Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 giugno 2026.#FIBO MARKETS 
 Limited contro J.P.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Krajský soud v Brně.#Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Conflitti di leggi – Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) – Legge applicabile – Contratti conclusi da consumatori – Eccezioni – Contratti finanziari differenziali (CFD) – Diritti e obblighi che costituiscono uno strumento finanziario – Processo di formazione del prezzo dei CFD – Differenza tra la forbice di tassi di cambio accettata nell’ordine impartito dal consumatore e quello dell’operazione eseguita.#Causa C-346/25.

ECLI:EU:C:2026:500Eu Chamb 08 C18 giu 2026

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

18 giugno 2026 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Conflitti di leggi – Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) – Legge applicabile – Contratti conclusi da consumatori – Eccezioni – Contratti finanziari differenziali (CFD) – Diritti e obblighi che costituiscono uno strumento finanziario – Processo di formazione del prezzo dei CFD – Differenza tra la forbice di tassi di cambio accettata nell’ordine impartito dal consumatore e quello dell’operazione eseguita»

Nella causa C‑346/25,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca), con decisione del 12 maggio 2025, pervenuta in cancelleria il 22 maggio 2025, nel procedimento

FIBO Markets LTD

contro

J.P.,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da O. Spineanu-Matei (relatrice), presidente di sezione, N. Piçarra e N. Fenger, giudici,

avvocato generale: R. Norkus

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–

per J.P., da M. Hostinský, advokát;

–

per la Commissione europea, da C. Auvret, J. Hradil e S. Noë, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento Roma I»).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la FIBO Markets LTD (in prosieguo: la «FIBO») e J.P. in merito al pagamento di un profitto che J.P. ritiene di non aver realizzato a causa dell’esecuzione tardiva, da parte della FIBO, di un ordine di acquisto stipulato nell’ambito di un contratto finanziario differenziale (financial contract for differences) (in prosieguo: il «CFD»), nonché alla legge applicabile ai rapporti contrattuali tra tali parti.

Contesto normativo

Regolamento Roma I

3

I considerando 7, 23, 25, 26, 28 e 30 del regolamento Roma I enunciano quanto segue:

«(7)

Il campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [(GU 2001, L 12, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU 2006, L 363, pag. 1)] (“Bruxelles I”) e con il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”) [(GU 2007, L 199, pag. 40)].

(…)

(23)

Per quanto riguarda i contratti conclusi da soggetti considerati deboli, è opportuno proteggere tali soggetti tramite regole di conflitto di leggi più favorevoli ai loro interessi di quanto non lo siano le norme generali.

(…)

(25)

I consumatori dovrebbero essere tutelati da quelle disposizioni del paese di loro residenza abituale cui non si può derogare convenzionalmente, a condizione che il contratto del consumatore sia stato concluso quale risultato dell’esercizio da parte del professionista delle sue attività commerciali o professionali in tale paese specifico. La stessa tutela andrebbe garantita se il professionista, pur non esercitando le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale, diriga in qualche modo le sue attività verso tale paese o verso una pluralità di paesi comprendenti tale paese e il contratto venga concluso quale risultato di tali attività.

(26)

Ai fini del presente regolamento, i servizi finanziari quali i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori prestati da un professionista a un consumatore, di cui alle sezioni A e B dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva n. 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU 2004, L 145, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006 (GU 2006, L 114, pag. 60) (in prosieguo: la “direttiva 2004/39”)], e i contratti concernenti la vendita di quote negli organismi di investimento collettivo, rientranti o meno nel campo di applicazione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) [(GU 1985, L 375, pag. 3)], dovrebbero essere soggetti all’articolo 6 del presente regolamento. Di conseguenza, ove si faccia riferimento alle clausole e condizioni che disciplinano l’emissione o l’offerta al pubblico di valori mobiliari ovvero alla sottoscrizione e al rimborso di quote negli organismi di investimento collettivo, tali riferimenti dovrebbero comprendere tutti gli aspetti che vincolano l’emittente o l’offerente al consumatore, ma non dovrebbero comprendere gli aspetti che implicano la prestazione di servizi finanziari.

