Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 gennaio 2026.#W contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond.#Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articolo 23, paragrafo 1 – Accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente protezione internazionale – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 4, articolo 18 e articolo 19, paragrafo 2 – Principio di non- refoulement (non respingimento) – Articolo 47, secondo comma – Diritto a un equo processo – Indagine nel paese d’origine del richiedente – Rigetto di una domanda di protezione internazionale e adozione di una decisione di rimpatrio – Accesso del giudice di primo grado e del richiedente alle informazioni relative al modo in cui l’indagine è stata condotta nel paese d’origine del richiedente – Portata dei diritti della difesa e del diritto a un ricorso effettivo – Relazione con il principio di non respingimento.#Causa C-431/24.

ECLI:EU:C:2026:53Eu Chamb 05 C29 gen 2026

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

29 gennaio 2026 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articolo 23, paragrafo 1 – Accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente protezione internazionale – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 4, articolo 18 e articolo 19, paragrafo 2 – Principio di non- refoulement (non respingimento) – Articolo 47, secondo comma – Diritto a un equo processo – Indagine nel paese d’origine del richiedente – Rigetto di una domanda di protezione internazionale e adozione di una decisione di rimpatrio – Accesso del giudice di primo grado e del richiedente alle informazioni relative al modo in cui l’indagine è stata condotta nel paese d’origine del richiedente – Portata dei diritti della difesa e del diritto a un ricorso effettivo – Relazione con il principio di non respingimento»

Nella causa C‑431/24 [Multan] ( i ),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Tribunale dell’Aia, sede di Roermond, Paesi Bassi), con decisione del 20 giugno 2024, pervenuta in cancelleria il 20 giugno 2024, nel procedimento

W

contro

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, J. Passer, E. Regan (relatore), D. Gratsias e B. Smulders, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–

per W, da N.C. Blomjous, advocaat;

–

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J.M. Hoogveld, in qualità di agenti;

–

per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;

–

per la Commissione europea, da A. Azema, M. Debieuvre, A. Katsimerou e F. van Schaik, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5 e dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98), dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60), nonché dell’articolo 4, dell’articolo 19, paragrafo 2, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra W e lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza, Paesi Bassi) (in prosieguo: il «Segretario di Stato») in merito alle informazioni che, da un lato, devono essere messe a disposizione di W e, dall’altro, devono essere prese in considerazione dal giudice investito del ricorso proposto da W avverso la decisione di rigetto della sua domanda di protezione internazionale nonché avverso la decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2008/115

3

L’articolo 5 della direttiva 2008/115, intitolato «Non-refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute», è così formulato:

«Nell’applicazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono nella debita considerazione:

a)

l’interesse superiore del bambino;

b)

la vita familiare;

c)

le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato;

e rispettano il principio di non-refoulement».

4

L’articolo 13 di tale direttiva, intitolato «Mezzi di ricorso», nel paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Al cittadino di un paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, o per chiederne la revisione dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali che offrono garanzie di indipendenza».

Direttiva 2013/32

5

I considerando 3 e 12 della direttiva 2013/32 sono così formulati:

«(3)

Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all’istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull’applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 [Recueil des Traités des Nations unis, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967[, relativo allo status di rifugiato] (‟convenzione di Ginevra”), affermando in questo modo il principio di ‟non-refoulement” (non respingimento) e garantendo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione.

(…)

(12)

Obiettivo principale della presente direttiva è sviluppare ulteriormente le norme relative alle procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, così da istituire una procedura comune di asilo nell’Unione [europea]».

6

L’articolo 23 di detta direttiva, intitolato «Ambito di applicazione dell’assistenza e della rappresentanza legali», nel paragrafo 1 così dispone:

«Gli Stati membri provvedono affinché l’avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, che assiste o rappresenta un richiedente a norma del diritto nazionale, abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente sulla cui base (…) è o sarà presa una decisione.

Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione, qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi all’esame delle domande di protezione internazionale da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri siano compromesse. In tal caso gli Stati membri:

a)

aprono l’accesso a tali informazioni o fonti alle autorità di cui al capo V; e

b)

stabiliscono nel diritto nazionale procedure che garantiscano il rispetto dei diritti di difesa del richiedente.

Con riguardo alla lettera b), gli Stati membri possono, in particolare, dare accesso a dette informazioni o fonti all’avvocato o ad altro consulente legale che abbia subito un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l’esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale».

