ECLI:EU:C:2026:101•Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 febbraio 2026.#Procedimento penale a carico di XM.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Apelativen sad - Sofia.#Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale – Esecuzione del mandato d’arresto europeo – Articolo 4, punto 7, lettera a) – Motivi di non esecuzione facoltativa – Reati commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato membro di esecuzione – Rischio di impunità.#Causa C-712/25 PPU.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 febbraio 2026.#Procedimento penale a carico di XM.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Apelativen sad - Sofia.#Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale – Esecuzione del mandato d’arresto europeo – Articolo 4, punto 7, lettera a) – Motivi di non esecuzione facoltativa – Reati commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato membro di esecuzione – Rischio di impunità.#Causa C-712/25 PPU.
ECLI:EU:C:2026:101Eu Cjeu12 feb 2026
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
12 febbraio 2026 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale – Esecuzione del mandato d’arresto europeo – Articolo 4, punto 7, lettera a) – Motivi di non esecuzione facoltativa – Reati commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato membro di esecuzione – Rischio di impunità»
Nella causa C‑712/25 PPU [Rastoshev] ( i ),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Apelativen sad – Sofia (Corte d’appello di Sofia, Bulgaria), con decisione dell’11 novembre 2025, pervenuta in cancelleria l’11 novembre 2025, nel procedimento penale contro
XM,
con l’intervento di:
Sofiyska apelativna prokuratura,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Condinanzi (relatore), N. Jääskinen, R. Frendo e A. Kornezov, giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona
cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 gennaio 2026,
considerate le osservazioni presentate:
|
– |
per XM, da N.H. Baydakov e P.K. Penevilova, advokati; |
|
– |
per il governo francese, da B. Dourthe e M. Guiresse, in qualità di agenti; |
|
– |
per la Commissione europea, da H. Leupold, J. Vondung e I. Zaloguin, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 febbraio 2026,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
|
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1, e rettifica in GU 2006, L 279, pag. 30), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»). |
|
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento relativo all’esecuzione, in Bulgaria, di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie francesi nei confronti di XM, cittadino bulgaro, e della consegna di quest’ultimo, ai fini dell’esercizio di un’azione penale nei suoi confronti. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
|
3 |
Il considerando 6 della decisione quadro 2002/584 enuncia quanto segue: «Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria». |
|
4 |
L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», prevede quanto segue: «1. Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà. 2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro. (…)». |
|
5 |
L’articolo 3 di tale decisione quadro, intitolato «Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo», dispone quanto segue: «L’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (in prosieguo: “autorità giudiziaria dell’esecuzione”) rifiuta di eseguire il mandato d’arresto europeo nei casi seguenti: (…)». |
|
6 |
L’articolo 4 della medesima decisione quadro, intitolato «Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo», è così formulato: «L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo: «(…)
|
Diritto bulgaro
|
7 |
Lo zakon za ekstraditsiata i evropeiskata zapoved za arest (legge sull’estradizione e sul mandato d’arresto europeo), del 3 giugno 2005, (DV n. 46/05), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: lo «ZEEZA»), recepisce nel diritto bulgaro la decisione quadro 2002/584. |
|
8 |
L’articolo 40 dello ZEEZA, intitolato «Motivi di rifiuto dell’esecuzione di un mandato di arresto europeo», al paragrafo 1, punto 5, prevede quanto segue: «(1) Il tribunale regionale può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo se: (…)
|
|
9 |
L’articolo 44, paragrafi 7 e 12, dello ZEEZA, stabilisce quanto segue: «(7) Il tribunale decide senza indugio sulla consegna della persona ricercata o sul rifiuto di eseguire il mandato d’arresto europeo. In tutti i casi in cui il giudice autorizza l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, la persona ricercata è collocata in custodia cautelare fino all’effettiva consegna allo Stato emittente. (…) «(12) La decisione del tribunale regionale è impugnabile dinanzi alla corte d’appello competente, la cui decisione è definitiva». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
|
10 |
Il 18 settembre 2025 il vicepresidente responsabile dell’istruttoria presso il tribunal judiciaire de Marseille (Tribunale ordinario di Marsiglia, Francia) ha emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di XM al fine di avviare un’azione penale nei suoi confronti e ottenere la sua consegna per sei reati che egli avrebbe commesso, vale a dire truffa realizzata in associazione a delinquere, corruzione attiva consistente nel proporre un vantaggio a un partecipante a una manifestazione sportiva oggetto di scommesse al fine di alterarne il normale e corretto svolgimento, ricettazione in associazione organizzata di beni provenienti da reati, riciclaggio aggravato consistente nella partecipazione a un’associazione a delinquere finalizzata alla giustificazione mendace dell’origine dei beni o dei redditi dell’autore dei reati, riciclaggio aggravato consistente nel concorso organizzato ad un’operazione di collocamento, dissimulazione o conversione dei proventi del reato e, infine, partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata alla preparazione di un reato. |
