(CAIGP)
del 13 dicembre 2024 (Stato 1° luglio 2025)
I Cantoni Basilea-Città, Glarona, Argovia, Grigioni, Vallese, Sciaffusa, Svitto, Lucerna, Uri, San‑Gallo, Berna, Turgovia, Zurigo, Ginevra, Basilea‑Campagna, Zugo, Neuchâtel, Appenzello Esterno, Giura e Ticino,
rappresentati dai direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia,
e la Confederazione,
rappresentata dal capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
al fine di promuovere la digitalizzazione della giustizia penale in Svizzera, fornendo alle parti coinvolte e ai partner della filiera della giustizia penale servizi il cui effetto si esplica principalmente nelle interfacce tra le autorità, ma che potranno anche interessare settori di attività in seno alle autorità e con partner esterni,
– sostengono e conducono l’attuazione cooperativa della trasformazione digitale nella giustizia penale attraverso un flusso di dati e di documenti continuo e senza discontinuità dei sistemi di trasmissione;
– mettono a disposizione standard per lo scambio di dati e di documenti tra i sistemi informatici delle autorità;
– promuovono le innovazioni, il trasferimento di conoscenze nonché il coordinamento di progetti;
– sostengono la creazione e il proseguimento di alleanze tra la Confederazione, i Cantoni e ulteriori parti coinvolte per istituire e utilizzare i servizi congiuntamente;
– consentono in questo modo alle autorità un’utilizzazione parsimoniosa dei loro mezzi;
nell’intento di garantire in tale contesto la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni,
concludono la seguente convenzione in virtù dell’articolo 48 della Costituzione federale1.
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto della convenzione
- La presente convenzione disciplinala collaborazione nel campo dell’informatica nella giustizia penale tra i Cantoni Parte e tra questi Cantoni e i servizi federali coinvolti.
- Essa disciplina in particolare la costituzione e il funzionamento della corporazione «AIGP Svizzera».
Art. 2 Principi della collaborazione
- Le Parti alla presente convenzione (di seguito: Parti) intendono, in collaborazione con tutti i partner e le parti coinvolte, cooperare in tutti gli ambiti della giustizia penale nonché armonizzare e uniformare in modo coordinato il flusso delle informazioni e dei documenti. A tal fine, AIGP Svizzera potrà far sviluppare, far mettere a disposizione o far gestire servizi (prestazioni e prodotti) nell’interesse degli enti pubblici coinvolti.
- AIGP Svizzera e le Parti provvedono a informarsi e a coordinare reciprocamente le loro attività, in particolare per quanto concerne lo scambio di dati, l’acquisto, la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni. A tal fine, si adoperano in particolare affinché le loro autorità, a tutti i livelli, e gli organi di AIGP Svizzera:
- si informino tempestivamente sui progetti in corso o programmati;
- esaminino la rilevanza dei progetti in corso o programmati per le attività di AIGP Svizzera, della Confederazione e dei Cantoni.
- AIGP Svizzera garantisce che i lavori siano coordinati con gli altri progetti e tengano conto delle strategie sovraordinate. A tal fine, AIGP Svizzera coordina i suoi lavori segnatamente con quelli della corporazione di diritto pubblico «Justitia.Swiss».
Sezione 2: Corporazione AIGP Svizzera
Art. 3 Forma giuridica e scopo
- AIGP Svizzera è una corporazione di diritto pubblico con propria personalità giuridica e sede nella città di Berna.
- Essa ha lo scopo di digitalizzare, definire congiuntamente e mettere a disposizione servizi per le autorità coinvolte e per i partner interessati.
- L’ambito di attività di AIGP Svizzera comprende in particolare:
- la messa a disposizione e l’ulteriore sviluppo di standard informatici per lo scambio di dati e di documenti;
- la messa a disposizione e l’ulteriore sviluppo di strumenti e conoscenze specialistiche per la gestione, l’attuazione e il monitoraggio di progetti;
- la messa a disposizione e l’ulteriore sviluppo di panoramiche o mappe delle attività di digitalizzazione;
- la promozione di alleanze nonché il coordinamento tra i gruppi d’interesse coinvolti nello sviluppo, nella messa a disposizione o nella garanzia operativa di soluzioni informatiche;
- la fornitura di servizi di consulenza in materia di trasformazione digitale;
- l’esecuzione di acquisti pubblici;
- i lavori preparatori di ogni genere in vista dell’avvio di un progetto concreto da parte dell’organizzazione competente al di fuori di AIGP Svizzera;
- la gestione dell’innovazione;
- l’aggiornamento di un catalogo di servizi.