7

Ai sensi dell’articolo 30 di detta direttiva, intitolato «Raccolta di informazioni su singoli casi»:

«Per l’esame di singoli casi, gli Stati membri:

a)

non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave le informazioni relative alle singole domande di protezione internazionale o il fatto che sia stata presentata una domanda;

b)

non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda, e che potrebbero nuocere all’incolumità fisica del richiedente o delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d’origine».

8

L’articolo 46 della medesima direttiva, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo», contenuto nel capo V della stessa, è così formulato:

«1.   Gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

a)

la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione:

i)

di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria;

(…)

3.   Per conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9)], quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.

(…)».

Diritto dei Paesi Bassi

9

L’Algemene wet bestuursrecht (codice di diritto amministrativo), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«Awb»), nel suo articolo 8:29 prevede quanto segue:

«1.   Se hanno seri motivi per farlo, le parti tenute a fornire informazioni o a produrre documenti possono rifiutarsi di fornire le informazioni o di produrre i documenti o possono dichiarare al giudice amministrativo che solo quest’ultimo potrà prendere conoscenza di tali informazioni o documenti.

(…)

3.   Il giudice amministrativo decide se il rifiuto o la limitazione della consultazione di cui al paragrafo 1 siano fondati.

4.   Se il giudice amministrativo decide che il rifiuto è fondato, non sussiste nessun obbligo.

5.   Se il giudice amministrativo decide che la limitazione della consultazione è fondata, esso può pronunciarsi sulla base delle informazioni o degli atti di cui trattasi solo con il consenso delle altre parti. Qualora il consenso sia negato, la causa è rinviata ad un’altra sezione.

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10

Il ricorrente nel procedimento principale, nato nel 1986, è un cristiano originario del Pakistan. Fino al suo arrivo nei Paesi Bassi detto ricorrente ha vissuto nel suo paese di origine. Il 31 agosto 2014 egli ha presentato una prima domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi. La decisione che dichiara infondata tale domanda comprende una decisione di rimpatrio corredata di un termine per la partenza volontaria.

11

Il 26 novembre 2016 è stata emessa una fatwa nei confronti del ricorrente nel procedimento principale, con l’invito a tutti i credenti ad assassinare lui e sua sorella. I nomi del ricorrente, di sua sorella e del loro padre, nonché il loro luogo di residenza in Pakistan, sono menzionati in tale fatwa. Viene altresì precisato che detto ricorrente era proprietario di una rete di trasmissioni via cavo e che intendeva fare opera di evangelizzazione tramite il suo canale. È altresì menzionato il nome del mufti che ha emesso detta fatwa nonché un invito a inviare copie della stessa fatwa ai presidenti di tutte le moschee e scuole coraniche del luogo di residenza dello stesso ricorrente.

12

Il 21 novembre 2018 il ricorrente nel procedimento principale ha presentato un’ulteriore domanda di protezione internazionale. Egli ha motivato tale nuova domanda, al pari di quanto fatto per la prima, con la circostanza che era cristiano e che, per questa sola ragione, temeva di essere perseguitato in Pakistan. Egli ha inoltre dichiarato di aver svolto attività di evangelizzazione in Pakistan, che una fatwa era stata emessa nei suoi confronti per tale motivo e che attualmente svolgeva attività di evangelizzazione nei Paesi Bassi. A sostegno della sua narrazione egli, in particolare, ha reso alcune dichiarazioni, ha prodotto una copia di detta fatwa, che è stata dichiarata legale da un tribunale in Pakistan, e ha prodotto altri documenti.

13

Il 26 giugno 2020 il Segretario di Stato ha chiesto al minister van Buitenlandse Zaken (Ministro degli Affari esteri, Paesi Bassi) di redigere un memorandum individuale (in prosieguo: il «memorandum individuale»). Il Segretario di Stato aveva formulato alcuni quesiti volti a stabilire se il cittadino di paese terzo in questione avesse bisogno di protezione internazionale. Il Ministro degli Affari esteri ha svolto indagini nel paese di origine di tale cittadino al fine di rispondere a dette domande.

14

Il giudice del rinvio spiega che dalla giurisprudenza del Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi) risulta che, se il memorandum individuale fornisce informazioni in modo imparziale, obiettivo e trasparente, il Segretario di Stato ha diritto di fare affidamento sull’esattezza di tali informazioni quando adotta una decisione, a meno che non esistano prove concrete che consentano di dubitare dell’esattezza di dette informazioni.

