(ODP)1
del 24 maggio 1978 (Stato 1° luglio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 91 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 19762
sui diritti politici (LDP),3
ordina:
Sezione 1: Diritto di voto e espressione del voto
Art. 1 Domicilio politico
Possono avere un domicilio politico che non corrisponde a quello del diritto civile, in particolare:
- i tutelati;
- i dimoranti infrasettimanali, segnatamente gli studenti;
- 4 il coniuge che d’intesa con l’altro, su disposizione giudiziale o per esplicita autorizzazione legale, vive e intende permanere fuori della comunione domestica.
Art. 2 Cambiamento del domicilio politico
Chi cambia il domicilio politico nelle quattro settimane precedenti una votazione o un’elezione federale riceve al nuovo domicilio il materiale di voto per tale scrutinio solo se prova di non avere già esercitato il diritto di voto nel domicilio politico precedente.
Art. 2a Date delle votazioni
- Per le votazioni popolari federali sono riservate le domeniche seguenti:
- negli anni in cui la domenica di Pasqua cade in una data successiva al 10 aprile, la seconda domenica di febbraio; negli altri anni, la quartultima domenica prima di Pasqua;
- negli anni in cui la domenica di Pentecoste cade in una data successiva al 28 maggio, la terza domenica di maggio; negli altri anni, la terza domenica dopo Pentecoste;
- la domenica successiva al Digiuno federale;
- l’ultima domenica di novembre.
- Se lo richiedono motivi preponderanti, la Cancelleria federale, previa consultazione dei Cantoni, propone al Consiglio federale di anticipare o differire singole votazioni o di stabilire ulteriori date per le stesse.
- Per il mese di settembre dell’anno in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale non è indetta alcuna votazione popolare.
- La Cancelleria federale rende note le date riservate per le votazioni al più tardi nel mese di giugno dell’anno precedente le stesse.
Art. 2b Consegna anticipata del materiale di voto
I Cantoni provvedono affinché le autorità competenti secondo il diritto cantonale possano far pervenire il materiale di voto agli Svizzeri all’estero e, su apposita richiesta, ad altri aventi diritto di voto che si trovano all’estero al più presto una settimana prima della spedizione ufficiale.
Sezione 2: Votazioni
Art. 3 Preparazione
- La Cancelleria federale prende, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.
- Elabora, di concerto con il dipartimento competente, le spiegazioni destinate ai votanti e le sottopone, per decisione, al Consiglio federale.
Art. 4 Processo verbale
- Il processo verbale dev’essere conforme allo schema di cui all’allegato 1a (caso normale) o 1b (iniziativa con controprogetto).
- I Cantoni possono ottenere i moduli al prezzo di costo dalla Cancelleria federale.
- La Cancelleria federale determina quando i processi verbali devono essere distrutti.
Art. 5 Trasmissione e annuncio dei risultati provvisori della votazione
- Il Governo cantonale incarica i servizi ufficiali competenti secondo il diritto cantonale di trasmettere immediatamente e nella forma adeguata i risultati della votazione al servizio centrale del Cantone.
- Il servizio centrale del Cantone trasmette immediatamente in forma elettronica il risultato provvisorio della votazione al servizio federale designato dal Consiglio federale.
- Il risultato provvisorio della votazione nei Comuni e nel Cantone trasmesso dal servizio centrale del Cantone comprende:
- il numero degli aventi diritto di voto;
- il numero dei sì e dei no e delle schede in bianco o nulle;
- nel caso d’iniziativa popolare con controprogetto, anche il numero dei voti iscritti per le tre domande nella finca «senza risposta» del processo verbale e quello dei voti ottenuti nella domanda risolutiva dall’iniziativa popolare e dal controprogetto.
- I risultati provvisori della votazione non possono essere resi pubblici prima delle ore 12:00 del giorno della votazione.
Art. 6 Pubblicazione del risultato cantonale
Il Governo cantonale pubblica immediatamente nel foglio ufficiale cantonale il contenuto del processo verbale della votazione, senza qualsiasi osservazione o decisione. Indica le possibilità di ricorso secondo l’articolo 77 della LDP5.
Sezione 3: Elezione del Consiglio nazionale
Art. 6a Ripartizione dei seggi del Consiglio nazionale
La ripartizione tra i Cantoni dei seggi del Consiglio nazionale è stabilita in base alla loro quota sulla popolazione residente permanente in Svizzera ai sensi dell’articolo 19 lettera a dell’ordinanza del 19 dicembre 20086sul censimento.
Art. 7 Schede prestampate
Sulle schede prestampate gli elettori devono poter disporre dello spazio sufficiente per procedere al panachage e al cumulo in modo ben leggibile.
Art. 7a Ufficio elettorale del Cantone
Il Governo cantonale emana le disposizioni necessarie per l’organizzazione e l’esecuzione delle elezioni del Consiglio nazionale. Designa il servizio incaricato di dirigere e sorvegliare le operazioni elettorali, di ricevere e stabilire definitivamente le proposte di candidatura e di compilare i risultati dell’elezione (Ufficio elettorale del Cantone).
Art. 8 Moduli
- Il Governo cantonale disciplina la composizione degli uffici elettorali dei Comuni, impartisce loro le necessarie istruzioni e trasmette loro i moduli per lo spoglio. Questi devono essere conformi ai moduli 1 a 5 dell’allegato 2.
