131.235•Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura
131.235Cantonal Constitution20 mar 1977
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}del 20 marzo 1977 (Stato 1° gennaio 2025)2
Il Popolo giurassiano,
conscio delle proprie responsabilità dinanzi a Dio, dinanzi agli uomini e dinanzi
alle generazioni future, risoluto a ripristinare i propri diritti sovrani e a creare una comunità unita,3
si e dà la presente Costituzione:
Preambolo
Il Popolo giurassiano si ispira alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1789, alla Dichiarazione universale delle Nazioni unite proclamata nel 1948 e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 19504.
In virtù di questi principi, la Repubblica e Cantone del Giura, sorta dall’atto di libera disposizione del 23 giugno 1974, decisa a costruire una società prospera, garante dei diritti fondamentali e rispettosa dell’ambiente, favorisce la giustizia sociale, promuove la cooperazione tra i Popoli, svolge un ruolo attivo in seno alle comunità di cui si professa partecipe.5
La sovranità appartiene al Popolo, che la esercita direttamente o per il tramite dei suoi rappresentanti.
Il francese è la lingua nazionale e ufficiale della Repubblica e Cantone del Giura.
Lo stemma della Repubblica e Cantone del Giura è così costituito:
| «Partito, nel primo, d’argento al pastorale di rosso e, nel secondo, di rosso a tre fasce d’argento.» |
|---|
La libertà individuale è garantita.
Sono segnatamente garantiti:
La censura è vietata.
I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto dalla legge e per quanto un interesse pubblico preponderante lo richieda.
Ognuno è tenuto ad adempiere i propri doveri legali verso lo Stato e i Comuni.
Per assicurare la protezione dei lavoratori, lo Stato:
Lo Stato istituisce un organo cantonale di conciliazione e di arbitrato incaricato di intervenire nei conflitti sociali.
L’aiuto sociale incombe allo Stato e ai Comuni.
Lo Stato favorisce le cure a domicilio.
Lo Stato organizza la polizia sanitaria.
Lo Stato promuove la pratica generale dello sport.
La scuola è obbligatoria.
Lo Stato gestisce o promuove istituti specializzati nella formazione destinata ai disabili.
Lo Stato crea, all’occorrenza mediante convenzioni, la possibilità di acquisire certe formazioni non dispensate nel Cantone.
Tutte le scuole sottostanno alla vigilanza dello Stato.
Lo Stato e i Comuni promuovono l’educazione degli adulti.
Lo Stato istituisce un Ufficio della condizione femminile i cui compiti sono segnatamente:
Lo Stato legifera in materia di costruzioni e di strade.
Lo Stato favorisce i trasporti pubblici.
Lo Stato controlla lo sfruttamento delle risorse naturali.
Lo Stato definisce una politica agricola.
Lo Stato considera gli interessi dei consumatori.
Lo Stato promuove l’aiuto umanitario e coopera allo sviluppo dei popoli sfavoriti.
Lo Stato e i Comuni assicurano l’ordine pubblico, la sicurezza e la quiete.
I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono separati.
Lo Stato e i Comuni rispondono del danno causato illecitamente dalle autorità e dai funzionari nell’esercizio delle loro funzioni.
Le leggi che impongano nuovi oneri o nuovi obblighi ai privati o ai Comuni non possono avere effetto retroattivo.
La legge prevede che, in caso di guerra o di catastrofe, determinate competenze possano essere conferite temporaneamente al Parlamento o al Governo in deroga alla Costituzione.
La legge disciplina le incompatibilità di funzione per parentela e affinità.
La carica di membro del Governo e quella di giudice permanente sono incompatibili con qualsiasi altra attività retribuita.
I dibattiti del Parlamento e dei Consigli comunali sono pubblici.
Ogni elettore ha il diritto di:
La legge disciplina i diritti politici dei Giurassiani domiciliati fuori Cantone.
La legge definisce e disciplina il diritto di voto e gli altri diritti politici degli stranieri.
Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo:
Sono sottoposti al voto del Popolo qualora 2000 elettori o cinque Comuni lo chiedano:21
Il Parlamento può sottoporre al voto del Popolo qualsiasi sua decisione.
Lo Stato riconosce il ruolo dei partiti e ne favorisce l’attività.
