ECLI:EU:C:2025:879•Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 novembre 2025.#BNP Paribas Public Sector SA contro Comitato di risoluzione unico.#Impugnazione – Politica economica e monetaria – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Articolo 69, paragrafo 1 – Articolo 70, paragrafo 1 – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 – Articolo 7, paragrafi da 1 a 3 – Importi versati a garanzia di impegni di pagamento irrevocabili – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che rifiuta la restituzione delle somme versate.#Causa C-4/24 P.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 novembre 2025.#BNP Paribas Public Sector SA contro Comitato di risoluzione unico.#Impugnazione – Politica economica e monetaria – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Articolo 69, paragrafo 1 – Articolo 70, paragrafo 1 – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 – Articolo 7, paragrafi da 1 a 3 – Importi versati a garanzia di impegni di pagamento irrevocabili – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che rifiuta la restituzione delle somme versate.#Causa C-4/24 P.
ECLI:EU:C:2025:879Eu Chamb 05 C13 nov 2025
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
13 novembre 2025 ( *1 )
«Impugnazione – Politica economica e monetaria – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Articolo 69, paragrafo 1 – Articolo 70, paragrafo 1 – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 – Articolo 7, paragrafi da 1 a 3 – Importi versati a garanzia di impegni di pagamento irrevocabili – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che rifiuta la restituzione delle somme versate»
Nella causa C‑4/24 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 4 gennaio 2024,
BNP Paribas Public Sector SA, con sede in Parigi (Francia), rappresentata da A. Champsaur e A. Delors, avocates,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Comitato di risoluzione unico (SRB), rappresentato inizialmente da C. De Falco, C.J. Flynn e K.‑Ph. Wojcik, in qualità di agenti, assistiti da E. Bruc e F. Louis, avocats, nonché da P. Gey e H.‑G. Kamann, Rechtsanwälte, successivamente da C. De Falco e C.J. Flynn, in qualità di agenti, assistiti da E. Bruc e F. Louis, avocats, nonché da P. Gey e H.‑G. Kamann, Rechtsanwälte,
convenuto in primo grado,
Repubblica francese, rappresentata da B. Fodda, S. Royon e B. Travard, in qualità di agenti,
Fédération bancaire française, con sede in Parigi (Francia), rappresentata da C. Duriez, A. Gosset‑Grainville e M. Trabucchi, avocats,
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, J. Passer (relatore), E. Regan, D. Gratsias e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: D. Dittert, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 dicembre 2024,
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 6 marzo 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
|
1 |
Con la sua impugnazione, la BNP Paribas Public Sector SA chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 ottobre 2023, BNP Paribas Public Sector/SRB (T‑688/21, EU:T:2023:675; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso inteso, in primo luogo, sulla base dell’articolo 272 TFUE e dell’articolo 340, primo comma, TFUE, da un lato, a far constatare la violazione, da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB), del suo obbligo di restituire le somme corrispondenti alle garanzie in contanti collegate agli impegni di pagamento irrevocabili, derivante dalla clausola 12.5 dei contratti relativi ai periodi di contribuzione dall’anno 2016 all’anno 2021 (in prosieguo: i «contratti IPI 2016‑2021»), e, dall’altro, ad ottenere la restituzione delle somme che il SRB avrebbe conservato in violazione di detto obbligo contrattuale, nonché il pagamento di tutte le spese, gli interessi moratori e le somme accessorie di qualsiasi natura ad essi afferenti, e, in via subordinata, sulla base dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, ad ottenere la riparazione del danno che la BNP Paribas Public Sector avrebbe subìto a causa del comportamento del SRB con riguardo agli impegni di pagamento irrevocabili sottoscritti per i periodi di contribuzione dall’anno 2016 all’anno 2021, nonché, in secondo luogo, sulla base dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, ad ottenere il risarcimento del danno che detta società avrebbe subìto a causa del rifiuto del SRB di restituirle la garanzia a copertura dell’impegno di pagamento irrevocabile che essa ha sottoscritto per il periodo di contribuzione dell’anno 2015. |
Contesto giuridico
Diritto dell’Unione
Regolamento (UE) n. 806/2014
|
2 |
L’articolo 3 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1), intitolato «Definizioni», prevede, al paragrafo 1, quanto segue: «Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: (...)
(...)». |
|
3 |
L’articolo 69 di detto regolamento, intitolato «Livello‑obiettivo», così dispone: «1. Al termine di un periodo iniziale di otto anni dal 1o gennaio 2016 o, altrimenti, a decorrere dalla data di applicazione del presente paragrafo in virtù dell’articolo 99, paragrafo 6, il [SRF] dispone di mezzi finanziari pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti. 2. Nel periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i contributi al [SRF] calcolati conformemente all’articolo 70 e raccolti a norma dell’articolo 67, paragrafo 4, sono scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello‑obiettivo, tenendo tuttavia debitamente conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti. (...) 4. Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello‑obiettivo fissato in tale paragrafo, la raccolta dei contributi regolari calcolati a norma dell’articolo 70 riprende fino al ripristino di tale livello. Dopo il primo raggiungimento del livello-obiettivo e quando i mezzi finanziari disponibili sono stati successivamente ridotti a meno di due terzi del livello-obiettivo, tali contributi sono fissati a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni. (...)». |
|
4 |
L’articolo 70 del citato regolamento, rubricato «Contributi ex ante», è così formulato: «1. Il singolo contributo dovuto da ciascun ente [viene percepito] almeno su base annua [ed] è calcolato in percentuale dell’ammontare delle sue passività, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività aggregate, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti. 2. Ogni anno il [SRB], previa consultazione della [Banca centrale europea (BCE)] o dell’autorità nazionale competente e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, calcola i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superino il 12,5% del livello-obiettivo. (...) 3. I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello‑obiettivo fissato all’articolo 69 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili (...) integralmente coperti dalla garanzia di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all’uso esclusivo del [SRB] per gli scopi specificati nell’articolo 76, paragrafo 1. La quota di tali impegni di pagamento irrevocabili non supera il 30% dell’importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo. 4. I contributi da parte di ciascuna entità di cui all’articolo 2 che sono stati debitamente percepiti non sono rimborsati a tali entità. (...) 7. Il Consiglio [dell’Unione europea], su proposta della Commissione [europea], nell’ambito degli atti delegati di cui al paragrafo 6, adotta atti di esecuzione per determinare le condizioni di esecuzione dei paragrafi 1, 2 e 3, in particolare per quanto riguarda:
|
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
|
5 |
Il considerando 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1), è così formulato: «Il ricorso agli impegni di pagamento irrevocabili di cui all’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento [n. 806/2014] non dovrebbe in alcun modo incidere sulla capacità finanziaria e sulla liquidità del [SRF]. Si dovrebbe ottemperare agli impegni di pagamento irrevocabili soltanto nell’eventualità di un intervento di risoluzione in cui è coinvolto il [SRF]. Nel periodo iniziale, in circostanze normali, il [SRB] dovrebbe ripartire l’utilizzo di impegni di pagamento irrevocabili equamente tra gli enti che lo richiedano. Questi impegni di pagamento dovrebbero essere integralmente coperti dalla garanzia di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all’uso esclusivo del [SRB] per gli scopi dell’utilizzo del [SRF]». |