Art. 4 Beneficiari di servizi
- AIGP Svizzera fornisce i propri servizi principalmente alle Parti. Le prestazioni possono essere destinate all’insieme delle Parti, oppure a un raggruppamento di più Parti in un’alleanza, senza che debbano parteciparvi tutte.
- Le prestazioni di AIGP Svizzera sono rese disponibili segnatamente alle autorità di polizia, ai ministeri pubblici, ai tribunali e alle autorità di esecuzione delle sanzioni penali a livello cantonale e federale nonché ai loro partner.
- AIGP Svizzera può, sulla base di convenzioni, rendere disponibili i suoi servizi ad altri utenti, ossia:
- a enti pubblici svizzeri e alle loro organizzazioni comuni;
- alle unità amministrative decentralizzate degli enti pubblici di cui alla lettera a nonché a privati che contribuiscono all’adempimento di compiti delle autorità penali o ai quali sono delegati compiti pubblici in questo ambito, sempre che tali prodotti siano necessari all’adempimento dei loro compiti legali;
- a beneficiari diversi da quelli menzionati alle lettere a e b se l’Assemblea ha deciso di avviare trattative per concludere una convenzione.
- AIGP Svizzera persegue soltanto interessi pubblici a beneficio degli enti pubblici.
- Essa può cooperare con organizzazioni estere che perseguono uno scopo analogo.
Art. 5 Organi
Gli organi di AIGP Svizzera sono:
- l’Assemblea;
- il Comitato;
- la Direzione;
- l’organo di revisione.
Art. 6 Rapporti tra gli organi
- L’Assemblea esercita la vigilanza sul Comitato e l’alta vigilanza sulla Direzione.
- Il Comitato esercita la vigilanza sulla Direzione. Se il Comitato costituisce una Commissione, i membri di quest’ultima devono ricusarsi in occasione delle decisioni in materia di vigilanza.
- Ogni organo di vigilanza può in particolare:
- incaricare gli organi subordinati di svolgere lavori preparatori in vista dell’adempimento dei suoi compiti;
- impartire agli organi subordinati istruzioni sull’adempimento dei loro compiti.
- L’organo sottoposto a vigilanza può presentare proposte al proprio organo di vigilanza.
- Il Comitato prepara gli affari dell’Assemblea e procede alla sua convocazione.
- L’organo di revisione è indipendente dagli altri organi.
Art. 7 Assemblea
- L’Assemblea è l’organo supremo di AIGP Svizzera.
- Essa è costituita:
- dai direttori dei dipartimenti di giustizia e polizia dei Cantoni Parte. Questi Cantoni possono designare di loro iniziativa un rappresentante delle autorità giudiziarie in qualità di membro dell’Assemblea. Ciascun Cantone dispone di due voti;
- dal capo del DFGP; nonché
- dal procuratore generale della Confederazione.
- Il presidente del Comitato nonché il direttore possono partecipare all’Assemblea. Se non è membro dell’Assemblea secondo il capoverso 2, il presidente del Comitato non ha diritto di voto.
- L’Assemblea svolge i seguenti compiti intrasmissibili:
a. elezione e revoca:
1. del suo presidente e del suo vicepresidente,
2. del presidente del Comitato nonché del suo supplente,
3. dell’organo di revisione;
b. approvazione del catalogo di servizi e dei servizi supplementari nonché del piano finanziario e del conto annuale;
c. discarico dei membri del Comitato e del direttore;
d. decisioni su questioni per le quali è competente in virtù della presente convenzione;
e. adozione del regolamento interno e del regolamento finanziario.
Art. 8 Comitato
- Il Comitato è l’organo di direzione strategica di AIGP Svizzera.
- Esso è costituito:
- da un membro della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) di un Cantone Parte;
- dal segretario generale della CDDGP;
- da tre rappresentanti della Conferenza svizzera dei Ministeri pubblici (CMP);
- da tre rappresentanti della Conferenza dei direttori dei servizi penitenziari cantonali (CDSPC);
- da due rappresentanti della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS);
- da un rappresentante dell’Associazione svizzera dei magistrati (ASM);
- da un rappresentante del DFGP;
- da un rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione;
- da un rappresentante della corporazione di diritto pubblico Justitia.Swiss.
