ECLI:EU:C:2025:942•Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 dicembre 2025.#AY contro Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof.#Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Scelta della legge applicabile – Articolo 6 – Ambito di applicazione – Contratto concluso tra un professionista e un consumatore residente in un altro Stato membro – Attività del professionista diretta verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale dopo la data di conclusione del contratto contenente una clausola di scelta della legge applicabile.#Causa C-279/24.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 dicembre 2025.#AY contro Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof.#Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Scelta della legge applicabile – Articolo 6 – Ambito di applicazione – Contratto concluso tra un professionista e un consumatore residente in un altro Stato membro – Attività del professionista diretta verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale dopo la data di conclusione del contratto contenente una clausola di scelta della legge applicabile.#Causa C-279/24.
ECLI:EU:C:2025:942Eu Chamb 04 C4 dic 2025
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
4 dicembre 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Scelta della legge applicabile – Articolo 6 – Ambito di applicazione – Contratto concluso tra un professionista e un consumatore residente in un altro Stato membro – Attività del professionista diretta verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale dopo la data di conclusione del contratto contenente una clausola di scelta della legge applicabile»
Nella causa C‑279/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione dell’8 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 22 aprile 2024, nel procedimento
AY
contro
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, M. Condinanzi, N. Jääskinen (relatore) e R. Frendo, giudici,
avvocato generale: R. Norkus
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per AY, da G. Seirer e H. Weichselbraun, Rechtsanwälte; |
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per la Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, da M. Oppitz, Rechtsanwalt; |
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per il governo ceco, da A. Pagáčová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da P. Kienapfel e W. Wils, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 maggio 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6), nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra AY, un consumatore residente in Italia, e la Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, una banca con sede in Austria (in prosieguo: la «banca»), in merito alle perdite subite da AY in conseguenza dell’acquisto di prodotti finanziari tramite la banca. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento (CE) n. 593/2008
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3 |
I considerando 6, 11, 16 e 23 del regolamento n. 593/2008 enunciano quanto segue:
(…)
(…)
(…)
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4 |
L’articolo 3 di detto regolamento, rubricato «Libertà di scelta», ai suoi paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue: «1. Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso. 2. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo disciplinava in precedenza per effetto di una scelta anteriore effettuata ai sensi del presente articolo o per effetto di altre disposizioni del presente regolamento. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non ne inficia la validità formale ai sensi dell’articolo 11 e non pregiudica i diritti dei terzi». |
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5 |
L’articolo 6 di detto regolamento, intitolato «Contratti conclusi da consumatori», ai paragrafi 1 e 4, così dispone: «1. Fatti salvi gli articoli 5 e 7, un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale (“il consumatore”) con un’altra persona che agisce nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale (“il professionista”) è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista:
e il contratto rientri nell’ambito di dette attività. 2. In deroga al paragrafo 1, le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto che soddisfa i requisiti del paragrafo 1 in conformità dell’articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1. 3. Se i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b) non sono soddisfatti, la legge applicabile a un contratto tra un consumatore e un professionista è determinata a norma degli articoli 3 e 4. 4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contratti seguenti:
(…)
(…)». |
Direttiva 93/13
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6 |
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 così dispone: «Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibro dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». |
Diritto austriaco
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7 |
L’articolo 879, paragrafo 3, dello Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile austriaco; in prosieguo: lo «ABGB») così dispone: «Una clausola contrattuale che compare nelle condizioni generali o nei contratti di adesione e non stabilisce una delle prestazioni principali delle parti è automaticamente nulla se pregiudica gravemente una parte, tenendo conto di tutte le circostanze». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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8 |
Nel corso del 2013 AY, residente in Italia, ha stipulato un contratto diretto ad aprire presso la banca un conto corrente e un conto di deposito titoli. |
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9 |
