Ordinanza 3 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali

142.314OAsi 3Federal Council Ordinance1 ott 1999

(Ordinanza 3 sull’asilo, OAsi 3)

dell’11 agosto 1999 (Stato 1° aprile 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 19981sull’asilo (LAsi),

ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione
  1. La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino non prevedano disposizioni derogatorie.
  2. Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell’allegato 4.
Art. 1a Sistemi d’informazione

(art. 96 e 99a –102 LAsi; art. 2 LSISA2)

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)3gestisce, per l’adempimento dei suoi compiti legali, i seguenti sistemi d’informazione:

  1. sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) conformemente all’ordinanza SIMIC del 12 aprile 20064;
  2. 5 banca dati Kompass;
  3. amministrazione dei prestiti;
  4. 6 .
  5. 7 banca dati sul finanziamento, la statistica e il controlling (FiSCo);
  6. banca dati sui casi medici;
  7. banca dati Aiuto individuale al ritorno;
  8. 8 .
  9. sistema d’informazione per i centri della Confederazione9e per gli alloggi negli aeroporti (MIDES);
  10. 10 sistema d’informazione AURORA conformemente all’articolo 12 dell’ordinanza dell’11 agosto 199911concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri
  11. 12 banca dati sul pool d’interpreti (DOPO);
  12. 13 lo strumento di gestione dei termini (tool FM).
Art. 1b Banca dati Kompass
  1. Nella banca dati Kompass sono raccolti documenti contenenti informazioni sui Paesi d’origine dei richiedenti l’asilo.14
  2. Non vi figurano dati personali particolarmente degni di protezione.15Se un documento proveniente da una fonte non pubblica contiene nomi di persone, il documento è anonimizzato prima di essere registrato nel sistema.
  3. Hanno accesso ai dati i collaboratori della SEM e del Tribunale amministrativo federale.
  4. La SEM può rendere accessibili le informazioni registrate in Kompass alle seguenti autorità mediante procedura di richiamo:16
    1. alle autorità cantonali degli stranieri;
    2. ai rappresentanti delle autorità dell’amministrazione federale che per adempiere i loro compiti abbisognano di informazioni relative ai Paesi d’origine dei richiedenti l’asilo;
    3. alle autorità analoghe di Stati esteri nonché alle organizzazioni internazionali con le quali la Svizzera intrattiene uno scambio istituzionalizzato di informazioni sui Paesi.
Art. 1c Amministrazione dei prestiti
  1. L’amministrazione dei prestiti gestisce i prestiti concessi ai rifugiati riconosciuti.
  2. Hanno accesso ai dati i collaboratori della SEM che si occupano dell’amministrazione dei prestiti.
Art. 1d
Art. 1e Banca dati FiSCo
  1. Nella banca dati FiSCo sono registrati i dati necessari per il versamento delle somme forfettarie di cui agli articoli 20, 22–24a , 26–29 e 31 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 199917sull’asilo (OAsi 2) e all’articolo 15 dell’ordinanza del 15 agosto 201818sull’integrazione degli stranieri (OIntS) nonché per le analisi statistiche concernenti tali somme.19
  2. La banca dati FiSCo dispone di un’interfaccia con il sistema SIMIC per consultare i seguenti dati personali di richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente, persone bisognose di protezione, rifugiati e apolidi: cognome, nome, data di nascita, sesso, cittadinanza, indirizzo di domicilio (dal – al), numero SIMIC, numero N, data d’entrata in Svizzera, stato della procedura (con data), tipo d’affare (con data), modalità di trattamento (con data), passaggio in giudicato delle decisioni nella procedura d’asilo (con data), allontanamento e termine di partenza, codice d’ammissione, scopo del soggiorno, categoria di permesso (con data), data e motivo della partenza, impiego asilo e impiego LStrI (dal – al), numero AVS, attribuzione e ripartizione (con data).20
  3. Hanno accesso ai dati i collaboratori della SEM che si occupano del versamento delle somme forfettarie e delle relative analisi statistiche.
  4. I collaboratori del Cantone incaricati dell’attuazione di questo sussidio hanno un accesso in modalità lettura ai dati relativi al loro Cantone limitato agli ultimi quattro anni civili.
  5. Tutte le persone che hanno diritti di scrittura e lettura in FiSCo possono registrarvi osservazioni supplementari riguardanti il finanziamento di un caso specifico.21
Art. 1f Banca dati sui casi medici
  1. La banca dati sui casi medici contiene fatti e decisioni relativi ai casi medici. Essa è intesa ad agevolare una prassi unitaria riguardo ai casi medici.
  2. Hanno accesso ai dati i collaboratori della SEM che si occupano dei casi medici.
Art. 1g Banca dati Aiuto individuale al ritorno
  1. Nella banca dati Aiuto individuale al ritorno sono registrati i conteggi degli aiuti individuali al ritorno versati ai richiedenti l’asilo.
  2. Hanno accesso alla banca dati i collaboratori della SEM che si occupano del controllo e della valutazione dell’aiuto individuale al ritorno.
Art. 1h
Art. 1i Sistema d’informazione MIDES

(art. 99a cpv. 3, 99b , 99c e 99d cpv. 1 LAsi)