|
6 |
L’articolo 7 di tale regolamento di esecuzione, intitolato «Richiesta di ottemperare a impegni di pagamento irrevocabili», è così formulato: «1. Il ricorso agli impegni di pagamento irrevocabili di cui all’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento [n. 806/2014] non pregiudica in alcun modo la capacità finanziaria e la liquidità del [SRF]. 2. In caso di intervento di risoluzione del [SRF] a norma dell’articolo 76 del regolamento [n. 806/2014], il [SRB] chiede di ottemperare a una parte o alla totalità degli impegni di pagamento irrevocabili, effettuati a norma del regolamento [n. 806/2014], per ripristinare la quota di impegni di pagamento irrevocabili nei mezzi finanziari disponibili del [SRF] stabilita dal [SRB] nel rispetto della soglia massima prevista all’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento [n. 806/2014]. Una volta che il [SRF] abbia debitamente ricevuto il contributo collegato agli impegni di pagamento irrevocabili [per i quali è stata fatta richiesta] di ottemperare, le garanzie a copertura di tali impegni sono restituite. Se il [SRF] non riceve debitamente il necessario importo in contanti alla prima richiesta, il [SRB] entra in possesso delle garanzie a copertura dell’impegno di pagamento irrevocabile a norma dell’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento [n. 806/2014]. 3. Gli impegni di pagamento irrevocabili di un ente che non rientra più nell’ambito di applicazione del regolamento [n. 806/2014] sono cancellati e le garanzie a copertura di tali impegni sono restituite». |
|
7 |
L’articolo 8, paragrafo 3, del citato regolamento di esecuzione recita: «Nel periodo iniziale, in circostanze normali, il [SRB] autorizza l’utilizzo di impegni di pagamento irrevocabili su richiesta di un ente. Il [SRB] ripartisce l’utilizzo di impegni di pagamento irrevocabili equamente tra gli enti che lo richiedano. Gli impegni di pagamento irrevocabili assegnati non sono inferiori al 15% degli obblighi di pagamento complessivi dell’ente. Nel calcolare i contributi annuali di ciascun ente, il [SRB] provvede a che, per ogni anno, la somma di tali impegni di pagamento irrevocabili non superi il 30% dell’importo complessivo dei contributi annuali raccolti a norma dell’articolo 70 del regolamento [n. 806/2014]. |
Contratti firmati tra il SRB e la BNP Paribas Public Sector
|
8 |
I contratti IPI 2016‑2021 sono disciplinati dal diritto lussemburghese e contengono una clausola compromissoria, ai sensi dell’articolo 272 TFUE. |
|
9 |
La clausola 2.1 dei contratti IPI 2016‑2021 così dispone: «L’ente accetta e si impegna irrevocabilmente a versare al SRB un importo pari, al massimo, all’importo [degli impegni di pagamento irrevocabili] a seguito di richiamo e richiesta di pagamento da parte del SRB, in conformità alla normativa in vigore, ivi compreso in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81». |
|
10 |
La clausola 12.5 degli IPI 2016-2021 stabilisce che «[i]l presente accordo non pregiudica l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81». |
Fatti all’origine della controversia
|
11 |
I fatti all’origine della controversia sono stati esposti dal Tribunale ai punti da 2 a 15 della sentenza impugnata e possono essere riassunti come segue. |
|
12 |
La ricorrente era un ente creditizio francese autorizzato fino al 24 marzo 2021, data alla quale, su sua richiesta, la BCE le ha ritirato l’autorizzazione. |
|
13 |
Prima dell’introduzione del meccanismo di risoluzione unico (SRM) creato dal regolamento n. 806/2014, la ricorrente ha fornito, per l’anno 2015, una parte del proprio contributo al sistema nazionale di finanziamento per le procedure di risoluzione sotto forma di impegno di pagamento irrevocabile (in prosieguo: l’«IPI 2015»), che è stato concluso con il SRB, con l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Autorità di vigilanza prudenziale e di risoluzione, Francia) e con il Fonds de garantie des dépôts et de résolution (Fondo di garanzia dei depositi e di risoluzione, Francia). |
|
14 |
Per i periodi di contribuzione dall’anno 2016 all’anno 2021, la ricorrente ha fornito almeno una parte dei propri contributi ex ante sotto forma di impegni di pagamento irrevocabili, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 3, di detto regolamento. A tal fine, essa ha concluso con il SRB, per ciascuno di tali periodi, impegni siffatti (in prosieguo: gli «IPI 2016‑2021»). |
|
15 |
Con un messaggio di posta elettronica in data 1o aprile 2021, la ricorrente ha avvisato il SRB che la BCE le aveva ritirato la sua autorizzazione. Essa ha allora chiesto al SRB informazioni in merito ai passi da intraprendere per ottenere il rimborso delle garanzie collegate agli impegni di pagamento irrevocabili che essa aveva concluso. |
|
16 |
Con una lettera del 14 aprile 2021, il SRB ha comunicato alla ricorrente le formalità da seguire per ottenere la restituzione delle garanzie prestate a garanzia dei suddetti impegni. |
|
17 |
Il 29 luglio 2021, dopo vari scambi di corrispondenza, la ricorrente ha notificato al SRB lo scioglimento dell’IPI 2015 e degli IPI 2016‑2021. |
|
18 |
Dopo ulteriori scambi di corrispondenza, il SRB ha comunicato alla ricorrente, con una lettera datata 13 agosto 2021 (in prosieguo: la «lettera del 13 agosto 2021»), che le avrebbe restituito le garanzie prestate a copertura dell’IPI 2015 e degli IPI 2016‑2021 dopo il ricevimento dei contanti corrispondenti agli importi vincolati a titolo di tali impegni. |
|
19 |
In tale lettera, il SRB ha ricordato che la ricorrente aveva sottoscritto con esso diversi impegni di pagamento irrevocabili. Per ciascuno di tali impegni, il SRB ha precisato l’importo vincolato. Dopo aver elencato tali importi, esso ha comunicato, in particolare, che, alla luce dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014, secondo cui i contributi debitamente percepiti non erano rimborsati alle entità, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, secondo cui il ricorso agli impegni di pagamento irrevocabili non pregiudicava in alcun modo la capacità finanziaria e la liquidità del SRB, la cancellazione degli IPI 2016‑2021 e la conseguente restituzione delle garanzie a copertura di tali impegni potevano aver luogo solo dopo il versamento in contanti di somme di importo pari all’ammontare dei diversi impegni di pagamento in questione. Il SRB ha quindi invitato la ricorrente a trasferirgli una somma complessiva di un determinato importo e a dargliene notizia con messaggio di posta elettronica. Dopo il ricevimento di tale somma, esso le avrebbe rimborsato le garanzie, decurtando l’importo degli interessi negativi maturati, allo scadere di un termine di quattordici giorni bancari successivi al giorno della ricezione della notifica di scioglimento. |
|
20 |
Il 25 ottobre 2021, la ricorrente ha, in sostanza, informato il SRB che, nella misura in cui, secondo il suo intendimento del quadro normativo applicabile, essa non era tenuta a trasferirgli i contanti corrispondenti alla somma complessiva degli importi vincolati a titolo dell’IPI 2015 e degli IPI 2016‑2021 per vedersi restituire le garanzie, essa non avrebbe effettuato tale trasferimento. |
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
|
21 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 ottobre 2021, la ricorrente ha chiesto, in primo luogo, che fosse annullata, sulla base degli articoli 256 e 263 TFUE, la lettera del 13 agosto 2021, in secondo luogo, che fosse accolta la sua domanda proposta sulla base dell’articolo 272 TFUE e dell’articolo 340, primo comma, TFUE constatando che la posizione espressa in tale lettera era contraria alle clausole degli IPI 2016-2021 e ordinando al SRB di restituirle le somme corrispondenti alle garanzie in contanti collegate agli impegni di pagamento irrevocabili che esso aveva conservato in violazione dei suoi obblighi contrattuali, nonché tutte le spese, gli interessi moratori e gli accessori di qualsiasi natura collegati, in terzo luogo, che fosse accolta la sua domanda proposta ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE constatando che il rifiuto del SRB di restituirle le somme corrispondenti alle garanzie in contanti collegate all’EPI 2015 costituiva un arricchimento senza causa e ordinando al SRB di versarle tali somme a titolo di risarcimento danni, nonché tutte le spese, gli interessi moratori e gli accessori di qualsiasi natura correlati, nonché, in quarto luogo, in subordine, che fosse accolta la sua domanda proposta sulla base dell’articolo 340, secondo comma, TFUE constatando che il rifiuto del SRB di restituirle le somme corrispondenti alle garanzie in contanti collegate agli IPI 2016-2021 costituiva un arricchimento senza causa e ordinando al SRB di versarle tali somme a titolo di risarcimento danni nonché tutte le spese, gli interessi moratori e gli accessori di qualsiasi natura correlati. |
