Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 marzo 2026.#LF contro Sanofi Pasteur SA.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Cour d'appel de Rouen.#Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Direttiva 85/374/CEE – Articolo 13 – Rapporti con il regime della responsabilità per colpa – Colpa del produttore che presenta una connessione con la difettosità del prodotto – Articolo 10 – Dies a quo del termine di prescrizione di tre anni in caso di danno consistente in una malattia evolutiva – Nozione di “conoscenza del danno” – Articolo 11 – Estinzione dei diritti del danneggiato – Validità – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di accesso al giudice.#Causa C-338/24.

ECLI:EU:C:2026:248Eu Chamb 02 C26 mar 2026

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

26 marzo 2026 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Direttiva 85/374/CEE – Articolo 13 – Rapporti con il regime della responsabilità per colpa – Colpa del produttore che presenta una connessione con la difettosità del prodotto – Articolo 10 – Dies a quo del termine di prescrizione di tre anni in caso di danno consistente in una malattia evolutiva – Nozione di “conoscenza del danno” – Articolo 11 – Estinzione dei diritti del danneggiato – Validità – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di accesso al giudice»

Nella causa C‑338/24,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour d’appel de Rouen (Francia), con decisione del 25 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 7 maggio 2024, nel procedimento

LF

contro

Sanofi Pasteur SA,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin (relatore), M. Gavalec e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: G. Chiapponi, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 marzo 2025,

considerate le osservazioni presentate:

–

per LF, da M. Leroux, avocate;

–

per la Sanofi Pasteur SA, da A. Aviges, D. Lapillonne, F. Molinié e F. Monteret-Amar, avocats;

–

per il governo francese, da M. de Lisi, B. Fodda e B. Travard, in qualità di agenti;

–

per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e A. Sahner, in qualità di agenti;

–

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J.M. Hoogveld, in qualità di agenti;

–

per il Consiglio dell’Unione europea, da D. Bringuier e N. Brzezinski, in qualità di agenti;

–

per la Commissione europea, da M. Owsiany-Hornung e C. Valero, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 19 giugno 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 10 e 13 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU 1985, L 210, pag. 29), nonché sulla validità dell’articolo 11 di tale direttiva alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra LF, una persona fisica, e la Sanofi Pasteur SA in merito a una domanda di risarcimento dei danni lamentati a seguito di una vaccinazione.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Il primo considerando, i considerando da 9 a 11 e il considerando 13 della direttiva 85/374 così recitano:

«considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di responsabilità del produttore per i danni causati dal carattere difettoso dei suoi prodotti è necessario perché le disparità esistenti fra tali legislazioni possono falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci all’interno del mercato comune determinando disparità nel grado di protezione del consumatore contro i danni causati alla sua salute e ai suoi beni da un prodotto difettoso;

(…)

considerando che la protezione del consumatore esige il risarcimento dei danni risultanti dalla morte e dalle lesioni personali nonché il risarcimento dei danni materiali; (…)

considerando che un termine di prescrizione uniforme dell’azione di risarcimento è nell’interesse sia del danneggiato sia del produttore;

considerando che nel corso del tempo i prodotti si deteriorano, le norme di sicurezza diventano più rigorose e le conoscenze tecnologiche e scientifiche migliorano; che non sarebbe perciò equo pretendere che il produttore fosse responsabile, senza limiti di tempo, dei difetti dei suoi prodotti; che la sua responsabilità deve quindi estinguersi dopo un periodo di durata ragionevole, lasciando tuttavia impregiudicate le azioni pendenti;

(…)

considerando che secondo i sistemi giuridici degli [S]tati membri il danneggiato può avere diritto al risarcimento in base alla responsabilità contrattuale o ad un titolo fondato sulla responsabilità extracontrattuale diverso da quello previsto dalla presente direttiva; che, nella misura in cui tali disposizioni perseguono anch’esse l’obiettivo di un’efficace protezione dei consumatori, esse non devono essere pregiudicate dalla presente direttiva; che, nella misura in cui una protezione efficace dei consumatori nel settore dei prodotti farmaceutici sia già garantita in uno Stato membro anche mediante un regime speciale di responsabilità, devono ugualmente continuare ad essere possibili azioni basate su questo regime».

4

L’articolo 1 della direttiva 85/374 così recita:

«Il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto».

5

L’articolo 4 di tale direttiva prevede:

«Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno».

6

L’articolo 6 di detta direttiva così dispone:

«Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

a)

la presentazione del prodotto,

b)

l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato,

c)

il momento della messa in circolazione del prodotto.

2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato messo in circolazione successivamente ad esso».

7

Ai sensi dell’articolo 10 della medesima direttiva:

«1.   Gli [S]tati membri prevedono nella loro legislazione che l’azione di risarcimento prevista in forza della presente direttiva cade in prescrizione dopo un termine di tre anni a decorrere dalla data in cui il ricorrente ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del produttore

2.   La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni degli [S]tati membri che disciplinano la sospensione o l’interruzione della prescrizione».

8

L’articolo 11 della direttiva 85/374 stabilisce quanto segue:

«Gli [S]tati membri prevedono nella loro legislazione che i diritti conferiti al danneggiato in applicazione della presente direttiva si estinguono alla scadenza di dieci anni dalla data in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha causato il danno, a meno che il danneggiato non abbia avviato, durante tale periodo, un procedimento giudiziario contro il produttore».

