Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 aprile 2026.#LQ e a.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema.#Rinvio pregiudiziale – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra – Consegna di una persona al Regno Unito ai fini dell’esercizio dell’azione penale – Articolo 524, paragrafo 2 – Articolo 604, lettera c) – Rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali – Articolo 625 – Regola della specialità – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo.#Causa C-528/24.

ECLI:EU:C:2026:332Eu Chamb 03 C23 apr 2026

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

23 aprile 2026 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra – Consegna di una persona al Regno Unito ai fini dell’esercizio dell’azione penale – Articolo 524, paragrafo 2 – Articolo 604, lettera c) – Rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali – Articolo 625 – Regola della specialità – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo»

Nella causa C‑528/24 [Boothnesse] ( i ),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court (Corte suprema, Irlanda), con decisione del 31 luglio 2024, pervenuta in cancelleria il 31 luglio 2024, nel procedimento relativo all’esecuzione di mandati d’arresto emessi nei confronti di

LQ,

NT,

RM,

con l’intervento di:

Minister for Justice and Equality,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, S. Rodin, N. Piçarra e N. Fenger, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 settembre 2025,

considerate le osservazioni presentate:

–

per LQ, da M. Lynn, SC, J. Mulrean, BL, N. Eustace e P. Hannon, solicitors;

–

per NT e RM, da M. Lynam, SC, R. Prendergast, BL, e J. Boyle, solicitor;

–

per il Minister for Justice and Equality e l’Irlanda, da M. Browne, Chief State Solicitor, S. Finnegan, A. Joyce e A. Shanley, in qualità di agenti, assistiti da S. Clarke, SC, e da L. Dockery, BL;

–

per la Commissione europea, da S. Grünheid, H. Leupold, F. Ronkes Agerbeek e J. Vondung, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 4 dicembre 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 625 dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (GU 2021, L 149, pag. 10; in prosieguo: l’«ASCC»), letto alla luce degli articoli da 47 a 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione, in Irlanda, di mandati d’arresto emessi dalle autorità giudiziarie del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nei confronti di LQ, NT e RM ai fini dell’esercizio dell’azione penale.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Il considerando 23 dell’ASCC è così formulato:

«[Considerando] che la cooperazione tra il Regno Unito e l’Unione [europea] in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati ed esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, permetterà di rafforzare la sicurezza del Regno Unito e dell’Unione».

4

L’articolo 1 dell’ASCC così prevede:

«Il presente accordo stabilisce le basi di ampie relazioni tra le parti, in uno spazio di prosperità e buon vicinato caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione, nel rispetto dell’autonomia e della sovranità delle parti».

5

L’articolo 524 dell’ASCC dispone quanto segue:

«1.   La cooperazione di cui alla presente parte si basa sul rispetto che le parti e gli Stati membri nutrono da lunga data per la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, come enunciati anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nella [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la “CEDU”)], e sull’importanza che attribuiscono all’attuazione sul piano interno dei diritti e delle libertà previste da detta convenzione.

2.   Nulla della presente parte modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici quali sanciti in particolare nella [CEDU] e, per l’Unione e i suoi Stati membri, nella [Carta]».

6

L’articolo 596 dell’ASCC è del seguente tenore:

«L’obiettivo del presente titolo è garantire che il sistema di estradizione tra gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito, dall’altro, sia basato su un meccanismo di consegna in forza di un mandato d’arresto conformemente ai termini del presente titolo».

7

Gli articoli 600 e 601 dell’ASCC elencano rispettivamente i motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d’arresto e gli altri motivi di non esecuzione dello stesso.

8

Secondo l’articolo 604, lettera c), dell’ASCC:

«L’esecuzione del mandato d’arresto da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata a una delle seguenti garanzie:

(…)

c)

se sussistono fondati motivi per ritenere che vi sia un rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali della persona ricercata, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può richiedere, se del caso, garanzie supplementari quanto al trattamento della persona ricercata dopo la sua consegna prima di decidere se eseguire il mandato d’arresto».