A tal fine, AY si è recato, in un primo tempo, presso un’agenzia della banca in Austria. In un secondo tempo, ha trasmesso dall’Italia una richiesta di apertura di conto nonché documenti relativi al suo «profilo cliente» che gli erano stati precedentemente richiesti dalla banca. Conformemente alle «Condizioni generali per i servizi bancari» previste dalla banca e di cui AY era a conoscenza, tutti i rapporti giuridici tra le parti del contratto sono disciplinati dal diritto austriaco. |
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10 |
Dalla decisione di rinvio risulta che, al momento della firma di tale contratto, AY ha optato per un «rapporto senza consulenza». Successivamente, sebbene il suo profilo cliente sia stato aggiornato più volte, egli ha sempre espressamente scelto transazioni «senza consulenza» in occasione di ciascuna delle operazioni che ha realizzato tramite la banca. |
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11 |
Nel corso dei mesi di settembre 2015 e di giugno 2016, AY ha acquistato titoli di debito non garantiti (exchange traded notes; in prosieguo: gli «ETN») tramite la banca. Egli li ha rivenduti nel corso del mese di luglio 2016 realizzando un utile. |
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12 |
Nel corso del mese di ottobre 2016, AY ha partecipato ad un evento organizzato a Padova (Italia) da un’impresa di investimento italiana (in prosieguo: l’«evento di Padova») durante il quale l’amministratore dell’impresa ha presentato un fondo il cui portafoglio comprendeva anche ETN. Ha partecipato a tale evento anche un dipendente della banca al fine di presentare la medesima agli investitori presenti. |
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13 |
Tra il mese di ottobre 2017 e il mese di febbraio 2018, AY ha acquistato di propria iniziativa, tramite la banca, ETN nonché quote del fondo che era stato presentato in occasione dell’evento di Padova. Tuttavia, egli ha successivamente ritenuto di aver subito una perdita finanziaria risultante da tali acquisti. |
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14 |
AY ha proposto un’azione giudiziaria per chiedere il risarcimento di un danno di importo pari a EUR 140217,10, maggiorato degli interessi, delle spese e degli accessori, per il motivo che la banca sarebbe venuta meno al suo obbligo di consulenza e di informazione. |
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15 |
Poiché i giudici di grado inferiore hanno respinto la sua domanda, AY ha proposto ricorso per cassazione (Revision) dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), giudice del rinvio. |
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16 |
A sostegno del suo ricorso, AY fa valere che, poiché uno dei dipendenti della banca ha presentato la medesima in occasione dell’evento di Padova, si deve ritenere che, a partire dalla data di quest’ultimo, la banca abbia diretto la sua attività verso il mercato italiano, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008. In tali circostanze, AY sostiene che è la legge dello Stato membro in cui egli ha la residenza abituale, vale a dire quella della Repubblica italiana, ad essere applicabile alle operazioni finanziarie realizzate successivamente a detto evento. |
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17 |
Egli aggiunge che la deroga di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 593/2008 non è applicabile nel caso di specie poiché la banca disponeva di un sito Internet sul quale egli, in qualità di consumatore italiano, poteva espletare tutte le formalità relative alla gestione dei suoi conti e beneficiare di pareri e analisi. Egli ritiene, inoltre, che le disposizioni pertinenti del diritto austriaco gli siano meno favorevoli di quelle del diritto italiano. |
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18 |
Peraltro, egli ribadisce che la clausola della scelta della legge applicabile contenuta nelle condizioni generali della banca dovrebbe essere esclusa in quanto abusiva, poiché non era stato informato del fatto che, quale consumatore, poteva avvalersi della tutela assicuratagli dalle disposizioni vincolanti del paese di residenza abituale, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008. |
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19 |
In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se, mentre la banca e AY avevano scelto la legge austriaca per disciplinare il loro rapporto giuridico al momento della costituzione di tale rapporto, sia tuttavia possibile applicare, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008, la legge italiana alle operazioni di acquisto di prodotti finanziari controversi. Infatti, esso ritiene che, a partire dal 2016, la banca abbia «diretto» la sua attività verso l’Italia, che è lo Stato di residenza abituale di AY. Orbene, l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008 prevede, in sostanza, che un contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore interessato ha la residenza abituale quando il professionista controparte dirige la sua attività verso tale paese, fatto salvo il rispetto di un certo numero di altre condizioni che essa ritiene soddisfatte nel caso di specie. |
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20 |
In secondo luogo, in caso di risposta affermativa a tale prima questione, il giudice del rinvio si interroga sull’applicabilità, nel caso di specie, dell’eccezione prevista all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 593/2008. In forza di tale eccezione, i paragrafi 1 e 2 di detto articolo 6, ai sensi dei quali un consumatore può beneficiare dell’applicazione della legge del paese in cui risiede abitualmente o, quanto meno, della tutela prevista da talune disposizioni derivanti da tale legge, non sono applicabili a un contratto di fornitura di servizi qualora i servizi dovuti a tale consumatore debbano essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente. |
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21 |
