142.209•Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
142.209OEmol-LStrIFederal Council Ordinance1 gen 2008
(Ordinanza sugli emolumenti LStrI, OEmol-LStrI)
del 24 ottobre 2007 (Stato 11 giugno 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 123 capoverso 2 legge federale del 16 dicembre 20051sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)2,
ordina:
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni fornite in applicazione della LStrI e dell’Accordo del 21 giugno 19993tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), della Convenzione del 4 gennaio 19604istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS) e degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen nonché dell’Accordo del 25 febbraio 20195tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 20046.
Per le decisioni e le prestazioni che, su domanda, sono fornite d’urgenza o fuori del normale orario di lavoro nonché per le procedure e le prestazioni di eccezionale entità o di particolare difficoltà possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento dell’emolumento di base.
Per gli emolumenti cantonali, la procedura è retta dal diritto cantonale.
| Fr. | |
|---|---|
| a. per l’autorizzazione relativa al rilascio del visto o per l’assicurazione del rilascio di un permesso | 95 |
| b. per il rilascio o il rinnovo di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o per frontalieri | 95 |
| c. per l’autorizzazione di assumere un impiego, di cambiare Cantone, posto o professione | 95 |
| d. per il rilascio del permesso di domicilio | 95 |
| e. per la proroga di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o per frontalieri | 75 |
| f. per la proroga del termine di controllo della carta di soggiorno certificante il domicilio | 65 |
| g. per la proroga del termine durante il quale resta in vigore il permesso di domicilio di uno straniero che si trova all’estero | 65 |
| h. per la proroga della carta di soggiorno di persone ammesse provvisoriamente | 40 |
| i.7 per la richiesta di un estratto del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA o di un casellario giudiziale estero | 25 |
| j. per tutti i cambiamenti nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) che non richiedono il rilascio di una nuova carta di soggiorno, nello specifico per il cambiamento di indirizzo | 30 |
| k. per la conferma della notifica dei lavoratori e dei lavoratori indipendenti | 25 |
| l. per la verifica, la registrazione e il trattamento in SIMIC di tutte le restanti modifiche alla carta di soggiorno | 40 |
| m. per il rilascio di un duplicato | 40 |
| Fr. | |
|---|---|
| a. per il rilascio, la sostituzione e tutte le altre modifiche della carta di soggiorno biometrica | 22 |
| b. per il rilascio, la sostituzione e tutte le altre modifiche della carta di soggiorno non biometrica | 10 |
| Fr. | |
|---|---|
| a. per il rilevamento e la registrazione dei dati biometrici in vista del rilascio della carta di soggiorno biometrica | 20 |
| b. per il rilevamento e la registrazione della fotografia e della firma in vista del rilascio della carta di soggiorno non biometrica | 15 |
I Cantoni possono fissare loro stessi gli emolumenti per altre decisioni o prestazioni di diritto degli stranieri non previsti dall’articolo 8 nonché per le decisioni prese in materia di mercato del lavoro in applicazione dell’ordinanza del 24 ottobre 200710sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa.
| Fr. | |
|---|---|
| a. per la sospensione provvisoria di un divieto d’entrata | 150 |
| b. per l’abrogazione anticipata di un divieto d’entrata | 150.11 |
| EUR | |
|---|---|
| a. per una domanda di visto ai sensi degli articoli 8–10 dell’ordinanza del 15 agosto 201815concernente l’entrata e il rilascio del visto | 90 |
| b. per un visto per bambini di età tra i sei e i 12 anni | 45.16 |
L’ordinanza del 20 maggio 198725sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
(art. 1 cpv. 2)
Gli accordi di associazione a Schengen comprendono gli accordi seguenti: a. Accordo del 26 ottobre 2004^26tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen; b. Accordo del 26 ottobre 200427sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi; c. Convenzione del 22 settembre 201128tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen; d. Accordo del 17 dicembre 200429tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia; e. Accordo del 28 aprile 200530tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea; f. Protocollo del 28 febbraio 200831^tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
RS 142.20 ↩
Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 0.142.112.681 ↩
RS 0.632.31 ↩
RS 0.142.113.672 ↩
RS 172.041.1 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 10 n. II 2 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698). ↩
RS 0.142.112.681 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 mag. 2020, in vigore dal 15 giu. 2020 (RU 2020 1841). ↩
RS 142.201 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3045). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 sulle pubblicazioni ufficiali del 17 nov. 2004 (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo ↩
Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). ↩
RS 142.201 ↩
RS 142.204 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dall’11 giu. 2024 (RU 2024 258). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 14 ago. 2019, in vigore dal 2 feb. 2019 (RU 2019 2633). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 feb. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 76). ↩
RS 192.12 ↩
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 set. 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 23). ↩
Introdotta dal n. II dell’O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2021 (RU 2021 637). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 feb. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 76). ↩
Introdotto dal n. I 2 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). ↩
[RU 1987 784; 1995 5266; 1998 194art. 30,847; 2002 3985; 2003 1380art. 18 n. 2,4331; 2004 1569n. II 4; 2006 1945all. 3 n. 3,3363,4869n. I 1] ↩
RS 0.362.31 ↩
RS 0.362.1 ↩
RS 0.362.11 ↩
RS 0.362.32 ↩
RS 0.362.33 ↩
RS 0.362.311 ↩
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