(…)

(28)

È importante assicurare che i diritti e le obbligazioni costitutivi di uno strumento finanziario non siano soggetti alla regola generale applicabile ai contratti conclusi da consumatori, in quanto ciò potrebbe portare all’applicabilità di leggi diverse per ciascuno degli strumenti emessi, modificandone quindi la natura e impedendone una negoziazione e un’offerta fungibili. Analogamente, ogniqualvolta tali strumenti sono emessi o offerti, il rapporto contrattuale instaurato tra l’emittente o l’offerente e il consumatore non dovrebbe essere necessariamente soggetto all’applicazione obbligatoria della legge vigente nel paese di residenza abituale del consumatore, data la necessità di assicurare l’uniformità delle clausole e condizioni di un’emissione o di un’offerta. Lo stesso principio dovrebbe valere per i sistemi multilaterali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), per i quali si dovrebbe garantire che la legge del paese di residenza abituale del consumatore non interferirà con le norme applicabili ai contratti conclusi nell’ambito di tali sistemi o con l’operatore di tali sistemi.

(…)

(30)

Ai fini del presente regolamento, gli strumenti finanziari e i valori mobiliari sono gli strumenti di cui all’articolo 4 della direttiva 2004/39/CE».

4

L’articolo 1 del regolamento Roma I, intitolato «Campo d’applicazione materiale», dispone al paragrafo 1, primo comma, quanto segue:

«Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale».

5

Ai sensi dell’articolo 6 di detto regolamento, intitolato «Contratti conclusi da consumatori»:

«1.   Fatti salvi gli articoli 5 e 7, un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale (“il consumatore”) con un’altra persona che agisce nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale (“il professionista”) è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista:

a)

svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o

b)

diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo;

e il contratto rientri nell’ambito di dette attività.

2.   In deroga al paragrafo 1, le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto che soddisfa i requisiti del paragrafo 1 in conformità dell’articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1.

(…)

4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contratti seguenti:

(…)

d)

ai diritti e obblighi che costituiscono uno strumento finanziario e ai diritti e obblighi costitutivi delle clausole e condizioni che disciplinano l’emissione o l’offerta al pubblico e le offerte pubbliche di acquisizione di valori mobiliari, e alla sottoscrizione e al riacquisto di quote di organismi di investimento collettivo, nella misura in cui tali attività non costituiscono prestazione di un servizio finanziario;

(…)».

Direttiva 2004/39

6

Ai sensi del suo articolo 70, secondo comma, la direttiva 2004/39 era applicabile a decorrere dal 1o novembre 2007. La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU 2014, L 173, pag. 349), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016 (GU 2016, L 175, pag. 8), ha abrogato con effetto dal 3 gennaio 2018 la direttiva 2004/39 e ha stabilito che i riferimenti a quest’ultima o alle sue disposizioni si intendono fatti ai termini equivalenti o agli articoli corrispondenti della direttiva 2014/65. Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti del procedimento principale, a quest’ultimo resta applicabile la direttiva 2004/39.

7

L’articolo 4 della direttiva 2004/39, intitolato «Definizioni», così prevedeva al paragrafo 1:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

17)

“strumento finanziario”: qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell’allegato I;

(…)».

8

Con il titolo «Strumenti finanziari», la sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39 riportava l’elenco degli strumenti finanziari disciplinati da tale direttiva, tra i quali figuravano, al punto 9 di tale sezione, i CFD.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

9

J.P. è una persona fisica domiciliata nella Repubblica ceca. La FIBO è una società di diritto cipriota che esercita un’attività di intermediazione finanziaria su valori mobiliari e fornisce i suoi servizi via Internet, a destinazione, in particolare, dei clienti residenti nella Repubblica ceca.

10

Il 2 ottobre 2014 J.P. ha concluso da remoto un accordo quadro denominato «Terms of Business» (in prosieguo: l’«accordo quadro») con la FIBO, avente lo scopo di consentire a J.P. di effettuare operazioni sul mercato dei cambi, detto «mercato FOREX», collocando ordini di acquisto e di vendita relativi alla valuta di base, che la FIBO doveva eseguire tramite la sua piattaforma di trading online. La clausola 8.10 dell’accordo quadro prevedeva che la FIBO si riservasse il diritto, in caso di guasto tecnico di tale piattaforma, di non eseguire l’operazione ordinata da J.P., vale a dire di non concludere il CFD corrispondente o, se del caso, di eseguirlo a condizioni diverse, in particolare a un prezzo diverso da quello indicato nell’ordine impartito da J.P.

