172.041.0•Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa
172.041.0Federal Council Ordinance1 ott 1969
del 10 settembre 1969 (Stato 29 gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971sull’organizzazione del
Governo e dell’Amministrazione;
visti gli articoli 26 capoverso 2, 63 capoverso 5, 64 capoverso 5 e 65 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 19682sulla procedura amministrativa
(«legge»),3
ordina:
Le spese processuali a carico della parte soccombente comprendono:
| Valore litigioso in franchi | Tassa in franchi |
|---|---|
| 0– 10 000 | 100– 4 000 |
| 10 000– 20 000 | 500– 5 000 |
| 20 000– 50 000 | 1 000– 6 000 |
| 50 000– 100 000 | 1 500– 7 000 |
| 100 000– 200 000 | 2 000– 8 000 |
| 200 000– 500 000 | 3 000–12 000 |
| 500 000–1 000 000 | 5 000–20 000 |
| 1 000 000–5 000 000 | 7 000–40 000 |
| oltre 5 000 000 | 15 000–50 000 |
Le spese processuali possono, conformemente all’articolo 63 capoverso 1 della legge, essere condonate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia del patrocinio gratuito previsto nell’articolo 65 della legge qualora:4
Salvo che l’autorità di ricorso disponga altrimenti nel dispositivo sulla decisione, le spese processuali addossate congiuntamente a più parti sono garantite solidalmente da quest’ultime per aliquote uguali.
Gli articoli 8–13 del regolamento dell’11 dicembre 200610sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono applicabili per analogia alle spese d’avvocato di una parte che beneficia dell’assistenza giudiziaria.
Ai ricorsi interposti contro una decisione sono applicabili le disposizioni degli articoli 1 a 9, a quelli per denegata o ritardata giustizia gli articoli 1 a 5; gli stessi articoli sono applicabili alle denunzie temerarie, di straordinaria ampiezza o di particolare difficoltà.
Le disposizioni degli articoli 1 a 5 e 7 a 9 si applicano per analogia alle decisioni sulle opposizioni e a quelle delle commissioni arbitrali, compresi i tribunali arbitrali, prese in virtù di contratti di diritto pubblico, in quanto il diritto federale preveda le corrispondenti spese processuali, quelle ripetibili o il patrocinio gratuito.
La tassa per l’esame degli atti di una causa definita oggetto di una decisione passata in giudicato è di franchi 30; ove occorra, essa è aumentata della tassa di cui all’articolo 16.
La tassa per le ricerche negli atti di una causa liquidata è di franchi 50 per mezz’ora; ogni frazione di mezz’ora conta come una mezz’ora.
La tassa per una legalizzazione o un’attestazione è di franchi 20. Se l’attestazione è emanata in forma di decisione è applicabile l’articolo 13*.*
Si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200416sugli emolumenti, fatte salve le disposizioni speciali della presente ordinanza.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1969, nei limiti dell’articolo 81 della legge.
RS 172.010 ↩
RS 172.021 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075). ↩
Correzione con effetto dal 29 gennaio 2013 (RU 2013 381). ↩
Correzione con effetto dal 29 gennaio 2013 (RU 2013 381). ↩
[RU 2006 5305.RU 2008 2209art. 22]. Ora: R del 21 feb. 2008 (RS 173.320.2 ). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075). ↩
Abrogati dal n. I dell’O del 21 feb. 2007, con effetto dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075). ↩
[RU 2006 5305.RU 2008 2209art. 22]. Ora: R del 21 feb. 2008 (RS 173.320.2 ). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1978 , in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 1978 2053). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075). ↩
RS 172.021.2 ↩
Introdotto dall’art. 14 dell’O del 18 giu. 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3031). ↩
RS 172.041.1 ↩
[RU 1966 931] ↩
RS 510.30 . Ora: O dell’Ass. fed. sull’amministrazione dell’esercito. Inoltre l’art. citato è abrogato. ↩
La mod. può essere consultata allaRU 1969 777. ↩
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