ECLI:EU:C:2026:415•Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 maggio 2026.#TQ contro Mr Green Limited.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien.#Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 655/2014 – Procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale – Condizioni per l’emissione – Articolo 7, paragrafo 1 – Urgenza – Rischio concreto che, in mancanza dell’emissione di tale ordinanza, la successiva esecuzione del credito sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile – Natura di tale rischio – Circostanze che possono dimostrare l’esistenza di tale rischio – Azioni compiute dal debitore – Ostacoli all’esecuzione nello Stato membro di domicilio del debitore – Normativa di uno Stato membro che prevede l’irricevibilità di qualsiasi azione legale relativa alla legittimità della fornitura di servizi di giochi d’azzardo da tale Stato membro, autorizzata dalla normativa di quest’ultimo, e l’obbligo, per i giudici di detto Stato membro, di negare il riconoscimento e l’esecuzione di qualsiasi decisione giudiziaria straniera emessa a seguito di una simile azione.#Causa C-198/24.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 maggio 2026.#TQ contro Mr Green Limited.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien.#Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 655/2014 – Procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale – Condizioni per l’emissione – Articolo 7, paragrafo 1 – Urgenza – Rischio concreto che, in mancanza dell’emissione di tale ordinanza, la successiva esecuzione del credito sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile – Natura di tale rischio – Circostanze che possono dimostrare l’esistenza di tale rischio – Azioni compiute dal debitore – Ostacoli all’esecuzione nello Stato membro di domicilio del debitore – Normativa di uno Stato membro che prevede l’irricevibilità di qualsiasi azione legale relativa alla legittimità della fornitura di servizi di giochi d’azzardo da tale Stato membro, autorizzata dalla normativa di quest’ultimo, e l’obbligo, per i giudici di detto Stato membro, di negare il riconoscimento e l’esecuzione di qualsiasi decisione giudiziaria straniera emessa a seguito di una simile azione.#Causa C-198/24.
ECLI:EU:C:2026:415Eu Chamb 04 C21 mag 2026
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
21 maggio 2026 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 655/2014 – Procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale – Condizioni per l’emissione – Articolo 7, paragrafo 1 – Urgenza – Rischio concreto che, in mancanza dell’emissione di tale ordinanza, la successiva esecuzione del credito sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile – Natura di tale rischio – Circostanze che possono dimostrare l’esistenza di tale rischio – Azioni compiute dal debitore – Ostacoli all’esecuzione nello Stato membro di domicilio del debitore – Normativa di uno Stato membro che prevede l’irricevibilità di qualsiasi azione legale relativa alla legittimità della fornitura di servizi di giochi d’azzardo da tale Stato membro, autorizzata dalla normativa di quest’ultimo, e l’obbligo, per i giudici di detto Stato membro, di negare il riconoscimento e l’esecuzione di qualsiasi decisione giudiziaria straniera emessa a seguito di una simile azione»
Nella causa C‑198/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale del Land in materia civile, Vienna, Austria), con decisione dell’8 marzo 2024, pervenuta in cancelleria il 12 marzo 2024, nel procedimento
TQ
contro
Mr Green Limited,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, F. Biltgen, presidente della Prima Sezione, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, N. Jääskinen (relatore), R. Frendo e M. Bošnjak, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, giudici,
avvocato generale: N. Emiliou
cancelliere: E. Sartori, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 giugno 2025,
considerate le osservazioni presentate:
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per TQ, da S.R. Thorstensen, Rechtsanwalt; |
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per la Mr Green Limited, da C. Leitgeb, Rechtsanwalt; |
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per il governo belga, da M. Jacobs e M. Van Regemorter, in qualità di agenti, assistite da R. Verbeke e Ph. Vlaemminck, advocaten; |
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– |
per il governo maltese, da A. Buhagiar, in qualità di agente, assistita da D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado, D. Inguanez e K. Sammut, avukati; |
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– |
per la Commissione europea, da S. Noë e L. Wildpanner, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 ottobre 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (GU 2014, L 189, pag. 59). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra TQ, persona fisica residente in Austria, e la Mr Green Limited, un operatore di giochi d’azzardo online con sede a Malta, in merito a una domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari di tale operatore. |
Contesto normativo
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3 |
I considerando 5, 11 e 14 del regolamento n. 655/2014 così recitano:
(…)
(…)
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4 |