|
11 |
Tali reati sarebbero stati commessi tra il 2018 e il 2024, nell’ambito di un sistema diretto a truccare alcune partite di tennis, nel territorio di diversi Stati, tra cui la Repubblica francese e la Repubblica di Bulgaria. |
|
12 |
Con decisione del 20 ottobre 2025, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), statuendo in primo grado, ha disposto l’esecuzione di tale mandato d’arresto europeo e ha posto XM in custodia cautelare fino alla sua consegna effettiva alle autorità francesi. |
|
13 |
XM ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi all’Apelativen sad – Sofia (Corte d’appello di Sofia, Bulgaria), giudice del rinvio, facendo valere che l’esecuzione di detto mandato d’arresto europeo doveva essere rifiutata per il motivo che i reati asseriti sarebbero stati commessi, in parte, nel territorio bulgaro. Pertanto, XM dovrebbe essere perseguito in applicazione del codice penale bulgaro, il quale si applicherebbe a tutti i reati commessi sul territorio nazionale e agli atti commessi all’estero da cittadini bulgari. |
|
14 |
Tale ricorso non ha effetto sospensivo sulla custodia cautelare di XM, che rimane privato della libertà. Inoltre, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, alla data della domanda di pronuncia pregiudiziale, le autorità giudiziarie bulgare non avevano ancora avviato un’azione penale nei confronti di XM per tali reati. |
|
15 |
Il giudice del rinvio rileva che in Bulgaria esistono, in sostanza, due orientamenti giurisprudenziali divergenti sulla possibilità che la circostanza che il reato all’origine di un mandato d’arresto europeo sia stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio della Repubblica di Bulgaria costituisca, di per sé, un motivo per rifiutare l’esecuzione di tale mandato d’arresto europeo. |
|
16 |
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, una siffatta circostanza non potrebbe di per sé giustificare un rifiuto dell’esecuzione. Spetterebbe pertanto al giudice del rinvio procedere a una valutazione complessiva prendendo in considerazione, segnatamente, il carattere transfrontaliero del reato, l’assenza di un’azione penale nello Stato membro di esecuzione, il luogo in cui il reato si è consumato e in cui il danno è stato subito dalle vittime, nonché l’obiettivo di garantire l’efficacia dell’istruttoria penale e di evitare il rischio di impunità. |
|
17 |
Per contro, conformemente a un secondo orientamento giurisprudenziale, la circostanza che il reato oggetto di un mandato d’arresto europeo sia stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio della Repubblica di Bulgaria dovrebbe essere considerata un motivo sufficiente di rifiuto dell’esecuzione, dato che il codice penale bulgaro sarebbe applicabile a qualsiasi reato commesso nel territorio di detto Stato membro, senza che sia prevista alcuna eccezione, neppure in presenza di atti di diritto internazionale o di trattati ratificati dalla Repubblica di Bulgaria. |
|
18 |
Il giudice del rinvio espone che tale divergenza nella giurisprudenza nazionale sull’interpretazione delle disposizioni che recepiscono la decisione quadro 2002/584 non può essere superata da una decisione del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria), dal momento che le decisioni dei giudici d’appello in materia sono, conformemente all’articolo 44, paragrafo 12, dello ZEEZA, definitive. |
|
19 |
Tale giudice ritiene, di conseguenza, che una pronuncia pregiudiziale della Corte consentirà di porre rimedio a detta divergenza giurisprudenziale che incide direttamente sull’applicazione effettiva e corretta del diritto dell’Unione. |
|
20 |
Ciò premesso, l’Apelativen sad – Sofia (Corte d’appello di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se sia conforme alle disposizioni dell’articolo 4, punto 7, lettera a), della [decisione quadro 2002/584] una giurisprudenza di uno Stato dell’esecuzione secondo la quale il fatto che il reato per il quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo sia stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio della Repubblica di Bulgaria, in quanto Stato dell’esecuzione, costituisce un motivo sufficiente e autonomo per adottare una decisione di rifiuto dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso, tenuto conto della competenza territoriale della Repubblica di Bulgaria ad avviare un’azione penale per lo stesso reato». |
Sulla domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza
|
21 |
Il giudice del rinvio ha chiesto l’applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza di cui all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. |
|
22 |
Da tali disposizioni risulta che l’applicazione di detto procedimento è subordinata a due requisiti cumulativi. Da un lato, il rinvio pregiudiziale deve sollevare questioni di interpretazione relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, oggetto del titolo V della parte terza del Trattato FUE. Dall’altro, le circostanze del procedimento principale, come descritte dal giudice del rinvio, devono essere caratterizzate dalla presenza di una situazione di urgenza. |
|
23 |
Per quanto riguarda il primo requisito, occorre rilevare che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584, che rientra nei settori di cui al titolo V della parte terza del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Pertanto, tale domanda è idonea a essere sottoposta al procedimento pregiudiziale d’urgenza. |