Fatti salvi i diritti del Popolo, il Parlamento:
Il Parlamento si riunisce su convocazione del presidente:
Il presidente e il vicepresidente del Governo sono eletti dal Parlamento.
Lo Stato istituisce un Consiglio consultivo dei Giurassiani domiciliati fuori Cantone.
La legge può affidare certi compiti dello Stato a istituti o istituzioni autonomi.
I tribunali sono indipendenti.
In secondo grado la giustizia è amministrata dal Tribunale cantonale.
In materia penale, la protezione dei minori compete a un’apposita giurisdizione.
L’azione pubblica è esercitata dal pubblico ministero.
La legge disciplina le modalità di elezione, l’organizzazione e le competenze delle autorità giudiziarie, nonché la procedura nei limiti fissati dal diritto federale.
Il Comune politico assume i compiti locali che non incombono né alla Confederazione né al Cantone.
Il Comune politico deve avere i seguenti organi:
NelCantone vi sono, oltre ai Comuni politici, Comuni misti, Comuni patriziali e sezioni di Comune il cui statuto è disciplinato dalla legge.
I contribuenti partecipano solidalmente, secondo la loro capacità economica, agli oneri dello Stato e dei Comuni.
Il bilancio preventivo dello Stato e il conto di Stato, quelli dei Comuni, dei consorzi intercomunali, dei loro istituti e delle loro istituzioni sono pubblici.
Qualsiasi disegno di legge, di decreto o di decisione che comporti una spesa è accompagnato da un piano di finanziamento.
Lo Stato prende provvedimenti per attenuare le disparità tra Comuni di diversa capacità economica e finanziaria.
Lo Stato, i Comuni e i consorzi intercomunali possono partecipare a imprese economiche o istituirne.
Laregalìa delle miniere e quella del sale sono di esclusiva dello Stato.
La Costituente decreta l’entrata in vigore simultanea o graduale delle disposizioni della presente Costituzione.
La Costituzione giurassiana sostituisce quella del Cantone di Berna27sul territorio della Repubblica e Cantone del Giura.
1La legislazione del Cantone di Berna è recepita nello stato in cui si trova il giorno precedente l’entrata in vigore della presente Costituzione, per quanto essa non le sia contraria e non sia stata modificata secondo una legge elaborata dalla Costituente e adottata dal corpo elettorale.
2La legislazione diviene quella della Repubblica e Cantone del Giura e lo resterà fintanto che non sarà stata modificata nelle forme previste dalla presente Costituzione.
1La Costituente funge da Parlamento fino al giorno in cui il Parlamento giurassiano sarà costituito.
2Essa ne esercita i poteri, eccetto quelli di cui all’articolo 84 lettera a della presente Costituzione.
1L’Ufficio della Costituente funge da Governo fino al giorno in cui il Governo giurassiano sarà costituito.
2Esso ne esercita i poteri, eccetto quelli di cui all’articolo 92 lettera a della presente Costituzione.
3La Costituente definisce i compiti dell’Ufficio.
1.28
2Il Parlamento si costituisce il terzo lunedì dopo la sua elezione e il Governo l’indomani.
3Le contestazioni circa l’esercizio dei diritti politici, l’organizzazione delle elezioni e l’accertamento dei risultati sono giudicate da una commissione ad hoc della Costituente.
I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti per un periodo di tempo che termina contemporaneamente alla legislatura del Consiglio nazionale.
In deroga all’articolo 62 capoverso 4 della presente Costituzione29, nessun membro del Governo può far parte dell’Assemblea federale negli otto anni dopo l’elezione del primo Governo.
1La legge facilita il conferimento della cittadinanza giurassiana ai Confederati che il 23 giugno 1974 risultavano domiciliati nel territorio del nuovo Cantone.
2Tali disposizioni di legge rimarranno in vigore per cinque anni al massimo.
1Tutte le pratiche pendenti dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie del Cantone di Berna sono rimesse alle neocostituite autorità competenti della Repubblica e Cantone del Giura.
2L’Ufficio della Costituente, poi il Governo, possono stipulare accordi con il Cantone di Berna affinché certe pratiche pendenti vengano concluse dinanzi alle autorità bernesi, fermo restando il consenso delle persone in causa.
