Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 29 aprile 2026.#Romagnoli Fratelli SpA contro Ufficio comunitario delle varietà vegetali.#Ritrovati vegetali – Concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà di patate Melrose – Mancato pagamento entro i termini della tassa annuale – Annullamento della privativa – Richiesta di restitutio in integrum – Competenza della commissione di ricorso – Nozione di “circostanze particolari” – Condizioni di notifica delle decisioni e delle comunicazioni dell’UCVV.#Causa T-573/24.

ECLI:EU:T:2026:295Eu Chamb 06 T29 apr 2026

Testo completo

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

29 aprile 2026 ( *1 )

«Ritrovati vegetali – Concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà di patate Melrose – Mancato pagamento entro i termini della tassa annuale – Annullamento della privativa – Richiesta di restitutio in integrum – Competenza della commissione di ricorso – Nozione di “circostanze particolari” – Condizioni di notifica delle decisioni e delle comunicazioni dell’UCVV»

Nella causa T‑573/24,

Romagnoli Fratelli SpA, con sede in Bologna (Italia), rappresentata da E. Truffo e A. Iurato, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), rappresentato da M. García-Moncó Fuente, M. Fortin, A. Christ e A. Pontecorvi, in qualità di agenti,

convenuto,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da P. Škvařilová-Pelzl, presidente, I. Nõmm (relatore) e D. Kukovec, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento, in particolare la misura di organizzazione del procedimento del 26 novembre 2025 e le risposte della ricorrente e dell’UCVV, depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 12 e l’11 dicembre 2025,

vista la mancata presentazione, ad opera delle parti, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, di una domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, a norma dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Romagnoli Fratelli SpA, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) del 3 agosto 2024 (procedimento A001/2023) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso

2

Il 10 dicembre 2009 la Meranini & C. Srl ha presentato all’UCVV una domanda di privativa comunitaria per un ritrovato vegetale, ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1994, L 227, pag. 1). Tale domanda è stata registrata con il numero 2009/2240.

3

Il ritrovato vegetale per il quale è stata chiesta la privativa comunitaria è la varietà di patate Melrose, appartenente alla specie Solanum tuberosum L.

4

Con decisione dell’UCVV del 20 febbraio 2012 è stata concessa la privativa comunitaria per il ritrovato vegetale di cui trattasi.

5

A partire dal 24 aprile 2018 e in seguito a un trasferimento della privativa comunitaria per il ritrovato vegetale di cui trattasi, la ricorrente è divenuta titolare della privativa comunitaria per detto ritrovato vegetale.

6

Il 27 ottobre 2021 l’UCVV ha emesso e inviato alla ricorrente, nello spazio personale di quest’ultima, denominato «MyPVR», una nota di addebito relativa al pagamento della tassa annuale per la privativa comunitaria per il ritrovato vegetale di cui trattasi.

7

Poiché la nota di addebito non è stata pagata entro il termine impartito, il 10 gennaio 2022 è stato inviato alla ricorrente un sollecito formale, conformemente all’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, tramite lo spazio personale MyPVR. Nell’ambito di detto sollecito l’UCVV ha invitato la ricorrente a versare l’importo dovuto a titolo della tassa annuale entro il termine di un mese, al fine di evitare l’annullamento della privativa comunitaria per il ritrovato vegetale di cui trattasi, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del citato regolamento.

8

Il 16 febbraio 2022, dal momento che i documenti relativi alla tassa annuale non erano stati scaricati dalla ricorrente dallo spazio personale MyPVR, l’UCVV ha inviato a quest’ultima un ulteriore sollecito per posta elettronica, senza tuttavia prorogare il termine di pagamento.

9

Il 21 marzo 2022, poiché la tassa annuale non era stata versata entro il termine impartito, l’UCVV ha annullato la privativa comunitaria per il ritrovato vegetale di cui trattasi (in prosieguo: la «decisione del 21 marzo 2022»). La decisione relativa a tale annullamento è stata comunicata alla ricorrente il 22 marzo 2022 e si presume che sia stata notificata il 30 marzo 2022.

10

Il 6 maggio 2022 la ricorrente ha presentato una richiesta di restitutio in integrum, ai sensi dell’articolo 80 del regolamento n. 2100/94, in merito al termine di pagamento della tassa annuale summenzionata.

11

Sempre il 6 maggio 2022 la ricorrente ha effettuato il pagamento della tassa annuale fino ad allora non versata.

12

Con decisione del 7 novembre 2022, l’UCVV non ha accolto la richiesta di restitutio in integrum della ricorrente (in prosieguo: la «decisione del 7 novembre 2022»).

13

Il 5 gennaio 2023 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale, registrato con il numero T‑2/23, avverso la decisione del 7 novembre 2022.

14

Il 6 gennaio 2023 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV avverso la decisione del 21 marzo 2022 con la quale l’UCVV aveva annullato la privativa comunitaria per il ritrovato vegetale di cui trattasi.

15

Sempre il 6 gennaio 2023, la ricorrente ha presentato una richiesta di restitutio in integrum relativa al termine impartito per poter proporre ricorso avverso la decisione del 21 marzo 2022, dato che il termine di due mesi per presentare un ricorso avverso tale decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV, previsto all’articolo 69 del regolamento n. 2100/94, era scaduto.

16

Con sentenza del 17 aprile 2024, Romagnoli Fratelli/UCVV (Melrose) (T‑2/23, EU:T:2024:247), il Tribunale ha respinto il ricorso avverso la decisione del 7 novembre 2022. Il 14 giugno 2024 la ricorrente ha proposto impugnazione avverso tale sentenza.