- I Cantoni possono ottenere i moduli per lo spoglio, a prezzo di costo, dalla Cancelleria federale.
- Il Consiglio federale può autorizzare un Cantone, su domanda giustificata, a modificare i moduli. La domanda dev’essere presentata entro il 1° gennaio dell’anno dell’elezione. Le modificazioni autorizzate non devono più essere approvate.7
Art. 8a Termine per la presentazione delle proposte
- Ogni Cantone comunica alla Cancelleria federale, entro il 1° marzo dell’anno delle elezioni, il lunedì che ha designato come termine per la presentazione delle proposte di candidatura e se ha limitato a sette oppure a 14 giorni il termine per le modifiche.8
- I Cantoni che hanno diritto a un solo seggio al Consiglio nazionale e i cui ordinamenti non contemplano elezioni tacite non sono tenuti a effettuare alcuna comunicazione.9
Art. 8b Contenuto e firma della proposta di candidatura
- Le proposte di candidatura devono almeno contenere le indicazioni corrispondenti a quelle del modulo modello (allegato 3a ).
- Firmando la proposta di candidatura (art. 24 cpv. 1 LDP), i candidati aventi domicilio politico nel circondario elettorale dichiarano di accettare la proposta (art. 22 cpv. 3 LDP).
- Il Cantone stralcia senza indugio da tutte le proposte il nome dell’elettore che ha firmato più di una proposta.10
Art. 8c Liste omonime
- Un gruppo può inoltrare, sotto denominazione uguale, parecchie proposte che devono unicamente differenziarsi mediante un’aggiunta.
- Le liste di un medesimo gruppo possono formare sotto-congiunzioni soltanto quando l’aggiunta differenziatrice è intesa a specificare il sesso, l’età, l’appartenenza di un gruppo o la regione dei candidati.
- Per quanto l’aggiunta differenziatrice non fa riferimento a una delimitazione regionale delle liste, il gruppo designa una delle proposte come lista privilegiata. …11
Art. 8d Appuramento delle proposte
- Gli uffici competenti dei Cantoni soggetti all’obbligo di comunicazione inviano alla Cancelleria federale un esemplare di ogni proposta, al più tardi il giorno successivo al termine per la loro presentazione.12
- Nel caso di candidature plurime, la Cancelleria federale considera quella della prima proposta ricevuta. …13
- La Cancelleria federale notifica gli stralci al Cantone, per via elettronica, entro 72 ore dal recapito delle proposte.14
- Il Cantone trasmette alla Cancelleria federale una copia di ciascuna lista, entro 24 ore dalla scadenza del termine di appuramento. Specifica che la lista è appurata.
Art. 8e Dichiarazioni concernenti congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste
- Le dichiarazioni concernenti congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste devono contenere almeno le indicazioni di cui nel modulo modello (allegato 3b ).
- Per la validità di congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste è determinante il momento del recapito della pertinente dichiarazione presso l’ufficio cantonale competente.
Art. 9 Trasmissione all’ufficio elettorale del Cantone
- Gli uffici elettorali dei Comuni trasmettono all’ufficio elettorale del Cantone, immediatamente dopo la compilazione dei risultati, i processi verbali dell’elezione con i moduli complementari e le schede.
- Le schede devono essere imballate e sigillate tenuto conto dell’ordine secondo il quale è avvenuto lo spoglio.
Art. 10 Ripartizione dei seggi
L’ufficio elettorale del Cantone determina immediatamente i risultati del circondario elettorale e la ripartizione dei seggi.
Art. 11 Riconteggio
Se vi è sospetto riguardo all’esattezza del risultato di un Comune, l’ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l’ufficio elettorale del Comune.
Art. 12 Compilazione dei risultati elettorali del Cantone
- L’ufficio elettorale del Cantone stende in doppio un processo verbale sui risultati dell’elezione. Questo dev’essere conforme, per tutti i circondari in cui l’elezione ha avuto luogo secondo il sistema proporzionale, al modulo 5 dell’allegato 2, quanto al contenuto e alla disposizione.
- Il processo verbale indica i nomi dei candidati eletti e non eletti di ogni lista di partito, nell’ordine dei suffragi ottenuti. I candidati sono designati con il nome, cognome, anno di nascita, luogo d’origine, domicilio e professione.
Art. 13 Pubblicazione dei risultati
- Il Governo cantonale pubblica immediatamente nel Foglio ufficiale del cantone il contenuto del processo verbale dell’elezione, senza qualsiasi osservazione e decisione. Indica le possibilità di ricorso secondo l’articolo 77 della LDP.
- Esso informa per scritto gli eletti e il Consiglio federale sui risultati provvisori dell’elezione.
- Esso invia senza indugio alla Cancelleria federale una copia non firmata del processo verbale dell’elezione.15
Art. 14 Trasmissione del processo verbale al Consiglio federale
- Decorso il termine di ricorso, il Governo cantonale trasmette al Consiglio federale il processo verbale dell’ufficio elettorale del Cantone, unitamente al Foglio ufficiale e a eventuali ricorsi corredati del suo parere.
- Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso, esso trasmette all’Ufficio federale di statistica, i moduli 1 a 4 dell’allegato 2 e tutte le schede.16Queste vanno imballate separatamente per Comune.
