ECLI:EU:C:2025:844•Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 ottobre 2025.#PN e a. contro Sea Fisheries Protection Authority.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Irlanda).#Rinvio pregiudiziale – Politica comune della pesca – Regolamento (CE) n. 1224/2009 – Pesatura dei prodotti della pesca – Articolo 60, paragrafo 2 – Pesatura effettuata allo sbarco – Articolo 61, paragrafo 1 – Pesatura effettuata dopo il trasporto dal luogo di sbarco – Luogo della pesatura in caso di controllo – Possibilità per le autorità competenti di esigere una pesatura dei prodotti della pesca sul luogo di sbarco prima del loro trasporto in altro luogo.#Causa C-546/24.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 ottobre 2025.#PN e a. contro Sea Fisheries Protection Authority.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Irlanda).#Rinvio pregiudiziale – Politica comune della pesca – Regolamento (CE) n. 1224/2009 – Pesatura dei prodotti della pesca – Articolo 60, paragrafo 2 – Pesatura effettuata allo sbarco – Articolo 61, paragrafo 1 – Pesatura effettuata dopo il trasporto dal luogo di sbarco – Luogo della pesatura in caso di controllo – Possibilità per le autorità competenti di esigere una pesatura dei prodotti della pesca sul luogo di sbarco prima del loro trasporto in altro luogo.#Causa C-546/24.
ECLI:EU:C:2025:844Eu Chamb 07 C30 ott 2025
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
30 ottobre 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Politica comune della pesca – Regolamento (CE) n. 1224/2009 – Pesatura dei prodotti della pesca – Articolo 60, paragrafo 2 – Pesatura effettuata allo sbarco – Articolo 61, paragrafo 1 – Pesatura effettuata dopo il trasporto dal luogo di sbarco – Luogo della pesatura in caso di controllo – Possibilità per le autorità competenti di esigere una pesatura dei prodotti della pesca sul luogo di sbarco prima del loro trasporto in altro luogo»
Nella causa C‑546/24
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda), con decisione del 30 luglio 2024, pervenuta in cancelleria il 13 agosto 2024, nel procedimento
PN,
Killybegs Fishing Enterprises Ltd.,
Killybegs Seafoods Unlimited,
Killybegs Fishermen’s Organisation Ltd.
contro
Sea Fisheries Protection Authority,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da F. Schalin (relatore), presidente di sezione, M. Gavalec e Z. Csehi, giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per PN, la Killybegs Fishing Enterprises Ltd., la Killybegs Seafoods Unlimited e la Killybegs Fishermen’s Organisation Ltd., da D. Conlan Smyth, SC, E. Sweetman, BL, e R. McDonagh, solicitor; |
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per la Sea Fisheries Protection Authority, da T.F. Creed, SC, P. McGarry, SC, D. McCarthy, BL, M.A. Cleary e C. Derrig, solicitors; |
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per la Commissione europea, da A. Dawes e C. Perrin, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 60, paragrafi 2 e 6, nonché dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU 2009, L 343, pag. 1, e rettifica in GU 2015, L 149, pag. 23), come modificato dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 (GU 2015, L 133, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1224/2009»). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra PN, il capitano di un peschereccio, la Killybegs Fishing Enterprises Ltd. e la Killybegs Seafoods Unlimited, società attive nell’industria della pesca, nonché la Killybegs Fishermen’s Organisation Ltd., un’organizzazione rappresentativa di produttori di pesce, da un lato, e la Sea Fisheries Protection Authority (Autorità di protezione della pesca marittima, Irlanda) (in prosieguo: l’«APPM»), dall’altro, avente ad oggetto la decisione di quest’ultima di effettuare la pesatura dei prodotti della pesca catturati da tale peschereccio nel luogo di sbarco in Irlanda, prima del loro trasporto in altro luogo. |
Contesto normativo
Regolamento (UE) n. 1380/2013
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3 |
L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU 2013, L 354, pag. 22), che enuncia gli obiettivi della politica comune della pesca (in prosieguo: la «PCP»), è così formulato: «La PCP garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare». |
Regolamento n. 1224/2009
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4 |
Il considerando 29 del regolamento n. 1224/2009 enuncia quanto segue: «Al fine di assicurare un adeguato controllo di tutte le catture, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tutti i prodotti della pesca siano commercializzati per la prima volta o registrati in un centro di vendita all’asta o ad acquirenti registrati o ad organizzazioni di produttori. Poiché è necessario conoscere il peso esatto delle catture per seguire l’utilizzo dei contingenti, gli Stati membri dovrebbero assicurare che tutti i prodotti della pesca siano pesati a meno che non si siano adottati piani di campionamento basati su una metodologia comune». |
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Ai sensi dell’articolo 4, punto 18, di tale regolamento: «(...) Si applicano le seguenti definizioni:
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6 |