17

Il 3 agosto 2024 la commissione di ricorso ha adottato la decisione impugnata. In primo luogo, essa ha ritenuto che il ricorso avverso la decisione del 21 marzo 2022 fosse tardivo. Infatti, essa ha ricordato che detta decisione era considerata notificata alla ricorrente il 30 marzo 2022, che il termine per proporre ricorso era quindi scaduto il 30 maggio 2022 e che il ricorso era stato proposto più di sette mesi dopo la scadenza di tale termine. In secondo luogo, la commissione di ricorso dell’UCVV ha ritenuto di essere competente a statuire essa stessa sulla richiesta di restitutio in integrum. In terzo luogo, nel merito, essa ha respinto la richiesta di restitutio in integrum con la motivazione che la ricorrente non aveva dimostrato di essersi trovata di fronte a circostanze particolari né di aver preso tutte le precauzioni richieste affinché fossero soddisfatte le condizioni previste all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94. In quarto luogo, infine, sulla base di tale rigetto, essa ha concluso che il ricorso avverso la decisione del 21 marzo 2022 doveva essere respinto in quanto irricevibile. Il 10 settembre 2024 la decisione impugnata è stata notificata alla ricorrente.

18

Con sentenza del 1o agosto 2025, Romagnoli Fratelli/UCVV (C‑426/24 P, non pubblicata, EU:C:2025:619), la Corte ha respinto l’impugnazione avverso la sentenza del 17 aprile 2024, Melrose (T‑2/23, EU:T:2024:247).

Conclusioni delle parti

19

La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–

annullare la decisione impugnata;

–

dichiarare ricevibile la richiesta di restitutio in integrum dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV;

–

ripristinare la privativa comunitaria per il ritrovato vegetale di cui trattasi;

–

condannare l’UCVV alle spese.

20

L’UCVV chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–

respingere il ricorso in quanto infondato;

–

condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità degli elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

21

L’UCVV chiede, in sostanza, che siano dichiarati irricevibili una parte dell’allegato 10 nonché gli allegati da 11 a 14 e da 16 a 18 della richiesta in quanto non sarebbero stati presentati dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo dinanzi ad essa.

22

È giocoforza constatare che gli allegati da 10 a 14 (ad eccezione dell’organigramma della ricorrente per il 2022, che figura alla quarta pagina dell’allegato 10) e da 16 a 18 della richiesta non figurano nel fascicolo del procedimento dinanzi all’UCVV.

23

A tale proposito occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la legittimità di un atto dell’Unione europea dev’essere valutata in funzione degli elementi di informazione di cui l’istituzione poteva disporre nel momento in cui ha adottato l’atto stesso. Nessuno può quindi avvalersi dinanzi al giudice dell’Unione di elementi di fatto che non sono stati dedotti nel corso del procedimento amministrativo (sentenza del 17 aprile 2024, Melrose, T‑2/23, EU:T:2024:247, punto 32; v., altresì, per analogia, sentenza dell’8 marzo 2023, Novasol/ECHA, T‑70/22, non pubblicata, EU:T:2023:106, punto 22).

24

Pertanto, poiché gli allegati menzionati al precedente punto 22 sono stati presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale, essi non possono essere presi in considerazione ai fini del controllo della legittimità della decisione impugnata e devono, pertanto, essere respinti.

Nel merito

25

In via preliminare, occorre rilevare che è pacifico che il ricorso presentato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV avverso la decisione del 21 marzo 2022 è stato proposto oltre sette mesi dopo la scadenza del termine di ricorso. La richiesta di restitutio in integrum presentata dalla ricorrente il 6 gennaio 2023 mirava infatti a reintegrarla nei suoi diritti a proporre un ricorso avverso la decisione del 21 marzo 2022.

26

A tal riguardo, la commissione di ricorso dell’UCVV ha fatto valere, ai punti 28 e 29 della decisione impugnata, che il termine che era scaduto e che aveva dato luogo alla richiesta di restitutio in integrum riguardava un termine da rispettare nei suoi confronti, e non nei confronti della prima istanza dell’UCVV. Di conseguenza, essa ha ritenuto che il ricorso avverso la decisione del 21 marzo 2022 e la richiesta di restitutio in integrum fossero indissociabili e che fosse quindi competente ad esaminare tale richiesta.

27

Tale conclusione della commissione di ricorso dell’UCVV circa la sua competenza a statuire sulla richiesta di restitutio in integrum, alla quale del resto le parti aderiscono, deve essere approvata.

28

A tal riguardo, occorre ricordare che il capo VI della quarta parte del regolamento n. 2100/94 prevede una serie di «disposizioni procedurali».

29

Tra le disposizioni menzionate al precedente punto 28 figura l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94. Quest’ultimo prevede che, «[i]l richiedente di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o il titolare o qualsiasi altra parte in causa nella procedura dinanzi all’Ufficio che, pur avendo preso tutte le precauzioni richieste dalle circostanze, non ha potuto rispettare un termine nei confronti [di quest’ultimo] è reintegrato, a sua richiesta, nei suoi diritti se l’impedimento ha avuto come conseguenza diretta, in virtù [di detto] regolamento, la perdita di un diritto o rimedio giuridico».

