51. Facendo riferimento, in particolare, alla sentenza Deutsche Lufthansa e all’ordinanza del presidente della Corte del 4 aprile 2014, Flughafen Lübeck (54), la Corte ha dichiarato che «l’obbligo di sospendere l’esecuzione della misura di cui trattasi non era l’unico effetto giuridico di una decisione di avvio del procedimento d’indagine formale». Nel respingere il motivo di impugnazione della Commissione, essa ha rilevato che, dopo la privatizzazione dell’aeroporto di Lubecca, la città di Lubecca restava «quantomeno esposta (…) al rischio che un giudice nazionale ordinasse il recupero degli eventuali aiuti accordati» sotto la precedente proprietà. Il Tribunale aveva quindi giustamente dichiarato che, «in mancanza di una decisione definitiva della Commissione che concludesse il procedimento d’indagine formale, gli effetti della decisione controversa perduravano, sicché la città di Lubecca manteneva un interesse ad agire per sollecitarne l’annullamento» (55).
52. A tal riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che, al momento della proposizione del ricorso di annullamento, le misure in relazione alle quali la Commissione aveva avviato il procedimento d’indagine formale erano ancora in corso di esecuzione. Pertanto, la sentenza nella causa Commissione/Hansestadt Lübeck (56), al pari della sentenza Deutsche Lufthansa, riguardava un atto che, alla luce della giurisprudenza della Corte descritta ai paragrafi da 37 a 40 delle presenti conclusioni, era impugnabile.
53. In secondo luogo, è certamente vero che una decisione di avvio del procedimento d’indagine formale in relazione a una misura che non è stata notificata e che è stata parzialmente o totalmente attuata espone le parti interessate al rischio che i giudici nazionali possano disporre misure provvisorie, compreso il recupero di quanto già versato. Dopo l’adozione di una decisione di tal genere, esiste quantomeno un notevole dubbio sulla legalità della misura (57).
54. Tuttavia, come ho indicato in precedenza, affinché i giudici nazionali dispongano tali misure, la giurisprudenza della Corte esige che detta qualificazione non sollevi alcun dubbio.
55. In terzo luogo, la sentenza nella causa Commissione/Hansestadt Lübeck (58) riguardava la questione se la città di Lubecca avesse un interesse ad agire (59), elemento che costituisce una condizione di ricevibilità distinta da quella relativa all’esistenza di un atto impugnabile mediante un ricorso di annullamento. Affinché un ricorso di tal genere sia ricevibile, entrambe le condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente.
56. L’esposizione al rischio che un giudice nazionale emetta un’ingiunzione di recupero, sulla base di una decisione di avvio di un procedimento d’indagine formale che mette in dubbio la legalità della misura in questione, è sufficiente a giustificare un interesse a ottenere un controllo della legittimità di tale decisione da parte dei giudici dell’Unione. Tuttavia, dalle considerazioni che precedono risulta che non è sufficiente concludere che una siffatta decisione, pur essendo un atto intermedio, produce effetti giuridici vincolanti e autonomi che permettono di qualificarla come atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE (60).
57. Infine, neppure la sentenza del 24 ottobre 2013, Deutsche Post/Commissione (61), invocata dalle ricorrenti e dal governo di Gibilterra, contraddice, a mio avviso, il ragionamento del Tribunale nell’ordinanza impugnata. In tale pronuncia (62), richiamando la sentenza Italia/Commissione, la Corte si è limitata a ribadire gli effetti giuridici vincolanti di una decisione di avvio del procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione a una misura in corso di esecuzione e qualificata come nuovo aiuto (63).
3. Conclusione
58. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ritengo che il Tribunale non sia incorso in errore avendo operato una distinzione, ai fini dell’esame dell’impugnabilità della decisione controversa, tra le decisioni della Commissione che avviano il procedimento d’indagine formale in relazione a misure «in corso di esecuzione in quanto nuovi aiuti» e quelle che lo avviano in relazione a misure che «sono già state attuate».
