ECLI:EU:C:2025:988•Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 dicembre 2025.#« Lukoil Bulgaria » EOOD contro Komisia za zashtita na konkurentsiata.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Administrativen sad Sofia-oblast.#Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Art. 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Mercato del commercio all’ingrosso di carburanti in Bulgaria – Compressione dei margini dei concorrenti o effetto della “forbice tariffaria” – Definizione del mercato del prodotto – Mercato diviso verticalmente – Presa in considerazione del regime dei diritti di accisa.#Causa C-260/24.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 dicembre 2025.#« Lukoil Bulgaria » EOOD contro Komisia za zashtita na konkurentsiata.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Administrativen sad Sofia-oblast.#Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Art. 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Mercato del commercio all’ingrosso di carburanti in Bulgaria – Compressione dei margini dei concorrenti o effetto della “forbice tariffaria” – Definizione del mercato del prodotto – Mercato diviso verticalmente – Presa in considerazione del regime dei diritti di accisa.#Causa C-260/24.
ECLI:EU:C:2025:988Eu Chamb 03 C18 dic 2025
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
18 dicembre 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Art. 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Mercato del commercio all’ingrosso di carburanti in Bulgaria – Compressione dei margini dei concorrenti o effetto della “forbice tariffaria” – Definizione del mercato del prodotto – Mercato diviso verticalmente – Presa in considerazione del regime dei diritti di accisa»
Nella causa C‑260/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad Sofia-oblast (Tribunale amministrativo della regione di Sofia, Bulgaria), con decisione del 15 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 15 aprile 2024, nel procedimento
«Lukoil Bulgaria» EOOD
contro
Komisia za zashtita na konkurentsiata,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei (relatrice), S. Rodin, S. Gervasoni e N. Fenger, giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 aprile 2025,
considerate le osservazioni presentate:
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per la «Lukoil Bulgaria» EOOD, da Y. Pekunov, A. Velichkov, advokati, A. Pekunova, yuriskonsult, e A. Robertson, KC; |
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per la Komisia za zashtita na konkurentsiata, da M. Goranova, N. Mincheva e Y. Nenkova; |
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per il governo bulgaro, da T. Mitova, R. Stoyanov e T. Tsingileva, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da V. Hitrovs, E. Rousseva e I. Söderlund, in qualità di agenti; |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 102 TFUE. |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «Lukoil Bulgaria» EOOD (in prosieguo: la «Lukoil Bulgaria») e la Komisia za zashtita na konkurentsiata (Commissione per la tutela della concorrenza, Bulgaria) (in prosieguo: l’«autorità bulgara garante della concorrenza») in merito alla validità della decisione n. 184 del 16 febbraio 2023 (in prosieguo: la «decisione dell’autorità bulgara garante della concorrenza») con la quale quest’ultima ha constatato che tale società aveva commesso un abuso di posizione dominante. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
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3 |
L’articolo 102 del TFUE così prevede: «È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
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Diritto bulgaro
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4 |
L’articolo 21 dello Zakon za zashtita na konkurentsiata (legge sulla tutela della concorrenza, DV n. 102, del 28 novembre 2008; in prosieguo: lo «ZZK»), così dispone: «È vietato il comportamento delle imprese che costituisce una posizione di monopolio o una posizione dominante e di due o più imprese in posizione dominante collettiva che possa impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza e che pregiudica gli interessi dei consumatori, consistente, in particolare: 1. nel fissare direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni di transazione non eque; 2. nel restringere la produzione, il commercio e lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori; 3. nell’applicare condizioni diverse per uno stesso tipo di contratti nei confronti degli altri contraenti, il che pone questi ultimi in una situazione di disparità tra concorrenti; 4. nel subordinare la conclusione di contratti all’assunzione, da parte degli altri contraenti, di obblighi aggiuntivi o alla conclusione di contratti supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali abituali, non sono connessi all’oggetto del contratto principale o alla sua esecuzione; 5. nel rifiuto ingiustificato di fornire un bene o un servizio a un cliente effettivo o potenziale per ostacolare le attività commerciali di quest’ultimo». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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5 |
