ECLI:EU:C:2026:301•Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 aprile 2026.#X e a. contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.#Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Domanda di protezione internazionale – Articolo 43 – Procedura di frontiera – Qualificazione di una procedura condotta in un luogo di trattenimento geograficamente situato nel territorio di uno Stato membro ma assimilato dal diritto nazionale a un luogo situato alla frontiera – Diritto di entrare nel territorio di tale Stato membro dopo un termine di quattro settimane – Articolo 31, paragrafo 7 – Esame in via prioritaria di una domanda di protezione internazionale – Direttiva 2013/33/UE – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Articolo 8 – Trattenimento nello stesso luogo sulla base di due decisioni distinte.#Cause riunite C-50/24 – C-56/24.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 aprile 2026.#X e a. contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.#Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Domanda di protezione internazionale – Articolo 43 – Procedura di frontiera – Qualificazione di una procedura condotta in un luogo di trattenimento geograficamente situato nel territorio di uno Stato membro ma assimilato dal diritto nazionale a un luogo situato alla frontiera – Diritto di entrare nel territorio di tale Stato membro dopo un termine di quattro settimane – Articolo 31, paragrafo 7 – Esame in via prioritaria di una domanda di protezione internazionale – Direttiva 2013/33/UE – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Articolo 8 – Trattenimento nello stesso luogo sulla base di due decisioni distinte.#Cause riunite C-50/24 – C-56/24.
ECLI:EU:C:2026:301Eu Chamb 05 C16 apr 2026
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
16 aprile 2026 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Domanda di protezione internazionale – Articolo 43 – Procedura di frontiera – Qualificazione di una procedura condotta in un luogo di trattenimento geograficamente situato nel territorio di uno Stato membro ma assimilato dal diritto nazionale a un luogo situato alla frontiera – Diritto di entrare nel territorio di tale Stato membro dopo un termine di quattro settimane – Articolo 31, paragrafo 7 – Esame in via prioritaria di una domanda di protezione internazionale – Direttiva 2013/33/UE – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Articolo 8 – Trattenimento nello stesso luogo sulla base di due decisioni distinte»
Nelle cause riunite da C‑50/24 a C‑56/24 [Danané e a.] ( i ),
aventi ad oggetto sette domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio), con decisioni del 22 gennaio 2024, pervenute in cancelleria il 26 gennaio 2024, nei procedimenti
X (C‑50/24),
X (C‑51/24),
X (C‑52/24),
X (C‑53/24),
X (C‑54/24),
X (C‑55/24),
X (C‑56/24)
contro
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, J. Passer (relatore), E. Regan, D. Gratsias, e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: N. Emiliou
cancelliere: G. Chiapponi, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 febbraio 2025,
considerate le osservazioni presentate:
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per X (C‑51/24) e X (C‑52/24), da S. Manesse, avocat; |
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per X (C‑53/24), da Z. Chihaoui, advocaat; |
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per il governo belga, da M. Jacobs, C. Pochet e M. Van Regemorter, in qualità di agenti; |
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per il governo ceco, da S. Šindelková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; |
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per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti; |
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per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da W. Ferrante, avvocato dello Stato; |
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per la Commissione europea, da A. Azéma, F. Blanc-Simonetti e J. Hottiaux, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 giugno 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 31, paragrafi 7 e 8, nonché degli articoli 43 e 46 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60), letti in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e dell’articolo 8 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96). |
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2 |
Tali domande sono state presentate nell’ambito di sette controversie tra cittadini di paesi terzi, arrivati in Belgio a bordo di aerei che sono atterrati all’aeroporto di Bruxelles (Belgio), e il Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Commissario generale per i profughi e gli apolidi, Belgio) (in prosieguo: il «Commissario generale») riguardo alle decisioni di rigetto delle loro domande di protezione internazionale adottate da quest’ultimo. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2013/32
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3 |
I considerando 18 e 38 della direttiva 2013/32 così recitano:
(…)
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4 |
L’articolo 2, lettera f), di tale direttiva enuncia quanto segue: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (…)
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5 |
L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva dispone quanto segue: «1. Per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un’autorità che sarà competente per l’esame adeguato delle domande a norma della presente direttiva. (…) 2. Gli Stati membri possono prevedere che sia competente un’autorità diversa da quella di cui al paragrafo 1 al fine di: (…)
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6 |
L’articolo 26, paragrafo 1, della medesima direttiva così dispone: «Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente. I motivi e le condizioni del trattenimento e le garanzie per i richiedenti trattenuti sono conformi alla direttiva [2013/33]». |
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7 |
L’articolo 31 della direttiva 2013/32, intitolato «Procedura di esame», ai paragrafi 1, 2, 7 e 8 prevede quanto segue: «1. Gli Stati membri esaminano le domande di protezione internazionale con procedura di esame conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II. 2. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata quanto prima possibile, fatto salvo un esame adeguato e completo. (…) 7. Gli Stati membri possono esaminare in via prioritaria una domanda di protezione internazionale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, in particolare:
8. Gli Stati membri possono prevedere che una procedura d’esame, nel rispetto dei principi fondamentali e delle garanzie del capo II, sia accelerata e/o svolta alla frontiera o in zone di transito a norma dell’articolo 43 se:
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8 |
L’articolo 33, paragrafo 2, di tale direttiva così dispone: «Gli Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se:
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9 |
L’articolo 40 di detta direttiva, intitolato «Domande reiterate», al paragrafo 1, è formulato come segue: «Se una persona che ha chiesto protezione internazionale in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questi esamina le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell’ambito dell’esame della precedente domanda o dell’esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito». |
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10 |