- Il direttore partecipa alle sedute del Comitato senza diritto di voto. Il Comitato può invitare altre persone senza diritto di voto.
- I direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia di Cantoni Parte eleggono i membri cantonali del Comitato secondo il capoverso 2 lettere a, c, d ed e. Il capo del DFGP designa il rappresentante del DFGP. Il procuratore generale della Confederazione designa il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione. L’Associazione svizzera dei magistrati e Justitia.Swiss designano ognuna il proprio rappresentante.
- Nella composizione del Comitato devono essere adeguatamente considerate le diverse regioni del Paese e le regioni linguistiche.
- Il presidente del Comitato e il suo supplente devono essere membri del Comitato.
- I membri del Comitato di cui alle lettere a e c–i sono eletti per quattro anni. È ammessa la rielezione.
- Il Comitato svolge i seguenti compiti:
- direzione strategica della corporazione;
- elaborazione del budget, della pianificazione finanziaria, della contabilità nonché definizione del mandato dell’organo di revisione;
- aggiornamento del catalogo di servizi e proposta all’Assemblea per la sua adozione;
- nomina e revoca del direttore nonché determinazione del suo diritto di firma;
- vigilanza sulla Direzione;
- stesura del rapporto d’attività, preparazione delle sedute dell’Assemblea ed esecuzione delle decisioni di quest’ultima;
- autorizzazione a istituire gruppi di conduzione di progetto, gruppi specialistici e gruppi di lavoro conformemente all’articolo 11.
- Il Comitato può formare una Commissione composta dal presidente e da due altri membri del Comitato. La Commissione funge da primo interlocutore per la Direzione e prepara le decisioni da sottoporre al Comitato. Quest’ultimo può inoltre affidare alla Commissione i compiti di cui al capoverso 8 lettere e e g.
Art. 9 Direzione
- La Direzione è competente per l’attuazione delle decisioni degli organi superiori. Essa è presieduta da un direttore.
- La Direzione è competente per tutti gli affari che non sono assegnati a un altro organo.
- Il direttore è subordinato al presidente del Comitato.
- Il direttore rappresenta la corporazione all’esterno ed è responsabile della condotta operativa. Riferisce periodicamente per scritto a tutte le Parti in merito alle prestazioni concretamente fornite.
- Il direttore dispone di collaboratori.
- Il direttore nonché il resto del personale sono impiegati da AIGP Svizzera con un contratto di lavoro.
Art. 10 Organo di revisione
- L’organo di revisione effettua una revisione ordinaria applicando, per analogia, le pertinenti disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO)2.
- Esso è eletto dall’Assemblea.
- Se possibile, viene eletta l’autorità di controllo delle finanze di una delle Parti.
- L’organo di revisione è designato secondo l’articolo 730a capoverso 1 CO. È ammessa un’unica rielezione.
Art. 11 Gruppi di conduzione di progetto, gruppi specialistici e gruppi di lavoro
- Se necessario e fatta salva l’approvazione del Comitato o, eventualmente, della Commissione, il direttore può istituire gruppi di conduzione di progetto, gruppi specialistici e gruppi di lavoro segnatamente per monitorare alcuni servizi di AIGP Svizzera.
- Egli elegge i membri dei gruppi di conduzione di progetto, dei gruppi specialistici e dei gruppi di lavoro su proposta dei beneficiari di servizi.
- I gruppi di conduzione di progetto, i gruppi specialistici e i gruppi di lavoro si compongono di esperti. Questi ultimi sono messi a disposizione dai beneficiari di servizi. Se necessario, possono essere coinvolti ulteriori esperti.
Art. 12 Diritto di voto in seno all’Assemblea e al Comitato
- Secondo l’articolo 7 ogni Cantone dispone di due voti nell’Assemblea. I Cantoni hanno la competenza di assegnare uno dei loro due voti a un rappresentante di un’autorità giudiziaria cantonale. Il capo del DFGP e il procuratore generale della Confederazione dispongono di un voto ciascuno.
- Nel Comitato ogni membro dispone di un voto.