9

L’articolo 13 di tale direttiva prevede:

La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva».

Diritto francese

10

L’articolo 1240 del codice civile dispone quanto segue:

«Qualunque fatto dell’uomo che cagiona ad altri un danno, obbliga colui per colpa del quale si è verificato il danno a risarcirlo».

11

L’articolo 1245 di tale codice così recita:

«Il produttore è responsabile per il danno cagionato da un difetto del suo prodotto, a prescindere dal fatto di essere o meno legato da un contratto con il danneggiato».

12

L’articolo R. 1245-15 di detto codice dispone quanto segue:

«In assenza di colpa da parte del produttore, la responsabilità di quest’ultimo ai sensi delle disposizioni del presente capo si estingue dieci anni dopo la messa in circolazione del prodotto stesso che ha causato il danno, a meno che, durante tale periodo, il danneggiato non abbia intentato un’azione legale».

13

L’articolo 1245-16 del medesimo codice prevede:

«L’azione di risarcimento basata sulle disposizioni del presente capo cade in prescrizione dopo un termine di tre anni a decorrere dalla data in cui l’attore ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del produttore».

14

L’articolo 1245-17 del codice prevede:

«Le disposizioni del presente capo lasciano impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base a un regime speciale di responsabilità.

Il produttore resta responsabile delle conseguenze della sua colpa e di quella delle persone di cui risponde».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15

Dopo essere stata vaccinata il 20 marzo 2003 contro la difterite, il tetano e la poliomelite con il vaccino Revaxis, prodotto dalla Sanofi Pasteur, LF ha dichiarato di soffrire di diversi sintomi, infezioni e dolori a partire dal 2004 (problemi digestivi, mal di gola, dolori alle spalle, alle braccia e alle mani, cervicalgie, infezioni urinarie, lombalgie, perdita di capelli). A decorrere dal 3 dicembre 2005 essa ha usufruito di ripetuti congedi per malattia.

16

Poiché diversi esami medici hanno rivelato nel 2008 una miofascite macrofagica che attestava la persistenza di idrossido di alluminio, adiuvante utilizzato in taluni vaccini, LF ha adito, il 2 giugno 2015, la commissione di conciliazione e di risarcimento degli infortuni medici, che ha disposto una perizia. La perizia ha concluso per un consolidamento dello stato patologico di LF avvenuto il 20 settembre 2016 nonché per l’assenza di argomenti che consentissero di affermare che la vaccinazione con il vaccino Revaxis aveva indotto la malattia di cui soffriva LF. La commissione ha pertanto respinto la richiesta di LF.

17

Nel giugno 2020, in disaccordo con le risultanze della perizia, LF ha citato in giudizio, in particolare, la Sanofi Pasteur dinanzi al tribunal judiciaire d’Alençon (Tribunale giudiziario di Alençon, Francia) al fine di ottenere il risarcimento dei danni che ritiene di aver subìto a seguito di tale vaccinazione, sulla base della responsabilità per danno da prodotti difettosi nonché sulla base della responsabilità per colpa.

18

Le domande di LF sono state respinte con ordinanza del giudice istruttore del tribunal judiciaire d’Alençon (Tribunale giudiziario di Alençon) del 10 giugno 2021, il quale, in particolare, ha dichiarato che l’azione diretta contro la Sanofi Pasteur, in quanto fondata sulla responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi, era prescritta alla luce dell’articolo 1245-16 del codice civile.

19

Con sentenza del 31 maggio 2022, la cour d’appel de Caen (Corte d’appello di Caen, Francia) ha sostanzialmente confermato tale ordinanza, ritenendo che le domande di LF fondate sia sugli articoli 1245-1 e seguenti del codice civile sia sugli articoli 1240 e 1241 del medesimo codice fossero irricevibili.

20

Il 5 luglio 2023 la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) ha cassato e annullato tale sentenza, con la motivazione, in particolare, che «[i]n caso di [malattia] evolutiva, che rende impossibile fissare una data di consolidamento, il termine di prescrizione stabilito [dall’articolo 1245-16 del codice civile] non può iniziare a decorrere». La Cour de cassation (Corte di cassazione) ha rinviato la causa alla cour d’appel de Rouen (Corte d’appello di Rouen, Francia), giudice del rinvio, dinanzi alla quale LF sostiene di poter agire contro la Sanofi Pasteur sia sulla base della responsabilità per danno da prodotti difettosi sia su quella del regime generale della responsabilità per colpa.

21

Per quanto riguarda la responsabilità per colpa, da un lato, LF fa valere che la Sanofi Pasteur ha commesso un illecito distinto da un difetto di sicurezza del vaccino Revaxis, in quanto, nonostante numerose allerte sugli effetti pregiudizievoli di tale vaccino, essa non avrebbe avuto alcuna reazione e non avrebbe effettuato alcuna ricerca né provveduto ad alcuna sorveglianza dopo la sua commercializzazione.