  1. MIDES serve al trattamento dei dati personali relativi ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione.
  2. L’allegato 5 elenca in modo esaustivo i dati contenuti in MIDES e determina la portata dell’accesso e il diritto a trattare i dati.
  3. La SEM stabilisce in un apposito regolamento in particolare le misure organizzative e tecniche da adottare allo scopo di evitare il trattamento non autorizzato dei dati e disciplina la verbalizzazione automatica del trattamento dei dati e la sicurezza dei dati.
Art. 1j Banca dati DOPO
  1. Nella banca dati DOPO sono registrati i dati relativi alle persone indispensabili per la pianificazione e l’attuazione delle audizioni, segnatamente:22
    1. generalità;
    2. piani d’impiego; e
    3. dati rilevanti per la retribuzione delle seguenti persone:
    1. interprete, 2. verbalista, 3. specialista in materia di provenienza, 4. esperto LINGUA, 5. intervistatore LINGUA, 6.23 valutatore di prestazioni d’interpretariato, 7.24 incaricato dell’audizione nel pool degli auditori.
  2. Hanno accesso a questi dati i collaboratori della SEM che si occupano della pianificazione e dell’attuazione delle audizioni nonché della retribuzione secondo il capoverso 1 lettera c. 2bis. I fornitori di prestazioni incaricati della consulenza e della rappresentanza legale secondo l’articolo 102f capoverso 2 LAsi ottengono i seguenti diritti d’accesso: a. diritto d’accesso al piano d’impiego dei rappresentanti legali della loro organizzazione e della loro regione, contenente i colloqui previsti e le disponibilità; b. diritto di lettura dei colloqui previsti; c. diritto di registrare e di modificare nel loro piano d’impiego personale le disponibilità dei rappresentanti legali della loro organizzazione e della loro regione; d. diritto di lettura del piano d’impiego della loro regione.25
  3. Le persone seguenti hanno accesso esclusivamente ai propri piani d’impiego:
    1. interprete;
    2. verbalista;
    3. specialista in materia di provenienza;
    4. esperto LINGUA;
    5. intervistatore LINGUA;
    6. 26 valutatore di prestazioni d’interpretariato;
    7. 27 incaricato dell’audizione nel pool degli auditori;
    8. 28 rappresentante legale.
  4. La banca dati DOPO presenta le seguenti interfacce:
    1. con il sistema SIMIC, per consultare i dati dei richiedenti l’asilo necessari per la pianificazione dell’audizione, in particolare i numeri di riferimento, la nazionalità, la lingua nonché la data e il luogo in cui è stata depositata la domanda d’asilo;
    2. con il sistema di gestione del personale BV PLUS, per trasferire i dati rilevanti per la retribuzione secondo il capoverso 1 lettera c;
    3. 29 con il sistema standardizzato GEVER Confederazione, per la gestione elettronica dei fascicoli personali e per garantire miglioramenti nella gestione dei processi.
Art. 1k Tool FM
  1. Il tool FM presenta interfacce con i sistemi SIMIC, MIDES e DOPO per la visualizzazione centralizzata dei dati pertinenti indispensabili alla procedura d’asilo.
  2. L’allegato 6 definisce l’insieme dei dati di cui al capoverso 1, la loro provenienza nonché le interfacce tra il tool FM e i sistemi SIMIC, MIDES e DOPO.
  3. Nessuno dei dati di cui al capoverso 1 è registrato nel tool FM. Possono essere registrati soltanto i commenti legati alle diverse tappe della procedura.
  4. Hanno accesso al tool FM gli utenti che hanno già accesso ai sistemi SIMIC, MIDES e DOPO.
  5. La SEM stabilisce in un apposito regolamento in particolare le misure organizzative e tecniche da adottare allo scopo di evitare il trattamento non autorizzato dei dati e disciplina la verbalizzazione automatica del trattamento dei dati e la sicurezza dei dati.
Art. 2 Divieto di comunicare i dati

(art. 97 cpv. 1 e 2 LAsi) Le autorità federali e cantonali che intendono comunicare al Paese d’origine o di provenienza dati di richiedenti l’asilo, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione che si trovano in Svizzera devono dapprima accertarsi presso la SEM che in primo grado la domanda d’asilo è stata respinta o è stata emanata una decisione di non entrata nel merito o che con la comunicazione non mettono in pericolo né le persone interessate né i loro congiunti.

Art. 3 Comunicazione di dati allo scopo di acquisire documenti di viaggio

(art. 97 cpv. 3 lett. b) Se per l’esecuzione di un allontanamento è necessario trasmettere al Paese d’origine o di provenienza le impronte digitali della persona interessata, da tale trasmissione non deve trasparire che la persona interessata ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera.

Art. 4 Collaborazione con le autorità preposte al perseguimento penale

(art. 98a LAsi) La SEM comunica alle competenti autorità preposte al perseguimento penale informazioni e mezzi di prova qualora sussistano seri motivi di sospettare che sia stato commesso un crimine di cui all’articolo 1 capoverso F lettere a e c della Convenzione del 28 luglio 195130sullo statuto dei rifugiati.

