Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 maggio 2026.#Utiledulci – Comércio Internacional e Serviços, Sociedade Unipessoal, Lda. – Zona Franca da Madeira contro Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal.#Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regime di aiuti incompatibile con il mercato interno – Modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE – Regolamento (UE) 2015/1589 – Recupero dell’aiuto – Obbligo di recupero – Articolo 16, paragrafo 3 – Esecuzione immediata ed effettiva – Autonomia procedurale riconosciuta agli Stati membri – Sospensione del procedimento di esecuzione fiscale nazionale – Condizione relativa alla costituzione di una garanzia adeguata – Compatibilità.#Causa C-545/24.

ECLI:EU:C:2026:412Eu Chamb 02 C21 mag 2026

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

21 maggio 2026 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regime di aiuti incompatibile con il mercato interno – Modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE – Regolamento (UE) 2015/1589 – Recupero dell’aiuto – Obbligo di recupero – Articolo 16, paragrafo 3 – Esecuzione immediata ed effettiva – Autonomia procedurale riconosciuta agli Stati membri – Sospensione del procedimento di esecuzione fiscale nazionale – Condizione relativa alla costituzione di una garanzia adeguata – Compatibilità»

Nella causa C‑545/24,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal (Tribunale amministrativo e tributario di Funchal, Portogallo), con decisione del 9 agosto 2024, pervenuta in cancelleria il 12 agosto 2024, nel procedimento

Utiledulci – Comércio Internacional e Serviços, Sociedade Unipessoal, Lda. – Zona Franca da Madeira

contro

Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin, Z. Csehi (relatore) e M. Bošnjak, giudici,

avvocato generale: A. Biondi

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1o ottobre 2025,

considerate le osservazioni presentate:

–

per la Utiledulci – Comércio Internacional e Serviços, Sociedade Unipessoal, Lda. – Zona Franca da Madeira, da A. Cantanhede Gonçalves, P. Dewerbe, M.J. Faria, A.M. Gaspar e L.M. Soares Romão, advogados;

–

per l’Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira, da M.R. Correia Baroca e A.C. Garcês Rodrigues, in qualità di agenti;

–

per il governo belga, da P. Cottin e M. Van Regemorter, in qualità di agenti, e S. Hamerijck, esperta;

–

per il governo spagnolo, da A. Pérez-Zurita Gutiérrez, in qualità di agente;

–

per la Commissione europea, da I. Barcew, P. Caro de Sousa e M. Lagrue, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 dicembre 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), e dell’articolo 5 della decisione (UE) 2022/1414 della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (Zona Franca da Madeira) – ZFM) – Regime III (GU 2022, L 217, pag. 49; in prosieguo: la «decisione della Commissione del 4 dicembre 2020»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Utiledulci – Comércio Internacional e Serviços, Sociedade Unipessoal, Lda. – Zona Franca da Madeira (in prosieguo: la «Utiledulci») e l’Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira (Autorità tributaria e affari fiscali della Regione autonoma di Madera, Portogallo) (in prosieguo: l’«amministrazione tributaria») in merito a un procedimento di esecuzione fiscale diretto contro la Utiledulci ai fini del recupero degli aiuti di Stato concessi a tale società sotto forma di riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Il considerando 25 del regolamento 2015/1589 enuncia quanto segue:

«In caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato interno occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva. A tal fine, è necessario che l’aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio. È opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali. L’applicazione di tali procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione [europea], il ripristino della concorrenza effettiva. Per ottenere detto risultato, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l’efficacia della decisione della Commissione».

4

L’articolo 16 di tale regolamento, rubricato «Recupero degli aiuti», ai paragrafi 1 e 3 prevede quanto segue:

«1.   Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (…)

La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione.

(…)

3.   Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione emanata ai sensi dell’articolo 278 TFUE, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto dell’Unione».