L’articolo 43 della medesima direttiva, intitolato «Procedure di frontiera», enuncia quanto segue: «1. Gli Stati membri possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro:
2. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell’ambito delle procedure di cui al paragrafo 1 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente è ammesso nel territorio dello Stato membro, affinché la sua domanda sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva. 3. Nel caso in cui gli arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di protezione internazionale alla frontiera o in una zona di transito, rendano all’atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito». |
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11 |
L’articolo 46 della direttiva 2013/32, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:
(…)». |
Direttiva 2013/33
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12 |
Il considerando 18 della direttiva 2013/33 enuncia quanto segue: «È opportuno che i richiedenti che si trovano in stato di trattenimento siano trattati nel pieno rispetto della dignità umana e che la loro accoglienza sia configurata specificamente per rispondere alle loro esigenze in tale situazione. (…)». |
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13 |
L’articolo 6 di tale direttiva, intitolato «Documentazione», ai paragrafi 1 e 2, prevede quanto segue: «1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, ai richiedenti sia rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status di richiedente o che attesti che il richiedente è autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la domanda è pendente o in esame. (…) 2. Gli Stati membri possono escludere l’applicazione del presente articolo quando il richiedente è in stato di trattenimento e durante l’esame della domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o nel contesto di un procedimento volto a determinare se il richiedente abbia il diritto di entrare nel territorio di uno Stato membro. (…)». |
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14 |
L’articolo 8 di detta direttiva, intitolato «Trattenimento», così dispone: «1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente ai sensi della direttiva [2013/32]. 2. Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive. 3. Un richiedente può essere trattenuto soltanto:
(…) I motivi di trattenimento sono specificati nel diritto nazionale. (…)». |
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15 |
L’articolo 9 della medesima direttiva, ai paragrafi 1, 3 e 5, prevede quanto segue: «1. Un richiedente è trattenuto solo per un periodo il più breve possibile ed è mantenuto in stato di trattenimento soltanto fintantoché sussistono i motivi di cui all’articolo 8, paragrafo 3. Gli adempimenti amministrativi inerenti ai motivi di trattenimento di cui all’articolo 8, paragrafo 3, sono espletati con la debita diligenza. I ritardi nelle procedure amministrative non imputabili al richiedente non giustificano un prolungamento del trattenimento. (…) 3. Se il trattenimento è disposto dall’autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria, d’ufficio e/o su domanda del richiedente, della legittimità del trattenimento. (…) 5. Il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un’autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli, d’ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verifichino circostanze o emergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità del trattenimento». |
Regolamento (UE) 2016/399
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16 |
L’articolo 2, punti 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), (GU 2016, L 77, pag. 1), dispone quanto segue: «Ai fini del presente regolamento, si intende per:
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Diritto belga
Legge del 15 dicembre 1980
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17 |
L’articolo 51/5, paragrafo 1, della loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (legge del 15 dicembre 1980 in materia di ingresso nel territorio, soggiorno, insediamento e allontanamento degli stranieri; Moniteur belge del 31 dicembre 1980, pag. 14584), nella versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: la «legge del 15 dicembre 1980»), prevede quanto segue: «Una volta che lo straniero ha presentato alla frontiera o all’interno del Regno una prima domanda di protezione internazionale o una domanda reiterata di protezione internazionale presso una delle autorità designate dal Re in attuazione dell’articolo 50, paragrafo 3, comma 2, in applicazione della normativa europea che vincola il Belgio, il Ministro o il suo delegato procede alla determinazione dello Stato competente ad esaminare tale domanda. A tal fine, qualora, sulla base di una valutazione individuale, esista un rischio notevole di fuga della persona, e soltanto purché il trattenimento sia proporzionato e nessuna misura alternativa meno coercitiva possa effettivamente essere applicata, lo straniero può essere trattenuto in un luogo determinato per il periodo necessario alla determinazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale, senza che il periodo di trattenimento possa eccedere sei settimane. (…)». |
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18 |
L’articolo 57/6, paragrafo 2, di tale legge così dispone: «Il [Commissario generale] adotta una decisione in via prioritaria, qualora: 1) il richiedente sia trattenuto in un luogo determinato ai sensi degli articoli 74/8, paragrafo 1 o 74/9, paragrafi 2 e 3, o è sottoposto a una misura di sicurezza quale quella di cui all’articolo 68; (…)». |
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19 |
L’articolo 57/6/4 di detta legge ha recepito l’articolo 43 della direttiva 2013/32 nell’ordinamento giuridico belga e dispone quanto segue: «Nei confronti dello straniero che tenta di entrare nel Regno senza soddisfare le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 e che ha presentato domanda di protezione internazionale alla frontiera, il [Commissario generale] è competente a dichiarare la domanda inammissibile sulla base dell’articolo 57/6, paragrafo 3 o a prendere una decisione sul merito della domanda in una delle situazioni di cui all’articolo 57/6/1, paragrafo 1, primo comma, a), b), c), d), e), f), g), i) o j). In caso di inapplicabilità del primo comma, il [Commissario generale] decide che è necessario un ulteriore esame, dopo il quale il richiedente è autorizzato dal Ministro o dal suo delegato a entrare nel Regno ai sensi dell’articolo 74/5, paragrafo 4, punto 4°. Se il [Commissario generale] non ha preso alcuna decisione entro un termine di quattro settimane dal ricevimento della domanda di protezione internazionale trasmessa dal Ministro o dal suo delegato, il richiedente è comunque autorizzato dal Ministro o dal suo delegato a entrare nel Regno ai sensi dell’articolo 74/5, paragrafo 4, punto 5°». |
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20 |
Ai sensi dell’articolo 74/5, paragrafi 1, 2 e 4, della legge del 15 dicembre 1980: «§ 1. Può essere trattenuto in un luogo determinato, situato alla frontiera, in attesa dell’autorizzazione di ingresso nel Regno o del suo respingimento dal territorio:
Nessuno straniero può essere trattenuto per il solo motivo di aver presentato domanda di protezione internazionale. § 2. Il Re può designare altri luoghi situati nel Regno, che sono assimilati al luogo di cui al paragrafo 1. Lo straniero trattenuto in uno di questi altri luoghi non è considerato autorizzato a entrare nel Regno. (…) § 4. È autorizzato a entrare nel Regno: (…)