30

Occorre sottolineare che, a differenza di altre disposizioni procedurali contenute nel capo VI della parte quarta del regolamento n. 2100/94, quali l’articolo 77 di detto regolamento, che distinguono la procedura «dinanzi all’Ufficio» da quella «dinanzi alla commissione di ricorso», nulla indica, all’articolo 80, paragrafo 1, di tale regolamento, che la nozione di «Ufficio» contenuta in quest’ultimo escluda la commissione di ricorso. Pertanto, al pari dell’ambito di applicazione dell’articolo 75 del regolamento n. 2100/94, il quale prevede che «[l]e decisioni dell’Ufficio sono motivate», l’ambito di applicazione dell’articolo 80, paragrafo 1, del medesimo regolamento può essere inteso come comprensivo della commissione di ricorso.

31

Il fatto che nessuna disposizione del regolamento n. 2100/94 preveda esplicitamente che, qualora una richiesta di restitutio in integrum riguardi un termine che un richiedente non ha potuto rispettare dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV, quest’ultima è competente a statuire su tale richiesta non significa che detta commissione non disponga di una siffatta competenza.

32

Infatti, in primo luogo, occorre sottolineare che l’articolo 35 del regolamento n. 2100/94, relativo alla ripartizione interna delle competenze per quanto riguarda le decisioni adottate dall’UCVV, prevede, al suo paragrafo 1, una competenza di principio del presidente dell’UCVV per tutte le decisioni che non rientrano nella competenza delle commissioni di ricorso e, al suo paragrafo 2, una competenza di attribuzione per un comitato.

33

L’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 prevede che, in mancanza di disposizioni procedurali in detto regolamento o in disposizioni adottate in virtù di quest’ultimo, l’UCVV prende in considerazione i principi generalmente ammessi in materia negli Stati membri. Orbene, in materia di restitutio in integrum, l’organo competente a statuire sulla richiesta è, in linea di principio e in forza del principio del parallelismo delle competenze, quello che era competente a constatare l’inosservanza del termine.

34

Il combinato disposto degli articoli 35 e 81 del regolamento n. 2100/94 può quindi portare a riconoscere che il legislatore dell’Unione ha implicitamente inteso consentire alla commissione di ricorso dell’UCVV di esaminare una richiesta di restitutio in integrum riguardante un termine che un richiedente non ha potuto rispettare dinanzi ad essa.

35

In secondo luogo, è vero che l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione, del 17 settembre 2009, recante norme d’esecuzione del regolamento n. 2100/94 del Consiglio, riguardo ai procedimenti dinanzi all’UCVV (GU 2009, L 251, pag. 3), prevede che il comitato può decidere sulle questioni relative alla restitutio in integrum di cui all’articolo 80 del regolamento n. 2100/94. Tuttavia, l’articolo 7 del regolamento n. 874/2009 dispone che l’esame di tali questioni si aggiunge alle decisioni che i comitati adottano in virtù della competenza di attribuzione che essi traggono dall’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94. Pertanto, letto alla luce di quest’ultima disposizione, l’articolo 7 del regolamento n. 874/2009 può essere interpretato nel senso che esso conferisce ai comitati una competenza a statuire su questioni di restitutio in integrum solo nelle materie in cui essi hanno ricevuto una competenza di attribuzione in forza dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94. Una siffatta interpretazione è conforme al principio secondo cui un regolamento di esecuzione deve essere oggetto, per quanto possibile, di un’interpretazione conforme alle disposizioni del regolamento di base (sentenze del 24 giugno 1993, Dr Tretter, C‑90/92, EU:C:1993:264, punto 11, e del 10 settembre 1996, Commissione/Germania, C‑61/94, EU:C:1996:313, punto 52). Orbene, secondo una siffatta interpretazione dell’articolo 7 del regolamento n. 874/2009, non rientra nella competenza dei comitati la questione della restitutio in integrum relativa a un termine che un richiedente non ha potuto rispettare dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV.

36

Occorre aggiungere che la ragion d’essere dell’articolo 7 del regolamento n. 874/2009 risiede nella necessità di identificare, a livello dell’UCVV, la persona competente (vale a dire il presidente o una persona sotto la sua autorità) o il comitato competente a statuire sulla richiesta di restitutio in integrum quando l’inosservanza del termine si è verificata dinanzi a tale istanza. Per contro, una siffatta identificazione in detto regolamento non è di alcuna utilità quando si tratta di una richiesta di restitutio in integrum relativa ad un termine che non è stato rispettato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV. Infatti, quest’ultima è per l’appunto l’unica competente a risolvere la questione e non ha quindi bisogno di essere esplicitamente indicata a tal fine nel regolamento n. 2100/94.

37

In terzo luogo, come risulta dal ventiseiesimo considerando del regolamento n. 2100/94, «gli obblighi e le competenze dell’UCVV, inclusi i suoi organi di ricorso, relativi alla concessione, all’estinzione, o alla verifica dei diritti comunitari di tutela delle nuove varietà vegetali e le pubblicazioni devono essere concepiti, nella misura del possibile, in base ai modelli fissati da altri sistemi; (…) quanto detto vale altresì per la struttura dell’Ufficio, per il suo regolamento interno, per la cooperazione con la Commissione e con gli Stati membri, in particolare tramite il consiglio d’amministrazione, il ricorso a uffici d’esame incaricati dell’esame tecnico come pure per le necessarie misure di carattere finanziario».