Diritto portoghese

Legge tributaria generale

5

L’articolo 52 della lei Geral Tributária (legge generale in materia tributaria), approvata con Decreto-Lei n. 398/98 (decreto-legge n. 398/98), del 17 dicembre 1998 (Diário da República, I serie-A, n. 290, del 17 dicembre 1998), nella versione applicabile al procedimento principale, così dispone:

«1.   La riscossione della prestazione fiscale è sospesa nei procedimenti di esecuzione fiscale in caso di pagamenti rateali o di reclami, ricorsi giurisdizionali, impugnazioni e opposizioni all’esecuzione che abbiano come oggetto l’illegittimità o l’inopponibilità del debito oggetto dell’esecuzione, nonché durante i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi della [Convenzione 90/436/CEE, del 23 luglio 1990, relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU 1990, L 225, pag. 10),] di differenti Stati membri.

2.   La sospensione dell’esecuzione ai sensi del paragrafo precedente è subordinata alla costituzione di una garanzia adeguata ai sensi della legislazione tributaria.

(…)

4.   L’Amministrazione tributaria può, su richiesta dell’esecutato, esonerarlo dal fornire una garanzia nei casi in cui la costituzione della garanzia gli causi un danno irreparabile o in caso di manifesta mancanza di mezzi finanziari, attestata dall’insufficienza di beni pignorabili ai fini del pagamento del debito oggetto dell’esecuzione e delle sue maggiorazioni, a condizione che non sussistano seri indizi che l’insufficienza o l’inesistenza di beni sia dovuta a una condotta dolosa da parte dell’interessato.

(…)».

Codice del processo e del contenzioso tributario

6

L’articolo 169 del Código de Procedimento e de Processo Tributário (codice del processo e del contenzioso tributario), approvato con Decreto-Lei n. 433/99 (decreto-legge n. 433/99), del 26 ottobre 1999 (Diário da República, I serie-A, n. 255, del 26 ottobre 1999), ed entrato in vigore il 1o gennaio 2000, nella versione applicabile al procedimento principale, prevede quanto segue:

«1.   L’esecuzione sarà sospesa fino a quando non sarà stata presa una decisione in caso di reclamo amministrativo, ricorso giurisdizionale o appello giurisdizionale riguardante la legittimità del debito oggetto dell’esecuzione, nonché durante i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi della [Convenzione 90/436], o ai sensi di una convenzione contro la doppia imposizione, a condizione che sia stata costituita una garanzia a norma dell’articolo 195 o fornita conformemente all’articolo 199 o che il sequestro conservativo garantisca la totalità dell’importo esigibile e maggiorato, il che deve essere indicato nel fascicolo dal funzionario competente.

(…)

13.   Si considera che i contribuenti che ottengono la sospensione del procedimento di esecuzione fiscale ai sensi del presente articolo abbiano regolarizzato la loro situazione fiscale, fatte salve le disposizioni sull’esonero dalla garanzia.

(…)».

7

L’articolo 199 del codice del processo e del contenzioso tributario, nella versione applicabile al procedimento principale, dispone quanto segue:

«1.   Se non è già stata costituita una garanzia, con la domanda il debitore esecutato deve offrire una garanzia adeguata, che consisterà in una garanzia bancaria, una cauzione, una fideiussione o qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire i crediti dell’esecutante.

2.   La garanzia adeguata di cui al paragrafo precedente può anche consistere, su richiesta dell’esecutato e con il consenso dell’amministrazione tributaria, in un pegno o in un’ipoteca volontaria, applicandosi mutatis mutandis le disposizioni dell’articolo 195.