9

L’articolo 606, paragrafo 1, dell’ASCC elenca le informazioni che deve contenere il mandato d’arresto spiccato sulla base di tale accordo.

10

Ai sensi dell’articolo 611, paragrafo 1, dell’ASCC:

«Se l’arrestato indica di acconsentire alla propria consegna, il consenso ed eventualmente la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità, definita all’articolo 625, paragrafo 2 [(in prosieguo: la “regola della specialità”)], devono essere raccolti dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione in conformità del diritto interno dello Stato di esecuzione».

11

L’articolo 625 dell’ASCC così prevede:

«1.   Il Regno Unito e l’Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che, nei rapporti con altri Stati a cui si applica la stessa notifica, si presume che sia stato accordato l’assenso all’azione penale, alla condanna o alla detenzione di una persona ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui la persona è stata consegnata salvo che in un caso specifico l’autorità giudiziaria dell’esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.

2.   Salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.

3.   Il paragrafo 2 del presente articolo non si applica nei casi seguenti:

(…)

e)

la persona ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare, se del caso, alla regola della specialità, in conformità dell’articolo 611;

(…)

g)

l’autorità giudiziaria dell’esecuzione che ha consegnato la persona dà il suo assenso in conformità del paragrafo 4 del presente articolo.

4.   La richiesta di assenso è presentata all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, corredata delle informazioni di cui all’articolo 606, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all’articolo 606, paragrafo 2. L’assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto del presente titolo. L’assenso è rifiutato per i motivi di cui all’articolo 600 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all’articolo 601, o all’articolo 602, paragrafo 2, e all’articolo 603, paragrafo 2. La decisione interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Per le situazioni di cui all’articolo 604, lo Stato emittente deve fornire le garanzie ivi previste».

Diritto irlandese

12

L’esecuzione in Irlanda dei mandati d’arresto emessi sulla base dell’ASCC è disciplinata dallo European Arrest Warrant Act 2003 (legge del 2003 sul mandato d’arresto europeo).

13

L’articolo 22 di tale legge prevede:

«1.   Nel presente articolo, salvo disposizioni contrarie, per “reato” si intende, per quanto riguarda una persona alla quale si applica un mandato d’arresto pertinente, un reato (diverso da un reato specificato nel mandato d’arresto pertinente, in relazione al quale la consegna della persona è ordinata in forza della presente legge) ai sensi della legge dello Stato emittente commesso prima della consegna della persona, che non include un reato consistente, integralmente, in azioni od omissioni che costituiscono il reato di cui al mandato d’arresto europeo, in tutto o in parte.

2.   Fatte salve le disposizioni del presente articolo, la High Court (Alta Corte, Irlanda) rifiuta la consegna di una persona in applicazione della presente legge se ritiene che:

a)

la legislazione dello Stato emittente non preveda che una persona che le è consegnata in forza di un mandato d’arresto pertinente non sarà sottoposta a un procedimento penale, condannata o detenuta ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o altrimenti limitata nella sua libertà personale, in relazione a un reato, e

b)

la persona sarà sottoposta a un procedimento penale, condannata o detenuta ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza o altrimenti limitata nella sua libertà individuale, a causa di un reato».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14

LQ, NT e RM sono sottoposti a procedimenti penali nel Regno Unito per frodi che essi avrebbero commesso nella loro qualità di comproprietari e di amministratori di una società.

15

Nel marzo 2021 la Reading Crown Court (Crown Court di Reading, Regno Unito) ha disposto misure di congelamento dei beni appartenenti a tale società nonché a LQ, NT e RM. Il 5 agosto 2021 tale giudice ha dichiarato che LQ, NT e RM non avevano rispettato tali misure e, di conseguenza, ha condannato ciascuno di essi a sei mesi di reclusione per oltraggio.