- Nelle decisioni dell’Assemblea relative a un servizio, hanno diritto di votare soltanto i membri i cui enti pubblici partecipano a questo servizio.
- Nelle decisioni dell’Assemblea o del Comitato relative ai servizi ai quali la Confederazione non partecipa, in tutti gli organi i suoi rappresentanti partecipano soltanto con un voto consultivo, e il DFGP non può respingere una decisione dell’Assemblea secondo l’articolo 13 capoverso 3.
- Nel Comitato il diritto di voto può essere esercitato soltanto dalle persone elette o designate secondo la presente convenzione. Non è ammessa la rappresentanza da parte di un altro membro dell’organo interessato.
- Nell’Assemblea i direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia e l’eventuale rappresentante delle autorità giudiziarie (art. 7 cpv. 2 lett. a) possono rappresentarsi reciprocamente. Ogni Cantone dispone di due voti (cpv. 1).
Art. 13 Decisioni in seno all’Assemblea e al Comitato
- L’Assemblea e il Comitato deliberano validamente se vi è rappresentata almeno la metà dei voti.
- Le decisioni dell’Assemblea e del Comitato richiedono la maggioranza dei voti dei membri presenti aventi diritto di voto. In caso di parità di voti decide il presidente dell’Assemblea o il presidente del Comitato.
- Una decisione dell’Assemblea non viene adottata se è respinta dal rappresentante del DFGP. Un’astensione di quest’ultimo non costituisce un tale veto.
Art. 14 Elezioni
- Nelle elezioni, l’organo elettorale assegna ciascun seggio individualmente.
- È eletto il candidato che raccoglie il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede a un ballottaggio.
Art. 15 Procedura decisionale
- Le decisioni possono essere adottate anche per via elettronica, in particolare mediante conferenze telefoniche o videoconferenze.
- La procedura decisionale può avvenire per scritto se nessun membro chiede una deliberazione.
- Si applicano le stesse regole di maggioranza.
Art. 16 Regolamento interno e regolamento finanziario
- L’Assemblea emana un regolamento interno e un regolamento finanziario per gli organi di AIGP Svizzera.
- Il regolamento interno e il regolamento finanziario contengono le disposizioni necessarie segnatamente per:
- l’organizzazione, i compiti, le competenze e le responsabilità dei singoli organi;
- i rapporti tra gli organi (art. 6);
- la convocazione delle assemblee e delle sedute del Comitato e l’iscrizione degli oggetti all’ordine del giorno;
- il sistema di controllo interno (SCI) e gestione dei rischi;
- l’allestimento del preventivo e del piano finanziario.
Art. 17 Diritti di firma e iscrizione nel registro di commercio
- Il Comitato designa le persone autorizzate a rappresentare AIGP Svizzera. Conferisce soltanto il diritto di firma collettiva a due.
- AIGP Svizzera è iscritta nel registro di commercio.
- Le persone con facoltà di rappresentanza e i membri del Comitato sono iscritti nel registro di commercio.
- Alla richiesta di iscrizione nel registro di commercio deve essere allegata la presente convenzione. In caso di modifiche della convenzione, al registro di commercio dovrà essere presentata la nuova versione integrale.
Sezione 3: Direzione strategica
Art. 18
- L’Assemblea definisce gli obiettivi di AIGP Svizzera, approva la strategia e il piano direttore corrispondente, stabilisce i servizi di AIGP Svizzera e assicura il finanziamento.
- Determina la necessità d’intervento, anche a livello legislativo. Se vi è la necessità di legiferare, l’Assemblea apre una discussione sull’avvio di progetti legislativi negli enti pubblici interessati.
- Il Comitato è responsabile del compimento delle direttive e degli obiettivi stabiliti nella strategia e chiarisce le esigenze con le parti coinvolte e i partner.
Sezione 4: Servizi
Art. 19 Beneficiari di servizi con statuto di Parte
- Ciascuna Parte decide autonomamente, entro i limiti del diritto applicabile nel suo caso, quali servizi utilizzare e quali regole applicare all’utilizzo di tali servizi da parte delle sue autorità.
- Anche una Parte che non ha partecipato allo sviluppo o all’acquisto di un servizio può beneficiarne nei limiti delle capacità disponibili.
- Ciascuna Parte può cessare di utilizzare un servizio.