Dalla decisione di rinvio risulta che, in Bulgaria, le attività del gruppo economico Lukoil (in prosieguo: il «gruppo Lukoil») includono la produzione, il commercio all’ingrosso e la distribuzione al dettaglio di prodotti petroliferi, coprendo così l’intera catena di valore nel settore della commercializzazione di tali prodotti. All’interno di tale gruppo, la «Lukoil Neftohim Burgas» AD, che dispone dell’unica raffineria di petrolio greggio in Bulgaria, è il più grande produttore di carburanti per motori venduti in tale Stato membro. La Lukoil Bulgaria è attiva sul mercato del commercio all’ingrosso di carburanti per motori, vale a dire la benzina per autoveicoli e il gasolio (in prosieguo: il «mercato all’ingrosso dei carburanti»), e gestisce una delle più grandi catene nazionali di stazioni di servizio. |
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6 |
Secondo la decisione dell’autorità bulgara garante della concorrenza, il gruppo Lukoil dispone in Bulgaria di un’infrastruttura unica in materia di logistica, stoccaggio e trasporto, che gli conferisce un vantaggio concorrenziale eccezionale sul mercato all’ingrosso dei carburanti, sul quale sarebbe in posizione dominante. |
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7 |
Con tale decisione detta autorità ha ritenuto che la Lukoil Bulgaria avesse attuato una pratica tariffaria su tale mercato secondo la quale detta società applicava ai carburanti soggetti al pagamento di accise (il mercato a valle) prezzi di vendita inferiori a quelli che essa applicava ai carburanti in sospensione dell’accisa (il mercato a monte). Tale pratica tariffaria, che si traduce in una compressione dei margini costituirebbe un abuso di posizione dominante contrario all’articolo 21 dello ZZK. |
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8 |
Nell’ambito del ricorso da essa proposto avverso tale decisione dinanzi all’Administrativen sad Sofia-oblast (Tribunale amministrativo della regione di Sofia, Bulgaria), giudice del rinvio, la Lukoil Bulgaria fa valere, in particolare, che detta autorità ha definito il mercato rilevante in modo errato. |
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9 |
In primo luogo, la Lukoil Bulgaria ritiene, da un lato, che il mercato rilevante avrebbe dovuto includere il gas di petrolio liquefatto (GPL) e il metano, poiché questi due prodotti sono prodotti sostitutivi della benzina e del gasolio. La loro esclusione avrebbe portato a sopravvalutare il potere di mercato della Lukoil Bulgaria. L’autorità bulgara garante della concorrenza respinge tale argomento adducendo che il GPL e il metano sono solo parzialmente sostituibili alla benzina e al gasolio. |
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10 |
Dall’altro lato, la Lukoil Bulgaria sostiene che, poiché la benzina e il gasolio non sono prodotti sostituibili, né dal lato della domanda né dal lato dell’offerta, essi non fanno parte dello stesso mercato. L’autorità bulgara garante della concorrenza ritiene, dal canto suo, che, sebbene la benzina e il gasolio, dal punto di vista del consumatore finale, non siano sostituibili, al contrario, il commercio di questi due tipi di carburanti, da parte degli stessi fornitori, e la formazione del loro prezzo sul mercato all’ingrosso dei carburanti avvengono in condizioni identiche. |
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11 |
Il giudice del rinvio ritiene che occorra, pertanto, stabilire se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 102 TFUE, un’autorità nazionale garante della concorrenza possa far rientrare in uno stesso mercato del prodotto carburanti che non sono sostituibili. Secondo tale giudice, se così fosse, la decisione dell’autorità bulgara garante della concorrenza avrebbe potuto far rientrare il gasolio e la benzina in uno stesso mercato. Tuttavia, in un caso del genere, il rifiuto dell’autorità bulgara garante della concorrenza di includere il GPL in questo stesso mercato sarebbe privo di giustificazione ragionevole, in quanto la benzina è parzialmente sostituibile al GPL. |
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12 |
In secondo luogo, la Lukoil Bulgaria ritiene che l’autorità bulgara garante della concorrenza abbia erroneamente ritenuto che il mercato all’ingrosso dei carburanti potesse essere diviso verticalmente in due sottomercati, ossia, a monte, quello dei carburanti venduti in regime di sospensione dell’accisa e, a valle, quello dei carburanti destinati al consumo finale dopo il pagamento dell’accisa. |
