Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 luglio 2026.#Procedimento penale a carico di R e a.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken.#Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive in considerazione delle azioni della Federazione russa che destabilizzano la situazione in Ucraina – Regolamento (UE) n. 833/2014 – Articolo 2 septies, paragrafo 1 – Nozione di “operatore” – Divieto di radiodiffusione di contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato XV del regolamento n. 833/2014 – Radiodiffusione di tali contenuti da parte di persone fisiche su un sito Internet che genera introiti solo sotto forma di contributi volontari.#Causa C-67/25.

ECLI:EU:C:2026:534Eu Chamb 04 C2 lug 2026

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

2 luglio 2026 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive in considerazione delle azioni della Federazione russa che destabilizzano la situazione in Ucraina – Regolamento (UE) n. 833/2014 – Articolo 2 septies, paragrafo 1 – Nozione di “operatore” – Divieto di radiodiffusione di contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato XV del regolamento n. 833/2014 – Radiodiffusione di tali contenuti da parte di persone fisiche su un sito Internet che genera introiti solo sotto forma di contributi volontari»

Nella causa C‑67/25,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Saarbrücken (Tribunale del Land, Saarbrücken, Germania), con decisione del 20 dicembre 2024, pervenuta in cancelleria il 31 gennaio 2025, nel procedimento penale a carico di

R,

N,

K,

con l’intervento di:

Staatsanwaltschaft Saarbrücken,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Condinanzi, N. Jääskinen, R. Frendo (relatrice) e A. Kornezov, giudici,

avvocato generale: R. Norkus

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–

per la Staatsanwaltschaft Saarbrücken, da A. Hammer;

–

per R, da A.-M. Kalmes e J. Schmidt, Rechtsanwälte;

–

per K, da A.-M. Kalmes, Rechtsanwältin;

–

per il governo estone, da H. Hirsik e M. Kriisa, in qualità di agenti;

–

per il governo francese, da E. Timmermans e B. Travard, in qualità di agenti;

–

per il governo lettone, da J. Davidoviča e K. Pommere, in qualità di agenti;

–

per la Commissione europea, da M. Carpus-Carcea e M. Kellerbauer, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 febbraio 2026,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 septies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1o marzo 2022 (GU 2022, L 65, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 833/2014»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di tre persone fisiche, R, N, e K, per fatti che possono costituire una violazione del divieto previsto all’articolo 2 septies, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 833/2014

3

Ai sensi dell’articolo 2 septies, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014:

«È vietata agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l’agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato XV, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi [I]nternet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su [I]nternet, siano essi nuovi o preinstallati».

4

Nell’allegato XV di tale regolamento, intitolato «Elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 2 septies», figura, in particolare, il nome di «RT – Russia Today Germany».

Regolamento 2022/350

5

I considerando da 4 a 10 del regolamento 2022/350 così recitano:

«(4)

Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022, il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa contro l’Ucraina. (…) Il Consiglio europeo ha invitato la [Federazione russa] e le formazioni armate sostenute dalla Russia a fermare la loro campagna di disinformazione.

(5)

Nelle conclusioni del 10 maggio 2021 il Consiglio [dell’Unione europea] ha sottolineato la necessità di rafforzare ulteriormente la resilienza dell’Unione [europea] e degli Stati membri nonché la loro capacità di contrastare le minacce ibride, compresa la disinformazione, garantendo l’uso coordinato e integrato degli strumenti esistenti e di eventuali nuovi strumenti volti a contrastare le minacce ibride a livello dell’Unione e degli Stati membri, e le possibili risposte nel settore delle minacce ibride, in particolare alle ingerenze straniere e alle operazioni di influenza, che possono comprendere misure preventive e l’imposizione di costi agli attori statali e non statali ostili.

(6)

Da tempo la Federazione russa attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, nell’intento di rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell’Unione e dei suoi Stati membri. In particolare la propaganda ha preso di mira, ripetutamente e costantemente, i partiti politici europei, soprattutto durante i periodi elettorali, la società civile, i richiedenti asilo, le minoranze etniche russe, le minoranze di genere, e il funzionamento delle istituzioni democratiche nell’Unione e nei suoi Stati membri.

(7)

Nell’intento di giustificare e sostenere l’aggressione nei confronti dell’Ucraina, la Federazione russa porta avanti da tempo la pratica di lanciare iniziative continue e concertate di propaganda prendendo di mira la società civile dell’Unione e dei paesi limitrofi, distorcendo gravemente i fatti e manipolando la realtà.

