131.218•Costituzione del Cantone di Zugo
131.218Cantonal Constitution28 lug 1894
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}del 31 gennaio (Stato 27 settembre 2024)2
La sovranità poggia sul Popolo intero.
La libertà di credo e di coscienza, nonché il libero esercizio del culto sono garantiti conformemente agli articoli 49–53 della Costituzione federale del 29 maggio 18744.
La gratuità della procedura e il gratuito patrocinio sono garantiti in caso di comprovata indigenza. Le condizioni e l’organizzazione sono determinate dalla legge.
La sfera domiciliare è inviolabile. Sono fatti salvi i casi disciplinati dalla legge a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante.
La libertà di espressione con la parola e lo scritto, nonché il diritto di petizione, di associazione e di riunione sono garantiti. L’abuso di questi diritti sottostà alle disposizioni della legge penale8.
La trasparenza dell’intera gestione finanziaria dello Stato è garantita; a nessun avente diritto di voto del Cantone può essere negato di prenderne visione.
La libertà di commercio e d’industria è riconosciuta. Nei limiti fissati dalla Costituzione federale9, la legge prevede le disposizioni restrittive richieste dal bene comune.
Nei limiti fissati dalla legge, gli edifici sono assicurati contro i danni causati dagli incendi e dagli elementi naturali presso l’assicurazione immobiliare cantonale.
All’inizio di ogni periodo amministrativo, le autorità cantonali e i funzionari cantonali eletti dal Popolo o dal Gran Consiglio, nonché le autorità comunali e i funzionari comunali eletti dal Popolo, giurano o promettono solennemente di osservare la Costituzione e le leggi.
La capacità di voto è triplice in quanto si esplica:
Il diritto di voto per quanto concerne le elezioni e votazioni federali è retto dalla legislazione federale; è esercitato nel Comune di residenza, ossia nel Comune in cui l’avente diritto dimora abitualmente.
La legge determina per ogni tipo di Comune la cerchia degli aventi diritto di voto.
La legge disciplina l’organizzazione dei cataloghi elettorali e la procedura in materia di elezioni e votazioni.
Il Popolo sovrano esercita i suoi diritti di sovranità in parte direttamente e in parte indirettamente, delegandone l’esercizio a suoi rappresentanti.
I diritti costituzionali sono esercitati dal Popolo mediante:
1. i due deputati al Consiglio degli Stati, per un quadriennio,
2. i membri del Gran Consiglio,
3. i membri del Consiglio di Stato,
4.27 i membri e i membri supplenti del Tribunale cantonale, del Tribunale penale, del Tribunale d’appello e del Tribunale amministrativo; è fatta salva l’elezione dei membri supplenti straordinari da parte del Gran Consiglio conformemente al § 41 lettera 1,
5. tutte le altre autorità e tutti gli altri funzionari e impiegati la cui elezione competa al Popolo in virtù della Costituzione o di leggi federali e cantonali.
Tutte le domande popolari di referendum o d’iniziativa sono esenti dalla tassa di bollo. Nessun emolumento è riscosso per l’attestazione del diritto di voto.
Il Gran Consiglio ha le seguenti incombenze:31
3.37 elezione del presidente del Tribunale cantonale e del presidente del Tribunale penale tra i membri di questi stessi tribunali,
4.38 elezione del presidente del Tribunale d’appello e del Tribunale amministrativo tra i membri di questi tribunali,
5.39 elezione dei membri supplenti straordinari dei tribunali; i particolari sono disciplinati dalla legge;
il tutto, fatto salvo il numero 1, per una durata di quattro anni;
m.40 elezione del cancelliere dello Stato;
n.41 ratifica delle nomine, effettuate dal Consiglio di Stato, dei membri del Consiglio di banca e dell’ufficio di revisione della Banca cantonale zughese che devono essere designati dal Cantone;
o.42 risoluzione dei conflitti di competenza fra potere esecutivo e potere giudiziario;
p.43 …
q.44 esercizio di tutti gli altri diritti di sovranità, per quanto non espressamente limitati dalle Costituzioni federale e cantonale in vigore; e
r.45 esercizio dei diritti di partecipazione che la Costituzione federale46accorda ai Cantoni in ambito federale (convocazione dell’Assemblea federale, referendum, iniziativa cantonale).
