(O-ODI-DFAE)
del 13 novembre 2002 (Stato 1° maggio 2022)
Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE),
visti gli articoli 55 capoverso 3 e 56 dell’ordinanza del 20 settembre 20021sui
documenti d’identità (ODI),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Passaporti diplomatici e di servizio
- Passaporti diplomatici o di servizio possono essere consegnati d’ufficio a persone che, in virtù della loro funzione o su incarico della Confederazione, sono incaricate di tutelare gli interessi svizzeri all’estero.
- I passaporti diplomatici e di servizio hanno l’unico scopo di:
- facilitare il passaggio di confine in uno Stato estero;
- consentire l’annuncio nello Stato accreditatario.
- Essi non danno diritto a nessun privilegio di natura consolare o diplomatica.
- Passaporti diplomatici sono rilasciati a persone incaricate di tutelare interessi diplomatici o consolari; negli altri casi sono rilasciati passaporti di servizio.
Art. 2 Passaporti ordinari e provvisori
- Un passaporto diplomatico o di servizio ordinario è rilasciato per la durata del mandato, della carica, della funzione o di una missione.
- Un passaporto diplomatico o di servizio provvisorio è rilasciato soltanto in casi urgenti se non vi è tempo sufficiente per rilasciare un passaporto ordinario.
- .2
Art. 3 Cittadinanza svizzera
Passaporti diplomatici e di servizio possono essere rilasciati soltanto a persone in possesso della cittadinanza svizzera.
Art. 4 Impiegati in prova
Agli impiegati in prova non sono rilasciati passaporti diplomatici e di servizio.
Art. 5 Autorità competenti
- La Direzione delle risorse del DFAE (Direzione) è l’autorità richiedente e l’autorità di rilascio ai sensi della legge del 22 giugno 20013sui documenti d’identità (LDI).4
- Essa decide in merito al rilascio, alla restituzione e al ritiro di un passaporto diplomatico o di servizio (documenti d’identità ufficiali).
- Essa può derogare, in via eccezionale, alle disposizioni della presente ordinanza:
- su domanda;
- in presenza di motivi importanti; e
- se la deroga è indispensabile al fine di tutelare interessi nazionali.
Capitolo 2: Titolari del passaporto
Sezione 1: Passaporto diplomatico
Art. 6 Impiegati del DFAE
Un passaporto diplomatico può essere rilasciato e consegnato per la durata del rapporto d’impiego:5
- 6 agli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo di trasferimento;
- agli altri impiegati del DFAE che adempiono funzioni intese a tutelare gli interessi diplomatici e consolari;
- agli altri impiegati del DFAE occupati all’estero o incaricati di una missione all’estero, sempreché sia necessario per importanti ragioni di servizio o di altra natura e sia stato autorizzato dalla Direzione dopo aver sentito la divisione politica competente nel caso singolo oppure per determinati luoghi di lavoro in generale;
- 7 agli altri impiegati del DFAE, sempre che esercitino una funzione corrispondente alle classi di salario 18 e superiori e che sia necessario per importanti ragioni di servizio o di altra natura.
Art. 7 Impiegati di altri Dipartimenti
Un passaporto diplomatico può essere rilasciato e consegnato per la durata del rapporto d’impiego:8
- agli impiegati degli altri Dipartimenti occupati all’estero che sono distaccati presso il DFAE e adempiono funzioni intese a tutelare gli interessi diplomatici o consolari;
- agli impiegati degli altri Dipartimenti aventi rango di segretario di Stato, ambasciatore o ministro;
- 9 ai direttori degli uffici federali.
Art. 8 Magistrati della Confederazione
Un passaporto diplomatico è rilasciato e consegnato:10
- ai consiglieri federali in carica o in pensione;
- al cancelliere in carica e ai cancellieri in pensione.