38

A tal riguardo, alla commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è stata attribuita la competenza a conoscere di una richiesta di restitutio in integrum quando l’atto omesso oggetto di detta richiesta riguarda un ricorso presentato tardivamente dinanzi ad essa. Infatti, il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), prevede, al suo articolo 104, paragrafo 4, intitolato «Restitutio in integrum», che «[l]’organo competente a statuire sull’atto omesso decide in merito alla richiesta», conformemente al principio del parallelismo delle competenze ricordato al precedente punto 33.

39

In tal senso, occorre altresì interpretare, per quanto possibile, le competenze dell’UCVV, comprese quelle delle sue commissioni di ricorso, ispirandosi alle norme summenzionate stabilite per l’EUIPO dal regolamento 2017/1001, il che induce altresì a ritenere che la commissione di ricorso dell’UCVV debba essere competente a esaminare una richiesta di restitutio in integrum riguardante un termine che un richiedente non ha potuto rispettare dinanzi ad essa.

40

Dai precedenti punti da 28 a 39 risulta che la commissione di ricorso dell’UCVV ha giustamente ritenuto di essere competente a statuire sulla richiesta di restitutio in integrum, che era fondata sul mancato rispetto, da parte del ricorrente, del termine di ricorso dinanzi ad essa.

41

Il ricorso è fondato su quattro motivi, vertenti, il primo, su una valutazione erronea dell’esistenza di un caso di forza maggiore dovuta alla pandemia di COVID-19; il secondo, su una valutazione erronea dell’esistenza di un errore scusabile; il terzo, su un’interpretazione erronea o imprecisa degli elementi di prova e, il quarto, su una violazione dell’articolo 65 del regolamento n. 874/2009.

42

Il Tribunale ritiene opportuno esaminare congiuntamente i primi tre motivi e procedere poi all’analisi del quarto motivo.

Sul primo, sul secondo e sul terzo motivo, vertenti rispettivamente su una valutazione erronea dell’esistenza di un caso di forza maggiore dovuta alla pandemia di COVID-19, su una valutazione erronea dell’esistenza di un errore scusabile e su un’interpretazione erronea o imprecisa degli elementi di prova

43

Con il primo, il secondo e il terzo motivo, la ricorrente contesta, in sostanza, alla commissione di ricorso dell’UCVV di aver ignorato di trovarsi di fronte a un caso di forza maggiore causato dalla pandemia di COVID-19. Essa ritiene infatti che detta commissione di ricorso non abbia effettuato una valutazione fondata sui fatti, ma si sia limitata a ritenere che gli elementi di prova prodotti non fossero concludenti. Orbene, in primo luogo, la ricorrente fa valere le numerose assenze per malattia dei membri del suo personale. Essa sottolinea in particolare l’assenza dell’unica dipendente incaricata dei contatti e della corrispondenza con l’UCVV. In secondo luogo, essa fa valere che, tenuto conto della sua situazione di impresa agricola di medie dimensioni, qualsiasi forma di carenza di personale costituiva per essa un caso di forza maggiore. La stessa aggiunge, in tale contesto, che ostacoli sia finanziari che legali le hanno impedito di ovviare alla carenza di personale.

44

L’UCVV contesta gli argomenti dedotti a sostegno di tali motivi.

45

A norma dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, il richiedente di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o il titolare o qualsiasi altra parte in causa nella procedura dinanzi all’UCVV che, pur avendo preso tutte le precauzioni richieste dalle circostanze, non ha potuto rispettare un termine nei confronti dell’ufficio stesso è reintegrato, a sua richiesta, nei suoi diritti se l’impedimento ha avuto come conseguenza diretta, in virtù di detto regolamento, la perdita di un diritto o rimedio giuridico.

46

Dall’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 si evince che la restitutio in integrum è subordinata a due condizioni cumulative: la prima è che la persona di cui trattasi abbia preso tutte le precauzioni richieste dalle circostanze e, la seconda, che l’impedimento di detta persona abbia avuto come conseguenza diretta la perdita di un diritto o quella di un rimedio giuridico [v., per analogia, sentenza del 15 settembre 2011, Prinz Sobieski zu Schwarzenberg/UAMI – British-American Tobacco Polska (Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg), T‑271/09, non pubblicata, EU:T:2011:478, punto 53 e giurisprudenza citata].

47

Inoltre, il rispetto dei termini è di ordine pubblico e la restitutio in integrum è atta a pregiudicare la certezza del diritto. Di conseguenza, le condizioni di applicazione della restitutio in integrum devono essere interpretate restrittivamente [v., in tal senso e per analogia, ordinanza del 9 dicembre 2022, AMO Development/EUIPO (Strumenti medici), T‑311/22, non pubblicata, EU:T:2022:822, punto 20 e giurisprudenza citata].

48

Nella fattispecie, nell’ambito dei tre motivi dedotti congiuntamente, la ricorrente contesta la valutazione svolta dalla commissione di ricorso dell’UCVV in ordine alla prima condizione menzionata al precedente punto 46, laddove tale commissione ha concluso che essa non aveva provato che, da un lato, si trovava di fronte a circostanze particolari e, dall’altro, aveva preso tutte le precauzioni richieste dalle circostanze.

49

In primo luogo, occorre esaminare l’argomento fondato sulle assenze dei membri del personale della ricorrente dovute alla pandemia di COVID-19.

50

Sotto un primo profilo, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che la ricorrente non avesse addotto argomenti convincenti che consentissero di ritenere che le assenze in questione spiegassero per quale ragione il termine di ricorso dinanzi ad essa non era stato rispettato.