15

Il 12 marzo 2021 il Ministro degli Affari esteri ha riportato i risultati dell’indagine nel memorandum individuale e li ha messi a disposizione del Segretario di Stato. Egli ha altresì invitato quest’ultimo a trasmettere al ricorrente nel procedimento principale o al suo rappresentante il medesimo memorandum individuale e una versione espurgata dei documenti a sostegno di quest’ultimo, vale a dire un memorandum del 2 luglio 2020, inviato al responsabile dell’ambasciata del Regno dei Paesi Bassi in Pakistan, e un verbale d’indagine non datato di quest’ultimo (in prosieguo: i «documenti giustificativi»).

16

Il giudice del rinvio ha altresì precisato che i risultati di tale indagine sono stati sottoposti a un controllo detto «Controllo REK», effettuato dalla squadra Onderzoek en Expertise Land en Taal (Indagini e perizie paese e lingua; in prosieguo: il «TOELT»), la quale fa capo all’Immigratie- en Naturalisatiedienst (servizio per l’immigrazione e le naturalizzazioni, Paesi Bassi). Conformemente ai criteri applicabili a tale controllo, il TOELT valuta i memorandum individuali partendo dal presupposto che l’identità dell’interessato non dev’essere divulgata alle autorità del paese d’origine, che si presumono responsabili delle persecuzioni, e che nel corso di detta indagine non si deve menzionare che essa viene effettuata in nome delle autorità dei Paesi Bassi. Quando il memorandum individuale di cui trattasi soddisfa un certo numero di condizioni esso è qualificato come parere di esperti, e su di esso l’autorità incaricata dell’esame della domanda di protezione internazionale può basarsi per prendere la sua decisione. Nel caso di specie il TOELT, la cui lettera è stata allegata al memorandum individuale e ai documenti di supporto espurgati, ha dichiarato che, a seguito dell’esame di tali documenti, si è concluso che tale memorandum era stato redatto con diligenza e che era comprensibile in termini di contenuto e procedura.

17

Con decisione del 31 maggio 2022 il Segretario di Stato ha respinto la domanda di protezione internazionale in quanto manifestamente infondata. Tale decisione comprende una decisione di rimpatrio, che non prevede un periodo di partenza volontaria, e un divieto d’ingresso per un periodo di due anni.

18

Il ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso avverso detta decisione dinanzi al rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Tribunale dell’Aia, sede di Roermond, Paesi Bassi), giudice del rinvio, nel quale ha sostenuto, in particolare, che il Segretario di Stato aveva violato il principio del diritto dell’Unione del rispetto dei diritti della difesa, non avendogli dato pieno accesso ai documenti giustificativi.

19

Il 9 gennaio 2023 il giudice del rinvio ha chiesto al Ministro degli Affari esteri di trasmettergli i documenti giustificativi. Il 23 gennaio 2023 tale ministro ha fornito i documenti giustificativi non espurgati e ha presentato una domanda ai sensi dell’articolo 8:29, paragrafo 1, Awb. In questa domanda il citato ministro ha dichiarato che seri motivi giustificavano che solo il giudice del rinvio avesse accesso a talune parti di detti documenti.

20

Il 23 febbraio 2023 una sezione del giudice del rinvio diversa da quella investita della controversia principale ha emesso una decisione ai sensi dell’articolo 8:29, paragrafo 3, Awb. In tale decisione quest’ultima ha ritenuto che fosse giustificato limitare la divulgazione dei documenti giustificativi al solo giudice del rinvio in quanto taluni interessi invocati dal Ministro degli Affari esteri, vale a dire, in primo luogo, la tutela delle fonti, in secondo luogo, la tutela dei metodi e delle tecniche utilizzati nell’ambito dell’indagine, in terzo luogo, la tutela della vita privata di un terzo non coinvolto nell’indagine nonché, in quarto luogo, la prevenzione di qualsiasi danno sproporzionato, prevalevano sull’interesse del ricorrente nel procedimento principale a visionare l’integralità di tali documenti.

21

Il 9 marzo 2023 le parti nel procedimento principale sono state invitate, conformemente alle norme previste dall’Awb, ad autorizzare il collegio giudicante, che si sarebbe pronunciato sulla legittimità della decisione di protezione internazionale nel procedimento principale, ad esaminare i documenti giustificativi non espurgati. Il 23 marzo 2023 il Segretario di Stato ha comunicato che autorizzava tale collegio giudicante a tener conto dei documenti giustificativi nell’ambito dell’esame della causa, mentre il ricorrente nel procedimento principale ha dichiarato che non avrebbe dato il suo consenso per il momento, poiché riteneva che la procedura prevista all’articolo 8:29 Awb fosse contraria al diritto dell’Unione.