Art. 20 Beneficiari di servizi senza statuto di Parte
- Le condizioni secondo cui gli enti pubblici senza statuto di Parte possono utilizzare un servizio sono disciplinate nelle pertinenti convenzioni di utilizzo (art. 4 cpv. 3), in particolare per quanto riguarda il finanziamento.
- Tali condizioni si ispirano alle regole applicabili alle Parti. Può essere convenuta una partecipazione alle sedute dell’Assemblea o del Comitato riguardante i servizi interessati, con o senza diritto di voto.
- Le convenzioni sono sottoposte per approvazione ai membri dell’Assemblea aventi diritto di voto secondo l’articolo 12 capoverso 3.
- L’utilizzo di servizi da parte di privati (art. 4 cpv. 3 lett. b) presuppone inoltre il consenso dell’autorità competente.
Art. 21 Sviluppo, avvio e messa a disposizione di servizi
- Sulla base del piano direttore o di un mandato del Comitato, la Direzione sviluppa i possibili servizi e svolge i lavori preparatori fino alla stesura di un mandato relativo all’avvio dei servizi.
- L’Assemblea decide in merito all’avvio di servizi e di lavori preparatori per un servizio. La stessa regola si applica anche all’interruzione o al riorientamento dei lavori.
- L’Assemblea stabilisce le condizioni per:
- la partecipazione degli enti pubblici al servizio, comprese le condizioni per l’adesione successiva a un servizio e la rinuncia;
- l’utilizzo di servizi e la cessazione dell’utilizzo.
- Il Comitato designa come rappresentante della committenza almeno una persona. Quest’ultima sottostà alla vigilanza del Comitato.
- Il direttore è competente per l’esecuzione dei lavori preparatori fino all’avvio di un servizio nonché per lo sviluppo, l’acquisto e la messa a disposizione dei servizi.
- Eventuali gruppi di conduzione di progetto, gruppi specialistici e gruppi di lavoro sono coinvolti in tutte le fasi.
- Lo sviluppo, l’acquisto e la messa a disposizione di servizi si basa su norme riconosciute.
- La Direzione intraprende tempestivamente quanto necessario per sostenere la collaborazione tra i servizi preposti alla protezione dei dati della Confederazione e dei Cantoni nell’ambito del diritto applicabile alle Parti.
Sezione 5: Finanze
Art. 22 Preventivo e piano finanziario
- L’Assemblea adotta, su richiesta del Comitato, il preventivo generale e il piano finanziario di AIGP Svizzera.
- Il preventivo generale serve in particolare a finanziare:
- i compiti della Direzione non connessi a un servizio;
- l’attuazione di lavori preparatori di ogni genere fino all’avvio di un servizio.
Art. 23 Costi sostenuti da AIGP Svizzera
- Ciascuna Parte versa un contributo annuo per i costi finanziati tramite il preventivo generale. Tale contributo è fissato dall’Assemblea secondo le regole seguenti:
- la Confederazione partecipa ai costi in misura proporzionale all’utilizzo che fa della pertinente prestazione;
- i Cantoni assumono i costi restanti; i contributi dei Cantoni sono fissati in proporzione alla loro popolazione residente permanente nota al momento della decisione.
- Con i beneficiari di servizi senza statuto di Parte (art. 20) è convenuto un contributo ai costi generali di AIGP Svizzera equivalente all’onere che il servizio comporta per la Direzione. Questi contributi vengono accreditati alle Parti di cui al capoverso 1 in proporzione ai loro contributi.
Art. 24 Costi dei servizi
- L’Assemblea definisce:
- la chiave applicabile alla ripartizione dei costi del servizio tra i partecipanti e i beneficiari di tale servizio;
- le regole applicabili al calcolo dei contributi di riscatto per chi successivamente beneficia di un servizio.
- La chiave di ripartizione e i contributi di riscatto sono fissati in funzione dell’utilità del relativo servizio per le parti coinvolte. I contributi dei Cantoni sono fissati solitamente in proporzione alla loro popolazione residente permanente.
- I contributi di riscatto sono accreditati ai precedenti beneficiari di servizi in proporzione ai loro contributi.
Art. 25 Utile e patrimonio
AIGP Svizzera non ambisce al conseguimento di un utile e costituisce un patrimonio soltanto nella misura di quanto necessario a finanziare il suo funzionamento a lungo termine e a garantire la liquidità.