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21 |
L’articolo 74/6 di tale legge enuncia quanto segue: «§ 1. Qualora, sulla base di una valutazione individuale, ciò risulti necessario e non sia possibile applicare efficacemente alcuna misura meno coercitiva, il Ministro o il suo delegato può trattenere il richiedente protezione internazionale in un luogo determinato all’interno del Regno:
(…)». |
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22 |
L’articolo 74/8 della medesima legge prevede quanto segue: «§ 1. Le disposizioni necessarie possono essere adottate al fine di assicurare che l’interessato non lasci, senza l’autorizzazione richiesta, il luogo in cui è detenuto, messo a disposizione del Governo o trattenuto in applicazione degli articoli 7, 8 bis, paragrafo 4, 27, 29, comma 2, 44 septies, paragrafo 1, 51/5, paragrafo 1, comma 2, o paragrafo 4, comma 3, 51/5/1, paragrafo 1, comma 2, o paragrafo 2, comma 3, 57/32, paragrafo 2, comma 2, 74/5 o 74/6. (…) § 2. Il Re può fissare il regime e le norme di funzionamento applicabili al luogo in cui lo straniero è detenuto, messo a disposizione del Governo o trattenuto, in applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, comma 1. (…)». |
Decreto ministeriale del 25 ottobre 2010
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23 |
L’arrêté ministériel du 25 octobre 2010 de désignation des lieux d’hébergement au sens de l’article 74/8, paragraphe 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (decreto ministeriale del 25 ottobre 2010 di designazione delle strutture di accoglienza ai sensi dell’articolo 74/8, paragrafo 1, della legge del15 dicembre 1980 in materia di ingresso nel territorio, soggiorno, insediamento e allontanamento degli stranieri; Moniteur belge del 3 novembre 2010, pag. 65884), all’articolo 1, enuncia quanto segue: «Le strutture di accoglienza menzionate in prosieguo sono luoghi rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 74/8, paragrafo 1, della legge del 15 dicembre 1980 (…):
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Regio decreto del 17 febbraio 2012
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24 |
L’arrêté royal du 17 février 2012 déterminant un lieu visé par l’article 74/8, paragraphe 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (regio decreto del 17 febbraio 2012 che designa un luogo di cui all’articolo 74/8, paragrafo 2, della legge del 15 dicembre 1980 in materia di ingresso nel territorio, soggiorno, insediamento e allontanamento degli stranieri; Moniteur belge del 15 marzo 2012, pag. 15767), all’articolo 1 così dispone: «L’edificio “Centre de Transit Caricole” [(centro di transito Caricole)], situato in chaussée de Tervuren 302, 1820, Steenokkerzeel, è un luogo rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 74/8, paragrafo 2, della legge del 15 dicembre 1980 (…)». |
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
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25 |
I fatti all’origine delle controversie nei procedimenti principali possono essere riassunti come segue. |
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26 |
I ricorrenti nei procedimenti principali, cittadini di paesi terzi arrivati in aereo all’aeroporto di Bruxelles tra il mese di settembre e il mese di ottobre 2023, dal giorno del loro arrivo o il giorno successivo a quest’ultimo, hanno presentato in tale luogo domande di protezione internazionale. |
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27 |
A seguito di tali domande, detti ricorrenti sono stati oggetto di decisioni di respingimento, fondate sulla mancanza dei requisiti previsti dalla legge del 15 dicembre 1980, seguite da decisioni di «trattenimento in un luogo determinato situato alla frontiera», nel caso di specie nel «centro di transito Caricole», situato nei pressi dell’aeroporto di Bruxelles, o nella struttura di accoglienza di Sint-Gillis-Waas (Belgio), pronunciate dal Ministro dell’Interno sulla base dell’articolo 74/5, paragrafo 1, primo comma, punto 2°, di tale legge, luoghi che non sono geograficamente situati alla frontiera o in una zona di transito, ma che sono assimilati, ai sensi dell’articolo 74/5, paragrafo 2, di detta legge a luoghi «situati alla frontiera». |
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28 |
Infatti, in Belgio, alla data dei fatti all’origine delle controversie nei procedimenti principali, non vi erano luoghi di trattenimento situati alle frontiere o nelle zone di transito, mentre le infrastrutture situate all’interno degli aeroporti belgi si erano rivelate inadeguate all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e al rispetto dei loro diritti fondamentali. |
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29 |
Dalla decisione di rinvio risulta che le decisioni «di trattenimento in un luogo determinato situato alla frontiera», citate al punto 27 della presente sentenza, costituiscono decisioni fondate sull’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2013/33, che autorizza il trattenimento di un richiedente protezione internazionale per decidere sul diritto di quest’ultimo di entrare nel territorio. |
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30 |
Alla scadenza di un termine di quattro settimane, i ricorrenti nei procedimenti principali sono stati autorizzati, conformemente a quanto previsto dall’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, a entrare nel territorio belga, ma sono stati trattenuti nei luoghi di cui al punto 27 della presente sentenza in forza di decisioni adottate dal Commissario generale, entro tale termine, sulla base dell’articolo 74/5, paragrafi 4 e 5, nonché dell’articolo 74/6, paragrafo 1, primo comma, punto 2°, della legge del 15 dicembre 1980. Dalla decisione di rinvio risulta che tali decisioni costituiscono, in quanto esse mantengono in stato di trattenimento i ricorrenti nei procedimenti principali, decisioni fondate sull’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/33, la quale autorizza il trattenimento di un richiedente per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero ottenersi senza il trattenimento, in particolare se sussiste un rischio di fuga del richiedente. |
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31 |
Nelle cause C‑51/24 e C‑53/24, i ricorrenti nei procedimenti principali sono stati ascoltati dal Commissario generale durante un colloquio personale prima che la decisione di trattenimento che li riguardava, quale citata al punto precedente, fosse adottata. I ricorrenti nei procedimenti principali nelle cause C‑52/24 e da C‑54/24 a C‑56/24 sono stati ascoltati dopo l’adozione della decisione che li riguardava. |
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32 |
A seguito di tali colloqui, il Commissario generale ha adottato decisioni di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e di quello di beneficiario di protezione sussidiaria nonché, nella causa C‑51/24, una decisione di inammissibilità della domanda. |
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33 |
I ricorrenti nei procedimenti principali hanno presentato ricorsi avverso tali decisioni dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio), giudice del rinvio. |
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34 |
Dinanzi a tale giudice, talune parti hanno invocato la violazione dell’articolo 57/6/4 della legge del 15 dicembre 1980. |
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35 |
