Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 31 ottobre 2025.#Mission – Trading, Gestão e Serviços, Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira) contro Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal.#Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Aiuti di Stato – Articolo 108 TFUE – Decisione della Commissione europea che ordina il recupero degli aiuti illegali – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 16, paragrafo 3 – Articolo 17, paragrafo 1 – Normativa nazionale che prevede un termine di decadenza inferiore al termine di prescrizione previsto dal diritto dell’Unione – Principio di effettività.#Causa C-24/25.

ECLI:EU:C:2025:862Eu Chamb 07 C31 ott 2025

Testo completo

 ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

31 ottobre 2025 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Aiuti di Stato – Articolo 108 TFUE – Decisione della Commissione europea che ordina il recupero degli aiuti illegali – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 16, paragrafo 3 – Articolo 17, paragrafo 1 – Normativa nazionale che prevede un termine di decadenza inferiore al termine di prescrizione previsto dal diritto dell’Unione – Principio di effettività»

Nella causa C‑24/25,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal (Tribunale amministrativo e tributario di Funchal, Portogallo), con decisione del 28 ottobre 2024, pervenuta in cancelleria il 16 gennaio 2025, nel procedimento

Mission – Trading, Gestão e Serviços, Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira)

contro

Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da F. Schalin, presidente di sezione, M. Gavalec e Z. Csehi (relatore), giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), e dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione (UE) 2022/1414 della Commissione, del 4 dicembre 2020, relativa al regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione a favore della zona franca di Madera (Zona Franca da Madeira) – ZFM) – Regime III (GU 2022, L 217, pag. 49).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Mission – Trading, Gestão e Serviços, Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira) (in prosieguo: la «Mission – Trading») e l’Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira (autorità tributaria e degli affari fiscali della Regione autonoma di Madera, Portogallo; in prosieguo: l’«amministrazione tributaria») in relazione al procedimento di esecuzione fiscale avviato da quest’ultima contro la Mission – Trading, al fine di recuperare gli aiuti di Stato illegittimamente concessi alla Mission – Trading.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento 2015/1589

3

L’articolo 16 del regolamento 2015/1589, intitolato «Recupero degli aiuti», al paragrafo 3 prevede quanto segue:

«Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione emanata ai sensi dell’articolo 278 TFUE, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione [europea]. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto dell’Unione».

4

L’articolo 17 di tale regolamento, intitolato «Prescrizione per il recupero degli aiuti», al paragrafo 1 così recita:

«I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni».

Decisione 2022/1414

5

L’articolo 1 della decisione 2022/1414 è così formulato:

«Il regime di aiuti “Zona franca di Madera (ZFM) – Regime III”, nella misura in cui è stato attuato dal Portogallo in violazione [della decisione della Commissione C(2007) 3037 final, del 27 giugno 2007, nel caso N 421/2006] e [della decisione della Commissione C(2013) 4043 final, del2 luglio 2013, nel caso SA.34160 (2011/N] è stato attuato dal Portogallo in maniera illegittima in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del [TFUE] ed è incompatibile con il mercato interno».

6

L’articolo 4, paragrafo 1, di tale decisione prevede quanto segue:

«Il Portogallo recupera gli aiuti incompatibili concessi nel quadro del regime di cui all’articolo 1 presso i beneficiari».

7

Ai sensi dell’articolo 5 di detta decisione:

«1.   Il recupero dell’aiuto concesso ai sensi del regime di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.

2.   Il Portogallo provvede a dare esecuzione alla presente decisione entro otto mesi dalla data di notifica della stessa».

Diritto portoghese

Codice di procedura e di contenzioso tributario

8

Il Código de Procedimento e de Processo Tributário (codice di procedura e di contenzioso tributario), nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale, contiene l’articolo 204 intitolato «Motivi di opposizione all’esecuzione», il cui paragrafo 1 prevede quanto segue:

«L’opposizione può essere fondata soltanto su uno dei seguenti motivi:

(…)

d)

prescrizione del debito oggetto di esecuzione;

(…)

Legge tributaria generale

9

La Lei Geral Tributária (legge tributaria generale), adottata con il Decreto-Lei n. 398/98 (decreto legge n. 398/98), del 17 dicembre 1998 (Diário da República, I, serie A, n. 290, del 17 dicembre 1998), nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale, contiene l’articolo 45 intitolato «Decadenza dal diritto alla liquidazione» e così formulato:

«1.   Il diritto all’accertamento delle imposte si prescrive se l’accertamento non viene validamente notificato al contribuente entro un periodo di quattro anni, a meno che la legge non stabilisca un altro termine.