1Il Governo determina l’entrata in vigore della presente modifica30.
2La legge può prevedere un periodo transitorio per l’attuazione della nuova organizzazione giudiziaria.
3Per il periodo compreso tra l’entrata in vigore della presente modifica e il 2002, il Parlamento elegge i giudici del Tribunale di primo grado e i giudici d’istruzione.
4Fino all’entrata in vigore della modifica della legge sull’organizzazione giudiziaria, il Governo può emanare le disposizioni necessarie in via di ordinanza.
Il Governo determina l’entrata in vigore della presente modifica31.
Il Governo determina l’entrata in vigore della presente modifica32.
1Il Governo determina l’entrata in vigore della presente modifica33.
2I deputati, i membri del Governo, i giudici, i procuratori pubblici e i membri delle autorità distrettuali e comunali eletti prima dell’entrata in vigore della presente modifica lo rimangono sino alla fine del quadriennio per il quale sono stati eletti.
3Se sono eletti nel corso di una legislatura di quattro anni ai sensi del capoverso 2, ma dopo l’entrata in vigore della presente modifica, lo sono soltanto sino alla fine di tale legislatura.
4Dopo l’entrata in vigore della presente modifica, i membri del Governo sono rieleggibili soltanto due volte, ivi comprese le elezioni e rielezioni anteriori all’entrata in vigore della presente modifica.
I numeri indicano gli articoli e parti d’articolo della Costituzione
Aggregazioni
– agevolazioni delle 112 – confini dei Comuni 112
Amministrazione99
– alta vigilanza del Parlamento sull' 82 – decentralizzazione dell'amministrazione cantonale 69 – direzione del Governo dell' 89 – organizzazione del Governo dell' 92 – straordinaria 111
Amnistia
– concessione del Parlamento dell’ 84
Associazione
– libertà di 8
Autorità
– alta vigilanza sulle autorità giudiziarie 82 – conflitti di competenza tra 104 – coordinazione dell’attività dell' 92 – destituzione dei membri di autorità cantonali e comunali 66A – diritto di petizione 80 – durata della funzione 65 – elezioni da parte del Parlamento 84 – fondamento degli atti pubblici – funzioni incompatibili 62 – giudiziarie 101 ss – competenze delle 107 – destituzione dei membri di autorità cantonali e comunali 66A – indipendenza dei tribunali 101 – organizzazione delle 107 – modo di elezione delle 108 – municipio 119 – pubblica informazione 68 – responsabilità – dello Stato 57 – dei Comuni 57 – rielezione dei membri delle altre autorità – dei distretti 66 – dello Stato 66 – sede delle 69
Banca cantonale127
– vigilanza sulla 127
Bilancio
– deliberazione sul bilancio di previsione 84 – freno all’indebitamento123a – preparazione del bilancio di previsione 92 – pubblicità di – consuntivi 124 – preventivi 124 – referendum facoltativo 78 obbligatorio 77
Cantone
– altri Comuni nel Cantone 120 – appartenenza a una Chiesa riconosciuta 132 – Banca cantonale 127 – Cantone sovrano della Confederazione Svizzera 1 – Chiese riconosciute 130 – circoscrizioni amministrative del Cantone 108 – collaborazione con Cantoni della Confederazione Svizzera 4 – compiti del Comune politico 114 – consorzi intercomunali 113 – del Giura preambolo – distretti del Cantone 108 – elettori 70 – elezione – del Governo 93 – popolari 74 – formazione fuori dal 37 – gestione delle finanze pubbliche 123 – giurassiani 72 – Consiglio consultivo dei 98 – lingua nazionale e ufficiale della Repubblica e Cantone del Giura 3 – ruolo dl Parlamento 82 – stemma della Repubblica e Cantone del Giura 5 – sviluppo dell’economia 47 – territorio del 109 – un solo circondario 93 – vigilanza sui Comuni 111
Censura
– divieto della 11
Chiesa (e)130