Detto giudice rileva che tale disposizione ha recepito nell’ordinamento giuridico interno l’articolo 43, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/32. Il giudice del rinvio precisa che persone quali i ricorrenti nel procedimento principale rientrano nell’ambito di applicazione di tale articolo 43, per quanto riguarda l’esame della loro domanda di protezione internazionale nell’ambito di una procedura di frontiera, nonché dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2013/33, per quanto riguarda il loro collocamento in un luogo di trattenimento situato nel territorio, ma assimilato da un atto normativo ad un luogo situato alla frontiera. |
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36 |
Il Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri) si interroga sulla conformità al diritto dell’Unione delle disposizioni del diritto belga in forza delle quali, da un lato, la procedura di frontiera è applicata a persone trattenute in siffatti luoghi e, dall’altro lato, dopo la scadenza del termine di quattro settimane previsto all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, tali persone sono mantenute in stato di trattenimento, sulla base di un altro motivo, nello stesso luogo, il quale tuttavia non è più qualificato come «luogo situato alla frontiera», bensì come «luogo situato nel territorio». |
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37 |
In tali circostanze, il Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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38 |
Con decisione del presidente della Corte del 14 marzo 2024, le cause da C‑50/24 a C‑56/24 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza. |
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
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39 |
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 43 della direttiva 2013/32 debba essere interpretato nel senso che una procedura di esame di una domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o in una zona di transito da un richiedente che, durante tale procedura, è trattenuto in un luogo del territorio dello Stato membro di cui trattasi che non è geograficamente situato alla frontiera di tale Stato, ma è assimilato dalla normativa nazionale a un luogo situato a detta frontiera, rientra nell’ambito di applicazione di tale articolo 43. |
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40 |
L’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 offre agli Stati membri la possibilità di prevedere, alle loro frontiere o nelle loro zone di transito, procedure specifiche per decidere sull’ammissibilità, ai sensi dell’articolo 33 di tale direttiva, di una domanda di protezione internazionale ivi presentata o sul merito di tale domanda in uno dei casi previsti all’articolo 31, paragrafo 8, di detta direttiva, sempreché tali procedure rispettino i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II della stessa direttiva. In forza dell’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, tali procedure specifiche devono essere svolte entro un termine ragionevole, fermo restando che, se la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale non è stata presa entro un termine di quattro settimane, lo Stato membro interessato deve ammettere il richiedente nel proprio territorio; la sua domanda deve essere esaminata entro tale termine di quattro settimane conformemente alla procedura di diritto comune (sentenza del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság,C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 235). |
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41 |
Secondo la giurisprudenza della Corte, in vista dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto del tenore letterale di quest’ultima, del contesto nel quale essa s’inscrive e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenze del 17 novembre 1983, Merck,292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e del 1o agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591, punto 91). |
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42 |
Per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 43 della direttiva 2013/32, occorre rilevare che tale disposizione non contiene riferimenti al trattenimento né, quindi, al luogo di un eventuale trattenimento nel contesto di una procedura di frontiera. |
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43 |
Ne consegue che la formulazione di detta disposizione non consente, di per sé, di escludere dal suo ambito di applicazione l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o in una zona di transito qualora il luogo nel quale il richiedente è trattenuto non sia geograficamente situato alla frontiera dello Stato membro di cui trattasi, bensì sia assimilato dalla normativa nazionale, ai fini di una procedura di frontiera, a un siffatto luogo. |
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44 |
Ciò premesso, dall’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 discende che, in assenza di una decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale entro un termine di quattro settimane, il richiedente è ammesso nel territorio dello Stato membro di cui trattasi. Se ne deve dedurre che, finché tale termine non sia scaduto, si può ritenere che detto richiedente, ai fini di una procedura di frontiera, non sia autorizzato a entrare nel territorio di tale Stato membro. |
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45 |
Orbene, ciò tende a dimostrare, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, che la presenza di un richiedente protezione internazionale in un luogo di trattenimento situato nel territorio dello Stato membro di cui trattasi, ma non geograficamente alla frontiera di quest’ultimo, non osta all’applicazione della procedura di frontiera. |
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46 |
Per quanto riguarda il contesto nel quale si inserisce l’articolo 43 della direttiva 2013/32, occorre rilevare che nessuna disposizione di tale direttiva, in particolare l’articolo 26, paragrafo 1, di quest’ultima, che costituisce la disposizione relativa al trattenimento, nonché l’articolo 31, paragrafo 8, di detta direttiva, che autorizza gli Stati membri ad applicare le procedure previste all’articolo 43 della medesima direttiva nei casi che esso prevede, contiene indicazioni che consentano di concludere che gli Stati membri non siano autorizzati, nell’ambito di una procedura di frontiera ai sensi di tale articolo 43, a trattenere un richiedente protezione internazionale in un luogo che non è geograficamente situato alla frontiera di un determinato Stato membro. |
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47 |
Riguardo alla direttiva 2013/33, sebbene essa enunci, agli articoli da 8 a 11, i requisiti applicabili al trattenimento dei richiedenti protezione internazionale e si riferisca, in diverse disposizioni, alla situazione di tali richiedenti durante una procedura svolta ai sensi dell’articolo 43 della direttiva 2013/32, nessuna delle disposizioni della direttiva 2013/33 impone che, in tale ambito, il trattenimento di detto richiedente abbia luogo alla frontiera o in una zona di transito. |
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48 |
Per quanto riguarda, infine, gli obiettivi perseguiti dall’articolo 43 della direttiva 2013/32, dal considerando 38 di tale direttiva risulta che le procedure di frontiera sono destinate a consentire agli Stati membri di adottare decisioni riguardo alle numerose domande di protezione internazionale che sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito, «prima che sia presa una decisione sull’ammissione del richiedente [nel territorio]». |