22

Il giudice del rinvio ritiene che la procedura prevista dall’articolo 8:29 Awb, quale interpretata dai giudici dei Paesi Bassi, sia incompatibile con l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, quale interpretato dalla Corte nella sentenza del 22 settembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e a. (C‑159/21, EU:C:2022:708). Infatti la condizione enunciata nell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), di tale direttiva non sarebbe soddisfatta, dal momento che non è stata adottata nessuna misura sufficiente a garantire il rispetto dei diritti della difesa, come imposto da tale disposizione. Inoltre, tale procedura non garantirebbe neppure che la condizione prevista dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), di detta direttiva sia sempre soddisfatta. Infatti, mentre quest’ultima disposizione prevederebbe che il giudice competente debba avere accesso alle informazioni rilevanti, tale giudice, al fine di valutare la legittimità della decisione relativa alla domanda di protezione internazionale, avrebbe accesso, conformemente alla normativa dei Paesi Bassi, alla versione non espurgata dei documenti sottesi al memorandum individuale solo qualora le parti vi acconsentano. Risulterebbe, del resto, dal tenore letterale e dall’obiettivo di detta disposizione che tale accesso è incondizionato e non può quindi essere subordinato al consenso delle parti.

23

In tale contesto il giudice del rinvio si chiede se, nel caso di specie, il modo in cui il memorandum individuale è stato elaborato, e quindi il modo in cui il Ministro degli Affari esteri ha condotto l’indagine per rispondere alle domande del Segretario di Stato, rientrino tra le informazioni disciplinate dall’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, nel qual caso il giudice competente e il richiedente protezione internazionale dovrebbero ottenere un accesso a tali informazioni secondo le modalità previste dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), di tale direttiva. Infatti, una risposta a tale questione risulterebbe necessaria in quanto il modo in cui l’indagine è stata condotta dalle autorità nazionali è idoneo, di per sé, a suscitare un rischio di violazione del principio di non respingimento.

24

Nel caso di specie il ricorrente nel procedimento principale nutrirebbe timore non per le autorità del suo Stato di origine, bensì per un capo spirituale e per i suoi discepoli, cosicché la garanzia che non vi sia stato nessun contatto con tali autorità non significherebbe automaticamente che l’indagine sia stata realizzata conformemente alle direttive applicabili alle indagini nell’ambito dell’asilo. Parimenti, neppure il fatto che non sia stato rivelato che l’indagine sia stata svolta ai fini di una domanda di protezione internazionale presentata da tale richiedente nei Paesi Bassi garantirebbe che i motivi di tale indagine non siano stati divulgati.

25

Inoltre, poiché il Ministro degli Affari esteri non è un’«autorità accertante», ai sensi dell’articolo 2, lettera f), della direttiva 2013/32, quest’ultimo potrebbe non disporre dell’esperienza sufficiente per valutare adeguatamente il rischio di violazione del principio di non respingimento, derivante dal fatto che la propria indagine potrebbe aver esposto il ricorrente nel procedimento principale a un rischio siffatto.

26

Inoltre, la tutela offerta dall’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 nonché dagli articoli 4 e 47 della Carta non sarebbe pienamente garantita qualora il rispetto dei diritti della difesa non si estendesse al modo in cui le informazioni contenute nella pratica sono state raccolte e ottenute.

27

Nel caso in cui la Corte constatasse che l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 dev’essere interpretato nel senso che le informazioni sul modo in cui gli elementi contenuti nel fascicolo del richiedente protezione internazionale sono stati raccolti e ottenuti non fanno parte delle informazioni contenute nella pratica, ai sensi di tale disposizione, il giudice del rinvio si chiede se esso debba poter accedere a tale categoria di informazioni e averne conoscenza sulla base degli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115.

28

In tale contesto, il rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Tribunale dell’Aia, sede di Roermond), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«(1)

Se l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva [2013/32], in combinato disposto con l’articolo 46, paragrafo 1, della medesima direttiva, e in considerazione degli articoli 4 e 47 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che le informazioni contenute nella pratica del richiedente (…), sulla cui base è o sarà presa una decisione, includono altresì le informazioni (…) relative alle modalità di raccolta e reperimento delle stesse.

