dell’8 giugno 1986 (Stato 1° agosto 2025)2
Il Popolo del Cantone di Soletta,
conscio della sua responsabilità dinanzi a Dio nei confronti dell’essere umano, della comunità e dell’ambiente, nell’intento di
preservare il Cantone nella sua multiculturalità e nelle sue diversità regionali e di rafforzarlo come Stato membro della Confederazione,
proteggere la libertà e il diritto nell’ambito di un ordinamento democratico,
salvaguardare la pace interna e la coesione del Popolo,
promuovere il benessere generale,
adoperarsi per un ordine sociale che favorisca il pieno sviluppo e la sicurezza sociale dell’essere umano,
si è dato la presente Costituzione:
Sezione 1: Principi
I. In genere
Art. 1 Il Cantone in quanto Stato membro della Confederazione
- Il Cantone di Soletta è uno Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera.
- Esso partecipa attivamente al divenire della Confederazione e adempie i compiti affidatigli dalla Costituzione e dalla legge.
Art. 2 Rapporti con gli altri Cantoni
- Il Cantone di Soletta collabora con gli altri Cantoni e s’impegna per trovare soluzioni in comune.
- Esso si considera un tramite tra le comunità culturali della Svizzera.
Art. 3 Rapporti con i Comuni
- Il Cantone riconosce l’autonomia dei Comuni.
- La legislazione conferisce ai Comuni ampia libertà organizzativa.
Art. 4 Ordinamento fondamentale democratico
Il potere risiede nell’insieme del Popolo. È esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.
Art. 5 Vincolatività alla Costituzione e alla legge
- Chi assume compiti pubblici è vincolato alla Costituzione e alla legge. Agisce esclusivamente nell’interesse pubblico e rispetta in tutti i settori i principi dell’uguaglianza giuridica e della proporzionalità.
- Gli organi dello Stato e i privati si comportano vicendevolmente secondo buona fede.
II. Diritti fondamentali
Art. 6 Protezione della dignità umana
La dignità umana è intangibile.
Art. 7 Uguaglianza giuridica
Tutti sono uguali dinanzi alla legge.
Art. 8 Libertà personale e tutela della sfera privata
- La libertà personale è inviolabile. Ognuno ha diritto alla vita, all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.
- La sfera privata e segreta, segnatamente la protezione dall’abuso dei dati, l’inviolabilità del domicilio e il segreto postale e delle telecomunicazioni sono garantiti.
- In caso di grave limitazione, illegale o ingiustificata, della libertà personale vi è diritto al risarcimento del danno e a una riparazione morale.
Art. 9 Diritto al matrimonio e alla famiglia
Il diritto al matrimonio e alla famiglia è garantito.
Art. 10 Libertà di credo, di coscienza e di culto
La libertà di credo e di coscienza, nonché la libertà di culto sono intangibili.
Art. 11 Libertà di opinione e d’informazione
- Ognuno può formare liberamente la propria opinione, esprimerla e diffonderla con la parola, lo scritto, l’immagine o in qualsiasi altro modo, nonché ricevere liberamente le opinioni espresse da altri.
- Ognuno ha il diritto di utilizzare le fonti d’informazione accessibili a tutti.
- Ognuno ha il diritto di accedere ai documenti ufficiali. La legge precisa questo diritto.3
Art. 12 Libertà dei mezzi di comunicazione
- La libertà dei mezzi di comunicazione è garantita.
- La censura è vietata.
Art. 13 Libertà di riunione e di associazione
- Ognuno ha il diritto di riunirsi e di associarsi con altri, nonché di non partecipare a riunioni e associazioni.
- Le riunioni e le manifestazioni su suolo pubblico possono essere vietate o sottoposte a restrizioni soltanto se l’ordine e la sicurezza pubblici risultino esposti a un pericolo serio e immediato.
Art. 14 Libertà della scienza e dell’arte
La libertà dell’insegnamento e della ricerca scientifici, nonché la libera attività artistica sono garantite.
Art. 15 Libertà di domicilio
La libertà di domicilio è garantita.
Art. 16 Garanzia della proprietà
- La proprietà e gli altri diritti patrimoniali sono protetti.
- In caso di espropriazione o di equivalenti restrizioni della proprietà è dovuta piena indennità.
Art. 17 Libertà economica
- La libera attività economica è garantita.
- Ognuno può liberamente scegliere la propria professione e il proprio posto di lavoro.
- Il Cantone non prende partito in caso di misure di lotta legittime tra le parti sociali.
Art. 18 Tutela giurisdizionale
- Ognuno ha diritto alla tutela giurisdizionale.
- Le parti hanno il diritto di essere sentite in giudizio, dinanzi alle autorità e in sede amministrativa, e di ottenere una decisione motivata entro un congruo termine.
- Nella misura prevista dalla legge, il procedimento dinanzi a un tribunale o ad altre autorità è gratuito per le parti indigenti.
Art. 19 Garanzie in caso di privazione della libertà
- Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi e secondo le procedure previsti dalla legge.
- Chiunque sia privato della libertà di movimento dev’essere informato senza indugio, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione.
- L’arrestato dev’essere immediatamente tradotto dinanzi a un tribunale indipendente, designato dalla legge, il quale deciderà circa la carcerazione preventiva o di sicurezza.4
Art. 20 Attuazione dei diritti fondamentali
- I diritti fondamentali hanno valenza nell’intero ordinamento giuridico.
- Chi esercita i propri diritti fondamentali deve rispettare i diritti fondamentali altrui.
- Per quanto vi si prestino per loro natura, i diritti fondamentali vincolano anche i privati nei loro rapporti reciproci.
Art. 21 Limiti dei diritti fondamentali
- I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto se e per quanto un interesse pubblico preponderante lo giustifichi. Nella loro essenza sono intangibili.
- Qualsivoglia limitazione dei diritti fondamentali deve avere una base legale. Sono salvi i casi di pericolo serio, immediato e manifesto.
- I diritti fondamentali delle persone che si trovano in uno speciale rapporto di dipendenza con il Cantone possono essere ulteriormente limitati soltanto nella misura in cui lo esiga l’interesse pubblico particolare su cui poggia tale rapporto.
III. Obiettivi sociali
Art. 22
In complemento all’iniziativa e alla responsabilità dei privati, il Cantone, in via legislativa, si adopera affinché, nei limiti delle sue competenze e dei mezzi disponibili:
- le persone bisognose di aiuto a causa della loro età, del loro stato di salute o della loro situazione economica o sociale ricevano i mezzi necessari alla loro esistenza;
- la famiglia sia sostenuta e promossa nell’adempimento dei suoi compiti;
- ognuno possa formarsi e perfezionarsi conformemente alle proprie capacità e inclinazioni e possa partecipare alla vita culturale;
- ognuno possa sovvenire al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate, e sia protetto dalle conseguenze della disoccupazione;
- ognuno possa, a condizioni sopportabili, trovare un’abitazione adeguata.
IV. Doveri individuali
Art. 23
Ognuno deve adempiere i doveri impostigli dall’ordinamento giuridico.
Sezione 2: Diritti popolari
I. Cittadinanza
Art. 24
- La legge disciplina l’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale.
- La naturalizzazione non dev’essere resa più difficile da condizioni o oneri sproporzionati.
II. Diritto di voto
Art. 25
- Ha diritto di voto ogni abitante del Cantone che abbia la cittadinanza svizzera e abbia compiuto i 18 anni.5
- Il diritto di voto si esercita nel luogo di domicilio.
- La legge disciplina l’esclusione dal diritto di voto.
III. Diritto di petizione
Art. 26
Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni e reclami alle autorità. L’autorità competente è tenuta a dare una risposta motivata entro congruo termine, ma non oltre un anno.
IV. Elezioni popolari e revoca
Art. 27 Competenza
Il Popolo elegge:
a) per quanto riguarda gli organi federali, 1. i membri del Consiglio nazionale,
2. i membri del Consiglio degli Stati;
b) per quanto riguarda gli organi cantonali, 1. i membri del Gran Consiglio,
2. i membri del Consiglio di Stato;
c) per quanto riguarda gli organi circondariali o distrettuali, 1.6 i presidenti dei tribunali circondariali,
2.7 …
3. i giudici circondariali e i loro supplenti,
4.8 …
5.9 …
d) per quanto riguarda gli organi comunali, 1. i membri del Municipio,
2.10 il sindaco.
Art. 28 Diritto di revoca
- Il Popolo può revocare in ogni tempo il Gran Consiglio o il Consiglio di Stato.
- La votazione popolare sulla revoca del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato è indetta allorché, entro sei mesi, una richiesta in tal senso raccolga 6000 firme. La votazione popolare deve svolgersi il più tardi due mesi dopo il deposito delle firme.
- Se il Popolo accetta la richiesta di revoca, entro quattro mesi si procede a nuove elezioni.
V. Richieste del Popolo (iniziativa e mozione popolare)
Art. 29 Contenuto e forma dell’iniziativa
- Mediante un’iniziativa, il Popolo ha il diritto di chiedere:
- la revisione totale o parziale della Costituzione;
- l’emanazione, l’abrogazione o la modifica di una legge;
- 11 l’emanazione di un decreto del Gran Consiglio; non sono tuttavia ammesse iniziative riguardo alle decisioni menzionate nell’articolo 37, eccettuate le iniziative in materia di budget globale di cui all’articolo 33a ;
- il deposito di un’iniziativa cantonale in sede federale.
- L’iniziativa per la revisione totale della Costituzione non può contenere né direttive, né un progetto elaborato.
- Le altre iniziative possono essere presentate in forma di proposta generica o di progetto elaborato, eccettuata l’iniziativa in materia di budget globale che dev’essere sempre presentata in forma di proposta generica. Esse devono vertere su una materia uniforme e contenere una clausola di ritiro12.
Art. 30 Deposito
- L’iniziativa presentata in forma di progetto elaborato dev’essere designata espressamente come iniziativa costituzionale o legislativa.
- Prima dell’inizio della raccolta delle firme, ogni iniziativa dev’essere sottoposta per esame alla Cancelleria dello Stato; il parere della Cancelleria non vincola gli autori dell’iniziativa.
- Un’iniziativa è considerata formalmente riuscita se, nei 18 mesi dalla pubblicazione ufficiale del testo, è sostenuta da 3000 aventi diritto di voto o da dieci Comuni politici. L’iniziativa in materia di budget globale è retta dall’articolo 33a 13.
Art. 31 Ammissibilità
Il Gran Consiglio dichiara non valida l’iniziativa che non adempia le condizioni di forma, sia manifestamente contraria al diritto o sia inattuabile.