Art. 9 Altre persone
Un passaporto diplomatico può essere rilasciato e consegnato per la durata del mandato, della carica, della funzione o di una missione:
- al presidente del Consiglio nazionale;
- al presidente del Consiglio degli Stati;
- ai membri delle Camere federali che rappresentano la Svizzera presso il Consiglio d’Europa;
- ai membri delle Camere federali che siedono in commissioni internazionali;
- al presidente del Tribunale federale;
- ai membri delle Camere federali che viaggiano all’estero per conto del Parlamento;
- agli impiegati dei Servizi del Parlamento che accompagnano all’estero i membri di Commissioni parlamentari o una delegazione ufficiale;
- al procuratore generale della Confederazione;
- agli impiegati superiori presso le organizzazioni internazionali a partire dalla classe D1 in avanti;
- ai delegati svizzeri e ai loro supplenti nella commissione centrale per la navigazione sul Reno;
- ai giudici svizzeri alla Corte internazionale di giustizia dell’Aia, alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, alla Camera d’appello della commissione centrale per la navigazione sul Reno e presso gli organi internazionali di giustizia, arbitrato, inchiesta o conciliazione;
- alle persone incaricate per una durata limitata dal Consiglio federale di adempiere una missione ufficiale presso un governo estero, un’organizzazione o una conferenza internazionali;
- al presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) e ai membri e delegati della CICR nella categoria fuori classe I;
- ai collaboratori della CICR nella categoria fuori classe II;
- agli altri collaboratori e delegati della CICR, purché necessario per motivi di sicurezza o per altri motivi importanti;
- al presidente e al medico capo della Croce Rossa svizzera;
- 11 al presidente, al vicepresidente e al terzo membro della Direzione generale della Banca nazionale svizzera;
- 12 al presidente della Commissione svizzera per l’UNESCO.
Sezione 2: Passaporto di servizio
Art. 10 Impiegati del DFAE
Un passaporto di servizio può essere rilasciato e consegnato per la durata del rapporto d’impiego:13
- 14 agli impiegati del DFAE, se la loro funzione lo richiede per motivi importanti;
- ai membri onorari ai quali la Direzione ha conferito un titolo consolare.
Art. 11 Impiegati di altri Dipartimenti
Un passaporto di servizio può essere rilasciato e consegnato per la durata del rapporto d’impiego agli impiegati degli altri Dipartimenti occupati all’estero, sempreché questi siano distaccati presso il DFAE e non ricevano un passaporto diplomatico.
Art. 12 Altre persone
Un passaporto di servizio può essere rilasciato e consegnato per la durata della missione ufficiale all’estero:
- alle persone incaricate dal Consiglio federale o dal capo del DFAE di adempiere una missione temporanea all’estero che non si svolge presso un governo straniero, un’organizzazione internazionale o una conferenza internazionale;
- ai delegati della Croce Rossa svizzera per i loro impieghi all’estero;
- 15 al presidente della Direzione e agli impiegati in servizio esterno di Switzerland Global Enterprise;
- al presidente, al vicepresidente e al direttore della fondazione Pro Helvetia come pure ai capi delle agenzie estere della fondazione Pro Helvetia;
- al presidente e al direttore di Svizzera Turismo, ai capi delle agenzie estere di Svizzera Turismo come pure agli impiegati di queste agenzie.
Sezione 3: Passaporti per congiunti
Art. 13 Passaporto diplomatico
Un passaporto diplomatico può essere rilasciato e consegnato:16
- 17 al coniuge o al partner registrato del titolare del passaporto secondo gli articoli 6, 7 lettera a e 8;
- 18 al partner del titolare del passaporto secondo gli articoli 6 lettere a–c e 7 lettera a;
- ai figli del titolare del passaporto secondo gli articoli 6 lettere a–c, 7 lettera a e 8 fino al compimento del 18° anno di età;
- ai figli in formazione del titolare del passaporto secondo gli articoli 6 lettere a–c e 7 lettera a aventi un’età compresa tra 18 e 25 anni, a scopo di visita o viaggi in comune, per la durata dell’impiego all’estero del titolare del passaporto.
Art. 14 Passaporto di servizio
Un passaporto di servizio può essere rilasciato e consegnato:19
- al coniuge o al partner registrato del titolare del passaporto secondo gli articoli 10 lettera a e 11;
- al partner del titolare del passaporto secondo gli articoli 10 lettera a e 11 per la durata dell’impiego all’estero del titolare del passaporto;
- ai figli del titolare del passaporto secondo gli articoli 10 lettera a e 11 fino al compimento del 18° anno di età;
- ai figli in formazione del titolare del passaporto secondo gli articoli 10 lettera a e 11 aventi un’età compresa tra 18 e 25 anni, a scopo di visita o viaggi in comune, per la durata dell’impiego all’estero del titolare del passaporto.
Art. 15 Partner
- È considerato partner la persona con la quale il titolare del passaporto convive.
- Vi è convivenza quando:
- il partner e il titolare del passaporto vivono in economia domestica comune; e
- il partner prende parte con il titolare del passaporto a un impiego all’estero.
- Il partner che vuole ricevere un passaporto diplomatico o di servizio deve attestare alla Direzione per scritto l’effettiva esistenza e la durata della convivenza.
Sezione 4: Eccezioni alla consegna dei passaporti per una durata limitata
Art. 16 Eccezioni
La Direzione può rilasciare a persone che devono intraprendere più viaggi all’anno per adempiere missioni ufficiali passaporti diplomatici o di servizio secondo gli articoli 9 e 12 per una durata illimitata.
Capitolo 3: Validità dei passaporti
Art. 17
- I passaporti diplomatici e di servizio ordinari sono validi:
- dieci anni al massimo per persone che, al momento della domanda, hanno compiuto il 18° anno di età;
- 20 cinque anni al massimo per persone che, al momento della domanda, non hanno ancora compiuto il 18° anno d’età;
- 21 .
- .22
- I passaporti diplomatici e di servizio provvisori sono validi al massimo 12 mesi.
- La Direzione stabilisce la durata di validità del passaporto al momento del rilascio.
- La validità si calcola in mesi e decorre a partire dalla data di emissione del documento.
- La durata di un passaporto diplomatico o di servizio non è prorogabile.
- Se per un lungo periodo non è possibile la produzione dei passaporti diplomatici e di servizio, la durata dei passaporti validi può essere prorogata fino a un massimo di 3 anni e i passaporti provvisori possono essere rilasciati con una validità di 3 anni.
Capitolo 4: Rilascio, perdita e restituzione
Sezione 1: Procedura di richiesta e di rilascio
Art. 18 Richiesta
- Per la procedura di rilascio di un passaporto diplomatico o di servizio sono applicabili per analogia gli articoli 9–14a ODI.
- La Direzione può predisporre moduli complementari secondo cui allestire il modulo di richiesta ordinario.
Art. 19
Art. 20 Presenza personale
- Il richiedente deve presentarsi personalmente alla Direzione, portare i documenti eventualmente richiesti da quest’ultima e dimostrare la propria identità.
- La Direzione verifica l’identità del richiedente.
- Il richiedente può presentarsi personalmente presso una rappresentanza svizzera all’estero se la Direzione ha previamente dato il suo consenso.
Art. 21
Art. 22 Contenuto dei passaporti
Nei passaporti diplomatici e di servizio possono essere iscritti, oltre ai dati secondo l’articolo 14 ODI, la descrizione della funzione e altri dati necessari per svolgere una missione, una carica, un mandato o un’attività.
Art. 23 Passaporti sostitutivi
- In presenza di gravi motivi, la Direzione può rilasciare al titolare di un passaporto diplomatico o di servizio ulteriori passaporti (passaporti sostitutivi).
- Venuti meno i gravi motivi, i passaporti sostitutivi devono essere restituiti immediatamente e spontaneamente alla Direzione.
Art. 24 Deposito dei passaporti svizzeri ordinari
- Alla consegna di un passaporto diplomatico o di servizio, eventuali altri passaporti svizzeri validi già rilasciati devono essere depositati presso la Direzione.23
- La Direzione può permettere che tali passaporti siano depositati altrove, sempreché sia escluso ogni abuso.
Art. 25 Deposito dei passaporti diplomatici e di servizio
- Il titolare di un passaporto diplomatico o di servizio deve depositarlo presso la Direzione quando fa domanda per ottenere un passaporto svizzero ordinario.
- Il coniuge, il partner registrato o il partner del titolare del passaporto non possono utilizzare il proprio passaporto diplomatico o di servizio per viaggi professionali. Devono depositare il proprio passaporto diplomatico o di servizio presso la Direzione o una rappresentanza svizzera all’estero.24
- I figli e i figli in formazione del titolare del passaporto che non vivono nella sua stessa economia domestica possono utilizzare il proprio passaporto diplomatico o di servizio soltanto a scopo di visita al titolare del passaporto o di viaggi in comune con lui; prima e dopo il viaggio devono depositare il proprio passaporto diplomatico o di servizio presso la Direzione o una rappresentanza svizzera all’estero.25
Art. 26 Consegna
- Dopo la loro produzione, i passaporti diplomatici e di servizio sono consegnati alla Direzione.
- La Direzione li inoltra ai rispettivi titolari.
Sezione 2: Perdita
Art. 27 Denuncia della perdita
- Il titolare di un passaporto diplomatico o di servizio deve notificarne immediatamente la perdita alla Direzione.
- La Direzione mette a disposizione un modulo per notificare la perdita.
- Il titolare del passaporto deve allegare alla notifica della perdita, per quanto possibile, un rapporto del posto di polizia competente per territorio.
- La Direzione segnala i passaporti di cui è stata notificata la perdita all’Ufficio federale di polizia affinché siano iscritti nella ricerca d’oggetti RIPOL.
Art. 28 Passaporti perduti e ritrovati
- La Direzione dichiara non validi i passaporti diplomatici o di servizio di cui è stata notificata la perdita.
- I passaporti ritrovati devono essere restituiti alla Direzione. Questa informa l’Ufficio federale di polizia.
Sezione 3: Restituzione, ritiro e dichiarazione di nullità
Art. 29 Restituzione e ritiro
- Un passaporto diplomatico o di servizio deve essere restituito o è ritirato dalla Direzione se:
- le condizioni necessarie per il rilascio non sono o non sono più adempiute (art. 7 cpv. 1 lett. a LDI^26^);
- un’identificazione chiara del titolare del passaporto non è più possibile (art. 7 cpv. 1 lett. b LDI);
- contiene iscrizioni false o non ufficiali o è stato altrimenti modificato (art. 7 cpv. 1 lett. c LDI);
- non è più valido;
- si tratta di un passaporto per congiunti che vivono separati dall’impiegato non per motivi di salute o di servizio;
- il titolare riceve un congedo non pagato superiore a 30 giorni civili; se il titolare è impiegato presso il DFAE ed è distaccato presso un altro Dipartimento durante il congedo, la Direzione può rinunciare a ritirargli il passaporto per la durata del distacco.
- Un passaporto diplomatico o di servizio deve essere restituito o può essere ritirato dalla Direzione se:
- il titolare è penalmente perseguito in Svizzera per un crimine o un delitto o è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza passata in giudicato (art. 7 cpv. 2 LDI);
- si tenta in modo illecito o abusivo di trarre vantaggi dal passaporto;
- il titolare svolge all’estero un’occupazione remunerata che potrebbe danneggiare gli interessi della Confederazione svizzera.
Art. 30 Dichiarazione di nullità
Se il titolare di un passaporto diplomatico o di servizio non dà alcun seguito all’invito di restituirlo o se si oppone al ritiro, la Direzione può dichiarare non valido il passaporto e ordinarne l’iscrizione nella ricerca d’oggetti RIPOL.
Capitolo 5: Emolumenti e spese
Art. 31 Emolumenti
I passaporti diplomatici e di servizio sono consegnati gratuitamente.
Art. 32 Spese
- Le spese possono essere addebitate al titolare di un passaporto diplomatico o di servizio.
- Esse sono calcolate secondo i costi effettivi.
- Sono spese i costi secondo l’articolo 49 capoverso 2 ODI.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 33 Diritto previgente: abrogazione
Il regolamento del DFAE del 28 ottobre 199827sui passaporti diplomatici, di servizio e speciali è abrogato.
Art. 34
Art. 35 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.