22

Per quanto concerne la ricevibilità della sua azione sulla base della responsabilità per danno da prodotti difettosi, dall’altro lato, LF ritiene che il termine di prescrizione di dieci anni previsto all’articolo 1245-15 del codice civile, che inizia a decorrere dal momento in cui il vaccino somministratole è stato messo in circolazione, la priverebbe del suo diritto di accesso al giudice poiché la sua malattia è complessa ed evolutiva. Inoltre, il termine di prescrizione di tre anni previsto all’articolo 1245-16 del codice civile, che inizia a decorrere dal momento in cui si viene a conoscenza del danno, del difetto del prodotto e dall’identità del produttore, potrebbe iniziare a decorrere solo dalla data del consolidamento del danno. Si dovrebbe così tener conto, al riguardo, della sua situazione particolare relativa al fatto che il suo danno fisico deriva da una malattia evolutiva.

23

Dal canto suo, la Sanofi Pasteur contesta tutti gli argomenti di LF. Tale società fa valere, anzitutto, che, nel caso di specie, l’azione di responsabilità per colpa è irricevibile in quanto l’illecito invocato da LF, vale a dire un’omissione di vigilanza o di sorveglianza sul prodotto dopo la sua commercializzazione, non è distinto dal difetto di sicurezza addotto a titolo di responsabilità per danno da prodotti difettosi. La Sanofi Pasteur rileva poi che la prescrizione di cui all’articolo 1245-15 del codice civile è acquisita in quanto sono trascorsi più di dieci anni dall’immissione in commercio del vaccino Revaxis. Infine, la prescrizione triennale ex articolo 1245-16 del codice civile, che decorreva a partire dalla data in cui LF ha avuto conoscenza del danno, sarebbe parimenti acquisita.

24

Il giudice del rinvio chiede lumi, in primo luogo, sulla portata dell’articolo 13 della direttiva 85/374, come interpretato dalla Corte nella sentenza del 25 aprile 2002, González Sánchez (C‑183/00, EU:C:2002:255). In tale sentenza, la Corte avrebbe infatti statuito che tale articolo 13 deve essere interpretato nel senso che i diritti attribuiti dalla normativa di uno Stato membro ai danneggiati a causa di un prodotto difettoso, in forza di un regime generale di responsabilità basato sullo stesso fondamento della disciplina attuata dalla suddetta direttiva, possono essere limitati o ristretti in seguito al recepimento di quest’ultima nell’ordinamento giuridico interno di tale Stato. Orbene, la Cour de cassation (Corte di cassazione) avrebbe dichiarato, dal canto suo, che il danneggiato vittima di un danno attribuito a un prodotto difettoso può intentare un’azione di responsabilità contro il produttore di tale prodotto sulla base del regime di responsabilità per colpa se dimostra che il suo danno deriva da un fatto colposo commesso dal produttore, come il fatto di aver mantenuto in circolazione il prodotto di cui conosceva il difetto o di aver mancato al proprio dovere di vigilanza sui rischi presentati dal prodotto. È in tali circostanze che il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sulla compatibilità di tale giurisprudenza della Cour de cassation (Corte di cassazione) con l’interpretazione di detto articolo 13 accolta dalla Corte.

25

In secondo luogo, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla validità dell’articolo 11 della direttiva 85/374. Atteso che questa disposizione prevede che i diritti conferiti al danneggiato in applicazione di tale direttiva si estinguano alla scadenza di dieci anni dalla data in cui il prodotto da cui è scaturito il danno è stato messo in circolazione, tale giudice si chiede se l’applicazione di detto regime non porti a privare del suo diritto di accesso al giudice il danneggiato vittima di un danno evolutivo causato da un prodotto difettoso.

26

In terzo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 10 della direttiva 85/374, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sulla determinazione del dies a quo della prescrizione triennale prevista da tale disposizione. Infatti, secondo una giurisprudenza della Cour de cassation (Corte di cassazione), l’articolo 1245-16 del codice civile, che recepisce tale articolo 10 nel diritto francese, dovrebbe essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda i danni biologici, il dies a quo di detta prescrizione dovrebbe scattare alla data di consolidamento del danno. Ora, una siffatta interpretazione sembrerebbe discostarsi dal testo di detto articolo 10, che si limita a fissare tale dies a quo alla data in cui il ricorrente ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto del prodotto e dell’identità del produttore.

27

Alla luce di tali circostanze, la cour d’appel de Rouen (Corte d’appello di Rouen) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 13 della direttiva [85/374], nella sua interpretazione risultante dalla sentenza del 25 aprile 2002[, Gonzalez Sanchez; C‑183/00, EU:C:2002:255)], secondo cui il danneggiato può avvalersi di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale che si basino su elementi diversi rispetto al regime istituito da [detta] direttiva, debba essere interpretato nel senso che il danneggiato da un prodotto difettoso può chiedere all’autore del danno un risarcimento sulla base del regime generale della responsabilità per colpa, facendo valere, in particolare, il fatto che il prodotto sia stato mantenuto in circolazione, l’inadempimento del dovere di vigilanza sui rischi presentati dal prodotto o, in generale, un difetto di sicurezza di tale prodotto.

2)

se l’articolo 11 della direttiva [85/374], secondo cui i diritti conferiti al danneggiato in applicazione [di detta] direttiva si estinguono alla scadenza di un termine di dieci anni a decorrere dalla data in cui il prodotto che ha causato il danno è stato messo in circolazione, sia contrario alle disposizioni dell’articolo 47 della [Carta], in quanto priverebbe il danneggiato che soffra di un danno evolutivo causato da un prodotto difettoso del suo diritto di accesso al giudice.