In terzo luogo, supponendo che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008, sia applicabile ma che l’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), di tale regolamento, non lo sia, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se una clausola sulla scelta della legge applicabile inclusa in un contratto prima che siano soddisfatte le condizioni di applicazione dell’articolo 6 di detto regolamento debba essere considerata abusiva, una volta soddisfatte tali condizioni, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, qualora tale clausola non informi il consumatore interessato dei diritti che potrebbero derivargli dall’applicazione dall’articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento. |
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22 |
Ciò premesso, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
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23 |
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008 debba essere interpretato nel senso che esso si applica a un contratto concluso tra un consumatore e una banca, qualora le condizioni enunciate in tale disposizione non fossero soddisfatte alla data della conclusione di tale contratto, ma lo siano successivamente. |
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24 |
A questo proposito, conformemente alla regola generale stabilita all’articolo 3 del regolamento n 593/2008, il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. |
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25 |
L’articolo 6 del regolamento n. 593/2008, intitolato «Contratti conclusi da consumatori», prevede, al suo paragrafo 1, che un contratto concluso da un consumatore con un professionista è disciplinato dalla legge del paese in cui il consumatore ha la residenza abituale, purché siano rispettate le condizioni stabilite in tale disposizione, vale a dire che il professionista eserciti la sua attività professionale nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale o che, con qualsiasi mezzo, diriga tale attività verso tale paese o verso una pluralità di paesi, tra cui quest’ultimo, e che il contratto rientri nell’ambito di tale attività. Il paragrafo 2 di tale articolo 6 prevede tuttavia che le parti possono, conformemente all’articolo 3 del regolamento in parola, scegliere la legge applicabile a un contratto che soddisfi le condizioni del paragrafo 1 di detto articolo 6, purché tale scelta non valga a privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento. |
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26 |
È solo nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento n. 593/2008 che l’articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento precisa che la legge applicabile al contratto in parola è determinata a norma degli articoli 3 e 4 del summenzionato regolamento (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2023, Club La Costa e a. (C‑821/21, EU:C:2023:672, punto 83). |
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27 |
A tal riguardo, dalla giurisprudenza risulta che l’applicazione del regolamento n. 593/2008 dipende dalla data di conclusione del contratto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2021, Obala i lučice, C‑307/19, EU:C:2021:236, punto 56 e giurisprudenza citata). |
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28 |
Ne consegue che le condizioni enunciate all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento n. 593/2008 devono essere verificate prendendo questa data come punto di riferimento. |
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29 |
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, alla data della conclusione del contratto di cui trattasi, la banca non esercitava la sua attività professionale nel paese in cui il consumatore aveva la residenza abituale, né la dirigeva verso tale paese, cosicché le condizioni enunciate all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento n. 593/2008 non erano soddisfatte. |
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30 |
Tuttavia, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che il giudice del rinvio ha posto la prima questione con la premessa che, successivamente alla conclusione del contratto di cui trattasi, la banca ha diretto la sua attività professionale verso il paese in cui il consumatore aveva la sua residenza abituale, cosicché la condizione enunciata all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008 sarebbe stata soddisfatta successivamente alla firma del contratto concluso tra tale consumatore e la banca. |
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31 |
In tale contesto, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12 e dell’8 maggio 2025, Pielatak, C‑410/23, EU:C:2025:325, punto 54 e giurisprudenza ivi citata). |
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32 |
Per quanto riguarda l’interpretazione letterale dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008, come risulta dal punto 25 della presente sentenza e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, la formulazione di tale disposizione non prevede espressamente la possibilità di un cambiamento della legge applicabile a un contratto concluso da consumatori qualora le condizioni enunciate in tale disposizione non fossero soddisfatte alla data di conclusione di tale contratto, ma lo siano successivamente nel corso del rapporto commerciale. |
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33 |
Per quanto riguarda l’interpretazione contestuale e teleologica, occorre ricordare, in primo luogo, che tale regolamento, come risulta dai considerando 6 e 16, mira in particolare a garantire la certezza del diritto nello spazio giudiziario europeo, mediante norme sul conflitto di leggi che offrano un alto grado di prevedibilità (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2016, Nikiforidis, C‑135/15, EU:C:2016:774, punti 36 e 46). |