Art. 5 Dati biometrici

(art. 98b LAsi)

  1. Per accertare l’identità di richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione le autorità competenti possono rilevare i seguenti dati biometrici:
    1. impronte digitali;
    2. fotografie.
  2. L’accesso ai dati di cui al capoverso 1 è retto dall’allegato 1 dell’ordinanza del 12 aprile 200631concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC). I dati biometrici sono registrati nel sistema AFIS. Esso non contiene dati personali relativi agli interessati.
Art. 6 Esame dei dati biometrici

(art. 99 LAsi e art. 13 cpv. 2 LSISA^32^)

  1. Non sono rilevati i dati biometrici di fanciulli di età inferiore a 14 anni accompagnati da un genitore.
  2. Sono rilevati i dati biometrici di fanciulli di età inferiore a 14 anni non accompagnati unicamente se l’esame di tali dati consente di dedurre informazioni sulla loro identità.
  3. Nei casi in cui la domanda è presentata dall’estero, al confine, all’aeroporto o in un Cantone, spetta alle autorità ivi competenti rilevare i dati biometrici.
  4. Nel caso di domande di persone che si trovano in carcere, la SEM esige dall’Ufficio federale di polizia (Fedpol) le impronte digitali rilevate dalla polizia. Vi appone il numero di controllo del processo e trasmette indi il modulo a Fedpol, che lo registra separatamente come modulo concernente l’asilo.
  5. La SEM può incaricare ditte private di rilevare e esaminare i dati biometrici nei centri della Confederazione e negli aeroporti, a condizione che tali ditte possano garantire l’osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati.
  6. Se necessario per chiarire reati, la SEM mette i dati biometrici a disposizione degli organi di polizia che eseguono indagini. Questi dati possono essere trasmessi dagli organi di polizia ad autorità estere soltanto con il consenso della SEM.
  7. Se dati biometrici di uffici di polizia esteri (INTERPOL) concordano con quelli della SEM, quest’ultima decide, giusta l’articolo 97 capoverso 1 della LAsi, circa l’ammissibilità della trasmissione del risultato alle autorità estere.
Art. 6a Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da alcun accordo di associazione alla normativa di Schengen

(art. 102c cpv. 3 e 4 LAsi) È data una protezione adeguata dei dati della persona interessata ai sensi dell’articolo 102c capoverso 3 LAsi se le garanzie adeguate adempiono i requisiti degli articoli 9–12 dell’ordinanza del 31 agosto 2022^33^sulla protezione dei dati (OPDa).

Art. 6b Comunicazione di dati a uno Stato Dublino
  1. Nel quadro dell’applicazione degli Accordi d’associazione alla normativa di Dublino34, prima del trasferimento di un richiedente l’asilo nel competente Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino), la SEM deve comunicare a detto Stato i seguenti dati:
    1. i dati personali di cui all’allegato VI del regolamento (CE) 1560/200335; e
    2. le informazioni riguardanti lo stato di salute fisica e mentale della persona interessata, di cui all’allegato IX del regolamento (CE) 1560/2003, laddove siano necessarie ai fini dell’assistenza medica e del trattamento medico.
  2. Le informazioni di cui al capoverso 1 lettera b possono essere trasmesse soltanto tra professionisti sanitari o tra persone soggette a un corrispondente segreto professionale e soltanto con il consenso esplicito della persona interessata o del suo rappresentante. Se, per motivi fisici o giuridici, la persona interessata non è in grado di dare il proprio consenso, le informazioni possono essere comunicate eccezionalmente senza consenso esplicito qualora la tutela di interessi vitali della persona interessata o di una terza persona lo richieda.
  3. La procedura è retta dagli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 604/201336e dagli articoli 8 paragrafo 3 e 15a del regolamento (UE) 1560/2003.
Art. 7 e 8 {#art_7_8 omnilex-key=ch-fedlex--142.314--7 und 8}
Art. 9 Comunicazione in singoli casi
  1. La SEM può, in singoli casi, comunicare alle autorità federali, cantonali e comunali nonché a organizzazioni private i dati personali di cui hanno bisogno per l’adempimento dei loro compiti legali.
  2. Di norma i dati personali non sono comunicati a privati. In via eccezionale può essere comunicato l’indirizzo, se la persona che chiede l’informazione dimostra che ne ha bisogno per far valere pretese giuridiche esistenti o per la difesa di altri interessi degni di protezione.
Art. 10 Comunicazione di liste
  1. La SEM può consegnare liste con dati personali alle autorità federali, cantonali e comunali nonché a organizzazioni private, se esse ne hanno bisogno per l’adempimento dei loro compiti legali e se il trattamento da parte dell’autorità richiedente è compatibile con lo scopo definito in materia dalla legge.
  2. La consegna di liste con dati personali a privati è vietata.
Art. 10a Valutazione di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati

(art. 8a cpv. 1 e 10 e art. 47 cpv. 3 LAsi)

  1. Possono essere valutati i seguenti dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati, compresi i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 202037sulla protezione dei dati (LPD):
    1. dati riguardanti l’identità e la cittadinanza; ne fanno parte, nello specifico, indirizzi, numeri telefonici, registrazioni di suoni e immagini nonché documenti;
    2. dati riguardanti l’itinerario di viaggio; ne fanno parte, nello specifico, dati di navigazione e registrazioni di suoni e immagini nonché documenti.
  2. Non possono essere valutati i dati personali rientranti nella sfera di protezione di un segreto professionale secondo l’articolo 321 del Codice penale38cui la persona stessa è vincolata.
Art. 10b Autorizzazione per il trattamento di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati

(art. 8a cpv. 10 e art. 47 cpv. 2 LAsi)

  1. I dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati possono essere trattati esclusivamente da collaboratori della SEM:
    1. che svolgono compiti legati all’accertamento dell’identità e della cittadinanza dei richiedenti l’asilo;
    2. competenti per l’esecuzione della procedura d’asilo;
    3. che svolgono compiti legati al sostegno dei Cantoni nell’esecuzione degli allontanamenti nel settore dell’asilo.
  2. La SEM provvede affinché i collaboratori di cui al capoverso 1 beneficino della formazione inerente alla protezione dei dati necessaria per l’esercizio della loro attività.
Art. 10c Esame della proporzionalità

(art. 8 cpv. 1 lett. g e art. 8a cpv. 4 LAsi)

  1. Allo scopo di garantire la proporzionalità di una valutazione di dati occorre tenere conto delle informazioni e dichiarazioni fornite dall’interessato e dei documenti ufficiali quali atti di nascita o patenti di guida che permettono di trarre conclusioni inequivocabili sull’identità, la nazionalità o l’itinerario di viaggio. La SEM esamina se le informazioni desiderate possono essere acquisite tramite altre misure idonee, nello specifico quelle previste dall’articolo 26 capoverso 2 o 3 LAsi.
  2. Le misure idonee vengono applicate qualora rappresentino un’ingerenza minore nei diritti fondamentali del richiedente l’asilo.
  3. La SEM disciplina i dettagli procedurali a livello d’istruzione.
Art. 10d Impiego di software per trattare i dati personali
  1. Per preparare la valutazione dei dati personali, la SEM può trattare i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici avvalendosi di un software. Il software utilizzato dev’essere conforme a uno standard forense.
  2. Se è impiegato un software, la SEM invita l’interessato a consegnarle i propri supporti elettronici di dati e a sbloccarli per la durata dell’impiego del software. Se ne esprime il desiderio esplicito, l’interessato può presenziare all’impiego del software.
  3. La SEM garantisce che l’impiego del software non modifichi i dati personali.
  4. I supporti elettronici di dati vanno restituiti all’interessato non appena l’impiego del software per il trattamento dei dati personali è terminato.
Art. 10e Registrazione temporanea dei dati personali

(art. 8a cpv. 5, 7 e 10 e art. 47 cpv. 2 LAsi)

  1. Se prevede una registrazione temporanea dei dati personali secondo l’articolo 8a capoverso 5 LAsi fino all’ulteriore valutazione, la SEM invita l’interessato a consegnarle i propri supporti elettronici di dati e a sbloccarli per la durata del processo di registrazione temporanea. Se ne esprime il desiderio esplicito, l’interessato può presenziare all’intero processo di registrazione dei suoi dati personali.
  2. I supporti elettronici di dati vanno restituiti all’interessato non appena il processo di registrazione temporanea è terminato.
  3. Durante la registrazione temporanea e fino alla valutazione, i dati personali non possono essere trattati per altri scopi.
  4. I dati possono essere registrati in via temporanea al più presto dopo l’esame della proporzionalità. La valutazione è eseguita il più celermente possibile dopo la registrazione temporanea.
Art. 10f Consultazione e valutazione dirette dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati

(art. 8a cpv 7 LAsi)

  1. Se i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati non vengono registrati temporaneamente, in particolare per motivi tecnici, e se non è utilizzato nessun software, i dati personali di cui all’articolo 10a sono consultati e valutati basandosi direttamente sul supporto di dati dell’interessato.
  2. Immediatamente dopo la valutazione dei dati personali, i supporti elettronici di dati vanno restituiti all’interessato.
Art. 10g Presenza dell’interessato e diritto di essere sentito

(art. 8a cpv. 7 e 9 e art. 47 cpv. 3 LAsi)

  1. Qualsiasi valutazione dei dati personali ottenuti da supporti elettronici di dati si svolge in presenza dell’interessato.
  2. Può essere svolta in assenza dell’interessato se questi ha presentato una previa dichiarazione scritta di rinuncia o si è rifiutato di partecipare. La SEM documenta per scritto il rifiuto di partecipare e i motivi addotti.
  3. Dopo la valutazione dei suoi dati personali, l’interessato deve avere in ogni caso la possibilità di esprimersi sui risultati.
Art. 10h Informazione

(art. 8a cpv. 6 e art. 26 cpv. 3 LAsi)