(2)

Se l’articolo 5 della direttiva [2008/115,] in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 1, della medesima direttiva, e in considerazione degli articoli 4, 19, paragrafo 2, e 47 della [Carta], imponga all’autorità giudiziaria che controlla la legittimità di una decisione di rimpatrio di accertare le modalità di raccolta e reperimento delle informazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/32».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

29

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 46 di tale direttiva e alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un ricorso dinanzi a un giudice nazionale chiamato a statuire sulla legittimità di una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale e di una decisione di rimpatrio, adottata nei confronti del cittadino di un paese terzo che abbia presentato tale domanda, informazioni relative al modo in cui un’indagine è stata condotta dalle autorità dello Stato membro ospitante nel paese d’origine di tale cittadino al fine di verificare la fondatezza di detta domanda rientrano nella nozione di «informazioni contenute nella pratica del richiedente sulla cui base è o sarà presa una decisione», ai sensi di tale disposizione, cosicché il richiedente protezione internazionale e il giudice competente devono poter accedere a tali informazioni secondo le modalità previste dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), di detta direttiva.

30

Nel caso di specie, il giudice del rinvio ritiene che un rischio di violazione del principio di non respingimento per il cittadino di un paese terzo interessato possa derivare dal modo in cui l’indagine è stata condotta dal Ministro degli Affari esteri nel paese di origine di quest’ultimo. Secondo tale giudice, qualora esso non disponesse della facoltà di accedere alle informazioni relative al modo in cui tale indagine è stata effettuata, esso non sarebbe neppure pienamente in grado di valutare tale rischio e, in definitiva, la questione se tale cittadino possa essere allontanato verso il suo paese d’origine. Detto giudice sottolinea che il Ministro degli Affari esteri predispone un «verbale d’indagine» per ogni memorandum individuale da lui redatto, di modo che, in linea di principio, le informazioni sul modo in cui l’indagine è stata condotta nel procedimento principale sono disponibili.

31

A tal riguardo occorre ricordare che il principio di non respingimento è garantito, quale diritto fondamentale, dall’articolo 18 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra, nonché dall’articolo 19, paragrafo 2, della Carta (sentenza del 17 ottobre 2024, Ararat, C‑156/23, EU:C:2024:892, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

32

Quest’ultima disposizione, in combinato disposto con l’articolo 4 della Carta, vieta in termini assoluti, indipendentemente dal comportamento della persona interessata, l’allontanamento, l’espulsione o l’estradizione verso uno Stato in cui esista un rischio serio che tale persona sia sottoposta alla pena di morte, alla tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti [sentenze del 6 luglio 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Rifugiato che ha commesso un reato grave), C‑663/21, EU:C:2023:540, punto 36, e del 17 ottobre 2024, Ararat, C‑156/23, EU:C:2024:892, punto 36].

33

Orbene, dai considerando 3 e 12 della direttiva 2013/32 risulta che quest’ultima ha come obiettivo principale quello di sviluppare ulteriormente le norme relative alle procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, nel quadro dell’istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo fondato sulla Convenzione di Ginevra nel rispetto, in particolare, del principio di non respingimento, secondo il quale nessuno dev’essere rinviato in un luogo in cui rischi nuovamente di essere perseguitato.

34

Inoltre l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 attua il diritto di accesso alla pratica nell’ambito delle procedure relative a domande di protezione internazionale, prevedendo che l’avvocato che assiste o rappresenta il richiedente abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica di quest’ultimo sulla cui base è o sarà adottata una decisione [sentenza del 1o dicembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Accesso al fascicolo in materia di asilo), C‑564/21, EU:C:2022:951, punto 34].

35

In tale contesto occorre rilevare che il fatto che il rischio di una violazione del principio di non respingimento possa derivare dal modo in cui è condotta un’indagine, da parte di un’autorità nazionale, nel paese di origine di un richiedente protezione internazionale è confermato dall’articolo 30 della direttiva 2013/32 il quale prevede espressamente, nella sua lettera b), che, ai fini della raccolta di informazioni relative a casi particolari, gli Stati membri «non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda, e che potrebbero nuocere all’incolumità fisica del richiedente o delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d’origine».

36

Nella stessa ottica l’articolo 30, lettera a), della direttiva 2013/32 dispone che, ai fini della raccolta di informazioni su casi particolari, gli Stati membri «non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave le informazioni relative alle singole domande di protezione internazionale o il fatto che sia stata presentata una domanda».