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34 |
In secondo luogo, l’articolo 6 del regolamento n. 593/2008 si inserisce nel capo II del medesimo, intitolato «Norme uniformi», al pari dell’articolo 3 di tale regolamento, il cui paragrafo 1 prevede che un contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti e il cui paragrafo 2 precisa che un cambiamento della legge applicabile a un contratto, come determinato dall’accordo delle parti al momento della conclusione di tale contratto, può risultare solo dall’accordo di tali parti. Il considerando 11 di detto regolamento precisa che la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile dovrebbe costituire una delle pietre angolari del sistema delle regole di conflitto di leggi in materia di obbligazioni contrattuali. |
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35 |
Inoltre, la Corte ha sottolineato che, per conferire piena efficacia al principio di autonomia della volontà delle parti di un contratto, occorre garantire il rispetto della scelta liberamente effettuata da tali parti riguardo alla legge applicabile al loro rapporto contrattuale (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2013, Unamar, C‑184/12, EU:C:2013:663, punto 49). |
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36 |
In terzo luogo, il considerando 23 del regolamento n. 593/2008, enuncia, certo, che per quanto riguarda i contratti conclusi da soggetti considerati deboli, è opportuno proteggere tali soggetti tramite regole di conflitto di leggi più favorevoli ai loro interessi di quanto non lo siano le norme generali. |
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37 |
Tuttavia, dalla giurisprudenza risulta che un’interpretazione secondo la quale sarebbe possibile derogare alle regole di conflitto di leggi previste da tale regolamento per determinare la legge applicabile ai contratti conclusi da consumatori, per il motivo che un’altra legge sarebbe più favorevole al consumatore, arrecherebbe necessariamente un pregiudizio considerevole alla generale esigenza di prevedibilità della legge e, pertanto, al principio di certezza del diritto nei rapporti contrattuali che coinvolgono consumatori (sentenza del 14 settembre 2023, Diamond Resorts Europe e a., C‑632/21, EU:C:2023:671, punto 75). |
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38 |
Pertanto, un’interpretazione da cui risulterebbe che la realizzazione, dopo la data di conclusione del contratto di cui trattasi, delle condizioni enunciate all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008 ha come conseguenza di modificare la legge applicabile a tale contratto, pregiudica la scelta effettuata dalle parti conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento. |
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39 |
Alla luce di tutto quanto precede, la possibilità di un cambiamento della legge applicabile a un contratto concluso da consumatori qualora le condizioni enunciate all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008 non fossero soddisfatte alla data di conclusione di tale contratto, ma lo siano successivamente nel corso del rapporto commerciale, è esclusa dal tenore letterale di tale disposizione, dato che l’impianto sistematico e gli obiettivi perseguiti da detta disposizione corroborano una siffatta interpretazione. |
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40 |
Peraltro, è vero, come rilevato dal giudice del rinvio, che, esaminando l’applicazione ratione temporis del regolamento n. 593/2008, la Corte ha dichiarato che non era escluso che un contratto iniziale, concluso prima dell’entrata in vigore di tale regolamento, potesse essere sostituito da un nuovo contratto in caso di modifica di tale contratto iniziale, convenuta tra le parti contraenti, di portata tale da tradursi, non già in un semplice aggiornamento o adeguamento di detto contratto, bensì nella creazione di un nuovo rapporto giuridico tra tali parti contraenti idoneo a condurre all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi previste da detto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2016, Nikiforidis, C‑135/15, EU:C:2016:774, punti 37 e 38). |
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41 |
Tuttavia, nel caso di specie e alla luce degli elementi trasmessi dal giudice del rinvio, non si può ritenere che le operazioni finanziarie realizzate dopo l’evento di Padova possano rientrare in un rapporto giuridico diverso da quello stabilito dal contratto sul quale si fonda il rapporto commerciale duraturo intrattenuto da AY con la banca. |
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42 |
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a un contratto concluso tra un consumatore e una banca, qualora le condizioni enunciate in tale disposizione non fossero soddisfatte alla data della conclusione di tale contratto, ma lo siano successivamente. |
Sulla seconda e terza questione
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43 |
Dalla decisione di rinvio risulta che la seconda e la terza questione sono poste solo in caso di risposta affermativa alla prima questione. Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alle altre questioni sollevate. |
Sulle spese
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44 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: |
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L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), |
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deve essere interpretato nel senso che: |
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esso non si applica a un contratto concluso tra un consumatore e una banca, qualora le condizioni enunciate in tale disposizione non fossero soddisfatte alla data della conclusione di tale contratto, ma lo siano successivamente. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
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