L’articolo 5 di detto regolamento, rubricato «Principi generali», ai suoi paragrafi 1 e 4 prevede quanto segue: «1. Gli Stati membri controllano le attività esercitate nel quadro della politica comune della pesca da ogni persona fisica o giuridica sul loro territorio e nelle acque sotto la loro sovranità o giurisdizione, in particolare le attività di pesca, i trasbordi, i trasferimenti di pesce nelle gabbie o in impianti di acquacoltura inclusi gli impianti di ingrasso, lo sbarco, l’importazione, il trasporto, la trasformazione, la commercializzazione e il magazzinaggio di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. (...) 4. Ogni Stato membro provvede affinché il controllo, l’ispezione e l’esecuzione delle norme siano effettuati in maniera non discriminatoria per quanto concerne settori, pescherecci o persone e sulla base della gestione dei rischi». |
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7 |
L’articolo 60 di detto regolamento, rubricato «Pesatura dei prodotti della pesca», ai suoi paragrafi 2 e 6 prevede quanto segue: «2. Fatte salve le disposizioni specifiche, la pesatura è effettuata allo sbarco prima che i prodotti della pesca siano immagazzinati, trasportati o venduti. (...) 6. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di prodotti della pesca sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di funzionari prima di essere trasportati fuori dal luogo di sbarco». |
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8 |
L’articolo 61 di detto regolamento, rubricato «Pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco», al paragrafo 1 così dispone: «In deroga all’articolo 60, paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco, a condizione che siano destinati a una località situata sul territorio dello Stato membro interessato e tale Stato membro abbia adottato un piano di controllo approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 119». |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011
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9 |
Ai sensi dell’articolo 79 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU 2011, L 112, pag. 1). «1. Le catture delle specie di cui all’articolo 78 del presente regolamento sono immediatamente pesate allo sbarco. Tuttavia, le catture di tali specie possono essere pesate dopo il trasporto se:
(...) e se il suddetto piano di controllo o programma di controllo comune è stato approvato dalla Commissione. (...)». |
Procedimento principale e questione pregiudiziale
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10 |
L’11 ottobre 2020, PN, il capitano di un peschereccio, immatricolato in Irlanda, ha trasmesso all’APPM una notifica preventiva di arrivo in porto, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1224/2009, e le ha comunicato talune informazioni sul peso dei prodotti della pesca catturati. Al suo arrivo nel luogo di sbarco, tale peschereccio è stato selezionato per un controllo delle catture di tali prodotti in tale luogo, conformemente all’articolo 60, paragrafo 6, del regolamento n. 1224/2009. Il capitano ha contestato tale controllo, che, a suo avviso, comportava il rischio di pregiudicare la qualità dei prodotti, contrariamente ad una pesatura effettuata dopo il trasporto dal luogo di sbarco allo stabilimento di condizionamento dei prodotti stessi. |
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11 |
Dalla decisione di rinvio risulta che, prima di tale controllo, l’APPM non effettuava controlli sul luogo di sbarco, ma che, in particolare a seguito di un audit effettuato dalla Commissione che avrebbe rivelato l’esistenza di irregolarità e di manipolazioni nella pesatura dei prodotti della pesca in taluni stabilimenti di trasformazione di tali prodotti, tale autorità aveva annunciato che avrebbe proceduto ad un maggior numero di ispezioni casuali. |
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12 |
Avverso la decisione dell’APPM di effettuare nel luogo di sbarco la pesatura dei prodotti della pesca catturati da detto peschereccio, i ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto ricorso dinanzi alla High Court (Alta Corte, Irlanda). A sostegno del loro ricorso, essi hanno fatto valere che la deroga prevista all’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento n. 1224/2009, che consente la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco, prevale sull’applicazione dell’articolo 60, paragrafo 6, di tale regolamento. Con sentenza del 3 novembre 2023, detto giudice ha respinto il ricorso motivando sostanzialmente che, sebbene la pesatura dei prodotti della pesca avvenga in linea di principio dopo il trasporto dal luogo di sbarco, l’autorità competente conserva la facoltà di esigere che la pesatura sia effettuata nel luogo di sbarco. |
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13 |
Avverso tale sentenza i ricorrenti nel procedimento principale hanno interposto appello dinanzi alla Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda), giudice del rinvio, il quale, basandosi sull’interpretazione letterale dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento n. 1224/2009 nonché sulla giurisprudenza relativa ai metodi d’interpretazione, ritiene che il loro ricorso debba essere respinto, seppur esprimendo dubbi al riguardo. |