37

Orbene, un richiedente protezione internazionale dev’essere in grado di affermare il suo diritto ad essere tutelato nei confronti di una siffatta divulgazione, basandosi su elementi pertinenti relativi al modo in cui l’indagine è stata condotta nel suo paese d’origine. Analogamente, il giudice nazionale investito del ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale deve poter controllare il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi ad essi incombenti ai sensi dell’articolo 30, lettera a), della direttiva 2013/32.

38

Da quanto precede risulta che informazioni quali i documenti giustificativi, tra cui il verbale d’indagine di cui trattasi nel procedimento principale, devono essere considerate rientranti nella nozione di «informazioni contenute nella pratica del richiedente sulla cui base è o sarà presa una decisione», ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, nella misura in cui sono rilevanti ai fini, da un lato, dell’accesso dell’interessato a tali informazioni, al fine di poter esercitare pienamente i suoi diritti della difesa nei confronti della decisione di rigetto della sua domanda di protezione internazionale e, dall’altro, della valutazione, effettuata dal giudice investito di un ricorso avverso una siffatta decisione, dell’osservanza dell’articolo 30 di tale direttiva e, in definitiva, del principio di non respingimento.

39

Occorre aggiungere che sebbene, nel caso di specie, l’autorità accertante non abbia avuto un accesso completo e diretto a dette informazioni resta il fatto che esse fanno parte della «pratica del richiedente sulla cui base è o sarà presa una decisione», ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2013/32. Infatti tale circostanza non incide affatto sulla rilevanza di dette informazioni, al fine di garantire l’effettività del ricorso proposto dal cittadino di un paese terzo interessato avverso la decisione di rigetto della sua domanda di protezione internazionale né al fine di consentire la valutazione, da parte del giudice del rinvio, del rispetto del principio di non respingimento. Di conseguenza si deve ritenere che l’obbligo incombente a tale giudice di tener conto di tutti gli elementi che possano essere rilevanti ai fini della sua futura decisione si applichi, allo stesso modo, alle informazioni quali i documenti giustificativi, tra cui il verbale d’indagine di cui trattasi nel procedimento principale, le quali, in linea di principio, dovranno essere messe parimenti a disposizione di detto cittadino.

40

L’interpretazione accolta nei punti 38 e 39 della presente sentenza è corroborata dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 nonché dall’articolo 47 della Carta.

41

Da un lato, conformemente al suo titolo l’articolo 46 della direttiva 2013/32 riguarda il diritto a un ricorso effettivo dei richiedenti protezione internazionale. Nel suo paragrafo 1 detto articolo 46 riconosce a tali richiedenti un siffatto diritto a un ricorso effettivo, dinanzi a un giudice, avverso le decisioni relative alla loro domanda. Il paragrafo 3 del medesimo articolo 46 definisce la portata di tale diritto, precisando che gli Stati membri vincolati dalla citata direttiva devono garantire che il giudice, dinanzi al quale è contestata la decisione relativa alla domanda di protezione internazionale, proceda a un «esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva [2011/95]» (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2025, Barouk, C‑283/24, EU:C:2025:236, punto 24).

42

Orbene, secondo una giurisprudenza costante l’aggettivo «completo», di cui all’articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, conferma che il giudice è tenuto a esaminare, in particolare, gli elementi di cui l’autorità accertante ha tenuto o avrebbe dovuto tener conto (v. sentenza del 3 aprile 2025, Barouk, C‑283/24, EU:C:2025:236, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

43

Ne consegue che tale giudice deve poter esaminare le informazioni relative al modo in cui l’indagine è stata condotta nel paese di origine del cittadino di un paese terzo interessato, quando ritiene che tali informazioni siano rilevanti al fine di valutare pienamente il rischio di violazione del principio di non respingimento.

44

D’altro canto, il diritto a un equo processo, garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, comprende il rispetto dei diritti della difesa i quali implicano, ai sensi di tale comma, la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. Questi ultimi devono essere rispettati in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona, che possa sfociare in un atto lesivo. L’esercizio effettivo di tali diritti ha come corollario necessario il diritto di accesso al fascicolo [sentenza del 1o dicembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Accesso al fascicolo in materia di asilo), C‑564/21, EU:C:2022:951, punto 36 e giurisprudenza ivi citata].

