(Ordinanza sugli emolumenti del CDF)
del 19 gennaio 2005 (Stato 1° marzo 2005)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19971sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
ordina:
Art. 1 Principio
Il Controllo federale delle finanze (CDF) riscuote emolumenti per i mandati che esercita a titolo di organo di revisione.
Art. 2 Ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042sugli emolumenti.
Art. 3 Obbligo di pagare gli emolumenti
- È assoggettato all’emolumento chiunque, in virtù di un obbligo di diritto pubblico, fa capo al CDF in quanto organo di revisione.
- Le organizzazioni internazionali devono pagare un emolumento per i mandati di verifica del CDF soltanto se lo statuto dell’organizzazione interessata prevede un indennizzo per questo genere di mandati.
Art. 4 Determinazione degli emolumenti
- Il CDF stabilisce l’emolumento secondo il dispendio di tempo.
- Per l’onorario si applicano le seguenti aliquote orarie:
- responsabile del mandato da fr. 140.– a fr. 170.–
- responsabile del settore specifico da fr. 140.– a fr. 170.–
- responsabile della revisione da fr. 120.– a fr. 150.–
- revisore da fr. 100.– a fr. 120.–
- segreteria fr. 75.–
- Il Dipartimento federale delle finanze può adeguare al rincaro le aliquote degli emolumenti.
- Se l’adempimento del mandato di organo di revisione richiede la consultazione di esperti esterni, il CDF fattura separatamente, come esborsi, il loro onorario e le loro spese.
Art. 5 Comunicazione degli emolumenti ed esborsi presumibili
Di norma il CDF informa gli assoggettati all’emolumento sull’entità presumibile degli emolumenti e degli esborsi prima che questi approvino il loro preventivo annuo.
Art. 6 Fatturazione
Il CDF fattura gli emolumenti e gli esborsi successivamente all’approvazione da parte degli organi competenti del conto annuale degli assoggettati all’emolumento.
Art. 7 Decisione e rimedi giuridici
Entro 30 giorni dalla fatturazione la persona assoggettata all’emolumento può chiedere al CDF una decisione relativa all’emolumento.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2005.