Ordinanza del DFI sugli emolumenti dell’Archivio federale

172.041.15OE ARFDepartmental Ordinance1 gen 2000

(Ordinanza sugli emolumenti ARF)

del 1° dicembre 1999 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Dipartimento federale dell’interno,

visto l’articolo 11 capoverso 3 dell’ordinanza dell’8 settembre 19991
sull’archiviazione,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni dell’Archivio federale.

Art. 2 Principi
  1. I servizi di base dell’Archivio federale secondo l’articolo 11 capoverso 1 dell’ordinanza dell’8 settembre 1999 sull’archiviazione sono gratuiti, sempre che siano necessari a un’utilizzazione appropriata degli archivi.
  2. Le ulteriori prestazioni sottostanno all’obbligo di pagare un emolumento. Gli emolumenti sono calcolati secondo il principio della copertura dei costi e il principio dell’equivalenza, tenendo conto delle spese di materiale, delle spese dirette di personale e di altre spese.
  3. L’Archivio federale fornisce ulteriori prestazioni solo nella misura del possibile e se questo non pregiudica l’adempimento dei compiti principali.
Art. 3 Riduzione o condono di emolumenti

L’Archivio federale può ridurre o condonare emolumenti se:

  1. la riscossione dell’emolumento costa più della prestazione;
  2. l’assoggettato è poco abbiente;
  3. la prestazione o l’utilizzazione commerciale risponde a un interesse pubblico, per esempio a scopi formativi.
Art. 4 Supplementi
  1. Può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento di base se, su richiesta, la prestazione è stata fornita d’urgenza o fuori dell’orario di lavoro normale.
  2. Può essere riscosso un supplemento amministrativo fino al 20 per cento dell’emolumento di base se l’Archivio federale affida a terzi l’esecuzione della prestazione.
Art. 5 Preventivo

Nel caso di prestazioni per cui l’emolumento supera verosimilmente i 200 franchi, l’Archivio federale informa previamente l’assoggettato dell’importo preventivato.

Art. 6 Decisione sugli emolumenti
  1. L’Archivio federale fattura gli emolumenti dopo aver fornito la prestazione.
  2. L’assoggettato può chiedere all’Archivio federale una decisione sugli emolumenti entro 30 giorni dalla data della fatturazione.2
Art. 7 Importo degli emolumenti
  1. L’importo degli emolumenti è indicato nell’allegato.
  2. Nel caso di archivi privati, possono essere applicate disposizioni e tariffe speciali secondo gli accordi con il depositario.
Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

(art. 6 cpv. 1)

Tariffa degli emolumenti in franchi

1. Prestazioni per riproduzioni

franchi
Fotocopie formato A4 o A3
da foglio singolo normale fino ad A3
da formati speciali, fogli rilegati o originali di qualità scadente
–.80
2.―
Copia su carta da microforme esistenti, stampata dall’utente–.40
Riproduzione su microfilm di un dossier completo – per pagina–.50
Copia di un microfilm esistente, a forfait35.―
Audiocassetta registrata dall’utente – per cassetta10.―
Audiocassetta registrata dal personale – per cassetta35.―
Film di 16 o 35 mm registrato su videocassetta da una ditta esterna associatasecondo
offerta
Copie video su formato VHS registrate dall’utente – importo forfettario di base, incluse 1 cassetta e da 1 a 3 sequenze – per ogni ulteriore contributo o sequenza
40.―
10.―
Copia elettronica trasmessa online
da foglio singolo fino ad A3, per pagina
da formati speciali, fogli rilegati o originali di qualità scadente,
per pagina
–.80
2.―
Copia elettronica memorizzata su supporto elettronico leggibile
da una macchina, oltre al prezzo per pagina – per dischetto – per CD-ROM
10.―
40.―

2. Mandati di valutazione

franchi
Mandati di ricerca che vanno oltre l’identificazione dei documenti con gli strumenti di ricerca disponibili, ad esempio perizie sullo stato delle fonti, ricerche su banche dati elettroniche, per ogni ora100.―
Esame di fondi di archivio, analisi tematiche e perizie storiche,
per ogni ora
100.―

3. Offerta di attività informative

franchi
Visite guidate, visite dell’Archivio, introduzioni all’Archivio;
visite guidate a esposizioni – per 20 partecipanti e una durata di 1,5 ore
100.―

Footnotes

  1. RS 152.11

  2. Nuovo testo giusta il n. V 1 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

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