3)

Se l’articolo 10 della direttiva [85/374] che fissa come dies a quo del termine di prescrizione di tre anni “la data in cui il ricorrente ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno”, possa essere interpretato nel senso che tale termine può decorrere solo dal giorno in cui è nota l’integralità del danno, in particolare con la fissazione di una data di consolidamento, che si definisce come il momento a partire dal quale lo stato della vittima di un danno biologico non è più evolutivo, cosicché, nel caso di [malattia] evolutiva, la prescrizione non inizia a decorrere, e non invece dal giorno in cui il danno si è manifestato in modo certo, in relazione al prodotto difettoso, indipendentemente dalla sua successiva evoluzione».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

28

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13 della direttiva 85/374 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un danneggiato, vittima di un prodotto difettoso, chieda al produttore il risarcimento del danno sofferto sulla base del regime generale di responsabilità per colpa, invocando il fatto che il prodotto che presenta un difetto noto al produttore è stato mantenuto in circolazione, o un’omissione del suo dovere di diligenza per quanto riguarda i rischi presentati dal prodotto, o qualsiasi altra condotta colpevole connessa a un difetto di sicurezza del prodotto difettoso.

29

Mentre l’articolo 1 della direttiva 85/374 dispone che il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto, l’articolo 4 di tale direttiva precisa che il danneggiato deve provare il danno, il difetto del prodotto e la connessione causale tra difetto e danno. Tali disposizioni, lette alla luce del primo considerando di detta direttiva, sanciscono il principio di una responsabilità senza colpa del produttore, il cui fondamento è il difetto del prodotto, definito, ai sensi dell’articolo 6 della medesima direttiva, come una mancanza della sicurezza di tale prodotto che il consumatore può legittimamente attendersi tenuto conto di tutte le circostanze.

30

In questo contesto, l’articolo 13 della direttiva 85/374 dispone che quest’ultima lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva.

31

Nella sua sentenza del 25 aprile 2002, González Sánchez (C‑183/00, EU:C:2002:255), la Corte ha precisato che tale articolo 13 non può essere inteso come diretto a lasciare agli Stati membri la possibilità di mantenere un regime generale di responsabilità per danno da prodotti difettosi che differisca dalla disciplina prevista dalla direttiva 85/374. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, tale direttiva persegue, sugli aspetti che disciplina, un’armonizzazione globale delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri (v. sentenza del 21 dicembre 2011, Dutrueux, C‑495/10, EU:C:2011:869, punto 20 e giurisprudenza citata). Ne consegue che un regime nazionale di responsabilità del produttore che si basi sullo stesso fondamento della disciplina attuata da detta direttiva e che non sia limitato a un settore produttivo determinato non può essere mantenuto (v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2002, González Sánchez, C‑183/00, EU:C:2002:255, punto 33).

32

Per contro, ciò non avviene nel caso dei regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale di cui al citato articolo 13, i quali si basano su elementi diversi, come la garanzia dei vizi occulti o la colpa. Infatti, tale disposizione non esclude che il danneggiato possa chiedere il risarcimento di tale danno in base a tali altri regimi di responsabilità (v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2002, González Sánchez, C‑183/00, EU:C:2002:255, punto 31).

33

Nel caso di specie, LF ha intentato un ricorso per risarcimento nei confronti della Sanofi Pasteur, sia sulla base dell’articolo 1245 del codice civile, che recepisce nel diritto francese il regime di responsabilità per danno da prodotti difettosi previsto dalla direttiva 85/374, sia sul fondamento dell’articolo 1240 di tale codice, il quale prevede un regime generale di responsabilità per colpa. Per quanto riguarda, più in particolare, la sua azione per responsabilità per colpa, dalla decisione di rinvio risulta che LF sostiene che la Sanofi Pasteur ha tenuto una condotta colpevole mantenendo in circolazione il vaccino di cui trattasi nel procedimento principale nonostante il fatto che tale società fosse a conoscenza del difetto di sicurezza di tale vaccino. Detta società sarebbe altresì venuta meno al suo dovere di vigilanza per quanto riguarda i rischi noti presentati dal prodotto in questione.

34

A tal riguardo, occorre osservare che la condotta colpevole richiesta nell’ambito di un regime nazionale di responsabilità per colpa costituisce un fondamento diverso del difetto del prodotto quale definito all’articolo 6 della direttiva 85/374. Orbene, proprio tale differenza di fondamento costituisce il criterio che consente di determinare, conformemente all’articolo 13 di tale direttiva, se un regime di responsabilità nazionale possa essere invocato parallelamente al regime di responsabilità previsto da detta direttiva.

35

In tali circostanze, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 13 della direttiva 85/374 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che il danneggiato, vittima di un prodotto difettoso, chieda al produttore il risarcimento del danno subìto sulla base del regime generale della responsabilità per colpa, invocando il fatto che il prodotto che presenta un difetto noto al produttore è stato mantenuto in circolazione, o un’omissione del suo dovere di vigilanza per quanto riguarda i rischi che tale prodotto presenta, o qualsiasi altra condotta colpevole connessa a un difetto di sicurezza del prodotto difettoso.

