Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 aprile 2026.#Constantin Mincu Pătrașcu Brâncuși contro Procura europea.#Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Regolamento (UE) 2017/1939 – Procura europea – Articolo 42, paragrafo 1 – Atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi – Controllo giurisdizionale da parte degli organi giurisdizionali nazionali – Eccezione di illegittimità – Ricevibilità – Competenza esclusiva della Corte di giustizia dell’Unione europea a controllare la legalità degli atti dell’Unione – Articolo 86, paragrafi 2 e 3, TFUE – Esercizio dell’azione pubblica dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali – Facoltà del legislatore dell’Unione di stabilire le norme applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali della Procura europea – Deroga non autorizzata all’articolo 263 TFUE – Assenza – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Violazione – Assenza – Incompetenza del Tribunale.#Causa C-328/24 P.

ECLI:EU:C:2026:302Eu Cjeu16 apr 2026

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

16 aprile 2026 ( *1 )

«Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Regolamento (UE) 2017/1939 – Procura europea – Articolo 42, paragrafo 1 – Atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi – Controllo giurisdizionale da parte degli organi giurisdizionali nazionali – Eccezione di illegittimità – Ricevibilità – Competenza esclusiva della Corte di giustizia dell’Unione europea a controllare la legalità degli atti dell’Unione – Articolo 86, paragrafi 2 e 3, TFUE – Esercizio dell’azione pubblica dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali – Facoltà del legislatore dell’Unione di stabilire le norme applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali della Procura europea – Deroga non autorizzata all’articolo 263 TFUE – Assenza – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Violazione – Assenza – Incompetenza del Tribunale»

Nella causa C‑328/24 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 30 aprile 2024,

Constantin Mincu Pătrașcu Brâncuși, residente in Bucarest (Romania), rappresentato da A. Şandru, avocat,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Procura europea, rappresentata da L. De Matteis, E. Farhat e F.-R. Radu, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

sostenuta da:

Parlamento europeo, rappresentato da K. Cieslar e C. Ionescu Dima, in qualità di agenti,

interveniente in sede d’impugnazione,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, J. Passer, E. Regan, D. Gratsias (relatore) e B. Smulders, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, il sig. Constantin Mincu Pătrașcu Brâncuși chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 28 febbraio 2024, Mincu Pătrașcu Brâncuși/Procura europea (T‑385/23; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2024:143), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della decima camera permanente della Procura europea dell’8 dicembre 2022, che rinvia il caso che lo riguarda a giudizio (in prosieguo: la «decisione controversa»), nonché degli atti successivi, e a che siano dichiarate inapplicabili le disposizioni del regolamento interno della Procura europea contrarie al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU 2017, L 283, pag. 1).

Contesto normativo

2

I considerando 30, 31, 36, 83, e da 85 a 89 del regolamento 2017/1939 così recitano:

«(30)

Le indagini dell’EPPO dovrebbero di norma essere affidate ai procuratori europei delegati negli Stati membri. Questi ultimi dovrebbero svolgere dette indagini in conformità del presente regolamento e, per quanto riguarda le questioni che non rientrano nel relativo ambito di applicazione, in conformità della legislazione nazionale. (…)

(31)

Le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti si esplicano fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione finale che stabilisce se l’indagato o imputato abbia commesso il reato, incluse, se del caso, l’irrogazione della pena e la definizione delle azioni o dei ricorsi giudiziari proponibili fino a quando detta decisione non sia divenuta definitiva.

(…)

(36)

Al fine di assicurare una politica comune in materia di indagini e azione penale, è opportuno che le camere permanenti esercitino il loro potere decisionale in fasi specifiche del procedimento dell’EPPO. Esse dovrebbero adottare decisioni sulla base di un progetto di decisione proposto dal procuratore europeo delegato incaricato del caso. (…)

(…)

(83)

Il presente regolamento fa obbligo all’EPPO di rispettare, in particolare, il diritto a un giudice imparziale, i diritti della difesa e la presunzione di innocenza sanciti dagli articoli 47 e 48 della [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»)]. (…)

(…)

(85)

Alle attività dell’EPPO dovrebbero applicarsi i diritti della difesa previsti dal diritto dell’Unione pertinente (…). Di tali diritti, come pure dei diritti previsti dal diritto nazionale di chiedere la nomina di periti o l’escussione di testimoni ovvero che l’EPPO produca in altro modo prove per conto della difesa, dovrebbe beneficiare qualunque indagato o imputato in relazione al quale l’EPPO avvia un’indagine.

(86)

L’articolo 86, paragrafo 3, TFUE permette al legislatore dell’Unione di stabilire le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali adottati dall’EPPO nell’esercizio delle sue funzioni. Tale competenza conferita al legislatore dell’Unione è riflesso della natura specifica dei compiti e della struttura dell’EPPO, che è diversa da tutti gli altri organi e agenzie dell’Unione e richiede norme speciali in materia di controllo giurisdizionale.

(87)

Ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, TFUE, l’EPPO esercita l’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri. Gli atti predisposti dall’EPPO nel corso delle indagini sono strettamente collegati all’azione penale che ne può conseguire, e pertanto producono i loro effetti negli ordinamenti giuridici degli Stati membri. In molti casi procederanno a tali atti le autorità di contrasto nazionali su istruzione dell’EPPO, in taluni casi previa autorizzazione di un organo giurisdizionale nazionale.

Di conseguenza, è opportuno considerare che gli atti procedurali dell’EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi dovrebbero essere soggetti al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale. Ciò dovrebbe garantire che gli atti procedurali dell’EPPO adottati prima dell’imputazione e destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi (una categoria che comprende l’indagato, la vittima e altri interessati i cui diritti potrebbero essere pregiudicati da tali atti) siano soggetti al controllo giurisdizionale degli organi giurisdizionali nazionali. Gli atti procedurali relativi alla scelta dello Stato membro i cui organi giurisdizionali saranno competenti a procedere, che sarà determinata sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento, sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi e dovrebbero pertanto essere assoggettati al controllo giurisdizionale degli organi giurisdizionali nazionali al più tardi nella fase processuale.

(…)

(88)

È opportuno che la legittimità degli atti procedurali dell’EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi sia soggetta al controllo giurisdizionale degli organi giurisdizionali nazionali. A tale proposito è opportuno garantire rimedi giurisdizionali effettivi ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. (…)

Nel verificare la legittimità di tali atti, gli organi giurisdizionali nazionali possono basarsi sul diritto dell’Unione, compreso il presente regolamento, e sul diritto nazionale, che si applica agli aspetti non trattati dal presente regolamento. (…)

(…)

(89)

La disposizione del presente regolamento relativa al controllo giurisdizionale non incide sui poteri della Corte di giustizia di controllare le decisioni amministrative dell’EPPO che sono destinate a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, vale a dire le decisioni che non sono adottate nell’esercizio delle sue funzioni volte a svolgere indagini, esercitare l’azione penale o portare casi in giudizio. Il presente regolamento lascia inoltre impregiudicata la possibilità, per uno Stato membro dell’Unione europea, per il Parlamento europeo, per il Consiglio [dell’Unione europea] o la Commissione [europea], di proporre ricorsi per l’annullamento ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, e dell’articolo 265, primo comma, TFUE, e procedimenti di infrazione di cui agli articoli 258 e 259 TFUE».

3

L’articolo 4 di tale regolamento, intitolato «Compiti», è formulato come segue:

«L’EPPO è competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione (…) A tale proposito l’EPPO svolge indagini, esercita l’azione penale ed esplica le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del provvedimento definitivo».

4

Ai sensi dell’articolo 8 di detto regolamento, intitolato «Struttura dell’EPPO»:

«1.   L’EPPO è un organo dell’Unione indivisibile che opera come un ufficio unico con struttura decentrata.

2.   L’EPPO è organizzata a livello centrale e a livello decentrato.

3.   Il livello centrale è composto da un ufficio centrale nella sede dell’EPPO. L’ufficio centrale è formato dal collegio, dalle camere permanenti, dal procuratore capo europeo, dai sostituti del procuratore capo europeo, dai procuratori europei e dal direttore amministrativo.