Art. 32 Trattazione
- L’iniziativa elaborata è sottoposta immutata al voto del Popolo. Il Gran Consiglio propone al Popolo di approvarla o respingerla. Può contrapporre all’iniziativa un controprogetto. La votazione popolare si svolge il più tardi due anni dopo il deposito dell’iniziativa.
- Se il Gran Consiglio non l’approva, l’iniziativa generica è sottoposta entro un anno al voto del Popolo. Se il Gran Consiglio o il Popolo approva l’iniziativa, il Gran Consiglio, entro due anni dall’approvazione, presenta un testo che la realizzi. Questo testo è sottoposto al voto del Popolo simultaneamente all’eventuale controprogetto. L’iniziativa in materia di budget globale è retta dall’articolo 33a. 14
Art. 33 Votazione sull’iniziativa e sul controprogetto
- Se la votazione verte simultaneamente sull’iniziativa e sul controprogetto, i votanti devono avere la possibilità di approvare o respingere entrambi i testi.
- Se il Popolo approva i due testi, è considerato accettato il testo che, nella votazione eventuale simultanea, raccoglie il maggior numero di voti.
Art. 33a Iniziativa in materia di budget globale
- 3000 aventi diritto di voto possono chiedere una determinata configurazione di un futuro budget globale pluriennale. La domanda dev’essere depositata il più tardi due anni prima della scadenza del budget globale pluriennale precedente. Il termine per la raccolta delle firme è di 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale del testo dell’iniziativa.
- Nei dodici mesi che precedono la scadenza del budget globale, il Gran Consiglio elabora un progetto conforme allo scopo dell’iniziativa. Il progetto, insieme all’eventuale controprogetto, è sottoposto al voto del Popolo il più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo del budget globale. Per assicurare il finanziamento, il progetto può essere abbinato a una modifica dell’aliquota fiscale.
Art. 34 Mandato popolare
- 100 aventi diritto di voto hanno il diritto di presentare per scritto una proposta al Gran Consiglio vertente su questioni di pianificazione politica o di legislazione o su altri temi che possono essere oggetto di un mandato del Gran Consiglio al Consiglio di Stato.
- La legge disciplina i particolari.
VI. Votazione popolare (referendum)
Art. 35 Votazioni popolari obbligatorie
- Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo:
- le modifiche costituzionali;
- le decisioni del Gran Consiglio e le iniziative per la revisione totale della Costituzione;
- 15 i trattati internazionali e intercantonali il cui contenuto modifichi la Costituzione o che comportino spese secondo la lettera e;
- 16 le leggi, i trattati internazionali e i trattati intercantonali il cui contenuto abbia forza di legge, se sono stati adottati a una maggioranza inferiore ai due terzi dei membri presenti del Gran Consiglio;
- 17 le decisioni del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche il cui importo superi i 5 milioni di franchi o su spese annue ricorrenti il cui importo superi i 500 000 franchi;
- le iniziative costituzionali e legislative elaborate e i relativi controprogetti;
- le iniziative generiche cui il Gran Consiglio non intenda dare seguito;
- le iniziative cantonali in sede federale, previste dall’articolo 29 capoverso 1 lettera d, e le iniziative per l’emanazione di un decreto del Gran Consiglio, se quest’ultimo non le approva;
- le iniziative per la revoca del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato;
- le decisioni che il Gran Consiglio medesimo sottopone al voto del Popolo;
- altre decisioni che per legge devono essere sottoposte al voto del Popolo.
- Se il Popolo è chiamato a pronunciarsi su una legge o su un decreto, il Gran Consiglio può decidere di sottoporre al voto, oltre all’atto normativo nel suo complesso, anche singole disposizioni, con o senza varianti.
Art. 36 Votazioni popolari facoltative
- Sono sottoposti al voto del Popolo, su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di cinque Comuni politici:
- le decisioni del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche di oltre un milione di franchi o su spese annue ricorrenti di oltre 100 000 franchi;
- 18 tutte le leggi, i trattati internazionali o intercantonali e le decisioni del Gran Consiglio che non sottostanno a votazione popolare obbligatoria; è fatto salvo l’articolo 37.
- La votazione popolare è indetta qualora ne sia fatta richiesta nei 90 giorni dopo la pubblicazione ufficiale della decisione del Gran Consiglio.
Art. 37 Esclusione della votazione popolare facoltativa
- Sono eccettuate dalla votazione popolare facoltativa le seguenti decisioni del Gran Consiglio:
- le decisioni concernenti l’ammissibilità delle iniziative popolari secondo l’articolo 31;
- 19 le decisioni sui mandati popolari di cui all’articolo 34;
- 20 le decisioni programmatiche di cui all’articolo 73;
- 21 le decisioni di cui all’articolo 74;
- le decisioni in materia di elezioni secondo l’articolo 75;
- le decisioni di cui all’articolo 76 capoverso 1.
- La legge sull’esercizio dei diritti popolari può prevedere altre eccezioni per decisioni del Gran Consiglio di secondaria importanza.
VII. Partecipazione alla formazione dell’opinione
Art. 38 Partiti
- Il Cantone e i Comuni riconoscono il ruolo dei partiti.
- Essi possono sostenerne l’attività.
Art. 39 Consultazioni
- Prima di emanare disposizioni costituzionali o legislative o di realizzare altri progetti di portata generale, può essere indetta una procedura di consultazione.
- Le procedure di consultazione devono essere annunciate ufficialmente. Ognuno ha il diritto di far pervenire il proprio parere.
- Le risposte alle consultazioni sono accessibili a ognuno.
VIII. Salvaguardia dei diritti popolari
Art. 40
- Il legislatore non può delegare ad altri organi la competenza di emanare disposizioni fondamentali e importanti.
- Il Gran Consiglio o, in casi eccezionali, il Consiglio di Stato può essere abilitato dalla legge a deliberare definitivamente in materia di spese. Il massimale delle nuove spese uniche oggetto della delega finanziaria dev’essere specificato nella legge.
Sezione 3: Struttura del Cantone
I. Territorio del Cantone e capitale
Art. 41 Territorio cantonale
- Il Cantone comprende il territorio delimitato dai confini storici e garantitogli dalla Confederazione Svizzera.
- Le modifiche del territorio cantonale devono essere oggetto di una votazione popolare.
- Le rettifiche di confine richiedono l’approvazione del Consiglio di Stato.
Art. 42 Capitale
- La capitale del Cantone è Soletta.
- Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e i tribunali cantonali supremi hanno sede a Soletta.
II. Circoscrizioni, distretti, circondari elettorali
Art. 43 Circoscrizioni, distretti, circondari elettorali
- Il territorio del Cantone è suddiviso nelle cinque circoscrizioni seguenti ed ogni circoscrizione è suddivisa a sua volta in due distretti:
- Soletta-Lebern;
- Bucheggberg-Wasseramt;
- Thal-Gäu;
- Olten-Gösgen;
- Dorneck-Thierstein.
- La suddivisione in circoscrizioni costituisce il fondamento della decentralizzazione dell’amministrazione e dell’apparato giudiziario. È fatto salvo l’articolo 44 capoverso 1.22
- Le circoscrizioni costituiscono i circondari elettorali per l’elezione del Gran Consiglio.23
Art. 44 Organi delle circoscrizioni e dei distretti
- Gli organi delle circoscrizioni sono le prefetture, le segreterie circondariali e i tribunali circondariali. La legge può prevedere che per le circoscrizioni di Soletta-Lebern e di Bucheggberg-Wasseramt vi siano un tribunale e una segreteria circondariali in comune.24
- La legge disciplina la competenza e l’organizzazione di questi organi.
III. Comuni e consorzi intercomunali
Art. 45 Statuto e autonomia dei Comuni
- I Comuni (Comuni politici, Comuni patriziali e parrocchie) sono enti autonomi di diritto pubblico.
- Il diritto dei Comuni di autogestirsi è garantito nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. I Comuni determinano la propria organizzazione, eleggono le proprie autorità e i propri funzionari e impiegati e adempiono autonomamente i propri compiti.
- Qualsiasi conferimento di nuovi compiti ai Comuni richiede una base legale.
Art. 46 Imposte comunali
- I Comuni politici riscuotono imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, nonché sull’utile netto e sul capitale delle persone giuridiche, in base alla tassazione concernente l’imposta dello Stato.
- Per quanto la legge lo consenta, i Comuni politici possono riscuotere altri tributi.
- I Comuni patriziali e le parrocchie possono riscuotere imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, nonché imposte personali.
Art. 47 Modifiche dell’effettivo, del territorio e dei confini
- La costituzione, l’aggregazione o lo scioglimento dei Comuni politici, dei Comuni patriziali e delle parrocchie, nonché la modifica del loro effettivo o del loro territorio richiedono il consenso dei Comuni direttamente interessati e l’approvazione del Gran Consiglio.
- Le rettifiche di confine che non comportino importanti modifiche territoriali possono essere decise dai Comuni direttamente interessati o, per gravi motivi e su richiesta di uno di questi Comuni, dal Consiglio di Stato. La decisione del Consiglio di Stato può essere impugnata dinanzi al Gran Consiglio dai Comuni direttamente interessati.
Art. 48 Collaborazione, consorzi intercomunali
- Per adempiere determinati compiti, i Comuni possono formare consorzi intercomunali o creare istituti in comune, concludere convenzioni con altri Comuni, del Cantone o fuori Cantone, e partecipare a imprese pubbliche, a economia mista o private.
- Gli aventi diritto di voto dei Comuni direttamente interessati hanno un diritto di partecipazione; la legge disciplina i particolari.
- Laddove compiti regionali possano essere ragionevolmente adempiuti soltanto in comune, la legge può obbligare i Comuni a formare consorzi intercomunali o ad aderirvi.
IV. Comuni politici
Art. 49 Appartenenza, sovranità territoriale
- Il Comune politico comprende il territorio comunale e i suoi abitanti.
- Qualsiasi persona che dimori sul territorio comunale sottostà alla sovranità territoriale del Comune politico.
Art. 50 Compiti
Il Comune politico adempie compiti di portata locale e regionale, sempre che non competano ad altri enti, e i compiti che il Cantone gli ha delegato.
V. Comuni patriziali
Art. 51 Appartenenza
Il Comune patriziale comprende tutte le persone che possiedono la cittadinanza comunale, senza riguardo al loro luogo di domicilio.
Art. 52 Compiti
Il Comune patriziale ha segnatamente i compiti seguenti:
- il conferimento della cittadinanza comunale;
- 25 …
- l’amministrazione dei beni patriziali;
- la gestione naturalistica delle foreste e dei pascoli patriziali («Allmende»), nonché la loro manutenzione a fini di svago e ristoro;
- la promozione del benessere culturale e sociale, nella misura dei suoi mezzi.