Sulla terza questione

36

Con la sua terza questione, che occorre esaminare prima della seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 85/374 debba essere interpretato nel senso che il dies a quo del termine di prescrizione previsto da tale disposizione è fissato alla data in cui il ricorrente ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza sia del danno, manifestatosi in modo certo in relazione al prodotto difettoso, indipendentemente dalla sua successiva evoluzione, sia del difetto del prodotto e dell’identità del produttore, e che esso osta a che tale dies a quo possa essere fissato solo alla data di consolidamento del danno.

37

In via preliminare occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi della normativa di cui essa fa parte (v. sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 20, e del 19 dicembre 2024, Ford Italia, C‑157/23, EU:C:2024:1045, punto 42).

38

Per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 85/374, esso prevede che l’azione contro il produttore si prescrive «dopo un termine di tre anni a decorrere dalla data in cui il ricorrente ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del produttore». Pertanto, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che riguarda la data di consolidamento dello stato della vittima ‑ vale a dire la data in cui tale danno ha cessato di evolversi ‑ quale dies a quo del termine di prescrizione. Infatti, essa si limita a subordinare l’inizio della decorrenza di tale termine alla conoscenza di tre elementi tra i quali figura la conoscenza del danno, senza richiamare il consolidamento o la data di consolidamento di tale danno.

39

Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 85/374, da un lato occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 4 di quest’ultima, il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno. Dall’altro lato, occorre sottolineare che l’articolo 9 di detta direttiva definisce il danno come, in particolare, il danno causato dalla morte o da lesioni personali, mentre il nono considerando della medesima direttiva indica che la protezione del consumatore esige il risarcimento, tra l’altro, dei danni risultanti dalle lesioni personali. Tuttavia, da tali disposizioni o da tale considerando non si può dedurre che il risarcimento debba rispondere ad un regime particolare e sia condizionato dal consolidamento dello stato della vittima o dalla conoscenza da parte di quest’ultima dell’integralità del suo danno.

40

Inoltre, poiché l’articolo 11 di detta direttiva prevede che i diritti conferiti al danneggiato in applicazione della medesima direttiva si estinguono alla scadenza di dieci anni a decorrere dalla data in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, fissare il dies a quo del termine di prescrizione previsto da tale disposizione alla data di consolidamento del danno potrebbe pregiudicare l’effettività della tutela istituita dalla direttiva 85/374. In effetti, non si può escludere che il consolidamento del danno avvenga successivamente alla scadenza di tale termine di dieci anni a decorrere dalla data in cui è stato messo in circolazione il prodotto, di modo che il danneggiato si troverebbe nell’impossibilità di far valere la responsabilità del produttore.

41

Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 85/374, quest’ultima mira, come risulta dal suo primo considerando, a porre fine alla disparità delle legislazioni nazionali che può determinare disparità nel grado di protezione dei consumatori all’interno dell’Unione. L’uniformazione delle norme cui procede tale direttiva ha altresì lo scopo, secondo il suo undicesimo considerando, di circoscrivere, a livello dell’Unione, la responsabilità del produttore a un periodo di durata ragionevole. Infine, dal decimo considerando di tale direttiva risulta che sia il danneggiato sia il produttore hanno interesse a che l’azione di risarcimento sia soggetta ad un termine di prescrizione uniforme di tre anni. In tale contesto, una delle finalità dell’articolo 10 della direttiva 85/374 è di soddisfare le esigenze di certezza del diritto nell’interesse delle parti in causa (v., in tal senso, sentenza del 9 febbraio 2006, O’Byrne, C‑127/04, EU:C:2006:93, punto 26).

42

Orbene, fissare il dies a quo del termine di prescrizione di tre anni alla data di consolidamento del danno potrebbe pregiudicare questi diversi obiettivi. Infatti, come risulta dal punto 40 della presente sentenza, una siffatta interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 85/374 non garantirebbe necessariamente la tutela dei consumatori e il risarcimento dei danni loro arrecati da prodotti difettosi. Inoltre, ciò nuocerebbe alla salvaguardia della certezza del diritto, facendo dipendere l’attuazione del regime di responsabilità della direttiva 85/374 da una condizione aleatoria. A tal riguardo, si deve osservare che la data di consolidamento del danno, nel caso di una malattia evolutiva, è per sua natura incerta e potrebbe peraltro corrispondere a quella del decesso della vittima.

43

Per converso, anche in caso di danno consistente in una malattia evolutiva, fissare il dies a quo del termine di prescrizione di tre anni alla data in cui il ricorrente ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, nel senso che tale danno si è manifestato in modo certo in relazione al prodotto difettoso, indipendentemente dalla sua successiva evoluzione, nonché del difetto e dall’identità del produttore, consente di garantire il rispetto del principio della certezza del diritto sia nell’interesse del danneggiato sia del produttore. In particolare, ciò consente di stabilire una data certa e uniforme a partire dalla quale inizia a decorrere il termine di prescrizione di tre anni.

44

Infine, occorre sottolineare che una siffatta interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 85/374 non viola il diritto del danneggiato ad ottenere un risarcimento integrale del suo danno.

45

Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che un risarcimento adeguato ed integrale delle vittime di un prodotto difettoso deve essere garantito per i danni causati dalla morte o da lesioni personali che sono la conseguenza della difettosità dei prodotti entro i limiti stabiliti da tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, Boston Scientific Medizintechnik (C‑503/13 e C‑504/13, EU:C:2015:148, punti 45 e 46).