4.   Il livello decentrato è composto dai procuratori europei delegati aventi sede negli Stati membri.

(…)».

5

L’articolo 10 dello stesso regolamento, intitolato «Camere permanenti», dispone, ai paragrafi da 1 a 3:

«1.   Le camere permanenti sono presiedute dal procuratore capo europeo, o da uno dei sostituti del procuratore capo europeo, o da un procuratore europeo nominato presidente in conformità del regolamento interno dell’EPPO. Oltre al presidente, le camere permanenti dispongono di due membri permanenti. Il numero di camere permanenti e la loro composizione, nonché la ripartizione delle competenze tra le camere, tengono debitamente conto delle esigenze funzionali dell’EPPO e sono determinati in conformità del regolamento interno dell’EPPO.

(…)

2.   L[e] camere permanenti monitorano e indirizzano le indagini e le azioni penali condotte dai procuratori europei delegati in conformità dei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo. (…)

3.   Alle condizioni e secondo le procedure previste dal presente regolamento, ove opportuno previo esame di un progetto di decisione proposto dal procuratore europeo delegato incaricato del caso, le camere permanenti decidono in merito alle questioni seguenti:

a)

portare un caso in giudizio (…);

b)

archiviare un caso (…);

(…)».

6

L’articolo 13 del regolamento 2017/1939, intitolato «Procuratori europei delegati», al paragrafo 1 è così formulato:

«I procuratori europei delegati agiscono per conto dell’EPPO nei rispettivi Stati membri e dispongono degli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagine, azione penale e atti volti a rinviare casi a giudizio, in aggiunta e fatti salvi i poteri specifici e lo status conferiti loro e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

I procuratori europei delegati sono responsabili delle indagini e azioni penali da essi stessi avviate, ad essi assegnate o da essi rilevate avvalendosi del diritto di avocazione. I procuratori europei delegati seguono le indicazioni e istruzioni della camera permanente incaricata del caso nonché le istruzioni del procuratore europeo incaricato della supervisione.

I procuratori europei delegati sono altresì responsabili di portare casi in giudizio e dispongono, in particolare, del potere di formulare l’imputazione, partecipare all’assunzione delle prove ed esercitare i rimedi disponibili in conformità del diritto nazionale».

7

L’articolo 28 di tale regolamento, intitolato «Svolgimento dell’indagine», al suo paragrafo 1 così prevede:

«Il procuratore europeo delegato incaricato di un caso può, conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, adottare le misure d’indagine e altre misure di persona oppure darne incarico alle autorità competenti del suo Stato membro. In conformità con il diritto nazionale, tali autorità assicurano l’osservanza di tutte le istruzioni e adottano le misure loro assegnate. (…)».

8

L’articolo 30 di detto regolamento, intitolato «Misure investigative e altre misure», precisa, al paragrafo 5, che le procedure e le modalità di adozione delle misure di cui a tale articolo sono disciplinate dal diritto nazionale applicabile.

9

L’articolo 31 del medesimo regolamento, intitolato «Indagini transfrontaliere», al paragrafo 3 prevede quanto segue:

«Se per la misura è richiesta un’autorizzazione giudiziaria ai sensi del diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, quest’ultimo ottiene tale autorizzazione conformemente al diritto di detto Stato membro.

(…)».

10

L’articolo 36 del regolamento 2017/1939, intitolato «Esercizio dell’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali», precisa le modalità secondo le quali la camera permanente, sulla base di un progetto di decisione presentato dal procuratore europeo delegato, decide di portare un caso in giudizio. Conformemente al paragrafo 5 di tale articolo, una volta deciso lo Stato membro in cui esercitare l’azione penale, l’organo giurisdizionale nazionale competente di detto Stato membro è determinato sulla base del diritto nazionale.

11

L’articolo 37 del regolamento in parola, intitolato «Prove», al suo paragrafo 2 recita:

«Il presente regolamento non pregiudica la facoltà dell’organo giurisdizionale di merito di valutare liberamente le prove presentate dall’imputato o dai procuratori dell’EPPO».

12

L’articolo 41 di detto regolamento, intitolato «Portata dei diritti degli indagati e degli imputati», enuncia quanto segue:

«1.   Le attività dell’EPPO si svolgono nel pieno rispetto dei diritti degli indagati e degli imputati sanciti dalla Carta, in particolare il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa.

2.   Chiunque sia indagato o imputato in un procedimento penale dell’EPPO gode almeno dei diritti procedurali stabiliti dal diritto dell’Unione (…).

(…)

3.   Fatti salvi i diritti di cui al presente capo, l’indagato, l’imputato e le altre persone coinvolte nel procedimento dell’EPPO godono di tutti i diritti procedurali previsti dal diritto nazionale applicabile (…)».

13

L’articolo 42 del medesimo regolamento, intitolato «Controllo giurisdizionale», prevede quanto segue:

«1.   Gli atti procedurali dell’EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi sono soggetti al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale. Lo stesso vale per la mancata adozione da parte dell’EPPO di atti procedurali destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi la cui adozione era obbligatoria ai sensi del presente regolamento.

2.   Conformemente all’articolo 267 TFUE, la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale su:

a)

la validità degli atti procedurali dell’EPPO nella misura in cui una tale questione di validità sia sollevata dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro direttamente sulla base del diritto dell’Unione;

b)

l’interpretazione o la validità di disposizioni del diritto dell’Unione, compreso il presente regolamento;

c)

l’interpretazione degli articoli 22 e 25 del presente regolamento relativamente a eventuali conflitti di competenza tra l’EPPO e le autorità nazionali competenti.

3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le decisioni dell’EPPO di archiviare un caso, nella misura in cui siano contestate direttamente sulla base del diritto dell’Unione, sono soggette al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia conformemente all’articolo 263, quarto comma, TFUE.

4.   Conformemente all’articolo 268 TFUE, la Corte di giustizia è competente in eventuali controversie relative al risarcimento dei danni causati dall’EPPO.

5.   Conformemente all’articolo 272 TFUE, la Corte di giustizia è competente per eventuali controversie relative a clausole compromissorie contenute in contratti conclusi dall’EPPO.

6.   Conformemente all’articolo 270 TFUE, la Corte di giustizia è competente per eventuali controversie relative a questioni connesse al personale.

7.   La Corte di giustizia è competente per la rimozione del procuratore capo europeo o dei procuratori europei (…).

8.   Conformemente all’articolo 263, quarto comma, TFUE il presente articolo lascia impregiudicato il controllo giurisdizionale della Corte di giustizia delle decisioni dell’EPPO che incidono sui diritti degli interessati, ai sensi del capo VIII, e delle decisioni dell’EPPO che non sono atti procedurali, quali le decisioni dell’EPPO riguardanti il diritto di accesso del pubblico ai documenti, o le decisioni di rimozione di procuratori europei delegati adottate a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del presente regolamento, o di qualsiasi altra decisione amministrativa».

Fatti

14

I fatti della controversia, esposti ai punti da 2 a 4 dell’ordinanza impugnata, possono essere sintetizzati come segue.

15

Con una decisione del 6 luglio 2021, la Procura europea ha ordinato l’avvio di un’indagine, nell’ambito della quale il ricorrente, il sig. Mincu Pătrașcu Brâncuși, ha acquisito, il 25 maggio 2022, la qualità di imputato.

16

Con la decisione controversa, la decima camera permanente della Procura europea ha disposto, da un lato, il rinvio del ricorrente e di altri imputati dinanzi al Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) e, dall’altro, l’archiviazione del caso per quanto riguarda taluni indagati, in assenza di prove pertinenti.

17

Con atto di imputazione del 19 dicembre 2022, il ricorrente è stato rinviato a giudizio per il reato di costituzione di un’associazione per delinquere, previsto all’articolo 367, paragrafi 1 e 2, del codice penale rumeno, nonché per concorso nel reato di utilizzo o di presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, aventi l’effetto di ottenere o trattenere indebitamente fondi o beni provenienti dal bilancio dell’Unione europea, conformemente all’articolo 48 di tale codice, in combinato disposto con l’articolo 18 bis, paragrafi 1 e 3, della legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (legge n. 78/2000 sulla prevenzione, individuazione e repressione degli atti di corruzione), dell’8 maggio 2000 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 219 del 18 maggio 2000), in applicazione dell’articolo 35, paragrafo 1, e dell’articolo 38, paragrafo 1, di detto codice.