16

Il 6 dicembre 2022 l’autorità giudiziaria del Portsmouth Magistrates Court (Tribunale di Portsmouth, Regno Unito) ha emesso tre mandati d’arresto, sulla base dell’ASCC, diretti a ottenere la consegna di LQ, NT e RM, al fine di esercitare l’azione penale nei loro confronti per reati di frode. Tale autorità giudiziaria ha precisato, in detti mandati d’arresto, che la constatazione della Reading Crown Court (Crown Court di Reading) secondo cui LQ, NT e RM avevano violato la decisione di congelamento dei beni e si erano resi colpevoli di oltraggio alla corte non costituiva una condanna penale, dal momento che la violazione di misure di congelamento dei beni non costituiva un reato ai sensi del diritto del Regno Unito. Pertanto, secondo detta autorità giudiziaria, tali mandati d’arresto dovevano essere considerati come emessi esclusivamente ai fini dell’esercizio di un’azione penale.

17

LQ, NT e RM sono stati arrestati e deferiti dinanzi alla High Court (Alta Corte, Irlanda). Con sentenza dell’8 aprile 2024, tale giudice ha respinto l’opposizione alla consegna formulata da LQ, NT e RM, vertente su un rischio di violazione della regola della specialità in caso di consegna al Regno Unito e, con ordinanze dello stesso giorno, ha ordinato la consegna di questi ultimi al Regno Unito.

18

Il 5 giugno 2024 LQ, NT e RM sono stati autorizzati a presentare impugnazione dinanzi alla Supreme Court (Corte suprema, Irlanda), giudice del rinvio.

19

LQ, NT e RM sostengono, dinanzi a tale giudice, che la loro consegna al Regno Unito deve essere rifiutata. Essi deducono, a tal riguardo, che una siffatta consegna li esporrebbe a dover scontare ciascuno una pena di sei mesi di reclusione per un reato che non è oggetto dei mandati d’arresto emessi nei loro confronti, cosicché tale consegna implicherebbe una violazione della regola della specialità, enunciata all’articolo 22, paragrafo 2, della legge del 2003 sul mandato d’arresto europeo e all’articolo 625 dell’ASCC.

20

LQ, NT e RM sostengono che la nozione di «reato» di cui a tale articolo 625 deve essere oggetto di un’interpretazione autonoma basata, in particolare, sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa alla nozione di «accusa penale». Per contro, le autorità irlandesi ritengono, al pari della High Court (Alta Corte), che la nozione di «reato», ai sensi di detto articolo 625, riguardi unicamente i reati che sono considerati, in forza del diritto dello Stato emittente, come aventi natura penale.

21

Il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 625, paragrafo 2, dell’ASCC vieti la consegna al Regno Unito di LQ, NT e RM, per il motivo che essi rischierebbero di essere privati della libertà per un reato commesso prima di tale consegna diverso da quello che avrebbe motivato quest’ultima. A tal riguardo, esso si interroga, in particolare, sui criteri che devono essere utilizzati per definire un «reato», ai sensi di tale disposizione.

22

Tale giudice precisa, peraltro, che, nell’ambito di procedimenti relativi alle misure di congelamento dei beni, LQ, NT e RM hanno beneficiato di tutti i diritti processuali sanciti dagli articoli 6 e 13 della CEDU.

23

In tale contesto, la Supreme Court (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se le disposizioni del titolo VII dell’[ASCC], relativo alla “consegna”, si applichino unicamente ai procedimenti penali e/o alle pene o misure privative della libertà inflitte per reati di natura penale.

2)

Se nell’articolo 625, paragrafo 2, dell’[ASCC], il quale dispone che, salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3 del medesimo articolo 625, “la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata”, per “reato” debba intendersi[, in primo luogo,] un reato quale definito dal diritto dello Stato emittente[, in secondo luogo,] un reato quale definito dal diritto dello Stato di esecuzione[, in terzo luogo,] se tale nozione abbia un significato autonomo ai sensi del diritto dell’Unione europea.