2.   In caso di errore riscontrato nella dichiarazione del soggetto passivo, il termine di decadenza di cui al paragrafo precedente è di tre anni.

3.   In caso di detrazione o di credito d’imposta, il termine di decadenza è quello previsto per l’esercizio di tale diritto.

4.   Il termine di decadenza decorre, nel caso di imposte periodiche, dalla fine dell’anno in cui si è verificato il fatto generatore d’imposta e, nel caso di imposte istantanee, dalla data in cui si è verificato l’evento imponibile, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito quando l’imposizione avviene tramite ritenuta alla fonte definitiva, nel qual caso il termine comincia a decorrere dall’inizio dell’anno civile successivo a quello in cui si verifica l’esigibilità dell’imposta o il fatto generatore d’imposta.

(…)

7.   Il termine di cui al paragrafo 1 è di 12 anni se il diritto all’accertamento si riferisce a eventi imponibili connessi a:

a)

paesi, territori o regioni soggetti a un regime fiscale chiaramente più favorevole, figuranti in un elenco approvato con decreto del ministro delle Finanze, che dovrebbero essere dichiarati all’amministrazione fiscale, ma ciò non viene fatto; o

b)

conti di deposito o di titoli aperti presso istituzioni finanziarie non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o presso filiali situate al di fuori dell’Unione europea di istituzioni finanziarie residenti, la cui esistenza e identificazione non sia menzionata dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella corrispondente dichiarazione dei redditi per l’anno in cui si verificano i fatti generatori d’imposta».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

10

A seguito della decisione 2022/1414, l’amministrazione tributaria ha avviato un procedimento di esecuzione fiscale nei confronti della Mission – Trading, ai fini del recupero degli aiuti di Stato concessi a tale società nell’ambito del regime di aiuti «Zona franca di Madera (ZFM) – regime III» sotto forma di riduzione dell’imposta sulle società per l’esercizio fiscale 2015.

11

La Mission – Trading ha adito il Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal (Tribunale amministrativo e tributario di Funchal, Portogallo), giudice del rinvio, con un’opposizione a tale procedimento, chiedendone la chiusura.

12

A sostegno della sua opposizione, la Mission – Trading sostiene, in particolare, che l’amministrazione tributaria non è legittimata a reclamarle il pagamento del debito d’imposta oggetto di detto procedimento in quanto la liquidazione di tale imposta non le è stata notificata entro il termine di decadenza previsto all’articolo 45 della legge tributaria generale.

13

Il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità di tale articolo 45 con l’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589 e con l’articolo 5 della decisione 2022/1414.

14

Da un lato, il giudice del rinvio precisa che il diritto portoghese non prevede alcun regime specifico riguardante il termine di decadenza in caso di recupero di un aiuto di Stato. In mancanza di una norma di diritto nazionale che escluda l’applicazione dei termini generali, sarebbe applicabile l’articolo 45 della legge tributaria generale. Dall’altro, esso rileva che, nel caso di specie, la decisione 2022/1414 è stata adottata dopo la scadenza del termine di decadenza previsto dal diritto nazionale.

15

Date tali circostanze, il Tribunal Administrativo e Fiscal de Funchal (Tribunale amministrativo e tributario di Funchal) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questioni pregiudiziale:

«Se l’espressione “[il] recupero (…) è immediato ed effettivo” di cui all’articolo 5 della decisione [2022/1414], e l’espressione “il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione” di cui all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento [2015/1589], debbano essere interpretate nel senso che ostano all’applicazione delle norme di diritto interno (in particolare l’articolo 45 della legge tributaria generale), che prevedono la prescrizione del diritto all’accertamento una volta decorso il termine ivi previsto».

Sulla questione pregiudiziale

16

Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza.