|
22 |
Per quanto riguarda la domanda di annullamento, a titolo dell’articolo 256 TFUE e dell’articolo 263 TFUE, della lettera del 13 agosto 2021, la ricorrente vi ha rinunciato in corso di giudizio. |
|
23 |
Per parte sua, il Tribunale, avendo rigettato la totalità delle altre domande della ricorrente, ha respinto il ricorso della sua interezza. |
|
24 |
In primo luogo, per quanto riguarda la domanda della ricorrente fondata sull’articolo 272 e sull’articolo 340, primo comma, TFUE, il Tribunale ha evidenziato, anzitutto, che discende dall’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 che, per ciascun anno di contribuzione, gli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro che partecipa al SRM, come nel caso della ricorrente fino alla sua uscita dall’ambito di applicazione di tale regolamento, sono tenuti a versare un contributo ex ante al SRF. Il Tribunale ha altresì rilevato che, conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione annuale dei contributi ex ante degli enti creditizi è stata istituita per fare in modo che, al termine del periodo iniziale, le risorse finanziarie disponibili del SRF raggiungano il livello‑obiettivo. Tenuto conto di tale finalità, il legislatore dell’Unione avrebbe precisato, all’articolo 70, paragrafo 4, del medesimo regolamento, che i contributi ex ante«debitamente percepiti» non erano rimborsati. |
|
25 |
Poi, il Tribunale ha ritenuto che, per adempiere al loro obbligo di contribuzione al SRF, gli enti creditizi abbiano la possibilità, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014, o di versare immediatamente il loro contributo o di sottoscrivere un impegno di pagamento irrevocabile. Secondo il Tribunale, tali impegni hanno la particolarità di essere dei contratti conclusi per una durata indeterminata, permettendo agli enti di differire il pagamento del loro contributo, e sono assoggettati ad un regime specifico proprio, previsto dall’articolo 7 del regolamento di esecuzione 2015/81. |
|
26 |
Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che è vero che, come la ricorrente sosteneva dinanzi ad esso, l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 non precisa esplicitamente che gli enti creditizi devono prima versare il loro contributo ex ante affinché le somme versate a titolo di garanzia vengano poi loro restituite. Tuttavia, il Tribunale ha ricordato che risulta dall’articolo 69, paragrafo 1, e dall’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 che gli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro che partecipa al SRM sono tenuti a versare, durante il periodo iniziale, un contributo ex ante annuale al SRF affinché quest’ultimo raggiunga il livello‑obiettivo alla fine di tale periodo. Ne conseguirebbe che, se la garanzia a copertura di un impegno di pagamento irrevocabile fosse restituita senza previo incasso del contributo ex ante per il quale tale impegno è stato concluso, non soltanto l’ente creditizio non adempierebbe al proprio obbligo di versare la totalità del contributo dovuto a titolo del periodo durante il quale esso rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014, ma il contributo ex ante sotto forma di impegno di pagamento irrevocabile non raggiungerebbe l’obiettivo di dotare il SRF di mezzi finanziari corrispondenti al livello previsto dal legislatore dell’Unione. |
|
27 |
Infine, il Tribunale ha ritenuto che il fatto che un’entità cessi di esercitare le proprie attività di ente creditizio nel corso del periodo di contribuzione, a causa del ritiro della sua autorizzazione, non incide sul suo obbligo di versare l’intero contributo ex ante dovuto a titolo di tale periodo di contribuzione. L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 stabilirebbe espressamente che il ricorso ad impegni di pagamento irrevocabili non deve in alcun modo compromettere la capacità finanziaria e la liquidità del SRF. La cancellazione di un impegno di pagamento irrevocabile, causata dall’uscita dell’ente dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014, e la restituzione della garanzia corrispondente, previste dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81, non potrebbero dunque aver luogo a discapito del SRF. Tale articolo 7, paragrafo 3, non avrebbe dunque lo scopo di permettere agli enti creditizi che escono dall’ambito di applicazione di tale regolamento di sottrarsi al loro obbligo di pagare la totalità del contributo ex ante dovuto, bensì mirerebbe a garantire che le risorse finanziarie del SRF siano quanto prima possibile a disposizione del SRB in caso di risoluzione, vale a dire a salvaguardare la capacità finanziaria e la liquidità del SRF. |
|
28 |
Alla luce segnatamente di quanto sopra esposto, il Tribunale ha statuito che né le disposizioni applicabili nel caso di specie – tra cui l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 – né le clausole dei contratti conclusi tra la ricorrente e il SRB ostavano alla posizione espressa dal SRB nella lettera del 13 agosto 2021, secondo la quale quest’ultimo poteva restituire le garanzie in contanti a copertura degli impegni di pagamento irrevocabili soltanto dopo il versamento di una somma complessiva corrispondente all’importo dei contributi ex ante per i quali tali strumenti erano stati utilizzati. Allo stesso modo, il Tribunale ha esaminato e respinto, per il loro carattere a suo avviso non convincente, gli argomenti supplementari formulati dalla ricorrente a sostegno della propria interpretazione. |
|
29 |
In secondo luogo, per quanto riguarda le domande della ricorrente fondate sull’articolo 340, secondo comma, TFUE, il Tribunale ha ritenuto che la decisione del SRB di conservare le somme corrispondenti alle garanzie in contanti collegate agli impegni di pagamento irrevocabili sottoscritti dalla ricorrente fosse fondata su una valida base giuridica, vale a dire l’IPI 2015, gli IPI 2016‑2021 e l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, e non potesse, di conseguenza, determinare un arricchimento senza causa del SRB stesso che giustificasse una compensazione a titolo di risarcimento danni. |
Conclusioni delle parti
|
30 |
Con la sua impugnazione, la ricorrente, sostenuta nelle sue conclusioni dalla Repubblica francese e dalla Fédération bancaire française, chiede che la Corte voglia:
|
|
31 |
Il SRB chiede che la Corte voglia:
|
Sull’impugnazione
|
32 |
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce due motivi, relativi, il primo, ad un errore di diritto commesso nell’interpretazione del regolamento n. 806/2014 e del regolamento di esecuzione 2015/81, e, il secondo, ad un difetto di motivazione. |
Sul primo motivo, relativo ad un errore di diritto commesso nell’interpretazione del regolamento n. 806/2014 e del regolamento di esecuzione 2015/81
Argomentazione delle parti
|
33 |
Con il suo primo motivo, suddiviso in cinque parti, la ricorrente contesta l’interpretazione, compiuta dal Tribunale, dell’articolo 69, paragrafo 1, e dell’articolo 70, paragrafi da 1 a 4, del regolamento n. 806/2014, nonché dell’articolo 7, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di esecuzione 2015/81. In sostanza, la ricorrente fa valere che, contrariamente a quanto risulta dalla sentenza impugnata, l’uscita di un ente creditizio dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 doveva portare il SRB a restituire le garanzie a copertura degli impegni di pagamento irrevocabili conclusi dall’ente suddetto, senza che le venisse imposto alcun obbligo supplementare. |
|
34 |