3)

Qualora la nozione di “reato” di cui all’articolo 625, paragrafo 2, dell’[ASCC] rivesta tale significato autonomo, quali siano i criteri che consentono di determinare cosa costituisca un siffatto “reato”.

4)

Se [gli articoli da 47 a] 50 della [Carta] [che fanno riferimento a “ricorso effettivo” e “giudice imparziale” (articolo 47), “imputato” (articolo 48), “reato” (articolo 49) e “condannato per un reato” (articolo 50)] e/o l’articolo 6 e l’articolo 13 della [CEDU] (che fa riferimento a “ogni accusa penale” e a un “ricorso effettivo”) siano pertinenti in tale contesto.

5)

Se l’articolo 625, paragrafo 2, dell’[ASCC] osti alla consegna in una situazione in cui una persona è stata condannata a sei mesi di privazione della libertà per oltraggio alla corte, ma la consegna non è stata richiesta ai fini dell’esecuzione di tale pena, in quanto il diritto dello Stato emittente qualifica l’oltraggio alla corte come un oltraggio civile e non lo considera un reato o una questione di rilevanza penale».

Sulle questioni pregiudiziali

24

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 625 dell’ASCC debba essere interpretato nel senso che la circostanza che una persona colpita da un mandato d’arresto, spiccato sulla base di tale accordo ai fini dell’esercizio dell’azione penale per un reato, sia stata condannata, nello Stato emittente, a una pena di sei mesi di privazione della libertà per un altro reato, che è considerato di natura civile nel diritto di tale Stato e che non è quindi contemplato da tale mandato d’arresto, impone o consente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare l’esecuzione di detto mandato d’arresto.

25

Occorre anzitutto sottolineare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione è, in linea di principio, tenuta a dar seguito a un mandato d’arresto emesso dal Regno Unito sulla base dell’ASCC e che essa può rifiutare l’esecuzione di un siffatto mandato d’arresto solo per motivi derivanti da tale accordo (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster, C‑202/24, EU:C:2024:649, punti 46 e 48).

26

Al fine di determinare se l’articolo 625 dell’ASCC stabilisca un siffatto motivo, occorre, conformemente ai requisiti dell’articolo 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, pag. 331), che riflettono le norme del diritto internazionale consuetudinario, interpretare tale articolo 625 in buona fede in base al senso comune da attribuire ai suoi termini nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo, tenendo conto di qualsiasi norma pertinente di diritto internazionale applicabile nei rapporti tra le parti dell’ASCC (v., per analogia, sentenze del 25 febbraio 2010, Brita, C‑386/08, EU:C:2010:91, punti 42 e 43, nonché del 21 gennaio 2025, Conti 11. Container Schiffahrt II, C‑188/23, EU:C:2025:26, punto 47).

27

Per quanto riguarda, in primo luogo, i termini dell’articolo 625 dell’ASCC, è giocoforza constatare che da essi non discende affatto che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione abbia l’obbligo o la facoltà di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto se essa dispone di elementi che dimostrano che, in caso di consegna, la regola della specialità non sarà rispettata dalle autorità dello Stato emittente.

28

Parimenti, dalla formulazione di detto articolo 625 non risulta che spetti all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, prima di pronunciarsi sulla consegna della persona ricercata, verificare se le autorità dello Stato emittente siano tenute a rispettare la regola della specialità o se tali autorità si conformino effettivamente, in pratica, a tale regola.

29

Sotto un primo profilo, l’articolo 625, paragrafo 1, dell’ASCC si limita a prevedere la facoltà, per una parte di tale accordo, di procedere a una notifica con la quale si presumerà che essa abbia accordato l’assenso a derogare alla regola della specialità. Inoltre, tale disposizione si riferisce a una situazione in cui la consegna è già stata effettuata, in quanto riguarda esplicitamente un reato «divers[o] da quello per cui la persona [interessata] è stata consegnata».