  1. All’arrivo in un centro della Confederazione o in un alloggio presso un aeroporto, la SEM informa l’interessato sui suoi diritti e sui suoi obblighi per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati.
  2. Nel momento in cui è invitato a consegnare i suoi supporti elettronici di dati, la SEM informa l’interessato nel dettaglio per quanto riguarda:
    1. lo scopo della consegna dei supporti elettronici di dati;
    2. i dati personali che vengono trattati;
    3. il possibile trattamento dei dati personali di terzi figuranti sul supporto elettronico di dati dell’interessato, conformemente all’articolo 8a capoverso 2 LAsi;
    4. la procedura e la durata della registrazione temporanea;
    5. l’impiego del software per il trattamento dei dati;
    6. la cancellazione dei dati personali registrati temporaneamente;
    7. le categorie di persone autorizzate a trattare i dati;
    8. la portata dell’obbligo di collaborare, le conseguenze dell’eventuale violazione di tale obbligo nonché le possibilità di ricorso secondo la legge sull’asilo;
    9. il sussistere del diritto di essere informati, del diritto di rettifica e del diritto alla cancellazione dei dati nonché le procedure per far valere questi diritti;
    10. il suo diritto di presenza durante il trattamento dei dati secondo gli articoli 10d capoverso 2 e 10e capoverso 1, durante la valutazione secondo l’articolo 10g e il diritto di presenza della rappresentanza legale secondo l’articolo 10i capoverso 1;
    11. il diritto di esigere una decisione d’accertamento secondo l’articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 196839sulla procedura amministrativa.
  3. L’informazione di cui al capoverso 2 avviene per scritto e in una lingua che l’interessato comprende. Quest’ultimo conferma per scritto di aver ottenuto le informazioni di cui al capoverso 2.
Art. 10i Diritto di presenza della rappresentanza legale e ricorso a interpreti

(art. 102f segg. LAsi)

  1. La rappresentanza legale può presenziare al trattamento dei dati personali. La SEM informa il prestatore di servizi o la rappresentanza legale in merito al previsto trattamento dei supporti elettronici di dati e a tutti gli appuntamenti.
  2. Nell’ambito del trattamento dei dati personali la SEM si avvale, all’occorrenza, di un interprete.
Art. 11 Esperto in dattiloscopia

(art. 102a terLAsi)

  1. La verifica dei risultati delle consultazioni Eurodac è affidata a un esperto in dattiloscopia dei Servizi AFIS DNA dell’Ufficio federale di polizia (fedpol).
  2. In caso di risultato positivo della consultazione Eurodac, la SEM lo rende accessibile ai Servizi AFIS DNA. L’esperto procede alla verifica il più presto possibile e trasmette senza indugio l’esito della sua verifica alla SEM.
  3. Se dalla verifica emerge che le impronte digitali non corrispondono, la SEM cancella senza indugio il risultato della consultazione.
  4. La SEM informa la Commissione europea e l’Agenzia eu-LISA quanto prima possibile ma al più tardi entro tre giorni lavorativi della mancata corrispondenza delle impronte digitali.
  5. I Servizi AFIS DNA devono parimenti esaminare le impronte digitali, se:
    1. dopo la concessione della protezione internazionale a una persona da parte di uno Stato Dublino e dopo il corrispondente contrassegno dei dati in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per apposizione del contrassegno; oppure
    2. al momento della cancellazione anticipata dei dati di una persona in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per cancellazione.
Art. 11a Diritto d’accesso e diritto di rettifica o di cancellazione dei dati Eurodac
  1. Chiunque fa valere il proprio diritto d’accesso, il proprio diritto di rettifica o il proprio diritto di cancellazione dei dati Eurodac deve fornire tutte le indicazioni necessarie alla propria identificazione, comprese le impronte digitali, e presentare una domanda scritta alla SEM.
  2. La SEM tratta la domanda di diritto d’accesso d’intesa con l’autorità che ha registrato i dati o con lo Stato che ha trasferito i dati all’unità centrale.
  3. Essa registra le domande di diritto d’accesso e le trasmette all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). Informa l’IFPDT in merito alle modalità secondo cui ha trattato le domande.
  4. Se una persona fa valere il proprio diritto di rettifica o di cancellazione di dati Eurodac che non sono stati registrati da autorità svizzere, la SEM contatta entro un termine adeguato gli Stati che hanno registrato i dati e trasmette loro la domanda. La SEM informa la persona interessata della trasmissione della domanda.
  5. La SEM tratta senza indugio le domande d’accesso, di rettifica o di cancellazione.
  6. Essa conferma per scritto e senza indugio alla persona interessata tutte le rettifiche o cancellazioni di dati. Se non è disposta a rettificare o cancellare i dati, ne rende noti i motivi.
  7. Le indicazioni necessarie per l’identificazione di cui al capoverso 1, comprese le impronte digitali, sono cancellate senza indugio dopo il trattamento della domanda.
Art. 11b Responsabilità in relazione con la gestione di Eurodac

La responsabilità in caso di danni in relazione con la gestione di Eurodac è retta dalla legge del 14 marzo 195840sulla responsabilità, in particolare dagli articoli 19a –19c , che si applicano per analogia.

Art. 11c Vigilanza sul trattamento dei dati Eurodac
  1. Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest’ultimo funge da referente nazionale.
  2. L’IFPDT è l’autorità nazionale secondo gli articoli 29 paragrafi 11–13 e 30 del regolamento (UE) 603/201341. Gli incombono i compiti definiti in tali articoli.
Art. 12 Sicurezza dei dati

La sicurezza dei dati è retta:

  1. 42 dall’OPDa43;
  2. 44 dall’ordinanza dell’8 novembre 202345sulla sicurezza delle informazioni;
  3. 46 .
Art. 13 Archiviazione

I dati che non sono più necessari vanno archiviati o distrutti. L’archiviazione o la distruzione dei dati avviene in collaborazione con l’Archivio federale.