Ricorso dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

18

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 luglio 2023, il ricorrente ha proposto, sulla base dell’articolo 263 TFUE, un ricorso con il quale ha chiesto al Tribunale, da un lato, di annullare la decisione controversa nonché gli atti successivi e, dall’altro, sulla base dell’articolo 277 TFUE, di dichiarare inapplicabili le disposizioni del regolamento interno della Procura europea contrarie al regolamento 2017/1939.

19

Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 settembre 2023, la Procura europea, sulla base dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale, ha sollevato un’eccezione di irricevibilità con la quale ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso in quanto irricevibile e di condannare il ricorrente alle spese.

20

Come risulta dal punto 8 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale, in forza dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del suo regolamento di procedura, ha deciso di statuire su tale eccezione di irricevibilità senza proseguire il procedimento.

21

Al punto 9 di tale ordinanza, il Tribunale ha indicato che la Procura europea aveva sollevato, nell’ambito di detta eccezione di irricevibilità, tre censure di irricevibilità. Sotto un primo profilo, quest’ultima aveva sostenuto che il Tribunale non era competente a statuire sulla domanda di annullamento della decisione controversa per il motivo che l’articolo 263 TFUE non si applica agli atti procedurali della stessa. Sotto un secondo profilo, essa aveva dedotto che il ricorrente non era legittimato ad agire. Sotto un terzo profilo, essa aveva affermato che, essendo il ricorso principale irricevibile, l’eccezione di illegittimità sollevata dal ricorrente, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, doveva essere respinta in quanto irricevibile.

22

Ai punti da 10 a 15 di detta ordinanza, il Tribunale ha esposto gli argomenti dedotti dalla Procura europea a sostegno della sua prima censura di irricevibilità. In sostanza, con tali argomenti, detto organo sosteneva che la decisione controversa era un atto procedurale, ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939, al quale l’articolo 263 TFUE non sarebbe applicabile e il cui controllo giurisdizionale rientrerebbe nella competenza degli organi giurisdizionali nazionali e non in quella del Tribunale.

23

Ai punti da 16 a 20 della medesima ordinanza, il Tribunale ha sintetizzato l’argomentazione presentata dal ricorrente nell’ambito delle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità della Procura europea. Secondo il ricorrente, in quanto derogherebbe alla competenza esclusiva della Corte in materia di controllo degli atti dell’Unione, l’articolo 42 del regolamento 2017/1939 non soddisfaceva i requisiti del diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo previsti all’articolo 47 della Carta e ledeva la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, prevista dall’articolo 19 TUE, volta a garantire l’osservanza del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati dell’Unione e il rispetto dell’autonomia del sistema giuridico dell’Unione. Tale articolo 42 dovrebbe quindi essere interpretato alla luce delle altre norme e dei principi dell’Unione in materia giurisdizionale che tenevano conto del diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, nel senso che il suo ricorso era ricevibile.

24

Come esposto al punto 21 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che il meccanismo previsto dal legislatore dell’Unione per garantire il controllo degli atti procedurali della Procura europea fosse un meccanismo sui generis.

25

A tal riguardo, esso ha rilevato, al punto 22 di tale ordinanza, che l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 disponeva, in particolare, che gli atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi erano soggetti al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti, conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale.

26

Inoltre, al punto 23 dell’ordinanza in parola, il Tribunale ha rilevato che l’articolo menzionato prevedeva espressamente, ai paragrafi 3 e 8, la competenza del giudice dell’Unione, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, soltanto per le decisioni della Procura europea di archiviare un caso, nella misura in cui siano contestate direttamente sulla base del diritto dell’Unione, nonché per le decisioni della Procura europea che incidono sui diritti degli interessati, ai sensi del capo VIII del regolamento 2017/1939, e per le decisioni della Procura europea che non sono atti procedurali, quali quelle riguardanti il diritto di accesso del pubblico ai documenti, o le decisioni di rimozione di procuratori europei delegati adottate a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, o di qualsiasi altra decisione amministrativa.

27

Orbene, al punto 24 della medesima ordinanza, il Tribunale ha constatato che la decisione controversa, nella parte in cui riguardava il ricorrente, costituiva un atto procedurale della Procura europea che non rientrava nelle decisioni di cui all’articolo 42, paragrafi 3 e 8, di detto regolamento, dato che, con tale decisione, la Procura europea aveva rinviato il caso a giudizio.

28

Per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo cui il Tribunale dovrebbe dichiararsi competente sulla base di un’interpretazione di tale articolo intesa a soddisfare i requisiti, in particolare, del diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, e a non ledere la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il Tribunale ha indicato, al punto 26 dell’ordinanza impugnata, che, secondo una giurisprudenza costante, il ricorso ad un’interpretazione estensiva era possibile solo nella misura in cui fosse compatibile con il testo della disposizione di cui trattavasi e che anche il principio dell’interpretazione conforme a una norma di forza vincolante superiore non poteva servire da fondamento per un’interpretazione contra legem.

29

Nel caso di specie, al punto 27 di tale ordinanza, il Tribunale ha affermato che dalla lettera dell’articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1939 risultava, senza alcuna ambiguità, che la disposizione in parola conferisce agli organi giurisdizionali nazionali la competenza esclusiva a conoscere degli atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, fatte salve le eccezioni previste al paragrafo 3 di detto articolo e la sorte riservata a talune decisioni della Procura europea di cui al paragrafo 8 del medesimo articolo, e che la Corte può conoscere, in via pregiudiziale, della validità di detti atti alla luce delle disposizioni del diritto dell’Unione nonché dell’interpretazione o della validità delle disposizioni del regolamento in parola. Al punto 28 di detta ordinanza, il Tribunale ne ha concluso che il ricorrente proponeva un’interpretazione contra legem del medesimo articolo 42, che non può quindi essere ammessa.

30

Inoltre, al punto 29 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, quand’anche il ricorrente abbia inteso parimenti contestare la decisione controversa mettendo in discussione, mediante l’eccezione di illegittimità, la validità dell’articolo 42 del regolamento 2017/1939, alla luce dell’articolo 19 TUE, siffatta contestazione non può essere ammessa, a causa dell’incompetenza del Tribunale a conoscere del ricorso principale.

31

Infine, ai punti 30 e 31 di tale ordinanza, per quanto riguarda i requisiti relativi alla tutela giurisdizionale effettiva, il Tribunale ha rilevato che, come risulta dall’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento 2017/1939, la Corte era segnatamente competente, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, a conoscere delle questioni di interpretazione e di validità degli atti procedurali della Procura europea e di disposizioni del diritto dell’Unione, ivi compreso il regolamento in parola. Di conseguenza, poiché il ricorrente può, in linea di principio, contestare dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali competenti gli atti procedurali della Procura europea e, in tale contesto, eccepire l’illegittimità di detto regolamento, spetterebbe alla Corte, qualora l’organo giurisdizionale nazionale la adisse, pronunciarsi sulla validità dell’articolo 42 di quest’ultimo nonché, se del caso, su quella del regolamento interno della Procura europea.

32

Tenuto conto del complesso delle suesposte considerazioni, il Tribunale, al punto 32 dell’ordinanza impugnata, ha accolto la prima censura di irricevibilità della Procura europea e, di conseguenza, ha respinto il ricorso a causa della sua incompetenza a conoscerne, ritenendo che non occorresse pronunciarsi, peraltro, sulle conclusioni relative alle disposizioni del regolamento interno della Procura europea, che riguardavano il merito della controversia.

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti in sede di impugnazione

33

Con decisione del presidente della Corte dell’11 novembre 2024, il Parlamento europeo è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Procura europea.