30

Pertanto, sebbene tale articolo 625, paragrafo 1, preveda la possibilità, per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, di prendere posizione sulla regola della specialità nella «decisione relativa alla consegna», una siffatta presa di posizione ha ad oggetto non già di rifiutare la consegna al fine di prevenire una violazione di tale regola, bensì di decidere che detta regola sarà applicabile, in via eccezionale, in una determinata causa, discostandosi da una precedente decisione dello Stato di esecuzione di accordare l’assenso, in generale, a derogare alla stessa regola.

31

Sotto un secondo profilo, l’articolo 625, paragrafi 2 e 3, dell’ASCC stabilisce norme rivolte non già all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, bensì alle autorità dello Stato di emissione. Da un lato, tale articolo 625, paragrafo 2, fa espressamente riferimento al caso di una «persona [che è stata consegnata]». Dall’altro lato, tali norme riguardano unicamente le misure repressive che possono o meno essere adottate nei confronti della persona ricercata dopo la sua consegna.

32

L’autorità giudiziaria dell’esecuzione è contemplata all’articolo 625, paragrafo 3, lettere e) e g), dell’ASCC solo in via incidentale, in quanto tale autorità potrebbe ottenere la rinuncia della persona ricercata al beneficio della regola della specialità, conformemente all’articolo 611, paragrafo 1, di tale accordo, o in quanto detta autorità potrebbe, dopo la consegna di tale persona, accordare essa stessa l’assenso a derogare a tale regola, in applicazione dell’articolo 625, paragrafo 4, di detto accordo.

33

Sotto un terzo profilo, sebbene l’articolo 625, paragrafo 4, dell’ASCC stabilisca norme applicabili essenzialmente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, tali norme si riferiscono esclusivamente alle condizioni alle quali tale autorità deve accordare l’assenso affinché possa essere sottoposta a procedimento penale, condannata o detenuta una persona precedentemente consegnata per un reato anteriore alla sua consegna diverso da quello che l’ha motivata, come previsto dall’articolo 625, paragrafo 3, lettera g), dell’ASCC.

34

A tal riguardo, occorre anzitutto sottolineare che tale articolo 625, paragrafo 3, lettera g), prevede espressamente che tale assenso sia dato dall’«autorità giudiziaria dell’esecuzione che ha consegnato la persona».

35

Emerge, poi, dalla prima frase dell’articolo 625, paragrafo 4, dell’ASCC che la richiesta di assenso presentata all’autorità giudiziaria dell’esecuzione è, in linea di principio, separata dal mandato d’arresto, cosicché essa non rientra nella procedura di consegna. Infatti, tale frase precisa che tale richiesta deve obbligatoriamente essere «corredata delle informazioni di cui all’articolo 606, paragrafo 1[, dell’ASCC]», vale a dire informazioni che un mandato d’arresto deve contenere, requisito che sarebbe privo di senso se detta richiesta fosse formulata nell’ambito di un mandato d’arresto.

36

Infine, la Corte ha precisato, nel contesto della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), che un siffatto assenso è necessario solo a partire dal momento in cui il procedimento penale condotto nello Stato emittente per un reato diverso da quello che ha motivato la consegna conduce all’applicazione di una misura restrittiva della libertà (v., in tal senso, sentenza del 1o dicembre 2008, Leymann e Pustovarov, C‑388/08 PPU, EU:C:2008:669, punti 73 e 74).

37

Dagli elementi di cui ai punti da 34 a 36 della presente sentenza risulta che l’assenso previsto all’articolo 625, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, dell’ASCC è richiesto, in linea di principio, dopo la consegna della persona ricercata, il che costituisce un indizio del fatto che non si ritiene che il rispetto della regola della specialità debba essere esaminato dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione prima della consegna e che esso non può quindi costituire un motivo di rifiuto di quest’ultima.