(8)

Tali iniziative di propaganda hanno trovato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa. Tali iniziative rappresentano una minaccia consistente e diretta all’ordine pubblico e alla sicurezza dell’Unione.

(9)

Tali organi di informazione in questione svolgono un ruolo essenziale, strumentale ai fini della promozione e del sostegno dell’aggressione nei confronti dell’Ucraina e della destabilizzazione dei paesi ad essa limitrofi.

(10)

Vista la gravità della situazione, e in risposta alle azioni della [Federazione russa] che destabilizzano la situazione in Ucraina, è necessario, coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali [dell’Unione europea], in particolare con il diritto alla libertà di espressione e informazioni come riconosciuto all’articolo 11 dello stesso, di introdurre ulteriori misure restrittive per sospendere urgentemente le attività di radiodiffusione di tali organi di informazione nell’Unione, o dirette all’Unione. Tali misure dovrebbero essere mantenute fino a quando l’aggressione nei confronti dell’Ucraina non sarà cessata e fino a quando la Federazione russa e gli organi di informazione ad essa associati non avranno cessato di condurre azioni di propaganda contro l’Unione e i suoi Stati membri».

Regolamento 2024/1745

6

Il regolamento (UE) 2024/1745 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2024/1745), ha inserito, nel regolamento n. 833/2014, l’articolo 3 novodecies, il cui paragrafo 4 prevede quanto segue:

«Per garantire il rispetto dei divieti [di fornire servizi di ricarica (reloading) nel territorio dell’Unione ai fini delle operazioni di trasbordo di gas naturale liquefatto, originario della Russia o esportato dalla Russia, nonché di fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al divieto di fornire tali servizi], le autorità competenti possono stabilire norme e orientamenti a livello nazionale. Tali norme e orientamenti comprendono obblighi rafforzati in materia di dovuta diligenza, in particolare per l’identificazione dei servizi di ricarica (reloading) forniti ai fini delle operazioni di trasbordo, tenendo conto (…) del paese di registrazione degli operatori economici interessati».

Diritto tedesco

7

Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, punto 1, lettera b), dell’Außenwirtschaftsgesetz (legge sul commercio estero), del 6 giugno 2013 (BGBl. 2013 I, pag. 1482), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sul commercio estero»), è punito con una pena detentiva da tre mesi a cinque anni chiunque violi un divieto di diffusione, di trasmissione, di distribuzione, o di prestazione di altri servizi previsto da un atto giuridico direttamente applicabile delle Comunità europee o dell’Unione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che serve a dare esecuzione a una sanzione economica adottata dal Consiglio nel settore della politica estera e di sicurezza comune.

8

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 7, punto 2, della legge sul commercio estero, una persona che abbia agito a titolo professionale nei casi di cui al paragrafo 1 di tale articolo 18 è punita con una pena detentiva di almeno un anno.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

9

Il Landgericht Saarbrücken (Tribunale del Land, Saarbrücken, Germania), giudice del rinvio, è stato adito nell’ambito di un’indagine penale nei confronti di tre persone fisiche, R, N e K, sospettate di aver partecipato a un’associazione per delinquere, in quanto avrebbero effettuato la radiodiffusione, quattro volte nel corso del 2023, tramite il blog «Live-Ticker», accessibile al pubblico sul sito Internet www.traugott-ickeroth.com (in prosieguo: il «sito Internet traugott-ickeroth»), di video provenienti dal canale RT Germany. Poiché le pubblicazioni di tale canale sono soggette al divieto di radiodiffusione previsto all’articolo 2 septies, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, il fatto di aver reso tali video accessibili al pubblico costituisce, in Germania, in forza della legge sul commercio estero, un reato passibile di sanzioni penali.

10

R, che sotto lo pseudonimo di «Traugott Ickeroth» pubblica, tra l’altro, libri che commercializza sulla piattaforma di commercio online Amazon, avrebbe riconosciuto, nel corso dell’indagine, di essere stato responsabile della progettazione redazionale del sito Internet traugott-ickeroth.