34

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

–

dichiarare la sua impugnazione ricevibile;

–

annullare l’ordinanza impugnata, e

–

annullare la decisione controversa.

35

La Procura europea, sostenuta dal Parlamento, chiede che la Corte voglia:

–

respingere integralmente l’impugnazione, e

–

condannare il ricorrente alle spese.

Sull’impugnazione

36

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce, in via principale, un motivo vertente su un errore di diritto del Tribunale, in quanto quest’ultimo avrebbe respinto il suo ricorso senza esaminare il suo argomento con cui egli ha sostenuto che l’articolo 42 del regolamento 2017/1939 non soddisfaceva i requisiti del diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, previsti all’articolo 47 della Carta, e ledeva la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea disciplinata dall’articolo 19 TUE, in combinato disposto con l’articolo 86, paragrafo 3, TFUE e con l’articolo 263 TFUE. In subordine, il ricorrente deduce un motivo d’impugnazione vertente, in sostanza, sul rifiuto del Tribunale di riservare la propria decisione sulla ricevibilità del suo ricorso fino alla pronuncia sul merito della causa, in considerazione dello stretto legame tra l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Procura europea e la definizione nel merito di tale ricorso.

Sulla ricevibilità

37

In via principale, la Procura europea, sostenuta dal Parlamento, afferma che l’impugnazione deve essere respinta in quanto irricevibile. Essa adduce che il ricorrente non presenta argomenti specifici diretti a individuare l’errore di diritto da cui sarebbe viziata l’ordinanza impugnata e che, senza individuare le disposizioni che sarebbero state violate dal Tribunale, il ricorrente si limita a contestare a quest’ultimo di non aver analizzato la validità dell’articolo 42 del regolamento 2017/1939 e a reiterare i motivi del suo ricorso relativi alla non conformità di tale articolo alla luce del diritto primario dell’Unione.

38

Al riguardo, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, risulta che l’impugnazione deve indicare con precisione i punti criticati nella sentenza di cui si chiede l’annullamento e gli argomenti giuridici che sostengono specificamente tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza del 4 ottobre 2024, Aeris Invest/Commissione e CRU, C‑535/22 P, EU:C:2024:819, punto 105 e giurisprudenza citata).

39

Non risponde a quest’obbligo di motivazione risultante da tali disposizioni il ricorso d’impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente inteso ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli basati su fatti da questo espressamente disattesi. Un’impugnazione di tal genere costituisce, in realtà, una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (sentenza del 4 ottobre 2024, Aeris Invest/Commissione e CRU, C‑535/22 P, EU:C:2024:819, punto 105 e giurisprudenza citata).

40

Tuttavia, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere discussi nuovamente nel corso di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse, in tale maniera, basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe parzialmente privato del suo significato (sentenza del 4 ottobre 2024, Aeris Invest/Commissione e CRU, C‑535/22 P, EU:C:2024:819, punto 106 e giurisprudenza citata).

41

Nel caso di specie, da un lato, occorre rilevare che, contrariamente a quanto afferma la Procura europea, il ricorrente, nella sua impugnazione, ha individuato, in modo chiaro e specifico, l’asserito errore di diritto da cui l’ordinanza impugnata sarebbe viziata sostenendo che il Tribunale aveva omesso di esaminare gli argomenti dallo stesso dedotti che dimostravano, dal suo punto di vista, che l’articolo 42 del regolamento 2017/1939 era contrario al diritto primario dell’Unione.

42

D’altro lato, poiché il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendo che l’articolo 42 del regolamento 2017/1939 costituisse un ostacolo alla proposizione di un ricorso di annullamento dinanzi ad esso avverso un atto procedurale della Procura europea, il ricorrente può basarsi sugli argomenti da lui invocati in primo grado, menzionati al punto 41 della presente sentenza, al fine di dimostrare che tale considerazione è viziata da un errore di diritto.

43

Ne consegue che l’impugnazione è ricevibile.

Sul primo motivo d’impugnazione

Argomenti delle parti

44

Innanzitutto, il ricorrente ricorda che, dinanzi al Tribunale, egli ha sostenuto che l’articolo 42 del regolamento 2017/1939 non soddisfaceva i requisiti del diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo previsti all’articolo 47 della Carta e che ledeva la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea volta a garantire, conformemente all’articolo 19 TUE, come interpretato dalla Corte al punto 282 della sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e El Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione (C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461), il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati dell’Unione nonché il rispetto dell’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

45

Da un lato, il ricorrente osserva, al riguardo, che la formulazione dell’articolo 86, paragrafo 3, TFUE prevede la possibilità, per il regolamento 2017/1939, di stabilire le «regole applicabili al controllo giurisdizionale» degli atti procedurali adottati dalla Procura europea, senza fare espresso riferimento alla possibilità di derogare alle norme sulla competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 263 TFUE, contrariamente ad altre disposizioni del Trattato FUE, che prevedono espressamente una «deroga» agli articoli 258 e 259 TFUE. Pertanto, in assenza di una siffatta base giuridica, un atto di rango inferiore, come il regolamento in parola, non può derogare a tale competenza, stabilita da norme di diritto primario dell’Unione. La sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:1023, punti 48, 57 e 60), nella parte in cui verterebbe su una situazione analoga a quella in discussione nell’ambito della presente causa, sarebbe pertinente al riguardo. Il ricorrente fa altresì riferimento alla sentenza del 6 marzo 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158), e al parere 1/20 [Parere emesso ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE (Trattato sulla Carta dell’energia modernizzato)], del 16 giugno 2022 (EU:C:2022:485).

46

D’altro lato, per quanto riguarda l’asserita violazione dell’articolo 47 della Carta, questi sostiene che gli organi giurisdizionali nazionali non sono dotati delle capacità e della competenza per invalidare atti dell’Unione, quali il regolamento 2017/1939 o il regolamento interno della Procura europea, cosicché, quando gli atti procedurali di tale organo sono emessi in forza del diritto dell’Unione, il controllo giurisdizionale dei medesimi dovrebbe rientrare nell’ambito della competenza degli organi giurisdizionali dell’Unione. Per contro, il meccanismo della questione pregiudiziale non consentirebbe di soddisfare i requisiti di un ricorso effettivo. Infatti, l’obbligo, per gli organi giurisdizionali nazionali, di adire la Corte non sarebbe esecutivo, cosicché sussisterebbe un rischio elevato che il diritto dell’Unione non sia applicato o lo sia in modo errato, tanto più che gli organi giurisdizionali nazionali interessati non avrebbero familiarità con il diritto dell’Unione.

47

Orbene, nell’ordinanza impugnata, il Tribunale avrebbe respinto il ricorso di annullamento partendo dalla premessa che l’articolo 42 del regolamento 2017/1939 fosse compatibile con il diritto primario dell’Unione senza motivare esplicitamente tale premessa e, in particolare, senza esaminare gli argomenti esposti ai punti da 44 a 46 della presente sentenza, che metterebbero in discussione quest’ultima. Esso avrebbe quindi erroneamente dichiarato la propria incompetenza a conoscere del ricorso.

48

La Procura europea, sostenuta dal Parlamento, adduce, in primo luogo, basandosi sul punto 29 dell’ordinanza impugnata, che, tenuto conto dell’incompetenza del Tribunale a conoscere del ricorso, l’eccezione di illegittimità dell’articolo 42 del regolamento in parola non ha potuto essere discussa. Inoltre, il Tribunale avrebbe esposto in modo corretto e dettagliato le ragioni per le quali l’interpretazione e la legittimità di tale articolo non possono essere analizzate nell’ambito di un ricorso di annullamento fondato sull’articolo 263 TFUE, dato che la validità di detto articolo 42 può essere esaminata solo nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

49

In secondo luogo, essa sostiene che l’interpretazione dell’articolo 42 di detto regolamento proposta dal ricorrente comporterebbe una violazione flagrante dell’articolo 86, paragrafi 2 e 3, TFUE, creando un mezzo di ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione non previsto dal Trattato FUE e trasformandoli in un giudice di controllo giurisdizionale ordinario nei casi rientranti nell’ambito di competenza della Procura europea, a scapito della competenza degli organi giurisdizionali nazionali.