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49 |
Gli Stati membri sono pertanto autorizzati ad imporre ai richiedenti protezione internazionale di soggiornare, per una durata massima di quattro settimane, alla loro frontiera o in una delle loro zone di transito al fine di verificare, prima di pronunciarsi sul loro diritto di ingresso nel loro territorio, se la loro domanda sia inammissibile, ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2013/32, oppure se essa debba essere dichiarata infondata in conformità all’articolo 31, paragrafo 8, di tale direttiva (sentenza del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság,C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 237). |
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50 |
Perciò, le procedure di frontiera hanno come obiettivo di consentire agli Stati membri di operare una prima cernita delle domande di protezione internazionale prima che l’ingresso nel loro territorio sia formalmente autorizzato soltanto ai cittadini di paesi terzi le cui domande non siano state respinte in tale occasione. Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, la realizzazione di detto obiettivo non è pregiudicata dal luogo in cui si trova fisicamente tale cittadino nel corso dell’esame della sua domanda ed essa non richiede che tale esame si svolga alla frontiera di detti Stati. |
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51 |
Al contrario, qualora l’articolo 43 della direttiva 2013/32 dovesse essere interpretato nel senso che, nell’ambito dell’attuazione di una procedura di frontiera, il trattenimento di un richiedente protezione internazionale deve obbligatoriamente essere effettuato alla frontiera dello Stato membro di cui trattasi o in una zona di transito, tale attuazione potrebbe, in taluni casi, rivelarsi eccessivamente difficile, se non impossibile, o, eventualmente, avere un’incidenza negativa sul rispetto delle garanzie offerte ai richiedenti dalle direttive 2013/32 e 2013/33, e, in generale, sul rispetto dei loro diritti fondamentali e, in particolare, della loro dignità umana, contrariamente all’obiettivo sancito al considerando 18 di tale ultima direttiva. |
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52 |
In particolare, come sottolineato dall’avvocato generale, in sostanza, ai paragrafi 39 e 40 delle sue conclusioni, in funzione delle specificità geografiche e delle infrastrutture degli Stati membri, il trattenimento dei richiedenti obbligatoriamente alla frontiera o in una zona di transito potrebbe causare limitazioni strutturali e spaziali, se non addirittura l’utilizzo di infrastrutture incompatibili con i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II della direttiva 2013/32, nonché con le garanzie e le condizioni previste agli articoli da 9 a 11 della direttiva 2013/33, e, eventualmente, con il rispetto della loro dignità. |
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53 |
Inoltre, per quanto riguarda gli Stati membri che dispongono di ampie zone di frontiera marittime, l’applicazione dell’articolo 43 della direttiva 2013/32 potrebbe risultare, come osservato dal Governo italiano, eccessivamente difficile, se non impossibile, qualora tale articolo 43 dovesse essere interpretato nel senso che gli Stati membri devono esaminare la domanda di protezione internazionale alla loro frontiera geografica, senza possibilità alcuna di trasferire il richiedente verso un luogo del territorio nazionale assimilato a un luogo situato alla frontiera. |
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54 |
Stando all’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 43 della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che una procedura di esame di una domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o in una zona di transito da un richiedente che, durante tale procedura, è trattenuto in un luogo del territorio dello Stato membro di cui trattasi che non è geograficamente situato alla frontiera di tale Stato, ma è assimilato dalla normativa nazionale a un luogo situato a detta frontiera, rientra nell’ambito di applicazione di tale articolo 43. |
Sulla seconda questione
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55 |
Con le prime due parti della sua seconda questione, il giudice del rinvio, da un lato, chiede in sostanza se l’articolo 43 della direttiva 2013/32 debba essere interpretato nel senso che l’esame di una domanda di protezione internazionale successivo alla scadenza del termine di quattro settimane previsto all’articolo 43, paragrafo 2, di tale direttiva rientra sempre nell’ambito di applicazione di tale articolo 43. Dall’altro lato, tale giudice si interroga sulla conformità al diritto dell’Unione del fatto che uno stesso luogo di trattenimento sia considerato, nell’ambito di una procedura di esame di una domanda di protezione internazionale, inizialmente come un «luogo situato alla frontiera» poi, dopo la scadenza di tale termine di quattro settimane, come un «luogo situato nel territorio». |
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56 |
Come emerge dalla giurisprudenza citata al punto 40 della presente sentenza, la Corte ha già rilevato che, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, le procedure specifiche previste al paragrafo 1 di tale articolo 43 devono essere svolte entro un termine ragionevole, fermo restando che, se nessuna decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale è stata adottata entro un termine di quattro settimane, lo Stato membro interessato deve ammettere il richiedente nel proprio territorio poiché la sua domanda deve essere esaminata dopo la scadenza di tale termine conformemente alle altre disposizioni di tale direttiva. |
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57 |
Peraltro, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, nel caso in cui gli arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di protezione internazionale alla frontiera o in una zona di transito, rendano all’atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo 43, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito. |
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58 |
Ne consegue che, fatta salva l’applicabilità dell’articolo 43, paragrafo 3, di tale direttiva, l’esame di una siffatta domanda dopo la scadenza del termine di quattro settimane non rientra più nell’ambito di applicazione delle procedure di frontiera previste al paragrafo 1 di tale articolo 43. |
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59 |
Per quanto riguarda la questione se uno stesso luogo di trattenimento possa, nell’ambito di una procedura di esame di una domanda di protezione internazionale, essere in un primo tempo assimilato a un «luogo situato alla frontiera» e, in un secondo tempo, dopo che il richiedente è stato autorizzato a entrare nel territorio a causa della scadenza del termine di quattro settimane, essere considerato un «luogo situato nel territorio», occorre ricordare che, come emerge, in sostanza, dall’esame della prima questione, l’articolo 43 della direttiva 2013/32 non osta a che, durante l’esame di una siffatta domanda nell’ambito di una procedura di frontiera, il richiedente sia trattenuto in un luogo assimilato a un luogo situato «alla frontiera», ma che si trova all’interno del territorio. |