11

I contenuti pubblicati su tale sito Internet erano liberamente accessibili. Tuttavia, gli utenti erano incentivati, mediante un invito a effettuare offerte, a sostenere finanziariamente la gestione di detto sito. Tra il 1o aprile 2022 e il 3 agosto 2023, R e N avrebbero così percepito, sui loro rispettivi conti, un numero significativo di versamenti effettuati da utenti in relazione a tale invito a effettuare offerte, per un importo totale pari a EUR 60038,65.

12

Il giudice del rinvio si chiede se persone fisiche quali R, N e K rientrino nella nozione di «operatore», ai sensi dell’articolo 2 septies, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, cosicché il divieto ivi previsto possa essere loro opposto. A suo avviso, l’interpretazione di tale nozione non si imporrebbe con tale evidenza da consentire di escludere ogni ragionevole dubbio.

13

A questo proposito, detto giudice fa riferimento al documento di lavoro redatto dai servizi della Commissione europea, intitolato «Consolidated FAQs on the implementation of Council Regulation No 833/2014 and Council Regulation No 269/2014» («Domande frequenti consolidate sull’attuazione del regolamento del Consiglio n. 833/2014 e del regolamento n. 269/2014 del Consiglio»; in prosieguo: le «FAQ della Commissione»), secondo il quale tale nozione di «operatore» riguarda qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi entità la cui attività commerciale o professionale consista nella radiodiffusione, nel conferimento della capacità di diffondere, nell’agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine di contenuti non autorizzati.

14

Detto giudice osserva che, da un lato, l’accesso al sito Internet traugott-ickeroth era, in linea di principio, gratuito, nel senso che non era subordinato al versamento di un corrispettivo pecuniario da parte degli utenti. Dall’altro lato, la gestione di tale sito Internet non era finanziata mediante risorse indipendenti dai contributi volontari degli utenti, quali introiti pubblicitari, seppur usuali in tale settore. Pertanto, l’attività di R potrebbe essere considerata come avente carattere puramente privato.

15

Tuttavia, il medesimo giudice rileva che la raccolta di offerte private, che costituiscono donazioni ai sensi del diritto civile, può essere qualificata come «attività professionale» qualora sia esercitata in misura tale che i beneficiari ne traggano somme significative che consentono loro di garantire, almeno in parte, il loro sostentamento. Nel caso di specie, l’invito ad effettuare offerte sarebbe stato volto a generare risorse finanziarie destinate al proseguimento della gestione del sito Internet traugott-ickeroth e, pertanto, a costituire una fonte di reddito durevole, caratteristica di un’attività professionale.

16

In tale contesto, il Landgericht Saarbrücken (Tribunale del Land, Saarbrücken) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 2 septies, paragrafo 1, del [regolamento n. 883/2014] debba essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di “operatori”, ai sensi di tale disposizione, anche le persone fisiche che, attraverso un sito [Internet] da esse gestito, generano introiti unicamente sotto forma di contributi volontari di terzi (offerte o donazioni)».

Procedimento dinanzi alla Corte

17

Il giudice del rinvio ha chiesto che alla presente causa fosse concesso un trattamento prioritario, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte.

18

Con decisione del 3 marzo 2025, il presidente della Corte ha deciso di non accogliere tale domanda.

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

19

Senza sostenere formalmente che la questione pregiudiziale sia irricevibile, la Staatsanwaltschaft Saarbrücken (procura di Saarbrücken, Germania) ne contesta la necessità.

20

In primo luogo, essa afferma che una pronuncia pregiudiziale non sarebbe necessaria, ai sensi dell’articolo 267, secondo comma, TFUE, al fine di risolvere tale questione e che il giudice del rinvio non sarebbe neppure tenuto ad adire la Corte in via pregiudiziale ai sensi del terzo comma di tale articolo 267.

21

In particolare, da un lato, detta questione non costituirebbe di per sé l’oggetto centrale del procedimento principale, il quale solleverebbe altre questioni di fatto o di diritto di cui il giudice d’appello potrebbe dare una valutazione diversa, cosicché non sarebbe opportuno presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale già nella fase del primo grado di giudizio. Dall’altro lato, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del rinvio, una pronuncia pregiudiziale non sarebbe neppure necessaria ai fini della determinazione della propria competenza a conoscere, in quanto sezione specializzata in materia di reati economici, di violazioni della legge sul commercio estero, poiché tale competenza non susciterebbe alcun serio dubbio.