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13 |
La Lukoil Bulgaria fa valere, in particolare, che l’autorità bulgara garante della concorrenza ha affermato che tale società dispone di una quota di mercato relativamente elevata sul mercato all’ingrosso dei carburanti, compresa tra il 40 e il 60%, e detiene una posizione dominante su tale mercato nonché sul sottomercato dei carburanti venduti in regime di sospensione dell’accisa. Tuttavia, la decisione dell’autorità bulgara garante della concorrenza non conterrebbe alcuna valutazione delle quote di mercato di detta società sui due sottomercati distinti in tale decisione e non identificherebbe gli operatori presenti su ciascuno di tali sottomercati. La Lukoil Bulgaria ritiene che il diritto dell’Unione osti a che un’autorità garante della concorrenza constati che un’impresa è in posizione dominante senza indicare espressamente quali siano le quote di mercato di quest’ultima, circostanza che l’autorità bulgara garante della concorrenza contesta. |
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14 |
Il giudice del rinvio si chiede, pertanto, se, al fine di constatare un’infrazione come quella asseritamente commessa dalla Lukoil Bulgaria, l’autorità bulgara garante della concorrenza fosse tenuta ad esaminare tutte le caratteristiche essenziali dei due mercati di cui trattasi, determinando, per ciascuno di essi, le quote di mercato, il volume di mercato e gli operatori di mercato. |
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15 |
In tali circostanze, l’Administrativen sad Sofia-oblast (Tribunale amministrativo della regione di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
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16 |
L’autorità bulgara garante della concorrenza e il governo bulgaro contestano la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Tali interessati sollevano, in sostanza, tre argomenti al riguardo. |
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17 |
In primo luogo, la decisione dell’autorità bulgara garante della concorrenza si fonderebbe esclusivamente sull’applicazione del diritto bulgaro e l’articolo 102 TFUE non sarebbe applicabile in quanto l’asserito abuso di posizione dominante non pregiudicherebbe il commercio tra Stati membri. In secondo luogo, il giudice del rinvio non avrebbe definito il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni pregiudiziali, né avrebbe spiegato le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate, elementi necessari per ottenere un’interpretazione del diritto dell’Unione che gli sia utile. In realtà, tale giudice si sarebbe limitato a riprodurre gli argomenti delle parti del procedimento principale. In terzo luogo, secondo l’autorità bulgara garante della concorrenza, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale equivarrebbe, in pratica, a trasferire alla Corte le competenze del giudice del rinvio a dirimere la questione della definizione del mercato rilevante, essenziale per la soluzione di detta controversia. |
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18 |
Secondo costante giurisprudenza, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenze del 21 aprile 1988, Pardini,338/85, EU:C:1988:194, punto 8, nonché del 22 ottobre 2024, Koli Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret,C‑652/22, EU:C:2024:910, punto 36 e giurisprudenza citata). |
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19 |
Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, qualora la questione abbia natura ipotetica o, inoltre, quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile a dette questioni (sentenza del 9 settembre 2021, GE Auto Service Leasing,C‑294/20, EU:C:2021:723, punto 40 e giurisprudenza citata). |
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20 |
Nel caso di specie, per quanto riguarda il primo argomento citato al punto 17 della presente sentenza, non risulta manifestamente che l’interpretazione dell’articolo 102 TFUE non abbia alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa principale. |
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21 |
Da un lato, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio ritiene che tale articolo 102 sia applicabile nel procedimento principale. Inoltre, detto articolo 102 deve essere applicato d’ufficio da qualsiasi giudice nazionale (sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 31). |
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22 |