Art. 14 Statistica, pianificazione e ricerca
  1. 47
  2. A scopo di ricerca o di pianificazione, la SEM può comunicare dati personali ad autorità, a università e a loro istituti nonché a organizzazioni private. I dati devono essere anonimizzati nella misura in cui lo scopo del trattamento lo consenta. I risultati vanno pubblicati in modo tale che le persone interessate non possano essere determinate. L’ulteriore trasmissione di tali dati è lecita unicamente con il consenso della SEM.
Art. 14a Conclusione di trattati internazionali legati all’Eurodac

La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea che stabiliscono il contenuto delle statistiche mensili intersistemiche e sono stati emanati in virtù dell’articolo 12 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/135848, sempreché tali trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a della legge del 21 marzo 199749sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.

Allegato 3

Modifica del diritto vigente

50

Allegato 4

(art. 1 cpv. 2)

Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono gli accordi seguenti:

  1. Accordo del 26 ottobre 200451tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
  2. Accordo del 17 dicembre 200452tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
  3. Protocollo del 28 febbraio 200853tra la Confederazione Svizzera, Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
  4. Protocollo del 28 febbraio 200854tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.
Allegato 5

(art. 1i cpv. 2)

Livelli d’accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati nel sistema d’informazione MIDES

Legenda

Livelli d’accesso: A: Consultazione in rete B: Trattamento Vuoto: Nessun accesso

Unità organizzative: Assistenza: Collaboratori esterni settore Assistenza PolAer: Polizia aeroportuale Cantone: Collaboratori dei centri cantonali e comunali di cui all’articolo 24d LAsi SEM: Segreteria di Stato della migrazione –   I: Superuser –   II: Segreteria –   III: Direzione Centri della Confederazione –   IV: Alloggio e ripartizione (Centrale) –   V: Gestione e controlling (Centrale) –   VI: Collaboratori specialisti in materia di asilo –   VII: Settore Identificazione –   VIII: Settore Acquisizione e gestione dei dati –   IX: Settore Analisi linguistiche Sicurezza: Collaboratori esterni settore Sicurezza

Fornitori di prestazioni articolo 102f capoverso 2 LAsi (TG):
Collaboratori esterni del fornitore di prestazioni di tutela giurisdizionale

Consulenza per il ritorno articolo 93a capoverso 2 LAsi (CR):
Collaboratori esterni della consulenza per il ritorno