22

A questo proposito, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, l’articolo 267 TFUE conferisce ai giudici nazionali la più ampia facoltà di adire la Corte qualora ritengano che, nell’ambito di una controversia dinanzi ad essi pendente, siano sorte questioni che implichino, segnatamente, un’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione che siano essenziali ai fini della pronuncia nel merito della causa di cui sono investiti, e detti giudici sono liberi di esercitare tale facoltà in qualsiasi momento del procedimento che ritengono opportuno [v. sentenze del 16 gennaio 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf,166/73, EU:C:1974:3, punto 3, e del 12 maggio 2021, Bundesrepublik Deutschland (Avviso rosso dell’Interpol), C‑505/19, EU:C:2021:376, punto 49 e giurisprudenza citata].

23

Inoltre, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v. sentenze del 29 novembre 1978, Redmond,83/78, EU:C:1978:214, punto 25, nonché del 30 ottobre 2025, Mercedes-Benz Bank e Volkswagen Bank, C‑143/23, EU:C:2025:837, punto 48).

24

Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (v. sentenze del 7 settembre 1999, Beck e Bergdorf, C‑355/97, EU:C:1999:391, punto 22, nonché del 30 ottobre 2025, Mercedes-Benz Bank e Volkswagen Bank, C‑143/23, EU:C:2025:837, punto 49).

25

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il procedimento principale riguarda procedimenti penali avviati nei confronti di tre persone fisiche per aver effettuato la radiodiffusione, tramite un sito Internet accessibile al pubblico, di contenuti provenienti dal canale RT Germany, il quale è iscritto nell’allegato XV del regolamento n. 833/2014 e la cui diffusione è vietata dall’articolo 2 septies, paragrafo 1, di tale regolamento. In tali circostanze, con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se una persona fisica, che gestisce un siffatto sito Internet effettuando la radiodiffusione di tali contenuti e ne trae introiti solo sotto forma di contributi volontari di terzi, rientri nella nozione di «operatore», ai sensi di tale disposizione.

26

Pertanto, non risulta manifestamente che l’interpretazione del regolamento n. 833/2014 richiesta con tale questione non abbia alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale o che il problema sollevato sia di natura ipotetica.

27

Pertanto, le obiezioni sollevate dalla Staatsanwaltschaft Saarbrücken (procura di Saarbrücken) riguardo all’irricevibilità della questione pregiudiziale, quali sintetizzate ai punti 20 e 21 della presente sentenza, non possono essere accolte.

28

In secondo luogo, quest’ultima deduce che la decisione di avviare la fase dibattimentale dinanzi alla sezione competente del giudice del rinvio potrebbe ancora essere oggetto di un «ricorso immediato» (sofortige Beschwerde), il quale costituirebbe un ricorso giurisdizionale di diritto interno, ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, cosicché tale giudice non sarebbe tenuto, in forza di tale disposizione, ad adire la Corte.

29

A questo proposito, è sufficiente rilevare che il fatto che il giudice del rinvio non sia tenuto ad adire la Corte in via pregiudiziale, in quanto tali decisioni possono essere oggetto di ricorsi giurisdizionali di diritto interno, ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, non ha alcuna incidenza sulla facoltà di cui tale giudice dispone di adire la Corte ai sensi dell’articolo 267, secondo comma, TFUE, come ricordato al punto 22 della presente sentenza.

30

In terzo e ultimo luogo, secondo la Staatsanwaltschaft Saarbrücken (procura di Saarbrücken), non sarebbe indispensabile sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione della nozione di «operatore», di cui all’articolo 2 septies, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, dal momento che i metodi di interpretazione abituali del diritto dell’Unione sarebbero sufficienti a precisarne la portata e che il senso di tale disposizione si imporrebbe con evidenza.

31

Occorre ricordare, al riguardo, che la facoltà di adire la Corte in via pregiudiziale spetta al giudice nazionale indipendentemente dalla valutazione delle parti del procedimento principale riguardo all’opportunità di adire la Corte in via pregiudiziale. Infatti, non è in alcun modo fatto divieto al giudice nazionale di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale la cui risposta, secondo il parere di una delle parti del procedimento principale, non lasci adito a ragionevoli dubbi. Pertanto, anche supponendo che sia così, una simile questione non diviene per questo irricevibile (v., in tal senso, sentenze del 1o dicembre 2011, Painer,C‑145/10, EU:C:2011:798, punti 64 e 65, nonché del 24 febbraio 2022, Viva Telecom Bulgaria, C‑257/20, EU:C:2022:125, punto 42).