51

Infatti, la ricorrente non contesta di aver ricevuto la decisione del 21 marzo 2022 alla data del 30 marzo 2022. Spettava quindi alla ricorrente dimostrare concretamente per quale motivo non aveva potuto rispettare il termine di ricorso che decorreva nel periodo compreso tra il 30 marzo e il 30 maggio 2022.

52

Orbene, la ricorrente non ha addotto alcuna prova che dimostri che le assenze per malattia dei membri del suo personale si sono verificate nel periodo compreso tra il 30 marzo e il 30 maggio 2022.

53

Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda l’argomento più specifico relativo all’assenza dell’unica dipendente che sarebbe stata incaricata della corrispondenza con l’UCVV, anzitutto, dalla dichiarazione dell’interessata risulta che il periodo di assenza che la riguardava si è piuttosto concentrato sul mese di gennaio 2022. La ricorrente non ha presentato alcun documento indicante il periodo durante il quale tale dipendente, che sarebbe stata incaricata della corrispondenza con l’UCVV, sarebbe stata assente e quindi incapace di svolgere i compiti che le sarebbero stati affidati, relativi a detta corrispondenza.

54

Pertanto, la ricorrente non ha fornito elementi di prova che consentissero di dimostrare che la dipendente incaricata della corrispondenza con l’UCVV era stata assente nel periodo compreso tra i mesi di marzo e maggio 2022 e che essa aveva quindi fatto fronte a circostanze particolari a causa della pandemia di COVID-19 che le avevano impedito di osservare il termine di ricorso, dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV, avverso la decisione del 21 marzo 2022.

55

Inoltre, anche supponendo che tale dipendente fosse stata assente nel periodo compreso tra il 30 marzo e il 30 maggio 2022, la ricorrente non ha addotto alcun elemento che consentisse di giustificare l’impossibilità di sostituire tale dipendente.

56

Si deve infine constatare che la ricorrente non ha spiegato le ragioni per le quali non erano state poste in essere altre possibili soluzioni per ovviare all’assenza della sua dipendente che sarebbe stata incaricata della corrispondenza con l’UCVV. Ad esempio, anche qualora l’assenza di tale dipendente fosse stata dimostrata, il che non avviene nel caso di specie, la ricorrente non ha affatto spiegato né suffragato con elementi di prova le ragioni che le hanno impedito di trasmettere le mansioni della dipendente stessa e gli identificativi che le consentivano di accedere allo spazio personale MyPVR a un altro membro del suo personale durante il periodo di cui trattasi.

57

A tal riguardo, il Tribunale ha già dichiarato che, quand’anche accertata, l’indisponibilità di una persona, all’interno di una società, anche se quest’ultima era incaricata della corrispondenza con un’istituzione, non può essere considerata una circostanza estranea alla parte ricorrente [v., in tal senso, ordinanza del 24 marzo 2022, Cheers Interactive (India)/EUIPO – Furrion Property (Rappresentazione di tre strisce nere orizzontali), T‑544/21, non pubblicata, EU:T:2022:202, punto 36].

58

Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda l’argomento vertente sull’attacco informatico subìto da una società partner, di cui la ricorrente sarebbe stata una vittima collaterale, la ricorrente non ha indicato né a fortiori dimostrato in che modo un attacco informatico verificatosi alla fine del dicembre 2021 e che è stato oggetto di una denuncia presso il procuratore della Repubblica in Italia il 7 gennaio 2022 avesse potuto giustificare il mancato rispetto di un termine che scadeva cinque mesi più tardi, tanto più che è pacifico che la ricorrente ha ricevuto il 30 marzo 2022 la decisione del 21 marzo 2022.

59

Sotto un quarto profilo, occorre respingere l’argomento della ricorrente secondo cui, in sostanza, l’UCVV non l’avrebbe debitamente informata delle norme applicabili e delle possibilità di ricorso. Anzitutto, nella decisione del 21 marzo 2022, l’UCVV ha chiaramente attirato l’attenzione della ricorrente sulla possibilità di proporre un ricorso avverso tale decisione entro due mesi dalla sua entrata in vigore.

60

Inoltre, come sottolinea molto giustamente l’UCVV, la ricorrente è stata chiaramente informata, con un messaggio di posta elettronica di quest’ultimo del 5 maggio 2022, della possibilità di proporre ricorso e delle condizioni per farlo. L’UCVV ha anche precisato le condizioni da soddisfare per presentare contemporaneamente un ricorso di annullamento e una richiesta di restitutio in integrum.

61

Infine, nessuna disposizione obbliga l’UCVV a informare una parte in merito ai procedimenti a sua disposizione né, a maggior ragione, a consigliare a detta parte di seguire una qualsivoglia via procedurale [v., per analogia, sentenza del 4 maggio 2018, Skyleader/EUIPO – Sky International (SKYLEADER), T‑34/17, non pubblicata, EU:T:2018:256, punto 43].

62

In secondo luogo, la ricorrente sostiene invano che, tenuto conto delle sue dimensioni medie, essa non disponeva di mezzi finanziari per assumere personale supplementare al fine di sostituire il personale in congedo per malattia. Altrettanto invano essa invoca ostacoli legislativi che le avrebbero impedito di assumere personale.

63

Infatti, anzitutto, l’argomentazione vaga della ricorrente equivale a ritenere che qualsiasi forma di carenza di personale per un’impresa agricola di medie dimensioni debba essere considerata un caso di forza maggiore.