59. A titolo di osservazione finale, vorrei sottolineare che, come evidenziato dalla Corte, un ricorso di annullamento diretto contro un provvedimento che esprime un punto di vista provvisorio potrebbe costringere il giudice dell’Unione a valutare questioni sulle quali l’istituzione, l’organo o l’organismo competente non ha ancora avuto modo di pronunciarsi in via definitiva, il che sarebbe incompatibile con il sistema di ripartizione delle competenze e di mezzi di ricorso previsto dal Trattato FUE (64). Per valutare se una decisione di avvio del procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE sia impugnabile, l’«ingerenza» nell’esercizio dei poteri della Commissione nell’ambito del sistema di controllo preventivo degli aiuti di Stato deve essere esaminata attentamente. Il procedimento d’indagine formale consente alla Commissione di raccogliere informazioni presso le parti interessate al fine di valutare non soltanto la compatibilità della misura in questione, ma anche la sua qualificazione come aiuto di Stato. Poiché siffatta qualificazione può richiedere una valutazione particolarmente complessa, è preferibile consentire alla Commissione di adottare una decisione finale e pienamente informata prima che i giudici dell’Unione la esaminino.
B. Se la decisione controversa sia impugnabile
60. Al fine di stabilire se esista un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione controversa, che estende il procedimento d’indagine formale relativo al regime di tassazione dei redditi delle società a Gibilterra al fine di includervi il trattamento fiscale della MJN GibCo, dovrebbe essere considerata equivalente a una decisione di avvio di detto procedimento. Tale punto è stato riconosciuto da tutte le parti in udienza, in risposta a un quesito della Corte.
61. Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha constatato che la misura in questione era già stata attuata al momento dell’adozione della decisione controversa, vale a dire il 31 ottobre 2022, e, per forza di cose, al momento della proposizione del ricorso di cui è stato investito (65).
62. Nella sua comparsa di risposta, il governo di Gibilterra sostiene tuttavia che il Tribunale ha omesso di rilevare che la misura in questione produceva «effetti duraturi», come riconosciuto dalla stessa decisione controversa. In primo luogo, in tale decisione, la Commissione ha fatto riferimento al «proseguimento dell’applicazione» di un ruling fiscale concesso nel 2012 alla Mead Johnson GibCo, dopo e nonostante una modifica legislativa adottata nel 2013 che assoggettava a tassazione i redditi derivanti da royalties, a partire dal 1º gennaio 2014, senza precisare una data di cessazione della sua applicazione. In secondo luogo, la Commissione ha indicato che il presunto aiuto poteva essere stato trasferito ad altre entità del gruppo MJN e poteva quindi aver prodotto effetti duraturi dopo lo scioglimento della Mead Johnson GibCo nell’ottobre 2018 (66).
63. A tal riguardo, è sufficiente rilevare, da un lato, che, come statuito dal Tribunale al punto 43 dell’ordinanza impugnata, dalla decisione controversa risulta che la misura in questione consisteva nell’applicazione del ruling fiscale preventivo concesso alla MJN GibCo dal 1º gennaio 2014 fino al suo scioglimento (67). Dall’altro lato, come osservato dalla Commissione, il riferimento, in tale decisione, alla possibilità di ricaduta del vantaggio asseritamente concesso alla MJN GibCo su altre entità del gruppo MJN è una questione diversa da quella di stabilire se la misura in questione sia ancora in corso di esecuzione.
64. In ogni caso, in udienza è emerso che le ricorrenti e il governo di Gibilterra non contestano il fatto che la misura di cui trattasi sia stata pienamente attuata.
65. Le ricorrenti sostengono che la decisione controversa continua a produrre effetti giuridici vincolanti nei loro confronti, nonostante il fatto che la misura in questione sia già stata pienamente attuata.
66. In primo luogo, esse sottolineano il rischio che sia instaurato un procedimento nei loro confronti, dinanzi ai giudici di Gibilterra, diretto al recupero immediato degli asseriti vantaggi conferiti dalla misura in questione. Nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte, esse hanno fatto riferimento a un procedimento già pendente, senza tuttavia precisare l’oggetto specifico di tale procedimento né la data della sua instaurazione. Nel corso dell’udienza è altresì emerso che tale procedimento è stato sospeso, perlomeno parzialmente.