L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Il presente regolamento istituisce una procedura dell’Unione che consente a un creditore di ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (“ordinanza di sequestro conservativo” o “ordinanza”) che impedisca di compromettere la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore con il trasferimento o il prelievo, fino a concorrenza dell’importo specificato nell’ordinanza, di somme detenute dal debitore o in suo nome in un conto bancario tenuto in uno Stato membro». |
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5 |
L’articolo 7 di detto regolamento, intitolato «Condizioni per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo», al paragrafo 1 così dispone: «L’autorità giudiziaria emette l’ordinanza di sequestro conservativo allorché il creditore abbia presentato prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria dell’urgente necessità di una misura cautelare sotto forma di ordinanza di sequestro conservativo in quanto sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile». |
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6 |
L’articolo 8 del medesimo regolamento, intitolato «Domanda di ordinanza di sequestro conservativo», prevede quanto segue: «1. Le domande di ordinanza di sequestro conservativo sono depositate utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52, paragrafo 2. 2. La domanda comprende le seguenti informazioni: (…)
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7 |
L’articolo 17 del regolamento n. 655/2014, intitolato «Decisione sulla domanda di ordinanza di sequestro conservativo», al paragrafo 1 così dispone: «L’autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo esamina se ricorrano le condizioni e i requisiti di cui al presente regolamento». |
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8 |
Ai sensi dell’articolo 22 di tale regolamento, intitolato «Riconoscimento ed esecutività»: «L’ordinanza di sequestro conservativo emessa in uno Stato membro in conformità del presente regolamento è riconosciuta negli altri Stati membri senza che sia necessaria una procedura speciale ed è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività». |
Procedimento principale e questione pregiudiziale
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9 |
TQ, residente in Austria, ha giocato dal territorio di tale Stato membro a giochi d’azzardo online proposti dalla Mr Green, una società con sede a Malta che ha una licenza maltese per l’esercizio di giochi d’azzardo online, ma non la corrispondente licenza austriaca ai sensi del Bundesgesetz zur Regelung des Glücksspielwesens (Glücksspielgesetz – GSpG) [legge federale sulla regolamentazione dei giochi d’azzardo (legge sui giochi d’azzardo) – GSpG)], del 28 novembre 1989 (BGBl. I, 620/1989). Nel periodo compreso tra il 3 gennaio 2017 e il 25 aprile 2019, ha subito perdite per un importo complessivo di EUR 62878. |
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10 |
TQ ha proposto, dinanzi al Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale del Land in materia civile, Vienna, Austria), giudice del rinvio, un’azione contro la Mr Green volta al rimborso delle perdite summenzionate, sostenendo che, poiché la Mr Green non era titolare di una licenza ai sensi di tale legge federale sui giochi d’azzardo, il contratto di gioco alla base era nullo e privo di effetti, il che implicava l’obbligo, per tale società, di rimborsargli le giocate che aveva perso. Con sentenza del 2 dicembre 2021, tale giudice ha accolto la domanda di TQ e ha condannato la Mr Green a rimborsargli un importo totale di EUR 62878, maggiorato degli interessi e degli oneri accessori. |
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11 |
La Mr Green ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria), che l’ha respinto con sentenza del 21 febbraio 2022. Tale sentenza così come la suddetta sentenza di primo grado sono diventate definitive ed esecutive il 13 aprile 2022. |
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12 |
Poiché gli importi summenzionati non gli sono stati rimborsati, il 13 febbraio 2024 TQ ha presentato al Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Tribunale circoscrizionale per la città di Vienna, Austria) una domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo (in prosieguo: l’«ordinanza di sequestro conservativo»), ai sensi del regolamento n. 655/2014, relativa al credito che la sentenza del 2 dicembre 2021 e la sentenza del 21 febbraio 2022 riconosciuto e riguardante conti bancari di cui la Mr Green era, a suo dire, titolare in Irlanda, in Lussemburgo, a Malta e in Svezia. |
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13 |
Dinanzi a tale giudice, TQ ha sostenuto che, in sostanza, ai fini dell’adozione di tale ordinanza, occorreva tener conto del fatto che, dopo la pronuncia, intorno al gennaio 2021, da parte di giudici austriaci, di diverse sentenze che autorizzavano l’esecuzione forzata in procedimenti analoghi a quello che aveva dato luogo alla sentenza del 2 dicembre 2021 del Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale del Land in materia civile, Vienna), avviati nei confronti della Mr Green da altri giocatori residenti in Austria, quest’ultima società aveva risolto il contratto stipulato con la Dimoco Europe GmbH (in prosieguo: la «Dimoco»), un prestatore di servizi di pagamento austriaco presso il quale aveva un saldo creditore e che, fino all’inizio del mese di febbraio 2021, pagava i crediti per suo conto in qualità di terzo debitore. Sussisteva pertanto, secondo TQ, il rischio che la Mr Green agisse allo stesso modo negli Stati membri menzionati al punto precedente della presente sentenza al fine di sottrarre i propri beni ai creditori trasferendoli a Malta, dove, dal giugno 2023, una legge vieta l’esecuzione di decisioni straniere nei confronti di operatori di giochi d’azzardo titolari di una licenza maltese. |