32

Da tutte le considerazioni che precedono risulta che la questione pregiudiziale è ricevibile.

Nel merito

33

Con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2 septies, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014 debba essere interpretato nel senso che una persona fisica, che gestisce un sito Internet nel quale effettua la radiodiffusione di contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi nell’allegato XV di tale regolamento e trae dallo sfruttamento di tale sito Internet solo introiti derivanti da contributi volontari di terzi, sotto forma di offerte o donazioni, rientra nella nozione di «operatore», ai sensi di detta disposizione.

34

A questo proposito, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenze del 17 novembre 1983, Merck,292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e del 12 febbraio 2026, Stichting Koskea,C‑490/24, EU:C:2026:89, punto 23).

35

In primo luogo, per quanto riguarda i termini dell’articolo 2 septies, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, quest’ultimo enuncia che è vietata agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l’agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato XV di tale regolamento, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi Internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su Internet, siano essi nuovi o preinstallati.

36

Per quanto riguarda, più in particolare, la nozione di «operatore» contenuta in tale disposizione, occorre constatare che essa non è definita né da quest’ultima né da nessun’altra disposizione del regolamento n. 833/2014 e che essa non contiene alcun rinvio al diritto degli Stati membri per determinarne il senso e la portata.

37

Orbene, secondo costante giurisprudenza, la determinazione del significato e della portata dei termini, per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione e non rinvia al diritto degli Stati membri, va operata conformemente al loro significato abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (v. sentenze del 27 gennaio 1988, Danimarca/Commissione,349/85, EU:C:1988:34, punto 9, e del 12 febbraio 2026, Stichting Koskea,C‑490/24, EU:C:2026:89, punto 24 nonché giurisprudenza citata).

38

Secondo il suo significato abituale nel linguaggio corrente, il termine «operatore» designa, tra l’altro, qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisce un’apparecchiatura o un insieme di apparecchiature o che è incaricata di eseguire determinate operazioni tecniche. Applicato al settore della comunicazione e della radiodiffusione di contenuti mediatici e digitali, tale termine si riferisce a qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile, direttamente o indirettamente, della messa a disposizione o della trasmissione di tali contenuti al pubblico.

39

Inoltre, occorre rilevare che il termine «operatore» è utilizzato all’articolo 2 septies, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014 senza essere accompagnato dall’aggettivo «economico» nella grande maggioranza delle versioni linguistiche di tale disposizione, in particolare nelle versioni in lingua bulgara, spagnola, tedesca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, maltese, portoghese, rumena, slovacca e finlandese. Ne consegue che tale termine comprende le persone fisiche o giuridiche responsabili della radiodiffusione dei contenuti di cui a detta disposizione, indipendentemente dalla natura economica o meno della loro attività.

40

Nello stesso ordine di idee, questa medesima disposizione prevede un divieto di radiodiffusione di tali contenuti, in particolare, tramite «piattaform[e] o applicazion[i] di condivisione di video su [I]nternet, siano ess[e] nuov[e] o preinstallat[e]», il che rinvia a modalità di radiodiffusione generalmente accessibili a titolo gratuito nell’ambito di attività che non presentano necessariamente carattere remunerato.

41

Pertanto, da un punto di vista letterale, la nozione di «operatore», ai sensi dell’articolo 2 septies, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, deve essere intesa nel senso che include qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della radiodiffusione o della messa a disposizione dei contenuti contemplati da tale disposizione, anche nell’ambito di un’attività non retribuita o nell’ambito della gestione di un sito Internet finanziato da contributi volontari di terzi.

42

Tale valutazione non è messa in discussione dal fatto che, secondo le FAQ della Commissione, il divieto previsto da tale articolo 2 septies, paragrafo 1, si applichi «a qualsiasi persona, entità o organismo che eserciti un’attività commerciale o professionale che effettui la radiodiffusione, conferisca la capacità di diffondere, o agevoli la radiodiffusione o altro concorso a tal fine di contenuti [contemplati da tale disposizione]».

43

Infatti, da un lato, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, le FAQ della Commissione costituiscono solo un documento di lavoro elaborato dai servizi della Commissione, privo di forza vincolante, destinato a fornire semplici orientamenti quanto all’attuazione e all’interpretazione del regolamento n. 833/2014.