(…)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

8

Il 4 dicembre 2020 la Commissione ha adottato la decisione 2022/1414, con la quale ha dichiarato il regime di aiuti «Zona Franca di Madera (ZFM) – Regime III» (in prosieguo: il «regime III») incompatibile con il mercato interno, in quanto era stato attuato dalla Repubblica portoghese in violazione delle decisioni di approvazione della Commissione del 27 giugno 2007 e del 2 luglio 2013, pronunciate, rispettivamente, nel caso N 421/2006 e nel caso SA.34160 (2011/N), e, pertanto, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

9

L’articolo 5 della decisione della Commissione del 4 dicembre 2020 precisava che il recupero degli aiuti incompatibili concessi nel quadro del regime III doveva essere «immediato ed effettivo» e che la Repubblica portoghese era tenuta a dare esecuzione a detta decisione «entro un termine di otto mesi dalla data di notifica della stessa». Questo termine è scaduto il 5 agosto 2021.

10

Sulla base di tale decisione, l’amministrazione tributaria ha avviato un procedimento di esecuzione fiscale nei confronti della Utiledulci ai fini del recupero degli aiuti di Stato che erano stati concessi a detta società nell’ambito del regime III sotto forma di riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito applicabile alle società beneficiarie.

11

L’ordinamento giuridico portoghese non prevede alcun regime specifico che disciplini il recupero degli aiuti di Stato. Non esiste alcuna norma, in materia di recupero di aiuti di Stato, che escluda l’applicazione di garanzie procedurali previste dal diritto tributario portoghese, in particolare quelle relative alla sospensione del procedimento di esecuzione fiscale. In tali circostanze, il procedimento amministrativo applicabile al recupero di siffatti aiuti è un procedimento di esecuzione fiscale.

12

Le disposizioni del diritto portoghese che disciplinano tale procedimento di esecuzione fiscale prevedono la facoltà di chiedere la sospensione di detto procedimento in caso di contestazione del debito d’imposta o di opposizione agli atti di esecuzione e in caso di pagamento rateale, a condizione di fornire una garanzia adeguata o qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la riscossione del credito fiscale o ancora, in mancanza di una siffatta garanzia, qualora il contribuente dimostri di non essere in grado di fornirla.

13

La Utiledulci ha chiesto il beneficio di tale sospensione. L’amministrazione tributaria ha respinto detta domanda invocando il principio del primato del diritto dell’Unione. La Utiledulci ha impugnato questa decisione di rigetto dinanzi al Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal (Tribunale amministrativo e tributario di Funchal, Portogallo), giudice del rinvio.

14

Tale giudice si interroga sull’interpretazione che occorre dare all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589 e all’articolo 5 della decisione della Commissione del 4 dicembre 2020. Esso ritiene, in sostanza, che la questione da risolvere consista nello stabilire se l’esecuzione immediata ed effettiva di questa decisione richieda la disapplicazione delle disposizioni del diritto tributario portoghese relative alla sospensione del procedimento di esecuzione fiscale.

15

In tali circostanze, il Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal (Tribunale amministrativo e tributario di Funchal) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’espressione “recupero immediato ed effettivo” di cui all’articolo 5 della [decisione della Commissione del 4 dicembre 2020] e l’espressione “il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione” di cui all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento [2015/1589] debbano essere interpretate nel senso che occorre disapplicare le norme del diritto portoghese relative alle garanzie procedurali previste nei procedimenti di esecuzione fiscale, in particolare quelle relative alla sospensione dei procedimenti di esecuzione fiscale, o, al contrario, nel senso che [l’amministrazione tributaria] continua ad essere obbligata a rispettare tutte le garanzie procedurali previste dal diritto tributario portoghese, a prescindere dal fatto che sia in discussione il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla [decisione della Commissione del 4 dicembre 2020]».

Sulla questione pregiudiziale

16

In via preliminare, occorre ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice del rinvio una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia ad esso sottoposta. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare la questione ad essa sottoposta (v. sentenze del 17 luglio 1997, Krüger, C‑334/95, EU:C:1997:378, punti 22 e 23; del 28 novembre 2000, Roquette Frères, C‑88/99, EU:C:2000:652, punto 18, nonché del 3 giugno 2025, Kinsa, C‑460/23, EU:C:2025:392, punto 34).