64

Un siffatto ragionamento non può essere sufficiente a dimostrare in modo concreto che le condizioni di applicazione della restitutio in integrum sono soddisfatte e che l’UCVV ha commesso un errore di valutazione al riguardo. Come sottolineato al precedente punto 47, occorre ricordare che tali condizioni devono essere interpretate restrittivamente.

65

L’argomento, poi, secondo cui la ricorrente sarebbe stata impossibilitata per legge ad assumere personale a causa della normativa italiana è addotto per la prima volta dinanzi al Tribunale.

66

Orbene, la legittimità della decisione impugnata deve essere valutata dal giudice dell’Unione sulla base degli elementi di cui l’UCVV poteva disporre al momento in cui l’ha adottata (v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2025, AQ/ECHA, T‑1101/23, non pubblicata, EU:C:2025:894, punto 33).

67

Inoltre, l’atto legislativo sul quale la ricorrente fonda il proprio ragionamento non è stato allegato alla richiesta. Detta richiesta menziona una disposizione di tale normativa solo in modo vago e senza contestualizzarla, e non contiene quindi alcuna spiegazione concreta che consenta di stabilire se e come la normativa in questione avrebbe effettivamente trovato applicazione nel caso di specie.

68

Pertanto, dopo aver preso in considerazione gli elementi che gli sono stati forniti al momento della richiesta di restitutio in integrum, l’UCVV ha giustamente concluso che la ricorrente non aveva dimostrato di aver fatto fronte a circostanze particolari né di aver preso tutte le precauzioni richieste in ragione di tali elementi.

69

Ne consegue che i primi tre motivi devono essere respinti in quanto infondati.

Sul quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 65 del regolamento n. 874/2009

70

Con il suo quarto motivo, in primo luogo, la ricorrente sostiene di non aver ricevuto il sollecito inviato dall’UCVV, il 10 gennaio 2022, relativo alla tassa annuale non pagata. Essa contesta a quest’ultimo di aver violato l’articolo 65 del regolamento n. 874/2009, in quanto non ha fornito la prova della notifica effettiva e della ricezione di tale sollecito. In secondo luogo essa contesta, in sostanza, il fatto che lo spazio personale MyPVR sia considerato un mezzo ufficiale di notifica di documenti o di decisioni ai sensi del regolamento n. 2100/94 e del regolamento n. 874/2009 e, di conseguenza, mette in discussione l’applicabilità delle condizioni generali relative all’utilizzo dei sistemi elettronici di comunicazione provenienti dall’UCVV e a destinazione di quest’ultimo (in prosieguo: le «condizioni generali di MyPVR»), come definite nella decisione del 20 dicembre 2016 del presidente dell’UCVV.

71

L’UCVV contesta gli argomenti addotti a sostegno di tale motivo.

72

In via preliminare, occorre sottolineare che gli argomenti addotti a sostegno del quarto motivo sono, in sostanza, identici a quelli presentati nell’ambito del secondo motivo sollevato nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 17 aprile 2024, Melrose (T‑2/23, EU:T:2024:247), la quale è stata confermata in sede di impugnazione dalla sentenza del 1o agosto 2025, Romagnoli Fratelli/UCVV (C‑426/24 P, non pubblicata, EU:C:2025:619). Occorre fornire a tali argomenti la stessa risposta.

73

In primo luogo, lo spazio personale MyPVR costituisce un canale ufficiale di notifica valido per la nota di addebito del 27 ottobre 2021 e per il sollecito del 10 gennaio 2022 (sentenza del 17 aprile 2024, Melrose, T‑2/23, EU:T:2024:247, punti da 52 a 65).

74

Infatti, ai sensi dell’articolo 79 del regolamento n. 2100/94, l’UCVV notifica d’ufficio tutte le decisioni e citazioni nonché le comunicazioni che implicano un termine di decorrenza o la cui notifica è contemplata da altre disposizioni del regolamento stesso o da disposizioni adottate in virtù del regolamento in parola o ancora prescritte dal presidente dell’UCVV. Le notifiche possono essere fatte per il tramite dei competenti uffici delle varietà degli Stati membri.

75

Occorre rilevare che, nel caso di specie, poiché la nota di addebito del 27 ottobre 2021 e il sollecito del 10 gennaio 2022 hanno entrambi stabilito un termine che la ricorrente era tenuta a rispettare, occorre considerarli come «comunicazioni che implicano un termine di decorrenza» ai sensi dell’articolo 79 del regolamento n. 2100/94.

76

A norma dell’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009, i documenti o le copie dei documenti per i quali è prevista la notificazione a norma dell’articolo 79 del regolamento n. 2100/94 sono notificati per via elettronica con modalità determinate dal presidente dell’UCVV o per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

77

Dal tenore letterale dell’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009 si evince che, da un lato, le comunicazioni e le notifiche dell’UCVV che implicano un termine di decorrenza, ai sensi dell’articolo 79 del regolamento n. 2100/94, possono essere notificate per via elettronica e, dall’altro, le modalità di detta notifica per via elettronica sono determinate dal presidente dell’UCVV.

78

A norma dell’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009, il 20 dicembre 2016 il presidente dell’UCVV ha adottato una decisione relativa alle comunicazioni elettroniche provenienti dall’UCVV e a destinazione di quest’ultimo.