Sezione 4: Stato e Chiesa
Art. 53 Principio
- La Chiesa cattolica romana, la Chiesa evangelica riformata e la Chiesa cattolica cristiana sono riconosciute quali enti di diritto pubblico.
- Il Gran Consiglio può riconoscere quali enti di diritto pubblico altre comunità religiose che offrano garanzia di durata.
Art. 54 Organizzazione
- Le comunità religiose riconosciute quali enti di diritto pubblico si organizzano in parrocchie.
- Le parrocchie possono riunirsi in sinodi.
Art. 55 Parrocchie
- La parrocchia comprende tutti i membri di una comunità religiosa riconosciuta che abitano sul suo territorio. Le parrocchie soddisfanno ai bisogni temporali della loro confessione e adempiono altri compiti nei limiti fissati dallo Statuto ecclesiastico.
- L’uscita da una comunità religiosa riconosciuta è ognora possibile mediante dichiarazione scritta al Consiglio parrocchiale.
- La parrocchia può accordare il diritto di voto agli stranieri domiciliati.
Art. 56 Sinodi
- I sinodi provvedono agli interessi generali della loro comunità religiosa e regolano questioni comuni alle loro diverse parrocchie.
- I loro statuti richiedono l’approvazione del Consiglio di Stato.
Art. 57 Rapporti con il Cantone
- Le parrocchie sottostanno alla vigilanza e i sinodi all’alta vigilanza del Cantone. L’autodeterminazione ecclesiale è garantita.
- Rimangono salvi la legislazione nonché i trattati internazionali e intercantonali vigenti.
Sezione 5: Autorità cantonali
I. Disposizioni generali
Art. 58 Divisione dei poteri
- Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e i tribunali adempiono i loro compiti secondo il principio della divisione dei poteri. Nessuna di queste autorità può interferire nella sfera operativa che la Costituzione o la legge riserva alle altre.
- Nessuno può essere contemporaneamente membro del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato o membro di una di queste autorità e del Tribunale cantonale.
- I funzionari e gli impiegati dell’amministrazione cantonale, dei tribunali e degli istituti cantonali incaricati di compiti amministrativi, nonché i funzionari dirigenti degli altri istituti cantonali non possono essere membri del Gran Consiglio.
- Non possono essere membri del Gran Consiglio neppure i giudici non di carriera e i giudici supplenti dei tribunali cantonali che sottostanno alla vigilanza diretta del Gran Consiglio.26
Art. 59 Eleggibilità
- Ogni avente diritto di voto nel Cantone è eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e in seno ai tribunali, per quanto la legge non imponga condizioni supplementari.
- La legge disciplina l’eleggibilità a membro di un’altra autorità e a funzionario.
Art. 60 Attribuzione delle funzioni
Le funzioni pubbliche vanno attribuite alle persone più qualificate. Per quanto possibile, va tenuto adeguatamente conto dei diversi gruppi della popolazione, segnatamente delle regioni e delle tendenze politiche.
Art. 61 Periodo amministrativo
- Il periodo amministrativo per tutti i funzionari e per tutte le autorità del Cantone e dei Comuni è di quattro anni.
- Tutte le elezioni avvengono per un periodo amministrativo o per il periodo amministrativo ancora restante.
Art. 62 Promessa solenne
All’atto dell’entrata in funzione, i membri delle autorità e i funzionari eletti dal Popolo o dal Gran Consiglio promettono solennemente di rispettare la Costituzione e la legge.
Art. 63 Pubblicità
- Le deliberazioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato sono pubbliche per quanto interessi privati o pubblici degni di protezione non vi si oppongano.
- La legge disciplina il diritto di consultare gli atti ufficiali.
Art. 64 Responsabilità
- Il Cantone, i Comuni e gli altri titolari di compiti pubblici rispondono del danno causato illecitamente a terzi nell’esercizio delle loro attività ufficiali.
- La legge definisce la responsabilità in altri casi. Essa disciplina la responsabilità delle autorità, dei funzionari e degli impiegati.
Art. 65 Immunità
I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per quanto da loro dichiarato in Gran Consiglio o nelle commissioni parlamentari. In caso di abuso manifesto, il Gran Consiglio può tuttavia togliere questa immunità con il consenso dei due terzi dei membri presenti.
II. Gran Consiglio
Art. 66 Statuto
Il Gran Consiglio è l’autorità legislativa e la suprema autorità di vigilanza del Cantone. Si compone di 100 membri.27
Art. 67 Elezione e ripartizione dei seggi
- Il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema proporzionale.
- La ripartizione dei seggi tra i circondari elettorali avviene secondo un decreto del Gran Consiglio, sulla base della statistica demografica più recente. È determinante il rapporto tra la popolazione residente dei circondari elettorali e la popolazione residente del Cantone.28
Art. 68 Indipendenza
- I membri del Gran Consiglio esercitano liberamente il loro mandato.
- Essi devono rendere pubblici i loro legami con imprese e gruppi d’interesse.
Art. 69 Organizzazione e procedura
La legge definisce le linee fondamentali dell’organizzazione del Gran Consiglio e dei suoi rapporti con il Consiglio di Stato e i tribunali cantonali supremi.
Art. 70 Rapporti con il Consiglio di Stato
- Il Gran Consiglio può conferire mandati al Consiglio di Stato. Questi, nella sua sfera di competenze, può, in casi giustificati, scostarsi dal mandato ricevuto.29
- I membri del Consiglio di Stato partecipano alle sedute del Gran Consiglio; vi hanno voto consultivo e possono presentare proposte sugli oggetti in deliberazione.
Art. 70bis Partecipazione del presidente del Tribunale cantonale
Il presidente del Tribunale cantonale partecipa alle sedute del Consiglio di Stato dedicate al preventivo, al consuntivo e al rapporto di attività dei tribunali; vi ha voto consultivo e può presentare proposte.
Art. 71 Attività normativa
- Il Gran Consiglio emana sotto forma di legge tutte le disposizioni fondamentali e importanti. Può partecipare alla preparazione della legislazione.
- Fatto salvo il capoverso 1, il Gran Consiglio emana sotto forma di ordinanza le disposizioni di esecuzione relative a leggi e decreti federali. Nel singolo caso, può delegare questa competenza al Consiglio di Stato.
- Il Gran Consiglio può presentare un’iniziativa parlamentare vertente su un mandato o una decisione programmatica rimasti inadempiuti. La legge disciplina i particolari.30
Art. 72 Trattati internazionali e intercantonali
- Fatti salvi i diritti popolari, il Gran Consiglio approva i trattati internazionali e i trattati intercantonali, eccetto che il Consiglio di Stato sia autorizzato per legge a concluderli definitivamente.
- Il Gran Consiglio può partecipare alla preparazione di importanti trattati internazionali o intercantonali che sottostiano alla sua approvazione.
Art. 73 Programmazione politica
- Il Gran Consiglio tratta il programma di legislatura e il piano integrato dei compiti e delle finanze, nonché altri piani fondamentali in singoli settori di compiti e ne prende atto.
- Mediante una decisione programmatica esso incarica il Consiglio di Stato di svolgere un compito statale in una data direzione.
Art. 74 Gestione delle prestazioni e delle finanze
- Il Gran Consiglio:
- decide in materia di nuove spese, ferma restando la competenza del Popolo secondo gli articoli 35 e 36;
- 31 determina periodicamente la struttura e il grado di precisione del bilancio pubblico, decide sulle questioni importanti relative al budget globale e approva il bilancio di previsione;
- 32 approva il rapporto di gestione.
- Il Gran Consiglio connette le decisioni finanziarie alle prestazioni da fornire. Si assicura dell’efficacia di tutte le misure cantonali.33
- La legge può conferire alla Commissione delle finanze l’autorizzazione provvisoria di procedere a una spesa che non consenta dilazioni. L’autorizzazione richiede l’approvazione del Gran Consiglio.34
Art. 75 Nomine
- Il Gran Consiglio nomina:
- 35 …
- i membri e i giudici supplenti dei tribunali, per quanto la Costituzione o la legge non ne affidi l’elezione al Popolo;
- 36 il procuratore pubblico superiore e il suo sostituto;
- 37 i procuratori pubblici;
- 38 il procuratore in capo dei minorenni e gli altri procuratori dei minorenni;
- il capo del Controllo delle finanze.
- La legge può affidare altre nomine al Gran Consiglio. Essa determina i posti che devono essere messi a concorso.
Art. 76 Ulteriori attribuzioni
- Il Gran Consiglio:
- esercita l’alta vigilanza su tutte le autorità e su tutti gli organi che svolgono compiti cantonali;
- può aggregare ai dipartimenti commissioni peritali consultive permanenti;
- 39 …
- esercita il diritto di amnistia e, per quanto la legge non l’attribuisca al Consiglio di Stato, il diritto di grazia;
- pronuncia su ricorsi e petizioni nei limiti delle sue competenze;
- risolve i conflitti di competenza, per quanto questo compito non spetti a un tribunale;
- esercita i diritti di partecipazione che la Costituzione federale accorda ai Cantoni (art. 86, 89, 89bise 93 Cost.40);
- può pronunciarsi sui pareri che il Consiglio di Stato indirizza alle autorità federali in sede di procedure di consultazione.
- La legge può conferire al Gran Consiglio ulteriori competenze.
- La legislazione attribuisce al Gran Consiglio la competenza di accordare le concessioni importanti.
III. Consiglio di Stato e amministrazione
Art. 77 Statuto
- Il Consiglio di Stato è l’autorità direttoriale e la suprema autorità esecutiva del Cantone.
- Esso si compone di cinque membri e adempie i suoi compiti in quanto autorità collegiale.
- Sceglie al suo interno il presidente («landamano») e il vicepresidente per la durata di un anno.
Art. 78 Compiti governativi
- Fatti salvi i diritti popolari e i diritti del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato determina gli obiettivi e i mezzi principali dell’operato statale. Pianifica e coordina le attività dello Stato.
- All’inizio di ogni legislatura, il Consiglio di Stato elabora un programma di legislatura e un piano integrato dei compiti e delle finanze.41Alla fine della legislatura, fa rapporto al Gran Consiglio sulla loro realizzazione.
Art. 79 Attività normativa
- Il Consiglio di Stato dirige la procedura preliminare di elaborazione dei testi costituzionali e legislativi. In singoli casi, il Gran Consiglio può prevedere eccezioni.
- Il Consiglio di Stato emana ordinanze sulla scorta e nei limiti delle leggi, dei trattati internazionali e dei trattati intercantonali.