Catalogo dei dati MIDES

Campi dati MIDESSEMPartner SEM
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXPolAerSicurezzaAssistenzaCantoneTGCR
1. Dati di base
CognomeBBAAABBABBAAAA
NomeBBAAABBABBAAAA
Data e ora del deposito della domanda d’asiloBBAAABBABBAAAA
N. SIMICAAAAAAAAAAAAAA
N. personale MIDESAAAAAAAAAAAAAA
Numero d’incarto AsiloAAAAAAAAAAAAAA
Categoria d’asilo – statutoBBAAABBABBAA
N. della polizza assicurativaBBABBAAAAAAAA
Assicurazione malattia - statutoBBABBAAAAAAAA
IdentificazioneBBAAABBABAAAAA
Richiedenti in procedura DublinoBBAAABBAAAAAAA
Data di nascitaBBAAABBABBAAAA
SessoBBAAABBABBAAAA
NazionalitàBBAAABBABBAAAA
Lingua maternaBBAAABBABBAAAA
Seconda linguaBBAAABBABBAAAA
Stato civileBBAAABBABBAAAA
Rappresentante legaleBBAAAAAAAAAAAA
Persona di fiduciaBBAAAAAAAAAAAA
Tipo di persona (principale/secondaria)BBAAAABAABAAAA
Tipo di relazioneBBAAAABAABAAAA
Statuto della personaBBAAAABAAAAAAA
Statuto della dattiloscopiaBBAAAABAABABAA
Statuto provvedimenti mediciBBAAAAAAABBAAA
FotografiaBBAABBBAA
Impronte digitali (n. di controllo personale PCN)BBAAAABBB
2. Alloggio
Pre-registrazione
Data della pre-registrazioneBBAAAAABAA
Data di conferma della pre-registrazioneBBAAAAABAA
Prima registrazione provvisoria
Caso medico (Flag)BBBAABABBAB
Nucleo familiareBBBAABABBAB
Entrata
Data d’entrata centro della ConfederazioneBBAAAAABAAAA
Data della domanda d’asilo (avvio procedura)BBAAAAABAAAA
Entrata provvisoriaBBAAAAABAA
Tipologia di alloggioBBAAAAABAAAA
Indirizzo dell’alloggioBBAAAAABAAAA
Trasferimento
Data prevista per il trasferimentoBBAAAAABABAA
Trasferimento eseguitoBBAAAAABABAA
Luogo prima del trasferimentoBBAAAAABABAA
Data del trasferimentoBBAAAAABABAA
Data d’arrivo del trasferimentoBBAAAAABABAA
Osservazione trasferimentoBBAAAAABABAA
Disparizione
Data della disparizioneBBAAAAABABAA
Partenza
Data della partenzaBBAAAAABABAA
Osservazione al CantoneBBAAAAABAB
Cantone di partenzaBBAAAAABABAA
Ora d’arrivo nel CantoneBBAAAAABAB
3. Pratiche
Collaboratore che effettua la registrazione
(indicazione n. di identificazione/sigla)
BBAAAAAAAA
Collaboratore responsabileBBAAAAAA
Tipo di praticaBBAAAAAA
Data di registrazione della praticaBBAAAAAA
Data statistica della praticaBBAAAAAA
Sincronizzazione SIMICBBAAAAAA
Possibile pratica SIMICBBAAAAAA
Data dell’evento (audizione)BBAAAAAA
Tipo di disbrigoBBAAAAAA
Data del disbrigoBBAAAAAA
Tipo di annullamentoBBAAAAAA
Data di annullamentoBBAAAAAA
Disattivazione dell’annullamentoBBAAAAAA
Data della disattivazioneBBAAAAAA
Osservazione sulla praticaBBAAAAAA
Data dell’osservazioneBBAAAAAA
Titolo dell’osservazioneBBAAAAAA
4. Dati di riferimento
Dati di riferimentoBA
5. Gestione delle uscite
Cronologia delle usciteBBAAABABBBBBAA
Divieto d’uscitaBBAAABABBBBBAA
Uscita straordinariaBBAAABABBBBBAA
6. Decisioni/gestione dei termini
Data di notifica della decisioneBBAAAA
Ultimo termine di ricorsoBBAAAA
Data della disparizioneBBAAAA
Data d’entrata del ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF)BBAAAA
Termine per la sentenza del TAFBBAAAA
Passaggio in giudicato della sentenza del TAFBBAAAA
7. Verbale dell’audizione sulla persona
Incaricato dell’audizioneBAAABB
Data dell’audizioneBAAABB
Lingua dell’audizioneBAAABB
Indicazioni sul foglio informativoBAAABB
Dati relativi alla rappresentanza legaleBAAABB
Dati relativi all’interpreteBAAABB
1. Identità
Stirpe/tribù/castaBAAABAB
Cognome da nubileBAAABAB
Luogo di nascitaBAAABAB
EtniaBAAABAB
Seconda nazionalitàBAAABAB
Nazionalità alla nascitaBAAABAB
Codice d’origineBAAABAB
Stato civile dal:BAAABAB
Dati relativi al partnerBAAABAB
ReligioneBAAABAB
Identità secondariaBAAABAB
Dati relativi al padreBAAABAB
Dati relativi alla madreBAAABAB
Altre lingue sufficientemente conosciute per l’audizioneBAAABAB
Altre conoscenze linguisticheBAAABAB
Lingue del padreBAAABAB
Lingue della madreBAAABAB
Livello scolastico/formazione, mestiereBAAABAB
Ultima attività svoltaBAAABAB
Mezzi disponibili in franchi svizzeriBAAABAB
Mezzi disponibili in valute estereBAAABAB
2. Soggiorni
Ultimo domicilio nello Stato d’origineBAAABAB
Ultimo indirizzo ufficiale nello Stato d’origineBAAABAB
Soggiorno anteriore in SvizzeraBAAABAB
Soggiorno anteriore all’estero (all’infuori della Svizzera)BAAABAB
Domanda d’asilo anteriore in uno Stato terzo / rappresentanza Stato terzoBAAABAB
Domanda d’asilo anteriore in Svizzera / rappresentanza svizzeraBAAABAB
3. Relazioni
Nello Stato d’origineBAAABAB
In SvizzeraBAAABAB
Dati relativi alle relazioni in SvizzeraBAAABAB
Relazioni in Stati terziBAAABAB
Dati relativi ai figli minorenni inclusi nella domanda d’asiloBAAABAB
Dati relativi all’identità secondaria dei figliBAAABAB
Documenti di legittimazione dei figliBAAABAB
4. Itinerari
Data di partenza dallo Stato d’origineBAAABAB
Viaggio dallo Stato d’origine in SvizzeraBAAABAB
Data dell’entrata in SvizzeraBAAABAB
Tipo d’entrataBAAABAB
Luogo del deposito della domandaBAAABAB
Questioni relative al Paese di provenienzaBAAABAB
5. Motivi della domanda d’asilo
Partenza/motivi della domanda d’asiloBAAABAaB
Mezzi probatoriBAAABAB
Altri documentiBAAABAB
6. Altre questioni
Osservazioni complementari del richiedenteBAAABAB
InterpreteBAAABAB
Durata dell’audizioneBAAABAB
Categoria d’identitàBAAABAB
Ritraduzione del verbale, lingua dell’audizioneBAAABAB
Allegato 6

(art. 1k cpv. 2)