50

In terzo luogo, la Procura europea afferma che detto articolo 42 non viola alcuna delle disposizioni di diritto primario dell’Unione invocate dal ricorrente e che, conformemente all’articolo 86, paragrafo 3, TFUE e come risulterebbe dal considerando 86 del regolamento 2017/1939, lo stesso articolo 42 costituirebbe una lex specialis rispetto all’articolo 263 TFUE.

51

In quarto luogo, essa afferma che l’articolo 42 del regolamento 2017/1939, il quale si fonda su diversi pilastri giuridici che garantiscono l’accesso alla giustizia e i diritti della difesa, mira a garantire che tutti gli aspetti della legittimità degli atti procedurali della Procura europea siano verificati e offre un ricorso effettivo in qualsiasi situazione in cui tali atti siano contrari al diritto dell’Unione o al diritto nazionale. In particolare, il paragrafo 1 dell’articolo in parola garantirebbe un ricorso effettivo, in quanto gli organi giurisdizionali nazionali si troverebbero, da un lato, nella posizione migliore per esercitare il controllo giurisdizionale di detti atti e, dall’altro, sarebbero i soli competenti ad applicare sia il diritto nazionale sia il diritto dell’Unione. Inoltre, se un atto procedurale della Procura europea appare contrario al diritto dell’Unione, detto articolo 42 esige, al suo paragrafo 2, lettera a), conformemente alle norme enunciate al punto 15 della sentenza del 22 ottobre 1987, Foto-Frost (314/85, EU:C:1987:452), che gli organi giurisdizionali nazionali sottopongano alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale per valutare la validità di tale atto.

52

In quinto luogo, il fatto che gli atti procedurali della Procura europea siano soggetti al controllo giurisdizionale degli organi giurisdizionali nazionali sarebbe una conseguenza diretta del fatto che, conformemente all’articolo 86 TFUE e all’articolo 36 del regolamento 2017/1939, i casi oggetto di indagine da parte della Procura europea danno luogo all’esercizio di un’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali. La giurisprudenza invocata dal ricorrente non sarebbe applicabile, al riguardo, dato che i mezzi di ricorso sono previsti, nel caso di specie, da tale regolamento, sulla base del Trattato FUE, e non da un trattato internazionale.

Giudizio della Corte

53

Da una giurisprudenza costante risulta che spetta ai giudici dell’Unione verificare, anche d’ufficio, se essi siano competenti a conoscere di una controversia, laddove una siffatta questione sia di ordine pubblico (v., in tal senso, sentenze del 23 aprile 1986, Les Verts/Parlamento, 294/83, EU:C:1986:166, punto 19, nonché del 6 ottobre 2020, Bank Refah Kargaran/Consiglio, C‑134/19 P, EU:C:2020:793 punto 25 e giurisprudenza citata).

54

Nel caso di specie, come risulta dai punti da 25 a 32 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha concluso nel senso della propria incompetenza a conoscere del ricorso, diretto contro un atto procedurale della Procura europea, ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939, senza esaminare gli argomenti che il ricorrente gli aveva sottoposto, volti a dimostrare che, derogando alla competenza esclusiva della Corte di giustizia dell’Unione europea a controllare gli atti dell’Unione, tale articolo era contrario al diritto primario dell’Unione.

55

Infatti, da un lato, ai punti da 25 a 28 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha considerato che l’interpretazione dell’articolo 42 del regolamento 2017/1939 sostenuta dal ricorrente nel suo ricorso, secondo la quale dovrebbe dichiararsi competente in particolare per soddisfare i requisiti del diritto a un ricorso effettivo e non ledere le competenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, costituiva un’interpretazione contra legem di tale articolo. Al riguardo, il Tribunale ha rilevato che dalla lettera dei paragrafi 1 e 2 di detto articolo risultava, senza alcuna ambiguità, che il regolamento in parola attribuiva agli organi giurisdizionali nazionali la competenza esclusiva a conoscere degli atti procedurali della Procura europea, fatte salve le eccezioni previste al paragrafo 3 di detto articolo e la sorte riservata a talune decisioni della Procura europea di cui al paragrafo 8 del medesimo articolo, e che è solo in via pregiudiziale che la Corte conosceva della validità di tali atti alla luce delle disposizioni del diritto dell’Unione nonché dell’interpretazione o della validità delle disposizioni del regolamento in parola.

56

D’altro lato, al punto 29 dell’ordinanza impugnata, esso ha giudicato che, a quand’anche il ricorrente abbia inteso mettere in discussione, mediante eccezione di illegittimità, la validità dell’articolo 42 del regolamento 2017/1939 alla luce dell’articolo 19 TUE, una siffatta contestazione non poteva essere ammessa a causa della sua incompetenza a conoscere del ricorso principale.

57

Inoltre, sebbene, ai punti 30 e 31 di tale ordinanza, il Tribunale, ad abundantiam, abbia suggerito, in sostanza, che i requisiti relativi alla tutela giurisdizionale effettiva sarebbero stati soddisfatti dalla possibilità, per il ricorrente, di eccepire l’illegittimità dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 nell’ambito di un ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali competenti e, per la Corte, di pronunciarsi, in particolare, sulla validità di detto articolo, qualora fosse adita da tali organi giurisdizionali sulla base del paragrafo 2 dell’articolo in parola, esso non ha tuttavia preso posizione sulla questione del rispetto, da parte del medesimo articolo, della competenza esclusiva della Corte di giustizia dell’Unione europea a controllare gli atti dell’Unione.

58

In proposito, occorre constatare che il Tribunale non può dichiararsi incompetente a conoscere di un ricorso senza avere, previamente, esaminato la fondatezza di tutti gli argomenti dedotti dinanzi ad esso e diretti precisamente a dimostrare la propria competenza al riguardo.

59

Più in particolare, per quanto riguarda il punto 29 dell’ordinanza impugnata, occorre rilevare che la giurisprudenza costante secondo cui l’irricevibilità del ricorso principale comporta l’irricevibilità dell’eccezione di illegittimità fatta valere a sostegno di tale ricorso (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2020, Credito Fondiario/CRU, C‑69/19 P, EU:C:2020:178, punto 64 e giurisprudenza citata) non può, per definizione, autorizzare il Tribunale a dichiararsi incompetente a esaminare un argomento diretto a mettere in discussione, alla luce del diritto primario dell’Unione, la validità di una disposizione di diritto derivato, con la motivazione che esso è incompetente a conoscere del ricorso principale, quando, precisamente, si basa su tale disposizione per concludere nel senso della sua incompetenza.

60

Pertanto, dalla giurisprudenza si evince che, quando il Tribunale è investito di un’eccezione di illegittimità di una disposizione di diritto derivato che sottrae a qualsiasi controllo giurisdizionale la decisione di un organo dell’Unione contestata dinanzi ad esso, con la motivazione dell’incompatibilità di tale disposizione con l’articolo 263 TFUE, spetta ad esso verificare se tale eccezione di illegittimità sia fondata e, se del caso, dichiararsi competente a controllare la legittimità di detta decisione sul fondamento dell’articolo 263 TFUE, al fine di garantire un controllo giurisdizionale effettivo della decisione in parola (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 25 giugno 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, punti 65, 72, 85 e 86).

61

Dalle considerazioni di cui ai punti da 55 a 60 della presente sentenza risulta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando la propria incompetenza a conoscere del ricorso, diretto contro un atto procedurale della Procura europea, ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939, senza esaminare se il diritto primario dell’Unione ostasse a una siffatta constatazione.

62

Tuttavia, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il suo dispositivo appare fondato per altri motivi di diritto, l’impugnazione deve essere respinta (sentenza del 28 ottobre 2020, Associazione GranoSalus/Commissione, C‑313/19 P, EU:C:2020:869, punto 44 e giurisprudenza citata).

63

Tale ipotesi ricorre nel caso di specie.