Dall’altro lato, secondo il contenuto della decisione dell’autorità bulgara garante della concorrenza quale risulta dalla decisione di rinvio, la Lukoil Bulgaria opera in tutto il territorio della Repubblica di Bulgaria e la pratica dei prezzi di cui trattasi nel procedimento principale è attuata a livello nazionale. Una siffatta constatazione, che spetta al giudice del rinvio verificare, è di per sé sufficiente per ritenere che tale pratica sia in grado di pregiudicare il commercio tra Stati membri, ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C‑94/04 et C‑202/04, EU:C:2006:758, punto 45 e giurisprudenza citata). Orbene, allorché un’autorità nazionale garante della concorrenza applica le disposizioni del diritto nazionale che vietano gli abusi di posizione dominante al comportamento di un’impresa atto a pregiudicare il commercio tra Stati membri, ai sensi dell’articolo 102 TFUE, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), le impone di applicare parimenti, parallelamente, l’articolo 102 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2019, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie,C‑617/17, EU:C:2019:283, punto 26 e giurisprudenza citata). |
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23 |
Per quanto riguarda il secondo argomento menzionato al punto 17 della presente sentenza, occorre ricordare che, come enuncia l’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale. |
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24 |
Nel caso di specie, dai punti 11 e 14 della presente sentenza risulta che il giudice del rinvio ha esposto, per l’essenziale, le ragioni che l’hanno indotto ad adire la Corte in via pregiudiziale. Per giunta, dalle osservazioni delle parti del procedimento principale, del governo bulgaro nonché della Commissione europea risulta che questi ultimi sono stati, in sostanza, in grado di prendere posizione in modo completo e utile sulle questioni sollevate. |
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25 |
Ciò posto, nessun punto della motivazione della decisione di rinvio consente di individuare le ragioni che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sui principi del rispetto dei diritti della difesa, della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, compresa della presunzione di innocenza. Ne consegue che, in tale misura, la prima e la seconda questione pregiudiziale sono irricevibili. |
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26 |
Per quanto riguarda il terzo argomento menzionato al punto 17 della presente sentenza, occorre rilevare che le questioni sollevate vertono sull’interpretazione dell’articolo 102 TFUE, senza che sia chiesto alla Corte di applicare tale articolo 102 nel procedimento principale. A tale proposito, va ricordato che il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto all’articolo 267 TFUE istituisce una stretta collaborazione, basata sulla ripartizione dei compiti, tra i giudici nazionali e la Corte e costituisce uno strumento per mezzo del quale la Corte fornisce ai giudici nazionali gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono loro necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a dirimere, senza che la Corte sia competente ad applicare le norme del diritto dell’Unione a una fattispecie concreta [v., in tal senso, sentenze del 23 novembre 2021, IS (Illegalità dell’ordinanza di rinvio), C‑564/19, EU:C:2021:949, punto 59 e giurisprudenza citata; dell’8 dicembre 2022, HYA e a. (Impossibilità di esaminare i testimoni a carico), C‑348/21, EU:C:2022:965, punto 49, nonché del 9 aprile 2024, Profi Credit Polska (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva),C‑582/21, EU:C:2024:282, punti da 50 a 55 e giurisprudenza citata]. |
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27 |
In tali circostanze, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile nella misura in cui si riferisce all’interpretazione dell’art. 102 TFUE. |
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
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28 |
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che, al fine di constatare l’esistenza di una pratica abusiva di compressione dei margini commessa da un’impresa verticalmente integrata, un’autorità garante della concorrenza deve accertare, tanto per il mercato a monte quanto per il mercato a valle interessati, i volumi di tali mercati e le quote di detti mercati detenute da tale impresa nonché dai suoi concorrenti. |
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29 |
Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che l’autorità bulgara garante della concorrenza ha constatato che la compressione dei margini contestata alla Lukoil Bulgaria interviene all’interno del mercato all’ingrosso dei carburanti, tra due sottomercati, dei quali il sottomercato a monte sarebbe il mercato all’ingrosso dei carburanti in regime di sospensione dell’accisa e il sottomercato a valle sarebbe il mercato all’ingrosso dei carburanti dopo il pagamento dell’accisa. La compressione dei margini risulterebbe dal fatto che la Lukoil Bulgaria vende carburante all’ingrosso sul mercato a valle, ossia dopo il pagamento dell’accisa, a un prezzo inferiore al prezzo al quale essa vende il carburante in regime di sospensione dell’accisa sul mercato a monte. |
