del 13 dicembre 2002 (Stato 1° gennaio 2003)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 76a capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 19761
sui diritti politici (LDP);
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 20022,
decreta:
Art. 1 Registro dei partiti
- La Cancelleria federale tiene un registro dei partiti.
- Il registro può essere consultato via Internet o presso la sede della Cancelleria federale. La Cancelleria federale tiene a disposizione per consultazione anche i documenti di registrazione che le sono stati inoltrati in forma cartacea.
Art. 2 Partiti politici
È considerata partito politico ai sensi dell’articolo 76a LDP l’associazione che, in virtù dei suoi statuti, persegue principalmente fini politici.
Art. 3 Domanda di iscrizione nel registro dei partiti
- Il partito che intende farsi registrare inoltra alla Cancelleria federale, in forma elettronica o cartacea, il modulo di domanda secondo l’allegato e un esemplare degli statuti vigenti.
- La Cancelleria federale mette gratuitamente a disposizione il modulo in forma elettronica e cartacea.
Art. 4 Modifiche
- Ogni partito registrato comunica senza indugio alla Cancelleria federale qualsiasi modifica dei suoi statuti, del suo nome e della sua sede nonché del nome e dell’indirizzo delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello federale.
- La Cancelleria federale registra le modifiche entro 60 giorni.
- I partiti registrati che non adempiono all’obbligo di comunicare le eventuali modifiche entro il 1° maggio dell’anno delle elezioni perdono il diritto alle agevolazioni amministrative di cui all’articolo 24 capoversi 3 e 4 LDP.
Art. 5 Radiazione dal registro
- La Cancelleria federale radia d’ufficio dal registro il partito che:
- cambia il proprio nome senza comunicarglielo;
- non dispone più della rappresentanza parlamentare minima di cui all’articolo 76a capoverso 1 LDP.
- Prima di procedere alla radiazione, la Cancelleria federale sente le persone preposte alla presidenza o alla gestione del partito a livello federale i cui nomi le sono stati comunicati conformemente alla presenta ordinanza.
Art. 6 Diritto transitorio
In occasione dell’elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 19 ottobre 2003, i partiti che soddisfano le esigenze legali e hanno presentato regolare domanda di registrazione alla Cancelleria federale entro il 1° marzo 2003 possono beneficiare delle agevolazioni amministrative di cui all’articolo 24 capoversi 3 e 4 LDP.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore il 1° gennaio 2003.
(art. 3 cpv. 1)
Anmeldung zum Eintrag ins Parteienregister des Bundes
Demande d’enregistrement dans le registre fédéral des partis politiques
Domanda di iscrizione nel registro federale dei partiti
Die nachstehend unterzeichnenden Personen sind zur Meldung berechtigt und haben für die angemeldete Partei rechtsgültig von den Rechtsfolgen unterlassener Mutationsmeldungen Kenntnis genommen.
Les personnes soussignées sont autorisées à déposer la demande d’enregistrement et à annoncer toute modification ultérieure; elles déclarent avoir pris connaissance, au nom et pour le compte de leur part, des conséquences juridiques pour lui de l’omission de l’annonce de toute modification ultérieure.
I firmatari qui appresso sono autorizzati a presentare la domanda di registrazione e a comunicare le eventuali modifiche; hanno preso atto, in modo vincolante per il loro partito, delle conseguenze giuridiche della mancata comunicazione di modifiche.