46

A tal riguardo, è tuttavia giocoforza constatare che, sebbene un siffatto risarcimento debba essere garantito, la direttiva 85/374 non disciplina tutti gli aspetti relativi a tale risarcimento.

47

Così, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 85/374, le disposizioni relative alla sospensione o all’interruzione della prescrizione, che rientrano nella competenza degli Stati membri, si applicano al termine previsto all’articolo 10, paragrafo 1 della stessa. Allo stesso modo, l’articolo 11 di tale direttiva dispone che i diritti conferiti al danneggiato si estinguono allo scadere di un termine di dieci anni a decorrere dalla data in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha causato il danno, a meno che, durante tale periodo, il danneggiato abbia avviato un procedimento giudiziario contro quest’ultimo. Pertanto, tale direttiva non osta a che, una volta proposta l’azione di risarcimento entro tali termini, questi ultimi siano interrotti o sospesi in forza del diritto nazionale, in attesa della successiva evoluzione della malattia, di modo che il ricorrente possa ottenere un risarcimento integrale del sofferto danno sulla base di detta direttiva. Tuttavia, la stessa direttiva non precisa le condizioni alle quali tali termini possono essere interrotti o sospesi.

48

Ciò considerato, in base al principio dell’autonomia procedurale e fatti salvi i principi di equivalenza e di effettività, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro fissare le norme che consentono un risarcimento adeguato e integrale dei danni causati da un prodotto difettoso (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2017, W e a., C‑621/15, EU:C:2017:484, punto 25).

49

Per quanto riguarda, più precisamente, il principio di effettività, esso esige, con riferimento alle modalità procedurali dei ricorsi destinati a garantire la salvaguardia dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, che tali modalità non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti così conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenza del 21 giugno 2017, W e a., C‑621/15, EU:C:2017:484, punto 26).

50

Alla luce delle considerazioni che precedono occorre rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 85/374 deve essere interpretato nel senso che il dies a quo del termine di prescrizione di tre anni previsto da tale disposizione è fissato alla data in cui il ricorrente ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza sia del danno, manifestatosi in modo certo in relazione al prodotto difettoso, indipendentemente dalla sua successiva evoluzione, sia del difetto del prodotto e dell’identità del produttore, e che esso osta a che tale dies a quo possa essere fissato solo alla data di consolidamento del danno.

Sulla seconda questione

51

In via preliminare, occorre, da un lato, osservare che la seconda questione del giudice del rinvio si inserisce in un contesto nazionale specifico. Dalla decisione di rinvio risulta che tale giudice chiede lumi, in sostanza, sulla validità dell’articolo 11 della direttiva 85/374 partendo dalla premessa che il termine di dieci anni da esso previsto a partire dal momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione, e al termine del quale i diritti conferiti da tale direttiva al danneggiato si estinguono, non è sufficiente per consentire a una vittima di una malattia evolutiva causata da un prodotto difettoso di proporre un’azione di risarcimento.

52

Infatti, secondo una giurisprudenza della Cour de cassation (Corte di cassazione) ricordata al punto 26 della presente sentenza, il dies a quo del termine di prescrizione di tre anni dell’azione di risarcimento, prevista all’articolo 10 di tale direttiva, il quale è trasposto nel diritto francese all’articolo 1245-16 del codice civile, dovrebbe scattare alla data di consolidamento del danno. Orbene, nel caso delle malattie evolutive, tale data di consolidamento può intervenire dopo tale termine di dieci anni, ossia dopo l’estinzione dei diritti conferiti alla vittima dalla direttiva 85/374, in applicazione del suo articolo 11. Pertanto, nell’ipotesi di una siffatta interpretazione dell’articolo 10 di tale direttiva, ciò significherebbe che l’azione di risarcimento, che potrebbe essere proposta solo una volta consolidato il danno, rischierebbe di essere priva di oggetto per i danneggiati vittime di malattie evolutive per le quali il consolidamento dello stato di salute avviene dopo dieci anni.

53

Tuttavia, dalla risposta fornita dalla Corte alla terza questione, che figura al punto 50 della presente sentenza, risulta che tale interpretazione non può essere accolta. Infatti, occorre interpretare l’articolo 10 della direttiva 85/374 nel senso che il dies a quo del termine di prescrizione previsto da tale disposizione è fissato alla data in cui il ricorrente ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza sia del danno, manifestatosi in modo certo in relazione al prodotto difettoso, indipendentemente dalla sua successiva evoluzione, sia del difetto del prodotto e dell’identità del produttore, e che esso osta a che tale dies a quo sia fissato alla data di consolidamento del danno.

54

Così definito, il dies a quo del termine di prescrizione previsto da tale articolo 10 può intervenire prima della scadenza del termine di dieci anni, stabilito all’articolo 11 della direttiva 85/374, anche nel caso dei danneggiati vittime di malattie evolutive, cosicché il diritto a un ricorso effettivo di tali danneggiati può essere garantito.

55

Dall’altro lato, è necessario sottolineare che, per costante giurisprudenza, nell’applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti a interpretarlo quanto più possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE (sentenza del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth, C‑569/16 e C‑570/16, EU:C:2018:871, punto 66 e giurisprudenza citata).