64

A tal riguardo, per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento del ricorrente vertente su una violazione, da parte dell’articolo 42 del regolamento 2017/1939, delle competenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, previste all’articolo 19 TUE e all’articolo 263 TFUE, occorre ricordare che, come risulta dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE, è compito della Corte e degli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare il rispetto dell’ordinamento giuridico e del sistema giurisdizionale dell’Unione, fermo restando che spetta alla Corte garantire il rispetto dell’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione quale istituito dai Trattati [parere 1/09 (Accordo sulla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti), dell’8 marzo 2011, EU:C:2011:123, punti 66 e 67 e giurisprudenza citata].

65

In tale cornice, spetta agli organi giurisdizionali nazionali e alla Corte garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione nell’insieme degli Stati membri, nonché la tutela giurisdizionale dei diritti che i soggetti dell’ordinamento ricavano dal medesimo. Infatti, il giudice nazionale adempie, in collaborazione con la Corte, ad una funzione loro attribuita congiuntamente al fine di garantire il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati [v., in tal senso, parere 1/09 (Accordo sulla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti), dell’8 marzo 2011, EU:C:2011:123, punti 68 e 69 nonché giurisprudenza citata].

66

Peraltro, in conformità all’articolo 19, paragrafo 3, TUE, mediante gli articoli 263 e 277, da un lato, e l’articolo 267, dall’altro, il Trattato FUE ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti dell’Unione, affidandolo al giudice dell’Unione (sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 92 e giurisprudenza citata).

67

Quindi, le persone fisiche o giuridiche che non possono, a motivo dei requisiti di ricevibilità previsti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, impugnare direttamente taluni atti dell’Unione di portata generale sono tutelate contro l’applicazione di questi ultimi nei loro confronti. Qualora l’attuazione di tali atti spetti alle istituzioni dell’Unione, tali persone possono proporre un ricorso diretto dinanzi al giudice dell’Unione contro le misure di attuazione, alle condizioni stabilite dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, e dedurre a sostegno di detto ricorso l’illegittimità dell’atto generale in questione, ai sensi dell’articolo 277 TFUE. Laddove detta attuazione spetti agli Stati membri, esse possono far valere l’invalidità dell’atto dell’Unione in questione dinanzi ai giudici nazionali e sollecitare questi ultimi a interpellare la Corte al riguardo mediante la proposizione di questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE (sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 93 e giurisprudenza citata).

68

Tuttavia, occorre ricordare che, al fine di tenere conto della natura specifica dei compiti e della struttura della Procura europea, che, come esposto dal considerando 86 del regolamento 2017/1939, è diversa da tutti gli altri organi e agenzie dell’Unione, l’articolo 86, paragrafo 3, TFUE permette al legislatore dell’Unione di stabilire le regole speciali applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali adottati dalla Procura europea nell’esercizio delle sue funzioni [sentenza dell’8 aprile 2025, Procura europea (Controllo giurisdizionale degli atti procedurali), C‑292/23, EU:C:2025:255, punto 48].

69

Come già rilevato dalla Corte, il legislatore dell’Unione ha esercitato tale competenza adottando l’articolo 42 del regolamento in parola, il cui paragrafo 1 prevede che gli atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi dovrebbero essere soggetti al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale [sentenza dell’8 aprile 2025, Procura europea (Controllo giurisdizionale degli atti procedurali), C‑292/23, EU:C:2025:255, punto 49].

70

In effetti, l’importante grado di integrazione di tale organo dell’Unione nei sistemi di procedura penale degli Stati membri nell’ambito dei quali esso esercita le sue competenze, il quale giustifica, come risulta dal considerando 87, primo comma, di detto regolamento, la competenza degli organi giurisdizionali nazionali riguardo agli atti procedurali di cui all’articolo 42, paragrafo 1, del medesimo regolamento [v., in tal senso, sentenza dell’8 aprile 2025, Procura europea (Controllo giurisdizionale degli atti processuali), C‑292/23, EU:C:2025:255, punto 74].

71

Per contro, i paragrafi da 2 a 8 dell’articolo 42 del regolamento 2017/1939 elencano i casi in cui il controllo giurisdizionale dell’attività della Procura europea rientra nella competenza degli organi giurisdizionali dell’Unione. In particolare, conformemente al paragrafo 2, lettere a) e b), di tale articolo, spetta alla Corte pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle questioni di validità degli atti processuali di tale organo sollevate dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale direttamente sulla base del diritto dell’Unione nonché sull’interpretazione e sulla validità delle «disposizioni del diritto dell’Unione, compreso il presente regolamento». Inoltre, le decisioni della Procura europea dirette ad archiviare un caso, nella misura in siano contestate direttamente sulla base del diritto dell’Unione, di cui al paragrafo 3 di detto articolo, da un lato, e le decisioni relative alla protezione dei dati personali e le «decisioni amministrative» della Procura europea, ai sensi del paragrafo 8 del medesimo articolo, dall’altro, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 263 TFUE [v., in tal senso, sentenza dell’8 aprile 2025, Procura europea (Controllo giurisdizionale degli atti procedurali), C‑292/23, EU:C:2025:255, punti da 55 a 57].

72

Orbene, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la ripartizione delle competenze tra gli organi giurisdizionali nazionali e i giudici dell’Unione operata all’articolo 42 del regolamento 2017/1939 non costituisce affatto una deroga non autorizzata alla competenza esclusiva dei giudici dell’Unione a controllare la legittimità degli atti adottati dagli organi o dagli organismi dell’Unione, sulla base dell’articolo 263 TFUE.

73

A tal riguardo, occorre rilevare che, sottoponendo al controllo giurisdizionale degli organi giurisdizionali nazionali unicamente gli atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, ad eccezione delle decisioni di quest’ultima volte ad archiviare un caso, e prevedendo la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea negli altri casi, conformemente alle disposizioni del Trattato FUE che disciplinano detta competenza e che sono contemplate nei paragrafi pertinenti di tale articolo 42, il legislatore dell’Unione non ha ecceduto i limiti dell’autorizzazione espressamente conferitagli dall’articolo 86, paragrafo 3, TFUE per fissare, secondo i termini di quest’ultimo, «le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che [la Procura europea] adotta nell’esercizio delle sue funzioni».

74

Più in particolare, l’assenza di un riferimento espresso, nei menzionati termini dell’articolo 86, paragrafo 3, TFUE, a una deroga alle norme sulla competenza degli organi giurisdizionali dell’Unione previste all’articolo 263 TFUE, fatta valere dal ricorrente, non significa che, come sostiene quest’ultimo, detti termini abilitino soltanto il legislatore dell’Unione a stabilire condizioni e modalità particolari riguardanti i ricorsi proposti dalle persone fisiche e giuridiche contro gli atti procedurali della Procura europea però non a sottrarre tali ricorsi alla competenza degli organi giurisdizionali in parola.

75

Infatti, da un lato, dall’articolo 86, paragrafo 2, TFUE risulta che la Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e i loro complici, nonché a esercitare l’azione penale per tali reati dinanzi a detti organi giurisdizionali. D’altro lato, in forza dell’articolo 86, paragrafi 1 e 3, TFUE, spetta al legislatore dell’Unione non solo determinare le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali di tale organo, ma, più in generale, istituirlo e fissarne lo statuto, le condizioni di esercizio delle sue funzioni e le regole procedurali applicabili alle sue attività, nonché quelle che disciplinano l’ammissibilità delle prove.

76

Di conseguenza, tenuto conto della natura particolare dei compiti attribuiti dal Trattato FUE alla Procura europea, che mirano alla condanna, da parte degli organi giurisdizionali nazionali competenti, degli autori e dei complici dei reati nei confronti dei quali essa esercita l’azione pubblica, e della portata dei poteri conferiti da detto trattato al legislatore dell’Unione per determinare il quadro istituzionale e procedurale nel quale la Procura europea svolge tali compiti, l’espressione «regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali [della Procura europea]», di cui all’articolo 86, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretata nel senso che essa può includere non solo la fissazione delle condizioni e delle modalità particolari dei ricorsi contro tali atti procedurali, ma parimenti, se del caso, l’istituzione di regole specifiche sulla competenza giurisdizionale.