Secondo la prima parte del primo motivo, la ricorrente contesta l’interpretazione del Tribunale, esposta ai punti da 24 a 28 della presente sentenza, facendo valere che il Tribunale ha ingiustamente omesso di effettuare un’analisi del tenore letterale dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81. In particolare, la ricorrente rileva che tale tenore letterale è chiaro e preciso, in quanto esso stabilirebbe che, in caso di uscita di un ente creditizio dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014, gli impegni di pagamento irrevocabili conclusi da tale ente «sono cancellati», senza che a tale cancellazione sia collegata una qualche condizione. La disposizione suddetta indicherebbe, inoltre, le conseguenze che derivano da tale cancellazione, vale a dire che le garanzie afferenti ai suddetti impegni «sono restituite», anche qui senza che a tale restituzione sia collegata una qualche condizione. Dato che il Tribunale avrebbe privilegiato un’interpretazione sistematica e un’interpretazione teleologica dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto. |
|
35 |
Con la seconda parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 e l’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 nonché il principio di parità di trattamento. |
|
36 |
In primo luogo, la ricorrente sostiene che l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 non crea un obbligo di «versamento» dei contributi ex ante, bensì un obbligo di «percezione» di tali contributi, laddove tale percezione può essere effettuata o sotto forma di versamento in contanti o, alle condizioni fissate dall’articolo 70, paragrafo 3, di detto regolamento, sotto forma di sottoscrizione di un impegno di pagamento irrevocabile. Fondandosi, ai punti 31 e 39 della sentenza impugnata, sul punto 85 della sentenza del 20 gennaio 2021, ABLV Bank/SRB (T‑758/18, EU:T:2021:28), che fa riferimento all’«obbligo di versare l’integralità del contributo ex ante», il Tribunale avrebbe commesso un errore nell’interpretazione di tale sentenza, che riguardava esclusivamente i contributi in contanti e non gli impegni di pagamento irrevocabili. |
|
37 |
In secondo luogo, ad avviso della ricorrente, il tenore letterale dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81 non lascia adito ad ambiguità, nel senso che gli impegni di pagamento irrevocabili possono essere escussi soltanto in caso di attuazione di un provvedimento di risoluzione che faccia intervenire il SRF. Tale lettura sarebbe confermata dal considerando 16 di tale regolamento di esecuzione. Il carattere condizionato di un siffatto obbligo di versamento non rimetterebbe in alcun modo in discussione il suo carattere irrevocabile. Poiché, nel caso di specie, il SRB non ha fatto ricorso al SRF nell’ambito di un provvedimento di risoluzione, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento di esecuzione e la clausola 2.1 dei contratti IPI 2016‑2021. Inoltre, il Tribunale avrebbe indicato che la differenza tra un contributo ex ante in contanti e un impegno di pagamento irrevocabile consiste nel fatto che il contributo in contanti viene pagato «immediatamente» mentre il versamento in contanti nell’ambito di un impegno di pagamento irrevocabile, altrettanto obbligatorio, è soltanto «differito». Così facendo, il Tribunale avrebbe ignorato il carattere condizionato degli impegni di pagamento irrevocabili. Inoltre, il ragionamento del Tribunale sul carattere asseritamente «differito» dell’obbligo di pagamento risultante da un impegno di pagamento irrevocabile sarebbe privo di qualsiasi base normativa o contrattuale. Infine, se qualsiasi ente creditizio che stipula impegni di pagamento irrevocabili fosse tenuto ad un obbligo di pagamento «differito», in assenza di un provvedimento di risoluzione che chiama in causa il SRF, gli enti creditizi che escono dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 si troverebbero in una situazione più sfavorevole degli stessi enti creditizi che rimangono in tale ambito di applicazione, il che violerebbe la parità di trattamento tra enti che hanno sottoscritto impegni di pagamento irrevocabili. |
|
38 |
In terzo luogo, la ricorrente fa valere che il tenore letterale dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 è chiaro e che il Tribunale compie un’interpretazione contra legem di tale disposizione, violando di conseguenza la clausola 12.5 dei contratti IPI 2016‑2021. |
|
39 |
Con la terza parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che il ragionamento del Tribunale, in quanto fondato sull’articolo 69, paragrafo 1, e sull’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 al fine di giustificare la propria posizione secondo cui l’ente creditizio avrebbe un obbligo incondizionato di «versare» l’importo dell’impegno di pagamento irrevocabile allorché esso esce dall’ambito di applicazione di tale regolamento preliminarmente alla restituzione delle garanzie, è privo di base normativa. Il Tribunale giustificherebbe il proprio ragionamento invocando la finalità di raggiungere il livello‑obiettivo previsto dall’articolo 69, paragrafo 1, di detto regolamento. Tuttavia, a termini dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 34, del regolamento n. 806/2014, i «mezzi finanziari disponibili» includerebbero «contante, depositi, attività e impegni di pagamento irrevocabili a disposizione del [SRF]». Ne conseguirebbe che i «mezzi finanziari [disponibili]» contemplati dall’articolo 69, paragrafo 1, di tale regolamento includono, per costruzione, gli stessi impegni di pagamento irrevocabili, indipendentemente da qualsiasi versamento degli importi in contanti. Detto articolo 69, paragrafo 1, non potrebbe dunque servire quale base legale per un qualsivoglia obbligo incondizionato di versare gli importi in contanti corrispondenti a tali impegni. Inoltre, poiché gli impegni di pagamento irrevocabili sono soltanto un mezzo finanziario insieme ad altri a disposizione del SRB, nulla impedirebbe a quest’ultimo di aggiustare i contributi individuali futuri degli altri enti per assicurarsi che il livello‑obiettivo venga raggiunto, in conformità all’articolo 69, paragrafi 2 e 4, del regolamento n. 806/2014. Indicando che l’articolo 70, paragrafo 4, di tale regolamento, il quale prevede il divieto di rimborsare i contributi «debitamente percepiti», si applica alla totalità dei contributi ex ante, senza eccezioni, il Tribunale avrebbe dunque considerato che gli impegni di pagamento irrevocabili sono «contributi debitamente percepiti». Orbene, una siffatta lettura sarebbe incompatibile con i termini utilizzati dal legislatore dell’Unione. In ogni caso, un divieto di «rimborsare» tali impegni, quand’anche tale concetto avesse un senso, non potrebbe costituire una base legale sufficiente per imporre all’ente creditizio un obbligo positivo di pagamento degli importi corrispondenti a tali impegni, qualora la condizione per il versamento di tali importi non fosse soddisfatta. |
|
40 |
Con la quarta parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha interpretato l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 in un modo che snatura l’articolo 7, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento di esecuzione, privando di effetto utile quest’ultima disposizione. Secondo il Tribunale, l’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento di esecuzione significherebbe che la cancellazione dell’impegno di pagamento irrevocabile e la restituzione della garanzia corrispondente previsti dal citato articolo 7, paragrafo 3, «non possono quindi avvenire a detrimento del SRF». In primo luogo, tale interpretazione porterebbe a considerare che l’annullamento di un siffatto impegno e la restituzione delle garanzie corrispondenti a quest’ultimo, quali previsti dal citato articolo 7, paragrafo 3, sarebbero necessariamente e di per sé stessi idonei a compromettere la capacità finanziaria o la liquidità del SRF e che il medesimo articolo 7, paragrafo 3, non potrebbe dunque mai essere applicato. In secondo luogo, l’interpretazione del Tribunale snaturerebbe il tenore letterale dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81, il che sarebbe confermato dal punto 44 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale fa in realtà riferimento alle misure previste dall’articolo 7, paragrafo 2, e dall’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento di esecuzione, e non a tale articolo 7, paragrafo 3. In terzo luogo, l’interpretazione del Tribunale non sarebbe credibile. Esisterebbe una disposizione espressa che prevede la richiesta di assolvimento dell’impegno di pagamento irrevocabile e il versamento dell’importo in contanti come condizione preliminare alla restituzione delle garanzie, ossia l’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento di esecuzione. Se fosse stato previsto di applicare questo stesso meccanismo in caso di uscita di un ente creditizio dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014, contemplata dall’articolo 7, paragrafo 3, del citato regolamento di esecuzione, una disposizione in tal senso sarebbe stata espressamente inserita in quest’ultimo. |