44

Dall’altro lato, le FAQ della Commissione introducono un requisito che non risulta dalla formulazione dell’articolo 2 septies, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, subordinando la nozione di «operatore» all’esercizio di un’attività «commerciale o professionale», il che tende a restringere indebitamente l’ambito di applicazione ratione personae di tale disposizione.

45

In tali circostanze, le FAQ della Commissione non possono modificare la portata delle misure restrittive previste dal regolamento n. 833/2014 né essere determinanti ai fini dell’interpretazione dell’articolo 2 septies, paragrafo 1, di quest’ultimo.

46

In secondo luogo, l’interpretazione letterale della nozione di «operatore», ai sensi di tale disposizione, è corroborata dal contesto normativo in cui essa si inserisce.

47

Infatti, detta disposizione si distingue da altre disposizioni del regolamento n. 833/2014, le quali si riferiscono espressamente ad operatori «economici». Ciò si verifica nel caso dell’articolo 3 novodecies, paragrafo 4, di tale regolamento, introdotto dal regolamento n. 2024/1745, il quale, nella grande maggioranza delle sue versioni linguistiche, in particolare nelle versioni in lingua bulgara, spagnola, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, maltese, portoghese, rumena, slovacca e finlandese, menziona il paese di registrazione degli «operatori economici interessati» nell’ambito dell’adozione delle norme nazionali di dovuta diligenza relative all’applicazione del divieto di trasbordo di gas naturale liquefatto originario della Russia o esportato dalla Russia.

48

Ne consegue che, quando il legislatore dell’Unione ha inteso limitare l’ambito di applicazione di una misura restrittiva ai soli operatori che esercitano un’attività di natura economica, lo ha fatto in modo esplicito. Orbene, ciò non vale manifestamente per l’articolo 2 septies, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, nel quale la nozione di «operatore» si intende con riferimento alla sola radiodiffusione di contenuti contemplati da tale disposizione, indipendentemente dallo status dell’operatore interessato e dalla natura, economica o meno, della sua attività.

49

Pertanto, nel contesto dell’articolo 2 septies, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, il fatto, per una persona, di esercitare un’attività di natura economica e, di conseguenza, di generare o meno redditi, non può costituire un criterio pertinente al fine di determinare se tale persona rientri nel divieto previsto da tale disposizione.

50

In terzo e ultimo luogo, l’interpretazione esposta al punto 41 della presente sentenza è altresì corroborata dalla finalità perseguita dal regolamento n. 833/2014 e, in particolare, dall’articolo 2 septies, paragrafo 1 di quest’ultimo.

51

A questo proposito, occorre rilevare che tale disposizione è stata introdotta dal regolamento 2022/350, adottato il 1o marzo 2022, con l’obiettivo di fornire una reazione immediata, come enunciato ai considerando 4 e 5 di quest’ultimo, all’aggressione militare non provocata e ingiustificata avviata una settimana prima dalla Federazione russa contro l’Ucraina. Per introdurre il divieto previsto da detta disposizione, il Consiglio si è basato sull’invito rivolto dal Consiglio europeo, il 24 febbraio 2022, alla Federazione russa, affinché cessasse la sua campagna di disinformazione, nonché sulle proprie conclusioni del 10 maggio 2021, secondo le quali è necessario rafforzare la resilienza dell’Unione e degli Stati membri, nonché la loro capacità di contrastare le minacce ibride, compresa la disinformazione, e rafforzare le possibili risposte nel settore delle minacce ibride, in particolare le ingerenze e le operazioni di influenza estere.

52

Inoltre, dalla lettura combinata dei considerando da 6 a 10 del regolamento 2022/350 risulta che il divieto di radiodiffusione previsto all’articolo 2 septies, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014 persegue un duplice obiettivo. Da un lato, esso mira a proteggere l’ordine pubblico e la sicurezza dell’Unione, minacciati dalla sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media, di deformazione dei fatti e di propaganda istituita dalla Federazione russa, attraverso un certo numero di media posti sotto il controllo permanente, diretto o indiretto, dei suoi dirigenti, e volto a destabilizzare i paesi vicini, l’Unione e i suoi Stati membri nonché a giustificare, sostenere e far progredire l’aggressione militare dell’Ucraina. Dall’altro lato, detto divieto si inserisce nell’ambito delle finalità perseguite dal meccanismo di risposta istituito dall’Unione mediante l’adozione di nuove misure restrittive, al fine di esercitare una pressione supplementare sulla Federazione russa, affinché quest’ultima ponga fine alla sua aggressione militare nei confronti dell’Ucraina e, più in generale, alle sue azioni e politiche che destabilizzano tale paese terzo.