56

Si deve altresì insistere sul fatto che il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio, nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (sentenza del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth, C‑569/16 e C‑570/16, EU:C:2018:871, punto 67 nonché giurisprudenza citata).

57

Come dichiarato dalla Corte, l’esigenza di un’interpretazione conforme siffatta comporta in particolare l’obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva. Pertanto, un giudice nazionale non può, in particolare, validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare una disposizione nazionale conformemente al diritto dell’Unione per il solo fatto che detta disposizione è stata costantemente interpretata in un senso che è incompatibile con tale diritto (sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, punti 72 e 73 e giurisprudenza citata).

58

Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio assolvere, quanto più possibile, il suo obbligo derivante dal diritto dell’Unione e consistente nel verificare, alla luce dei principi ricordati nei tre punti precedenti della presente sentenza, se una siffatta interpretazione conforme sia possibile.

59

Ciò precisato, con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11 della direttiva 85/374, che prevede un termine di prescrizione di dieci anni a decorrere dalla data in cui il prodotto è stato messo in circolazione, sia valido alla luce dell’articolo 47 della Carta, in quanto il danneggiato, vittima di una malattia evolutiva causata da un prodotto difettoso, potrebbe vedersi privato del diritto di accesso al giudice tenuto conto delle specificità di una siffatta malattia.

60

Secondo una giurisprudenza costante, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta, non costituisce una prerogativa assoluta e, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, possono esservi apportate limitazioni a determinate condizioni. A tal riguardo, occorre, in primo luogo, che tali limitazioni siano previste dalla legge; in secondo luogo, che rispettino il contenuto essenziale dei diritti e delle libertà di cui trattasi e, in terzo luogo, che, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui [sentenza del 26 gennaio 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registrazione di dati biometrici e genetici da parte della polizia), C‑205/21, EU:C:2023:49, punto 89 e giurisprudenza citata].

61

Per quanto riguarda, anzitutto, la prima condizione di cui al punto precedente, il termine di prescrizione decennale è espressamente menzionato all’articolo 11 della direttiva 85/374. Nella sentenza del 2 dicembre 2009, Aventis Pasteur (C‑358/08, EU:C:2009:744), la Corte ha rilevato che tale articolo 11 deriva da una volontà di armonizzazione totale, a livello dell’Unione, in quanto prevede un termine uniforme alla scadenza del quale i diritti conferiti alla vittima dalla direttiva 85/374 si estinguono. Analogamente, detto articolo 11 fissa imperativamente il dies a quo di detto termine alla data in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno, e menziona come unica causa d’interruzione di detto termine la proposizione di un procedimento giudiziario contro tale produttore (v., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 2009, Aventis Pasteur, C‑358/08, EU:C:2009:744, punti 37 e 38).

62

Per quanto riguarda poi la seconda condizione relativa al rispetto del contenuto essenziale del diritto di accesso al giudice, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il contenuto essenziale del diritto a un ricorso effettivo, sancito all’articolo 47 della Carta, include, tra gli altri, l’elemento relativo alla facoltà, per il soggetto titolare del diritto stesso, di adire un giudice competente a garantire il rispetto dei diritti che gli sono attribuiti dal diritto dell’Unione. A tal fine, questo giudice deve essere in grado di esaminare tutte le questioni di diritto e di fatto rilevanti per risolvere la controversia di cui è investito [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2020, État luxembourgeois (Diritto di ricorso contro una richiesta di informazioni in materia fiscale), C‑245/19 e C‑246/19, EU:C:2020:795, punto 66 e giurisprudenza citata].

63

Nel caso di specie, la risposta alla terza questione consente di constatare che l’essenza stessa di tale diritto non è pregiudicata dal dispositivo istituito dalla direttiva 85/374.

64

Infatti, quando il danno consiste in una malattia evolutiva, dal punto 47 della presente sentenza risulta che la direttiva 85/374 consente, in ogni caso, al danneggiato vittima di una malattia evolutiva di adire un giudice competente al fine di far riconoscere sulla base di tale direttiva il danno subìto entro un termine di tre anni a decorrere dal giorno in cui il danno, correlato al difetto del prodotto, si è manifestato in modo certo, sicché tale danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza dell’esistenza di detto danno, indipendentemente dalla sua successiva evoluzione.

65

Parimenti, dai punti 53 e 54 della presente sentenza risulta che neanche il fatto che tale termine di prescrizione di tre anni sia racchiuso nel termine di dieci anni previsto all’articolo 11 di detta direttiva è idoneo a ledere questo diritto. Occorre ricordare, al riguardo, che il citato articolo 11 prevede l’interruzione di tale secondo termine qualora, durante detto periodo decennale, il danneggiato di cui trattasi avvii un procedimento giudiziario contro il produttore.

66

Peraltro, come risulta dall’esame della prima questione, l’istituzione di un siffatto regime fa salva l’eventuale applicazione di un regime nazionale di responsabilità contrattuale o extracontrattuale ovvero di un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva 85/374. Orbene, come risulta dall’articolo 13 e dal tredicesimo considerando di tale direttiva, quest’ultima lascia impregiudicata una siffatta applicazione (v., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 2009, Aventis Pasteur, C‑358/08, EU:C:2009:744, punto 43).