– appartenenza a una Chiesa riconosciuta 132 – autonomia delle Chiese riconosciute 131 – delle loro parrocchie 104 – Chiesa – cattolica romana 130 – evangelica riformata del Cantone 130 – Chiese riconosciute 130 – parrocchie 133 – riconoscimento di altre Chiese – importanti 130 – durature 130 – riscossione di imposte 134 – Statuto ecclesiastico delle Chiese riconosciute 131 – uscita da una Chiesa riconosciuta 132 – versamento di sussidi alle 134
Cittadinanza
– acquisto della cittadinanza – cantonale 16 – comunale 16 – conferimento da parte del Governo della cittadinanza cantonale 92
Commissione (i)
– commissioni permanenti 116 – organo necessario del Comune politico 116
Compiti
– affidamento di certi compiti dello Stato 100 – consorzi intercomunali 113 – dei Comuni politici 114 – dell'Ufficio della Costituente 5 disposizioni finali e transitorie – dello Stato 17 ss – aiuto sociale 24 – aiuto umanitario 53 – ambiente 45 – cultura 42 – economia 47 ss – educazione degli adulti 43 – famiglia 17 – ordine pubblico 54 – protezione dei consumatori 52 – sanità pubblica 25 ss – scuola 32 ss – sicurezza sociale 18 ss – sviluppo sostenibile 44a – territorio 46 – ufficio della condizione femminile 44 – sovranità fiscale – dei Comuni 121 – dello Stato 121 – vigilanza del Governo in caso di deferimento di 111
Comune (i)110 ss
– aggregazione, divisione, modifica di confini 112 – aiuto sociale 24 – altri Comuni – Comuni misti 120 – patriziali 120 – sezioni di Comune 120 – assetto territoriale 46 – assicurazioni 23 – attività culturali 42 – autonomia dei 110 – benessere generale 18 – cittadinanza cantonale presuppone quella comunale 16 – comuni politici 114 ss – compiti 114 organi 116 – commissioni permanenti prescritte dalla legge 116 – Consiglio comunale 118 – corpo elettorale 116, 117 – Municipio 116, 119 – organizzazione 115 – condizioni e procedura d’acquisto della cittadinanza 16 – consorzi intercomunali 113 – Corte costituzionale 104 – diritto – al lavoro 19 – all’alloggio 22 – alla formazione 40 – di prelazione del 12 – dovere fiscale 122 – doveri verso i 15 – durata della funzione 65 – educazione degli adulti 43 – elettori in materia comunale 70 – elezioni popolari nel 74 – finanze 134 – gestione delle finanze pubbliche 123 – incompatibilità di funzioni 62 – iniziativa popolare cantonale 75 – natura giuridica dei 110 – ordine pubblico 54 – perequazione finanziaria 126 – prestazioni sociali 23 – protezione dell’ambiente 45 – pubblica informazione 68 – pubblicità – dei dibattiti nei Consigli comunali 67 – di consuntivi 124 preventivi 124 – referendum facoltativo 78 – responsabilità dei 57 – retroattività delle leggi 58 – riscossione dell’imposta di culto 134 – sanità pubblica 25 – scuola – dell’obbligo 35 – materna 35 – sicurezza sociale 18 – sovranità fiscale riscossione di – altri tributi pubblici 121 – imposte 121 – sviluppo sostenibile 44a – vigilanza del Governo sui 111 – vigilanza del Governo, sui 92
Comunità religiose130
Confederazione
– collaborazione con gli altri Cantoni della 4 – compiti locali del Comune 114 – Giura Cantone sovrano della 1 – integrazione di – assicurazioni 23 – prestazioni sociali 23 – vigilanza del Governo sui Comuni 111
Consiglio degli Stati
– destituzione dei membri di autorità cantonali e comunali 66A – elezioni popolari dei deputati al 74 – periodo di nomina 7 disposizioni finali e transitorie – rielezione dei deputati al 66
Consiglio (i)
– comunali 67, 74, 118 – destituzione dei membri di autorità cantonali e comunali 66A – consultivo dei Giurassiani fuori Cantone 98 – degli Stati 66, 74 – della sanità pubblica 31 – economico e sociale 47 – scolastico 41
Consiglio Nazionale
– periodo di nomina 7 disposizioni finali e transitorie
Consorzio (i)
– imprese economiche 128 – intercomunale 110, 113 – pubblicità di – consuntivi 124 – preventivi 124 – vigilanza del Governo sui 113
Cooperazione
– con gli altri Cantoni della Confederazione Svizzera 4 – tra i popoli preambolo
Corpo elettorale