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60 |
Di conseguenza, qualora, conformemente all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, il richiedente sia autorizzato a entrare nel territorio, ma il suo mantenimento in stato di trattenimento si riveli necessario, in particolare alla luce del motivo previsto all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/33, tale articolo 43, paragrafo 2, non osta a che tale misura prosegua nello stesso luogo di trattenimento, da allora in poi considerato come un «luogo situato nel territorio». |
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61 |
Inoltre, nulla nella formulazione delle altre disposizioni della direttiva 2013/32 osta ad una siffatta possibilità. In particolare, l’articolo 26 di tale direttiva, relativo al trattenimento, il quale indica, al paragrafo 1, che i motivi e le condizioni del trattenimento e le garanzie per i richiedenti trattenuti devono essere conformi alla direttiva 2013/33, non limita affatto tale possibilità. |
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62 |
Ne consegue che è possibile per gli Stati membri procedere a una siffatta doppia qualificazione di uno stesso luogo di trattenimento, purché essi garantiscano che le procedure di esame che vi sono svolte rispettino, conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, e all’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II di tale direttiva, e purché tali Stati garantiscano anche, conformemente all’articolo 26, paragrafo 1, di detta direttiva, che i motivi e le condizioni del trattenimento e le garanzie previste al fine di tutelare i diritti dei richiedenti trattenuti, siano conformi alla direttiva 2013/33, in particolare agli articoli 8 e 9 di quest’ultima. |
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63 |
Tuttavia, occorre ancora che, nell’interesse di tali richiedenti la cui situazione giuridica, alla scadenza del termine di quattro settimane citato all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, è modificata senza che lo sia la loro situazione materiale nello stesso luogo di trattenimento, lo Stato membro di cui trattasi si adoperi affinché detti richiedenti siano informati, al più tardi in occasione dell’adozione della seconda decisione con la quale sono mantenuti in stato di trattenimento sulla base dell’articolo 8 della direttiva 2013/33, di tale cambiamento della loro situazione giuridica, vale a dire che essi sono, per effetto della scadenza di tale termine, autorizzati a entrare nel territorio. Inoltre, qualora tale Stato membro si sia avvalso, durante la procedura di frontiera, dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2013/33, che l’autorizza a escludere l’applicazione di quest’ultimo articolo, ad esso incombe, se del caso, rilasciare al richiedente il documento di cui al paragrafo 1 di detto articolo o la prova documentale equivalente citata al paragrafo 2 di quest’ultimo. |
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64 |
Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle prime due parti della seconda questione, da un lato, dichiarando che l’articolo 43 della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che l’esame di una domanda di protezione internazionale dopo la scadenza del termine di quattro settimane previsto all’articolo 43, paragrafo 2, di tale direttiva non rientra più nell’ambito di applicazione di tale articolo 43, bensì delle altre disposizioni di detta direttiva e, dall’altro lato, dichiarando che quest’ultima non osta a che uno stesso luogo di trattenimento sia, nell’ambito di una procedura di esame di una siffatta domanda, in un primo momento assimilato a un «luogo situato alla frontiera» poi, in un secondo momento, dopo che il richiedente è stato autorizzato a entrare nel territorio a causa della scadenza di tale termine, considerato come un «luogo nel territorio». Lo Stato membro di cui trattasi deve tuttavia garantire che il richiedente sia informato, al più tardi in occasione dell’adozione della decisione con la quale viene mantenuto in stato di trattenimento sulla base dell’articolo 8 della direttiva 2013/33, della modifica della sua situazione giuridica, vale a dire che egli, per effetto della scadenza di detto termine, è autorizzato a entrare nel territorio e, se del caso, che gli sia rilasciato il documento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2013/33 o una prova documentale equivalente, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva. |
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65 |
Con la terza parte della sua seconda questione, il giudice del rinvio interroga la Corte, in sostanza, sulle conseguenze derivanti dal mantenimento in stato di trattenimento del richiedente nello stesso luogo, inizialmente assimilato a un «luogo situato alla frontiera» poi successivamente qualificato come «luogo nel territorio» a seguito della scadenza del termine di quattro settimane previsto all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, rispetto alla competenza ratione temporis e ratione materiae dell’autorità accertante. |
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66 |
L’articolo 2, lettera f), di tale direttiva definisce l’autorità accertante come qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado al riguardo. |
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67 |
Inoltre dall’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva, discende che per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un’autorità che sarà competente per l’esame adeguato di dette domande. |
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68 |
In tali circostanze, occorre rilevare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, che il mantenimento in stato di trattenimento del richiedente e la modifica della qualificazione giuridica del luogo di tale trattenimento alla scadenza del termine di quattro settimane previsto all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 non hanno, in quanto tali, alcuna incidenza sulla competenza dell’autorità accertante. |
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69 |
Infatti, è invece la scadenza di tale termine, in quanto essa implica il passaggio dalla procedura di frontiera a un’altra procedura di esame delle domande di protezione internazionale che potrebbe, qualora lo Stato membro di cui trattasi abbia designato autorità accertanti diverse per svolgere tali procedure, avere un’incidenza sulla competenza decisionale relativa a tali domande. Orbene, nel caso di specie, dalla decisione di rinvio pare emergere che la stessa autorità, vale a dire il Commissario generale, costituisca l’autorità accertante sia nell’ambito della procedura di frontiera sia nell’ambito dell’altra procedura successiva. |
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70 |
La scadenza di tale termine di quattro settimane ha anche come conseguenza che le limitazioni materiali, definite all’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, e le limitazioni temporali inerenti a detto termine, enunciate al paragrafo 2 di tale articolo 43, delle decisioni che possono essere adottate nell’ambito di procedure di frontiera, non sono più applicabili all’autorità accertante che da quel momento in poi si pronuncia nell’ambito di un’altra procedura. |
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71 |