17

Occorre altresì ricordare che la cooperazione giudiziaria istituita dall’articolo 267 TFUE è fondata su una netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte. Da un lato, la Corte non è competente ad applicare le norme del diritto dell’Unione a una fattispecie concreta, ma unicamente a pronunciarsi sull’interpretazione dei Trattati e degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaă ia Forumul Judecătorilor din România e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 201 e giurisprudenza citata). Dall’altro, conformemente al punto 11 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU C, C/2024/6008), spetta ai giudici nazionali trarre nella controversia dinanzi ad essi pendente le conseguenze concrete dagli elementi interpretativi forniti dalla Corte (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2018, Roche Lietuva, C‑413/17, EU:C:2018:865, punto 43).

18

Nel caso di specie, la Corte ritiene che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice del rinvio possa essere chiaramente desunta dalle sentenze del 30 aprile 2020, Nelson Antunes da Cunha (C‑627/18, EU:C:2020:321) e del 14 dicembre 2023, I (Rimborso di contributi) (C‑655/22, EU:C:2023:993). Occorre dunque applicare l’articolo 99 del regolamento di procedura nella presente causa.

19

Come risulta dal punto 17 della presente ordinanza, spetterà al giudice del rinvio trarre le conseguenze concrete, nella controversia di cui al procedimento principale, dagli elementi interpretativi derivanti da detta giurisprudenza della Corte.

20

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, nella parte in cui riguarda il principio di effettività, debba essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di un termine di decadenza nazionale al recupero di un aiuto qualora tale termine sia scaduto ancor prima dell’adozione della decisione della Commissione che dichiara tale aiuto illegittimo e ne ordina il recupero.

21

Per quanto riguarda l’applicazione delle norme nazionali sulla prescrizione, la Corte ha dichiarato, in particolare, ai punti 41, 44 e 46 della sentenza del 30 aprile 2020, Nelson Antunes da Cunha (C‑627/18, EU:C:2020:321), quanto segue:

«41

(…) [A]nche se le norme nazionali sulla prescrizione sono, in linea di principio, applicabili al recupero degli aiuti illegalmente concessi, tali norme vanno però applicate in modo da non rendere praticamente impossibile la ripetizione prescritta dal diritto dell’Unione e tenendo ben presente l’interesse dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 26 giugno 2003, Commissione/Spagna, C‑404/00, EU:C:2003:373, punto 51 e giurisprudenza citata).

(…)

44

(…) [D]a una giurisprudenza costante della Corte risulta che i termini di prescrizione soddisfano, in linea generale, la funzione di garantire la certezza del diritto (sentenza del 23 gennaio 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C‑387/17, EU:C:2019:51, punto 71 e giurisprudenza citata).

(…)

«46

(…) [S]econdo giurisprudenza costante, tenuto conto del carattere imperativo del controllo sugli aiuti statali effettuato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 108 TFUE, da un lato, le imprese beneficiarie di un aiuto possono, in linea di principio, nutrire un legittimo affidamento quanto alla regolarità dell’aiuto soltanto qualora questo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’articolo suddetto e, dall’altro, un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata. In particolare, quando un aiuto è stato messo ad esecuzione senza previa notifica alla Commissione ed è pertanto illegale in forza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, il beneficiario dell’aiuto in questione non può, in quel momento, nutrire alcun legittimo affidamento quanto alla regolarità della concessione del medesimo (v. sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar,C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 98 e giurisprudenza citata). (…) [C]iò vale sia nell’ipotesi di aiuti individuali sia nell’ipotesi di aiuti concessi in forza di un regime di aiuti».

22

Per quanto riguarda i termini di prescrizione o di decadenza nonché il principio di effettività, la Corte ha inoltre dichiarato, al punto 44 della sentenza del 14 dicembre 2023, I (Rimborso di contributi) (C‑655/22, EU:C:2023:993), quanto segue:

«Per quanto riguarda (…) il rispetto del principio di effettività, risulta da una costante giurisprudenza della Corte che la fissazione di termini ragionevoli di prescrizione o di decadenza rispetta, in linea di principio, il requisito di effettività, nella misura in cui quest’ultimo costituisce un’applicazione del principio fondamentale della certezza del diritto che tutela, al tempo stesso, l’interessato e l’amministrazione coinvolta, anche se la scadenza di tali termini può, per sua natura, impedire alle persone interessate di far valere i propri diritti in tutto o in parte (sentenza del 19 dicembre 2019, Cargill Deutschland, C‑360/18, EU:C:2019:1124, punto 52 e giurisprudenza citata)».

