Ordinanza sull’organizzazione dell’Istituto federale della proprietà intellettuale

172.010.311OIPIFederal Council Ordinance1 gen 1996

(OIPI)

del 25 ottobre 1995 (Stato 1° ottobre 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 24 marzo 19951sullo statuto e sui compiti
dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI),

ordina:

Art. 1 Nomina degli organi

(art. 3 LIPI)

  1. Il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente del Consiglio d’Istituto secondo l’articolo 8j capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19982sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. La durata del mandato è di quattro anni; la rielezione è possibile per un massimo di due ulteriori mandati. Il Consiglio federale può revocare il mandato dei membri del Consiglio d’Istituto per motivi gravi.3
  2. L’organo di revisione è nominato per un periodo indeterminato. Può essere revocato in qualsiasi momento.
  3. Il direttore è nominato per un periodo indeterminato. Può essere revocato in qualsiasi momento; sono salve le convenzioni di diritto del lavoro con l’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI)4.
Art. 2 Indennità agli organi
  1. Il Consiglio d’Istituto fissa l’ammontare delle indennità ai suoi membri in base all’importo globale stabilito dal Consiglio federale.5
  2. L’organo di revisione è indennizzato in funzione del lavoro fornito.
  3. I costi sono a carico dell’IPI.
Art. 3 Consiglio d’Istituto

(art. 4 LIPI)

  1. Il Consiglio d’Istituto è decisionale se sono presenti almeno cinque membri. Esso decide a maggioranza semplice; in caso di parità, decide il voto del presidente. 1bis. I membri del Consiglio d’Istituto tutelano gli interessi dell’IPI. In caso di conflitti d’interesse, il Consiglio d’Istituto adotta le misure necessarie per la tutela degli interessi dell’IPI. La persona interessata deve ricusarsi durante la delibera sulle relative misure.6
  2. Il Consiglio d’Istituto si riunisce almeno due volte l’anno per approvare il rapporto di gestione e il conto d’esercizio come anche per approvare il preventivo. Possono essere convocate altre sedute:
    1. dal presidente;
    2. da tre membri dell’IPI;
    3. dalla direzione dell’IPI.
  3. La direzione partecipa alle sedute del Consiglio d’Istituto con voto consultivo; per affari relativi alla sua composizione (art. 4 cpv. 4 LIPI) ha diritto di proposta. Il Consiglio d’Istituto può riunirsi anche senza i membri della direzione.
Art. 3a Organo di revisione

(art. 6 LIPI) Le disposizioni del diritto delle società anonime relative alla revisione ordinaria si applicano per analogia all’indipendenza e ai compiti dell’organo di revisione.

Art. 4 Gestione

(art. 7 LIPI)

  1. Le sedute della direzione sono convocate dal direttore; ciascun membro della direzione può chiedere la convocazione di altre sedute.
  2. Nei casi di cui all’articolo 5 capoverso 1 LIPI decide il direttore; gli altri membri della direzione hanno voto consultivo.
  3. Negli altri casi decide la direzione a maggioranza semplice; essa è decisionale se almeno la metà dei suoi membri è presente. In caso di parità decide il voto del direttore.
  4. Il rapporto di gestione espone l’andamento degli affari nonché la situazione economica e finanziaria dell’IPI. Il conto d’esercizio si compone del conto economico, del bilancio e dell’allegato.7
Art. 4a Vigilanza

(art. 9 LIPI)

  1. Il rapporto sull’attività dell’IPI secondo l’articolo 5 capoverso 2 LIPI illustra in particolare il raggiungimento degli obiettivi della legislatura e di quelli annuali del Consiglio federale nel settore di competenza dell’IPI, nonché la situazione del personale dell’IPI.
  2. Contiene inoltre una sezione speciale dedicata all’esito del controllo effettuato dall’organo di revisione e all’approvazione del rapporto di gestione e dei conti annuali da parte del Consiglio d’Istituto.
  3. Deve essere sottoposto al Consiglio federale per approvazione con la proposta di sgravare il Consiglio d’Istituto.
Art. 5 Tesoreria

(art. 11 LIPI)

  1. Il traffico dei pagamenti tra l’IPI e la Confederazione come anche gli investimenti di denaro presso la Confederazione o i prestiti concessi dalla Confederazione avvengono tramite conto corrente presso l’Amministrazione federale delle finanze.
  2. Le condizioni sono fissate di comune accordo tra l’Amministrazione federale delle finanze e l’IPI.
Art. 5a Rimunerazioni per prestazioni di servizi

(art. 14 LIPI)

  1. Le rimunerazioni per prestazioni di servizi fornite sulla base del diritto privato (art. 2 cpv. 1 lett. g LIPI) devono coprire almeno tutti i costi.
  2. La contabilità dell’IPI deve evidenziare le spese e i ricavi delle singole prestazioni di servizi.
Art. 6 Facoltà di firma
  1. Il direttore designa le persone autorizzate a firmare in virtù della sovranità; ne è fatta comunicazione al dipartimento competente.
  2. La direzione designa le persone autorizzate a firmare nell’ambito del diritto privato. I loro nomi sono iscritti nel registro di commercio e pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Modifica del diritto previgente

8

Footnotes

  1. RS 172.010.31

  2. RS 172.010.1

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3867).

  4. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  5. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4159).

  6. Introdotto dal n. I dell’O del 1° set. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3867).

  7. Introdotto dal n. I dell’O del 1° set. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3867).

  8. Le mod. possono essere consultate allaRU 1995 5057.

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