I membri del Gran Consiglio sono indennizzati dal Cantone.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio. Nessuna proposta di legge può essere adottata definitivamente prima di una seconda lettura, da tenersi dopo almeno due mesi dalla prima. I particolari sono precisati nel regolamento.
Il Gran Consiglio elegge per un biennio il presidente del Consiglio di Stato (landamano) e il suo vice fra i membri del Consiglio di Stato medesimo. Se il landamano o il suo vice è impedito, la funzione presidenziale è assunta dal membro più anziano del Consiglio di Stato.
Il regolamento interno del Consiglio di Stato è elaborato dal Gran Consiglio.
Per determinate controversie la legge può prevedere speciali autorità di conciliazione.
Il Tribunale cantonale si compone del presidente e di un numero di membri e membri supplenti stabilito dal Gran Consiglio.
La legge disciplina lʼorganizzazione della giustizia penale minorile. Può istituire appositi tribunali.
I tribunali e le loro sezioni pronunciano validamente se è presente il numero di giudici prescritto.
Abrogati
Il Comune patriziale comprende tutte le persone originarie di un dato Comune.
Nessuno è tenuto a pagare imposte riscosse specificatamente per fini strettamente di culto di una comunità religiosa di cui non fa parte (art. 49 della Costituzione federale68).
Se accettata dalla maggioranza degli aventi diritto di voto partecipanti alla votazione, la presente Costituzione dev’essere pubblicata senza indugio ed entra immediatamente in vigore.
Laddove la Costituzione o una legge si riferisca a persone di sesso maschile, il riferimento vale anche per le persone di sesso femminile, eccetto che il contrario risulti dal contesto o dallo scopo della singola disposizione.
La durata del mandato dei deputati al Consiglio degli Stati iniziata il 1° gennaio 2007 è prorogata di un anno. Termina all’inizio della sessione invernale 2011 del Consiglio degli Stati.
I segretari comunali eletti alle urne prima dell’entrata in vigore della modifica del § 78 capoverso 1 lettera c della presente Costituzione rimangono in funzione sino alla fine del periodo amministrativo in corso.
I numeri indicano i paragrafi e parti di paragrafo della Costituzione
Amministrazione
Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta. ↩
La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. ↩
RS 101 ↩
[RS 1 3]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 7, 15, 72 e 122 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101 ). ↩
[CS 1 3;RU 1985 1648]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 15, 19, 41, 62 e 63 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101 ). ↩
A queste disp. corrispondono ora gli art. 19, 41 e 62 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101 ). ↩
Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443art. 1 n. 2, 2011 7145). ↩
Ora: Codice penale (RS 311.0 ) ↩
RS 101 ↩
Accettato nella votazione popolare del 14 lug. 1946, in vigore dal 14 lug. 1946 (GS 15 413 414). Garanzia dell’AF del 10 ott. 1946 (RU 62 900; FF 1946 II 1241 ediz. ted. 1202 ediz. franc.). ↩
Accettato nella votazione popolare del 14 lug. 1946, in vigore dal 14 lug. 1946 (GS 15 413 414). Garanzia dell’AF del 10 ott. 1946 (RU 62 900; FF 1946 II 1241 ediz. ted. 1202 ediz. franc.). ↩
Accettato nella votazione popolare del 26 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell’AF dell’11 dic. 2001 (FF 2001 5802art. 1 n. 34365). ↩
Accettato nella votazione popolare del 20 mag. 1979, in vigore del 20 mag. 1979. Garanzia dell’AF del 19 giu. 1980 (FF 1980 II 639art. 1 n. 4 259). ↩
Accettato nella votazione popolare del 20 mag. 1979, in vigore del 20 mag. 1979. Garanzia dell’AF del 19 giu. 1980 (FF 1980 II 639art. 1 n. 4 259). ↩
Abrogato nella votazione popolare del 4 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1995. Garanzia dell’AF del 14 mar. 1996 (FF 1996 I 1159art. 1 n. 4, 1995 III 1241). ↩
Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2013, in vigore dal 2 nov. 2013. Garanzia dell’AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817art. 1 n. 33183). ↩
Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2013, in vigore dal 2 nov. 2013. Garanzia dell’AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817art. 1 n. 33183). ↩