38

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto dell’articolo 625 dell’ASCC, gli articoli 600 e 601 di tale accordo, che elencano i casi in cui l’esecuzione di un mandato d’arresto emesso sulla base di detto accordo deve o può essere rifiutata (sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster, C‑202/24,EU:C:2024:649, punto 44), non prevedono motivi di rifiuto di esecuzione del mandato d’arresto vertenti sulla violazione della regola della specialità da parte delle autorità dello Stato emittente né, più in generale, sulla violazione delle norme del medesimo accordo da parte di tali autorità. Detti articoli 600 e 601 non contengono, inoltre, alcun riferimento o rinvio all’articolo 625 dell’ASCC.

39

In terzo luogo, relativamente alle finalità dell’ASCC, occorre ricordare che l’articolo 1 di tale accordo dispone che quest’ultimo stabilisce le basi di ampie relazioni tra l’Unione e il Regno Unito, in uno spazio di prosperità e buon vicinato caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione, nel rispetto dell’autonomia e della sovranità delle parti.

40

A tal fine, l’ASCC è inteso segnatamente, come si evince dal suo considerando 23, a rafforzare la sicurezza del Regno Unito e dell’Unione, consentendo la cooperazione in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati ed esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la loro prevenzione (sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster, C‑202/24, EU:C:2024:649, punto 40).

41

Nel quadro di tale cooperazione, il titolo VII della stessa terza parte ha l’obiettivo, ai sensi dell’articolo 596 dell’ASCC, di garantire che il sistema di estradizione tra gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito, dall’altro, sia basato su un meccanismo di consegna in forza di un mandato d’arresto conformemente ai termini del titolo di cui si tratta (sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster, C‑202/24, EU:C:2024:649, punto 43).

42

Orbene, l’efficacia di tale meccanismo di consegna sarebbe ostacolata se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione fosse chiamata, in generale, a verificare, prima di pronunciarsi sull’esecuzione di un mandato d’arresto emesso sulla base dell’ASCC, se le disposizioni di tale accordo relative a siffatto meccanismo siano, in pratica, pienamente rispettate nello Stato emittente.

43

Da tutto quanto precede discende che l’articolo 625 dell’ASCC non può essere interpretato nel senso che istituisce un motivo di rifiuto di esecuzione di un mandato d’arresto emesso sulla base di tale accordo.

44

Ciò premesso, l’articolo 524, paragrafo 2, dell’ASCC stabilisce che nulla della parte terza di tale accordo modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici quali sanciti, in particolare, nella CEDU e, per l’Unione e i suoi Stati membri, nella Carta.

45

L’obbligo di rispettare la Carta, ricordato al suddetto articolo 524, paragrafo 2, si impone agli Stati membri quando si pronunciano sulla consegna di una persona al Regno Unito, dato che una decisione su una siffatta consegna costituisce un’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Le autorità giudiziarie dell’esecuzione degli Stati membri sono quindi tenute a garantire, al momento dell’adozione di tale decisione, il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta alla persona oggetto di un mandato d’arresto emesso sulla base dell’ASCC, senza che la circostanza che la Carta non sia applicabile al Regno Unito presenti rilevanza al riguardo (sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster, C‑202/24, EU:C:2024:649, punto 49).

46

In particolare, conformemente all’articolo 524, paragrafo 2, e all’articolo 604, lettera c), dell’ASCC, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a pronunciarsi su un mandato d’arresto emesso sulla base dell’ASCC non può ordinare la consegna della persona ricercata qualora reputi, a seguito dell’esame concreto e preciso della situazione di tale persona, che sussistano fondati motivi per ritenere che detta persona corra un rischio effettivo per la protezione dei suoi diritti fondamentali in caso di consegna al Regno Unito (sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster, C‑202/24, EU:C:2024:649, punto 78).

47

Pertanto, quando la persona colpita da un mandato d’arresto emesso sulla base dell’ASCC invoca dinanzi a tale autorità giudiziaria dell’esecuzione l’esistenza di un rischio di violazione di uno o più dei suoi diritti fondamentali in caso di consegna di detta persona al Regno Unito, tale autorità giudiziaria dell’esecuzione non può, senza violare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali sancito dall’articolo 524, paragrafo 2, dell’accordo in parola, ordinare la consegna senza aver concretamente determinato, al termine di un esame adeguato, se sussistano fondati motivi per ritenere che la persona di cui si tratta sia esposta a un rischio effettivo di una tale violazione (sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster, C‑202/24, EU:C:2024:649, punto 79).