11

L’accordo quadro prevedeva la conclusione, tra J.P e la FIBO, di contratti individuali qualificati come «CFD», che costituivano strumenti finanziari finalizzati a realizzare profitti sulla differenza tra i tassi di cambio applicabili, rispettivamente, all’acquisto e alla vendita della valuta di base rispetto alla valuta quota. Inoltre, J.P. ha fatto ricorso alla possibilità di operare mediante «lotti», ciascuno del valore di 100000 dollari statunitensi (USD) (circa EUR 85000), utilizzando l’«effetto moltiplicatore». Tale meccanismo le ha consentito di intervenire sul mercato per importi superiori ai fondi di cui disponeva effettivamente.

12

La clausola 30.2 dell’accordo quadro era una clausola che designava la legge cipriota come legge applicabile sia a tale accordo quadro sia a tutti i rapporti di transazione tra J.P. e la FIBO.

13

Il 3 ottobre 2014 J.P. ha concluso con la FIBO un CFD in forza del quale ella ha trasmesso un ordine di acquisto di 35 lotti ad un tasso di cambio determinato rispetto allo yen giapponese, accettando che, in caso di controproposta della FIBO, quest’ultima non dovesse eseguire l’ordine di acquisto oltre un determinato tasso. Poiché tale controproposta si collocava all’interno della forbice così stabilita, J.P. l’ha accettata con la conferma dell’ordine di acquisto.

14

A causa dell’elaborazione di una lunga serie di ordini nel sistema di trading della FIBO, l’ordine di J.P. è stato eseguito da tale società con un ritardo di 16 secondi, durante i quali sul mercato FOREX si è verificata una fluttuazione del tasso di cambio. Di conseguenza, l’acquisto, da parte della FIBO, dell’importo dei dollari statunitensi ordinato da J.P. è stato effettuato a un tasso di cambio diverso da quello che J.P. aveva accettato al momento della conferma del suo ordine di acquisto.

15

Secondo J.P., se il suo ordine di acquisto della valuta di base fosse stato eseguito senza indugio, ella avrebbe realizzato un profitto aggiuntivo di USD 8927,90 (circa EUR 7599).

16

J.P. ha quindi proposto un ricorso dinanzi al Krajský soud v Ostravě (Corte regionale di Ostrava, Repubblica ceca), diretto alla restituzione dell’arricchimento asseritamente senza causa della FIBO. Con sentenza del 9 dicembre 2022, tale giudice ha condannato la FIBO a pagare a J.P. la somma di USD 8927,90, maggiorata degli interessi di mora. Per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile, detto giudice ha ritenuto che i rapporti giuridici tra J.P. e la FIBO rientrassero nell’ambito di applicazione del diritto ceco, in quanto l’accordo quadro in questione doveva essere considerato un contratto concluso da un consumatore, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento Roma I. Secondo tale giudice, non trovava applicazione l’eccezione prevista all’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento.

17

Il Krajský soud v Ostravě (Corte regionale di Ostrava) ha infatti considerato che si dovesse distinguere a seconda che l’accordo riguardasse lo strumento finanziario stesso o i diritti e gli obblighi relativi alla negoziazione di tale strumento. In questa seconda ipotesi, le prestazioni di cui trattasi costituiscono, a suo avviso, servizi finanziari che non rientrano nell’eccezione prevista all’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), di detto regolamento. Di conseguenza, tale disposizione avrebbe l’effetto di escludere dalle disposizioni relative alla tutela dei consumatori solo gli strumenti finanziari in quanto tali, e non i contratti che ne disciplinano l’acquisizione e le relative transazioni. Pertanto, secondo tale giudice, l’eccezione prevista da detta disposizione si applicava solo ai CFD conclusi tra le parti, che costituivano strumenti finanziari in quanto tali, e non all’accordo quadro, che si limitava a definire le condizioni alle quali siffatti contratti individuali potevano essere conclusi.