– adozione del regolamento organizzativo da parte del 115 – competenze del 117 – espressione della volontà da parte del 117 – organi necessari del Comune politico 116 – sovranità comunale del 117
Costituente1, 3, 4, 5, 6, 10 disposizioni finali e transitorie
Costituzione
– altre competenze del Parlamento 84 – autonomia delle Chiese riconosciute 131 – competenza legislativa 83 – contenuto dei diritti politici 71 – diritto di – necessità 60 – urgenza 91 – garanzia – d'autonomia dei Comuni 110 – d'esistenza dei Comuni 110 – referendum obbligatorio 77 – regolamento organizzativo del Comune 115 – revisione della 135 ss – revisione totale della 135 ss
Dignità umana7
– intangibilità della 7 – sviluppo della propria 7
Diritto (i)
– al lavoro 19 – al salario 19 – all’alloggio 22 – alla formazione 40 – altre competenze del Governo – altre competenze del Parlamento 84 – attività normativa 90 – autorità giudiziarie – competenze 107 – organizzazione 107 – procedura 107 – Chiese riconosciute 130 – consorzi intercomunali 113 – controversie relative all’esercizio dei 104 – corpo elettorale 117 – d’iniziativa dello Stato 84 – del popolo 82 – di aprire scuole private 38 – di chiedere – l’indizione di una votazione popolare su – un decreto federale 84 – una legge federale 84 – la convocazione straordinaria dell’Assemblea federale 84 – di grazia 84 – di necessità 60 – di petizione 79 – di sciopero 20 – di urgenza 91 – diritti fondamentali 6 ss – censura 11 – cittadinanza 16 – dignità umana 7 – doveri 15 – effetti dei diritti fondamentali 14 – libertà 8 – limiti dei diritti fondamentali 13 – proprietà 12 – tutela giurisdizionale 9 – uguaglianza dinanzi alla legge 6 – emanazione delle leggi che disciplinano l’attuazione del 83 – ente di 26 – enti di 110 – esercizio dei 20 – fondamento degli atti pubblici 56 – iniziativa popolare cantonale 75 – parrocchie 133 – politici – contenuto dei 71 – giurassiani fuori Cantone 72 – stranieri – altri diritti politici 73 – diritto di voto 73 – elettore privato dei 70 – referendum – facoltativo 78 – obbligatorio 77
Disposizioni costituzionali
– attività normativa 90 – competenza legislativa 83 – iniziativa popolare cantonale 75 – referendum obbligatorio 77
Divisione dei poteri 55
Durata
– della funzione 65
Elettori70
Elezioni
– Corte costituzionale 104 – diritto di partecipare alle 71 – elettori del Cantone eleggono 74
Espropriazione
– giusta indennità in caso di 12 – proprietà 12
Giudice/i
– duplice attività 64 – durata della funzione 65 – destituzione dei membri delle autorità giudiziarie 66A – funzioni incompatibili 62 – naturale 9 – tutela giurisdizionale 9
Imposta (e) e tributi (o)
– freno all’indebitamento 123a – riscossione – da parte – delle Chiese di 134 – dello Stato di 121 – di Comuni di 121 – delle imposta di culto 134 – sovranità fiscale 121
Indennità
– espropriazione previa giusta e, se possibile, previa indennità 12
Iniziativa
– conformità al diritto di rango superiore 75 – corpo elettorale 117 – diritto statale di 84 – iniziativa popolare cantonale – generica 75 – elaborata 75 – procedura 76 – ritiro di una 75
Istruzione
– gratuità della scuola pubblica 34 – missione della – famiglia 32 – scuola 32 – penale 106
Interesse pubblico/comune
– consorzi intercomunali 113 – limiti dei diritti fondamentali 13 – proprietà 12 – sviluppo sostenibile 44a
Legge/i