48

A tal riguardo, occorre rilevare che la regola della specialità non è menzionata nella Carta e che non si può ritenere che essa derivi direttamente da uno dei diritti garantiti dalla Carta o da un principio generale del diritto dell’Unione.

49

Inoltre, dall’ASCC non risulta che i suoi autori abbiano inteso conferire al requisito del rispetto della regola della specialità un valore equivalente a quello di un diritto fondamentale ai fini, in particolare, dell’applicazione dell’articolo 524, paragrafo 2, e dell’articolo 604, lettera c), di tale accordo.

50

Dall’articolo 625 di detto accordo deriva, infatti, che gli autori di quest’ultimo hanno previsto che lo Stato membro di esecuzione possa, prima della consegna, e debba, in linea di principio, dopo la consegna, accordare l’assenso a derogare alla regola della specialità, senza che una siffatta deroga debba essere giustificata o che sia necessario che la persona ricercata accordi l’assenso a tale deroga.

51

Così, da un lato, l’articolo 625, paragrafo 1, dell’ASCC prevede, come rilevato al punto 29 della presente sentenza, che il Regno Unito e l’Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che, nei rapporti tra gli Stati a cui si applica la stessa notifica, si presume che sia stato accordato l’assenso all’azione penale, alla condanna o alla detenzione di una persona ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui la persona è stata consegnata salvo che in un caso specifico l’autorità giudiziaria dell’esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.

52

L’attuazione di una siffatta facoltà consente quindi, in pratica, al Regno Unito o a ciascuno degli Stati membri di escludere, in generale, dal beneficio della regola della specialità le persone che essi consegnano in applicazione dell’ASCC.

53

Dall’altro lato, dall’articolo 625, paragrafo 4, dell’ASCC risulta che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta ad accordare l’assenso, dopo la consegna della persona ricercata, a derogare alla regola della specialità nelle situazioni in cui essa sarebbe obbligata a procedere a tale consegna in caso di emissione di un mandato d’arresto relativo al reato in questione.

54

Da quanto precede risulta che il requisito del rispetto della regola della specialità non costituisce un diritto fondamentale e che l’eventuale esistenza di un rischio di violazione di tale regola non è sufficiente, di per sé, a giustificare l’applicazione dell’articolo 524, paragrafo 2, e dell’articolo 604, lettera c), dell’ASCC.

55

Tuttavia, l’esistenza di un siffatto rischio può essere rilevante, unitamente ad altri elementi, ai fini della valutazione dell’esistenza di un rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali, ai sensi di quest’ultima disposizione.

56

Infatti, in primo luogo, l’articolo 524, paragrafo 2, e l’articolo 604, lettera c), dell’ASCC impongono di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto emesso sulla base di tale accordo in una situazione in cui la prevedibile violazione della regola della specialità comporti un rischio effettivo di successiva violazione dei diritti fondamentali della persona ricercata, ad esempio qualora la pena che sarà applicata in violazione di tale regola sia stata imposta a tale persona in violazione dei suoi diritti della difesa e del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

57

Tuttavia, il giudice del rinvio non ha menzionato alcun rischio di tal genere e, al contrario, ha esplicitamente precisato che i procedimenti che hanno portato alla condanna per oltraggio delle persone ricercate erano stati condotti nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali, cosicché non spetta alla Corte esaminare, nel caso di specie, una siffatta ipotesi di applicazione dell’articolo 524, paragrafo 2, e dell’articolo 604, lettera c), dell’ASCC.