- 17 membri del Gran Consiglio possono, entro 60 giorni, opporsi a un’ordinanza o a una modifica di ordinanza decisa dal Consiglio di Stato. Se l’opposizione è confermata dalla maggioranza dei membri presenti del Gran Consiglio, il testo contestato è rinviato al Consiglio di Stato. La legge sul Gran Consiglio precisa la procedura.42
- Il Consiglio di Stato può altresì emanare ordinanze per far fronte ai disordini già in atto o imminenti che minaccino l’ordine e la sicurezza pubblici, nonché a situazioni di emergenza sociale. Tali ordinanze devono essere immediatamente sottoposte per approvazione al Gran Consiglio. Decadono il più tardi un anno dopo essere entrate in vigore.
Art. 80 Attribuzioni finanziarie
- Il Consiglio di Stato può decidere nuove spese uniche sino a un importo di 250 000 franchi e spese annue ricorrenti sino a un importo di 50 000 franchi.43
- Esso può assumere e rinnovare prestiti.
- Il Consiglio di Stato dispone circa il patrimonio finanziario. Per quanto non costituiscano meri investimenti, le partecipazioni finanziarie a imprese di diritto privato sottostanno alle disposizioni sulle attribuzioni in materia di spese.
Art. 81 Direzione dell’amministrazione
- Il Consiglio di Stato determina l’organizzazione appropriata dell’amministrazione, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. Provvede ad assicurare un servizio pubblico conforme al diritto e improntato all’efficienza.44
- Il Consiglio di Stato pronuncia sui ricorsi amministrativi laddove previsto dalla legge. L’articolo 88 capoverso 3 è applicabile per analogia.
Art. 82 Ulteriori competenze
- Il Consiglio di Stato:
- provvede al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblici;
- rappresenta il Cantone all’interno e all’esterno;
- conclude accordi amministrativi e, nei limiti delle sue competenze, trattati internazionali e trattati intercantonali;
- si pronuncia sui progetti delle autorità federali;
- procede a nomine, per quanto esse non siano di competenza di altri organi;
- 45 conferisce la cittadinanza cantonale.
- La legge può conferire al Consiglio di Stato ulteriori competenze.
Art. 83 Cancelleria dello Stato
La Cancelleria dello Stato è il segretariato del Consiglio di Stato e garantisce il collegamento con il Gran Consiglio. È diretta dal cancelliere dello Stato.46
Art. 84 Amministrazione cantonale
- L’amministrazione cantonale si suddivide in dipartimenti che, nei limiti delle loro competenze, decidono autonomamente in questioni amministrative.
- Ciascun membro del Consiglio di Stato è a capo di uno o più dipartimenti.
- Qualsiasi decisione di un dipartimento può essere impugnata con ricorso al Tribunale amministrativo, per quanto la legge non dichiari competente un’altra autorità o abiliti il dipartimento a pronunciare definitivamente sul ricorso.
Art. 85 Altri titolari di compiti pubblici
- Nei limiti fissati dalla legge, il Cantone può:
- istituire enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico autonomi;
- per adempiere i suoi compiti, partecipare a imprese a economia mista;
- delegare compiti amministrativi a unità amministrative autonome, a organizzazioni intercantonali o intercomunali, a imprese a economia mista, nonché, eccezionalmente, a privati o a organizzazioni di diritto privato.
- La tutela giurisdizionale dei cittadini e la vigilanza del Consiglio di Stato devono essere assicurate. La legge prevede un’appropriata partecipazione del Gran Consiglio.
Art. 86 Organizzazione e procedura
La legge disciplina:
- i fondamenti dell’organizzazione del Consiglio di Stato e dei dipartimenti;
- 47 le linee fondamentali della normativa applicabile ai rapporti di servizio del personale dello Stato;
- la procedura e la giustizia amministrative.
IV. Tribunali
Art. 87 Organi
- La giurisdizione civile, penale e amministrativa è esercitata dai tribunali statali e dai tribunali arbitrali.
- La legge disciplina l’organizzazione, le competenze e la procedura.
Art. 88 Principi
- I tribunali sono indipendenti nell’amministrare la giustizia; sottostanno al solo diritto.
- Di regola, le udienze sono pubbliche.
- Il giudice non è vincolato dagli atti normativi cantonali o comunali contrari al diritto federale o al diritto cantonale di rango superiore.
Art. 89 Giurisdizione civile
- La giurisdizione civile è esercitata da:
- i giudici di pace;
- i presidenti dei tribunali circondariali;
- i tribunali circondariali;
- 48 …
- il Tribunale cantonale;
- 49 altri tribunali e autorità di conciliazione ai sensi della legge.
- Nei limiti fissati dalla legislazione, le controversie possono essere deferite al giudizio di tribunali arbitrali.
Art. 90 Giurisdizione penale
- La giurisdizione penale è esercitata da:
- e b.50 …
- i presidenti dei tribunali dei minorenni;
- 51 il tribunale dei minorenni;
- i presidenti dei tribunali circondariali;
- i tribunali circondariali;
- il Tribunale cantonale;
- 52 il giudice dell’arresto;
- 53 …
- Le autorità incaricate del perseguimento penale sono il pubblico ministero, il pubblico ministero dei minorenni, la polizia e i giudici di pace.54
- La legge disciplina la competenza decisionale penale del procuratore pubblico superiore, dei procuratori pubblici, dei procuratori dei minorenni, dei funzionari istruttori e dei giudici di pace, nonché la facoltà delle autorità amministrative d’infliggere pene.55
Art. 91 Giurisdizione amministrativa
La giurisdizione amministrativa è esercitata da:
- il Tribunale amministrativo;
- il Tribunale delle assicurazioni;
- il Tribunale fiscale;
- la Commissione di stima;
- 56 …
- altri tribunali speciali, per quanto previsti dalla legge.
Art. 91bis Amministrazione giudiziaria
- L’amministrazione giudiziaria compete ai tribunali.
- Il presidente del Tribunale cantonale rappresenta i tribunali nei rapporti con le altre autorità.
- La legge definisce le linee fondamentali dell’organizzazione e della procedura dell’amministrazione giudiziaria.
Sezione 6: Compiti dello Stato
I. Sicurezza pubblica
Art. 92 Ordine e sicurezza
Il Cantone e i Comuni politici garantiscono l’ordine e la sicurezza pubblici.
Art. 93 Precauzioni in previsione di catastrofi o di guerra
- Il Cantone e i Comuni politici prendono provvedimenti per proteggere la popolazione da catastrofi o eventi bellici.
- A tal fine, la legge può, per un tempo limitato, conferire al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato poteri che deroghino alle disposizioni costituzionali sulla ripartizione delle competenze.
II. Sicurezza sociale
Art. 94 Realizzazione degli obiettivi sociali
A complemento di quanto intrapreso su iniziativa e sotto responsabilità private, il Cantone realizza gli obiettivi sociali nei limiti della sua competenza e dei suoi mezzi.
Art. 95 Aiuto sociale
- Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con organizzazioni pubbliche e private, si prendono cura delle persone bisognose d’aiuto.
- Essi possono creare o sostenere istituzioni previdenziali e assistenziali. Promuovono le misure di autoaiuto.
Art. 96 Stranieri
Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con organizzazioni private, promuovono il benessere e l’integrazione degli stranieri.
Art. 97 Esecuzione delle pene e delle misure
Il Cantone definisce in una legge le linee fondamentali dei diritti e doveri:
- delle persone in carcere preventivo;
- delle persone che scontano una pena o una misura;
- delle persone internate per motivi assistenziali.
Art. 98 Informazioni giuridiche
Il Cantone può sostenere servizi gratuiti d’informazioni giuridiche.
Art. 99 Settore assicurativo
- Il Cantone e i Comuni possono:
- accordare sussidi per il pagamento dei premi delle assicurazioni sociali;
- integrare con assegni complementari le prestazioni assicurative;
- gestire essi stessi assicurazioni sociali.
- L’assicurazione malattie e infortuni è obbligatoria.
- Gli edifici devono essere assicurati contro il fuoco e contro gli elementi naturali presso l’Assicurazione immobiliare solettese. Il Cantone può, per legge, dichiarare obbligatorie altre assicurazioni di cose.
- L’Assicurazione immobiliare solettese può essere autorizzata dalla legge ad adottare regolamenti contenenti norme di diritto sempre che queste ultime abbiano un carattere tecnico o siano soggette a circostanze in rapida evoluzione. L’Assicurazione immobiliare solettese determina i premi e i contributi da riscuotere nei limiti fissati dalla legge. L’articolo 79 capoverso 3 si applica per analogia.57
III. Sanità
Art. 100 Settore sanitario
- Il Cantone disciplina il settore della sanità pubblica. Crea le condizioni atte ad assicurare cure mediche adeguate ed economicamente sopportabili.
- Il Cantone, in collaborazione con i Comuni, promuove la prevenzione e l’assistenza sanitarie, nonché le cure mediche e a domicilio.
- Il Cantone esercita la vigilanza sulle professioni sanitarie.
Art. 101 Ospedali e ricoveri
- Il Cantone, da solo o insieme con altri enti, gestisce ospedali e ricoveri.
- Le istituzioni private sono sottoposte ad autorizzazione. La legge ne fissa le condizioni.
- Tutti gli ospedali e i ricoveri, privati e pubblici, sottostanno alla vigilanza del Cantone.
IV. Cultura, istruzione e formazione
Art. 102 Cultura
- Il Cantone e i Comuni promuovono la creatività individuale e agevolano la partecipazione alla vita culturale.
- Essi tutelano il patrimonio culturale e provvedono a conservarlo.
Art. 103 Mezzi di comunicazione sociale
Il Cantone può emanare una legge sui mezzi di comunicazione sociale che promuova le peculiarità culturali del Cantone e la pluralità dell’informazione.
Art. 104 Principi concernenti il sistema scolastico
- L’educazione e la formazione sono compiti assunti congiuntamente dai genitori e dalla scuola. La legge disciplina i rispettivi diritti e doveri.
- Ogni alunno ha diritto a una formazione adeguata alle sue capacità intellettuali, morali e fisiche. Le materie insegnate sono le stesse per ambo i sessi.
- La frequentazione della scuola è obbligatoria durante il tempo stabilito dalla legge.
Art. 105 Scuole pubbliche
- I Comuni politici istituiscono e gestiscono le scuole di base; la scuola d’infanzia è parte integrante della scuola di base.58Il Cantone partecipa alle spese.59
- Il Cantone istituisce e gestisce gli istituti pedagogici speciali. Può gestire altre offerte cantonali a livello di scuola di base. La legge disciplina i particolari.60
2bis. Il Cantone istituisce e gestisce le altre scuole pubbliche. La legge disciplina i loro compiti e la loro organizzazione.61
- Tutte le scuole pubbliche sottostanno alla vigilanza del Cantone.