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30 |
In primo luogo, occorre ricordare che una pratica abusiva di compressione dei margini consiste in una pratica tariffaria che, in assenza di qualsiasi giustificazione obiettiva, riveste un carattere non equo in quanto comprime effettivamente i margini delle imprese concorrenti e può, pertanto, generare un effetto di esclusione dei concorrenti quantomeno altrettanto efficienti dell’impresa dominante (v., in tal senso, sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige,C‑52/09, EU:C:2011:83, punto 30 e giurisprudenza citata). |
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31 |
Secondo la giurisprudenza della Corte, la compressione dei margini costituisce un abuso autonomo, poiché il carattere non equo, ai sensi dell’articolo 102 TFUE, di una siffatta pratica tariffaria è collegato all’esistenza stessa di tale compressione, e non al suo reale divario, cosicché non è affatto necessario accertare che i prezzi all’ingrosso del prodotto, sul mercato a monte, o i prezzi al dettaglio, sul mercato a valle, siano di per sé abusivi in considerazione del loro carattere, a seconda dei casi, eccessivo o predatorio (v., in tal senso, sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige,C‑52/09, EU:C:2011:83, punto 34 e giurisprudenza citata). |
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32 |
Per determinare se l’impresa dominante abbia sfruttato in modo abusivo la sua posizione per effetto dell’applicazione delle proprie pratiche tariffarie, occorre valutare tutte le circostanze ed esaminare se tale pratica sia volta a sopprimere o limitare la possibilità per l’acquirente di scegliere le proprie fonti di rifornimento, a chiudere l’accesso dei concorrenti al mercato, ad applicare a controparti commerciali condizioni dissimili per prestazioni equivalenti o a rafforzare la posizione dominante mediante una concorrenza falsata (v., in tal senso, sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige,C‑52/09, EU:C:2011:83, punto 28 e giurisprudenza citata). |
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33 |
Siffatte circostanze possono sussistere allorché un’impresa verticalmente integrata in posizione dominante su un mercato a monte tenta di ostacolare il normale gioco della concorrenza su un mercato vicino situato a valle di quello da essa dominato, in quanto tale comportamento può avere l’effetto di escludere concorrenti quantomeno altrettanto efficienti su tale mercato vicino, ovvero il mercato a valle, mediante la compressione dei margini di cui essi dispongono. Infatti, un tale comportamento è idoneo, in particolare a causa degli stretti nessi che legano i due mercati di cui trattasi, ad affievolire la concorrenza sul mercato a valle (v., in tal senso, sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige,C‑52/09, EU:C:2011:83, punto 87 e giurisprudenza citata). |
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34 |
Spetta quindi al giudice del rinvio prendere in considerazione tutte le circostanze specifiche del procedimento principale al fine di valutare se i due mercati individuati dall’autorità bulgara garante della concorrenza costituiscano mercati distinti che presentano stretti legami. |
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35 |
In secondo luogo, qualora il giudice del rinvio ritenga che i due mercati individuati dall’autorità bulgara garante della concorrenza costituiscano due mercati distinti ma strettamente connessi, tale giudice dovrà ancora esaminare, prima di concludere nel senso di una violazione dell’articolo 102 TFUE, se l’impresa verticalmente integrata sia dominante sul mercato a monte (v., in tal senso, sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige,C‑52/09, EU:C:2011:83, punti da 85 a 89). |
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36 |
Orbene, ciò si verifica se tale impresa detiene una potenza economica che le conferisce il potere di impedire la sussistenza di una concorrenza effettiva su tale mercato a monte, fornendole la possibilità di comportamenti notevolmente indipendenti nei confronti dei propri concorrenti, dei clienti e, da ultimo, dei consumatori (sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige,C‑52/09, EU:C:2011:83, punto 23 e giurisprudenza citata). |
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37 |
Peraltro, l’esistenza di una posizione dominante risulta in generale dalla concomitanza di più fattori che, presi isolatamente, non sarebbero necessariamente decisivi (sentenza del 14 febbraio 1978, United Brands e United Brands Continentaal/Commissione, 27/76, EU:C:1978:22, punto 66). |
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38 |
A tale proposito,, la Corte ha dichiarato che, pur se il significato delle quote di mercato può essere diverso da un mercato all’altro, il possesso nel tempo di una quota di mercato estremamente elevata costituisce, salvo circostanze eccezionali, la prova dell’esistenza di una posizione dominante e che quote di mercato superiori al 50% costituiscono quote di mercato estremamente elevate (v., a tale proposito, sentenze del 13 febbraio 1979, Hoffmann-La Roche/Commissione,85/76, EU:C:1979:36, punto 41, e del 6 dicembre 2012, AstraZeneca/Commissione,C‑457/10 P, EU:C:2012:770, punto 176). |
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39 |
Ciò posto, se è vero che, al fine di valutare l’esistenza di una posizione dominante su un mercato, il possesso nel tempo di una quota di mercato di grande portata è molto significativo, ciò non toglie che una posizione dominante può essere dimostrata anche tenendo conto di altre caratteristiche del mercato di cui trattasi, quali l’esistenza di importanti barriere all’ingresso o di infrastrutture essenziali, che consentono di valutare se, su tale mercato, detta impresa si comporti in modo notevolmente indipendente nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e dei consumatori. |
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40 |
A tale riguardo, nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la Lukoil Bulgaria opera su tutta la catena di produzione di carburanti fino alla loro vendita finale e possiede l’unica raffineria del paese nonché un’infrastruttura logistica, di stoccaggio e di trasporto unica nel paese. |
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41 |
In terzo luogo, risulta dalla giurisprudenza della Corte che l’abusività di una pratica tariffaria attuata da un’impresa verticalmente integrata in posizione dominante su un mercato a monte e che conduce alla compressione del margine dei concorrenti dell’impresa medesima sul mercato a valle non dipende dall’esistenza di una posizione dominante dell’impresa stessa su quest’ultimo mercato (v., in tal senso, sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige,C‑52/09, EU:C:2011:83, punto 89). |
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42 |
Ciò posto, come rileva la Commissione, non è escluso che dati relativi a tale mercato a valle possano dover essere presi in considerazione al fine di esaminare se tale pratica tariffaria sia contraria all’articolo 102 TFUE. |
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43 |
Infatti, per provare un abuso di posizione dominante consistente in una compressione dei margini, un’autorità garante della concorrenza è tenuta a dimostrare che il divario tra i prezzi dei prodotti o servizi in questione sul mercato a monte e quelli sul mercato a valle è negativo o insufficiente a coprire i costi specifici che l’impresa dominante deve sostenere per la fornitura dei propri prodotti o servizi sul mercato a valle, di modo che tale divario non consente a un concorrente di efficienza quantomeno pari a detta impresa di mettersi in competizione con essa per la fornitura di detti prodotti o servizi sul mercato a valle. La Corte ha altresì dichiarato che, per valutare la liceità della politica in materia di prezzi applicata da un’impresa dominante, occorre, in linea di principio, fare riferimento a criteri relativi ai prezzi basati sui costi sostenuti dall’impresa dominante stessa e sulla strategia di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2021, Slovak Telekom/Commissione,C‑165/19 P, EU:C:2021:239, punti 73 e 74 e giurisprudenza citata). |
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44 |
Pertanto, al fine di determinare se il divario tra i prezzi di un’impresa dominante sul mercato a monte e i prezzi praticati da tale impresa sul mercato a valle possa comportare, su quest’ultimo mercato, un effetto di esclusione nei confronti dei suoi concorrenti che siano quantomeno altrettanto efficienti, occorre determinare se detta impresa sarebbe stata sufficientemente efficiente da proporre prestazioni sul mercato a valle in modo diverso che in perdita, qualora fosse stata previamente obbligata a pagare i propri prezzi sul mercato a monte, ciò che presuppone, in linea di principio, di tener conto dei prezzi e dei costi dell’impresa dominante sul mercato a valle o anche, qualora non sia possibile fare riferimento a tali prezzi e a tali costi, di tener conto di quelli dei concorrenti sul medesimo mercato (v., in tal senso, sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige,C‑52/09, EU:C:2011:83, punti da 41 a 46). |