– altre competenze del – Governo 92 – Parlamento 84 – approvazione del regolamento comunale 115 – attività normativa del Governo 90 – autonomia delle Chiese riconosciute 131 – autorità giudiziarie – competenze 107 – organizzazione 107 – procedura 107 – cittadinanza 16 – composizione del Consiglio della sanità pubblica 31 – Comuni – aggregazione dei 112 – autonomia dei 110 – divisione dei 112 – modifica di confini dei 112 – natura giuridica 110 – Consiglio – comunale 118 – scolastico 41 – consorzi intercomunali 113 – contenuto dei diritti politici 71 – corpo elettorale 117 – Corte costituzionale 104 – delega di competenze da parte di – Governo 59 – Parlamento 59 – popolo 59 – dipartimenti 96 – diritto di – necessità 62 – prelazione dello Stato 12 – prendere visione degli atti della propria causa 9 – sciopero 20 – urgenza 91 – distretti – estensione dei 109 – numero dei 109 – statuto dei 108 – elettori 70 – elezione – da parte dei elettori del Comune 74 – di supplenti nel Parlamento 85 – emanazione da parte del Parlamento delle 83 – finanze delle Chiese riconosciute 134 – finanziamento delle – assicurazioni 23 – prestazioni sociali 23 – freno all’indebitamento 123a – garanzia della proprietà 12 – gestione delle finanze pubbliche 123 – giurassiani fuori Cantone 72 – giurisdizione di primo grado 102 – incompatibilità per – funzione 62 – parentela 63 – iniziativa popolare cantonale 75, 76 – istituti o istituzioni autonomi 100 – limiti dei diritti fondamentali 13 – Municipio 119 – organi del comune politico 116 – piano di finanziamento 125 – referendum – facoltativo 78 – obbligatorio 77 – retroattività delle 58 – scuole private 38 – sovranità fiscale di – Comuni 121 – Stato 121 – stranieri 73 – uguaglianza dinanzi alla 6 – vigilanza del Governo sui Comuni 111
Libertà
– d’esercitare una professione 8 – d’industria 8 – d’insegnamento 8 – dell’arte 8 – della ricerca 8 – di accedere alle cariche pubbliche 8 – di associazione 8 – di avere opinioni 8 – di commercio 8 – di coscienza 36 – di coscienza 8 – di diffondere opinioni 8 – di pensiero 36 – di pensiero 8 – di pubblica manifestazione 8 – di religione 36 – di religione 8 – di riunione 8 – di scegliere una professione 8 – di stampa 8 – di studio 8 – individuale 8
Lingua
– lingua nazionale ed ufficiale della Repubblica e Cantone del Giura 3 – promozione della lingua francese 42
Maggioritario
– elezione dei membri del Governo 74 – sistema maggioritario 74
Municipio
– autorità – amministrativa del Comune politico 119 – esecutiva del Comune politico 119 – competenze del 119 – elezione del 119 – funzionamento del 119 – organizzazione del 119 – organo necessario del Comune politico 116
Nomine
– da parte del Governo 92
Ordinanza/e
– attività normativa del Governo 90, 91 – Corte costituzionale 104 – diritto di urgenza 91
Ordine pubblico
– Comuni assicurano l' 54 – Governo assicura l' 92 – Stato assicura l' 54
Organizzazione/i
– dei Distretti 108 – del Comune politico 115 – del Consiglio comunale 118 – del Municipio 119 – del sistema ospedaliero 26 – dell’Assemblea comunale 117 – delle autorità giudiziarie 107 – dello Stato 55 – Autorità giudiziarie 101 ss – Governo 89 ss – Parlamento 82 ss
Pace sociale21
– organo cantonale di – arbitrato 21 – conciliazione 21
Parlamento82 ss
Partiti
– ruolo dei 81
Periodo amministrativo
– durata della funzione 65
Perequazione finanziaria126
– attenuazione delle disparità tra Comuni 126
Petizione
– diritto di 80 – esame della 80 – risposta della 80
Politica
– del Cantone 82 – economica del Cantone 127 – politica agricola 51 – programma di 92
Polizia sanitaria28
Popolo
– competenze del 92 – delega di competenze 59 – diritti del 84 – freno all’indebitamento 123a – giurassiano ingresso, preambolo – iniziativa popolare cantonale 76 – ogni funzionario è al servizio del 99 – Parlamento quale principale rappresentante del 82 – pubblica informazione da parte delle autorità – cantonali 68 – comunali 68 – referendum – facoltativo 78 – obbligatorio 77 – per decisione del Parlamento 79 – revisione della Costituzione 135 – sovranità del 2
Progetti
– duplice lettura dei progetti di – decreti 83 – disposizioni costituzionali 83 – leggi 81 – iniziativa popolare cantonale 76 – controprogetto 76 – pubblica informazione da parte delle autorità – cantonali 68 – comunali 68
Proporzionale