|
24 |
Per quanto riguarda il secondo requisito, esso è soddisfatto, in particolare, quando la persona interessata nel procedimento principale è attualmente privata della libertà e il suo mantenimento in detenzione dipende dalla soluzione della controversia principale, fermo restando che la situazione di tale persona deve essere valutata quale si presenta alla data dell’esame della domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza (sentenza del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punto 34 e giurisprudenza citata). |
|
25 |
Nel caso di specie, in primo luogo, dalla decisione di rinvio risulta che, con la sua decisione del 20 ottobre 2025 di autorizzazione all’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità francesi, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha posto XM in custodia cautelare ai fini della sua consegna alle autorità francesi. Il giudice del rinvio precisa che l’appello interposto avverso tale decisione non ha effetto sospensivo e che XM era, di conseguenza, privato della libertà alla data della decisione di rinvio. |
|
26 |
In secondo luogo, la questione sollevata dal giudice del rinvio mira a stabilire se l’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, esso sarebbe tenuto a rifiutare di eseguire tale mandato d’arresto europeo per il solo motivo che il reato è stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato membro di esecuzione. Pertanto, il mantenimento in detenzione di XM dipenderebbe dall’esito del procedimento principale. |
|
27 |
In tali circostanze, la Quarta Sezione della Corte, su proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale, ha deciso, il 24 novembre 2025, di accogliere la domanda del giudice del rinvio di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza. |
Sulla questione pregiudiziale
|
28 |
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che esso osta alla giurisprudenza di uno Stato membro secondo la quale il fatto che un reato, per il quale è stato emesso un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale, sia stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato membro di esecuzione è sufficiente per rifiutare l’esecuzione di tale mandato. |
|
29 |
In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi di tale disposizione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo se tale mandato riguarda reati che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio |
|
30 |
Si deve inoltre ricordare che la decisione quadro 2002/548 è diretta, mediante l’istituzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria, al fine di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione europea di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri [sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore), C‑261/22, EU:C:2023:1017, punto 35 e giurisprudenza citata]. |
|
31 |
Nel settore disciplinato dalla decisione quadro 2002/584, il principio di riconoscimento reciproco, che costituisce, come risulta in particolare dal considerando 6 della stessa, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale, trova espressione all’articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione quadro, che sancisce la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della medesima decisione quadro [v., in particolare, sentenze del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem), C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, punto 38 e giurisprudenza citata, nonché del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore), C‑261/22, EU:C:2023:1017, punto 36]. |
|
32 |
Ne consegue, da un lato, che le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo soltanto per motivi fondati sulla decisione quadro 2002/584, così come interpretata dalla Corte. Dall’altro lato, mentre l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto dell’esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere interpretata restrittivamente [sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore), C‑261/22, EU:C:2023:1017, punto 37 e giurisprudenza citata]. |
|
33 |
A tal riguardo, la decisione quadro 2002/584 enuncia espressamente, al suo articolo 3, motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d’arresto europeo e, agli articoli 4 e 4 bis, motivi di non esecuzione facoltativa [sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem), C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, punto 40 e giurisprudenza citata]. |
|
34 |
Per quanto riguarda i motivi di non esecuzione facoltativa elencati all’articolo 4 della decisione quadro 2002/584, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, nell’ambito della trasposizione della decisione quadro, gli Stati membri dispongono di un margine discrezionale. Pertanto, questi ultimi sono liberi di trasporre o meno tali motivi nel loro diritto interno. Essi possono altresì scegliere di limitare le situazioni nelle quali l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo, agevolando così la consegna delle persone ricercate, conformemente al principio del riconoscimento reciproco sancito dall’articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione quadro [sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem), C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, punto 41 e giurisprudenza citata]. |
|
35 |
Inoltre, occorre osservare che, ai sensi dell’articolo 4 della decisione quadro 2002/584, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione «può rifiutare» di eseguire un mandato d’arresto europeo per i motivi elencati ai punti da 1 a 7 di tale articolo 4, tra i quali figura, in particolare, il fatto che tale mandato riguardi reati che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato membro di esecuzione, o in un luogo assimilato ad esso. |