Art. 26 Contabilità e presentazione dei conti
- L’Assemblea è competente per l’approvazione del conto annuale di AIGP Svizzera.
- Ogni servizio è gestito come centro di costo separato.
- Per ciascun ente pubblico che partecipa a un servizio è riportato nel bilancio un conto separato per servizio. Gli accrediti da contributi di riscatto (art. 24 cpv. 2) sono contabilizzati su questi conti. Ciascun ente pubblico decide secondo il proprio diritto in merito a eventuali averi.
- La presentazione dei conti è retta da una delle norme contabili riconosciute in virtù dell’articolo 962a CO3.
- L’esercizio finanziario coincide con l’anno civile.
Sezione 6: Diritto applicabile
Art. 27 Diritto applicabile
- Fatti salvi i capoversi 4–6, le questioni giuridiche connesse all’esercizio di AIGP Svizzera sono rette dal diritto cantonale bernese, in particolare per quanto concerne:
- la protezione dei dati, la trasparenza dell’amministrazione, la protezione delle informazioni e l’archiviazione;
- gli acquisti pubblici;
- i rapporti di lavoro e le questioni connesse, quali la previdenza professionale;
- la responsabilità.
- Per le autorità degli enti pubblici partecipanti, la valutazione delle domande di accesso ai documenti ufficiali da esse allestiti per AIGP Svizzera o a esse trasmessi come destinatari principali soggiace alla legislazione dell’ente pubblico in questione applicabile in materia di trasparenza dell’amministrazione.
- AIGP Svizzera può effettuare acquisti pubblici a proprio nome per le Parti ed emanare le decisioni necessarie a tal fine.
- AIGP Svizzera risponde con il suo patrimonio in caso di pretese concernenti la responsabilità dello Stato fondate sul diritto bernese. La responsabilità sussidiaria del Cantone di Berna (art. 101 cpv. 2 della legge bernese del 16 settembre 2004 sul personale4) è esclusa; è sostituita dagli impegni contributivi previsti nella presente convenzione.
- Se il diritto bernese prevede l’emanazione di una decisione, spetta al Comitato emanarla. Il Comitato può delegare questa competenza alla sua Commissione.
- Le decisioni di cui al capoverso 5 possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone di Berna; per il resto, si applica il diritto processuale del Cantone di Berna.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 28 Conclusione della convenzione ed entrata in vigore
- La presente convenzione può essere sottoscritta da tutti i Cantoni e dalla Confederazione.
- Essa può entrare in vigore dopo che è stata ratificata da almeno 18 Parti. L’Assemblea ne fissa la data di entrata in vigore.
- L’articolo 30 capoversi 2 e 3 entra in vigore nel momento in cui è raggiunto il quorum previsto nel capoverso 2.
Art. 29 Adesione
Dopo l’entrata in vigore della convenzione, ciascun Cantone e la Confederazione possono aderirvi mediante dichiarazione unilaterale indirizzata al Comitato. L’adesione diventa effettiva il 1° gennaio dell’anno successivo o in una data concordata dal Cantone o dalla Confederazione con il Comitato.
Art. 30 Costituzione di AIGP Svizzera
- AIGP Svizzera è costituita con l’entrata in vigore della presente convenzione.
- L’Assemblea indice un’assemblea costituente. Ciò avviene nel periodo che intercorre tra il raggiungimento del numero di membri previsto nell’articolo 28 capoverso 2 e l’entrata in vigore della convenzione.
- Durante l’assemblea costituente, l’Assemblea procede alle elezioni necessarie.
Art. 31 Modifica della presente convenzione
- L’Assemblea può decidere di modificare la presente convenzione. Invece della maggioranza semplice (art. 13 cpv. 2) è richiesta la maggioranza dei due terzi dei membri presenti aventi diritto di voto e l’approvazione del DFGP.
- La modifica soggiace a ratifica. Deve essere ratificata da due terzi delle Parti e dalla Confederazione.
- Essa entra in vigore al prossimo termine di disdetta dopo il raggiungimento del numero di ratifiche necessario.
- L’Assemblea può fissare l’entrata in vigore in una data diversa, ma non anteriore al raggiungimento del numero di ratifiche necessario. Se fissa l’entrata in vigore in una data anteriore al prossimo termine di disdetta, nei dodici mesi successivi a tale decisione ciascun Cantone e la Confederazione possono notificare al Comitato la propria denuncia della convenzione con effetto alla data di entrata in vigore della modifica.
Art. 32 Denuncia della convenzione
- Ciascuna Parte può denunciare la presente convenzione per la fine di un anno civile con un preavviso di due anni.
- Se il numero delle Parti si riduce a meno di dieci, l’Assemblea, composta dei rappresentanti delle rimanenti Parti, deve decidere se sciogliere o adeguare la presente convenzione.
Art. 33 Scioglimento della convenzione
- La presente convenzione può essere sciolta in qualsiasi momento per decisione dell’Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto. Non è necessaria l’approvazione del DFGP.
- L’Assemblea decide le modalità di scioglimento e i termini per la sospensione dei lavori.
Art. 34 Scioglimento di AIGP Svizzera
In caso di scioglimento della presente convenzione, il Comitato provvede alla liquidazione di AIGP Svizzera e alla sua cancellazione dal registro di commercio.
Art. 35 Conseguenze finanziarie della denuncia della convenzione e dello scioglimento di AIGP Svizzera
- Se una Parte denuncia la presente convenzione o in caso di scioglimento di AIGP Svizzera, i contributi versati non sono rimborsati.
- In caso di denuncia o di scioglimento, le Parti hanno diritto a un eventuale saldo positivo del loro conto di bilancio.
- In caso di scioglimento di AIGP Svizzera:
- il risultato positivo o negativo della liquidazione è calcolato separatamente per ogni servizio e ripartito tra i beneficiari di servizi in base alla chiave di ripartizione prevista (art. 24 cpv. 1);
- il saldo finale positivo o negativo relativo ai costi generali è ripartito tra le Parti in base alla chiave di ripartizione prevista per i contributi (art. 23 cpv. 1).
Art. 36 Utilizzo ulteriore di servizi dopo la denuncia
Alle Parti che hanno denunciato la convenzione si applicano, per quanto riguarda la partecipazione ai servizi e il loro utilizzo, le regole previste per i beneficiari di servizi senza statuto di Parte (art. 20 e 21 cpv. 3).
Art. 37 Ripercussioni sulla convenzione in caso di mancata partecipazione della Confederazione
Se la Confederazione non aderisce alla convenzione o la denuncia, i diritti e i doveri previsti nell’ambito della convenzione non le sono applicabili. In particolare decadono:
- il diritto di utilizzare i servizi di AIGP Svizzera in qualità di beneficiario con statuto di Parte (art. 4 cpv. 2, art. 19). In tal caso, la Confederazione può utilizzare i servizi di AIGP Svizzera in qualità di beneficiario senza statuto di Parte (art. 20);
- il diritto di essere rappresentata nell’Assemblea e nel Comitato (art. 7 cpv. 2 lett. b e c, art. 8 cpv. 2 lett. g e h). Pertanto, la Confederazione non ha diritto di voto nelle decisioni e la sua approvazione, laddove sia presupposta, non è necessaria;
- l’obbligo di partecipare finanziariamente ai costi generali di AIGP Svizzera (art. 23 cpv. 1 lett. a). In tal caso i Cantoni devono assumere integralmente i costi di AIGP Svizzera in proporzione alla loro popolazione residente permanente nota al momento della determinazione del contributo;
- la necessità dell’approvazione del DFGP per modificare la convenzione (art. 31).
Art. 38 Composizione delle controversie
Le controversie tra Parti, beneficiari di servizi senza statuto di Parte e AIGP Svizzera sono composte applicando per analogia la procedura prevista negli articoli 31–34 della convenzione quadro del 24 giugno 2005 per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (CQI).
Deliberazione dell’Assemblea costituente del 2 maggio 2025 sull’entrata in vigore:
In data 17 dicembre 2024 è stato raggiunto il quorum di 18 Cantoni firmatari (BS, GL, AG, GR, VS, SH, SZ, LU, UR, SG, BE, TG, ZH, GE, BL, ZG, NE e AR).
In data 13 dicembre 2024 la presente convenzione è stata sottoscritta anche dalla Confederazione.
La presente convenzione entra in vigore il 1° luglio 2025.