45

Orbene, la Corte ha dichiarato che la persona interessata da un atto che le arrechi pregiudizio ha il diritto di procedere ad un esame di tutti i documenti contenuti nel fascicolo istruttorio che possano essere rilevanti per la sua difesa, e che non può spettare alla sola autorità che ha adottato tale atto determinare i documenti utili a questo fine [v., in tal senso, sentenza del 1o dicembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Accesso al fascicolo in materia di asilo), C‑564/21, EU:C:2022:951, punti 38 e 39 nonché giurisprudenza ivi citata]. L’esercizio di tale diritto può essere tuttavia limitato nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

46

Per quanto riguarda le conseguenze del fatto che informazioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale debbano essere considerate rientranti nella nozione di «informazioni contenute nella pratica del richiedente sulla cui base è o sarà presa una decisione», ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2013/32, come osserva, in sostanza, il giudice del rinvio, dalla formulazione stessa dell’articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva risulta che il giudice investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale deve avere accesso a tutte le informazioni che possano essere rilevanti ai fini della sua decisione, persino qualora la divulgazione di alcune di tali informazioni sia limitata nel caso del richiedente, in applicazione dell’eccezione prevista da tale disposizione.

47

Infatti la Corte ha sottolineato che l’accesso al fascicolo da parte sia della persona interessata sia del giudice competente costituiscono due requisiti distinti e cumulativi, e che la facoltà di detto giudice di accedere al fascicolo non può sostituirsi all’accesso al fascicolo da parte di tale persona o del suo consulente (sentenza del 22 settembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e a., C‑159/21, EU:C:2022:708, punti 57 e 59).

48

Per quanto riguarda quindi l’accesso al fascicolo da parte dell’interessato o del suo consulente, da una giurisprudenza costante risulta che i diritti fondamentali, quali il rispetto dei diritti della difesa ai sensi dell’articolo 47 della Carta, compreso il diritto alla divulgazione dei documenti rilevanti per la difesa, non costituiscono prerogative assolute ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non implichino, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti [sentenza del 1o dicembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Accesso al fascicolo in materia di asilo), C‑564/21, EU:C:2022:951, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].

49

L’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 si inserisce in quest’ottica in quanto prevede espressamente che gli Stati membri possano «derogare» al diritto del richiedente di accedere alla sua pratica in alcune, ben precise ipotesi, ossia «qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi all’esame delle domande di protezione internazionale da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri siano compromesse». In casi siffatti gli Stati membri, a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), della citata direttiva, devono consentire l’accesso a tali informazioni o fonti alle autorità di cui al capo V di detta direttiva, ossia ai giudici investiti di un ricorso quale quello di cui al procedimento principale e, in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della medesima direttiva, devono stabilire, nel loro ordinamento nazionale, procedure che garantiscano il rispetto dei diritti della difesa del richiedente.

50

Riguardo a queste ultime procedure, conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2013/32 gli Stati membri possono, in particolare, dare accesso a dette informazioni o fonti all’avvocato o ad altro consulente legale che sia stato sottoposto a un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni siano rilevanti per l’esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale.

51

Da ciò consegue che, fatti salvi, se del caso, gli elementi per i quali l’autorità interessata chieda la riservatezza per obiettivi di interesse generale ricordati al punto 49 della presente sentenza, il rappresentante del richiedente deve beneficiare di un accesso a tutti gli elementi che possano essere rilevanti ai fini dell’esito del procedimento giurisdizionale, quali presentati al giudice competente, al fine di poter discutere sui medesimi nell’ambito di un dibattito in contraddittorio. Un siffatto obbligo è necessario per garantire pienamente i diritti della difesa del richiedente e l’effettività del ricorso di cui tale giudice è investito [v., in tal senso, sentenza del 1o dicembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Accesso al fascicolo in materia di asilo), C‑564/21, EU:C:2022:951, punti da 41 a 43 e 56 nonché giurisprudenza ivi citata].

52

Per quanto riguarda l’esistenza di obiettivi legittimi che ostino alla divulgazione al richiedente di talune informazioni che possano essere rilevanti, la Corte ha dichiarato che spetta al giudice del rinvio verificare se esistano obiettivi del genere, ricercando un equilibrio tra i diritti della difesa del richiedente e gli obiettivi invocati [v., in tal senso, sentenza del 1o dicembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Accesso al fascicolo in materia di asilo), C‑564/21, EU:C:2022:951, punto 44 e giurisprudenza ivi citata].