Art. 15 Dimissioni e subentro
- La Segreteria generale dell’Assemblea federale informa i Governi cantonali delle dichiarazioni di dimissioni.
- Il Governo cantonale comunica senza indugio alla Cancelleria federale nonché alla Segreteria generale dell’Assemblea federale, all’attenzione del presidente del Consiglio nazionale, i nomi dei subentranti dichiarati eletti e li pubblica nel Foglio ufficiale del Cantone.
Art. 16 Elezione complementare
Nel caso di elezioni complementari (art. 56 cpv. 1 della LDP), il Governo cantonale invita il rappresentante dei firmatari della lista a presentare entro trenta giorni una proposta di candidatura. A tal fine, gli consegna una copia della proposta di candidatura iniziale con il nome e l’indirizzo di tutti i firmatari.
Art. 17 Istruzioni completive
Prima di ogni rinnovazione integrale, il Consiglio federale emana mediante circolare istruzioni completive, in particolare sulle comunicazioni, la disposizione, lo spoglio e il controllo delle schede, la compilazione dei moduli e la determinazione dei risultati per Comune.
Sezione 4: Referendum
Art. 18 Modello
I modelli per le liste delle firme possono essere ottenuti gratuitamente, in ogni lingua ufficiale, dalla Cancelleria federale.
Art. 18a Firma per gli aventi diritto di voto incapaci di scrivere
L’avente diritto di voto che firma una domanda di referendum in nome di un avente diritto di voto incapace di scrivere ne iscrive le generalità complete nella lista delle firme. Nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l’indicazione «per ordine/p.o.» e appone la propria firma.
Art. 19 Attestazione del diritto di voto
- L’attestazione del diritto di voto è rilasciata se il firmatario è iscritto nel catalogo elettorale nel giorno in cui la lista delle firme è presentata per l’attestazione.
- Il servizio, se nega l’attestazione, deve indicarne il motivo con una delle formule seguenti:
- illeggibile;
- non identificabile;
- ripetuta;
- di stessa mano;
- non manoscritta;
- non figura nel catalogo;
- 17 manca la firma autografa;
- 18 data di nascita errata.
- Il servizio indica su ogni lista o nell’attestazione collettiva il numero delle firme valide e di quelle non valide.
- …19
- La Cancelleria federale emana istruzioni sull’attestazione collettiva, giusta l’articolo 62 capoverso 4 della LDP.
- Il servizio tutela la segretezza del voto.20
Art. 20 Deposito
- Le liste delle firme sono depositate presso la Cancelleria federale, separate per Cantone.
- Se il termine per la raccolta delle firme scade di sabato, domenica o in un giorno festivo riconosciuto, il referendum può essere ancora depositato durante le ore d’ufficio del giorno feriale seguente.
Art. 21 Esame della riuscita
Per accertare la riuscita, la Cancelleria federale esamina segnatamente se le liste delle firme depositate soddisfano le esigenze legali e se il diritto di voto è stato attestato in buona e debita forma.
Art. 22
Sezione 5: Iniziativa popolare
Art. 23 Esame preliminare
- I promotori dell’iniziativa, se sottopongono a esame preliminare un testo redatto in più lingue ufficiali, devono indicare alla Cancelleria federale quale testo è determinante per eventuali adeguamenti.
- Se presentano il testo dell’iniziativa in un’unica lingua ufficiale, la Cancelleria federale provvede alla traduzione non appena i promotori l’hanno dichiarato definitivo.
- Tutti i promotori dell’iniziativa certificano con firma autografa alla Cancelleria federale la loro appartenenza al comitato d’iniziativa. I relativi moduli possono essere ottenuti gratuitamente presso la Cancelleria federale.21
3bis. Se il progetto di lista delle firme contiene un numero di nomi superiore a quello dei membri che può comprendere il comitato, la Cancelleria federale stralcia gli ultimi nominativi.22
- La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la decisione inerente all’esame preliminare, indicando anche il nome e l’indirizzo di tutti i promotori dell’iniziativa. Se i promotori desiderano che l’iniziativa sia tradotta in lingua romancia, tale versione è pubblicata nell’edizione tedesca del Foglio federale.2324
Art. 24
Art. 25 Ritiro
- Prima che il Consiglio federale stabilisca la votazione popolare, la Cancelleria federale invia al comitato d’iniziativa un modulo contenente un progetto di dichiarazione di ritiro e una colonna per le firme.25
1bis. Il modulo corrisponde:
a. all’allegato 4a , per il ritiro incondizionato nel caso in cui non sia stato adottato alcun controprogetto indiretto;
b. all’allegato 4b , per il ritiro condizionato o incondizionato nel caso in cui sia stato adottato un controprogetto indiretto.26
1ter. La Cancelleria federale invita il comitato d’iniziativa a decidere su un eventuale ritiro, impartendogli un termine di dieci giorni per raccogliere le firme necessarie dei suoi membri.27
1quater. È nulla la dichiarazione di ritiro che pone altre condizioni oltre al ritiro a favore del controprogetto indiretto.28
- La dichiarazione di ritiro e le firme vanno trasmesse alla Cancelleria federale nel termine prescritto.
- Il ritiro è pubblicato nel Foglio federale.