17

Nel caso di specie, occorre rilevare che le disposizioni del diritto portoghese che disciplinano il procedimento di esecuzione fiscale, applicabili quando la Repubblica portoghese procede al recupero di un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno, prevedono la facoltà di chiedere la sospensione di tale procedimento, in particolare, in caso di contestazione del debito fiscale o di opposizione agli atti di esecuzione e in caso di pagamento rateale, a condizione di fornire una garanzia consistente in una garanzia bancaria, in una cauzione, in una fideiussione, in un pegno, in un’ipoteca volontaria o in qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire il recupero del credito fiscale. Il contribuente può essere dispensato, su sua richiesta, dalla prestazione di una siffatta garanzia qualora quest’ultima gli causi un danno irreparabile o in caso di manifesta mancanza di mezzi finanziari.

18

Si deve pertanto ritenere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589 debba essere interpretato nel senso che esso impone alle autorità nazionali competenti e ai giudici nazionali di disapplicare disposizioni nazionali che consentono la sospensione di un procedimento di esecuzione fiscale diretto a recuperare un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno qualora il beneficiario dell’aiuto fornisca una garanzia, come una garanzia bancaria, una cauzione, una fideiussione, un pegno, un’ipoteca volontaria o qualsiasi altro mezzo atto a garantire il recupero del credito dell’esecutante, o addirittura a seguito di una domanda di tale beneficiario diretta ad essere dispensato dall’obbligo di fornire una siffatta garanzia.

19

Al riguardo, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte emanata ai sensi dell’articolo 278 TFUE, il recupero di un aiuto va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione di recupero della Commissione. A tal fine, in caso di procedimento dinanzi ai giudici nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto dell’Unione.

20

Il considerando 25 del citato regolamento precisa che, in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato interno, occorre ripristinare la concorrenza effettiva e che, a tal fine, è necessario che l’aiuto in questione venga recuperato senza indugio. L’applicazione delle procedure nazionali non deve quindi impedire, facendo ostacolo ad un’esecuzione immediata ed effettiva della decisione di recupero della Commissione, il ripristino della concorrenza effettiva. Per ottenere detto risultato, gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l’efficacia di tale decisione.

21

Pertanto, benché la formulazione dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589 rifletta i requisiti imposti dal principio di effettività, da essa risulta altresì che l’applicazione, ai fini del recupero di un aiuto illegale, del diritto dello Stato membro interessato avviene, in mancanza di norme fissate dal diritto dell’Unione in materia, conformemente al principio dell’autonomia procedurale di tale Stato e nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare del diritto a un giusto processo, ivi inclusi i diritti della difesa (sentenza dell’11 settembre 2014, Commissione/Germania, C‑527/12, EU:C:2014:2193, punto 39).

22

La libertà degli Stati membri circa la scelta dei mezzi con cui recuperare un siffatto aiuto è tuttavia limitata, in quanto tali mezzi non possono risolversi nel rendere praticamente impossibile il recupero imposto dal diritto dell’Unione. L’applicazione delle procedure nazionali è quindi soggetta alla condizione che le stesse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione di recupero della Commissione (v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 2006, Commissione/Francia, C‑232/05, EU:C:2006:651, punto 49, nonché dell’11 settembre 2014, Commissione/Germania, C‑527/12, EU:C:2014:2193, punto 41 e giurisprudenza citata).

23

Uno Stato membro che, in forza di una decisione della Commissione, sia obbligato a recuperare l’aiuto illegittimo può adempiere tale obbligo solo se le misure da esso adottate sono idonee a ristabilire le normali condizioni della concorrenza che sono state falsate dalla concessione di tale aiuto illegittimo (sentenze del 12 dicembre 2002, Commissione/Germania, C‑209/00, EU:C:2002:747, punto 35, e dell’11 settembre 2014, Commissione/Germania, C‑527/12, EU:C:2014:2193, punto 42).