67. A tal riguardo, come rilevato supra, tenuto conto della ripartizione di competenze tra la Commissione e i giudici nazionali nell’ambito del sistema di controllo preventivo degli aiuti di Stato istituito dal Trattato FUE, il mero rischio che un giudice nazionale possa ingiungere il recupero delle somme versate in esecuzione di una misura in relazione alla quale la Commissione ha avviato il procedimento previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE non può, di per sé, essere considerato produttivo di effetti giuridici vincolanti e autonomi, tali da rendere tale decisione un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
68. In secondo luogo, le ricorrenti, sostenute dal governo di Gibilterra, fanno altresì valere che la decisione controversa produce effetti giuridici vincolanti in quanto esprime la posizione finale della Commissione per quanto riguarda le sue competenze ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo di recesso. Sarebbe quindi errato considerare tale decisione come un atto intermedio che esprime una mera posizione provvisoria. Esse deducono altresì una violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, affermando che è errato l’argomento secondo cui l’illegittimità connessa alle valutazioni provvisorie contenute nella decisione controversa può essere invocata a sostegno di un ricorso avverso la decisione finale che chiude il procedimento d’indagine formale, garantendo così alle ricorrenti una tutela giurisdizionale sufficiente. Anche se le competenze della Commissione ai sensi dell’accordo di recesso fossero contestate, con successo, nell’ambito di un ricorso avverso la decisione finale, la compromissione temporanea della certezza del diritto, a danno delle ricorrenti, per quanto attiene ai loro rapporti con le autorità fiscali di Gibilterra, continuerebbe comunque a sussistere.
69. Sebbene tali argomenti riguardino questioni che esulano dalla portata delle presenti conclusioni, formulerò le seguenti brevi osservazioni.
70. In primo luogo, ricordo che la Corte ha già precisato che la posizione espressa in un atto di un’istituzione dell’Unione quanto alla competenza di detta istituzione ad adottarlo non può, di per sé, essere considerata produttiva di effetti giuridici vincolanti ai sensi dell’articolo 263 TFUE (68). Ogni atto di un’istituzione dell’Unione, indipendentemente dal fatto che produca o meno effetti giuridici vincolanti, reca in sé una dichiarazione di competenza del suo autore, implicita o esplicita. Attribuire un effetto autonomo e giuridicamente vincolante a una dichiarazione di tal genere implicherebbe che qualsiasi atto adottato da un’istituzione possa essere impugnato ai sensi dell’articolo 263 TFUE (69).
71. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la gravità dell’asserita violazione da parte dell’istituzione interessata non consente di eludere l’applicazione delle eccezioni di irricevibilità di ordine pubblico previste dal Trattato (70). Di conseguenza, l’asserita incompetenza della Commissione ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo di recesso, e l’asserita violazione di tale accordo che ne conseguirebbe, sono insufficienti ad attribuire alla decisione controversa un effetto giuridico vincolante.
72. In secondo luogo, la conclusione secondo cui la decisione controversa non è un atto impugnabile non è rimessa in discussione dagli argomenti delle ricorrenti fondati sul diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e sulla situazione di incertezza giuridica gravante su di esse. La Corte ha già precisato che, sebbene il requisito relativo agli effetti giuridici vincolanti debba essere interpretato alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali, tale diritto non è inteso a modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati, e in particolare le norme che disciplinano la ricevibilità dei ricorsi proposti direttamente dinanzi al giudice dell’Unione europea (71).
73. Infine, dalla giurisprudenza risulta che un atto intermedio non è impugnabile anche nel caso in cui si stabilisca che i suoi vizi potranno essere fatti valere nel ricorso diretto contro la decisione finale, di cui esso costituisce un atto di elaborazione (72). Ciò vale per l’asserita incompetenza della Commissione ad adottare la decisione controversa.
C. Conclusione intermedia
74. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ritengo che il Tribunale abbia correttamente concluso che la decisione controversa non costituiva un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. L’impugnazione dovrebbe pertanto essere respinta.
IV. Conclusione
75. Per tutti i motivi sopra esposti, suggerisco alla Corte di:
– respingere l’impugnazione;
– condannare la Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) Pte Ltd, la MJN Global Holding BV e la Mead Johnson Nutrition Co. a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea;
– condannare il governo di Gibilterra a farsi carico delle proprie spese.
1 Lingua originale: l’inglese.
2 GU 2015, L 248, pag. 9.
3 V. sentenza del 16 ottobre 2014, Alpiq RomIndustries e Alpiq RomEnergie/Commissione (T‑129/13, EU:T:2014:895), nonché ordinanze del 3 marzo 2015, Gemeente Nijmegen/Commissione (T‑251/13, EU:T:2015:142) e dell’8 dicembre 2015, Italia/Commissione (T‑673/14, EU:T:2015:969).
4 T‑37/23, EU:T:2024:570.
5 GU 2023, C 52, pag. 10.
6 V. punti da 2 a 12 dell’ordinanza impugnata.
7 Decisione della Commissione relativa all’aiuto di stato SA.34914 (2013/C) attuato dal Regno Unito in relazione al regime di tassazione delle imprese a Gibilterra (GU 2019, L 119, pag. 151).
8 T‑508/19, EU:T:2022:217.
9 La Commissione ha ricordato che il ruling fiscale preventivo concesso alla MJN GibCo l’11 settembre 2012 confermava la non imposizione dei redditi da royalties percepiti da tale società e derivanti dalle sue partecipazioni in una società in accomandita semplice olandese appartenente al gruppo MJN. Secondo la Commissione, a seguito delle modifiche del Gibraltar Income Tax Act 2010 (legge del 2010 sull’imposta sul reddito di Gibilterra), adottate nel 2013 ed entrate in vigore il 1º gennaio 2014, ai sensi delle quali i redditi derivanti da royalties erano soggetti a tassazione a Gibilterra, indipendentemente dalla loro fonte, le autorità di Gibilterra avrebbero dovuto ritenere imponibili le royalties percepite dalla MJN GibCo dopo il 1º gennaio 2014. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che il mantenimento del ruling fiscale preventivo del 2012 concesso alla MJN GibCo, a seguito delle modifiche del 2013 della legge del 2010 sull’imposta sul reddito di Gibilterra e fino allo scioglimento di tale società, dovesse essere considerato essere la misura in questione. A seguito di un esame preliminare della misura in questione, la Commissione ha ritenuto, in via provvisoria, che essa conferisse alla MJN GibCo un aiuto di Stato sotto forma di esenzione dall’imposta sulle società, potenzialmente incompatibile con il mercato interno.
10 GU 2020, L 29, pag. 7. A norma dell’articolo 92, paragrafo 1, dell’accordo di recesso, relativo alle «Procedure amministrative in corso», le istituzioni dell’Unione restavano competenti per le procedure amministrative disciplinate dal regolamento 2015/1589 avviate prima della fine del periodo di transizione, ossia il 31 dicembre 2020. L’articolo 92, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo di recesso stabilisce che la procedura amministrativa in materia di aiuti di Stato si considera avviata nel momento in cui le è assegnato un numero di protocollo. Le ricorrenti hanno sostenuto, in primo grado, che, poiché il fascicolo SA.34914 e tutte le procedure connesse erano stati chiusi con l’adozione della decisione finale del 2018, non esisteva una «procedura in corso» e, pertanto, la Commissione non poteva basarsi sull’articolo 92, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo di recesso per affermare la propria competenza ad adottare la decisione controversa.
11 V. ordinanza impugnata, punti da 43 a 59.
12 V. ordinanza impugnata, punti 60 e 68.
13 C‑1/09; in prosieguo: la «sentenza CELF II», EU:C:2010:136.
14 C‑77/12 P, EU:C:2013:695.
15 C‑284/12; in prosieguo: la «sentenza Deutsche Lufthansa», EU:C:2013:755.
16 La Commissione sostiene che l’argomento delle ricorrenti secondo cui la decisione controversa produce effetti giuridici vincolanti nei loro confronti in quanto esse restano esposte a un eventuale procedimento di recupero è stato inspiegabilmente presentato tardivamente e deve essere dichiarato irricevibile, poiché non è stato dedotto nel ricorso di impugnazione. Analogamente, lo stesso argomento è contenuto nella comparsa di risposta del governo di Gibilterra ed è parimenti irricevibile, nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione controversa per motivi distinti e autonomi da quelli dedotti nel ricorso di impugnazione. La Commissione osserva, inoltre, che un siffatto argomento non è stato sollevato dinanzi al Tribunale e non può essere validamente dedotto dinanzi alla Corte avverso l’ordinanza impugnata, in quanto costituisce un motivo nuovo.
17 Sentenza del 6 luglio 2023, Julien/Consiglio (C‑285/22 P, EU:C:2023:551, punto 45 e giurisprudenza citata).
18 V., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2026, WhatsApp Ireland/Comitato europeo per la protezione dei dati (C‑97/23 P, EU:C:2026:81, punto 67 e giurisprudenza citata).
19 Sentenza del 10 febbraio 2026, WhatsApp Ireland/Comitato europeo per la protezione dei dati (C‑97/23 P, EU:C:2026:81, punto 69 e giurisprudenza citata).
20 Sentenza del 10 febbraio 2026, WhatsApp Ireland/Comitato europeo per la protezione dei dati (C‑97/23 P, EU:C:2026:81, punto 70 e giurisprudenza citata).
21 V., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 1994, Italia/Commissione (C‑47/91; in prosieguo: la «sentenza Italgrani», EU:C:1994:358, punto 24), e del 24 novembre 2020, Viasat Broadcasting UK (C‑445/19, EU:C:2020:952, punto 18 e giurisprudenza citata).
22 V., in tal senso, sentenze del 5 marzo 2019, Eesti Pagar (C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 56 e giurisprudenza citata), e del 24 novembre 2020, Viasat Broadcasting UK (C‑445/19, EU:C:2020:952, punto 36 e giurisprudenza citata).
23 Sentenza del 15 luglio 1964 (6/64, EU:C:1964:66).
24 Sentenza dell’11 dicembre 1973, Lorenz (120/73, EU:C:1973:15, punto 8). V. anche sentenza del 21 novembre 1991, Féderation nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (C‑354/90, EU:C:1991:440, punto 11), e sentenza Deutsche Lufthansa, punto 29.
25 V., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 1996, SFEI e a. (C‑39/94, EU:C:1996:285, punto 41), del 2 maggio 2019, A-Fonds (C‑598/17, EU:C:2019:352, punto 45 e giurisprudenza citata), e del 24 novembre 2020, Viasat Broadcasting UK (C‑445/19, EU:C:2020:952, punto 16 e giurisprudenza citata).
26 V., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2020, Viasat Broadcasting UK (C‑445/19, EU:C:2020:952, punto 17 e giurisprudenza citata). I giudici nazionali non possono pronunciarsi sulla compatibilità delle misure di aiuto con il mercato interno, essendo tale valutazione di esclusiva competenza della Commissione, sotto il controllo della Corte di giustizia; v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 1996, SFEI e a. (C‑39/94, EU:C:1996:285, punto 42 e giurisprudenza citata).
27 Sentenza del 18 luglio 2007, Lucchini (C‑119/05, EU:C:2007:434, punto 50 e giurisprudenza citata).
28 V., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 1996, SFEI e a. (C‑39/94, EU:C:1996:285, punto 40 e giurisprudenza citata).
29 V., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 1996, SFEI e a. (C‑39/94, EU:C:1996:285, punto 40 e giurisprudenza citata), e del 26 ottobre 2016, DEI e Commissione/Alouminion tis Ellados (C‑590/14 P, EU:C:2016:797, punto 101 e giurisprudenza citata).
30 Sentenza del 23 gennaio 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo (C‑387/17, EU:C:2019:51, punto 56).
31 V., in tal senso, sentenza CELF II, punto 30; v. anche sentenza Deutsche Lufthansa, punto 31.
32 V., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo (C‑387/17, EU:C:2019:51, punto 63).
33 Sentenza dell’8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C‑143/99, EU:C:2001:598, punto 26), e sentenza Deutsche Lufthansa, punto 29.
34 Sentenza Deutsche Lufthansa, punto 32. I giudici nazionali investiti di una domanda di applicazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE non possono sospendere il procedimento fintantoché è in corso il procedimento d’indagine formale (v. sentenza CELF II, punto 31).
35 V. sentenza del 23 gennaio 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo (C‑387/17, EU:C:2019:51, punti 53 e 57), in particolare per quanto riguarda le azioni di risarcimento danni, che, in linea di principio, sono indipendenti da qualsiasi indagine parallela della Commissione relativa all’aiuto in questione.
36 V. sentenza del 23 gennaio 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo (C‑387/17, EU:C:2019:51, punto 59 e giurisprudenza citata).
37 V. sentenze del 12 febbraio 2008, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79, punti da 49 a 52), del 23 gennaio 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo (C‑387/17, EU:C:2019:51, punto 59), e del 15 dicembre 2022, Veejaam e Espo (C‑470/20, EU:C:2022:981, punti da 56 a 66); il diritto dell’Unione impone soltanto di ingiungere al beneficiario dell’aiuto il versamento di interessi per il periodo in cui si è protratta l’illegalità.
38 V. sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79, punto 53).
39 Sentenza Deutsche Lufthansa, punto 33.
40 V., in tal senso, sentenza Deutsche Lufthansa, punto 38.
41 Sentenza Deutsche Lufthansa, punti da 38 a 40.
42 Sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES (C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1, punto 119). In tale sentenza, la Corte ha tuttavia dichiarato che la decisione di un giudice nazionale che condanna l’autorità competente dello Stato membro a versare l’aiuto illegale, a condizione che esso sia previamente notificato alla Commissione e che tale istituzione dia il suo consenso o si presuma che lo abbia dato, è parimenti idonea ad impedire che un nuovo aiuto sia versato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
43 Siffatta conclusione poteva essere tratta già dalla giurisprudenza della Corte. Nella sentenza del 9 ottobre 2001, Italia/Commissione (C‑400/99, EU:C:2001:528; in prosieguo: la «sentenza Italia/Commissione»), la Corte ha statuito, al punto 57, che, «[p]er quanto riguarda un aiuto in corso di esecuzione che continua ad essere erogato e che lo Stato membro considera come un aiuto esistente, la qualificazione contraria di aiuto nuovo adottata, anche solo provvisoriamente, dalla Commissione nella sua decisione di avviare il procedimento di cui all’[articolo 108, paragrafo 2, TFUE] nei confronti di tale aiuto comporta effetti giuridici autonomi». Come osservato dal Tribunale al punto 28 dell’ordinanza impugnata, lo stesso ragionamento si applica, logicamente, quando lo Stato membro interessato ha omesso di effettuare la notifica, adducendo come motivo il fatto che la misura in questione non costituiva un aiuto di Stato.
44 Sentenza del 5 ottobre 1994, Italia/Commissione (C‑47/91, EU:C:1994:358, punti da 25 a 30).
45 Almeno sino a quando la Commissione non decida di emettere un’ingiunzione provvisoria di recupero dell’aiuto a norma dell’articolo 13 del regolamento 2015/1589. Il mero riferimento, nella decisione di avvio del procedimento, agli obblighi derivanti dall’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE è insufficiente a tal fine; v. sentenza Italia/Commissione, punti 53 e 54.
46 V., in tal senso, sentenza CELF II, punti 35 e 36. Soltanto qualora siano soddisfatte tutte le condizioni enunciate al punto 36 di tale sentenza, i giudici nazionali sono tenuti, conformemente a detta pronuncia, ad adottare, su richiesta, siffatte misure provvisorie; v. punti 36 e 38 della sentenza in parola.
47 Sentenza Deutsche Lufthansa, punti da 41 a 43 e dispositivo. V., nelle stesse circostanze, ordinanza del 4 aprile 2014, Flughafen Lübeck (C‑27/13, EU:C:2014:240, punto 27).
48 V. sentenza Deutsche Lufthansa, punto 42.
49 Sentenza Deutsche Lufthansa, punto 44.
50 Ad esempio, come suggerito dalla Commissione al punto 62 della sua comunicazione relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (GU 2009, C 85, pag. 1), il versamento dei fondi su un conto bloccato, affinché il beneficiario non ne mantenga la disponibilità; v., in tal senso, sentenza CELF II, punto 37.
51 In particolare, la terminologia utilizzata dalla Corte contrasta con la formulazione della prima questione pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Koblenz (Tribunale superiore del Land, Coblenza, Germania), mediante la quale tale giudice chiedeva se «una decisione non impugnata della Commissione di avviare il procedimento d’ indagine formale, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, seconda frase, TFUE, abbia come conseguenza che, nell’ambito di un ricorso volto al recupero di pagamenti effettuati e alla cessazione di futuri pagamenti, un giudice nazionale sia vincolato alla posizione giuridica espressa dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento per quanto riguarda la valutazione del carattere di aiuto di Stato di una misura» (il corsivo è mio). È opportuno altresì osservare che la Corte ha impiegato un linguaggio diverso allorché ha esaminato il dovere dei giudici nazionali di sospendere l’esecuzione della misura (v. punti da 38 a 40 della sentenza Deutsche Lufthansa).