Art. 26 Disposizioni completive
La sezione 4 della presente ordinanza si applica per analogia all’iniziativa popolare.
Sezione 6: …
Art. 27
Sezione 6a: Prove del voto elettronico
Art. 27a Autorizzazione di principio del Consiglio federale
- Le prove del voto elettronico nell’ambito di votazioni popolari federali necessitano dell’autorizzazione di principio del Consiglio federale.
- Se un Cantone chiede per la prima volta un’autorizzazione di principio, questa può essere accordata al massimo per cinque scrutini.
- Per una determinata durata massima, il Consiglio federale può autorizzare il Cantone nel quale si sono svolte senza irregolarità almeno cinque singole prove consecutive in scrutini federali a impiegare il voto elettronico nell’ambito di votazioni popolari federali limitandolo sotto il profilo territoriale, temporale e materiale.
- Le prove del voto elettronico nell’ambito delle elezioni del Consiglio nazionale necessitano in ogni caso di una speciale autorizzazione di principio del Consiglio federale.
- Se il Consiglio federale ha accordato l’autorizzazione di principio, può essere derogato per quanto necessario alle disposizioni della legge concernenti il voto alle urne e il voto per corrispondenza.
Art. 27b Condizioni
L’autorizzazione di principio è accordata se:
a. il Cantone garantisce che le prove si svolgeranno conformemente alle disposizioni del diritto federale; in particolare deve prendere tutte le misure efficaci ed adeguate volte a garantire che:
1. possano partecipare allo scrutinio soltanto gli aventi diritto di voto (controllo della legittimazione al voto),
2. ciascun avente diritto di voto disponga di un solo voto e possa votare soltanto una volta (unicità del voto),
3. terzi non possano intercettare, modificare o deviare in modo sistematico ed efficace voti espressi per via elettronica (garanzia dell’espressione fedele e sicura della volontà popolare),
4. terzi non possano venire a conoscenza del contenuto di voti espressi per via elettronica (segreto del voto),
5. possa essere escluso qualsiasi abuso sistematico (scrutinio conforme alle norme);
b.29 la Cancelleria federale ha appurato che sono soddisfatte le condizioni per la concessione del nulla osta secondo l’articolo 27e capoverso 1bis.
Art. 27c Domanda
- La domanda di rilascio dell’autorizzazione di principio deve contenere:
- l’assicurazione che la prova si svolgerà conformemente alle disposizioni del diritto federale e che sono state predisposte le misure finanziarie e organizzative necessarie per lo svolgimento delle prove;
- le disposizioni cantonali emanate a tal fine;
- l’indicazione del sistema di cui è previsto l’impiego e delle modalità d’esercizio;
- la percentuale massima dell’elettorato che sarà coinvolto nelle prove;
- se sono previste più prove, il numero di scrutini o la durata massima per cui è richiesta l’autorizzazione di principio.
- .30
Art. 27d Contenuto dell’autorizzazione di principio
Il Consiglio federale stabilisce nell’autorizzazione di principio:
- per quali scrutini federali o per quale durata massima è ammesso il voto elettronico;
- in quale periodo è consentito il voto elettronico;
- 31 il territorio e la percentuale dell’elettorato per i quali è ammesso il voto elettronico.
Art. 27e Nulla osta della Cancelleria federale
- Il Cantone cui è stata accordata l’autorizzazione di principio deve ottenere il nulla osta della Cancelleria federale per ogni scrutinio svolto con il voto elettronico.32
1bis. La Cancelleria federale stabilisce le condizioni cui è subordinata la concessione del nulla osta e in particolare i requisiti che il sistema di voto elettronico e il suo esercizio devono soddisfare.33
- Il nulla osta è concesso se le condizioni di cui al capoverso 1bissono soddisfatte.34
- Se, esaminata una domanda, la Cancelleria federale giunge alla conclusione che le condizioni non sono soddisfatte, lo comunica al Cantone interessato motivando le proprie valutazioni.
- Se il Cantone interessato non condivide le valutazioni della Cancelleria federale, questa sottopone la domanda al Consiglio federale affinché decida.
- Il voto elettronico nell’ambito di scrutini federali è ammesso soltanto in quanto nel territorio stabilito sia reso possibile per tutti gli oggetti e le elezioni previsti dallo scrutinio in questione.
Art. 27ebis
Art. 27f Limiti
- Il 30 per cento al massimo dell’elettorato cantonale è ammesso a votare per via elettronica. Non può tuttavia essere superato il limite del 10 per cento dell’elettorato svizzero.
- La Cancelleria federale verifica periodicamente se l’entità dei limiti di cui al capoverso 1 va adeguata in considerazione degli sviluppi intervenuti nell’ambito del voto elettronico.
- Nel verificare il rispetto dei limiti non si tiene conto degli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto né degli aventi diritto di voto che a causa della loro disabilità non possono esprimere il proprio voto autonomamente.
Art. 27g Aventi diritto di voto con disabilità
- La procedura di voto elettronico dev’essere concepita in modo tale da tenere conto delle esigenze degli aventi diritto di voto che a causa della loro disabilità non possono esprimere il proprio voto autonomamente.
- Nel definire i requisiti del voto elettronico la Cancelleria federale può autorizzare agevolazioni per questi aventi diritto di voto, sempreché la sicurezza non ne risulti sostanzialmente penalizzata.