53

Quando si ritiene che uno o più obiettivi giustifichino la mancata divulgazione di informazioni al richiedente, la stessa direttiva 2013/32 si riferisce, nel suo articolo 23, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), alla facoltà di concedere l’accesso a tali informazioni all’avvocato del richiedente o a un altro consulente di quest’ultimo che sia stato sottoposto a un controllo di sicurezza al fine, per gli Stati membri, di adempiere l’obbligo ad essi incombente di garantire il rispetto dei diritti della difesa di tale richiedente. Tuttavia, dalla formulazione di detto articolo e, segnatamente, dall’uso dell’espressione «in particolare» risulta che tale facoltà è menzionata in questa disposizione solo a titolo esemplificativo e che, pertanto, essa non costituisce l’unica facoltà concessa agli Stati membri per conformarsi all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della citata direttiva (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e a., C‑159/21, EU:C:2022:708, punto 42).

54

Pertanto, dato che la direttiva 2013/32 non prescrive in che modo gli Stati membri debbano garantire il rispetto dei diritti della difesa dell’interessato quando il suo diritto di accesso al fascicolo è limitato in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, spetta agli Stati membri prevedere le modalità concrete delle procedure necessarie a tal fine a condizione, tuttavia, che esse garantiscano, in particolare, il rispetto del diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e a., C‑159/21, EU:C:2022:708, punti 43 e 44).

55

A tal riguardo la Corte ha dichiarato che, sebbene l’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/32 autorizzi gli Stati membri, segnatamente quando lo esiga la sicurezza nazionale, a non concedere alla persona interessata un accesso diretto alla totalità della sua pratica, tale disposizione non può essere interpretata – a pena di violare, in particolare, il diritto ad un ricorso effettivo – nel senso che essa consenta alle autorità competenti di porre detta persona in una situazione nella quale né essa né il suo legale siano in grado di visionare utilmente, eventualmente nel quadro di uno specifico procedimento destinato a salvaguardare la sicurezza nazionale, il contenuto essenziale degli elementi determinanti versati in detta pratica (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e a., C‑159/21, EU:C:2022:708, punto 53).

56

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 46 di tale direttiva e alla luce dell’articolo 47 della Carta, dev’essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un ricorso dinanzi a un giudice nazionale chiamato a statuire sulla legittimità di una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale e di una decisione di rimpatrio, adottata nei confronti del cittadino di un paese terzo che abbia presentato tale domanda, informazioni relative al modo in cui un’indagine è stata condotta dalle autorità dello Stato membro ospitante nel paese d’origine di tale cittadino al fine di verificare la fondatezza di detta domanda rientrano nella nozione di «informazioni contenute nella pratica del richiedente sulla cui base è o sarà presa una decisione», ai sensi di tale disposizione, quando esse possano essere rilevanti al fine della valutazione, da parte di detto giudice, dell’osservanza del principio di non respingimento. Da ciò consegue che il richiedente protezione internazionale e il giudice competente devono poter accedere a tali informazioni secondo le modalità previste dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), di detta direttiva.

Sulla seconda questione

57

Come risulta dal punto 27 della presente sentenza, il giudice del rinvio desidera ottenere una risposta alla seconda questione unicamente nell’ipotesi in cui la Corte risponda in senso negativo alla prima questione.

58

Poiché la Corte ha fornito una risposta in senso affermativo alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

Sulle spese

59

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in combinato disposto con l’articolo 46 di tale direttiva e alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

 

dev’essere interpretato nel senso che:

 

nell’ambito di un ricorso dinanzi a un giudice nazionale chiamato a statuire sulla legittimità di una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale e di una decisione di rimpatrio, adottata nei confronti del cittadino di un paese terzo che abbia presentato tale domanda, informazioni relative al modo in cui un’indagine è stata condotta dalle autorità dello Stato membro ospitante nel paese d’origine di tale cittadino al fine di verificare la fondatezza di detta domanda rientrano nella nozione di «informazioni contenute nella pratica del richiedente sulla cui base è o sarà presa una decisione», ai sensi di tale disposizione, quando esse possano essere rilevanti al fine della valutazione, da parte di detto giudice, dell’osservanza del principio di non respingimento. Da ciò consegue che il richiedente protezione internazionale e il giudice competente devono poter accedere a tali informazioni secondo le modalità previste dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), di detta direttiva.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale : il neerlandese.

( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

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