52 Sentenza del 21 dicembre 2016 (C‑524/14 P, EU:C:2016:971).
53 Sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck (C‑524/14 P, EU:C:2016:971, punti 23 e 24).
54 C‑27/13, EU:C:2014:240, punto 27.
55 Sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck (C‑524/14 P, EU:C:2016:971, punti 30 e 31).
56 Sentenza del 21 dicembre 2016 (C‑524/14 P, EU:C:2016:971).
57 Sentenza Italia/Commissione, punto 59.
58 Sentenza del 21 dicembre 2016 (C‑524/14 P, EU:C:2016:971).
59 Secondo costante giurisprudenza della Corte, un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove quest’ultima abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Un tale interesse, che costituisce il presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi procedimento giurisdizionale, dovendo sussistere alla data di instaurazione del procedimento e persistere nel corso del medesimo, esige che l’annullamento dell’atto impugnato possa, di per sé, produrre conseguenze giuridiche e che pertanto il ricorso possa, con il suo risultato, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto; v. sentenza del 29 luglio 2024, Validity/Commissione (C‑51/23 P, EU:C:2024:664, punto 32). L’interesse ad agire è quindi valutato alla luce della situazione del ricorrente. Di converso, l’impugnabilità di un atto deve essere valutata in modo oggettivo, sulla base della sua sostanza, e non facendo riferimento al ricorrente.
60 Le stesse considerazioni si applicano all’ordinanza del vicepresidente della Corte del 13 novembre 2019, EDP España/Commissione [C‑536/19 P (I), EU:C:2019:965], che riguardava la questione se una società che aveva beneficiato della misura in questione prima dell’adozione della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale avesse un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia e dovesse quindi essere ammessa a intervenire nel procedimento di annullamento proposto avverso tale decisione.
61 C‑77/12 P, EU:C:2013:695.
62 Punti 52 e 53.
63 Dalla decisione oggetto della causa che ha condotto alla sentenza del 24 ottobre 2013, Deutsche Post (C‑77/12 P, EU:C:2013:695), vale a dire la decisione della Commissione del 12 settembre 2007, «Aiuti di Stato C 36/07 (ex NN 25/07) – Aiuti di Stato a Deutsche Post AG» (GU 2007, C 245, pag. 21, punto 15), risulta che l’obbligo di servizio pubblico della Deutsche Post AG, nel contesto del quale erano stati concessi gli asseriti aiuti, non era ancora cessato al momento dell’adozione di tale decisione.
64 Sentenza del 22 settembre 2022, IMG/Commissione (C‑619/20 P e C‑620/20 P, EU:C:2022:722, punto 104 e giurisprudenza citata).
65 V. ordinanza impugnata, punto 43.
66 Dopo aver ricordato, al punto 78 della decisione controversa, che, ai fini dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, entità giuridiche separate possono essere considerate una sola unità economica, la Commissione ha dichiarato, al punto 79, di non poter escludere, in tale fase, che altri membri del gruppo MJN avessero beneficiato del vantaggio conferito alla MJN GibCo.
67 V., in particolare, sezione 5, «Conclusione», della decisione controversa.
68 V., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2006, Reynolds Tobacco e a./Commissione (C‑131/03 P, EU:C:2006:541, punto 66); la causa che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale, confermata dalla Corte, riguardava una decisione della Commissione di adire il giudice di uno Stato terzo.
69 V., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2003, Philip Morris International/Commissione (T‑377/00, T‑379/00, T‑380/00, T‑260/01 e T‑272/01, EU:T:2003:6, punto 86), confermata dalla sentenza del 12 settembre 2006, Reynolds Tobacco e a./Commissione (C‑131/03 P, EU:C:2006:541).
70 V., in tal senso, ordinanza del 10 maggio 2001, FNAB e a./Consiglio (C‑345/00 P, EU:C:2001:270, punti da 39 a 42). V. anche sentenza del 25 marzo 2021, Carvalho e a./Parlamento e Consiglio (C‑565/19 P, EU:C:2021:252, punto 48).
71 V., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2017, Romania/Commissione (C‑599/15 P, EU:C:2017:801, punto 68).
72 Sentenza del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commissione (C‑463/10 P e C‑475/10 P, EU:C:2011:656, punto 53 e giurisprudenza citata).
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