Art. 27h Protezione dalle manipolazioni
- I sistemi di voto elettronico devono essere concepiti e gestiti in modo tale da impedire qualsivoglia manipolazione della volontà dei votanti. Durante l’operazione di voto devono in particolare poter essere escluse sovrimpressioni manipolatrici di tipo sistematico nell’apparecchio utilizzato per votare.
- Il voto per rappresentanza è vietato.
Art. 27i Verificabilità e controllo della plausibilità del voto elettronico
- I Cantoni provvedono affinché siano verificati la corretta elaborazione dei voti e la correttezza del risultato del voto elettronico.35
- I Cantoni controllano la plausibilità dei risultati del voto elettronico.36
- La Cancelleria federale disciplina la verificabilità e il controllo della plausibilità del voto.
- Se in sede di verifica o di controllo della plausibilità si rilevano irregolarità, deve essere possibile determinare il numero dei voti viziati o quantomeno stimare l’incidenza di tali irregolarità sul risultato del voto.
Art. 27j Affidabilità del voto elettronico
- I Cantoni devono prendere tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire che lo scrutinio possa svolgersi e concludersi correttamente.
- Devono garantire in particolare che nessun voto vada irrimediabilmente perso sino al momento dell’omologazione del risultato dello scrutinio.
Art. 27k
Art. 27kbis Impiego di un sistema gestito da terzi
- Un Cantone privo di un proprio sistema di voto elettronico può:
- consentire al proprio elettorato di partecipare per via elettronica alle votazioni e alle elezioni tramite un sistema gestito da un altro Cantone;
- far capo a un’impresa privata per lo svolgimento del voto elettronico.
- .37
Art. 27l Verifica dei sistemi e delle modalità d’esercizio
- Una verifica del sistema e delle modalità d’esercizio è necessaria:
- prima dell’impiego di un nuovo sistema;
- a ogni modifica sostanziale del sistema o delle modalità d’esercizio;
- a scadenze regolari.
- La verifica è eseguita da enti indipendenti. Questi verificano che:
- i requisiti della Cancelleria federale siano soddisfatti;
- le misure di sicurezza e il sistema di voto elettronico siano conformi allo stato della tecnica.
- La Cancelleria federale disciplina le scadenze e i dettagli della verifica e i requisiti posti agli enti indipendenti.
- Stabilisce per quali verifiche è competente la Cancelleria federale e per quali il Cantone.
Art. 27lbis Pubblicità delle informazioni sul sistema e il suo esercizio
- I Cantoni che svolgono prove rendono pubblici il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza del sistema di voto elettronico e i suoi principali processi operativi.
- Essi provvedono affinché le seguenti informazioni siano rese pubbliche:
- la documentazione concernente il sistema e il suo esercizio;
- il codice sorgente del software;
- la documentazione del processo di sviluppo;
- una prova che i programmi leggibili da una macchina siano stati elaborati a partire dal codice sorgente del software pubblicato.
- Sono fatte salve disposizioni del diritto in materia di trasparenza e di protezione dei dati.
Art. 27lter Coinvolgimento del pubblico
- La Cancelleria federale e i Cantoni che svolgono prove provvedono a coinvolgere il pubblico e le cerchie di specialisti.
- In particolare i Cantoni definiscono incentivi per la partecipazione del pubblico e delle cerchie di specialisti al miglioramento di sistemi di voto elettronico.
Art. 27m Informazione degli aventi diritto di voto e pubblicazione dei risultati del voto elettronico
- I Cantoni che svolgono prove informano in modo comprensibile gli aventi diritto di voto sull’organizzazione, la tecnica e la procedura del voto elettronico. Spiegano come affrontare eventuali problemi e come è assicurata la verificabilità.
- Tutti gli atti importanti compiuti dalle autorità nello svolgimento di uno scrutinio con il voto elettronico e la relativa documentazione devono essere accessibili a rappresentanti degli aventi diritto di voto.
- In occasione di elezioni e votazioni federali i Cantoni pubblicano i risultati dei voti espressi per via elettronica. La pubblicazione avviene in modo tale che il segreto del voto sia tutelato.
Art. 27n
Art. 27nbis
Art. 27o Ricorso a specialisti indipendenti e accompagnamento scientifico
- La Cancelleria federale e i Cantoni ricorrono a specialisti indipendenti che li sostengono nell’adempimento delle loro attività, per quanto sia opportuno e contribuisca in particolare a rafforzare la fiducia nel voto elettronico e la sua sicurezza.
- La Cancelleria federale provvede a un accompagnamento scientifico relativo alle prove e può a tal fine:
a commissionare lavori di ricerca, segnatamente nei settori delle scienze sociali e della tecnica;
b. rilevare dati concernenti l’utilizzazione del voto elettronico o farli rilevare dai Cantoni.
- La Cancelleria federale provvede affinché siano analizzate le ripercussioni delle prove del voto elettronico, segnatamente sull’evoluzione della partecipazione al voto e sulle abitudini di voto.
- Dopo ogni prova, il Cantone trasmette alla Cancelleria federale dati statistici anonimi concernenti l’utilizzazione del voto elettronico. Se rileva ulteriori dati, informa la Cancelleria federale sulle risultanze di tali dati.