Art. 106 Formazione professionale e perfezionamento
- Il Cantone sostiene la formazione e il perfezionamento professionali, nonché la riqualificazione professionale.
- Esso può istituire e gestire corrispondenti centri di formazione o partecipare a centri siffatti.
- Il Cantone e i Comuni promuovono l’acquisizione di una cultura generale da parte degli adolescenti, nonché l’educazione degli adulti.
Art. 107 Collaborazione con altri Cantoni e con altri enti
- Il Cantone si adopera per la collaborazione e il coordinamento nel settore scolastico.
- Esso può, con altri Cantoni o altri enti, costituire e gestire centri di formazione.
Art. 108 Scuole private
- Le scuole private elementari e medie, inferiori e superiori, le scuole professionali private e le istituzioni accademiche private sottostanno ad autorizzazione e sono poste sotto la vigilanza del Cantone.
- Lo stesso vale per l’insegnamento privato dispensato durante la scuola dell’obbligo e sostituivo di quello pubblico
- Il Cantone può sussidiare scuole private.
Art. 109 Agevolazione della frequentazione della scuola
Il Cantone rimuove o riduce le difficoltà d’ordine economico, geografico o d’altro genere che ostacolino la frequentazione della scuola.
Art. 110 Sussidi alla formazione
Il Cantone accorda sussidi alla formazione.
Art. 111
Art. 112 Istruzione civica
Il Cantone promuove l’istruzione civica.
Art. 113 Organizzazione del tempo libero
Il Cantone e i Comuni sostengono l’organizzazione razionale del tempo libero, le attività giovanili e la pratica dello sport.
V. Ambiente ed energia
Art. 114 Protezione dell’ambiente
- La protezione e la cura dell’ambiente sono compiti di ognuno. Il Cantone e i Comuni provvedono alla protezione dell’essere umano e del suo ambiente naturale dalle immissioni nocive o moleste.
- Chi causa misure di protezione dell’ambiente ne assume le spese.
- Il Cantone e i Comuni politici garantiscono uno smaltimento ambientale compatibile. Chi ne è causa è corresponsabile.
- Il Cantone promuove l’applicazione di tecnologie rispettose dell’ambiente, nonché il riciclaggio dei materiali usati e dei rifiuti.
Art. 115 Protezione della natura e del paesaggio
Il Cantone e i Comuni proteggono e conservano gli spazi vitali della fauna e della flora indigene, nonché i siti e paesagg
i caratteristici.
Art. 116 Approvvigionamento idrico
Il Cantone e i Comuni assicurano un approvvigionamento con acqua potabile e industriale che soddisfi al fabbisogno idrico regionale.
Art. 117 Approvvigionamento energetico
- Il Cantone e i Comuni possono prendere provvedimenti per assicurare un approvvigionamento energetico che promuova lo sviluppo economico, che sia rispettoso dell’ambiente, sicuro e gestito in modo economico.
- Promuovono un consumo energetico parsimonioso, l’uso efficiente dell’energia, l’impiego di fonti di energia rinnovabili e la decentralizzazione dell’approvvigiona-mento energetico.
VI. Assetto del territorio e trasporti
Art. 118 Pianificazione del territorio
Il Cantone e i Comuni politici provvedono a una pianificazione del territorio che assicuri un’utilizzazione appropriata, equilibrata e parsimoniosa del suolo e un’occupazione razionale del territorio cantonale.
Art. 119 Edilizia
Il Cantone disciplina le costruzioni in vista di proteggere l’essere umano e l’ambiente.
Art. 120 Trasporti
- Il Cantone e i Comuni politici disciplinano il settore dei trasporti e delle strade.
- Essi promuovono insieme i trasporti pubblici.
- Il Cantone e i Comuni politici provvedono affinché l’ordinamento del traffico rispetti l’ambiente e sia per quanto possibile favorevole sotto il profilo economico.
VII. Economia
Art. 121 Obiettivi della politica economica cantonale
- Il Cantone, assicurando condizioni quadro favorevoli, si adopera per un’economia efficiente e per un grado di occupazione quanto alto possibile.
- Esso promuove uno sviluppo dell’economia strutturalmente e regionalmente equilibrato.
- Gli interessi della protezione dell’ambiente, dell’ordinamento del territorio e dell’agricoltura, nonché la pace sociale devono essere considerati.
- Il Cantone impronta agli obiettivi della politica economica e sociale cantonale le sue proprie attività che rivestano un’importanza economica.
- Esso prende provvedimenti per limitare quanto possibile la densità normativa e l’onere amministrativo per le imprese, segnatamente le piccole e medie imprese (PMI).62
Art. 122 Agricoltura
- Il Cantone prende provvedimenti per assicurare un’agricoltura efficiente e a basso impatto ambientale.
- Esso sostiene provvedimenti volti a conservare e promuovere le aziende familiari indipendenti.
Art. 123 Economia forestale
- Il Cantone esercita la vigilanza su tutte le aree boschive.
- Esso garantisce la conservazione delle foreste assicurandone le funzioni di protezione, sfruttamento e ristoro.
- Il Cantone promuove altresì una gestione naturalistica delle foreste.
Art. 124 Previdenza per i casi di crisi
Nei limiti delle sue possibilità, il Cantone prende provvedimenti per attenuare le crisi economiche e i loro effetti.
Art. 125 Cose pubbliche
Il Cantone esercita la sovranità sulle cose pubbliche. Ne disciplina in particolare lo sfruttamento e l’utilizzazione.
Art. 126 Regalìe
- Le regalìe del sale, della caccia, della pesca e delle miniere appartengono al Cantone. Rimangono salvi i diritti privati già esistenti.
- Le regalìe conferiscono al Cantone il diritto esclusivo di esercitare e sfruttare economicamente l’attività di cui si tratta. Il Cantone può esercitare esso stesso questi diritti o delegarli a terzi.
Art. 127
Art. 128 Prescrizioni di polizia economica
Il Cantone e i Comuni politici possono emanare prescrizioni per assicurare un esercizio razionale delle attività economiche.
Sezione 7: Ordinamento finanziario
Art. 129 Utilizzazione del patrimonio dello Stato
- Il Cantone utilizza e gestisce il patrimonio amministrativo in modo economico e conforme alla sua destinazione.
- Il patrimonio finanziario dev’essere amministrato conformemente alle leggi del mercato, tenuto conto dell’interesse pubblico.
Art. 130 Principi di politica finanziaria
- Le finanze devono essere gestite con oculatezza, in modo economico e adeguato alla congiuntura. I conti dell’esercizio corrente devono di regola essere equilibrati.
- Il Cantone adatta la propria pianificazione finanziaria ai compiti pubblici.
- Ogni compito, ogni introito e ogni spesa vanno esaminati previamente e periodicamente per accertarne la necessità, la congruità e le conseguenze finanziarie.
Art. 131 Risorse
- Il Cantone e i Comuni possono procurarsi i mezzi finanziari necessari mediante:
- la riscossione di imposte e tasse;
- redditi patrimoniali;
- contributi e quote di partecipazione agli introiti della Confederazione e di altri enti, imprese e istituzioni di diritto pubblico;
- l’emissione e l’assunzione di prestiti;
- eventuali altri introiti.
- I consorzi intercomunali sopperiscono alle loro spese con prestazioni dei loro membri, nonché mediante emolumenti e contributi. Non riscuotono imposte.
Art. 132 Imposte cantonali
- Il Cantone può riscuotere le seguenti imposte:
- l’imposta personale sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche;
- l’imposta sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche;
- le imposte sugli utili immobiliari e sui redditi non periodici;
- l’imposta di perequazione finanziaria sulle persone giuridiche;
- la tassa ospedaliera;
- la tassa di mutazione;
- l’imposta sulle successioni e la tassa ereditaria;
- la tassa sui veicoli a motore;
- la tassa sui natanti;
- l’imposta sulle donazioni;
- la tassa sui cani,
- 63 imposta sull’esercizio di ristoranti, take-away, tavole calde e strutture alberghiere, sul commercio di bevande alcoliche nonché sull’esercizio della prostituzione.
- Imposte a destinazione vincolata possono essere riscosse soltanto finché sono necessarie.
- L’introduzione di nuove imposte cantonali richiede una base costituzionale.
Art. 133 Principi per la riscossione delle imposte
- Tutti i contribuenti sono tenuti a partecipare alle spese del Cantone proporzionalmente ai loro mezzi. I redditi straordinari e non periodici possono essere tassati separatamente.64Occorre preservare la volontà produttiva del singolo e l’efficienza dell’economia.
- Le imposte delle persone fisiche devono essere calcolate in modo da non comportare oneri supplementari importanti in caso di matrimonio; sono fatti salvi gli sgravi fiscali di cui all’articolo 134.65
- Nell’imposizione del reddito e della sostanza devono essere applicati i principi di un’adeguata progressività. Questi principi possono essere applicati anche ad altre imposte. La progressione a freddo dev’essere compensata periodicamente.
Art. 134 Sgravi fiscali
Sgravi fiscali devono essere accordati segnatamente per:
- la famiglia;
- le persone con obblighi di mantenimento o dedite al volontariato assistenziale;
- la costruzione e la manutenzione di abitazioni occupate personalmente dai loro proprietari;
- la previdenza individuale, segnatamente la costituzione di un patrimonio adeguato;
- il perfezionamento e la riqualificazione professionali.
Art. 135 Tempi di crisi
In tempi di crisi si può derogare ai principi ordinari della riscossione delle imposte al fine di adempiere compiti straordinari dello Stato; queste deroghe devono tuttavia essere limitate nel tempo ed essere decise in via legislativa.
Art. 136 Perequazione finanziaria
Mediante la perequazione finanziaria devono essere create condizioni equilibrate nel carico fiscale e nelle prestazioni dei Comuni.
Sezione 8: Disposizioni concernenti la revisione della Costituzione e disposizioni transitorie
I. Disposizioni concernenti la revisione della Costituzione
Art. 137 Principio
- La Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.
- La revisione parziale deve vertere su una materia uniforme.
Art. 138 Revisione parziale
- Se chiesta mediante un’iniziativa popolare, la revisione parziale della Costituzione avviene conformemente alle disposizioni sulle richieste del Popolo.
- Il Gran Consiglio decide la revisione parziale dopo averne deliberato in duplice lettura, con un mese almeno d’intervallo fra la prima e la seconda lettura.
- Il Gran Consiglio può sottoporre al voto del Popolo questioni di principio, con o senza varianti. Può sottoporgli simultaneamente l’intero progetto o sue parti, con o senza varianti.
