170.32•Legge federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali
170.32LRespFederal Act1 gen 1959
(Legge sulla responsabilità, LResp1)
del 14 marzo 1958 (Stato 15 giugno 2025)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 146 della Costituzione federale2;3^
^visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 19564,
decreta:
L’autorità competente può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha consentito all’atto dannoso o se circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare o a peggiorare il danno.
La Confederazione, ove abbia risarcito il danno, ha regresso, anche dopo la cessazione del rapporto d’impiego, contro il funzionario che con intenzione o per grave negligenza l’ha cagionato.
Il funzionario risponde verso la Confederazione dei danni che direttamente le ha cagionato, mancando con intenzione o per grave negligenza ai doveri di servizio.
In un procedimento per responsabilità, non può essere riesaminata la legittimità di provvedimenti, decisioni e sentenze cresciuti in giudicato.
Se vi è contestazione quanto alla necessità del permesso, la decisione spetta alle commissioni competenti per il permesso medesimo.
Per la responsabilità disciplinare delle persone assoggettate alla presente legge, valgono le disposizioni speciali applicabili alle medesime.
L’autorità federale competente pronuncia con decisione formale sulle pretese litigiose avanzate da terzi contro la Confederazione e su quelle della Confederazione nei confronti di un Cantone. L’articolo 10 capoverso 1 è applicabile per analogia.
Il diritto di regresso della Confederazione contro un funzionario si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dall’accertamento con forza di giudicato della responsabilità della Confederazione, ma comunque nel termine di dieci anni o, in caso di morte di una persona o di lesione corporale, nel termine di 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.
Il Consiglio federale stabilisce la data in cui la presente legge entra in vigore.
A contare dall’entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni a essa contrarie, in particolare:
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 195945
(art. 19b cpv. 2)
Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:
Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:
Abbreviazione introdotta dalla cifra II n. 1 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). ↩
RS 101 ↩
Nuovo testo giusta la cifra 1 dell’all. alla LF 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell’immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4627;FF 2010 64976537). ↩
FF 1956 I 1420 ↩
Nuovo testo giusta in n. 2 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 2133; FFFF 2001 3764). ↩
Abrogata dalla cifra II n. 2 dell’all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, con effetto dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3543;FF 2001 30974867). ↩
Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197;FF 2001 3764). ↩
Introdotta dalla cifra II n. 1 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). ↩
Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell’all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3543;FF 2001 30974867). ↩
[CS 1 148;RU 1962 831art. 60 cpv. 2, 1977 2249I 121, 1987 226, 2000 273all. n. 1414, 2003 2133all. n. 3.RU 2003 3543all. cifra I n. 1] ↩
Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 901). ↩
Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 901). ↩
Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778;FF 1982 II 628). ↩
RS 220 ↩
Nuovo testo del per. giusta il n. 8 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197;FF 2001 3764). ↩
RS 173.110 ↩
Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). ↩
RS 321.0 ↩
[CS 3 433;RU 1951 435cifra II, 1968 228cifra III.RU 1979 1059art. 219]. Ora: Procedura penale militare del 23 mar. 1979 (RS 322.1 ). ↩
RS 171.10 ↩
RS 311.0 ↩
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. della LF del 30 apr. 1997 sulle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2452;FF 1996 III 1141). ↩
Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell’immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4627;FF 2010 64976537). ↩
Nuovo testo del per. 2 e 3 giusta il n. 1 dell’all. alla LF 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell’immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4627;FF 2010 64976537). ↩
Introdotta dalla cifra II n. 1 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). ↩
Introdotta dalla cifra II n. 1 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). ↩
Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197;FF 2001 3764). ↩
Nuova espr. giusta l’appendice n. 1 della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 10 lug. 1987 (RU 1987 932;FF 1986 II 189). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197;FF 2001 3764). ↩
Introdotto dal n. 2 dell’all. della LF dell’8 ott. 1999 (RU 2000 273; FF 1999 41784961). Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). ↩
Abrogato dalla cifra II n. 2 dell’all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881;FF 2006 989). ↩
Vedi ora l’art. 7. ↩
RS 311.0 ↩
Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597;FF 2005 2183, 2007 2457). ↩
Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288;FF 1991 II 413). Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale n vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197;FF 2001 3764). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 3 del DF del 19 mar. 2025 he approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347;FF 2020 7005). ↩
Introdotto dall’all. 1 n. 3 del DF del 19 mar. 2025 he approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347;FF 2020 7005). ↩
RS 220 ↩
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343;FF 2014 211). ↩
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343;FF 2014 211). ↩
Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288337art. 2 cpv. 1;FF 1991 II 413). ↩
[CS 1 431] ↩
[CS 7 689, 8 273 art. 128 n. 3,RU 1997 2452art. 69 n. 1.RU 1961 17art. 19 lett. b] ↩
[CS 1 453;RU 1958 1489, 1997 2465, 2000 4111853, 2001 8942197 3292.RU 2008 3437cifra I n. 1]. ↩
DCF del 18 lug. 1958. ↩
RS 0.362.31 ↩
RS 0.362.1 ↩
RS 0.362.11 ↩
RS 0.362.32 ↩
RS 0.362.33 ↩
RS 0.362.311 ↩
RS 0.142.392.68 ↩
RS 0.362.32 ↩
RS 0.142.393.141 ↩
RS 0.142.395.141 ↩
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