Art. 27p
Art. 27q Firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali
Il Consiglio federale può autorizzare prove di firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali se sono state prese tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e la corretta attribuzione di tutte le firme nonché a escludere il pericolo di abusi mirati o sistematici.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 28 Approvazione delle disposizioni esecutive cantonali
- Le disposizioni esecutive cantonali della legislazione federale soggette a referendum vengono inoltrate alla Cancelleria federale dopo una votazione popolare o dopo la scadenza del termine di referendum; quelle che non sono soggette a referendum, dopo la loro accettazione da parte dell’autorità cantonale competente.
- Nei casi non contenziosi esse sono approvate dalla Cancelleria federale.
Art. 28a Modificazione
…38
Art. 29 Abrogazione
Sono abrogati:
- Il regolamento del 2 maggio 187939per le domande di votazione popolare su le leggi e le risoluzioni federali e di revisione della Costituzione federale;
- L’ordinanza d’esecuzione dell’8 luglio 191940della legge federale circa l’elezione del Consiglio nazionale;
- Il decreto del Consiglio federale del 10 dicembre 194541concernente la partecipazione dei militari alle votazioni ed elezioni federali, cantonali e comunali.
Art. 30 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1978.
Disposizioni finali della modifica del 27 febbraio 1997
Allegato 1a
(art. 4 cpv. 1)
Allegato 1b
(art. 4 cpv. 1)
Allegato 2
(art. 8 cpv. 1, 12 cpv. 1 e 14 cpv. 2)
Kandidaten- und Parteistimmen/Suffrages nominatifs et de parti/
Suffragi personali e di partito
Formular 2 Rückseite / Formule 2 verso / Modulo 2 retro
Formular 3 Rückseite / Formule 3 verso / Modulo 3 retro
Die Richtigkeit der Auszählung bezeugen die Stimmenzähler:
Les scrutateurs certifient l’exactitude du dépouillement:
Certificano l’esattezza del conteggio gli scrutatori:
Formular 3a Rückseite / Formule 3a verso / Modulo 3a retro
Die Richtigkeit der Auszählung bezeugen die Stimmenzähler:
Les scrutateurs certifient l’exactitude du dépouillement:
Certificano l’esattezza del conteggio gli scrutatori:
Formular 3b Rückseite / Formule 3b verso / Modulo 3b retro
Die Richtigkeit der Auszählung bezeugen die Stimmenzähler:
Les scrutateurs certifient l’exactitude du dépouillement:
Certificano l’esattezza del conteggio gli scrutatori:
Wahlkreis, Kanton
Arrondissement électoral, canton
Circondario elettorale, cantone
Protokoll
Procès-verbal
Processo verbale
Wahltag
Jour du scrutin
Giorno dell’elezione
Zahl der Stimmberechtigten:
Nombre des électeurs:
Numero degli elettori:
Formular 4 Seite 2 / Formule 4 page 2 / Modulo 4 pagina 2
Ergebnisse/Résultats/Risultati
Anmerkung: Die Summe der Kandidaten-, Zusatz- und leeren Stimmen, geteilt durch
die Zahl der vom Wahlkreis zu wählenden Vertreter, muss gleich sein der Zahl der gültigen Wahlzettel.
Remarque: Le total des suffrages nominatifs, des suffrages complémentaires et des suffrages blancs doit, divisé par le nombre des députés à élire dans l’arrondissement, être égal au
nombre des bulletins valables.
Avvertenza: Il totale dei suffragi personali, dei suffragi di complemento e dei suffragi
in bianco diviso per il numero dei deputati da eleggere nel circondario, dev’essere uguale al numero delle schede valide.
Formular 4 Seite 3 / Formule 4 page 3 / Modulo 4 pagina 3
Bemerkungen/Allfällige Entscheide
Remarques/Décisions éventuelles
Osservazioni/Eventuali decisioni
Die Richtigkeit des vorstehenden Protokolls bezeugt
Certifient l’exactitude du procès-verbal ci-dessus
Certificano l’esattezza del presente processo verbale
Wahlkreis, Kanton
Arrondissement électoral, canton
Circondario elettorale, cantone
Protokoll
Procès-verbal
Processo verbale
Wahltag
Jour du scrutin
Giorno dell’elezione
Zahl der Stimmberechtigten:
Nombre des électeurs:
Numero degli elettori:
Zahl der Stimmenden
Nombre des votants
Zahl der leeren Wahlzettel
Nombre des bulletins blancs
Zahl der ungültigen Wahlzettel
Nombre des bulletins nuls
Zahl der gültigen Wahlzettel
Nombre des bulletins valables
Formular 5 Seite 2 / Formule 5 page 2 / Modulo 5 pagina 2
A. Gesamtstimmenzahlen/Totaux des suffrages/Totali dei suffragi
Formular 5 Seite 3 / Formule 5 page 3 / Modulo 5 pagina 3
Bestimmung der Verteilungszahl/Détermination de quotient provisoire/Determinazione del quoziente provvisorio
Verteilungszahl/Quotient provisoire/Quoziente provvisorio
Anmerkung: Die Gesamtzahl der Parteistimmen aller Listen (Kandidaten- und Zusatzstimmen) wird durch die um 1 vermehrte Zahl der im Wahlkreis zu
wählenden Vertreter (Mandate) geteilt. Die nächsthöhere ganze Zahl, die auf den so erhaltenen Quotienten folgt, gilt als Verteilungszahl.