18

Con sentenza del 27 luglio 2023, il Vrchní soud v Olomouci (Corte superiore di Olomouc, Repubblica ceca) ha confermato in appello la sentenza del Krajský soud v Ostravě (Corte regionale di Ostrava). Secondo il giudice d’appello, l’accordo quadro non conteneva diritti e obblighi costituenti uno «strumento finanziario», ma definiva un insieme di norme e di procedure che consentivano a J.P. di avviare rapporti contrattuali con la FIBO o, tramite quest’ultima, con altre persone. Esso ha rilevato che, sebbene tali rapporti potessero portare alla conclusione di uno strumento finanziario, quest’ultimo derivava nondimeno dal «servizio finanziario» fornito.

19

La FIBO ha allora proposto ricorso per cassazione dinanzi al Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca), che è il giudice del rinvio, sostenendo che i giudici di merito avevano commesso un errore di diritto nel dichiarare che il diritto ceco era applicabile al procedimento principale. Pertanto, spetterebbe al giudice del rinvio determinare quale, tra il diritto ceco e il diritto cipriota, sia la legge applicabile ai rapporti giuridici tra le parti nel procedimento principale.

20

A tal riguardo, il giudice del rinvio ritiene che, al fine di determinare la legge applicabile, occorra in particolare verificare se le norme relative alla formazione del prezzo del CFD o il diritto riconosciuto alla FIBO di modificare unilateralmente il prezzo della transazione, in violazione delle norme contenute nell’accordo quadro, rientrino nei diritti e negli obblighi «che costituiscono uno strumento finanziario», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), del regolamento Roma I, o se ricadano, al contrario, nei diritti e obblighi in materia di «prestazione di un servizio finanziario», idonei a rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 di tale regolamento.

21

Secondo il giudice del rinvio, la natura del CFD, il contenuto dell’accordo quadro e le modalità di esecuzione del CFD concluso tra le parti sollevano difficoltà di interpretazione delle nozioni menzionate al punto precedente, anche per quanto concerne la condizione che non si tratti della prestazione di un servizio finanziario. Esso rileva, a tal riguardo, che i CFD sono prodotti altamente speculativi, rischiosi e non standardizzati, la cui struttura non consentirebbe di distinguere chiaramente quali siano i diritti e gli obblighi che li caratterizzano come strumento finanziario e quali quelli che possono essere collegati alla fornitura di servizi finanziari.

22

Il giudice del rinvio rileva che la Corte ha già dichiarato che un CFD costituisce uno strumento finanziario, in particolare nelle sue sentenze del 3 ottobre 2019, Petruchová (C‑208/18, EU:C:2019:825), e del 2 aprile 2020, Reliantco Investments e Reliantco Investments Limassol Sucursala București (C‑500/18, EU:C:2020:264). Tuttavia, tale interpretazione sarebbe stata elaborata nell’ambito del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). Orbene, tale regolamento non conterrebbe un’eccezione analoga a quella prevista all’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), del regolamento Roma I. Pertanto, il giudice del rinvio ritiene che la giurisprudenza della Corte non consenta ancora di determinare chiaramente quali siano i diritti e gli obblighi specifici connessi al CFD, in particolare per quanto riguarda il processo di formazione del suo prezzo o della differenza di prezzo. Pertanto, si porrebbe altresì la questione se tale processo rientri nella prestazione di servizi finanziari o se riguardi diritti e obblighi che costituiscono uno strumento finanziario.

23

In tali circostanze, il Nejvyšší soud (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), del regolamento [Roma I] debba essere interpretato nel senso che i diritti e gli obblighi che costituiscono uno strumento finanziario includono quelli relativi al processo di determinazione del prezzo dei [CFD], o al processo di determinazione della differenza tra i prezzi delle attività sottostanti relativamente alle quali il [CFD] è stato stipulato».

Sulla questione pregiudiziale

24

Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), del regolamento Roma I debba essere interpretato nel senso che, nel caso di un CFD concluso tra un professionista e un consumatore, rientrano nell’espressione «diritti e obblighi che costituiscono uno strumento finanziario», ai sensi di tale disposizione, i diritti e gli obblighi relativi alle condizioni finanziarie alle quali l’ordine del consumatore è eseguito, e più precisamente alla determinazione del differenziale tra i prezzi di riferimento utilizzati per il calcolo del profitto o della perdita derivante da tale CFD. Esso si chiede, in particolare, se siano ricomprese in tale espressione le clausole dell’accordo quadro concluso tra il consumatore e il professionista che consentono a quest’ultimo di non eseguire un siffatto ordine o di eseguirlo a condizioni diverse da quelle inizialmente definite dal consumatore.