Accettato nella votazione popolare del 17 giu. 2007, in vigore dal 30 giu. 2007. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171art. 1 n. 3, 200 7 6913). ↩
Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2013, in vigore dal 2 nov. 2013. Garanzia dell’AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817art. 1 n. 33183). ↩
Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443art. 1 n. 2, 2011 7145). ↩
Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443art. 1 n. 2, 2011 7145). ↩
Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010.Garanzia dell’AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443art. 1 n. 2, 2011 7145). ↩
Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980, in vigore dal 1° gen. 1982. Garanzia dell’AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598art. 1 n. 2 309). ↩
Accettato nella votazione popolare del 28 set. 1980, in vigore dal 1° ago. 1981. Garanzia dell’AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598art. 1 n. 2 309). ↩
Accettato in votazione popolare del 10 giu. 2018, in vigore dal 23 giu. 2018. Garanzia dell’AF del 22 mar. 2019 (FF 2019 2487art. 2, 2018 6535). ↩
Abrogati nella votazione popolare del 30 nov. 1980, con effetto dal 1° gen. 1982. Garanzia dell’AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598art. 1 n. 2 309). ↩
Accettato nella votazione popolare del 17 giu. 2007, in vigore dal 30 giu. 2007. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171art. 1 n. 3, 200 7 6913). ↩
RS 101 ↩
[CS 1 3;RU 1977 2230]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 136, 139, 140, 192 e 194 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101 ). ↩
Abrogato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, con effetto dal 1° gen. 1991. Garanzia dell’AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141art. 1 n. 1, III 587). ↩
Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell’AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141art. 1 n. 1, III 587). ↩
Questa disp. è abrogata. ↩
Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443art. 1 n. 2, 2011 7145). ↩
Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443art. 1 n. 2, 2011 7145). ↩
Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2000. Garanzia dell’AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203art. 1 n. 3, 2000 4567). ↩
Originario n. 1. ↩
Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443art. 1 n. 2, 2011 7145). ↩
Originario n. 3. ↩
Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443art. 1 n. 2, 2011 7145). ↩
Accettata nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell’AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141art. 1 n. 1, III 587). ↩
Accettata nella votazione popolare del 4 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995. Garanzia dell’AF del 14 mar. 1996 (FF 1996 I 1159art. 1 n. 4, 1995 III 1241). ↩
Originaria lett. p. Accettata nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell’AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141art. 1 n. 1, III 587). ↩
Originaria lett. q. Abrogata nella votazione popolare del 27 set. 2009, con effetto dal 27 set. 2009. Garanzia dell’AF dell’8 giu. 2010 (FF 2010 3839art. 1 n. 21905). ↩
Originaria lett. r. Accettata nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell’AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141art. 1 n. 1, III 587). ↩
Originaria lett. s. Accettata nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell’AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141art. 1 n. 1, III 587). ↩
RS 101 ↩
Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell’AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141art. 1 n. 1, III 587). ↩
Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2013, in vigore dal 2 nov. 2013. Garanzia dell’AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817art. 1 n. 33183). ↩
Accettata nella votazione popolare del 22 set. 1940, in vigore dal 1° gen. 1941 (GS 14 379 384). Garanzia dell’AF del 26 mar. 1941 (RU 57 347; FF 1940 1257 ediz. ted. 1281 ediz. franc.). ↩
Accettata nella votazione popolare del 22 set. 1940, in vigore dal 1° gen. 1941 (GS 14 379 384). Garanzia dell’AF del 26 mar. 1941 (RU 57 347; FF 1940 1257 ediz. ted. 1281 ediz. franc.). ↩