Remarque: Le nombre total des suffrages de parti de toutes les listes (suffrages nominatifs et suffrages complémentaires) est divisé par le nombre plus un des
députés à élire dans l’arrondissement (mandats). Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu constitue le quotient provisoire.
Avvertenza: Il numero totale dei voti di partito di tutte le liste (suffragi personali e suffragi di complemento) viene diviso per il numero dei deputati da eleggersi
nel circondario aumentati di uno. Il numero intiero immediatamente superiore al quoziente cosí ottenuto costituisce il quoziente elettorale provvisorio.
Bemerkungen/Remarques/Osservazioni
B.
Verteilung der Sitze auf die einzelnen Listen oder Listengruppen bei verbundenen Listen
Répartition des sièges entre les différentes listes ou groupes de listes, s’il s’agit de listes conjointes
Ripartizione dei seggi tra le diverse liste o i gruppi di liste, se si tratta di liste congiunte
Erste Verteilung/Première répartition/Prima ripartizione
Formular 5a Seite 1 unten / Formule 5a page 1 en bas / Modulo 5a pagina 1 in basso
Zweite Verteilung/Deuxième répartition/Seconda ripartizione
Den höchsten Quotienten zeigt die Liste ., Listengruppe ., die infolgedessen einen weitern Sitz, somit . Sitze erhält.
La liste ., le groupe de listes ., accuse le quotient le plus élevé; en conséquence, elle/il obtient un nouveau siège, soit . députés en tout.
La lista no ., il gruppo di liste ., ha il quoziente maggiore; essa/o ottiene quindi un nuovo seggio, cioè . seggi in tutto.
Formular 5a Seite 2 oben / Formule 5a page 2 en haut / Modulo 5a pagina 2 in alto
Dritte Verteilung/Troisième répartition/Terza ripartizione
Den höchsten Quotienten zeigt die Liste ., Listengruppe ., die infolgedessen einen weitern Sitz, somit . Sitze erhält.
La liste ., le groupe de listes ., accuse le quotient le plus élevé; en conséquence, elle/il obtient un nouveau siège, soit . députés en tout.
La lista no ., il gruppo di liste ., ha il quoziente maggiore; essa/o ottiene quindi un nuovo seggio, cioè . seggi in tutto.
Formular 5a Seite 2 unten / Formule 5a page 2 en bas / Modulo 5a pagina 2 in basso
Vierte Verteilung/Quatrième répartition/Quarta ripartizione
Den höchsten Quotienten zeigt die Liste ., Listengruppe ., die infolgedessen einen weitern Sitz, somit . Sitze erhält.
La liste ., le groupe de listes ., accuse le quotient le plus élevé; en conséquence, elle/il obtient un nouveau siège, soit . députés en tout.
La lista no ., il gruppo di liste ., ha il quoziente maggiore; essa/o ottiene quindi un nuovo seggio, cioè . seggi in tutto.
Formular 5a Seite 3 oben / Formule 5a page 3 en haut / Modulo 5a pagina 3 in alto
C.
Verteilung der Sitze innerhalb der verbundenen Listen
Répartition des sièges entre les listes conjointes
Ripartizione dei seggi tra le liste congiunte
Bestimmung der Verteilungszahl/Détermination du quotient provisoire/Determinazione del quoziente provvisorio
Verteilungszahl/Quotient provisoire/Quoziente provvisorio
Anmerkung: Die Gesamtstimmenzahl der Listengruppe wird durch die um 1 vermehrte Zahl der von der Listengruppe erworbenen Sitze geteilt. Die nächsthöhere ganze Zahl, die auf den so erhaltenen Quotienten folgt, gilt als Verteilungszahl für die Listengruppe.
Remarque: Le nombre total des suffrages du groupe de listes est divisé par le nombre plus un des sièges obtenus par le groupe de listes. Le nombre immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu constitue le quotient provisoire pour le groupe de listes.
Avvertenza: Il numero totale dei suffragi del gruppo di liste viene diviso per il numero dei seggi ottenuti dal gruppo di liste aumentato di uno. Il numero intero
immediatamente superiore al quoziente cosí ottenuto costituisce il quoziente provvisorio per il gruppo di liste.
Formular 5a Seite 3 unten / Formule 5a page 3 en bas / Modulo 5a pagina 3 in basso
Erste Verteilung/Première répartition/Prima ripartizione
Zweite Verteilung/Deuxième répartition/Seconda ripartizione
Den höchsten Quotienten zeigt die Liste ., die infolgedessen einen weitern Sitz, somit . Sitze erhält.
La liste . accuse le quotient le plus élevé; en conséquence, elle obtient un nouveau siège, soit . députés en tout.
La lista no . ha il quoziente maggiore; essa ottiene quindi un nuovo seggio, cioè . seggi in tutto.
Gewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl:
Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:
Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:
Nicht gewählt sind die Kandidaten:
Ne sont pas élus les candidats suivants:
Non sono eletti i seguenti candidati:
Formular 5b Seite 2 / Formule 5b page 2 / Modulo 5b pagina 2
Gewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl:
Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:
Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:
Nicht gewählt sind die Kandidaten:
Ne sont pas élus les candidats suivants:
Non sono eletti i seguenti candidati:
Formular 5b Seite 3 / Formule 5b page 3 / Modulo 5b pagina 3
Gewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl:
Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:
Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:
Nicht gewählt sind die Kandidaten:
Ne sont pas élus les candidats suivants:
Non sono eletti i seguenti candidati:
Formular 5b Seite 4 / Formule 5b page 4 / Modulo 5b pagina 4
Gewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl:
Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:
Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:
Nicht gewählt sind die Kandidaten:
Ne sont pas élus les candidats suivants:
Non sono eletti i seguenti candidati:
Bemerkungen/Remarques/Osservazioni:
Allegato 3a
(art. 8b cpv. 1)
Allegato 3b
(art. 8e cpv. 1)
Allegato 4a
(art. 25 cpv. 1bislett. a)Formular/Formule/ModuloEidgenössische Volksinitiative «…»/Initiative populaire fédérale «…»/Iniziativa popolare federale «…»Erklärung des unbedingten Rückzugs/Déclaration de retrait inconditionnel/Dichiarazione di ritiro incondizionatoDie unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger sind Mitglieder des rückzugsberechtigten Urheberkomitees der eidgenössischen Volks-initiative «…» (vgl. BBl …) und bilden darin die absolute Mehrheit seiner derzeit noch stimmberechtigten Personen. Sie erklären gestützt auf die Artikel 68 Absatz 1 Buchstaben c und e sowie 73 und 74 des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte (SR161.1 ), dass sie die eidgenössische Volksinitiative «…» hiermit rechtsgültig, unwiderruflich und vorbehaltlos zurückziehen:Les électeurs et les électrices suisses soussignés sont membres du comité d’initiative autorisé à retirer l’initiative populaire fédérale «…» (cf. FF …). Ils constituent la majorité absolue des membres dudit comité ayant aujourd’hui encore le droit de vote. Ils déclarent, en application des art. 68, al. 1, let. c et e, 73 et 74 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS161.1 ), retirer de manière irrévocable, comme le droit les y autorise et sans condition aucune l’initiative populaire fédérale «…»:I cittadini svizzeri sottoscritti sono membri del comitato promotore autorizzato a ritirare l’iniziativa popolare federale «…» (cfr. FF …). Costituiscono la maggioranza assoluta dei membri di detto comitato aventi ancora diritto di voto. In virtù degli articoli 68 capoverso 1 lettera c ed e nonché 73 e 74 della legge federale sui diritti politici (RS161.1 ), dichiarano di ritirare validamente, definitivamente e senza riserve l’iniziativa popolare federale «…»:
Allegato 4b
(art. 25 cpv. 1bislett. b)Formular/Formule/ModuloEidgenössische Volksinitiative «…»/Initiative populaire fédérale «…»/Iniziativa popolare federale «…».Erklärung/Déclaration/Dichiarazione a. des bedingten Rückzugs zugunsten des indirekten Gegenvorschlags gemäss dem Bundesgesetz vom … über …/de retrait conditionnel en faveur du contre-projet indirect élaboré sous la forme de la loi fédérale du … sur …/di ritiro condizionato a favore del controprogetto indiretto secondo la legge federale del … …; oder/ou/o
b. des unbedingten Rückzugs/de retrait inconditionnel/di ritiro incondizionato Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger sind Mitglieder des rückzugsberechtigten Urheberkomitees der eidgenössischen Volks-initiative «…» (vgl. BBl …) und haben davon Kenntnis genommen, dass die eidgenössischen Räte als indirekten Gegenvorschlag zur genannten Volksinitiative das Bundesgesetz vom … über … verabschiedet haben (vgl. BBl …). Sie erklären gestützt auf die Artikel 68 Absatz 1 Buchstaben c und e sowie 73 und 73a des Bun-desgesetzes vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte (SR161.1 ) mit ihrer Unterschrift, dass sie die eidgenössische Volksinitiative «…» rechtsgültig, unwiderruflich und ohne jeden weiteren Vorbehalt wie folgt zurückziehen:Les électeurs et les électrices suisses soussignés sont membres du comité d’initiative autorisé à retirer l’initiative populaire fédérale «…» (cf. FF …). Ils ont pris acte du fait que l’Assemblée fédérale a adopté la loi fédérale du … sur … (cf. FF …) au titre de contre-projet indirect à ladite initiative. Par leur signature, ils déclarent, en application des art. 68, al. 1, let. c et e, 73 et 73a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS161.1 ), retirer de manière irrévocable, comme le droit les y autorise et sans autre condition l’initiative populaire fédérale «…», comme indiqué ci-après:I cittadini svizzeri sottoscritti sono membri del comitato promotore autorizzato a ritirare l’iniziativa popolare federale «…» (cfr. FF …) e hanno preso atto del fatto che le Camere federali hanno adottato, quale controprogetto indiretto all’iniziativa, la legge federale del … … (cfr. FF …). In virtù degli articoli 68 capoverso 1 lettera c ed e nonché 73 e 73a della legge federale sui diritti politici (RS161.1 ), dichiarano di ritirare validamente, definitivamente e senza ulteriori riserve l’iniziativa popolare federale «…», come indicato qui di seguito: