(LCEG)
del 20 dicembre 2024 (Stato 1° ottobre 2025)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 92, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 20232,
decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e oggetto
- La presente legge si prefigge di garantire una comunicazione elettronica sicura e semplice in ambito giudiziario, tra privati e autorità nonché tra autorità.
- Essa disciplina:
- l’istituzione e l’esercizio di una o più piattaforme per la trasmissione elettronica di documenti in ambito giudiziario;
- la costituzione di un ente di diritto pubblico responsabile di una piattaforma centrale utilizzata, per quanto possibile, in tutta la Svizzera (piattaforma centrale);
- gli aspetti procedurali generali della comunicazione elettronica e della consultazione elettronica degli atti.
Art. 2 Campo d’applicazione
La presente legge si applica nella misura in cui lo preveda il pertinente diritto processuale.
Sezione 2: Enti responsabili delle piattaforme
Art. 3 Piattaforma centrale
- D’intesa con i Cantoni interessati, la Confederazione si adopera affinché sia costituito un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria, incaricato dell’istituzione e dell’esercizio della piattaforma centrale.
- Ai fini della costituzione dell’ente responsabile gli enti pubblici concludono una convenzione. Il Consiglio federale può concludere autonomamente la convenzione in nome della Confederazione.
- La convenzione entra in vigore soltanto se approvata dalla Confederazione e da almeno 18 Cantoni.
- L’ente responsabile acquisisce la personalità giuridica all’entrata in vigore della convenzione.
Art. 4 Altre piattaforme
- Se un Cantone non è parte alla convenzione o questa non è stata conclusa, il Cantone istituisce una piattaforma per la comunicazione elettronica per i procedimenti condotti dalle sue autorità.
- Se la convenzione non è stata conclusa, il Consiglio federale incarica un’unità amministrativa dell’Amministrazione federale centrale di istituire una piattaforma per i procedimenti condotti dalle autorità federali.
- I Cantoni possono adempiere congiuntamente, secondo modalità diverse da quelle previste nella presente sezione, i compiti loro assegnati dalla presente legge.
Art. 5 Prestazioni supplementari
Oltre alla piattaforma centrale, l’ente responsabile può fornire prestazioni e strumenti tecnici supplementari destinati specificamente alla comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari. Tali servizi sono forniti su base contrattuale e a prezzo di costo in particolare per:
- la trasmissione di suoni e immagini secondo il diritto processuale applicabile;
- la pubblicazione di decisioni e comunicazioni;
- il trattamento di atti elettronici;
- gli acquisti congiunti per l’allestimento delle postazioni di lavoro.
Art. 6 Erogazione di prestazioni a Cantoni non membri
L’ente responsabile può erogare prestazioni a Cantoni che non sono parte alla convenzione su base contrattuale e a prezzo di costo.
Art. 7 Contenuto della convenzione
- La convenzione stabilisce il nome e la sede dell’ente responsabile e disciplina gli aspetti previsti dalla presente legge.
- Può contenere disposizioni riguardanti:
- la convocazione degli organi;
- il diritto di voto dei membri degli organi;
- le modalità delle deliberazioni;
- la procedura in caso di controversie;
- la ripartizione dei costi tra i Cantoni;
- le prestazioni offerte in aggiunta alla piattaforma.
Art. 8 Organi
Gli organi dell’ente sono:
- l’assemblea;
- il comitato;
- la direzione;
- l’ufficio di revisione.
Art. 9 Assemblea
- L’assemblea è l’organo supremo dell’ente.
- Si compone di:
- il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP);
- due rappresentanti di ciascun Cantone parte alla convenzione; e
- il presidente del Tribunale federale.
- Ha le seguenti attribuzioni intrasmissibili:
a. elegge e destituisce:
1. il suo presidente e il suo vicepresidente,
2. i membri cantonali del comitato,
3. il presidente e il vicepresidente del comitato,
4. l’ufficio di revisione;
b. approva il conto annuale;
c. delibera il discarico ai membri del comitato e della direzione;
d. delibera sulle materie a essa riservate dalla presente legge;
e. adotta il regolamento interno;
f. approva le prestazioni di cui all’articolo 5.
- Il capo del DFGP e il presidente del Tribunale federale non hanno diritto di voto nell’elezione dei membri cantonali del comitato.
- L’assemblea può modificare la convenzione o porvi fine.
- Le modifiche della convenzione che non riguardano esclusivamente le prestazioni offerte in aggiunta alla piattaforma centrale entrano in vigore soltanto dopo essere state approvate dalla Confederazione e da tutti i Cantoni parte alla convenzione. Il Consiglio federale approva le modifiche in nome della Confederazione.
Art. 10 Comitato
- Il comitato è l’organo direttivo dell’ente.
- Si compone almeno di:
- un rappresentante del DFGP;
- tre rappresentanti dei Cantoni;
- un rappresentante del Tribunale federale;
- un rappresentante degli avvocati.
- Il Consiglio federale elegge il rappresentante del DFGP.
- Il Tribunale federale elegge il proprio rappresentante.
- Le diverse regioni e componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate nel comitato.
- Il comitato ha le seguenti attribuzioni:
- assicura la direzione strategica dell’ente;
- stabilisce l’organizzazione dell’ente;
- stabilisce l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario e allestisce il piano finanziario;
- nomina la direzione, ne stabilisce i diritti di firma e la destituisce;
- esercita l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione;
- stila il rapporto di gestione, prepara le sessioni dell’assemblea e ne esegue le decisioni.
Art. 11 Direzione
- La direzione esegue le decisioni degli organi sovraordinati e rappresenta l’ente nei confronti dei terzi.
- È competente per tutti gli affari che non siano attribuiti a un altro organo.
Art. 12 Ufficio di revisione
- L’ufficio di revisione è nominato dall’assemblea per due anni; se possibile, è nominato il controllo delle finanze di una parte alla convenzione. È ammessa la riconferma dell’ufficio di revisione.
- L’ufficio di revisione esegue una revisione ordinaria applicando per analogia le pertinenti disposizioni del Codice delle obbligazioni3.
Art. 13 Deliberazioni in seno all’assemblea e al comitato
- L’assemblea e il comitato deliberano validamente se è presente almeno la metà dei membri.
- Le decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei membri presenti. In caso di parità dei voti decide il presidente. La convenzione può prevedere una maggioranza qualificata.
- Nelle elezioni ciascun seggio è assegnato individualmente. È eletto chi riceve il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti si procede a un ballottaggio.
- Le decisioni possono essere prese mediante mezzi di comunicazione elettronici, in particolare conferenze telefoniche o videoconferenze. La procedura decisionale può svolgersi per scritto se nessun membro chiede una deliberazione.
Art. 14 Iscrizione nel registro di commercio
- L’ente responsabile è iscritto nel registro di commercio del luogo in cui ha sede.
- L’iscrizione ha effetto dichiarativo.
- Alla notificazione per l’iscrizione destinata all’ufficio del registro di commercio va acclusa la convenzione. Se quest’ultima viene modificata, all’ufficio del registro di commercio è trasmessa la nuova versione completa.
Art. 15 Diritto applicabile
- Alle questioni giuridiche legate all’adempimento dei compiti dell’ente è applicabile il diritto federale, in particolare per quanto riguarda:
- la trasparenza dell’amministrazione, nonché la protezione e la sicurezza dei dati;
- gli appalti pubblici;
- l’archiviazione;
- i rimedi giuridici.
- Ai rapporti di lavoro del personale dell’ente responsabile e alle questioni correlate, come la previdenza professionale, si applica il Codice delle obbligazioni4.
- Se un ente pubblico mette personale a disposizione dell’ente responsabile, il diritto del primo rimane applicabile ai rapporti di lavoro delle persone interessate e alle questioni correlate.
- Se il diritto federale esige una decisione formale, questa è pronunciata dalla direzione.
Art. 16 Utile, patrimonio ed esenzione fiscale
- L’ente responsabile non ha scopo di lucro e costituisce un patrimonio soltanto nella misura necessaria a garantire la liquidità e a finanziare l’esercizio della piattaforma.
- È esente da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. È fatta salva la legislazione federale in materia di:
- imposta sul valore aggiunto;
- imposta preventiva;
- tasse di bollo.
Art. 17 Denuncia
- Ciascun ente pubblico può denunciare la convenzione per la fine di un anno civile con un preavviso di tre anni.
- La denuncia non determina lo scioglimento dell’ente responsabile.
- I contributi versati non sono rimborsati.
Sezione 3: .
Art. 18 a 24
Sezione 4: .
Art. 25
Sezione 5: .
Art. 26
Sezione 6: Protezione e sicurezza dei dati
Art. 27 Protezione dei dati
- I dati sulle piattaforme sono conservati e trattati in Svizzera secondo il diritto svizzero. I terzi cui è accordato l’accesso ai dati sono assoggettati al diritto svizzero e hanno sede o domicilio in Svizzera.
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- Sono fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati previste dal diritto processuale applicabile.
- Il diritto di consultazione degli atti e il diritto di accesso nell’ambito di un procedimento pendente sono retti dal diritto processuale applicabile; alla chiusura del procedimento sono retti dal diritto applicabile dell’autorità a cui si rivolge la richiesta di consultare gli atti o la richiesta di accesso.
- Nella misura in cui il trattamento dei dati non sia disciplinato nel diritto processuale applicabile, la protezione dei dati è retta dalla:
- legge federale del 25 settembre 20206sulla protezione dei dati, se si tratta di un’autorità federale;
- legislazione cantonale in materia di protezione dei dati, se si tratta di un’autorità cantonale.
- L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza esercita la vigilanza in materia di protezione dei dati sulle piattaforme.
Art. 28
Sezione 7: .
Art. 29 a 30 {#sec_7/art_29_30 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--29 und 30}
Sezione 8: .
Art. 31
Sezione 9: .
Art. 32 a 34
Sezione 10: Disposizioni finali
Art. 35 Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
Art. 36 Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 37 Disposizioni transitorie
- I Cantoni stabiliscono la data a decorrere dalla quale i procedimenti si svolgono attraverso una piattaforma secondo la presente legge. Tale data deve collocarsi tra uno e cinque anni dopo l’entrata in vigore integrale della presente legge. Gli utenti possono presentare atti scritti attraverso la piattaforma a decorrere dall’entrata in vigore integrale.
- I Cantoni comunicano la data al DFGP almeno tre mesi prima. Il DFGP tiene e pubblica un elenco delle date comunicategli dai Cantoni.
- Le disposizioni procedurali concernenti la gestione elettronica degli atti e la comunicazione elettronica si applicano ai procedimenti dinanzi ad autorità del Cantone a decorrere dalla data da questo comunicata. I Cantoni possono stabilire date diverse per i procedimenti secondo il Codice di procedura civile7e quelli secondo il Codice di procedura penale8.
- Il Consiglio federale stabilisce la data a decorrere dalla quale le disposizioni procedurali concernenti la gestione elettronica degli atti e la comunicazione elettronica si applicano ai procedimenti dinanzi ad autorità federali.
Data dell'entrata in vigore:9
Art. 1–17, nonché 27 cpv. 1 e 3–6: 1° ottobre 2025.
Le rimanenti disposizioni: entrano in vigore in un secondo tempo.
(art. 36)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
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