77

Infatti, la questione se il controllo giurisdizionale di detti atti procedurali debba rientrare nella competenza degli organi giurisdizionali dell’Unione o in quella degli organi giurisdizionali nazionali è strettamente connessa alla ripartizione delle competenze operata nel settore considerato tra le autorità dell’Unione e le autorità nazionali mediante l’atto di diritto derivato che stabilisce, conformemente all’articolo 86, paragrafo 3, TFUE, lo statuto della Procura europea, le condizioni per l’esercizio delle sue funzioni e le regole procedurali ad essa applicabili (v., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C‑219/17, EU:C:2018:1023, punto 45 e giurisprudenza citata).

78

Orbene, nel quadro istituzionale e procedurale istituito dal regolamento 2017/1939, come sottolineato, in sostanza, dal considerando 87, primo comma, di quest’ultimo, gli effetti giuridici che gli atti procedurali della Procura europea producono nei confronti dei terzi sono, in gran parte, determinati dal diritto nazionale applicabile a tali atti, anche per quanto riguarda le indagini transfrontaliere disciplinate dagli articoli da 31 a 33 del regolamento in parola [v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, G.K. e a. (Procura europea), C‑281/22, EU:C:2023:1018, punti da 47 a 54].

79

Infatti, sotto un primo profilo, in forza dell’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 1, di quest’ultimo, i procuratori europei delegati, sotto la supervisione e la direzione delle camere permanenti, agiscono per conto della Procura europea nei rispettivi Stati membri e dispongono degli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagine, azione penale e atti volti a rinviare casi a giudizio, fatti salvi i poteri specifici e lo status conferiti loro dal medesimo regolamento.

80

Sotto un secondo profilo, in forza dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939, il procuratore europeo delegato incaricato di un caso può, conformemente a tale regolamento e al diritto nazionale, adottare le misure d’indagine e altre misure di persona oppure darne incarico alle autorità competenti del suo Stato membro, mentre le procedure e le modalità di adozione di tutte queste misure sono disciplinate, in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 5, di detto regolamento, dal diritto nazionale applicabile [v., in tal senso, sentenza dell’8 aprile 2025, Procura europea (Controllo giurisdizionale degli atti procedurali), C‑292/23, EU:C:2025:255, punto 47]. In particolare, come si deduce dall’articolo 31, paragrafo 3, del medesimo regolamento, letto alla luce del considerando 87, primo comma, di quest’ultimo, l’esecuzione di dette misure può richiedere, secondo tale diritto, l’autorizzazione di un organo giurisdizionale nazionale.

81

Sotto un terzo profilo, conformemente all’articolo 86, paragrafo 2, TFUE e alle condizioni previste all’articolo 36 del regolamento 2017/1939, la camera permanente esercita, se del caso, l’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali adottando una decisione di portare il caso in giudizio, come la decisione controversa, se del caso, dopo aver determinato l’organo giurisdizionale nazionale competente nello Stato membro interessato sulla base del diritto nazionale.

82

Sotto un quarto profilo, la Corte ha dichiarato che la valutazione degli effetti di un atto procedurale della Procura europea sui diritti delle persone che sono oggetto di un’indagine dipende quindi, in una certa misura, dalle norme procedurali nazionali nonché dal contesto specifico dell’indagine penale nell’ambito della quale detto organo ha adottato tale decisione, cosicché gli organi giurisdizionali nazionali competenti ad effettuare il controllo giurisdizionale previsto all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 sono i più idonei a procedervi. Inoltre, la Corte ha altresì rilevato che tale disposizione deve essere letta alla luce dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché degli articoli 47 e 48 della Carta, senza tuttavia pregiudicare le modalità procedurali del controllo giurisdizionale operato dagli organi giurisdizionali nazionali, il quale può assumere la forma di un controllo incidentale, in particolare da parte del giudice penale incaricato della pronuncia, purché tali modalità procedurali garantiscano un diritto di ricorso effettivo [v., in tal senso, sentenza dell’8 aprile 2025, Procura europea (Controllo giurisdizionale degli atti procedurali), C‑292/23, EU:C:2025:255, punti 73 e 80].

83

Inoltre, occorre osservare che gli atti procedurali della Procura europea costituiscono una fase di una procedura penale al termine della quale il potere decisionale finale spetta esclusivamente all’organo giurisdizionale nazionale competente, il quale, conformemente all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento 2017/1939, dispone di un potere di libera valutazione degli elementi di prova presentati, in particolare, da detto organo sulla base di tali atti.

84

Da tutto quanto precede risulta che la competenza dei giudici nazionali ad operare un siffatto controllo giurisdizionale non costituisce una deroga non autorizzata all’articolo 263 TFUE.

85

Come sostenuto, in sostanza, dalla Procura europea e dal Parlamento, tali considerazioni sono corroborate dai paragrafi da 2 a 8 dell’articolo 42 del regolamento 2017/1939, in forza dei quali il controllo giurisdizionale dell’attività della Procura europea, fatti salvi i casi previsti al paragrafo 1 di detto articolo, rientra nella competenza degli organi giurisdizionali dell’Unione.

86

In particolare, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 267 TFUE e come previsto dall’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento 2017/1939, la Corte è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, segnatamente, sulla validità degli atti procedurali della Procura europea, nella misura in cui una tale questione di validità sia sollevata direttamente sulla base del diritto dell’Unione e sull’interpretazione o sulla validità di disposizioni del diritto dell’Unione, compreso il regolamento di cui si tratta.

87

Analogamente, in applicazione del paragrafo 8 di tale articolo 42 e conformemente all’articolo 263, quarto comma, TFUE, il Tribunale esercita un controllo giurisdizionale sulle decisioni della Procura europea che incidono sui diritti degli interessati in materia di protezione dei dati personali, sulle decisioni che non sono atti procedurali o su qualsiasi altra decisione amministrativa.

88

Infine, in applicazione del paragrafo 3 di detto articolo 42 e in deroga al paragrafo 1 di quest’ultimo, il controllo delle decisioni della Procura europea di archiviare un caso rientra nella competenza degli organi giurisdizionali dell’Unione, nella misura in cui siano contestate direttamente sulla base del diritto dell’Unione.

89

Per quanto riguarda, in particolare, l’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento 2017/1939, l’eccezione alla competenza degli organi giurisdizionali nazionali a controllare gli atti procedurali della Procura europea che istituisce conferma il fatto che tale articolo riflette la ripartizione delle competenze nel settore considerato tra gli organi giurisdizionali nazionali e gli organi giurisdizionali dell’Unione.

90

Infatti, in caso di decisione di archiviazione, l’organo giurisdizionale nazionale competente nel merito non si pronuncerà, per definizione, alla luce dell’azione penale avviata dalla Procura europea, cui quest’ultima avrà rinunciato. Pertanto, in tale fattispecie, il potere decisionale finale spetta non a detto organo giurisdizionale nazionale, bensì a un organo dell’Unione, nel caso di specie la Procura europea. Tuttavia, gli organi giurisdizionali dell’Unione possono statuire su un ricorso avverso una siffatta decisione solo se quest’ultimo è fondato direttamente sul diritto dell’Unione, poiché tali gli organi giurisdizionali non sono, in linea di principio, competenti a esaminare e interpretare il diritto processuale nazionale nell’ambito del controllo della legittimità degli atti dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, C‑50/00 P, EU:C:2002:462, punto 43).

91

Da tutte le considerazioni che precedono risulta che, attribuendo agli organi giurisdizionali nazionali la competenza ad effettuare il controllo giurisdizionale degli atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, il legislatore dell’Unione non ha leso le competenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, previste all’articolo 19 TUE e all’articolo 263 TFUE.

92

Tale conclusione non è messa in discussione dalle sentenze del 6 marzo 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158) e del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:1023, punti 48, 57 e 60), nonché dal parere 1/20 [Parere emesso ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE (Trattato sulla Carta dell’energia modernizzato)], del 16 giugno 2022 (EU:C:2022:485), citati dal ricorrente a sostegno della sua argomentazione.