58

In secondo luogo, occorre sottolineare che, tra i diritti fondamentali il cui rischio effettivo di violazione implica, in applicazione dell’articolo 524, paragrafo 2, e dell’articolo 604, lettera c), dell’ASCC, il rifiuto di eseguire un mandato d’arresto emesso sulla base di tale accordo figura quello sancito all’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, il quale prevede che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice (v., per analogia, sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e. a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 97).

59

Orbene, nonostante il requisito del rispetto della regola della specialità non costituisca un diritto fondamentale, resta il fatto che tale norma istituisce, nei limiti del suo ambito di applicazione, una garanzia procedurale offerta alla persona ricercata, di cui quest’ultima deve poter effettivamente beneficiare, a meno che non vi abbia rinunciato, alle condizioni previste all’articolo 611 dell’ASCC, o che lo Stato di esecuzione abbia accordato l’assenso a derogare a detta regola. L’articolo 625 di tale accordo istituisce quindi un «diritt[o] (…) garantit[o] dal diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta.

60

Ne consegue che tale articolo 47, paragrafo 1, sarebbe violato se la persona ricercata non disponesse, nello Stato emittente, di alcun mezzo di ricorso che le consentisse di tutelare tale diritto, avvalendosi, dopo la sua consegna, di un’asserita violazione della regola della specialità, al fine di impedire l’azione penale, la condanna o la privazione della libertà nei suoi confronti in una situazione in cui l’articolo 625 dell’ASCC esclude una siffatta azione penale, condanna o privazione della libertà.

61

Del resto, nell’ambito della logica inerente al meccanismo di consegna istituito dall’ASCC, l’incompetenza dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione ad applicare essa stessa la regola della specialità costituisce proprio il corollario dell’onere incombente ai giudici dello Stato emittente di garantire il rispetto di tale regola.

62

Occorre sottolineare che, nel caso di specie, dalle indicazioni fornite in udienza dall’Irlanda risulta che una persona consegnata al Regno Unito dispone, dinanzi ai giudici di tale paese, di mezzi di ricorso effettivi che le consentono di far valere un’asserita violazione della regola della specialità e di ottenere che un giudice esamini la fondatezza della censura sollevata al riguardo.

63

L’esistenza di siffatti mezzi di ricorso, che spetterà eventualmente al giudice del rinvio verificare, sarebbe sufficiente per escludere l’esistenza di un rischio effettivo di violazione dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta in caso di consegna e, pertanto, l’applicazione dell’articolo 524, paragrafo 2, e dell’articolo 604, lettera c), dell’ASCC.

64

In caso di dubbio al riguardo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione potrà, in ogni caso, rifiutare di dar seguito a un mandato d’arresto emesso sulla base dell’ASCC solo dopo aver, da un lato, richiesto all’autorità giudiziaria emittente informazioni sui mezzi di ricorso disponibili nel Regno Unito e, dall’altro, chiesto la concessione di garanzie supplementari (v., per analogia, sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster, C‑202/24, EU:C:2024:649, punti da 89 a 91).

65

Occorre, di conseguenza, rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 625 dell’ASCC deve essere interpretato nel senso che la circostanza che una persona colpita da un mandato d’arresto, spiccato sulla base di tale accordo ai fini dell’esercizio dell’azione penale per un reato, sia stata condannata, nello Stato emittente, a una pena di sei mesi di privazione della libertà per un altro illecito, considerato di natura civile nel diritto di tale Stato e che non è quindi contemplato da tale mandato d’arresto, non consente, di per sé, all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare l’esecuzione di detto mandato d’arresto.

Sulle spese

66

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

L’articolo 625 dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra.

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

la circostanza che una persona colpita da un mandato d’arresto, spiccato sulla base di tale accordo ai fini dell’esercizio dell’azione penale per un reato, sia stata condannata, nello Stato emittente, a una pena di sei mesi di privazione della libertà per un altro illecito, considerato di natura civile nel diritto di tale Stato e che non è quindi contemplato da tale mandato d’arresto, non consente, di per sé, all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare l’esecuzione di detto mandato d’arresto.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

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