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14 |
In tale contesto, la Court of Appeal (Corte d’appello) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Nel caso in cui uno Stato membro abbia esercitato il suo diritto, ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, [del regolamento n. 1224/2009], di derogare alle disposizioni dell’articolo 60, paragrafo 2, [di tale regolamento], che istituisce un regime comunitario di controllo per garantire il rispetto delle norme della [PCP], conformemente ai termini di un piano di controllo approvato dalla [Commissione], se alle autorità competenti di tale Stato membro sia preclusa la possibilità di richiedere che i quantitativi di prodotti della pesca sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di funzionari delle stesse autorità prima di essere trasportati fuori dal luogo di sbarco, come previsto dalle disposizioni dell’articolo 60, paragrafo 6, di tale regolamento». |
Sulla questione pregiudiziale
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15 |
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento n. 1224/2009 debba essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia previsto di derogare all’articolo 60, paragrafo 2, di detto regolamento adottando un piano di controllo approvato dalla Commissione, l’autorità competente di tale Stato membro non può più esigere, sulla base dell’articolo 60, paragrafo 6, di detto regolamento, che qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca sbarcato per la prima volta in tale Stato membro sia pesato nel luogo di sbarco prima di essere trasportato altrove. |
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16 |
Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 10 febbraio 2022, Minister for Agriculture Food and the Marine e SFPA, C‑564/20, EU:C:2022:90, punto 27 e giurisprudenza citata). |
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17 |
Risulta, inoltre, dalla giurisprudenza che l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione non può avere come risultato di privare di ogni effetto utile la formulazione chiara e precisa di tale disposizione Pertanto, qualora il senso di una disposizione del diritto dell’Unione risulti senza ambiguità dalla formulazione stessa di quest’ultima, la Corte non può discostarsi da tale interpretazione (sentenza del 20 settembre 2022, VD e SR, C‑339/20 e C‑397/20, EU:C:2022:703, punto 71 e giurisprudenza citata). |
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18 |
In primo luogo, dall’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento n. 1224/2009 risulta che, «fatte salve disposizioni specifiche», la pesatura dei prodotti della pesca è effettuata allo sbarco, prima che questi ultimi siano immagazzinati, trasportati o venduti. |
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19 |
L’articolo 61, paragrafo 1, di tale regolamento, in quanto disposizione specifica, prevede che, «in deroga all’articolo 60, paragrafo 2», gli Stati membri possono autorizzare che la pesatura dei prodotti della pesca sia effettuata dopo il trasporto dal luogo di sbarco, a condizione che tali prodotti della pesca siano destinati a una località situata sul territorio dello Stato membro interessato e che tale Stato membro abbia adottato un piano di controllo approvato dalla Commissione. |
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20 |
Sul punto, occorre rilevare che l’Irlanda si è avvalsa di tale facoltà e che un piano di controllo è stato approvato con la decisione di esecuzione 2012/474/EU della Commissione, del 13 agosto 2012, sull’approvazione da parte della Commissione dei piani di campionamento per la pesatura dei prodotti della pesca a norma dell’articolo 60, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, nonché dei piani di controllo per la pesatura dei prodotti della pesca a norma dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (GU 2012, L 218, pag. 17). |
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21 |
In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se l’esistenza di un siffatto piano di controllo impedisca all’autorità di controllo interessata di effettuare una pesatura supervisionata nel luogo di sbarco delle catture dei prodotti della pesca, sulla base dell’articolo 60, paragrafo 6, del regolamento n. 1224/2009. |
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22 |
A tal riguardo, occorre rilevare che dalla formulazione dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento n. 1224/2009 risulta che è solo «in deroga all’articolo 60, paragrafo 2» di quest’ultimo che gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco di tali prodotti. |
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23 |
Conformemente a una giurisprudenza costante, qualsiasi deroga a una norma di principio deve essere interpretata restrittivamente. |
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24 |
Dalla formulazione univoca dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento n. 1224/2009 risulta chiaramente che tale disposizione introduce una deroga solo rispetto all’articolo 60, paragrafo 2, di detto regolamento e non rispetto ad altre disposizioni di quest’ultimo. Non viene fatto alcun riferimento ad altre disposizioni, come l’articolo 60, paragrafo 6, di detto regolamento. Ne deriva che l’articolo 61, paragrafo 1, deve essere interpretato nel senso che esso non deroga all’articolo 60, paragrafo 6, e che, pertanto, l’autorità di controllo competente può, in forza di quest’ultima disposizione, esigere la pesatura in banchina dei prodotti della pesca, anche se esiste un piano di controllo approvato dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, del medesimo regolamento. |
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25 |
L’interpretazione letterale dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento n. 1224/2009, quale esposta ai punti 22 e 24 della presente sentenza, è corroborata, in secondo luogo, dal contesto in cui si inserisce tale disposizione nonché dagli obiettivi perseguiti da detto regolamento di cui detta disposizione fa parte. |
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26 |
Sotto tale profilo, per quanto riguarda il contesto, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1224/2009, gli Stati membri controllano le attività esercitate nell’ambito della PCP e ciascuno Stato membro provvede affinché il controllo, l’ispezione e l’esecuzione siano effettuati in particolare sulla base di una gestione dei rischi. L’articolo 4, punto 18, di tale regolamento definisce la nozione di «gestione del rischio» come l’«identificazione sistematica dei rischi e attuazione di tutte le misure necessarie per limitare la realizzazione di tali rischi» e come «comprende[nte] attività quali la raccolta di dati e informazioni, l’analisi e la valutazione dei rischi, la preparazione e l’adozione di misure nonché il regolare monitoraggio ed esame di tale processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti e strategie internazionali, dell’Unione e nazionali». In siffatto contesto, la pesatura dei prodotti della pesca allo sbarco, conformemente all’articolo 60, paragrafo 6, del regolamento n. 1224/2009, può costituire uno strumento utile per la valutazione dei rischi. |
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27 |
Riguardo alla finalità perseguita dal regolamento n. 1224/2009, occorre ricordare che esso si inserisce nell’ambito della PCP, i cui obiettivi, in particolare quello della conservazione delle risorse acquatiche viventi, sono definiti all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1380/2013. Secondo tale disposizione, la PCP è volta a garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare. Orbene, come sostiene la Commissione nelle sue osservazioni scritte, gli Stati membri possono controllare correttamente l’utilizzo dei contingenti di pesca e contribuire alla realizzazione degli obiettivi della PCP enunciati in detta disposizione soltanto se possono assicurarsi di disporre di informazioni e di dati precisi e completi sulle possibilità di pesca nonché, come risulta dal considerando 29 del regolamento n. 1224/2009, sul peso esatto delle catture dei prodotti della pesca. In tale ottica, sarebbe contrario all’obiettivo della PCP consistente nella conservazione delle risorse acquatiche viventi il fatto di negare all’autorità competente di uno Stato membro il potere di esigere che qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca sbarcato per la prima volta in tale Stato membro sia pesato alla presenza di funzionari di tale autorità prima di essere trasportato fuori dal luogo di sbarco, conformemente all’articolo 60, paragrafo 6, del regolamento n. 1224/2009. |
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28 |
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento n. 1224/2009 deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia previsto di derogare all’articolo 60, paragrafo 2, di detto regolamento adottando un piano di controllo approvato dalla Commissione, l’autorità competente di tale Stato membro può comunque esigere, sulla base dell’articolo 60, paragrafo 6, del medesimo regolamento, che qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca sbarcato per la prima volta in detto Stato membro sia pesato nel luogo di sbarco prima di essere trasportato altrove. |
Sulle spese
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29 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: |
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L’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, come modificato dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, |
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deve essere interpretato nel senso che: |
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qualora uno Stato membro abbia previsto di derogare all’articolo 60, paragrafo 2, di detto regolamento adottando un piano di controllo approvato dalla Commissione europea, l’autorità competente di tale Stato membro può comunque esigere, sulla base dell’articolo 60, paragrafo 6, del medesimo regolamento, che qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca sbarcato per la prima volta in detto Stato membro sia pesato nel luogo di sbarco prima di essere trasportato altrove. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
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