Accettata nella votazione popolare del 13 giu. 1976, in vigore dal 13 giu. 1976. Garanzia dell’AF del 17 dic. 1976 (FF 1976 III 1539art. 1 n. 3 1051). ↩
Accettata nella votazione popolare del 22 set. 1940, in vigore dal 1° gen. 1941 (GS 14 379 384). Garanzia dell’AF del 26 mar. 1941 (RU 57 347; FF 1940 1257 ediz. ted. 1281 ediz. franc.). ↩
Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443art. 1 n. 2, 2011 7145). ↩
Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell’AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141art. 1 n. 1, III 587). ↩
Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2000. Garanzia dell’AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203art. 1 n. 3, 2000 4567). ↩
Abrogato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, con effetto dal 1° gen. 2000. Garanzia dell’AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203art. 1 n. 3, 2000 4567). ↩
Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443art. 1 n. 2, 2011 7145). ↩
Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443art. 1 n. 2, 2011 7145). ↩
Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443art. 1 n. 2, 2011 7145). ↩
Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell’AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141art. 1 n. 1, III 587). ↩
Accettato nella votazione popolare del 4 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995. Garanzia dell’AF del 14 mar. 1996 (FF 1996 I 1159art. 1 n. 4, 1995 III 1241). ↩
Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980, in vigore dal 1° gen. 1982. Garanzia dell’AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598art. 1 n. 2 309). ↩
Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980, in vigore dal 1° gen. 1982. Garanzia dell’AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598art. 1 n. 2 309). ↩
Abrogati nella votazione popolare del 30 nov. 1980, con effetto dal 1° gen. 1982. Garanzia dell’AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598art. 1 n. 2 309). ↩
Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980, in vigore dal 1° gen. 1982. Garanzia dell’AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598art. 1 n. 2 309). ↩
Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980, in vigore dal 1° gen. 1982. Garanzia dell’AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598art. 1 n. 2 309). ↩
Abrogati nella votazione popolare del 30 nov. 1980, con effetto dal 1° gen. 1982. Garanzia dell’AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598art. 1 n. 2 309). ↩
[RS 1 3]. A questa disp. corrisponde ora l’art. 15 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101 ). ↩
Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980, in vigore dal 1° gen. 1982. Garanzia dell’AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598art. 1 n. 2 309). ↩
Abrogati nella votazione popolare del 30 nov. 1980, con effetto dal 1° gen. 1982. Garanzia dell’AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598art. 1 n. 2 309). ↩
Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443art. 1 n. 2, 2011 7145). ↩
Accettata nella votazione popolare del 17 giu. 2007, in vigore dal 30 giu. 2007. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171art. 1 n. 3, 200 7 6913). ↩
Accettata nella votazione popolare del 17 giu. 2007, in vigore dal 30 giu. 2007. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171art. 1 n. 3, 200 7 6913). ↩
Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980, in vigore dal 1° gen. 1982. Garanzia dell’AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598art. 1 n. 2 309). ↩
Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 2013, in vigore dal 15 giu. 2013. Garanzia dell’AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817art. 1 n. 33183). ↩
Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2013, in vigore dal 2 nov. 2013. Garanzia dell’AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817art. 1 n. 33183). ↩
Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 2013, in vigore dal 15 giu. 2013. Garanzia dell’AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817art. 1 n. 33183). ↩
Abrogati nella votazione popolare del 30 nov. 1980, con effetto dal 1° gen. 1982. Garanzia dell’AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598art. 1 n. 2 309). ↩