25

In via preliminare, occorre ricordare che il regolamento Roma I mira a contribuire alla coerenza delle regole di conflitto di leggi in vigore negli Stati membri. Al fine di favorire la prevedibilità dell’esito delle controversie e di garantire la certezza circa la legge applicabile, tale regolamento stabilisce regole uniformi di conflitto di leggi che designano la stessa legge applicabile, quale che sia lo Stato membro del giudice adito.

26

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I enuncia che un contratto concluso da una persona fisica, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale, con un’altra persona, il professionista, che agisce nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale, è disciplinato dalla legge del paese in cui il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale o diriga tali attività verso tale paese o vari paesi, tra cui quest’ultimo.

27

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I, le parti di un contratto concluso da un consumatore, vale a dire un contratto concluso da un professionista e da un consumatore, possono scegliere la legge applicabile al contratto, ma tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1 di tale articolo 6.

28

L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento Roma I enuncia i casi in cui i paragrafi 1 e 2 di detto articolo 6 non sono applicabili.

29

In particolare, l’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento dispone che detti paragrafi 1 e 2 non si applichino ai «diritti e obblighi che costituiscono uno strumento finanziario» né ai diritti e obblighi costitutivi delle clausole e condizioni che disciplinano l’emissione o l’offerta al pubblico e le offerte pubbliche di acquisizione di valori mobiliari, nonché alla sottoscrizione e al riacquisto di quote di organismi di investimento collettivo, nella misura in cui tali attività non costituiscono prestazione di un servizio finanziario.

30

A tal proposito, il considerando 28 del regolamento Roma I enuncia che «[è] importante assicurare che i diritti e le obbligazioni costitutivi di uno strumento finanziario non siano soggetti alla regola generale applicabile ai contratti conclusi da consumatori, in quanto ciò potrebbe portare all’applicabilità di leggi diverse per ciascuno degli strumenti emessi, modificandone quindi la natura e impedendone una negoziazione e un’offerta fungibili».

31

Il regolamento Roma I non definisce la nozione di «strumento finanziario», ai sensi del regolamento medesimo.

32

Tuttavia, il considerando 30 di tale regolamento precisa che, per la sua applicazione, «gli strumenti finanziari e i valori mobiliari sono gli strumenti di cui all’articolo 4 della direttiva 2004/39/CE».

33

L’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2004/39 definisce uno «strumento finanziario» come qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell’allegato I di tale direttiva, intitolato «Elenco dei servizi[,] delle attività e degli strumenti finanziari». Tale sezione C menziona in particolare i CFD, nonché i valori mobiliari, i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati («future»), gli «swap», gli accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute o tassi di interesse.

34

Come rilevato dalla Commissione europea, uno strumento finanziario può essere definito come un insieme di diritti e obblighi rientranti nel diritto societario, come le azioni di società, o di natura contrattuale, come le obbligazioni, i contratti di opzione o i contratti su strumenti derivati. Per quanto riguarda più precisamente i CFD, essi hanno natura contrattuale. Si tratta di contratti (su strumenti) derivati regolati in contanti, finalizzati a trasferire all’investitore l’esposizione alle fluttuazioni del valore di un’attività sottostante. L’operazione tra le parti si basa sulla differenza tra il valore corrente dell’attività sottostante al momento della conclusione del contratto e il suo valore al momento della vendita.

35

Nel caso di specie, la questione sollevata dal giudice del rinvio verte sulla definizione dei «diritti e obblighi che costituiscono uno strumento finanziario», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), del regolamento Roma I.

36

Infatti, dalla decisione di rinvio risulta che, in forza della clausola 8.10 dell’accordo quadro, la FIBO aveva il diritto, in caso di guasto tecnico della piattaforma di negoziazione o di altri problemi tecnici, di non eseguire l’ordine impartito da J.P. o di eseguirlo a un prezzo diverso da quello inizialmente accettato da J.P.