|
36 |
Dalla formulazione dell’articolo 4 della decisione quadro 2002/584, ed in particolare dall’utilizzo del verbo «potere», combinato con l’infinito del verbo «rifiutare», il cui soggetto è l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, risulta quindi che quest’ultima deve essa stessa disporre di un margine di discrezionalità in merito alla questione se si debba rifiutare o meno di eseguire il mandato d’arresto europeo per i motivi di cui a tale articolo 4 [sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem), C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, punto 43 e giurisprudenza citata]. |
|
37 |
Ne consegue che, quando optano per il recepimento di uno o più motivi di non esecuzione facoltativa previsti dall’articolo 4 della decisione quadro 2002/584, gli Stati membri non possono prevedere che le autorità giudiziarie siano tenute a rifiutare di eseguire qualsiasi mandato d’arresto europeo che rientri formalmente nell’ambito di applicazione di detti motivi, senza possibilità per queste ultime di prendere in considerazione le circostanze proprie di ciascun caso di specie [sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem), C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, punto 44 e giurisprudenza citata]. |
|
38 |
Tale interpretazione dell’articolo 4 della decisione quadro 2002/584 è corroborata dal contesto in cui si inserisce detto articolo 4. |
|
39 |
Infatti, da un lato, conformemente alla giurisprudenza menzionata al punto 32 della presente sentenza, i motivi di non esecuzione di un mandato d’arresto europeo devono essere interpretati restrittivamente. Orbene, una disposizione o una giurisprudenza nazionale che impedisse all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di esercitare la facoltà conferitale dall’articolo 4 della decisione quadro 2002/584 di valutare, alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, se le condizioni del rifiuto di consegna siano soddisfatte, avrebbe l’effetto di sostituire a tale facoltà un obbligo di rifiuto di consegna, trasformando così in regola di principio l’eccezione costituita dal rifiuto della consegna [v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem), C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, punti 46 e 47). |
|
40 |
Dall’altro lato, la Corte ha già dichiarato che dal confronto tra la formulazione dell’articolo 4 della decisione quadro 2002/584, il quale prevede che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione «può rifiutare», e quella dell’articolo 3 di quest’ultima, il quale, come indica il suo titolo, enuncia motivi di «non esecuzione obbligatoria» in forza dei quali l’autorità giudiziaria dell’esecuzione «rifiuta» di eseguire un mandato d’arresto europeo, risulta che tale autorità non dispone di alcun margine di discrezionalità ai sensi dell’articolo 3 di tale decisione quadro [v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem), C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, punto 48]. |
|
41 |
Detta interpretazione di tale articolo 4 è altresì conforme all’obiettivo dell’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584, che deve essere preso in considerazione dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione nella sua valutazione [v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE), C‑305/22, EU:C:2025:665, punto 44] e che si inserisce, più in generale, nell’ambito delle finalità perseguite da tale decisione quadro. |
|
42 |
Infatti, il legislatore dell’Unione, pur riconoscendo che gli Stati membri possono perseguire gli autori di reati commessi nel loro territorio, ha inteso, nel prevedere che tale motivo di rifiuto dell’esecuzione sia un motivo facoltativo, consentire che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, perseguibile sia dall’autorità giudiziaria emittente sia dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione, possa essere perseguita dall’autorità giudiziaria che si trova nella posizione più adeguata dal punto di vista della buona amministrazione della giustizia penale. |
|
43 |
Orbene, al fine di conseguire un siffatto obiettivo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve disporre di un margine di discrezionalità che le consenta di determinare, alla luce delle circostanze proprie del caso di specie, se esistano elementi oggettivi tali da ritenere che essa si trovi in una siffatta posizione e, quindi, tali da giustificare, sulla base dell’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584, il rifiuto dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio dell’azione penale e della consegna della persona interessata. |
|
44 |
Inoltre, l’obiettivo proprio di tale decisione quadro, che, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, è di consentire l’arresto e la consegna di una persona ricercata affinché il reato commesso non resti impunito e questa persona sia perseguita [v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2018, IK (Esecuzione di una pena supplementare), C 551/18 PPU, EU:C:2018:991, punto 39], si inserisce, più in generale, nell’ambito di quello, enunciato all’articolo 3, paragrafo 2, TUE, di prevenzione e di lotta contro la criminalità all’interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che la decisione quadro 2002/584 mira ad attuare evitando il rischio di impunità delle persone che hanno commesso un reato. Tali obiettivi rischierebbero di essere compromessi se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione fosse tenuta, indipendentemente dalle circostanze proprie di ciascun caso di specie, a rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale e la consegna della persona ricercata a causa della sola circostanza che il reato oggetto del mandato d’arresto europeo è stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato membro di esecuzione [v., in tal senso, sentenze del 17 marzo 2021, JR (Mandato d’arresto – Condanna in uno Stato terzo, membro del SEE), C‑488/19, EU:C:2021:206, punto 72, e del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem), C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, punto 59]. |