|
41 |
Con la quinta parte del primo motivo, la ricorrente sostiene, in via subordinata, che il Tribunale ha violato il principio lex specialis generalibus derogat, facendo prevalere le disposizioni generali contenute nell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 e nell’articolo 7, paragrafi 1 e 4, del regolamento di esecuzione 2015/81 sulle disposizioni speciali dettate dall’articolo 7, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento di esecuzione. Statuendo che «il legislatore dell’Unione ha precisato, [nel citato articolo 70, paragrafo 4], che i contributi ex ante“debitamente percepiti” non erano rimborsati [e che, con] questa formulazione, il legislatore dell’Unione ha enunciato una regola priva di eccezioni», il Tribunale avrebbe fatto prevalere, ingiustamente, una norma che esso presenta come generale sulle norme specifiche riguardanti gli impegni di pagamento irrevocabili previste dall’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione 2015/81. Allo stesso modo, il Tribunale avrebbe fatto prevalere l’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione sull’articolo 7, paragrafo 3, di quest’ultimo, avendo statuito che quest’ultima disposizione doveva essere interpretata «alla luce» della prima disposizione. Tuttavia, tale articolo 7, paragrafo 1, stabilirebbe un principio generale secondo cui non si deve pregiudicare le capacità finanziarie del SRF, mentre detto articolo 7, paragrafo 3, preciserebbe in maniera dettagliata e operativa la sorte degli impegni di pagamento irrevocabili nel caso del tutto specifico di uscita di un ente creditizio dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014. |
|
42 |
Il SRB contesta tali argomenti. |
Giudizio della Corte
|
43 |
Per quanto riguarda la prima parte del primo motivo, relativa ad una mancata presa in considerazione del tenore letterale dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81, occorre rilevare che, dopo aver citato il testo dell’articolo 7 di tale regolamento, il Tribunale ha considerato, al punto 36 della sentenza impugnata, che, secondo il sentire comune, il termine «irrevocabile» figurante in tale articolo si riferisce a cose che non possono più essere rimesse in discussione e che un impegno di pagamento irrevocabile implicava quindi un obbligo, che non poteva essere rimesso in discussione, di pagare la somma per la quale tale impegno era stato concluso. Inoltre, il Tribunale ha indicato, al punto 37 della sentenza impugnata, che, se è pur vero che il testo dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 non precisa esplicitamente che gli enti creditizi che decidono di uscire dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 devono prima versare il loro contributo perché possa poi esser loro restituita la loro garanzia, tali enti creditizi sono tenuti, conformemente agli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014, a versare, durante il periodo iniziale, un contributo annuale al SRF affinché quest’ultimo raggiunga il livello‑obiettivo alla fine di tale periodo. Il Tribunale ha da ciò dedotto che, se la garanzia a copertura di un impegno di pagamento irrevocabile venisse restituita senza previa riscossione del contributo per il quale tale impegno è stato concluso, non soltanto l’ente creditizio non adempirebbe il proprio obbligo di versare la totalità del contributo dovuto per il periodo nel quale esso rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014, ma il contributo ex ante sotto forma di impegno di pagamento irrevocabile non permetterebbe di raggiungere l’obiettivo di dotare il SRF di mezzi finanziari corrispondenti al livello previsto dal legislatore dell’Unione. |
|
44 |
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale ha compiuto un’interpretazione letterale dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81. |
|
45 |
Per quanto riguarda, inoltre, la censura secondo cui il Tribunale ha violato i principi di interpretazione del diritto dell’Unione facendo prevalere un’analisi sistematica e teleologica, quando invece il tenore letterale dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 era perfettamente chiaro e preciso, occorre ricordare che, se indubbiamente risulta da una consolidata giurisprudenza che un’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione non può avere come risultato di privare di qualsiasi effetto utile la formulazione chiara e precisa di tale disposizione, il giudice dell’Unione non si trova per questo privato della possibilità di ricorrere in determinate situazioni ai metodi di interpretazione che considera appropriati al fine di chiarire l’esatta portata di una disposizione del diritto dell’Unione apparentemente chiara, dovendosi precisare che ciascuna disposizione del diritto dell’Unione deve essere ricollocata nel suo contesto ed essere interpretata alla luce dell’insieme delle disposizioni di tale diritto, delle sue finalità e dello stato della sua evoluzione alla data in cui deve essere effettuata l’applicazione della disposizione in questione (sentenza del 3 settembre 2024, Illumina e Grail/Commissione, C‑611/22 P e C‑625/22 P, EU:C:2024:677, punti 126 e 127 nonché giurisprudenza citata). Risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte che un regolamento di esecuzione deve essere oggetto, se possibile, di un’interpretazione conforme alle disposizioni del regolamento di base (sentenza del 29 febbraio 2024, cdVet Naturprodukte,C‑13/23, EU:C:2024:175, punto 60 e giurisprudenza citata). |
|
46 |
Nel caso di specie, se il tenore letterale dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 è chiaro per quanto riguarda le conseguenze dell’uscita di un ente creditizio dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 sul mantenimento dei suoi impegni di pagamento irrevocabili, non lo è altrettanto per quanto riguarda le conseguenze di tale uscita sui contributi al SRF che costituiscono tali impegni per il periodo nel corso del quale detto ente creditizio rientrava nell’ambito di applicazione di cui sopra. |
|
47 |
Pertanto, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, nella misura in cui il Tribunale ha esaminato il testo dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 ed ha messo le proprie constatazioni in relazione con le pertinenti disposizioni del regolamento n. 806/2014, vale a dire con gli articoli 69 e 70 di quest’ultimo, al fine di valutare se quanto risultava dalla formulazione asseritamente chiara e precisa di tale articolo 7, paragrafo 3, invocata dalla ricorrente, potesse essere confermato, non può essergli imputata una violazione dei principi di interpretazione del diritto dell’Unione. Pertanto, questa prima parte del primo motivo deve essere respinta perché infondata. |
|
48 |
Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo, relativa ad una violazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione 2015/81, nonché del principio di parità di trattamento, è esatto, come fa osservare la ricorrente, che l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 utilizza il termine «percepito», e non il termine «versato», per riferirsi ai contributi ex ante ai quali gli enti creditizi rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 sono assoggettati. |
|
49 |
Orbene, il Tribunale ha considerato, al punto 28 della sentenza impugnata, che discende dall’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 che, per ciascun anno di contribuzione, gli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante, come nel caso della ricorrente, sono tenuti a «versare» un contributo al SRF. Su tale base, il Tribunale ha statuito che gli enti creditizi che avevano fatto ricorso ad un impegno di pagamento irrevocabile per un anno di contribuzione sono sempre tenuti a pagare il loro contributo ex ante in contanti per questo medesimo anno quando decidono di uscire dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014. Secondo il Tribunale, una tale interpretazione era, peraltro, conforme alla finalità perseguita dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81, che consiste, come risulta dal punto 44 della sentenza impugnata, nel garantire che i mezzi finanziari del SRF saranno quanto prima possibile a disposizione del SRB in caso di risoluzione, ossia nel salvaguardare la capacità finanziaria e la liquidità del SRF. |