93

Da un lato, la situazione di cui ai punti 48 e 57 della sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:1023), si riferisce alla competenza esclusiva del giudice dell’Unione a valutare, conformemente all’articolo 263 TFUE e in via incidentale, se la legittimità di una decisione della Banca centrale europea sia inficiata da eventuali vizi tali da inficiare quella degli atti preparatori di detta decisione adottati da una banca centrale di uno Stato membro. Tale situazione non è quindi paragonabile a quella della valutazione della legittimità di un atto procedurale della Procura europea che costituisce, come rilevato al punto 83 della presente sentenza, una fase di un procedimento penale al termine della quale il potere decisionale finale spetta esclusivamente all’organo giurisdizionale nazionale competente.

94

D’altro lato, la sentenza del 6 marzo 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158), e il parere 1/20 [Parere emesso ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE (Trattato sulla Carta dell’energia modernizzato)], del 16 giugno 2022 (EU:C:2022:485), sono, nel caso di specie, manifestamente irrilevanti, poiché si riferiscono, rispettivamente, alla sottoposizione di controversie che possono essere relative all’interpretazione del diritto dell’Unione a un organismo che non costituisce un elemento del sistema giurisdizionale dell’Unione, prevista da un accordo concluso da Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 58), e alla ricevibilità di una domanda di parere presentata sulla base dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE [v., in tal senso, parere 1/20 (Parere emesso ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE) (Trattato sulla Carta dell’energia modernizzato), del 16 giugno 2022, EU:C:2022:485, punto 48].

95

In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente vertente su una violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, esso non può che essere respinto, dal momento che, come esposto al punto 91 della presente sentenza, attribuendo agli organi giurisdizionali nazionali la competenza ad effettuare il controllo giurisdizionale degli atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, il legislatore dell’Unione non ha leso le competenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, previste all’articolo 19 TUE e all’articolo 263 TFUE.

96

Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, l’articolo 47 della Carta non può creare una competenza per la Corte, qualora i Trattati la escludano. Tale articolo non ha neppure lo scopo di modificare il sistema di controllo giurisdizionale da essi previsto, in particolare le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi presentati direttamente alla Corte di giustizia dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2024, KS e a./Consiglio e a., C‑29/22 P e C‑44/22 P, EU:C:2024:725, punto 71 e giurisprudenza citata).

97

In ogni caso, occorre constatare che l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 rispetta il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 della Carta.

98

Da un lato, come dichiarato dalla Corte, la disposizione in parola, letta in combinato disposto con l’articolo 41 di detto regolamento e alla luce dei considerando 83 e da 85 a 87 del medesimo, deve essere interpretata nel senso che il controllo giurisdizionale degli atti procedurali destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi consente di garantire il rispetto, da parte della Procura europea, dei diritti fondamentali delle persone nei confronti delle quali questi atti procedurali producono tali effetti, e, in particolare, di controllare il rispetto, da parte dell’organo in parola, dell’equità del procedimento e dei diritti della difesa degli indagati e degli imputati, conformemente agli articoli 47 e 48 della Carta. Inoltre, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 42 del regolamento 2017/1939, si deve tener conto del considerando 88 del regolamento menzionato, il quale indica che, relativamente al controllo di legittimità operato dagli organi giurisdizionali nazionali per quanto riguarda detti atti, gli Stati membri devono garantire rimedi giurisdizionali effettivi ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE [v., in tal senso, sentenza dell’8 aprile 2025, Procura europea (Controllo giurisdizionale degli atti procedurali), C‑292/23, EU:C:2025:255, punti 70 e 78].

99

D’altro lato, come fatto valere in sostanza dalla Procura europea e dal Parlamento e come esposto ai punti da 85 a 90 della presente sentenza, il paragrafo 1 dell’articolo 42 del regolamento 2017/1939 deve essere letto alla luce del contesto di tale articolo 42 nel suo complesso, in cui si inserisce, e dell’impianto sistematico di quest’ultimo.

100

In proposito, occorre rilevare che l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 è pienamente coerente con il sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti volto a garantire il controllo della legittimità degli atti dell’Unione, istituito dal Trattato FUE, dato che, in particolare, esso si articola con il paragrafo 2 di detto articolo, in forza del quale il meccanismo pregiudiziale è applicabile al controllo giurisdizionale degli atti procedurali della Procura europea, garantendo così che qualsiasi questione relativa all’interpretazione o alla validità del diritto dell’Unione, compresi gli atti procedurali della Procura europea contestati dinanzi all’organo giurisdizionale nazionale competente nonché tale regolamento, possa essere esaminata dalla Corte, conformemente alla competenza esclusiva conferitale al riguardo dall’articolo 267 TFUE.

101

Da tutto quanto precede risulta che il Tribunale è incompetente a conoscere del ricorso contro la decisione controversa. Ne consegue che l’errore di diritto constatato ai punti 58 e 61 della presente sentenza è privo di incidenza sul dispositivo dell’ordinanza impugnata. Pertanto, il primo motivo d’impugnazione dev’essere respinto in quanto inoperante.

Sul secondo motivo d’impugnazione

Argomenti delle parti

102

In subordine, il ricorrente sostiene, in sostanza, che il rifiuto del Tribunale di riservare la sua decisione sulla ricevibilità del ricorso fino alla pronuncia sul merito della causa è viziato da un errore di diritto. Infatti, a suo avviso, da un lato, l’eccezione di irricevibilità sarebbe strettamente connessa alla definizione nel merito di tale ricorso, dato che il Tribunale dovrebbe anzitutto statuire, nel merito, sulla natura e sugli effetti della decisione controversa prima di stabilire se tale decisione sia un atto che produce effetti nei confronti del ricorrente, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. D’altro lato, la questione della ricevibilità di detto ricorso sarebbe connessa ad una questione nuova e fondamentale concernente l’ordinamento giuridico dell’Unione.

103

La Procura europea, sostenuta dal Parlamento, contesta tale argomentazione.

Giudizio della Corte

104

Da un lato, occorre rilevare che, come risulta dai punti da 22 a 32 della presente sentenza, il Tribunale ha respinto il ricorso esaminando soltanto la prima censura dedotta dalla Procura europea, vertente sull’incompetenza del Tribunale a controllare la legittimità della decisione controversa.

105

Orbene, alla luce dell’esame del primo motivo d’impugnazione effettuato ai punti da 53 a 101 della presente sentenza, occorre constatare che la questione della competenza del Tribunale non è connessa alla definizione nel merito del ricorso, dal momento che l’unica questione che gli spettava risolvere, tenuto conto degli argomenti opposti, dal ricorrente, alla censura in parola, era quella di stabilire se l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939, nella parte in cui attribuisce agli organi giurisdizionali nazionali una competenza esclusiva a controllare gli atti procedurali rientranti nell’ambito di applicazione della disposizione in parola, sia contrario al diritto primario dell’Unione. Pertanto, dato che il Tribunale ha accolto detta censura, non occorreva che lo stesso affrontasse la questione se la decisione controversa producesse effetti giuridici nei confronti del ricorrente, ciò che, del resto, non ha fatto.

106

D’altro lato, il Tribunale non può essere tenuto, in forza dell’articolo 130, paragrafo 7, del suo regolamento di procedura, a riunire al merito l’esame di un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità, presentata sulla base dell’articolo 130, paragrafo 1, di detto regolamento, per il motivo che tale eccezione solleverebbe una questione nuova e fondamentale riguardante l’ordinamento giuridico dell’Unione.

107

Pertanto, occorre respingere il secondo motivo d’impugnazione e respingere integralmente l’impugnazione.

Sulle spese

108

Conformemente all’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

109

L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, stabilisce che la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

110

Nel caso di specie, poiché la Procura europea ha chiesto la condanna del sig. Mincu Pătrașcu Brâncuși e quest’ultimo essendo rimasto soccombente, deve essere condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Procura europea.

111

L’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, stabilisce che le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico.

112

Nel caso di specie, si deve disporre che il Parlamento si farà carico delle proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

Il sig. Constantin Mincu Pătrașcu Brâncuși è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Procura europea.

 

3)

Il Parlamento europeo si farà carico delle proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.

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