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45 |
Infine, occorre ancora sottolineare che resta possibile per l’impresa in questione dimostrare che la sua pratica tariffaria, sebbene produca effetti di esclusione sul mercato a valle, resta economicamente giustificata, il che presuppone di dimostrare, sulla base dell’insieme delle circostanze del caso di specie, che un siffatto effetto di esclusione, svantaggioso per la concorrenza, possa essere controbilanciato, o anche superato, da vantaggi in termini di efficienza che vadano anche a beneficio del consumatore su tale mercato (v., in tal senso, sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige,C‑52/09, EU:C:2011:83, punti 75 e 76). |
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46 |
Pertanto, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, al fine di constatare l’esistenza di una pratica abusiva di compressione dei margini commessa da un’impresa integrata verticalmente, un’autorità garante della concorrenza deve accertare, da un lato, l’esistenza di una posizione dominante di tale impresa sul mercato a monte, tenendo conto delle quote di tale mercato detenute da detta impresa o di altre caratteristiche pertinenti di detto mercato che permettono di ritenere che la stessa impresa detenga una potenza economica che le consente comportamenti notevolmente indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e dei consumatori, nonché, dall’altro, l’esistenza, su un mercato a valle, collegato al mercato a monte, di un prezzo, praticato dall’impresa verticalmente integrata, che potrebbe comportare un effetto di esclusione dei suoi concorrenti quantomeno altrettanto efficienti, tenuto conto delle caratteristiche di tale mercato a valle. |
Sulla seconda e sulla terza questione
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47 |
Con le sue questioni seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che prodotti che non sono sostituibili dal punto di vista dell’offerta e della domanda, quali la benzina e il gasolio, possono essere inclusi nella definizione del mercato del prodotto rilevante, mentre un prodotto che, come il GPL, sia sostituibile dal punto di vista dell’offerta e della domanda ad almeno uno di questi due carburanti ne è escluso. |
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Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la determinazione del mercato rilevante, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 102 TFUE, ha importanza essenziale, poiché le possibilità di concorrenza non possono essere valutate se non in funzione delle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi e costituisce, in linea di principio, un presupposto per la valutazione dell’eventuale esistenza di una posizione dominante dell’impresa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del21 febbraio 1973, Europemballage e Continental Can/Commissione, 6/72, EU:C:1973:22, punto 32). Tale determinazione ha ad oggetto la definizione del perimetro all’interno del quale deve essere valutata la questione se tale impresa sia in grado di tenere comportamenti notevolmente indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e dei consumatori [v., in tal senso, sentenze del 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione,322/81, EU:C:1983:313, punto 37, nonché del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a., C‑307/18, EU:C:2020:52, punto 127]. |
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La determinazione del mercato rilevante presuppone la definizione, in primo luogo, del mercato del prodotto e, in secondo luogo, del mercato geografico (sentenze del 14 febbraio 1978, United Brands e United Brands Continentaal/Commissione, 27/76, EU:C:1978:22, punti 10 e 11, nonché del 27 giugno 2024, Commissione/Servier e a., C‑176/19 P, EU:C:2024:549, punto 382). |
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50 |
Per quanto riguarda il mercato del prodotto, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la nozione di mercato rilevante implica che vi possa essere concorrenza effettiva tra i prodotti che ne fanno parte, il che presuppone un sufficiente grado di intercambiabilità o di sostituibilità per lo stesso uso tra tutti i prodotti che fanno parte dello stesso mercato. L’intercambiabilità o la sostituibilità non si valuta unicamente in relazione alle caratteristiche oggettive dei prodotti di cui trattasi. Si devono prendere in considerazione anche le condizioni della concorrenza, nonché la struttura della domanda e dell’offerta sul mercato (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2024, Commissione/Servier e a., C‑176/19 P, EU:C:2024:549, punto 383 e giurisprudenza citata). |