Interfacce tra i sistemi d’informazione

I. Dati della banca dati DOPO trasmessi al sistema d’informazione MIDES
Data della prima audizione del richiedente l’asilo minorenne non accompagnato
Data di registrazione delle generalità
Data del colloquio Dublino
Data dell’audizione
II. Dati del sistema d’informazione MIDES trasmessi al tool FM
Pratica «Prima consultazione medica»
Data della prima audizione del richiedente l’asilo minorenne non accompagnato
Data di uscita prevista dal centro federale
Lingua dell’audizione
Richiedente l’asilo minorenne non accompagnato (sì/no)
Collaboratore specialista
Data del colloquio Dublino
Pratica «Informazione medica all’arrivo»
Data dell’audizione
Data d’entrata
Rappresentante legale
Data di uscita effettiva dal centro federale
Data di rilevamento delle generalità
Pratica «Dattiloscopia»
Tipo di alloggio
Pratica «sparizione»
Statuto di assicurazione malattia
III. Dati del tool FM trasmessi alla banca dati DOPO
Tipo di prestazione
N. SIMIC
Lingua
IV. Dati di SIMIC (parte eAsilo) trasmessi al tool FM
Lingua
Ripartizione dopo il colloquio Dublino
N. SIMIC
Pratica pendente
V. Dati della banca dati DOPO trasmessi a SIMIC (parte eAsilo)
Data della prima audizione del richiedente l’asilo minorenne non accompagnato
Data dell’audizione
Data del colloquio Dublino
Data di rilevamento delle generalità
VI. Dati del sistema d’informazione SIMIC trasmessi alla banca dati DOPO
Data di nascita
Sesso
Nazionalità
N. N
Data d’entrata
Lingue in SIMIC
N. SIMIC
Richiedente l’asilo minorenne non accompagnato (sì/no)
Cantone di attribuzione
Indirizzo
VII. Dati del sistema d’informazione SIMIC trasmessi al tool FM
N. SIMIC
Stato
Ricorso interposto (sì/no)
Data del passaggio in giudicato
N. N
Data del passaggio in giudicato (notificazione)
Domanda d’asilo in Svizzera (sì/no)
Lingue in SIMIC
Data di fine della fase preparatoria
Data di ripresa della fase preparatoria
Richiedente l’asilo minorenne non accompagnato (sì/no)
Data di fine della fase cadenzata
Data d’entrata
Sesso
Data di nascita
Indirizzo
Cantone di attribuzione
VIII. Dati del sistema d’informazione MIDES trasmessi al tool FM
Richiedente l’asilo minorenne non accompagnato (sì/no)
Rappresentante legale
Collaboratore specialista
Tipo di alloggio
N. SIMIC
IX. Dati di SIMIC (parte eAsilo) trasmessi alla banca dati DOPO
Ripartizione dopo il colloquio Dublino
Lingua in eAsilo
N. SIMIC

Footnotes

  1. RS 142.31

  2. LF del 20 giu. 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (RS 142.51 ).

  3. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  4. RS 142.513

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 15 apr. 2017 (RU 2017 2175).

  6. Abrogata dalla cifra I dell’O del 22 mar. 2017, con effetto dal 15 apr. 2017 (RU 2017 2175).

  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 550).

  8. Abrogata dalla cifra I dell’O del 18 set. 2015, con effetto dal 15 ott. 2015 (RU 2015 3729).

  9. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2889).

  10. La mod. giusta la cifra I n. 6 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017, concerne soltanto il testo tedesco (RU 2017 563).

  11. RS 142.281

  12. Introdotta dalla cifra I dell’O del 9 mag. 2012, in vigore dal 13 giu. 2012 (RU 2012 2903).

  13. Introdotta dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1437).

  14. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 15 apr. 2017 (RU 2017 2175).

  15. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 6 dell’O del 31 ago. 2022  sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

  16. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 15 apr. 2017 (RU 2017 2175).

  17. RS 142.312

  18. RS 142.205

  19. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 550).

  20. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 550).

  21. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 550).

  22. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 set. 2015, in vigore dal 15 ott. 2015 (RU 2015 3729).

  23. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 set. 2015, in vigore dal 15 ott. 2015 (RU 2015 3729).

  24. Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 15 apr. 2017 (RU 2017 2175).

  25. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1437).

  26. Introdotta dalla cifra I dell’O del 18 set. 2015, in vigore dal 15 ott. 2015 (RU 2015 3729).

  27. Introdotta dalla cifra I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 15 apr. 2017 (RU 2017 2175).

  28. Introdotta dalla cifra I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 15 apr. 2017 (RU 2017 2175).

  29. Introdotta dalla cifra I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 72).

  30. RS 0.142.30

  31. RS 142.513

  32. RS 142.51

  33. RS 235.11

  34. Gli Acc. di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell’all. 4.

  35. Regolamento (CE) 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo, GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 118/2014, GU L 39 dell’8.2.2014, pag. 1.

  36. Regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

  37. RS 235.1

  38. RS 311.0

  39. RS 172.021

  40. RS 170.32

  41. Regolamento (UE) 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1.

  42. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 6 dell’O del 31 ago. 2022  sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

  43. RS 235.11

  44. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 4 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).

  45. RS 128.1

  46. Abrogata dall’all. n. 3 dell’O del 24 feb. 2021, con effetto dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).

  47. Abrogato dell’all. 3 n. 5 dell’O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1945).

  48. Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell’applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell’identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L, 2024/1358, 22.5.2024.

  49. RS 172.010

  50. Le mod. possono essere consultate allaRU 1999 2351.

  51. RS 0.142.392.68

  52. RS 0.362.32

  53. RS 0.142.393.141

  54. RS 0.142.395.141

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