23

Nel caso in cui il termine di prescrizione, previsto dal diritto nazionale e applicabile al recupero di un aiuto indebitamente versato, sia scaduto ancor prima dell’adozione, da parte della Commissione, di una decisione che dichiara un aiuto incompatibile e ne impone il recupero, la Corte ha ripetutamente dichiarato, come risulta dai punti 46, da 50 a 52, 60 e 61 della sentenza del 30 aprile 2020, Nelson Antunes da Cunha (C‑627/18, EU:C:2020:321), che:

«46

Si deve inoltre ricordare che secondo giurisprudenza costante, tenuto conto del carattere imperativo del controllo sugli aiuti statali effettuato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 108 TFUE, da un lato, le imprese beneficiarie di un aiuto possono, in linea di principio, nutrire un legittimo affidamento quanto alla regolarità dell’aiuto soltanto qualora questo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’articolo suddetto e, dall’altro, un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata. In particolare, quando un aiuto è stato messo ad esecuzione senza previa notifica alla Commissione ed è pertanto illegale in forza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, il beneficiario dell’aiuto in questione non può, in quel momento, nutrire alcun legittimo affidamento quanto alla regolarità della concessione del medesimo (sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 98 e giurisprudenza citata). (…) [C]iò vale sia nell’ipotesi di aiuti individuali sia nell’ipotesi di aiuti concessi in forza di un regime di aiuti.

(…)

50

(…) [L]a Commissione, entro il termine di dieci anni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, ha sempre facoltà di richiedere il recupero di un aiuto illegale, e ciò nonostante l’eventuale scadenza del termine di prescrizione applicato nel procedimento nazionale (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 114).

51

Inoltre, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 46 della presente sentenza, la Nelson Antunes da Cunha non può nutrire un legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto controverso, poiché quest’ultimo è stato messo in esecuzione dalla Repubblica portoghese senza previa notifica dello stesso alla Commissione.

52

Un termine di prescrizione nazionale applicabile al recupero di un aiuto che dev’essere recuperato, scaduto prima ancora dell’adozione della decisione di recupero da parte della Commissione, dev’essere quindi disapplicato dal giudice del rinvio.

(…)

60

In tali circostanze, il principio della certezza del diritto, che i termini di prescrizione mirano a garantire, non può precludere il recupero di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno (…)

61

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla quarta questione che l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, secondo il quale all’aiuto da recuperare si aggiungono gli interessi, e il principio di effettività, di cui al paragrafo 3 di tale articolo, devono essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione di un termine di prescrizione nazionale al recupero di un aiuto qualora tale termine sia scaduto prima ancora dell’adozione della decisione della Commissione che dichiara tale aiuto illegale e ne ordina il recupero (…)».

24

Nel caso di specie, dall’articolo 1 della decisione 2022/1414 risulta che il regime di aiuti «Zona franca di Madera (ZFM) – regime III», nella misura in cui è stato attuato dalla Repubblica portoghese in violazione della decisione C (2007) 3037 final della Commissione, del 27 giugno 2007, nel caso N 421/2006 e della decisione C (2013) 4043 final della Commissione, del 2 luglio 2013, nel caso SA.34160 (2011/N), è stato attuato da tale Stato membro in maniera illegittima in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

25

Il giudice del rinvio precisa che il termine di decadenza nazionale, che si applicherebbe alla procedura di recupero delle somme illegittimamente versate alla Mission – Trading in base a tale regime di aiuti è scaduto prima dell’adozione della decisione 2022/1414.

26

Ebbene, dalla giurisprudenza della Corte, come ricordata nella presente ordinanza, si evince che, nonostante la scadenza di un siffatto termine di prescrizione o di decadenza previsto dal diritto nazionale, la Commissione può sempre, entro il termine di prescrizione di dieci anni previsto all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, chiedere il recupero di un aiuto illegittimo.

27

Date tali circostanze, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, nella parte in cui riguarda il principio di effettività, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di un termine di decadenza nazionale al recupero di un aiuto qualora tale termine sia scaduto prima ancora dell’adozione della decisione della Commissione che dichiara tale aiuto illegale e ne ordina il recupero.

Sulle spese

28

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] nella parte in cui riguarda il principio di effettività,

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

esso osta all’applicazione di un termine di decadenza nazionale al recupero di un aiuto qualora tale termine sia scaduto prima ancora dell’adozione della decisione della Commissione europea che dichiara tale aiuto illegale e ne ordina il recupero.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.

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