24

Infatti, l’obiettivo del recupero di un aiuto di Stato illegale è quello di ripristinare la situazione che esisteva sul mercato interno prima del versamento di tale aiuto. L’obiettivo in parola è raggiunto quando detto aiuto, eventualmente maggiorato degli interessi di mora, è stato restituito dal beneficiario di quest’ultimo o, in altri termini, dalle imprese che ne hanno tratto effettivo vantaggio. Con tale restituzione, detto beneficiario è privato, di conseguenza, del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dello stesso aiuto è ripristinata (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2016, Commissione/Aer Lingus e Ryanair Designated Activity, C‑164/15 P e C‑165/15 P, EU:C:2016:990, punti 89 e 90; del 19 ottobre 2023, Ministar na zemedelieto, hranite i gorite, C‑325/22, EU:C:2023:793, punto 47, nonché del 29 luglio 2024, Koiviston Auto Helsinki/Commissione, C‑697/22 P, EU:C:2024:641, punto 79 e giurisprudenza citata).

25

In proposito, occorre inoltre precisare, come rilevato dall’avvocato generale, in sostanza, ai paragrafi 16 e 17 delle sue conclusioni, che l’obbligo che incombe allo Stato membro destinatario di una decisione di recupero della Commissione, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto in questione dal suo beneficiario si configura come un obbligo di risultato [v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2025, Commissione/Bulgaria (Scambi di terreni forestali II), C‑632/23, EU:C:2025:890, punto 64]. Detto obbligo deve, inoltre, essere adempiuto entro i termini impartiti dalla Commissione [v., in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2010, Commissione/Italia, C‑304/09, EU:C:2010:812, punto 32, e del 13 novembre 2025, Commissione/Bulgaria (Scambi di terreni forestali II), C‑632/23, EU:C:2025:890, punto 33 nonché giurisprudenza citata].

26

Infine, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 21 delle sue conclusioni, l’autonomia procedurale riconosciuta agli Stati membri in materia di recupero di aiuti di Stato illegali è inquadrata dall’esigenza di garantire effettività all’azione delle autorità amministrative incaricate di procedervi. Spetta, pertanto, sia ai giudici nazionali sia, sotto il controllo di questi ultimi, a tali autorità, garantire un’attuazione conforme alla finalità perseguita dalla decisione della Commissione che ordina il recupero di tali aiuti, la quale consiste nel prevenire qualsiasi distorsione del funzionamento del mercato risultante dalla concessione di aiuti di Stato dannosi per la concorrenza. Al riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, uno Stato membro non può eccepire disposizioni del proprio ordinamento giuridico nazionale, neppure costituzionale, per giustificare l’inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 6 maggio 2015, Commissione/Germania, C‑674/13, EU:C:2015:302, punto 59 e giurisprudenza citata).

27

Nel caso di specie, come precisato ai punti 12 e 17 della presente sentenza, le disposizioni del diritto portoghese applicabili quando la Repubblica portoghese procede al recupero di un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno prevedono la facoltà di chiedere la sospensione del procedimento, in particolare in caso di contestazione del debito fiscale o di opposizione agli atti di esecuzione e in caso di pagamento rateale, a condizione di fornire una garanzia consistente in una garanzia bancaria, in una cauzione, in una fideiussione, in un pegno, in un’ipoteca volontaria o in qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire il recupero del credito fiscale o, ancora, in mancanza di una siffatta garanzia, qualora il contribuente dimostri che quest’ultima gli causerebbe un danno irreparabile o in caso di manifesta mancanza di mezzi finanziari.

28

Occorre quindi esaminare se l’applicazione di tali disposizioni, tenendo conto del contesto generale del diritto nazionale di cui fanno parte, si riveli inconciliabile con l’esigenza di un recupero immediato ed effettivo dell’aiuto di cui trattasi, prevista all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589 e come interpretata alla luce delle indicazioni derivanti dalla giurisprudenza rammentata ai punti da 21 a 25 della presente sentenza.