Occorre dunque rispondere alla terza parte della seconda questione dichiarando che l’articolo 43 della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che il mantenimento in stato di trattenimento del richiedente protezione internazionale e la modifica della qualificazione giuridica del luogo di tale trattenimento, conformemente alla normativa nazionale, dopo la scadenza del termine di quattro settimane previsto all’articolo 43, paragrafo 2, di tale direttiva non hanno, in quanto tali, incidenza sulla competenza dell’autorità accertante, fermo restando che la scadenza di tale termine ha l’effetto di eliminare le limitazioni materiali e temporali che derivano da tale articolo 43. |
Sulle questioni terza e quarta
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72 |
Con le sue questioni terza e quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una domanda di protezione internazionale inizialmente esaminata nell’ambito di una procedura di frontiera, ai sensi dell’articolo 43 della direttiva 2013/32 possa, dopo la scadenza del termine di quattro settimane citato al paragrafo 2 di tale articolo 43, essere esaminata in via prioritaria conformemente all’articolo 31, paragrafo 7, di tale direttiva, qualora il richiedente resti in stato di trattenimento per il motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/33, sia nell’ipotesi in cui l’insieme degli atti istruttori, compreso il colloquio personale, sia stato effettuato entro tale termine di quattro settimane, sia nell’ipotesi in cui tale colloquio non sia stato realizzato in detto termine. In tale contesto, il giudice del rinvio dubita anche se siffatte circostanze siano compatibili con il carattere eccezionale del ricorso al trattenimento, conformemente all’articolo 8 di tale ultima direttiva. |
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73 |
In via preliminare, nei limiti in cui il governo belga sostiene che la quarta questione non è ricevibile poiché il giudice del rinvio non esporrebbe le ragioni per le quali quest’ultimo ritiene che una risposta a tale questione sia necessaria per la risoluzione delle controversie nei procedimenti principali, è sufficiente indicare che, poiché esso utilizza l’espressione «una tale applicazione della normativa nazionale», detta questione deve essere intesa nel senso che essa rinvia alla terza questione. Perciò, dalla decisione di rinvio discende implicitamente ma necessariamente che le ragioni per le quali tale giudice ritiene che una risposta alla quarta questione sia necessaria sono, in sostanza, le stesse che l’hanno condotto a sottoporre la terza questione. In tali circostanze, e avuto riguardo alla presunzione di rilevanza di cui godono le questioni pregiudiziali, tale quarta questione deve essere ritenuta ricevibile. |
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74 |
Occorre ricordare che, nell’ambito della procedura di frontiera, l’autorità accertante è soltanto competente a pronunciarsi sull’ammissibilità della domanda di protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2013/32, o sul merito di tale domanda, ma soltanto in uno dei casi previsti all’articolo 31, paragrafo 8, di tale direttiva. Tuttavia, alla scadenza del termine di quattro settimane che delimita temporalmente la procedura di frontiera, tale autorità riacquista la sua competenza di diritto comune. |
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75 |
In tale contesto, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 7, di detta direttiva, lo Stato membro può esaminare in via prioritaria una domanda di protezione internazionale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II della medesima direttiva, in determinate situazioni. Dall’utilizzo, in tale disposizione, della locuzione avverbiale «in particolare», emerge che la stessa prevede un elenco non esaustivo di situazioni nelle quali gli Stati membri possono procedere a un siffatto esame in via prioritaria. |
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76 |
Occorre aggiungere che un siffatto trattamento in via prioritaria delle procedure nelle quali il richiedente è mantenuto in stato di trattenimento risponde all’obiettivo di celerità della procedura di esame delle domande di protezione internazionale prevista dalla direttiva 2013/32, manifestato al considerando 18 di tale direttiva e contemplato all’articolo 31, paragrafo 2, di quest’ultima, obiettivo che è anche evidenziato all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/33, per quanto riguarda le procedure amministrative connesse ai motivi di trattenimento enunciati all’articolo 8, paragrafo 3, di tale ultima direttiva. |
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77 |
In tale contesto, il fatto che l’insieme degli atti istruttori sia stato o meno eseguito prima della scadenza del termine di quattro settimane previsto all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 non limita la possibilità per l’autorità accertante di esaminare in via prioritaria una domanda di protezione internazionale. A tal riguardo, occorre osservare, al pari del governo belga, che, nel prevedere che l’esame di una domanda di protezione internazionale avviato nell’ambito di una procedura di frontiera prosegua poi secondo le altre procedure previste da tale direttiva, il legislatore dell’Unione ha necessariamente consentito che atti istruttori realizzati durante la procedura di frontiera, o successivamente a quest’ultima, possano validamente contribuire a fondare una decisione adottata in applicazione di tali altre procedure. |
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78 |
Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, esigere che l’autorità accertante avvii un nuovo esame e non tenga conto degli atti istruttori effettuati durante il periodo di quattro settimane citato all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 sarebbe contrario alla necessità di una procedura efficiente e rapida di trattamento delle domande di protezione internazionale. |
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79 |
Occorre, tuttavia, sottolineare che atti istruttori che non rispettino i principi fondamentali e le garanzie del capo II della direttiva 2013/32 non possono essere invocati ai fini di una decisione sulla domanda di protezione internazionale, tanto nell’ambito di una procedura di diritto comune quanto nell’ambito di una procedura di frontiera, come discende, rispettivamente, dall’articolo 31, paragrafo 1, e dall’articolo 43, paragrafo 1, di tale direttiva. Inoltre, il ricorso a siffatti atti istruttori non pregiudica la facoltà del richiedente di formulare nuove dichiarazioni, in particolare, presentando un nuovo elemento che egli sarebbe stato, all’atto pratico, nell’impossibilità di sottoporre all’autorità accertante nell’ambito della procedura di frontiera e che spetta a tale autorità esaminare conformemente all’articolo 40, paragrafo 1, di tale direttiva. |
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80 |
Occorre ancora aggiungere che il fatto che tutti gli atti istruttori siano stati o meno effettuati prima della scadenza del termine di quattro settimane previsto all’articolo 43, paragrafo 2, di detta direttiva non limita, in quanto tale, la possibilità, per l’autorità accertante, di mantenere il richiedente in stato di trattenimento sulla base dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/33, che consente il trattenimento per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero ottenersi senza il trattenimento, in particolare se sussiste un rischio di fuga del richiedente. |
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81 |