Art. 139 Revisione totale
- Il Popolo, in base a un’iniziativa popolare presentata da almeno 3 000 aventi diritto di voto o da dieci Comuni politici o in base a una decisione del Gran Consiglio, decide se:
- si debba intraprendere la revisione totale della Costituzione;
- la revisione debba essere preparata dal Gran Consiglio o da una Costituente.
La votazione popolare si svolge nei sei mesi dopo il deposito dell’iniziativa popolare o dopo la decisione del Gran Consiglio.
2. Se il Popolo decide di affidare la revisione totale a una Costituente, questa è eletta senza indugio secondo le disposizioni sull’elezione del Gran Consiglio, eccettuate tuttavia le norme sulle incompatibilità.
3. L’autorità incaricata della revisione può indire votazioni popolari su questioni di principio, con o senza varianti; nei successivi lavori di elaborazione della nuova Costituzione, essa è vincolata dal risultato di queste votazioni.
4. L’autorità incaricata della revisione sottopone al Popolo il progetto di Costituzione totalmente riveduta dopo averne deliberato in duplice lettura, con almeno un mese d’intervallo fra la prima e la seconda lettura. Essa può chiedere al Popolo di pronunciarsi simultaneamente sull’intera Costituzione o su sue parti, con o senza varianti.
5. Se il Popolo respinge la Costituzione o parte di essa, l’autorità incaricata della revisione elabora un secondo progetto. Se anche questo progetto è respinto dal Popolo, la revisione totale è considerata non riuscita.
II. Disposizioni transitorie
Art. 140 Entrata in vigore
La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 1988.
Art. 141 Abrogazioni
- La Costituzione del Cantone di Soletta del 23 ottobre 188766è abrogata. I suoi articoli 24, 26, 27 e 28 rimangono tuttavia applicabili a titolo transitorio, ma al massimo fino al rinnovo integrale del Gran Consiglio nel 1993.
- Le disposizioni del diritto attualmente in vigore il cui contenuto risulti contrario alla presente Costituzione sono abrogate.
Art. 142 Ultrattività parziale del diritto anteriore
- Gli atti normativi emanati da un’autorità non più competente o secondo una procedura non più ammessa dalla presente Costituzione rimangono in vigore; la loro eventuale modifica è retta dalla presente Costituzione.
- Se contrarie alla presente Costituzione, le attribuzioni conferite al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato in materia di spese decadono il più tardi dopo cinque anni.
Art. 143 Emanazione di nuove disposizioni
Se, secondo la presente Costituzione, devono essere emanate nuove disposizioni o se disposizioni vigenti devono essere modificate, occorre provvedervi senza indugio. Le disposizioni vigenti vanno esaminate per accertarne la conformità con i diritti fondamentali, segnatamente con l’uguaglianza giuridica.
Art. 144 Esercizio dei diritti popolari
- Fino all’entrata in vigore delle pertinenti disposizioni di legge, l’esercizio dei diritti popolari è retto da un’ordinanza del Gran Consiglio.
- Le richieste del Popolo ammissibili secondo la Costituzione del 23 ottobre 1887 possono ancora essere presentate fino al 30 giugno 1989.
Art. 145 Periodi amministrativi
I periodi amministrativi delle autorità e dei funzionari del Cantone e dei Comuni rimangono quelli previsti dal diritto anteriore Il più tardi fino al 1997.
Art. 146 Domande di acquisto della cittadinanza
Se pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente Costituzione, le domande di acquisto della cittadinanza presentate da Svizzeri sono trattate dal Consiglio di Stato.
Art. 147 Corte criminale
- Il Gran Consiglio nomina per il 1° gennaio 1988 una Corte criminale composta di due giudici cantonali e di tre giudici laici permanenti. Il primo periodo amministrativo termina nel 1993.
- Fino all’adattamento delle pertinenti disposizioni di legge, l’organizzazione e la procedura sono disciplinate dal Tribunale cantonale.
- I procedimenti penali pendenti dinanzi alla Corte d’assise il 1° gennaio 1988 sono retti dal diritto anteriore.
Art. 148 Incompatibilità per i giudici
Fino all’adattamento della legge sull’organizzazione giudiziaria, non possono far parte di uno stesso tribunale:
- i parenti consanguinei e gli affini in linea retta, o collaterale fino al terzo grado compreso;
- i coniugi, nonché mogli e mariti di fratelli e sorelle.
Art. 149 Privatizzazione della Banca cantonale
- La Banca cantonale solettese è trasformata in una società anonima di diritto privato cui il Cantone può partecipare soltanto come azionista minoritario. Il Consiglio di Stato prende definitivamente tutte le decisioni necessarie.
- Il Consiglio di Stato può delegare singole decisioni al Consiglio di banca straordinario della Banca cantonale solettese, fermo stante il suo diritto di approvazione.
Indice delle materie
I numeri indicano gli articoli e parti d’articolo della Costituzione
Ambiente 144 ss
Amnistia 76
Amministrazione
– cantonale 84
– direzione della 81
– giudiziaria 91bis
– nomina – da parte del Gran Consiglio 75
– della Corte criminale 147
– vigilanza – sugli ospedali 101
– sulle aree boschive 123
– sulle parrocchie 57
– sulle professioni sanitarie 100
– sulle scuole
– private 108
Approvvigionamento
– energetico 117
– indrico 116
Arresto19
– giudice dell’ 90
Associazioni
– libertà associazione 13
Autorità
– cantonali 48 ss – amministrazione 84
– attribuzione delle funzioni 60
– Cancelleria dello Stato 83
– Consiglio di Stato 77 ss
– Gran Consiglio 66 ss
– divisione dei poteri 58
– eleggibilità 59
– immunità 65
– periodo amministrativo 61
– promessa solenne 62
– pubblicità 63
– responsabilità 64
– tribunali 87 ss
– comunali 45
– Consiglio di Stato 77 ss
– diritto delle parti 18
– diritto di – petizione all’ 26
– reclami all’ 26
– divisione dei poteri 58
– eleggibilità 59
– elezione delle autorità comunali 45
– esercizio del potere da parte dell’ 4
– giudiziaria 87 ss
– Gran Consiglio 66 ss
– gratuità del procedimento dinanzi a 18
– tribunali 87 ss
Banca cantonale 149
Base legale
– limiti dei diritti fondamentali 21
– nuovi compiti ai Comuni 45
Bevande alcoliche132
Bilancio
– approvazione del bilancio provvisionale 74
– determinazione della struttura e del grado di precisione del 74
Bisogno
– aiuto sociale 95
– fabbisogno idrico regionale 116
– persone bisognose 22
Cancelleria dello Stato83
Cantone1
– agevolazione della frequentazione della scuola 109
– agricoltura 122
– aiuto sociale 95
– altri compiti pubblici 85
– approvvigionamento energetico 117
– autorità direttoriale del 77
– Banca cantonale 149
– capitale del 42
– collaborazione con altri – Cantoni 107
– enti 107
– compiti delegati al Comune dal 50
– Comuni 45
– consorzi intercomunali 45 ss, 48
– cose pubbliche 125
– cultura 102
– diritto di voto 25
– diritto di voto – cantonale 25
– parrocchiale 55
– Distretti 43 – organi dei 44
– economia forestale 123
– edilizia 119
– eleggibilità 59
– esecuzione delle pene e delle misure 97
– formazione professionale e perfezionamento 106
– gestione di – altre scuole pubbliche 105
– istituti pedagogici speciali 105
– imposte cantonali 132 – principi per la riscossione delle 133
– istituzione di – altre scuole pubbliche 105
– istituti pedagogici speciali 105
– istruzione civica 112
– limiti dei diritti fondamentali 21
– lotta tra le parti sociali 18
– membro della Confederazione 1
– mezzi di comunicazione sociale 103
– obiettivi – della politica economica 121
– sociali 22
– ordine e sicurezza pubblici 92
– ospedali e ricoveri 101
– periodo amministrativo 61
– pianificazione del territorio 118
– prescrizioni di polizia economica 128
– previdenza per i casi di crisi 124
– principi di politica finanziaria 130
– protezione – del paesaggio 115
– del suo ambiente 114
– dell’essere umano 114
– della natura 115
– provvedimenti in previsione di catastrofi o di guerra 93
– rapporti con – delle parrocchie con il 57
– gli altri Cantoni 2
– i Comuni 3
– rappresentanza il Cantone 82
– realizzazione degli obiettivi sociali 94
– regalìe 126
– responsabilità per danni causati 64
– riconoscimento dei partiti 38
– ripartizione dei seggi in Gran Consiglio 67
– risorse del 131
– scuole – private 108
– vigilanza del 108
– pubbliche 105
– servizi gratuiti d’informazioni giuridiche 98
– settore – assicurativo 99
– sanitario 100
– Stato sovrano 1
– struttura del 41 ss – capitale 42
– Circoscrizioni 43
– circondari elettorali 43
– distretti 43
– territorio cantonale 41
– stranieri 96
– suprema autorità – di vigilanza del 66
– esecutiva del 77
– sussidi alla formazione 110
– tempo libero 113
– trasporti 120
– utilizzazione del patrimonio dello Stato 129
– vigilanza – sugli ospedali 101
– sulle aree boschive 123
– sulle parrocchie 57
– sulle professioni sanitarie 100
– sulle scuole
– private 108
Censura
– divieto della 12
Chiesa (e)
– enti di diritto pubblico 53
– riconoscimento della Chiesa 53 – cattolica
– cristiana 53
– romana 53
– evangelica riformata 53
Circondari elettorali 43
– elezione e ripartizione dei seggi
Cittadinanza
– cantonale 24 – conferimento della 82
– comunale 24, 51 – conferimento della 52
– domande di acquisto della 146
– svizzera 25
Clausola di ritiro 29
Commissione (i)
– delle finanze 74
– di stima 90
– immunità dei membri del – Consiglio di Stato 65
– Gran Consiglio 65
Compiti pubblici
– altri titolari di 64, 85
– principi di politica finanziaria 130
– obbligatorietà alla – Costituzione 5
– legge 5
– responsabilità 64
Comune (i)45 ss
– aggregazione di 47
– aiuto sociale 95
– approvvigionamento – energetico 117
– idrico 116
– assistenza sanitaria 100
– atto normativo 88
– autonomia dei 2
– cittadinanza comunale 24
– Comuni 45 – parrocchie 45
– riscossione di imposte 46
– patriziali 45
– appartenenza 51
– compiti 52
– riscossione di imposte 46
– politici 45, 49