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14 |
Con sentenza del 15 febbraio 2024, il Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Tribunale circoscrizionale per la città di Vienna) ha respinto la domanda di ordinanza di sequestro conservativo presentata da TQ con la motivazione che, da un lato, gli eventi verificatisi nel corso del 2021 non consentivano di concludere che l’esecuzione del suo credito fosse resa impossibile o sostanzialmente più difficile nel 2024 e, dall’altro, che non sembrava sussistere un’urgenza, dal momento che TQ aveva presentato tale domanda solo tre anni dopo aver ottenuto il titolo esecutivo che imponeva alla Mr Green il pagamento del credito di cui trattasi. Inoltre, tale giudice ha ritenuto, per quanto riguarda l’argomento di TQ relativo alla normativa maltese, che, sebbene fosse vero che i giudici di primo grado maltesi rifiutassero l’esecuzione delle sentenze austriache, non fosse dimostrato che anche i giudici di grado superiore di tale Stato membro si pronunciavano in tal senso. |
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15 |
TQ ha proposto, dinanzi al giudice del rinvio, un ricorso contro tale sentenza, volto a riformarla in modo da accogliere la domanda di emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo sui conti bancari della Mr Green in questione. |
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16 |
A tal riguardo, detto giudice precisa, anzitutto, che, secondo la sua interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014, devono essere soddisfatte due condizioni affinché l’ordinanza di sequestro conservativo possa essere adottata, vale a dire, da un lato, che tale sequestro sia urgente e, dall’altro, che sussista il rischio che, senza detto sequestro, l’esecuzione dei crediti di cui trattasi sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile. Secondo detto giudice, conformemente al considerando 14 di tale regolamento, la sussistenza di un rischio del genere deve essere provata da un atto commesso dal debitore e intervenuto poco prima della presentazione della domanda di sequestro conservativo sui conti bancari di cui trattasi. Dunque, sebbene, dopo la risoluzione del contratto tra la Mr Green e la Dimoco, procedimenti di esecuzione forzata avviati in Austria contro la Mr Green non abbiano avuto esito positivo, poiché quest’ultima società ha rifiutato di procedere a pagamenti sulla base di decisioni austriache che ordinavano il rimborso dei crediti in questione, tale risoluzione non sarebbe un’«azione recente», ai sensi di tale considerando 14, poiché TQ avrebbe presentato la sua domanda di ordinanza di sequestro conservativo poco più di tre anni dopo detta risoluzione e non avrebbe addotto altre azioni della Mr Green per giustificare la necessità di una siffatta ordinanza. Inoltre, secondo il medesimo giudice, neppure il mancato pagamento del credito di cui trattasi può costituire un’«azione recente», che potrebbe essere presa in considerazione ai sensi di detto considerando 14. Pertanto, il giudice del rinvio ritiene che, mancando l’urgenza, non vi sia motivo di autorizzare il sequestro conservativo sui conti bancari del debitore sulla base di atti compiuti da quest’ultimo risalenti a tre anni prima o più. |
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17 |
Il giudice del rinvio si interroga, poi, sulla rilevanza, nell’ambito della valutazione delle condizioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014, della modifica, intervenuta il 12 giugno 2023, della legge maltese sui giochi d’azzardo (in prosieguo: la «modifica della legge maltese sui giochi d’azzardo»), che ha introdotto un articolo 56 A (in prosieguo: «l’articolo 56 A»), in forza del quale qualsiasi azione contro operatori di giochi d’azzardo titolari di una licenza maltese è vietata in quanto contraria all’ordine pubblico e i giudici di Malta devono negare qualsiasi riconoscimento e/o esecuzione in tale Stato membro di una sentenza straniera e/o di una decisione straniera intervenute a seguito di una simile azione. |
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18 |
In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene che, da un lato, alla luce della sua formulazione, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014 potrebbe essere inteso nel senso che il «rischio concreto» che, senza sequestro, l’esecuzione dei crediti sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile non dipenderebbe unicamente dalle azioni del debitore, ma potrebbe anche derivare dal comportamento di terzi. La modifica della legge maltese sui giochi d’azzardo potrebbe così impattare il procedimento principale in quanto contrasterebbe, data la sua formulazione, con l’articolo 22 di tale regolamento e dovrebbe, pertanto, essere presa in considerazione quale ostacolo all’esecuzione del credito di TQ a Malta. |
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19 |
Dall’altro lato, il considerando 14 del regolamento n. 655/2014 attribuirebbe un’importanza determinante alla ponderazione degli interessi del creditore e di quelli del debitore e farebbe riferimento, ai fini del rischio in parola, a un comportamento imputabile al debitore, non essendo menzionate le azioni di terzi. Pertanto, poiché né il creditore né il debitore avrebbero avuto un’influenza sull’adozione della modifica della legge maltese sui giochi d’azzardo, il giudice del rinvio nutre dubbi circa la possibilità di tenere conto del comportamento del legislatore maltese nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale. |
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20 |
Infine, secondo il giudice del rinvio, alcuni ricorrenti austriaci hanno tentato, in situazioni analoghe, di ottenere l’esecuzione a Malta di sentenze pronunciate a loro favore in cause relative ai giochi d’azzardo e la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (prima sezione del tribunale civile, Malta) avrebbe rifiutato di sottoporre alla Corte, a titolo pregiudiziale, la questione se la modifica della legge maltese sui giochi d’azzardo fosse contraria al diritto dell’Unione. Tuttavia, il giudice del rinvio precisa che non è possibile stabilire se le decisioni così pronunciate abbiano acquisito forza di cosa giudicata o se l’esecuzione di sentenze austriache in cause relative ai giochi d’azzardo sia stata negata a Malta da decisioni passate in giudicato. |
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21 |
Ciò premesso, il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale del Land in materia civile, Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la disposizione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento [n. 655/2014] debba essere interpretata nel senso che non devono essere prese in considerazione azioni intraprese dal debitore risalenti ad almeno tre anni prima e/o ostacoli in sede di esecuzione della decisione nello Stato membro del debitore». |
Sulle domande di riapertura della fase orale del procedimento
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22 |
Con atti depositati presso la cancelleria della Corte rispettivamente il 21 e il 24 novembre 2025, il governo maltese e la Mr Green hanno chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento, a norma dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte. |
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23 |
A sostegno della domanda, la Mr Green sostiene, in sostanza, che l’avvocato generale, al paragrafo 66 delle sue conclusioni, ha presentato in modo inesatto la posizione di tale società per quanto riguarda la sua asserita intenzione di dedurre l’articolo 56 A per opporsi all’esecuzione a Malta delle decisioni di cui trattasi. |
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24 |
Il governo maltese, dal canto suo, a sostegno della propria domanda, afferma che le conclusioni dell’avvocato generale presentano diverse inesattezze per quanto riguarda l’applicazione, da parte dei giudici maltesi, dell’articolo 56 A e il fatto che tale disposizione consentirebbe di «nascondere» al creditore i beni del debitore. |
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25 |
A tal riguardo, occorre ricordare, da un lato, che, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alle motivazioni in base alle quali l’avvocato generale giunge a formularle (v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2025, Storstockholms Lokaltrafik, C‑422/24, EU:C:2025:980, punto 21, e del 29 gennaio 2026, Keladis I e Keladis II, C‑72/24 e C‑73/24, EU:C:2026:51, punto 63 e giurisprudenza citata). |
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26 |
Dall’altro lato, lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura non prevedono la possibilità, per le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 di tale Statuto, di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale. Di conseguenza, il disaccordo di una parte o di un interessato con le conclusioni dell’avvocato generale, quali che siano le questioni da questi ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale (v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2025, Storstockholms Lokaltrafik, C‑422/24, EU:C:2025:980, punto 22, e del 29 gennaio 2026, Keladis I e Keladis II, C‑72/24 e C‑73/24, EU:C:2026:51, punto 64 e giurisprudenza citata). |
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27 |
Ne consegue che, poiché, con le loro rispettive domande di riapertura della fase orale del procedimento, il governo maltese e la Mr Green intendono rispondere alla posizione assunta dall’avvocato generale nelle sue conclusioni e precisare taluni elementi di fatto, tali domande devono essere respinte. |
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28 |
È vero che, ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase del procedimento, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base ad un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
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29 |
Tuttavia, nel caso di specie, la Corte ritiene, al termine della fase scritta del procedimento e dell’udienza svoltasi dinanzi ad essa, di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla presente domanda di pronuncia pregiudiziale. Inoltre, gli elementi dedotti dal governo maltese e dalla Mr Green a sostegno delle loro rispettive domande di riapertura della fase orale del procedimento non costituiscono fatti nuovi tali da influenzare in modo decisivo la decisione che essa è chiamata a pronunciare nella presente causa. |
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30 |
Per quanto riguarda, più in particolare, gli elementi di ordine fattuale di cui ai punti 23 e 24 della presente sentenza, occorre ricordare che alla Corte spetta non già stabilire se dei fatti allegati siano dimostrati, ma unicamente procedere all’interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sono sottoposte dal giudice nazionale nel contesto normativo e fattuale che questi definisce sotto la propria responsabilità, e di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza [v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativo di accesso ai dati personali memorizzati in un telefono cellulare), C‑548/21, EU:C:2024:830, punto 41 e giurisprudenza citata]. |
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31 |
Date tali circostanze, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene che non occorra disporre la riapertura della fase orale del procedimento. |
Sulla questione pregiudiziale
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32 |
Con la sua questione unica, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014 debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, adito con una domanda di ordinanza di sequestro conservativo, possa tener conto, al fine di stabilire se sia urgente adottare tale ordinanza, da un lato, di un comportamento del debitore che ha avuto luogo diversi anni prima della presentazione di tale domanda e, dall’altro, dell’esistenza, nello Stato membro in cui è stabilito il debitore, di una legge che può ostacolare l’esecuzione del credito di cui trattasi. |
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33 |
Ai sensi dell’articolo 1, il regolamento n. 655/2014 istituisce a livello dell’Unione una procedura che consente a un creditore di ottenere un’ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari, che impedisca di compromettere la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore con il trasferimento o il prelievo, fino a concorrenza dell’importo specificato nell’ordinanza, di somme detenute dal debitore o in suo nome in un conto bancario tenuto in uno Stato membro. Di detta ordinanza può avvalersi il creditore in alternativa ai provvedimenti di sequestro conservativo previsti dal diritto nazionale. |
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34 |
Conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo esamina se ricorrano le condizioni e i requisiti di cui a detto regolamento. |
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35 |
Le condizioni per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo sono stabilite all’articolo 7 del regolamento n. 655/2014. |
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36 |
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014, l’autorità giudiziaria emette l’ordinanza di sequestro conservativo allorché il creditore abbia presentato prove sufficienti per convincerla dell’urgente necessità di una misura cautelare sotto forma di ordinanza di sequestro conservativo, in quanto sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile. |
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37 |
Come statuito dalla Corte, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014 prevede che, per ottenere l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo a norma di tale disposizione, il creditore debba unicamente dimostrare il carattere urgente di tale misura perché sussiste un pericolo imminente per la successiva esecuzione del suo credito [v., in tal senso, sentenze del 7 novembre 2019K.H.K.(Sequestro conservativo dei conti bancari)C‑555/18, EU:C:2019:937, punto 40, e del 20 aprile 2023, Starkinvest, C‑291/21, EU:C:2023:299, punto 50]. |
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38 |
Infatti, come parimenti sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, dal tenore letterale di tale articolo 7, paragrafo 1, risulta inequivocabilmente che quest’ultimo prevede l’obbligo per il creditore di dimostrare che è «urgente» adottare un’ordinanza di sequestro conservativo, essendo tale urgenza caratterizzata dalla sussistenza di un «rischio concreto» che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile. La natura urgente della necessità di emettere una siffatta ordinanza e tale «rischio concreto» costituiscono quindi due aspetti inscindibili di una sola e medesima condizione e non due condizioni distinte. |
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39 |
Di conseguenza, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014 deve essere interpretato nel senso che l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo è urgente quando sussiste un rischio concreto che, senza una simile ordinanza, l’esecuzione del credito prima che il creditore sia in grado di ottenere l’esecuzione di una decisione giudiziaria esistente o futura, sia compromesso o reso sostanzialmente più difficile. |
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40 |
Da quanto precede discende che la rilevanza delle circostanze menzionate dal giudice del rinvio nella questione pregiudiziale deve essere valutata in relazione al requisito di urgenza relativo alla necessità di adottare un’ordinanza di sequestro conservativo, caratterizzata dalla sussistenza di un simile rischio concreto. A tal riguardo, occorre definire il concetto di «rischio concreto», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014, ed esaminare, più in particolare, quali siano le circostanze che possono essere prese in considerazione dall’autorità giudiziaria cui è presentata una domanda di ordinanza di sequestro conservativo al fine di verificare se ricorra tale condizione. |
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41 |
Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione occorre tenere conto sia del suo tenore letterale sia del contesto in cui essa si inserisce e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte [v., in tal senso, sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12; del 18 dicembre 2025, E. (Compensazione di crediti), C‑481/24, EU:C:2025:996, punto 29, e del 22 gennaio 2026, NOVIS, C‑18/24, EU:C:2026:33, punto 49]. |
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42 |
A questo proposito, per quanto riguarda, in primo luogo, il concetto di «rischio concreto» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014, e, in particolare, il tenore letterale di tale disposizione, occorre rilevare che da tale tenore letterale e, in particolare, dall’uso dell’aggettivo qualificativo «concreto» risulta in modo chiaro che occorre interpretare tale concetto nel senso di riguardare un rischio concreto e attuale al momento della presentazione della domanda di sequestro conservativo, e quindi non solo un rischio potenziale o eventuale. |
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43 |
Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce tale articolo 7, paragrafo 1, occorre rilevare che il considerando 14 del regolamento n. 655/2014 fornisce precisazioni sulla portata di detto concetto. |
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44 |
A questo proposito, dal terzo comma di tale considerando 14 risulta, in sostanza, che, per convincere il giudice adito che il credito vantato necessita urgentemente di tutela giudiziaria, il creditore deve dimostrare che sussiste un rischio concreto che, prima che il creditore sia in grado di ottenere l’esecuzione di una decisione giudiziaria, il debitore possa aver dissipato, nascosto o distrutto i suoi beni o averne disposto al di sotto del valore, in misura insolita o attraverso un’azione insolita. Il quarto comma del suddetto considerando 14 aggiunge che il mero fatto che il debitore abbia più di un creditore o che la sua situazione finanziaria sia difficile o si stia deteriorando non dovrebbero, di per sé, essere considerati prove sufficienti per giustificare l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo. |
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45 |
Sulla base di una lettura combinata del terzo e del quarto comma del medesimo considerando 14, il «rischio concreto», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014, deve essere inteso come un rischio che trae origine da una condotta intenzionale del debitore e, in particolare, dall’adozione, da parte di quest’ultimo, di misure, quali la dissipazione, l’occultamento o la distruzione di beni o il disporne al di sotto del loro valore, destinate a sottrarsi al pagamento del suo debito, e non da qualsiasi altra minaccia all’esecuzione del credito di cui trattasi, che non sia il risultato di una simile condotta del debitore. |
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46 |
Tale interpretazione è corroborata dai lavori preparatori del regolamento n. 655/2014 e, in particolare, dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale [COM (2011) 445 definitivo]. Da tali lavori risulta, infatti, che il legislatore dell’Unione non ha adottato la formulazione più ampia della condizione cosiddetta di «periculum in mora» riguardante il rischio relativo alle difficoltà di esecuzione del credito di cui trattasi, che riguarderebbe tutti i casi in cui sussiste un rischio di semplice diminuzione del patrimonio del debitore. |
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47 |
L’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014, di cui al punto 45 della presente sentenza, è altresì corroborata dagli obiettivi di tale regolamento, il quale non solo ha lo scopo di istituire una procedura a livello dell’Unione, a disposizione del creditore come alternativa ai provvedimenti cautelari previsti dal diritto nazionale, che consentono, mediante disposizioni vincolanti e direttamente applicabili, di procedere, in modo efficace e rapido, al sequestro conservativo di somme detenute sui conti bancari di cui trattasi, ma mira inoltre a stabilire un opportuno equilibrio tra gli interessi del creditore e quelli del debitore [v., in tal senso, sentenze del 7 novembre 2019K.H.K.(Sequestro conservativo su conti bancari)C‑555/18, EU:C:2019:937, punti 31 e 32, e del 20 aprile 2023, Starkinvest, C‑291/21, EU:C:2023:299, punti 49 e 50]. |
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48 |
Infatti, tenuto conto dell’impatto potenzialmente negativo di un’ordinanza di sequestro conservativo sul patrimonio del debitore e, in particolare, sulla sua facoltà di disporne liberamente, un’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014 secondo la quale qualsiasi minaccia all’esecuzione del credito rappresenterebbe un «rischio concreto», ai sensi di tale disposizione, potrebbe pregiudicare l’equilibrio di cui al punto precedente della presente sentenza. |
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49 |
Per quanto riguarda le circostanze atte a dimostrare la sussistenza di un «rischio concreto», come definito ai punti 42 e 45 della presente sentenza, occorre ricordare, anzitutto, che l’articolo 8, del regolamento n. 655/2014, che disciplina la domanda di ordinanza di sequestro conservativo, prevede al paragrafo 2, lettera j), che spetti al creditore fornire all’autorità giudiziaria adita una descrizione di tutte le circostanze pertinenti che giustifichino l’emissione di una simile ordinanza. |
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50 |
A tal riguardo, il considerando 14 del regolamento n. 655/2014 contiene, al quarto comma, un elenco di circostanze che possono essere dedotte dal creditore per giustificare l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo e che possono essere prese in considerazione dall’autorità giudiziaria adita nell’ambito della valutazione dell’esistenza di un «rischio concreto», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento. |
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51 |
Tale elenco comprende la condotta del debitore in relazione al credito vantato nei suoi confronti dal creditore o in una precedente controversia tra le parti, la storia creditizia del debitore, la natura dei suoi beni e ogni eventuale azione recente da lui intrapresa in relazione ad essi. In tale considerando 14 è inoltre contenuta una serie di altre circostanze che possono anch’esse essere prese in considerazione dall’autorità giudiziaria adita, sebbene non debbano, di per sé, essere considerate sufficienti a giustificare l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo. |
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52 |
Inoltre, tenuto conto degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 655/2014, come ricordati al punto 47 della presente sentenza, occorre osservare che, da un lato, al fine di garantire il rispetto di un opportuno equilibrio tra gli interessi del creditore e quelli del debitore, nonché l’effetto utile dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, lo standard probatorio richiesto non può essere inteso come talmente elevato da imporre al creditore l’onere di fornire la prova dell’intenzione del debitore di sottrarsi al pagamento del credito, poiché un requisito del genere, nella pratica, sarebbe spesso difficile da soddisfare. |
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53 |
Dall’altro lato, la domanda del creditore relativa all’emissione di una ordinanza del genere deve essere fondata su indizi concreti tali da dimostrare l’esistenza di una probabilità che, qualora tale ordinanza non sia adottata, il debitore potrebbe aver dissipato, nascosto o distrutto i suoi beni o averne disposto al di sotto del valore, prima che intervengano le eventuali misure di esecuzione forzata. |
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54 |
Pertanto, sia dal tenore letterale dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014 sia dal contesto in cui tale disposizione si inserisce e dalla finalità perseguita da tale regolamento risulta che l’autorità giudiziaria a cui è presentata una domanda di ordinanza di sequestro conservativo può procedere a una valutazione globale delle circostanze dedotte dal creditore, compresi, se del caso, i fattori menzionati al punto 51 della presente sentenza, al fine di stabilire se, sulla base di tali circostanze, sussista un «rischio concreto» che, senza un’ordinanza di sequestro conservativo, il debitore possa adottare misure, quali la dissipazione, l’occultamento, la distruzione o la disposizione di beni al di sotto del loro valore, le quali, prima che il creditore sia in grado di ottenere l’esecuzione di una decisione giudiziaria esistente o futura, comprometterebbero o, quanto meno, renderebbero sostanzialmente più difficile l’esecuzione del credito. |
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55 |
Tenuto conto di quanto precede, spetterebbe al giudice del rinvio, il solo competente a statuire sui fatti, procedere ad una valutazione globale delle circostanze invocate da TQ a sostegno della sua domanda di ordinanza di sequestro conservativo e stabilire se tali circostanze costituiscano indizi sufficienti della sussistenza di un simile «rischio concreto». |
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56 |
Nel caso di specie, tale giudice si interroga sulla rilevanza di azioni del debitore compiute diversi anni prima della presentazione della domanda di ordinanza di sequestro conservativo e, in particolare, della risoluzione, da parte di tale debitore, del suo rapporto commerciale con un prestatore di servizi di pagamento che agiva in suo nome in qualità di terzo debitore nello Stato membro di domicilio del creditore, così come sulla modifica di una legge dello Stato membro in cui è stabilito il debitore che potrebbe ostacolare l’esecuzione del credito. |
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57 |
Per quanto riguarda la prima di tali circostanze, occorre rilevare che, da un lato, come risulta dai punti 51 e 54 della presente sentenza, l’autorità giudiziaria adita può tener conto del comportamento passato del debitore nell’ambito della valutazione globale che sarebbe chiamata a effettuare per valutare la necessità di emettere con urgenza un’ordinanza di sequestro conservativo. Inoltre, nel regolamento n. 655/2014 nulla indica che la rilevanza di tale comportamento dipenda necessariamente dal momento in cui esso è stato tenuto. In più, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, tale regolamento non impone al creditore l’obbligo di presentare la propria domanda nel momento stesso in cui sorge il rischio asserito per l’esecuzione del suo credito, al fine di ottenere l’emissione di una siffatta ordinanza. A tal fine, è infatti rilevante stabilire se tale rischio persista al momento della presentazione della domanda. |
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58 |
Dall’altro lato, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, per le società che operano online, i cui beni materiali sono limitati o inesistenti al di fuori del loro Stato membro di stabilimento, il saldo creditore che esse hanno con un operatore di pagamento può essere uno di tali pochi beni che il creditore potrebbe attaccare per l’esecuzione del suo credito. Pertanto, la risoluzione del contratto con un simile operatore può costituire un indizio di una strategia più ampia del debitore in questione volta a sottrarsi al pagamento dei propri debiti nello Stato membro interessato o, almeno, a rendere più difficile l’esecuzione di tali crediti. |
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59 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la modifica della legge maltese sui giochi d’azzardo che, secondo il creditore, potrebbe ostacolare l’esecuzione del suo credito, in particolare in quanto obbligherebbe i giudici dello Stato membro in cui è stabilito il debitore a rifiutare di riconoscere l’esecutività, nel territorio di quest’ultimo, di decisioni giudiziarie straniere, come quella che impone al debitore di pagare il credito interessato, occorre ricordare che, come risulta dal punto 45 della presente sentenza, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014 riguarda l’esistenza non di qualsiasi minaccia all’esecuzione di un credito, bensì di un rischio concreto relativo all’intenzione del debitore di sottrarsi al pagamento di tale credito. In ogni caso, tale rischio deve essere concreto e attuale al momento della presentazione della domanda di ordinanza di sequestro conservativo. |
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60 |
Ne consegue che, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, il semplice richiamo, da parte del creditore, a una normativa nazionale quale quella descritta nel punto precedente della presente sentenza non può essere sufficiente a dimostrare l’esistenza di un «rischio concreto», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1. Tale constatazione vale, a maggior ragione, per quanto riguarda la valutazione della necessità dell’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari detenuti dal debitore in Stati membri diversi da quello che ha adottato tale normativa. |
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61 |
Tuttavia, un’autorità giudiziaria adita con una domanda di ordinanza di sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014, nel procedere a una valutazione globale delle circostanze rilevanti addotte dal creditore, può tener conto di una normativa nazionale, come quella menzionata al punto 59 della presente sentenza, quale elemento contestuale che consente di valutare la portata delle azioni del debitore al fine di determinare l’esistenza della sua intenzione di sottrarsi al pagamento del credito di cui trattasi. |
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62 |
Da tutto quanto precede risulta che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014 deve essere interpretato nel senso che un’autorità giudiziaria nazionale, adita con una domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo, può tener conto, al fine di stabilire se sia urgente adottare tale ordinanza, da un lato, di un comportamento del debitore che ha avuto luogo diversi anni prima della presentazione di tale domanda e, dall’altro, dell’esistenza, nello Stato membro in cui è stabilito il debitore, di una legge che può ostacolare l’esecuzione del credito di cui trattasi. |
Sulle spese
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63 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: |
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L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, |
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deve essere interpretato nel senso che: |
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un’autorità giudiziaria nazionale, adita con una domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo, può tener conto, al fine di stabilire se sia urgente adottare tale ordinanza, da un lato, di un comportamento del debitore che ha avuto luogo diversi anni prima della presentazione di tale domanda e, dall’altro, dell’esistenza, nello Stato membro in cui è stabilito il debitore, di una legge che può ostacolare l’esecuzione del credito di cui trattasi. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
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