79

L’articolo 3, primo comma, della decisione del 20 dicembre 2016 del presidente dell’UCVV dispone che l’UCVV metterà a disposizione una piattaforma di comunicazione elettronica, sul suo sito Internet «www.cpvo.europa.eu», che consentirà agli utilizzatori di ricevere, visualizzare, stampare e registrare tutti i documenti e tutte le notifiche disponibili per via elettronica trasmessi dall’UCVV, nonché la risposta alle notifiche e alle domande relative al fascicolo e altri documenti. Questo spazio di comunicazione elettronica (o «Spazio personale») sarà un sistema ristretto e sarà denominato «MyPVR».

80

L’articolo 3, quarto comma, della decisione del 20 dicembre 2016 del presidente dell’UCVV prevede che, una volta terminato il suo sviluppo, MyPVR proporrà la possibilità di ricevere per via elettronica tutte le comunicazioni provenienti dall’UCVV. Se l’utilizzatore sceglie questa opzione, l’UCVV invierà tutte le notifiche in formato elettronico attraverso detto spazio personale, salvo in caso di impossibilità tecnica.

81

Ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della decisione del 20 dicembre 2016 del presidente dell’UCVV, non appena l’utilizzatore attiva l’opzione che consente di comunicare con l’UCVV per via elettronica, tutte le notifiche ufficiali dell’UCVV disponibili in formato elettronico gli sono trasmesse tramite MyPVR. I documenti contenenti atti per i quali l’articolo 79 del regolamento n. 2100/94 prevede una notifica d’ufficio sono notificati tramite MyPVR.

82

Ai sensi dell’articolo 6 della decisione del 20 dicembre 2016 del presidente dell’UCVV, «le condizioni generali di utilizzo riportate sul sito Internet dell’[UCVV] relative alle comunicazioni elettroniche provenienti dall’[UCVV] e a destinazione di quest’ultimo, effettuate tramite MyPVR, preciseranno ulteriormente le attività elettroniche, le condizioni ad esse afferenti e le modalità tecniche cui sono subordinate le notifiche e/o le comunicazioni elettroniche provenienti dall’[UCVV] e a destinazione di quest’ultimo, nonché gli impegni per l’uso che gli utilizzatori sono tenuti ad assumere».

83

Dall’articolo 3, primo e quarto comma, e dall’articolo 4, primo comma, della decisione del 20 dicembre 2016 del presidente dell’UCVV, menzionati ai precedenti punti da 79 a 81, risulta che tutte le comunicazioni e le notifiche, incluse quelle contemplate dall’articolo 79 del regolamento n. 2100/94, possono essere effettuate tramite lo spazio personale MyPVR, a condizione che l’utilizzatore abbia attivato l’opzione che consente all’UCVV di comunicare con il medesimo per via elettronica.

84

Inoltre, l’articolo 6 della decisione del 20 dicembre 2016 del presidente dell’UCVV, menzionato al precedente punto 82, dispone che le condizioni generali di MyPVR preciseranno ulteriormente le attività elettroniche, le condizioni ad esse afferenti e le modalità tecniche cui sono subordinate le notifiche e/o le comunicazioni elettroniche provenienti dall’UCVV. Di conseguenza, neppure l’applicabilità di tali condizioni generali può essere messa in discussione.

85

In aggiunta, il punto 4, lettera b), della versione 3.0 delle condizioni generali MyPVR ribadisce che, qualora l’utente abbia optato per la comunicazione elettronica, l’UCVV notifica validamente al medesimo le decisioni, le comunicazioni e gli altri documenti per via elettronica tramite lo spazio personale, a meno che ciò non risulti impossibile per ragioni tecniche o nel caso in cui talune funzionalità di detto spazio siano in fase di sviluppo. In tali ipotesi, le comunicazioni elettroniche mediante posta elettronica o mediante qualsiasi altro valido mezzo di comunicazione potranno essere ammesse quale mezzo di notifica autorizzato.

86

Pertanto, la censura relativa, in sostanza, all’illegittimità dello spazio personale MyPVR quale uno dei mezzi di notifica ufficiali non può essere accolta.

87

Tuttavia, dall’articolo 3, quarto comma, e dall’articolo 4, primo comma, della decisione del 20 dicembre 2016 del presidente dell’UCVV, nonché dal punto 4, lettera b), della versione 3.0 delle condizioni generali di MyPVR risulta che l’uso di MyPVR quale mezzo di notifica ufficiale è subordinato alla condizione che l’utilizzatore abbia attivato l’opzione che consente all’UCVV di comunicare con lo stesso per via elettronica.

88

A tal riguardo, occorre osservare che la ricorrente non contesta di aver optato per la comunicazione per via elettronica tramite MyPVR, ai sensi delle disposizioni menzionate al precedente punto 87, e di aver accettato la versione 3.0 delle condizioni generali di MyPVR, confermando così la sua decisione di optare per la comunicazione per via elettronica.

89

Secondo il punto 2 della versione 3.0 delle condizioni generali di MyPVR, gli utilizzatori si impegnano a fare uso dello spazio personale allo scopo, segnatamente, di ricevere notifiche e documenti trasmessi dall’UCVV. Le comunicazioni elettroniche mediante posta elettronica possono essere ammesse come mezzo di comunicazione autorizzato solo nei casi in cui la piattaforma risulti inadeguata. Inoltre, il punto 2, secondo comma, della versione 3.0 delle condizioni generali di MyPVR dispone che, utilizzando lo spazio personale, l’utilizzatore si impegna a conformarsi agli obblighi di cui al punto 2, primo comma, di dette condizioni generali.

90

È indubbio pertanto che, utilizzando lo spazio personale e accettando le condizioni generali di MyPVR, la ricorrente ha accettato di ricevere comunicazioni e notifiche da parte dell’UCVV mediante lo spazio personale MyPVR.