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Da tali elementi risulta che la valutazione della sostituibilità di due prodotti non si limita a stabilire se tali prodotti siano, da un punto di vista funzionale, idonei a soddisfare uno stesso bisogno, ma richiede inoltre di stabilire se, dal punto di vista economico, tali prodotti siano, di fatto, effettivamente sostituibili. La sostituibilità economica tra due prodotti può essere constatata quando cambiamenti nei prezzi relativi determinano un trasferimento delle vendite dall’uno verso l’altro. A tale riguardo, occorre sottolineare che, dal punto di vista economico, la sostituibilità sul versante della domanda costituisce il vincolo più immediato ed efficace nei confronti dei fornitori di un determinato prodotto. La valutazione di tale sostituibilità può consistere essenzialmente nel valutare l’elasticità incrociata della domanda rispetto al prezzo, determinando se i consumatori di un prodotto soggetto a un incremento di prezzo modesto ma permanente passerebbero a prodotti sostitutivi (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2024, Commissione/Servier e a., C‑176/19 P, EU:C:2024:549, punto 384). |
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Sebbene una valutazione che consenta di definire il mercato sul quale deve essere valutata l’esistenza di una posizione dominante richieda accertamenti di fatto relativi alle condizioni di concorrenza e alla struttura dell’offerta e della domanda su tale mercato, il che rientra nella competenza del giudice del rinvio, occorre constatare che non è escluso che, nonostante l’assenza di sostituibilità da un punto di vista funzionale tra tre tipi di carburanti per automobili, come il gasolio, la benzina e il GPL, per la domanda proveniente dai consumatori finali, può esistere, tenuto conto delle condizioni specifiche dell’offerta in Bulgaria, un grado sufficiente di sostituibilità tra alcuni di tali carburanti sul mercato all’ingrosso dei carburanti collocati in regime di sospensione dell’accisa, il che porterebbe ad includere questi ultimi in uno stesso mercato del prodotto. |
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Pertanto, spetterà al giudice del rinvio esaminare, in particolare, da un lato, se lo stoccaggio all’ingrosso della benzina e del gasolio debba aver luogo in impianti di natura analoga o diversa e, dall’altro, se il GPL possa essere immagazzinato all’ingrosso negli stessi impianti della benzina e del gasolio o se, al contrario, richieda impianti specifici. |
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Infatti, dalla decisione di rinvio risulta che l’autorità bulgara garante della concorrenza ha preso in considerazione, nella determinazione del mercato rilevante ai fini della valutazione dell’esistenza di una posizione dominante, unicamente la benzina e il gasolio, ma non il GPL, in quanto, per i grossisti, le condizioni di stoccaggio di questi due primi carburanti sarebbero le stesse, il che consentirebbe loro, in funzione della domanda, di offrire l’uno o l’altro di questi due primi carburanti, senza che ciò comporti per loro costi supplementari. |
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Per contro, per quanto riguarda il GPL, secondo l’autorità bulgara garante della concorrenza, esisterebbero, in Bulgaria, requisiti specifici per quanto riguarda il suo stoccaggio nonché la sua rivendita dopo il pagamento dell’accisa. Peraltro, il GPL sarebbe trasportato in modo diverso rispetto alla benzina e al gasolio. |
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Siffatte considerazioni potrebbero costituire una giustificazione oggettiva della differenziazione operata dall’autorità bulgara garante della concorrenza tra la benzina e il gasolio, da un lato, e il GPL, dall’altro, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare. |
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57 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che solo i prodotti che presentano un grado sufficiente di sostituibilità possono essere inclusi in uno stesso mercato ai fini della valutazione dell’esistenza di una posizione dominante. Quando il comportamento considerato illecito consiste in pratiche tariffarie che comportano compressioni dei margini, l’autorità garante della concorrenza deve verificare se, nonostante l’assenza di sostituibilità dal punto di vista funzionale tra tre tipi di carburanti per autoveicoli, quali il gasolio, la benzina e il GPL, per la domanda proveniente dai consumatori finali, le condizioni di concorrenza e la struttura dell’offerta e della domanda consentano di constatare che alcuni di tali carburanti appartengono allo stesso mercato del prodotto sul mercato a monte. |
Sulle spese
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58 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.
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