|
50 |
Tuttavia, come rilevato dall’avvocata generale ai paragrafi da 49 a 52 delle sue conclusioni, la distinzione terminologica operata dalla ricorrente, secondo cui il termine «versato» riguarderebbe un contributo in contanti, mentre il termine «percepito» riguarderebbe o un versamento in contanti o la sottoscrizione di un impegno di pagamento irrevocabile, non ha alcuna incidenza sul combinato disposto dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 e dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81. |
|
51 |
Infatti, l’utilizzazione del termine «percepito» nel testo dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 e quella del termine «versare» nella sentenza impugnata si riferiscono alle due facce del medesimo obbligo. La distinzione terminologica operata dalla ricorrente tra questi due termini non trova, inoltre, alcun fondamento nei rispettivi testi del regolamento n. 806/2014 e del regolamento di esecuzione 2015/81. |
|
52 |
In particolare, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non risulta in alcun modo dal punto 28 della sentenza impugnata che il Tribunale abbia ritenuto che esistesse un «sedicente obbligo per l’ente in questione di “versare”, ossia di pagare in contanti un contributo annuale al SRF nel periodo iniziale». Infatti, come risulta dai punti 39, 40, 50 e 55 della sentenza impugnata, peraltro citati dalla ricorrente, il Tribunale ha fatto riferimento, ogni volta, all’intero contributo annuale dovuto dagli enti interessati, senza distinguere tra la parte di tale contributo da pagare in contanti e quella eventualmente coperta da impegni di pagamento irrevocabili. |
|
53 |
Ne consegue che l’utilizzazione del termine «percepito» nel testo dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 non è suscettibile di escludere di per sé stessa l’interpretazione adottata dal Tribunale secondo cui gli enti creditizi che fanno ricorso ad impegni di pagamento irrevocabili sono tenuti a versare l’importo dei loro contributi in contanti qualora decidano di uscire dall’ambito di applicazione di detto regolamento. |
|
54 |
Occorre rilevare, in proposito, che, nella misura in cui la disposizione summenzionata si riferisce al contributo individuale annuale di ciascun ente interessato definendolo «percepito», senza operare alcuna distinzione al riguardo, una distinzione quale quella prospettata dalla ricorrente finirebbe, in realtà, per rimettere in discussione il tenore stesso della disposizione di cui sopra. |
|
55 |
Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81, secondo cui la richiesta per l’assolvimento degli impegni di pagamento irrevocabili può avvenire soltanto in caso di provvedimento di risoluzione, occorre rilevare che il SRB non ha applicato tale disposizione, come constatato dal Tribunale al punto 54 della sentenza impugnata. Infatti, la presente causa non concerne le conseguenze di un invito al pagamento nel caso della risoluzione di un ente creditizio, bensì quelle che occorre trarre dalla cancellazione di un impegno di pagamento irrevocabile sottoscritto da un ente siffatto che esca dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014. |
|
56 |
Ciò premesso, il fatto che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81 preveda un obbligo di versamento qualora un provvedimento di risoluzione faccia intervenire il SRF non esclude in alcun modo che un obbligo analogo si imponga in considerazione dell’obbligo di contribuzione degli enti creditizi previsto dall’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 e del principio di parità di trattamento. |
|
57 |
Più in particolare, nel momento della cancellazione di impegni di pagamento irrevocabili a seguito dell’uscita di un ente creditizio dall’ambito di applicazione di detto regolamento, un tale obbligo di versamento deve applicarsi in quanto la cancellazione di cui sopra non può avere la conseguenza di ridurre i mezzi finanziari disponibili del SRF corrispondenti all’importo dei contributi annuali di tale ente per il periodo nel corso del quale esso rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014. Infatti, come risulta dagli articoli 69 e 70 di questo regolamento, i contributi annuali degli enti creditizi devono permettere al SRF di dotarsi di un importo equivalente al livello‑obiettivo al termine del periodo iniziale. A questo scopo, l’articolo 70, paragrafo 4, del citato regolamento precisa che i contributi di cui sopra, una volta debitamente percepiti, non vengono rimborsati e sono dunque acquisiti al SRF. Orbene, dal momento che i suddetti contributi possono essere prestati sotto forma di impegni di pagamento irrevocabili in applicazione dell’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014, il fatto che tali impegni vengano cancellati qualora un ente non rientri più nell’ambito di applicazione del regolamento suddetto, in virtù dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81, non può rimettere in discussione la circostanza che le somme corrispondenti a questi stessi contributi sono acquisite al SRF. |
|
58 |
Poi, occorre ricordare che il principio generale di parità di trattamento esige che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera differente e che situazioni differenti non siano trattate in maniera uguale, a meno che un tale trattamento sia oggettivamente giustificato. Il carattere paragonabile delle situazioni deve, segnatamente, essere stabilito e valutato alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto che istituisce la distinzione in questione. Devono inoltre essere presi in considerazione i principi e gli obiettivi del settore in cui tale atto rientra (sentenza dell’11 settembre 2025, Cairo Network e a., da C‑764/23 a C‑766/23, EU:C:2025:691, punto 124 nonché giurisprudenza citata). |
|
59 |
Tenuto conto dell’oggetto del regolamento n. 806/2014 che consiste nello stabilire norme uniformi per la risoluzione di enti creditizi nell’ambito di un SRM fondato segnatamente su un SRF alimentato da contributi riscossi in capo a enti creditizi rientranti nell’ambito di applicazione del citato regolamento, occorre constatare che, per il periodo durante il quale tali enti creditizi rientrano nell’ambito di applicazione del citato regolamento, il principio di parità di trattamento esige che tali enti, trovandosi in una situazione paragonabile, contribuiscano nella stessa maniera al SRF. |
|
60 |
Il fatto che uno di questi enti esca dall’ambito di applicazione di detto regolamento non può avere come conseguenza di esentare tale ente dai suoi contributi per il periodo nel corso del quale esso rientrava nell’ambito di applicazione del medesimo regolamento. Pertanto, non esigere da un ente creditizio il pagamento delle somme equivalenti ai suoi impegni di pagamento irrevocabili nel caso in cui, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81, tali impegni vengano cancellati poiché detto ente esce dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 finirebbe per esonerarlo, senza giustificazione oggettiva e in violazione del principio di parità di trattamento, dai suoi contributi al SRF per il periodo durante il quale esso rientrava in tale ambito di applicazione. |
|
61 |
Pertanto, tenuto conto della natura dei contributi annuali al SRF e del principio di parità di trattamento, la cancellazione di impegni di pagamento irrevocabili in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 obbliga l’ente creditizio che esce dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 a versare al SRF, preliminarmente a tale cancellazione, un importo equivalente agli impegni summenzionati. |
|
62 |
Per le ragioni sopra esposte, non si può imputare al Tribunale di aver «disatteso il carattere condizionato» degli impegni di pagamento irrevocabili, né di aver affermato, ai punti 33 e 55 della sentenza impugnata, che, in sostanza, il versamento in contanti nell’ambito di un impegno di pagamento irrevocabile era soltanto differito. |
|
63 |