37

Al fine di rispondere alla questione sollevata, occorre interpretare l’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), del regolamento Roma I tenendo conto non soltanto della lettera dello stesso, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui fa parte (v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2016, Ognyanov, C‑554/14, EU:C:2016:835, punto 31).

38

Anzitutto, per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), del regolamento Roma I, occorre rilevare che tale disposizione utilizza, nella sua versione in lingua francese, il verbo corrispondente al verbo «costituire» nell’espressione «diritti e obblighi che costituiscono uno strumento finanziario», il cui impiego può indurre a ritenere che l’esclusione degli strumenti finanziari dalla tutela dei consumatori prevista dalla suddetta disposizione riguardi unicamente i diritti e gli obblighi che costituiscono lo strumento finanziario in quanto tale.

39

Si deve tuttavia rilevare l’esistenza di una divergenza tra le versioni linguistiche dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), del regolamento Roma I.

40

Quasi tutte tali versioni linguistiche, ossia 22 di esse, ricorrono a verbi corrispondenti al verbo «costituire». Ciò vale per le versioni in lingua bulgara («съставляват»), spagnola («constituyan»), ceca («představují»), danese («udgør»), greca («συνιστούν»), inglese («constitute»), francese («constituent»), irlandese («arb … iad»), croata («predstavljaju»), italiana («costituiscono»), lettone («veido»), lituana («sudarančioms»), ungherese («megtestesített»), maltese («jikkostitwixxu»), neerlandese («vormen»), polacca («stanowiących»), portoghese («constituam»), rumena («constituie»), slovacca («predstavujú»), slovena («tvorijo»), finlandese («muodostavat») e svedese («utgör»).

41

La versione in lingua estone di detta disposizione, senza utilizzare tale verbo, va nello stesso senso delle 22 versioni linguistiche menzionate al punto precedente, poiché riguarda i diritti e gli obblighi «sotto forma di strumenti finanziari» («finantsinstrumendi kujul esinevad»).

42

Per contro, la versione in lingua tedesca della medesima disposizione si distingue da tali altre versioni in quanto ricorre all’espressione «in relazione con uno strumento finanziario» («im Zusammenhang mit einem Finanzinstrument»), la cui portata è più ampia rispetto a quella che risulta dal verbo «costituire».

43

In tale contesto, va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di tale disposizione né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le disposizioni del diritto dell’Unione devono infatti essere interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di divergenza tra le versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, punto 14, nonché ordinanza del 2 dicembre 2022, Compania Naţională de Transporturi Aeriene Tarom, C‑229/22, EU:C:2022:978, punto 21 e giurisprudenza citata).

44

In considerazione del tenore letterale dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), del regolamento Roma I in 23 delle 24 versioni linguistiche di tale disposizione, si può constatare che quest’ultima non comprende tutti i diritti e gli obblighi che presentano un nesso con uno strumento finanziario, ma quelli che formano propriamente tale strumento.

45

Infatti, per quanto riguarda un CFD, la sua struttura propria attiene in particolare al meccanismo mediante il quale le parti si espongono alle variazioni del valore di un’attività sottostante e determinano, alla chiusura del contratto, il differenziale dovuto tra loro.

46

Per contro, le clausole che organizzano le condizioni alle quali il professionista riceve, tratta, esegue o modifica l’ordine impartito dal consumatore non rientrano, già solo per il tenore letterale dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), del regolamento Roma I, tra i diritti e gli obblighi che costituiscono lo strumento finanziario stesso.

47

Tale interpretazione del tenore di tale disposizione è corroborata dall’interpretazione contestuale di quest’ultima. A tal riguardo, occorre rilevare che il considerando 30 di tale regolamento rinvia, per la nozione di «strumenti finanziari», agli strumenti di cui all’articolo 4 della direttiva 2004/39. Orbene, tale direttiva distingue, al suo allegato I, i servizi e le attività di investimento, elencati nella sezione A di quest’ultima, dagli strumenti finanziari, elencati nella sua sezione C, tra i quali figurano in particolare i CFD. Detta sezione A riguarda in particolare la ricezione e la trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari, l’esecuzione di ordini per conto dei clienti, la negoziazione per conto proprio e la gestione di portafogli. Tali servizi riguardano strumenti finanziari, ma non si confondono con i diritti e gli obblighi che li costituiscono.