Tuttavia, un siffatto mantenimento in stato di trattenimento deve soddisfare, conformemente all’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, l’insieme dei requisiti previsti agli articoli 8 e seguenti della direttiva 2013/33. |
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82 |
In particolare, dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2013/33 risulta che una persona può essere trattenuta soltanto ove necessario, sulla base di una valutazione caso per caso, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive. Peraltro, dall’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva risulta che un richiedente può essere trattenuto solo per il periodo il più breve possibile e fintantoché sussistono i motivi di cui all’articolo 8, paragrafo 3, di detta direttiva. Ne consegue che le autorità nazionali possono trattenere un richiedente protezione internazionale solo dopo aver verificato, caso per caso, se un siffatto trattenimento sia proporzionato ai fini perseguiti (sentenza del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság,C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 258 nonché giurisprudenza citata). |
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83 |
Inoltre, conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2013/33, un richiedente protezione internazionale può essere trattenuto soltanto per uno dei motivi enumerati esaustivamente, ognuno dei quali risponde a una necessità specifica e ha carattere autonomo (sentenza del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság,C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 250 nonché giurisprudenza citata). |
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84 |
In tale prospettiva, sebbene nessuna disposizione della direttiva 2013/33 fissi un termine determinato al di là del quale gli Stati membri sarebbero tenuti a porre fine al trattenimento dei richiedenti protezione internazionale, l’articolo 9 di tale direttiva esige che il richiedente benefici di garanzie procedurali effettive che consentono di porre fine al suo trattenimento non appena quest’ultimo cessi di essere necessario o proporzionato alla luce dell’obiettivo perseguito dal medesimo (v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság,C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punti 263 e 264 nonché giurisprudenza citata). In particolare, tale articolo 9 prevede, da un lato, al paragrafo 3, primo comma, una rapida verifica in sede giudiziaria, e, dall’altro lato, al paragrafo 5, un riesame del trattenimento da parte di un’autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli, d’ufficio o su domanda del richiedente in questione. |
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85 |
In particolare, per quanto riguarda la prassi consistente nell’avviare l’esame di una domanda di protezione internazionale nell’ambito di una procedura di frontiera, trattenendo il richiedente sulla base dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2013/33, poi, alla scadenza del termine di quattro settimane previsto all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, nel prolungare il trattenimento del richiedente sulla base di un motivo diverso, vale a dire quello sancito all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/33, l’autorità accertante è tenuta a verificare debitamente, caso per caso, se tale prolungamento sia necessario per perseguire tale obiettivo e se quest’ultimo non possa essere soddisfatto, in modo altrettanto efficace, mediante misure meno coercitive. |
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86 |
Ne consegue che il ricorso alla prassi citata al punto precedente non può, senza contravvenire agli articoli 8 e 9 di tale ultima direttiva, essere automatico e sistematico. |
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87 |
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni terza e quarta dichiarando che l’articolo 31, paragrafo 7, e l’articolo 43 della direttiva 2013/32 devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi non ostano a che, dopo la scadenza del termine di quattro settimane previsto al paragrafo 2 di tale articolo 43, l’autorità accertante prosegua in via prioritaria l’esame di una domanda di protezione internazionale avviato nell’ambito della procedura di frontiera, anche qualora il richiedente sia mantenuto in stato di trattenimento ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/33, né, dall’altro lato, a che tale autorità si fondi su atti istruttori compiuti nell’ambito di tale procedura, purché i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II della direttiva 2013/32 siano rispettati in ogni fase dell’esame di tale domanda e purché, per quanto riguarda tale mantenimento in stato di trattenimento, l’insieme dei requisiti previsti agli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33 sia rispettato. |
Sulla quinta questione
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88 |
Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 31, paragrafi 7 e 8, nonché gli articoli 43 e 46 della direttiva 2013/32, letti in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che il giudice competente, quando è investito di un ricorso contro una decisione adottata nell’ambito di una procedura di esame rientrante inizialmente nella procedura di frontiera, deve sollevare d’ufficio il superamento del termine di quattro settimane previsto all’articolo 43, paragrafo 2, di tale direttiva. |
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89 |
Occorre, anzitutto, rilevare che, se è vero che la procedura di frontiera prevista all’articolo 43 della direttiva 2013/32 è avviata nella prospettiva dell’adozione di una decisione sull’ammissibilità della domanda di protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2013/32, o sul merito di tale domanda, in uno dei casi previsti all’articolo 31, paragrafo 8, di tale direttiva, nel termine di quattro settimane citato all’articolo 43, paragrafo 2, di detta direttiva, gli Stati membri non sono tuttavia tenuti ad adottare una decisione entro tale termine. Infatti, l’articolo 43, paragrafo 2, della medesima direttiva prevede espressamente che, in assenza di decisione entro detto termine, il richiedente è ammesso nel territorio, affinché la sua domanda di protezione internazionale sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della direttiva 2013/32. |
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90 |
Nel caso di specie, è pacifico che le decisioni contro le quali i ricorrenti nei procedimenti principali hanno proposto ricorso sono state adottate nell’ambito della procedura di diritto comune. |
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91 |
Orbene, dalle risposte fornite alle altre questioni pregiudiziali discende che, contrariamente alla premessa sulla quale pare fondarsi il giudice del rinvio, la legittimità di tali decisioni non può essere messa in discussione dalla sola circostanza che tale termine di quattro settimane sia stato superato, né dalla mera circostanza che tali ricorrenti siano stati mantenuti in stato di trattenimento oltre detto termine. |
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92 |
Poiché la risposta alla quinta questione non pare quindi necessaria alla risoluzione delle controversie nei procedimenti principali, non occorre rispondere a quest’ultima. |
Sulle spese
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93 |
Nei confronti delle parti nei procedimenti principali le presenti cause costituiscono incidenti sollevati dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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