Allo stesso modo, la ricorrente sostiene, erroneamente, che il Tribunale ha creato, con la sua interpretazione, «una situazione più sfavorevole» per gli enti creditizi che escono dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 rispetto a quegli enti creditizi che restano in tale ambito di applicazione, per il fatto che i primi hanno un obbligo di versare gli importi in contanti corrispondenti agli impegni di pagamento irrevocabili, mentre i secondi non hanno un obbligo siffatto fintanto che un provvedimento di risoluzione non faccia intervenire il SRF, come risulta dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81. |
|
64 |
Infatti, alla luce dell’oggetto del regolamento n. 806/2014, occorre constatare che, a partire dal momento in cui degli enti creditizi sono usciti dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014, tali enti e quelli che restano nell’ambito di applicazione suddetto non si trovano più in una situazione paragonabile sotto il profilo degli obblighi ad essi incombenti in forza del citato regolamento n. 806/2014. Ne consegue che, anche se dovesse risultare che gli enti creditizi della prima categoria si trovano in «una situazione più sfavorevole» rispetto a quelli della seconda categoria, tale situazione non comporterebbe una violazione del principio di parità di trattamento. |
|
65 |
Infine, laddove la ricorrente ribadisce la chiarezza e la precisione apparenti del tenore letterale dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81, è sufficiente rinviare ai punti da 43 a 47 della presente sentenza. |
|
66 |
Alla luce di quanto sopra esposto, anche la seconda parte del primo motivo deve essere respinta. |
|
67 |
Per quanto riguarda la terza parte del primo motivo, relativa all’assenza di base giuridica dell’obbligo di versamento dell’importo dell’impegno di pagamento irrevocabile in caso di uscita dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014, occorre rilevare, in primo luogo, che il Tribunale si è fondato sull’articolo 69, paragrafo 1, di tale regolamento al fine di esporre l’obiettivo principale perseguito mediante la riscossione annuale dei contributi ex ante, che consiste nel garantire che, alla fine del periodo iniziale previsto da detta disposizione, i mezzi finanziari disponibili del SRF raggiungano il livello‑obiettivo da questa stabiliti. Su questa base, il Tribunale ha affermato, giustamente, al punto 41 della sentenza impugnata, che, se l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 fosse interpretato in modo da permettere ad un ente creditizio che esce dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014, come la ricorrente, di non pagare in contanti l’importo equivalente ad un impegno di pagamento irrevocabili da esso sottoscritto, tale disposizione sarebbe in contrasto con la finalità di raggiungere il livello‑obiettivo, perseguita segnatamente dall’articolo 69 del regolamento n. 806/2014. |
|
68 |
Inoltre, alla luce dell’allegazione della ricorrente relativa alla definizione dei termini «mezzi finanziari disponibili», quale risultante da una lettura combinata dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 34, del regolamento n. 806/2014 e dell’articolo 69, paragrafo 1, di tale regolamento, occorre constatare come essa corrobori il ragionamento del Tribunale piuttosto che contraddirlo. Infatti, dal momento che gli impegni di pagamento irrevocabili rientrano nella nozione di «mezzi finanziari disponibili», ai sensi del regolamento n. 806/2014, e che, di conseguenza, essi vengono presi in considerazione per raggiungere il livello‑obiettivo del SRF, la loro cancellazione deve necessariamente accompagnarsi ad una compensazione equivalente all’importo in contanti corrispondente a tali impegni. |
|
69 |
Infine, nella misura in cui la ricorrente sostiene che l’uscita di un ente creditizio dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 dovrebbe essere piuttosto compensata mediante aggiustamenti nei contributi ex ante degli enti creditizi che restano in tale ambito di applicazione, occorre rilevare che, in applicazione dell’articolo 70 del citato regolamento, i contributi individuali degli enti creditizi sono percepiti su base annuale tenendo conto dell’importo delle passività di tali enti esclusi i fondi propri e del profilo di rischio dei suddetti enti, senza che possa essere presa in considerazione una diminuzione dei contributi di alcuni enti creditizi che deriverebbe dal fatto che questi ultimi hanno abbandonato l’ambito di applicazione di detto regolamento. |
|
70 |
Ne consegue che giustamente il Tribunale ha tenuto conto dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 nonché dell’obiettivo perseguito mediante tale disposizione al fine di limitare la portata dell’obbligo di versamento che incombe agli enti creditizi che escono dall’ambito di applicazione del regolamento stesso. |
|
71 |
In secondo luogo, per le ragioni riportate ai punti da 56 a 61 della presente sentenza, la valutazione del Tribunale riguardo all’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014, il quale prevede che i contributi debitamente percepiti da ciascuno degli enti creditizi non vengano rimborsati a questi ultimi, era parimenti idonea a suffragare la sua interpretazione secondo cui la restituzione delle garanzie connesse agli impegni di pagamento irrevocabili può aver luogo soltanto dopo il versamento di un importo corrispondente a quello del contributo che tali impegni hanno sostituito. |
|
72 |
A questo proposito, l’argomentazione della ricorrente secondo cui i contratti conclusi tra gli enti creditizi e il SRB, ai fini della sottoscrizione degli impegni di pagamento irrevocabili, non possono, per loro natura, essere «percepiti», non può essere accolta. |
|
73 |
Infatti, occorre ricordare a questo proposito che, attraverso il chiaro tenore letterale dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014, il legislatore dell’Unione ha inteso escludere, in maniera generale, il rimborso dei contributi ex ante che siano stati percepiti nelle debite forme (sentenza del 29 settembre 2022, ABLV Bank/SRB,C‑202/21 P, EU:C:2022:734, punto 54). Pertanto, come sostiene il SRB, se i termini «debitamente percepiti» si riferiscono, senza distinzione alcuna, ai contributi ex ante, essi devono essere applicati indipendentemente dal tipo di contributo, cioè anche agli impegni di pagamento irrevocabili. |
|
74 |
Alla luce di quanto sopra esposto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale non ha violato né l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, né l’articolo 70, paragrafo 4, di tale regolamento. |
|
75 |
La terza parte del primo motivo deve dunque essere respinta. |
|
76 |
Per quanto riguarda la quarta parte del primo motivo, vertente su un’erronea interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, occorre rilevare che, al punto 41 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che tale disposizione prevede espressamente che il ricorso ad impegni di pagamento irrevocabili non deve in alcun modo compromettere la capacità finanziaria e la liquidità del SRF. Tale prescrizione viene parimenti menzionata nel considerando 16 del citato regolamento di esecuzione. Il Tribunale ha su questa base statuito che la cancellazione di un impegno di pagamento irrevocabile e la restituzione della garanzia corrispondente non possono in nessun caso aver luogo a detrimento del SRF. |
|
77 |
Orbene, contrariamente a quanto la ricorrente afferma, tale interpretazione non priva del suo effetto utile l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81. Se tale articolo 7, paragrafo 3, fosse interpretato nel senso che permette agli enti creditizi di non versare il loro contributo ex ante prima che sia stata loro restituita la loro garanzia, il principio stabilito dal legislatore dell’Unione all’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento di esecuzione, che si allinea alla prescrizione dettata dall’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, risulterebbe violato. |
|
78 |
Il Tribunale non ha dunque commesso alcun errore affermando, al punto 42 della sentenza impugnata, che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 si applica al trattamento degli impegni di pagamento irrevocabili di un ente creditizio che esce dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 e che, pertanto, l’articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento di esecuzione doveva essere interpretato tenendo conto di tale disposizione. |
|
79 |