29

Al riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che una normativa nazionale che prevede un effetto sospensivo automatico dei ricorsi proposti avverso una decisione diretta a recuperare un aiuto illegale non può essere considerata tale da consentire l’esecuzione immediata ed effettiva di una decisione della Commissione volta al recupero di detto aiuto. Al contrario, la concessione dell’effetto sospensivo in parola può notevolmente differire il recupero di detto aiuto e prolungare così il vantaggio concorrenziale indebito derivante da quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2006, Commissione/Francia, C‑232/05, EU:C:2006:651, punti 46, 51 e 52). Una siffatta normativa nazionale, che prevede un effetto sospensivo automatico dei ricorsi proposti avverso le decisioni dirette a recuperare un aiuto illegale, deve quindi essere disapplicata (sentenza del 5 ottobre 2006, Commissione/Francia, C‑232/05, EU:C:2006:651, punto 53).

30

Nel caso di specie, il procedimento nazionale di esecuzione fiscale è altresì caratterizzato, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 24 delle sue conclusioni, da elementi di natura sistematica e automatica, in quanto le autorità tributarie portoghesi non dispongono di alcuna discrezionalità per quanto riguarda, quanto meno, la sospensione dell’esecuzione ove la condizione relativa alla prestazione di una garanzia sia soddisfatta.

31

Pertanto, si deve constatare che il carattere automatico della sospensione prevista da un procedimento nazionale di esecuzione, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, è idoneo a ritardare in modo significativo il recupero di un aiuto illegale e, in tal modo, a prolungare il vantaggio concorrenziale indebito che quest’ultimo ha conferito al suo beneficiario, pregiudicando così il requisito di un recupero immediato ed effettivo di tale aiuto, quale enunciato all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589.

32

Infatti, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 26 delle sue conclusioni, strumenti quali una garanzia bancaria, una cauzione, una fideiussione, un pegno o un’ipoteca volontaria non hanno, a priori, come risultato quello di distrarre l’aiuto dal patrimonio del beneficiario, privandolo così del relativo vantaggio. Né le conseguenze contabili né i costi associati alla prestazione di una garanzia possono, per quanto concerne il loro impatto sulla situazione economica del beneficiario, essere assimilate alla restituzione dell’aiuto percepito. L’obiettivo esplicito di tali strumenti è quello di garantire il credito dell’esecutante durante la sospensione del procedimento di esecuzione, il che differisce dalla finalità perseguita con il recupero degli aiuti illegali.

33

La situazione sarebbe diversa solo se la distorsione della concorrenza fosse completamente eliminata, ad esempio, mediante il pignoramento o il versamento su un conto bloccato dell’importo dell’aiuto illegale e dei relativi interessi, circostanza che spetterà al giudice del rinvio verificare. Infatti, in tali ipotesi, l’obiettivo perseguito dalla decisione della Commissione riguardante il recupero di tale aiuto illegale, vale a dire il ripristino delle normali condizioni di concorrenza falsate dalla concessione di detto aiuto, sarebbe raggiunto.

34

In secondo luogo, per quanto concerne la possibilità di dispensare il debitore esecutato dalla prestazione di una garanzia, occorre precisare che considerazioni relative al danno economico derivante dalla restituzione dell’aiuto di cui trattasi non possono giustificare un ritardo nel procedimento di recupero. Anche qualora l’aiuto di Stato illegittimamente versato debba essere recuperato presso imprese beneficiarie in difficoltà o in stato di fallimento, siffatte difficoltà non hanno alcuna incidenza sull’obbligo di recupero di tale aiuto (v., in tal senso, sentenze dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 71, nonché del 17 gennaio 2018, Commissione/Grecia, C‑363/16, EU:C:2018:12, punto 36). Ne consegue che lo Stato membro è tenuto, a seconda dei casi, a provocare la liquidazione della società interessata, a far iscrivere il suo credito nel passivo di quest’ultima o ad adottare qualsiasi altra misura che consenta il rimborso di detto aiuto (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2007, Commissione/Italia, C‑280/05, EU:C:2007:753, punto 28).