– sistema proporzionale 74 – elezione dei – deputati al Consiglio degli Stati 74 – al Parlamento 74 – dei membri dei Consigli comunali 74
Proprietà
– garanzia della 12 – riconoscimento della 12
Pubblicità
– dei dibattiti – ai Consigli comunali 67 – al Parlamento 67 – di – consuntivi 124 – preventivi 124
Referendum
– diritti politici 71 – diritto di firmare 71 – facoltativo 78 – freno all’indebitamento 123a – obbligatorio 77 – per decisione del Parlamento 79 – referendum contro decisioni del Consiglio comunale 118
Regalìe129
Responsabilità
– accesso della donna a tutti i livelli di 44 – dei Comuni 57 – dello Stato 57 – dinanzi a Dio ingresso 32 – missione della scola 32 – Ufficio della condizione femminile 44
Revisione
– della Costituzione 135 ss – parziale 136 – totale 137
Scuola (e)32 sss
– controlla la scuola pubblica 34 – diritto – alla formazione 40 – di aprire scuole private 38 – formazione di individui 32 – missione della 32 – obbligatorietà della 33 – ripartizione dei compiti 35 – rispetto della libertà – di coscienza 34 – pensiero 34 – religione 34 – scuole – materna 34 – private 38 – pubbliche 33, 34 – sostegno alle scuole private 38 – vigilanza dello Stato 39
Sede
– del – Governo 69 – Parlamento 69 – Tribunale cantonale 69 – delle autorità 69
Sistema
– elezioni popolari 74 – organizzazione del sistema ospedaliero 26
Sovranità
– esercizio della 2
Sport 30
Stato 1
– aggregazioni di Comuni 112 – altre competenze del – Governo 92 – Parlamento 84 – Banca cantonale 127 – collaborazione dello Stato alla riscossione dell’imposta di culto 134 – Compiti dello 17ss – aiuto sociale 24 – aiuto umanitario 53 – ambiente 45 – cultura 42 – economia 47 ss – educazione degli adulti 43 – famiglia 17 – ordine pubblico 54 – protezione dei consumatori 52 – sanità pubblica 25 ss – scuola 32 ss – sicurezza sociale 18 ss – sviluppo sostenibile 44a – territorio 46 – ufficio della condizione femminile 44 – dovere fiscale 122 – doveri legali verso lo 15 – gestione delle finanze pubbliche 123 ss – Governo quale rappresentante dello 89 – iniziativa popolare cantonale 75 – istituti 100 – istituzione di un Consiglio consultivo dei Giurassiani domiciliati fuori Cantone 98 – istituzioni autonomi 100 – organizzazione dello 55 ss – divisione dei poteri 55 – responsabilità dello 57 – servizio di informazioni giuridiche 61 – perequazione finanziaria 126 – proprietà 12 – referendum facoltativo 78 obbligatorio 77 – regalìe 129 – ruolo dei partiti 81 – sovranità fiscale 121 – versamento di sussidi alle Chiese 134
Stemma
– del Cantone 5
Territorio
– altre competenze del Parlamento 84 – assetto territoriale 46 – del Cantone 109 – giurisdizione di primo grado 102 – parrocchie 133
Tribunale (i)
– altre competenze del Parlamento 84 – Corte costituzionale 104 – durata della funzione 65 – giurisdizione di – primo grado 102 – secondo grado 103 – Tribunale cantonale 103 – indipendenza dei 101 – rielezione 66 – sede delle autorità 69
Uguaglianza
– dinanzi alla legge 6
Vigilanza
– alta vigilanza del – Governo sui consorzi intercomunali 113 – Comuni 111 – Parlamento sul Governo 82 – altre competenze del Governo 92 – del Governo sulla Banca cantonale 127 – dello Stato su tutte le scuole 39
Votazioni
– contenuto dei diritti politici 71 – Corte costituzionale 104 – partecipazione a votazioni popolari 71
Voto
– diritto degli stranieri di 73 – iniziativa popolare cantonale 76 – referendum – facoltativo 78 – obbligatorio 77 – per decisione del Parlamento 79 – revisione della Costituzione 135
Dal testo originale francese. ↩
La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. ↩
Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443art. 1 n. 8, 2011 7145). ↩
RS 0.101 ↩
Secondo per. accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443art. 1 n. 8, 2011 7145). ↩
Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337art. 1 n. 72579). ↩
Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993, in vigore dal 28 nov. 1993. Garanzia dell’AF del 16 set. 1996 (FF 1996 IV 749art. 1 n. 8, I 1101). ↩
Accettato nella votazione popolare del 5 apr. 1987, in vigore dal 5 apr. 1987. Garanzia dell’AF del 9 mar. 1988 (FF 1988 I 1204art. 1 n. 5 217). ↩
Abrogato nella votazione popolare del 5 apr. 1987, con effetto dal 5 apr. 1987. Garanzia dell’AF del 9 mar. 1988 (FF 1988 I 1204art. 1 n. 5 217). ↩
Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667art. 1 n. 5, 2010 7007). ↩
Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667art. 1 n. 5, 2010 7007). ↩
Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell’AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232art. 1 n. 9990). ↩
Abrogato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, con effetto dal 1° gen. 2001. Garanzia dell’AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232art. 1 n. 9990). ↩
Abrogato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, con effetto dal 1° gen. 2001. Garanzia dell’AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232art. 1 n. 9990). ↩
Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell’AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232art. 1 n. 9990). ↩
Accettato in votazione popolare il 5 giu. 2016, in vigore dal 5 giu. 2016. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2017 (FF 2017 3803art. 51307). ↩
Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° set. 2006. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337art. 1 n. 72579). ↩
Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° set. 2006. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337art. 1 n. 72579). ↩
Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° set. 2006. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337art. 1 n. 72579). ↩
Accettata nella votazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 dic. 2010 (FF 2011 253art. 1 n. 5, 2010 4295). ↩
Accettato in votazione popolare il 5 giu. 2016, in vigore dal 5 giu. 2016. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2017 (FF 2017 3803art. 51307). ↩
Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 10 dic. 2009 (FF 2009 7985art. 1 n. 55165). ↩
Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 10 dic. 2009 (FF 2009 7985art. 1 n. 55165). ↩
Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell’AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232art. 1 n. 9990). ↩
Abrogato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, con effetto dal 1° gen. 2001. Garanzia dell’AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232art. 1 n. 9990). ↩
Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 10 dic. 2009 (FF 2009 7985art. 1 n. 55165). ↩
RS 131.212 ↩
Abrogato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667art. 1 n. 5, 2010 7007). ↩
Si trattava del cpv. 4 nel testo del 20 mar. 1977. ↩
Si tratta della modifica degli art. 69, 70, 74, 102 e 108 (Riforma dell’organizzazione giudiziaria), in vigore dal 1° gen. 2001. ↩
Si tratta della modifica dell’art. 26 cpv. 2 (Trasferimento degli oneri sanitari al Cantone), in vigore dal 1° gen. 2005. ↩
Si tratta della modifica: degli art. 75 cpv. 1 e 3, nonché 76 cpv. 1 e 4 (Introduzione di un’iniziativa redatta in forma di progetto elaborato), in vigore dal 1° set. 2006; degli art. 102 cpv. 1, 103, 104 cpv. 1, 106, 107, 134 cpv. 3 e dell’ abrogazione dell’ art. 10 (Trasposizione dei nuovi Codici svizzeri di procedura penale e di procedura civile), in vigore dal 1° gen. 2011; e degli art. 77 lett. g e 123a (Introduzione di un freno alle spese), in vigore dal 1° gen. 2011. ↩
Si tratta della modifica degli art. 65 cpv. 1, 66 cpv. 2 e dell’abrogazione dell’art. 6 cpv. 1 disp. fin. e trans. (Modifica della durata delle legislature e rielezione dei membri del Governo), in vigore dal 1° lug. 2010. ↩