48

Ne consegue che le clausole di un accordo quadro che definiscono le condizioni alle quali un professionista riceve o esegue un ordine vertente su un CFD, comprese quelle che gli consentono, in caso di difficoltà tecniche, di non eseguire tale ordine o di eseguirlo a un prezzo diverso da quello inizialmente accettato dal consumatore, si inseriscono nell’ambito della prestazione di un servizio finanziario e non in quello della definizione dello strumento finanziario stesso.

49

Infine, tale interpretazione è conforme all’obiettivo perseguito dall’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), del regolamento Roma I. Dal considerando 28 di tale regolamento risulta che l’esclusione dei diritti e degli obblighi costitutivi di strumenti finanziari dall’ambito di applicazione delle norme di tutela previste, in materia di contratti conclusi dai consumatori, ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo 6, mira ad evitare che l’applicazione di leggi diverse per gli strumenti emessi ne modifichi la natura e ne impedisca una negoziazione e un’offerta fungibili.

50

Orbene, tale obiettivo non giustifica l’estensione di tale esclusione alle clausole di un accordo quadro che, in un rapporto individualizzato tra un professionista e un consumatore, organizzano le condizioni di ricezione, di trattamento o di esecuzione di un ordine vertente su un CFD. Una siffatta estensione sarebbe, inoltre, difficilmente conciliabile con la natura derogatoria dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), del regolamento Roma I, che deve essere interpretato restrittivamente in quanto esclude l’applicazione delle norme di tutela previste ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo 6.

51

Peraltro, come rilevato dal giudice del rinvio, i CFD sono strumenti complessi, altamente speculativi e non standardizzati che presentano rischi significativi per il consumatore. Un’interpretazione estensiva dell’espressione «diritti e obblighi che costituiscono strumenti finanziari», che vi includa le clausole di un accordo quadro che consente al professionista di modificare unilateralmente le condizioni di esecuzione dell’ordine o di conclusione del CFD, avrebbe l’effetto di privare il consumatore della tutela assicuratagli dalla legge dello Stato membro in cui egli ha la residenza abituale, o, nell’ipotesi in cui essa comportasse l’applicazione della legge di uno Stato terzo, della tutela risultante dal diritto dell’Unione. Pertanto, limitare tale espressione ai diritti e agli obblighi che definiscono il CFD in quanto tale è conforme all’obiettivo di tutela dei consumatori perseguito dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento Roma I.

52

In considerazione di tutti i motivi che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), del regolamento Roma I deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un CFD concluso tra un professionista e un consumatore, rientrano nell’espressione «diritti e obblighi che costituiscono uno strumento finanziario», ai sensi di tale disposizione, i diritti e gli obblighi relativi alle condizioni finanziarie alle quali l’ordine del consumatore è eseguito, e più precisamente alla determinazione del differenziale tra i prezzi di riferimento utilizzati per il calcolo del profitto o della perdita risultante da tale CFD, ma non le clausole dell’accordo quadro concluso tra il consumatore e il professionista che consentono a quest’ultimo di non eseguire un tale ordine o di eseguirlo a condizioni diverse da quelle inizialmente definite dal consumatore.

Sulle spese

53

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

L’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I),

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

nel caso di un contratto finanziario differenziale (financial contract for differences) concluso tra un professionista e un consumatore, rientrano nell’espressione «diritti e obblighi che costituiscono uno strumento finanziario», ai sensi di tale disposizione, i diritti e gli obblighi relativi alle condizioni finanziarie alle quali l’ordine del consumatore è eseguito, e più precisamente alla determinazione del differenziale tra i prezzi di riferimento utilizzati per il calcolo del profitto o della perdita risultante da tale contratto finanziario differenziale (financial contract for differences), ma non le clausole dell’accordo quadro concluso tra il consumatore e il professionista che consentono a quest’ultimo di non eseguire un tale ordine o di eseguirlo a condizioni diverse da quelle inizialmente definite dal consumatore.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il ceco.

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