35

In terzo luogo, per quanto riguarda la possibilità di un pagamento rateale delle somme dovute, occorre sottolineare che siffatte modalità di pagamento, qualora siano autorizzate oltre il termine di recupero fissato dalla Commissione, non sono conciliabili con l’obbligo di esecuzione immediata del recupero, che mira in particolare a garantire la piena efficacia della decisione di recupero della Commissione, nella fattispecie la decisione della Commissione del 4 dicembre 2020, e a consentire di pervenire ad una soluzione conforme alla finalità perseguita da tale decisione, vale a dire assicurarsi che il beneficiario dell’aiuto non disponga, neppure provvisoriamente, dei fondi corrispondenti all’aiuto già restituito (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2010, Scott e Kimberly Clark, C‑210/09, EU:C:2010:294, punto 29).

36

Occorre ricordare, infine, che dalla giurisprudenza della Corte risulta che la soppressione di un aiuto illegale mediante recupero è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegalità. Pertanto, il recupero di un aiuto statale illegalmente concesso, ai fini del ripristino dello status quo ante, non può, in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di stato. Il provvedimento di recupero dell’aiuto illegale viola il principio di proporzionalità solo se l’importo che il beneficiario deve rimborsare è superiore all’importo attualizzato dell’aiuto che egli ha ricevuto (v., in tal senso, sentenze del 21 marzo 1990, Belgio/Commissione, C‑142/87, EU:C:1990:125, punto 66, nonché del 29 luglio 2024, Koiviston Auto Helsinki/Commissione, C‑697/22 P, EU:C:2024:641, punti 79 e 80).

37

Ne consegue che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede un effetto sospensivo automatico del pagamento rateale o dei ricorsi proposti avverso una decisione diretta a recuperare un aiuto illegale, fatte salve le verifiche che spetta al giudice nazionale adito effettuare, sembra incompatibile con gli obiettivi della soppressione degli aiuti illegali dichiarati incompatibili con il mercato interno e con l’esigenza di garantire un’esecuzione immediata ed effettiva delle decisioni che ne dispongono il recupero. Pertanto, come menzionato al punto 29 della presente sentenza, siffatte disposizioni nazionali devono essere disapplicate.

38

Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589 deve essere interpretato nel senso che esso impone alle autorità nazionali competenti e ai giudici nazionali di disapplicare disposizioni nazionali che consentano la sospensione di un procedimento di esecuzione fiscale diretto a recuperare un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno qualora il beneficiario dell’aiuto fornisca una garanzia, quale una garanzia bancaria, una cauzione, una fideiussione, un pegno, un’ipoteca volontaria o qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire il recupero del credito dell’esecutante, o addirittura a seguito di una domanda di tale beneficiario diretta a essere esonerato dall’obbligo di fornire una siffatta garanzia, a meno che la fornitura della garanzia non privi detto beneficiario del vantaggio concorrenziale connesso a tale aiuto.

Sulle spese

39

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

L’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE],

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

esso impone alle autorità nazionali competenti e ai giudici nazionali di disapplicare disposizioni nazionali che consentano la sospensione di un procedimento di esecuzione fiscale diretto a recuperare un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno qualora il beneficiario dell’aiuto fornisca una garanzia, quale una garanzia bancaria, una cauzione, una fideiussione, un pegno, un’ipoteca volontaria o qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire il recupero del credito dell’esecutante, o addirittura a seguito di una domanda di tale beneficiario diretta a essere esonerato dall’obbligo di fornire una siffatta garanzia, a meno che la fornitura della garanzia non privi detto beneficiario del vantaggio concorrenziale connesso a tale aiuto.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.

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