|
45 |
Ne consegue che l’applicazione di tale motivo di non esecuzione deve essere lasciata alla valutazione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, che deve, a tal fine, disporre di un margine di discrezionalità che le consenta di esaminare tutte le circostanze rilevanti del caso di specie, al fine di determinare, sulla base di elementi oggettivi, quale tra le autorità giudiziarie, emittente o di esecuzione, si trovi nella posizione più adeguata per garantire la buona amministrazione della giustizia penale e, di conseguenza, per preservare il legittimo interesse di tutti gli Stati membri alla prevenzione della criminalità all’interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. [v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem), C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, punto 60]. |
|
46 |
Ciò vale a maggior ragione quando i reati per i quali il mandato d’arresto europeo è stato emesso si inseriscono nell’ambito di un’organizzazione criminale internazionale complessa, cosicché essi hanno potuto essere commessi, in parte, e produrre i loro effetti, nel territorio di diversi Stati membri e, in particolare, in quello dello Stato membro emittente, in cui è stato possibile avviare un’azione penale nei confronti della persona interessata. |
|
47 |
Pertanto, nella sua valutazione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve tener conto delle circostanze proprie di ciascun caso, quali la natura e le caratteristiche del reato di cui trattasi, e in particolare, se del caso, la sua dimensione internazionale o il fatto che esso sia stato commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale internazionale, il luogo in cui si è concretizzato il danno derivante da tale reato, il luogo in cui si trovano le vittime, la disponibilità e la prossimità degli elementi di prova e dei testimoni, nonché lo stato di avanzamento del procedimento penale nello Stato membro emittente e, se del caso, nello Stato membro di esecuzione. |
|
48 |
Di conseguenza, la competenza territoriale internazionale in materia penale prevista dal diritto penale bulgaro, alla quale fanno riferimento alcune delle decisioni delle corti d’appello bulgare menzionate dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, non può, di per sé, costituire un motivo sufficiente per opporsi all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, tanto più che dal fascicolo sottoposto alla Corte e dall’udienza tenutasi dinanzi a quest’ultima risulta che le autorità giudiziarie bulgare non hanno avviato un’azione penale nei confronti della persona interessata per gli stessi reati. |
|
49 |
Infine, occorre ricordare che il carattere vincolante della decisione quadro 2002/584 comporta in capo alle autorità nazionali un obbligo di interpretazione conforme del loro diritto interno dalla data di scadenza del termine di recepimento di tale decisione quadro [v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2022, Spetsializirana prokuratura (Informazioni sulla decisione nazionale di arresto), C‑105/21, EU:C:2022:511, punto 82 e giurisprudenza citata]. |
|
50 |
In tali circostanze, occorre precisare che l’obbligo di un’interpretazione conforme include quello, per i giudici nazionali, ivi compresi quelli che statuiscono in ultima istanza, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una decisione quadro (sentenza dell’8 novembre 2016, Ognyanov, C‑554/14, EU:C:2016:835, punto 67 e giurisprudenza citata). |
|
51 |
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che esiste una giurisprudenza nazionale in applicazione della quale il diritto bulgaro può ricevere un’interpretazione idonea a pervenire a un risultato conforme a quello previsto dalla decisione quadro 2002/584. |
|
52 |
In considerazione delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che esso osta alla giurisprudenza di uno Stato membro secondo la quale il fatto che un reato, per il quale è stato emesso un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale, sia stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato membro di esecuzione è sufficiente per rifiutare l’esecuzione di tale mandato d’arresto europeo. |
Sulle spese
|
53 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
|
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: |
|
L’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, |
|
deve essere interpretato nel senso che: |
|
esso osta alla giurisprudenza di uno Stato membro secondo la quale il fatto che un reato, per il quale è stato emesso un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale, sia stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato membro di esecuzione è sufficiente per rifiutare l’esecuzione di tale mandato d’arresto europeo. |
|
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.
( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Ti chiedi come si applica questo testo alla tua situazione?
Consulenza gratuita, senza impegno
Descrivi la tua situazione. Il nostro team ti ricontatterà via e-mail per la tua consulenza.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.