Riguardo agli argomenti supplementari della ricorrente relativi all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione 2015/81, secondo i quali, in sostanza, tali disposizioni prevedrebbero un obbligo di pagamento soltanto in caso di provvedimento di risoluzione, è sufficiente rinviare ai punti da 56 a 61 della presente sentenza. |
|
80 |
Alla luce di quanto sopra esposto, e contrariamente a quanto la ricorrente sostiene, l’interpretazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 non snatura né priva di effetto utile i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 7 di tale regolamento di esecuzione. |
|
81 |
La quarta parte del motivo deve dunque essere respinta perché infondata. |
|
82 |
Quanto alla quinta parte del primo motivo, relativa ad una violazione del principio lex specialis generalibus derogat e addotta in via subordinata, occorre considerare che, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 non può essere considerato una lex specialis che deroghi, in particolare, all’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014. |
|
83 |
Infatti, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 87 delle sue conclusioni, il regolamento n. 806/2014, in quanto regolamento di base, ha un rango normativo sovraordinato rispetto al regolamento di esecuzione 2015/81, sicché, in assenza di una deroga o previsione espressa in tal senso, le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione 2015/81 non possono prevalere sulle disposizioni contenute nel regolamento n. 806/2014. |
|
84 |
Inoltre, occorre rilevare che l’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014 abilita il Consiglio ad adottare atti di esecuzione come il regolamento di esecuzione 2015/81, per definire le condizioni dell’attuazione dei paragrafi da 1 a 3 di tale articolo 70. Orbene, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, il Consiglio non può, mediante atti di esecuzione, completare o modificare un atto legislativo, neppure nei suoi elementi non essenziali (sentenza del 28 febbraio 2023, Fenix International, C‑695/20, EU:C:2023:127, punti 48 e 49). Il Consiglio non può dunque modificare, mediante il regolamento di esecuzione 2015/81, l’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014. |
|
85 |
Ad ogni modo, come sostenuto dal SRB, è giocoforza constatare, alla luce dell’analisi effettuata nell’ambito della terza parte del presente motivo, che non vi è alcuna contraddizione tra l’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 e l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81. |
|
86 |
Inoltre, risulta dai punti da 76 a 80 della presente sentenza che l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 deve essere interpretato tenendo conto dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione e che l’interpretazione, da parte del Tribunale, di detto articolo 7, paragrafo 1, non snatura né priva di effetto utile i paragrafi 2 e 3 del citato articolo 7. |
|
87 |
Risulta da tali elementi che la quinta parte del primo motivo deve essere respinta. |
|
88 |
Poiché nessuna delle parti del primo motivo dedotto dalla ricorrente è stata accolta, occorre respingere tale motivo nella sua interezza. |
Sul secondo motivo, relativo ad un difetto di motivazione
Argomentazione delle parti
|
89 |
La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è inficiata da un difetto di motivazione e da una motivazione contraddittoria. In particolare, essa rileva contraddizioni nei punti 30, 33, 36, 41 e 43 di detta sentenza, nei quali il Tribunale ha, in sostanza, statuito:
|
|
90 |
Il SRB contesta tali argomenti. |
Giudizio della Corte
|
91 |
Occorre ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza, l’obbligo di motivazione incombente al Tribunale gli impone di far apparire in maniera chiara e non equivoca il ragionamento da esso seguito, in modo da permettere agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il proprio controllo giurisdizionale (sentenza del 20 aprile 2023, Consiglio/El-Qaddafi, C‑413/21 P, EU:C:2023:306, punto 41 e giurisprudenza citata). |
|
92 |
Una motivazione contraddittoria o non comprensibile di una sentenza del Tribunale equivale ad un’assenza di motivazione (sentenza del 20 aprile 2023, Consiglio/El‑Qaddafi, C‑413/21 P, EU:C:2023:306, punto 42 e giurisprudenza citata). |
|
93 |
Nel caso di specie, occorre, anzitutto, rilevare, al pari dell’avvocata generale ai paragrafi 95 e seguenti delle sue conclusioni, che non vi è alcuna contraddizione di motivazione tra la constatazione del Tribunale, al punto 33 della sentenza impugnata, secondo cui gli impegni di pagamento irrevocabili non sono contributi versati «immediatamente», ma il cui pagamento è «differito», e l’affermazione del Tribunale, al punto 30 della sentenza impugnata, secondo cui gli impegni di pagamento irrevocabili sottoscritti da un ente costituiscono contributi «debitamente percepiti». Infatti, il divieto di rimborso dei contributi ex ante previsto dall’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 concerne l’insieme dei mezzi finanziari disponibili, ivi compresi gli impegni di pagamento irrevocabili. |
|
94 |
Inoltre, non è contraddittorio neppure chiedere il pagamento dell’obbligo sotteso all’impegno di pagamento irrevocabile anche qualora questo venga cancellato. Infatti, l’obbligo giuridico di pagamento dei contributi ex ante per un dato periodo di contribuzione perdura, dato che gli impegni di pagamento irrevocabili sono soltanto facilitazioni operative messe a disposizione degli enti creditizi a tale titolo. |
|
95 |
Inoltre, affermando che l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 permette di mettere dei mezzi a disposizione del SRF «in caso di risoluzione», il Tribunale non contraddice il ragionamento mediante il quale ha ritenuto che l’ente creditizio abbia un obbligo incondizionato di versamento dell’importo corrispondente all’impegno di pagamento irrevocabile. È in ragione di tale obbligo incondizionato che tale ente creditizio non può essere esonerato dal pagamento dell’importo coperto dagli impegni di pagamento irrevocabili, ciò che permette ai mezzi a disposizione del SRF di essere rapidamente disponibili «in caso di risoluzione». Si tratta qui della ragion d’essere del SRF nonché della finalità intesa a raggiungere il livello‑obiettivo di quest’ultimo, quale istituito dalla normativa dell’Unione. |
|
96 |
Infine, come risulta dalla risposta al primo motivo, il Tribunale ha debitamente motivato in che modo il rischio gravante sul SRF e la finalità mirante a raggiungere il livello‑obiettivo ostavano a che dei contributi ex ante sotto forma di impegno di pagamento irrevocabile scomparissero in ragione dell’uscita di un ente creditizio dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014. |
|
97 |
Poiché nessuno degli argomenti invocati dalla ricorrente al fine di dimostrare il difetto di motivazione della sentenza impugnata e la contraddittorietà di tale motivazione appare fondato, occorre respingere il secondo motivo. |
|
98 |
Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione è stato accolto, occorre respingere quest’ultima nella sua interezza. |
Sulle spese
|
99 |
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
|
100 |
Poiché il SRB ha concluso chiedendo la condanna della ricorrente alle spese e quest’ultima è rimasta soccombente nei motivi proposti, occorre condannare la ricorrente a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal SRB. |
|
101 |
A norma dell’articolo 184, paragrafo 4, di detto regolamento, qualora una parte interveniente in primo grado abbia partecipato alla fase scritta o orale del procedimento dinanzi alla Corte, quest’ultima può decidere che detta interveniente si farà carico delle proprie spese. In applicazione di tale disposizione, la Fédération bancaire française sopporterà le proprie spese. |
|
102 |
L’articolo 140, paragrafo 1, del citato regolamento, parimenti applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, dispone che gli Stati membri intervenuti nella causa si fanno carico delle proprie spese. La Repubblica francese sopporterà dunque le proprie spese. |
|
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: |
|
|
|
|
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
Ti chiedi come si applica questo testo alla tua situazione?
Consulenza gratuita, senza impegno
Descrivi la tua situazione. Il nostro team ti ricontatterà via e-mail per la tua consulenza.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.