67

Inoltre, dal punto 47 di tale sentenza risulta che la direttiva 85/374 non osta neppure a che il danneggiato, dopo aver visto il suo danno riconosciuto sulla base di tale direttiva e ottenuto un indennizzo iniziale, possa poi chiedere, se necessario in più fasi, il risarcimento complementare di tale danno qualora esso dovesse evolversi, circostanza che spetta tuttavia agli Stati membri prevedere.

68

Per quanto riguarda, infine, la terza condizione, la Corte ha rilevato che, come risulta dal decimo considerando della direttiva 85/374, l’uniformazione delle norme di prescrizione perseguita da tale direttiva è stata voluta dal legislatore dell’Unione nell’interesse sia del danneggiato sia del produttore (sentenza del 2 dicembre 2009, Aventis Pasteur, C‑358/08, EU:C:2009:744, punto 39).

69

Detta uniformazione rientra, da un lato, nel contesto dell’obiettivo generale, formulato al primo considerando della direttiva 85/374, consistente nel porre fine alle disparità esistenti nei diritti nazionali, che sono idonee a comportare differenze nel grado di protezione del consumatore in seno all’Unione. D’altro lato, ai sensi del suo undicesimo considerando, la direttiva 85/374 è intesa a circoscrivere, a livello dell’Unione, la responsabilità del produttore ad un periodo di durata ragionevole alla luce del fatto che nel corso del tempo i prodotti si deteriorano, le norme di sicurezza diventano più rigorose e le conoscenze tecnologiche e scientifiche migliorano (sentenza del 2 dicembre 2009, Aventis Pasteur, C‑358/08, EU:C:2009:744, punti 40 e 41).

70

La Corte ha altresì rilevato che la volontà del legislatore dell’Unione consiste nel contenere entro limiti temporali specifici il regime di responsabilità senza colpa istituito dalla direttiva 85/374. Invero, si deve tener conto del fatto che tale regime comporta per il produttore un onere superiore a quello di un regime classico di responsabilità, e ciò allo scopo di non ostacolare l’innovazione tecnologica e di garantire la possibilità di copertura assicurativa dei rischi legati a tale specifica responsabilità (v., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 2009, Aventis Pasteur, C‑358/08, EU:C:2009:744, punto 42).

71

Del resto, si deve ricordare che la Corte ha riconosciuto che la tutela del consumatore non è assoluta e che la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto, è compatibile con il diritto dell’Unione (sentenza del 22 aprile 2021, Profi Credit Slovakia, C‑485/19, EU:C:2021:313, punto 57 e giurisprudenza citata).

72

Occorre inoltre rilevare che la situazione di un danneggiato vittima di una malattia evolutiva differisce da quella di un danneggiato vittima di una malattia latente.

73

In quest’ultima ipotesi, è vero che, nella sua sentenza dell’11 marzo 2014, Howald Moor e a. c. Svizzera (CE:ECHR:2014:0311JUD005206710, §§ 78 e 79), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che l’«impossibilità [per una vittima] di sapere che soffre di una determinata malattia [costituiva] una circostanza [che] dovrebbe essere presa in considerazione nel calcolo del periodo di decadenza o di prescrizione». Alla luce di tali circostanze eccezionali, detto giudice ha potuto ritenere che l’applicazione di siffatti termini avesse limitato, nella sua stessa sostanza, il diritto di accesso di un danneggiato a un giudice.

74

Tuttavia, se il danneggiato, vittima di una malattia evolutiva, si trova in una situazione di incertezza per quanto riguarda l’evoluzione del suo stato, esso non è privato dell’accesso al giudice poiché è possibile che il danno correlato in modo certo al difetto del prodotto si manifesti entro il termine decennale previsto all’articolo 11 della direttiva 85/374, cosicché i suoi diritti non vengono pregiudicati.

75

Pertanto, i principi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha elaborato nella sua sentenza dell’11 marzo 2014, Howald Moor e a. c. Svizzera (CE:ECHR:2014:0311JUD005206710) non possono essere addotti per contestare la validità dell’articolo 11 della direttiva 85/374 nel caso di un danneggiato vittima di una malattia evolutiva dovuta a un prodotto difettoso.

76

Da quanto precede risulta che l’esame della seconda questione non ha messo in luce alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 11 della direttiva 85/374.

Sulle spese

77

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 13 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a che il danneggiato, vittima di un prodotto difettoso, chieda al produttore il risarcimento del danno subìto sulla base del regime generale della responsabilità per colpa, invocando il fatto che il prodotto che presenta un difetto noto al produttore è stato mantenuto in circolazione, o un’omissione del suo dovere di vigilanza per quanto riguarda i rischi che tale prodotto presenta, o qualsiasi altra condotta colpevole connessa a un difetto di sicurezza del prodotto difettoso.

 

2)

L’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 85/374

deve essere interpretato nel senso che:

il dies a quo del termine di prescrizione di tre anni previsto da tale disposizione è fissato alla data in cui il ricorrente ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza sia del danno, manifestatosi in modo certo in relazione al prodotto difettoso, indipendentemente dalla sua successiva evoluzione, sia del difetto del prodotto e dell’identità del produttore, e che esso osta a che tale dies a quo possa essere fissato solo alla data di consolidamento del danno.

 

3)

L’esame della seconda questione non ha messo in luce alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 11 della direttiva 85/374.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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