– compiti 50
– riscossione di
– imposte 46
– tributi 46
– sovranità territoriale 49
– territorio 49
– consorzi intercomunali 48
– convenzioni intra-comunali 48
– costituzione di 47
– cultura 102
– cultura generale 106
– cure – mediche 100
– a domicilio 100
– diritto d’autogestirsi dei 45
– elezione popolare di organi comunali 27 – membri del Municipio 27
– sindaco 27
– gestione di scuole di base 105
– imposte comunali 46
– iniziativa 30
– istituzione di scuole di base 105
– libertà organizzativa 3
– ordine e la sicurezza pubblici 92
– organizzazione del tempo libero 113
– perequazione finanziaria 136
– periodo amministrativo 61, 145
– pianificazione del territorio 118
– polizia economica 128
– prevenzione sanitaria 100
– protezione – del paesaggio 115
– dell’ambiente 114
– dell’essere umano 114
– della natura 115
– rapporto coi 3
– responsabilità per danno causato illecitamente a terzi 64
– rettifiche di confine 47
– revisione totale della Costituzione 139
– riconoscono il ruolo dei partiti 38
– riscossione di – imposte 46
– tributi 46
– risorse 131
– scioglimento dei 47
– scuole – d’infanzia 111
– pubbliche 105
– settore assicurativo 99
– sicurezza pubblica 92
– sinodi 56
– stranieri 96
– trasporti 120
– territorio 49
– votazioni popolari facoltative 36
Comunità religiose
– riconoscimento di altre 53
– organizzazione delle comunità religiose riconosciute quali enti di diritto pubblico 54
Conflitti di competenza76
Consiglieri degli Stati
– elezione dei 39
Consiglieri nazionali
– elezione dei 39
Consiglio degli Stati
– elezione popolare dei membri del 27
Consiglio di Stato 77 ss
– amnistia 76
– attività – finanziarie 80
– normativa 71, 79
– autorità – collegiale 77
– direttoriale 77
– suprema autorità esecutiva 77
– competenze 82
– compiti governativi 78
– direzione dell’amministrazione 81
– diritto di amnistia 76
– divisione dei poteri 58
– eleggibilità 59
– elezione popolare dei membri del 27
– immunità dei membri del 65
– iniziative per la revoca del 35
– mandato popolare 34
– membro del Consiglio di Stato – capo del dipartimento 84
– organizzazione 86
– poteri che derogano alle disposizioni costituzionali sulla ripartizione delle competenze 93
– presidente del Tribunale cantonale 70bis
– programmazione politica 73
– pubblicità delle deliberazioni 63
– rapporti – con il Consiglio di Stato 70
– del Gran Consiglio con il 69
– rettifiche di confine 41, 47
– revoca popolare del 28
– sede del 42
– segretariato generale del 83
– spese 40
– statuti della comunità religiose 56
– trattati – intercantonali 72
– internazionali 72
– vigilanza del 85
Consorzi intercomunali 48
– facoltativi 48
– obbligatori 48
– risorse dei 131
Conti dell’esercizio 13
Costituente
– revisione totale della Costituzione 139
Costituzione cantonale
– disposizioni transitorie 140
– divisione dei poteri 58
– garanzia del diritto dei Comuni di autogestirsi 45
– iniziativa popolare chiedente la revisione – totale della 29
– parziale della 29
– nomina 75
– organizzazione appropriata dell’amministrazione 81
– promessa solennemente di rispettare la Costituzione 62
– revisione della 137 ss
– sgravi fiscali 134
– vincolatività della Costituzione 5
– votazioni popolari obbligatorie 35
Costituente
– revisione totale della Costituzione 139
Costituzione federale
– compiti affidatigli dalla 1
– esercizio dei diritti di partecipazione 76
Danni
– responsabilità – dei Comuni per del danno causato illecitamente a terzi 64
– del Cantone per del danno causato illecitamente a terzi 64
– risarcimento del 8
Dati
– protezione dall’abuso dei 8
Densità normativa121
Dignità umana
– intangibilità della 6
– protezione della 6
Dioingresso
Diritti (o)
– attribuzioni finanziarie 80
– aventi diritto di voto 48
– compiti governativi 78
– direzione dell’amministrazione 81
– diritti di partecipazione 76
– diritto di partecipazione 48
– diritti fondamentali 6 ss – attuazione dei diritti fondamentali 20
– diritto al matrimonio e alla famiglia 9
– garanzia della proprietà 16
– garanzie in caso di privazione della libertà 19
– libertà
– dei mezzi di comunicazione sociale 12
– della scienza e dell’arte 14
– di credo, di coscienza e di culto 10
– di domicilio 15
– di opinione e d’informazione 11
– di riunione e di associazione 13
– economica 17
– personale e tutela della sfera privata 8
– limiti dei diritti fondamentali 21
– protezione della dignità umana 6
– tutela giurisdizionale 18
– uguaglianza giuridica 7
– diritti popolari 24 ss – cittadinanza 24
– diritto di
– petizione 26
– revoca 28
– di voto 25
– elezioni popolari 27
– iniziativa in materia di budget globale 33a
– mandato popolare 34
– partecipazione alla formazione dell’opinione 38 ss
– richieste del Popolo 29
– salvaguardia dei diritti popolari 40
– votazioni popolari
– facoltative 36
– obbligatorie 35
– diritto – dei Comuni di autogestirsi 45
– di amnistia 76
– di consultare gli atti ufficiali 63
– di grazia 76
– di voto 55
– disposizioni transitorie 140 ss
– eleggibilità 59
– enti – autonomi di diritto pubblico 45
– di diritto pubblico 54
– esercizio del potere da parte degli aventi 4
– istituzioni di diritto pubblico 131
– linee fondamentali dei 97
– principi concernenti il sistema scolastico 104
– proteggere il diritto ingresso
– regalìe 126
– revisione totale 139
– sottostanno al solo diritto 88
– Trattati internazionali e intercantonali 72
Disposizioni transitorie 140 ss
Distretti 43
– organi dei 44
Divisione dei poteri58
Durata della carica 61
Eleggibilità 59
Elezioni
– dei giudici circondariali e i loro supplenti 27
– dei membri del – Consiglio degli Stati 27
– Consiglio di Stato 27
– ripartizione dei seggi 67
– Consiglio nazionale 27
– Gran Consiglio 27
– circondari elettorali 43
– circoscrizioni 43
– Municipio 27
– dei presidenti dei tribunali circondariali 27
– del sindaco 27
– nuove elezioni in caso di accettazione della richiesta di revoca 28
– periodo amministrativo 61
Espropriazione 16
Giudice (i)
– Corte criminale 147
– dell’arresto 90
– di pace 89, 90
– divisione dei poteri 58
– elezione popolare dei giudici circondariali 27
– incompatibilità per i 148
– nomina dei 75
– principi 88
v. anche Tribunale (i)
Garanzia (e)
– della proprietà 16
– altri diritti patrimoniali 16
– di durata 53
– in caso di privazione della libertà 19
Gran Consiglio 66 ss
– ammissibilità dell’iniziativa 31
– attività normativa 71
– autorità legislativa 66
– catastrofi o guerra 93
– circondari elettorali per l’elezione del 43
– compiti governativi 78
– delibera definitiva in materia di spese 40
– divisione dei poteri 58
– eleggibilità 58, 59
– elezione del 27
– elezioni del 67
– esclusione della votazione popolare facoltativa 37
– gestione delle prestazioni e delle finanze 74
– immunità del membri del 65
– indipendenza 68
– iniziativa in materia di budget globale 33a
– iniziativa parlamentare 71
– legami con imprese e gruppi d’interesse 68
– mandato popolare 34
– mandati 70
– modifiche dell’effettivo, del territorio e dei confini dei Comuni 47
– nomine 75 – giudici supplenti dei tribunali 75
– membri dei Tribunali 75
– procuratore in capo dei minorenni 75
– procuratore pubblico superiore 75
– procuratori dei minorenni 75
– procuratori pubblici 75
– organizzazione 69
– partecipazione alle sedute del Gran Consiglio 70
– piano integrato dei compiti e delle finanze 73
– presidente del Tribunale cantonale 70bis
– presentazione di una proposta scritto al 34
– programma di legislatura 73
– programmazione politica 73
– promessa solenne 62
– rapporti con – i tribunali cantonali supremi 69
– il Consiglio di Stato 70
– ripartizione dei seggi 67
– sistema proporzionale 67
– suprema autorità di vigilanza 66
– trattati – approvazione di 72
– intercantonali 72
– internazionali 72
– ulteriori attribuzioni 76 – aggregazioni ai dipartimenti di commissioni 76
– alta vigilanza 76
– conflitti di competenza 76
– esercizio dei diritti di partecipazione 76
– esercizio del diritto di
– amnistia 76
– grazia 76
– pronuncia su
– petizioni 76
– ricorsi 76
– pronuncia sui pareri 76
– pubblicità delle deliberazioni 63
– rapporto al Gran Consiglio sulla realizzazione del programma di legislatura 78
– revoca del 28
– revisione
– parziale della Costituzione 138
– totale della Costituzione 139
– richieste del Popolo 29
– riconoscimento di altre comunità religiose 53
– sede del 42
– segretariato generale del 83
– trattazione dell’iniziativa popolare 32
– votazioni popolari
– facoltative 36
– obbligatorie 35
Grazia 76
Imposte
– a destinazione 132
– Comuni – patriziali e parrocchie
– riscossione delle imposte 46
– politici
– riscossione delle imposte comunali 46
– imposte cantonali 132 – imposta
– di perequazione finanziaria sulle persone giuridiche 132
– personale sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche 132
– sul commercio 132
– sull’esercizio 132
– sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche 132
– sugli utili immobiliari e sui redditi non periodici 132
– sulle donazioni 132
– sulle successioni e la tassa ereditaria 132
– tassa
– di mutazione 132
– ospedaliera 132
– sui cani 132
– sui natanti 132
– sui veicoli a motore 132
– principi per la riscossione delle 133
– riscossione di 131 – tempi di crisi 135
– risorse 131
– tempi di crisi 135
Immunità65
Indennità
– in caso di espropriazione o di equivalenti restrizioni della proprietà è dovuta piena 16
Incompatibilità
– incompatibilità per i giudici 148
– norme sulle 139
Informazione
– informazioni giuridiche 98
– libertà di 11
– promozione della pluralità dell’ 103
– utilizzo di fonti d’informazione accessibili a tutti 11
Iniziativa
– ammissibilità dell’ 31
– cantonale 29
– contenuto e forma dell’ 29
– controprogetto 32
– designazione di iniziativa – costituzionale 30
– legislativa 30