91

Alla luce di quanto precede, occorre respingere la censura relativa all’illegittimità di MyPVR quale mezzo di notifica ufficiale per quanto riguarda la ricorrente.

92

In secondo luogo, per quanto riguarda la censura vertente sulla presunta violazione dell’articolo 65 del regolamento n. 874/2009, non avendo l’UCVV fornito la prova della notifica effettiva e della ricezione del sollecito inviato il 10 gennaio 2022, essa deve essere respinta per gli stessi motivi che figurano nella sentenza del 17 aprile 2024, Melrose (T‑2/23, EU:T:2024:247, punti da 71 a 77).

93

Infatti, occorre sottolineare che il sollecito del 10 gennaio 2022 è stato inviato tramite MyPVR. Pertanto, l’articolo 65 del regolamento n. 874/2009, relativo alle notificazioni inviate per posta, non può trovare applicazione nel caso di specie. Al riguardo, occorre fare riferimento all’articolo 64 bis del regolamento n. 874/2009, relativo alle notificazioni per via elettronica o altri mezzi tecnici.

94

L’articolo 64 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 874/2009 dispone che la notificazione per via elettronica sia effettuata mediante invio di una copia digitale del documento da notificare. La notificazione si considera effettuata alla data in cui la comunicazione è stata ricevuta dal destinatario. Il presidente dell’UCVV determina le modalità di notifica mediante trasmissione elettronica. A norma dell’articolo 64 bis, paragrafo 3, del regolamento stesso, il presidente dell’UCVV determina le modalità di notifica mediante altri mezzi tecnici di comunicazione.

95

Come già constatato ai precedenti punti da 88 a 90, la ricorrente non contesta di aver accettato di ricevere le comunicazioni e le notifiche dell’UCVV tramite MyPVR. A tale proposito occorre altresì ricordare che, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della decisione del 20 dicembre 2016 del presidente dell’UCVV, non appena l’utilizzatore abbia attivato l’opzione per comunicare con l’UCVV per via elettronica, tutte le notifiche ufficiali dell’UCVV disponibili in forma elettronica, ivi compresi i documenti contenenti atti per i quali è prevista la notificazione a norma dell’articolo 79 del regolamento n. 2100/94, gli sono notificate tramite MyPVR. Pertanto, MyPVR dovrebbe essere considerato l’unico mezzo ufficiale di comunicazione delle notifiche ufficiali, ivi comprese quelle previste all’articolo 79 del regolamento n. 2100/94.

96

Di conseguenza, in forza dell’articolo 4, primo comma, della decisione del 20 dicembre 2016 del presidente dell’UCVV, l’UCVV ha notificato alla ricorrente tramite MyPVR, in primo luogo, il 27 ottobre 2021, una nota di addebito relativa al pagamento della tassa annuale, seguita, il 28 ottobre 2021, da un messaggio di posta elettronica automatico e, in secondo luogo, il 10 gennaio 2022, il sollecito di cui trattasi che la invitava a versare la tassa non pagata conformemente all’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, seguito, in data 11 gennaio 2022, da un messaggio di posta elettronica automatico.

97

Per quanto riguarda la notifica effettiva del sollecito del 10 gennaio 2022, l’articolo 4, quarto comma, della decisione del 20 dicembre 2016 del presidente dell’UCVV precisa che una decisione o qualsiasi altro documento si considerano notificati alla scadenza del settimo giorno successivo a quello in cui è stato inviato all’utilizzatore un messaggio di posta elettronica per avvisarlo che la copia digitale della decisione o del documento è stata caricata dall’UCVV nello spazio personale. Nel caso di specie, ne consegue che il sollecito del 10 gennaio 2022 dev’essere considerato come notificato il 18 gennaio 2022, ossia il settimo giorno successivo all’11 gennaio 2022, data dell’invio del messaggio di posta elettronica automatico che informava la ricorrente del caricamento del documento in parola nello spazio personale MyPVR.

98

Inoltre, a norma dell’articolo 4, quinto comma, della decisione del 20 dicembre 2016 del presidente dell’UCVV, se un utilizzatore non riesce a consultare una decisione o qualsiasi altro documento, egli è tenuto ad informarne senza indugio l’UCVV. È giocoforza constatare che, nel caso di specie, la ricorrente non ha informato l’UCVV di un qualsivoglia problema di accesso ai documenti di cui trattasi.

99

Di conseguenza, non si può contestare all’UCVV il fatto di non aver notificato il sollecito del 10 gennaio 2022. In assenza di prova contraria da parte della ricorrente, si reputa che il sollecito in questione sia stato ricevuto da quest’ultima il 18 gennaio 2022. Anche questa censura dev’essere pertanto respinta in quanto infondata.

100

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre respingere il quarto motivo e, di conseguenza, il ricorso nel suo insieme in quanto infondati, senza che occorra pronunciarsi sul secondo capo delle conclusioni della ricorrente, diretto in sostanza a che il Tribunale accolga la richiesta di restitutio in integrum, esaminata dalla commissione di ricorso, né sul terzo capo delle conclusioni della ricorrente, diretto a che il Tribunale ripristini la privativa comunitaria per il ritrovato vegetale di cui trattasi.

Sulle spese

101

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

102

La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’UCVV.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Romagnoli Fratelli SpA è condannata alle spese.

 

Škvařilová-Pelzl

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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 aprile 2026.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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