53

Orbene, un’interpretazione dell’articolo 2 septies, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, come quella sostenuta da K e R nelle loro osservazioni scritte dinanzi alla Corte, secondo la quale il divieto previsto da tale disposizione dovrebbe applicarsi solo alle persone fisiche o giuridiche che esercitano un’attività commerciale e perseguono uno scopo di lucro, priverebbe tale divieto del suo effetto utile e sarebbe in contrasto con gli obiettivi ricordati al punto precedente della presente sentenza. Infatti, una siffatta interpretazione consentirebbe a operatori che non traggono alcun introito dallo sfruttamento del loro sito Internet di effettuare liberamente la radiodiffusione di contenuti di cui alla suddetta disposizione, contribuendo così attivamente a campagne di disinformazione e di destabilizzazione condotte da media posti sotto il controllo permanente, diretto o indiretto, dei dirigenti della Federazione russa e minacciando, pertanto, l’ordine pubblico e la sicurezza dell’Unione.

54

Occorre altresì rilevare, sostanzialmente in linea con quanto affermato dall’avvocato generale ai paragrafi 60 e 62 delle sue conclusioni, che il finanziamento di siti Internet, come quello di cui si tratta nel procedimento principale, mediante contributi volontari di terzi rende, in linea di principio, meno agevole la tracciabilità dell’origine dei finanziamenti e, pertanto, delle eventuali influenze esercitate sui contenuti diffusi. Tale configurazione può quindi essere idonea a facilitare, direttamente o indirettamente, l’ingerenza di interessi stranieri, compresi Stati terzi, nella radiodiffusione di contenuti mediatici ed è, pertanto, idonea ad aumentare il rischio che un siffatto sito Internet sia utilizzato per trasmettere la campagna di propaganda istituita dalla Federazione russa che il regolamento n. 833/2014 mira a vietare.

55

Inoltre, non può essere accolta l’interpretazione sostenuta da R secondo la quale, ai fini dell’interpretazione della nozione di «operatore», ai sensi dell’articolo 2 septies, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, dovrebbero essere prese in considerazione solo attività di radiodiffusione che presentano una certa durata, ad esclusione di pubblicazioni isolate e di portata trascurabile.

56

Si deve constatare, al riguardo, che né tale disposizione né tale regolamento prevedono che l’estensione o la durata della radiodiffusione effettuata debbano essere prese in considerazione al fine di valutare se una persona rientri in tale nozione di «operatore». Una siffatta interpretazione potrebbe, in ogni caso, favorire comportamenti elusivi di detta disposizione consistenti nel frammentare artificiosamente le attività di radiodiffusione dei contenuti coperti da quest’ultima.

57

In tale prospettiva, soltanto un’interpretazione della nozione di «operatore» di cui all’articolo 2 septies, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, che non dipenda né dalla natura commerciale o meno dell’attività di diffusione né dalle modalità di finanziamento di quest’ultima, e che non sia subordinata all’estensione o alla durata della radiodiffusione effettuata, può condurre a una soluzione conforme alla finalità perseguita da tale disposizione, consistente nell’impedire la radiodiffusione della propaganda attuata dalla Federazione russa e, pertanto, nel proteggere l’ordine e la sicurezza pubblici dell’Unione.

58

Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando l’articolo 2 septies, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014 deve essere interpretato nel senso che una persona fisica, che gestisce un sito Internet nel quale effettua la radiodiffusione di contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato XV di tale regolamento e trae dallo sfruttamento di tale sito Internet solo introiti derivanti da contributi volontari di terzi, sotto forma di offerte o donazioni, rientra nella nozione di «operatore», ai sensi di detta disposizione.

Sulle spese

59

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 2 septies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificato dal regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1o marzo 2022,

 

dev’essere interpretato nel senso che:

 

una persona fisica, che gestisce un sito Internet nel quale effettua la radiodiffusione di contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato XV del regolamento n. 833/2014, come modificato, e trae dallo sfruttamento di tale sito Internet solo introiti derivanti da contributi volontari di terzi, sotto forma di offerte o donazioni, rientra nella nozione di «operatore», ai sensi di detta disposizione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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