– esame alla Cancelleria dello Stato 30
– in materia di – budget globale 29
– budget 30, 33a
– obiettivi sociali 22
– parlamentare presentata dal Gran Consiglio 71
– per la revisione totale della Costituzione 29
– popolare tendente alla revisione parziale della Costituzione 138
– riuscita formalmente dell’ 30
– trattazione dell’ 32
– votazione sull’iniziativa e sul controprogetto 33
Interesse pubblico
– agire nell’ 5
– limiti dei diritti fondamentali 21
– utilizzazione del patrimonio dello Stato 129
Istituti pedagogici speciali 105
Legislatura
– programma di 73, 78
– inizio della 78
Libertà
– inviolabilità della libertà personale 8
– libertà – dei mezzi di comunicazione sociale 12
– della scienza e dell’arte 14
– di credo 10
– di culto 10
– di domicilio 15
– di movimento 8
– di opinione e d’informazione 11
– di riunione e di associazione 13
– economica 17
– organizzativa 3
– limitazione, illegale o ingiustificata, della 8
– privazione della 19
Matrimonio
– diritto al 9
– imposte delle persone fisiche 133
Mandati
– conferimento di 70
– esclusione della votazione popolare facoltativa 37
Mozione popolare29 ss
Municipio
– elezione da parte del Popolo dei membri del 27
Naturalizzazione 24
Nomine
– da parte del – Consiglio di Stato 82
– Gran Consiglio 75, 147
– degli altri procuratori dei minorenni 75
– dei giudici supplenti dei tribunali 75
– dei membri dei tribunali 75
– dei procuratori pubblici 75
– del capo del Controllo delle finanze 75
– del procuratore – in capo dei minorenni 75
– pubblico superiore 75
v. anche Elezioni
Onere amministrativo 121
Ordine e sicurezza 92
– disordini minaccianti l’ 79
– garanzia dell’ 92
– mantenimento dell’ 82
– pericolo serio ed immediato all’ 13
Ordine economico
– rimozione o riduzione delle difficoltà d’ 109
Ordine geografico111
Organizzazione (i)
– aiuto sociale 95
– benessere e l’integrazione degli stranieri 96
– Corte criminale 147
– dei tribunali 87
– del – Consiglio di Stato 86
– Gran Consiglio 69
– tempo libero 113
– dell’ – amministrazione 81
– amministrazione giudiziaria 91bis
– delle giurisdizioni 87
– determinazione dell’organizzazione di Comuni 45
– di diritto privato 85
– incompatibilità per i giudici 148
– intercantonali 85
– intercomunali 85
– organi delle circoscrizioni e dei distretti 44
– organizzazione – delle comunità religiose riconosciute 54
– e procedura 86
– persone bisognose d’aiuto 95
Parità dei sessi
– principi concernenti il sistema scolastico 104
Partiti38
Perequazione finanziaria136
– riscossione dell’imposta di 132
Periodo amministrativo61
Petizione
– diritto di 26
Piccole e medie imprese121
Polizia
– autorità incaricate del perseguimento penale 90
– prescrizioni di polizia economica 128
Popolo
– Cantone di Soletta ingresso
– salvaguardare la coesione del ingresso
– potere risiede nell’insieme del 4
– elezione da parte del 27
– diritto del Popolo di revoca del – Consiglio di Stato 28
– Gran Consiglio 28
– richieste del 29
– trattazione dell’iniziativa 29
– votazioni popolare – facoltative 36
– obbligatorie 35
– funzionari eletti dal 62
– spese, competenza del 74
– elezione da parte del 75
– revisione – parziale della Costituzione 138
– totale della Costituzione 139
–esercizio dei diritti popolari 144
v. anche Elezioni, Votazioni
Progetto elaborato
– contenuto e forma dell’iniziativa 29
– iniziativa in forma di progetto elaborato dev’essere designata espressamente come iniziativa – costituzionale 30
– legislativa 30
Programma di legislatura
– elaborazione di un 78
– programmazione politica 73
Proporzionalità
– principio della 5
Proposta generica
– contenuto e forma dell’iniziativa 29
Privazione della libertà
– garanzie in caso di 19
Procedimento giudiziario
– gratuità, per le parti indigenti, del 18
Proporzionale/tà
– elezione del Gran Consiglio secondo il sistema 67
– principio della 5
– riscossione delle imposte 133
Proprietà
– espropriazione 16
– garanzia della 16
–piena indennità 16
Prostituzione132
Protezione
– deliberazioni del – Consiglio di Stato 63
– Gran Consiglio 63
– della dignità umana 6
– funzioni di 123
– interessi – privati degni di 63
– pubblici degni di 63
– protezione – dall’abuso dei dati 8
– del paesaggio 115
– dell’ambiente 114, 121
– della natura 115
Pubblicità delle deliberazioni63
Referendum
– popolare facoltativo 36 – esclusione della votazione popolare facoltativa 37
– popolare obbligatorio 35
Religione
– comunità religiose 54
– libertà di – coscienza 10
– credo 10
– culto 10
– membri della 55
– organizzazione delle comunità religiose riconosciute 54
– riconoscimento di comunità religiose 53
– sinodi 56
Ristoranti132
Scuola
– agevolazione della frequentazione della 109
– educazione compito assunto congiuntamente da 104
– formazione compito assunto congiuntamente da 104
– frequentazione obbligatoria della 104
– istituti pedagogici speciali 105
– scuole – d’infanzia 105, 111
– di base 105
– private 108
– autorizzazione 108
– sussidi cantonali 108
– vigilanza del Cantone 108
– pubbliche 105
Sede
– amministrativa 18
– iniziativa cantonale in sede federale 29, 35
– procedure di consultazione 76
– Soletta 42
Solettaingresso
– capitale del Cantone 42
– circoscrizioni 44
– collaborazione con gli altri Cantoni 2
– Costituzione del 23 ottobre 1887 del Cantone di 141
– membro della Confederazione Svizzera 1
– Stato sovrano 1
Stato
– cancelleria dello 83
– compiti dello 92 – cultura, istruzione e formazione 102 ss
– agevolazione della frequentazione della scuola 109
– cultura 102
– formazione professionale e perfezionamento 106
– istruzione civica 112
– mezzi di comunicazione sociale 103
– organizzazione del tempo libero 113
– scuole d’infanzia 111
– scuole private 108
– sistema scolastico 104
– sussidi alla formazione 110
– economia 121 ss
– agricoltura 122
– cose pubbliche 125
– economia forestale 123
– obiettivi della politica economica cantonale 121
– prescrizioni di polizia economica 128
– previdenza per i casi di crisi 124
– regalìe 126
– sanità 100 ss
– ospedali e ricoveri 101
– settore sanitario 100
– sicurezza pubblica 92 ss
– ordine e sicurezza 92
– precauzioni in previsione di catastrofi o di guerra 93
–sicurezza sociale 94 ss
– aiuto sociale 95
– esecuzione delle pene e delle misure 97
– settore assicurativo 99
– stranieri 96
– informazioni giuridiche 98
– compiti straordinari dello 135
– imposta dello 46
– organi dello 5
– patrimonio dello 129
– pianificazione e coordinazione delle attività dello 78
– rapporti di servizio del personale dello 86
– stato di salute 22
– Stato e Chiesa 53 ss
– Stato membro della Confederazione ingresso, 1
Stranieri
– la parrocchia può accordare il diritto di voto agli stranieri domiciliati 55
– promozione del benessere e dell’integrazione degli 96
Strutture alberghiere132
Take-away132
Tavole calde132
Territorio
– assetto del 118 ss
– del Cantone 41 ss, 118
– del Comune politico 49
– garanzia dalla Confederazione Svizzera del 41
– modifiche del 41, 47
– ordinamento del 121
– parrocchie 55
– pianificazione del 118
– suddivisione in cinque circoscrizioni del 43
Tribunale (i)87 ss
– amministrazione giudiziaria91bis
– conflitti di competenza 76
– Corte criminale 147
– divisione dei poteri 58
– eleggibilità 59
– giurisdizione – amministrativa 87, 91
– Commissione di stima 91
– Tribunale
– amministrativo 91
– assicurazioni 91
– fiscale 91
– civile 87, 89
– giudici di pace 89
– presidenti dei tribunali circondariali 89
– Tribunale cantonale
– tribunali circondariali 89
– tribunali del lavoro 89
– penale 87, 90
– giudice dell’arresto 90
– giudici di pace 90
– presidenti dei tribunali circondariali 90
– presidenti dei tribunali dei minorenni 90
– procuratori dei minorenni 90
– Tribunale cantonale 90
– tribunale dei minorenni 90
– tribunali circondariali 90
– gratuità del procedimento dinanzi a 18
– immediata traduzione dinanzi a un tribunale indipendente 19
– impugnazione al Tribunale amministrativo 84
– incompatibilità per i giudici 148
– indipendenza nell’amministrare della giustizia 88
– nomine dei – membri dei tribunali 75
– supplenti dei tribunali 75
– organizzazione e procedura 69
– partecipazione del presidente del Tribunale cantonale 70bis
– presidenti dei tribunali circondariali 27
– rappresentanza dei 91bis
– sede dei tribunali cantonali supremi 42
– tribunali – arbitrali 87
– circondariali 44
– statali 87
– tutela giurisdizionale 18
v. anche Magistrati
Uguaglianza
– dinanzi alla legge 7
– uguaglianza giuridica 5, 7, 143
– lavoro di pari valore 8
Unità
– delega di compiti a unità amministrative 85
Vigilanza
– degli ospedali e dei ricoveri 101
– dei sinodi 57
– del Cantone 100, 101, 108, 123
– del Consiglio di Stato 85
– del Gran Consiglio 66, 76
– delle aree boschive 123
– delle parrocchie 57
– selle scuole – private 108
– suprema autorità di vigilanza del Cantone 66
Vita
– culturale 22 – partecipazione alla vita 102
– obiettivi sociali 22
Votazioni
– diritto di revoca 28
– esclusione della votazione popolare facoltativa 37
– iniziativa elaborata 32
– modifiche del territorio cantonale 41
– revisione totale 139
– votazione popolare 35 ss – facoltativa 36
– obbligatoria 35
– votazione vertente simultaneamente sull’iniziativa e sul controprogetto 33
v. anche Elezioni, Iniziativa, Referendum
Voto
– aventi diritto di 4, 30, 33a , 34, 48, 59
– diritto di revoca 28
– consorzi intercomunali 48
– diritto di 25 – esclusione dal 25
– esercizio del 25
– eleggibilità 59
– iniziativa 30
– iniziativa e controprogetto 33
– iniziativa in materia di budget globale 33a
– mandato popolare 34
– modifiche del territorio cantonale 41
– parrocchie 55
– questioni di principio, con o senza varianti 138
– revisione totale 139
– votazioni popolari – facoltative 36
– obbligatorie 35
– esclusione della 37
– voto – consultivo 70, 70bis
– del Popolo 32